Pre-Annual General Meeting Information • Mar 30, 2021
Pre-Annual General Meeting Information
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AEFFE S.p.A. Sede in San Giovanni in Marignano - RN Via delle Querce 51 Capitale sociale € 26.840.626,00 Iscritta al Registro delle Imprese di Rimini con codice fiscale 01928480407
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
28 APRILE 2021
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE REDATTA AI SENSI DELL'ART. 73 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI.
Proposta di autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.
come indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria, siete chiamati a discutere e deliberare in merito al rilascio dell'autorizzazione ad un piano di acquisto e disposizione di azioni ordinarie della Società, in una o più volte, su base rotativa, nei termini e con le modalità indicate nella presente Relazione.
La richiesta all'Assemblea di autorizzazione per l'acquisto e disposizione di azioni proprie, nel rispetto della normativa di riferimento, anche di rango europeo e regolamentare, tempo per tempo vigente, e delle prassi di mercato ammesse riconosciute dalla Consob, rispettivamente, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 596/2014 e dell'art. 180, comma 1, lett. c) del TUF (in seguito, le "Prassi di Mercato"), è motivata dall'opportunità di attribuire al Consiglio di Amministrazione la flessibilità opportuna e necessaria per le seguenti finalità:
Si precisa che la richiesta di autorizzazione riguarda la facoltà del Consiglio di Amministrazione di compiere ripetute e successive operazioni di acquisto e di vendita (o altri atti di disposizione) di azioni proprie su base rotativa (c.d. revolving), anche per frazioni del quantitativo massimo autorizzato, di modo che, in ogni tempo, il quantitativo di azioni oggetto del proposto acquisto e nella proprietà della Società non ecceda i limiti di legge.
Si precisa altresì che il Consiglio di Amministrazione avrà comunque facoltà di non dare seguito in tutto o in parte all'acquisto e/o disposizione di azioni proprie, ferme le inderogabili disposizioni di legge, nel caso in cui ritenga, tempo per tempo, non ricorrere le ragioni di opportunità sottese all'autorizzazione assembleare.
Per tutte le ragioni sopra delineate, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno proporre all'Assemblea di rilasciare allo stesso l'autorizzazione all'acquisto e alla successiva disposizione di azioni proprie ai sensi e per
gli effetti degli articoli 2357 e 2357-ter codice civile, nonché dell'art. 132 del TUF e dell'art. 144-bis del Regolamento Emittenti secondo le modalità che seguono.
L'autorizzazione richiesta comporta la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di acquistare, in una o più operazioni e in misura liberamente determinabile – di volta in volta – con delibera consiliare (eventualmente attributiva di poteri a fini attuativi ad uno o più consiglieri, con facoltà di subdelega), un numero di azioni proprie massimo – tenuto anche conto delle azioni proprie di volta in volta detenute, direttamente e indirettamente, in portafoglio – non eccedente il 10% del capitale sociale.
Alla data odierna la Società detiene n. 7.287.039 azioni proprie rappresentative del 6,787% del capitale sociale, il cui voto è sospeso ai sensi dell'articolo 2357-ter, secondo comma, del codice civile; pertanto, i diritti di voto esercitabili in occasione della Assemblea Ordinaria sono n. 100.075.465. Nessuna società controllata dalla Società detiene azioni proprie della Società.
Si ricorda che ai sensi dell'art. 2357, primo comma, codice civile, è consentito l'acquisto di azioni proprie nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio dell'esercizio regolarmente approvato, dovendosi inoltre considerare anche gli eventuali vincoli di indisponibilità insorti successivamente e fino alla data della relativa delibera.
Dal bilancio della Società al 31 dicembre 2019, regolarmente approvato in data 22 aprile 2020, emerge che la Società ha una riserva sovrapprezzo azioni pari ad Euro 70.775.224, distribuibile per un ammontare pari a Euro 69.182.224 e altre riserve disponibili e utili distribuibili per Euro 43.320.462 Le riserve disponibili quali risultanti dalla relazione trimestrale al 30 settembre 2020 ammontano a complessivi Euro 114.422.914.
Si precisa che il Consiglio di Amministrazione è tenuto a verificare il rispetto delle condizioni richieste dall'art. 2357, primo comma, codice civile per l'acquisto di azioni proprie all'atto in cui procede alla deliberazione di ogni acquisto autorizzato.
L'autorizzazione per l'acquisto viene richiesta per la durata massima consentita dall'art. 2357, secondo comma, codice civile e quindi per il periodo di 18 mesi a far tempo dalla data della Assemblea che abbia deliberato il rilascio dell'autorizzazione. Nell'arco di tale periodo, il Consiglio di Amministrazione potrà procedere agli acquisti in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati nel rispetto della normativa di riferimento tempo per tempo vigente, anche di rango europeo, e delle Prassi di Mercato.
L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie che saranno eventualmente acquistate viene richiesta senza limiti temporali, alla luce dell'inesistenza di vincoli normativi a questo riguardo e della opportunità di
massimizzare l'arco temporale in cui realizzare la cessione avvantaggiandosi delle opportunità sopra indicate.
Il Consiglio di Amministrazione propone che il corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni sia stabilito di volta in volta per ciascuna singola operazione, fermo restando che esso non potrà essere né superiore né inferiore del 10% (dieci per cento) rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione di acquisto.
In ogni caso, gli acquisti verranno effettuati, in termini di definizione dei volumi e dei prezzi unitari, in conformità a quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento Delegato UE n. 2016/1052. In particolare:
Gli acquisti inerenti (i) all'attività di sostegno della liquidità del mercato, e (ii) alla costituzione di un c.d. "magazzino" titoli, saranno anche effettuati in conformità delle condizioni previste dalle Prassi di Mercato.
Per quanto concerne il corrispettivo per la disposizione delle azioni proprie acquistate, il Consiglio di Amministrazione propone che l'Assemblea determini solamente il corrispettivo minimo, conferendo al Consiglio di Amministrazione il potere di determinare, di volta in volta, ogni ulteriore condizione, modalità e termine dell'atto di disposizione.
Tale corrispettivo minimo non potrà essere inferiore del 10% (dieci per cento) rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione di alienazione. Tale limite di corrispettivo non troverà peraltro applicazione in ipotesi di cessione a favore di amministratori, dipendenti, e/o collaboratori della Società e/o di società da essa controllate, nonché in ipotesi di alienazione diversi dalla vendita e, in particolar modo, in ipotesi in cui la cessione avvenga mediante permuta, conferimento, o altro atto di disposizione nell'ambito di acquisizioni di partecipazioni o di attuazione di progetti industriali o altre operazioni di finanza straordinaria che implichino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali a titolo esemplificativo fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o warrant, ecc.).
Le operazioni di acquisto inizieranno e termineranno nei tempi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. In considerazione delle diverse finalità perseguibili mediante le operazioni sulle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione sia concessa per l'effettuazione degli acquisti secondo qualsivoglia delle modalità consentite dalla normativa vigente, in particolare in conformità a quanto previsto dall'art. 132 del TUF, dall'art. 144-bis del Regolamento Emittenti e da ogni altra normativa applicabile, nonché
dalle Prassi di Mercato, da individuarsi di volta in volta a discrezione del Consiglio di Amministrazione, e pertanto, allo stato:
(iii) attraverso acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati nei mercati regolamentati che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti e alle condizioni stabilite da Borsa Italiana S.p.A., a condizione che il regolamento di organizzazione e gestione del mercato stabilisca modalità di compravendita dei predetti strumenti tali da:
non consentire l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita;
garantire un'agevole partecipazione da parte degli investitori alle negoziazioni dei predetti strumenti derivati utilizzati per l'acquisto di azioni proprie;
(iv) mediante attribuzione proporzionale ai soci di opzioni di vendita da esercitare entro un periodo corrispondente alla durata dell'autorizzazione assembleare per l'acquisto di azioni proprie;
Per quanto concerne le operazioni di alienazione, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione consenta l'adozione di qualunque modalità risulti opportuna per corrispondere alle finalità perseguite, compresa l'alienazione quale corrispettivo di partecipazioni nel quadro della politica di investimenti della Società, nel rispetto della normativa di riferimento, anche di rango europeo, e dalle Prassi di Mercato ammesse tempo per tempo vigenti.
In ragione degli effetti sul flottante che possono derivare dall'esecuzione del piano di acquisto e disposizione di azioni proprie, il Consiglio propone che l'autorizzazione preveda l'obbligo per il Consiglio di Amministrazione di effettuare operazioni di acquisto e vendita delle azioni della società secondo modalità e tempi tali da non pregiudicare il mantenimento da parte della Società del flottante minimo richiesto per la qualifica di STAR.
Si conferma che le operazioni di acquisto non sono strumentali alla riduzione del capitale sociale della Società.
Il Consiglio di Amministrazione della Società, in sede di Assemblea, formulerà pertanto la seguente proposta di deliberazione agli Azionisti:
"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Aeffe S.p.A., esaminata e discussa la relazione illustrativa predisposta
dal Consiglio di Amministrazione, visti gli articoli 2357 e seguenti del codice civile, l'art 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e la normativa regolamentare emanata dalla Consob
c. l'acquisto potrà essere effettuato secondo qualsivoglia delle modalità consentite dalla normativa vigente, in particolare in conformità a quanto previsto dall'art. 132 del TUF, dall'art. 144-bis del Regolamento Emittenti e da ogni altra normativa applicabile, nonché dalle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti, da individuarsi di volta in volta a discrezione del Consiglio di Amministrazione, e precisamente:
non consentire l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita;
garantire un'agevole partecipazione da parte degli investitori alle negoziazioni dei predetti strumenti derivati utilizzati per l'acquisto di azioni proprie;
iv. mediante attribuzione proporzionale ai soci di opzioni di vendita da esercitare entro un periodo corrispondente alla durata dell'autorizzazione assembleare per l'acquisto di azioni proprie;
vi il corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni non potrà essere né superiore né inferiore del 10% (dieci per cento) rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione di acquisto. La definizione dei volumi e dei prezzi unitari di acquisto dovrà comunque avvenire secondo le condizioni regolate dall'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052. In particolare:
gli acquisti saranno effettuati ad un corrispettivo che non potrà essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata sul mercato di acquisto;
in termini di volumi, non verrà acquistato in ogni giorno di negoziazione un volume superiore al 25% del volume medio giornaliero di azioni nella sede di negoziazione in cui l'acquisto viene effettuato, calcolato sulla base del volume medio giornaliero degli scambi nel corso dei 20 giorni di negoziazione precedenti la data dell'acquisto, quando il volume non è indicato nel programma;
vi. le operazioni di acquisto e vendita delle azioni della società dovranno essere effettuate su deliberazione del Consiglio di Amministrazione con modalità e tempi tali da non pregiudicare il mantenimento da parte della Società del flottante minimo richiesto per la qualifica di STAR;
singola operazione di alienazione, con attribuzione al Consiglio di Amministrazione del potere di determinare, di volta in volta, ogni ulteriore condizione, modalità e termine dell'atto di disposizione. Tale limite di corrispettivo non troverà peraltro applicazione in ipotesi di cessione a favore di amministratori, dipendenti, e/o collaboratori della Società e/o di società da essa controllate nell'ambito di piani di incentivazione azionaria, nonché in ipotesi di alienazione diversi dalla vendita e, in particolar modo, in ipotesi in cui la cessione avvenga mediante scambio, conferimento, o altro atto di disposizione nell'ambito di acquisizioni di partecipazioni o di attuazione di progetti industriali o altre operazioni di finanza straordinaria che implichino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali a titolo esemplificativo fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o warrant, ecc.);
San Giovanni in Marignano,30 marzo 2021 Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente
Massimo Ferretti
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