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Aedes

AGM Information Jun 16, 2015

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AGM Information

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N. 53676 di Repertorio N. 13345 di Raccolta VERBALE DI RIUNIONE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE REPUBBLICA ITALIANA 28 maggio 2015 L'anno duemilaquindici, il giorno ventotto del mese di maggio. In Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 21, alle ore 9 e 33. Richiesto di redigere, per quanto da formalizzarsi mediante ___ atto pubblico, il verbale della riunione del Consiglio di _____ Amministrazione della società: "AEDES SOCIETA' PER AZIONI LIGURE LOMBARDA PER IMPRESE E COSTRUZIONI" o in forma abbreviata "AEDES S.p.A." con sede in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 21, capitale ___ sociale sottoscritto e versato per Euro 172.945.239,73, _______ iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, sezione ________ ordinaria, al numero di iscrizione e codice fiscale ___________ 00824960157, Repertorio Economico Amministrativo n. 112395, ___ società le cui azioni sono ammesse alla quotazione presso il __Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A. _e che detto comparente dichiara essere soggetta a direzione e _coordinamento di Augusto S.p.A.. Avanti a me dottor Stefano Rampolla, Notaio in Milano, ________ iscritto presso il Collegio Notarile di Milano. Personalmente comparso il signor: Carlo Alessandro Puri Negri, nato a Genova il giorno 11 _______ luglio 1952, domiciliato per la carica presso la sede della ___ società, della cui identità personale io Notaio sono certo, ___ nella sua qualità di Presidente del Consiglio di ______________ Amministrazione della predetta società. Assume la presidenza della riunione, ai sensi dell'articolo ___ 14 dello statuto sociale, lo stesso comparente, il quale ______ dichiara: - che la presente riunione è stata indetta per oggi, in _______ questo luogo ad ore 9 e 30, giusta avviso di convocazione _____ datato 20 maggio 2015, spedito nei termini di cui _____________ all'articolo 14 dello statuto sociale; - che, oltre ad esso Presidente, sono presenti i consiglieri __Giuseppe Roveda, Benedetto Ceglie, Domenico Bellomi, Luigia ___ Tina Doneda, Paolo Ingrassia e Rosanna Ricci mentre sono ______ collegati in audioconferenza i consiglieri Antonino De ________ Silvestri, Giacomo Garbuglia e Annapaola Negri-Clementi; - che, per il Collegio Sindacale, sono presenti il Presidente _del Collegio Pierluigi Di Paolo e i sindaci effettivi Marino __Marrazza e Antonio Ferraioli. Il Presidente dichiara, perciò, la valida costituzione del ____ Consiglio, ai sensi dell'articolo 14 dello statuto sociale. Demanda a me Notaio, con l'approvazione di tutti gli __________ intervenuti, l'incarico di redigere il presente verbale, per __le parti che richiedono l'intervento del notaio, mentre le ____ altre parti saranno verbalizzate in forma privata a cura ______ della società.

Data lettura del seguente ORDINE DEL GIORNO (per quanto oggetto di verbalizzazione notarile) "1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione ___ in Aedes S.p.A. della società interamente posseduta Praga _____ Holding Real Estate S.p.A., ai sensi dell'art. 12 dello _______ Statuto sociale e dell'art. 2505 cod. civ.; deliberazioni _____ inerenti e conseguenti.". Aperta la seduta, il Presidente rammenta agli intervenuti la documentazione _____ predisposta a cura della società ai fini di deliberare la _____ fusione di cui all'ordine del giorno che prevede ______________ incorporazione nella società "AEDES SOCIETA' PER AZIONI LIGURE LOMBARDA PER IMPRESE E COSTRUZIONI" o in forma abbreviata "AEDES S.p.A." della società "PRAGA HOLDING REAL ESTATE S.P.A." con unico socio, con sede in Serravalle Scrivia, Via Novi n. __39, capitale sociale Euro 40.450.268,00 interamente versato, __iscritta al Registro delle Imprese di Alessandria, al numero __di iscrizione e codice fiscale 01872070063, Repertorio ________ Economico Amministrativo n. 206841, confermando che: - trattasi di fattispecie di fusione di cui all'articolo 2505 _del codice civile, per la quale l'articolo 12 dello statuto ___ sociale attribuisce competenza al Consiglio di ________________ Amministrazione; - non è intervenuta, ai sensi del medesimo articolo 2505 del __codice civile, alcuna richiesta affinché la decisione di ______ approvazione della fusione fosse adottata dall'assemblea dei __soci, a seguito della pubblicazione - tra l'altro - sul _______ quotidiano Italia Oggi, in data 29 aprile 2015, dell'avviso ___ redatto ai sensi dell'articolo 84 del Regolamento adottato ____ con Delibera Consob n. 11971/99. In particolare, il Presidente illustra il progetto di fusione _redatto a norma del combinato disposto degli articoli _________ 2501-ter e 2505 del codice civile e pubblicato, ai sensi ______ dell'articolo 2501-ter, terzo comma, codice civile in data 28 _aprile 2015 sul sito www.aedesgroup.com, che il Presidente ____ dichiara: - essere riferibile alla citata società AEDES S.p.A. come _____ risulta anche dalla visura del Registro delle Imprese di ______ Milano; - essere dotato della tecnologia "TLS/SSL" e delle modalità ___ atte a garantire la sicurezza del sito medesimo. Detto progetto, a richiesta del comparente, in copia conforme _all'originale pubblicato sul sito di cui sopra con ____________ sottoscrizioni digitali da parte dei rispettivi _______________ sottoscrittori, si allega al presente atto sotto la lettera ___ "A", dando atto il Presidente che esso a sua volta reca in

allegato il testo di statuto sociale della società ____________ incorporante, che non subirà alcuna modificazione in __________ dipendenza della fusione. Il Presidente prosegue attestando che corrispondente __________ documentazione è stata predisposta a cura della società _______ incorporanda "PRAGA HOLDING REAL ESTATE S.P.A." e che per la __stessa il progetto di fusione, redatto a norma del combinato __disposto degli articoli 2501-ter e 2505 del codice civile, è __stato: * iscritto presso il Registro delle Imprese di Alessandria in _data 29 aprile 2015 (al numero 9836 di protocollo del 28 ______ aprile 2015), nonché * approvato dalla competente assemblea in data 21 maggio ______ 2015, il cui verbale è stato iscritto presso il Registro ______ delle Imprese di Alessandria in data 26 maggio 2015 (al _______ numero 11980 di protocollo del 22 maggio 2015). Il Presidente richiama i contenuti del suddetto progetto, _____ formato sul presupposto, già in essere e che verrà mantenuto __fino ad esaurimento della procedura di fusione, _______________ dell'appartenenza dell'intero capitale sociale della società __incorporanda "PRAGA HOLDING REAL ESTATE S.P.A." alla società __incorporante "AEDES S.p.A.". A questo punto il Presidente DICHIARA - che il progetto di fusione e gli altri documenti previsti ___ dall'articolo 2501-septies codice civile sono depositati, ai __sensi dello stesso articolo 2501-septies codice civile, dal ___ giorno 28 aprile 2015 e fino alla data odierna; nonché sono ___ stati ottemperati, con riferimento ai detti documenti, tutti __gli adempimenti e le comunicazioni previsti dalla normativa, __anche regolamentare, vigente in tema di società quotate; - che, ai sensi dell'articolo 2501-quater del codice civile: = quanto alla società incorporante, la fusione avrà luogo _sulla base del progetto di bilancio relativo all'esercizio __chiuso al 31 dicembre 2014 approvato dal Consiglio di _______ Amministrazione della società in data 27 aprile 2015, _______ dandosi atto che il medesimo ha a valere quale situazione ___ patrimoniale di fusione, essendo riferito ad una data non ___ anteriore di oltre 120 giorni dal giorno in cui il progetto _di fusione è stato pubblicato sul sito internet della _______ società incorporante; = quanto alla società incorporanda la situazione __________ patrimoniale sulla cui base avrà luogo la fusione è _________ sostituita dal bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 _dicembre 2014 approvato dalla competente assemblea in data __21 maggio 2015; - che sono decorsi i termini di cui agli articoli 2501-ter, ___ ultimo comma, codice civile e 2501-septies, primo comma, ______ codice civile; - che, tenuto conto che l'intero capitale sociale della

società incorporanda "PRAGA HOLDING REAL ESTATE S.P.A." _______ appartiene alla società incorporante "AEDES S.p.A.", non si ___ fa luogo ad alcun aumento di capitale sociale della società ___ incorporante "AEDES S.p.A." né tantomeno ad assegnazione da ___ parte della società incorporante stessa, di azioni in _________ violazione dell'articolo 2504-ter del codice civile; - che la fusione avrà pertanto luogo senza concambio; - che non ricorre alcuna delle condizioni per l'applicazione __alla fusione dell'articolo 2501-bis codice civile; - che il capitale sociale è interamente versato e che la ______ medesima società non versa nelle situazioni di cui agli _______ articoli 2446 e 2447 del codice civile, né tantomeno, a _______ seguito della fusione, emergerà l'esistenza delle condizioni __di cui ai predetti articoli; - che la società incorporante, le cui azioni sono ammesse _____ alla quotazione presso il Mercato Telematico Azionario ________ gestito da Borsa Italiana S.p.A., non ha emesso azioni di _____ risparmio né obbligazioni convertibili in azioni; - che la stessa società incorporante non ha in corso prestiti _obbligazionari convertibili né forme di finanziamento tramite _strumenti finanziari, comunque denominati, attributivi di _____ diritti di voto; - che trattandosi di operazione di fusione per incorporazione _nell'emittente quotato di società interamente controllata ed __essendosi Aedes S.p.A. tra l'altro avvalsa – nel rispetto _____ dell'art. 3 della Delibera Consob n. 18079/12 - della deroga __prevista dall'art. 70, comma 8, del Regolamento adottato con __Delibera Consob n. 11971/99 ("Regolamento Emittenti"), non ____ trova applicazione l'obbligo di pubblicazione di un documento _informativo ai sensi dell'articolo 70, comma 6, del ___________ Regolamento Emittenti; - che la fusione non concreta la fattispecie di cui ___________ all'articolo 117-bis D.lgs. 58/1998; - che alla presente operazione non si applicano le ____________ disposizioni contenute nella "Procedura sulle operazioni con __parti correlate del Gruppo Aedes S.p.A." adottata dalla _______ società incorporante Aedes S.p.A. in data 12 novembre 2010, ___ rientrando tale operazione nelle ipotesi di esenzione _________ contemplate dall'art. 9.1 della menzionata Procedura, in ______ conformità con quanto previsto dall'art. 14, comma 2, del _____ Regolamento adottato con delibera Consob 17221 del 12/3/2010. Il Presidente del Collegio Sindacale, a nome dell'organo di ___ controllo, si associa alle sovraestese dichiarazioni del ______ Presidente della riunione. Quindi il Presidente chiede a me notaio di dare lettura di ____ proposta di deliberazione; a ciò aderendo io notaio dò ________ lettura come segue: "Il Consiglio di Amministrazione della società "AEDES S.p.A.", - considerata la documentazione predisposta ai fini ___________ dell'approvazione della fusione di cui all'ordine del giorno;

  • udite e condivise le attestazioni e le dichiarazioni sopra __rese; - richiamato il disposto dell'articolo 2505 codice civile; DELIBERA 1) di addivenire alla fusione nella società "AEDES S.p.A." ____ della società "PRAGA HOLDING REAL ESTATE S.P.A." alle _________ condizioni tutte previste nel relativo progetto, come sopra ___ allegato sotto la lettera "A"; 2) di prendere atto che, conformemente a quanto previsto nel __progetto di fusione: "4. Decorrenza degli effetti della fusione e della __________ imputazione delle operazioni della Società Incorporanda al __bilancio della Società Incorporante (art. 2504-bis, comma ___ 2, cod.civ.; art. 2501-ter, comma 1, n. 6, cod. civ.) La fusione avrà effetto civilistico a decorrere dall'ultima _delle iscrizioni presso il Registro delle imprese ___________ prescritte dall'art. 2504 cod. civ. Ai fini contabili e fiscali, le operazioni della Società ____ Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società _____ Incorporante, anche ai fini dell'art. 172, comma 9 del ______ Testo Unico delle imposte sui redditi (DPR 22 dicembre ______ 1986, n. 917), a far data dal 1 gennaio 2015."; "5. Riflessi tributari dell'operazione sulle società ________ partecipanti alla fusione Ai fini delle imposte sui redditi la fusione è disciplinata _dall'art. 172 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e ____________ costituisce un'operazione neutrale, che non comporta il _____ realizzo o la distribuzione di plusvalenze o minusvalenze ___ sui beni della Società Incorporante e della Società _________ Incorporanda."; "6. Trattamenti riservati a particolari categorie di soci ___ (articolo 2501-ter, comma 1, n. 7, cod. civ.) Non è previsto alcun trattamento riservato a particolari ____ categorie di soci."; "7. Vantaggi particolari a favore degli amministratori ______ (articolo 2501-ter, comma 1, n. 8, cod. civ.) Non è previsto alcun vantaggio particolare a favore degli ___ amministratori delle società partecipanti alla fusione."; 3) di conferire a tutti i membri del Consiglio di _____________ Amministrazione, in via tra loro disgiunta, i più ampi poteri _per l'attuazione della deliberazione assunta, e così per: - compiere tutte le formalità richieste perché l'adottata _____ deliberazione abbia le approvazioni di legge, con facoltà di __apportare al presente atto - ferma l'intangibilità ____________ sostanziale degli elementi fondamentali del progetto di _______ fusione - le modifiche che fossero eventualmente richieste ____ per l'iscrizione al Registro delle Imprese; - dare esecuzione alla deliberata fusione (una volta __________ intervenuta l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 ____ dicembre 2014 da parte dell'assemblea della società

incorporante), e quindi stipulare, eventualmente anche in via _anticipata, osservate le norme di legge, ed anche a mezzo di __speciali procuratori e con l'espressa autorizzazione – per ____ detti delegati e per gli speciali procuratori - a contrarre ___ con se stessi quali rappresentanti dell'altra società _________ partecipante alla fusione, il relativo atto, stabilendone _____ condizioni, modalità e clausole, determinando in esso la ______ decorrenza degli effetti della fusione stessa nei limiti ______ consentiti dalle leggi civili e fiscali, e comunque in ________ conformità al progetto approvato.". Al termine della lettura, il Presidente pone ai voti la _______ proposta di delibera. Al termine delle operazioni di voto, il Presidente dichiara ___ che la proposta di delibera è approvata all'unanimità degli ___ intervenuti, e quindi con maggioranza idonea ai sensi di ______ statuto. Null'altro essendovi a deliberare per la parte soggetta a _____ verbalizzazione a cura di notaio, la relativa trattazione è ___ chiusa alle ore 9 e 45. Io Notaio ho letto il presente atto al comparente che lo approva, _______ dispensandomi dalla lettura dell'allegato. Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me _____ Notaio completato a mano, consta il presente atto di tredici __mezzi fogli scritti sulla sola prima facciata, per un totale, _quindi, di tredici pagine sin qui. Firmato Carlo Alessandro Puri Negri

Firmato Stefano Rampolla

Allegato 53636

AEDES S.P.A.

$\overline{7}$

Sede in Milano, Bastioni di Porta Nuova n.21 Capitale Sociale Euro 172.945.239,73 CF e Iscrizione al Registro Imprese di Milano n. 00824960157 Iscrizione al REA presso la CCIAA di Milano n. 112395 (Società soggetta alla direzione e coordinamento di Augusto S.p.A.)

PRAGA HOLDING REAL ESTATE S.P.A.

Sede in Serravalle Scrivia (AL) Capitale sociale Euro 40.450.268 i.v. CF e Iscrizione al Registro Imprese di Alessandria n. 01872070063 Iscrizione al REA presso la CCIAA di Alessandria n. 206841 (Società unipersonale soggetta alla direzione e coordinamento di Augusto S.p.A.)

PROGETTO COMUNE DI FUSIONE

(ai sensi degli artt.2501-ter e 2505 cod. civ.)

Gli organi amministrativi delle società AEDES S.P.A. ("Aedes" o "Capogruppo" o la "Società Incorporante") e PRAGA HOLDING REAL ESTATE S.P.A. (la "Società Incorporanda"), nell'ambito del progetto di semplificazione del Gruppo Aedes, hanno predisposto e redatto il seguente Progetto Comune di Fusione relativo alla fusione per incorporazione di "PRAGA HOLDING REAL ESTATE S.P.A." in "AEDES S.P.A.".

La fusione ha per obiettivo quello di assicurare al Gruppo Aedes una maggiore efficienza della struttura sotto il profilo economico, gestionale e finanziario, anche nell'ottica di esercitare l'opzione per il regime, civile e fiscale, delle società di investimento immobiliare quotate (c.d. regime SIIQ), ai sensi dell'art. 1, commi 119 ss, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificata dall'art. 20 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164

La fusione consentirà di ridurre la catena di controllo, eliminando apparati societari che, ove gestiti separatamente, non appaiono economicamente convenienti, così conseguendo maggiore snellezza decisionale e significativi risparmi di costi.

Si precisa che Aedes detiene direttamente il 100% del capitale sociale della Società Incorporanda.

La fusione verrà attuata sulla base del progetto di bilancio al 31 dicembre 2014 delle società partecipanti all'operazione (ex art. 2501-quater cod. civ.). approvato dai rispettivi organi amministrativi.

Da ultimo, si precisa che ai sensi dell'art. 2505, comma 2, cod. civ. e dell'art. 12 dello Statuto sociale di Aedes, la fusione sarà deliberata per tale società dal proprio organo amministrativo. Resta salva la facoltà dei soci di Aedes che rappresentano almeno il 5% del relativo capitale sociale di richiedere - entro otto giorni dal deposito o dalla pubblicazione di cui al terzo comma dell'art. 2501-ter cod. civ. - che la decisione di approvazione della fusione sia adottata a norma del primo comma dell'art. 2502 cod. civ.

$\Delta$

  1. Società partecipanti alla fusione (articolo 2501-ter, comma 1, n. 1, cod. civ.)

La fusione avrà luogo fra le seguenti società:

• AEDES S.P.A., con sede in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 21, capitale sociale Euro 172.945.239,73, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 00824960157, iscrizione al REA presso la CCIAA di Milano n. 112395;

  • Società Incorporante -

· PRAGA HOLDING REAL ESTATE S.P.A. con sede in Serravalle Scrivia (AL), Via Nova n. 39, capitale sociale Euro 40.450.268, codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Alessandria n. 01872070063, iscrizione al REA presso la CCIAA di Alessandria n. 206841

  • Società Incorporanda -

2. Statuto della società incorporante (articolo 2501-ter, comma 1, n. 2, cod. civ.)

$\pm$

A seguito della fusione, la Società Incorporanda cesserà di esistere mentre fa Società Incorporante non modificherà il proprio Statuto attualmente vigente Costituisce parte integrante del presente progetto, e si allega $subf$ 1)36105 Statuto attualmente in vigore della Società Incorporante.

  1. Rapporti di cambio, modalità di assegnazione delle azioni della Società Incorporante e data dalla quale le azioni della Società Incorporante partecipano agli utili (articolo 2501-ter, comma 1, numeri 3, 4 e 5 cod. civ.)

Ai sensi dell'art. 2505, comma 1, cod. civ., trattandosi di fusione per incorporazione di società che è (e che sarà, al momento del perfezionamento dell'atto di fusione) interamente posseduta dalla Società Incorporante, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 2501-ter, comma 1, numeri 3, 4 e 5 cod. civ.

Pertanto, non si procederà ad alcun aumento del capitale sociale della Società Incorporante finalizzato alla fusione e nel presente progetto non si prevede la determinazione di alcun rapporto di cambio né di conguagli di alcun genere. Inoltre non si procederà ad alcuna assegnazione di azioni della Società Incorporante e non risulta pertanto necessario indicare la data di decorrenza della partecipazione agli utili delle azioni assegnate.

Inoltre, per effetto dell'art. 2505, comma 1, cod. civ., non si applicano le disposizioni dell'art. 2501-quinquies cod. civ. e dell'art. 2501-sexies cod. civ.. Pertanto, la Società Incorporante e la Società Incorporanda sono esonerate dalla redazione della relazione illustrativa degli organi amministrativi e della relazione degli esperti.

  1. Decorrenza degli effetti della fusione e della imputazione delle operazioni della Società Incorporanda al bilancio della Società Incorporante (art. 2504-bis, comma 2, cod.civ.; art. 2501-ter, comma 1, n. 6, cod. civ.)

La fusione avrà effetto civilistico a decorrere dall'ultima delle iscrizioni presso il Registro delle imprese prescritte dall'art. 2504 cod. civ.

Ai fini contabili e fiscali, le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante, anche ai fini dell'art. X72, comma 9 del Testo Unico delle imposte sui redditi (DPR 22 dicembre/1986; n. 917), a far data dal 1 gennaio 2015.

$\ast$

5. Riflessi tributari dell'operazione sulle società partecipanti alla fusione

Ai fini delle imposte sui redditi la fusione è disciplinata dall'art. 172 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e costituisce un'operazione neutrale, che non comporta il realizzo o la distribuzione di plusvalenze o minusvalenze sui beni della Società Incorporante e della Società Incorporanda.

6. Trattamenti riservati a particolari categorie di soci (articolo 2501 $ter$ , comma 1, n. 7, cod. civ.)

$\mathbf{r}$

Non è previsto alcun trattamento riservato a particolari categorie di soci. Non esistono soggetti possessori di titoli diversi dalle azioni.

$\ast$

  1. Vantaggi particolari a favore degli amministratori (articolo 2501 $ter$ , comma 1, n. 8, cod. civ.)

Non è previsto alcun vantaggio particolare a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

Milano, 27 aprile 2015

Allegati:

Statuto vigente della Società Incorporante AEDES S.P.A.

AEDES S.P.A. (Il Presidente)

PRAGA HOLDING REAL ESTATE S.P.A. (Il Presidente)

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA DELLA SOCIETA'

$Art. 1 - Denominazione$

È costituita una società per azioni sotto la denominazione "AEDES SOCIETA' PER AZIONI LIGURE LOMBARDA PER IMPRESE E CO-STRUZIONI" o, in forma abbreviata, "AEDES S.p.A.".

Art. $2 - \text{Sede}$

La sede della società è in Milano. La sede potrà essere trasferita, purché in Italia, con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di istituire, modificare o sopprimere in Italia ed all'estero sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie, dipendenze di ogni genere.

Art. $3 -$ Oqqetto

La società ha per oggetto l'acquisto, la vendita, la costruzione e la permuta di qualsiasi tipo nonché la gestione e la conduzione di immobili di proprietà sociale.

La società ha altresì per oggetto:

  • l'esercizio, non nei confronti del pubblico, delle seguenti attività:

  • assunzioni di partecipazioni, acquisto di aziende o quote di aziende;

  • coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società cui partecipa e loro finanziamento;

  • investimenti finanziari direttamente e/o tramite organismi qualificati, in società italiane ed estere;

  • prestazioni a favore di terzi di servizi di consulenza i nanziaria, commerciale, tecnica ed amministrativa.

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari ed immobiliari necessarie od utili per il consequimento dell'oggetto sociali (compreso il rilascio di garanzie personali o reali anche nell'interesse di terzi e l'assunzione di mutui e finanziamenti anche ipotecari) con tassativa esclusione dell'attività fiduciaria e professionale riservata ex lege, della raccolta del risparmio tra il pubblico, delle attività riservate alle SIM ed alle SGR, dell'esercizio nei confronti del pubblico di ogni attività dalla legge qualificata come "attività finanziaria".

È ammessa la raccolta del risparmio nei limiti e con le modalità consentite dall'art. 11 del T.U. n.385/1993 e dalla correlata normativa secondaria ovvero con quelle modalità e con quei limiti previsti dalla normativa vigente pro tempore.

Art. 4 - Durata della società

La durata della società è stabilita a tutto il 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento).

Potrà essere prorogata una o più volte mediante deliberazione dell'Assemblea, senza che ciò possa dar luogo al diritto di recesso dalla Società.

TITOLO II

CAPITALE - AZIONI

Art. 5 - Capitale

Il capitale sociale è determinato in euro 172.945.239,73 (centosettantaduemilioni novecentoquarantacinquemila duecentotrentanove e settantatre centesimi) ed è diviso in n. 232.845.883 (duecentotrentaduemilioni ottocentoquarantacinquemila ottocentotrentatre) azioni senza valore nominale, di cui n. 10.934.596 (diecimilioni novecentotrentaquattromila cinquecentonovantasei) azioni ordinarie e n. 221.911.287 (duecentoven tunomilioni novecentoundicimila duecentottantasette) azioni speciali.

[L'assemblea straordinaria del 30 settembre 2014 ha deliberat

dell'art. 2441, comma 5, codice civile), e liberabili anche mediante compensazione dell'ammontare dei relativi crediti.14

Art. 6 - Aumento del capitale

Nel caso di aumento di capitale, deliberato dall'Assemblea, le norme e le condizioni relative all'emissione del nuovo capitale, le date e le modalità dei versamenti sono determinate dal Consiglio di Amministrazione.

L'aumento del capitale sociale può avvenire mediante emissione di azioni ordinarie e/o privilegiate e/o di risparmio convertibili, e/o con diritto di voto limitato a particolari argomenti, anche aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse. Le deliberazioni di emissione sia di nuove azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, sia di azioni di risparmio, sia di azioni privilegiate, non richiedono ulteriori approvazioni delle assemblee speciali delle diverse categorie.

Art. 7 - Riduzione del capitale

L'Assemblea potrà deliberare la riduzione del capitale sociale con le modalità stabilite dalla legge.

Art. 8 - Recesso del Socio

Il recesso potrà essere esercitato dal socio nei casi e con le modalità previste dalla legge.

Non compete tuttavia il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società e/o l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. indigi zata alla Società indicante, tra l'altro, gli estremi di sito della certificazione di appartenenza al sistema di

$^4$ Le espressioni tra parentesi quadre devono intendersi prive di efficacia a seguito del decorso del termine di sottoscrizione dell'aumento di capitale.

stione accentrata in regime di dematerializzazione per le azioni per le quali esercita il recesso presso un intermediario abilitato con vincolo di indisponibilità finalizzato al reces- $SO2$

TITOLO III

ASSEMBLEA

Art. 9 - L'Assemblea è ordinaria o straordinaria

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tale termine è sino a centottanta giorni dalla chiusura prorogabile dell'esercizio sociale, quando ricorrano le condizioni di legge. L'Assemblea straordinaria è convocata per la trattazione delle materie per la stessa previste dalla legge o dal presente statuto. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove nel territorio nazionale, mediante avviso da pubblicarsi nei termini di legge e di regolamento sul sito internet della Società e con le ulteriori modalità previste dalla normativa di volta in volta vigente; l'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché le ulteriori informazioni prescritte dalla normativa - anche reqolamentare - vigente.

L'avviso di convocazione può indicare un'unica data di convocazione, applicandosi in tal caso i quorum costitutivi e deliberativi stabiliti dalla legge per tale ipotesi; in alternativa l'avviso di convocazione può prevedere, oltre alla prima, anche le date delle eventuali convocazioni successive, ivi inclusa un'eventuale terza convocazione.

Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, in servanza della normativa - anche regolamentare - di vol $\mathcal{L}$ volta vigente, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.

Ogni soggetto che abbia diritto di intervenire all'Assemblea

può farsi rappresentare per delega da altra persona con le modalità previste dalla normativa - anche regolamentare - di volta in volta vigente.

La delega potrà essere notificata alla Società mediante posta elettronica certificata, in osservanza delle applicabili disposizioni - anche regolamentari - vigenti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea.

La società non designa rappresentanti ai quali i soggetti legittimati possano conferire una delega con istruzioni di voto.

Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto.

Il funzionamento dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è disciplinato dalla legge, dal presente statuto, e dal regolamento delle Assemblee, approvato dall'Assemblea ordinaria e valevole, fino a che non sia modificato o sostituito, per tutte quelle successive. Ciascuna Assemblea, peraltro può deliberare di non prestare osservanza a una o più disposizioni del regolamento delle Assemblee.

L'Assemblea potrà anche tenersi mediante mezzi di telecomunicazione, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei soci. In tal caso l'Assemblea si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Art. 10 - Presidenza dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o impedimento anche diquest'ultimo, da altra persona designata dall'assemblea medè sima.

Il Presidente è assistito da un Segretario o da un notaio.

Il Presidente dell'assemblea:

  1. constata il diritto di intervento, anche per delega;

  2. accerta se l'assemblea è regolarmente costituita e in numero legale per deliberare;

  3. dirige e regola lo svolgimento dell'assemblea;

  4. stabilisce le modalità delle votazioni e proclama i risultati delle stesse.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art. 11 - Organo amministrativo

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 21 (ventuno) componenti, anche non soci, secondo quanto delibererà l'Assemblea all'atto della nomina. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve in ogni caso assicurare l'equilibrio tra i generi in conformità alla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente.

Gli amministratori durano in carica per un massimo di tre esercizi, secondo le deliberazioni dell'Assemblea che li nomina, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili. L'Assemblea prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata in carica.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo; le liste di candidati, sottoscritte dagli Azionisti che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società nei termini stabiliti dalla normativa - anche regolamentare - di volta in volta in vigore e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Aziopist che, da soli o insieme ad altri, rappresentino la percentale del capitale sociale determinata ai sensi della normativa

gente, con onere di comprovare la titolarità del numero di azioni richiesto mediante apposita certificazione rilasciata dall'intermediario in osservanza della normativa vigente; tale certificazione potrà essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto dalla vigente normativa per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Nessun Azionista può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista; gli Azionisti che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del TUF o quelli che partecipano ad uno stesso sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista.

Ogni Azionista può votare una sola lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleqqibilità.

Tra i candidati, devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla legge almeno quelli indicati al primo e all'ottavo posto di ciascuna lista.

Per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo dell'organo amministrativo successivo al 12 agosto 2012, ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a tre deve essere composta in modo tale che all'interno del Consiglio di Amministrazione sia assicurato l'equilibrio tra i generi in misura almeno pari alla quota minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente.

Unitamente alla presentazione della lista, e nello stesso termine, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singolicano candidati accettano la candidatura e attestano sotto la ptopria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilité di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti, il tutto $\mathbb{S}$ condo quanto prescritto dalla normativa applicabile per i $\sqrt{\epsilon}$ omponenti del Consiglio di Amministrazione, nonché un curriculum

vitae riquardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e coneventualmente ricoperti in altre società ed trollo dell'idoneità a qualificarsi come Amministratore indipendente.

Eventuali incompletezze o irregolarità relative a singoli candidati comporteranno l'eliminazione del nominativo del candidato dalla lista che verrà messa in votazione. All'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione si procederà come seque:

a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista.

Qualora al termine delle votazioni la composizione del Consiglio di Amministrazione non rispetti l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa di volta in volta vigente, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto appartenente alla stessa lista secondo l'ordine progressivo, fermo restando il rispetto del numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che la composizione del Consiglio di Amministrazione risulti conforme alla normativa di volta in volta ta vigente. Qualora infine detta procedura non assicuri il rif sultato da ultimo indicato, l'Assemblea provvederà alle neces sarie deliberazioni con la maggioranza di legge.

Tutti i consiglieri eletti dovranno essere in possesso dei quisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla nor-

mativa vigente. Il difetto di tali requisiti determina la decadenza dalla carica.

Nel caso in cui sia stata presentata o ammessa al voto una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista. Qualora risulti necessario per assicurare la conformità della composizione del Consiglio di Amministrazione alla normativa di volta in volta vigente, troverà applicazione la procedura di sostituzione sopra descritta.

Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista oppure risulti eletto un numero di amministratori inferiore al numero determinato dall'Assemblea, l'Assemblea stessa dovrà essere riconvocata per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare uno o più amministratori, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 codice civile, assicurando il rispetto dei requisiti applicabili e dei criteri di composizione del Consiglio di Amministrazione previsti dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente e dal presente articolo.

L'Assemblea determina l'indennità in misura fissa, unica e periodica, spettante ai componenti il Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della Società. Può compiere qualsiasi atto ritenga opportuno per il raggiungimento dello scopo sociale, sia di ordinaria, sia di straordinaria amministrazione, niente escluso e niente eccettuato, tranne ciò che dalla legge o dal presente statuto è riservato inderogabilmente alla competenza dell'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione è competente a della berare la riduzione del capitale sociale in caso di récésso dei soci, l'adequamento dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede legale nell'ambito del teritorio nazionale nonché la fusione per incorporazione dé una società interamente posseduta o partecipata in misura almeno.

pari al 90% del suo capitale, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 2505 e 2505-bis codice civile.

In occasione della relazione del bilancio d'esercizio e ogni qualvolta lo ritenga opportuno, il Consiglio di Amministrazione stabilirà l'ammontare da destinare a istituzioni benefiche, assistenziali, scientifiche e culturali in genere e ne informerà gli azionisti in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio.

Art. 13 - Cariche sociali e deleghe di poteri

Il Consiglio di Amministrazione, ove non sia stato provveduto in sede di Assemblea, nomina tra i suoi componenti un Presidente. Può nominare uno o più vice presidenti e/o uno o più Amministratori Delegati.

Il Consiglio nomina altresì, anche di volta in volta, il Segretario scelto anche al di fuori dei suoi componenti. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni vengono svolte da un vice presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi, dall'Amministratore con maggiore anzianità di carica o, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede a norma di legge. Il Consiglio di Amministrazione può, entro i limiti di legge, delegare le proprie attribuzioni, determinandone i limiti di delega, ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi componenti, ad uno o più dei suoi componenti, eventualmente con la qualifica di Amministratori Delegati, attribuendo loro la firma, individualmente o collettivamente, come esso crederà di stabilire. Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo sono necessari la presenza ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Consiglio può anche nominare Direttori Generali previo aggo certamento dei requisiti di onorabilità normativamente prescritti, designandoli anche fra i componenti del Consigiio; Direttori e Procuratori, con firma individuale o collett $\frac{1}{2}\sqrt{\frac{2}{3}}$ determinandone i poteri e le attribuzioni, nonché mandatari genere per determinati atti o categorie di atti. La nomina dei

Direttori, Vice Direttori e procuratori con la determinazione delle rispettive retribuzioni e attribuzioni può anche essere dal Consiglio deferita al Presidente o a chi ne fa le veci, agli Amministratori Delegati e ai Direttori Generali.

Il difetto dei requisiti di onorabilità determina la decadenza dalla carica di Direttore Generale.

Il Consiglio può istituire al proprio interno comitati con funzioni consultive e propositive su specifiche materie determinandone le attribuzioni e le facoltà.

Art.
$$
13 - bis
$$

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale e accertamento dei requisiti di onorabilità normativamente prescritti, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (Dirigente 154-bis), il quale dovrà possedere un'adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria.

Il difetto dei requisiti di onorabilità determina la decadenza dalla carica di Dirigente 154-bis.

Il Consiglio di Amministrazione vigila inoltre affinchè il Dirigente 154-bis disponga di adequati poteri e mezzi per lui attribuiti l'esercizio dei compiti $\mathsf{a}$ nonchè sull'effettivo rispetto delle procedure amministrative e contabili.

Art. 14 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato anche fuori della sede sociale, in Italia o all'estero dal Presidente o da chi ne fa le veci.

Il Consiglio e ove nominato, il Comitato Esecutivo, può inoltre essere convocato, previa comunicazione al Presidente dela Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o individualmente da un suo membro effettivo.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Am-

ministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevarrà il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Le convocazioni si fanno con lettera raccomandata, trasmissione telefax o posta elettronica, spediti almeno sette giorni prima (in caso di urgenza con telegramma, trasmissione telefax o posta elettronica spediti almeno un giorno prima) di quello dell'adunanza al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo in carica.

Il Consiglio potrà tuttavia validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri e tutti i Sindaci effettivi in carica.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci. In difetto sono presiedute da altro Amministratore delegato dal Consiglio. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e, ove nominato quelle del Comitato Esecutivo, potranno tenersi per teleconferenza, videoconferenza e/o altri mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere, visionare e trasmettere documentazione. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

Art. 15 - Obblighi informativi

Gli Amministratori devono riferire al Collegio Sindacale con periodicità almeno trimestrale in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, oppure, qualora particolari esigenze di tempestività lo rendano preferibile, anche in via diretta, in forma scritta o verbale e/o telefonicamente sull'ataco tività svolta e su quant'altro richiesto dalla legge.

Art. 16 - Operazioni con parti correlate

Le operazioni con le parti correlate sono concluse nel rigidit to delle procedure approvate dal Consiglio di Amministrazione

in applicazione della normativa - anche regolamentare - di volta in volta vigente.

Nei casi di urgenza - eventualmente collegata anche a situazioni di crisi aziendale - le procedure possono prevedere particolari modalità per la conclusione di operazioni con le parti correlate, in deroga alle regole ordinarie, e nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa - anche regolamentare - di volta in volta applicabile.

Art. 17 - Rappresentanza legale

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Società.

La rappresentanza legale è inoltre affidata ai Vice Presidenti, agli Amministratori Delegati ai Direttori Generali e a chi altro designato dal Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente, nei limiti dei poteri loro conferiti singolarmente, congiuntamente con il Presidente o con altro soggetto avente poteri abbinati, negli altri casi.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE

Art. 18 - Sindaci

Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e tre supplenti che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. La composizione del Collegio Sindacale deve in ogni caso assicurare l'equilibrio tra i generi in conformità alla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente.

Alla minoranza è riservata l'elezione del Presidente del Collegio Sindacale e di un supplente.

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compore/di due sezioni; una per i candidati alla carica di Sindaco etteit tivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto qli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, rappresentino la percentuale del capitale sociale determinata ai sensi di legge o di regolamento con onere di comprovare la titolarità del numero di azioni richiesto mediante apposita certificazione rilasciata dall'intermediario in osservanza della normativa vigente; tale certificazione potrà essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto dalla vigente normativa per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Nessun Azionista può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista; qli Azionisti che siano assoqqettati a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del TUF o quelli che partecipano ad uno stesso sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano già incarichi di Sindaco effettivo in altre cinque società o enti, i cui titoli siano ammessi alle negoziazioni di un mercato regolamentato iscritto nell'elenco previsto dagli articoli 63 e 67 del TUF - con esclusione dal computo delle società controllanti e controllate della "AEDES S.p.A." e delle società controllate da sue controllanti - o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile. Non possono altresi essere inseriti nelle liste coloro che superano i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalla normativa applicabile o che li supererebbero nel caso fossero eletti.

In ottemperanza alle disposizioni normative ed ai sensi e per gli effetti del D.M. 162/2000, Punto 3, sono materie e settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa: la valutazione di immobili e patrimoni immobiliari, le attività connesse alla predisposizione di contratti di appalto e disenale pitolati, il marketing e la comunicazione relativa al séttere immobiliare in generale, l'amministrazione di condomini $\mathbb{Z}$ (123) valutazione degli strumenti urbanistici, l'intermediazione nella compravendita immobiliare, la consulenza nella progetta

zione edilizia.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società nei termini stabiliti dalla normativa - anche regolamentare - di volta in volta in vigore e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Sono fatti salvi i disposti dell'art. 144-sexies, comma 5, delibera Consob 11971 e sue successive modifiche e integrazioni.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura, comunicano gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. E' altresì depositato quant'altro richiesto dalla normativa $\mathop{\rm e}\nolimits$ segnatamente dall'art. 144-sexies, comma 4, delibera Consob 11971 e successive modifiche e integrazioni. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo del Collegio Sindacale successivo al 12 agosto 2012, ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a tre deve essere composta in modo tale che all'interno del Collegio Sindacale sia assicurato l'equilibrio tra i generi in misura almeno pari alla quota minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

a. Dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con $\sqrt{12}$ quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri $\Im$ ef fettivi e due supplenti.

b. Dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo conil quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante

membro effettivo e l'altro membro supplente.

La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della seconda lista, di cui al precedente punto b. di questo articolo.

In caso di parità di voti tra due sole liste, laddove vi siano astenuti il Presidente ripete la votazione invitando tutti i partecipanti ad esprimersi. In caso di perdurante parità viene considerata come lista di cui al precedente punto a. di questo articolo la lista che per prima è stata depositata presso la sede sociale.

In caso di parità di voti tra più liste, il Presidente, constatato i voti assegnati alle varie liste chiede che venga ripetuta la votazione da parte di quei soli partecipanti che non hanno votato le liste risultate con pari voti. In caso di perdurante parità si considera prevalere la lista che per prima è stata presentata presso la sede sociale.

Qualora al termine delle votazioni la composizione del Collegio Sindacale non rispetti l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa di volta in volta vigente, si procederà a sostituire il secondo Sindaco effettivo e/o il secondo Sindaco supplente tratti dalla lista risultata prima in applicazione del presente articolo con il successivo candidato alla medesima carica indicato nella stessa lista appartenente al genere meno rappresentato. Qualora infine detta procedura non consenta il rispetto della normativa di volta in volta vigente in materia di composizione del Collegio Sindacale, l'Assemblea provvederà alle necessarie sostituzioni con delibera adottata con la maggioranza di legge.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplemente appartenente alla medesima lista di quello cessato, fermo de munque, ove possibile, il rispetto della normativa di volta in volta vigente in materia di composizione del Collegio Sindà $\phi$ le; se tale sostituzione non consente il rispetto della normà

tiva di volta in volta vigente sull'equilibrio tra i generi, l'Assemblea deve essere convocata senza indugio per assicurare il rispetto di tale normativa.

Le precedenti statuizioni in materia di elezioni dei Sindaci non si applicano nelle Assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei Sindaci effettivi e/o supplenti e del Presidente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a sequito di sostituzione o decadenza.

In tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza relativa fatta salva la riserva di cui al comma 2 del presente articolo, nonché il rispetto della normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Qualora venga presentata un'unica lista, l'intero Collegio Sindacale viene nominato da detta lista. Qualora risulti necessario per assicurare la conformità della composizione del Collegio Sindacale alla normativa di volta in volta vigente, troverà applicazione la procedura di sostituzione sopra descritta con riferimento all'ultimo candidato.

Nel caso non venga presentata alcuna lista l'Assemblea dovrà essere riconvocata per deliberare in merito.

La retribuzione per i Sindaci effettivi verrà stabilita dall'Assemblea.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) che sia consentito ai partecipanti di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione necessaria;

b) che sia consentita la partecipazione in tempo reale alla discussione nel rispetto del metodo collegiale.

Le riunioni si tengono nel luogo di convocazione in cui devée) trovarsi il Presidente.

CONTROLLO CONTABILE

Art. 19 - Revisione legale

La revisione legale dei conti è esercitata a norma di legge.

TITOLO VI

BILANCIO ED UTILI

Art. 20 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Art. 21 - Ripartizione degli utili

L'utile netto risultante dal bilancio annuale è assegnato nella misura del 5% (cinque per cento) alla riserva legale, fino a quando questa abbia raggiunto il quinto del capitale.

Dopo aver effettuato gli eventuali ulteriori accantonamenti previsti da norme di legge e salvo diversa delibera dell'Assemblea circa accantonamenti a riserve facoltative, l'utile rimanente è ripartito tra tutti i soci tenuto conto dei diritti delle eventuali categorie di azioni.

Art. 22 - Dividendi

Il pagamento dei dividendi avviene nei modi e nei termini fissati dalla deliberazione assembleare che dispone la distribuzione dell'utile ai soci. I dividendi, non riscossi entro i cinque anni successivi al giorno in cui sono divenuti esigibili, si prescrivono a favore della società, con imputazione alla riserva straordinaria.

Nel rispetto dei disposti dell'art. 2433 bis codice civile, potranno essere distribuiti acconti sui dividendi con le modalità e le procedure determinate dal citato articolo.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 - Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con società, è quello risultante dal libro dei soci.

Art. 24 - Scioglimento

Certificazione di conformità di documento cartaceo a documento informatico

(art 23, d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82)

Certifico io sottoscritto, dottor Stefano Rampolla, notaio in Milano del Distretto Notarile di Milano, che la presente copia, redatta su supporto cartaceo composto di numero 28 pagine, è conforme al documento da me scaricato digitalmente in data odierna alle ore 18:21:47 dall'indirizzo

https://www.aedesgroup.com/home/show_press.php?menu=00004&submenu=00004.00004.00008 &idl=1517, firmato digitalmente dai signori Carlo Alessandro Puri Negri e Giuseppe Roveda, con firma digitale la cui validità è stata da me accertata mediante il sistema di verificazione e-Sign ove risulta la vigenza (rispettivamente per il signor Carlo Alessandro Puri Negri dal giorno 18 giugno 2013 al giorno 18 giugno 2016 e per il signor Giuseppe Roveda dal giorno 27 marzo 2014 al giorno 27 marzo 2017) dei certificati di dette firme digitali dei medesimi Signori Carlo Alessandro Puri Negri e Giuseppe Roveda rilasciati da ArubaPEC S.p.A...

Il documento informatico riprodotto è stato da me reperito all'indirizzo Internet risultante dalla visura camerale della società "AEDES S.P.A." e visualizzato con il browser Google Chrome.

Milano, 28 aprile 2015

REGISTRAZIONE

Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonchè per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, ove dovuta, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

  • [X] In bollo: con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).
  • [ ] In bollo: con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
  • [ ] In carta libera: per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

  • [X] Copia su supporto informatico, conforme all'originale cartaceo, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge. Milano, data dell'apposizione della firma digitale.
  • [ ] Copia cartacea: la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale, munito delle prescritte sottoscrizioni. Milano, data apposta in calce

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