Delisting Announcement • Jul 7, 2025
Delisting Announcement
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| Informazione Regolamentata n. 20116-48-2025 |
Data/Ora Inizio Diffusione 7 Luglio 2025 17:57:40 |
Euronext Star Milan | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | ALKEMY | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 207802 | |
| Utenza - referente | : | ALKEMYN03 - Benasso Claudio | |
| Tipologia | : | REGEM | |
| Data/Ora Ricezione | 7 Luglio 2025 17:57:40 | ||
| Data/Ora Inizio Diffusione : |
7 Luglio 2025 17:57:40 | ||
| Oggetto | : | Alkemy S.p.A. - Comunicato diffuso in nome e per conto di Retex S.p.A. - Società Benefit Risultati definitivi della procedura per l'adempimento dell'obbligo di acquisto ex artt. 108 e 109 TUF |
Testo del comunicato
Vedi allegato

LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA IN OGNI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE
ai sensi degli artt. 36 e 50-quinquies, commi 2 e 5, del Regolamento adottato con delibera CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971 (il "Regolamento Emittenti")
pubblicato e diffuso da Alkemy S.p.A. in nome e per conto di Retex S.p.A. – Società Benefit
Milano, 7 luglio 2025 – Con riferimento a:
si rende noto quanto segue.
I termini con la lettera maiuscola di seguito utilizzati, ove non diversamente definiti, hanno il significato loro attribuito nel documento informativo relativo alla Procedura predisposto da Retex ai sensi dell'art. 50-quinquies, comma 4, del Regolamento Emittenti e approvato da CONSOB con delibera n. 23583 del 4 giugno 2025 (il "Documento Informativo"), pubblicato sul sito internet di Retex, all'indirizzo www.retex.com, nella sezione "Offerta pubblica di acquisto su Alkemy S.p.A.", nonché sul sito internet di Alkemy, all'indirizzo www.alkemy.com, nella sezione "Investor Relations – OPA".

Facendo seguito al Comunicato sui Risultati Provvisori, Retex – ai sensi e per gli effetti dell'art. 50-quinquies, commi 2 e 5, del Regolamento Emittenti – rende noto che, sulla base dei risultati definitivi comunicati da Intermonte SIM S.p.A. in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Richieste di Vendita, sono state presentate Richieste di Vendita per complessive n. 464.357 azioni Alkemy, rappresentative dell'8,02% del capitale sociale dell'Emittente e dell'80,77% delle Azioni Residue oggetto della Procedura. Pertanto, il quantitativo complessivo definitivo di azioni Alkemy per le quali sono state presentate Richieste di Vendita risulta inferiore di n. 800 azioni Alkemy (rappresentative dello 0,01% del capitale sociale dell'Emittente) rispetto a i risultati provvisori di cui al Comunicato sui Risultati Provvisori.
Pertanto, tenuto conto de:
alla Data di Pagamento (ovverosia l'11 luglio 2025), per effetto del perfezionamento della Procedura nonché della Compravendita DV, Retex verrà a detenere: (a), singolarmente considerata, complessive n. 5.682.697 azioni Alkemy, rappresentative del 98,09% del capitale sociale della stessa; e (b) congiuntamente con Alkemy (Persona che Agisce di Concerto con Retex), complessive n. 5.682.755 azioni Alkemy, rappresentative del 98,09% del capitale sociale della stessa.
Si segnala che, nel periodo intercorrente tra la Data di Annuncio (ovverosia il 31 marzo 2025) e la data odierna, Retex e le Persone che Agiscono di Concerto con la medesima non hanno effettuato, né direttamente né indirettamente, acquisti aventi ad oggetto azioni Alkemy al di fuori della Procedura, diversi e ulteriori rispetto alla Compravendita PC (ovverosia all'acquisto, da parte di Retex, di n. 23.962 azioni Alkemy, rappresentative dello 0,414% del capitale sociale dell'Emittente, di titolarità di Paolo Cederle per un corrispettivo per ciascuna azione Alkemy pari al Corrispettivo) perfezionatasi il 16 maggio 2025 e comunicata da Retex a CONSOB e al mercato ai sensi dell'art. 41, comma 2, lettera c), del Regolamento Emittenti, come richiamato dall'art. 50-quinquies, comma 7, del Regolamento Emittenti.
Come comunicato al mercato in data 4 giugno 2025 e indicato nel Documento Informativo nonché nel Comunicato sui Risultati Provvisori, il corrispettivo dovuto ai titolari delle azioni Alkemy per le quali siano state presentate Richieste di Vendita – pari a Euro 12,00 per ciascuna azione Alkemy, come determinato da CONSOB con delibera n. 23582 del 4 giugno 2025 – sarà pagato alla Data di Pagamento (ovverosia venerdì 11 luglio 2025), a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali azioni Alkemy a favore di Retex. Il pagamento del Corrispettivo sarà effettuato in denaro.
Il Corrispettivo sarà versato da Retex sul conto indicato dall'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Richieste di Vendita e da questi trasferito agli Intermediari Incaricati, che trasferiranno i fondi agli Intermediari Depositari, per l'accredito sui conti dei rispettivi clienti, in conformità alle istruzioni fornite dagli Aderenti alla Procedura.

L'obbligazione di Retex di corrispondere il Corrispettivo ai sensi della Procedura si intenderà adempiuta nel momento in cui le relative somme siano state trasferite agli Intermediari Incaricati. Resta a esclusivo carico dei soggetti aderenti alla Procedura il rischio che gli Intermediari Incaricati, o gli Intermediari Depositari, non provvedano a trasferire tali somme agli aventi diritto ovvero ne ritardino il trasferimento.
Alla Data di Pagamento, l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Richieste di Vendita trasferirà le azioni Alkemy per le quali è stata presentata una Richiesta di Vendita su di un conto deposito titoli intestato a Retex.
Non è previsto il pagamento di interessi sul Corrispettivo tra la data di presentazione della Richiesta di Vendita e la Data di Pagamento.
In considerazione dell'avvenuto raggiungimento, già anticipato nel comunicato stampa pubblicato il 1° luglio 2025 e nel Comunicato sui Risultati Provvisori, di una partecipazione complessiva superiore al 95% del capitale sociale di Alkemy per effetto delle Richieste di Vendita pervenute durante il Periodo di Presentazione delle Richieste di Vendita, sussistono i presupposti di legge per l'esercizio del Diritto di Acquisto e per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF nei confronti degli azionisti dell'Emittente che ne facciano richiesta con riferimento alle complessive n. 110.539 azioni Alkemy, rappresentative dell'1,91% del capitale sociale della stessa, (le "Azioni Residue"), ancora in circolazione alla Data di Pagamento e non detenute da Retex e dalle Persone che Agiscono di Concerto con la medesima.
Come già indicato nel Documento Informativo e nel Comunicato sui Risultati Provvisori, Retex eserciterà il Diritto di Acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF sulle Azioni Residue e adempirà contestualmente all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF, dando pertanto corso alla Procedura Congiunta, concordata con CONSOB e Borsa Italiana ai sensi dell'art. 50-quinquies, comma 1, del Regolamento Emittenti.
Il corrispettivo che sarà pagato da Retex nel contesto della Procedura Congiunta sarà pari al Corrispettivo ai sensi dell'art. 108, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 111, comma 2, del TUF.
Tenuto conto del numero delle Azioni Residue, il controvalore complessivo della Procedura Congiunta è pari a Euro 1.326.468 (il "Controvalore della Procedura Congiunta").
Il Controvalore della Procedura Congiunta verrà depositato da Retex su un conto corrente aperto in nome di Retex presso Intermonte SIM S.p.A., e vincolato al pagamento del Controvalore della Procedura Congiunta (il "Conto Rilevante").
Al fine di dar corso alla Procedura Congiunta, lunedì 14 luglio 2025, Retex confermerà ad Alkemy la sussistenza di un importo pari al Controvalore della Procedura Congiunta sul Conto Rilevante e, dunque, la disponibilità delle somme sul Conto Rilevante per il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta. Pertanto, lunedì 14 luglio 2025 sarà eseguita la Procedura Congiunta e avrà efficacia il trasferimento della titolarità delle Azioni Residue in capo a Retex con conseguente annotazione sul libro soci da parte di Alkemy ai sensi dell'articolo 111, comma 3, del TUF.
Si precisa che il Diritto di Acquisto viene esercitato nei confronti di tutte le Azioni Residue, indipendentemente dalla richiesta di pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta di cui sopra.
I titolari delle Azioni Residue hanno diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta direttamente presso i rispettivi intermediari. L'obbligo di pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta si intenderà assolto nel momento in cui le relative somme saranno trasferite agli Intermediari Depositari da cui provengono le Azioni Residue oggetto della Procedura Congiunta.
Resta ad esclusivo carico degli azionisti dell'Emittente il rischio che gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire le somme agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento.
Si rammenta che – decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2949 del codice civile e fatto salvo quanto disposto dagli artt. 2941 e ss. del codice civile – il diritto dei titolari delle Azioni Residue di ottenere il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta si estinguerà per prescrizione e Retex avrà diritto di ottenere la restituzione della porzione del Controvalore della Procedura Congiunta non riscossa dagli aventi diritto.

Si rappresenta che Borsa Italiana, in conformità al disposto dell'Articolo 2.5.1, comma 6, del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana, disporrà la sospensione delle azioni Alkemy dalla quotazione su Euronext Milan per le sedute del 10 e 11 luglio 2025 e la revoca delle azioni Alkemy dalla quotazione su Euronext Milan a partire dal 14 luglio 2025.
* * *
La presente comunicazione non costituisce néintende costituire un'offerta, invito o sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di Alkemy in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile. La Procedura e la Procedura Congiunta sono effettuate a mezzo della pubblicazione del Documento Informativo approvato da CONSOB. Il Documento Informativo contiene l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni della Procedura e della Procedura Congiunta, incluse le modalità per la presentazione delle relative richieste di vendita.
La pubblicazione o diffusione della presente comunicazione in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a restrizioni in base alla legge applicabile e pertanto qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi paese diverso dall'Italia è tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili e assicurarsi di conformarsi alle stesse. Qualsiasi mancata osservanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa applicabile del relativo paese. Nei limiti massimi consentiti dalla normativa applicabile, i soggetti coinvolti nella Procedura e nella Procedura Congiunta devono intendersi esentati da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette persone. La presente comunicazione è stata predisposta in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove la comunicazione fosse stata predisposta in conformità alla normativa di paesi diversi dall'Italia.
Nessuna copia della presente comunicazione né altri documenti relativi alla Procedura e/o alla Procedura Congiunta saranno, né potranno essere, inviati per posta o altrimenti trasmessi o distribuiti in qualsiasi Paese o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possano determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti la Procedura e/o la Procedura Congiunta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di Alkemy in tale Paese o altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (inclusi quali custodi, fiduciari o trustee) è tenuta a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso, o da, nessun tale Paese.
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