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Aedes — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
Mar 24, 2026
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Proxy Solicitation & Information Statement
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INFO SOCIETÀ ANONIMA LIGURE PER IMPRESE E COSTRUZIONI
INFO SOCIETÀ ANONIMA LIGURE PER IMPRESE E COSTRUZIONI
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AEDES SOCIETÀ ANONIMA LIGURE PER IMPRESE E COSTRUZIONI PER AZIONI AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998 N. 58 ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 24 APRILE 2026
Signori Azionisti,
in osservanza dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato ("TUF"), degli artt. 73 e 84-ter del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971/99, come successivamente modificato e integrato ("Regolamento Emittenti"), il Consiglio di amministrazione di Aedes Società Anonima Ligure per Imprese e Costruzioni per Azioni ("Aedes" o la "Società") mette a Vostra disposizione la presente relazione illustrativa sui punti all'ordine del giorno della prossima Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci convocata in Milano, via Metastasio n. 5, presso lo Studio ZNR Notai, in unica convocazione, per il giorno 24 aprile 2026 alle ore 15:00 per deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
Parte Ordinaria
- Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025; illustrazione del bilancio consolidato del Gruppo Aedes relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Comitato per il Controllo sulla Gestione e Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58: voto consultivo sulla seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, dell'art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 144-bis del Regolamento approvato dalla Consob con delibera 11971/1999, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 29 aprile 2025 per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- Approvazione del Regolamento Assembleare; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Parte Straordinaria
- Rideterminazione del numero delle azioni ordinarie Aedes in circolazione mediante raggruppamento nel rapporto di n. 1 azione ogni n. 10 azioni esistenti, previo annullamento di azioni nel numero minimo necessario a consentire la regolare esecuzione del raggruppamento; conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
AEDES Società Anonima Ligure per Imprese e Costruzioni per azioni
capitale sociale € 5.965.610,34 interamente versato
sede legale via XII ottobre, 2/181 - 16121 Genova - telefono 010 596171 codice fiscale 00824960157
partita IVA 13283620154 - REA GE-522274
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Istituto Ligure Mobiliare S.p.A.
Parte Ordinaria
- Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025; illustrazione del bilancio consolidato del Gruppo Aedes relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Comitato per il Controllo sulla Gestione e Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Signori Azionisti,
si informa che ogni informazione relativa al primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea, inclusa la relativa proposta di deliberazione, è ampiamente contenuta nella Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2025, comprendente il progetto di Bilancio d'esercizio e il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2025, la Relazione sulla gestione degli Amministratori e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del TUF, che sarà depositata e messa a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul sito internet della Società all'indirizzo www.aedes1905.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo , insieme alle Relazioni del Comitato per il Controllo sulla Gestione e della Società di Revisione e l'ulteriore documentazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente, nei termini prescritti dalla normativa di riferimento.
- Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58: voto consultivo sulla seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Signori Azionisti,
si informa che ogni informazione relativa al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea è contenuta nella Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, che sarà messa a disposizione del pubblico entro i termini di legge e regolamentari presso la sede legale, sul sito internet della Società all'indirizzo www.aedes1905.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo .
Si rammenta che la Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti si compone di due sezioni: (i) l'una dedicata all'illustrazione chiara e comprensibile della politica di remunerazione dei componenti dell'organo di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche e, fermo restando quanto previsto dall'art. 2402 del codice civile, dei componenti dell'organo di controllo, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica (la “Politica di Remunerazione”); (ii) l'altra volta a fornire in modo chiaro e comprensibile un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione degli organi di amministrazione e controllo e dei dirigenti con responsabilità strategiche e a descrivere i compensi corrisposti nell'esercizio 2025.
Si precisa che, ai sensi del vigente art. 123-ter del TUF, l'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2025 ha approvato la Politica di Remunerazione della Società con riferimento agli esercizi 2025-2026; conseguentemente i Soci saranno chiamati ad esprimere il proprio voto, non vincolante, esclusivamente sulla seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti.
- Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, dell'art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 144-bis del Regolamento approvato dalla Consob con delibera 11971/1999, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 29 aprile 2025 per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Signori Azionisti,
Vi rammentiamo che l'Assemblea degli Azionisti, in data 29 aprile 2025, ha autorizzato l'acquisto di azioni proprie per un periodo di 18 mesi decorrenti dalla data di detta deliberazione assembleare.
Riteniamo quindi utile, con l'occasione della prossima Assemblea, e al fine di evitare un'apposita convocazione in prossimità della scadenza di cui sopra, sottoporre alla Vostra approvazione una nuova proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 29 aprile 2025 per quanto non utilizzato.
Vi precisiamo che alla data di approvazione della presente relazione la Società possiede n. 2.183 azioni proprie.
Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie
Come da prassi invalsa tra gli emittenti quotati, la richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione delle azioni proprie che Vi proponiamo è finalizzata a dotare la Società di un'utile opportunità strategica di investimento per ogni finalità consentita dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, ivi inclusi il Regolamento UE n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato e le relative norme tecniche di regolamentazione, nonché dalle prassi di mercato ammesse e dalle linee guida adottate dall'Autorità di Vigilanza. In particolare, il Consiglio di amministrazione ritiene utile che l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, anche tramite società controllate, venga concessa per perseguire le seguenti finalità:
a. realizzare operazioni di vendita, scambio, permuta, conferimento o altro atto di disposizione di azioni proprie per acquisizioni di partecipazioni e/o immobili e/o quote di fondi immobiliari e/o la conclusione di accordi (anche commerciali) con partner strategici e/o per la realizzazione di progetti industriali o operazioni anche di finanza straordinaria, anche al servizio di operazioni di carattere straordinario sul capitale, che rientrano negli obiettivi strategici della Società o che siano comunque di interesse per la Società o per il Gruppo Aedes;
b. compiere operazioni di acquisto e vendita di azioni, nei limiti consentiti dalle disposizioni normative e dalle prassi di mercato applicabili, ivi comprese operazioni di sostegno della liquidità del titolo e in funzione di stabilizzazione del corso del titolo Aedes, in presenza di oscillazioni delle quotazioni che riflettano andamenti anomali del titolo stesso, anche legati a un eccesso di volatilità, o di scarsa liquidità degli scambi, ovvero a collocamenti sul mercato di azioni da parte di Azionisti aventi l'effetto di incidere sul corso del titolo Aedes o, più in generale, a contingenti situazioni di mercato;
c. cogliere opportunità di mercato anche attraverso l'acquisto e la rivendita delle azioni ogniqualvolta sia opportuno sia sul mercato sia (per quel che riguarda l'alienazione) nei c.d. mercati over the counter o anche fuori mercato purché a condizioni di mercato;
d. di poter acquistare, cedere e/o assegnare azioni proprie in relazione (i) a piani di compensi basati su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114-bis del TUF a favore,
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tra l'altro, di amministratori, dipendenti, collaboratori, agenti, consulenti della Società, nonché (ii) all'emissione di strumenti finanziari convertibili in azioni e (iii) a programmi di assegnazione gratuita di azioni ai Soci;
il tutto, naturalmente, nel rispetto della normativa, anche europea, applicabile in materia di abusi di mercato e assicurando sempre la parità di trattamento degli Azionisti.
Numero massimo di azioni oggetto della proposta di autorizzazione
L'autorizzazione richiesta si riferisce all'acquisto, anche tramite società controllate, in una o più volte, di azioni ordinarie Aedes, senza valore nominale, sino al 10% del capitale sociale pro-tempore della Società (e pertanto, alla data odierna, per massime n. 12.804.572) tenuto conto delle azioni proprie tempo per tempo detenute dalla Società e dalle società da essa controllate.
Le operazioni di acquisto verranno effettuate nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato dalla Società o dalla società controllata che dovesse procedere all'acquisto, il tutto in ogni caso in conformità con quanto disposto dall'art. 2357 del codice civile.
L'autorizzazione include altresì la facoltà di disporre successivamente (in tutto o in parte ed anche in più volte) delle azioni in portafoglio, anche prima di aver esaurito il quantitativo massimo di azioni acquistabile, ed eventualmente di riacquistare le azioni stesse in misura tale che le azioni proprie detenute dalla Società e, se del caso, dalle società da questa controllate, non superino il limite stabilito dall'autorizzazione.
Ulteriori informazioni utili per la valutazione del rispetto dell'art. 2357, comma 3, del codice civile
Alla data della presente relazione, il capitale sociale di Aedes è pari ad Euro 5.965.610,34 ed è diviso in n. 128.045.723 azioni ordinarie senza valore nominale.
Come detto, il valore delle azioni per le quali si richiede l'autorizzazione all'acquisto non potrà eccedere la decima parte del capitale sociale pro-tempore della Società (tenendosi conto a tale fine anche delle azioni possedute o che dovessero essere eventualmente acquisite dalle società controllate), e pertanto non potrà eccedere in ogni caso il limite massimo attualmente fissato dall'art. 2357, comma 3 del codice civile, corrispondente alla quinta parte del capitale sociale (tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate).
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Con riferimento al limite massimo di spesa che dovrà essere osservato nell'eseguire gli acquisti, si ricorda che ai sensi dell'art. 2357, comma 1 del codice civile, è consentito l'acquisto di azioni proprie nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio dell'esercizio regolarmente approvato, dovendosi inoltre considerare anche gli eventuali vincoli di indisponibilità insorti successivamente.
Il Consiglio di amministrazione è tenuto a verificare il rispetto delle condizioni richieste dall'art. 2357, comma 1, del codice civile all'atto in cui procede al compimento di ogni acquisizione autorizzata.
Tale verifica deve essere eseguita anche tenendo conto delle azioni proprie eventualmente già possedute dalla Società, anche attraverso società controllate.
Alle società controllate saranno comunque impartite specifiche disposizioni affinché queste segnalino con tempestività l'eventuale acquisizione di azioni effettuata ai sensi degli articoli 2359-bis e seguenti del codice civile.
A fronte dell'esercizio dell'autorizzazione richiesta e del conseguente acquisto di azioni proprie, la Società incrementerà l'attuale riserva indisponibile, denominata “riserva per azioni proprie in portafoglio”, dell'importo delle azioni proprie acquistate, mediante prelievo di un corrispondente importo dalle riserve disponibili quali risultano dall'ultimo bilancio approvato.
Durata per la quale l'autorizzazione è richiesta
L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, anche tramite società controllate, è richiesta per un periodo di 18 (diciotto) mesi a far data dalla delibera assembleare di autorizzazione. Il Consiglio di amministrazione potrà procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.
L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie è richiesta senza limiti temporali.
Corrispettivo minimo e massimo
Il Consiglio di amministrazione propone che gli acquisti di azioni proprie siano effettuati nel rispetto delle condizioni stabilite dal Regolamento UE n. 596/2014 e dalle relative norme tecniche di regolamentazione, ivi incluso il Regolamento delegato UE 2016/1052, e in particolare ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto
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indipendente più elevata corrente nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che le operazioni di acquisto dovranno essere effettuate ad un prezzo che non si discosti in diminuzione e in aumento per più del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione.
Gli atti di disposizione delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera, in una o più volte nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società e nel rispetto della normativa applicabile, sono effettuati con le modalità di seguito precisate:
i) ad un prezzo che non si discosti in diminuzione e in aumento per più del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione;
ii) alle diverse condizioni stabilite di volta in volta dal Consiglio di amministrazione in relazione a criteri di opportunità, fermo restando l'obiettivo di ottimizzare gli effetti economici sulla Società, ove il titolo stesso venga destinato a servire l'emissione di strumenti finanziari convertibili o scambiabili con strumenti azionari e/o i piani di compensi basati su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e/o programmi di assegnazione gratuita di azioni, oppure ove il titolo sia offerto in vendita, scambio, permuta, conferimento o altro atto di disposizione, per acquisizioni di partecipazioni e/o immobili e/o quote di fondi immobiliari e/o la conclusione di accordi (anche commerciali) con partner strategici, e/o per la realizzazione di progetti industriali o operazioni anche di finanza straordinaria o comunque di interesse per la Società, o che rientrano negli obiettivi di espansione della Società.
Modalità attraverso le quali saranno effettuati gli acquisti e la disposizione di azioni proprie
Le operazioni di acquisto saranno effettuate, anche per il tramite di società controllate, in conformità con quanto previsto dall'art. 132 del TUF, dall'art. 144-bis del Regolamento Emittenti e successive integrazioni e modificazioni, nonché dalle prassi di mercato ammesse riconosciute dalla Consob e/o dalle linee guida adottate dall'Autorità di Vigilanza, secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi in ogni caso in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli Azionisti e il rispetto di ogni norma applicabile, ivi comprese le norme europee (ivi incluse, in particolare, le norme tecniche di regolamentazione adottate in attuazione del Regolamento UE n. 596/2014).
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Il numero massimo di azioni proprie acquistabili giornalmente non sarà superiore al 25% del volume medio giornaliero di azioni Aedes negoziato sul mercato, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento delegato UE n. 1052/2016 e di ogni norma, anche europea, di volta in volta applicabile.
Le operazioni di disposizioni delle azioni proprie potranno essere effettuate, in una o più volte, anche prima di avere esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato. La disposizione può avvenire nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società e del Gruppo Aedes, e in ogni caso nel rispetto della normativa di volta in volta vigente e delle applicabili prassi di mercato. La Società informerà il pubblico e la Consob con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.
Informazioni sulla strumentalità dell'acquisto alla riduzione del capitale sociale
Si fa presente che l'acquisto di azioni proprie oggetto della presente richiesta di autorizzazione non è strumentale alla riduzione del capitale sociale.
Efficacia esimente dell'obbligo di offerta pubblica di acquisto derivante dall'approvazione della delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie
Ai sensi dell'art. 44-bis, comma 1, del Regolamento Emittenti le azioni proprie detenute dalla Società, anche indirettamente, sono escluse dal capitale sociale su cui si calcola la partecipazione rilevante ai fini dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto totalitaria di cui all'art. 106, commi 1, 1-bis e 3, lett. b), del TUF. Tuttavia, ai sensi dell'art. 44-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti, il primo comma dell'art. 44-bis del Regolamento Emittenti non si applica nel caso in cui il superamento delle soglie indicate nell'articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter e 3, lettera b), del TUF, consegua ad acquisti di azioni proprie effettuati, anche indirettamente, da parte dell'emittente in esecuzione di una delibera che, fermo quanto previsto dagli articoli 2368 e 2369 del codice civile, sia stata approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci dell'emittente, presenti in assemblea, diversi dal socio o da soci che detengono, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al 10 per cento (i.e. con riferimento alla Società, alla data di pubblicazione della presente Relazione illustrativa, il Socio Istituto Ligure Mobiliare Spa titolare di una partecipazione pari al 29,99% circa del capitale sociale).
Ciò premesso, qualora la proposta di delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie oggetto della presente Relazione illustrativa venga approvata dalla prossima
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Assemblea degli Azionisti con il voto favorevole della maggioranza dei Soci intervenuti in Assemblea diversi dal Socio Istituto Ligure Mobiliare Spa che detiene una partecipazione superiore al 10% del capitale sociale, le azioni proprie eventualmente acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse dal capitale sociale ai fini del calcolo del superamento delle soglie di partecipazione rilevanti ai fini dell'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter e 3, lett. b) del TUF (e quindi saranno computate nello stesso), con conseguente efficacia esimente dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria ivi prevista per i Soci che dovessero superare le predette soglie ex art. 106 del TUF per effetto del buy-back eventualmente avviato dalla Società.
Alla luce di quanto precede, il Consiglio di amministrazione invita pertanto la convocata Assemblea degli Azionisti ad adottare la seguente deliberazione:
"L'Assemblea degli Azionisti di Aedes Spa,
preso atto della Relazione del Consiglio di amministrazione e delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento
DELIBERA
- di revocare la delibera assembleare del 29 aprile 2025 che autorizzava l'acquisto e la disposizione di azioni proprie, per quanto non utilizzata;
- di autorizzare il Consiglio di amministrazione, con facoltà di subdelega, all'acquisto e alla disposizione, anche per il tramite di società controllate, fino ad un massimo di azioni ordinarie della Società, senza indicazione del valore nominale, pari al 10% del capitale sociale pro-tempore nei limiti previsti dalla vigente normativa e dalle prassi di mercato applicabili, tenuto conto della specifica esenzione prevista dal comma 3 dell'art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, in una o più volte per il periodo massimo di 18 mesi dalla data della presente delibera, per le finalità di seguito indicate:
a. realizzare operazioni di vendita, scambio, permuta, conferimento o altro atto di disposizione di azioni proprie per acquisizioni di partecipazioni e/o immobili e/o quote di fondi immobiliari e/o la conclusione di accordi (anche commerciali) con partner strategici, e/o per la realizzazione di progetti industriali o operazioni anche di finanza straordinaria, anche al servizio di operazioni di carattere straordinario sul capitale, che rientrano negli obiettivi strategici della Società o che siano comunque di interesse per la Società o per il Gruppo Aedes;
b. compiere operazioni di acquisto e vendita di azioni, nei limiti consentiti dalle disposizioni normative e dalle prassi di mercato ove applicabili, ivi comprese operazioni di sostegno
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della liquidità del titolo e in funzione di stabilizzazione del corso del titolo Aedes, in presenza di oscillazioni delle quotazioni che riflettano andamenti anomali del titolo stesso, anche legati a un eccesso di volatilità, o di scarsa liquidità degli scambi, ovvero a collocamenti sul mercato di azioni da parte di Azionisti aventi l'effetto di incidere sul corso del titolo Aedes o, più in generale, a contingenti situazioni di mercato;
c. cogliere opportunità di mercato anche attraverso l'acquisto e la rivendita delle azioni ogniqualvolta sia opportuno sia sul mercato sia (per quel che riguarda l'alienazione) nei c.d. mercati over the counter o anche fuori mercato purché a condizioni di mercato;
d. di poter acquistare, cedere e/o assegnare azioni proprie in relazione (i) a piani di compensi basati su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114-bis del TUF a favore, tra l'altro, di amministratori, dipendenti, collaboratori, agenti, consulenti della Società, nonché (ii) all'emissione di strumenti finanziari convertibili in azioni e (iii) a programmi di assegnazione gratuita di azioni ai Soci;
-
di acquistare le azioni proprie nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato dalla società che dovesse procedere all'acquisto;
-
di prevedere che, ricorrendone le relative condizioni, agli acquisti di azioni proprie si applicherà la disciplina esimente prevista dall'art. 44-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti;
-
di prevedere che le operazioni di acquisto dovranno essere effettuate con le seguenti modalità:
i) gli acquisti dovranno essere realizzati sul mercato secondo modalità operative stabilite dalla società di gestione del mercato che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita e dovranno essere effettuati ad un prezzo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente più elevata corrente nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che le operazioni di acquisto dovranno essere effettuate ad un prezzo che non si discosti in diminuzione e in aumento per più del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione;
ii) il numero massimo di azioni proprie acquistabili giornalmente non sarà superiore al 25% del volume medio giornaliero di azioni Aedes negoziato sul mercato, nel rispetto di ogni norma, anche europea, applicabile;
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- di prevedere che gli atti di disposizione delle azioni proprie acquistate saranno effettuati, in una o più volte nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società e nel rispetto della normativa applicabile, alle condizioni di seguito precisate:
i) ad un prezzo che non si discosti in diminuzione ed in aumento per più del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione;
ii) alle diverse condizioni stabilite di volta in volta dal Consiglio di amministrazione in relazione a criteri di opportunità, fermo restando l'obiettivo di ottimizzare gli effetti economici sulla Società, ove il titolo venga destinato a servire l'emissione di strumenti finanziari convertibili o scambiabili con strumenti azionari e/o i piani di compensi basati su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e/o programmi di assegnazione gratuita di azioni, oppure ove il titolo sia offerto in vendita, scambio, permuta, conferimento o altro atto di disposizione, per acquisizioni di partecipazioni e/o immobili e/o quote di fondi immobiliari e/o la conclusione di accordi (anche commerciali) con partner strategici, e/o per la realizzazione di progetti industriali o operazioni anche di finanza straordinaria o comunque di interesse per la Società, o che rientrano negli obiettivi di espansione della Società;
- di prevedere che le operazioni di disposizione delle azioni proprie potranno essere effettuate, senza limiti temporali, in una o più volte, anche prima di aver esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato. La disposizione può avvenire nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società e del Gruppo Aedes, e in ogni caso nel rispetto della normativa di volta in volta vigente e delle prassi di mercato ammesse riconosciute dalla Consob ove applicabili".
4. Approvazione del Regolamento Assembleare; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Signori Azionisti,
come noto, la Società ha formalmente in essere un regolamento assembleare, approvato con delibera dell'assemblea ordinaria degli azionisti del 20 dicembre 2001, ormai ritenuto superato ed obsoleto.
Al riguardo, si sottopone alla Vostra attenzione un nuovo testo di regolamento dei lavori assembleari di Aedes (il "Regolamento Assembleare"), redatto ex novo dal Consiglio di amministrazione.
L'approvazione del Regolamento Assembleare si rende opportuna al fine di prevedere, all'interno del menzionato documento, le modalità concrete di svolgimento delle Assemblee della Società, tenuto conto dell'esperienza maturata e dell'attuale assetto societario e di governance di Aedes. In particolare, il Regolamento Assembleare riprende le disposizioni di legge e statutarie e uniforma le previsioni ivi contenute con le migliori e più attuali best practice in materia assembleare per le società quotate.
Il Regolamento Assembleare ha l'obiettivo di individuare ed adottare le misure ritenute più opportune per garantire l'ordinato, disciplinato e funzionale svolgimento delle riunioni assembleari, anche ove le stesse si tengano esclusivamente per il tramite del rappresentante designato ai sensi dell'art. 9 dello Statuto sociale.
Il Regolamento in parola individua puntualmente, inter alia, il ruolo del Presidente del Consiglio di amministrazione e del Segretario verbalizzante, le modalità di verifica della legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea, le procedure di intervento e discussione durante i lavori assembleari (ove l'Assemblea si svolga in presenza), la gestione delle risposte alle domande pre-assembleari (anche in caso di Assemblea tenutasi per il tramite esclusivo del rappresentante designato), le modalità di voto e l'ordine delle votazioni, l'utilizzo di eventuali strumenti di registrazione audio-video dei lavori assembleari e le modifiche al Regolamento Assembleare.
Per una completa disamina del Regolamento Assembleare nella versione predisposta dal Consiglio di amministrazione e sottoposta alla Vostra attenzione, si rinvia al testo del Regolamento medesimo allegato alla presente Relazione Illustrativa (sub Allegato 1).
Alla luce di quanto precede, il Consiglio di amministrazione invita la convocata Assemblea degli Azionisti ad adottare la seguente deliberazione:
"L'Assemblea degli Azionisti di Aedes Spa,
preso atto della Relazione del Consiglio di amministrazione
DELIBERA
- di approvare il testo del Regolamento Assembleare proposto dal Consiglio di amministrazione (sub Allegato 1);
- di conferire al Consiglio di amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, anche in via tra loro disgiunta, tutti i più ampi poteri per dare esecuzione alla presente deliberazione, ivi incluso il potere di apportare tutte le modifiche formali e non sostanziali che si rendessero necessarie o che fossero richieste dalle autorità competenti e di provvedere agli adempimenti anche pubblicitari previsti dalla disciplina applicabile;
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- di autorizzare sin d'ora il Consiglio di Amministrazione ad apportare tutte le modifiche che si rendessero necessarie al fine di allineare il testo del Regolamento Assembleare a nuove disposizioni di legge e/o regolamentari e/o a modifiche statutarie approvate dai Soci".
Parte Straordinaria
- Rideterminazione del numero delle azioni ordinarie Aedes in circolazione mediante raggruppamento nel rapporto di n. 1 azione ogni n. 10 azioni esistenti, previo annullamento di azioni nel numero minimo necessario a consentire la regolare esecuzione del raggruppamento; conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Signori Azionisti,
come noto, in data 23 febbraio 2026, si è concluso con successo l'aumento di capitale in opzione – deliberato dall'Assemblea degli Azionisti del 18 novembre 2025 – mediante la sottoscrizione di n. 96.032.655 nuove azioni Aedes, corrispondenti al 100% del totale delle nuove azioni Aedes offerte, per un controvalore complessivo pari a Euro 4.993.698,06. Le suddette nuove azioni Aedes, sommate alle n. 32.013.068 azioni già costituenti il capitale sociale prima dell'aumento di capitale, determinano un totale complessivo di n. 128.045.723 azioni Aedes emesse.
Si evince, quindi, che il numero di azioni attualmente in circolazione è significativamente aumentato e pertanto, in occasione della prossima Assemblea, Vi proponiamo di approvare, in sede straordinaria, un'operazione di raggruppamento azionario nel rapporto di n. 1 (una) azione Aedes ogni n. 10 (dieci) azioni Aedes esistenti ("Operazione").
Per completezza, si rammenta che il capitale sociale della Società è determinato in Euro 5.965.610,34 (cinquemilioni novecentosessantacinquemila seicentodieci/34) ed è diviso in n. 128.045.723 (centoventottomilioni quarantacinquemila settecentoventitre) azioni ordinarie senza valore nominale.
Motivazioni dell'Operazione
L'esecuzione di un raggruppamento azionario, con la conseguente riduzione del numero di azioni ordinarie in circolazione, consentirebbe (i) di favorire la liquidità degli scambi nel mercato borsistico, rendendo meno "volatile" il valore unitario del singolo titolo, e (ii) di rideterminare il prezzo di mercato delle azioni Aedes sul mercato Euronext Milan di
Borsa Italiana Spa.
L'Operazione proposta consiste nel raggruppamento delle azioni secondo un rapporto di 1:10 (uno a dieci): in altre parole, ogni 10 (dieci) azioni ordinarie esistenti si procederà all'assegnazione di 1 (una) nuova azione ordinaria, con godimento regolare, senza indicazione del valore nominale. Per effetto di tale raggruppamento, il numero totale delle azioni ordinarie sarà ridotto da n. 128.045.723 (centoventottomilioni quarantacinquemila settecentoventitre) azioni ordinarie senza valore nominale a n. 12.804.572 (dodicimilioni ottocentoquattromila cinquecentosettantadue) azioni ordinarie senza valore nominale.
Al fine di consentire la quadratura complessiva dell'Operazione, l'Azionista di controllo di fatto Istituto Ligure Mobiliare Spa ha già manifestato alla Società il proprio consenso al preventivo annullamento (senza rimborso) di n. 3 (tre) azioni ordinarie a tal fine necessarie, senza peraltro che ciò comporti alcuna riduzione del capitale. L'assenza del valore nominale delle azioni determina infatti, a fronte dell'annullamento di dette azioni, un accrescimento del valore nominale implicito delle azioni residue.
L'Operazione verrà eseguita nei tempi e secondo le modalità che verranno stabilite dall'organo amministrativo, di concerto con le Autorità competenti e, in particolare, con Borsa Italiana Spa.
Al fine di facilitare le operazioni di raggruppamento per i singoli azionisti titolari di un numero di azioni non corrispondente ad un multiplo di 10 (dieci) e la gestione di eventuali resti che dovessero derivare dal raggruppamento, la Società darà incarico ad un intermediario, tramite apposito mandato, di rendersi controparte nella liquidazione delle frazioni di azioni della Società risultanti dal raggruppamento azionario eccedenti i limiti necessari per consentire agli azionisti di detenere un numero intero di azioni.
Il raggruppamento verrà effettuato ai sensi della normativa applicabile dagli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Euronext Securities Milan (già Monte Titoli Spa) e senza alcuna spesa a carico degli azionisti.
Si segnala che l'Operazione non ha di per sé influenza sul valore della partecipazione posseduta dagli Azionisti, in quanto pur diminuendo il numero di azioni in portafoglio, gli azionisti vedrebbero aumentarne, nel contempo, il relativo valore unitario, senza alcun impatto sul controvalore totale dell'investimento a parità di condizioni.
Valutazione sulla ricorrenza del diritto di recesso
La modifica statutaria sopra illustrata non configura alcun diritto di recesso in capo agli
Azionisti della Società.
Modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale
L'approvazione della proposta di delibera relativa al raggruppamento azionario comporterà una modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale.
L'illustrazione dettagliata della proposta è contenuta nella tabella sotto riportata, nella quale vengono messi a confronto il testo vigente e il nuovo testo proposto dell'art. 5 dello Statuto sociale, con evidenziazione delle modifiche conseguenti alla approvazione dell'Operazione.
| Testo vigente | Testo modificato |
|---|---|
| Art. 5 - Capitale | Art. 5 - Capitale |
| Il capitale sociale è determinato in euro 5.965.610,34 (cinquemilioni novecentosessantacinquemila seicentodieci e trentaquattro cent) ed è diviso in n. 128.045.723 (centoventottomilioni quarantacinquemila settecentoventitre) azioni ordinarie senza valore nominale. I conferimenti potranno avere ad oggetto anche beni diversi dal danaro. | Il capitale sociale è determinato in euro 5.965.610,34 (cinquemilioni novecentosessantacinquemila seicentodieci e trentaquattro cent) ed è diviso in n. 12.804.572 (dodicimilioni ottocentoquattromila cinquecentosettantadue) azioni ordinarie senza valore nominale. I conferimenti potranno avere ad oggetto anche beni diversi dal danaro. |
| In data 24 aprile 2026 l'Assemblea degli Azionisti, in sede straordinaria, ha deliberato di far luogo al raggruppamento delle azioni ordinarie secondo il rapporto di n. 1 (una) azione ordinaria ogni n. 10 (dieci) azioni ordinarie possedute, previo annullamento di n. 3 (tre) azioni ordinarie ai soli fini di consentire la quadratura complessiva dell'operazione. |
Alla luce di quanto precede, il Consiglio di amministrazione invita la convocata
Assemblea degli Azionisti ad adottare la seguente deliberazione:
"L'Assemblea degli Azionisti di Aedes Spa,
preso atto della Relazione del Consiglio di amministrazione e delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento
DELIBERA
- di prendere atto, ringraziandolo, della disponibilità del Socio Istituto Ligure Mobiliare Spa a mettere a disposizione, per il loro annullamento (al fine di consentire la quadratura dell'operazione di raggruppamento delle azioni di cui oltre), n. 3 (tre) azioni ordinarie;
- di annullare dette n. 3 (tre) azioni ordinarie, senza far luogo al loro rimborso, lasciando invariato l'ammontare del capitale sociale;
- di far luogo al raggruppamento delle azioni attualmente in circolazione, secondo un rapporto di 1:10 (uno a dieci), e pertanto di procedere all'assegnazione di 1 (una) nuova azione ordinaria ogni 10 (dieci) azioni ordinarie attualmente in circolazione – ad esito del predetto annullamento – riducendo pertanto le azioni in circolazione da n. 128.045.723 (centoventottomilioni quarantacinquemila settecentoventitre) azioni ordinarie senza valore nominale a n. 12.804.572 (dodicimilioni ottocentoquattromila cinquecentosettantadue) azioni ordinarie senza valore nominale;
- di modificare l'art. 5 dello Statuto sociale come segue:
"Art. 5 - Capitale
Il capitale sociale è determinato in euro 5.965.610,34 (cinquemilioni novecentosessantacinquemila seicentodieci e trentaquattro cent) ed è diviso in n. 12.804.572 (dodicimilioni ottocentoquattromila cinquecentosettantadue) azioni ordinarie senza valore nominale.
I conferimenti potranno avere ad oggetto anche beni diversi dal danaro.
In data 24 aprile 2026 l'Assemblea degli Azionisti, in sede straordinaria, ha deliberato di far luogo al raggruppamento delle azioni ordinarie secondo il rapporto di n. 1 (una) azione ordinaria ogni n. 10 (dieci) azioni ordinarie possedute, previo annullamento di n. 3 (tre) azioni ordinarie ai soli fini di consentire la quadratura complessiva dell'operazione.";
- di dare mandato al Consiglio di amministrazione, e per esso alla Presidente e all'Amministratore Delegato in via tra loro disgiunta, con ogni più ampio potere, nessuno escluso o eccettuato, al fine di organizzare, a servizio degli Azionisti, per il tramite di uno o più intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Euronext Securities Milan (già Monte Titoli Spa), un sistema di trattamento delle eventuali frazioni di azioni
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non raggruppabili, sulla base dei prezzi ufficiali di mercato e senza aggravio di spese, bolli o commissioni;
-
di dare mandato al Consiglio di amministrazione, e per esso alla Presidente e all'Amministratore Delegato in via tra loro disgiunta, con ogni più ampio potere, nessuno escluso o eccettuato, per portare ad esecuzione non appena possibile, compatibilmente con tutte le esigenze correlate ad applicabili disposizioni normative e regolamentari e/o sulla base di accordi intercorsi a tal fine con Borsa Italiana Spa e/o con qualunque altra Autorità competente, quanto sopra deliberato, compiendo ogni attività, inerente e conseguente, che si renda a tal fine utile, necessaria od opportuna, procedendo a depositare il testo dello statuto sociale aggiornato;
-
di dare mandato al Consiglio di amministrazione, e per esso alla Presidente e all'Amministratore Delegato in via tra loro disgiunta, con ogni più ampio potere, nessuno escluso o eccettuato, di apportare alla presente deliberazione tutte quelle variazioni, soppressioni e integrazioni di carattere formale e non sostanziale che risultassero necessarie o opportune sulla base di disposizioni normative o regolamentari vigenti o richieste da competenti Autorità, anche in sede di iscrizione al registro delle imprese".
Genova, 19 marzo 2026
Per il Consiglio di amministrazione
Il Presidente
Dott. Federico Strada
Allegato 1
REGOLAMENTO ASSEMBLEARE
Articolo 1 – Ambito di applicazione
- Il presente regolamento (il “Regolamento”) disciplina lo svolgimento delle Assemblee ordinarie e straordinarie di Aedes Società Anonima Ligure per Imprese e Costruzioni per azioni (“Aedes” o la “Società”).
- Per quanto non espressamente disciplinato, ovvero in caso di contrasto fra le disposizioni del presente Regolamento e le disposizioni dello Statuto, queste ultime prevalgono.
- Ciascuna Assemblea può deliberare di non prestare osservanza a una o più disposizioni del Regolamento.
- Il Regolamento, approvato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 24 aprile 2026, è a disposizione dei Soci presso la sede legale della Società, nonché sul sito internet all'indirizzo www.aedes1905.it.
Articolo 2 – Costituzione dell'Assemblea
- Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, in osservanza della normativa – anche regolamentare – di volta in volta vigente, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.
- Ogni soggetto che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega da altra persona con le modalità previste dalla normativa – anche regolamentare – di volta in volta vigente.
- La Società non designa rappresentanti ai quali i soggetti legittimati possano conferire una delega con istruzioni di voto, salvo che il Consiglio di amministrazione, per una o più determinate Assemblee, abbia deliberato tale designazione, dandone notizia nell'avviso di convocazione della relativa Assemblea. Il Consiglio di amministrazione può altresì prevedere nell'avviso di convocazione di una o più determinate Assemblee che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società nel rispetto della normativa – anche regolamentare – di volta in volta vigente.
-
Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea.
-
Il Presidente, in apertura dei lavori assembleari, nonché, ove necessario, di volta in volta per ogni singolo punto all'ordine del giorno, comunica il numero dei Soci e degli altri titolari del diritto di voto presenti o rappresentati, specificando il numero di quelli con diritto di voto intervenuti in proprio, per delega o altra forma di rappresentanza.
-
Il Presidente, accertato che l'Assemblea è regolarmente costituita, dichiara aperti i lavori assembleari.
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Qualora le presenze degli aventi diritto non consentano di raggiungere il quorum costitutivo necessario per lo svolgimento dell'Assemblea, il Presidente, trascorso un lasso di tempo da lui giudicato congruo dopo l'orario fissato per l'inizio dell'Assemblea, ne dà comunicazione agli intervenuti e rimette la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla successiva convocazione, ove esistente, ovvero rinvia l'Assemblea.
Articolo 3 – Presidente, Segretario e ulteriori soggetti
-
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, l'Assemblea sarà presieduta da altra persona designata dall'Assemblea medesima.
-
Il Presidente, assistito da un segretario o da un notaio:
- constata il diritto di intervento, anche per delega;
- accerta se l'Assemblea è regolarmente costituita e in numero legale per deliberare;
- dirige e regola lo svolgimento dell'Assemblea;
-
stabilisce le modalità delle votazioni e proclama i risultati delle stesse.
-
Il segretario o il notaio possono, a propria volta, farsi assistere da persone di propria fiducia e avvalersi di apparecchi di registrazione audio-video solo per loro personale ausilio nella predisposizione del verbale.
-
Il Presidente può nominare uno o più scrutatori ai fini della gestione delle procedure di voto e può avvalersi di personale ausiliario per il necessario supporto tecnico ed il servizio d'ordine.
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All'Assemblea possono partecipare ulteriori soggetti autorizzati dal Presidente (quali, a titolo esemplificativo, scrutatori, consulenti, esperti esterni, analisti finanziari, giornalisti, etc.), la cui partecipazione sia ritenuta utile eventualmente anche in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno e/o per rispondere alle domande poste in relazione a specifici argomenti.
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Sono ammessi ai lavori assembleari senza alcuna formalità, fatta eccezione per l'identificazione in caso di collegamento da remoto, i membri del Consiglio di amministrazione.
Articolo 4 – Svolgimento dell'Assemblea
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Spetta al Presidente dirigere e disciplinare il corretto svolgimento dell'Assemblea assicurando l'efficacia del dibattito ed impedendo che sia turbato il regolare svolgimento della riunione assembleare.
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Nel porre in discussione gli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione.
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Il Presidente può disporre che tutti o solo alcuni degli argomenti posti all'ordine del giorno siano discussi in un'unica soluzione con apertura di una o più sessioni di voto a valle della discussione stessa.
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Ove l'Assemblea si svolga in presenza, il Presidente, in apertura della riunione o per singolo punto, può determinare il periodo di tempo (comunque non inferiore a 3 minuti) a disposizione di ciascun partecipante per svolgere il proprio intervento.
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In caso di eccessi od abusi da parte degli aventi diritto, il Presidente può togliere la parola all'intervenuto. Il Presidente può altresì togliere la parola in tutti i casi in cui l'intervenuto pronunci frasi o assuma comportamenti sconvenienti, offensivi o anche solo non congrui al contesto assembleare.
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Qualora uno o più dei partecipanti all'Assemblea impediscano ad altri la discussione ovvero provochino, con il loro comportamento, una situazione di chiaro ostacolo al corretto svolgimento dell'Assemblea, il Presidente richiama all'ordine e all'osservanza del presente Regolamento e dello Statuto sociale. Il Presidente può disporre, inoltre, l'allontanamento dalla sala della riunione della persona richiamata nell'ipotesi in cui quest'ultima dovesse persistere nel proprio comportamento.
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Il Presidente o, su suo invito, i membri del Consiglio di amministrazione o coloro che assistono il Presidente ai sensi del precedente articolo 3, comma 5, rispondono a coloro che hanno preso la parola al termine di ciascun intervento ovvero dopo che siano stati esauriti tutti gli interventi sul singolo punto all'ordine del giorno ovvero al termine della trattazione congiunta di più punti all'ordine del giorno, secondo quanto ritenuto opportuno dal Presidente.
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Il Presidente ha facoltà di non rispondere a domande relative a tematiche al di fuori degli argomenti all'ordine del giorno o che siano irrilevanti ai fini della formazione della volontà assembleare, ovvero ancora che possano pregiudicare le esigenze di riservatezza a tutela dello svolgimento dell'attività sociale.
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Gli aventi diritto che siano già intervenuti nella discussione possono chiedere la parola per una seconda volta per una breve replica per la durata di norma non superiore a 2 minuti.
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Ove l'Assemblea si svolga tramite intervento esclusivo del rappresentante designato ovvero con modalità che non consentano che gli aventi diritto formulino domande in Assemblea, la Società – nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, anche di natura regolamentare, vigente – si impegna a mettere a disposizione dei Soci, sul proprio sito internet, le risposte alle eventuali domande formulate dagli aventi diritto in modo da consentire agli stessi di esprimere un voto consapevole sulle proposte di delibera di cui ai punti all'ordine del giorno.
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Fermi i limiti stabiliti dalla legge, i soggetti legittimati al voto in Assemblea hanno facoltà di avanzare, motivandole, proposte di deliberazione alternative, di modifica o integrazione rispetto a quelle eventualmente formulate dal Consiglio di amministrazione, purché tali proposte di deliberazione siano pertinenti all'ordine del giorno e non costituiscano modifica o integrazione delle materie da trattare.
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Il Presidente valuta la compatibilità delle proposte di cui al precedente comma in relazione all'ordine del giorno della riunione, in base agli anzidetti criteri e alle disposizioni di legge o regolamentari applicabili e decide se metterle in votazione.
Articolo 5 – Votazione
- Ogni azione ordinaria della Società dà diritto ad esprimere 1 (uno) voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie.
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Il Presidente, terminata la trattazione di ciascun punto all'ordine del giorno ovvero la trattazione congiunta di tutti o solo alcuni punti all'ordine del giorno e dopo aver riammesso all'Assemblea i soggetti eventualmente allontanati ai sensi di quanto disciplinato dall'articolo 4, comma 6, apre la votazione.
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La votazione avviene, di norma, in forma palese nel rispetto di quanto indicato dal Presidente e dal segretario o notaio.
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Il Presidente adotta le opportune misure affinché le votazioni avvengano in modo ordinato ed efficiente stabilendo, eventualmente, un termine massimo entro il quale deve essere espresso il voto.
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I partecipanti all'Assemblea che votano contro o si astengano devono fornire il proprio nominativo (specificando quello del rappresentato in caso di delega o altra rappresentanza) al Presidente o al segretario o al notaio.
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I voti espressi con modalità difformi da quelle indicate dal Presidente sono nulli.
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Ultimate le operazioni di voto ed effettuato lo scrutinio, il Presidente proclama i risultati della votazione.
Articolo 6 – Disposizioni finali
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Il presente Regolamento può essere modificato dall'Assemblea ordinaria con le maggioranze applicabili.
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Il Consiglio di amministrazione della Società ha facoltà di apportare tutte le modifiche che si rendessero necessarie al fine di allineare il testo del Regolamento Assembleare a nuove disposizioni di legge e/o regolamentari e/o a modifiche statutarie approvate dai Soci.
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Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Codice civile, delle leggi speciali in materia e dello Statuto.
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