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Saipem

AGM Information Jul 25, 2025

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AGM Information

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NON DESTINATO ALLA DISTRIBUZIONE ALL'INTERNO O VERSO GLI STATI UNITI O IN QUALSIASI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI TALE DISTRIBUZIONE SAREBBE VIETATA DALLA LEGGE APPLICABILE

MODULO PER LA SOLLECITAZIONE DI DELEGHE DI VOTO

Modulo per la sollecitazione di deleghe

Saipem S.p.A. (il "Promotore" o "Saipem" o l'"Emittente"), tramite Sodali & Co S.p.A. ("Sodali & Co" o il "Soggetto Delegato"), intende promuovere una sollecitazione di deleghe di voto (la "Sollecitazione") con riferimento all'Assemblea degli azionisti di Saipem, convocata in sede straordinaria per il giorno 25 settembre 2025, in un'unica convocazione, alle ore 09:30, presso la sede legale della Società in Milano, via Luigi Russolo 5, palazzo Spark 1, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società (www.saipem.com | Sezione "Governance" - "Assemblea degli azionisti") in data 24 luglio 2025.

La delega dovrà pervenire al Promotore, attraverso il Soggetto Delegato, entro le ore 23:59 di martedì, 23 settembre 2025 (il "Termine per la Delega"), mediante una delle seguenti modalità (le "Modalità per il Conferimento"):

a) via posta elettronica, all'indirizzo:
[email protected]
  • b) via posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo: sodali[email protected]
  • c) a mezzo raccomandata, posta o mani al seguente indirizzo:

Sodali & Co S.p.A. Via XXIV Maggio, 43

00187 – Roma

Alla C.A. del Dipartimento Retail

La delega al Promotore, attraverso il Soggetto Delegato, può essere sempre revocata mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza del Promotore, attraverso il Soggetto Delegato, con una delle modalità sopra indicate entro le ore 23:59 di martedì, 23 settembre 2025.

Prima del rilascio della delega si dovrà prendere visione del Prospetto relativo

alla Sollecitazione, disponibile sul sito internet dell'Emittente (www.saipem.com) e sul sito internet del Soggetto Delegato (https://transactions.sodali.com/) (il "Prospetto").

La sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante

Delegante persona fisica

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………….
(nome e cognome del soggetto a cui spetta il diritto di voto) nato/a a
………………………… il …………………………, residente a
………………………… (città) in
……………….………………………………………………… (indirizzo),
C.F. ……………………………………………………,
telefono………………………… Email………………………………….
(allegare copia fotostatica del documento di identità del delegante in corso
di validità)

[in alternativa]

Delegante persona giuridica o altro ente

sede in ……………………………………………………………………
(ragione sociale del soggetto persona giuridica a cui spetta il diritto di voto), con
…………………………
…………………………………………………………………… (indirizzo),
(città)
C.F./P.I. ……………………………………………
Telefono Email ,
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore o procuratore a ciò
legittimato (allegare la seguente documentazione: copia fotostatica del
documento di identità del delegante in corso di validità e copia fotostatica
del certificato rilasciato dal Registro delle Imprese o della procura speciale
o altro atto, dai quali risultino i poteri di rappresentanza del soggetto che
sottoscrive la delega in nome e per conto della persona giuridica/altro ente)

titolare del diritto di voto al 16 settembre 2025 (c.d. record date) in qualità di: …………………………………... (titolare delle azioni, creditore pignoratizio, riportatore, usufruttuario, custode, gestore, rappresentante legale o procuratore con potere di sub-delega).

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:

- comunicazione n. ……………………………….………… (riferimento della
comunicazione fornito dall'intermediario)
- eventuali codici identificativi

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 138, comma 2, del regolamento Consob n. 11971/1999 (il "Regolamento Emittenti"), ove le istruzioni di voto conferite dal soggetto sollecitato non siano conformi alla proposta del Promotore (la "Proposta del Promotore" o la "Proposta"), quest'ultimo provvederà ad esercitare il voto, per il tramite del Soggetto Delegato, secondo le istruzioni ricevute, anche se difformi dalla Proposta del Promotore: pertanto, qualora il soggetto sollecitato abbia conferito delega per votare a favore di una proposta difforme da quella formulata dal Promotore, il Soggetto Delegato provvederà ad esercitare il voto in assoluta conformità alle istruzioni ricevute dal soggetto che abbia aderito alla sollecitazione;

PRESA VISIONE della relazione del Consiglio di Amministrazione di Saipem sull'unica materia posta all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria e della Proposta di delibera in essa contenuta;

PRESA VISIONE del Prospetto relativo alla Sollecitazione, con particolare riguardo all'eventuale esistenza di conflitti di interesse;

DELEGA

il Promotore, per il tramite di Sodali & Co nella sua qualità di Soggetto Delegato alla Sollecitazione e raccolta delle deleghe, con sede a Roma, via XXIV Maggio n. 43, ovvero, ciascuno dei seguenti sostituti indicati dal Soggetto Delegato, in relazione ai quali, per quanto a conoscenza di Saipem, non ricorre alcuna delle situazioni ex art. 135-decies TUF:

  • Andrea Di Segni, nato a Roma il 17/04/1966, C.F. DSGNDR66D17H501N
  • Fabio Bianconi, nato a Urbino il 14/05/1980, C.F. BNCFBA80E14L500I
  • Renato Di Vizia, nato a Capaccio il 26/08/1970, C.F. DVZRNT70M26B644G
  • Iolanda Casella, nata a Salerno il 18/11/1982, C.F. CSLLND82S58H703T

a partecipare e votare all'Assemblea sopra indicata in unica convocazione, come da istruzioni di seguito indicate con riferimento a n. __________________

azioni ordinarie Saipem registrate nel conto titoli n. _______ presso
__________ (intermediario depositario)
ABI___,
CAB___________

(Si ricorda che ai sensi dell'art. 135-novies TUF nel caso in cui l'azionista avesse le azioni depositate in più conti titoli, può delegare un rappresentante diverso per ciascun conto titoli; può altresì delegare un unico rappresentante

per tutti i conti.)

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE OGGETTO DI SOLLECITAZIONE (*)

Ferma restando la facoltà del delegante di dare indicazioni di voto diverse, il Promotore intende svolgere la sollecitazione con riferimento all'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il giorno 25 settembre 2025, come riportato nella Premessa del Prospetto. Il Promotore sollecita l'assunzione della seguente Proposta:

Proposta di delibera
E.1
"L'Assemblea
degli
Azionisti
di
Saipem
S.p.A.,
riunitasi in sede straordinaria,
a.
visto il progetto comune di fusione
transfrontaliera, redatto ai sensi
RILASCIA LA
DELEGA PER
VOTARE LA

PROPOSTA DEL
PROMOTORE
dell'art. 2501-ter del Codice Civile e
dell'art. 19 del Decreto Legislativo
n. 19 del 2 marzo 2023;
b.
esaminata la relazione illustrativa
RILASCIA LA

DELEGA:
ASTENUTO
del Consiglio di Amministrazione al
progetto
comune
di
fusione
transfrontaliera sopra richiamato,
ai sensi dell'art. 2501-quinquies del
Codice Civile, art. 21 del d.lgs. 19
del
2023,
nonché
dell'art.
70,
RILASCIA LA
DELEGA:

CONTRARIO
comma 2 del regolamento adottato
con delibera Consob n. 11971 del 14
maggio 1999, in conformità allo
schema n. 1 del relativo allegato 3A;
c.
preso atto della relazione redatta, ai
sensi
dell'art.
2501-sexies
del
Codice Civile e art. 22 del d.lgs. 19
del 2023, da EY S.p.A., esperto
designato dal Tribunale di Milano ai
sensi e per gli effetti di cui all'art.
2501-sexies del Codice Civile;
NON RILASCIA LA

DELEGA
d.
preso
atto
dell'ulteriore
documentazione pubblicata nel sito
internet di Saipem S.p.A. ai sensi di
legge,
DELIBERA
1.
1. di approvare il progetto comune
di fusione –
come sopra descritto,
comprensivo dei relativi allegati,

sotto "1" –
in ogni sua parte (inclusi
i
relativi
allegati)
e,
conseguentemente, di procedere –
nei termini e alle condizioni ivi
previsti

alla
fusione
per
incorporazione di Subsea 7 S.A. con
sede
legale
in
Lussemburgo
(Lussemburgo), 412F, route d'Esch,
in Saipem S.p.A. con sede legale in
Milano (MI), Via Luigi Russolo 5,
secondo
le
modalità
e
subordinatamente
all'avveramento
delle condizioni, tutte indicate nel
progetto
comune
di
fusione
transfrontaliera,
e
così,
in
particolare e tra l'altro:
(i)
mediante
annullamento,
con
concambio (in misura pari al
rapporto di cambio di cui al punto
3 del progetto comune di fusione
transfrontaliera),
delle
azioni
ordinarie
Subsea
7
S.A.
in
circolazione alla Data di Efficacia
della
Fusione
(come
infra
definita);
(ii)
con assegnazione in concambio a
favore dei soci di Subsea 7 S.A.,
secondo il rapporto di cambio di
cui al punto 3 del progetto comune
di
fusione
transfrontaliera,
di
massime n. 1.995.679.203 azioni
di Saipem S.p.A., da emettersi a
servizio
del
concambio,
e
corrispondente
aumento
del
capitale sociale di Saipem S.p.A.,
in via scindibile, per un importo
nominale
complessivo
massimo
pari
a
euro
501.681.691,05,
mediante imputazione a capitale
di
Euro
0,251383935
per
ciascuna azione emessa a servizio
della
Fusione,
salvi
gli
arrotondamenti
necessari
alla
quadratura
matematica
dell'operazione, precisandosi che:
-
l'importo del citato aumento
di capitale, nonché il predetto
numero
di
azioni,
potrà

differire
da
quello
sopra
riportato
(fermo
l'importo
massimo,
come
sopra
stabilito)
per
effetto
dell'esercizio
del
diritto
di
recesso
da
parte
degli
azionisti di Subsea 7 S.A. che
abbiano
votato
contro
la
deliberazione di approvazione
della fusione; e
-
laddove necessario, nel caso
in
cui
al
momento
del
completamento della fusione
non fosse possibile assegnare
un numero intero di azioni di
Saipem S.p.A., gli azionisti di
Subsea 7 S.A. riceveranno un
numero di azioni di Saipem
S.p.A. arrotondato per difetto;
le frazioni di azioni di Saipem
S.p.A.
che
non
potranno
essere assegnate a causa di
tale arrotondamento saranno
monetizzate
a
valore
di
mercato e il ricavato sarà loro
riconosciuto con modalità che
saranno comunicate entro la
Data
di
Efficacia
della
Fusione (come infra definita);
(iii)con adozione, da parte di Saipem
S.p.A., con effetto dalla Data di
Efficacia
della
Fusione
(come
infra definita), di un nuovo testo di
statuto sociale, come allegato al
progetto
comune
di
fusione
transfrontaliera;
(iv)
con decorrenza degli effetti della
fusione, ai sensi dell'art. 2504-bis
del
Codice
Civile,
dall'ultima
delle prescritte iscrizioni dell'atto
di
fusione
nel
Registro
delle
Imprese di cui all'articolo 2504
del
Codice
Civile,
ovvero,
in
alternativa, dalla diversa data che
verrà indicata nell'atto di fusione
(la
"Data
di
Efficacia
della
Fusione");

  • (v) con imputazione delle operazioni di Subsea 7 S.A. al bilancio di Saipem S.p.A. a decorrere dalla Data di Efficacia della Fusione; dalla stessa data decorreranno anche gli effetti fiscali della fusione;
  • (vi)la presente delibera sarà efficace soltanto qualora risulti approvata senza il voto contrario della maggioranza dei soci presenti in Assemblea, diversi dal socio che acquista la partecipazione superiore alla soglia rilevante e dal socio o dai soci che detengono, anche di concerto tra loro, una partecipazione di maggioranza anche relativa purché superiore al 10%, in ossequio a quanto previsto dall'art. 49, comma 1, lett. g) del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i. e – pertanto – ove ricorrano i predetti presupposti esenterà Eni S.p.A., CDP Equity S.p.A., e Siem Industries S.A., ed i soggetti che agiscono di concerto con questi, dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto avente ad oggetto la totalità dei titoli della società incorporante;
  • 2. di adottare, con effetto dalla Data di Efficacia della Fusione, fermo il disposto dell'art. 2436, comma 5, del Codice Civile, il nuovo testo di statuto sociale – come infra allegato sotto "1" (allegato "2" al progetto comune di fusione transfrontaliera) – che si compone di 34 articoli, tiene conto dell'aumento del capitale sociale, in via scindibile, e della correlativa emissione azionaria a servizio del rapporto di cambio – precisandosi che l'importo dell'aumento di capitale, nonché il predetto numero di azioni, potrà differire da quello sopra riportato

(fermo
l'importo
massimo,
come
sopra
stabilito)
per
effetto
dell'esercizio del diritto di recesso
da parte degli azionisti di Subsea 7
S.A. che abbiano votato contro la
deliberazione di approvazione della
fusione –
e prevede la modifica della
denominazione
sociale in Saipem7
S.p.A., restando invariati la sede, la
durata della Società e la data di
chiusura degli esercizi sociali;
3. di
conferire
al
Consiglio
di
Amministrazione ogni più ampio
potere, senza esclusione alcuna, per
(i) adottare il regolamento per il
voto
maggiorato
volto
a
determinarne, inter alia, le modalità
di
iscrizione,
tenuta
e
aggiornamento dell'apposito elenco
dei
soci che intendano beneficiare di
tale
maggiorazione
(l'"Elenco
Speciale"),
nel
rispetto
della
normativa
applicabile
e,
in
particolare,
di
quanto
previsto
dall'art.
143-quater
del
Regolamento CONSOB n. 11971 del
14 maggio 1999 e s.m.i.; e (ii)
nominare
il
soggetto
incaricato
della tenuta dell'Elenco Speciale;
4. di
conferire
al
Presidente
del
Consiglio
di
Amministrazione,
all'Amministratore
Delegato,
al
General
Counsel
e
al
Chief
Financial Officer, in via disgiunta
fra loro, anche a mezzo di speciali
procuratori all'uopo nominati, ogni
più ampia facoltà di apportare ai
deliberati
assembleari
ogni
modifica,
integrazione
o
soppressione, non sostanziale, che si
rendesse necessaria, a richiesta di
ogni
autorità
amministrativa
competente
ovvero
in
sede
di
iscrizione al Registro delle Imprese;
5. di
conferire
al
Presidente
del
Consiglio
di
Amministrazione,
all'Amministratore
Delegato,
al
General
Counsel
e
al
Chief

Financial Officer, in via disgiunta fra loro, anche a mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni più ampio potere, senza esclusione alcuna, per dare attuazione alla fusione, subordinatamente alla realizzazione e/o alla rinuncia (a seconda dei casi) delle condizioni preliminari di cui al Paragrafo 11 del progetto comune di fusione transfrontaliera, nei termini e alle condizioni previsti nello stesso (oltre che nella presente deliberazione), per eseguire la delibera di cui sopra ed in particolare per:

  • a) stipulare e sottoscrivere, con espressa esclusione di qualsiasi conflitto di interesse ed espressa autorizzazione a sottoscrivere atti o contratti con sé stessi ai sensi degli articoli 1394 e 1395 del Codice Civile per l'attuazione dell'odierno deliberato, l'atto di fusione, definendone ogni condizione, clausola, termine, modalità (ivi inclusa la facoltà di stabilirne la data di efficacia, ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 2, del Codice Civile), sottoscrivere eventuali atti integrativi e modificativi del medesimo, il tutto nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui al progetto comune di fusione transfrontaliera; b) provvedere in genere a tutto
  • quanto richiesto, necessario, utile o anche solo opportuno per la completa attuazione delle deliberazioni di cui sopra, consentendo volture, trascrizioni, annotamenti, modifiche e rettifiche di intestazioni in pubblici registri e in ogni altra sede competente, nonché la

presentazione alle competenti autorità di ogni domanda, istanza, comunicazione, o richiesta di autorizzazione che dovesse essere richiesta ovvero rendersi necessaria od opportuna ai fini della fusione."

La documentazione relativa all'unica materia posta all'ordine del giorno oggetto della proposta è a disposizione presso la sede sociale dell'Emittente, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (), sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) nonché nell'apposita sezione del sito internet della Società (www.saipem.com | sezione "Governance" - "Assemblea degli Azionisti").

(*) Ai sensi dell'art. 138, comma 6, del Regolamento Emittenti, in relazione alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni non sono tuttavia computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Qualora si verifichino circostanze ignote (**) all'atto del rilascio della delega il sottoscritto, con riferimento alla proposta di deliberazione:

□ CONFERMA le istruzioni rilasciate con riferimento alla delibera oggetto di sollecitazione

□ REVOCA le istruzioni rilasciate con riferimento alla delibera oggetto di sollecitazione

□ MODIFICA le istruzioni rilasciate con riferimento alla delibera oggetto di sollecitazione in: □ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO

(**) Ove si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto conferite.

In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni della deliberazione sottoposta all'Assemblea:

□ CONFERMA le istruzioni rilasciate con riferimento alla delibera oggetto di sollecitazione

□ REVOCA le istruzioni rilasciate con riferimento alla delibera oggetto di sollecitazione

□ MODIFICA le istruzioni rilasciate con riferimento alla delibera oggetto di sollecitazione in: □ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO

La Sezione B) del modello Consob previsto dall'Allegato 5C del Regolamento Emittenti è omessa in quanto il Promotore è anche società emittente.

La Sezione C) del modello Consob previsto dall'Allegato 5C del Regolamento Emittenti è omessa in quanto non sussistono deliberazioni che non siano oggetto di sollecitazione da parte del Promotore.

Sezione da compilare solo se il firmatario è diverso dal titolare delle azioni

Il sottoscritto (cognome e nome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni)……………………………. sottoscrive il presente Modulo di Delega in qualità di (barrare la casella interessata)

  • □ creditore pignoratizio
  • □ riportatore
  • □ usufruttuario
  • □ custode
  • □ gestore
  • □ rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega
  • □ altro (specificare) …………………………………………..

DATA _________________ FIRMA _________________________________

Saipem S.p.A. tratterà i dati personali degli interessati in conformità a quanto previsto dall'Informativa Privacy pubblicata sul sito della Società, all'indirizzo www.saipem.com, sezione "Governance" – "Assemblea degli Azionisti.

* * *

Il presente documento non costituisce un'offerta di azioni connesse all'operazione di fusione negli Stati Uniti. Né le azioni connesse all'operazione di fusione né ogni altro strumento finanziario è stato o sarà registrato ai sensi dello U.S. Securities Act del 1993, come modificato (il "Securities Act"), e né le azioni connesse all'operazione di fusione né ogni altro strumento finanziario può essere offerto, venduto o assegnato all'interno o verso gli Stati Uniti, salvo in presenza di una specifica esenzione prevista dal Securities Act o nel contesto di un'operazione non soggetta al Securities Act. Il presente documento non potrà essere trasmesso, distribuito o inviato, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, all'interno o verso gli Stati Uniti.

APPENDICE NORMATIVA

Disposizione del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (TUF)

Sezione II-ter

Deleghe di voto

Art. 135-novies

(Rappresentanza nell'assemblea)

  1. Colui al quale spetta il diritto di voto può indicare un unico rappresentante per ciascuna assemblea, salva la facoltà di indicare uno o più sostituti.

  2. In deroga al comma 1, colui al quale spetta il diritto di voto può delegare un rappresentante diverso per ciascuno dei conti, destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari, a valere sui quali sia stata effettuata la comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies.

  3. In deroga al comma 1, qualora il soggetto indicato come titolare delle azioni nella comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies agisca, anche mediante intestazioni fiduciarie, per conto di propri clienti, questi può indicare come rappresentante i soggetti per conto dei quali esso agisce ovvero uno o più terzi designati da tali soggetti.

  4. Se la delega prevede tale facoltà, il delegato può farsi sostituire da un soggetto di propria scelta, fermo il rispetto dell'articolo 135-decies, comma 3, e ferma la facoltà del rappresentato di indicare uno o più sostituti.

  5. Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.

  6. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le società indicano nello statuto almeno una modalità di notifica elettronica della delega.

  7. I commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

  8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2372 del codice civile. In deroga all'articolo 2372, secondo comma, del codice civile, le Sgr, le Sicav, le società di gestione armonizzate, nonché i soggetti extracomunitari che svolgono attività di gestione collettiva del risparmio, possono conferire la rappresentanza per più assemblee.

Art. 135-decies

(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

  1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del Codice civile.

  2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:

a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;

b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;

c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);

d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);

e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);

f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

  1. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.

  2. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

Sezione III

Sollecitazione di deleghe

Art. 136

(Definizioni)

  1. Ai fini della presente sezione, si intendono per:

a) "delega di voto", il conferimento della rappresentanza per l'esercizio del voto nelle assemblee;

b) "sollecitazione", la richiesta di conferimento di deleghe di voto rivolta a più di duecento azionisti su specifiche proposte di voto ovvero accompagnata da raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto;

c) "promotore", il soggetto, compreso l'emittente, o i soggetti che congiuntamente promuovono la sollecitazione.

Art. 137

(Disposizioni generali)

  1. Al conferimento di deleghe di voto ai sensi della presente sezione si applicano gli articoli 135-novies e 135-decies.

  2. Le clausole statutarie che limitano in qualsiasi modo la rappresentanza nelle assemblee non si applicano alle deleghe di voto conferite in conformità delle disposizioni della presente sezione.

  3. Lo statuto può prevedere disposizioni dirette a facilitare l'espressione del voto tramite delega da parte degli azionisti dipendenti.

  4. Le disposizioni della presente sezione non si applicano alle società cooperative.

4-bis. Le disposizioni della presente sezione si applicano anche alle società italiane con strumenti finanziari diversi dalle azioni ammessi con il consenso dell'emittente alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea, con riguardo al conferimento della rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee dei titolari di tali strumenti finanziari.

Art. 138

(Sollecitazione)

  1. La sollecitazione è effettuata dal promotore mediante la diffusione di un prospetto e di un modulo di delega.

  2. Il voto relativo alle azioni per le quali è stata rilasciata la delega è esercitato dal promotore. Il promotore può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nel modulo di delega e nel prospetto di sollecitazione.

Art. 139

(Requisiti del committente)

articolo abrogato dal D.Lgs n. 27/2010

Art. 140

(Soggetti abilitati alla sollecitazione)

articolo abrogato dal D.Lgs n. 27/2010

Art. 142

(Delega di voto)

  1. La delega di voto è sottoscritta dal delegante, è revocabile e può essere conferita soltanto per singole assemblee già convocate, con effetto per le eventuali convocazioni successive; essa non può essere rilasciata in bianco e indica la data, il nome del delegato e le istruzioni di voto.

  2. La delega può essere conferita anche solo per alcune delle proposte di voto indicate nel modulo di delega o solo per alcune materie all' ordine del giorno. Il rappresentante è tenuto a votare per conto del delegante anche sulle materie iscritte all'ordine del giorno, sulle quali abbia ricevuto istruzioni, non oggetto della sollecitazione. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Art. 143

(Responsabilità)

  1. Le informazioni contenute nel prospetto o nel modulo di delega e quelle eventualmente diffuse nel corso della sollecitazione devono essere idonee a consentire all'azionista di assumere una decisione consapevole; dell'idoneità risponde il promotore.

  2. Il promotore è responsabile della completezza delle informazioni diffuse nel corso della sollecitazione.

  3. Nei giudizi di risarcimento dei danni derivanti da violazione delle disposizioni della presente sezione e delle relative norme regolamentari spetta al promotore l'onere della prova di avere agito con la diligenza richiesta.

Art. 144

(Svolgimento della sollecitazione e della raccolta)

  1. La Consob stabilisce con regolamento regole di trasparenza e correttezza per lo svolgimento della sollecitazione e della raccolta di deleghe. Il regolamento, in particolare, disciplina:

a) il contenuto del prospetto e del modulo di delega, nonché le relative modalità di

diffusione;

b) le procedure di sollecitazione e di raccolta di deleghe, nonché le condizioni e le modalità da seguire per l'esercizio e la revoca delle stesse;

c) le forme di collaborazione tra il promotore e i soggetti in possesso delle informazioni relative all'identità dei soci, al fine di consentire lo svolgimento della sollecitazione.

  1. La Consob può:

a) richiedere che il prospetto e il modulo di delega contengano informazioni integrative e stabilire particolari modalità di diffusione degli stessi;

b) sospendere l'attività di sollecitazione in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni della presente sezione ovvero vietarla in caso di accertata violazione delle predette disposizioni;

c) esercitare nei confronti dei promotori i poteri previsti dagli articoli 114, comma 5, e 115, comma 1.

  1. …comma abrogato dal D.Lgs. n. 27/2010….

  2. Nei casi in cui la legge preveda forme di controllo sulle partecipazioni al capitale delle società, copia del prospetto e del modulo di delega deve essere inviata alle autorità di vigilanza competenti prima della sollecitazione. Le autorità vietano la sollecitazione quando pregiudica il perseguimento delle finalità inerenti ai controlli sulle partecipazioni al capitale.

Disposizione del Regolamento Consob n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti) Capo II Sollecitazione di deleghe

Art. 135

(Definizioni)

Ai fini del presente Capo, si applicano le definizioni di "intermediario", "partecipante" e "ultimo intermediario" stabilite nell'articolo 1 del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, come successivamente modificato.

Art. 136

(Procedura di sollecitazione)

  1. Chiunque intenda promuovere una sollecitazione di deleghe trasmette un avviso alla società emittente, che lo pubblica senza indugio sul proprio sito internet, alla Consob, alla società di gestione del mercato ed alla società di

gestione accentrata delle azioni.

  1. L'avviso indica:

a) i dati identificativi del promotore e della società emittente le azioni per le quali viene richiesto il conferimento della delega;

b) la data di convocazione dell'assemblea e l'elenco delle materie all'ordine del giorno;

c) le modalità di pubblicazione del prospetto e del modulo di delega nonché il sito internet sul quale sono messi a disposizione tali documenti;

d) la data a partire dalla quale il soggetto a cui spetta il diritto di voto può richiedere al promotore il prospetto e il modulo di delega ovvero prenderne visione presso la società di gestione del mercato;

e) le proposte di deliberazione per le quali si intende svolgere la sollecitazione.

  1. Il prospetto e il modulo, contenenti almeno le informazioni previste dagli schemi riportati negli Allegati 5B e 5C, sono pubblicati mediante la contestuale trasmissione alla società emittente, alla Consob, alla società di gestione del mercato e alla società di gestione accentrata nonché messi a disposizione senza indugio sul sito internet indicato dal promotore ai sensi del comma 2, lettera c). Tale sito internet può essere quello dell'emittente, con il consenso di quest'ultimo. La società di gestione accentrata informa, senza indugio, gli intermediari della disponibilità del prospetto e del modulo di delega.

    1. comma abrogato con delibera n. 17730/2011
    1. Il promotore consegna il modulo corredato del prospetto a chiunque ne faccia richiesta.
  2. Ogni variazione del prospetto e del modulo resa necessaria da circostanze sopravvenute è tempestivamente resa nota con le modalità indicate nel comma 3.

  3. A richiesta del promotore:

a) la società di gestione accentrata comunica su supporto informatico, entro un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta, i dati identificativi degli intermediari partecipanti sui conti dei quali sono registrate azioni della società emittente nonché la relativa quantità di azioni;

b) gli intermediari comunicano su supporto informatico, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta:

  • i dati identificativi dei soggetti, cui spetta il diritto di voto, che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati, in relazione ai quali essi operino come ultimi intermediari nonché il numero di azioni della società emittente registrate sui rispettivi conti;

  • i dati identificativi dei soggetti che abbiano aperto conti in qualità di intermediari e la quantità di azioni della società emittente rispettivamente registrata su tali conti;

c) la società emittente mette a disposizione su supporto informatico, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, i dati identificativi dei soci e le altre risultanze del libro soci e delle altre comunicazioni ricevute in forza di disposizioni di legge o di regolamento.

  1. A partire dalla pubblicazione dell'avviso previsto dal comma 1, chiunque diffonde informazioni attinenti alla sollecitazione ne dà contestuale comunicazione alla società di gestione del mercato e alla Consob, che può richiedere la diffusione di precisazioni e chiarimenti.

  2. Le spese relative alla sollecitazione sono a carico del promotore.

  3. La mera decisione, assunta da più soggetti, di promuovere congiuntamente una sollecitazione non rileva ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 122 del Testo unico.

Art. 137

(Obblighi di comportamento)

  1. Il promotore si comporta con diligenza, correttezza e trasparenza.

  2. Nei contatti con i soggetti sollecitati, il promotore si astiene dallo svolgimento dell'attività nei confronti di coloro che si siano dichiarati non interessati, fornisce in modo comprensibile i chiarimenti richiesti e illustra le ragioni della sollecitazione ponendo, in ogni caso, in evidenza le implicazioni derivanti da rapporti di affari o partecipativi propri o di soggetti appartenenti al suo gruppo, con la società emittente o con soggetti appartenenti al gruppo di quest'ultima.

  3. Il promotore, diverso dalla società emittente, informa che, ove espressamente autorizzato dal soggetto sollecitato, nel caso in cui si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere a questi comunicate, tali da far ragionevolmente ritenere che lo stesso, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, il voto potrà essere esercitato in modo difforme da quello proposto.

  4. Il promotore mantiene la riservatezza sui risultati della sollecitazione.

  5. Il promotore dà notizia con comunicato stampa, diffuso senza indugio con le modalità indicate nell'articolo 136, comma 3, dell'espressione del voto, delle motivazioni del voto eventualmente esercitato in modo difforme da quello proposto ai sensi del comma 3, e dell'esito della votazione.

  6. Ai sensi dell'articolo 142, comma 2, del Testo unico, chi esercita il voto in assemblea è tenuto a votare per conto del delegante anche sulle materie iscritte all'ordine del giorno per le quali il promotore non abbia formulato proposte, secondo la volontà espressa dal delegante stesso nel modulo di delega ai sensi dell'articolo 138, comma 3.

  7. Il promotore non può acquisire deleghe di voto ai sensi dell'articolo 2372 del Codice civile.

Art. 138

(Conferimento e revoca della delega di voto)

  1. Per il conferimento della delega il soggetto a cui spetta il diritto di voto trasmette al

promotore il modulo di delega, anche come documento informatico sottoscritto in forma elettronica, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

  1. Il promotore decide se esercitare il voto anche in modo non conforme alle proprie proposte e fornisce indicazione di tale scelta nel prospetto. Ove la sollecitazione di deleghe sia promossa dalla società emittente, questa è tenuta ad esercitare il voto anche in modo non conforme alle proprie proposte.

  2. Il soggetto a cui spetta il diritto di voto che abbia conferito la delega, anche parziale, può esprimere con lo stesso modulo di delega il proprio voto per le materie iscritte all'ordine del giorno per le quali il promotore non abbia richiesto il conferimento della delega. Per le stesse materie è fatto divieto al promotore di formulare raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto.

  3. Nei casi previsti ai commi 2 e 3, il promotore, se diverso dalla società emittente, può esprimere, ove espressamente autorizzato dal delegante, un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni nel caso si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere comunicate al delegante, tali da far ragionevolmente ritenere che questi, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea.

  4. Nei casi previsti al comma 4, il promotore dichiara in assemblea:

a) il numero di voti espressi in modo difforme dalle istruzioni ricevute ovvero, nel caso di integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, espressi in assenza di istruzioni, rispetto al numero complessivo dei voti esercitati, distinguendo tra astensioni, voti contrari e voti favorevoli;

b) le motivazioni del voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni.

  1. Nei casi previsti ai commi 3 e 4, in relazione alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto e non sia stata concessa l'autorizzazione ad esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni, le azioni sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni non sono tuttavia computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

  2. La delega è revocata mediante dichiarazione scritta, rilasciata con le modalità previste dal comma 1, portata a conoscenza del promotore almeno il giorno precedente l'assemblea.

Art. 139

(Interruzione della sollecitazione)

  1. In caso di interruzione per qualsiasi ragione della sollecitazione, il promotore ne dà notizia con le modalità previste nell'articolo 136, comma 3.

  2. Salvo riserva contraria contenuta nel prospetto, il promotore esercita comunque il voto relativo alle azioni per le quali la delega è stata conferita prima della

pubblicazione della notizia prevista dal comma 1. Tale disposizione non si applica ove l'interruzione della sollecitazione sia disposta ai sensi dell'articolo 144, comma 2, lettera b), del Testo unico.

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Il presente documento non costituisce un'offerta di azioni connesse all'operazione di fusione negli Stati Uniti. Né le azioni connesse all'operazione di fusione né ogni altro strumento finanziario è stato o sarà registrato ai sensi dello U.S. Securities Act del 1993, come modificato (il "Securities Act"), e né le azioni connesse all'operazione di fusione né ogni altro strumento finanziario può essere offerto, venduto o assegnato all'interno o verso gli Stati Uniti, salvo in presenza di una specifica esenzione prevista dal Securities Act o nel contesto di un'operazione non soggetta al Securities Act. Il presente documento non potrà essere trasmesso, distribuito o inviato, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, all'interno o verso gli Stati Uniti.

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