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Aquafil

Governance Information Jun 10, 2024

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Governance Information

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CODICE DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI INTERNAL DEALING

DI

AQUAFIL S.P.A.

Testo modificato dal Consiglio di Amministrazione di Aquafil S.p.A. in data 14 maggio 2024,

1. PREMESSA

  • 1.1 Il presente codice di comportamento in materia di internal dealing (il Codice di Comportamento o il Codice) è stato inizialmente approvato dal Consiglio di Amministrazione di Space3 S.p.A. (Space3) in data 12 settembre 2017 ed è entrato in vigore a far tempo dalla data di efficacia della fusione per incorporazione di Aquafil S.p.A. (Aquafil o la Società) in Space3 (che, contestualmente, muterà la propria denominazione sociale in "Aquafil S.p.A."). È stato poi modificato dal Consiglio di Amministrazione di Aquafil in data 14 maggio 2024 in seguito alle modifiche legislative introdotte dalla Legge n. 21 del 5 marzo 2024.
  • 1.2 In particolare, il presente Codice definisce le regole per l'assolvimento da parte dei Manager e delle Persone Strettamente Legate ad essi (tutti come infra definiti), nonché da parte di Aquafil, secondo quanto nel seguito precisato, degli obblighi di informazione alla Società, a Consob e al mercato sulle Operazioni Rilevanti (come infra definite) compiute dai suddetti soggetti, anche per interposta persona, aventi ad oggetto le azioni emesse da Aquafil ovvero gli altri strumenti finanziari ad esse collegati.
  • 1.3 La disciplina normativa e regolamentare dei citati obblighi informativi (la Disciplina) è contenuta nell'art. 19 del Regolamento (UE) 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (il Regolamento MAR o MAR), negli artt. da 7 a 10 del Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione Europea del 17 dicembre 2015 (il Regolamento 2016/522), nel Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione Europea del 10 marzo 2016 (il Regolamento 2016/523) e nel Regolamento UE 2016/1011 (il Regolamento Benchmark e, unitamente al Regolamento Market Abuse, al Regolamento 2016/522 e al Regolamento 2016/523, i Regolamenti UE), successive modificazioni, integrazioni e ulteriori Regolamenti di esecuzione dei Regolamenti UE, 152 quinquies.1 e seguenti del Regolamento adottato da Consob con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni, da ultimo con Delibera n. 22551 del 22 dicembre 2022 (il Regolamento Emittenti). e tiene conto dell'abrogazione dell'art. 114, comma settimo, del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (il TUF o Testo Unico della Finanza) avvenuta con la Legge n. 21 del 5 marzo 2024.
  • 1.4 La Disciplina mira, nel suo complesso, a costituire una misura di prevenzione contro gli abusi di mercato, in particolare contro l'abuso di informazioni privilegiate, garantendo altresì, per quanto di specifico interesse in questa sede, adeguata trasparenza ed omogeneità informativa relativamente alle operazioni che – essendo effettuate (i) dai Manager, in quanto persone che partecipano attivamente ai processi decisionali o comunque hanno una significativa conoscenza delle strategie aziendali, in ragione delle funzioni svolte o della loro qualità di azionisti titolari di una partecipazione significativa in Aquafil o della partecipazione di controllo di Aquafil stessa, oppure (ii) dalle Persone Strettamente Legate ad essi – possono assumere una specifica "funzione segnaletica" per il mercato della percezione che tali soggetti hanno sulle prospettive della Società e del gruppo di appartenenza.
  • 1.5 Il Codice persegue le citate finalità di prevenzione degli abusi di informazioni privilegiate prevedendo inoltre specifici divieti per i Manager di compiere determinate operazioni nei periodi antecedenti all'approvazione e alla diffusione di documenti contabili periodici obbligatori della Società.

2. DEFINIZIONI

2.1 In aggiunta ai termini eventualmente definiti in altre clausole di questo Codice di Comportamento, ai fini dello stesso, i termini e le definizioni di seguito elencati hanno il significato di seguito attribuito a ciascuno di essi, essendo inteso che i termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa:

Azioni: le azioni ordinarie emesse dalla Società.

CFO: il responsabile della funzione amministrazione, finanza e controllo di Aquafil.

Manager: indica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 25, del Regolamento MAR:

  • (i) i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Aquafil;
  • (ii) gli altri Dirigenti con responsabilità strategiche di Aquafil (diversi dai soggetti di cui al punto (i) che precede) che hanno regolare accesso ad informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente Aquafil e detengono il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società. Tali Dirigenti sono individuati, sulla base dei ruoli organizzativi e delle rispettive responsabilità, dal CFO, che ne sottopone l'elenco al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società per l'approvazione.

L'Amministratore Delegato di Aquafil può, di volta in volta, individuare ulteriori Dirigenti della Società che, in ragione delle funzioni svolte o dell'incarico loro assegnato, rientrano nel novero dei Manager; di tale individuazione dovrà essere data immediata comunicazione al Referente Informativo (come infra definito) che provvederà prontamente ad aggiornare l'elenco dei Manager, ai sensi dell'art. 7.1 (iii) del presente Codice e dell'art. 19, comma 5, del Regolamento Market Abuse.

Operazioni Rilevanti: le operazioni compiute da, o per conto di Manager e/o Persone Strettamente Legate ai Manager, concernenti le Azioni o gli altri Strumenti Finanziari Collegati ad esse, come individuati dalla Disciplina (cfr. art. 19, comma 7, del MAR nonché art. 10 del Regolamento 522/2016); con esclusione delle operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i 20.000 (ventimila) Euro entro la fine dell'anno (l'Importo Rilevante), o il diverso importo che di volta in volta sia determinato dalla Disciplina.

Una volta superato l'Importo Rilevante, i Manager e le Persone Strettamente Legate ai Manager devono comunicare tutte le operazioni successivamente effettuate entro la fine dell'anno;

L'Importo Rilevante è calcolato sommando senza compensazione tutte le Operazioni Rilevanti effettuate per conto di ciascun Manager e quelle effettuate per conto delle Persone Strettamente Legate al medesimo.

Persone Strettamente Legate ai Manager: indica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 26, del Regolamento MAR:

  • (i) il coniuge o il partner equiparato al coniuge ai sensi della normativa nazionale applicabile, figli a carico ai sensi di quanto previsto dall'ordinamento italiano, nonché i parenti che abbiano condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'Operazione Rilevante;
  • (ii) una persona giuridica, trust o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da una persona di cui al punto (i) che precede, o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.

Referente Informativo: il soggetto individuato dal Consiglio di Amministrazione della Società quale preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni relative alle Operazioni Rilevanti.

Strumenti Finanziari Collegati: gli strumenti finanziari in proposito individuati dalla Disciplina, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento MAR.

3. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE A CONSOB E ALLA SOCIETÀ

3.1 Ai sensi della Disciplina i Manager e le Persone Strettamente Legate ai Manager sono tenuti a comunicare a Consob le Operazioni Rilevanti compiute da loro stessi o per loro conto entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di compimento delle operazioni medesime, con esclusione del sabato, della domenica e di ogni altro giorno festivo.

Le sopra indicate comunicazioni a Consob saranno effettuate da Aquafil, per conto del Manager ed eventualmente delle Persone Strettamente Legate ai medesimi qualora il Manager – anche per conto delle suddette Persone Strettamente Legate – abbia conferito apposito incarico ad Aquafil, ai sensi di quanto previsto al successivo art. 5.

  • 3.2 I Manager e le Persone Strettamente Legate ad essi sono tenuti a comunicare alla Società le medesime Operazioni Rilevanti di cui all'art. 3.1. affinché la stessa le pubblichi nei termini previsti dalla Disciplina. Si rinvia in proposito a quanto indicato nell'art. 5.3, che segue.
  • 3.3 Aquafil pubblica, mediante comunicato, le informazioni ricevute ai sensi dell'art. 3.2. che precede entro i termini previsti dalla Disciplina e le trasmette contestualmente al meccanismo di stoccaggio autorizzato.
  • 3.4 I Manager:
    • (i) acquisiscono dalle Persone Strettamente Legate ai medesimi le informazioni necessarie per l'assolvimento degli obblighi di comunicazione previsti agli artt. 3.1. e 3.2. che precedono, ove non vi provvedano direttamente queste ultime;
    • (ii) notificano per iscritto alle rispettive Persone Strettamente Legate gli obblighi loro spettanti ai sensi della Disciplina e conservano copia della notifica effettuata;
    • (iii) acquisiscono dalle Persone Strettamente Legate i dati necessari per l'iscrizione nell'elenco nominativo dei Manager e delle Persone Strettamente Legate ad essi, tenuto dalla Società ai sensi del successivo art. 7.1 (iii).

4. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE A CONSOB

4.1 Qualora non si avvalgano della facoltà di cui al successivo art. 5, i Manager e le Persone Strettamente Legate ad essi effettuano le comunicazioni di cui all'art. 3.1, mediante trasmissione a Consob dell'Allegato al Regolamento 2016/523, nei termini e con le modalità dettate dalla Disciplina (Allegato A al presente Codice);

5. INCARICO AD AQUAFIL PER L'INOLTRO DELLE COMUNICAZIONI DELLE OPERAZIONI RILEVANTI A CONSOB

  • 5.1 I Manager– anche per conto delle Persone Strettamente Legate ad essi, ove da queste ultime autorizzati – possono conferire mandato ad Aquafil affinché la stessa effettui, per conto loro ed eventualmente delle Persone Strettamente Legate, le comunicazioni a Consob delle Operazioni Rilevanti, nei termini ivi previsti (l'Incarico).
  • 5.2 L'Incarico viene conferito ad Aquafil mediante sottoscrizione della Sezione II del Modulo allegato al presente Codice sub Allegato B.
  • 5.3 I Manager che abbiano conferito l'Incarico ad Aquafil comunicano al Referente Informativo ogni operazione, di qualunque importo, anche inferiore all'Importo Rilevante, compiuta da loro

stessi o dalle Persone Strettamente Legate ad essi entro 2 (due) giorni lavorativi a partire dalla data di effettuazione dell'operazione

5.4 La comunicazione ad Aquafil di cui all'art. 5.3. che precede è effettuata dal Manager mediante invio al Referente Informativo degli schemi, di cui all'Allegato A al presente Codice, correttamente compilato, a mezzo di telefax o posta elettronica e previo avviso telefonico.

Il Referente Informativo fornirà un riscontro immediato, a mezzo fax o posta elettronica al recapito che il Manager provvederà ad indicare, dell'avvenuto ricevimento della comunicazione.

  • 5.5 Il Referente Informativo provvederà, per conto del Manager e/o delle Persone Strettamente Legate ad essi, ad effettuare le comunicazioni a Consob, ai sensi della Disciplina, delle operazioni comunicate dai predetti soggetti, qualora tali operazioni raggiungano l'Importo Rilevante.
  • 5.6 Ferme restando le disposizioni di legge applicabili e quanto previsto al successivo art. 8, Aquafil non assume alcuna responsabilità per la scorretta e/o incompleta e/o non tempestiva comunicazione delle Operazioni Rilevanti da parte del Manager e/o delle Persone Strettamente Legate ad essi.
  • 5.7 In ogni ipotesi di responsabilità diretta del Manager e/o delle Persone Strettamente Legate ad essi, Aquafil si riserva il diritto di procedere nei loro confronti per il risarcimento di qualsivoglia danno.

6. DIVIETO O LIMITAZIONE AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI RILEVANTI (CLOSED PERIOD)

  • 6.1 Ai sensi della Disciplina, ai Manager è fatto divieto di compiere, per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, operazioni su Azioni e Strumenti Finanziari Collegati nel periodo di 30 giorni di calendario precedenti l'annuncio da parte della Società di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno che la Società sia tenuta a pubblicare ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari (il Closed Period).
  • 6.2 È fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in casi di urgenza, dell'Amministratore Delegato, di:
    • (i) individuare ulteriori periodi o circostanze in cui l'effettuazione di Operazioni Rilevanti da parte dei Manager è soggetta a limiti o condizioni, dandone immediata comunicazione ai Manager e al Referente Informativo;
    • (ii) consentire ad un Manager, laddove quest'ultimo dimostri che l'operazione non possa essere compiuta in altro momento, l'effettuazione di Operazioni Rilevanti nel corso del Closed Period:
      • a) nel caso di situazioni eccezionali di necessità soggettiva, da valutare caso per caso, quali, a titolo esemplificativo, gravi difficoltà finanziarie che impongono la vendita immediata di azioni; oppure
      • b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione ad eventuali piani di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni.
  • 6.3 Nelle circostanze di cui al precedente paragrafo 6.2(ii), prima di compiere qualsiasi negoziazione durante il Closed Period, i Manager devono trasmettere al Consiglio di Amministrazione di Aquafil una motivata richiesta scritta di autorizzazione almeno 6 giorni di

calendario prima della data prevista per l'effettuazione dell'Operazione Rilevante. Tale richiesta scritta dovrà adeguatamente motivare l'Operazione Rilevante, descrivendone la natura e l'eccezionalità delle circostanze nonché dimostrando che l'operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il Closed Period.

6.4 A fronte dell'istanza rivolta ai sensi del precedente paragrafo 6.3, il Consiglio di Amministrazione valuta, caso per caso ed a suo insindacabile giudizio, se concedere l'autorizzazione richiesta, tenendo in considerazione l'estrema urgenza, imprevedibilità, impellenza ed eccezionalità delle circostanze dell'operazione non imputabili al Manager e che esulino dal suo controllo, conformandosi alla normativa di riferimento applicabile.

7. REFERENTE INFORMATIVO

  • 7.1 Il Referente Informativo ha il compito di garantire l'osservanza del Codice. In particolare, il Referente Informativo provvede a:
    • (i) comunicare ai Manager il loro assoggettamento agli obblighi oggetto del presente Codice;
    • (ii) informare per iscritto ogni Manager dei contenuti del presente Codice affinché lo stesso provveda a: (i) confermare espressamente di avere preso visione ed acquisito piena conoscenza del medesimo, mediante sottoscrizione della Sezione I del Modulo di cui all'Allegato B; (ii) formalizzare l'eventuale conferimento dell'Incarico mediante sottoscrizione della Sezione II del predetto Modulo; (iii) comunicare alle Persone Strettamente Legate al medesimo la sussistenza delle condizioni in base alle quali queste persone sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dalla Disciplina; (iv) consentire il trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla privacy, ove applicabile;
    • (iii) redigere e aggiornare l'elenco nominativo dei Manager e delle Persone Strettamente Legate ad essi e a conservare le dichiarazioni di conoscenza e accettazione dei Manager, nonché traccia di tutte le comunicazioni ricevute e effettuate al mercato e a Consob.

8. INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI

  • 8.1 L'inosservanza degli obblighi prescritti dal presente Codice da parte dei Manager potrà essere valutata dagli organi competenti quale eventuale violazione del vincolo fiduciario. Gli organi competenti potranno adottare eventuali provvedimenti tenendo conto delle specifiche circostanze. Qualora gli Amministratori o i Dirigenti con responsabilità strategiche rivestano contestualmente la qualità di dipendenti di Aquafil, trovano applicazione anche le disposizioni di cui al successivo comma.
  • 8.2 L'inosservanza degli obblighi prescritti dal presente Codice da parte di Manager che siano dipendenti di Aquafil potrà essere valutata dagli organi competenti quale eventuale responsabilità di natura disciplinare. I provvedimenti disciplinari sono applicati secondo il criterio di proporzionalità, in base alla gravità ed alla intenzionalità dell'infrazione commessa, tenendosi anche conto dell'eventuale reiterazione degli inadempimenti e/o delle violazioni ivi previste.
  • 8.3 Aquafil si riserva in ogni caso la facoltà di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che possa ad essa derivare da comportamenti tenuti dai Manager e dalle Persone Strettamente Legate ad essi in violazione del presente Codice.

9. COMUNICAZIONI

9.1 Qualsiasi comunicazione ai sensi del presente Codice dovrà essere effettuata per iscritto come

segue:

  • (i) se indirizzata alla Società e/o al Referente Informativo, all'attenzione di quest'ultimo via fax al n. +39 0464 532267, ovvero via posta elettronica al seguente indirizzo internaldealing@aquafil.com, ovvero a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimentoalseguente indirizzo: via Linfano n. 9, 38062 - Arco (TN);
  • (ii) se ai Manager, agli indirizzi e recapiti da questi indicati nel modulo di accettazione di cui all'Allegato B al presente Codice;

ovvero ai diversi recapiti che dovranno essere tempestivamente comunicati: (i) dal Referente Informativo ai Manager; ovvero (ii) da ciascuno di questi ultimi al Referente Informativo.

10. MODIFICHE E INTEGRAZIONI

  • 10.1 Il Consiglio di Amministrazione della Società apporta al presente Codice le modifiche e le integrazioni che si rendessero necessarie o opportune in esito a modifiche organizzative della Società o a modifiche alla disciplina applicabile. Il Referente Informativo potrà formulare eventuali proposte di adeguamento al Consiglio di Amministrazione.
  • 10.2 Il Referente Informativo provvederà a comunicare per iscritto a tutti i destinatari del Codice le modifiche e/o le integrazioni apportate al medesimo.

Allegati:

  • Allegato A: Schema da utilizzare per la comunicazione da parte dei Manager e delle Persone Strettamente Legate ai Manager delle Operazioni Rilevanti e relative istruzioni per la compilazione (Allegato al Regolamento 2016/523)
  • Allegato B: Modulo per la dichiarazione di presa visione e piena conoscenza del Codice e l'eventuale conferimento dell'Incarico ai sensi dell'art. 4 del Codice

Allegato A

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate.

1 Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla
persona strettamente associata
a) Nome [Per le persone fisiche: nome e cognome.]
[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma
giuridica come previ sto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]
2 Motivo della notifica
a) Posizione/qualifica [Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione:
indi care la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario)
occupata all'in terno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di
emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.]
[Per le persone strettamente associate,
— indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una
persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;
— nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni
di amministra zione, di controllo o di direzione.]
b) Notifica iniziale/modifica [Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica.
In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]
3 Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma
d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta
a) Nome [Nome completo dell'entità.]
b) LEI [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla
norma ISO
17442.]
4 Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di
opera zione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate
a) Descrizione
dello
stru
mento finanziario, tipo di
strumento
Codice di identificazione
[— Indicare la natura dello strumento:
— un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento
finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;
— una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di
emissione o un derivato su quote di emissione.
— Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato
della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di
regolamentazione sulla segnala zione delle operazioni alle autorità competenti
adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]

b) Natura dell'operazione [Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni
1
stabiliti dal l'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 (
) della
Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE)
n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del
regolamento (UE) n. 596/2014.
A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n.
596/2014, indi care se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni
su azioni]
c) Prezzo/i e volume/i Prezzo/i Volume/i
[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in
prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono
effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i
volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe
necessarie.
Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se
necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal
regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n.
600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme
tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità
competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]
d) Informazioni aggregate [I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:
— Volume
aggregato — Prezzo
— si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione;
— sono della stessa natura;
— sono effettuate lo stesso
giorno e — sono effettuate nello
stesso luogo;
26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la
valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della
Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla
segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo
[Informazioni sui prezzi:
— nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;
ponderato delle operazioni aggregate.
— nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio
Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta
del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che
integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle
operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento
e) Data dell'operazione [Data del giorno di esecuzione dell'operazione
notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-
f) Luogo dell'operazione adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o
di fuori di una sede di negoziazione».]
[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID,
dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di
fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento
delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di
regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti
se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al

( 1 ) Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi

pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

Allegato B

Modulo per la dichiarazione di presa visione e piena conoscenza del Codice e l'eventuale conferimento dell'Incarico ai sensi dell'art. 5 del Codice.

SEZIONE I

Spett.le Aquafil S.p.A. [Affari Societari] [Segreteria Generale e Ufficio Soci] Via Linfano, 9 38062 Arco (TN)

Trasmessa via mail/fax al n. 0464 532267

Oggetto: Obblighi informativi in materia di internal dealing.

Io sottoscritto , nato a
il , residente in
, Via/C.so/Piazza
nr. ,
nella propria qualità di (Manager/Soggetto
Rilevante) di Aquafil
S.p.A.;

dichiaro quanto segue:

  • di avere ricevuto copia della "Procedura per la comunicazione delle operazioni aventi ad oggetto azioni emesse da Aquafil S.p.A. ovvero altri strumenti finanziari ad esse collegati" (la Procedura) istituita dal Consiglio di Amministrazione di Aquafil S.p.A., ai sensi dell'art. 19 del Regolamento (UE) 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato, degli artt. 7, 8, 9 e 10 del Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione Europea del 17 dicembre 2015, del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione Europea del 10 marzo 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché degli artt. 114, comma settimo, del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (il TUF) e 152-quinquies.1 e ss. del Regolamento adottato da Consob con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni, da ultimo con delibera n. 19925 del 22 marzo 2017 (il Regolamento Emittenti), e di averne acquisito compiuta conoscenza;
  • di avere preso atto di essere stato incluso nel novero dei Manager ai sensi dell'art. 2 della Procedura e, pertanto, di essere assoggettati agli obblighi informativi previsti dalle sopra menzionate disposizioni normative e regolamentari;
  • di impegnarmi a rispettare tutti gli obblighi previsti a mio carico dalla Procedura, ivi incluso quello di rendere nota alle Persone Strettamente Legate a me riconducibili, come definite dall'art. 2 della Procedura, la sussistenza degli obblighi loro spettanti ai sensi della Disciplina normativa vigente.

data nome e cognome (o ragione sociale) dell'interessato (leggibile)

(firma)

Dichiaro inoltre di avere ricevuto da Aquafil S.p.A., e di impegnarmi – se del caso – a fornirne copia alle Persone Strettamente Legate al sottoscritto, come definite all'art. 2 della Procedura, la seguente informativa:

INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (il Codice), e in relazione ai dati personali da Lei forniti in applicazione della "Procedura per la comunicazione delle operazioni aventi ad oggetto azioni emesse da Aquafil S.p.A. o altri strumenti finanziari ad esse collegati" (la "Procedura"), che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue:

    1. Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali da Lei forniti avverrà secondo quanto previsto dalla Procedura in adempimento degli obblighi di legge ed ai soli fini indicati dalla legge e dai regolamenti.
    1. Il trattamento sarà effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati.
    1. Il conferimento dei dati personali previsti dalla Procedura è obbligatorio; l'eventuale rifiuto non consentirebbe ad Aquafil S.p.A. di adempiere agli obblighi di legge, con la conseguente applicazione delle pertinenti sanzioni.
    1. I dati personali da Lei forniti saranno comunicati, come previsto dal Regolamento (UE) 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, dal Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dal Regolamento adottato da Consob con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Consob e al pubblico.
    1. Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso il Titolare del trattamento e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (artt. 7-10 del Codice). Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti che vengono a conoscenza dei Suoi dati in qualità di responsabili o di incaricati, Lei può rivolgersi al ["Responsabile per il riscontro agli interessati"] presso il Titolare.
    1. Titolare del trattamento è Aquafil S.p.A. Via Linfano 9 38062 Arco (TN) e-mail: [email protected]

Aquafil S.p.A.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Preso atto dell'informativa di cui sopra ed ai sensi dell'art. 23 del Decreto legislativo n. 196/03, acconsento al trattamento dei dati personali che mi riguardano, per le finalità indicate nella presente informativa.

Rimane fermo che il mio consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

data nome e cognome o ragione sociale dell'interessato (leggibile)

(firma)

SEZIONE II

(APPLICABILE AI MANAGER DI CUI ALLA PROCEDURA)

dichiaro inoltre quanto segue:

  • di conferire ad Aquafil S.p.A. (Aquafil) l'Incarico di cui all'art. 5 e seguenti della Procedura affinché la stessa effettui, per mio conto e per conto delle Persone Strettamente Legate al sottoscritto e su espressa autorizzazione di queste ultime, alle condizioni e nei termini previsti dalla Procedura medesima, la comunicazione a Consob delle Operazioni Rilevanti effettuate da me personalmente e dalle Persone a me Strettamente Legate, di cui alla "Procedura per la comunicazione delle operazioni aventi ad oggetto azioni emesse da Aquafil S.p.A. o altri strumenti finanziari ad esse collegati" (la Procedura);
  • di impegnarmi pertanto a comunicare ad Aquafil, ai sensi dell'art. 5.3 della Procedura ogni Operazione Rilevante, di qualunque importo, anche inferiore all'Importo Rilevante, compiuta da me stesso o per mio conto e/o dalle Persone a me Strettamente Legate o per loro conto, entro 2 (due) giorni lavorativi, a partire dalla data della loro effettuazione, mediante corretta compilazione ed invio alla Funzione Preposta dello schema di cui all'Allegato A alla Procedura;
  • l'Incarico è valido a decorrere dalla data di ricevimento da parte di Aquafil del presente Modulo sino a recesso da parte mia o di Aquafil, da comunicarsi per iscritto almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima della data di efficacia del recesso medesimo;
  • Aquafil potrà inoltre ritenere risolto il presente Incarico con effetto immediato, senza necessità di comunicazione alcuna, in caso di mancato rispetto da parte mia delle sopra richiamate condizioni e modalità di invio delle comunicazioni previste dalla Procedura;
  • per tutto quanto non previsto dal presente Modulo troveranno applicazione le disposizioni della Procedura.

data nome e cognome (o ragione sociale) dell'interessato (leggibile)

(firma)

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