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Banca Popolare di Sondrio

Registration Form Sep 24, 2025

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Banca Popolare dell'Alto Adige Società per azioni

Statuto sociale, edizione 4 marzo 2022

Proposta di adeguamento in competenza dell'Assemblea soci 16 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 13 comma 3, Statuto sociale.

delibera Cda 16 maggio 2025, odg 6

Nel testo sono indicati:

  • in colore verde le modifiche legate all'introduzione della facoltà di prevedere la nomina di un Amministratore delegato;
  • in colore viola la modifica relativa all'introduzione della facoltà per il Consiglio di amministrazione di conferire deleghe per il compimento di operazioni commerciali relative a immobili o diritti reali nell'ambito del settore leasing, immobiliare e strumentale;
  • in colore arancione le ulteriori modifiche volte a uniformare la formulazione del testo e ad allinearlo alle prassi di mercato, nonché minori interventi legati a adattamenti del wording e uniformazione della terminologia.

Testo vigente Testo proposto note Titolo I Costituzione della società Titolo I Costituzione della sSocietà Viene adeguato il wording per uniformare la terminologia. Art. 1 - Denominazione Art. 1 - Denominazione 1) È costituita la Banca Popolare dell'Alto Adige società per azioni (in lingua tedesca: Südtiroler Volksbank Aktiengesellschaft). 1) È costituita la Banca Popolare dell'Alto Adige società per azioni (in lingua tedesca: Südtiroler Volksbank Aktiengesellschaft). 2) La Società è retta da questo Statuto e dalle disposizioni di legge. La Società è soggetta ai controlli di Vigilanza in conformità alle disposizioni del Testo Unico Bancario. Lo Statuto della Società è sottoposto all'accertamento della Banca d'Italia. 2) La Società è retta da questo Statuto e dalle disposizioni di legge. La Società è soggetta ai controlli di Vigilanza in conformità alle disposizioni del Testo Unico Bancario. Lo Statuto della Società è sottoposto all'accertamento della Banca d'Italia. 3) La Società può operare utilizzando, in aggiunta alla propria denominazione, quali segni distintivi tradizionali e di rilevanza locale, le denominazioni e/o i marchi o segni distintivi delle società nella stessa incorporate. 3) La Società può operare utilizzando, in aggiunta alla propria denominazione, quali segni distintivi tradizionali e di rilevanza locale, le denominazioni e/o i marchi o segni distintivi delle società nella stessa incorporate.

Art. 2 - Oggetto sociale Art. 2 - Oggetto sociale

  • 1) La Società ha per scopo la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme.
  • 2) La Società può compiere, con l'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari, tutte le operazioni e i servizi bancari, finanziari e di intermediazione mobiliare, ivi comprese le attività ammesse al beneficio del mutuo riconoscimento, nonché eseguire ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.
  • 3) La Società, nella sua qualità di Capogruppo del Gruppo bancario Banca Popolare dell'Alto Adige (in lingua tedesca Bankengruppe Südtiroler Volksbank), ai sensi dell'art. 61 del Testo Unico Bancario, emana,

1) La Società ha per scopo la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme.

  • 2) La Società può compiere, con l'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari, anche tramite società controllate, tutte le operazioni e i servizi bancari, finanziari, di investimento e di intermediazione mobiliare, ivi comprese le attività ammesse al beneficio del mutuo riconoscimento, nonché eseguire ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.
  • 3) La Società, nella sua qualità di Capogruppo del Gruppo bancario Banca Popolare dell'Alto Adige (in lingua tedesca Bankengruppe Südtiroler Volksbank), ai sensi dell'art. 61 del Testo Unico Bancario, emana,

Viene esteso l'oggetto sociale anche alle società controllate e vengono incluse, tra le operazioni, quelle di investimento.

Tale integrazione allinea l'oggetto sociale della Banca alle prevalenti prassi di mercato.

nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle società del Gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia e dalle altre Autorità di vigilanza, nell'interesse della stabilità del Gruppo. nell'interesse della stabilità del Gruppo. 4) La Società presta speciale attenzione alla valorizzazione delle risorse del territorio, ove è presente tramite la rete distributiva propria e del Gruppo. Gruppo. 5) Per conseguire le proprie finalità istituzionali, la Società può aderire ad associazioni e a consorzi e stipulare accordi in Italia e all'estero. stipulare accordi in Italia e all'estero. Art. 3 - Sede legale e dipendenze Art. 3 - Sede legale e dipendenze 1) La Società ha sede legale e direzione generale nel comune di Bolzano. Essa può, con le autorizzazioni prescritte, istituire, trasferire e sopprimere dipendenze e uffici di rappresentanza in Italia e all'estero. comune di Bolzano. rappresentanza in Italia e all'estero. Art. 4 - Durata Art. 4 - Durata 1) La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100, con facoltà di proroga. 2100, con facoltà di proroga.

Titolo II

Capitale sociale e azioni

Art. 5 - Capitale sociale Art. 5 - Capitale sociale

  • 1) Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a euro 201.993.752 diviso in 50.498.438 azioni nominative ordinarie.
  • 2) Le azioni sono indivisibili e non sono consentite cointestazioni. Nel caso di comproprietà di azioni, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune. Se il rappresentante comune non è stato nominato o se di tale nomina non è stata data comunicazione alla Società, le

Testo vigente Testo proposto note

nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle società del Gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia e dalle altre Autorità di vigilanza,

  • 4) La Società presta speciale attenzione alla valorizzazione delle risorse del territorio, ove è presente tramite la rete distributiva propria e del
  • 5) Per conseguire le proprie finalità istituzionali, la Società può aderire ad associazioni e a consorzi e
  • 1) La Società ha sede legale e direzione generale nel

Essa può, con le autorizzazioni prescritte, istituire, trasferire e sopprimere dipendenze e uffici di

1) La durata della Società è fissata al 31 dicembre

Titolo II

Capitale sociale e azioni

  • 1) Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a euro 201.993.752 diviso in 50.498.438 azioni nominative ordinarie.
  • 2) Le azioni sono indivisibili e non sono consentite cointestazioni. Nel caso di comproprietà di azioni, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune. Se il rappresentante comune non è stato nominato o se di tale nomina non è stata data comunicazione alla Società, le
Testo vigente Testo proposto note
comunicazioni e le dichiarazioni da essa fatte a uno
qualsiasi dei comproprietari sono efficaci nei
confronti di tutti.
comunicazioni e le dichiarazioni da essa fatte a uno
qualsiasi dei comproprietari sono efficaci nei
confronti di tutti.
3) Le azioni sono immesse nel sistema di gestione
accentrata in regime di dematerializzazione ai sensi
della normativa vigente.
3) Le azioni sono immesse nel sistema di gestione
accentrata in regime di dematerializzazione ai sensi
della normativa vigente.
4) Con modificazione dello Statuto possono essere
create categorie di azioni fornite di diritti diversi.
4) Con modificazione dello Statuto possono essere
create categorie di azioni fornite di diritti diversi.
5) L'Assemblea straordinaria dei soci può deliberare
aumenti di capitale con modificazione dello Statuto,
nelle forme previste dalla normativa vigente e può
deliberare, su proposta motivata del Consiglio di
amministrazione, l'esclusione o la limitazione del
diritto di opzione.
5) L'Assemblea straordinaria dei soci può deliberare
aumenti di capitale con modificazione dello Statuto,
nelle forme previste dalla normativa vigente e può
deliberare, su proposta motivata del Consiglio di
amministrazione, l'esclusione o la limitazione del
diritto di opzione.
L'Assemblea straordinaria dei soci può deliberare
l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni della
Società.
L'Assemblea straordinaria dei soci può deliberare
l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni della
Società.
6) L'Assemblea
straordinaria
può
deliberare
l'assegnazione di utili al personale in ottemperanza
alla normativa vigente.
6) L'Assemblea
straordinaria
può
deliberare
l'assegnazione di utili al personale in ottemperanza
alla normativa vigente.
Art. 6
-
Diritto di voto
Art. 6
-
Diritto di voto
1) Ogni azione dà diritto a un voto. 1) Ogni azione dà diritto a un voto.
Art. 7
-
Trasferimento delle azioni e possibili vincoli
-
Trasferimento delle azioni e possibili vincoli
1) Salvi eventuali limiti di legge, le azioni sono
liberamente trasferibili, con le modalità pro tempore
vigenti, a qualsiasi titolo tra vivi e mortis causa.
1) Salvi eventuali limiti di legge, le azioni sono
liberamente trasferibili, con le modalità pro tempore
vigenti, a qualsiasi titolo tra vivi e mortis causa.
2) Le azioni possono essere oggetto di esecuzione
forzata ad iniziativa della Società in caso di
inadempimento delle obbligazioni del socio verso la
Società secondo quanto previsto dalla legge.
2) Le azioni possono essere oggetto di esecuzione
forzata ad iniziativa della Società in caso di
inadempimento delle obbligazioni del socio verso la
Società secondo quanto previsto dalla legge.
3) Sulle azioni possono essere costituiti vincoli e diritti
reali, sempre nei limiti consentiti dalla disciplina
vigente.
3) Sulle azioni possono essere costituiti vincoli e diritti
reali, sempre nei limiti consentiti dalla disciplina
vigente.
emarket
sdir storage
CERTIFIED
Art. 8
-
Dividendo e quota di liquidazione
Art. 8
-
Dividendo e quota di liquidazione
1) La partecipazione agli utili e al patrimonio della
Società è proporzionata alle azioni possedute.
1) La partecipazione agli utili e al patrimonio della
Società è proporzionata alle azioni possedute.
2) I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal
giorno in cui sono divenuti esigibili restano devoluti
alla Società.
2) I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal
giorno in cui sono divenuti esigibili restano devoluti
alla Società.
Art. 9 -
Recesso del socio
Art. 9
-
Recesso del socio
1) Il recesso è ammesso nei casi e con le modalità, i
limiti e gli effetti previsti dalle disposizioni anche
regolamentari pro tempore vigenti e da questo
Statuto.
1) Il recesso è ammesso nei casi e con le modalità, i
limiti e gli effetti previsti dalle disposizioni anche
regolamentari pro tempore vigenti e da questo
Statuto.
2) È in ogni caso escluso il recesso nel caso di proroga
della durata della Società e nel caso di introduzione,
modificazione e rimozione di vincoli alla circolazione
delle azioni nonché in ogni altro caso di recesso
derivante da disposizioni di legge derogabili dallo
Statuto sociale.
2) È in ogni caso escluso il recesso nel caso di proroga
della durata della Società e nel caso di introduzione,
modificazione e rimozione di vincoli alla circolazione
delle azioni nonché in ogni altro caso di recesso
derivante da disposizioni di legge derogabili dallo
Statuto sociale.
3) Per il rimborso delle azioni al socio receduto si
applicano le disposizioni di legge.
3) Per il rimborso delle azioni al socio receduto si
applicano le disposizioni di legge.
Titolo III Titolo III

Organi sociali

Art. 10 - Organi sociali Art. 10 - Organi sociali

  • 1) L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze, è demandato:
    • a) all'Assemblea dei soci a) all'Assemblea dei soci
    • b) al Consiglio di amministrazione b) al Consiglio di amministrazione
    • c) al presidente c) al pPresidente del Consiglio di amministrazione
    • d) al Comitato esecutivo, se nominato d) al Comitato esecutivo, se nominato

Testo vigente Testo proposto note

  • giorno in cui sono divenuti esigibili restano devoluti
  • 1) Il recesso è ammesso nei casi e con le modalità, i limiti e gli effetti previsti dalle disposizioni anche regolamentari pro tempore vigenti e da questo

Organi sociali

1) L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le

rispettive competenze, è demandato:

«popolare».

grandi e medie dimensioni, attraverso l'introduzione della figura dell'AD al fine di assicurare un migliore equilibrio tra la funzione di supervisione strategica e la funzione di gestione, con riferimento all'attuale modello di matrice

Testo vigente Testo proposto note
e)
all'Amministratore delegato, se nominato
Viene integrato l'elenco degli organi sociali con la
figura dell'Amministratore delegato, la cui nomina
è facoltativa.
L'integrazione
viene
proposta
ad
esito
dell'autovalutazione
2025
del
Consiglio
di
amministrazione, dalla quale è emersa in modo
univoco l'opportunità di allineare la governance
della Banca con le best practice delle banche di

- e) al Collegio sindacale e) f) al Collegio sindacale

Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea dei soci Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea dei soci

  • 1) L'Assemblea dei soci è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, nei modi e nei termini di legge, dal Consiglio di amministrazione – oppure, occorrendo, dal Collegio sindacale – presso la sede della Società oppure in altro luogo nella provincia di Bolzano indicato dall'avviso di convocazione.
  • 2) L'Assemblea, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, si svolge di regola in unica convocazione. Il Consiglio di amministrazione può tuttavia, stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che sia l'Assemblea ordinaria e sia quella straordinaria si tengano in più convocazioni
  • 3) L'avviso di convocazione è pubblicato nei tempi e con le altre modalità previste dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo applicabili. L'avviso di convocazione contiene:
  • f) alla Direzione generale. f) g) alla Direzione generale.

  • 1) L'Assemblea dei soci è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, nei modi e nei termini di legge, dal Consiglio di amministrazione – oppure, occorrendo, dal Collegio sindacale – presso la sede della Società oppure in altro luogo nella provincia di Bolzano indicato dall'avviso di convocazione.

  • 2) L'Assemblea, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, si svolge di regola in unica convocazione. Il Consiglio di amministrazione può tuttavia, stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che sia l'Assemblea ordinaria e sia quella straordinaria si tengano in più convocazioni
  • 3) L'avviso di convocazione è pubblicato nei tempi e con le altre modalità previste dalle norme di legge e regolamentari, tempo per tempo applicabili. L'avviso di convocazione contiene:
Testo vigente Testo proposto note
a) l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo
dell'unica convocazione e, qualora l'Assemblea sia
prevista in più convocazioni, gli estremi della prima
e della seconda convocazione;
a) l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo
dell'unica convocazione e, qualora l'Assemblea sia
prevista in più convocazioni, gli estremi della prima
e della seconda convocazione;
b) l'elenco delle materie da trattare, nonché le altre
informazioni la cui indicazione sia richiesta dalle
norme di legge e regolamentari tempo per tempo
vigenti.
b) l'elenco delle materie da trattare, nonché le altre
informazioni la cui indicazione sia richiesta dalle
norme di legge e regolamentari,
tempo per tempo
vigenti.
L'avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana o su uno dei due quotidiani a
diffusione nazionale "Il Sole 24 Ore" o "Milano
Finanza" almeno venti giorni prima di quello fissato
per l'Assemblea in unica oppure in prima
convocazione.
L'avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana o su uno dei due quotidiani a
diffusione nazionale "Il Sole 24 Ore" o "Milano
Finanza" almeno venti giorni prima di quello fissato
per l'Assemblea in unica oppure in prima
convocazione.
4) L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti
dislocati in più locali contigui o distanti, ubicati anche
al di fuori della provincia di Bolzano, audio/video
collegati con il luogo dove si tiene l'Assemblea e
sono presenti il presidente e il segretario, a
condizione che siano rispettati il metodo collegiale e
i principi di buona fede e di parità di trattamento e, in
particolare, a condizione che tutti i partecipanti
possano essere identificati e sia loro consentito di
seguire la discussione e di intervenire in tempo reale
nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché di
poter
visionare,
ricevere
e
trattare
la
documentazione ed esprimere il proprio voto. In tal
caso nell'avviso di convocazione sono indicati i locali
audio/video collegati nei quali gli intervenuti possono
affluire, dovendosi ritenere la riunione svolta in
quello ove sono presenti il presidente e il segretario.
4) L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti
dislocati in più locali contigui o distanti, ubicati anche
al di fuori della provincia di Bolzano, audio/video
collegati con il luogo dove si tiene l'Assemblea e
sono presenti il pPresidente e il segretario, a
condizione che siano rispettati il metodo collegiale e
i principi di buona fede e di parità di trattamento e, in
particolare, a condizione che tutti i partecipanti
possano essere identificati e sia loro consentito di
seguire la
discussione e di intervenire in tempo reale
nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché di
poter
visionare,
ricevere
e
trattare
la
documentazione ed esprimere il proprio voto. In tal
caso nell'avviso di convocazione sono indicati i locali
audio/video collegati nei quali gli intervenuti possono
affluire, dovendosi ritenere la riunione svolta in
quello ove sono presenti il pPresidente e il
segretario.
Viene adeguato il wording
per uniformare la
terminologia.
5) Nel caso in cui si verifichino ostacoli tecnici tali da
impedire lo svolgimento o il proseguimento
dell'Assemblea
regolarmente
costituita,
impedendone la conclusione nel corso dello stesso
giorno, il presidente, previa constatazione fatta
risultare a verbale mediante la sintetica indicazione
dei motivi, sospende la riunione. Sono in ogni caso
BPAA –
Proposta di modifica statutaria 2025
5) Nel caso in cui si verifichino ostacoli tecnici tali da
impedire lo svolgimento o il proseguimento
dell'Assemblea
regolarmente
costituita,
impedendone la conclusione nel corso dello stesso
giorno, il pPresidente, previa constatazione fatta
risultare a verbale mediante la sintetica indicazione
dei motivi, sospende la riunione. Sono in ogni caso
7
Viene adeguato il wording
per uniformare la
terminologia.

fatte salve le deliberazioni già assunte dall'Assemblea e che devono risultare da verbale. Per la trattazione degli argomenti, non ancora esaminati e deliberati a causa degli impedimenti suddetti, l'Assemblea deve essere riconvocata nei termini di legge e di Statuto e si applicano a tali nuove convocazioni le disposizioni dei commi precedenti.

6) Il Consiglio di amministrazione convoca inoltre l'Assemblea senza ritardo quando ne è fatta domanda scritta, nella quale siano indicati gli argomenti da trattare, da tanti soci con diritto di voto che, alla data della presentazione della domanda stessa, rappresentino la percentuale del capitale sociale richiesta dalla normativa applicabile. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposti.

Art. 12 – Intervento del socio all'Assemblea e rappresentanza

  • 1) Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto e per i quali la Società abbia ottenuto, entro i termini previsti dalla normativa, l'attestazione di legittimazione, comunicata dall'intermediario depositario aderente al servizio di gestione accentrata degli strumenti finanziari.
  • 2) Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea nel rispetto delle disposizioni di legge. La delega può essere conferita e può essere notificata alla Società anche in modalità elettronica secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.
  • 3) Il Consiglio di amministrazione può designare uno o più soggetti cui i titolari di diritti di voto possono, con le modalità previste dalla normativa vigente per le società con azioni quotate sui mercati regolamentati

fatte salve le deliberazioni già assunte dall'Assemblea e che devono risultare da verbale. Per la trattazione degli argomenti, non ancora esaminati e deliberati a causa degli impedimenti suddetti, l'Assemblea deve essere riconvocata nei termini di legge e di Statuto e si applicano a tali nuove convocazioni le disposizioni dei commi precedenti.

6) Il Consiglio di amministrazione convoca inoltre l'Assemblea senza ritardo quando ne è fatta domanda scritta, nella quale siano indicati gli argomenti da trattare, da tanti soci con diritto di voto che, alla data della presentazione della domanda stessa, rappresentino la percentuale del capitale sociale richiesta dalla normativa applicabile. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposti.

Art. 12 – Intervento del socio all'Assemblea e rappresentanza

  • 1) Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto e per i quali la Società abbia ottenuto, entro i termini previsti dalla normativa, l'attestazione di legittimazione, comunicata dall'intermediario depositario aderente al servizio di gestione accentrata degli strumenti finanziari.
  • 2) Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea nel rispetto delle disposizioni di legge. La delega può essere conferita e può essere notificata alla Società anche in modalità elettronica secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.
  • 3) Il Consiglio di amministrazione può designare uno o più soggettoi cui i titolari di diritti di voto possono, con le modalità previste dalla normativa vigente, per le società con azioni quotate sui mercati

La modifica intende stralciare la precedente previsione che risulta superata dalla recente modifica al comma 4 dell'art. 135-undecies.1 TUF, il quale estende la disciplina sull'intervento in

italiani, applicabile alla Società per effetto del richiamo nel presente Statuto, conferire delega per tutte o per parte delle proposte all'ordine del giorno con indicazione necessaria delle istruzioni di voto, a pena di nullità della delega o della parte di delega sprovvista di istruzioni. Della designazione è data notizia nell'avviso di convocazione. regolamentati italiani, applicabile alla Società per effetto del richiamo nel presente Statuto, conferire delega per tutte o per parte delle proposte all'ordine del giorno con indicazione necessaria delle istruzioni di voto, a pena di nullità della delega o della parte di delega sprovvista di istruzioni. Della designazione è data notizia nell'avviso di convocazione. L'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto da parte del rappresentante designato non potranno comunque essere previsti in via esclusiva. un sistema multilaterale di negoziazione. intervento sia previsto in via esclusiva. designato. 4) Se indicato nell'avviso di convocazione, coloro che 4) Se indicato nell'avviso di convocazione, coloro che hanno diritto al voto possono intervenire all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esercitare il diritto di voto in via elettronica secondo le modalità previste nell'avviso stesso. Art. 13 – Competenze dell'Assemblea Art. 13 – Competenze dell'Assemblea 1) L'Assemblea dei soci è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge. Lo svolgimento dell'Assemblea è disciplinato, oltre che dalle disposizioni di legge e di Statuto, dal rRegolamento dell'Assemblea. Viene adeguato il wording per uniformare la terminologia. 2) L'Assemblea ordinaria: 2) L'Assemblea ordinaria: a) discute e delibera sul bilancio, uditi la relazione del Consiglio di amministrazione e quella del Collegio sindacale, e destina gli utili;

Testo vigente Testo proposto note

b) nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del Collegio sindacale. Essa conferisce l'incarico, sentito il Collegio sindacale, al soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti e provvede alla sua revoca;

Assemblea mediante rappresentante designato anche alle società ammesse alla negoziazione su

Con la modifica viene prevista la possibilità per la Banca di consentire ai soci l'intervento in Assemblea mediante un rappresentante designato, escludendo, comunque, che il suo

Tale integrazione intende offrire un'ulteriore opzione ai soci, che potranno alternativamente partecipare all'Assemblea di persona, tramite un proprio delegato ovvero tramite il rappresentante

BPAA – Proposta di modifica statutaria 2025 9

hanno diritto al voto possono intervenire all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esercitare il diritto di voto in via elettronica secondo le modalità previste nell'avviso stesso.

1) L'Assemblea dei soci è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

Lo svolgimento dell'Assemblea è disciplinato, oltre che dalle disposizioni di legge e di Statuto, dal regolamento dell'Assemblea.

  • a) discute e delibera sul bilancio, uditi la relazione del Consiglio di amministrazione e quella del Collegio sindacale, e destina gli utili;
  • b) nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il pPresidente del Collegio sindacale. Essa conferisce l'incarico, sentito il Collegio sindacale, al soggetto al quale è demandata la revisione legale

dei conti e al soggetto incaricato della attestazione della rendicontazione di sostenibilità e provvede alla

La modifica intende allineare la previsione statutaria (comma 2 lettere b) e d)) alla normativa in materia di redazione della Rendicontazione di Sostenibilità - decreto legislativo che recepisce la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) o Direttiva 2022/2464/UE, attribuendo all'Assemblea la nomina del soggetto incaricato

sua revoca;

Testo vigente Testo proposto note
della
attestazione
della
rendicontazione
di
sostenibilità.
c) delibera sulla responsabilità degli amministratori e
dei sindaci;
c) delibera sulla responsabilità degli amministratori e
dei sindaci;
d) determina
la
misura
dei
compensi
degli
amministratori, dei sindaci e della società di
revisione incaricata della revisione legale dei conti
nonché le indennità di presenza degli amministratori
e dei sindaci;
d) determina
la
misura
dei
compensi
degli
amministratori,
dei
sindaci,
e
della
società
di
revisione
incaricata
della
revisione legale
dei conti
e
del soggetto incaricato della attestazione della
rendicontazione di sostenibilità,
nonché
le
indennità
di
presenza degli amministratori e dei sindaci;
Si rinvia alla nota della lettera b).
e) approva il regolamento che disciplina i limiti al
cumulo degli incarichi degli amministratori e dei
sindaci;
e) approva il rRegolamento
che disciplina i limiti al
cumulo degli incarichi degli amministratori e dei
sindaci;
Viene adeguato il wording
per uniformare la
terminologia.
f) approva
le
politiche
di
remunerazione
e
incentivazione a favore dei componenti dell'Organo
amministrativo e del personale dipendente;
f) approva
le
politiche
di
remunerazione
e
incentivazione a favore dei componenti dell'Organo
amministrativo e del personale dipendente ed ha
altresì facoltà di deliberare, su proposta del
Consiglio di amministrazione, un rapporto tra la
componente
variabile
e
quella
fissa
della
remunerazione
individuale del personale più rilevante
superiore al rapporto di 1:1, ma comunque non
eccedente il rapporto di 2:1 ovvero non eccedente il
rapporto massimo stabilito dalla normativa tempo
per tempo vigente; fermo restando che la relativa
proposta potrà ritenersi validamente approvata
quando:
Viene conferita all'Assemblea (ordinaria) la facoltà
di deliberare un rapporto tra la componente
variabile e fissa della remunerazione individuale
del personale più rilevante superiore al 100% (ma
nei limiti del 200%), in linea con le previsioni di
Vigilanza (Circolare 285, Parte prima, Titolo IV,
Cap. 2, Sez. III, par. 12).
Tale integrazione è da considerare strettamente
funzionale alla prosecuzione del percorso di
crescita intrapreso dalla Banca e dal Gruppo
bancario di appartenenza.
-
l'Assemblea è costituita con almeno la metà del
capitale sociale e la deliberazione è assunta con
il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale
sociale rappresentato in Assemblea;
-
la deliberazione è assunta con il voto favorevole
di almeno 3/4 del capitale rappresentato in
Assemblea, qualunque sia il capitale sociale con
cui l'Assemblea è costituita;
g) approva i piani di remunerazione basati su strumenti
finanziari;
g) approva i piani di remunerazione basati su strumenti
finanziari;

Testo vigente Testo proposto note
h) approva i criteri per la determinazione del compenso
da accordare in caso di conclusione anticipata del
rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla
carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso
in termini di annualità della remunerazione fissa e
l'ammontare massimo che deriva dalla loro
applicazione;
h) approva i criteri per la determinazione del compenso
da accordare in caso di conclusione anticipata del
rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla
carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso
in termini di annualità della remunerazione fissa e
l'ammontare massimo che deriva dalla loro
applicazione;
i) approva il regolamento dell'Assemblea; i) approva il rRegolamento dell'Assemblea; Viene adeguato il wording
per uniformare la
terminologia.
j) delibera sugli altri oggetti di sua competenza per
legge o disposizione statutaria.
j) delibera sugli altri oggetti di sua competenza per
legge o disposizione statutaria.
3) L'Assemblea
straordinaria
delibera
sulle
modificazioni dello Statuto, salvo quanto disposto al
successivo art. 28, comma 2, lettere (s), (u) e (v) e
su ogni altro oggetto riservato alla sua competenza
per legge o previsione statutaria.
3) L'Assemblea
straordinaria
delibera
sulle
modificazioni dello Statuto, salvo quanto disposto al
successivo art. 28, comma 2, lettere (s),
(u)
e
(v)
(x),
(z)
e
(aa)
e
su
ogni
altro
oggetto riservato
alla
sua
competenza
per
legge
o previsione
statutaria.
La modifica intende raccordare l'elenco con
quanto previsto dall'art. 28 modificato.
Art. 14
Regolamento assembleare
Art. 14
Regolamento assembleare
1) Il funzionamento dell'Assemblea, sia ordinaria che
straordinaria, è disciplinato, oltre che dalle norme di
legge e di Statuto, da un regolamento approvato
dall'Assemblea ordinaria e valevole, fino a che non
sia modificato o sostituito, per tutte quelle
successive. L'Assemblea, con i quorum previsti
dalla
legge e dallo Statuto per l'Assemblea ordinaria, può
deliberare, di volta in volta, di derogare a una o più
norme del regolamento.
1) Il funzionamento dell'Assemblea, sia ordinaria che
straordinaria, è disciplinato, oltre che dalle norme di
legge e di Statuto, da un rRegolamento approvato
dall'Assemblea ordinaria e valevole, fino a che non
sia modificato o sostituito, per tutte quelle
successive. L'Assemblea, con i quorum previsti
dalla
legge e dallo Statuto per l'Assemblea ordinaria, può
deliberare, di volta in volta, di derogare a una o più
norme del rRegolamento.
Viene adeguato il wording
per uniformare la
terminologia.
Art. 15
Presidenza dell'Assemblea
Art. 15
Presidenza dell'Assemblea
1) L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è
presieduta
dal
presidente
del
Consiglio
di
amministrazione e, in caso di sua assenza o
impedimento, da chi ne fa le veci o, in mancanza di
questi, da persona designata dagli intervenuti.
1) L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è
presieduta dal pPresidente
del Consiglio di
amministrazione e, in caso di sua assenza o
impedimento, da chi ne fa le veci come disciplinato
al
successivo
articolo
23
comma
5
o, in mancanza di
questi, da persona designata dagli intervenuti.
Viene adeguato il wording
per uniformare la
terminologia.
La modifica intende raccordare il testo con quanto
previsto dall'art. 23, comma 5, modificato.
2) Il presidente ha pieni poteri per la direzione
dell'Assemblea e, in particolare, per accertare il
2) Il pPresidente ha pieni poteri per la direzione
dell'Assemblea e, in particolare, per accertare il
Viene adeguato il wording
per uniformare la
terminologia.
BPAA –
Proposta di modifica statutaria 2025
11

terminologia.

Viene adeguato il wording per uniformare la

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diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea e constatare se questa sia regolarmente costituita e in numero valido per deliberare, per dirigere e regolare la discussione e per proporre le modalità delle votazioni e proclamare i risultati.

3) Il presidente incarica un notaio di redigere il verbale dell'Assemblea oppure propone all'Assemblea di designare per tale funzione un segretario; nel caso di Assemblea straordinaria, il verbale è redatto da un notaio. Il presidente può nominare uno o più scrutatori.

  • 1) Qualora l'Assemblea sia tenuta in unica convocazione:
    • a) l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata in Assemblea, conformemente a quanto previsto dalla legge;
    • b) l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento in proprio o per rappresentanza legale o per delega di almeno un quinto del capitale sociale e, per le materie indicate al seguente comma 3, con la quota di capitale sociale ivi indicata.
  • 2) In caso di più convocazioni: 2) In caso di più convocazioni:
    • a) l'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia rappresentata in Assemblea almeno la metà del capitale sociale, escludendo dal computo le azioni prive del diritto di voto;

l'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in seconda convocazione e nelle convocazioni successive, qualunque sia il capitale sociale rappresentato;

b) l'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia rappresentata in Assemblea almeno la metà del capitale sociale e,

Testo vigente Testo proposto note diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea e constatare se questa sia regolarmente costituita e in numero valido per deliberare, per dirigere e regolare la discussione e per proporre le modalità delle votazioni e proclamare i risultati.

3) Il pPresidente incarica un notaio di redigere il verbale dell'Assemblea oppure propone all'Assemblea di designare per tale funzione un segretario; nel caso di Assemblea straordinaria, il verbale è redatto da un notaio. Il pPresidente può nominare uno o più scrutatori.

Art. 16 – Costituzione dell'Assemblea Art. 16 – Costituzione dell'Assemblea

  • 1) Qualora l'Assemblea sia tenuta in unica convocazione:
    • a) l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata in Assemblea, conformemente a quanto previsto dalla legge;
    • b) l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento in proprio o per rappresentanza legale o per delega di almeno un quinto del capitale sociale e, per le materie indicate al seguente comma 3, con la quota di capitale sociale ivi indicata.

a) l'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia rappresentata in Assemblea almeno la metà del capitale sociale, escludendo dal computo le azioni prive del diritto di voto;

l'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in seconda convocazione e nelle convocazioni successive, qualunque sia il capitale sociale rappresentato;

b) l'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia rappresentata in Assemblea almeno la metà del capitale sociale e,

BPAA – Proposta di modifica statutaria 2025 12

Testo vigente Testo proposto note
per le materie indicate al seguente comma 3, la
quota di capitale sociale ivi indicata;
l'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in
seconda convocazione, con la partecipazione di
oltre un terzo del capitale sociale;
per le materie indicate al seguente comma 3, la
quota di capitale sociale ivi indicata;
l'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in
seconda convocazione, con la partecipazione di
oltre un terzo del capitale sociale;
l'Assemblea straordinaria è validamente costituita,
nelle convocazioni successive alla seconda, quando
sia rappresentato almeno un quinto del
capitale
sociale.
l'Assemblea straordinaria è validamente costituita,
nelle convocazioni successive alla seconda, quando
sia rappresentato almeno un quinto del
capitale
sociale.
3) Per le deliberazioni previste dall'art. 2441, comma 5,
cod.civ. l'Assemblea è validamente costituita con le
maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.
Per la deliberazione del trasferimento della sede
legale e della direzione generale è necessaria la
presenza in proprio o per rappresentanza legale o
per delega, di almeno la metà del capitale sociale in
unica convocazione o, qualora l'Assemblea sia
convocata in più convocazioni, di almeno i due terzi
del capitale sociale in prima convocazione e, in
seconda convocazione, di almeno la metà del
capitale sociale.
3) Per
le
deliberazioni
previste
dall'art.
2441, comma
5, cod.civ.
codice civile l'Assemblea è validamente
costituita
con
le
maggioranze
previste
per
l'Assemblea straordinaria.
Per
la
deliberazione
del
trasferimento
della
sede
legale e
della direzione
generale
è
necessaria
la
presenza in proprio o per rappresentanza legale o per
delega, di almeno la metà del capitale sociale in unica
convocazione o, qualora l'Assemblea sia convocata in
più convocazioni, di almeno i due terzi del capitale
sociale in prima convocazione e, in seconda
convocazione, di almeno la metà del capitale sociale.
Viene adeguato il wording
per uniformare la
terminologia.
Art. 17
Validità delle deliberazioni dell'Assemblea
Art. 17
Validità delle deliberazioni dell'Assemblea
1) L'Assemblea delibera, in unica convocazione, con il
voto favorevole della maggioranza assoluta del
capitale rappresentato in Assemblea. La nomina alle
cariche sociali avviene per gli amministratori e per i
sindaci con voto di lista secondo quanto previsto,
rispettivamente, dagli artt. 20 e 21 e dagli artt. 32 e
33 dello Statuto.
1) L'Assemblea delibera, in unica convocazione, con il
voto favorevole della maggioranza assoluta del
capitale rappresentato in Assemblea. La nomina alle
cariche sociali avviene per gli amministratori e per i
sindaci con voto di lista secondo quanto previsto,
rispettivamente, dagli artt. 20 e 21 e dagli artt.
32 e
33
33
e 34
dello Statuto.
La modifica intende raccordare la numerazione.
L'Assemblea straordinaria delibera, in un'unica
convocazione, con il voto favorevole di almeno i due
terzi del capitale rappresentato in Assemblea, salvo
per il trasferimento della sede legale e della
direzione generale, deliberato a maggioranza di tre
quarti del capitale rappresentato in Assemblea.
L'Assemblea
straordinaria
delibera,
in
un'unica
convocazione, con il voto favorevole di almeno i due
terzi
del
capitale
rappresentato
in Assemblea, salvo
per il trasferimento della sede legale
e
della
direzione
generale,
deliberato
a maggioranza
di
tre
quarti
del
capitale rappresentato in Assemblea.
2) In caso di più convocazioni, l'Assemblea ordinaria
delibera sia in prima convocazione e sia in quelle
2) In caso di più convocazioni, l'Assemblea ordinaria
delibera sia in prima convocazione e sia in quelle
BPAA –
Proposta di modifica statutaria 2025
13

successive, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato in Assemblea.

In caso di più convocazioni, l'Assemblea straordinaria delibera sia in prima convocazione e sia in quelle successive, con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea, salvo per il trasferimento della sede legale e della direzione generale, deliberato a maggioranza di tre quarti del capitale rappresentato in Assemblea.

3) Le votazioni dell'Assemblea sono tenute in modo palese, qualunque sia la materia oggetto di votazione.

Art. 18 – Proroga dell'Assemblea Art. 18 – Proroga dell'Assemblea

  • 1) Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una seduta, l'Assemblea può essere prorogata dal presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.
  • 2) Nella sua seconda seduta, l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui rappresenta la prosecuzione.

successive, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato in Assemblea.

In caso di più convocazioni, l'Assemblea straordinaria delibera sia in prima convocazione e sia in quelle successive, con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea, salvo per il trasferimento della sede legale e della direzione generale, deliberato a maggioranza di tre quarti del capitale rappresentato in Assemblea.

3) Le votazioni dell'Assemblea sono tenute in modo palese, qualunque sia la materia oggetto di votazione.

Testo vigente Testo proposto note

1) Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una seduta, l'Assemblea può essere prorogata dal pPresidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso. terminologia.

2) Nella sua seconda seduta, l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui rappresenta la prosecuzione.

Viene adeguato il wording per uniformare la

Testo vigente Testo proposto note
Art. 19
Verbale dell'Assemblea
Art. 19

Verbale dell'Assemblea
1) Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte risultare
da apposito verbale che, trascritto sul libro dei
verbali delle Assemblee, è sottoscritto dal presidente
della medesima e dal segretario a norma dell'art. 15
dello statuto.
1)
Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte risultare
da apposito verbale che, trascritto sul libro dei
verbali
delle
Assemblee,
è
sottoscritto
dal
pPresidente della medesima e dal segretario a
norma dell'art. 15 dello sStatuto.
Viene adeguato il wording
per uniformare la
terminologia.
2) Questo libro e gli estratti del medesimo, certificati
conformi dal presidente e dal segretario, fanno prova
delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.
2)
Questo
libro
e
gli
estratti
del
medesimo,
certificati
conformi dal pPresidente e dal segretario, fanno
prova
delle
adunanze
e
delle
deliberazioni
dell'Assemblea.
Viene adeguato il wording
per uniformare la
terminologia.
Art. 20

Composizione
del
Consiglio
di
amministrazione
Art.
20

Composizione
del
Consiglio
di
amministrazione
1)
a)
La Società è amministrata da un Consiglio di
amministrazione composto da un numero variabile
da nove a dodici amministratori, eletti –
previa
determinazione
del
loro
numero
da
parte
dell'Assemblea
di
approvazione
del
bilancio
nell'anno che precede la nomina –
dall'Assemblea e
scelti come segue:
qualora il Consiglio di amministrazione sia composto
da nove amministratori
-
almeno sei, tra i residenti da almeno tre anni in
Provincia di Bolzano;
-
almeno due, tra i residenti da almeno tre anni
nella Regione Veneto;
-
il restante amministratore, senza alcun vincolo di
residenza;
1)
La Società è amministrata da un Consiglio di
amministrazione composto da un numero variabile
da nove a dodici amministratori, eletti –
previa
determinazione
del
loro
numero
da
parte
dell'Assemblea
di
approvazione
del
bilancio
nell'anno che precede la nomina –
dall'Assemblea e
scelti come segue:
a)
qualora il Consiglio di amministrazione sia composto
da nove amministratori
-
almeno sei, tra i residenti da almeno tre anni in
Provincia di Bolzano;
-
almeno
due
uno,
tra
i
residenti
da almeno
tre anni nella Regione Veneto;
-
il
restantei
amministratorei, senza alcun vincolo
di residenza;
Viene incrementato, alle lettere a), b) e c),
il
numero di amministratori riservato ai candidati
senza vincolo di residenza. Coerentemente,
viene
ridotto il numero di amministratori riservato ai
candidati con vincolo di residenza nella Regione
del Veneto.
Tale modifica garantisce maggiore flessibilità
nell'individuazione
di
possibili
candidati
amministratori, senza rinunciare del tutto ai vincoli
di residenza ritenuti indispensabili a tutela del
legame della Banca regionale al territorio di
riferimento.

Testo vigente Testo proposto note
b) qualora il Consiglio di amministrazione sia composto
da dieci amministratori
b) qualora il Consiglio di amministrazione sia composto
da dieci amministratori
almeno sette, tra i residenti da almeno tre anni
-
in Provincia di Bolzano;
almeno sette, tra
i residenti da
almeno tre anni
-
in Provincia di Bolzano;
-
almeno due, tra i residenti da almeno tre anni
nella Regione Veneto;
-
almeno
due
uno,
tra
i
residenti
da almeno
tre anni nella Regione Veneto;
-
il restante amministratore, senza alcun vincolo di
residenza;
-
il
restantei
amministratorei,
senza alcun vincolo
di residenza;
c) qualora il Consiglio di amministrazione sia composto
da undici amministratori
c) qualora il Consiglio di amministrazione sia composto
da undici amministratori
almeno otto, tra i residenti da almeno tre anni in
-
Provincia di Bolzano;
almeno
otto,
tra
i
residenti
da
almeno
tre anni in
-
Provincia di Bolzano;
-
almeno due, tra i residenti da almeno tre anni
nella Regione Veneto;
-
almeno
due
uno,
tra
i
residenti
da almeno
tre anni nella Regione Veneto;
il restante amministratore, senza alcun vincolo di
-
residenza;
il
restantei
amministratorei, senza alcun vincolo
-
di residenza;
d) qualora il Consiglio di amministrazione sia composto
da dodici amministratori
d) qualora il Consiglio di amministrazione sia composto
da dodici amministratori
almeno otto, tra i residenti da almeno tre anni in
-
Provincia di Bolzano;
almeno otto, tra i residenti da almeno tre anni in
-
Provincia di Bolzano;
-
almeno due, tra i residenti da almeno tre anni
nella Regione Veneto;
-
almeno due, tra i residenti da almeno tre anni
nella Regione Veneto;
i restanti amministratori, senza alcun vincolo di
-
residenza.
i restanti amministratori, senza alcun vincolo di
-
residenza.
Ai fini delle nomine o della sostituzione dei propri
componenti in conformità ai successivi artt. 22 e 23,
il Consiglio di amministrazione:
Ai fini delle nomine o della sostituzione dei propri
componenti in conformità ai successivi artt. 22 e 23,
il Consiglio di amministrazione:
a) identifica preventivamente, e porta a conoscenza dei
soci in tempo utile, la propria composizione quali
quantitativa considerata ottimale, individuando e
motivando il profilo teorico dei candidati ritenuto
opportuno a questi fini;
a) identifica preventivamente, e porta a conoscenza dei
soci in tempo utile, la propria composizione quali
quantitativa considerata ottimale, individuando e
motivando il profilo teorico dei candidati ritenuto
opportuno a questi fini;
b) verifica successivamente la rispondenza tra la
composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e
quella effettiva risultante dal processo di nomina.
b) verifica successivamente la rispondenza tra la
composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e
quella effettiva risultante dal processo di nomina.

Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza e devono soddisfare i criteri di competenza volti a comprovare la loro idoneità a rivestire l'incarico nonché i criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse, come previsto dalla vigente normativa, anche regolamentare e statutaria.

La composizione del Consiglio di amministrazione deve riflettere un adeguato grado di diversificazione assicurando, tra l'altro, la diversità di genere nella misura richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente e, in difetto di espressa disposizione normativa, deve essere in ogni caso garantita la presenza di almeno due componenti di genere diverso da quello maggiormente rappresentato.

Non possono rivestire la carica di amministratore coloro che siano legati alla Società da un rapporto continuativo di prestazione d'opera o di lavoro subordinato; gli ex dipendenti della Società sono eleggibili, trascorsi dieci anni dallo scioglimento del rapporto di lavoro.

Non possono rivestire la carica di amministratore coloro che siano o divengano amministratori, sindaci o dipendenti di imprese che svolgono attività in diretta concorrenza con quella della Società o comunque di altre banche o società dalle stesse controllate, salvo si tratti di enti centrali di categoria o di società partecipate.

Il superamento del settantesimo anno di età costituisce causa di ineleggibilità ad amministratore della Società e, per l'amministratore in carica, di decadenza dall'incarico in occasione dell'Assemblea annuale immediatamente successiva al raggiungimento di tale limite per età.

Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza e devono soddisfare i criteri di competenza volti a comprovare la loro idoneità a rivestire l'incarico nonché i criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse, come previsto dalla vigente normativa, anche regolamentare e statutaria.

La composizione del Consiglio di amministrazione deve riflettere un adeguato grado di diversificazione assicurando, tra l'altro, la diversità di genere nella misura richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente e, in difetto di espressa disposizione normativa, deve essere in ogni caso garantita la presenza di almeno due tre componenti di genere diverso da quello maggiormente rappresentato, o almeno quattro componenti di genere diverso da quello maggiormente rappresentato nel solo caso in cui il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione sia stabilito in dodici.

Non possono rivestire la carica di amministratore coloro che siano legati alla Società da un rapporto continuativo di prestazione d'opera o di lavoro subordinato, fatta eccezione per il Direttore generale qualora assuma anche l'incarico di Amministratore delegato, se nominato. gli ex dipendenti della Società sono eleggibili, trascorsi dieci anni dallo scioglimento del rapporto di lavoro.

Non possono rivestire la carica di amministratore coloro che siano o divengano amministratori, sindaci o dipendenti di imprese che svolgono attività in diretta concorrenza con quella della Società o comunque di altre banche o società dalle stesse controllate, salvo si tratti di enti centrali di categoria o di società partecipate.

Il superamento del settantesimo anno di età costituisce causa di ineleggibilità ad amministratore della Società e, per l'amministratore in carica, di decadenza dall'incarico in occasione dell'Assemblea La modifica intende adeguare la previsione statutaria alla Circ. 285, Parte Prima, Titolo IV, Cap. 1, Sez. IV, par. 2.1, lett. B, che individua in almeno il 33% la quota dei componenti del genere meno rappresentato, rendendola facilmente comprensibile per il lettore.

Viene eliminata la clausola che esclude coloro che hanno un rapporto di lavoro subordinato dalla nomina a consigliere, al fine di consentire la nomina del Direttore generale quale AD, e viceversa.

La modifica è funzionale per permettere all'AD, se nominato, di ricoprire la carica di Direttore generale, e viceversa.

terminologia.

Viene adeguato il wording per uniformare la

Testo vigente Testo proposto note
annuale
immediatamente
successiva
al
raggiungimento di tale limite per età.
  • 2) Con apposito regolamento, approvato dall'Assemblea ordinaria, sono previsti limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti dagli amministratori, che tengono conto della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni delle società nelle quali rivestono la carica. Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare tempo per tempo vigente.
  • 3) Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato. Al fine di assicurare il corretto assolvimento delle proprie funzioni, gli amministratori devono essere dotati di professionalità e competenze adeguate al ruolo da ricoprire e devono dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari applicabili.

In considerazione delle funzioni da loro svolte e per l'adempimento dei compiti connessi alla carica di amministratore, esclusivamente per gli amministratori della Provincia di Bolzano, è richiesta la piena comprensione della lingua italiana e tedesca con riferimento all'attività sociale e alla professionalità richiesta per ricoprire la carica; i singoli amministratori autocertificano la sussistenza del requisito linguistico su un modello predisposto dalla Società.

4) Almeno tre amministratori devono essere non esecutivi. Gli amministratori non esecutivi non possono far parte di comitati con funzioni esecutive, non sono destinatari di deleghe e non svolgono, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa. A tali fini, sono considerati esecutivi gli amministratori che:

  • 2) Con apposito rRegolamento, approvato dall'Assemblea ordinaria, sono previsti limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti dagli amministratori, che tengono conto della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni delle società nelle quali rivestono la carica. Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare tempo per tempo vigente.
  • 3) Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato. Al fine di assicurare il corretto assolvimento delle proprie funzioni, gli amministratori devono essere dotati di professionalità e competenze adeguate al ruolo da ricoprire e devono dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari applicabili.

In considerazione delle funzioni da loro svolte e per l'adempimento dei compiti connessi alla carica di amministratore, esclusivamente per gli amministratori della Provincia di Bolzano, è richiesta la piena comprensione della lingua italiana e tedesca con riferimento all'attività sociale e alla professionalità richiesta per ricoprire la carica; i singoli amministratori autocertificano la sussistenza del requisito linguistico su un modello predisposto dalla Società.

4) Almeno tre amministratori devono essere non esecutivi. Gli amministratori non esecutivi non possono far parte di comitati con funzioni esecutive, non sono destinatari di deleghe e non svolgono, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa. A tali fini, sono considerati esecutivi gli amministratori che:

Testo vigente Testo proposto note
a)
sono membri del Comitato esecutivo, ove istituito,
sono destinatari di deleghe o svolgono, anche di
fatto, funzioni attinenti alla gestione della Società;
a)
sono membri del Comitato esecutivo, ove istituito,
sono destinatari di deleghe o svolgono, anche di
fatto, funzioni attinenti alla gestione della Società o
delle altre società del Gruppo;
  • b) rivestono incarichi direttivi nella Società, sovrintendono a specifiche aree della gestione aziendale o partecipano a comitati manageriali.
  • 5) Almeno tre amministratori, che possono coincidere con quelli non esecutivi, devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente. Tali amministratori, inoltre:
    • a) non possono essere soci o amministratori o avere relazioni significative di affari con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Società;
    • b) non devono essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui alla precedente lettera (a).

La significatività delle relazioni sopra elencate dovrà essere valutata sia in base alla situazione patrimoniale del singolo amministratore sia in base alla rilevanza/importanza del rapporto stesso per la Società.

Il venir meno dei suddetti requisiti di indipendenza in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se gli stessi permangono in capo al numero minimo di amministratori indipendenti che devono avere tali requisiti.

6) Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. La scadenza del mandato di amministratore coincide con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

  • a) sono membri del Comitato esecutivo, ove istituito, sono destinatari di deleghe o svolgono, anche di fatto, funzioni attinenti alla gestione della Società o delle altre società del Gruppo;
  • b) rivestono incarichi direttivi nella Società o nelle altre società del Gruppo, sovrintendono a specifiche aree della gestione aziendale o partecipano a comitati manageriali.
  • 5) Almeno tre amministratori, che possono coincidere con quelli non esecutivi, devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente. Tali amministratori, inoltre:
    • a) non possono essere soci o amministratori o avere relazioni significative di affari con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Società;
    • b) non devono essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui alla precedente lettera (a).

La significatività delle relazioni sopra elencate dovrà essere valutata sia in base alla situazione patrimoniale del singolo amministratore sia in base alla rilevanza/importanza del rapporto stesso per la Società.

Il venir meno dei suddetti requisiti di indipendenza in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se gli stessi permangono in capo al numero minimo di amministratori indipendenti che devono avere tali requisiti.

6) Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. La scadenza del mandato di amministratore coincide con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Viene adeguata la previsione statutaria per raccordare il testo con quanto previsto anche per il Collegio sindacale all'art. 33, comma 4, includendo quindi nel perimetro di riferimento per la qualifica di "esecutivo" anche le altre società del Gruppo.

7) Gli amministratori possono essere revocati secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 21 – Nomina del Consiglio di amministrazione Art. 21 – Nomina del Consiglio di amministrazione

1) All'elezione dei componenti il Consiglio di amministrazione, l'Assemblea procede sulla base di liste.

Possono presentare una lista di candidati uno o più soci che abbiano diritto di votare nell'Assemblea chiamata a eleggere il Consiglio di amministrazione e che posseggano, insieme, almeno l'1% del capitale sociale ovvero la minore percentuale eventualmente stabilita dalla disciplina di legge o regolamentare.

2) Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano devono essere depositate, a pena di decadenza, presso la sede della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica o in prima convocazione.

La sottoscrizione di ciascun socio presentatore deve essere autenticata da notaio, oppure apposta in presenza di un dipendente della Società appositamente incaricato dal Consiglio di amministrazione.

Ciascun socio può concorrere alla presentazione di una sola lista. In caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna lista.

3) Le liste devono contenere, in ordine progressivo, tanti candidati quanti sono gli amministratori da eleggere ai sensi dell'art. 20, comma 1 dello Statuto e devono osservare i requisiti di residenza ivi indicati.

Almeno tre candidati, entro i primi sette iscritti in lista, devono essere in possesso dei requisiti di

7) Gli amministratori possono essere revocati secondo le modalità previste dalla legge.

1) All'elezione dei componenti il Consiglio di amministrazione, l'Assemblea procede sulla base di liste.

Possono presentare una lista di candidati uno o più soci che abbiano diritto di votare nell'Assemblea chiamata a eleggere il Consiglio di amministrazione e che posseggano, insieme, almeno l'1% del capitale sociale ovvero la minore percentuale eventualmente stabilita dalla disciplina di legge o regolamentare.

2) Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano devono essere depositate, a pena di decadenza, presso la sede della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica o in prima convocazione.

La sottoscrizione di ciascun socio presentatore deve essere autenticata da notaio, oppure apposta in presenza di un dipendente della Società appositamente incaricato dal Consiglio di amministrazione.

Ciascun socio può concorrere alla presentazione di una sola lista. In caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna lista.

3) Le liste devono contenere, in ordine progressivo, tanti candidati quanti sono gli amministratori da eleggere ai sensi dell'art. 20, comma 1 dello Statuto e devono osservare i requisiti di residenza ivi indicati.

Almeno tre candidati, entro i primi sette iscritti in lista, devono essere in possesso dei requisiti di

Testo vigente Testo proposto note

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indipendenza di cui all'art. 20, comma 5 dello Statuto.

Ciascun candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Nella formazione di ciascuna lista dovrà essere assicurato il rispetto della normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente relativa alla diversità di genere.

  • 4) Le liste devono essere corredate dalle informazioni relative all'identità dei soci presentatori con l'indicazione del numero di azioni da loro detenute e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione ai fini dell'art. 21, comma 1 dello Statuto, nonché da ogni altra informazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare e statutaria.
  • 5) Unitamente a ciascuna lista deve essere depositata un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché la loro dichiarazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria, compresi quelli di indipendenza, e l'accettazione della candidatura.
  • 5 bis) In aggiunta a quanto previsto ai commi 4 e 5 che precedono: 5 bis)
  • a) le candidature avanzate dai soci devono illustrare le motivazioni di eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dal Consiglio in ordine alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale;
  • b) le candidature avanzate dal Consiglio devono essere corredate del parere degli Amministratori indipendenti circa l'idoneità dei candidati che, in base all'analisi svolta in via preventiva, il Consiglio abbia identificato per ricoprire la carica.

indipendenza di cui all'art. 20, comma 5 dello Statuto.

Testo vigente Testo proposto note

Ciascun candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Nella formazione di ciascuna lista dovrà essere assicurato il rispetto della normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente relativa alla diversità di genere.

4) Le liste devono essere corredate dalle informazioni relative all'identità dei soci presentatori con l'indicazione del numero di azioni da loro detenute e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione ai fini dell'art. 21, comma 1 dello Statuto, nonché da ogni altra informazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare e statutaria.

5) Unitamente a ciascuna lista deve essere depositata un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché la loro dichiarazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria, compresi quelli di indipendenza, e l'accettazione della candidatura.

In aggiunta a quanto previsto ai commi 4 e 5 che precedono:,

  • a) le candidature avanzate dai soci devono illustrare le motivazioni di eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dal Consiglio in ordine alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale;.
  • b) le candidature avanzate dal Consiglio devono essere corredate del parere degli Amministratori indipendenti circa l'idoneità dei candidati che, in base all'analisi svolta in via preventiva, il Consiglio abbia identificato per ricoprire la carica.

Viene esclusa la possibilità per il Consiglio di amministrazione di avanzare proprie candidature per la nomina del Consiglio di amministrazione.

Questa modifica è da intendersi come un adattamento formale che non altera sostanzialmente le modalità di nomina, ma lascia esclusivamente alla compagine sociale la facoltà di presentare una lista di candidati.

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6) Quando vengano a mancare, per qualsiasi motivo, singoli candidati dalle liste regolarmente depositate, la valida presentazione delle liste di appartenenza non è inficiata. Le posizioni vacanti sono coperte per avanzamento dei candidati che seguono in ordine di iscrizione in lista.

  • 7) All'Assemblea i soci potranno esercitare il voto indicando esclusivamente la lista prescelta, senza facoltà di modificarla e/o integrarla o di votare per più di una lista.
  • 8) All'elezione alla carica di amministratore si procede come segue:
    • a) Qualora siano presentate più liste, dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "lista di maggioranza") sono tratti, nell'ordine progressivo di iscrizione, tutti gli amministratori da eleggere, ad esclusione di quelli spettanti alle liste di minoranza.

Dalla seconda e terza lista per numero di voti, presentata o votata da soci non collegati in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza e che abbiano conseguito, ognuna, un numero di voti rappresentativo di almeno l'1% del capitale sociale (le "liste di minoranza"), è tratto, in ordine progressivo di iscrizione, il primo nominativo in possesso dei requisiti tale che siano assolte le prescrizioni di residenza indicate all'art. 20, comma 1 dello Statuto.

Qualora vi sia una sola lista di minoranza per effetto della soglia di voti di cui sopra, da questa lista sono tratti, nell'ordine progressivo di iscrizione, i primi due nominativi in possesso dei requisiti tale che siano assolte le prescrizioni di residenza indicate all'art. 20, comma 1 dello Statuto.

b) Ove sia stata validamente presentata una sola lista, ovvero nessuna lista di minoranza ottenga il limite minimo di voti indicato alla precedente lettera (a), dall'unica lista sono tratti tutti gli amministratori.

6) Quando vengano a mancare, per qualsiasi motivo, singoli candidati dalle liste regolarmente depositate, la valida presentazione delle liste di appartenenza non è inficiata. Le posizioni vacanti sono coperte per avanzamento dei candidati che seguono in ordine di iscrizione in lista.

Testo vigente Testo proposto note

7) All'Assemblea i soci potranno esercitare il voto indicando esclusivamente la lista prescelta, senza facoltà di modificarla e/o integrarla o di votare per più di una lista.

  • 8) All'elezione alla carica di amministratore si procede come segue:
    • a) Qualora siano presentate più liste, dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "lista di maggioranza") sono tratti, nell'ordine progressivo di iscrizione, tutti gli amministratori da eleggere, ad esclusione di quelli spettanti alle liste di minoranza.

Dalla seconda e terza lista per numero di voti, presentata o votata da soci non collegati in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza e che abbiano conseguito, ognuna, un numero di voti rappresentativo di almeno l'1% del capitale sociale (le "liste di minoranza"), è tratto, in ordine progressivo di iscrizione, il primo nominativo in possesso dei requisiti tale che siano assolte le prescrizioni di residenza indicate all'art. 20, comma 1 dello Statuto.

Qualora vi sia una sola lista di minoranza per effetto della soglia di voti di cui sopra, da questa lista sono tratti, nell'ordine progressivo di iscrizione, i primi due nominativi in possesso dei requisiti tale che siano assolte le prescrizioni di residenza indicate all'art. 20, comma 1 dello Statuto.

b) Ove sia stata validamente presentata una sola lista, ovvero nessuna lista di minoranza ottenga il limite minimo di voti indicato alla precedente lettera (a), dall'unica lista sono tratti tutti gli amministratori.

  • c) Ove, nel caso previsto al precedente comma 6, non sia possibile trarre dalle liste tutti gli amministratori da eleggere secondo il meccanismo indicato alle precedenti lettere (a) e (b) ovvero, qualora nei termini non sia stata validamente presentata alcuna lista, i componenti mancanti per la formazione del Consiglio di amministrazione sono tratti tra i candidati, in possesso, tra gli altri, dei requisiti previsti dall'art. 20, comma 1 e comma 5 dello Statuto, proposti direttamente dal Consiglio uscente, con delibera assunta a maggioranza degli amministratori in carica, e/o dai soci in Assemblea: risultano eletti i candidati che hanno conseguito il maggior numero dei voti.
  • d) In caso di parità di voti fra liste o fra candidati, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio a maggioranza relativa.
  • e) Qualora, inoltre, con l'elezione dei candidati tratti dalle liste con le modalità sopra indicate non sia assicurata una composizione del Consiglio di amministrazione conforme alla disciplina inerente la diversità di generi di cui al precedente art. 20, comma 1 dello Statuto, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. Se sarà necessario nominare più di un amministratore di genere diverso, a tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente la diversità di generi. Qualora anche applicando tale criterio non sia possibile individuare degli amministratori aventi le predette caratteristiche, il criterio di sostituzione indicato si applicherà alle liste di minoranza via via più votate dalle quali siano stati tratti dei candidati eletti; qualora anche applicando i suddetti criteri di
  • c) Ove, nel caso previsto al precedente comma 6, non sia possibile trarre dalle liste tutti gli amministratori da eleggere secondo il meccanismo indicato alle precedenti lettere (a) e (b) ovvero, qualora nei termini non sia stata validamente presentata alcuna lista, i componenti mancanti per la formazione del Consiglio di amministrazione sono tratti tra i candidati, in possesso, tra gli altri, dei requisiti previsti dall'art. 20, comma 1 e comma 5 dello Statuto, proposti direttamente dal Consiglio uscente, con delibera assunta a maggioranza degli amministratori in carica, e/o dai soci in Assemblea: risultano eletti i candidati che hanno conseguito il maggior numero dei voti.
  • d) In caso di parità di voti fra liste o fra candidati, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio a maggioranza relativa.
  • e) Qualora, inoltre, con l'elezione dei candidati tratti dalle liste con le modalità sopra indicate non sia assicurata una composizione del Consiglio di amministrazione conforme alla disciplina inerente la diversità di generi di cui al precedente art. 20, comma 1 dello Statuto, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. Se sarà necessario nominare più di un amministratore di genere diverso, a tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente la diversità di generi. Qualora anche applicando tale criterio non sia possibile individuare degli amministratori aventi le predette caratteristiche, il criterio di sostituzione indicato si applicherà alle liste di minoranza via via più votate dalle quali siano stati tratti dei candidati eletti; qualora anche applicando i suddetti criteri di

sostituzione non siano individuati idonei sostituti, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Art. 22 – Sostituzione degli amministratori Art. 22 – Sostituzione degli amministratori

  • 1) Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, subentrano, in ordine di iscrizione nelle liste di provenienza degli amministratori da sostituire, i candidati non eletti che rinnovino la loro disponibilità e siano in possesso dei requisiti per la carica, compresi quelli di residenza e, ove il Consiglio debba essere integrato ai sensi dell'art. 20, comma 5 dello Statuto, del necessario profilo di indipendenza fermo restando che, qualora con la cessazione degli amministratori venga meno la diversità di generi, i sostituti dovranno appartenere allo stesso genere degli amministratori cessati. Non possono subentrare i candidati non eletti che abbiano compiuto il settantesimo anno di età.
  • 2) Qualora, con le previsioni di cui al precedente comma 1 il Consiglio di amministrazione non possa essere completato, il Consiglio può provvedere alla sostituzione degli amministratori venuti a mancare, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea. La cooptazione tiene conto dei requisiti per la carica e di residenza e, ove il Consiglio debba essere integrato ai sensi dell'art. 20, comma 5 dello Statuto, del necessario profilo di indipendenza. Alla cooptazione si applicano comunque le disposizioni di cui al comma 5-bis del precedente art. 21 dello Statuto.

La cooptazione avviene con votazione assunta a maggioranza assoluta con arrotondamento all'unità superiore, degli amministratori in carica e con deliberazione approvata dal Collegio sindacale.

3) Gli amministratori subentrati per ripescaggio secondo le previsioni del precedente comma 1, sostituzione non siano individuati idonei sostituti, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

  • 1) Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, subentrano, in ordine di iscrizione nelle liste di provenienza degli amministratori da sostituire, i candidati non eletti che rinnovino la loro disponibilità e siano in possesso dei requisiti per la carica, compresi quelli di residenza e, ove il Consiglio debba essere integrato ai sensi dell'art. 20, comma 5 dello Statuto, del necessario profilo di indipendenza fermo restando che, qualora con la cessazione degli amministratori venga meno la diversità di generi, i sostituti dovranno appartenere allo stesso genere degli amministratori cessati. Non possono subentrare i candidati non eletti che abbiano compiuto il settantesimo anno di età.
  • 2) Qualora, con le previsioni di cui al precedente comma 1 il Consiglio di amministrazione non possa essere completato, il Consiglio può provvedere alla sostituzione degli amministratori venuti a mancare, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea. La cooptazione tiene conto dei requisiti per la carica e di residenza e, ove il Consiglio debba essere integrato ai sensi dell'art. 20, comma 5 dello Statuto, del necessario profilo di indipendenza. Alla cooptazione si applicano comunque le disposizioni di cui al comma 5-bis del precedente art. 21 dello Statuto.

La cooptazione avviene con votazione assunta a maggioranza assoluta con arrotondamento all'unità superiore, degli amministratori in carica e con deliberazione approvata dal Collegio sindacale.

3) Gli amministratori subentrati per ripescaggio secondo le previsioni del precedente comma 1,

BPAA – Proposta di modifica statutaria 2025 24

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assumono la durata residua del mandato di coloro che sostituiscono.

4) Gli amministratori cooptati restano in carica fino alla prima successiva Assemblea dei soci: questa provvede alla sostituzione, votando senza vincolo di lista a maggioranza relativa tra singoli aspiranti che abbiano depositato la loro candidatura e documentato i requisiti di cui all'art. 20 dello Statuto, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica o in prima convocazione, presso la sede della Società.

Gli amministratori chiamati a sostituire quelli venuti a mancare, assumono ciascuno la durata residua del mandato di coloro che sostituiscono.

Art. 23 – Cariche consiliari Art. 23 – Cariche consiliari

  • 1) Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi componenti in carica, con il voto favorevole assunto a maggioranza assoluta, con arrotondamento all' unità superiore, il presidente e uno o due vicepresidenti, che restano in carica fino al termine del loro mandato di amministratore.
  • 2) Il presidente che deve possedere i requisiti di professionalità previsti dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente – promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario ed il buon funzionamento del Consiglio di amministrazione, garantisce l'efficacia del dibattito consiliare, adoperandosi affinché le deliberazioni adottate siano il risultato di un'adeguata dialettica e del contributo consapevole e ragionato di tutti gli amministratori, garantisce altresì l'equilibrio di poteri rispetto agli altri amministratori esecutivi, si pone come interlocutore del Collegio sindacale e dei comitati consiliari. Per svolgere efficacemente la propria funzione, il presidente ha un ruolo non esecutivo e non svolge, neppure di fatto, funzioni gestionali, salvo quanto di seguito previsto.

assumono la durata residua del mandato di coloro che sostituiscono.

4) Gli amministratori cooptati restano in carica fino alla prima successiva Assemblea dei soci: questa provvede alla sostituzione, votando senza vincolo di lista a maggioranza relativa tra singoli aspiranti che abbiano depositato la loro candidatura e documentato i requisiti di cui all'art. 20 dello Statuto, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica o in prima convocazione, presso la sede della Società.

Gli amministratori chiamati a sostituire quelli venuti a mancare, assumono ciascuno la durata residua del mandato di coloro che sostituiscono.

Testo vigente Testo proposto note

1) Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi componenti in carica, con il voto favorevole assunto a maggioranza assoluta, con arrotondamento all'unità superiore, il pPresidente e uno o due vVicepresidenti, che restano in carica fino al termine del loro mandato di amministratore.

2) Il pPresidente – che deve possedere gli specifici i requisiti di professionalità previsti dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente – promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario ed il buon funzionamento del Consiglio di amministrazione, garantisce l'efficacia del dibattito consiliare, adoperandosi affinché le deliberazioni adottate siano il risultato di un'adeguata dialettica e del contributo consapevole e ragionato di tutti gli amministratori, garantisce altresì l'equilibrio di poteri rispetto all'Amministratore delegato, se nominato, agli altri amministratori esecutivi, si pone come interlocutore del Collegio sindacale, e dei cComitati consiliari e della Direzione generale, in mancanza di nomina dell'Amministratore delegato. Per svolgere efficacemente la propria funzione, il pPresidente ha

Viene adeguato il wording per uniformare la terminologia.

Viene adeguato il wording per uniformare la terminologia.

La modifica alla disciplina statutaria intende precisare la presenza di specifici requisiti previsti per il Presidente rispetto agli altri Consiglieri.

Viene inserito l'AD tra i soggetti nei confronti dei quali il Presidente del Consiglio di amministrazione deve garantire l'equilibrio dei poteri.

Testo vigente Testo proposto note
un
ruolo
non
esecutivo
e
non
svolge,
neppure di fatto,
funzioni gestionali, salvo quanto di seguito previsto.
3) Nei casi di urgenza il presidente, o in sua assenza o
impedimento un vicepresidente, possono, su
proposta del direttore generale o di chi lo sostituisce,
adottare i provvedimenti di competenza del
Consiglio di amministrazione o del Comitato
esecutivo, se nominato. Delle decisioni così assunte
deve
essere
data
comunicazione
all'Organo
normalmente competente in occasione della prima
adunanza successiva.
3) Nei casi di urgenza il pPresidente, o in sua
assenza
o impedimento un vVicepresidente, possono, su
proposta dell'Amministratore delegato,
se
nominato,
del
dDirettore generale
o
di chi lo sostituisce,
adottare i provvedimenti di competenza del
Consiglio di amministrazione o del Comitato
esecutivo, se nominato. Delle decisioni così assunte
deve
essere
data
comunicazione
all'Organo
normalmente competente
in
occasione
della
prima
adunanza successiva.
Viene inserito l'AD tra i soggetti che possono, nei
casi di urgenza, adottare i provvedimenti di
competenza del Consiglio di amministrazione.
Viene adeguato il wording
per uniformare la
terminologia.
4) Il presidente assicura inoltre che: 4) Il
pPresidente
assicura
inoltre
che:
Viene adeguato il wording
per uniformare la
terminologia.
a) il processo di autovalutazione del Consiglio sia
condotto con efficacia, le relative modalità di
svolgimento siano coerenti rispetto al grado di
complessità dei lavori del Consiglio, siano adottate
tutte le misure correttive necessarie per fare fronte
alle carenze eventualmente riscontrate;
a) il processo di autovalutazione del Consiglio sia
condotto con efficacia, le relative modalità di
svolgimento siano coerenti rispetto al grado di
complessità dei lavori del Consiglio, siano adottate
tutte le misure correttive necessarie per fare fronte
alle
carenze eventualmente riscontrate;
b) la Società predisponga e attui programmi di
inserimento e piani di formazione dei componenti
degli Organi sociali.
b) la Società predisponga e attui programmi di
inserimento e piani di formazione dei componenti
degli Organi sociali.
5) Il vicepresidente sostituisce il presidente in ogni
attribuzione nei casi di sua assenza o impedimento;
qualora
il
Consiglio
abbia
nominato
due
vicepresidenti, la sostituzione avviene in ordine di
maggiore anzianità di carica e, a parità di questa, in
ordine di maggiore età anagrafica. In caso di
assenza o impedimento del presidente e dei
vicepresidenti, le relative funzioni sono assunte
dall'amministratore con più anzianità di carica e, a
parità, dall'amministratore più anziano per età, salvo
attribuzione diversa da parte del Consiglio di
amministrazione.
5) Il vVicepresidente sostituisce il pPresidente
in ogni
attribuzione nei casi di sua assenza o impedimento;
qualora
il
Consiglio
abbia
nominato
due
vVicepresidenti, la sostituzione avviene
in
ordine
di
maggiore
anzianità
di
carica e, a parità di questa, in
ordine di maggiore età anagrafica. In caso di
assenza o impedimento del
pPresidente
e
dei
vVicepresidenti,
le
relative funzioni sono assunte
dall'amministratore non esecutivo
con più anzianità
di carica e, a parità, dall'amministratore non
esecutivo
più anziano per età,
salvo
attribuzione
diversa
da
parte
del Consiglio di amministrazione.
La modifica intende precisare le cariche che
sostituiscono il Presidente, garantendo l'equilibrio
dei poteri.
6) Venendo meno, nel corso dell'esercizio, il presidente
o un vicepresidente, il Consiglio, completato
6) Venendo
meno,
nel
corso
dell'esercizio,
il
pPresidente,
o
un
vVicepresidente
o
l'Amministratore delegato, se nominato,
il Consiglio,
Viene adeguato il wording
per uniformare la
terminologia.

Testo vigente Testo proposto note
secondo le previsioni dell'art. 22 dello Statuto,
provvede alla sua nomina.
completato secondo le previsioni dell'art.
22
dello
Statuto,
provvede
alla
sua nomina.
Viene incluso l'AD tra gli esponenti da sostituire
quando vengono meno.
7) Il Consiglio di amministrazione può eleggere tra i
suoi componenti un segretario o chiamare a tale
ufficio il direttore generale o, su proposta di questo,
un dipendente della Società.
7) Il
Consiglio
di
amministrazione
può
eleggere
tra
i
suoi componenti un segretario o chiamare a tale
ufficio
il
dDirettore generale
o,
su
proposta
di
questo,
un
dipendente
della
Società.
Viene adeguato il wording
per uniformare la
terminologia.
Art. 24
Compensi degli amministratori
Art. 24
Compensi degli amministratori
1) L'Assemblea determina all'atto della nomina e per la
durata del mandato, il compenso annuale per il
Consiglio di amministrazione nonché l'ammontare
delle indennità di presenza per la partecipazione
degli amministratori alle adunanze del Consiglio di
amministrazione e alle riunioni dei Comitati
consiliari.
1) L'Assemblea determina all'atto della nomina e per la
durata del mandato, il compenso annuale per il
Consiglio di amministrazione nonché l'ammontare
delle indennità di presenza per la partecipazione
degli amministratori alle adunanze del Consiglio di
amministrazione e alle riunioni dei Comitati
consiliari.
2) Il Consiglio di amministrazione, sentito il parere del
Collegio sindacale, può determinare i compensi
spettanti agli amministratori che ricoprono particolari
cariche previste dallo Statuto, in coerenza con le
politiche
di
remunerazione
e
incentivazione
deliberate dall'Assemblea.
2) Il Consiglio di amministrazione, sentito il parere del
Collegio sindacale, può determinare i compensi
spettanti agli amministratori che ricoprono particolari
cariche previste dallo
in conformità allo Statuto e alla
normativa di settore,
in
coerenza
con
le
politiche
di remunerazione e incentivazione deliberate
dall'Assemblea.
La modifica mira a precisare il perimetro delle
"particolari cariche" ricoperte dagli amministratori
ai fini dell'eventuale attribuzione di specifici
compensi su deliberazione del Consiglio di
amministrazione, sentito l'organo di controllo.
3) Gli amministratori hanno diritto al rimborso delle
spese sostenute per l'espletamento del mandato.
3) Gli amministratori hanno diritto al rimborso delle
spese sostenute per l'espletamento del mandato.
Art. 25
Adunanze del Consiglio di amministrazione
Art. 25
Adunanze del Consiglio di amministrazione
1) Il Consiglio di amministrazione è convocato
ordinariamente almeno una volta al mese e, in via
straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga
necessario o ne sia fatta domanda motivata dal
Collegio sindacale oppure da almeno un terzo dei
componenti del Consiglio stesso.
1) Il Consiglio di amministrazione è convocato
ordinariamente almeno una volta al mese e, in via
straordinaria, ogni qualvolta il pPresidente lo ritenga
necessario o ne sia fatta domanda motivata dal
Collegio sindacale oppure da almeno
un
terzo
dei
componenti
del
Consiglio stesso.
Viene adeguato il wording
per uniformare la
terminologia.
2) La convocazione è effettuata dal presidente, o da chi
ne fa le veci, mediante avviso da inviarsi almeno
cinque giorni prima della data fissata per la riunione,
salvo i casi di urgenza per i quali il Consiglio di
amministrazione è validamente convocato mediante
2) La convocazione è effettuata dal pPresidente, o da
chi ne fa le veci, mediante avviso da inviarsi almeno
cinque giorni prima della data fissata per la riunione,
salvo i casi di urgenza per i quali il Consiglio di
amministrazione è validamente convocato mediante
Viene adeguato il wording
per uniformare la
terminologia.

terminologia.

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Testo vigente Testo proposto note
avviso da inviarsi almeno 24 ore prima della
riunione.
avviso da inviarsi almeno 24 ore prima della
riunione.
L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto
(cartaceo o magnetico) e può essere spedito con
qualsiasi mezzo di comunicazione idoneo a
garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.
L'avviso
può
essere
redatto
su
qualsiasi
supporto
(cartaceo o magnetico
digitale) e può essere spedito
con qualsiasi mezzo di comunicazione idoneo a
garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.
Della convocazione deve essere data notizia ai
sindaci effettivi nella stessa forma e nello stesso
modo.
Della convocazione deve essere data notizia ai
sindaci effettivi nella stessa forma e nello stesso
modo.
3) Le riunioni possono essere effettuate anche in
teleconferenza o videoconferenza o mediante
analoghi mezzi telematici, purché sia possibile
identificare con certezza i partecipanti alla riunione e
questi possano intervenire alla riunione e visionare,
ricevere o trasmettere documenti e che le modalità
di
svolgimento
della
riunione
non
possano
contrastare le esigenze di una corretta e completa
verbalizzazione; del ricorrere di ciascuna di queste
modalità dovrà essere dato atto nel verbale
d'adunanza. In questo caso le riunioni
devono
intendersi svolte nel luogo ove saranno presenti il
presidente e il segretario.
3) Le riunioni possono essere effettuate anche in
teleconferenza o videoconferenza o mediante
analoghi mezzi telematici, purché sia possibile
identificare con certezza i partecipanti alla riunione e
questi possano intervenire alla riunione e visionare,
ricevere o trasmettere documenti e che le modalità
di
svolgimento
della
riunione
non
possano
contrastare le esigenze di una corretta e completa
verbalizzazione; del ricorrere di ciascuna di queste
modalità dovrà essere dato atto nel verbale
d'adunanza. In questo
caso le riunioni
devono
intendersi svolte nel luogo ove saranno presenti il
pPresidente e il segretario.
Viene adeguato il wording
per uniformare la
terminologia.
4) Le adunanze sono presiedute dal presidente e sono
valide quando intervenga la maggioranza assoluta
dei componenti in carica.
4) Le adunanze sono presiedute dal pPresidente
e
sono valide quando intervenga la maggioranza
assoluta dei componenti in carica.
Viene adeguato il wording
per uniformare la
terminologia.
5) Con apposito regolamento, approvato dal Consiglio
di amministrazione, sono formalizzate le modalità di
definizione della composizione quali-
quantitativa del
Consiglio
ritenuta
ottimale,
le
modalità
di
funzionamento e l'autovalutazione del Consiglio.
5) Con
apposito
rRegolamento,
approvato
dal
Consiglio di amministrazione, sono formalizzate le
modalità di definizione della composizione quali
quantitativa del Consiglio ritenuta ottimale, le
modalità di funzionamento e l'autovalutazione del
Consiglio.
Viene adeguato il wording
per uniformare la
terminologia.
Art. 26
Deliberazioni del Consiglio di amministrazione
Art. 26
Deliberazioni del Consiglio di amministrazione
1) Il Consiglio di amministrazione delibera su proposta 1) Il Consiglio di amministrazione delibera su proposta Viene adeguato il wording
per uniformare la

di uno dei suoi componenti o del dDirettore generale.

di uno dei suoi componenti o del direttore generale.

Testo vigente Testo proposto note
2) Salvo quanto eventualmente disposto nel relativo
regolamento interno, le deliberazioni del Consiglio di
amministrazione sono assunte a votazione palese.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta
dei voti dei presenti; a parità di voti, prevale il voto di
chi presiede l'adunanza.
2) Salvo quanto eventualmente disposto nel relativo
rRegolamento interno, le deliberazioni del Consiglio
di amministrazione sono assunte a votazione
palese.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta
dei voti dei presenti; a parità di voti, prevale il voto di
chi presiede l'adunanza.
Viene adeguato il wording
per uniformare la
terminologia.
3) Gli amministratori devono dare notizia agli altri
amministratori e al Collegio sindacale di ogni
interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in
una
determinata
operazione
della
Società,
precisandone la natura, i termini, l'origine e la
portata. In tal caso, la deliberazione del Consiglio di
amministrazione deve adeguatamente motivare le
ragioni e la convenienza dell'operazione per la
Società.
3) Gli amministratori devono dare notizia agli altri
amministratori e al Collegio sindacale di ogni
interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano
in una determinata operazione della Società,
precisandone la natura, i termini, l'origine e la
portata. Se si tratta dell'Amministratore
delegato,
questo
deve
altresì astenersi dal compiere
le
operazioni, investendo delle stesse l'organo
collegiale. In tal caso
Nei casi previsti dal presente
comma,
la deliberazione
del
Consiglio
di
amministrazione
deve adeguatamente motivare le
ragioni e la convenienza
dell'operazione
per
la
Società.
In
ogni caso, gli amministratori si
astengono dal voto nelle deliberazioni in cui
abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio
o di terzi.
Viene specificato che in caso di comunicazione di
ogni interesse in capo all'amministratore, l'AD
deve altresì astenersi da compiere operazioni,
investendo delle stesse l'organo collegiale.
Tale modifica recepisce la previsione dell'art. 2391
del codice civile e art. 53 comma 4 TUB.
Art. 27 – Verbali del Consiglio di amministrazione Art. 27 – Verbali del Consiglio di amministrazione
1) Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio
deve essere redatto verbale da trascriversi sul
relativo libro e da sottoscriversi da chi le presiede e
dal segretario.
1) Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio
deve essere redatto verbale da trascriversi sul
relativo libro e da sottoscriversi da chi le presiede e
dal segretario.
2) Questo libro e gli estratti del medesimo, certificati
conformi dal presidente o da chi ne fa le veci e dal
segretario, fanno prova delle adunanze e delle
deliberazioni assunte.
2) Questo libro e gli estratti del medesimo, certificati
conformi
dal
pPresidente
o
da
chi
ne
fa
le
veci
e
dal
segretario,
fanno
prova
delle
adunanze
e
delle
deliberazioni assunte.
Viene adeguato il wording
per uniformare la
terminologia.
Art. 28
Attribuzioni del Consiglio di amministrazione
Art. 28
Attribuzioni del Consiglio di amministrazione
1) Il Consiglio di amministrazione è titolare della
funzione di supervisione strategica e di quella di
gestione ed è investito di tutti i poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione della Società per
1) Il Consiglio di amministrazione è titolare della
funzione di supervisione strategica e di quella di
gestione ed è investito di tutti i poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione della Società per

BPAA – Proposta di modifica statutaria 2025 29

Testo vigente Testo proposto note
l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la
necessità di specifica autorizzazione nei casi
richiesti dalla legge e fermi restanti gli atti di
l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la
necessità di specifica autorizzazione nei casi
richiesti dalla legge e fermi restanti gli atti di
Viene previsto,
al comma 1 e comma 2 lettera l)
che il Consiglio di amministrazione debba

necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge e fermi restanti gli atti di competenza dell'Assemblea. richiesti dalla legge e fermi restanti gli atti di competenza dell'Assemblea. Il Consiglio di amministrazione promuove l'efficace confronto dialettico con l'Amministratore delegato e con i responsabili delle principali Funzioni aziendali e verifica nel tempo le scelte e le decisioni da questi assunte. promuovere l'efficace confronto dialettico con l'AD e verificare nel tempo le scelte e le decisioni da questi assunte. Viene previsto che nomina e revoca dell'AD, nonché contenuto e limiti delle deleghe rientrano nella competenza del Consiglio di amministrazione. 2) Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge e delle disposizioni regolamentari tempo per tempo vigenti, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione le decisioni concernenti: 2) Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge e delle disposizioni regolamentari tempo per tempo vigenti, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione le decisioni concernenti: e dell'assetto generale e dell'organizzazione, le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari della Società nonché le decisioni concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni modificative della composizione del Gruppo bancario e la determinazione degli indirizzi generali di gestione e dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo e per a) la determinazione degli indirizzi generali di gestione e dell'assetto generale e dell'organizzazione, le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari della Società nonché le decisioni concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni modificative della composizione del Gruppo bancario e la determinazione degli indirizzi generali di gestione e dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo e per

La previsione statutaria viene allineata alle prevalenti prassi di mercato, con conseguente modifica/introduzione delle lettere (b), (g), (j), (k), (l), (q), (s), (t), (v), (x), (bb), (ee), (hh) e (ii).

Oltre alle integrazioni legate agli allineamenti alle prassi di mercato, la modifica relativa agli immobili e ai diritti reali prende in considerazione il processo di ampliamento dell'offerta al settore del leasing e supera il vincolo dello Statuto vigente che riserva ogni investimento immobiliare alla competenza esclusiva non delegabile del Consiglio di amministrazione.

a) la determinazione degli indirizzi generali di gestione l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia e dalle altre Autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo;

  • l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia e dalle altre Autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo;
  • b) la vigilanza sulla corretta e coerente attuazione degli indirizzi e dei piani di cui al punto a) nella gestione della Società e del Gruppo bancario;
Testo vigente Testo proposto note
b) l'approvazione e la verifica periodica, con cadenza
almeno annuale, della struttura organizzativa;
b)
c)
l'approvazione e la verifica periodica, con cadenza
almeno annuale, della struttura organizzativa;
c) le decisioni concernenti l'attribuzione di compiti e
responsabilità all'interno della struttura organizzativa
della Società e l'approvazione e la modifica dei
principali regolamenti interni;
c)
d)
le decisioni concernenti l'attribuzione di compiti e
responsabilità all'interno della struttura organizzativa
della Società e l'approvazione e la modifica dei
principali rRegolamenti interni;
Viene adeguato il wording
per uniformare la
terminologia.
d) la valutazione del generale andamento della
gestione;
d)
e)
la valutazione del generale andamento della
gestione;
e) le politiche di gestione del rischio, nonché la
valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia
del sistema dei controlli interni e dell'adeguatezza
dell'assetto
organizzativo,
amministrativo
e
contabile;
e)
f)
le politiche di gestione del rischio, nonché la
valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia
del sistema dei controlli interni e dell'adeguatezza
dell'assetto
organizzativo,
amministrativo
e
contabile;
g) l'approvazione
dei
sistemi
contabili
e
di
rendicontazione;
f) la definizione del sistema dei flussi informativi e la
verifica nel continuo della sua adeguatezza,
completezza e tempestività;
f)
h)
la definizione del sistema dei flussi informativi e la
verifica nel continuo della sua adeguatezza,
completezza e tempestività;
g) la determinazione dei criteri per il coordinamento e
la direzione delle società controllate;
g)
i)
la determinazione dei criteri per il coordinamento e
la direzione delle società controllate;
j) la
supervisione
del
processo
di
informazione al
pubblico
e
di
comunicazione
della
Banca;
k) la politica aziendale in materia di esternalizzazione
di Funzioni aziendali;
l) la nomina, la revoca dell'Amministratore delegato,
il
contenuto
e
i
limiti
delle
deleghe;
h) la nomina, la revoca, e la determinazione del
trattamento economico del direttore generale e degli
altri componenti la Direzione generale e dei dirigenti;
h)m) la nomina, la revoca, e la determinazione del
trattamento economico del dDirettore generale e
degli altri componenti la Direzione generale e dei
dirigenti;
Viene adeguato il wording
per uniformare la
terminologia.
i) la nomina e la revoca, sentito il parere del Collegio
sindacale, dei responsabili delle Funzioni aziendali
di controllo;
i)
n)
la nomina e la revoca, sentito il parere del Collegio
sindacale, dei responsabili delle Funzioni aziendali
di controllo;
j) la
nomina,
previa
acquisizione
del
parere
obbligatorio del Collegio sindacale, del dirigente
j)
o)
la
nomina,
previa
acquisizione
del
parere
obbligatorio del Collegio sindacale, del dirigente
Viene adeguato il wording
per uniformare la
terminologia.

Testo vigente Testo proposto note

preposto alla redazione dei documenti contabili societari, scelto tra i dirigenti della banca in possesso di competenze professionali di natura amministrativa e contabile in materia creditizia e finanziaria, acquisite tramite esperienze lavorative in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo.

  • k) la valutazione della coerenza del sistema di remunerazione e incentivazione degli amministratori, dipendenti o collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato, con le strategie di lungo periodo della Società, assicurando che il sistema sia tale da non accrescere i rischi aziendali;
  • l) l'eventuale costituzione di commissioni nonché di comitati interni con funzioni consultive, determinandone la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento, comunque nel rispetto dei principi anche di Vigilanza applicabili;
  • m) l'assunzione e la cessazione di partecipazioni, aziende e rami d'azienda, quando l'operazione sia di importo superiore allo 0,1% del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, o riguardi l'acquisizione di una partecipazione superiore al 10% delle azioni aventi diritto di voto in un'altra società.
  • n) l'acquisto, l'alienazione e la permuta di immobili e diritti reali, nonché la costruzione di unità immobiliari;

preposto alla redazione dei documenti contabili societari, scelto tra i dirigenti della bBanca in possesso di competenze professionali di natura amministrativa e contabile in materia creditizia e finanziaria, acquisite tramite esperienze lavorative in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo.;

  • k) p) la valutazione della coerenza del sistema di remunerazione e incentivazione degli amministratori, dipendenti o collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato, con le strategie di lungo periodo della Società, assicurando che il sistema sia tale da non accrescere i rischi aziendali;
    • q) le deliberazioni sui contratti collettivi di lavoro e del personale dipendente della Società;
  • l) r) l'eventuale costituzione di commissioni nonché di comitati interni con funzioni consultive, determinandone la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento, comunque nel rispetto dei principi anche di Vigilanza applicabili;
  • m)s) l'assunzione e la cessazione di partecipazioni, aziende e rami d'azienda, quando l'operazione sia di importo superiore allo 0,1% del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, o riguardi l'acquisizione di una partecipazione superiore al 10% delle azioni aventi diritto di voto in un'altra società. La nomina e la designazione dei componenti degli organi delle società o enti partecipati;
  • n) t) l'acquisto, l'alienazione e la permuta di immobili e diritti reali, nonché la costruzione di unità immobiliari; resta ferma la facoltà del Consiglio di delegare, fissandone limiti, condizioni e modalità, il compimento di determinate operazioni aventi ad oggetto immobili o diritti reali;

In particolare, viene introdotta alla lettera (t) la possibilità del Consiglio di amministrazione di delegare l'esecuzione di determinate operazioni aventi ad oggetto immobili o diritti reali.

Nel percorso di allargamento e diversificazione dell'offerta commerciale alla clientela, la scrivente Banca ha individuato nel prodotto di leasing una soluzione indicata per la clientela imprese.

delle specificità del leasing.

prevalenti prassi del settore bancario.

Tuttavia, le attuali previsioni statutarie assegnano all'esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione "le operazioni di compravendita, permuta e diritti reali", costituendo, quindi, un freno operativo per lo sviluppo del leasing immobiliare. Pertanto, il Consiglio di amministrazione propone di prevedere all'Art. 28 comma 2 lettera (t) la possibilità per lo stesso Consiglio di conferire le necessarie deleghe per tale attività, nell'ambito di un più ampio sistema di deleghe che tenga conto

La nuova previsione, inoltre, risulta in linea con le

o) l'emissione di obbligazioni non convertibili e convertibili in titoli di altre società;

  • p) l'acquisto, l'annullamento e la disposizione delle azioni proprie;
  • q) su delega dell'Assemblea straordinaria, l'aumento del capitale sociale e l'emissione di obbligazioni convertibili in titoli della Società, conformemente ai principi stabiliti dall'Assemblea straordinaria. Nell'ambito di tale facoltà, sono altresì espressamente attribuiti al Consiglio di amministrazione i poteri di determinare la forma, le modalità e i limiti di trasferimento delle azioni di nuova emissione, i diritti spettanti agli azionistidipendenti, nonché i criteri di assegnazione di azioni al personale dipendente, in conseguenza e in esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria dei soci;
  • r) le deliberazioni concernenti l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
  • s) le deliberazioni concernenti le fusioni nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505 bis cod.civ.;

o) u) l'emissione di obbligazioni non convertibili e convertibili in titoli di altre società;

p) v) l'acquisto, l'annullamento e la disposizione delle azioni proprie, previe le dovute deliberazioni assembleari;

q) w) su delega dell'Assemblea straordinaria, l'aumento del capitale sociale e l'emissione di obbligazioni convertibili in titoli della Società, conformemente ai principi stabiliti dall'Assemblea straordinaria. Nell'ambito di tale facoltà, sono altresì espressamente attribuiti al Consiglio di amministrazione i poteri di determinare la forma, le modalità e i limiti di trasferimento delle azioni di nuova emissione, i diritti spettanti agli azionistidipendenti, nonché i criteri di assegnazione di azioni al personale dipendente, in conseguenza e in esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria dei soci;

r) le deliberazioni concernenti l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;

Si procede, inoltre, all'abrogazione della formulazione di cui alla lettera (r) del comma 2, che si giustificava con la precedente natura cooperativa della Banca.

s) x) le deliberazioni concernenti le fusioni e le scissioni nei casi di cui agli artt. 2505, e 2505 bis e 2506 ter cod.civ. codice civile;

emarket
sdir storage
CERTIFIED
  • t) il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio comunale;
  • u) l'istituzione e ordinamento, anche ai fini dell'articolazione delle facoltà di firma, di sedi secondarie, succursali e rappresentanze nonché il loro trasferimento e la soppressione;
  • v) gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;
  • w) la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni di Banca d'Italia;
  • z) l'approvazione, il riesame e l'aggiornamento del piano di risanamento, nonché la sua modifica e il suo aggiornamento su richiesta di Banca d'Italia;
  • aa) l'adozione, su richiesta di Banca d'Italia, delle modifiche da apportare all'attività, alla struttura organizzativa o alla forma societaria della Società e delle altre misure necessarie per conseguire le finalità del piano di risanamento, nonché l'eliminazione delle cause che formano presupposto dell'intervento precoce;
  • bb) la decisione di adottare una misura prevista nel piano di risanamento o di astenersi dall'adottare una misura pur ricorrendone le circostanze;
  • cc) l'approvazione di una policy per la promozione della diversità e della inclusività.

t) y) il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio comunale;

Testo vigente Testo proposto note

  • u) z) l'istituzione e ordinamento, anche ai fini dell'articolazione delle facoltà di firma, di sedi secondarie, succursali e rappresentanze nonché il loro trasferimento e la soppressione;
  • v)aa) gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;
  • bb) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
  • w)cc) la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni di Banca d'Italia;
  • z)dd) l'approvazione, il riesame e l'aggiornamento del piano di risanamento, nonché la sua modifica e il suo aggiornamento su richiesta di Banca d'Italia;
  • aa) l'adozione, su richiesta di Banca d'Italia, delle
  • ee) modifiche da apportare all'attività, alla struttura organizzativa o alla forma societaria della Società o del Gruppo bancario e delle altre misure necessarie per conseguire le finalità del piano di risanamento, nonché l'eliminazione delle cause che formano presupposto dell'intervento precoce;
  • bb) ff) la decisione di adottare una misura prevista nel piano di risanamento o di astenersi dall'adottare una misura pur ricorrendone le circostanze;
  • cc) gg) l'approvazione di una policy per la promozione della diversità e della inclusività.;
  • hh) la proposta di Regolamento assembleare da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea soci;
  • ii) l'adozione di regole di condotta professionale per il personale della Banca, anche attraverso un Codice Etico, un Modello Organizzativo Gestionale ai sensi del D. Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001 e successive disposizioni modificative, integrative o attuative.

BPAA – Proposta di modifica statutaria 2025 34

3) Il Consiglio di amministrazione riferisce, con apposita relazione e con cadenza trimestrale, al Collegio sindacale in merito all'attività svolta e alle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società e dalle controllate.

Art. 29 – Comitato esecutivo Art. 29 – Comitato esecutivo

1) Il Consiglio di amministrazione, qualora le complessità operative e dimensionali lo richiedano, può delegare, determinando il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega, proprie attribuzioni, che non siano attribuite dalla legge o dal presente Statuto alla sua esclusiva competenza, a un Comitato esecutivo, composto da tre a cinque amministratori. Il presidente del Consiglio di amministrazione non può essere nominato nel Comitato esecutivo ma può partecipare, senza diritto di voto, alle sue adunanze.

In ogni caso, l'eventuale costituzione del Comitato esecutivo non comporta una limitazione dei poteri decisionali e della responsabilità del Consiglio.

Il Consiglio di amministrazione designa il presidente del Comitato esecutivo e, per i casi di assenza o impedimento, il suo sostituto, con le modalità di voto testé indicate.

2) Il Comitato esecutivo si riunisce quando ciò è ritenuto opportuno dal suo presidente. 2)

Le adunanze del Comitato esecutivo possono tenersi anche per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, alle condizioni indicate all'art. 25 dello Statuto per le adunanze del Consiglio di amministrazione.

3) La riunione del Comitato esecutivo è valida con la presenza della maggioranza dei componenti; le votazioni sono prese a maggioranza dei componenti

3) Il Consiglio di amministrazione riferisce, con apposita relazione e con cadenza trimestrale, al Collegio sindacale in merito all'attività svolta e alle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società e dalle controllate.

1) Il Consiglio di amministrazione, qualora le complessità operative e dimensionali lo richiedano, e non sia nominato un Amministratore delegato, può delegare, determinando il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega, proprie attribuzioni, che non siano attribuite dalla legge o dal presente Statuto alla sua esclusiva competenza, a un Comitato esecutivo, composto da tre a cinque amministratori. Il pPresidente del Consiglio di amministrazione non può essere nominato nel Comitato esecutivo ma può partecipare, senza diritto di voto, alle sue adunanze. In ogni caso, l'eventuale costituzione del Comitato esecutivo non comporta una limitazione dei poteri decisionali e della responsabilità del Consiglio.

Il Consiglio di amministrazione designa il pPresidente del Comitato esecutivo e, per i casi di assenza o impedimento, il suo sostituto, con le modalità di voto testé indicate.

Il Comitato esecutivo si riunisce quando ciò è ritenuto opportuno dal suo pPresidente.

Le adunanze del Comitato esecutivo possono tenersi anche per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, alle condizioni indicate all'art. 25 dello Statuto per le adunanze del Consiglio di amministrazione.

3) La riunione del Comitato esecutivo è valida con la presenza della maggioranza dei componenti; le votazioni sono prese a maggioranza dei componenti Viene previsto che il Consiglio di amministrazione possa delegare proprie attribuzioni ad un Comitato esecutivo solo nel caso non sia nominato un AD.

Tale modifica tiene conto delle Disposizioni di Vigilanza di BI (Circolare BI n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo I, Sezione III, 2.2. lettera i)) che prevedono che «La contemporanea presenza di un comitato esecutivo e di un amministratore delegato, o quella di più amministratori delegati, si giustifica nelle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa e richiede una ripartizione chiara delle competenze e delle responsabilità. […]».

Viene adeguato il wording per uniformare la terminologia.

Viene adeguato il wording per uniformare la terminologia.

Testo vigente Testo proposto note
in carica. Nel caso di parità dei voti la deliberazione
si ha per non approvata.
in carica. Nel caso di parità dei voti la deliberazione
si ha per non approvata.
4) Il Comitato esecutivo elegge tra i suoi componenti un
segretario o chiama a tale ufficio il direttore generale
o, su sua proposta, un dipendente della Società.
4) Il
Comitato
esecutivo
elegge
tra
i
suoi
componenti un
segretario
o
chiama
a
tale
ufficio
il
dDirettore
generale
o,
su
sua
proposta,
un
dipendente
della
Società.
Viene adeguato il wording
per uniformare la
terminologia.
5) Delle decisioni assunte dal Comitato viene data
notizia al Consiglio di amministrazione nella sua
prima riunione successiva.
5) Delle decisioni assunte dal Comitato viene data
notizia al Consiglio di amministrazione nella sua
prima riunione successiva.
6) Delle adunanze e deliberazioni del Comitato
esecutivo deve essere redatto processo verbale, da
iscriversi sul relativo libro e da sottoscriversi da chi
le presiede e dal segretario.
6) Delle adunanze e deliberazioni del Comitato
esecutivo deve essere redatto processo verbale, da
iscriversi sul relativo libro e da sottoscriversi da chi
le presiede e dal segretario.
7) Il Comitato esecutivo deve riferire al Consiglio di
amministrazione e al Collegio sindacale, almeno
ogni trimestre, con riferimento ai poteri conferiti, sul
generale andamento della gestione, sulla sua
prevedibile evoluzione e sulle operazioni di
maggiore
rilievo, per le loro dimensioni
o
caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue
controllate.
7) Il Comitato esecutivo deve riferire al Consiglio di
amministrazione e al Collegio sindacale, almeno
ogni trimestre, con riferimento ai poteri conferiti, sul
generale andamento della gestione, sulla sua
prevedibile evoluzione e sulle operazioni di
maggiore rilievo, per le loro dimensioni o
caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue
controllate.
Art. 30

Comitato rischi
Art. 30

Comitato rischi
1) Il Consiglio di amministrazione costituisce al suo
interno il Comitato rischi, il quale svolge funzioni di
supporto all'Organo con funzione di supervisione
strategica in materia di rischi e sistema di controlli
interni. Il Comitato rischi è composto da tre a cinque
componenti, tutti non esecutivi e in maggioranza
indipendenti; ove presente, un amministratore eletto
dalle minoranze fa parte del Comitato rischi. I
componenti
del
Comitato
devono
possedere
conoscenze, competenze ed esperienze tali da
poter comprendere appieno e monitorare le strategie
e gli orientamenti al rischio della Società. Il Comitato
deve potersi avvalere di esperti esterni e -
ove
necessario -
interloquire direttamente con le funzioni
di revisione interna, controllo dei rischi e conformità
alle norme. I lavori del Comitato sono coordinati da
1) Il Consiglio di amministrazione costituisce al suo
interno
il
Comitato
rischi,
il
quale
svolge
funzioni
di
supporto all'Organo con funzione di supervisione
strategica in
materia
di
rischi
e
sistema
di
controlli
interni, anche alla luce dei fattori di sostenibilità
ambientale, sociale e di governo societario.
Il
Comitato rischi è composto da tre a cinque
componenti, tutti non esecutivi e in maggioranza
indipendenti; ove presente, un amministratore eletto
dalle
minoranze
fa
parte
del
Comitato
rischi. I
componenti
del
Comitato
devono
possedere
conoscenze, competenze ed esperienze tali da
poter comprendere appieno e monitorare le strategie
e
gli
orientamenti
al
rischio
della
Società. Il
Comitato
deve
potersi
avvalere
di
esperti
esterni e -
ove
necessario -
interloquire direttamente con le
Vengono recepite a livello statutario le competenze
del Comitato rischi in materia ESG.
È stato inserito il riferimento generico alle Funzioni
aziendali di controllo di secondo e terzo livello,
BPAA –
Proposta di modifica statutaria 2025
36

Testo vigente Testo proposto note
un presidente scelto tra i componenti indipendenti
che non può coincidere con il presidente del
Consiglio di amministrazione o con il presidente di
altri comitati consiliari.
Funzioni
aziendali
di
controllo
di
secondo
e
terzo
livello di revisione interna, controllo dei rischi e
conformità alle norme.
I lavori del Comitato sono
coordinati
da
un
pPresidente
scelto
tra
i
componenti
indipendenti che non può coincidere con il
pPresidente
del
Consiglio
di
amministrazione
o
con il
pPresidente
di
altri
cComitati
consiliari.
sostituendo il riferimento specifico relativo alle
singole Funzioni.
Viene adeguato il wording
per uniformare la
terminologia.
2) La composizione, il mandato, i poteri e le risorse
disponibili del Comitato rischi sono definiti in un
apposito
regolamento
interno
approvato
dal
Consiglio di
amministrazione.
2) La composizione, il mandato, i poteri e le risorse
disponibili del Comitato rischi sono definiti in un
apposito rRegolamento interno approvato dal
Consiglio di
amministrazione.
Viene adeguato il wording
per uniformare la
terminologia.
Art. 31 – Amministratore
delegato
1) Il
Consiglio
di
amministrazione
può
nominare
tra
i
propri
componenti
un
Amministratore
delegato.
Qualora nominato, le cariche di Amministratore
delegato e di Direttore generale, ove possibile,
devono cumularsi nella stessa persona.
Viene introdotto un nuovo articolo (con conseguente
rinumerazione degli
articoli
che seguono) che introduce
la facoltà del Consiglio di amministrazione di nominare
un AD.
Questa disposizione è in linea con le prassi delle banche
comparabili.
L'attribuzione della facoltà e non dell'obbligo per il
Consiglio di amministrazione di nominare un AD mira
facilitare la presentazione di liste per la nomina del
Consiglio di amministrazione.
a
La seconda modifica stabilisce
che, in caso di nomina
dell'AD, "le cariche
di AD e DG
devono, ove possibile,
cumularsi nella stessa persona."
il Consiglio di amministrazione, in considerazione delle
aspettative di Banca d'Italia per le banche di minore
complessità, secondo le quali va evitata la nomina di un
Amministratore delegato e di un Direttore generale al
fine di evitare assetti pletorici dell'esecutivo, ha ritenuto
che:

- la flessibilità prevista dal testo statutario deve essere interpretata in una prospettiva di medio-lungo termine, tenendo presente che l'attuale progetto di governance prevede ad ogni modo di cumulare entrambe le funzioni nella stessa persona e pertanto, in caso di rinnovo nel 2026, le due cariche saranno cumulate nella stessa persona;

- la disposizione statutaria è in linea con le prassi delle banche comparabili, considerata anche la sua attuale dimensione e complessità. Inoltre, si sottolinea che la scrivente Banca sta crescendo, il che comporterà verosimilmente un aumento della complessità operativa;

- la nuova previsione statutaria, che renderebbe facoltativo il cumulo nella stessa persona delle cariche di Amministratore delegato e Direttore generale, può rendere più agevole gestire la Banca in situazioni complesse, ad esempio in situazioni di crescita per acquisizioni, consentendo all'Amministratore delegato di concentrarsi sulle attività di integrazione, delegando l'operatività corrente a soggetti diversi;

- questo approccio permette alla Banca di adattarsi alle eventuali esigenze future senza dover, se del caso, convocare un'Assemblea straordinaria per l'approvazione delle necessarie modifiche statutarie, e ciò in considerazione della struttura azionaria diffusa che caratterizza la Banca.

2) Fermo quanto previsto all'art. 28, il Consiglio di amministrazione determina i poteri dell'Amministratore delegato.

In particolare, l'Amministratore delegato:

  • a) sovrintende e coordina la struttura organizzativa e la gestione aziendale nell'ambito dei poteri attribuiti, in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici determinati dal Consiglio di amministrazione;
  • b) sottopone al Consiglio di amministrazione le proposte che rientrano nella sua competenza;
  • c) coordina le relazioni con gli investitori;
  • d) cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa;
  • e) cura l'attuazione delle delibere del Consiglio di amministrazione.

L'Amministratore delegato, ai sensi dell'art. 2381 codice civile è tenuto a riferire con periodicità di Viene disciplinato l'obbligo di rendicontazione con periodicità di regola trimestrale, e comunque

Testo vigente Testo proposto note
regola trimestrale, e comunque almeno ogni sei
mesi, al Consiglio di amministrazione e al Collegio
sindacale.
almeno
ogni
sei
mesi,
al
Consiglio
amministrazione e al Collegio sindacale.
di
3) Il mandato dell'Amministratore delegato termina
contestualmente
a
quello
del
Consiglio
di
amministrazione che l'ha nominato.
Art. 31
Deleghe del Consiglio di amministrazione
Art. 31 32

Deleghe del Consiglio di amministrazione
La modifica intende raccordare la numerazione.
1) Ferme le competenze esclusive, non delegabili del
Consiglio ai sensi di legge e di questo Statuto,
nell'ambito della gestione corrente, il Consiglio di
amministrazione può delegare funzioni e poteri
decisionali ad amministratori, al direttore generale,
ad altri componenti la Direzione generale, se
nominati, e a dipendenti.
1) Ferme le competenze esclusive, non delegabili del
Consiglio ai sensi di legge e di questo Statuto,
nell'ambito della gestione corrente, il Consiglio di
amministrazione può delegare funzioni e poteri
decisionali
a
singoli
amministratori,
all'Amministratore
delegato
se
nominato,
al
dDirettore generale, ad altri componenti
la
Direzione
generale,
se
nominati, e a
dipendenti.
Viene disciplinato l'ambito delle deleghe dell'AD.
Le deleghe in materia creditizia potranno essere
conferite ad un Comitato endoconsiliare oppure in
alternativa all'AD.
Considerato che gli amministratori del Comitato di
credito endoconsiliare hanno natura esecutiva,
l'adeguamento della previsione statutaria deve
tenere conto dei vincoli regolamentari già indicati
riguardo all'Art. 29, comma 1.
Viene adeguato il wording
per uniformare la
terminologia.
Le
specifiche
competenze
dell'Amministratore
delegato, se nominato, e del Direttore generale,
sono definite, distintamente per ciascuna delle
predette cariche, dal Consiglio di amministrazione.
La relativa disciplina è contenuta, in via generale, in
un apposito Regolamento interno.
L'Amministratore delegato esercita ogni altro potere
delegato nei limiti e con le modalità espressamente
previste dal Consiglio di amministrazione, in
conformità alla vigente normativa di settore.
2) In materia di erogazione del credito poteri
deliberativi possono essere delegati annualmente
dal Consiglio di amministrazione a un Comitato di
credito, composto da tre a cinque amministratori di
cui uno scelto tra gli amministratori residenti nella
Regione
Veneto e dal direttore generale con voto
deliberativo,
al
direttore
generale,
ad
altri
componenti la Direzione generale e a dipendenti
2) In materia di erogazione del credito poteri deliberativi
possono essere delegati annualmente dal Consiglio
di amministrazione all'Amministratore
delegato,
se
nominato,
o
a
un Comitato di credito, composto da
tre a cinque amministratori di cui uno scelto tra gli
amministratori residenti nella Regione Veneto e dal
dDirettore generale con voto deliberativo, al
dDirettore generale, ad altri componenti la Direzione
Viene adeguato il wording
per uniformare la
terminologia.

generale e a dipendenti investiti di particolari

investiti di particolari funzioni, entro predeterminati

Testo vigente Testo proposto note
limiti di importo graduati sulla base delle funzioni e
del grado ricoperto.
funzioni, entro predeterminati limiti di importo
graduati
sulla
base
delle
funzioni
e
del grado
ricoperto.
3) Le decisioni assunte dal Comitato di credito e dai
titolari di deleghe in materia di erogazione del credito
devono essere portate, anche per importi globali, a
conoscenza del Consiglio di amministrazione nella
sua prima adunanza successiva.
3) Le decisioni assunte dal Comitato di credito e dai
titolari di deleghe in materia di erogazione del credito
devono essere portate, anche per importi globali, a
conoscenza del Consiglio di amministrazione nella
sua prima adunanza successiva.
Art. 32

Collegio sindacale
Art. 32
33

Collegio sindacale
La modifica intende raccordare la numerazione.
1) Il Collegio sindacale è composto da tre sindaci
effettivi, di cui uno con funzione di presidente, e due
sindaci supplenti, tutti nominati dall' Assemblea
ordinaria. La composizione del Collegio sindacale
deve riflettere un adeguato grado di diversificazione
assicurando tra l'altro la diversità di genere nella
misura
richiesta
dalla
normativa,
anche
regolamentare vigente e, in difetto di espressa
disposizione normativa, deve essere in ogni caso
garantita la presenza di almeno un sindaco effettivo
di
genere
diverso
da
quello
maggiormente
rappresentato.
1) Il Collegio sindacale è composto da tre sindaci
effettivi,
di
cui
uno
con
funzione
di
pPresidente,
e
due
sindaci
supplenti,
tutti
nominati dall'Assemblea
ordinaria.
La
composizione
del Collegio sindacale
deve riflettere un adeguato grado
di
diversificazione
assicurando
tra
l'altro
la diversità di genere nella
misura
richiesta
dalla
normativa,
anche
regolamentare vigente e, in difetto
di
espressa
disposizione
normativa, deve essere in ogni caso
garantita la presenza di almeno
un
sindaco
effettivo
di
genere
diverso
da
quello
maggiormente
rappresentato.
Viene adeguato il wording
per uniformare la
terminologia.
2) I sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono
con l'Assemblea convocata per l'approvazione del
bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono
rieleggibili. La cessazione dei sindaci per scadenza
del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio
è ricostituito. In caso di morte, rinuncia o decadenza
di un sindaco, si applicano le previsioni dell'art. 33
dello Statuto.
2) I sindaci restano in carica per tre esercizi,
scadono
con l'Assemblea convocata per l'approvazione del
bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono
rieleggibili. La cessazione
dei
sindaci
per
scadenza
del
termine ha effetto dal momento in cui il Collegio
è ricostituito. In caso di morte, rinuncia o decadenza
di
un
sindaco,
si
applicano
le previsioni
dell'art.
33
34 dello
Statuto.
La modifica intende raccordare la numerazione.
3) I sindaci devono essere iscritti nel Registro dei
revisori legali e devono possedere i requisiti di
onorabilità, professionalità e indipendenza nonché
soddisfare i criteri di competenza volti a comprovare
la loro idoneità a rivestire l'incarico e i criteri di
correttezza nelle condotte personali e professionali
pregresse e dedicare il tempo necessario all'efficace
espletamento dell'incarico come previsto dalla
normativa, anche regolamentare e statutaria.
3) I sindaci devono essere iscritti nel Registro dei
revisori legali e devono possedere i requisiti di
onorabilità, professionalità e indipendenza nonché
soddisfare i criteri di competenza volti a comprovare
la loro idoneità a rivestire l'incarico e i criteri
di
correttezza nelle condotte personali e professionali
pregresse e dedicare il tempo necessario all'efficace
espletamento dell'incarico come previsto dalla
normativa, anche regolamentare e statutaria.
BPAA –
Proposta di modifica statutaria 2025
40
Testo vigente Testo proposto note
4) Oltre alle cause previste dalla legge non possono
rivestire la carica di sindaco della Società coloro che
4) Oltre alle cause previste dalla legge non possono
rivestire la carica di sindaco della Società coloro che
a) fanno parte di organi amministrativi o di controllo di
altre aziende di credito, salvo si tratti di organismi di
categoria;
a) fanno parte di organi amministrativi o di controllo di
altre aziende di credito, salvo si tratti di organismi di
categoria;
b) fanno parte di organi amministrativi o di controllo di
altre aziende che svolgono attività in diretta
concorrenza con quella della
Società;
b) fanno parte di organi amministrativi o di controllo di
altre aziende che svolgono attività in diretta
concorrenza con quella della
Società;
c) hanno un rapporto di lavoro dipendente con la
Società o con una società controllata o collegata;
c) hanno un rapporto di lavoro dipendente con la
Società o con una società controllata o collegata;
d) rivestono cariche diverse da quelle di controllo in
altre società del Gruppo o in società terze censite
come società collegate ai sensi della disciplina di
Vigilanza;
d) rivestono cariche diverse da quelle di controllo in
altre società del Gruppo o in società terze censite
come società collegate ai sensi della disciplina di
Vigilanza;
e) rivestono incarichi di amministrazione e controllo
presso società ed enti in numero superiore a quello
stabilito da apposito regolamento, approvato
dall'Assemblea, che disciplina i limiti al cumulo degli
incarichi che possono essere contemporaneamente
detenuti dai sindaci, tenuto conto della natura
dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni delle
società nella quali rivestono la carica. Restano
comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo
degli incarichi previsti dalla normativa, anche
regolamentare, pro tempore vigente.
e) rivestono incarichi di amministrazione e controllo
presso società ed enti in numero superiore a quello
stabilito da apposito rRegolamento, approvato
dall'Assemblea, che
disciplina
i
limiti
al
cumulo
degli
incarichi
che
possono
essere
contemporaneamente detenuti dai sindaci, tenuto
conto
della
natura
dell'incarico
e
delle
caratteristiche e dimensioni delle società nellae
quali rivestono la carica. Restano comunque fermi,
ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi
previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro
tempore vigente.
Viene adeguato il wording
per uniformare la
terminologia.
Correzione di un refuso.
Il superamento del settantesimo anno di età
costituisce causa di ineleggibilità a sindaco della
Società e, per il sindaco in carica, di decadenza
dall'incarico in occasione dell'Assemblea ordinaria
immediatamente successiva al raggiungimento di
tale limite per età.
Il superamento del settantesimo anno di età
costituisce causa di ineleggibilità a sindaco della
Società e, per il sindaco in carica, di decadenza
dall'incarico in occasione dell'Assemblea ordinaria
immediatamente successiva al raggiungimento di
tale limite per età.
5) I sindaci possono essere revocati con deliberazione
dell'Assemblea ordinaria solo in presenza di una
giusta causa. La deliberazione di revoca deve
essere approvata dal Tribunale, sentito l'interessato.
5) I sindaci possono essere revocati con deliberazione
dell'Assemblea ordinaria solo in presenza di una
giusta causa. La deliberazione di revoca deve
essere approvata dal Tribunale, sentito l'interessato.
Testo vigente Testo proposto note
6) In considerazione delle funzioni da loro svolte e per
l'adempimento dei compiti connessi alla carica di
sindaco, esclusivamente per i sindaci della Provincia
di Bolzano, è richiesta la piena comprensione della
lingua italiana e tedesca con riferimento all'attività
sociale e alla professionalità richiesta per ricoprire la
carica; i singoli sindaci autocertificano la sussistenza
del requisito linguistico su un modello predisposto
dalla Società.
6) In considerazione delle funzioni da loro svolte e per
l'adempimento dei compiti connessi alla carica di
sindaco, esclusivamente per i sindaci della Provincia
di Bolzano, è richiesta la piena comprensione della
lingua italiana e tedesca con riferimento all'attività
sociale e alla professionalità richiesta per ricoprire la
carica; i singoli sindaci autocertificano la sussistenza
del requisito linguistico su un modello predisposto
dalla Società.
7) L'Assemblea ordinaria determina l'emolumento
annuale da attribuire ai componenti effettivi del
Collegio sindacale per l'intero periodo di durata del
loro ufficio, nonché le indennità di presenza per la
loro partecipazione alle adunanze del Consiglio di
amministrazione e dei Comitati consiliari.
7) L'Assemblea ordinaria determina l'emolumento
annuale da attribuire ai componenti effettivi del
Collegio sindacale per l'intero periodo di durata del
loro ufficio, nonché le indennità di presenza per la
loro partecipazione alle adunanze del Collegio
sindacale, del Consiglio
di
amministrazione
e
dei
Comitati consiliari.
Viene integrato l'elenco delle adunanze per le quali
è prevista l'indennità di presenza.
8) I sindaci hanno diritto al rimborso delle spese
sostenute per l'espletamento del loro mandato.
8) I sindaci hanno diritto al rimborso delle spese
sostenute per l'espletamento del loro mandato.
9) Ai fini delle nomine o della sostituzione dei propri
componenti in conformità al successivo art. 33, il
Collegio Sindacale:
9) Ai
fini
delle
nomine
o
della
sostituzione
dei
propri
componenti
in
conformità
al
successivo
art.
33
34,
il Collegio Sindacale:
La modifica intende raccordare la numerazione.
a) identifica preventivamente, e porta a conoscenza dei
soci in tempo utile, la propria composizione quali
quantitativa considerata ottimale, individuando e
motivando il profilo teorico dei candidati ritenuto
opportuno a questi fini;
a) identifica preventivamente, e porta a conoscenza dei
soci in tempo utile, la propria composizione quali
quantitativa considerata ottimale, individuando e
motivando il profilo teorico dei candidati ritenuto
opportuno a questi fini;
b) verifica successivamente la rispondenza tra la
composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e
quella effettiva risultante dal processo di nomina.
b) verifica successivamente la rispondenza tra la
composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e
quella effettiva risultante dal processo di nomina.
Art. 33
Nomina e sostituzione dei sindaci
Art. 33 34

Nomina e sostituzione dei sindaci
La modifica intende raccordare la numerazione.
1) Per la nomina del Collegio sindacale, l'Assemblea
procede sulla base di liste presentate dai soci.
1) Per la nomina del Collegio sindacale, l'Assemblea
procede sulla base di liste presentate dai soci.
2) Possono presentare una lista tanti soci aventi diritto
di votare nell'Assemblea chiamata a eleggere il
Collegio, che posseggano, insieme, almeno l'1% del
capitale sociale ovvero la minore percentuale
2) Possono presentare una lista tanti soci aventi diritto
di votare nell'Assemblea chiamata a eleggere il
Collegio, che posseggano, insieme, almeno l'1% del
capitale sociale ovvero la minore percentuale
BPAA –
Proposta di modifica statutaria 2025
42

eventualmente stabilita dalla disciplina di legge o regolamentare.

3) Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate, a pena di decadenza, presso la sede della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica o in prima convocazione. La sottoscrizione di ciascun socio presentatore deve essere autenticata da notaio, oppure apposta in presenza di un dipendente della Società appositamente incaricato dal Consiglio di amministrazione.

Ciascun socio può concorrere alla presentazione di una sola lista. In caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna lista.

  • 4) Le liste devono essere corredate dalle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione del numero di azioni da loro detenute e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità della partecipazione indicata al comma 2 di questo articolo, nonché da ogni altra informazione richiesta dalla disciplina, anche regolamentare e statutaria.
  • 5) Le liste sono divise in due sezioni distinte la prima per i candidati alla carica di sindaco effettivo e la seconda per i candidati alla carica di sindaco supplente – e devono indicare, in ordine numerico progressivo, un numero di candidati pari a quello dei sindaci da eleggere. Il candidato alla presidenza del Collegio sindacale è indicato al primo posto della lista. Ciascuna sezione della lista deve presentare un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri, nell'ambito della sezione stessa, il rispetto della diversità di genere almeno nella misura minima richiesta dalla normativa vigente.

Unitamente a ciascuna lista deve essere depositata a cura dei soci presentatori, un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, compresa l'indicazione

eventualmente stabilita dalla disciplina di legge o regolamentare.

3) Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate, a pena di decadenza, presso la sede della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica o in prima convocazione. La sottoscrizione di ciascun socio presentatore deve essere autenticata da notaio, oppure apposta in presenza di un dipendente della Società appositamente incaricato dal Consiglio di amministrazione.

Ciascun socio può concorrere alla presentazione di una sola lista. In caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna lista.

  • 4) Le liste devono essere corredate dalle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione del numero di azioni da loro detenute e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità della partecipazione indicata al comma 2 di questo articolo, nonché da ogni altra informazione richiesta dalla disciplina, anche regolamentare e statutaria.
  • 5) Le liste sono divise in due sezioni distinte la prima per i candidati alla carica di sindaco effettivo e la seconda per i candidati alla carica di sindaco supplente – e devono indicare, in ordine numerico progressivo, un numero di candidati pari a quello dei sindaci da eleggere. Il candidato alla presidenza del Collegio sindacale è indicato al primo posto della lista. Ciascuna sezione della lista deve presentare un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri, nell'ambito della sezione stessa, il rispetto della diversità di genere almeno nella misura minima richiesta dalla normativa vigente.

Unitamente a ciascuna lista deve essere depositata a cura dei soci presentatori, un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, compresa l'indicazione Viene integrata la disciplina dei requisiti per la candidatura alla carica di sindaco prevendendo anche i requisiti di indipendenza (D.M. 169/2020).

Testo vigente Testo proposto note
degli incarichi di amministrazione e controllo
ricoperti in altre società, nonché la dichiarazione con
la quale ogni candidato accetta la candidatura e
attesta, sotto la propria responsabilità, l'assenza di
situazioni di incompatibilità o cause di ineleggibilità
e la sussistenza dei requisiti prescritti per la carica
dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria.
Ciascun candidato può essere inserito in una sola
degli incarichi di amministrazione e controllo
ricoperti in altre società, nonché la dichiarazione con
la quale ogni candidato accetta la candidatura e
attesta, sotto la propria responsabilità, l'assenza di
situazioni di incompatibilità o cause di ineleggibilità
e la sussistenza dei requisiti prescritti per la carica
dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria,
compresi quelli di indipendenza.
lista a pena di ineleggibilità. Ciascun candidato può essere inserito in una sola
lista a pena di ineleggibilità.
6) Le liste presentate senza l'osservanza delle
modalità che precedono sono considerate come non
presentate.
6) Le liste presentate senza l'osservanza delle
modalità che precedono sono considerate come non
presentate.
7) All'Assemblea i soci potranno esercitare il voto
indicando esclusivamente la lista prescelta, senza
facoltà di modificarla e/o integrarla o di votare per più
di una lista.
7) All'Assemblea i soci potranno esercitare il voto
indicando esclusivamente la lista prescelta, senza
facoltà di modificarla e/o integrarla o di votare per più
di una lista.
8) All'elezione alla carica di sindaco si procede come
segue:
8) All'elezione alla carica di sindaco si procede come
segue:
a) Qualora siano presentate più liste, il presidente, un
sindaco effettivo e un sindaco supplente sono tratti,
nell'ordine progressivo di iscrizione, dalla lista che
ottiene il maggior numero di voti (la lista di
maggioranza).
a) Qualora siano presentate più liste, il pPresidente,
un
sindaco
effettivo
e
un
sindaco supplente
sono
tratti,
nell'ordine
progressivo di
iscrizione,
dalla
lista
che
ottiene
il
maggior numero di voti (la lista di
maggioranza).
Viene adeguato il wording
per uniformare la
terminologia.
b) Dalla lista che ottiene il secondo maggior numero di
voti (la lista di minoranza più votata) –
che non sia
collegata in alcun modo, neppure indirettamente,
con i soci che hanno presentato la lista risultata
prima per numero di voti –
e a condizione che questa
lista consegua tanti voti da costituire almeno l'1% del
capitale
sociale
saranno
tratti,
nell'ordine
progressivo di iscrizione, un sindaco effettivo e un
sindaco supplente.
b) Dalla lista che ottiene il secondo maggior numero di
voti (la lista di minoranza più votata) –
che non sia
collegata in alcun modo, neppure indirettamente,
con i soci che hanno presentato la lista risultata
prima per numero di voti –
e a condizione che questa
lista consegua tanti voti da costituire almeno l'1% del
capitale
sociale
saranno
tratti,
nell'ordine
progressivo di iscrizione, un sindaco effettivo e un
sindaco supplente.
Viene adeguato il wording
per uniformare la
terminologia.
Qualora nessuna lista di minoranza raggiunga la
soglia di cui sopra o si presenti un'unica lista, il
presidente, i sindaci effettivi e i sindaci supplenti
sono tratti dalla lista di maggioranza.
Qualora nessuna lista di minoranza raggiunga
la
soglia
di
cui
sopra
o
si
presenti un'unica
lista,
il
pPresidente,
i
sindaci
effettivi e i sindaci supplenti
sono tratti dalla lista di maggioranza.
Testo vigente Testo proposto note
c) In caso di parità di voti fra liste ovvero fra candidati,
l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio a
maggioranza relativa.
c) In caso di parità di voti fra liste ovvero fra candidati,
l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio a
maggioranza relativa.
d) Qualora il Collegio sindacale così formato non
assicuri il rispetto di quanto previsto al precedente
art. 32, comma 1 in materia di diversità di genere,
l'ultimo candidato eletto dalla lista di maggioranza
viene sostituito dal primo candidato non eletto della
stessa
lista
appartenente
al
genere
meno
rappresentato ovvero, in difetto, dal primo candidato
non eletto delle liste successive. Ove ciò non fosse
possibile, il componente effettivo di genere meno
rappresentato viene nominato dall'Assemblea con le
maggioranze di legge, senza vincolo di lista, in
sostituzione dell'ultimo candidato della lista di
maggioranza.
d) Qualora il Collegio sindacale così formato non
assicuri il rispetto di quanto previsto al precedente
art. 32
33, comma 1 in materia di diversità di
genere, l'ultimo candidato eletto dalla
lista
di
maggioranza
viene
sostituito
dal primo
candidato
non
eletto
della
stessa
lista appartenente
al
genere
meno
rappresentato ovvero, in difetto, dal primo
candidato non eletto delle liste successive. Ove ciò
non fosse possibile, il componente effettivo di
genere
meno
rappresentato
viene
nominato
dall'Assemblea
con
le maggioranze
di
legge, senza
vincolo di lista, in sostituzione dell'ultimo candidato
della lista di maggioranza.
La modifica intende raccordare la numerazione.
e) Qualora nei termini non sia stata validamente
presentata alcuna lista, tutti i sindaci da eleggere
sono nominati, a maggioranza relativa senza vincolo
di lista, fra i candidati proposti direttamente in
Assemblea. In ogni caso resta fermo il rispetto di
quanto previsto al precedente art. 32, comma 1, in
materia di diversità di genere.
e) Qualora nei termini non sia stata validamente
presentata alcuna lista, tutti i sindaci da eleggere
sono nominati, a maggioranza relativa senza vincolo
di lista, fra i candidati proposti direttamente in
Assemblea. In ogni caso resta fermo il rispetto
di
quanto
previsto
al
precedente
art. 32
33, comma 1,
in materia di diversità di genere.
La modifica intende raccordare la numerazione.
9) Se viene a mancare il presidente del Collegio
sindacale, assume tale carica, fino ad integrazione
del Collegio ai sensi dell'art. 2401 cod.civ. il sindaco
supplente tratto dalla medesima lista dalla quale è
stato tratto il presidente.
9) Se
viene
a
mancare
il
pPresidente
del
Collegio
sindacale,
assumetale
carica,
fino
ad
integrazione
del
Collegio
ai
sensi
dell'art.
2401
cod.civ.
codice civile, il sindaco supplente tratto dalla
medesima lista dalla quale è stato tratto il
pPresidente.
Viene adeguato il wording
per uniformare la
terminologia.
10) Nell'ipotesi di cessazione anticipata di un sindaco
effettivo, subentra, fino alla prossima Assemblea, il
sindaco supplente tratto dalla medesima lista dalla
quale è stato tratto il sindaco da sostituire. Qualora
sia stata presentata una sola lista, i sindaci supplenti
entrano in ordine di iscrizione in lista.
10) Nell'ipotesi di cessazione anticipata di un sindaco
effettivo, subentra, fino alla prossima Assemblea, il
sindaco supplente tratto dalla medesima lista dalla
quale è stato tratto il sindaco da sostituire. Qualora
sia stata presentata una sola lista, i sindaci supplenti
entrano in ordine di iscrizione in lista.
11) Se con i sindaci supplenti non è possibile sostituire
tutti i sindaci effettivi venuti a mancare ovvero non è
possibile il rispetto di quanto previsto al precedente
art. 32, comma 1 in materia di diversità di genere, è
11) Se con i sindaci supplenti non è possibile sostituire
tutti i sindaci effettivi venuti a mancare ovvero non è
possibile il rispetto di quanto previsto al precedente
art. 32
33, comma 1 in materia di diversità di genere,
La modifica intende raccordare la numerazione.
BPAA –
Proposta di modifica statutaria 2025
45

Testo vigente Testo proposto note
convocata
l'Assemblea
che
provvede
all'integrazione del Collegio sindacale e vota con le
maggioranze di legge senza vincolo di lista. I nuovi
nominati scadono con i sindaci in carica.
è
convocata
l'Assemblea
che
provvede
all'integrazione del Collegio sindacale e vota con le
maggioranze di legge
senza
vincolo
di
lista.
I
nuovi
nominati scadono
con
i
sindaci
in
carica.
Art. 34

Doveri del Collegio sindacale
Art. 34
35

Doveri del Collegio sindacale
La modifica intende raccordare la numerazione.
1) Il Collegio sindacale vigila: 1) Il Collegio sindacale vigila:
a) sull'osservanza della legge, dei regolamenti e dello
Statuto;
a) sull'osservanza della legge, dei rRegolamenti e
dello Statuto;
Viene adeguato il wording
per uniformare la
terminologia.
b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
c) sull'adeguatezza
dell'assetto
organizzativo,
amministrativo e contabile adottato dalla Società e
sul loro concreto funzionamento;
c) sull'adeguatezza
dell'assetto
organizzativo,
amministrativo e contabile adottato dalla Società e
sul loro concreto funzionamento;
d) sull'adeguatezza e funzionalità del sistema dei
controlli interni, con particolare riguardo al controllo
dei rischi ivi compreso il processo di determinazione
del capitale interno;
d) sull'adeguatezza e funzionalità del sistema dei
controlli interni, con particolare riguardo al controllo
dei rischi ivi compreso il processo di determinazione
del capitale interno;
e) sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla
Società
alle
società
controllate
nell'esercizio
dell'attività di direzione e coordinamento;
e) sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla
Società
alle
società
controllate
nell'esercizio
dell'attività di direzione e coordinamento;
f) sugli altri atti e fatti precisati dalla legge. f) sugli altri atti e fatti precisati dalla legge.
2) Il Collegio sindacale accerta, in particolare,
l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e
2) Il Collegio sindacale accerta, in particolare,
l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e
Viene introdotto il soggetto incaricato della
attestazione della rendicontazione di sostenibilità,

strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la società di revisione incaricata della revisione legale dei conti e il soggetto incaricato della attestazione della rendicontazione di sostenibilità promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi. A tal fine il Collegio e la società di revisione si scambiano senza indugio i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi

delle regole adottate dalla Società per assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e ne

  • l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la società di revisione incaricata della revisione legale dei conti, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi. A tal fine il Collegio e la società di revisione si scambiano senza indugio i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.
  • 3) Il Collegio sindacale vigila altresì sull'osservanza delle regole adottate dalla Società per assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e ne 3) Il Collegio sindacale vigila altresì sull'osservanza

attestazione della rendicontazione di sostenibilità, in linea con la normativa in materia di redazione della Rendicontazione di Sostenibilità (Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) o Direttiva 2022/2464/UE).

(vedasi anche Art. 13, comma 2, lettere b) e d))

compiti.

Testo vigente Testo proposto note
riferisce nella relazione annuale all'Assemblea dei
soci.
riferisce nella relazione annuale all'Assemblea dei
soci.
4) Il Collegio sindacale si avvale dei flussi informativi
provenienti dalle funzioni e strutture di controllo
interne e può avvalersi, nello svolgimento delle
verifiche e degli accertamenti necessari, delle
strutture e delle funzioni preposte al controllo interno
nonché procedere, in qualsiasi momento, anche
individualmente, ad atti di ispezione e controllo.
4) Il Collegio sindacale si avvale dei flussi informativi
provenienti dalle fFunzioni
e strutture di controllo
interne e può avvalersi, nello svolgimento delle
verifiche e degli accertamenti necessari, delle
strutture e delle fFunzioni preposte al controllo
interno nonché procedere, in qualsiasi momento,
anche individualmente, ad atti di ispezione e
controllo.
Viene adeguato il wording
per uniformare la
terminologia.
5) Il Collegio sindacale può chiedere agli amministratori
notizie, anche con riferimento a società controllate,
sull'andamento delle operazioni sociali o su
determinati affari. Il Collegio può altresì scambiare
informazioni con i corrispondenti organi delle società
controllate in merito ai sistemi di amministrazione e
controllo ed all'andamento generale dell'attività
sociale.
5) Il Collegio sindacale può chiedere agli amministratori
notizie, anche con riferimento a società controllate,
sull'andamento delle operazioni sociali o su
determinati affari. Il Collegio può altresì scambiare
informazioni con i corrispondenti organi delle società
controllate in merito ai sistemi di amministrazione e
controllo ed all'andamento generale dell'attività
sociale.
6) Il Collegio sindacale informa senza indugio Banca
d'Italia circa tutti i fatti o gli atti, di cui venga a
conoscenza, che possano costituire una irregolarità
nella gestione della Banca o una violazione delle
norme disciplinanti l'attività bancaria.
6) Il Collegio sindacale informa senza indugio Banca
d'Italia circa tutti i fatti o gli atti, di cui venga a
conoscenza, che possano costituire una irregolarità
nella gestione della Banca o una violazione delle
norme disciplinanti l'attività bancaria.
7) Fermo restando l'obbligo di cui al precedente
comma 6, il Collegio sindacale segnala al Consiglio
di amministrazione le carenze e irregolarità
eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di
idonee misure correttive e ne verifica nel tempo
l'efficacia.
7) Fermo restando l'obbligo di cui al precedente
comma 6, il Collegio sindacale segnala al Consiglio
di amministrazione le carenze e irregolarità
eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di
idonee misure correttive e ne verifica nel tempo
l'efficacia.
8) Il Collegio sindacale esprime parere in ordine alle
decisioni concernenti la nomina dei responsabili
delle funzioni di controllo interno nonché su ogni
decisione inerente la definizione degli elementi
essenziali del sistema dei controlli interni.
8) Il Collegio sindacale esprime parere in ordine alle
decisioni concernenti la nomina dei responsabili
delle fFunzioni di controllo interno nonché su ogni
decisione inerente la definizione degli elementi
essenziali del sistema dei controlli interni.
Viene adeguato il wording
per uniformare la
terminologia.
9) I sindaci riferiscono, in occasione dell'approvazione
del bilancio d'esercizio, sull'attività di vigilanza
svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili
eventualmente rilevati.
9) I sindaci riferiscono, in occasione dell'approvazione
del bilancio d'esercizio, sull'attività di vigilanza
svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili
eventualmente rilevati.
BPAA –
Proposta di modifica statutaria 2025
47
emarket
sdir storage
CERTIFIED
Testo vigente Testo proposto note
10) I
sindaci
devono
assistere
alle
adunanze
dell'Assemblea
dei
soci,
del
Consiglio
di
amministrazione e del Comitato esecutivo, se
nominato.
10) I
sindaci
devono
assistere
alle
adunanze
dell'Assemblea
dei
soci,
del
Consiglio
di
amministrazione e del Comitato esecutivo, se
nominato.
Art. 35
Funzionamento del Collegio sindacale
Art. 35 36

Funzionamento del Collegio sindacale
La modifica intende raccordare la numerazione.
1) Il Collegio sindacale, che deve riunirsi almeno ogni
novanta giorni, viene convocato dal presidente del
Collegio medesimo.
1) Il Collegio sindacale, che deve riunirsi almeno ogni
novanta giorni, viene convocato dal pPresidente del
Collegio medesimo.
Viene adeguato il wording
per uniformare la
terminologia.
2) Le adunanze del Collegio sindacale sono valide con
l'intervento della maggioranza assoluta dei sindaci;
le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei
presenti.
2) Le adunanze del Collegio sindacale sono valide con
l'intervento della maggioranza assoluta dei sindaci;
le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei
presenti.
3) Il presidente, o chi lo sostituisce, presiede le
adunanze del Collegio sindacale.
Inoltre, il presidente del Collegio sindacale:
3) Il pPresidente, o chi lo sostituisce, presiede le
adunanze del Collegio sindacale.
Inoltre,
il
pPresidente
del
Collegio
sindacale:
Viene adeguato il wording
per uniformare la
terminologia.
a) garantisce l'efficacia del dibattito all'interno del
Collegio, adoperandosi affinché le deliberazioni
adottate siano il risultato di un'adeguata dialettica e
del contributo fattivo di tutti i Sindaci;
a) garantisce l'efficacia del dibattito all'interno del
Collegio, adoperandosi affinché le deliberazioni
adottate siano il risultato di un'adeguata dialettica e
del contributo fattivo di tutti i Sindaci;
b) provvede affinché adeguate informazioni e la
documentazione concernenti le materie poste
all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Sindaci
con congruo anticipo;
b) provvede affinché adeguate informazioni e la
documentazione concernenti le materie poste
all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Sindaci
con congruo anticipo;
c) cura che il processo di autovalutazione del Collegio
sia condotto con efficacia, le relative modalità di
svolgimento siano coerenti rispetto al grado di
complessità dei lavori dell'organo, siano adottate
tutte le misure correttive necessarie per fare fronte
alle carenze eventualmente riscontrate.
c) cura che il processo di autovalutazione del Collegio
sia condotto con efficacia, le relative modalità di
svolgimento siano coerenti rispetto al grado di
complessità dei lavori dell'organo, siano adottate
tutte le misure correttive necessarie per fare fronte
alle carenze eventualmente riscontrate.
4) Qualora, il presidente del Collegio sindacale lo reputi
opportuno, le adunanze del Collegio sindacale
possono tenersi anche per teleconferenza, per
video-conferenza e, più in generale, mediante
qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione
che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di
buona fede e di parità di trattamento e in particolare
4) Qualora, il pPresidente del Collegio sindacale lo
reputi opportuno, le adunanze del Collegio sindacale
possono tenersi anche per teleconferenza, per
video-conferenza e, più in generale, mediante
qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione
che siano rispettati
il
metodo
collegiale
e
i
principi
di
buona fede e di parità di trattamento e in particolare
Viene adeguato il wording
per uniformare la
terminologia.

Testo vigente Testo proposto note
a condizione che tutti i partecipanti possano essere
identificati e sia loro consentito di seguire la
discussione e di intervenire in tempo reale nella
trattazione degli argomenti affrontati, nonché poter
visionare, ricevere e trattare la documentazione. A
queste condizioni il Collegio sindacale si intende
riunito nel luogo, indicato nella convocazione, in cui
si trovano il presidente, o chi lo sostituisce, e il
segretario della riunione. Il verbale della riunione,
letto dal presidente in adunanza, dovrà contenere la
dichiarazione
di
esatta
corrispondenza
del
contenuto verbalizzato con le questioni trattate ed
essere sottoscritto dai sindaci intervenuti alla prima
occasione utile.
a condizione
che
tutti
i
partecipanti
possano
essere
identificati e sia loro consentito di seguire la
discussione e di intervenire in tempo reale nella
trattazione degli argomenti affrontati, nonché poter
visionare, ricevere e trattare la documentazione. A
queste condizioni il Collegio sindacale si intende
riunito nel luogo, indicato nella convocazione, in cui
si trovano il pPresidente, o chi lo sostituisce, e il
segretario della riunione. Il verbale della riunione,
letto dal pPresidente
in
adunanza,
dovrà
contenere
la
dichiarazione
di
esatta
corrispondenza
del contenuto verbalizzato con le
questioni trattate ed
essere
sottoscritto
dai
sindaci
intervenuti
alla
prima occasione utile.
5) L'informativa al Collegio sindacale, al di fuori delle
riunioni del Consiglio di amministrazione e del
Comitato
esecutivo,
qualora
costituito,
viene
effettuata per iscritto al presidente del Collegio
medesimo.
5) L'informativa al Collegio sindacale, al di fuori
delle
riunioni del Consiglio di amministrazione e del
Comitato
esecutivo,
qualora
costituito,
viene
effettuata per iscritto al pPresidente del Collegio
medesimo.
Viene adeguato il wording
per uniformare la
terminologia.
Art. 36

Revisione legale dei conti
Art. 36
37

Revisione legale dei conti
La modifica intende raccordare la numerazione.
1) La revisione legale dei conti della Società è
esercitata da una società di revisione secondo le
previsioni di legge.
1) La revisione legale dei conti della Società è
esercitata da una società di revisione secondo le
previsioni di legge.
Art. 37
La Direzione generale
Art. 37 38

La Direzione generale
La modifica intende raccordare la numerazione.
1) La Direzione generale è composta dal direttore
generale e dagli altri componenti nominati dal
Consiglio di amministrazione
a maggioranza
assoluta degli amministratori in carica. Tutti i
componenti debbono essere in possesso dei
requisiti previsti dalla normativa vigente, anche
regolamentare.
1) La Direzione generale è composta dal dDirettore
generale e dagli altri componenti nominati dal
Consiglio di amministrazione
a maggioranza
assoluta degli amministratori in carica. Tutti i
componenti
debbono
essere
in
possesso
dei
requisiti previsti dalla normativa vigente, anche
regolamentare.
Viene adeguato il wording
per uniformare la
terminologia.
2) Il Consiglio di amministrazione determina le
attribuzioni dei componenti la Direzione generale.
2) Il Consiglio di amministrazione determina le
attribuzioni dei componenti la Direzione generale.
Art. 38
Funzioni del Direttore generale
Art. 38 39

Funzioni del Direttore generale
La modifica intende raccordare la numerazione.

Testo vigente Testo proposto note
1) Il direttore generale, nei limiti dei poteri conferitigli e
secondo gli indirizzi del Consiglio di amministrazione
nell'esercizio della funzione di sovrintendenza,
coordinamento esecutivo e controllo, provvede alla
gestione di tutti gli affari correnti, esercita nei limiti
assegnatigli i poteri in materia
di
erogazione
del
credito,
di
spesa
e
di
operazioni
finanziarie,
sovrintende
all'organizzazione e
al
funzionamento
delle
reti
e
dei
servizi
e

esecuzione alle
deliberazioni assunte dal Consiglio di amministrazione
nonché a quelle assunte dal Comitato esecutivo, se
nominato, ed a quelle assunte in via d'urgenza a norma
dell'art. 23 dello Statuto.
1) Il dDirettore
generale, nei limiti dei poteri conferitigli
e
secondo
gli
indirizzi
del
Consiglio
di
amministrazione nell'esercizio della funzione di
sovrintendenza,
coordinamento
esecutivo
e
controllo,:
Viene adeguato il wording
per uniformare la
terminologia.
Vengono adeguate le funzioni attribuite al Direttore
generale all'ipotesi di nomina dell'AD.
a) provvede alla gestione di tutti gli affari correnti,;
b) assicura il funzionamento delle strutture aziendali e
la gestione del personale;
c) esercita, nei limiti assegnatigli i poteri in materia di
erogazione del credito, di spesa e di operazioni
finanziarie,;
d) sovrintende all'organizzazione e al funzionamento
delle reti e dei servizi;
e
e) nel
caso
in
cui
non
venga
nominato
l'Amministratore delegato, dà esecuzione alle
deliberazioni
assunte
dal
Consiglio
di
amministrazione nonché a quelle assunte dal
Comitato esecutivo, se nominato, ed a quelle
assunte
in
via
d'urgenza
a
norma
dell'art.
23
dello
Statuto.
2) Il direttore generale è il capo del personale e della
struttura.
2) Il
dDirettore generale:
Viene adeguato il wording
per uniformare la
terminologia.
a) è il capo del personale e della struttura.
e propone
assunzioni, promozioni e revoche;
Vengono adeguate le funzioni attribuite al Direttore
generale all'ipotesi di nomina dell'AD.
b) esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto
stabilito dal presente Statuto e dai Regolamenti
interni, nonché di quanto stabilito dal Consiglio di
amministrazione e dal Comitato esecutivo, se
Testo vigente Testo proposto note
nominato, e quelle assunte in via d'urgenza a norma
dell'art. 23 dello Statuto.
3) Il direttore generale risponde al Consiglio di
amministrazione in merito all'esercizio delle sue
attribuzioni.
3) Il dDirettore generale risponde al Consiglio di
amministrazione in merito all'esercizio delle sue
attribuzioni.
Viene adeguato il wording
per uniformare la
terminologia.
4) Il direttore generale avvia autonomamente le azioni
giudiziarie che appaiono opportune per assicurare il
recupero dei crediti; rappresenta, in questi casi, la
Società in giudizio e conferisce mandato ai legali
incaricati, sottoscrivendo le relative procure alle liti.
4) Il
dDirettore generale
può
avviare
autonomamente le
azioni giudiziarie
che
appaiono
opportune per
assicurare
il
recupero
dei
crediti;
rappresenta,
in
questi casi, la Società in giudizio e conferisce
mandato ai legali incaricati, sottoscrivendo le relative
procure alle liti.
Viene adeguato il wording
per uniformare la
terminologia.
Vengono adeguate le funzioni attribuite al Direttore
generale all'ipotesi di nomina dell'AD.
5) Il direttore generale formula proposte agli organi
collegiali e prende parte con voto consultivo, alle
adunanze del Consiglio di amministrazione e del
Comitato esecutivo, se nominato.
5) Il dDirettore generale formula, nel limite dei poteri
conferitigli
dal
Consiglio
di
amministrazione,
proposte
agli
organi
collegiali
e
prende
parte
con voto
consultivo,
alle
adunanze
del
Consiglio
di
amministrazione
e
del
Comitato
esecutivo,
se
nominato.
Viene adeguato il wording
per uniformare la
terminologia.
Vengono adeguate le funzioni attribuite al Direttore
generale all'ipotesi di nomina dell'AD.
6) Nell'espletamento delle sue funzioni, il direttore
generale si avvale degli altri componenti di Direzione
generale.
6) Nell'espletamento delle sue funzioni, il dDirettore
generale si avvale degli altri componenti di Direzione
generale.
Viene adeguato il wording
per uniformare la
terminologia.
7) Il direttore generale formula proposte agli organi
collegiali e prende parte con voto consultivo, alle
adunanze del Consiglio di amministrazione e del
Comitato esecutivo, se nominato.
7) In caso di assenza o impedimento, il dDirettore
generale
è
sostituito,
in
tutte
le
facoltà
e
funzioni che
gli sono attribuite, dal componente la direzione che
lo segue immediatamente per grado
e,
in
caso
di
parità
di
grado
fra
più
componenti, secondo
l'anzianità degli stessi nel grado medesimo.
Viene adeguato il wording
per uniformare la
terminologia.
Titolo IV Titolo IV
Rappresentanza della Società e firma sociale Rappresentanza della Società e firma sociale
Art. 39
Poteri di firma
Art. 39 40

Poteri di firma
La modifica intende raccordare la numerazione.
1) La rappresentanza della Società nei confronti dei
terzi e in giudizio, sia in sede giurisdizionale che
amministrativa, compresi i giudizi di Cassazione e di
revocazione, nonché la firma sociale libera
competono al presidente e, in caso di sua assenza
1) La
rappresentanza
della
Società
nei
confronti
dei
terzi
e
in giudizio,
sia in
sede
giurisdizionale
che
amministrativa,
compresi
i
giudizi
di
Cassazione
e di
revocazione, nonché la firma sociale libera
competono disgiuntamente al pPresidente del
Consiglio di amministrazione e all'Amministratore
Con la modifica della previsione statutaria si
estende la rappresentanza legale della Banca,
attualmente prevista solo in capo al
Presidente del
Consiglio di amministrazione, anche in capo
all'Amministratore delegato.

delegato; e, in caso di sua assenza o impedimento

Testo vigente Testo proposto note
o impedimento, anche temporanei, a chi lo
sostituisce.
di
entrambi,
anche temporanei, compete al
Vicepresidente a
chi lo
sostituisce
ai sensi dell'art.
23.
Viene adeguato il wording
per uniformare la
terminologia.
2) Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il
presidente fa prova dell'assenza o impedimento del
medesimo.
2) Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il
pPresidente del Consiglio di amministrazione fa
prova
dell'assenza
o
impedimento
del
medesimo.
Viene adeguato il wording
per uniformare la
terminologia.
3) La rappresentanza della Società e la firma sociale
libera possono inoltre essere conferite dal Consiglio
di amministrazione a singoli amministratori per
determinati atti o categorie di atti.
3) La rappresentanza della Società e la firma sociale
libera possono inoltre essere conferite dal Consiglio
di amministrazione a singoli amministratori per
determinati atti o categorie di atti.
4) La firma sociale può essere altresì attribuita dal
Consiglio al direttore generale, a dirigenti, funzionari
e dipendenti della società, con determinazione dei
limiti e delle modalità di esercizio.
4) La firma sociale può essere altresì attribuita dal
Consiglio al dDirettore generale, a dirigenti,
funzionari
e
dipendenti
della
società,
con
determinazione dei limiti e delle modalità di
esercizio.
Viene adeguato il wording
per uniformare la
terminologia.
5) Il Consiglio può inoltre, ove necessario, conferire
mandati e procure anche ad estranei alla Società per
il compimento di determinati atti.
5) Il Consiglio può inoltre, ove necessario, conferire
mandati e procure anche ad estranei alla Società per
il compimento di determinati atti.
Titolo V Titolo V
Bilancio Bilancio
Art. 40

Bilancio
Art. 40
41

Bilancio
La modifica intende raccordare la numerazione.
1) L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni
anno.
1) L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni
anno.
2) Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di
amministrazione procede alla formazione del
bilancio nonché alla relazione sull'andamento della
gestione sociale, in conformità alle prescrizioni di
legge.
2) Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di
amministrazione procede alla formazione del
bilancio nonché alla relazione sull'andamento della
gestione sociale, in conformità alle prescrizioni di
legge.
Art. 41
Ripartizione degli utili
Art. 41 42

Ripartizione degli utili
La modifica intende raccordare la numerazione.
1) L'utile netto risultante dal bilancio approvato è
devoluto:
1) L'utile netto risultante dal bilancio approvato è
devoluto:
a) alla riserva legale, in misura fissata dalla legge; a) alla riserva legale, in misura fissata dalla legge;
Testo vigente Testo proposto note
b) ai soci, quale dividendo, nella misura che, su
proposta del Consiglio di amministrazione, viene
fissata dall'Assemblea dei soci.
b) ai soci, quale dividendo, nella misura che, su
proposta del Consiglio di amministrazione, viene
fissata dall'Assemblea dei soci.
2) L'eventuale residuo è destinato, su proposta del
Consiglio di amministrazione, alla costituzione o
all'incremento di ulteriori riserve.
2) L'eventuale residuo è destinato, su proposta del
Consiglio di amministrazione, alla costituzione o
all'incremento di ulteriori riserve.
3) Il Consiglio di amministrazione può deliberare la
distribuzione di acconti sui dividendi nei casi, con le
modalità e nei limiti consentiti dalla normativa
vigente.
Viene introdotta la facoltà per il Consiglio di
amministrazione di deliberare la distribuzione di
acconti sui dividendi, in linea con le prevalenti
prassi di mercato.
Titolo VI Titolo VI
Scioglimento e liquidazione Scioglimento e liquidazione
Art. 42

Scioglimento e norme di liquidazione
Art. 42 43

Scioglimento e norme di liquidazione
La modifica intende raccordare la numerazione.
1) In caso di scioglimento della Società l'Assemblea dei
soci nomina i liquidatori, stabilisce i loro poteri, le
modalità della liquidazione e la destinazione
dell'attivo risultante dal bilancio finale.
1) In caso di scioglimento della Società l'Assemblea dei
soci nomina i liquidatori, stabilisce i loro poteri, le
modalità della liquidazione e la destinazione
dell'attivo risultante dal bilancio finale.
2) Il riparto delle somme disponibili tra i soci ha luogo
tra
questi
in
proporzione
delle
rispettive
partecipazioni azionarie.
2) Il riparto delle somme disponibili tra i soci ha luogo
tra
questi
in
proporzione
delle
rispettive
partecipazioni azionarie.
Titolo VII Titolo VII
Norme transitorie Norme transitorie
Art. 43

Composizione del Consiglio, elezione degli
amministratori e sostituzione di quelli venuti a mancare
in corso d'esercizio. Nomina di un vicepresidente.
Art. 43 –
Composizione del Consiglio, elezione degli
amministratori e sostituzione di quelli venuti a mancare
in corso d'esercizio. Nomina di un vicepresidente.
Il vigente art. 43 e l'intero Titolo VII vengono
eliminati per scadenza dei termini.
1) Dalla data di approvazione del bilancio al
31.12.2019 e fino all'approvazione del bilancio al
31.12.2022, se l'Assemblea avrà fissato, ai sensi
dell'art. 20, comma 1 dello Statuto, la composizione
del Consiglio di amministrazione in 11 o 12
componenti, all'elezione e alla cooptazione degli
amministratori ai sensi degli artt. 21 e 22 dello
Statuto, almeno tre cariche amministrative del
1) Dalla data di approvazione del bilancio al
31.12.2019 e fino all'approvazione del bilancio al
31.12.2022, se l'Assemblea avrà fissato, ai sensi
dell'art. 20, comma 1 dello Statuto, la composizione
del Consiglio di amministrazione in 11 o 12
componenti, all'elezione e alla cooptazione degli
amministratori ai sensi degli artt. 21 e 22 dello
Statuto, almeno tre cariche amministrative del
Testo vigente Testo proposto note
Consiglio di amministrazione saranno riservate a
candidati che risiedono da almeno tre anni nella
Regione Veneto e di cui almeno un candidato in
possesso dei requisiti di indipendenza previsti all'art.
20, comma 5 dello Statuto.
Consiglio di amministrazione saranno riservate a
candidati che risiedono da almeno tre anni nella
Regione Veneto e di cui almeno un candidato in
possesso dei requisiti di indipendenza previsti all'art.
20, comma 5 dello Statuto.
2)
Fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2022,
2)
almeno un vicepresidente sarà nominato tra gli
Fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2022,
almeno un vicepresidente sarà nominato tra gli

amministratori residenti nella Regione Veneto.

BPAA – Proposta di modifica statutaria 2025 54

amministratori residenti nella Regione Veneto.

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