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Legal Proceedings Report Jul 25, 2024

4459_rns_2024-07-25_829c32a1-c2c8-4172-9baf-a1d9a8dfb4b4.pdf

Legal Proceedings Report

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Tribunale di Milano Sezione Seconda Civile Liquidazione Giudiziale Italeaf Spa – RG. 257/2024 Liquidazione Giudiziale AlgoWatt Spa – RG. 258/2024 Curatori: Dott. Avv. Carlo Pagliughi e Avv. Vincenzo Tartaro

A TUTTI I CREDITORI DI ITALEAF SPA e di ALGOWATT SPA

Milano, 24 luglio 2024

Con la presente, i Curatori delle liquidazioni giudiziali di AlgoWatt Spa e Italeaf Spa, Dott. Avv. Carlo Pagliughi e Avv. Vincenzo Tartaro, dichiarate dal Tribunale di Milano con sentenza del 16 maggio 2024, pubblicata in data 20 maggio 2024, comunicano che sono disponibili sul sito internet della società www.algowatt.com nella sezione Corporate Governance / Documenti societari, nonché nella home page e nell'area Investor relations / Comunicati stampa, gli "Avvisi ai creditori e agli altri interessati ex art. 200 CCII" (in formato PDF scaricabile) che si allegano anche al presente comunicato contenenti tutte le istruzioni per il deposito della domanda di ammissione al passivo della procedura ovvero di rivendica.

Si precisa che l'indirizzo PEC della procedura di liquidazione giudiziale di Italeaf Spa è il seguente [email protected] mentre quello della liquidazione giudiziale di AlgoWatt Spa è il seguente [email protected].

Distinti saluti.

i Curatori Dott. Carlo Pagliughi Avv. Vincenzo Tartaro

A TUTTI I CREDITORI DI ITALEAF SPA

Milano, 24 luglio 2024

Oggetto: Comunicazione ex art. 200 CCII

Liquidazione Giudiziale Italeaf Spa Num/Anno: 257/2024 Cod. Fiscale: 01456730553 Giudice Delegato: Dott.ssa Vincenza Agnese Curatore: Dott. Carlo Pagliughi - Curatore: Avv. Vincenzo Tartaro

E-mail PEC: [email protected]

Spett.le/Egregio Creditore,

ai sensi dell'art. 200 CCII si porta a conoscenza che il Tribunale di Milano con sentenza numero 332/2024, depositata in Cancelleria il 20 maggio 2024 ha dichiarato la Liquidazione giudiziale di Italeaf Spa, con sede in Narni (TR), Strada dello Stabilimento, n. 1, Codice Fiscale 01456730553, Partita Iva 01456730553, nominando Curatori gli scriventi professionisti.

Se ritiene di essere titolare, nei confronti della predetta società, di un credito, se ritiene di vantare diritti reali o personali su beni mobile o immobile di proprietà o in possesso del debitore compresi nella Liquidazione giudiziale o intende partecipareal riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, dovrà proporre domanda di ammissione al passivo per far valere i suoi diritti.

Se è parte promissaria di un contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'art. 2645bis c.c. avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale sua o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attività di impresa del promissario acquirente, ed intende chiedere l'esecuzione di detto contratto deve trasmettere apposita domanda nel termine e secondo le modalità stabilite per la presentazione delle domande di accertamento dei diritti di terzi sui beni compresi nella procedura, altrimenti il contratto preliminare si scioglie (art. 173, comma 3, CCII).

Detta domanda si propone con ricorso, che può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte o da un legale fornito di procura, e dev'essere formato ai sensi degli articoli 20, comma 1 bis, ovvero 22, comma 3, del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni.

Il ricorso va trasmesso ai sottoscritti Curatori al domicilio digitale assegnato alla procedura (ossia all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura [email protected]) almeno 30 (trenta) giorni prima dell'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo fissata per il giorno 13 novembre 2024, alle ore 10:00 avanti il predetto Giudice Delegato nel suo ufficio presso il Tribunale di Milano.

Le domande presentate successivamente a detto termine, e non oltre il termine di 6 (sei) mesi

dal deposito del decreto di esecutività dello Stato Passivo, saranno considerate tardive, ai sensi dell'art. 208 CCII, e saranno trattate in una successiva udienza.

Decorso quest'ultimo termine, e comunque fino a quando non saranno esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo della liquidazione giudiziale, le domande pervenute saranno ammissibili solo se l'istante proverà che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e che ha trasmesso la domanda agli scriventi Curatori non oltre 60 (sessanta) giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo.

Il ricorso dovrà contenere:

  • a. l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore, che devono ricomprendereanche:
      1. il suo codice fiscale;
      1. le coordinate bancarie per i futuri pagamento a mezzo accrediti sul conto corrente bancario o la dichiarazione di voler essere pagato con le diverse modalità che stabilirà il Giudice Delegato ai sensi dell'articolo 230, comma 1 CCII;
  • b. l'indicazione della somma che si intende insinuare al passivo (con indicazione della sorte capitale e degli interessi maturati sino al 03.01.2024 (data di pubblicazione sul Registro Imprese della domanda di concordato in bianco, che ha preceduto l'odierna liquidazione giudiziale), ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'indicazione dell'ammontare del credito per il quale il creditore beneficiario di ipoteca data dal debitore assoggettato alla Liquidazione giudiziale a garanzia di debiti altrui intende partecipare al riparto.
  • c. la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
  • d. l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita,se questa ha carattere speciale.
  • e. l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al Curatore ex art.

201, c. 3, lett. e), CCII.

Al ricorso dovranno essere allegati i documenti dimostrativi del diritto fatto valere. Si avvisa che:

  • il ricorso sarà considerato inammissibile se è omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui alle lettere a), b) o c) di cui sopra;
  • il credito sarà considerato chirografario se è omesso o assolutamente incerto il requisito di cui alla lettera d);
  • l'omessa indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata in cui ricevere le comunicazioni nonché in caso di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, si applica l'art. 10, c. 3, CCII, il quale prevede che le comunicazioni a questi soggetti saranno eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

Si avvisa altresì che:

  • le domande inviate al Curatore in formato cartaceo, anziché digitale, non saranno esaminate in quanto il ricorso che le contiene è irricevibile;
  • le domande, in formato cartaceo, depositate o inviate a mezzo posta alla cancelleria, così come anche le domande inviate con modalità telematica direttamente alla Cancelleria, non saranno esaminate in quanto il ricorso che lecontiene è irricevibile;
  • con la domanda di restituzione o rivendicazione può essere chiesta la sospensione della

liquidazione dei beni oggetto di domanda;

  • il messaggio contenente il ricorso e la copia dei documenti allegati deve essere spedito esclusivamente mediante trasmissione telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dai Curatori;
  • il decreto di ammissione di una domanda di rivendica o restituzione, qualora abbia ad oggetto beni o diritti il cui trasferimento è soggetto a forme di pubblicità legale, deve essere reso opponibile ai terzi con le medesime forme.

Si precisa inoltre che, qualora in occasione del riparto finale dovesse esserle corrisposta una somma inferiore a quella per cui è risultata ammessa al passivo, potrà richiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dai creditori che non si presenteranno o risulteranno irreperibili, fino alla concorrenza del suo credito, a norma dell'art. 232, comma 4, CCII.

Richiesta di disponibilità ad assumere l'incarico di membro del Comitato dei Creditori

Con la presente si invitano i creditori a manifestare la disponibilità ad assumere l'incarico di membro del Comitato dei Creditori. A tal fine si rammenta:

  • che, ciascun creditore, con la domanda di ammissione al passivo, o con altra precedente comunicazione, può dare la propria disponibilità ad assumere l'incarico di membro del Comitato dei Creditori, o può segnalare altri nominativi;
  • che il Comitato è composto da tre o da cinque membri scelti tra i creditori, in modo da rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti e avuto riguardo alla possibilità di soddisfacimento dei crediti stessi;
  • che il Giudice Delegato, su istanza del Comitato dei Creditori, acquisito il parere dei Curatori, può stabilire che ai componenti del Comitato dei Creditori sia attribuito, oltre al rimborso delle spese documentate, un compenso per la loro attività, in misura non superiore al dieci per cento di quello liquidato ai Curatori.

Gli scriventi Curatori restano a disposizione per fornire ogni ulteriore chiarimento utile al corretto deposito della domanda di insinuazione al passivo.

Distinti saluti.

i Curatori Dott. Carlo Pagliughi Avv. Vincenzo Tartaro

DOCUMENTI DI CUI SI CONSIGLIA LA PRODUZIONE

Per tutti:

Dettaglio dell'ammontare degli eventuali interessi richiesti con le modalità di calcolo per ciascun singolo credito. Si precisa che il divieto del riconoscimento degli interessi moratori, stabilito dall'art. 1, secondo comma, lettera a) del D. Lgs. 231/2002 in ipotesi di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, opera solo a decorrere dal momento della dichiarazione di apertura della procedura.

Per gli esercenti attività di impresa e/o lavoro autonomo:

• copia dei partitari contabili relativi all'intero periodo di rapporto;

• qualora siano state emesse fatture, copia delle medesime e delle relative ricevute di consegna fattura.

Spese di giustizia:

• Decreto Ingiuntivo: affinché il credito possa essere ammesso è necessario che il D.I. sia divenuto definitivo in data anteriore a quella di dichiarazione di apertura della procedura. La prova della definitività può essere fornita alternativamente da:

• presenza formula esecutiva in caso di D.I. non provvisoriamente esecutivo;

• prova dell'avvenuta notifica e certificato di non opposizione in caso di D.I. provvisoriamente esecutivo;

• Spese: deve sempre essere allegata la documentazione attestante il sostenimento della spesa, anche se di natura legale;

• Cambiali: per l'ottenimento dell'ammissione è necessario che il protesto degli effetti abbia data certa anteriore a quella di dichiarazione di apertura della procedura. Gli effetti devono essere allegati in originale;

• IVA: qualora venga richiesto il privilegio sul credito IVA di rivalsa, deve essere fornita l'esatta descrizione dei beni oggetto della fornitura.

Prestatori di lavoro subordinato:

• cedolini liquidazione paghe mensili per retribuzioni arretrate;

• calcolo del T.F.R. (con separata indicazione delle quote di t.f.r. maturate fino al 31.12.2000, nonché l'ammontare degli abbattimenti di cui all'art. 19 DPR 917/1986 nel testo vigente in data anteriore all'1.1.2001, l'ammontare lordo della rivalutazione maturata dall'1.1.2001 e della relativa imposta sostitutiva, l'ammontare di eventuali anticipazioni erogate dal datore di lavoro e l'ammontare delle trattenute fiscali effettuate in sede di liquidazione di detti anticipi) con la segnalazione di eventuali forme di previdenza complementare;

• quantificazione del credito per rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del medesimo fino alla data di verifica dei crediti fissata in sentenza e del credito per interessi legali sulla somma rivalutata, alla data del di apertura della procedura.

N.B i crediti devono essere insinuati al lordo delle ritenute fiscali e al netto di quelle previdenziali.

Prestatori di opera intellettuale:

• nota spese e competenze per l'ammontare del credito con riferimento alle Tariffe Professionali e, con l'indicazione degli acconti in precedenza ricevuti;

Curatori: Dott. Avv. Carlo Pagliughi e Avv. Vincenzo Tartaro

• indicare il periodo di svolgimento della prestazione nonché la data di conclusione della collaborazione professionale;

• indicare l'importo di IVA e CAP qualora non sia stata ancora emessa fattura;

• qualora siano state emesse fatture, copia delle medesime e delle relative ricevute di consegna fattura;

• lettera d'incarico e/o contratto di consulenza o di collaborazione, con data certa anteriore all'apertura della procedura;

• dettagliata relazione dell'attività in concreto svolta, completa della documentazione probatoria ovvero degli atti più significativi posti in essere.

Rapporti di agenzia:

• certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. da cui risulti la qualifica di agente;

• copia del contratto di agenzia con data certa ex art. 2704 c.c. e 145 CCII;

• copia delle fatture emesse dalla società sottoposta alla procedura che hanno originato i crediti provvigionali ovvero estratto conto analitico delle vendite;

• estratto conto delle singole voci creditorie;

• qualora siano state emesse fatture, copia delle medesime e delle relative ricevute di consegna fattura.

Coltivatori diretti:

  • prova della qualifica di coltivatore diretto rilasciato dalla C.C.I.A.A.;
  • contratto, che ha originato il rapporto, con data certa anteriore all'apertura della procedura;
  • copia del "Modello Unico" relativo agli anni in cui sono sorte le ragioni del credito;

• qualora siano state emesse fatture, copia delle medesime e delle relative ricevute di consegna fattura.

Artigiani:

certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. di iscrizione all'albo delle imprese artigiane;

• copia del "Modello Unico" (quadro relativo al volume d'affari IVA) relativo agli anni in cui sono sorte le ragioni del credito;

• copia del libro matricola e dichiarazione attestante il numero dei dipendenti all'epoca in cui sono sorte le ragioni del credito;

• copia del libro cespiti e dichiarazione attestante l'uso di beni strumentali nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, nonché la qualità dei beni prodotti e dei servizi resi usualmente all'impresa;

• qualora siano state emesse fatture, copia delle medesime e delle relative ricevute di consegna fattura.

Enti o cooperative di produzione:

• certificato prefettizio e della C.C.I.A.A. attestante la qualifica di cooperativa di produzione e di lavoro;

• copia integrale dell'atto costitutivo e dello statuto sociale in vigore al momento dell'insorgere del credito, con l'elenco dei soci dipendenti della cooperativa;

Curatori: Dott. Avv. Carlo Pagliughi e Avv. Vincenzo Tartaro

• copia integrale del bilancio, con nota integrativa e relazione degli amministratori, relativo al periodo in cui è insorto il credito;

  • copia del libro matricola per la verifica della natura del rapporto di lavoro dei soci;
  • copia del "Modello Unico" relativo agli anni in cui sono sorte le ragioni di credito;

• qualora siano state emesse fatture, copia delle medesime e delle relative ricevute di consegna fattura.

Cooperative agricole:

• certificato della C.C.I.A.A. da cui risulti la qualifica di cooperativa agricola;

• copia integrale dell'atto costitutivo e dello statuto sociale in vigore al momento dell'insorgere del credito, con l'elenco dei soci aventi tutti la qualifica di imprenditore agricolo;

• copia integrale del bilancio, con nota integrativa e relazione degli amministratori, relativo al periodo in cui è insorto il credito;

• copia del "Modello Unico" relativo agli anni in cui sono sorte le ragioni di credito;

• qualora siano state emesse fatture, copia delle medesime e delle relative ricevute di consegna fattura.

Società di fornitura di lavoro temporaneo:

  • contratto di fornitura di lavoro temporaneo;
  • copia delle fatture inerenti alle prestazioni svolte;
  • copia delle ricevute di consegna delle fatture;
  • copia dei cedolini paga dei lavoratori.

Fornitori:

  • copia delle fatture di vendita e dei Documenti di Trasporto (D.D.T.);
  • copia delle fatture delle prestazioni effettuate;
  • copia delle ricevute di consegna delle fatture;
  • copia eventuali contratti relativi ai rapporti intercorsi.

Società di leasing concedenti:

  • contratto di leasing con data certa anteriore all'apertura della procedura;
  • copia delle fatture di acquisto dei beni concessi in leasing;
  • copia delle ricevute di consegna delle fatture;

• estratto conto delle operazioni intervenute sino al momento della risoluzione del contratto ovvero della dichiarazione di apertura della procedura;

• documenti attestanti l'eventuale risoluzione con data certa anteriore alla dichiarazione di apertura della procedura.

Istituti di credito:

• copia del contratto di conto corrente;

• copia degli estratti conto delle operazioni compiute nel biennio precedente la dichiarazione di apertura della procedura anche se passati a sofferenza, oltre a fornire esatte indicazioni circa le condizioni relative all'anatocismo e la data di adeguamento alla delibera del CICR del 2000 che stabiliva omogeneità di periodo nell'addebito e nell'accredito degli interessi ed oltre all'esatta

indicazione dell'ammontare degli interessi passivi addebitati periodicamente al debitore dall'apertura del conto fino all'adeguamento alla delibera del CICR.

Creditori ipotecari:

  • copia della nota di iscrizione ipotecaria;
  • copia del contratto o dell'atto che ha originato l'iscrizione ipotecaria;
  • atto di erogazione della somma e contabile di accredito;

• piano di ammortamento da cui risultino le rate rimaste insolute distinte per quota capitale e per quota interessi, così da evidenziare chiaramente il residuo capitale e le relative quote di interessi anche per la determinazione della temporalità del privilegio ex art. 2855 c.c.;

• indicazione analitica dei tassi di interesse applicati nel tempo.

Creditori pignoratizi:

  • copia del contratto o dell'atto di pegno;
  • prova della validità del titolo in rapporto al bene o al diritto su cui grava il pegno.

Domande di rivendica:

• copia del titolo attestante la proprietà del bene in possesso del debitore, avente data certa anteriore all'apertura della procedura.

A TUTTI I CREDITORI DI ALGOWATT SPA

Milano, 24 luglio 2024

Oggetto: Comunicazione ex art. 200 CCII

Liquidazione Giudiziale Algowatt Spa Num/Anno: 258/2024 Cod. Fiscale: 01339010553 Giudice Delegato: Dott.ssa Vincenza Agnese Curatore: Dott. Carlo Pagliughi - Curatore: Avv. Vincenzo Tartaro

E-mail PEC: [email protected]

Spett.le/Egregio Creditore,

ai sensi dell'art. 200 CCII si porta a conoscenza che il Tribunale di Milano con sentenza numero 332/2024, depositata in Cancelleria il 20 maggio 2024 ha dichiarato la Liquidazione giudiziale di Algowatt Spa, con sede in Milano (MI), Via Vincenzo Monti n. 8, Codice Fiscale 01339010553, Partita Iva 01339010553, nominando Curatori gli scriventi professionisti.

Se ritiene di essere titolare, nei confronti della predetta società, di un credito, se ritiene di vantare diritti reali o personali su beni mobile o immobile di proprietà o in possesso del debitore compresi nella Liquidazione giudiziale o intende partecipareal riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, dovrà proporre domanda di ammissione al passivo per far valere i suoi diritti.

Se è parte promissaria di un contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'art. 2645bis c.c. avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale sua o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attività di impresa del promissario acquirente, ed intende chiedere l'esecuzione di detto contratto deve trasmettere apposita domanda nel termine e secondo le modalità stabilite per la presentazione delle domande di accertamento dei diritti di terzi sui beni compresi nella procedura, altrimenti il contratto preliminare si scioglie (art. 173, comma 3 CCII).

Detta domanda si propone con ricorso, che può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte o da un legale fornito di procura, e dev'essere formato ai sensi degli articoli 20, comma 1 bis, ovvero 22, comma 3, del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni.

Il ricorso va trasmesso ai sottoscritti Curatori al domicilio digitale assegnato alla procedura (ossia all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura [email protected]) almeno 30 (trenta) giorni prima dell'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo fissata per il giorno 13 novembre 2024, alle ore 10:00 avanti il predetto Giudice Delegato nel suo ufficio presso il Tribunale di Milano.

Le domande presentate successivamente a detto termine, e non oltre il termine di sei mesi dal

deposito del decreto di esecutività dello Stato Passivo, saranno considerate tardive, ai sensi dell'art. 208 CCII, e saranno trattate in una successiva udienza.

Decorso quest'ultimo termine, e comunque fino a quando non saranno esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo della liquidazione giudiziale, le domande pervenute saranno ammissibili solo se l'istante proverà che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e che ha trasmesso la domanda agli scriventi Curatori non oltre 60 (sessanta) giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo.

Il ricorso dovrà contenere:

  • a. l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore, che devono ricomprendereanche:
      1. il suo codice fiscale;
      1. le coordinate bancarie per i futuri pagamento a mezzo accrediti sul conto corrente bancario o la dichiarazione di voler essere pagato con le diverse modalità che stabilirà il Giudice Delegato ai sensi dell'articolo 230, comma 1 CCII;
  • b. l'indicazione della somma che si intende insinuare al passivo (con indicazione della sorte capitale e degli interessi maturati sino al 3.1.2024 (data di pubblicazione sul registro imprese della domanda di concordato in bianco, che ha preceduto l'odierna liquidazione giudiziale), ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'indicazione dell'ammontare del credito per il quale il creditore beneficiario di ipoteca data dal debitore assoggettato alla Liquidazione giudiziale a garanzia di debiti altrui intende partecipare al riparto.
  • c. la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
  • d. l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita,se questa ha carattere speciale.
  • e. l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al Curatore ex art.

201 c. 3 lett. e CCII.

Al ricorso dovranno essere allegati i documenti dimostrativi del diritto fatto valere. Si avvisa che:

  • il ricorso sarà considerato inammissibile se è omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui alle lettere a), b) o c) di cui sopra;
  • il credito sarà considerato chirografario se è omesso o assolutamente incerto il requisito di cui alla lettera d);
  • l'omessa indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata in cui ricevere le comunicazioni nonché in caso di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, si applica l'art. 10 c. 3, CCII, il quale prevede che le comunicazioni a questi soggetti saranno eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

Si avvisa altresì che:

  • le domande inviate al Curatore in formato cartaceo, anziché digitale, non saranno esaminate in quanto il ricorso che le contiene è irricevibile;
  • le domande, in formato cartaceo, depositate o inviate a mezzo posta alla cancelleria, così come anche le domande inviate con modalità telematica direttamente alla Cancelleria, non saranno esaminate in quanto il ricorso che lecontiene è irricevibile;
  • con la domanda di restituzione o rivendicazione può essere chiesta la sospensione della

liquidazione dei beni oggetto di domanda;

  • il messaggio contenente il ricorso e la copia dei documenti allegati deve essere spedito esclusivamente mediante trasmissione telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dai Curatori;
  • il decreto di ammissione di una domanda di rivendica o restituzione, qualora abbia ad oggetto beni o diritti il cui trasferimento è soggetto a forme di pubblicità legale, deve essere reso opponibile ai terzi con le medesime forme.

Si precisa inoltre che, qualora in occasione del riparto finale dovesse esserle corrisposta una somma inferiore a quella per cui è risultata ammessa al passivo, potrà richiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dai creditori che non si presenteranno o risulteranno irreperibili, fino alla concorrenza del suo credito, a norma dell'art. 232, comma 4 CCII.

Richiesta di disponibilità ad assumere l'incarico di membro del Comitato dei Creditori

Con la presente si invitano i creditori a manifestare la disponibilità ad assumere l'incarico di membro del Comitato dei creditori. A tal fine si rammenta:

  • che, ciascun creditore, con la domanda di ammissione al passivo, o con altra precedente comunicazione, può dare la propria disponibilità ad assumere l'incarico di membro del Comitato dei Creditori, o può segnalare altri nominativi;
  • che il Comitato è composto da tre o da cinque membri scelti tra i creditori, in modo da rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti e avuto riguardo alla possibilità di soddisfacimento dei crediti stessi;
  • che il Giudice Delegato, su istanza del Comitato dei Creditori, acquisito il parere dei Curatori, può stabilire che ai componenti del Comitato dei Creditori sia attribuito, oltre al rimborso delle spese documentate, un compenso per la loro attività, in misura non superiore al dieci per cento di quello liquidato ai Curatori.

Gli scriventi Curatori restano a disposizione per fornire ogni ulteriore chiarimento utile al corretto deposito della domanda di insinuazione al passivo.

Distinti saluti.

i Curatori Dott. Carlo Pagliughi Avv. Vincenzo Tartaro

Curatori: Dott. Avv. Carlo Pagliughi e Avv. Vincenzo Tartaro

DOCUMENTI DI CUI SI CONSIGLIA LA PRODUZIONE

Per tutti:

Dettaglio dell'ammontare degli eventuali interessi richiesti con le modalità di calcolo per ciascun singolo credito. Si precisa che il divieto del riconoscimento degli interessi moratori, stabilito dall'art. 1, secondo comma, lettera a) del D. Lgs. 231/2002 in ipotesi di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, opera solo a decorrere dal momento della dichiarazione di apertura della procedura.

Per gli esercenti attività di impresa e/o lavoro autonomo:

• copia dei partitari contabili relativi all'intero periodo di rapporto;

• qualora siano state emesse fatture, copia delle medesime e delle relative ricevute di consegna fattura.

Spese di giustizia:

• Decreto Ingiuntivo: affinché il credito possa essere ammesso è necessario che il D.I. sia divenuto definitivo in data anteriore a quella di dichiarazione di apertura della procedura. La prova della definitività può essere fornita alternativamente da:

• presenza formula esecutiva in caso di D.I. non provvisoriamente esecutivo;

• prova dell'avvenuta notifica e certificato di non opposizione in caso di D.I. provvisoriamente esecutivo;

• Spese: deve sempre essere allegata la documentazione attestante il sostenimento della spesa, anche se di natura legale;

• Cambiali: per l'ottenimento dell'ammissione è necessario che il protesto degli effetti abbia data certa anteriore a quella di dichiarazione di apertura della procedura. Gli effetti devono essere allegati in originale;

• IVA: qualora venga richiesto il privilegio sul credito IVA di rivalsa, deve essere fornita l'esatta descrizione dei beni oggetto della fornitura.

Prestatori di lavoro subordinato:

• cedolini liquidazione paghe mensili per retribuzioni arretrate;

• calcolo del T.F.R. (con separata indicazione delle quote di t.f.r. maturate fino al 31.12.2000, nonché l'ammontare degli abbattimenti di cui all'art. 19 DPR 917/1986 nel testo vigente in data anteriore all'1.1.2001, l'ammontare lordo della rivalutazione maturata dall'1.1.2001 e della relativa imposta sostitutiva, l'ammontare di eventuali anticipazioni erogate dal datore di lavoro e l'ammontare delle trattenute fiscali effettuate in sede di liquidazione di detti anticipi) con la segnalazione di eventuali forme di previdenza complementare;

• quantificazione del credito per rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del medesimo fino alla data di verifica dei crediti fissata in sentenza e del credito per interessi legali sulla somma rivalutata, alla data del di apertura della procedura.

N.B i crediti devono essere insinuati al lordo delle ritenute fiscali e al netto di quelle previdenziali.

Prestatori di opera intellettuale:

• nota spese e competenze per l'ammontare del credito con riferimento alle Tariffe Professionali e, con l'indicazione degli acconti in precedenza ricevuti;

Curatori: Dott. Avv. Carlo Pagliughi e Avv. Vincenzo Tartaro

• indicare il periodo di svolgimento della prestazione nonché la data di conclusione della collaborazione professionale;

• indicare l'importo di IVA e CAP qualora non sia stata ancora emessa fattura;

• qualora siano state emesse fatture, copia delle medesime e delle relative ricevute di consegna fattura;

• lettera d'incarico e/o contratto di consulenza o di collaborazione, con data certa anteriore all'apertura della procedura;

• dettagliata relazione dell'attività in concreto svolta, completa della documentazione probatoria ovvero degli atti più significativi posti in essere.

Rapporti di agenzia:

• certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. da cui risulti la qualifica di agente;

• copia del contratto di agenzia con data certa ex art. 2704 c.c. e 145 CCII;

• copia delle fatture emesse dalla società sottoposta alla procedura che hanno originato i crediti provvigionali ovvero estratto conto analitico delle vendite;

• estratto conto delle singole voci creditorie;

• qualora siano state emesse fatture, copia delle medesime e delle relative ricevute di consegna fattura.

Coltivatori diretti:

  • prova della qualifica di coltivatore diretto rilasciato dalla C.C.I.A.A.;
  • contratto, che ha originato il rapporto, con data certa anteriore all'apertura della procedura;
  • copia del "Modello Unico" relativo agli anni in cui sono sorte le ragioni del credito;

• qualora siano state emesse fatture, copia delle medesime e delle relative ricevute di consegna fattura.

Artigiani:

certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. di iscrizione all'albo delle imprese artigiane;

• copia del "Modello Unico" (quadro relativo al volume d'affari IVA) relativo agli anni in cui sono sorte le ragioni del credito;

• copia del libro matricola e dichiarazione attestante il numero dei dipendenti all'epoca in cui sono sorte le ragioni del credito;

• copia del libro cespiti e dichiarazione attestante l'uso di beni strumentali nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, nonché la qualità dei beni prodotti e dei servizi resi usualmente all'impresa;

• qualora siano state emesse fatture, copia delle medesime e delle relative ricevute di consegna fattura.

Enti o cooperative di produzione:

• certificato prefettizio e della C.C.I.A.A. attestante la qualifica di cooperativa di produzione e di lavoro;

• copia integrale dell'atto costitutivo e dello statuto sociale in vigore al momento dell'insorgere del credito, con l'elenco dei soci dipendenti della cooperativa;

Curatori: Dott. Avv. Carlo Pagliughi e Avv. Vincenzo Tartaro

• copia integrale del bilancio, con nota integrativa e relazione degli amministratori, relativo al periodo in cui è insorto il credito;

  • copia del libro matricola per la verifica della natura del rapporto di lavoro dei soci;
  • copia del "Modello Unico" relativo agli anni in cui sono sorte le ragioni di credito;

• qualora siano state emesse fatture, copia delle medesime e delle relative ricevute di consegna fattura.

Cooperative agricole:

• certificato della C.C.I.A.A. da cui risulti la qualifica di cooperativa agricola;

• copia integrale dell'atto costitutivo e dello statuto sociale in vigore al momento dell'insorgere del credito, con l'elenco dei soci aventi tutti la qualifica di imprenditore agricolo;

• copia integrale del bilancio, con nota integrativa e relazione degli amministratori, relativo al periodo in cui è insorto il credito;

• copia del "Modello Unico" relativo agli anni in cui sono sorte le ragioni di credito;

• qualora siano state emesse fatture, copia delle medesime e delle relative ricevute di consegna fattura.

Società di fornitura di lavoro temporaneo:

  • contratto di fornitura di lavoro temporaneo;
  • copia delle fatture inerenti alle prestazioni svolte;
  • copia delle ricevute di consegna delle fatture;
  • copia dei cedolini paga dei lavoratori.

Fornitori:

  • copia delle fatture di vendita e dei Documenti di Trasporto (D.D.T.);
  • copia delle fatture delle prestazioni effettuate;
  • copia delle ricevute di consegna delle fatture;
  • copia eventuali contratti relativi ai rapporti intercorsi.

Società di leasing concedenti:

  • contratto di leasing con data certa anteriore all'apertura della procedura;
  • copia delle fatture di acquisto dei beni concessi in leasing;
  • copia delle ricevute di consegna delle fatture;

• estratto conto delle operazioni intervenute sino al momento della risoluzione del contratto ovvero della dichiarazione di apertura della procedura;

• documenti attestanti l'eventuale risoluzione con data certa anteriore alla dichiarazione di apertura della procedura.

Istituti di credito:

• copia del contratto di conto corrente;

• copia degli estratti conto delle operazioni compiute nel biennio precedente la dichiarazione di apertura della procedura anche se passati a sofferenza, oltre a fornire esatte indicazioni circa le condizioni relative all'anatocismo e la data di adeguamento alla delibera del CICR del 2000 che stabiliva omogeneità di periodo nell'addebito e nell'accredito degli interessi ed oltre all'esatta

Curatori: Dott. Avv. Carlo Pagliughi e Avv. Vincenzo Tartaro

indicazione dell'ammontare degli interessi passivi addebitati periodicamente al debitore dall'apertura del conto fino all'adeguamento alla delibera del CICR.

Creditori ipotecari:

  • copia della nota di iscrizione ipotecaria;
  • copia del contratto o dell'atto che ha originato l'iscrizione ipotecaria;
  • atto di erogazione della somma e contabile di accredito;

• piano di ammortamento da cui risultino le rate rimaste insolute distinte per quota capitale e per quota interessi, così da evidenziare chiaramente il residuo capitale e le relative quote di interessi anche per la determinazione della temporalità del privilegio ex art. 2855 c.c.;

• indicazione analitica dei tassi di interesse applicati nel tempo.

Creditori pignoratizi:

  • copia del contratto o dell'atto di pegno;
  • prova della validità del titolo in rapporto al bene o al diritto su cui grava il pegno.

Domande di rivendica:

• copia del titolo attestante la proprietà del bene in possesso del debitore, avente data certa anteriore all'apertura della procedura.

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