
Statuto della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. Aggiornato settembre giugno 2025 Pag. 1/29


STATUTO
della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito la "Banca", la "Società" o "BMPS"), società costituita, a seguito del conferimento dell'azienda bancaria del Monte dei Paschi di Siena, Istituto di Credito di Diritto Pubblico (decreto di approvazione del Ministro del Tesoro dell'8.8.1995 n. 721602), con atto a rogito Notaio Giovanni Ginanneschi di Siena del 14.8.1995 e atto integrativo Notaio Ginanneschi di Siena del 17.8.1995, atti depositati e iscritti presso il Tribunale di Siena in data 23.8.1995 al n. 6679 d'ordine.
Statuto modificato con:
- delibera dell'Assemblea dell'8.11.1995 (artt. 6, 7 e 29);
- delibera dell'Assemblea del 29 aprile 1998 (artt. 17, 24, 27 e 30; eliminazione "Norma transitoria");
- delibera dell'Assemblea del 31 marzo 1999 (artt. 3, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 25, 27, 28, 29, 30 e 31; "Norma transitoria");
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 luglio 1999 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 7 giugno 2000 (artt. 6, 7 e 9);
- delibera dell'Assemblea del 13 luglio 2000 (artt. 10, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31; eliminazione "Norma transitoria");
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 settembre 2000 (art. 6);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 12 ottobre 2000 (art. 6);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 novembre 2000 (art. 6);
- delibere dell'Assemblea del 30 aprile 2001 (artt. 6 e 14);
- delibere dell'Assemblea del 20 dicembre 2001 (artt. 6, 8 e 26);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2001(art. 6);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 febbraio 2002 (art. 6);
- delibere dell'Assemblea del 30 novembre 2002 (art. 6);
- delibere dell'Assemblea del 28 febbraio 2003 (artt. 6, 12, 13, 15, 19, 22, 23 e 32);
- delibera dell'Assemblea del 26 aprile 2003 (art. 27);
- delibera dell'Assemblea del 14 giugno 2003 (artt. 6, 31 e 33 nuovo, nonché 9, 14, 15, 16, 19 e 26);
- delibera dell'Assemblea del 3 dicembre 2003 (artt. 7, 16, 18, 19 e 32);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2003 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 15 gennaio 2004 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 28 aprile 2004 (art. 1);
- delibera dell'Assemblea del 24 giugno 2004 (artt. 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18 e 26);
- delibera dell'Assemblea del 15 dicembre 2005 (art. 6)
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 settembre 2006 (art. 6);
Codice campo modificato

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- delibera dell'Assemblea del 20 giugno 2007 (artt. 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 25, 26 e 27; introduzione del nuovo Titolo XIV e dei nuovi artt. 30 e 31; conseguente rinumerazione dei successivi Titoli e articoli e dei richiami numerici);
- delibera dell'Assemblea del 5 dicembre 2007 (artt. 18 e 26);
- delibera dell'Assemblea del 6 marzo 2008 (art.6);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 marzo 2008 (art. 6);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 aprile 2008 (art. 6);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 aprile 2008 (art. 6);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 2 ottobre 2008 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 4 dicembre 2008 (art. 15);
- delibera dell'Assemblea del 25 giugno 2009 (artt. 13, 15, 17, 23 e 26);
- delibere del Consiglio di Amministrazione del 17 settembre e del 15 ottobre 2009 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 3 dicembre 2010 (artt. 6, 10, 12, 13, 14, 15, 26 e 30);
- delibera dell'Assemblea del 29 aprile 2011 (artt. 13, 14, 17, 33 e 35);
- delibera dell'Assemblea del 6 giugno 2011 (artt. 4, 6, 18, 29, 33, 34, 35 e Titolo XIII);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 giugno 2011 (art. 6);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 giugno 2011 (art. 6);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 luglio 2011 (art. 6);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 dicembre 2011 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 1° febbraio 2012 (artt. 6, 7, 28, 33 e 35);
- delibera dell'Assemblea del 9 ottobre 2012 (artt. 6, 12, 13, 14, 16, 17 e 27);
- delibera dell'Assemblea del 25 gennaio 2013 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 18 luglio 2013 (artt. 9,13,15,16,17,18,21,22,26,27);
- delibera dell'Assemblea del 28 dicembre 2013 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 29 aprile 2014 (artt. 15 e 26);
- delibera dell'Assemblea del 21 maggio 2014 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 16 aprile 2015 (art. 6; eliminazione "Norma transitoria");
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 maggio 2015 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 16 aprile 2015 (artt. 12,13,14,15,17 e 23);
- delibera dell'Assemblea del 24 novembre 2016 (art. 6);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 2 agosto 2017 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 18 dicembre 2017 (artt. 6, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28 e 33);
- delibera dell'Assemblea del 11 aprile 2019 (art.17, 22, 32 (ex art.31) e introduzione del nuovo Titolo IX e del nuovo art. 24 conseguente rinumerazione dei successivi Titoli e articoli e adeguamenti dei richiami agli articoli modificati);
- delibera dell'Assemblea del 4 ottobre 2020 (art.6);
- delibera dell'Assemblea del 12 aprile 2022 (art. 23);
- delibera dell'Assemblea del 15 settembre 2022 (artt. 1, 6, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 23, 25, 26, e 32);
- delibera dell'Assemblea del 17 aprile 2025 (artt. 6, 14 e 15);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 giugno 2025 (art. 6).
Codice campo modificato





TITOLO I Origine – denominazione – oggetto sociale – sede – durata
Articolo 1
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- È costituita una società per azioni che esercita l'attività bancaria sotto la denominazione "Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.". La Società può utilizzare nei propri segni distintivi marchi delle società incorporate, nonché quelli posseduti da tali società, purché accompagnati dalla propria denominazione.
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- La Società è conferitaria dell'azienda bancaria del Monte dei Paschi di Siena, Istituto di Diritto Pubblico, creato per voto della Magistratura e del popolo senese con rescritto Granducale del 30 dicembre 1622 e legalmente costituito con istrumento di Fondazione del 2 novembre 1624, onde avessero fecondo sviluppo, ordinamento e regola, con privato e pubblico vantaggio per la città e Stato di Siena, le forme di attività creditizia svolte in aggiunta alle sovvenzioni su pegno dal secondo Monte di Pietà di Siena, istituito il 14 ottobre 1568 e poi riunito al Monte dei Paschi fondato nel 1472.
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- Il conferimento dell'azienda bancaria è stato effettuato ai sensi dell'art. 1 della legge 30 luglio 1990 n. 218 e degli articoli 1 e 6 del D.Lgs. 20.11.1990 n. 356 nell'ambito del progetto di ristrutturazione deliberato dalla Deputazione Amministratrice del Monte dei Paschi di Siena nella seduta del 31 luglio 1995 ed approvato con decreto ministeriale dell'8 agosto 1995 n. 721602.
Articolo 2
- La Società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo bancario "Monte dei Paschi di Siena", ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.
Articolo 3
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- La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme in Italia e all'estero, ivi comprese tutte le attività che l'Istituto conferente era abilitato a compiere in forza di leggi o provvedimenti amministrativi.
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- Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, costituire e gestire forme pensionistiche complementari, nonché compiere ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al perseguimento dell'oggetto sociale.
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- Può effettuare anticipazioni contro pegno di oggetti preziosi e di uso comune.
Codice campo modificato

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Articolo 4 |
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| 1. |
La Società ha sede in Siena, Piazza Salimbeni, 3. |
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| 2. |
La Direzione Generale ha sede in Siena. |
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| 3. |
La Società esplica la sua azione nel territorio nazionale a mezzo di strutture centrali e periferiche e può istituire, con l'osservanza delle norme di legge, anche apposite strutture e Rappresentanze all'estero. |
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Articolo 5 |
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| 1. |
La durata della Società è stabilita fino al 2100 e potrà essere ulteriormente prorogata per deliberazione dell'Assemblea straordinaria. |
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| 2. |
Non compete il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società. |
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TITOLO II Capitale sociale – azioni |
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Articolo 6 |
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Il capitale della Società è di Euro 15.046.746.219,55 |
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| 1. |
(quindicimiliardiquarantaseimilionisettecentoquarantaseimiladuecentodiciannove virgola |
ha formattato: Non Evidenziato |
virgola quarantaquattro) ed è interamente versato.
Statuto della
- Esso è rappresentato da n. 1.259.689.706 (unmiliardoduecentocinquantanovemilioniseicentoottantanovemilasettecentosei) 2.542.991.283
(duemiliardicinquecentoquarantaduemilioninovecentonovantunomiladuecentoottantatre) azioni ordinarie senza valore nominale. Tutte le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione.
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. Aggiornato settembre giugno 2025 Pag. 5/29
Le modalità di circolazione e di legittimazione delle azioni sono disciplinate dalla legge. Non compete il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso alla approvazione delle deliberazioni riguardanti l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.
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- Le azioni sono nominative ed indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto.
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- L'Assemblea straordinaria del 17 aprile 2025 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, la facoltà, da esercitarsi entro il 31 dicembre 2025, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo, codice civile, per un importo complessivo di massimi Euro 13.194.910.000, oltre eventuale sovraprezzo, con emissione di un numero massimo di 2.230.000.000 azioni ordinarie della
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it Capitale Sociale: € 7.453.450.788,44 15.046.746.219,55 - Codice Fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

Statuto della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. Aggiornato settembre giugno 2025 Pag. 6/29

Società, prive del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione, da liberarsi mediante conferimento in natura in quanto a servizio dell'offerta pubblica di scambio avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Mediobanca - Banca di Credito Finanziario Società per Azioni, annunciata dalla Società con comunicazione ai sensi dell'art. 102, comma 1, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in data 24 gennaio 2025 e promossa in data 13 febbraio 2025. In sede di esercizio della delega, il Consiglio di Amministrazione avrà, fra le altre, facoltà di stabilire, nel rispetto dei limiti sopra indicati, il prezzo di emissione delle azioni ordinarie di nuova emissione (compreso l'eventuale sovrapprezzo), ogni altro termine e condizione dell'aumento di capitale delegato, nonché ogni altro elemento necessario od opportuno, nei limiti previsti dalla normativa applicabile e dalle deliberazioni assunte dalla medesima Assemblea straordinaria.
- Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 26 giugno 2025, in esercizio della delega conferita ai sensi dell'art. 2443 del codice civile dall'Assemblea straordinaria del 17 aprile 2025, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo, codice civile, per un importo nominale massimo complessivo di Euro 13.194.910.000, oltre sovraprezzo, con emissione di un numero massimo di 2.230.000.000 azioni ordinarie della Società, prive del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione, da sottoscriversi entro il 31 dicembre 2025 e da liberarsi mediante conferimento in natura delle azioni di Mediobanca - Banca di Credito Finanziario Società per Azioni portate in adesione all'offerta pubblica di scambio avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Mediobanca - Banca di Credito Finanziario Società per Azioni, annunciata dalla Società in data 24 gennaio 2025 con comunicazione ai sensi dell'art. 102, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e promossa mediante il deposito del documento di offerta in Consob in data 13 febbraio 2025 (compresa l'eventuale riapertura dei termini applicata su base volontaria, nonché l'eventuale esecuzione dell'obbligo di acquisto di cui all'art. 108 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e/o del diritto di acquisto di cui all'art. 111 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ove ne ricorrano i presupposti di legge), in coerenza con eventuali rimodulazioni e/o modifiche del contenuto e/o della struttura della medesima offerta pubblica di scambio.
Articolo 7
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- L'Assemblea può deliberare aumenti di capitale che possono essere eseguiti anche mediante conferimenti di beni in natura o di crediti, nonché l'emissione di azioni fornite di diritti diversi.
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- L'Assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni proprie, determinando il rapporto di cambio ed il periodo e le modalità di conversione.
Articolo 8
- La Società, nel rispetto dell'interesse sociale e delle altre disposizioni dell'art. 2441 codice civile, può riservare emissioni di azioni a favore degli enti locali senesi, dei dipendenti propri e del Gruppo "Monte dei Paschi di Siena", dei depositanti e di coloro che operano nei settori
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di attività di particolare significato per lo sviluppo economico e sociale della Provincia di Siena.
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- Il capitale sociale potrà essere aumentato anche in occasione di assegnazione di utili a prestatori di lavoro ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile, dipendenti della Società e delle società controllate, in misura corrispondente agli utili stessi mediante assegnazione di azioni della Società.
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- I versamenti in denaro delle quote di capitale sulle azioni sottoscritte e già liberate per almeno il 25% saranno effettuati su richiesta del Consiglio di Amministrazione, con preavviso di quindici giorni.
Articolo 9
- Non sono previsti limiti al possesso di azioni della Società.
TITOLO III Organi della Società
Articolo 10
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- Il sistema di amministrazione e controllo della Società è quello disciplinato dai paragrafi 2 e 3 del libro V, Titolo V, Capo V, Sez. VI bis del codice civile, che prevede un Consiglio di Amministrazione ed un Collegio Sindacale, secondo quanto dispongono gli articoli che seguono. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.
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- Sono organi della Società:
- a. l'Assemblea;
- b. il Consiglio di Amministrazione;
- c. l'Amministratore Delegato o gli Amministratori Delegati (se nominati);
- d. il Presidente;
- e. il Collegio Sindacale.
TITOLO IV L'Assemblea
Articolo 11
- L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue delibere, prese in conformità della legge e dello Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
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Statuto della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. Aggiornato settembre giugno 2025 Pag. 8/29

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- Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge la convocazione dell'Assemblea, deliberata dal Consiglio di Amministrazione, è fatta a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di chi ne fa le veci, con la pubblicazione nei termini e con le modalità previsti dalla normativa pro-tempore vigente dell'avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'elenco delle materie da trattare, nonché degli altri dati e informazioni previsti dalla legge.
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- L'Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, si tiene in unica convocazione.
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- I Soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono, nei termini di legge, richiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. In tal caso i soci richiedenti devono presentare, nei termini e con le modalità di legge, una relazione che illustri la motivazione della richiesta e, in deroga a quanto previsto all'art. 14, devono depositare, contestualmente alla richiesta, la documentazione inerente alla propria legittimazione. Spetta al Presidente accertare tale legittimazione.
Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare e della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno a seguito della richiesta di cui al presente comma, viene data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, nei termini di legge. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ai sensi del presente comma, non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter comma 1 del D.lgs. n.58/98.
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- L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, da chi lo sostituisce ai sensi del comma secondo dell'art. 21. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente o dei Vice Presidenti, l'Assemblea è presieduta da un amministratore designato dagli intervenuti.
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- Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare la discussione, stabilire le modalità per le singole votazioni - che avverranno in ogni caso per voto palese -, accertare e proclamare il risultato delle votazioni, dandone conto nel verbale.
Accertata la regolare costituzione dell'Assemblea, questa resta ferma anche in caso di successivo allontanamento, per qualsiasi motivo, di persone intervenute.
- Il Presidente è assistito da un segretario designato su sua proposta dagli intervenuti, incaricato di redigere il verbale da cui dovranno constare le deliberazioni dell'Assemblea. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.
Il Presidente sceglie tra gli azionisti presenti due scrutatori.
Articolo 13
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- L'Assemblea si riunisce di regola a Siena; può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.
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- L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
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- L'Assemblea ordinaria:
- a) approva il bilancio;
- b) nomina i membri del Consiglio di Amministrazione e sceglie tra questi il Presidente e uno o due Vice Presidenti; revoca gli amministratori;
- c) nomina il Presidente e gli altri membri del Collegio Sindacale, nonché i sindaci supplenti;
- d) conferisce l'incarico di revisione legale dei conti, su proposta motivata del Collegio Sindacale, approvandone il relativo compenso;
- e) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, secondo quanto previsto all'art. 26 e approva le politiche di remunerazione e incentivazione, i piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori - non legati da rapporti di lavoro subordinato - della Banca, i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;
- f) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- g) delibera l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza della Assemblea ordinaria;
- i) autorizza il compimento delle operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza rientranti nella competenza del Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui il Consiglio medesimo abbia approvato tali operazioni nonostante l'avviso contrario del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.
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- L'Assemblea straordinaria:
- a) delibera sulle fusioni, sulle scissioni e sullo scioglimento anticipato o sulla proroga della Società, sugli aumenti di capitale e su ogni altra eventuale modifica dello Statuto;
- b) delibera sulla nomina e sulla sostituzione dei liquidatori, sulle loro attribuzioni e su ogni altro oggetto deferito dalla legge alla sua approvazione.
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- Possono intervenire all'Assemblea i soggetti ai quali spetta il diritto di voto che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa pro-tempore vigente. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge. Coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno facoltà di conferire la delega anche in via elettronica, con le modalità stabilite dalla legge. La notifica elettronica della delega può essere effettuata mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società, ovvero, in alternativa, tramite posta elettronica certificata, ad apposito indirizzo di posta elettronica, secondo le modalità stabilite nell'avviso di convocazione.
-
- Il Consiglio di Amministrazione, in occasione della convocazione di ogni singola assemblea, sia ordinaria che straordinaria, designa un rappresentante al quale i soggetti cui spetta il diritto di voto possono conferire, con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, protempore vigente e precisate nell'avviso di convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto con riguardo alle sole proposte per le quali siano state conferite istruzioni di voto.
-
- Il Consiglio di Amministrazione, con la delibera di convocazione di ogni singola assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può prevedere, di volta in volta, dandone notizia nell'avviso di convocazione, che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte dei soggetti cui spetta il diritto di voto debba avvenire esclusivamente tramite conferimento di delega (o subdelega) con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, al rappresentante designato dalla Banca di cui al precedente comma, con le modalità e secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione in conformità alla normativa, anche regolamentare, pro-tempore vigente.
-
- L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentata dagli intervenuti.
- 5 L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei votanti, fatta eccezione per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale che viene effettuata, rispettivamente, con le modalità di cui agli articoli 15 e 25.
- 6 L'Assemblea straordinaria dei soci è regolarmente costituita quando è rappresentata la percentuale del capitale sociale prevista dalla legge per l'Assemblea straordinaria in unica convocazione e delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale rappresentato in Assemblea prevista dalla legge per l'Assemblea straordinaria in unica convocazione.
- 7 Ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione, non sono computate le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del soggetto cui spetta il diritto di voto di astenersi per conflitto di interesse.
-
- Qualora una fondazione bancaria in sede di Assemblea ordinaria, secondo quanto accertato dal presidente dell'Assemblea durante lo svolgimento di essa e immediatamente prima del
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compimento di ciascuna operazione di voto, sia in grado di esercitare, in base alle azioni detenute dai soggetti presenti, il voto che esprime la maggioranza delle azioni presenti e ammesse al voto, il presidente fa constatare tale situazione ed esclude dal voto la fondazione bancaria, ai fini della deliberazione in occasione della quale sia stata rilevata detta situazione, limitatamente a un numero di azioni che rappresentino la differenza più una azione fra il numero delle azioni ordinarie detenute da detta fondazione e l'ammontare complessivo delle azioni ordinarie detenute da parte dei rimanenti soggetti che siano presenti e ammessi al voto al momento della votazione.
- Fermo quanto previsto ai precedenti commi, l'Assemblea, ordinaria o straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati votanti, allorché sia chiamata a deliberare su proposte relative a:
a) operazioni di cui all'art.13 comma 3 lett. i) del presente Statuto,
ovvero
b) operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza di competenza assembleare sottoposte all'Assemblea in presenza di un avviso contrario del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.
TITOLO V Il Consiglio di Amministrazione
Articolo 15
-
- Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri che viene stabilito dall'Assemblea ordinaria e che comunque non può essere inferiore a nove (9) né superiore a quindici (15). Pena la decadenza dal proprio ufficio, nessun Amministratore di BMPS potrà al contempo ricoprire la carica di membro del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza di banche concorrenti, non facenti parte del gruppo BMPS, che dispongano di licenza bancaria rilasciata dall'autorità di vigilanza e siano attive nei mercati della raccolta bancaria o dell'esercizio del credito ordinario in Italia. L'Amministratore di BMPS che accetta una delle cariche di cui sopra dovrà darne senza indugio comunicazione al Consiglio di Amministrazione di BMPS che ne dichiarerà l'immediata decadenza. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili per massimo due mandati consecutivi successivi al primo, e sono eletti con il sistema del voto di lista, come segue.
-
- La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi, nelle quali i candidati - da indicare possibilmente in numero superiore a quelli da eleggere, al fine di poter disporre di eventuali candidati cui poter attingere in caso di cooptazione da effettuare in corso di mandato - dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. In ciascuna lista almeno due candidati - ovvero l'unico candidato o
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comunque almeno un terzo (ovvero la maggiore percentuale prevista dalle disposizioni di legge, regolamentari e del Codice di Corporate Governance pro-tempore vigenti) dei candidati presenti nel caso di liste con un numero superiore a sei (6) -, specificatamente indicati, dovranno possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti e gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance. Nel caso in cui alla predetta quota di un terzo (ovvero alla maggiore percentuale prevista dalle disposizioni di legge, regolamentari e del Codice di Corporate Governance pro-tempore vigenti) non corrisponda un numero intero di candidati, quest'ultimo è arrotondato per eccesso.
-
- Le liste dovranno contenere candidati di genere diverso nel rispetto della normativa protempore vigente in materia di equilibrio tra i generi. Le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e rese pubbliche secondo la disciplina pro-tempore vigente.
-
- Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista tenuto presente quanto indicato al nono comma del presente articolo e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
-
- Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'1% del capitale della Società avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria ovvero la diversa percentuale applicabile ai sensi delle vigenti disposizioni. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessaria alla presentazione delle liste, coloro che hanno presentato le liste dovranno presentare e/o recapitare presso la sede della Società, contestualmente al deposito delle liste o successivamente purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste, la certificazione attestante la titolarità della quota minima di partecipazione suddetta, determinata avuto riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate.
-
- Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, dovranno depositarsi presso la sede della Società i documenti indicati nell'avviso di convocazione, tra cui: (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti e il rispetto dei criteri di idoneità che fossero prescritti per la carica dalla disciplina legale e regolamentare pro-tempore vigente e dallo Statuto; (ii) le dichiarazioni dei candidati indicati nella lista come indipendenti attestanti l'esistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi del precedente comma 2; (iii) i curricula vitae riguardanti le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e (iv) ogni altra dichiarazione che dovesse essere richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro-tempore vigente. In particolare i candidati dovranno dichiarare di non ricoprire la carica di membro del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza di banche concorrenti, non facenti parte del gruppo BMPS, che dispongano di licenza bancaria rilasciata dall'autorità di vigilanza e siano attive nei mercati della raccolta bancaria o dell'esercizio del credito ordinario in Italia. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni statutarie
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non potranno essere votate. La mancanza di documentazione relativa al singolo candidato di una lista non comporta automaticamente l'esclusione dell'intera lista, bensì del candidato in questione.
- Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:
a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere meno 3 (tre), ovvero il minor numero di amministratori che esaurisca tutti i candidati indicati in tale lista;
b) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste; a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero degli amministratori ancora da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente.
Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.
Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.
Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.
In ogni caso, anche in deroga alle disposizioni che precedono, almeno un amministratore dovrà essere tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.
Qualora, all'esito della votazione, non risulti nominato almeno un terzo (ovvero la maggiore percentuale prevista dalle disposizioni di legge, regolamentari e del Codice di Corporate Governance pro-tempore vigenti) degli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal precedente comma 2 si procederà a sostituire il numero necessario di candidati non indipendenti risultati ultimi tra gli eletti con i candidati indipendenti - tratti dalle medesime liste alle quali appartenevano i candidati sostituiti - che avranno ottenuto il quoziente più elevato.
Il candidato sostituito per consentire la nomina del numero minimo di amministratori indipendenti non potrà in ogni caso essere l'amministratore tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti; in tal caso, ad essere sostituito sarà il candidato non indipendente risultato penultimo per quoziente conseguito.
Inoltre, qualora l'applicazione delle procedure che precedono non consenta il rispetto della normativa pro-tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti ottenuti da
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ciascuna lista per il numero d'ordine progressivo di presentazione di ciascuno dei detti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito dall'appartenente al genere meno rappresentato che avrà ottenuto il quoziente più elevato nella stessa lista del candidato sostituito. Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione.
Qualora applicando i procedimenti di cui sopra, per mancanza di sostituti indipendenti o del genere meno rappresentato, non fosse eletto il numero di Amministratori necessario per rispettare la quota minima di Amministratori indipendenti e di Amministratori del genere meno rappresentato, l'Assemblea provvederà alla elezione degli Amministratori mancanti con delibera approvata a maggioranza semplice sulla base di candidatura proposta, seduta stante, prioritariamente dai soggetti che abbiano presentato la lista cui appartiene il candidato o i candidati da sostituire.
-
- Per la nomina degli amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera ai sensi e con le maggioranze di legge, fermo restando il rispetto dei criteri previsti dalla normativa pro-tempore vigente e dallo Statuto in materia di amministratori indipendenti e di equilibrio tra generi.
-
- I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico e, a tal fine, devono possedere i requisiti, rispettare i criteri di idoneità e i limiti al cumulo degli incarichi nonché dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, come previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari - nazionali e sovranazionali - pro-tempore vigenti.
-
- Per la sostituzione degli Amministratori che cessano dall'ufficio nel corso del mandato, valgono le disposizioni di legge, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa pro-tempore vigente e dallo Statuto in materia di amministratori indipendenti e di equilibrio tra generi. Qualora peraltro venga a cessare la maggioranza degli amministratori, deve intendersi dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione con effetto dal momento della sua ricostituzione. Gli Amministratori possono essere revocati dall'Assemblea in qualunque momento, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.
In caso di cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ., fermo restando il rispetto dei criteri previsti dalla normativa pro-tempore vigente e dallo Statuto in materia di amministratori indipendenti e di equilibrio tra generi, il Consiglio di Amministrazione procede alla nomina del soggetto cooptato scegliendolo fra i candidati non eletti - aventi le conoscenze, competenze ed esperienze ritenute necessarie dal Consiglio di Amministrazione, alla data della cooptazione - indicati nella medesima lista di provenienza dell'Amministratore cessato o, in subordine, nelle eventuali altre liste a suo tempo presentate.
Ove il capoverso precedente non possa essere applicato, il Consiglio di Amministrazione potrà scegliere il soggetto cooptato - avente le conoscenze, competenze ed esperienze ritenute necessarie dal Consiglio di Amministrazione, alla data della cooptazione - al di fuori delle liste a suo tempo presentate, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa pro-tempore vigente e dallo Statuto in materia di amministratori indipendenti e di equilibrio tra generi.
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- Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di regola presso la sede sociale, su convocazione del Presidente, di norma una volta al mese e quando ne sia fatta richiesta, motivata e con l'indicazione degli argomenti da trattare, da almeno tre componenti il Consiglio. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche dal Collegio Sindacale, ovvero individualmente da ciascun membro del Collegio Sindacale previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
-
- La convocazione avviene mediante avviso con qualsiasi mezzo di comunicazione comportante certezza di ricezione, con l'indicazione del luogo, della data, dell'ora e degli argomenti da trattare, almeno (5) cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, o per le integrazioni dell'Ordine del Giorno, almeno ventiquattro (24) ore prima. Nella stessa forma ne è data comunicazione ai Sindaci.
-
- Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione deve essere presente almeno la maggioranza dei membri in carica.
-
- Partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, il Direttore Generale.
-
- Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
-
- Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, su proposta del Presidente, scegliendolo fra i Dirigenti della Società.
-
- Di ogni adunanza del Consiglio di Amministrazione viene redatto un verbale.
-
- È ammessa la possibilità di partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento in teleconferenza o in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti:
- a) possano essere identificati;
- b) possano seguire la discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi;
- c) possano scambiarsi documenti relativi a tali argomenti.
La riunione consiliare si considera tenuta nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.
Articolo 17
- Spettano al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione dell'oggetto sociale, che non siano riservati alla competenza dell'Assemblea dei soci per norma inderogabile di legge e su quanto sia sottoposto al suo esame dal Presidente e dall'Amministratore Delegato o dagli Amministratori Delegati. In
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applicazione dell'art. 2365, comma 2, codice civile, spetta al Consiglio di Amministrazione di deliberare la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie e gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.
-
- Oltre a quanto previsto dall'art. 2381, comma 4, del codice civile, spetta, in via esclusiva, e non delegabile, al Consiglio di Amministrazione:
- a) definire ed approvare il modello di business, le linee strategiche della Società e del Gruppo bancario ad essa facente capo ed approvare i relativi piani industriali e finanziari e le operazioni strategiche, integrati con i profili di sostenibilità ambientale, sociale e di governance, provvedendo al loro riesame periodico;
- b) vigilare sulla corretta e coerente attuazione degli indirizzi, delle linee e dei piani di cui al punto a) nella gestione della Società e del Gruppo bancario;
- c) determinare i principi per l'assetto generale della Società ed approvare la struttura organizzativa della stessa, vigilando sulla loro adeguatezza nel tempo; approvare e modificare i principali regolamenti interni;
- d) definire ed approvare gli obiettivi e le politiche di governo dei rischi, nonché il processo di rilevazione, gestione e valutazione nel tempo degli stessi;
- e) definire ed approvare le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni verificandone adeguatezza, coerenza, funzionalità, efficienza ed efficacia nel rispetto della normativa di vigilanza pro-tempore vigente in materia;
- f) approvare le politiche ed i processi di valutazione delle attività aziendali, e, in particolare, degli strumenti finanziari, verificandone la costante adeguatezza;
- g) approvare il sistema contabile e di rendicontazione;
- h) assumere la generale responsabilità di indirizzo e controllo del sistema informativo;
- i) esprimere gli indirizzi generali per l'assetto e per il funzionamento del Gruppo bancario, determinando i criteri per il coordinamento e per la direzione delle società controllate facenti parte dello stesso Gruppo bancario, nonché per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia;
- j) nominare il Direttore Generale e deliberare altresì sulla di lui revoca, sospensione, rimozione e cessazione dall'incarico e sulla determinazione della remunerazione spettantegli;
- k) deliberare sulle norme inerenti lo stato giuridico ed economico del personale, comprese le relative tabelle di stipendi ed assegni, come ogni altra norma occorrente da approvarsi in conformità di legge;
- l) redigere il progetto di bilancio e sottoporlo all'Assemblea dei soci;
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- m) deliberare, su proposta del Direttore Generale, il conferimento dell'incarico di Vice Direttore Generale a uno o più Dirigenti della Società e il conferimento fra gli stessi dell'incarico di Vice Direttore Generale Vicario, rinnovabile di anno in anno, adottando ogni provvedimento riferentesi al loro stato giuridico ed economico;
- n) deliberare la nomina e la revoca del Responsabile delle funzioni di revisione interna, di conformità, di controllo dei rischi e di antiriciclaggio, sentito il Collegio Sindacale ed adottare ogni provvedimento riferentesi al loro stato giuridico ed economico, nonché la nomina e la revoca degli altri Responsabili delle Principali Funzioni Aziendali, come definiti dalla normativa pro-tempore vigente, per cui sia richiesta la nomina da parte del Consiglio di Amministrazione;
- o) deliberare la nomina e la revoca del Datore di Lavoro ai fini della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, sulla base dei criteri previsti in base alla Legge;
- p) deliberare sulla costituzione di comitati con funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio;
- q) deliberare l'assunzione e la dismissione di partecipazioni strategiche o che comportino comunque variazioni del Gruppo bancario, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, lett. g), nonché l'assunzione e la dismissione di rami di azienda;
- r) deliberare annualmente il bilancio preventivo;
- s) deliberare l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- t) deliberare la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- u) vigilare affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi di legge, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili;
- v) deliberare sulle operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza ovvero su quelle di minore rilevanza rientranti nelle autonomie consiliari;
- w) approvare le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza di competenza del Consiglio di Amministrazione in presenza di avviso contrario del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e sottoporre all'Assemblea le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza di competenza assembleare in presenza di avviso contrario del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, ai fini dell'adozione delle delibere di cui all'art.14, comma 9, del presente Statuto;
- x) supervisionare il processo di informazione al pubblico e di comunicazione della Banca.
Spettano inoltre necessariamente al Consiglio di Amministrazione in via esclusiva tutte le altre competenze ad esso attribuite come non delegabili dalle disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti.
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-
- Il Consiglio di Amministrazione riferisce tempestivamente al Collegio Sindacale sulla attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società, anche tramite i propri Organi Delegati e dalle società controllate; in particolare, riferisce sulle operazioni nelle quali i propri membri abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi. La comunicazione viene effettuata, con periodicità almeno trimestrale, oralmente in occasione delle riunioni consiliari ovvero mediante nota scritta al Collegio Sindacale. Resta fermo l'obbligo di ogni amministratore di dare notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società e di astenersi dalle deliberazioni in cui abbia un interesse in conflitto per conto proprio o di terzi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
-
- Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione devono essere costituiti i comitati previsti dalla normativa pro-tempore vigente, i quali hanno funzioni consultive e propositive e sono composti da un numero compreso tra tre (3) o cinque (5) amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti (fatta eccezione per quanto previsto alla lettera d) che segue); ove siano presenti consiglieri eletti dalle minoranze uno di essi fa parte di almeno un comitato. I comitati svolgono la loro attività nel rispetto di appositi regolamenti approvati dal Consiglio stesso, della normativa di vigilanza e del Codice di Corporate Governance pro-tempore vigenti. Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione vengono più precisamente costituiti:
- a) un Comitato Remunerazione che svolge in particolare i seguenti compiti:
- (i) presenta al Consiglio proposte per la remunerazione degli amministratori delegati e degli altri amministratori che rivestano particolari cariche, nonché del Direttore Generale, monitorando l'applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio stesso;
- (ii) valuta periodicamente i criteri adottati per la remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche, vigila sulla loro applicazione e formula al Consiglio di Amministrazione raccomandazioni generali in materia;
- b) un Comitato Rischi e Sostenibilità, la cui funzione principale è assistere il Consiglio di Amministrazione:
- (i) nell'espletamento dei compiti relativi alla definizione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di governo dei rischi, alla valutazione della relativa adeguatezza, efficacia e effettivo funzionamento, nonché all'approvazione delle politiche e dei processi di valutazione delle attività aziendali;
- (ii) nelle valutazioni e decisioni in materia di Sostenibilità, nell'analisi dei temi rilevanti per la generazione di valore nel lungo termine, nella valutazione dell'idoneità dell'informazione periodica - finanziaria e non finanziaria - a rappresentare correttamente il modello di business, le strategie della Società, l'impatto della sua attività e le performance conseguite;
- (iii) per l'approvazione delle relazioni periodiche di carattere finanziario e non finanziario;
- c) un Comitato Nomine i cui principali compiti sono:
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Statuto della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. Aggiornato settembre giugno 2025 Pag. 19/29

- (i) supportare il Consiglio di Amministrazione nei processi di nomina degli amministratori, proponendo, nel caso previsto dall'art. 2386, primo comma, cod. civ., i candidati alla carica di amministratore;
- (ii) supportare il Consiglio di Amministrazione nei processi di autovalutazione e di verifica della sussistenza dei requisiti e del rispetto dei criteri di idoneità, nonché di definizione dei piani di successione nelle posizioni di vertice;
- (iii) presentare proposte al Consiglio di Amministrazione per la nomina dell'Amministratore Delegato;
- d) un Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti, avente almeno funzioni consultive in materia di operazioni con parti correlate.
Ai Comitati sopra indicati spettano inoltre tutti i compiti e le funzioni ad essi attribuiti dalle disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti.
Articolo 18
-
Il Consiglio di Amministrazione può proporre all'Assemblea eventuali modificazioni statutarie.
-
- Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Amministratori Delegati, determinando i limiti della delega e le modalità del suo esercizio.
-
- Il Consiglio di Amministrazione può inoltre delegare poteri deliberativi in materia di erogazione del credito e di gestione corrente al Direttore Generale, a Comitati di Dirigenti, a Dirigenti, a Quadri Direttivi ed a preposti alle Filiali.
-
- Il Consiglio di Amministrazione può conferire poteri a singoli Consiglieri per atti determinati o singoli negozi.
-
- Le decisioni assunte dai delegati dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità fissate da quest'ultimo. In ogni caso i delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.
-
- Il Consiglio di Amministrazione determina i limiti entro i quali possono essere esercitati i poteri di cui al successivo articolo 21, comma primo lett. d), nonché le modalità di segnalazione ad esso Consiglio delle liti che riguardano la Società.
-
- Il Consiglio di Amministrazione può altresì conferire poteri di rappresentanza e di firma, sia nominativamente a singoli soggetti che ai vari ruoli costituiti in tutte le strutture organizzative della Società, determinando volta per volta l'ambito ed i limiti, anche territoriali, di tali poteri.
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- Oltre al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 136 del D.Lgs. 1.9.1993 n. 385, è fatto obbligo ai membri del Consiglio di Amministrazione di informare il Consiglio stesso ed il Collegio Sindacale su qualsiasi affare nel quale siano personalmente interessati o che riguardi enti o società dei quali siano amministratori, sindaci o dipendenti, salvo che trattisi di società del Gruppo e di astenersi dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
TITOLO VI Gli Amministratori Delegati
Articolo 20
-
- L'Amministratore Delegato o gli Amministratori Delegati esercitano le loro funzioni nei limiti della delega e con le modalità determinate dal Consiglio di Amministrazione.
-
- In caso di assenza o impedimento del Presidente e di chi lo sostituisce ai sensi del comma secondo dell'art. 21, i poteri in via di urgenza da esercitarsi nei termini e con le modalità di cui al comma primo, lett. c), dello stesso art. 21, sono attribuiti all'Amministratore Delegato o agli Amministratori Delegati, anche disgiuntamente tra loro.
-
- Per l'Amministratore Delegato uscente o gli Amministratori Delegati uscenti non si applicano le limitazioni di cui all'art.15, comma 1 relative al numero massimo di mandati.
TITOLO VII Il Presidente
Articolo 21
-
Il Presidente:
-
a) ha la rappresentanza generale della Società di fronte a terzi;
- b) convoca e presiede l'Assemblea dei soci; convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- c) nei casi di necessità ed urgenza può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare ed operazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per quelli riservati alla competenza esclusiva di quest'ultimo. Tali decisioni devono essere assunte su proposta vincolante del Direttore Generale e/o dell'Amministratore Delegato, se nominato. Tali decisioni devono essere portate a conoscenza dell'organo competente alla sua prima riunione successiva;
- d) promuove e sostiene in ogni grado di giurisdizione e di fronte a qualsiasi Magistratura ed anche di fronte ad arbitri, su proposta del Direttore Generale, le liti che interessano la
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| Statuto della |
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| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. |
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Società, con facoltà di abbandonarle, di recedere dagli atti e dalle azioni e di accettare analoghi recessi dalle altre parti in causa;
- e) nomina gli avvocati e procuratori con mandato speciale in tutte le cause e presso qualsiasi magistratura giudiziaria, amministrativa, speciale e arbitrale nelle quali sia, comunque, interessata la Società;
- f) rilascia procure speciali a dipendenti o a terzi, anche per rendere interrogatori, dichiarazioni di terzo e giuramenti suppletori e decisori;
- g) promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantisce l'equilibrio dei poteri con particolare riferimento agli organi delegati, si pone come interlocutore degli organi interni di controllo e dei comitati interni.
-
- In caso di assenza o impedimento del Presidente le facoltà e i poteri a questo attribuiti sono esercitati dal Vice Presidente, ovvero, in caso di nomina di due Vice Presidenti, dal Vice Presidente che il Consiglio di Amministrazione indica nella prima riunione successiva all'Assemblea che ha nominato i due Vice Presidenti; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, le facoltà ed i poteri del Presidente sono esercitati dall'altro Vice Presidente.
-
- Di fronte a terzi la firma del Vice Presidente ovvero, in caso di nomina di due Vice Presidenti, di quello indicato dal Consiglio di Amministrazione secondo le modalità di cui al precedente comma 2 ovvero, nel caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dell'altro Vice Presidente, fa piena prova dell'assenza o impedimento del Presidente ovvero del Vice Presidente indicato dal Consiglio di Amministrazione.
TITOLO VIII Direttore Generale
Articolo 22
- Il Direttore Generale, oltre alle attribuzioni deferitegli dal presente statuto, ai poteri delegatigli dal Consiglio di Amministrazione e ad ogni altra attribuzione di sua competenza:
a) ha la firma per tutti gli affari di ordinaria amministrazione, sovraintende alla struttura organizzativa della Società e ne è responsabile;
- b) compie le operazioni e tutti gli atti di ordinaria amministrazione non riservati specificatamente (i) al Consiglio di Amministrazione e da questo non delegati all'Amministratore Delegato o agli Amministratori Delegati, nonché (ii) al Datore di Lavoro ai fini della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- c) avanza motivate proposte ai competenti organi amministrativi in tema di credito, di coordinamento operativo del Gruppo bancario, di personale e di spese generali; presenta agli stessi organi amministrativi motivate relazioni su quant'altro di competenza deliberativa degli stessi;
Codice campo modificato

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- d) provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Delegato o degli Amministratori Delegati, nonché al coordinamento operativo delle attività delle società controllate facenti parte del Gruppo, nel rispetto degli indirizzi generali e secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. i);
- e) consente alle cancellazioni di iscrizioni, di trascrizioni, di privilegi e ad ogni altra formalità ipotecaria, alle surrogazioni a favore di terzi ed alla restituzione di pegni, quando il credito garantito risulti interamente estinto ovvero inesistente;
- f) è a capo del personale ed esercita, nei riguardi di questo, le funzioni assegnategli dalle norme regolanti i relativi rapporti di lavoro.
Articolo 23
-
- Il Direttore Generale si avvale, per l'espletamento delle sue funzioni e per l'esercizio dei poteri propri o delegatigli, dei Vice Direttori Generali e dei Dirigenti. Per l'esercizio dei poteri propri, delegati o subdelegati in materia di erogazione del credito e di gestione corrente il Direttore Generale, i Vice Direttori Generali, i Dirigenti possono altresì avvalersi dei Quadri Direttivi e dei preposti alle Filiali, in relazione all'incarico ricoperto.
-
- Allo scopo di agevolare lo svolgimento delle operazioni tanto presso la Direzione Generale quanto presso le Filiali, il Direttore Generale, sempre per l'espletamento delle sue funzioni e per l'esercizio dei poteri propri o delegatigli, può delegare la firma, congiunta o disgiunta, ai dipendenti indicati all'art. 32, comma secondo, e può rilasciare procura speciale anche a terzi per la conclusione di singoli affari o per la firma di determinati atti e contratti.
-
- In caso di assenza o di impedimento il Direttore Generale è sostituito dal Vice Direttore Generale Vicario. Di fronte ai terzi la firma del Vice Direttore Generale Vicario fa piena prova dell'assenza o impedimento del Direttore Generale.
TITOLO IX SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - IL DATORE DI LAVORO AI FINI DELLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO
Articolo 24
Codice campo modificato

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spesa, anche rispetto ai lavoratori e alla loro attività, per la migliore attuazione degli adempimenti, previsti dalla normativa legale e regolamentare, in materia di tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro.
-
- Il Datore di Lavoro informa il Consiglio di Amministrazione dell'attuazione degli adempimenti previsti in materia e gestisce nell'ambito di propria competenza in piena autonomia deliberativa, senza limiti di spesa, ogni necessario programma ed intervento in materia organizzativa, immobiliare e di risorse umane.
-
- Il Datore di Lavoro, oltre alle attribuzioni previste dalla Legge e dal presente Statuto, e ad ogni altra attribuzione di sua competenza, in qualità di responsabile - nella materia della tutela della salute e sicurezza sul lavoro - dell'organizzazione della Società, con piena autonomia decisionale, di spesa ed operativa:
- a) definisce, implementa e controlla le necessarie strategie per rendere il modello organizzativo aziendale funzionale all'adempimento degli obblighi di tutela della sicurezza della salute sui luoghi di lavoro, individuando e attuando le misure generali di tutela della salute, dell'igiene e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, anche in termini di prevenzione;
- b) definisce, implementa e vigila i processi e le attività della Società per dotare l'intera realtà aziendale di tutti i mezzi idonei per la tutela dell'incolumità e della salute dei lavoratori al fine di assicurare il completo assolvimento degli obblighi societari di attuazione delle misure igieniche e di prevenzione ed il relativo controllo, garantendo il pieno e tempestivo rispetto e la scrupolosa osservanza da parte della Società e di tutti i lavoratori delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
- c) gestisce i rapporti di lavoro con esclusivo riguardo alla tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro;
- d) può delegare le proprie funzioni con i contenuti e nei limiti previsti dalla Legge.
TITOLO X Il Collegio Sindacale
Articolo 25
-
- Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti. Tale organo vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della Società.
-
- I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; possono essere riconfermati.
-
- La nomina dei membri del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi, composte da due sezioni, una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti, i cui candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo ed in numero non superiore a quello dei membri da eleggere. Le liste
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che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere, nella sezione dei candidati alla carica di Sindaco effettivo, candidati di genere diverso nelle prime due posizioni della lista, secondo quanto specificato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, ai fini del rispetto della normativa, anche regolamentare, pro-tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi. Qualora la sezione dei Sindaci supplenti di dette liste indichi due candidati, essi devono appartenere a generi diversi.
-
- Fermo restando il caso di applicazione di un diverso termine di legge, le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e rese pubbliche secondo la disciplina pro-tempore vigente.
-
- Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista tenuto presente quanto indicato al comma 11 del presente articolo e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
-
- Fermo restando il caso di applicazione di una diversa soglia di legge, avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'1% del capitale della Società avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria ovvero la diversa percentuale applicabile ai sensi delle vigenti disposizioni.
-
- Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, dovranno depositarsi presso la sede della Società i documenti indicati nell'avviso di convocazione tra cui: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, unitamente alla certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione, determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono presentate; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità ivi compreso il limite al cumulo degli incarichi di cui al successivo comma 11, nonché l'esistenza dei requisiti e il rispetto dei criteri di idoneità che fossero prescritti per la carica dalla disciplina legale e regolamentare pro-tempore vigente e dallo Statuto; (iii) i curricula vitae riguardanti le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e (iv) ogni altra dichiarazione che dovesse essere richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro-tempore vigente. Inoltre, nel caso di presentazione di una lista da parte di soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, la lista dovrà essere corredata anche da una dichiarazione dei soci che la presentano, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, come definiti dalle disposizioni legislative e regolamentari protempore vigenti, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni statutarie non potranno essere votate. La mancanza di documentazione relativa al singolo candidato di una lista non comporta automaticamente l'esclusione dell'intera lista, bensì del candidato in questione. La certificazione attestante la titolarità della quota minima di partecipazione prevista per la presentazione delle liste può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle stesse. Nel caso in cui, alla data di scadenza del termine per il deposito della lista, sia
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stata depositata una sola lista, ovvero siano state depositate soltanto liste presentate da soci che, in base alle disposizioni legislative e regolamentari pro-tempore vigenti, risultino collegati tra loro, possono essere presentate liste sino al successivo termine previsto dalla normativa pro-tempore vigente. In tal caso le soglie per la presentazione delle liste previste dal precedente comma 6 sono ridotte alla metà.
-
- Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. Alla elezione dei membri del Collegio Sindacale si procederà come di seguito precisato:
- a) risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle pro-tempore vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;
- b) risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato - ovvero il secondo candidato qualora il primo sia dello stesso genere del primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle pro-tempore vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;
- c) in caso di parità di voti tra le prime due o più liste si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le liste con parità di voti. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti e che non siano collegate, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle pro-tempore vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;
- d) nell'ipotesi in cui un candidato eletto non possa accettare la carica, subentrerà il primo dei non eletti della lista cui appartiene il candidato che non ha accettato;
- e) la presidenza spetta al membro effettivo tratto dalla lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle pro-tempore vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, purché in possesso degli specifici requisiti di professionalità richiesti dalle disposizioni di legge e regolamentari protempore vigenti.
In caso di morte, rinuncia o decadenza del Presidente del Collegio Sindacale assumerà tale carica, fino alla integrazione del Collegio ai sensi dell'art. 2401 cod. civ., il Sindaco supplente eletto nella lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle pro-tempore vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.
In caso di morte, rinuncia o decadenza di un Sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco sostituito.
Codice campo modificato

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Qualora in base ai predetti criteri di subentro del Sindaco supplente non venga rispettato l'equilibrio dei generi, subentrerà il Sindaco supplente appartenente al genere meno rappresentato indipendentemente dalla appartenenza dello stesso alla lista del Sindaco sostituito.
Per la nomina di Sindaci per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento sopra descritto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, salvo il rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e del principio di equilibrio di genere previsto dalla normativa pro-tempore vigente.
La nomina dei Sindaci per l'integrazione del Collegio ai sensi dell'art. 2401 cod. civ. è effettuata dall'Assemblea a maggioranza relativa. È fatto in ogni caso salvo il rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e del principio di equilibrio di genere previsto dalla normativa pro-tempore vigente.
-
- I Componenti del Collegio Sindacale possono essere revocati dall'Assemblea solo nei casi e secondo le modalità previste dalla legge e pertanto solo per giusta causa e con deliberazione approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.
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- Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione scritta al Presidente, convocare l'Assemblea o il Consiglio di Amministrazione. Tale potere di convocazione può altresì essere esercitato anche individualmente da ciascun membro del Collegio Sindacale ad eccezione del potere di convocazione dell'Assemblea che può essere esercitato da almeno due membri del Collegio Sindacale.
-
- Non possono essere eletti Sindaci o, se eletti, decadono dal loro ufficio, coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge e che non posseggano i requisiti e/o non rispettino i criteri di idoneità richiesti dalle disposizioni di legge e regolamentari - nazionali e sovranazionali - pro-tempore vigenti. Restano fermi i limiti al cumulo degli incarichi e le prescrizioni in ordine alla disponibilità di tempo allo svolgimento dell'incarico stabiliti dalle normative, anche regolamentari - nazionali e sovranazionali - pro-tempore vigenti. I Sindaci non possono ricoprire cariche in altre banche diverse da quelle facenti parte del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena e da quelle nelle quali si configura una situazione di controllo congiunto.
I Sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del gruppo o del conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali la Banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica.
Almeno uno dei Sindaci effettivi e almeno uno dei Sindaci supplenti, nominati secondo le modalità stabilite al presente articolo, devono essere iscritti nel registro dei revisori legali ed aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.
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- Ai fini dell'applicazione di quanto previsto al comma 11, terzo capoverso, del presente articolo, almeno il primo candidato di ogni sezione di ciascuna lista dovrà possedere i requisiti previsti dal citato comma 11, terzo capoverso.
-
- Ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti e poteri e che possano costituire irregolarità nella gestione della Società o violazione delle norme che disciplinano l'attività bancaria.
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- È ammessa la possibilità di partecipare alle riunioni del Collegio Sindacale mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento in teleconferenza o videoconferenza secondo quanto previsto dallo Statuto per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. La riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.
TITOLO XI Compensi e rimborsi per gli Amministratori e Sindaci
Articolo 26
-
- Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale competono i compensi annui e le medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, nella misura che sarà determinata dall'Assemblea dei soci, oltre al rimborso delle spese incontrate per l'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea potrà determinare altresì l'importo delle medaglie di presenza a favore dei membri del Collegio Sindacale chiamati a partecipare alle riunioni dei comitati previsti dall'articolo 17, comma secondo, lett. p).
-
- In una stessa giornata non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza.
-
- È stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale e su proposta del Comitato Remunerazione, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto, compresi tra questi quegli amministratori che fanno parte dei comitati interni al Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 17 comma 4, fatta peraltro salva la facoltà dell'Assemblea di stabilire il compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
TITOLO XII Le Strutture periferiche
Articolo 27
- Le strutture periferiche sono costituite da sedi secondarie e unità locali, sotto la vigilanza della Direzione Generale e in conformità alle disposizioni da questa emanate, in ottemperanza al modello organizzativo.
TITOLO XIII
Controllo contabile e redazione dei documenti contabili societari
Articolo 28
- La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle disposizioni vigenti, da una società di revisione iscritta nell'apposito albo, incaricata ai sensi di legge.
Articolo 29
Codice campo modificato

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- Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina un preposto alla redazione dei documenti contabili societari scegliendolo tra i dirigenti della Società con comprovata esperienza in materia contabile e finanziaria, conferendogli adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi di legge. Al medesimo Consiglio di Amministrazione spetta il potere di revocare tale dirigente preposto.
TITOLO XIV Bilancio e utili
Articolo 30
- L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Articolo 31
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- Gli utili netti risultanti dal bilancio sono così attribuiti:
- a) 10% alla riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto 1/5 del capitale sociale;
- b) alla costituzione ed all'incremento di una riserva statutaria in misura non inferiore al 15% e nella misura di almeno il 25% dal momento in cui la riserva legale abbia raggiunto 1/5 del capitale sociale.
-
- Gli utili netti residui sono a disposizione dell'Assemblea per la distribuzione a favore degli azionisti e/o per la costituzione e l'incremento di altre riserve.
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- La Società può distribuire acconti sui dividendi, nel rispetto delle norme di legge.
TITOLO XV Facoltà di firma
Articolo 32
-
- Hanno disgiuntamente la firma per la Società:
- a) il Presidente;
- b) il Vice Presidente o ciascuno dei Vice Presidenti;
- c) l'Amministratore Delegato o ciascuno degli Amministratori Delegati;
- d) il Direttore Generale;
- e) il Datore di Lavoro, nella materia della tutela della salute e sicurezza sul lavoro e per quanto di sua competenza.
Codice campo modificato

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- I Vice Direttori Generali, i Dirigenti, nonché i Quadri Direttivi e, in relazione all'incarico ricoperto oppure in caso di eccezionale e temporanea necessità, altro personale impiegatizio della Banca, hanno la firma nei limiti dei poteri loro attribuiti.
TITOLO XVI Liquidazione
Articolo 33
- Ferma restando ogni diversa disposizione di legge, qualora si verifichi una causa di scioglimento, l'Assemblea stabilirà le modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori.
Codice campo modificato