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SYS-DAT

AGM Information Aug 28, 2025

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Repertorio n. 52308 Raccolta n. 26258

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(MI-25-253623-SOC-MSC)

REPUBBLICA ITALIANA Il giorno trenta luglio duemilaventicinque (30 luglio 2025).

In Milano, via Turati n. 29.

Io sottoscritta dottoressa Simona GUADAGNO, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Milano,

PREMESSO:

  • che in questo giorno e luogo alle ore sedici e trenta minuti si è riunito irritualmente in modalità telematica, ai sensi di legge e degli artt. 20.3 e 23 del vigente Statuto sociale, il Consiglio di amministrazione della società:

"SYS-DAT S.P.A."

società per azioni quotata con sede legale in Milano (MI) - Via Muzio Attendolo detto Sforza 7/9, con capitale sociale di euro 1.564.244,00 (unmilionecinquecentosessantaquattromiladuecentoquarantaquattro) interamente versato, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese Milano Monza Brianza Lodi: 03699600155 ed iscritta al R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano Monza Brianza Lodi con il numero: MI - 963005;

  • che é presente il Presidente del Consiglio di amministrazione della società Vittorio NEURONI, cittadino svizzero nato a Milano il giorno 22 gennaio 1948, domiciliato per la carica presso la sede sociale, della cui identità io notaio sono certo. La parte, da me richiesta, dichiara di partecipare spontaneamente all'atto;

  • che il comparente ha assunto la presidenza del Consiglio di amministrazione, ai sensi di legge e Statuto e mi ha designato per la redazione del verbale della presente riunione tenutasi integralmente in videoconferenza mediante la piattaforma digitale "Microsoft Teams" alla mia costante presenza, in data odierna;

Tutto ciò premesso

io sottoscritto Notaio procedo alla verbalizzazione della Delibera del Consiglio di amministrazione della società, precisando che il presente verbale viene da me Notaio redatto nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione presso il competente Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 2375 del codice civile.

Nel rispetto della vigente normativa e ai sensi dell'art. 23 del vigente Statuto la riunione del Consiglio si svolgerà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ("che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, del codice civile"), senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente e il notaio verbalizzante.

Io Notaio attesto pertanto che in questo giorno, alle ore sedici e trenta minuti, si è riunito irritualmente in forma totalitaria il Consiglio di amministrazione della summenzionata società, al fine di discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

"- Approvazione del Progetto e della proposta di fusione per incorporazione della società "Matrix Solution S.r.l." nella società "SYS-DAT S.P.A."; deliberazioni inerenti e conseguenti".

Tutto ciò premesso,

il costituito mi chiede di redigere verbale di quanto verrà deliberato dal Consiglio di amministrazione. A ciò aderendo, io Notaio dó atto di quanto segue. Assume la presidenza della riunione, ai sensi dell'articolo 22.2 dello Statuto sociale, il Presidente del Consiglio di amministrazione Vittorio NEURONI, sopra generalizzato.

REGISTRATO A MILANO DP II il 31/07/2025 n. 84777 serie 1T € 200,00

CONSTATATO:

1) che è presente l'intero Consiglio di amministrazione come segue:

  • Vittorio NEURONI, Presidente del Consiglio di amministrazione, sopra generalizzato;

  • Emanuele Edoardo ANGELIDIS, Vice Presidente del Consiglio di amministrazione;

  • Matteo Luigi NEURONI, Amministratore delegato;

  • Marta NEURONI, Consigliera;

  • Maurizio SANTACROCE, Consigliere;

  • Stefania TOMASINI, Consigliera;

  • Marco Bernardino Maria ZAMPETTI, Consigliere;

2) che è presente il Collegio sindacale come segue:

  • Carlo ZAMBELLI, Presidente del Collegio sindacale;

  • Lorena PELLISSIER, Sindaca effettiva;

  • Gabrio Diego PELLEGRINI, Sindaco effettivo;

3) che il Consiglio di amministrazione si è riunito irritualmente in forma totalitaria, ai sensi dell'art. 20.3 del vigente Statuto sociale;

4) che i presenti sono tutti legittimati a partecipare alla riunione e, ai sensi dell'art. 20.3 dello Statuto, dichiarano di essere stati previamente informati della riunione e non si oppongono alla trattazione di quanto posto all'ordine del giorno;

5) che risultano altresì rispettate tutte le condizioni di legge e dell'art. 23 del vigente Statuto ai fini dello svolgimento della presente riunione consiliare in più luoghi audio/video collegati mediante la summenzionata piattaforma digitale in grado di garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto,

ACCERTATA

l'identità e la legittimazione dei presenti,

DICHIARA

validamente costituito il Consiglio di amministrazione in forma totalitaria ed atto a discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno. A questo punto il presidente ha preso la parola e

HA PREMESSO CHE:

  • ai sensi dell'art. 2505 terzo comma c.c., l'art. 24.2 del vigente Statuto sociale stabilisce che la deliberazione concernente la fusione della società, nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile, é di competenza del Consiglio di amministrazione, "fatti salvi i limiti di legge e senza facoltà di delega";

  • la presente delibera di approvazione del progetto e della proposta di fusione della società "Matrix Solution S.r.l." nella società "SYS-DAT S.P.A.", rientrando nel caso di fusione semplificata ai sensi dell'art. 2505 c.c., come infra meglio precisato, può quindi essere assunta dal Consiglio di amministrazione;

  • i soci che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale non hanno richiesto, con domanda indirizzata alla società entro otto giorni dal deposito del progetto di fusione ed ai sensi dell'art. 2505 terzo comma c.c., che la decisione di approvazione della fusione da parte della incorporante sia adottata dall'Assemblea straordinaria, come verificato dall'Organo amministrativo e attestato dal presidente stesso nella sua qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante della società.

Il presidente ha quindi svolto una ampia relazione sugli argomenti all'ordine del giorno ed

espone quanto segue:

A) che gli Organi amministrativi delle seguenti società:

  • "SYS-DAT S.P.A.", come sopra identificata ("Società incorporante");

  • "MATRIX SOLUTION S.R.L.", società a responsabilità limitata con socio unico, con sede legale in Milano (MI), Viale Romolo 6, con capitale sociale di euro 25.000,00 (venticinquemila/00) i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro

delle Imprese Milano Monza Brianza Lodi: 13410200151 ed iscritta al R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano Monza Brianza Lodi con il numero: MI - 1648155, ("Società incorporanda"),

hanno redatto ed approvato in data 17 luglio 2025 il Progetto di fusione tra le società medesime, ai sensi dell'art. 2501-ter del codice civile.

  • Il presidente ha illustrato quindi dettagliatamente il contenuto del Progetto di fusione nonché le ragioni di opportunità legate al perfezionamento dell'operazione di fusione tra le suddette società, la quale, come indicato nel Progetto (punto 6), "si inserisce in un processo di riorganizzazione societaria e strutturale. L'obiettivo principale è quello di incorporare la Società Incorporanda nella Società Incorporata, così da ottenere sinergie di business, efficienza e omogeneità di governance e vantaggi economici, principalmente attraverso la riduzione dei costi generali legati alla gestione amministrativa. La fusione, quindi, si rende necessaria e vantaggiosa, poiché permette di conseguire un risparmio sui costi amministrativi, fiscali e gestionali.".

  • Il presidente, come ribadito nel Progetto di fusione (punto 3), specifica che al presente procedimento di fusione si applicherà in particolare la procedura semplificata prevista dall'articolo 2505 del codice civile, in quanto la Società incorporante "SYS-DAT S.P.A." possiede - e possiederà sino alla data di stipula dell'atto di fusione - l'intero capitale sociale della Società incorporanda "MATRIX SOLUTION S.R.L.". Al progetto di fusione non sono state pertanto applicate le disposizioni previste dall'art. 2501-ter, primo comma c.c., numeri. 3, 4 e 5 (relativi all'indicazione nel progetto di fusione del rapporto di cambio, delle modalità di assegnazione delle azioni della Società incorporante, nonché della data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili) e, come infra meglio precisato, non sono state predisposte né la Relazione dell'organo amministrativo, prevista dall'art. 2501-quinquies del codice civile, né la Relazione degli esperti prevista dall'art. 2501-sexies del codice civile.

B) che, ai sensi dell'art. 2501-ter terzo comma del codice civile, il suddetto Progetto di fusione:

  • - per quanto riguarda la società incorporante "SYS-DAT S.P.A.", è stato depositato per l'iscrizione presso il competente Registro delle imprese in data 18 luglio 2025 con Protocollo camerale n. 570735/2025, ed ivi debitamente iscritto in data 21 luglio 2025;
  • - per quanto riguarda la società incorporanda "MATRIX SOLUTION S.R.L.", è stato depositato per l'iscrizione presso il competente Registro delle imprese in data 18 luglio 2025 con Protocollo camerale n. 570730/2025, ed ivi debitamente iscritto in data 21 luglio 2025;

C) che tutti gli amministratori, hanno dichiarato e confermato nella presente riunione di rinunciare al termine previsto all'ultimo comma dell'articolo 2501-ter del codice civile;

D) che la presente fusione si svolge sulla base della documentazione contabile debitamente messa a conoscenza dei soci ai sensi di quanto meglio precisato al successivo punto F) e che non si è reso necessario redigere la Situazione patrimoniale di fusione di cui all'art. 2501-quater ultimo comma c.c., come ritenuto dalla dottrina e dalla prassi notarile di maggioranza e come indicato al punto 3 ultimo periodo del Progetto di fusione;

  • Il presidente, ai sensi dell'art. 2501-quinquies, terzo comma, del codice civile, attesta che non si sono verificate modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo della società tra la data in cui il Progetto di fusione è stato depositato presso la sede sociale e la data della presente decisione di fusione;

E) che, ai sensi dell'art. 2505 comma 1 del codice civile in materia di procedura semplificata nonché in conformità a quanto previsto nel comune Progetto di fusione, non sono state redatte la Relazione dell'organo amministrativo e la Relazione degli esperti, di cui agli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies del codice civile;

F) che, ai sensi dell'art. 2501-septies del codice civile in materia di "Deposito di atti" presso la sede sociale:

  • il Progetto di fusione ed i Bilanci relativi agli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione sono stati depositati presso le sedi delle società, a partire dal giorno successivo alla data di approvazione del Progetto di fusione da parte degli Organi amministrativi delle stesse;
  • la suddetta documentazione è stata messa a disposizione dei Soci ai sensi dell'art. 2501-septies ultimo comma del codice civile, specificandosi in particolare che la Società incorporante, ai sensi dell'art. 2501-septies primo comma c.c., ha altresì pubblicato tutta la suddetta documentazione sul proprio sito internet (https://www.sys-datgroup.com/investors/operazioni-straordinarie/);
  • gli amministratori ha rinunciato al termine di cui al primo comma dell'art. 2501-septies del codice civile, come confermato nella presente riunione;

G) che, come attestato dal presidente, le società partecipanti alla presente fusione si trovano nella seguente situazione patrimoniale:

  • il capitale sociale della società incorporante "SYS-DAT S.P.A.", dell'importo di euro 1.564.244,00 (unmilionecinquecentosessantaquattromiladuecentoquarantaquattro), risulta essere interamente sottoscritto, versato ed esistente;

  • il capitale sociale della società incorporanda "MATRIX SOLUTION S.R.L.", dell'importo di euro 25.000,00 (venticinquemila/00) risulta essere interamente sottoscritto ed esistente;

H) che nessuna delle società partecipanti alla fusione si trova nella situazione di cui al secondo comma dell'art. 2501 del codice civile;

I) che la fusione avverrà senza determinazione di concambio, ai sensi della procedura semplificata di cui all'art. 2505 del codice civile, in quanto la Società incorporante "SYS-DAT S.P.A." possiede l'intero capitale sociale della Società incorporanda. Il capitale sociale della "Società incorporante" non subirà modifiche in conseguenza della fusione;

L) che, ai sensi dell'art. 2504-bis del codice civile e del punto 4 del Progetto di fusione, la presente fusione per incorporazione avrà efficacia come segue:

  • ai fini civilistici, come previsto dall'articolo 2504-bis secondo comma del codice civile, gli effetti giuridici della fusione decorreranno a partire dalla data in cui verrà eseguita l'ultima delle iscrizioni nel Registro delle Imprese dell'Atto di fusione. L'Atto di fusione potrà, tuttavia, stabilire che gli effetti della fusione decorrano da una data successiva;

  • ai fini contabili e pertanto ai sensi del numero 6) dell'art. 2501-ter c.c, come previsto dall'articolo 2504-bis terzo comma del codice civile e dal punto 4, ultimo periodo del Progetto di fusione, gli effetti della fusione decorreranno "a far data dall'inizio dell'esercizio sociale (1° primo - gennaio) nel corso del quale si produrranno gli effetti giuridici" e pertanto, presumibilmente, dal primo gennaio 2025;

  • ai fini fiscali e pertanto anche ai fini di cui all'art. 172 comma 9 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 ("TUIR") e s.m.i., gli effetti della fusione decorreranno egualmente "a far data dall'inizio dell'esercizio sociale (1° - primo - gennaio) nel corso del quale si produrranno gli effetti giuridici" e pertanto, presumibilmente, dal primo gennaio 2025;

M) che, in conseguenza della fusione, rimarrà invariato l'Organo amministrativo della "Società incorporante" e che nessun particolare vantaggio è previsto a favore dei Soci ovvero dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione;

N) che, in conseguenza della fusione, non varierà lo Statuto della Società Incorporante, il quale risulta allegato sotto la lettera "A" al Progetto di fusione né varierà l'Organo amministrativo della Società Incorporante.

O) in relazione, infine, agli obblighi di legge e di comunicazione ai sensi della vigente normativa previsti in capo alla Società incorporante quale società emittente azioni quotate sul mercato regolamentato Euronext Milan, segmento STAR, organizzato e gestito

da Borsa Italiana S.p.A. e con particolare riguardo al "Regolamento emittenti" - adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i., il presidente ha quindi attestato:

  • che sono stati regolarmente adempiuti tutti gli obblighi comunicazione ai sensi della suddetta normativa, con particolare riferimento alla pubblicazione dell'avviso su un quotidiano a diffusione nazionale (ItaliaOggi), al "Comunicato stampa via SDIR" (v: https:///it/comunicati-finanziari?azienda=305096), alla pubblicazione del Progetto di fusione via SDIR (v.: https:///sites/default/files/comunicati/2025-07/20250718_170033.pdf) e alla ricordata pubblicazione sul sito dell'emittente, specificandosi pertanto che il Progetto di fusione, corredato dai relativi allegati, è stato messo a disposizione del pubblico con le modalità ed i termini previsti dall'art. 70, comma 7, del Regolamento Consob n. 11971;

  • trattandosi di fusione effettuata tra emittente quotato e società interamente controllata dalla stessa e, avendo SYS-DAT esercitato la facoltà di derogare – ai sensi degli art. 70, comma 8 e 71, comma 1-bis del Regolamento Emittenti – agli obblighi informativi di cui all'art. 70, comma 6, del suddetto Regolamento, "resta escluso l'obbligo di pubblicazione di un documento informativo predisposto ai sensi dell'Allegato 3B del Regolamento Emittenti, fermo restando che in ogni caso la fusione non costituisce operazione significativa a tali fini";

  • come specificato al punto 7 del Progetto: "ai sensi della "Procedura per le operazioni con parti correlate" adottata e approvata dal Consiglio di Amministrazione di SYS-DAT in data 15 aprile 2024, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel Regolamento CONSOB n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente aggiornato con le modifiche apportate dalla delibera n. 22144 del 22 dicembre 2021, la prospettata operazione di fusione, in quanto operazione con società controllata, rispetto alla quale non vi sono interessi qualificati come significativi, rientra nella categoria delle cosiddette operazioni con parti correlate esenti dall'applicazione della relativa procedura".

Esaurita in tal modo la propria relazione sull'ordine del giorno, il presidente ha rilevato che sulla base di tutto quanto sopra enunciato il Consiglio è oggi chiamato a deliberare la fusione precisandone i termini e le modalità, nonché i limiti di legge.

Il Consiglio di amministrazione, udita la relazione del presidente, dopo attenta discussione,

  • preso atto delle risultanze della documentazione contabile illustrata all'assemblea;

  • preso atto della delibera di approvazione del Progetto di fusione di cui alla lettera A) della relazione del presidente;

  • constatato che il capitale sociale è interamente sottoscritto, versato ed esistente e che nessuna delle società partecipanti alla fusione si trova in stato di liquidazione;

  • preso atto del regolare deposito dei documenti ai sensi dell'art. 2501-septies del codice civile e della loro accessibilità;

  • preso atto di tutte le rinunce ai termini ed alla documentazione di fusione, come infra meglio specificato;

  • considerata l'evidente utilità di quanto proposto;

all'unanimità, con manifestazione orale del voto,

HA DELIBERATO:

1) di prendere atto:

  • del regolare adempimento di tutti gli obblighi di comunicazione ai sensi della vigente normativa, con particolare riguardo al "Regolamento emittenti" - adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i.;

  • della rinuncia ai termini di cui agli articoli 2501-ter ultimo comma e 2501-septies primo comma del codice civile, così come debitamente effettuata e confermata nella presente riunione consiliare con il consenso unanime di tutti gli amministratori;

  • che, ai sensi dell'art. 2505 del codice civile e come indicato al punto 3 del Progetto di fusione, non sono state predisposte le Relazioni dell'Organo amministrativo e degli Esperti, di

cui agli artt. 2501-quinquies e all'articolo 2501-sexiesdel codice civile;

  • della non necessità della redazione della Situazione patrimoniale di fusione di cui all'art. 2501-quater ultimo comma c.c., come ritenuto dalla dottrina e dalla prassi notarile di maggioranza e come indicato al punto 3 ultimo periodo del Progetto di fusione

2) di prendere atto che la presente fusione si svolge per tutte le società coinvolte sulla base della documentazione di cui ai punti D) e F) della relazione del presidente, debitamente messa a conoscenza e a disposizione dei Soci e illustrata durante la riunione consiliare, specificando in particolare che la Società incorporante, ai sensi dell'art. 2501-septies primo comma c.c., ha altresì pubblicato tutta la suddetta documentazione sul proprio sito internet;

3) di approvare il comune Progetto di fusione, così come deliberato ed approvato dagli Organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione in data 17 luglio 2025 (lettera "A" della relazione del presidente), nonché, per quanto riguarda la società incorporante, debitamente depositato per l'iscrizione presso il competente Registro delle imprese in data 18 luglio 2025 con Protocollo camerale n. 570735/2025 ed ivi iscritto in data 21 luglio 2025;

4) di approvare la proposta di fusione per incorporazione della società "MATRIX SOLUTION S.R.L." nella società "SYS-DAT S.P.A.", mediante l'annullamento senza concambio di tutte le quote dell'Incorporanda, in quanto la "Società Incorporanda" è interamente posseduta dalla "Società incorporante". In conseguenza della fusione, pertanto, il capitale sociale della "Società incorporante" non subirà modifiche e, a partire dalla data di efficacia della Fusione (come infra determinata), la Società Incorporante subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla Società Incorporata;

5) di prendere atto che, in conseguenza della fusione, non varierà lo Statuto della Società Incorporante, il quale risulta allegato sotto la lettera "A" al Progetto di fusione né varierà l'Organo amministrativo della Società Incorporante;

6) di stabilire, ai sensi dell'art. 2504-bis del codice civile e del punto 4 del Progetto di fusione, che la presente fusione per incorporazione avrà efficacia come segue:

  • ai fini civilistici, come previsto dall'articolo 2504-bis secondo comma del codice civile, gli effetti giuridici della fusione decorreranno a partire dalla data in cui verrà eseguita l'ultima delle iscrizioni nel Registro delle Imprese dell'Atto di fusione. L'Atto di fusione potrà, tuttavia, stabilire che gli effetti della fusione decorrano da una data successiva;

  • ai fini contabili e pertanto ai sensi del numero 6) dell'art. 2501-ter c.c, come previsto dall'articolo 2504-bis terzo comma del codice civile e dal punto 4, ultimo periodo del Progetto di fusione, gli effetti della fusione decorreranno "a far data dall'inizio dell'esercizio sociale (1° primo - gennaio) nel corso del quale si produrranno gli effetti giuridici" e pertanto, presumibilmente, dal primo gennaio 2025;

  • ai fini fiscali e pertanto anche ai fini di cui all'art. 172 comma 9 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 ("TUIR") e s.m.i., gli effetti della fusione decorreranno egualmente "a far data dall'inizio dell'esercizio sociale (1° - primo - gennaio) nel corso del quale si produrranno gli effetti giuridici" e pertanto, presumibilmente, dal primo gennaio 2025;

7) di conferire disgiuntamente a ciascun componente dell'Organo amministrativo pro tempore in carica della società, il più ampio mandato per dare esecuzione alla presente delibera. In ordine all'esecuzione del mandato, l'assemblea delibera quanto segue:

7a) ciascun componente dell'Organo amministrativo potrà intervenire all'atto di fusione, senza necessità di altra formalità;

7b) ciascun componente dell'Organo amministrativo avrà i più ampi poteri di specificare nell'atto di fusione tutto quanto necessario a dare esecuzione alla presente delibera, specificando ogni eventuale circostanza ritenuta opportuna ovvero necessaria ovvero l'elenco di eventuali beni riguardo ai quali effettuare adempimenti presso pubblici Registri o Albi, con il potere specifico di stabilire che gli effetti della fusione decorrano anche

da una data successiva a quella in cui verrà eseguita l'ultima delle iscrizioni di legge dell'atto di fusione;

7c) ciascun componente dell'Organo amministrativo, nell'esecuzione del presente mandato, potrà farsi sostituire da persona di sua fiducia mediante procura notarile, con facoltà anche di contrarre con sé stesso, nella veste di legale rappresentante dell'altra società partecipante alla fusione;

7d) l'atto di fusione dovrà essere stipulato nel rispetto dei termini e delle modalità precisati dalla legge, in particolare agli articoli 2502-bis, 2503, 2504 e 2505 del codice civile;

8) di conferire a ciascun componente dell'Organo amministrativo pro tempore in carica il potere di effettuare tutte le necessarie comunicazioni di legge relative al presente atto anche ai sensi del "Regolamento Emittenti" e di apportare al presente atto tutte le modifiche che saranno richieste dalle competenti autorità in sede dei provvedimenti di legge ed al fine dell'iscrizione dell'atto presso il competente Registro delle imprese e di stabilire. Le spese del presente atto e conseguenti siano a carico della Società.

Il presidente, proclamati i risultati delle votazioni, constatato che non vi è altro su cui deliberare e che nessuno ha richiesto la parola, ha sciolto la riunione consiliare alle ore sedici e quaranta minuti.

  • A questo punto il presidente ha richiesto a me Notaio di verificare l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge nelle delibere verbalizzate nel presente atto. A ciò aderendo io Notaio ho dichiarato che, con riferimento alle delibere in oggetto, si ritengono sussistenti le condizioni stabilite dalla legge, secondo gli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali in materia. Pertanto io sottoscritto Notaio chiedo l'iscrizione del presente atto nel Registro delle Imprese competente.

Il presente atto è stato redatto da persona di mia fiducia e da me notaio su pagine sette di fogli quattro ed è stato sottoscritto solo da me notaio alle ore sedici e quaranta minuti, stante la partecipazione in videoconferenza del presidente.

Firmato Simona GUADAGNO, Notaio Impronta del sigillo.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, firmato come per Legge, che si rilascia per gli usi consentiti. Milano, 26 agosto 2025

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