M&A Activity • May 10, 2021
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"A2A S.P.A."
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Il signor MARCO EMILIO ANGELO PATUANO, nato ad Alessandria (AL) il 6 giugno 1964, nella sua qualità di Presidente della società "A2A S.p.A." (di seguito anche la "Società Incorporante") ed il signor GIANFAUSTO NAVONI, nato a Rovato (BS) il 19 luglio 1963, nella sua qualità di Amministratore Unico della Società "A2A Telecommunications S.r.l.", società soggetta a direzione e coordinamento del socio unico A2A S.p.A., (di seguito anche la "Società Incorporanda"), hanno redatto il presente progetto di fusione ai sensi dell'art. 2501-ter cod. civ. (di seguito, il "Progetto di Fusione"), relativo alla fusione per incorporazione (di seguito, la "Fusione") della società "A2A TELECOMMUNICATIONS S.R.L.", nella società "A2A S.p.A.". La fusione per incorporazione di "A2A Telecommunications S.r.l." è in linea con il processo di razionalizzazione delle società del gruppo A2A e rappresenta il passo finale della riorganizzazione delle attività svolte in precedenza dalla società A2A Smart City a beneficio delle società del Gruppo A2A. Nei mesi scorsi infatti vi è stata una rifocalizzazione delle attività principali di A2A Smart City, con lo scorporo dei servizi svolti a beneficio delle società del Gruppo A2A, come la telefonia e la gestione dei Data Center, in una società dedicata di nuova costituzione, A2A Telecommunications. La fusione per incorporazione di quest'ultima nella capogruppo per-
metterà di cogliere appieno le sinergie organizzative e societarie, consolidando in A2A le attività di Corporate Governance unitamente agli altri servizi infragruppo già oggi gestiti dalla controllante, con una migliore e più efficace gestione unitaria delle risorse e degli asset.
Vi sarà inoltre una semplificazione delle relazioni intercompany e la conseguente riduzione e razionalizzazione dei contratti di servizi tra le società del gruppo A2A.
Infine la incorporante avrà benefici tipici dati dal consolidamento di società separate e oggi interamente possedute, quali la riduzione di costi esterni, la semplificazione delle attività e degli adempimenti amministrativi (es. attività di segreteria societaria, redazione bilanci, dichiarazioni fiscali) e l'integrazione coi sistemi gestionali e amministrativi del Gruppo A2A, con conseguente semplificazione delle attività operative, amministrative e di pianificazione e controllo del Gruppo.
La Società Incorporanda è interamente partecipata dalla Società Incorporante, si applica quindi alla Fusione la disciplina di cui all'art. 2505 cod. civ. e, pertanto, non essendovi alcun rapporto di cambio, non è richiesta la redazione dei documenti di cui agli artt. 2501quinquies e 2501-sexies cod. civ. né si procederà ad alcun aumento di capitale a servizio della fusione. Poiché, però, la Società Incorporante è quotata in merca-
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ti regolamentati, ai sensi dell'art. 70 del Regolamento Consob in data 14 maggio 1999 n. 11971 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito, il "Regolamento Emittenti"), e per fornire un'adequata informazione ai soci, al mercato finanziario e agli organi di vigilanza, è comunque stata redatta, da parte del Consiglio di Amministrazione di "A2A S.p.A.", la relazione illustrativa dell'operazione prevista dall'art. 2501-quinquies cod. civ., secondo i criteri generali indicati nell'Allegato 3A richiamato dal medesimo art. 70 del Regolamento Emittenti.
Si precisa, inoltre, che:
la proposta fusione non realizza la fattispecie di cui all'art. 117-bis del D.L.vo 24 febbraio 1998 n. 58 (c.d. TUF), in quanto l'entità degli attivi della Società Incorporante, diversi dalle disponibilità liquide e dalle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, non solo non sono significativamente inferiori alle attività della Società Incorporanda, ma anzi sono significativamente superiori;
non è stato predisposto il documento informativo di cui all'art. 70 6° comma del Regolamento Emittenti, in quanto la proposta fusione è relativa a società interamente posseduta e controllata dalla Società Incorporante;
l'operazione in oggetto non rientra nella fattispecie
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descritta all'art. 2501-bis cod. civ. (c.d. merger leveraged buy-out);
= "A2A S.p.A.", con sede legale in Brescia, via Lamarmora n. 230 e sede direzionale ed amministrativa in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 4, capitale sociale euro 1.629.110.744,04 iscritta nel Registro delle Imprese di Brescia - Sezione Ordinaria, codice fiscale e numero di iscrizione: 11957540153, iscritta al R.E.A. di Brescia al n. 493995.
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n. 2605647.
In dipendenza della Fusione, lo statuto della Società Incorporante non subirà alcuna modifica.
Detto statuto si allega al presente Progetto di Fusione sotto la lettera "A".
3.1 Situazioni Patrimoniali di riferimento ai sensi dell'art. 2501-quater cod. civ.
Ai sensi dell'art. 2501-quater cod. civ., la deliberazione di Fusione sarà adottata sulla base delle situazioni patrimoniali delle società coinvolte predisposte dai rispettivi organi amministrativi con riferimento alla data del 31 dicembre 2020 per A2A S.p.A. ed al 1 febbraio 2021 per A2A Telecommunications s.r.l..
3.2 Effetti patrimoniali della Fusione sulla Società Incorporante
Per effetto della Fusione la Società Incorporante acquisirà l'intero patrimonio della Società Incorporanda, delle quale comunque detiene già, come si è detto, l'intero capitale so-
ciale.
Gli effetti della Fusione nei confronti dei terzi, ai sensi dell'art. 2504-bis, cod. civ., decorreranno dal giorno in cui verrà eseguita l'ultima delle iscrizioni dell'atto di Fusione prescritte ai sensi dell'art. 2504 cod. civ.. L'atto di fusione potrà prevedere una data successiva.
Le operazioni effettuate dalla Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante dal giorno in cui l'Incorporante ha acquisito l'intero capitale sociale della società Incorporanda e cioè dal 1º febbraio 2021 e dalla medesima data decorreranno gli effetti fiscali della Fusione. Tutte le società coinvolte nella Fusione chiudono gli esercizi il 31 dicembre.
La Fusione non prevede alcun trattamento riservato a particolari categorie di soci o a possessori di titoli diversi dalle azioni, né alcun vantaggio particolare per i soggetti ai quali compete l'amministrazione delle società partecipanti.
Statuto della Società Incorporante sotto "A".
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Milano, lì 18 marzo 2021
Il Presidente di A2A S.p.A. F.to: Marco Emilio Angelo Patuano
Milano, lì 19 marzo 2021
L'Amministratore Unico di A2A Telecommunications S.r.l. F.to: Gian Fausto Navoni
Approvato dall'Assemblea straordinaria di A2A S.p.A. del 13 giugno 2014.
Iscritto presso il Registro delle Imprese di Brescia il 16 giugno 2014.
1.E' costituita una società per azioni denominata A2A S.p.A..
1.La società ha sede in Brescia.
1.La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.
1.La società ha per oggetto l'esercizio, in via diretta e attraverso società ed enti di partecipazione, delle attività nel campo della ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione, vendita, utilizzo e recupero delle energie e del ciclo integrale delle acque.
3.In tali ambiti la società potrà anche svolgere attività di studio, consulenza e progettazione, ad eccezione delle attività per le quali esiste un'espressa riserva di legge.
4.La società potrà compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali; tra l'altro potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie e quindi qualunque atto collegato al raggiungimento dello scopo sociale, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività riservate dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
5.La società potrà, infine, assumere partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese, sia italiane che straniere, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio e potrà prestare garanzie reali e/o personali per le obbligazioni connesse allo svolgimento dell'attività sociale anche a favore di enti e società controllate e/o collegate.
Titolo II
1.Il capitale sociale è di Euro 1.629.110.744.04 (unmiliardoseicentoventinovemilionicentodiecimilasettecentoquarantaquattro virgola zero quattro) rappresentato da n. 3.132.905.277 (tremiliardicentotrentaduemilioninovecentocinquemiladuecentosettantasette) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna.
Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, come modificato dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, è fatto divieto al singolo socio diverso dal Comune di Brescia e dal Comune di Milano, al suo nucleo familiare, comprendente il socio stesso, il coniuge non separato legalmente e i figli minori, di detenere una partecipazione azionaria maggiore del 5% (cinque per cento) del capitale sociale.
Tale limite si applica anche con riferimento alle azioni possedute indirettamente da una persona fisica o giuridica per il tramite di società controllate, o di società fiduciarie o per interposta persona nonché alle azioni possedute direttamente o indirettamente a titolo di pegno o di usufrutto, sempreché i diritti di voto ad esse inerenti spettino al creditore pignoratizio o all'usufruttuario, nonché alle azioni possedute direttamente o indirettamente a titolo di deposito, qualora il depositario possa esercitare discrezionalmente i diritti di voto ad esse inerenti, nonché alle azioni oggetto di contratti di riporto delle quali si tiene conto tanto nei confronti del riportato che del riportatore.
3.Il limite di possesso azionario di cui al comma precedente si applica anche con riferimento alle azioni detenute dal gruppo di appartenenza del singolo socio, per tale intendendosi il soggetto, anche non avente forma societaria, che esercita il controllo, le società controllate e quelle
controllate da uno stesso soggetto controllante, nonché i soggetti, anche non aventi forma societaria, collegati. Il controllo ricorre anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, 1° e 2° comma del codice civile. Il collegamento ricorre nelle ipotesi di cui all'articolo 2359, 3° comma, del codice civile, nonché tra soggetti che, direttamente o indirettamente, anche tramite società controllate, fiduciarie o interposta persona, esplicitamente o attraverso comportamenti concertati, aderiscano anche con terzi ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o al trasferimento di azioni, anche di società terze, e comunque ad accordi o patti di cui all'articolo 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, indipendentemente dalla validità dei patti e degli accordi stessi.
Relativamente agli accordi o patti parasociali inerenti all'esercizio del diritto di voto o al trasferimento delle azioni di società terze, il collegamento si considera esistente quando detti accordi o patti riguardino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale con diritto di voto se si tratta di società negoziate in un mercato regolamentato, o il 20% (venti per cento) in tutti gli altri casi.
Chiunque possieda azioni della società in violazione del divieto di cui al primo paragrafo deve darne comunicazione scritta alla società stessa entro 20 (venti) giorni dall'operazione a seguito della quale la partecipazione ha superato il limite percentuale consentito.
Qualunque patto o accordo che comporti per gli aderenti limitazioni o regolamentazioni del diritto di voto, obblighi o facoltà di preventiva consultazione per l'esercizio dello stesso, obblighi circa il trasferimento di azioni, ovvero qualunque accordo per l'acquisto concertato deve essere stipulato per atto pubblico, comunicato entro 5 (cinque) giorni dalla stipulazione per iscritto alla Consob ed alla società, reso pubblico entro 5 (cinque) giorni dalla stipulazione mediante annuncio su un quotidiano a diffusione nazionale e depositato presso il competente Registro delle Imprese entro cinque giorni dalla stipulazione medesima. In mancanza l'atto è nullo e inefficace anche tra gli stipulanti.
Ai sensi di quanto previsto all'articolo 2 lettera b) del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, come modificato dalla legge 30 luglio 1994, n. 474 e dalla legge 24 dicembre 2003 n. 350, la conclusione di patti o accordi tra soci di cui all'articolo 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è subordinata alla mancata opposizione espressa, da esercitarsi in via congiunta, del Comune di Brescia e del Comune di Milano nel caso in cui in tali patti o accordi sia rappresentato più del 5% (cinque per cento) del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nell'assemblea. Il potere di opposizione deve essere esercitato nei termini e nei modi previsti dalla normativa di tempo in tempo vigente.
8.In pendenza del termine per l'esercizio del potere di opposizione, i soci aderenti al patto non possono esercitare il diritto di voto. In caso di esercizio del potere di opposizione, gli accordi sono inefficaci. Qualora dal comportamento in assemblea dei soci sindacati si desuma il man-
tenimento degli impegni assunti con l'adesione ai patti di cui al citato articolo 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le delibere assunte con il voto determinante dei soci stessi sono impugnabili. 9. Ad eccezione del Comune di Brescia e del Comune di Milano, nei confronti dei quali il limite al possesso azionario non opera, nel caso in cui il limite al possesso azionario di cui al presente articolo venga superato, il diritto di voto inerente alle azioni detenute in eccedenza rispetto al limite del 5% (cinque per cento) del capitale sociale non può essere esercitato e si riduce proporzionalmente il diritto di voto che sarebbe spettato a ciascuno dei soggetti ai quali sia riferibile il limite di possesso azionario, salvo preventive indicazioni congiunte dei soci interessati.
In caso di inosservanza, la deliberazione assembleare è impugnabile ai sensi dell'articolo 2377 del codice civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti in eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato.
Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.
L'assemblea è composta di tutti gli aventi diritto al voto e, legalmente convocata e costituita, rappresenta la universalità degli aventi diritto al voto. Le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti i soci e gli aventi diritto al voto anche non intervenuti o dissenzienti.
L'assemblea delibera su tutti gli argomenti di sua competenza per legge e Statuto.
Fermi i poteri di convocazione stabiliti dalla legge, l'assemblea deve essere convocata, dal Consiglio di Amministrazione, anche fuori dalla sede della società, purché in Lombardia, ogni qualvolta lo ritenga necessario e nei casi previsti dalla legge e comunque almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni, ovvero, nei casi consentiti dalla legge, non oltre 180 (centottanta) giorni, dalla chiusura dell'esercizio sociale.
L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione, l'elenco delle materie da trattare e ogni altra informazione la cui indicazione nell'avviso di convocazione sia richiesta dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente, ivi incluso l'articolo 125-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
La convocazione deve avvenire mediante avviso pubblicato sul sito Internet della società nonché con le altre modalità previste dalla Consob, nei termini di legge. Ove necessario per disposizione inderogabile o deciso dall'organo amministrativo, l'avviso dovrà pure essere pubblicato sul quotidiano "il Sole 24 Ore".
L'avviso di convocazione può prevedere per l'assemblea in sede straordinaria anche una terza convocazione.
L'assemblea viene altresì convocata, nei limiti consentiti dall'articolo 2367 del codice civile, quando ne facciano richiesta, indicando gli argomenti da trattare, tanti azionisti che rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale.
Ai soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale spetta altresì la facoltà di chiedere l'integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea ai sensi dell'articolo 126 - bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nei limiti consentiti da tale norma e secondo le modalità e i termini ivi previsti.
L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dalla persona designata dalla stessa assemblea a maggioranza assoluta del capitale ivi rappresentato.
Le deliberazioni dell'assemblea debbono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato dall'assemblea su proposta del Presidente dell'assemblea stessa. Nei casi di legge o quando ritenuto opportuno dal Presidente dell'assemblea il verbale è redatto da un notaio scelto dal Presidente medesimo.
La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente, da una comunicazione alla società, effettuata dall'intermediario che tiene il conto nel quale sono registrate le azioni, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.
Ferme le disposizioni in materia di sollecitazione delle deleghe e conferimento di deleghe ad associazioni di azionisti, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega scritta che potrà essere notificata alla società anche mediante invio della stessa delega all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'avviso di convocazione, salvo comunque il rispetto della normativa anche regolamentare pro tempore
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vigente. Ad eccezione del Comune di Brescia e del Comune di Milano, nei confronti dei quali il limite al possesso azionario non opera, nessuno può esercitare il diritto di voto, né per conto proprio, né per conto di altri azionisti, per più del 5% (cinque per cento) del capitale sociale. Al fine di facilitare la raccolta di deleghe di voto dagli azionisti dipendenti della società e delle sue controllate, dai soci di associazioni di azionisti che rispondono ai requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente in materia, secondo i termini e le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione, sono messi a disposizione appositi spazi per la comunicazione e per lo svolgimento della medesima attività di raccolta.
Per la costituzione e le deliberazioni relative alle assemblee ordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, valgono le disposizioni di legge.
L'assemblea straordinaria si costituisce con le maggioranze di legge e delibera in ogni convocazione con il voto favorevole del 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale rappresentato in assemblea.
Ai sensi di quanto previsto all'articolo 2 lettera c) del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332 come modificato dalla legge 30 luglio 1994, n. 474 e dalla legge 24 dicembre 2003 n. 350, al Comune di Brescia e al Comune di Milano, tra loro congiuntamente, spetta il diritto di veto all'adozione delle delibere di scioglimento della società, ai sensi dell'articolo 2484, comma 1, n. 6 del codice civile, di cessione a qualsiasi titolo dell'azienda, di fusione, di scissione, di trasferimento della sede sociale all'estero, di cambiamento dell'oggetto sociale, di modifiche dello statuto che sopprimono o modificano, oltre ai poteri del Comune di Brescia e del Comune di Milano, da esercitarsi congiuntamente, previsti al presente paragrafo, anche quelli di cui al precedente articolo 9, settimo paragrafo.
Il diritto di veto deve essere esercitato nei termini e nei modi previsti dalla normativa, anche comunitaria, di tempo in tempo vigente.
I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.
Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Sono esentate dal rispetto di tale vincolo le liste che presentino un numero di candidati inferiore a 3 (tre).
(i) dalla lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti, vengono tratti 9 (nove) componenti del consiglio di amministrazione in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati;
(ii) per la nomina dei restanti 3 (tre) componenti, i voti ottenuti da ciascuna delle liste diverse da quella di cui al paragrafo (i), e che non siano state presentate né votate da parte di soci collegati secondo la normativa pro-tempore vigente con i soci che hanno presentato o votato la medesima lista di cui al paragrafo (i), sono divisi successivamente per uno, due, tre. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto.
I candidati vengono dunque collocati in un'unica graduatoria decrescente, secondo i quozienti a ciascun candidato assegnati. Risulteranno eletti i candidati che abbiano riportato i maggiori quozienti fino alla concorrenza dei restanti componenti da eleggere. In caso di parità di quoziente tra candidati di liste diverse, per l'ultimo componente da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano d'età.
(i) dalla lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti, vengono tratti 9 (nove) componenti del Consiglio di Amministrazione;
(ii) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggiore numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, vengono tratti i restanti 3 (tre) componenti.
dente paragrafo 3.
In caso di parità di quoziente tra candidati di liste diverse, per l'ultimo componente da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano d'età.
Le liste dovranno includere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'art. 148 comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 e di quelli previsti dal codice di autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana $S.p.A.$
In caso di elezione del Consiglio di Amministrazione secondo la procedura di cui al presente articolo 17, sono nominati Presidente del Consiglio e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, il primo e il secondo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Tuttavia, nell'ipotesi in cui la lista che ha ottenuto il secondo maggiore numero di voti abbia ottenuto voti pari ad almeno il 20% (venti per cento) del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, il Presidente del Consiglio di Amministrazione sarà tratto dalla prima lista per numero di voti ottenuti, il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione dalla seconda lista per numero di voti ottenuti.
Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente.
Qualora, ad esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra, non risulti rispettata la normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, i candidati che risulterebbero eletti nelle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente, formata secondo il sistema di quozienti indicato nell' articolo 17 punto (ii). Si procede quindi alla sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso in tale graduatoria, con il primo dei candidati del genere meno rappresentato che risulterebbero non eletti e appartenente alla medesima lista.
Qualora la sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso in graduatoria non consenta, tuttavia, il raggiungimento della soglia minima prestabilita dalla normativa vigente per l'equilibrio tra i generi, l'operazione di sostituzione sopra indicata viene esequita anche con riferimento al candidato del genere più rappresentato avente il penultimo quoziente, e così via risalendo dal basso la graduatoria. In caso di parità dei quozienti, la sostituzione viene effettuata nei confronti del candidato tratto dalla lista che risulti avere ottenuto il maggior numero di voti.
Se in tale lista non risultano altri candidati del genere meno rappresentato, la sostituzione di cui sopra viene effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge e nel rispetto del principio di una proporzionale rappresentanza delle minoranze nel Consiglio di Amministrazione.
strazione è disciplinata dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente e dalle disposizioni che seguono.
(a) Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano al momento della presentazione delle liste complessivamente titolari (i) di azioni rappresentanti almeno l'1% (uno per cento) del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria ovvero (ii) di una quota di partecipazione almeno pari a quella richiesta ai sensi dell'art. 147-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e della relativa normativa regolamentare per la presentazione di candidati alla carica di consigliere di amministrazione di società di corrispondente capitalizzazione, laddove tale quota di partecipazione sia inferiore all'1% (uno per cento) del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.
(b) La lista reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, dei candidati alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione.
(c) Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e gli altri soggetti tra i quali sussista un rapporto di collegamento ai sensi della normativa anche regolamentare pro tempore vigente, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione dei divieti di cui al presente paragrafo non saranno attribuiti ad alcuna lista.
(d) Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della società e con le altre modalità previste dalla Consob entro il ventunesimo giorno precedente la data dell'assemblea. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per il deposito delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro, si applicherà quanto previsto dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.
(e) Le liste devono essere corredate:
(i) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, fermo restando che la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società;
(ii) da una dichiarazione dei soci diversi dal Comune di Brescia, dal Comune di Milano e da quelli che detengono, anche congiuntamente,
una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, quali previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente, con tali soggetti;
(iii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalla loro accettazione della candidatura.
(f) La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.
(g) In caso di parità tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero in subordine dal maggior numero di soci.
(h) Qualora venga presentata una sola lista o nessuna lista risulteranno eletti tutti i candidati a tal carica indicati nella lista stessa, o, rispettivamente, quelli votati dall'assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in assemblea. Nel caso non sia presentata nessuna lista con la medesima maggioranza l'assemblea provvede alla nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Qualora si debba sostituire uno o più amministratori, nominati sulla base del voto di lista, tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, la sostituzione avverrà con delibera dell'assemblea ordinaria assunta a maggioranza relativa, senza obbligo di lista.
Ove tale procedura di sostituzione non sia possibile, si procede alla sostituzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione con deliberazione da assumersi a maggioranza relativa, nel rispetto tuttavia della necessaria rappresentanza delle minoranze.
I componenti così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.
La procedura di sostituzione di uno o più amministratori dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio fra i generi.
Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione l'intero Consiglio di Amministrazione si intende cessato.
Il Presidente ai sensi dell'art. 2381 del Codice Civile convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinchè adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i consiglieri.
Al Vice Presidente, in caso di assenza e/o impedimento del Presidente, spetteranno le funzioni del Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, presso la sede sociale o altro luogo, ogniqualvolta il Presidente ritenga opportuno convocarlo o quando ne venga fatta richiesta da almeno 3 (tre) membri.
La convocazione, con l'indicazione anche sommaria degli argomenti all'ordine del giorno, è fatta dal Presidente, con avviso da inviare con qualunque mezzo idoneo, almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per l'adunanza, al domicilio di ciascun membro, salvo i casi di urgenza per i quali il termine è ridotto ad 1 (un) giorno. Delle convocazioni deve essere dato avviso nello stesso modo ai membri del Collegio Sindacale.
Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza di più della metà dei componenti in carica. Il Consiglio delibera validamente, anche la mancanza delle formalità di cui al comma 2, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.
E' ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di idonei sistemi di audiovideoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione si ritiene svolto nel luogo in cui si trovano chi presiede la riunione e il segretario.
Ai componenti del Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio, spetta un compenso determinato per l'intero periodo di carica dall'assemblea all'atto della loro
nomina. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce, sentito il Comitato Remunerazione e il Collegio Sindacale, i compensi per i consiglieri componenti il Comitato esecutivo e per i consiglieri investiti dallo statuto o dal Consiglio di Amministrazione medesimo di particolari cariche, poteri o funzioni.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte a votazione palese, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti in carica.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione che hanno oggetto approvazione dei piani industriali e finanziari, budget annuali, nomina del Comitato Esecutivo, nomina di eventuali Direttori Generali, fusioni e scissioni di società controllate i cui ricavi superano i 200.000.000,00 di euro, cessioni di partecipazione in società i cui ricavi superano i 200.000.000,00 di euro, acquisizioni di partecipazioni di controllo in società i cui ricavi superano i 200.000.000,00 di euro, indicazioni per le società controllate, i cui ricavi annui superano i 200.000.000,00 di euro, dei nominativi dei rispettivi amministratori delegati sono assunte con il voto favorevole di almeno 9 (nove) dei suoi componenti.
Il Consiglio ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza limitazioni, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per il conseguimento degli scopi sociali, esclusi solo quelli che in modo tassativo, per legge o col presente statuto, sono riservati alla competenza dell'assemblea dei Soci.
Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione di quelle indicate al punto 2 dell'art. 22 del presente statuto e dei propri poteri, compreso l'uso della firma sociale, all'Amministratore Delegato, e/o al Comitato Esecutivo; potrà pure attribuire speciali incarichi e speciali funzioni d'ordine tecnico-amministrativo ad uno o più dei suoi membri. In tal caso il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare speciali compensi e particolari remunerazioni, sentito il Comitato Remunerazione, sia all'atto del conferimento dell'incarico, che successivamente, sentito però in ogni caso il parere del Collegio Sindacale; il tutto ai sensi dell'articolo 2389 del Codice Civile.
Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì nominare un Comitato Esecutivo stabilendone composizione e poteri come meglio precisato nel successivo Titolo V.
Gli amministratori riferiscono al Collegio Sindacale tempestivamente e, comunque, con periodicità almeno trimestrale, di regola in sede di riunione del Consiglio di Amministrazione ovvero anche direttamente mediante nota scritta inviata al Presidente del Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate. In particolare, gli amministratori riferiscono sulle operazioni nelle quali esse abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. L'informativa al Collegio Sindacale può altresì avvenire, per ragioni di tempestività, direttamente od in occasione delle riunioni del Comitato Esecutivo.
L'amministratore, ai sensi dell'art. 2391 del Codice Civile deve dare notizia agli altri amministratori ed al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato dovrà astenersi dal compiere l'operazione investendo della stessa l'organo collegiale.
Il Consiglio di Amministrazione nomina e revoca un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere del Collegio Sindacale.
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
a) funzioni dirigenziali nello svolgimento di attività di predisposizione e/o di analisi e/o di valutazione e/o di verifica di documenti societari che presentano problematiche contabili di complessità comparabile a quelle connesse ai documenti contabili della società ovvero
b) attività di controllo legale dei conti presso società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea; ovvero
c) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie finanziarie o contabili; ovvero
d) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nel settore finanziario o contabile.
a) ha la rappresentanza legale della società e la firma sociale, come meglio precisato nell'articolo 26:
b) convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori, e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i componenti;
c) presiede la funzione di relazione esterne, il servizio affari generali, cura i rapporti tra la società e le istituzioni finanziarie, i media, le Autorità Indipendenti e le istituzioni pubbliche.
$23$
terzi ed in giudizio, avanti a gualsiasi Tribunale di ogni ordine e grado, nonché la firma sociale libera spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha facoltà di promuovere azioni giudiziarie per tutti gli atti riguardanti la gestione e l'amministrazione sociale, di presentare ricorso avanti a tutte le Autorità giudiziarie e giurisdizionali, le Autorità e le Commissioni Amministrative e fiscali, di rilasciare procure alle liti generali e speciali con elezione di domicilio, anche per costituzione di parte civile.
Il Presidente nell'ambito dei suoi poteri potrà nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie.
2.Il Comitato Esecutivo è composto da un numero di membri fino a 5 (cinque). I membri, in quanto nominati tra i Consiglieri di Amministrazione, si riuniscono a titolo gratuito e senza maggiori oneri da parte della Società.
Il Comitato Esecutivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.
Presiede le riunioni il Presidente del Consiglio o, in caso di sua assenza od impedimento, il membro del Comitato più anziano tra i presenti.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Nel caso di astensione dal voto per la sussistenza di un interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano nell'operazione, i membri astenuti sono computati ai fini della regolare costituzione del Comitato e non sono computati ai fini della determinazione della maggioranza richiesta per l'approvazione della deliberazione. Alle riunioni partecipa il Collegio Sindacale.
In caso di parità di voti, la proposta si intenderà respinta.
Sono valide le riunioni anche se non convocate come sopra, purché vi prendano parte tutti i componenti del Comitato Esecutivo e del Collegio Sindacale.
8.E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Comitato Esecutivo di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento in video/teleconferenza secondo quanto previsto all'art. 20 comma n. 4). I Consiglieri ed i Sindaci collegati a distanza devono poter disporre della medesima documentazione distribuita ai presenti nel luogo dove si tiene la riunione.
Le funzioni di Segretario del Comitato Esecutivo sono esercitate dal Segretario del Consiglio o, in caso di sua assenza od impedimento, da un sostituto che il Comitato nomina tra i suoi membri o tra i Dirigenti e Quadri della Società.
Il Presidente può invitare dipendenti della Società o consulenti esterni a partecipare alle adunanze del Comitato per la trattazione di specifici argomenti.
Il Comitato Esecutivo è investito di tutte le attribuzioni e di tutti i poteri che gli siano delegati dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dallo Statuto e nel rispetto, comunque, di quanto previsto dalla legge e dall'articolo 2381 del Codice Civile in particolare.
Resta espressamente esclusa la possibilità di delega di poteri in ordine alla formazione del bilancio, alla convocazione dell'Assemblea e alla distribuzione di acconti sui dividendi.
Le deliberazioni del Comitato Esecutivo devono essere riportate in verbali trascritti in apposito libro, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. Le copie, certificate conformi dal Presidente o da chi ne fa le veci, o dal Segretario fanno piena prova.
L'Assemblea nomina, a termini di legge, il Collegio Sindacale, che è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, ne designa il Presidente nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 31.6. I Sindaci restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
I Sindaci devono avere i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa vigente.
Ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti di professionalità dei membri del Collegio Sindacale di società quotate per materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla società si intendono le materie ed i settori di attività connessi o inerenti all'attività esercitata dalla società e di cui all'articolo 4. Per quanto riguarda la composizione del collegio sindacale, le situazioni di ineleggibilità ed i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e
controllo che possono essere ricoperti da parte dei componenti il collegio sindacale, trovano applicazione le disposizioni di legge e di regolamento vigenti. Il Sindaco della Società non potrà, altresì, cumulare l'incarico di componente dei Collegi Sindacali delle società controllate dalla Società. In quest'ultimo caso il Sindaco decadrà dalla carica di Sindaco della Società.
Le liste contengono un numero di candidati da eleggere almeno pari a due, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Sono esentate dal rispetto di tale vincolo le liste che presentino un numero di candidati inferiore a 3 (tre).
Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano al momento della presentazione delle liste complessivamente titolari (i) di azioni rappresentanti almeno l'1% (uno per cento) del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria ovvero (ii) di una quota di partecipazione almeno pari a quella richiesta ai sensi dell'art. 147-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e della relativa normativa regolamentare per la presentazione di candidati alla carica di consigliere di amministrazione di società di corrispondente capitalizzazione, laddove tale quota di partecipazione sia inferiore all'1% (uno per cento) del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria
Ogni Socio può presentare, o concorrere a presentare, una sola lista. In caso di violazione di questa regola non si tiene conto del voto del Socio rispetto ad alcuna delle liste presentate.
Le liste sottoscritte dai Soci che le hanno presentate, a pena di decadenza, dovranno essere depositate, unitamente ad una dichiarazione attestante l'assenza di patti o collegamenti di qualsiasi genere con altri Soci che abbiano presentato altre liste, presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea; le liste dovranno essere messe a disposizione del pubblico nei tempi e modalità di cui all'art. 17.5.
Entro il termine fissato per il deposito delle liste, dovranno essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla legge per i membri del Collegio Sindacale e forniscono l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra o che non include candidati di genere diverso in conformità alle prescrizioni dell'articolo 31.1 dello Statuto è considerata come non presentata.
Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.
Il terzo Sindaco effettivo e l'altro supplente saranno tratti dalle altre liste, eleggendo rispettivamente il primo e il secondo candidato della lista che avrà riportato il secondo quoziente più elevato, di cui almeno un sindaco supplente del genere meno rappresentato. In caso di parità di voti tra due o più liste, risulterà eletto Sindaco il candidato più anziano di età, nel rispetto dell'equilibrio fra generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.
Nel caso non risulti eletto il numero minimo di sindaci effettivi e supplenti appartenenti al genere meno rappresentato, il candidato del genere maggiormente rappresentato collocato all'ultimo posto nella graduatoria dei candidati risultati eletti dalla lista più votata sarà sostituito dal candidato del genere meno rappresentato risultato primo tra i non eletti della medesima lista e così a seguire fino a concorrenza del numero minimo di sindaci appartenenti al genere meno rappresentato. Qualora anche applicando tale criterio continui a mancare il numero minimo di sindaci appartenenti al genere meno rappresentato, il criterio di sostituzione indicato si applicherà alle liste di minoranza, partendo da quella più votata.
Per la nomina dei Sindaci che per qualsiasi ragione non sono nominati con il procedimento del voto di lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, nel rispetto dell'equilibrio fra generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.
La nomina dei Sindaci per l'integrazione del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile, sarà effettuata dall'assemblea con le maggioranze previste dalle disposizioni di legge, tra i nominativi indicati dai medesimi azionisti presentatori della lista alla quale apparteneva il Sindaco cessato dall'incarico, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e dell'equilibrio fra generi;
ove ciò non sia possibile, l'assemblea dovrà provvedere alla sostituzione con le maggioranze di legge, nel rispetto dell'equilibrio fra generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.
I poteri, i doveri e la durata dell'incarico dei Sindaci sono quelli stabiliti dalla legge.
La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale avente i requisiti di legge.
L'assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti ad una società di revisione legale iscritta nell'apposito albo speciale, determinandone il relativo corrispettivo.
L'incarico per la revisione legale dei conti ha durata conforme alle disposizioni normative di volta in volta applicabili con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di durata dell'incarico.
L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Nei termini e nelle forme previste dalla legge, il Consiglio di Amministrazione redige il progetto di bilancio di esercizio che, corredato dei documenti previsti dalla legge, sarà comunicato al Collegio Sindacale almeno 30 (trenta) giorni prima del termine fissato per l'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio medesimo.
Anche a tutela degli interessi collettivi, il bilancio di esercizio sarà sottoposto a certificazione da parte di primaria società di revisione legale.
I risultati della revisione dovranno essere comunicati al Consiglio Comunale di Brescia ed al Consiglio Comunale di Milano.
1) alla riserva legale una somma corrispondente almeno alla ventesima parte degli utili, fino a che la riserva non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
2) la somma residuale sarà attribuita ai soci, salvo che l'assemblea deliberi prelevamenti speciali a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di mandarli in tutto o in parte all'esercizio successivo.
Per tutto quanto non è espressamente previsto e disciplinato dal presente statuto si intendono richiamate ed applicabili le disposizioni delle leggi vigenti in materia di società per azioni.
Per tutte le controversie che dovessero insorgere nei rapporti fra la società, i soci e i componenti degli organi sociali il foro competente è quello di Brescia.
Allegato R. al n. AAGA89 460A2 di rep. notaio Mario Mistretta da Brescia
Situazione Patrimoniale al 1º febbraio 2021
La società è stata costituita in data 19 novembre 2020 dal socio A2A Smart City S.p.A. Il capitale sociale alla data di costituzione è risultato pari a euro 10.000 sottoscritto interamente dall'unico socio.
La società ha per oggetto l'esercizio di attività nel settore dell'informatica e delle telecomunicazioni.
In data 22 gennaio 2021 A2A Smart City S.p.A. ha ceduto la partecipazione detenuta in A2A Telecommunications S.r.l. alla controllante A2A S.p.A..
In data 1° febbraio 2021 ha avuto efficacia il conferimento del ramo d'azienda denominato "Servizi ICT Captive" inerente la gestione di servizi di rete e fonia dalla Società A2A Smart City S.p.A. i cui effetti patrimoniali sono di seguito illustrati.
La situazione patrimoniale al 1º febbraio 2021 è stata redatta secondo l'art. 2435-ter che individua le società di capitale di ridotte dimensioni, cd. "micro imprese".
In particolare, al primo comma dell'art 2435-ter del Codice Civile si definiscono micro-imprese le società di cui all'articolo 2435-bis che non abbiano emesso titoli quotati in un mercato regolamentato e che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
Tali società, previa verifica del rispetto dei requisiti dimensionali sopra elencati, sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario, relazione sulla gestione e nota integrativa. La situazione patrimoniale al 1º febbraio 2021 si compone solamente dello schema di stato patrimoniale (art. 2424 C.C.).
Lo schema di stato patrimoniale ed i criteri di valutazione sono determinati secondo quanto disposto dall'Art 2435 bis del Codice civile.
L'esonero dalla redazione della nota integrativa è accompagnato dalla previsione di indicare, in calce allo stato patrimoniale, le informazioni di cui all'art. 2427, numeri 9) e 16) C.C. che riguardano:
Sono altresì applicabili le semplificazioni concernenti i criteri di valutazione previsti dall'art. 2435 bis, mentre, non sono applicabili le norme codicistiche in materia di deroga all'applicazione delle norme del Codice Civile per il raggiungimento della rappresentazione veritiera e corretta (ex art. 2423, quinto comma del codice civile) e le nuove regole in tema di contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati stipulati o incorporati in altri strumenti finanziari (ex art. 2426, numero $11 - bits$ ).
L'esonero dalla relazione sulla gestione è subordinato alla presentazione, sempre in calce allo stato patrimoniale, delle informazioni di cui ai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428 del Codice Civile:
In aderenza al disposto dell'art. 2423 del Codice Civile, nella redazione della situazione patrimoniale al 1º febbraio 2021 si sono osservati i postulati generali della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società.
L'amministratore Unico, verificati i requisiti previsti dall'art. 2435-ter C.C., ha redatto la presente situazione patrimoniale al 1º febbraio 202rma "super semplificata".
J.
| A2A Telecommunications S.r.l. | SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2020 |
Conferimento ramo d'azienda "Servizi ICT PATRIMONIALE AL Captive" |
SITUAZIONE 01.02.2021 |
|---|---|---|---|
| STATO PATRIMONIALE (valori espressi in euro) |
|||
| ATTIVO B) IMMOBILIZZAZIONI |
|||
| I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 339.192 | 339.192 | |
| II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 6.988.238 | 6.988.238 | |
| III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | |||
| C) ATTIVO CIRCOLANTE II - CREDITI - esigibili entro l'esercizio successivo |
|||
| - esigibili oltre l'esercizio successivo - crediti per imposte anticipate Totale crediti |
207 207 |
122.358 122.358 |
122.565 122.565 |
| IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE | 10.000 | 10.000 | |
| Totale attivo circolante (C) | 10.207 | 122.358 | 132.565 |
| D) RATEI E RISCONTI | |||
| TOTALE ATTIVO | 10.207 | 7.449.788 | 7.459.995 |
| PASSIVO A) PATRIMONIO NETTO - Capitale sociale - Riserva sovrapprezzo azioni VI - Altre riserve distintamente indicate VIII - Utili (perdite) portati a nuovo IX - Risultato d'esercizio |
10.000 $-656$ |
2.100.000 4.147.000 615.280 |
2.110.000 4.147.000 615.280 $-656$ |
| Totale patrimonio netto | 9.344 | 6.862.280 | 6.871.624 |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 3) Altri fondi rischi Totale fondi rischi ed oneri |
0 | 60.978 60.978 |
60.978 60.978 |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | 327.933 | 327.933 | |
| D) DEBITI 11) Debiti verso controllanti esigibili entro l'esercizio successivo 14) Altri debiti |
863 | 863 | |
| debiti verso personale Totale debiti |
863 | 198.598 198.598 |
198.598 199.461 |
| TOTALE PASSIVO | 10.207 | 7.449.788 | 7.459.995 |
$\overline{\chi}(\overline{x})$ as
Si illustrano di seguito le voci della situazione patrimoniale al 1º febbraio 2021 oggetto di conferimento:
Risultano pari a 339.192 euro e si riferiscono a licenze software funzionali agli apparati e alle infrastrutture necessarie per la gestione dei servizi di rete e fonia.
La voce risulta pari a 6.988.238 euro e si compone delle attrezzature e delle infrastrutture necessarie alla gestione dei servizi di rete e fonia.
La voce risulta pari a 122.565 euro e comprende le imposte anticipate correlate al valore delle immobilizzazioni oggetto di conferimento.
Con assemblea del 11 gennaio 2021 la società A2A Telecommunications S.r.l. ha deliberato un aumento di capitale sociale, con efficacia dal 1º febbraio 2021, pari a 2.100.000 euro, con un sovrapprezzo complessivo di 4.147.000 euro da offrire in sottoscrizione alla società A2A Smart City, che ha sottoscritto l'aumento di capitale conferendo il ramo d'azienda "Servizi ICT Captive". Pertanto il capitale sociale della Società alla data del 1º febbraio 2021 risulta pari a 2.110.000 euro.
Risulta pari a euro 4.147.000 in conseguenza dell'aumento del capitale sociale con relativo sovrapprezzo come già descritto alla voce di commento del capitale sociale.
Ammonta a euro 615.280 ed accoglie il valore delle riserve generatesi per l'operazione di conferimento del ramo d'azienda "Servizi ICT Capitve".
Il valore negativo e pari a 656 euro rappresenta il valore delle perdite risultati al 31 dicembre 2020 e riportate a nuovo al 1º febbraio 2021
Risultano pari a 60.978 euro e si riferiscono agli accantonamenti per premi anzianità, agli sconti tariffari sui consumi di energia elettrica nonché alle mensilità aggiuntive del personale rientrante nel conferimento del ramo d'azienda.
Risulta pari a 327.933 euro e si riferisce al trattamento di fine rapporto maturato dal personale dipendente rientrante nel ramo oggetto di conferimento al 1º febbraio 2021.
Sono pari a 198.598 euro e riguardano i debiti verso il personale per ferie, quattordicesima mensilità nonché arretrati e varie trasferiti con il ramo d'azienda.
In ossequio alle disposizioni previsti per le c.d. "micro-imprese" di cui all'art. 2435-ter, vengono fornite le seguenti informazioni in calce allo stato patrimoniale:
Inoltre, ai fini dell'esonero dalla redazione della relazione sulla gestione, si forniscono le informazioni richieste dall'art. 2428 C.C.:
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