Registration Form • Jun 8, 2015
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Ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato ("TUF") e degli art. 127 e ss. del regolamento approvato con delibera Consob del 14 maggio 1999, n. 11971 ("Regolamento Emittenti"), F2i Energie Rinnovabili S.r.l. ("FER"), da una parte, e Lowlands – Comercio Internacional e Servicos Lda, Piovesana Holding S.p.A., Lujan S.p.A., Keryx S.p.A., ASTM S.p.A., il sig. Dino Tonini ed il sig. Gastone Colleoni, dall'altra (gli "Altri Paciscenti" e, insieme a FER, i "Soggetti Aderenti al Patto" o "Parti"), rendono noto quanto segue.
Di seguito viene riprodotto, in sintesi, il contenuto delle principali pattuizioni parasociali contenute nel Patto, rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 122 del Testo Unico.
Le disposizioni del Patto hanno ad oggetto azioni ordinarie della società Alerion Clean Power S.p.A., con sede in Milano, Via Durini 16/18partita IVA n. 01147231003, Codice Fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 02996890584, capitale sociale interamente sottoscritto e versato Euro 161.242.314,80, rappresentato da n. 43.579.004 azioni da Euro 3,7 ciascuna.
Il Patto contiene clausole parasociali che rientrano nella categoria dei sindacati di voto di cui all'art. 122, comma 5, lett. a) del TUF e che pongono limiti al trasferimento di azioni Alerion ai sensi dell'art. 122, comma 5, lett. b) del TUF.
Le pattuizioni contenute nel Patto vincolano i seguenti soggetti:
Lowlands Comercio Internacional e Servicos Lda, con sede legale in Portogallo, Madeira, 9004-521 Funchal, Via Avenida do Infante 50, iscritta presso il registro di Madeira al n. 511245564511245564, società controllata dalla società Aladar SA, con sede in Lussemburgo, 17 rue Beaumont, iscritta al Registro di Commercio del Lussemburgo al numero B 67877;
Piovesana Holding S.p.A. avente sede in Conegliano (TV) , Via M. Piovesana n. 13/F, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Treviso n. 0191058026301910580263, società controllata dal sig. Piovesana Eugenio, nato a Gaiarine (TV) il 6 aprile 1938 ed ivi residente in via Palù n. 69, C.F. PVSGNE38D06D854J;
Il Patto aggrega complessive n. 11.405.876 11.436.257azioni ordinarie Alerion (le "Azioni Sindacate"), rappresentative del 26,1726,24% circa del capitale sociale della Società, come indicato nella tabella che segue, che specifica altresì il numero delle azioni apportate direttamente e indirettamente da ciascun Soggetto Aderente al Patto e la percentuale rappresentata da tali azioni rispetto al capitale sociale e al totale delle azioni conferite al Patto.
| Soggetti Aderenti al Patto | N. Azioni | % del capitale della Società | % delle Azioni |
|---|---|---|---|
| Sindacate | avente diritto di voto | Sindacate | |
| F2i Energie Rinnovabili S.r.l. | 6.985.856 | 16,03% | 61,2561,09% |
| Lowlands–Comercio Internacional e | 1.155.4901.167. | 2,652,68% | 10,1310,21% |
| Servicos LdA | 044 | ||
| Piovesana Holding S.p.A. | 577.745583.522 | 1,331,34% | 5,075,10% |
| Lujan S.p.A | 1.155.400 | 2,65% | 10,1310,10% |
| Keryx S.p.A. | 807.705 | 1,85% | 7,087,06% |
| ASTM S.p.A. | 466.590 | 1,07% | 4,094,08% |
| Sig. Dino Tonini | 250.000262.980 | 0,570,60% | 2,192,30% |
| Gastone Colleoni | 7.0907.160 | 0,010,02% | 0,06% |
| Totale | 11.405.87611.43 | 26,1726,24% | 100% |
| 6.257 | |
|---|---|
Nessun Soggetto Aderente al Patto né soggetti con essi agenti di concerto ai sensi della normativa applicabile: (i) eserciterà il controllo sulla Società per effetto del Patto; (ii) detiene direttamente o indirettamente azioni ulteriori rispetto alle Azioni Sindacate o altri diritti di voto non conferiti al Patto.
Il Patto ha ad oggetto: (i) le intese raggiunte dalle Parti in relazione alla presentazione di liste per la nomina dei componenti l'organo amministrativo e l'organo di controllo in vista dell'Assemblea 2015; (ii) gli accordi tra le Parti in relazione ad alcuni aspetti di corporate governance della Società; e (ii) i diritti e gli obblighi delle Parti in relazione a determinati trasferimenti delle Azioni Sindacate detenute dalle Parti alla data di perfezionamento del Patto e conferite nel Patto medesimo.
Le disposizioni del Patto si applicano in relazione a tutte le Azioni Sindacate nel Patto e/o ai diritti sulle Azioni Sindacate, nonché a tutte le azioni ordinarie Alerion e/o ai diritti alle stesse relativi che ciascuna Parte acquisterà successivamente alla data di stipula del Patto, salvo in ogni caso il vincolo all'acquisto di ulteriori azioni Alerion in misura tale da far sorgere un obbligo di offerta pubblica di acquisto.
Le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, faranno sì che per tutta la durata del Patto Alerion sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 7 membri, dei quali:
Nel caso in cui uno o più amministratori dovessero per qualsiasi motivo cessare dalla carica, la relativa sostituzione - se del caso anche mediante cooptazione -, sarà effettuata dalla Parte – o dalle Parti - che aveva/no indicato originariamente l'amministratore cessato, in conformità con quanto precede.
Il compenso annuo lordo per l'organo amministrativo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2389, commi 1 e 2 del codice civile, per ciascun esercizio di carica sarà pari a Euro 15.000,00 per ciascun amministratore diverso dal Presidente e ad Euro 80.000,00 per il Presidente.
Le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, faranno sì che per tutta la durata del Patto il collegio sindacale di Alerion sia composto di tre membri effettivi e due supplenti, dei quali:
Per ciascun esercizio di carica, il Presidente del Collegio sindacale avrà diritto a un compenso annuo lordo pari a Euro 30.000,00 ed i membri effettivi diversi dal Presidente a un compenso annuo lordo pari a Euro 20.000,00.20.000,00;.
Salvo in ogni caso quanto di seguito specificato, le Parti hanno convenuto che tutte le delibere di competenza dell'assemblea ordinaria e straordinaria di Alerion siano assunte con le maggioranze previste dallo Statuto e dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.
Le Parti si sono impegnate a votare in favore delle delibere assembleari di Alerion di seguito indicate solo ove almeno il 65% delle Azioni Sindacate si esprima favorevolmente in tal senso:
Resta inteso che in caso di mancato raggiungimento del quorum sopra indicato le Parti si sono impegnate a votare contro la relativa proposta di delibera dell'assemblea di Alerion.
Fermo restando che tutte le delibere del Consiglio di Amministrazione di Alerion saranno validamente assunte con le maggioranze previste dallo Statuto e dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti, le Parti si sono impegnate a fare quanto in proprio potere, nel rispetto dell'interesse sociale della Società, affinché i Consiglieri rispettivamente designati esprimano voto favorevole in relazione alle delibere concernenti le seguenti materie solo qualora vi sia il voto favorevole di almeno 5 amministratori su 7:
messa in liquidazione della Società o revoca dalla liquidazione;
conferimento di poteri ad uno o più amministratori, restando sin d'ora inteso che non è richiesto un quorum qualificato per il conferimento dei poteri all'amministratore delegato;
Ciascuna Parte si è impegnata a fare quanto in proprio potere affinché i membri del Consiglio di Amministrazione di Alerion da ciascuna di esse designati adottino comportamenti idonei affinché:
Ciascuna Parte si è impegnata per un periodo di 18 mesi che decorre dalla data di sottoscrizione del Patto a non cedere, alienare o altrimenti trasferire le proprie Azioni Sindacate senza il preventivo consenso scritto delle altre Parti né a concedere, in tutto o in parte, tali partecipazioni in pegno senza averne data preventiva comunicazione agli altri pattisti ed essersi riservata in ogni caso il diritto di voto.
In parziale deroga a quanto sopra previsto, ciascuna Parte potrà trasferire, in tutto o in parte, le proprie Azioni Sindacate a società controllate, controllanti o soggette a comune controllo, o, nel caso di F2i, soggette a controllo di fondi gestiti da F2i SGR S.p.A., ovvero ancora, nel caso di persone fisiche, al coniuge o a parenti di primo grado, a condizione che la Parte trasferente faccia sì che ogni trasferimento, totale o parziale della sua partecipazione in Alerion sia preceduto dall'adesione scritta al Patto da parte del(i) relativo(i) acquirente(i), il(i) quale(i) assumerà(anno) pro-quota i diritti e gli obblighi posti dal Patto medesimo in capo alla Parte trasferente, restando comunque inteso che quest'ultima rimarrà solidalmente responsabile con l'(gli) acquirente(i) per l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal Patto.
Ciascuna Parte si è impegnata a non effettuare, direttamente o indirettamente, ulteriori acquisti di azioni Alerion, tali da determinare il superamento della soglia del 30% del capitale sociale (considerate tutte le Azioni Sindacate apportate al Patto) e, in generale, tali da far sorgere un obbligo di offerta pubblica di acquisto. Eventuali violazioni di tali dichiarazioni, garanzie ed impegni che determinassero, in capo ad una o più Parti, l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle azioni ordinarie di Alerion ai sensi degli artt. 106 e seguenti del TUF, comporteranno, in capo alla Parte che abbia violato tali dichiarazioni, garanzie e/o impegni, l'obbligo di sostenere tutti i costi e le spese derivanti da, e/o correlati a, l'offerta pubblica di acquisto e, se del caso, di indennizzare le altre Parti per eventuali costi sostenuti in relazione a detta offerta.
Le Parti si sono impegnate a sottoscrivere un accordo con il dott. Giulio Antonello, che prevede sostanzialmente l'impegno delle Parti ad inserire il nominativo del dott. Antonello nella propria lista quale candidato alla carica di amministratore ed a fare quanto in loro potere affinché:
Il dott. Antonello si è impegnato formalmente ed irrevocabilmente a:
Le Parti si sono altresì impegnate ad effettuare quanto in loro potere affinché, in occasione della cessazione dalla carica del dott. Antonello alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014 – o in occasione della prima assemblea utile successiva a detta data -, l'assemblea dei soci deliberi, in considerazione delle informazioni disponibili alla data della delibera stessa, di assumere l'impegno a non promuovere nei confronti del dott. Antonello alcuna azione e/o pretesa di qualsiasi tipo e natura che possa derivare o essere comunque connessa a o causata da incarichi ricoperti dallo stesso sino al 3 aprile 2015 come amministratore della Società o di sue controllate e/o collegate, fatto salvo il dolo e la colpa grave.
Il Patto avrà efficacia per un periodo di 18 mesi a decorrere dalla data della relativa sottoscrizione (la "Data di Scadenza"), salve ulteriori proroghe secondo quanto di seguito stabilito.
Il Patto si intenderà tacitamente prorogato, per ulteriori periodi di 18 mesi, nei confronti di quelle Parti che non abbiano comunicato – con lettera raccomandata A.R., da inviarsi alle altre Parti almeno due mesi prima rispetto alla Data di Scadenza – la propria intenzione di recedere, a condizione che il numero delle Azioni Sindacate rappresenti, al momento di ogni singola scadenza, almeno il 25% del capitale della Società.
Il Patto saràè stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano in data 8 aprile 2015.
Milano, 7 aprile5 giugno 2015
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