AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Aedes

Management Reports Sep 22, 2016

4125_rns_2016-09-22_0c00f05c-e074-4693-a55d-f71ac2f6e1cd.pdf

Management Reports

Open in Viewer

Opens in native device viewer

& A s s o c i a t i !" #\$!" "

N. 56784 di Repertorio N. 14484 di Raccolta VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE REPUBBLICA ITALIANA 1 settembre 2016 L'anno duemilasedici, il giorno uno del mese di settembre. In Milano, Via Morimondo n. 26 - Edificio 18, alle ore 15,00. Richiesto di redigere il verbale della riunione del Consiglio _di Amministrazione della società: "AEDES SOCIETA' DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE QUOTATA SOCIETÀ PER AZIONI" o in forma abbreviata "AEDES SIIQ S.p.A." con sede in Milano, Via Morimondo n. 26, capitale sociale _____ sottoscritto e versato per Euro 212.945.601,41, iscritta nel __Registro delle Imprese di Milano, sezione ordinaria, al _______ numero di iscrizione e codice fiscale 00824960157, Repertorio _Economico Amministrativo n. 112395, società le cui azioni _____ sono ammesse alla quotazione presso il Mercato Telematico _____ Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A., che il comparente _dichiara di essere soggetta a direzione e coordinamento di ____ Augusto S.p.A.. Avanti a me dottor STEFANO RAMPOLLA, Notaio in Milano, ________ iscritto nel Collegio Notarile di Milano, è presente il _______ signor: Carlo Alessandro Puri Negri, nato a Genova il giorno 11 _______ luglio 1952, domiciliato per la carica presso la sede della ___ società, della cui identità personale io Notaio sono certo, ___ nella sua qualità di Presidente del Consiglio di ______________ Amministrazione della predetta società. Assume la presidenza della riunione, ai sensi dell'articolo ___ 14 dello statuto sociale, lo stesso comparente, il quale ______ dichiara: - che la presente riunione è stata indetta per oggi, in _______ questo luogo ad ore 15.00, giusta avviso di convocazione ______ datato 4 agosto 2016, spedito nei termini di cui all'articolo _14 dello statuto sociale; - che, oltre ad esso Presidente, sono presenti i consiglieri __Giuseppe Roveda, Dario Latella, Serenella Rossano e Adriano ___ Guarneri, mentre sono collegati in audioconferenza i __________ consiglieri, Benedetto Ceglie, Giacomo Garbuglia ed Annapaola _Negri-Clementi; - che, per il Collegio Sindacale, è presente il Presidente ____ Cristiano Agogliati, mentre sono collegati in audioconferenza _i sindaci effettivi Fabrizio Capponi e Sabrina Navarra. Il Presidente dà atto che detti collegamenti sono idonei ______ interventi ai sensi dell'articolo 14 dello statuto sociale e __dichiara valida la costituzione del Consiglio ai sensi ________ dell'art. 14 dello statuto sociale. Demanda a me Notaio, con l'approvazione di tutti gli __________ intervenuti, l'incarico di redigere il presente verbale. Data lettura del seguente

ORDINE DEL GIORNO

"1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione _in Aedes SIIQ S.p.A. della società interamente posseduta ______ Pragatre SIINQ S.p.A., ai sensi dell'art. 12 dello Statuto ____ sociale e dell'art. 2505 cod. civ.; deliberazioni inerenti e __conseguenti". Aperta la seduta, il Presidente rammenta agli intervenuti la documentazione _____ predisposta a cura della società ai fini di deliberare la _____ fusione di cui all'ordine del giorno che prevede ______________ l'incorporazione nella società "AEDES SOCIETA' DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE QUOTATA SOCIETÀ PER AZIONI" o in forma abbreviata "AEDES SIIQ S.p.A." della società "Pragatre Società di investimento immobiliare non quotata (SIINQ) per Azioni" o in forma abbreviata "Pragatre SIINQ S.p.A." con unico socio, con sede in Milano, Via Morimondo n. 26 – ____ Edificio 18, capitale sociale Euro 50.000,00 interamente ______ versato, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, al _____ numero di iscrizione e codice fiscale 02092660063, Repertorio _Economico Amministrativo n. 2082095, società che detto ________ comparente dichiara essere soggetta a direzione e _____________ coordinamento di Augusto S.p.A., confermando che: - trattasi di fattispecie di fusione di cui all'articolo 2505 _del codice civile, per la quale l'articolo 12 dello statuto ___ sociale attribuisce competenza al Consiglio di ________________ Amministrazione; - non è intervenuta, ai sensi del medesimo articolo 2505 del __codice civile, alcuna richiesta affinché la decisione di ______ approvazione della fusione fosse adottata dall'assemblea dei __soci, a seguito della pubblicazione - tra l'altro – sul _______ quotidiano Italia Oggi avvenuta in data 29 giugno 2016, _______ dell'avviso redatto ai sensi dell'articolo 84 del Regolamento _adottato con Delibera Consob n. 11971/99. In particolare, il Presidente illustra il progetto di fusione _redatto a norma del combinato disposto degli articoli _________ 2501-ter e 2505 del codice civile ed iscritto presso il _______ Registro delle Imprese di Milano in data 6 luglio 2016, al ____ numero 233520 di protocollo del 28 giugno 2016. Il Presidente dichiara inoltre che il progetto di fusione è ___ stato altresì pubblicato in data 28 giugno 2016 sul sito ______ www.aedes-siiq.com, che il Presidente dichiara essere _________ riferibile alla citata società AEDES SIIQ S.p.A. come risulta _anche dalla visura del Registro delle Imprese di Milano. Detto progetto, a richiesta del comparente, si allega in ______ originale al presente atto sotto la lettera "A", dando atto ___ il Presidente che esso a sua volta reca in allegato il testo __di statuto sociale della società incorporante, che non subirà _alcuna modificazione in dipendenza della fusione.

Il Presidente prosegue attestando che corrispondente __________ documentazione è stata predisposta a cura della società _______ incorporanda "Pragatre SIINQ S.p.A." e che per la stessa il ___ progetto di fusione, redatto a norma del combinato disposto ___ degli articoli 2501-ter e 2505 del codice civile, è stato _____ iscritto presso il Registro delle Imprese di Milano in data ___ 29 giugno 2016, al numero 233522 di protocollo del 28 giugno __2016. Il Presidente richiama i contenuti del suddetto progetto, _____ formato sul presupposto, già in essere e che verrà mantenuto __fino ad esaurimento della procedura di fusione, _______________ dell'appartenenza dell'intero capitale sociale della società __incorporanda "Pragatre SIINQ S.p.A." alla società _____________ incorporante "AEDES SIIQ S.p.A.". A questo punto il Presidente DICHIARA - che il progetto di fusione e gli altri documenti previsti ___ dall'articolo 2501-septies codice civile sono depositati, ___ ai sensi dello stesso articolo 2501-septies codice civile, __dal giorno 28 giugno 2016 e fino alla data odierna; nonché __sono stati ottemperati, con riferimento ai detti documenti, _tutti gli adempimenti e le comunicazioni previsti dalla _____ normativa, anche regolamentare, vigente in tema di società __quotate; - che, ai sensi dell'articolo 2501-quater del codice civile: = quanto alla società incorporante, la fusione avrà luogo _sulla base del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, ___ approvato dall'Assemblea della medesima società in data 27 __aprile 2016; = quanto alla società incorporanda, la fusione avrà luogo _sulla base del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, ___ approvato dall'Assemblea della medesima società in data 20 __aprile 2016; - che sono decorsi i termini di cui agli articoli 2501-ter, ___ ultimo comma, codice civile e 2501-septies, primo comma, ______ codice civile; - che, tenuto conto che l'intero capitale sociale della

_______ società incorporanda "Pragatre SIINQ S.p.A." appartiene alla __società incorporante "AEDES SIIQ S.p.A.", non si fa luogo ad __alcun aumento di capitale sociale della società incorporante __"AEDES SIIQ S.p.A." né tantomeno ad assegnazione da parte _____ della società incorporante stessa, di azioni in violazione ____ dell'articolo 2504-ter del codice civile; - che la fusione avrà pertanto luogo senza concambio; - che non ricorre alcuna delle condizioni per l'applicazione

__alla fusione dell'articolo 2501-bis codice civile; - che la società incorporante, le cui azioni sono ammesse _____ alla quotazione presso il Mercato Telematico Azionario ________ gestito da Borsa Italiana S.p.A., non ha emesso azioni di _____ risparmio né obbligazioni convertibili in azioni;

  • che la società incorporante non ha in corso prestiti ________ obbligazionari convertibili né forme di finanziamento tramite _strumenti finanziari, comunque denominati, attributivi di _____ diritti di voto; - che trattandosi di operazione di fusione per incorporazione _nell'emittente quotato di società interamente controllata ed __essendosi AEDES SIIQ S.p.A. tra l'altro avvalsa – nel _________ rispetto dell'art. 3 della Delibera Consob n. 18079/12 - ______ della deroga prevista dall'art. 70, comma 8, del Regolamento __adottato con Delibera Consob n. 11971/99 ("Regolamento ________ Emittenti") non trova applicazione l'obbligo di pubblicazione _di un documento informativo ai sensi dell'articolo 70, comma __6, del Regolamento Emittenti; - che la fusione non concreta la fattispecie di cui ___________ all'articolo 117-bis D.lgs. 58/1998; - che alla presente operazione non si applicano le ____________ disposizioni contenute nella "Procedura sulle operazioni con __parti correlate del Gruppo Aedes S.p.A." adottata dalla _______ società incorporante AEDES SIIQ S.p.A. in data 12 novembre ____ 2010, rientrando tale operazione nelle ipotesi di esenzione ___ contemplate dall'art. 9.1 della menzionata Procedura, in ______ conformità con quanto previsto dall'art. 14, comma 2, del _____ Regolamento adottato con delibera Consob 17221 del 12/3/2010. Il Presidente del Collegio Sindacale, a nome dell'organo di ___ controllo, si associa alle sovraestese dichiarazioni del ______ Presidente della riunione. Quindi il Presidente chiede a me notaio di dare lettura di ____ proposta di deliberazione; a ciò aderendo io notaio dò ________ lettura come segue: "Il Consiglio di Amministrazione della società "AEDES SIIQ ____ S.p.A.", - considerata la documentazione predisposta ai fini ___________ dell'approvazione della fusione di cui all'ordine del giorno; - udite e condivise le attestazioni e le dichiarazioni sopra __rese; - richiamato il disposto dell'articolo 2505 codice civile; DELIBERA 1) di addivenire alla fusione della società "Pragatre SIINQ ___ S.p.A." nella società "AEDES SIIQ S.p.A." alle condizioni _____ tutte previste nel relativo progetto, come sopra allegato _____ sotto la lettera "A"; 2) di prendere atto che, conformemente a quanto previsto nel __progetto di fusione: "4. Decorrenza degli effetti della fusione e della __________ imputazione delle operazioni della Società Incorporanda al __bilancio della Società Incorporante (art. 2504-bis, comma ___ 2, cod. civ.; art. 2501-ter, comma 1, n. 6, cod. civ.) La fusione avrà effetto civilistico a decorrere dall'ultima _delle iscrizioni presso il Registro delle imprese

___________ prescritte dall'art. 2504 cod. civ.

Ai fini contabili e fiscali, le operazioni della Società ____ Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società _____ Incorporante, anche ai fini dell'art. 172, comma 9 del DPR __22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle imposte sui _____ redditi), a far data dal 1 gennaio 2016. 5. Riflessi tributari dell'operazione sulle società _________ partecipanti alla fusione Ai fini delle imposte sui redditi la fusione è disciplinata _dall'art. 172 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico _delle imposte sui redditi) e costituisce un'operazione ______ neutrale, che non comporta il realizzo o la distribuzione ___ di plusvalenze o minusvalenze sui beni della Società ________ Incorporante e della Società Incorporanda. Si segnala che la fusione non determinerà l'interruzione ____ del regime SIIQ della Società Incorporante come previsto ____ dall'articolo 16 del Decreto del Ministero dell'Economia e __delle Finanze del 7 settembre 2007, n. 174. 6. Trattamenti riservati a particolari categorie di soci ____ (articolo 2501-ter, comma 1, n. 7, cod. civ.) Non sussistono categorie particolari di soci o possessori ___ di titoli diversi dalle azioni per i quali sia previsto un __trattamento riservato. 7. Vantaggi particolari a favore degli amministratori _______ (articolo 2501-ter, comma 1, n. 8, cod. civ.) Non è previsto alcun vantaggio particolare a favore degli ___ amministratori delle società partecipanti alla fusione."; 3) di conferire a ciascuno dei componenti del Consiglio di ____ Amministrazione, in via fra loro disgiunta, i più ampi poteri _per l'attuazione della deliberazione assunta, e così per: - compiere tutte le formalità richieste perché l'adottata _____ deliberazione abbia le approvazioni di legge, con facoltà di __apportare al presente atto - ferma l'intangibilità ____________ sostanziale degli elementi fondamentali del progetto di _______ fusione - le modifiche che fossero eventualmente richieste ____ per l'iscrizione al Registro delle Imprese; - dare esecuzione alla deliberata fusione e quindi stipulare, _eventualmente anche in via anticipata, osservate le norme di __legge, ed anche a mezzo di speciali procuratori e con _________ l'espressa autorizzazione – per detti delegati e per gli ______ speciali procuratori - a contrarre con se stessi quali ________ rappresentanti dell'altra società partecipante alla fusione, __il relativo atto, stabilendone condizioni, modalità e _________ clausole, determinando in esso la decorrenza degli effetti ____ della fusione stessa nei limiti consentiti dalle leggi civili _e fiscali, e comunque in conformità al progetto approvato. Al termine della lettura, il Presidente pone ai voti la _______ proposta di delibera. Al termine delle operazioni di voto, il Presidente dichiara ___ che la proposta di delibera è approvata all'unanimità degli ___ intervenuti, e quindi con maggioranza idonea ai sensi di

statuto. Null'altro essendovi a deliberare, la seduta è sciolta alle ___ ore 15 e 14. Io Notaio ho letto il presente atto al comparente che lo approva, _______ dispensandomi dalla lettura dell'allegato. Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me _____ Notaio completato a mano, consta il presente atto di sette ____ mezzi fogli scritti sulla sola prima facciata, per un totale, _quindi, di sette pagine sin qui. Firmato Carlo Alessandro Puri Negri Firmato Stefano Rampolla

Allegato $"\mathsf{H}"$ all in data. $\Lambda$ n S6784/14

$\mathbf{1}$

AEDES SIIO S.p.A. Sede in Milano, Via Morimondo n. 26 – Edifico 18 Capitale Sociale Euro 212.945.601.41 CF e Iscrizione al Registro Imprese di Milano n. 00824960157 Iscrizione al REA presso la CCIAA di Milano n. 112395 (Società soggetta alla direzione e coordinamento di Augusto S.p.A.)

$\overline{7}$

PRAGATRE SIINO S.p.A. Sede in Milano, Via Morimondo n. 26 - Edifico 18 Capitale sociale Euro 50,000,00 CF e Iscrizione al Registro Imprese di Milano n. 02092660063 Iscrizione al REA presso la CCIAA di Milano n. 2082095 (Società unipersonale soggetta alla direzione e coordinamento di Augusto S.p.A.)

PROGETTO COMUNE DI FUSIONE (ai sensi degli artt. 2501-ter e 2505 cod. civ.)

Gli organi amministrativi delle società AEDES SIIQ S.p.A. ("Aedes" o "Capogruppo" o la "Società Incorporante") e PRAGATRE SIINQ S.p.A. (la "Società Incorporanda"), nell'ambito del progetto di semplificazione del Gruppo Aedes, hanno predisposto e redatto il seguente Progetto Comune di Fusione relativo alla fusione per incorporazione di "PRAGATRE SIINO S.p.A." in "AEDES SIIO S.p.A.".

La fusione ha per obiettivo quello di assicurare al Gruppo Aedes una maggiore efficienza della struttura sotto il profilo economico, gestionale e finanziario, anche in relazione all'opzione per il regime, civile e fiscale, delle società di investimento immobiliare quotate (c.d. regime SIIQ) esercitata dalla Capogruppo il 26 novembre 2015, ai sensi dell'art. 1, commi 119 e ss., della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificata dall'art. 20 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164.

La fusione consentirà di razionalizzare la struttura organizzativa e di ridurre la catena di controllo, eliminando apparati societari che, ove gestiti separatamente, non appaiono economicamente convenienti. così conseguendo maggiore snellezza decisionale e significativi risparmi di costi. Si precisa che Aedes detiene direttamente il 100% del capitale sociale della Società Incorporanda.

La fusione verrà attuata sulla base del bilancio al 31 dicembre 2015 delle società partecipanti all'operazione (ex art. 2501-quater cod. civ.), approvato dalle rispettive assemblee.

Da ultimo, si precisa che ai sensi dell'art. 2505, comma 2, cod. civ. e dell'art. 12 dello Statuto sociale di Aedes, la fusione sarà deliberata per tale società dal proprio organo amministrativo. Resta salva la facoltà dei soci di Aedes che rappresentino almeno il 5% del relativo capitale sociale di richiedere - entro otto giorni dal deposito o dalla pubblicazione di cui al terzo comma dell'art. 2501-ter cod. civ. - che la decisione di approvazione della fusione sia adottata a norma del primo comma dell'art. 2502 cod. civ.

  1. Società partecipanti alla fusione (articolo 2501-ter, comma 1, n. 1, cod. civ.)

La fusione avrà luogo fra le seguenti società:

• AEDES SIIQ S.p.A., con sede in Milano, Via Morimondo n. 26 -Edificio 18, capitale sociale Euro 212.945.601,41, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 00824960157, iscrizione al REA presso la CCIAA di Milano n. 112395

  • Società Incorporante -

• PRAGATRE SIINO S.p.A. con sede in Milano, Via Morimondo n. 26 -Edificio 18, capitale sociale Euro 50.000,00, codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Milano n. 02092660063, iscrizione al REA presso la CCIAA di Milano n. 2082095

  • Società Incorporanda -

  • Statuto della società incorporante (articolo 2501-ter, comma 1, n. 2, cod. civ.)

$\Lambda$

A seguito della fusione, la Società Incorporanda cesserà di esistere mentre la Società Incorporante non modificherà il proprio Statuto attualmente vigente. Costituisce parte integrante del presente progetto, e si allega sub 1), lo Statuto attualmente in vigore della Società Incorporante.

  1. Rapporti di cambio, modalità di assegnazione delle azioni della Società Incorporante e data dalla quale le azioni della Società

$\ast$

$\overline{2}$

Incorporante partecipano agli utili (articolo 2501-ter, comma 1, numeri 3, 4 e 5 cod. civ.)

Ai sensi dell'art. 2505, comma 1, cod. civ., trattandosi di fusione per incorporazione di società che è (e che sarà, al momento del perfezionamento dell'atto di fusione) interamente posseduta dalla Società Incorporante, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 2501-ter, comma 1, numeri 3, 4 e 5 cod. civ..

Pertanto, non si procederà ad alcun aumento del capitale sociale della Società Incorporante finalizzato alla fusione e nel presente progetto non si prevede la determinazione di alcun rapporto di cambio né di conguagli di alcun genere. Inoltre non si procederà ad alcuna assegnazione di azioni della Società Incorporante e non risulta pertanto necessario indicare la data di decorrenza della partecipazione agli utili delle azioni assegnate.

Inoltre, per effetto dell'art. 2505, comma 1, cod. civ., non si applicano le disposizioni dell'art. 2501-quinquies cod. civ. e dell'art. 2501-sexies cod. civ.. Pertanto, la Società Incorporante e la Società Incorporanda sono esonerate dalla redazione della relazione illustrativa degli organi amministrativi e della relazione degli esperti.

  1. Decorrenza degli effetti della fusione e della imputazione delle operazioni della Società Incorporanda al bilancio della Società Incorporante (art. 2504-bis, comma 2, cod. civ.; art. 2501-ter, comma 1, n. 6, cod. civ.)

La fusione avrà effetto civilistico a decorrere dall'ultima delle iscrizioni presso il Registro delle imprese prescritte dall'art. 2504 cod. civ.

Ai fini contabili e fiscali, le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante, anche ai fini dell'art. 172, comma 9 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle imposte sui redditi), a far data dal 1º gennaio 2016.

5. Riflessi tributari dell'operazione sulle società partecipanti alla fusione

Ai fini delle imposte sui redditi la fusione è disciplinata dall'art. 172 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle imposte sui redditi) e

costituisce un'operazione neutrale, che non comporta il realizzo o la distribuzione di plusvalenze o minusvalenze sui beni della Società Incorporante e della Società Incorporanda.

Si segnala che la fusione non determinerà l'interruzione del regime SIIQ della Società Incorporante come previsto dall'articolo 16 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 settembre 2007, n. 174.

6. Trattamenti riservati a particolari categorie di soci (articolo 2501ter, comma 1, n. 7, cod. civ.)

Non sussistono categorie particolari di soci o possessori di titoli diversi dalle azioni per i quali sia previsto un trattamento riservato.

ý.

7. Vantaggi particolari a favore degli amministratori (articolo 2501ter, comma 1, n. 8, cod. civ.)

Non è previsto alcun vantaggio particolare a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

$\overline{4}$

Milano, 7 giugno 2016

Allegati:

Statuto vigente della Società Incorporante AEDES SIIQ S.p.A.

AEDES SIIQ S.p.A. $(II)$ Presidente ٦

PRAGATRE SIINQ S.p.A. (L'Amministratore Unico)

STATUTO SOCIALE

$11$

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA DELLA SOCIETA'

Art. 1 - Denominazione

È costituita una società per azioni sotto la denominazione "AEDES SOCIETÀ DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE QUOTATA SOCIETA' PER AZIONI " o, in forma abbreviata, "AEDES SIIQ S.p.A.".

Art. 2 - Sede

La sede della società è in Milano. La sede potrà essere trasferita, purché in Italia, con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di istituire, modificare o sopprimere in Italia ed all'estero sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie, dipendenze di ogni genere.

Art. 3 - Oggetto

La società ha per oggetto l'acquisto, la vendita, la costruzione e la permuta di qualsiasi tipo di immobili nonché la gestione e la conduzione di immobili di proprietà sociale.

La società ha altresì per oggetto:

  • l'esercizio, non nei confronti del pubblico, delle seguenti attività:

  • assunzioni di partecipazioni, acquisto di aziende o quote di aziende;

  • coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società cui partecipa e loro finanziamento;

  • investimenti finanziari direttamente e/o tramite organismi qualificati, in società italiane ed estere;

  • prestazioni a favore di terzi di servizi di consulenza finanziaria, commerciale, tecnica ed amministrativa.

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari ed immobiliari necessarie od utili per il consequimento dell'oggetto sociali (compreso il rilascio di garanzie personali o reali anche nell'interesse di terzi e l'assunzione di mutui e finanziamenti anche ipotecari) con tassativa esclusione dell'attività fiduciaria e professionale riservata ex lege, della raccolta del risparmio tra il pubblico, delle attività riservate alle SIM ed alle SGR, dell'esercizio nei confronti del pubblico di ogni attività dalla legge qualificata come "attività finanziaria".

È ammessa la raccolta del risparmio nei limiti e con le modalità consentite dall'art. 11 del T.U. n.385/1993 e dalla correlata normativa secondaria ovvero con quelle modalità e con quei limiti previsti dalla normativa vigente pro tempore.

Le attività della società saranno compiute nel rispetto delle sequenti regole in materia di investimenti, di limiti alla concentrazione del rischio e di leva finanziaria:

  1. la società non investirà in un unico bene immobile avente caratteristiche urbanistiche e funzionali unitarie, direttamente o per il tramite di società controllate, in misura superiore al 25% del valore totale del patrimonio immobiliare del gruppo ad essa facente capo. Al riguardo si precisa che, nel caso di piani di sviluppo oggetto di un'unica progettazione urbanistica, cesseranno di avere caratteristiche urbanistiche e funzionali unitarie quelle porzioni del bene immobile che siano oggetto di permessi di costruire singoli e funzionalmente autonome o che siano dotate di opere di urbanizzazione sufficienti a garantire il collegamento ai pubblici servizi;

  2. la società non potrà generare, direttamente o per il tramite di società controllate, ricavi da canoni di locazione, provenienti da uno stesso conduttore o da conduttori appartenenti ad uno stesso gruppo, in misura superiore al 30% del totale dei ricavi derivanti dall'attività di locazione immobiliare del gruppo ad essa facente capo;

  3. il limite massimo di leva finanziaria consentito a livello di gruppo è pari al 65% del valore del patrimonio immobiliare;

il limite massimo di leva finanziaria consentito a livello individuale è pari all'80% del valore del patrimonio immobiliare.

I suddetti limiti possono essere superati in presenza di circostanze eccezionali o comunque non dipendenti dalla volontà della società. Salvo il diverso interesse degli azionisti e/o della società, il superamento non potrà protrarsi oltre 12 me $s1$ .

In deroga a quanto sopra previsto, il limite del 30% di cui al precedente punto 2 non si applica qualora i beni immobili della società siano locati a uno o più conduttori appartenenti ad un gruppo di rilevanza nazionale o internazionale.

Art. 4 - Durata della società

La durata della società è stabilita a tutto il 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento).

Potrà essere prorogata una o più volte mediante deliberazione dell'Assemblea, senza che ciò possa dar luogo al diritto di recesso dalla Società.

TITOLO II

CAPITALE - AZIONI

Art. $5 -$ Capitale

Il capitale sociale è determinato in euro 212.945.601,41 $(duecentododicimi 1ion inovecento quarantacinquemila \$ seicentouno quarantunocentesimi) ed è diviso in n. 319.803.191 (trecentodicianovemilioniottocentotremila centonovantuno) $a$ zioni ordinarie senza valore nominale.

[L'assemblea straordinaria del 30 settembre 2014 ha deliberato di aumentare il capitale sociale (cd. "Aumento in Opzione"), in forma scindibile e a pagamento, per l'ammontare di massimi euro 40.000.006,56 (quarantamilioni sei e cinquantasei cent), mediante l'emissione di massime n. 86.956.536 (ottantaseimilioni novecentocinquantaseimila cinquecentotrentasei) nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale, godimento regola-

re, per il prezzo di euro 0,46 (quarantasei cent) per ogni nuova azione, da offrirsi in opzione, in una o più volte, agli azionisti titolari di azioni ordinarie "Aedes S.p.A." nel rapporto di 8 nuove azioni ordinarie ogni 1 azione ordinaria posseduta, e da sottoscriversi entro il termine ultimo del 31 (trentuno) luglio 2015 (duemilaquindici). $*11$

L'assemblea straordinaria del 30 settembre 2014 ha deliberato di aumentare il capitale sociale al servizio dell'esercizio dei "Warrant Aedes S.p.A." (cd. "Aumento Warrants"), in forma scindibile e a pagamento, per l'ammontare (comprensivo di sovrapprezzo) di massimi euro 20.000.003,28 (ventimilioni tré e ventotto cent), mediante l'emissione di massime n. 28.985.512 (ventottomilioni novecentottantacinquemila cinquecentododici)2 nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale, godimento regolare, sottoscrivibili (entro la data anteriore tra il quinto giorno lavorativo bancario del mese successivo a quello in cui cadrà il quinto anniversario della data di emissione dei "Warrant Aedes S.p.A." e il 31 - trentuno - luglio 2020 duemilaventi), al prezzo (comprensivo di sovrapprezzo) di euro 0,69 (sessantanove cent) per ogni nuova azione ordinaria, nel rapporto di una azione ordinaria per ogni gruppo di tre warrant esercitati.

Art. 6 - Aumento del capitale

Nel caso di aumento di capitale, deliberato dall'Assemblea, le norme e le condizioni relative all'emissione del nuovo capitale, le date e le modalità dei versamenti sono determinate dal Consiglio di Amministrazione.

L'aumento del capitale sociale può avvenire mediante emissione di azioni ordinarie e/o privilegiate e/o di risparmio conver-

$1$ Le parole tra parentesi quadra devono intendersi abrogate a seguito dell'integrale esecuzione dell' "Aumento in Opzione".

<sup>2 Si dà atto che l'"Aumento Warrants" alla data del 7 ottobre 2015 è stato parzialmente eseguito, per l'importo di Euro 355,12 oltre il
sovrapprezzo(con emissione di n. 772 azioni ordinarie).

tibili, e/o con diritto di voto limitato a particolari argomenti, anche aventi diritti diversi da quelli delle azioni qià emesse. Le deliberazioni di emissione sia di nuove azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, sia di azioni di risparmio, sia di azioni privilegiate, non richiedono ulteriori approvazioni delle assemblee speciali delle diverse categorie.

Art. 7 - Riduzione del capitale

L'Assemblea potrà deliberare la riduzione del capitale sociale con le modalità stabilite dalla legge.

Art. 8 - Recesso del Socio

Il recesso potrà essere esercitato dal socio nei casi e con le modalità previste dalla legge.

Non compete tuttavia il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società e/o l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. indirizzata alla Società indicante, tra l'altro, gli estremi di deposito della certificazione di appartenenza al sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione per le azioni per le quali esercita il recesso presso un intermediario abilitato con vincolo di indisponibilità finalizzato al reces $so.$

TITOLO III

ASSEMBLEA

Art. 9 - L'Assemblea è ordinaria o straordinaria

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno

$15$

per l'approvazione del bilancio di esercizio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tale termine è prorogabile centottanta giorni dalla chiusura sino $a$ dell'esercizio sociale, quando ricorrano le condizioni di legge. L'Assemblea straordinaria è convocata per la trattazione delle materie per la stessa previste dalla legge o dal presente statuto. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove nel territorio nazionale, mediante avviso da pubblicarsi nei termini di legge e di regolamento sul sito internet della Società e con le ulteriori modalità previste dalla normativa di volta in volta vigente; l'avviso di convocazione contiene l'indicazione del qiorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché le ulteriori informazioni prescritte dalla normativa - anche reqolamentare - vigente.

L'avviso di convocazione può indicare un'unica data di convocazione, applicandosi in tal caso i quorum costitutivi e deliberativi stabiliti dalla legge per tale ipotesi; in alternativa l'avviso di convocazione può prevedere, oltre alla prima, anche le date delle eventuali convocazioni successive, ivi inclusa un'eventuale terza convocazione.

Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, in osservanza della normativa - anche regolamentare - di volta in volta vigente, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.

Ogni soggetto che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega da altra persona con le modalità previste dalla normativa - anche regolamentare - di volta in volta vigente.

La delega potrà essere notificata alla Società mediante posta elettronica certificata, in osservanza delle applicabili disposizioni - anche regolamentari - vigenti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea.

La società non designa rappresentanti ai quali i soggetti legittimati possano conferire una delega con istruzioni di voto.

$17$

Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto.

Il funzionamento dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è disciplinato dalla legge, dal presente statuto, e dal regolamento delle Assemblee, approvato dall'Assemblea ordinaria e valevole, fino a che non sia modificato o sostituito, per tutte quelle successive. Ciascuna Assemblea, peraltro può deliberare di non prestare osservanza a una o più disposizioni del regolamento delle Assemblee.

L'Assemblea potrà anche tenersi mediante mezzi di telecomunicazione, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei soci. In tal caso l'Assemblea si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Art. 10 - Presidenza dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, da altra persona designata dall'assemblea medesima.

Il Presidente è assistito da un Segretario o da un notaio.

Il Presidente dell'assemblea:

  1. constata il diritto di intervento, anche per delega;

  2. accerta se l'assemblea è regolarmente costituita e in numero legale per deliberare;

  3. dirige e regola lo svolgimento dell'assemblea;

  4. stabilisce le modalità delle votazioni e proclama i risultati delle stesse.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art. 11 - Organo amministrativo

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione

composto da 3 (tre) a 21 (ventuno) componenti, anche non soci, secondo quanto delibererà l'Assemblea all'atto della nomina. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve in ogni caso assicurare l'equilibrio tra i generi in conformità alla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente.

Gli amministratori durano in carica per un massimo di tre esercizi, secondo le deliberazioni dell'Assemblea che li nomie scadono alla data dell'Assemblea convocata per na. l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili. L'Assemblea prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata in carica.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo; le liste di candidati, sottoscritte dagli Azionisti che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società nei termini stabiliti dalla normativa - anche regolamentare - di volta in volta in vigore e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, rappresentino la percentuale del capitale sociale determinata ai sensi della normativa vigente, con onere di comprovare la titolarità del numero di azioni richiesto mediante apposita certificazione rilasciata dall'intermediario in osservanza della normativa vigente; tale certificazione potrà essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto dalla vigente normativa per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Nessun Azionista può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista; gli Azionisti che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del TUF o quelli che partecipano

ad uno stesso sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista.

Ogni Azionista può votare una sola lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Tra i candidati, devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla legge almeno quelli indicati al primo e all'ottavo posto di ciascuna lista.

Per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo dell'organo amministrativo successivo al 12 agosto 2012, ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a tre deve essere composta in modo tale che all'interno del Consiglio di Amministrazione sia assicurato l'equilibrio tra i generi in misura almeno pari alla quota minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente.

Unitamente alla presentazione della lista, e nello stesso termine, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti, il tutto secondo quanto prescritto dalla normativa applicabile per i componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società $ed$ eventualmente dell'idoneità a qualificarsi come Amministratore indipendente.

Eventuali incompletezze o irregolarità relative a singoli candidati comporteranno l'eliminazione del nominativo del candidato dalla lista che verrà messa in votazione. All'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista.

Oualora al termine delle votazioni la composizione del Consiglio di Amministrazione non rispetti l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa di volta in volta vigente, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto appartenente alla stessa lista secondo l'ordine progressivo, fermo restando il rispetto del numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che la composizione del Consiglio di Amministrazione risulti conforme alla normativa di volta in volta vigente. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, l'Assemblea provvederà alle necessarie deliberazioni con la maggioranza di legge.

Tutti i consiglieri eletti dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla normativa vigente. Il difetto di tali requisiti determina la decadenza dalla carica.

Nel caso in cui sia stata presentata o ammessa al voto una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista. Qualora risulti necessario per assicurare la conformità della composizione del Consiglio di Amministrazione alla normativa di volta in volta vigente, troverà applicazione la procedura di sostituzione sopra descritta.

Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista oppure risulti eletto un numero di amministratori inferiore al numero determinato dall'Assemblea, l'Assemblea stessa dovrà essere riconvocata per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare uno o più amministratori, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 codice civile, assicurando il rispetto dei requisiti applicabili e dei criteri di composizione del Consiglio di Amministrazione previsti dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente e dal presente articolo.

L'Assemblea determina l'indennità in misura fissa, unica e periodica, spettante ai componenti il Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della Società. Può compiere qualsiasi atto ritenga opportuno per il raggiungimento dello scopo sociale, sia di ordinaria, sia di straordinaria amministrazione, niente escluso e niente eccettuato, tranne ciò che dalla legge o dal presente statuto è riservato inderogabilmente alla competenza dell'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione è competente a deliberare la riduzione del capitale sociale in caso di recesso dei soci, l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede legale nell'ambito del territorio nazionale nonché la fusione per incorporazione di una società interamente posseduta o partecipata in misura almeno pari al 90% del suo capitale, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 2505 e 2505-bis codice civile.

In occasione della relazione del bilancio d'esercizio e ogni qualvolta lo ritenga opportuno, il Consiglio di Amministrazione stabilirà l'ammontare da destinare a istituzioni benefiche, assistenziali, scientifiche e culturali in genere e ne informerà gli azionisti in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio.

Art. 13 - Cariche sociali e deleghe di poteri

Il Consiglio di Amministrazione, ove non sia stato provveduto in sede di Assemblea, nomina tra i suoi componenti un Presidente. Può nominare uno o più vice presidenti e/o uno o più Amministratori Delegati.

Il Consiglio nomina altresì, anche di volta in volta, il Segretario scelto anche al di fuori dei suoi componenti. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni vengono svolte da un vice presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi, dall'Amministratore con maggiore anzianità di carica o, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede a norma di legge. Il Consiglio di Amministrazione può, entro i limiti di legge, delegare le proprie attribuzioni, determinandone i limiti di delega, ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi componenti, ad uno o più dei suoi componenti, eventualmente con la qualifica di Amministratori Delegati, attribuendo loro la firma, individualmente o collettivamente, come esso crederà di stabilire. Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo sono necessari la presenza ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Consiglio può anche nominare Direttori Generali previo accertamento dei requisiti di onorabilità normativamente prescritti, designandoli anche fra i componenti del Consiglio, Direttori e Procuratori, con firma individuale o collettiva, determinandone i poteri e le attribuzioni, nonché mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti. La nomina dei Direttori, Vice Direttori e procuratori con la determinazione delle rispettive retribuzioni e attribuzioni può anche essere dal Consiglio deferita al Presidente o a chi ne fa le veci, agli Amministratori Delegati e ai Direttori Generali.

Il difetto dei requisiti di onorabilità determina la decadenza dalla carica di Direttore Generale.

Il Consiglio può istituire al proprio interno comitati con funzioni consultive e propositive su specifiche materie determinandone le attribuzioni e le facoltà.

Art. $13 - bis$

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale e accertamento dei requisiti di onorabilità normativamente prescritti, nomina il dirigente preposto alla reda-

zione dei documenti contabili societari (Dirigente 154-bis), il quale dovrà possedere un'adequata esperienza in materia contabile e finanziaria.

Il difetto dei requisiti di onorabilità determina la decadenza dalla carica di Dirigente 154-bis.

Il Consiglio di Amministrazione vigila inoltre affinchè il Dirigente 154-bis disponga di adeguati poteri e mezzi per $1'$ esercizio dei compiti $\overline{a}$ lui attribuiti nonchè sull'effettivo rispetto delle procedure amministrative e contabili.

Art. 14 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato anche fuori della sede sociale, in Italia o all'estero dal Presidente o da chi ne fa le veci.

Il Consiglio e ove nominato, il Comitato Esecutivo, può inoltre essere convocato, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o individualmente da un suo membro effettivo.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevarrà il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Le convocazioni si fanno con lettera raccomandata, trasmissione telefax o posta elettronica, spediti almeno sette giorni prima (in caso di urgenza con telegramma, trasmissione telefax o posta elettronica spediti almeno un giorno prima) di quello dell'adunanza al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo in carica.

Il Consiglio potrà tuttavia validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri e tutti i Sindaci effettivi in carica.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci. In

23

difetto sono presiedute da altro Amministratore delegato dal Consiglio. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e, ove nominato quelle del Comitato Esecutivo, potranno tenersi per teleconferenza, videoconferenza e/o altri mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di sequire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere, visionare e trasmettere documentazione. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

Art. 15 - Obblighi informativi

Gli Amministratori devono riferire al Collegio Sindacale con periodicità almeno trimestrale in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, oppure, qualora particolari esigenze di tempestività lo rendano preferibile, anche in via diretta, in forma scritta o verbale e/o telefonicamente sull'attività svolta e su quant'altro richiesto dalla legge.

Art. 16 - Operazioni con parti correlate

Le operazioni con le parti correlate sono concluse nel rispetto delle procedure approvate dal Consiglio di Amministrazione in applicazione della normativa - anche regolamentare - di volta in volta vigente.

Nei casi di urgenza - eventualmente collegata anche a situazioni di crisi aziendale - le procedure possono prevedere particolari modalità per la conclusione di operazioni con le parti correlate, in deroga alle regole ordinarie, e nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa - anche regolamentare - di volta in volta applicabile.

Art. 17 - Rappresentanza legale

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Società.

La rappresentanza legale è inoltre affidata ai Vice Presidenti, agli Amministratori Delegati ai Direttori Generali e a chi

altro designato dal Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente, nei limiti dei poteri loro conferiti singolarmente, congiuntamente con il Presidente o con altro soggetto avente poteri abbinati, negli altri casi.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE

Art. 18 - Sindaci

Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e tre supplenti che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. La composizione del Collegio Sindacale deve in ogni caso assicurare l'equilibrio tra i generi in conformità alla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente.

Alla minoranza è riservata l'elezione del Presidente del Collegio Sindacale e di un supplente.

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni; una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, rappresentino la percentuale del capitale sociale determinata ai sensi di legge o di regolamento con onere di comprovare la titolarità del numero di azioni richiesto mediante apposita certificazione rilasciata dall'intermediario in osservanza della normativa vigente; tale certificazione potrà essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto dalla vigente normativa per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Nessun Azionista può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista; gli Azionisti che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del TUF o quelli che partecipano

ad uno stesso sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano già incarichi di Sindaco effettivo in altre cinque società o enti, i cui titoli siano ammessi alle negoziazioni di un mercato regolamentato iscritto nell'elenco previsto dagli articoli 63 e 67 del TUF - con esclusione dal computo delle società controllanti e controllate della "AEDES S.p.A." e delle società controllate da sue controllanti - o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile. Non possono altresì essere inseriti nelle liste coloro che superano i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalla normativa applicabile o che li supererebbero nel caso fossero eletti.

In ottemperanza alle disposizioni normative ed ai sensi e per gli effetti del D.M. 162/2000, Punto 3, sono materie e settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa: la valutazione di immobili e patrimoni immobiliari, le attività connesse alla predisposizione di contratti di appalto e di capitolati, il marketing e la comunicazione relativa al settore immobiliare in generale, l'amministrazione di condominii, la valutazione degli strumenti urbanistici, l'intermediazione nella compravendita immobiliare, la consulenza nella progettazione edilizia.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società nei termini stabiliti dalla normativa - anche regolamentare - di volta in volta in vigore e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Sono fatti salvi i disposti dell'art. 144-sexies, comma 5, delibera Consob 11971 e sue successive modifiche e integrazioni.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura, comunicano gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la esi-

stenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. E' altresì depositato richiesto quant'altro dalla normativa e segnatamente dall'art. 144-sexies, comma 4, delibera Consob 11971 e successive modifiche e integrazioni. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo del Collegio Sindacale successivo al 12 agosto 2012, ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a tre deve essere composta in modo tale che all'interno del Collegio Sindacale sia assicurato l'equilibrio tra i generi in misura almeno pari alla quota minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente.

All'elezione dei Sindaci si procede come seque:

a. Dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi e due supplenti.

b. Dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della seconda lista, di cui al precedente punto b. di questo articolo.

In caso di parità di voti tra due sole liste, laddove vi siano astenuti il Presidente ripete la votazione invitando tutti i partecipanti ad esprimersi. In caso di perdurante parità viene considerata come lista di cui al precedente punto a. di questo articolo la lista che per prima è stata depositata presso la sede sociale.

In caso di parità di voti tra più liste, il Presidente, constatato i voti assegnati alle varie liste chiede che venga ripetuta la votazione da parte di quei soli partecipanti che non

27

hanno votato le liste risultate con pari voti. In caso di perdurante parità si considera prevalere la lista che per prima è stata presentata presso la sede sociale.

Oualora al termine delle votazioni la composizione del Collegio Sindacale non rispetti l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa di volta in volta vigente, si procederà a sostituire il secondo Sindaco effettivo e/o il secondo Sindaco supplente tratti dalla lista risultata prima in applicazione del presente articolo con il successivo candidato alla medesima carica indicato nella stessa lista appartenente al genere meno rappresentato. Qualora infine detta procedura non consenta il rispetto della normativa di volta in volta vigente in materia di composizione del Collegio Sindacale, l'Assemblea provvederà alle necessarie sostituzioni con delibera adottata con la maggioranza di legge.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, fermo comunque, ove possibile, il rispetto della normativa di volta in volta vigente in materia di composizione del Collegio Sindacale; se tale sostituzione non consente il rispetto della normativa di volta in volta vigente sull'equilibrio tra i generi, l'Assemblea deve essere convocata senza indugio per assicurare il rispetto di tale normativa.

Le precedenti statuizioni in materia di elezioni dei Sindaci non si applicano nelle Assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei Sindaci effettivi e/o supplenti e del Presidente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza.

In tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza relativa fatta salva la riserva di cui al comma 2 del presente articolo, nonché il rispetto della normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Qualora venga presentata un'unica lista, l'intero Collegio

Sindacale viene nominato da detta lista. Qualora risulti necessario per assicurare la conformità della composizione del Collegio Sindacale alla normativa di volta in volta vigente, troverà applicazione la procedura di sostituzione sopra descritta con riferimento all'ultimo candidato.

Nel caso non venga presentata alcuna lista l'Assemblea dovrà essere riconvocata per deliberare in merito.

La retribuzione per i Sindaci effettivi verrà stabilita dall'Assemblea.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) che sia consentito ai partecipanti di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione necessaria;

b) che sia consentita la partecipazione in tempo reale alla discussione nel rispetto del metodo collegiale.

Le riunioni si tengono nel luogo di convocazione in cui deve trovarsi il Presidente.

CONTROLLO CONTABILE

Art. 19 - Revisione legale

La revisione legale dei conti è esercitata a norma di legge.

TITOLO VI

BILANCIO ED UTILI

Art. 20 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Art. 21 - Ripartizione degli utili

L'utile netto risultante dal bilancio annuale è assegnato nella misura del 5% (cinque per cento) alla riserva legale, fino a quando questa abbia raggiunto il quinto del capitale.

Dopo aver effettuato gli eventuali ulteriori accantonamenti previsti da norme di legge e salvo diversa delibera dell'Assemblea circa accantonamenti a riserve facoltative, l'utile rimanente è ripartito tra tutti i soci tenuto conto dei diritti delle eventuali categorie di azioni.

Art. 22 - Dividendi

Il pagamento dei dividendi avviene nei modi e nei termini fissati dalla deliberazione assembleare che dispone la distribuzione dell'utile ai soci. I dividendi, non riscossi entro i cinque anni successivi al giorno in cui sono divenuti esigibili, si prescrivono a favore della società, con imputazione alla riserva straordinaria.

Nel rispetto dei disposti dell'art. 2433 bis codice civile, potranno essere distribuiti acconti sui dividendi con le modalità e le procedure determinate dal citato articolo.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Art. 24 - Scioglimento

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri.

Art. 25 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non disposto dal presente statuto, si applicano le disposizioni di legge.

REGISTRAZIONE

Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonchè per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, ove dovuta, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

  • [X] In bollo: con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).
  • [ ] In bollo: con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
  • [ ] In carta libera: per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

  • [X] Copia su supporto informatico, il testo di cui alle precedenti pagine numerate è conforme all'originale cartaceo, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge. Milano, data dell'apposizione della firma digitale.
  • [ ] Copia cartacea: la copia di cui alle precedenti pagine numerate è conforme all'originale, munito delle prescritte sottoscrizioni. Milano, data apposta in calce

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.