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Assicurazioni Generali

Regulatory Filings Aug 8, 2025

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Regulatory Filings

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STATUTO SOCIALE CAPITOLO I Denominazione, Sede Oggetto e durata della Società

Articolo 1

1.1 La Società, costituita in Trieste con atto 26 dicembre 1831, è denominata ASSICURAZIONI GENERALI

Società per Azioni.

Articolo 2

  • 2.1 La denominazione sociale può essere espressa in lingue diverse da quella italiana mediante traduzione letterale ovvero in quelle versioni che per consuetudine sono usate nei vari Paesi, purché accompagnata dalla denominazione sociale di cui all'articolo 1.
  • 2.2 Sia in Italia che all'estero la Società può adottare, per contraddistinguere i propri servizi, il marchio d'impresa registrato, costituito dalla dicitura GENERALI da sola o accompagnata dal tradizionale leone alato.
  • 2.3 Il Consiglio di Amministrazione può adottare altri marchi d'impresa.

Articolo 3

3.1 La Società ha la Sede Legale in Trieste.

Articolo 4

  • 4.1 La Società ha per oggetto l'esercizio di ogni specie di assicurazione, riassicurazione, capitalizzazione e ogni tipo di forma pensionistica complementare anche attraverso la costituzione di fondi aperti, in Italia e all'estero, o qualsivoglia altra attività che sia dalla legge riservata o consentita a Società di assicurazioni.
  • 4.2 Essa può esplicare in genere qualsiasi attività e compiere ogni operazione che sia inerente, connessa o utile al conseguimento dello scopo sociale, anche mediante la partecipazione in società o Enti italiani o stranieri.
  • 4.3 La Società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo Generali, adotta nei confronti delle società di cui all'articolo 210-ter, comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private, i provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'IVASS nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo.

Articolo 5

  • 5.1 La gestione sociale è ripartita in una Gestione Danni e una Gestione Vita.
  • 5.2 Le operazioni non attinenti alle assicurazioni e riassicurazioni sulla vita, alle capitalizzazioni o alle forme pensionistiche complementari appartengono alla Gestione Danni.
  • 5.3 Le operazioni attinenti alle assicurazioni e riassicurazioni sulla vita, alle capitalizzazioni o alle forme pensionistiche complementari appartengono alla Gestione Vita.

Articolo 6

6.1 La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2131 e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

Articolo 7

  • 7.1 Le pubblicazioni ufficiali della Società sono effettuate nelle forme stabilite dalla legge.
  • 7.2 I libri sociali possono essere formati e tenuti anche con strumenti informatici, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge. Il Consiglio di Amministrazione può delegare la materiale tenuta dei libri sociali a soggetti terzi a ciò abilitati.

CAPITOLO II Capitale Sociale e azioni

  • 8.1 Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 1.602.736.602,13, suddiviso in 1.549.784.923 azioni ordinarie prive del valore nominale. Nel caso di aumenti di capitale le somme eventualmente percepite dalla Società per l'emissione di azioni ad un prezzo superiore al loro valore nominale inespresso non possono essere distribuite fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il limite di legge.
  • 8.2 In caso di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione spettante ai soci può essere escluso, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione delle nuove azioni corrisponda al valore di mercato di quelle già in circolazione e che ciò sia confermato da apposita relazione della società incaricata della revisione contabile.
  • 8.3 È consentita nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi dell'art. 2349, primo comma, del Codice Civile.
  • 8.4 In data 30 aprile 2020, l'Assemblea Straordinaria ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli 2443 e 2349, primo comma, del codice civile, per il periodo di cinque anni dalla data della medesima deliberazione, la facoltà di aumentare gratuitamente il capitale sociale, in via scindibile, ai sensi dell'art. 2439, comma secondo, del codice civile, in una o più tranche, mediante utilizzo di utili e/o riserve di utili, per un ammontare nominale massimo di Euro 9.500.000,00, con emissione di un numero massimo di 9.500.000 azioni ordinarie, prive di valore nominale, con godimento regolare, da attribuire gratuitamente - laddove dovessero ricorrerne i presupposti - ai beneficiari dei piani di remunerazione e/o incentivazione basati su azioni Generali allora in corso e ai beneficiari del piano di incentivazione denominato Piano LTI 2020-2022 approvato dall'Assemblea degli Azionisti in data 30 aprile 2020, che siano dipendenti della Società o di società controllate e abbiano maturato tale diritto. Con deliberazione del 13 marzo 2023, il Consiglio di Amministrazione ha dato esecuzione parziale alla delega assembleare, incrementando il capitale sociale per massimi Euro 5.549.136,00, con l'emissione di massime 5.549.136 azioni ordinarie prive di valore nominale.
  • 8.5 In data 29 aprile 2021, l'Assemblea Straordinaria ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli 2443 e 2349, primo comma, del codice civile, per il periodo di cinque anni dalla data della medesima deliberazione, la facoltà di aumentare gratuitamente il capitale sociale, in via scindibile, ai sensi dell'art. 2439, comma secondo, del codice civile, in una o più tranche, mediante utilizzo di utili e/o riserve di utili, per un ammontare nominale massimo di euro 12.100.000, con emissione di un numero massimo di 12.100.000 azioni ordinarie, prive del valore nominale, con godimento regolare, da attribuire gratuitamente – laddove dovessero ricorrerne i presupposti – ai beneficiari dei piani di remunerazione e/o incentivazione basati su azioni Generali oggi in corso e ai beneficiari del piano di incentivazione denominato Piano LTI 2021-2023 approvato dall'Assemblea degli Azionisti in data 29 aprile 2021, che siano dipendenti della Società o di società controllate e abbiano maturato tale diritto. Con deliberazione dell'11 marzo 2024, il Consiglio di Amministrazione ha dato esecuzione parziale alla delega assembleare, incrementando il capitale sociale per massimi Euro 9.700.477,94, con l'emissione di massime 9.498.831 azioni ordinarie prive di valore nominale: l'aumento di capitale è stato eseguito

in data 12 aprile 2024 per Euro 9.691.912,89 con l'emissione di 9.490.444 azioni ordinarie prive di valore nominale.

8.6 In data 24 aprile 2025, l'Assemblea Straordinaria ha approvato l'annullamento di un numero di azioni ordinarie pari al massimo al 2% (due per cento) del capitale sociale, acquistate in esecuzione della deliberazione adottata dall'Assemblea Ordinaria della Società di pari data, conferendo delega al Consiglio di Amministrazione e, per esso anche in via disgiunta, all'Amministratore Delegato / Group CEO e al Presidente, di eseguire tale annullamento, anche con più atti in via frazionata, entro diciotto mesi dalla data della deliberazione.

Articolo 9

9.1 L'importo degli elementi del patrimonio netto è quello di seguito indicato: a) il capitale sociale è attribuito per Euro 1.121.915.621,49 alla Gestione Vita e per Euro 480.820.980,64 alla Gestione Danni;

b) la riserva da soprapprezzo di emissione è attribuita per Euro 2.497.775.151,001.808.329.190,74 alla Gestione Vita e per Euro 1.070.475.064,72774.998.224,60 alla Gestione Danni;

c) le riserve di rivalutazione sono attribuite per Euro 926.828.357,24 alla Gestione Vita e per Euro 1.084.006.294,751.084.126.290,28 alla Gestione Danni; d) la riserva legale è attribuita per Euro 222.933.596,48224.383.124,30 alla Gestione Vita e per Euro 95.542.969,9296.164.196,13 alla Gestione Danni;

e) le riserve per azioni della controllante sono pari a 0;

f) le altre riserve sono attribuite per Euro 2.420.884.102,453.221.070.812,72 alla Gestione Vita e per Euro 6.953.134.627,897.590.475.522,08 alla Gestione Danni;

g) la riserva negativa per azioni proprie in portafoglio è attribuita alla sola Gestione Danni per Euro 76.178.205,58Gestione Vita per Euro 279.073.340,43 e per Euro 147.667.333,83 alla Gestione Danni.

9.2 Fra gli elementi del patrimonio netto non sussistono né riserve statutarie né utili e/o perdite portati a nuovo.

Articolo 10

  • 10.1 Le azioni sono nominative e indivisibili.
  • 10.2 Esse possono essere trasferite e assoggettate a vincoli reali nelle forme di legge.

Articolo 11

11.1 Le azioni sono comunque intestate, in ogni momento, a nome di persona determinata.

Articolo 12

12.1 La qualità di azionista comporta l'osservanza delle norme tutte del presente Statuto e delle deliberazioni prese in sua conformità dai competenti organi sociali.

CAPITOLO III

Organi della Società

A.

Assemblea

  • 13.1 L'Assemblea dei soci, regolarmente costituita, è l'organo che esprime con le sue deliberazioni la volontà sociale.
  • 13.2 Le deliberazioni da essa prese in conformità della legge e del presente Statuto vincolano tutti i soci, compresi quelli assenti o dissenzienti.
  • 13.3 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è tenuta di norma presso la Sede Legale; può essere tenuta in altra località dello Stato Italiano.

13.4 Le modalità di funzionamento dell'Assemblea sono stabilite da apposito Regolamento. Fatto salvo quanto previsto dalla lettera g) dell'art. 32.2, le deliberazioni di approvazione e di eventuale modifica del Regolamento sono assunte dall'Assemblea ordinaria regolarmente convocata su tale punto all'ordine del giorno.

Articolo 14

  • 14.1 L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione.
  • 14.2 L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio è convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio; quando ricorrano le condizioni di legge, tale termine può essere prorogato a 180 giorni.

Articolo 15

  • 15.1 La convocazione dell'Assemblea deve farsi mediante avviso pubblicato con le modalità e nei termini di legge.
  • 15.2 Nei casi, nelle forme e nei termini previsti dalla normativa vigente, gli azionisti che, da soli o congiuntamente ad altri, dispongano dei quorum stabiliti dalla legge hanno diritto di chiedere la convocazione dell'Assemblea e l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in sede assembleare.
  • 15.3 L'Assemblea non può deliberare sopra materie che non siano state indicate nell'ordine del giorno.

Articolo 16

  • 16.1 Potranno intervenire in Assemblea gli aventi diritto al voto, sempre che:
    • a) gli stessi provino la loro legittimazione nelle forme di legge;
    • b) la comunicazione dell'intermediario che tiene i conti relativi alle azioni sia stata ricevuta dalla Società nei termini e con le modalità stabiliti dalla legge.
  • 16.2 Le persone soggette alla potestà dei genitori, a tutela o a curatela, partecipano all'Assemblea ed esercitano il diritto di voto mediante i loro rappresentanti legali o con l'assistenza del curatore.
  • 16.3 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'assemblea, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 17

  • 17.1 Ogni azione dà diritto ad un voto.
  • 17.2 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea conferendo delega scritta ovvero in via elettronica, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e secondo le modalità previste da apposite norme regolamentari. La delega potrà essere notificata alla Società mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della stessa ovvero tramite posta elettronica certificata, con le modalità di volta in volta indicate nell'avviso di convocazione.
  • 17.3 Se previsto nell'avviso di convocazione e con le modalità ivi indicate, coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esercitare il diritto di voto in via elettronica in conformità alle leggi, alle disposizioni regolamentari in materia e al Regolamento assembleare.

  • 18.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

  • 18.2 In caso di assenza o di impedimento del Presidente si applica la norma del successivo articolo 30.1 qualora siano nominati uno o più Vicepresidenti.
  • 18.3 Qualora anche i Vicepresidenti, ove nominati, siano assenti o impediti, l'Assemblea è presieduta da un membro del Consiglio d'Amministrazione a ciò desi-

gnato dal Consiglio stesso, in difetto di che l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

Articolo 19

  • 19.1 Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:
    • a) le deliberazioni sul bilancio d'esercizio;
    • b) le deliberazioni sulla destinazione degli utili;
    • c) la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci effettivi e supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale;
    • d) l'approvazione delle politiche di remunerazione a favore dei componenti degli organi sociali nominati dall'Assemblea e del personale della Società, che ha a tal fine rilevanza per la normativa applicabile alle imprese di assicurazione, inclusi i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;
    • e) la determinazione del compenso dei Sindaci;
    • f) la determinazione del compenso spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione; a tale fine, possono applicarsi sistemi di remunerazione variabile, legati ai risultati economici e/o ad altri indicatori dell'andamento della gestione sociale e/o del Gruppo;
    • g) il conferimento degli incarichi di revisione contabile in corso di esercizio, di revisione contabile del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato nonché la determinazione dei relativi compensi;
    • h) ogni altra deliberazione prevista dalla legge.

Articolo 20

  • 20.1 L'Assemblea straordinaria delibera sugli oggetti che comportano modificazioni dell'atto costitutivo.
  • 20.2 Delibera altresì sulla nomina e sui poteri dei liquidatori in caso di scioglimento della Società e negli altri casi stabiliti dalla legge.

Articolo 21

  • 21.1 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale.
  • 21.2 Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.
  • 21.3 L'Assemblea ordinaria delibera in prima e in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale rappresentato.

Articolo 22

  • 22.1 In prima convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata più della metà del capitale sociale.
  • 22.2 Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentato più di un terzo del capitale sociale.
  • 22.3 Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la terza convocazione. In terza convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentato più di un quinto del capitale sociale.
  • 22.4 L'Assemblea straordinaria delibera in prima, seconda e terza convocazione con le maggioranze previste dalla legge.

Articolo 23

23.1 L'Assemblea ordinaria e straordinaria può tenersi anche in unica convocazione, in deroga a quanto stabilito dagli articoli 21 e 22.

  • 23.2 L'Assemblea ordinaria in unica convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale rappresentato.
  • 23.3 L'Assemblea straordinaria in unica convocazione è regolarmente costituita quando è rappresentato almeno un quinto del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Articolo 24

  • 24.1 Le deliberazioni si prendono per votazione palese, tenuto conto del numero dei voti spettanti a ciascun socio.
  • 24.2 Quando vengano proposte diverse deliberazioni relativamente al medesimo argomento, il Presidente, se ne ravvisa la necessità, può porle in votazione in alternativa tra loro stabilendone l'ordine. In questo caso, chi ha espresso voto favorevole ad una delle deliberazioni non può votare anche per le altre. Risulta approvata la deliberazione che ha raccolto la maggioranza prevista dalla legge e dallo Statuto. Se nel corso della votazione si verifica che una delle deliberazioni abbia raggiunto tale maggioranza, non è necessario porre in votazione le ulteriori deliberazioni.

Articolo 25

  • 25.1 Il Presidente è assistito dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.
  • 25.2 Il verbale espone in riassunto l'andamento dei lavori assembleari, lo svolgimento della discussione, le dichiarazioni dei soci che ne abbiano fatto richiesta e le risposte degli Amministratori.
  • 25.3 Il verbale deve comunque indicare:
    • il numero dei soci e delle azioni presenti;
    • il nome degli Amministratori e dei Sindaci presenti;
    • i nomi dei soci intervenuti nella discussione;
    • l'accertamento delle modalità delle votazioni;
    • la comunicazione del risultato delle votazioni;
    • la proclamazione delle deliberazioni adottate dall'Assemblea.
  • 25.4 Il verbale è firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario o dal notaio.

B.

Consiglio Generale

Articolo 26

  • 26.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Consiglio Generale. Il Consiglio Generale è un consesso di alta consulenza per il miglior conseguimento degli scopi sociali, con particolare riguardo alla espansione territoriale della Società ed ai problemi internazionali d'ordine assicurativo e finanziario.
  • 26.2 Il Consiglio Generale è un organo consultivo collegiale, composto dal Presidente, dai Vice Presidenti, dagli Amministratori Delegati e dal Chief Financial Officer nonché da altri membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione anche tra soggetti diversi dai suoi componenti, in possesso di elevata qualificazione professionale, in particolare in ambito economico, finanziario e assicurativo.
  • 26.3 All'atto della nomina dei membri elettivi, il Consiglio di Amministrazione determina la loro durata in carica ed il compenso.

Articolo 27

27.1 Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento, si applica la norma del successivo articolo 30; in caso di assenza o impedimento dei Vicepresidenti, da un membro del Consiglio di Amministrazione da questo designato.

27.2 Di ogni seduta viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, alla cui nomina provvede il Consiglio di Amministrazione.

C.

Consiglio di Amministrazione Articolo 28

  • 28.1 La Società è amministrata da un Consiglio composto di non meno di 13 e non più di 17 membri, nominati dall'Assemblea degli Azionisti dopo averne stabilito il numero.
  • 28.2 La composizione del Consiglio di Amministrazione rispetta i criteri di equilibrio di genere previsti dalla normativa vigente. I componenti del Consiglio di Amministrazione posseggono i requisiti e soddisfano i criteri posti dalla normativa vigente. Almeno la metà dei Consiglieri possiede i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile agli emittenti quotati (i "Consiglieri Indipendenti"). Qualora il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione stabilito dall'Assemblea non sia un multiplo di due, il numero dei Consiglieri Indipendenti chiamati a comporlo sarà arrotondato all'unità superiore. La perdita in corso di mandato dei requisiti di indipendenza non comporta la decadenza del Consigliere Indipendente interessato, se tali requisiti permangono in capo al numero minimo di Consiglieri Indipendenti più sopra indicato.
  • 28.3 La nomina del Consiglio di Amministrazione è effettuata sulla base di liste secondo la procedura del presente articolo.
  • 28.4 Ciascuna lista contiene candidati in grado di assicurare il rispetto dell'equilibrio tra i generi, in conformità alla normativa vigente. I candidati sono indicati in numero non superiore a quello dei Consiglieri da eleggere, elencati secondo un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste aventi un numero di candidati che, se eletti, possano costituire la maggioranza dei componenti del nominando organo amministrativo indicano il proprio candidato alla carica rispettivamente di Presidente e di Amministratore Delegato, a pena di inammissibilità.
  • 28.5 Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o congiuntamente ad altri, rappresentino almeno la percentuale minima del capitale sociale prevista dalla normativa vigente, e il Consiglio di Amministrazione. Ogni avente diritto al voto e le società da questi direttamente o indirettamente controllate così come le società direttamente o indirettamente soggette a comune controllo possono presentare una sola lista. Non si tiene conto dell'appoggio fornito ad alcuna delle liste in violazione delle previsioni di cui al periodo precedente.
  • 28.6 Le liste presentate dagli Azionisti devono essere depositate presso la Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima o in unica convocazione.

La lista presentata dal Consiglio di Amministrazione deve essere pubblicata con le stesse modalità previste per le liste degli azionisti entro il trentesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima o in unica convocazione.

  • 28.7 Unitamente alle liste sono inoltre depositati:
    • (i) i curriculum vitae di ciascuno dei candidati, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali degli stessi e sulle competenze maturate dai medesimi nel campo assicurativo, finanziario e/o bancario;
    • (ii) le dichiarazioni con le quali ogni candidato accetta la designazione, si impegna – ove nominato – ad accettare la carica ed attesta altresì, sotto la

propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza, il possesso dei requisiti e il soddisfacimento dei criteri previsti dalla normativa vigente.

  • 28.8 Entro il ventunesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima o in unica convocazione, gli azionisti che hanno presentato una lista devono depositare copia delle certificazioni rilasciate dagli intermediari attestanti la titolarità della percentuale del capitale sociale richiesta dall'articolo 28.5. In difetto, la lista si considera, agli effetti dell'articolo 28, come non presentata.
  • 28.9 Ogni avente diritto al voto e le società da questi direttamente o indirettamente controllate, così come le società direttamente o indirettamente soggette a comune controllo, possono votare una sola lista. Non si tiene conto dei voti espressi in violazione della suddetta previsione.
  • 28.10 Alla nomina del Consiglio di Amministrazione si procede come segue:

a) salvo quanto previsto sub b) del presente articolo, dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dagli Azionisti ("Lista di Maggioranza") saranno tratti, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa, tutti i Consiglieri da eleggere, meno tre Consiglieri, che saranno tratti, sempre in base al numero di ordine progressivo, dalla lista che - senza tenere conto dei voti espressi da soci collegati, anche solo indirettamente, con quelli che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti - sia risultata seconda per numero di voti;

b) qualora siano state presentate più di due liste, dalla Lista di Maggioranza saranno tratti, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa, tutti i Consiglieri da eleggere, meno quattro Consiglieri - se il numero di Consiglieri da eleggere fissato dall'Assemblea è inferiore o uguale a quattordici - o cinque Consiglieri - se il numero di Consiglieri da eleggere fissato dall'Assemblea è uguale o superiore a quindici - che saranno tratti: (i) dalla lista che - senza tenere conto dei voti espressi da soci collegati, anche solo indirettamente, con quelli che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti - avrà ottenuto il maggior numero di voti dopo quella risultata prima ("Prima Lista di Minoranza") nonché (ii) dalla lista che senza tenere conto dei voti espressi da soci collegati, anche solo indirettamente, con quelli che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti - sia risultata terza per numero di voti ("Seconda Lista di Minoranza"), sempreché la Seconda Lista di Minoranza abbia ottenuto un numero di voti pari almeno al 5% del capitale sociale. In difetto di tale ultimo requisito, si applica la disciplina di cui alla lettera a).

Ai fini della ripartizione dei candidati delle liste di minoranza, i voti ottenuti dalla Prima e dalla Seconda Lista di Minoranza sono divisi per numeri interi progressivi, da uno fino al numero massimo di candidati da eleggere, ed i quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati. I quozienti attribuiti ai candidati sono disposti in una graduatoria decrescente e sono eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati fino a raggiungere il numero di candidati riservati alle liste di minoranza. Nel caso in cui più candidati riservati alle liste di minoranza abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che abbia eletto il minor numero di amministratori. In caso di ulteriore parità, l'Assemblea delibera con voto a maggioranza relativa; c) se non è possibile trarre dalla Lista di Maggioranza il numero dei Consiglieri da eleggere secondo il meccanismo di cui alla precedente lettera a), i mancanti

sono tratti dalla lista o dalle liste di minoranza dalle quali siano stati tratti candidati, applicando il criterio dei quozienti secondo le risultanze del voto assembleare e in analogia a quanto previsto nella precedente lettera b). Se neppure in tal modo è possibile trarre il numero di consiglieri da eleggere, si applica quanto previsto dalla lettera g);

d) nel caso in cui due o più liste ottengano lo stesso numero di voti, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea;

e) qualora, a seguito dell'applicazione della procedura dianzi prevista, risultasse eletto un numero di Consiglieri Indipendenti inferiore a quello previsto dall'articolo 28.2, si procederà come segue: ove dalle liste di minoranza emerga un numero di Consiglieri Indipendenti pari ad almeno la metà del numero di candidati riservati alle stesse liste di minoranza, il Consigliere non Indipendente eletto dalla Lista di Maggioranza avente il numero progressivo più alto è automaticamente sostituito seguendo l'ordine progressivo dal primo dei candidati che rispetti i requisiti di indipendenza presente nella stessa Lista di Maggioranza; in subordine, dalla persona nominata secondo la procedura di cui alla lettera g). Ove, invece, dalle liste di minoranza emerga un numero di Consiglieri Indipendenti inferiore alla metà del numero di Consiglieri riservati alle stesse liste di minoranza, i candidati non in possesso dei requisiti di indipendenza con i quozienti più bassi tra i candidati tratti dalle liste di minoranza sono sostituiti, a partire dall'ultimo, dai candidati indipendenti eventualmente indicati nella stessa lista del candidato sostituito, seguendo l'ordine progressivo nel quale sono indicati o, in subordine, dalla persona nominata secondo la procedura di cui alla successiva lettera g). Nel caso in cui candidati di diverse liste di minoranza abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di Consiglieri ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che ha ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione;

f) qualora, a seguito dell'applicazione della procedura dianzi prevista, non risultasse rispettato il criterio di equilibrio di genere previsto dalla normativa vigente, si procederà come segue: ove almeno due quinti dei Consiglieri eletti provenienti dalle liste di minoranza appartenga al genere meno rappresentato, il Consigliere del genere maggiormente rappresentato eletto dalla Lista di Maggioranza avente il numero progressivo più alto è automaticamente sostituito seguendo l'ordine progressivo dal primo dei candidati del genere meno rappresentato presente nella stessa Lista di Maggioranza, fermo il rispetto del numero minimo di Consiglieri Indipendenti; in subordine, dalla persona nominata secondo la procedura di cui alla lettera g), fermo comunque il rispetto delle prescrizioni inderogabili di legge in materia di rappresentanza delle minoranze. Ove invece meno di due quinti dei Consiglieri eletti provenienti dalle liste di minoranza appartenga al genere meno rappresentato, il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti dalle liste di minoranza è sostituito, fermo il rispetto del numero minimo di Consiglieri Indipendenti, dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato con il numero progressivo successivo più alto - nella stessa lista del candidato sostituito; in subordine, dalla persona nominata secondo la procedura di cui alla lettera g), fermo comunque il rispetto delle prescrizioni inderogabili di legge in materia di rappresentanza delle minoranze. Nel caso in cui candidati di diverse liste di minoranza abbiano ottenuto lo stesso quoziente minimo, verrà sostituito

il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione;

g) per la nomina di Consiglieri, per qualsiasi ragione non nominati in forza delle disposizioni e procedure dianzi previste, l'Assemblea delibera con voto a maggioranza relativa, in modo tale da assicurare comunque che la composizione del Consiglio di Amministrazione sia conforme alla normativa vigente e allo Statuto sociale;

h) nell'ipotesi in cui un candidato eletto non possa o non voglia assumere la carica, gli subentrerà il primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva tale candidato;

i) fermo tutto quanto sopra, ai fini dell'applicazione delle disposizioni che precedono e del riparto degli Amministratori, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo Statuto per la presentazione delle stesse;

j) in caso di presentazione di un'unica lista, ovvero di più liste delle quali una sola abbia conseguito almeno la percentuale di voti di cui alla precedente lettera i), tutti i Consiglieri sono tratti dall'unica lista presa in considerazione, se approvata a maggioranza relativa.

  • 28.11 Ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa degli azionisti presenti.
  • 28.12 I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. In caso di nomine durante il triennio, i nuovi eletti scadono assieme a quelli in carica.
  • 28.13 In caso di cessazione dalla carica di un Amministratore tratto da una Lista di Minoranza,
    • i) il Consiglio di Amministrazione provvede alla sua sostituzione nominando Consigliere il primo dei candidati non eletti della lista alla quale apparteneva l'Amministratore cessato, purché sia ancora eleggibile e disponibile ad accettare la carica ed appartenente al medesimo genere;
    • ii) l'Assemblea provvede alla sostituzione dell'Amministratore cessato a maggioranza, scegliendone, se possibile, il sostituto tra i candidati della stessa lista che abbiano previamente accettato la sostituzione, appartenenti al medesimo genere.

In tutti gli altri casi in cui, nel corso del triennio, cessi dalla carica un Amministratore, si provvede alla sua sostituzione secondo le vigenti disposizioni di legge, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza di genere stabilito dalla normativa vigente. Nel caso in cui sia cessato un Consigliere Indipendente, il sostituto, cooptato dal Consiglio di Amministrazione o nominato dall'Assemblea, deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile agli emittenti quotati.

  • 29.1 Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi componenti il Presidente.
  • 29.2 Il Presidente rappresenta la Società per tutte le sedi in Italia e all'estero secondo le norme del presente Statuto.
  • 29.3 Il Presidente presiede l'Assemblea dei soci; convoca e presiede il Consiglio Generale e il Consiglio di Amministrazione; ne dirige, coordina e modera la discussione; proclama i risultati delle rispettive deliberazioni.

29.4 Il Presidente coordina le attività degli organi sociali, controlla l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, supporta il Consiglio di Amministrazione nella sorveglianza sull'andamento degli affari sociali e sulla loro rispondenza agli indirizzi strategici aziendali, oltre ad avere gli altri poteri previsti dalla normativa applicabile.

Articolo 30

  • 30.1 Il Consiglio di Amministrazione può eleggere fra i suoi componenti uno o più Vicepresidenti. Il Presidente assente o impedito è sostituito in tutte le sue attribuzioni da un Vicepresidente. In caso di nomina di più Vicepresidenti, il Consiglio, contestualmente, nomina tra essi il Vicepresidente vicario.
  • 30.2 Qualora il Consiglio di Amministrazione non abbia eletto Vicepresidenti, il Presidente assente o impedito è sostituito dal Consigliere Indipendente più anziano di carica. Qualora due o più Consiglieri Indipendenti abbiano la medesima anzianità di carica, la sostituzione spetta, tra questi, al Consigliere più anziano di età.

Articolo 31

31.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, scegliendolo anche al di fuori del Consiglio.

  • 32.1 Il Consiglio di Amministrazione ha ogni più ampio potere di gestione per il perseguimento dello scopo sociale.
  • 32.2 In particolare compete in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione, oltre all'approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari della Società nonché delle operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate, quanto segue:
    • a) redigere il progetto di bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale;
    • b) formulare le proposte per la destinazione degli utili;
    • c) distribuire agli azionisti, durante il corso dell'esercizio, acconti sul dividendo;
    • d) redigere il bilancio consolidato del Gruppo, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale;
    • e) approvare la relazione semestrale e, se previste, le informative finanziarie trimestrali;
    • f) deliberare in materia di fusione, nei casi consentiti dalla legge, d'istituzione o di soppressione di sedi secondarie;
    • g) nominare il Direttore Generale, determinandone i poteri, le attribuzioni, nonché revocarli;
    • h) adottare le decisioni concernenti la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle imprese del gruppo e per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'IVASS;
    • i) deliberare in materia di adeguamento delle disposizioni dello Statuto sociale e del Regolamento assembleare a disposizioni normative;
    • l) deliberare sulle altre materie dallo stesso non delegabili per legge.
  • 32.3 In occasione delle riunioni e con cadenza almeno trimestrale, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sono informati, anche a cura degli organi delegati, sull'andamento della gestione e sull'attività svolta dalla Società e dalle

sue controllate, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, con particolare riguardo alle operazioni in cui gli Amministratori abbiano un interesse proprio o di terzi o che siano influenzate dall'eventuale soggetto che eserciti attività di direzione e coordinamento. L'informativa al Collegio Sindacale può altresì avvenire, per ragioni di tempestività, direttamente od in occasione delle riunioni del Comitato Esecutivo.

Articolo 33

  • 33.1 Il Consiglio di Amministrazione si raduna, su invito del Presidente o di chi ne fa le veci. Il Consiglio deve essere convocato qualora ne sia fatta domanda da un terzo dei membri in carica. L'avviso indica le modalità di partecipazione, che potranno limitarsi all'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33.7.
  • 33.2 La convocazione deve essere fatta almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni ma la convocazione deve essere inoltrata con strumenti idonei a garantire una comunicazione certa ed immediata.
  • 33.3 In caso di assenza o impedimento del Presidente si applica la norma del precedente articolo 30.
  • 33.4 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei membri in carica.
  • 33.5 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. A parità di voti prevale quello di chi presiede la riunione. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
  • 33.6 Di ogni riunione viene tenuto un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
  • 33.7 È ammessa la possibilità che le adunanze si tengano per teleconferenza nonché per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Articolo 34

34.1 Il Consiglio di Amministrazione può istituire comitati formati da propri componenti con funzioni propositive, consultive e istruttorie per supportare i processi decisionali di sua competenza.

  • 35.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i propri membri un Comitato Esecutivo delegando allo stesso determinate attribuzioni, salvo le limitazioni di legge.
  • 35.2 Esso può inoltre nominare, sempre fra i propri membri, uno o più Amministratori Delegati, stabilendone le attribuzioni.
  • 35.3 Il Comitato Esecutivo è composto da non meno di 5 e non più di 9 membri, tra essi compresi i Vicepresidenti e gli Amministratori Delegati, ove si sia provveduto alla loro nomina. Il Presidente del Comitato Esecutivo è scelto, tra uno dei suoi membri, dal Consiglio di Amministrazione.
  • 35.4 Funge da Segretario del Comitato Esecutivo il Segretario del Consiglio di Amministrazione.
  • 35.5 Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo occorre la presenza della maggioranza dei membri in carica.
  • 35.6 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. A parità di voti prevale quello di chi presiede la riunione.
  • 35.7 Il voto non può essere dato per rappresentanza.
  • 35.8 Di ogni riunione del Comitato viene redatto un verbale firmato dal Presidente e

dal Segretario.

Articolo 36

  • 36.1 La rimunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità del presente Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale.
  • 36.2 Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo spetta il rimborso delle spese incontrate per intervenire alle riunioni.

D. Collegio Sindacale Articolo 37

  • 37.1 Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti, rieleggibili. Le attribuzioni, doveri e durata sono quelli stabiliti dalla legge. Previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione antecedente di almeno trenta giorni la data fissata per la riunione, il Collegio Sindacale ovvero almeno due dei Sindaci possono convocare l'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo possono essere convocati anche da un solo membro del Collegio Sindacale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 33.2.
  • 37.2 Non possono essere nominati Sindaci e se eletti decadono dall'incarico, se previsto dalla normativa vigente, coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza previste dalla legge o che eccedano i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente.
  • 37.3 I Sindaci effettivi e supplenti debbono possedere i requisiti stabiliti dalla legge. Ai fini della definizione del requisito di professionalità di coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
    • a) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività d'impresa della Società;
    • b) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti in settori strettamente attinenti a quello di attività della Società,
    • è stabilito quanto segue:
    • hanno stretta attinenza all'attività della Società tutte le materie di cui alla precedente lettera a) attinenti all'attività assicurativa e alle attività inerenti a settori economici strettamente attinenti a quello assicurativo;
    • sono settori economici strettamente attinenti a quello assicurativo quelli in cui operano le imprese che possono essere assoggettate al controllo delle imprese di assicurazione.
  • 37.4 All'atto della loro nomina l'Assemblea determina la retribuzione annuale spettante ai Sindaci. Ai Sindaci compete il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni.
  • 37.5 La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste di candidati in conformità a quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti e dal presente Statuto.
  • 37.6 Vengono presentate liste composte di due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna delle due sezioni delle liste è composta in modo tale da assicurare l'equilibrio tra i generi, ad eccezione delle liste che presentano complessivamente un numero di candidati inferiore a tre. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

  • 37.7 Hanno diritto a presentare una lista i soci che, da soli o congiuntamente ad altri, rappresentino almeno la percentuale minima del capitale sociale di cui all'articolo 28.5.
  • 37.8 Le liste devono essere depositate presso la Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima o in unica convocazione.
  • 37.9 Le liste devono essere corredate dalle informazioni relative ai soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale del capitale sociale complessivamente detenuta dagli stessi. Unitamente alle liste sono inoltre depositati:
    • i) i curriculum vitae di ciascuno dei candidati, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei medesimi nonché sulle competenze maturate dagli stessi nel campo assicurativo, finanziario e/o bancario;
    • ii) le dichiarazioni con le quali ogni candidato accetta la designazione, si impegna – ove nominato – ad accettare la carica ed attesta altresì, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza, il possesso dei requisiti e il soddisfacimento dei criteri previsti dalla normativa vigente;
    • iii) copia delle certificazioni rilasciate dagli intermediari attestanti la titolarità della percentuale del capitale sociale richiesta dall'articolo 37.7 per la presentazione delle liste.
  • 37.10 In difetto di quanto prescritto dagli articoli 37.6 e 37.9, la lista si considera, agli effetti dell'articolo 37, come non presentata.
  • 37.11 Nel caso in cui, alla data di scadenza del termine di venticinque giorni di cui all'articolo 37.8 precedente, sia stata presentata una sola lista ovvero liste presentate da soci collegati tra loro, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso, le soglie previste dall'articolo 37.7 sono ridotte alla metà.
  • 37.12 Gli aventi diritto al voto, le società da questi direttamente o indirettamente controllate, le società direttamente o indirettamente soggette a comune controllo nonché i soci tra loro legati da uno dei rapporti indicati dall'art. 109, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e relativo alla Società possono concorrere a presentare e possono votare una sola lista; in caso di violazione, non si tiene conto dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste.
  • 37.13 Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza") e il primo candidato della lista che – senza tenere conto dell'appoggio dato da soci, in qualunque modo, anche solo indirettamente, collegati con quelli che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza – sarà risultata seconda per numero di voti (la "Lista di Minoranza").
  • 37.14 Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato elencato nell'apposita sezione della Lista di Maggioranza e quello elencato nell'apposita sezione della Lista di Minoranza appartenenti al medesimo genere dei rispettivi primi eletti nella sezione dei sindaci effettivi.
  • 37.15 Qualora il numero di sindaci effettivi o supplenti del genere meno rappresentato sia inferiore a quello previsto dalle vigenti disposizioni normative, si procederà, nell'ambito della sezione dei sindaci effettivi o supplenti della Lista di Maggioranza, alle necessarie sostituzioni secondo l'ordine di elencazione dei candidati.
  • 37.16 Nel caso in cui le prime due liste ottengano lo stesso numero di voti, si procede a nuova votazione. In caso di parità di voti fra due o più liste, diverse da quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, risulteranno eletti Sindaci i candidati

più giovani per età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

  • 37.17 Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, tutti i sindaci da eleggere saranno tratti da tale lista.
  • 37.18 La presidenza spetta al sindaco effettivo tratto dalla Lista di Minoranza. Nel caso in cui tutti i sindaci siano tratti da un'unica lista, la presidenza spetta al primo candidato di tale lista.
  • 37.19 In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un Sindaco effettivo tratto dalla Lista di Maggioranza o dall'unica lista, subentra il supplente tratto dalla medesima lista purché sia rispettato l'equilibrio tra i generi o, in difetto, subentra il supplente più giovane d'età purché sia rispettato l'equilibrio tra i generi. L'Assemblea provvede all'integrazione del Collegio Sindacale con le maggioranze di legge.
  • 37.20 In caso di morte, di rinunzia o di decadenza del sindaco effettivo tratto dalla Lista di Minoranza, subentra – anche nella carica di Presidente – il supplente tratto dalla Lista di Minoranza. L'Assemblea provvede all'integrazione del Collegio Sindacale nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.
  • 37.21 Ove le procedure di nomina o di sostituzione dei sindaci non assicurassero l'equilibrio tra i generi, provvede l'Assemblea con le maggioranze di legge.
  • 37.22 Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche per teleconferenza nonché per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova chi le presiede.

CAPITOLO IV

Rappresentanza e firma della Società Articolo 38

  • 38.1 Hanno la rappresentanza legale della Società per tutti gli affari sociali e la esercitano con le modalità di cui all'articolo seguente il Presidente, i Vicepresidenti, gli Amministratori Delegati, gli altri membri del Consiglio di Amministrazione nonché il Direttore Generale.
  • 38.2 Hanno altresì la rappresentanza legale della Società, nell'ambito dell'area di competenza ad essi rispettivamente assegnata, gli altri dirigenti della Società.

  • 39.1 La rappresentanza si esprime con l'apposizione, sotto la denominazione della Società, delle firme di due delle persone di cui all'articolo precedente.

  • 39.2 Il Presidente, i Vicepresidenti, quando sostituiscano il Presidente assente o impedito, gli Amministratori Delegati e il Direttore Generale possono firmare congiuntamente fra loro o con altro membro del Consiglio di Amministrazione ovvero con uno degli altri dirigenti della Società. In tali casi questi ultimi concorrono a rappresentare la Società anche per gli affari che esulano dall'area di competenza ad essi rispettivamente assegnata. I dirigenti possono infine firmare anche congiuntamente tra loro, purché almeno uno di essi agisca nei limiti dell'area di competenza assegnata.
  • 39.3 Gli altri membri del Consiglio di Amministrazione non possono firmare congiuntamente fra loro, né con uno degli altri dirigenti della Società.
  • 39.4 L'organo amministrativo competente può ulteriormente limitare, per materia e per valore, l'ambito del potere di rappresentanza dei dirigenti della Società. Può inoltre attribuire la rappresentanza della Società ad altri dipendenti ed a terzi,

mediante il rilascio di procure generali o speciali per singoli atti o categorie di atti.

  • 39.5 Il Consiglio di Amministrazione può autorizzare che determinati documenti e corrispondenze vengano sottoscritti in tutto o in parte con riproduzione meccanica della firma.
  • 39.6 La facoltà di rappresentare la Società nelle Assemblee di altre Società o Enti potrà essere esercitata anche singolarmente dalle persone di cui all'articolo 38. Sui poteri di rappresentanza e sulle modalità della firma per le Direzioni, Delegazioni, Succursali, Rappresentanze, Agenzie e Stabilimenti all'estero delibera caso per caso l'organo amministrativo competente.
  • 39.7 Le copie e gli estratti di atti e documenti sociali che devono essere prodotti alle autorità giudiziarie, amministrative, finanziarie, o che siano richiesti ad ogni altro effetto di legge, sono dichiarati conformi all'originale, con firme abbinate, dalle persone di cui all'articolo 38 o dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.

CAPITOLO V Bilanci Articolo 40

  • 40.1 Gli esercizi si chiudono il 31 dicembre di ciascun anno. La contabilità ed il bilancio di esercizio sono compilati, a norma delle vigenti disposizioni di legge, separatamente per la Gestione Vita e la Gestione Danni.
  • 40.2 L'organo amministrativo competente nomina, previo parere del Collegio Sindacale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Quest'ultimo è scelto tra coloro che abbiano maturato un'adeguata esperienza in materia di amministrazione, finanza e controllo presso società di rilevanti dimensioni ovvero nell'esercizio di attività professionale e posseggano i requisiti di onorabilità stabiliti per gli amministratori.
  • 40.3 Il venir meno dei requisiti di onorabilità nel corso del mandato determina la decadenza dall'incarico; in tal caso, si provvede alla tempestiva sostituzione del dirigente decaduto.

Articolo 41

  • 41.1 Le riserve tecniche sono determinate e costituite nei modi stabiliti dalle norme vigenti nei vari Paesi nei quali opera la Società.
  • 41.2 In mancanza di tali norme la Società provvede alla determinazione e costituzione delle suddette riserve nei modi rispondenti alle finalità delle riserve stesse.

Articolo 42

  • 42.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota di riserva legale, saranno a disposizione dell'Assemblea per le destinazioni che essa riterrà di deliberare.
  • 42.2 L'Assemblea può deliberare assegnazioni straordinarie di utili da realizzarsi mediante emissione di azioni da attribuire individualmente a dipendenti della Società ovvero anche delle società controllate.

CAPITOLO VI Scioglimento della Società Articolo 43

  • 43.1 Nel caso di scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina dei liquidatori fissandone i poteri e i compensi.
  • 43.2 Con la nomina dei liquidatori cessano le funzioni del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

43.3 Le funzioni dell'Assemblea continuano ad esistere ed essa è convocata dai liquidatori.

CAPITOLO VII Disposizioni Finali Articolo 44

44.1 Per quanto non espressamente previsto nello Statuto sono richiamate le disposizioni di legge.

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