Registration Form • Dec 3, 2025
Registration Form
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E' costituita una società per azioni sotto la denominazione "JUVENTUS F.C. S.p.A." o "JUVENTUS FOOTBALL CLUB S.p.A.", senza vincoli di rappresentazione grafica.
Articolo 2 - SEDE
La società ha la sede legale in Torino. Articolo 3 - OGGETTO
La società ha per oggetto esclusivo l'esercizio di attività sportive ed altresì l'esercizio di attività ad esse connesse o strumentali in modo diretto o indiretto. Nell'ambito delle attività connesse o strumentali la società ha per oggetto il compimento di attività promozionali, pubblicitarie e di licenza di propri marchi, l'acquisto, la detenzione e la vendita, non nei confronti del pubblico, di partecipazioni in società commerciali, immobiliari o aventi ad oggetto la fornitura di servizi comunque connesse al proprio oggetto sociale. Per l'attuazione dell'oggetto sociale e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti la società potrà:
• compiere operazioni di carattere immobiliare, mobiliare e finanziario, queste ultime non nei confronti del pubblico, che fossero ritenute utili o necessarie;
• promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi direttamente o a mezzo terzi e commercializzando, sempre direttamente o a mezzo terzi, beni, oggetti e prodotti recanti marchi o segni distintivi della società; svolgere anche indirettamente attività editoriale, con la esclusione della pubblicazione di giornali quotidiani.
Il tutto comunque nel rispetto delle disposizioni di legge.
Articolo 4 - DURATA
La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2100.
CAPITALE SOCIALE - AZIONI
Articolo 5 – MISURA DEL CAPITALE
E' costituita una società per azioni sotto la denominazione "JUVENTUS F.C. S.p.A." o "JUVENTUS FOOTBALL CLUB S.p.A.", senza vincoli di rappresentazione grafica.
Articolo 2 - SEDE
La società ha la sede legale in Torino. Articolo 3 - OGGETTO
La società ha per oggetto esclusivo l'esercizio di attività sportive ed altresì l'esercizio di attività ad esse connesse o strumentali in modo diretto o indiretto. Nell'ambito delle attività connesse o strumentali la società ha per oggetto il compimento di attività promozionali, pubblicitarie e di licenza di propri marchi, l'acquisto, la detenzione e la vendita, non nei confronti del pubblico, di partecipazioni in società commerciali, immobiliari o aventi ad oggetto la fornitura di servizi comunque connesse al proprio oggetto sociale. Per l'attuazione dell'oggetto sociale e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti la società potrà:
compiere operazioni di carattere immobiliare, mobiliare e finanziario, queste ultime non nei confronti del pubblico, che fossero ritenute utili o necessarie;
• promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi direttamente o a mezzo terzi e commercializzando, sempre direttamente o a mezzo terzi, beni, oggetti e prodotti recanti marchi o segni distintivi della società; svolgere anche indirettamente attività editoriale, con la esclusione della pubblicazione di giornali quotidiani.
Il tutto comunque nel rispetto delle disposizioni di legge.
Articolo 4 - DURATA
La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2100.
CAPITALE SOCIALE - AZIONI
Articolo 5 – MISURA DEL CAPITALE
Il capitale sociale è di Euro 15.214.872,56 diviso in n. 379.121.815 azioni ordinarie senza valore nominale. Le azioni sono nominative e sono emesse in regime di dematerializzazione.
Il capitale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti.
In data 7 novembre 2025, l'assemblea degli azionisti ha deliberato di attribuire al consiglio di amministrazione una delega per la durata di anni 5 dalla data dell'assemblea predetta, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, ad aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più tranche, il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, nei limiti del 10% del capitale sociale esistente alla data di attribuzione della delega, mediante emissione di azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, conferendo al consiglio di amministrazione la facoltà di stabilire modalità, termini e condizioni di ciascun esercizio della delega e della relativa esecuzione, nel rispetto dei limiti di seguito indicati; pertanto il consiglio di amministrazione avrà la possibilità di determinare, anche in prossimità dell'avvio di ciascuna operazione:
Le azioni sono nominative e sono emesse in regime di dematerializzazione.
Il capitale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti.
In data 7 novembre 2025, l'assemblea degli azionisti ha deliberato di attribuire al consiglio di amministrazione una delega per la durata di anni 5 dalla data dell'assemblea predetta, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, ad aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più tranche, il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, nei limiti del 10% del capitale sociale esistente alla data di attribuzione della delega, mediante emissione di azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, conferendo al consiglio di amministrazione la facoltà di stabilire modalità, termini e condizioni di ciascun esercizio della delega e della relativa esecuzione, nel rispetto dei limiti di seguito indicati; pertanto il consiglio di amministrazione avrà la possibilità di determinare, anche in prossimità dell'avvio di ciascuna onerazione:
di un eventuale sconto sul prezzo delle azioni, nella misura che sarà stabilita dal consiglio di amministrazione, nel rispetto comunque della norma di legge e della prassi di mercato;
della conferma di cui sopra, l'applicazione di un eventuale sconto sul prezzo delle azioni, nella misura che sarà stabilita dal consiglio di amministrazione, nel rispetto comunque della norma di legge e della prassi di mercato;
Articolo 6 – AZIONI E DIRITTO DI VOTO 1. Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto.
ha formattato: Tipo di carattere: Non Grassetto
ha formattato: Tipo di carattere: Non Grassetto
comma precedente, ciascuna azione dà diritto a due voti ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
(a) l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto, in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi, decorrenti dall'iscrizione nell'elenco speciale di cui al punto successivo; e
(b) la ricorrenza del presupposto sub (a) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno ventiquattro mesi, nell'elenco speciale appositamente istituito disciplinato dal presente articolo (l'"Elenco Speciale").
L'iscrizione nell'Elenco Speciale avviene l'ultimo giorno del mese in cui l'istanza del soggetto legittimato, prevista dal successivo comma 3, è ricevuta dalla società
L'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto è efficace il primo giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo statuto per la maggiorazione del diritto di voto.
Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il soggetto legittimato ai sensi del presente articolo dovrà presentare un'apposita istanza unitamente alla comunicazione attestante il possesso azionario - che può riguardare anche solo parte delle azioni possedute dal titolare rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, l'istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale controllante. All'Elenco Speciale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro soci e ogni altra
comma precedente, ciascuna azione dà diritto a due voti ove siano soddisfatte entrambe le sequenti condizioni:
(a) l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto, in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi, decorrenti dall'iscrizione nell'elenco speciale di cui al punto successivo; e
(b) la ricorrenza del presupposto sub (a) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno ventiquattro mesi, nell'elenco speciale appositamente istituito disciplinato dal presente articolo (l'"Elenco Speciale").
L'iscrizione nell'Elenco Speciale avviene l'ultimo giorno del mese in cui l'istanza del soggetto legittimato, prevista dal successivo comma 3, è ricevuta dalla società.
L'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto è efficace il primo giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo statuto per la maggiorazione del diritto di voto.
Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il soggetto legittimato ai sensi del presente articolo dovrà presentare un'apposita istanza unitamente alla comunicazione attestante il possesso azionario - che può riguardare anche solo parte delle azioni possedute dal titolare rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, l'istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale controllante. All'Elenco Speciale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro soci e ogni altra disposizione in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni e il diritto di ispezione dei soci. L'Elenco Speciale è aggiornato in conformità alle disposizioni normative e regolamentari applicabili, secondo i criteri definiti dal consiglio di amministrazione con proprio regolamento pubblicato sul sito internet della società.
a) in caso di cessione, a titolo oneroso o gratuito dell'azione, salvo quanto infra previsto, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo
disposizione in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni e il diritto di ispezione dei soci. L'Elenco Speciale è aggiornato in conformità alle disposizioni normative e regolamentari applicabili, secondo i criteri definiti dal consiglio di amministrazione con proprio regolamento pubblicato sul sito internet della società.
sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista; si precisa, per maggior chiarezza, che in caso di cessione di solo una parte della partecipazione posseduta, il voto maggiorato si conserva in relazione alle azioni non oggetto di cessione:
b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.
La maggiorazione del diritto di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato:
a) si conserva in caso di costituzione, da parte del soggetto iscritto nell'Elenco Speciale, di pegno o usufrutto sulle azioni, fintantoché il diritto di voto rimanga attribuito al soggetto costituente il pegno o concedente l'usufrutto;
b) si conserva in caso sia di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario sia di fattispecie assimilabili quali il trasferimento a titolo gratuito in forza di un patto di famiglia ovvero il trasferimento a titolo gratuito a seguito della costituzione e/o dotazione di un trust o di una fondazione i cui beneficiari siano il trasferente o i suoi eredi o legatari;
c) si conserva in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società incorporante risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione, a condizione che la società incorporante risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione sia controllata, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto che, direttamente o indirettamente, controlla il titolare del diritto reale legittimante:
d) si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di un aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del Codice Civile e alle ipotesi di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti effettuati nell'esercizio dei diritti di opzione originariamente spettanti in relazione alle azioni per le quali sia già
sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista; si precisa, per maggior chiarezza, che in caso di cessione di solo una parte della partecipazione posseduta, il voto maggiorato si conserva in relazione alle azioni non oggetto di cessione:
b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.
La maggiorazione del diritto di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato:
a) si conserva in caso di costituzione, da parte del soggetto iscritto nell'Elenco Speciale, di pegno o usufrutto sulle azioni, fintantoché il diritto di voto rimanga attribuito al soggetto costituente il pegno o concedente l'usufrutto:
b) si conserva in caso sia di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario sia di fattispecie assimilabili quali il trasferimento a titolo gratuito in forza di un patto di famiglia ovvero il trasferimento a titolo gratuito a seguito della costituzione e/o dotazione di un trust o di una fondazione i cui beneficiari siano il trasferente o i suoi eredi o legatari;
c) si conserva in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società incorporante risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione, a condizione che la società incorporante risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione sia controllata, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto che, direttamente o indirettamente, controlla il titolare del diritto reale legittimante;
d) si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di un aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del Codice Civile e alle ipotesi di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti effettuati nell'esercizio dei diritti di opzione originariamente spettanti in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione del diritto di voto, nonché in caso di esercizio del diritto di conversione connesso ad obbligazioni convertibili e ad altri titoli di debito comunque strutturati che lo prevedono nel loro regolamento;
e) può spettare anche alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione della società, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto;
f) si conserva in caso di trasferimento da un portafoglio ad un altro degli OICR (come definiti nel D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58) gestiti da uno stesso soggetto:
g) ove la partecipazione sia riconducibile ad un trust, si conserva in caso di mutamento del trustee;
h) ove la partecipazione sia intestata fiduciariamente, si conserva in caso di cambiamento del fiduciario a condizione che il fiduciante sia sempre lo stesso e di ciò venga fornita idonea attestazione dal nuovo fiduciario;
i) si conserva in caso di trasferimento o conferimento delle azioni a società il cui controllante sia lo stesso trasferente o a società controllata dal medesimo soggetto controllante:
j) non si estende alle azioni acquistate da un terzo avvalendosi del diritto d'opzione ceduto da un soggetto iscritto all'Elenco Speciale.
Le azioni di nuova emissione, nelle ipotesi di cui alle lettere (d) ed (e) del comma precedente, acquisiscono la maggiorazione di voto (i) se spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale (senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso); e (ii) se spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia ancora maturata (ma sia in via di maturazione), dalla conclusione del periodo continuativo di possesso, calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale.
maturata la maggiorazione del diritto di voto, nonché in caso di esercizio del diritto di conversione connesso ad obbligazioni convertibili e ad altri titoli di debito comunque strutturati che lo prevedono nel loro regolamento;
e) può spettare anche alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione della società, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto;
f) si conserva in caso di trasferimento da un portafoglio ad un altro degli OICR (come definiti nel D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58) gestiti da uno stesso soggetto;
g) ove la partecipazione sia riconducibile ad un trust, si conserva in caso di mutamento del trustee;
h) ove la partecipazione sia intestata fiduciariamente, si conserva in caso di cambiamento del fiduciario a condizione che il fiduciante sia sempre lo stesso e di ciò venga fornita idonea attestazione dal nuovo fiduciario;
i) si conserva in caso di trasferimento o conferimento delle azioni a società il cui controllante sia lo stesso trasferente o a società controllata dal medesimo soggetto controllante:
j) non si estende alle azioni acquistate da un terzo avvalendosi del diritto d'opzione ceduto da un soggetto iscritto all'Elenco Speciale.
Le azioni di nuova emissione, nelle ipotesi di cui alle lettere (d) ed (e) del comma precedente, acquisiscono la maggiorazione di voto (i) se spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale (senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso); e (ii) se spettanti al titolare in relazione ad azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia ancora maturata (ma sia in via di maturazione), dalla conclusione del periodo continuativo di possesso, calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale.
maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta da inviare alla società, fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata presentata rinuncia con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa non inferiore a ventiquattro mesi.
Agli amministratori potranno dall'assemblea essere attribuite le facoltà di aumentare il capitale sociale e/o emettere
maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta da inviare alla società, fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata presentata rinuncia con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa non inferiore a ventiquattro mesi.
La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale sociale.
Ai fini del presente articolo la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa prevista per gli emittenti quotati.
Il consiglio di amministrazione adotta un regolamento che disciplini le modalità attuative del voto maggiorato e la tenuta dell'Elenco Speciale.
Agli amministratori potranno dall'assemblea essere attribuite le facoltà di aumentare il capitale sociale e/o emettere
obbligazioni convertibili ai sensi degli articoli 2443 e 2420 ter del codice civile. ASSEMBLEA
Hanno diritto di intervenire all'assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto. Gli stessi possono farsi rappresentare in assemblea nei modi di legge. La società può designare per ciascuna assemblea, dandone indicazione nell'avviso di convocazione, un soggetto (il "rappresentante designato") al quale, ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. 58/1998, i titolari di diritto di voto possono conferire, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, delega, con istruzioni di voto, per tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. La società può altresì prevedere, dandone indicazione nell'avviso di convocazione, che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea da parte degli aventi diritto avvengano esclusivamente mediante conferimento di delega o sub-delega di voto al rappresentante designato, in conformità alla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Nel caso in cui l'intervento in assemblea avvenga con l'intervento esclusivo del rappresentante designato, come sopra indicato, potrà inoltre essere previsto che la partecipazione all'assemblea dei soggetti legittimati a prendervi parte possa avvenire anche o esclusivamente con mezzi di telecomunicazione, senza necessità di presenza nello stesso luogo del presidente e del segretario, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.
La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione effettuata da un intermediario abilitato pervenuta alla società nei modi e nei termini previsti dalla normativa applicabile.
Il consiglio di amministrazione può attivare modalità per consentire l'espressione del voto in via elettronica. obbligazioni convertibili ai sensi degli articoli 2443 e 2420 ter del codice civile. ASSEMBLEA
Hanno diritto di intervenire all'assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto. Gli stessi possono farsi rappresentare in assemblea nei modi di legge. La società può designare per ciascuna assemblea, dandone indicazione nell'avviso di convocazione, un soggetto (il "rappresentante designato") al quale, ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. 58/1998, i titolari di diritto di voto possono conferire, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, delega, con istruzioni di voto, per tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. La società può altresì prevedere, dandone indicazione nell'avviso di convocazione, che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea da parte degli aventi diritto avvengano esclusivamente mediante conferimento di delega o sub-delega di voto al rappresentante designato, in conformità alla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Nel caso in cui l'intervento in assemblea avvenga con l'intervento esclusivo del rappresentante designato, come sopra indicato, potrà inoltre essere previsto che la partecipazione all'assemblea dei soggetti legittimati a prendervi parte possa avvenire anche o esclusivamente con mezzi di telecomunicazione, senza necessità di presenza nello stesso luogo del presidente e del segretario, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.
La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione effettuata da un intermediario abilitato pervenuta alla società nei modi e nei termini previsti dalla normativa applicabile.
Il consiglio di amministrazione può attivare modalità per consentire l'espressione del voto in via elettronica.
Le deleghe per la rappresentanza e l'esercizio del diritto di voto in assemblea possono essere conferite in via elettronica in conformità alla normativa applicabile.
La notifica elettronica della delega può essere effettuata, secondo le procedure indicate nell'avviso di convocazione, mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della società ovvero mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso stesso.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2373 c.c. è in conflitto di interesse:
Ai fini del calcolo delle predette percentuali si dovrà tener conto di tutti i diritti di voto esercitabili, direttamente o indirettamente, anche tramite società controllanti, controllate o collegate, o a mezzo di interposta persona, ovvero in base a pegno, usufrutto o altro diritto o ad accordi con altri azionisti.
Il partecipante all'assemblea che si trovi in una delle situazioni di conflitto di cui sopra dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, tale situazione.
Articolo 9 - CONVOCAZIONE
L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione nel Comune della sede Le deleghe per la rappresentanza e l'esercizio del diritto di voto in assemblea possono essere conferite in via elettronica in conformità alla normativa applicabile.
La notifica elettronica della delega può essere effettuata, secondo le procedure indicate nell'avviso di convocazione, mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della società ovvero mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso stesso.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2373 c.c. è in conflitto di interesse:
Ai fini del calcolo delle predette percentuali si dovrà tener conto di tutti i diritti di voto esercitabili, direttamente o indirettamente, anche tramite società controllanti, controllate o collegate, o a mezzo di interposta persona, ovvero in base a pegno, usufrutto o altro diritto o ad accordi con altri azionisti.
Il partecipante all'assemblea che si trovi in una delle situazioni di conflitto di cui sopra dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, tale situazione.
Articolo 9 - CONVOCAZIONE
L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione nel Comune della sede sociale o in altro luogo, in Italia, in via ordinaria almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine, nei casi consentiti dalla legge, può essere elevato a centottanta giorni. L'assemblea è inoltre convocata – sia in via ordinaria sia in via straordinaria – ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.
Articolo 10 - AVVISO DI CONVOCAZIONE L'assemblea è convocata mediante avviso pubblicato, nei termini di legge, sul sito internet della società nonché con le altre modalità previste dalla normativa applicabile contenente quanto dalla medesima richiesto.
Nell'avviso può essere indicata un'unica convocazione oppure possono essere previste la prima, la seconda e, limitatamente all'assemblea straordinaria, la terza convocazione.
Articolo 11 - ASSEMBLEA
Per la regolarità della costituzione e la validità delle deliberazioni delle assemblee valgono le norme di legge, applicandosi all'unica convocazione per l'assemblea ordinaria la maggioranza indicata dall'articolo 2369, 3° comma c.c. e per l'assemblea straordinaria le maggioranze previste dall'articolo 2369, 7° comma del c.c., fermo restando quanto previsto ai successivi articoli 13 e 22 per la nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.
Articolo 12 - PRESIDENZA DELL'ASSEM-BLEA - REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione; in sua assenza dal vice presidente o, in caso di pluralità di vice presidenti, da quello più anziano di età presente o, in mancanza anche di costoro, da altra persona eletta dall'assemblea stessa. L'assemblea nomina il segretario e, ove lo ritenga, due scrutatori. Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso presidente. nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sociale o in altro luogo, in Italia, in via ordinaria almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine, nei casi consentiti dalla legge, può essere elevato a centottanta giorni. L'assemblea è inoltre convocata – sia in via ordinaria sia in via straordinaria – ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.
Articolo 10 - AVVISO DI CONVOCAZIONE L'assemblea è convocata mediante avviso pubblicato, nei termini di legge, sul sito internet della società nonché con le altre modalità previste dalla normativa applicabile contenente quanto dalla medesima richiesto.
Nell'avviso può essere indicata un'unica convocazione oppure possono essere previste la prima, la seconda e, limitatamente all'assemblea straordinaria, la terza convocazione.
Articolo 11 - ASSEMBLEA
Per la regolarità della costituzione e la validità delle deliberazioni delle assemblee valgono le norme di legge, applicandosi all'unica convocazione per l'assemblea ordinaria la maggioranza indicata dall'articolo 2369, 3° comma c.c. e per l'assemblea straordinaria le maggioranze previste dall'articolo 2369, 7° comma del c.c., fermo restando quanto previsto ai successivi articoli 13 e 22 per la nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.
Articolo 12 - PRESIDENZA DELL'ASSEM-BLEA - REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione; in sua assenza dal vice presidente o, in caso di pluralità di vice presidenti, da quello più anziano di età presente o, in mancanza anche di costoro, da altra persona eletta dall'assemblea stessa. L'assemblea nomina il segretario e, ove lo ritenga, due scrutatori. Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal notaio o dal segretario.
Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.
Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi, tutte le ulteriori norme di funzionamento delle adunanze assembleari sono determinate dall'assemblea, in sede ordinaria, con apposito regolamento.
La società è amministrata da un consiglio di amministrazione formato da un numero di componenti variabile da un minimo di 3 ad un massimo di 15 secondo la determinazione che viene fatta dall'assemblea.
La nomina del consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste di candidati depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea. In presenza di più liste uno dei membri del consiglio di amministrazione è espresso dalla seconda lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.
Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale ovvero la diversa percentuale prevista per la società dalla disciplina vigente. Tale quota di partecipazione deve risultare da apposite comunicazioni che devono pervenire alla società almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea. Di tutto ciò è fatta menzione nell'avviso di convocazione.
Ogni azionista, nonché gli azionisti legati da rapporti di controllo o collegamento ai sensi del codice civile, non possono presentare o votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
I candidati inseriti nelle liste devono
sottoscritto dal presidente e dal notaio o dal segretario.
Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.
Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi, tutte le ulteriori norme di funzionamento delle adunanze assembleari sono determinate dall'assemblea, in sede ordinaria, con apposito regolamento.
La società è amministrata da un consiglio di amministrazione formato da un numero di componenti variabile da un minimo di 3 ad un massimo di 15 secondo la determinazione che viene fatta dall'assemblea.
La nomina del consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste di candidati depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea. In presenza di più liste uno dei membri del consiglio di amministrazione è espresso dalla seconda lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.
Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale ovvero la diversa percentuale prevista per la società dalla disciplina vigente. Tale quota di partecipazione deve risultare da apposite comunicazioni che devono pervenire alla società almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea. Di tutto ciò è fatta menzione nell'avviso di convocazione.
Ogni azionista, nonché gli azionisti legati da rapporti di controllo o collegamento ai sensi del codice civile, non possono presentare o votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
I candidati inseriti nelle liste devono
essere elencati in numero progressivo e possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla legge. Il candidato indicato al numero uno dell'ordine progressivo deve essere in possesso anche dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge nonché di quelli previsti dal codice di comportamento in materia di governo societario al quale la società ha dichiarato di aderire. Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso in modo da consentire una composizione del consiglio di amministrazione nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.
Unitamente a ciascuna lista sono inoltre depositate un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti prescritti. I candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.
Determinato da parte dell'assemblea il numero degli amministratori da eleggere, si procede come seque:
dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;
dalla seconda lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti è eletto, in conformità alle disposizioni di legge, un amministratore in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista.
Non si tiene conto delle liste che abbiano conseguito in assemblea una percentuale di voti inferiore alla metà di quella richiesta al terzo comma del presente articolo. Qualora, a seguito di quanto precede, la composizione del consiglio di amministrazione non consenta il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, gli ultimi eletti del genere più rappresentato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tenuto conto del loro numero progressivo, vengono,
essere elencati in numero progressivo e possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla legge. Il candidato indicato al numero uno dell'ordine progressivo deve essere in possesso anche dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge nonché di quelli previsti dal codice di comportamento in materia di governo societario al quale la società ha dichiarato di aderire. Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso in modo da consentire una composizione del consiglio di amministrazione nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.
Unitamente a ciascuna lista sono inoltre depositate un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti prescritti. I candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.
Determinato da parte dell'assemblea il numero degli amministratori da eleggere, si procede come segue:
dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;
dalla seconda lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti è eletto, in conformità alle disposizioni di legge, un amministratore in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista.
Non si tiene conto delle liste che abbiano conseguito in assemblea una percentuale di voti inferiore alla metà di quella richiesta al terzo comma del presente articolo. Qualora, a seguito di quanto precede, la composizione del consiglio di amministrazione non consenta il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, gli ultimi eletti del genere più rappresentato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tenuto conto del loro numero progressivo, vengono,
nel numero necessario ad assicurare il rispetto della predetta normativa, sostituiti, sempre sulla base del loro numero progressivo, dai primi candidati non eletti della medesima lista del genere meno rappresentato. Nel caso in cui l'applicazione di tale procedura non consenta comunque il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, gli ultimi eletti del genere più rappresentato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tenuto conto del loro numero progressivo, vengono, nel numero necessario ad assicurare il rispetto della predetta normativa, sostituiti dall'assemblea, con le maggioranze di cui all'articolo 11.
Le precedenti regole in materia di nomina del consiglio di amministrazione non si applicano qualora non siano presentate o votate almeno due liste né nelle assemblee che devono provvedere alla sostituzione di amministratori in corso di mandato. In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza relativa assicurando il rispetto dei requisiti di legge e di statuto in materia di composizione del consiglio di amministrazione.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede secondo le norme relative del codice civile assicurando il rispetto dei requisiti di legge e di statuto in materia di composizione del consiglio di amministrazione. Qualora, per dimissioni od altre cause, venisse a cessare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero consiglio si intenderà cessato e gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'assemblea per le nuove nomine.
Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; gli stessi sono rieleggibili. I nominati dall'assemblea nel corso del mandato scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.
Gli amministratori che risultino colpiti da provvedimenti definitivi della nel numero necessario ad assicurare il rispetto della predetta normativa, sostituiti, sempre sulla base del loro numero progressivo, dai primi candidati non eletti della medesima lista del genere meno rappresentato. Nel caso in cui l'applicazione di tale procedura non consenta comunque il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, gli ultimi eletti del genere più rappresentato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tenuto conto del loro numero progressivo, vengono, nel numero necessario ad assicurare il rispetto della predetta normativa, sostituiti dall'assemblea, con le maggioranze di cui all'articolo
Le precedenti regole in materia di nomina del consiglio di amministrazione non si applicano qualora non siano presentate o votate almeno due liste né nelle assemblee che devono provvedere alla sostituzione di amministratori in corso di mandato. In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza relativa assicurando il rispetto dei requisiti di legge e di statuto in materia di composizione del consiglio di amministrazione.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede secondo le norme relative del codice civile assicurando il rispetto dei requisiti di legge e di statuto in materia di composizione del consiglio di amministrazione. Qualora, per dimissioni od altre cause, venisse a cessare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero consiglio si intenderà cessato e gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'assemblea per le nuove nomine.
Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; gli stessi sono rieleggibili. I nominati dall'assemblea nel corso del mandato scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.
Gli amministratori che risultino colpiti da provvedimenti definitivi della giurisdizione ordinaria comportanti pene accessorie incompatibili con la permanenza nella carica, sono sospesi dalla carica stessa per il tempo stabilito negli anzidetti provvedimenti.
Gli amministratori che siano colpiti da provvedimenti disciplinari degli organi della F.I.G.C. che comportino la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. decadono dalla carica e non possono ricoprire o essere nominati o eletti ad altre cariche sociali. Articolo 14 - CARICHE SOCIALI
Il consiglio, ove l'assemblea non vi abbia già provveduto, nomina fra i suoi componenti il presidente. Può, inoltre, nominare uno o più vice presidenti oltreché uno o più amministratori delegati; designa pure un segretario, anche tra estranei al consiglio.
Articolo 15 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO Il consiglio si raduna, sia presso la sede sociale che altrove, purchè in Europa, di regola almeno trimestralmente, su convocazione del presidente o di un vice presidente, o di chi è legittimato ai sensi di legge, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure quando gliene facciano richiesta almeno tre amministratori o almeno due sindaci effettivi o gli organi delegati. Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di assenza o impedimento del presidente, dal vice presidente designato dal consiglio. In mancanza di costoro la presidenza è assunta da un altro amministratore designato dal consiglio. La convocazione si farà per lettera, telegramma, fax, posta elettronica o mezzo equivalente almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi di urgenza.
L'informativa prevista dall'art. 150 del D.Lgs. 58/98 e dall'art. 2381 c.c. viene fornita dagli amministratori al collegio sindacale e dagli organi delegati al consiglio di amministrazione ed allo stesso collegio sindacale nel corso delle riunioni del consiglio di amministrazione, da tenersi almeno trimestralmente come previsto
nel comma precedente.
E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si
giurisdizione ordinaria comportanti pene accessorie incompatibili con la permanenza nella carica, sono sospesi dalla carica stessa per il tempo stabilito negli anzidetti provvedimenti.
Gli amministratori che siano colpiti da provvedimenti disciplinari degli organi della F.I.G.C. che comportino la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. decadono dalla carica e non possono ricoprire o essere nominati o eletti ad altre cariche sociali. Articolo 14 - CARICHE SOCIALI
Il consiglio, ove l'assemblea non vi abbia già provveduto, nomina fra i suoi componenti il presidente. Può, inoltre, nominare uno o più vice presidenti oltreché uno o più amministratori delegati; designa pure un segretario, anche tra estranei al consiglio.
Articolo 15 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO Il consiglio si raduna, sia presso la sede sociale che altrove, purchè in Europa, di regola almeno trimestralmente, su convocazione del presidente o di un vice presidente, o di chi è legittimato ai sensi di legge, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure quando gliene facciano richiesta almeno tre amministratori o almeno due sindaci effettivi o gli organi delegati. Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di assenza o impedimento del presidente, dal vice presidente designato dal consiglio. In mancanza di costoro la presidenza è assunta da un altro amministratore designato dal consiglio. La convocazione si farà per lettera, telegramma, fax, posta elettronica o mezzo equivalente almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi di urgenza.
L'informativa prevista dall'art. 150 del D.Lgs. 58/98 e dall'art. 2381 c.c. viene fornita dagli amministratori al collegio sindacale e dagli organi delegati al consiglio di amministrazione ed allo stesso collegio sindacale nel corso delle riunioni del consiglio di amministrazione, da tenersi almeno trimestralmente come previsto nel comma precedente.
E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione. In tale evenienza tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.
Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta. Delle deliberazioni si fa constare per mezzo di verbali firmati dal Presidente della riunione e dal segretario.
Articolo 17 - POTERI DEL CONSIGLIO
Il consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società. Esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti anche di disposizione che ritiene necessari od opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge espressamente riserva all'assemblea degli azionisti.
Il consiglio è inoltre competente, oltre che ad emettere obbligazioni non convertibili, ad assumere le deliberazioni concernenti tutte le operazioni consentite dall'art. 2365 secondo comma c.c. e la scissione nel caso previsto dalla legge.
Articolo 18 - COMITATO ESECUTIVO
Il consiglio può nominare un comitato esecutivo, scegliendone i componenti fra i propri membri, determinandone il numero e delegando ad esso tutte o parte delle proprie attribuzioni, salvo le attribuzioni espressamente riservate per legge al consiglio. Per le riunioni e le deliberazioni del comitato esecutivo si applicano le stesse norme fissate dagli articoli 15 e 16 per il consiglio di amministrazione. Il segretario del consiglio lo è anche del comitato esecutivo.
Articolo 19 - DIRETTORE GENERALE - DI-RIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI E DIRIGENTE INCARICATO tengano mediante mezzi di telecomunicazione. In tale evenienza tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.
Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta. Delle deliberazioni si fa constare per mezzo di verbali firmati dal Presidente della riunione e dal segretario.
Articolo 17 - POTERI DEL CONSIGLIO
Il consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società. Esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti anche di disposizione che ritiene necessari od opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge espressamente riserva all'assemblea degli azionisti.
Il consiglio è inoltre competente, oltre che ad emettere obbligazioni non convertibili, ad assumere le deliberazioni concernenti tutte le operazioni consentite dall'art. 2365 secondo comma c.c. e la scissione nel caso previsto dalla legge.
Articolo 18 - COMITATO ESECUTIVO Il consiglio può nominare un comitato esecutivo, scegliendone i componenti fra i propri membri, determinandone il numero e delegando ad esso tutte o parte delle proprie attribuzioni, salvo le attribuzioni espressamente riservate per legge al consiglio. Per le riunioni e le deliberazioni del comitato esecutivo si applicano le stesse norme fissate dagli articoli 15 e 16 per il consiglio di amministrazione. Il segretario del consiglio lo è anche del comitato esecutivo.
Articolo 19 - DIRETTORE GENERALE - DI-RIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI E DIRIGENTE INCARICATO
Il consiglio può, nelle forme di legge, nominare un direttore generale determinandone i poteri, le attribuzioni ed eventualmente i compensi.
Inoltre il consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del collegio sindacale, provvede alla nomina e alla revoca del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari; può essere nominato chi abbia maturato una pluriennale esperienza in materia amministrativa e finanziaria in società di rilevanti dimensioni.
Ai sensi dell'art. 154-bis, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 58/1998, per la redazione dell'attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità agli standard di rendicontazione applicati in base alla normativa pro-tempore vigente, il consiglio di amministrazione può nominare e revocare, previo parere obbligatorio del collegio sindacale, un dirigente diverso dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari; può essere nominato chi abbia maturato un'adeguata esperienza in materia di rendicontazione di sostenibilità.
Spetta al consiglio e al comitato esecutivo il compenso deliberato dall'assemblea; il modo di riparto di tale compenso viene stabilito con deliberazione rispettivamente del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo. Agli amministratori cui sono affidati speciali incarichi o poteri potranno dal consiglio, sentito il parere del collegio sindacale, essere assegnati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, speciali compensi. Tutti gli importi così determinati saranno portati a spese generali.
Articolo 21 - RAPPRESENTANZA LEGALE La firma e la rappresentanza della società spettano al presidente e, ove nominati, ai vice presidenti e agli amministratori delegati nell'ambito e per l'esercizio dei poteri loro conferiti ed inoltre per l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio e in giudizio.
Il consiglio può, nelle forme di legge, nominare un direttore generale determinandone i poteri, le attribuzioni ed eventualmente i compensi.
Inoltre il consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del collegio sindacale, provvede alla nomina e alla revoca del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari; può essere nominato chi abbia maturato una pluriennale esperienza in materia amministrativa e finanziaria in società di rilevanti dimensioni.
Ai sensi dell'art. 154-bis, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 58/1998, per la redazione dell'attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità agli standard di rendicontazione applicati in base alla normativa pro-tempore vigente, il consiglio di amministrazione può nominare e revocare, previo parere obbligatorio del collegio sindacale, un dirigente diverso dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari; può essere nominato chi abbia maturato un'adeguata esperienza in materia di rendicontazione di sostenibilità.
Spetta al consiglio e al comitato esecutivo il compenso deliberato dall'assemblea; il modo di riparto di tale compenso viene stabilito con deliberazione rispettivamente del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo. Agli amministratori cui sono affidati speciali incarichi o poteri potranno dal consiglio, sentito il parere del collegio sindacale, essere assegnati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, speciali compensi. Tutti gli importi così determinati saranno portati a spese generali.
Articolo 21 - RAPPRESENTANZA LEGALE La firma e la rappresentanza della società spettano al presidente e, ove nominati, ai vice presidenti e agli amministratori delegati nell'ambito e per l'esercizio dei poteri loro conferiti ed inoltre per l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio e in giudizio. Inoltre il consiglio di amministrazione può, nelle forme di legge, attribuire poteri ad altri amministratori, direttori, procuratori e dirigenti che ne useranno nei limiti stabiliti dal consiglio stesso.
COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LE-GALE DEI CONTI
Articolo 22 - SINDACI
Il collegio sindacale è costituito da 3 sindaci effettivi e 2 sindaci supplenti. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente.
La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste, depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente, in numero non superiore ai sindaci da eleggere.
Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti la percentuale prevista al terzo comma dell'articolo 13; tale quota di partecipazione deve risultare da apposite comunicazioni che devono pervenire alla società almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea. Di tutto ciò è fatta menzione nell'avviso di convocazione.
Un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo e gli azionisti che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
Possono essere inseriti nelle liste unicamente candidati per i quali siano rispettati i limiti degli incarichi fissati dalla normativa applicabile e che siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa stessa e dal presente statuto. Ai fini Inoltre il consiglio di amministrazione può, nelle forme di legge, attribuire poteri ad altri amministratori, direttori, procuratori e dirigenti che ne useranno nei limiti stabiliti dal consiglio stesso.
COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LE-GALE DEI CONTI
Articolo 22 - SINDACI
Il collegio sindacale è costituito da 3 sindaci effettivi e 2 sindaci supplenti. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente.
La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste, depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente, in numero non superiore ai sindaci da eleggere.
Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti la percentuale prevista al terzo comma dell'articolo 13; tale quota di partecipazione deve risultare da apposite comunicazioni che devono pervenire alla società almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea. Di tutto ciò è fatta menzione nell'avviso di convocazione.
Un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo e gli azionisti che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
Possono essere inseriti nelle liste unicamente candidati per i quali siano rispettati i limiti degli incarichi fissati dalla normativa applicabile e che siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa stessa e dal presente statuto. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c) e comma 3 del decreto ministeriale n. 162 del 30 marzo 2000 in materia di requisiti di professionalità dei membri del collegio sindacale di società quotate, per materie strettamente attinenti all'attività esercitata dalla società si intendono diritto commerciale, diritto industriale, diritto dello sport, economia aziendale e scienza delle finanze nonché le altre discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, pur se con denominazione differente, mentre per settori di attività strettamente attinenti a quello in cui opera la società si intendono i settori relativi alle attività sportive o allo sport professionistico.
Le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere, ai primi due posti della sezione relativa ai sindaci effettivi, candidati di genere diverso in modo da consentire una composizione del collegio sindacale nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.
I sindaci uscenti sono rieleggibili. Le liste devono essere inoltre corredate:
di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c) e comma 3 del decreto ministeriale n. 162 del 30 marzo 2000 in materia di requisiti di professionalità dei membri del collegio sindacale di società quotate, per materie strettamente attinenti all'attività esercitata dalla società si intendono diritto commerciale, diritto industriale, diritto dello sport, economia aziendale e scienza delle finanze nonché le altre discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, pur se con denominazione differente, mentre per settori di attività strettamente attinenti a quello in cui opera la società si intendono i settori relativi alle attività sportive o allo sport professionistico.
Le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere, ai primi due posti della sezione relativa ai sindaci effettivi, candidati di genere diverso in modo da consentire una composizione del collegio sindacale nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.
I sindaci uscenti sono rieleggibili. Le liste devono essere inoltre corredate:
I candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui sopra sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da azionisti che, in base a quanto sopra stabilito, risultino collegati tra loro ai sensi della disciplina vigente, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia predetta è ridotta alla metà.
Le liste possono essere depositate tramite almeno un mezzo di comunicazione a distanza secondo modalità, rese note nell'avviso di convocazione dell'assemblea, che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito.
Dell'eventuale mancata presentazione di liste di minoranza, dell'ulteriore termine per la presentazione delle stesse e della riduzione della soglia di cui sopra deve essere data notizia senza indugio ai sensi della disciplina vigente.
All'elezione dei sindaci si procede come segue:
La presidenza del collegio sindacale spetta al primo candidato della lista di cui al punto 2 che precede.
Qualora non sia possibile procedere alla nomina con il sistema di cui sopra, l'assemblea delibera a maggioranza relativa assicurando il rispetto dei requisiti di legge e di statuto in materia di I candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui sopra sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da azionisti che, in base a quanto sopra stabilito, risultino collegati tra loro ai sensi della disciplina vigente, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia predetta è ridotta alla metà.
Le liste possono essere depositate tramite almeno un mezzo di comunicazione a distanza secondo modalità, rese note nell'avviso di convocazione dell'assemblea, che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito.
Dell'eventuale mancata presentazione di liste di minoranza, dell'ulteriore termine per la presentazione delle stesse e della riduzione della soglia di cui sopra deve essere data notizia senza indugio ai sensi della disciplina vigente.
All'elezione dei sindaci si procede come seque:
La presidenza del collegio sindacale spetta al primo candidato della lista di cui al punto 2 che precede.
Qualora non sia possibile procedere alla nomina con il sistema di cui sopra, l'assemblea delibera a maggioranza relativa assicurando il rispetto dei requisiti di legge e di statuto in materia di composizione del collegio sindacale.
Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.
In caso di sostituzione di un sindaco, subentra, anche nella carica di presidente, il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, qualora la nomina del collegio sindacale sia stata effettuata a mezzo di liste.
Se tale sostituzione non consente il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, deve essere convocata al più presto l'assemblea per assicurare il rispetto di tale normativa.
Qualora la nomina del collegio sindacale non sia stata effettuata a mezzo liste, in caso di sostituzione di un sindaco subentra il supplente più anziano di età. Se tale sostituzione non consente il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, subentra il supplente che consente il rispetto di tale normativa. Nel caso in cui l'applicazione di tale procedura non consenta comunque il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, deve essere convocata al più presto l'assemblea per assicurare il rispetto di tale normativa.
Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei sindaci non si applicano nelle assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti e del presidente necessarie per l'integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione o decadenza. In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza relativa, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze ed assicurando il rispetto dei requisiti di legge e di statuto in materia di composizione del collegio sindacale. Ai componenti il collegio sindacale si applicano inoltre le decadenze e le inibizioni previste per gli amministratori dall'articolo 13.
Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione
composizione del collegio sindacale.
Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.
In caso di sostituzione di un sindaco, subentra, anche nella carica di presidente, il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, qualora la nomina del collegio sindacale sia stata effettuata a mezzo di liste.
Se tale sostituzione non consente il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, deve essere convocata al più presto l'assemblea per assicurare il rispetto di tale normativa.
Qualora la nomina del collegio sindacale non sia stata effettuata a mezzo liste, in caso di sostituzione di un sindaco subentra il supplente più anziano di età. Se tale sostituzione non consente il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, subentra il supplente che consente il rispetto di tale normativa. Nel caso in cui l'applicazione di tale procedura non consenta comunque il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, deve essere convocata al più presto l'assemblea per assicurare il rispetto di tale normativa.
Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei sindaci non si applicano nelle assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti e del presidente necessarie per l'integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione o decadenza. In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza relativa, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze ed assicurando il rispetto dei requisiti di legge e di statuto in materia di composizione del collegio sindacale. Ai componenti il collegio sindacale si applicano inoltre le decadenze e le inibizioni previste per gli amministratori dall'articolo 13.
Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.
La determinazione della retribuzione dei sindaci è fatta dall'assemblea a tenore di legge.
La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro nominata e funzionante ai sensi di legge.
L'esercizio sociale si chiude al 30 giugno di ogni anno.
Articolo 26 - RIPARTIZIONE DEGLI UTILI L'utile netto, dedotte le eventuali perdite di precedenti esercizi, sarà così ripartito:
I dividendi saranno pagabili presso la sede della società e negli altri luoghi che saranno designati dal consiglio di amministrazione.
Tutti i dividendi non esatti entro il quinquennio saranno portati in aumento della riserva straordinaria e le relative cedole si riterranno annullate.
legge.
La società è sottoposta alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e di giustizia amministrativa di Torino. degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.
La determinazione della retribuzione dei sindaci è fatta dall'assemblea a tenore di legge.
La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro nominata e funzionante ai sensi di legge.
L'esercizio sociale si chiude al 30 giugno di ogni anno.
Articolo 26 - RIPARTIZIONE DEGLI UTILI L'utile netto, dedotte le eventuali perdite di precedenti esercizi, sarà così ripartito:
Il consiglio di amministrazione, nel corso dell'esercizio ed in quanto lo ritenga opportuno in relazione alle risultanze della gestione, può deliberare la distribuzione di acconti sul dividendo per l'esercizio stesso, in conformità alle disposizioni di legge.
I dividendi saranno pagabili presso la sede della società e negli altri luoghi che saranno designati dal consiglio di amministrazione.
Tutti i dividendi non esatti entro il quinquennio saranno portati in aumento della riserva straordinaria e le relative cedole si riterranno annullate.
La società è sottoposta alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e di giustizia amministrativa di Torino.
Ai fini di qualsiasi comunicazione sociale il domicilio degli azionisti si considera quello che risulta dal libro dei soci.
In caso di scioglimento della società, si provvede per la sua liquidazione nei modi stabiliti dalla legge.
Il liquidatore o i liquidatori sono nominati, a norma di legge, dall'assemblea degli azionisti, che ne determina poteri e comnensi
Lo stato di liquidazione o di scioglimento determina la revoca dell'affiliazione da parte della F.I.G.C. che potrà consentire lo svolgimento dell'attività sino al termine della stagione in corso.
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alla legge.
Ai fini di qualsiasi comunicazione sociale il domicilio degli azionisti si considera quello che risulta dal libro dei soci.
In caso di scioglimento della società, si provvede per la sua liquidazione nei modi stabiliti dalla legge.
Il liquidatore o i liquidatori sono nominati, a norma di legge, dall'assemblea degli azionisti, che ne determina poteri e compensi.
Lo stato di liquidazione o di scioglimento determina la revoca dell'affiliazione da parte della F.I.G.C. che potrà consentire lo svolgimento dell'attività sino al termine della stagione in corso.
Articolo 32 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alla legge.
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