AGM Information • Jul 25, 2025
AGM Information
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Saipem S.p.A. (il "Promotore" o "Saipem" o l'"Emittente"), tramite Sodali & Co S.p.A. ("Sodali & Co" o il "Soggetto Delegato"), intende promuovere una sollecitazione di deleghe di voto (la "Sollecitazione") con riferimento all'Assemblea degli azionisti di Saipem, convocata in sede straordinaria per il giorno 25 settembre 2025, in un'unica convocazione, alle ore 09:30, presso la sede legale della Società in Milano, via Luigi Russolo 5, palazzo Spark 1, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società (www.saipem.com | Sezione "Governance" - "Assemblea degli azionisti") in data 24 luglio 2025.
La delega dovrà pervenire al Promotore, attraverso il Soggetto Delegato, entro le ore 23:59 di martedì, 23 settembre 2025 (il "Termine per la Delega"), mediante una delle seguenti modalità (le "Modalità per il Conferimento"):
| a) | via | posta | elettronica, | all'indirizzo: |
|---|---|---|---|---|
| [email protected] |
Sodali & Co S.p.A. Via XXIV Maggio, 43
00187 – Roma
Alla C.A. del Dipartimento Retail
La delega al Promotore, attraverso il Soggetto Delegato, può essere sempre revocata mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza del Promotore, attraverso il Soggetto Delegato, con una delle modalità sopra indicate entro le ore 23:59 di martedì, 23 settembre 2025.
Prima del rilascio della delega si dovrà prendere visione del Prospetto relativo


alla Sollecitazione, disponibile sul sito internet dell'Emittente (www.saipem.com) e sul sito internet del Soggetto Delegato (https://transactions.sodali.com/) (il "Prospetto").
Delegante persona fisica
| Il/la | sottoscritto/a | ………………………………………………………. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (nome e cognome del soggetto a cui spetta il diritto di voto) nato/a a | ||||||
| ………………………… | il | …………………………, | residente | a | ||
| ………………………… | (città) | in | ||||
| ……………….………………………………………………… | (indirizzo), | |||||
| C.F. | ……………………………………………………, | |||||
| telefono………………………… | Email…………………………………. | |||||
| (allegare copia fotostatica del documento di identità del delegante in corso | ||||||
| di validità) |
[in alternativa]
Delegante persona giuridica o altro ente
| sede | in | …………………………………………………………………… (ragione sociale del soggetto persona giuridica a cui spetta il diritto di voto), con ………………………… …………………………………………………………………… (indirizzo), |
(città) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| C.F./P.I. | …………………………………………… | ||||
| Telefono Email , | |||||
| in persona del suo legale rappresentante pro-tempore | o procuratore a ciò | ||||
| legittimato (allegare la seguente documentazione: copia fotostatica del | |||||
| documento di identità del delegante in corso di validità e copia fotostatica | |||||
| del certificato rilasciato dal Registro delle Imprese o della procura speciale | |||||
| o altro atto, dai quali risultino i poteri di rappresentanza del soggetto che sottoscrive la delega in nome e per conto della persona giuridica/altro ente) |
titolare del diritto di voto al 16 settembre 2025 (c.d. record date) in qualità di: …………………………………... (titolare delle azioni, creditore pignoratizio, riportatore, usufruttuario, custode, gestore, rappresentante legale o procuratore con potere di sub-delega).
Dati da compilarsi a discrezione del delegante:


| - | comunicazione n. ……………………………….………… (riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario) |
|||
|---|---|---|---|---|
| - | eventuali | codici | identificativi | |
PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 138, comma 2, del regolamento Consob n. 11971/1999 (il "Regolamento Emittenti"), ove le istruzioni di voto conferite dal soggetto sollecitato non siano conformi alla proposta del Promotore (la "Proposta del Promotore" o la "Proposta"), quest'ultimo provvederà ad esercitare il voto, per il tramite del Soggetto Delegato, secondo le istruzioni ricevute, anche se difformi dalla Proposta del Promotore: pertanto, qualora il soggetto sollecitato abbia conferito delega per votare a favore di una proposta difforme da quella formulata dal Promotore, il Soggetto Delegato provvederà ad esercitare il voto in assoluta conformità alle istruzioni ricevute dal soggetto che abbia aderito alla sollecitazione;
PRESA VISIONE della relazione del Consiglio di Amministrazione di Saipem sull'unica materia posta all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria e della Proposta di delibera in essa contenuta;
PRESA VISIONE del Prospetto relativo alla Sollecitazione, con particolare riguardo all'eventuale esistenza di conflitti di interesse;
il Promotore, per il tramite di Sodali & Co nella sua qualità di Soggetto Delegato alla Sollecitazione e raccolta delle deleghe, con sede a Roma, via XXIV Maggio n. 43, ovvero, ciascuno dei seguenti sostituti indicati dal Soggetto Delegato, in relazione ai quali, per quanto a conoscenza di Saipem, non ricorre alcuna delle situazioni ex art. 135-decies TUF:
a partecipare e votare all'Assemblea sopra indicata in unica convocazione, come da istruzioni di seguito indicate con riferimento a n. __________________
| azioni ordinarie Saipem registrate nel conto titoli n. _______ presso | ||||
|---|---|---|---|---|
| __________ | (intermediario | depositario) | ||
| ABI___, | ||||
| CAB___________ |
(Si ricorda che ai sensi dell'art. 135-novies TUF nel caso in cui l'azionista avesse le azioni depositate in più conti titoli, può delegare un rappresentante diverso per ciascun conto titoli; può altresì delegare un unico rappresentante
per tutti i conti.)


Ferma restando la facoltà del delegante di dare indicazioni di voto diverse, il Promotore intende svolgere la sollecitazione con riferimento all'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il giorno 25 settembre 2025, come riportato nella Premessa del Prospetto. Il Promotore sollecita l'assunzione della seguente Proposta:
| Proposta di delibera | |
|---|---|
| E.1 "L'Assemblea degli Azionisti di Saipem S.p.A., riunitasi in sede straordinaria, a. visto il progetto comune di fusione transfrontaliera, redatto ai sensi |
RILASCIA LA DELEGA PER VOTARE LA PROPOSTA DEL PROMOTORE |
| dell'art. 2501-ter del Codice Civile e dell'art. 19 del Decreto Legislativo n. 19 del 2 marzo 2023; b. esaminata la relazione illustrativa |
RILASCIA LA DELEGA: ASTENUTO |
| del Consiglio di Amministrazione al progetto comune di fusione transfrontaliera sopra richiamato, ai sensi dell'art. 2501-quinquies del Codice Civile, art. 21 del d.lgs. 19 del 2023, nonché dell'art. 70, |
RILASCIA LA DELEGA: CONTRARIO |
| comma 2 del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, in conformità allo schema n. 1 del relativo allegato 3A; |
|
| c. preso atto della relazione redatta, ai sensi dell'art. 2501-sexies del Codice Civile e art. 22 del d.lgs. 19 del 2023, da EY S.p.A., esperto designato dal Tribunale di Milano ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501-sexies del Codice Civile; |
NON RILASCIA LA DELEGA |
| d. preso atto dell'ulteriore documentazione pubblicata nel sito internet di Saipem S.p.A. ai sensi di legge, |
|
| DELIBERA | |
| 1. 1. di approvare il progetto comune di fusione – come sopra descritto, comprensivo dei relativi allegati, |


| sotto "1" – in ogni sua parte (inclusi |
|
|---|---|
| i relativi allegati) e, |
|
| conseguentemente, di procedere – | |
| nei termini e alle condizioni ivi | |
| previsti – alla fusione per |
|
| incorporazione di Subsea 7 S.A. con | |
| sede legale in Lussemburgo |
|
| (Lussemburgo), 412F, route d'Esch, | |
| in Saipem S.p.A. con sede legale in | |
| Milano (MI), Via Luigi Russolo 5, | |
| secondo le modalità e |
|
| subordinatamente all'avveramento |
|
| delle condizioni, tutte indicate nel | |
| progetto comune di fusione |
|
| transfrontaliera, e così, in |
|
| particolare e tra l'altro: | |
| (i) mediante annullamento, con |
|
| concambio (in misura pari al | |
| rapporto di cambio di cui al punto | |
| 3 del progetto comune di fusione | |
| transfrontaliera), delle azioni |
|
| ordinarie Subsea 7 S.A. in |
|
| circolazione alla Data di Efficacia | |
| della Fusione (come infra |
|
| definita); | |
| (ii) con assegnazione in concambio a |
|
| favore dei soci di Subsea 7 S.A., | |
| secondo il rapporto di cambio di cui al punto 3 del progetto comune |
|
| di fusione transfrontaliera, di |
|
| massime n. 1.995.679.203 azioni | |
| di Saipem S.p.A., da emettersi a | |
| servizio del concambio, e |
|
| corrispondente aumento del |
|
| capitale sociale di Saipem S.p.A., | |
| in via scindibile, per un importo | |
| nominale complessivo massimo |
|
| pari a euro 501.681.691,05, |
|
| mediante imputazione a capitale | |
| di Euro 0,251383935 per |
|
| ciascuna azione emessa a servizio | |
| della Fusione, salvi gli |
|
| arrotondamenti necessari alla |
|
| quadratura matematica |
|
| dell'operazione, precisandosi che: | |
| - l'importo del citato aumento |
|
| di capitale, nonché il predetto | |
| numero di azioni, potrà |
|


| differire da quello sopra riportato (fermo l'importo massimo, come sopra stabilito) per effetto dell'esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti di Subsea 7 S.A. che |
|
|---|---|
| abbiano votato contro la deliberazione di approvazione della fusione; e |
|
| - laddove necessario, nel caso in cui al momento del completamento della fusione non fosse possibile assegnare un numero intero di azioni di Saipem S.p.A., gli azionisti di Subsea 7 S.A. riceveranno un numero di azioni di Saipem S.p.A. arrotondato per difetto; le frazioni di azioni di Saipem S.p.A. che non potranno essere assegnate a causa di tale arrotondamento saranno monetizzate a valore di mercato e il ricavato sarà loro riconosciuto con modalità che saranno comunicate entro la Data di Efficacia della Fusione (come infra definita); (iii)con adozione, da parte di Saipem S.p.A., con effetto dalla Data di Efficacia della Fusione (come infra definita), di un nuovo testo di statuto sociale, come allegato al |
|
| progetto comune di fusione transfrontaliera; |
|
| (iv) con decorrenza degli effetti della fusione, ai sensi dell'art. 2504-bis del Codice Civile, dall'ultima delle prescritte iscrizioni dell'atto di fusione nel Registro delle Imprese di cui all'articolo 2504 del Codice Civile, ovvero, in alternativa, dalla diversa data che verrà indicata nell'atto di fusione (la "Data di Efficacia della Fusione"); |



| (fermo l'importo massimo, come sopra stabilito) per effetto dell'esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti di Subsea 7 S.A. che abbiano votato contro la deliberazione di approvazione della fusione – e prevede la modifica della denominazione sociale in Saipem7 S.p.A., restando invariati la sede, la durata della Società e la data di chiusura degli esercizi sociali; |
||
|---|---|---|
| 3. | di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere, senza esclusione alcuna, per |
|
| (i) adottare il regolamento per il voto maggiorato volto a determinarne, inter alia, le modalità di iscrizione, tenuta e aggiornamento dell'apposito elenco dei soci che intendano beneficiare di tale maggiorazione (l'"Elenco Speciale"), nel rispetto della normativa applicabile e, in particolare, di quanto previsto dall'art. 143-quater del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i.; e (ii) nominare il soggetto incaricato della tenuta dell'Elenco Speciale; |
||
| 4. | di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato, al General Counsel e al Chief Financial Officer, in via disgiunta fra loro, anche a mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni più ampia facoltà di apportare ai deliberati assembleari ogni modifica, integrazione o soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni autorità amministrativa competente ovvero in sede di iscrizione al Registro delle Imprese; |
|
| 5. | di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato, al General Counsel e al Chief |

Financial Officer, in via disgiunta fra loro, anche a mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni più ampio potere, senza esclusione alcuna, per dare attuazione alla fusione, subordinatamente alla realizzazione e/o alla rinuncia (a seconda dei casi) delle condizioni preliminari di cui al Paragrafo 11 del progetto comune di fusione transfrontaliera, nei termini e alle condizioni previsti nello stesso (oltre che nella presente deliberazione), per eseguire la delibera di cui sopra ed in particolare per:


presentazione alle competenti autorità di ogni domanda, istanza, comunicazione, o richiesta di autorizzazione che dovesse essere richiesta ovvero rendersi necessaria od opportuna ai fini della fusione."
La documentazione relativa all'unica materia posta all'ordine del giorno oggetto della proposta è a disposizione presso la sede sociale dell'Emittente, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (), sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) nonché nell'apposita sezione del sito internet della Società (www.saipem.com | sezione "Governance" - "Assemblea degli Azionisti").
(*) Ai sensi dell'art. 138, comma 6, del Regolamento Emittenti, in relazione alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni non sono tuttavia computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
Qualora si verifichino circostanze ignote (**) all'atto del rilascio della delega il sottoscritto, con riferimento alla proposta di deliberazione:
□ CONFERMA le istruzioni rilasciate con riferimento alla delibera oggetto di sollecitazione
□ REVOCA le istruzioni rilasciate con riferimento alla delibera oggetto di sollecitazione
□ MODIFICA le istruzioni rilasciate con riferimento alla delibera oggetto di sollecitazione in: □ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO
(**) Ove si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto conferite.
In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni della deliberazione sottoposta all'Assemblea:


□ CONFERMA le istruzioni rilasciate con riferimento alla delibera oggetto di sollecitazione
□ REVOCA le istruzioni rilasciate con riferimento alla delibera oggetto di sollecitazione
□ MODIFICA le istruzioni rilasciate con riferimento alla delibera oggetto di sollecitazione in: □ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO
La Sezione B) del modello Consob previsto dall'Allegato 5C del Regolamento Emittenti è omessa in quanto il Promotore è anche società emittente.
La Sezione C) del modello Consob previsto dall'Allegato 5C del Regolamento Emittenti è omessa in quanto non sussistono deliberazioni che non siano oggetto di sollecitazione da parte del Promotore.
Il sottoscritto (cognome e nome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni)……………………………. sottoscrive il presente Modulo di Delega in qualità di (barrare la casella interessata)
DATA _________________ FIRMA _________________________________


Saipem S.p.A. tratterà i dati personali degli interessati in conformità a quanto previsto dall'Informativa Privacy pubblicata sul sito della Società, all'indirizzo www.saipem.com, sezione "Governance" – "Assemblea degli Azionisti.
* * *
Il presente documento non costituisce un'offerta di azioni connesse all'operazione di fusione negli Stati Uniti. Né le azioni connesse all'operazione di fusione né ogni altro strumento finanziario è stato o sarà registrato ai sensi dello U.S. Securities Act del 1993, come modificato (il "Securities Act"), e né le azioni connesse all'operazione di fusione né ogni altro strumento finanziario può essere offerto, venduto o assegnato all'interno o verso gli Stati Uniti, salvo in presenza di una specifica esenzione prevista dal Securities Act o nel contesto di un'operazione non soggetta al Securities Act. Il presente documento non potrà essere trasmesso, distribuito o inviato, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, all'interno o verso gli Stati Uniti.


APPENDICE NORMATIVA
Disposizione del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (TUF)
Sezione II-ter
Deleghe di voto
Art. 135-novies
(Rappresentanza nell'assemblea)
Colui al quale spetta il diritto di voto può indicare un unico rappresentante per ciascuna assemblea, salva la facoltà di indicare uno o più sostituti.
In deroga al comma 1, colui al quale spetta il diritto di voto può delegare un rappresentante diverso per ciascuno dei conti, destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari, a valere sui quali sia stata effettuata la comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies.
In deroga al comma 1, qualora il soggetto indicato come titolare delle azioni nella comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies agisca, anche mediante intestazioni fiduciarie, per conto di propri clienti, questi può indicare come rappresentante i soggetti per conto dei quali esso agisce ovvero uno o più terzi designati da tali soggetti.
Se la delega prevede tale facoltà, il delegato può farsi sostituire da un soggetto di propria scelta, fermo il rispetto dell'articolo 135-decies, comma 3, e ferma la facoltà del rappresentato di indicare uno o più sostituti.
Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.
La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le società indicano nello statuto almeno una modalità di notifica elettronica della delega.
I commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2372 del codice civile. In deroga all'articolo 2372, secondo comma, del codice civile, le Sgr, le Sicav, le società di gestione armonizzate, nonché i soggetti extracomunitari che svolgono attività di gestione collettiva del risparmio, possono conferire la rappresentanza per più assemblee.


Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del Codice civile.
Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;
c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.
Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.


a) "delega di voto", il conferimento della rappresentanza per l'esercizio del voto nelle assemblee;
b) "sollecitazione", la richiesta di conferimento di deleghe di voto rivolta a più di duecento azionisti su specifiche proposte di voto ovvero accompagnata da raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto;
c) "promotore", il soggetto, compreso l'emittente, o i soggetti che congiuntamente promuovono la sollecitazione.
Al conferimento di deleghe di voto ai sensi della presente sezione si applicano gli articoli 135-novies e 135-decies.
Le clausole statutarie che limitano in qualsiasi modo la rappresentanza nelle assemblee non si applicano alle deleghe di voto conferite in conformità delle disposizioni della presente sezione.
Lo statuto può prevedere disposizioni dirette a facilitare l'espressione del voto tramite delega da parte degli azionisti dipendenti.
Le disposizioni della presente sezione non si applicano alle società cooperative.
4-bis. Le disposizioni della presente sezione si applicano anche alle società italiane con strumenti finanziari diversi dalle azioni ammessi con il consenso dell'emittente alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea, con riguardo al conferimento della rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee dei titolari di tali strumenti finanziari.
La sollecitazione è effettuata dal promotore mediante la diffusione di un prospetto e di un modulo di delega.
Il voto relativo alle azioni per le quali è stata rilasciata la delega è esercitato dal promotore. Il promotore può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nel modulo di delega e nel prospetto di sollecitazione.
…articolo abrogato dal D.Lgs n. 27/2010…


(Soggetti abilitati alla sollecitazione)
… articolo abrogato dal D.Lgs n. 27/2010…
La delega di voto è sottoscritta dal delegante, è revocabile e può essere conferita soltanto per singole assemblee già convocate, con effetto per le eventuali convocazioni successive; essa non può essere rilasciata in bianco e indica la data, il nome del delegato e le istruzioni di voto.
La delega può essere conferita anche solo per alcune delle proposte di voto indicate nel modulo di delega o solo per alcune materie all' ordine del giorno. Il rappresentante è tenuto a votare per conto del delegante anche sulle materie iscritte all'ordine del giorno, sulle quali abbia ricevuto istruzioni, non oggetto della sollecitazione. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.
Le informazioni contenute nel prospetto o nel modulo di delega e quelle eventualmente diffuse nel corso della sollecitazione devono essere idonee a consentire all'azionista di assumere una decisione consapevole; dell'idoneità risponde il promotore.
Il promotore è responsabile della completezza delle informazioni diffuse nel corso della sollecitazione.
Nei giudizi di risarcimento dei danni derivanti da violazione delle disposizioni della presente sezione e delle relative norme regolamentari spetta al promotore l'onere della prova di avere agito con la diligenza richiesta.
a) il contenuto del prospetto e del modulo di delega, nonché le relative modalità di

diffusione;
b) le procedure di sollecitazione e di raccolta di deleghe, nonché le condizioni e le modalità da seguire per l'esercizio e la revoca delle stesse;
c) le forme di collaborazione tra il promotore e i soggetti in possesso delle informazioni relative all'identità dei soci, al fine di consentire lo svolgimento della sollecitazione.
a) richiedere che il prospetto e il modulo di delega contengano informazioni integrative e stabilire particolari modalità di diffusione degli stessi;
b) sospendere l'attività di sollecitazione in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni della presente sezione ovvero vietarla in caso di accertata violazione delle predette disposizioni;
c) esercitare nei confronti dei promotori i poteri previsti dagli articoli 114, comma 5, e 115, comma 1.
…comma abrogato dal D.Lgs. n. 27/2010….
Nei casi in cui la legge preveda forme di controllo sulle partecipazioni al capitale delle società, copia del prospetto e del modulo di delega deve essere inviata alle autorità di vigilanza competenti prima della sollecitazione. Le autorità vietano la sollecitazione quando pregiudica il perseguimento delle finalità inerenti ai controlli sulle partecipazioni al capitale.
Ai fini del presente Capo, si applicano le definizioni di "intermediario", "partecipante" e "ultimo intermediario" stabilite nell'articolo 1 del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, come successivamente modificato.


gestione accentrata delle azioni.
a) i dati identificativi del promotore e della società emittente le azioni per le quali viene richiesto il conferimento della delega;
b) la data di convocazione dell'assemblea e l'elenco delle materie all'ordine del giorno;
c) le modalità di pubblicazione del prospetto e del modulo di delega nonché il sito internet sul quale sono messi a disposizione tali documenti;
d) la data a partire dalla quale il soggetto a cui spetta il diritto di voto può richiedere al promotore il prospetto e il modulo di delega ovvero prenderne visione presso la società di gestione del mercato;
e) le proposte di deliberazione per le quali si intende svolgere la sollecitazione.
Il prospetto e il modulo, contenenti almeno le informazioni previste dagli schemi riportati negli Allegati 5B e 5C, sono pubblicati mediante la contestuale trasmissione alla società emittente, alla Consob, alla società di gestione del mercato e alla società di gestione accentrata nonché messi a disposizione senza indugio sul sito internet indicato dal promotore ai sensi del comma 2, lettera c). Tale sito internet può essere quello dell'emittente, con il consenso di quest'ultimo. La società di gestione accentrata informa, senza indugio, gli intermediari della disponibilità del prospetto e del modulo di delega.
Ogni variazione del prospetto e del modulo resa necessaria da circostanze sopravvenute è tempestivamente resa nota con le modalità indicate nel comma 3.
A richiesta del promotore:
a) la società di gestione accentrata comunica su supporto informatico, entro un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta, i dati identificativi degli intermediari partecipanti sui conti dei quali sono registrate azioni della società emittente nonché la relativa quantità di azioni;
b) gli intermediari comunicano su supporto informatico, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta:
i dati identificativi dei soggetti, cui spetta il diritto di voto, che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati, in relazione ai quali essi operino come ultimi intermediari nonché il numero di azioni della società emittente registrate sui rispettivi conti;
i dati identificativi dei soggetti che abbiano aperto conti in qualità di intermediari e la quantità di azioni della società emittente rispettivamente registrata su tali conti;
c) la società emittente mette a disposizione su supporto informatico, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, i dati identificativi dei soci e le altre risultanze del libro soci e delle altre comunicazioni ricevute in forza di disposizioni di legge o di regolamento.

A partire dalla pubblicazione dell'avviso previsto dal comma 1, chiunque diffonde informazioni attinenti alla sollecitazione ne dà contestuale comunicazione alla società di gestione del mercato e alla Consob, che può richiedere la diffusione di precisazioni e chiarimenti.
Le spese relative alla sollecitazione sono a carico del promotore.
La mera decisione, assunta da più soggetti, di promuovere congiuntamente una sollecitazione non rileva ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 122 del Testo unico.
Il promotore si comporta con diligenza, correttezza e trasparenza.
Nei contatti con i soggetti sollecitati, il promotore si astiene dallo svolgimento dell'attività nei confronti di coloro che si siano dichiarati non interessati, fornisce in modo comprensibile i chiarimenti richiesti e illustra le ragioni della sollecitazione ponendo, in ogni caso, in evidenza le implicazioni derivanti da rapporti di affari o partecipativi propri o di soggetti appartenenti al suo gruppo, con la società emittente o con soggetti appartenenti al gruppo di quest'ultima.
Il promotore, diverso dalla società emittente, informa che, ove espressamente autorizzato dal soggetto sollecitato, nel caso in cui si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere a questi comunicate, tali da far ragionevolmente ritenere che lo stesso, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, il voto potrà essere esercitato in modo difforme da quello proposto.
Il promotore mantiene la riservatezza sui risultati della sollecitazione.
Il promotore dà notizia con comunicato stampa, diffuso senza indugio con le modalità indicate nell'articolo 136, comma 3, dell'espressione del voto, delle motivazioni del voto eventualmente esercitato in modo difforme da quello proposto ai sensi del comma 3, e dell'esito della votazione.
Ai sensi dell'articolo 142, comma 2, del Testo unico, chi esercita il voto in assemblea è tenuto a votare per conto del delegante anche sulle materie iscritte all'ordine del giorno per le quali il promotore non abbia formulato proposte, secondo la volontà espressa dal delegante stesso nel modulo di delega ai sensi dell'articolo 138, comma 3.
Il promotore non può acquisire deleghe di voto ai sensi dell'articolo 2372 del Codice civile.
(Conferimento e revoca della delega di voto)


promotore il modulo di delega, anche come documento informatico sottoscritto in forma elettronica, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Il promotore decide se esercitare il voto anche in modo non conforme alle proprie proposte e fornisce indicazione di tale scelta nel prospetto. Ove la sollecitazione di deleghe sia promossa dalla società emittente, questa è tenuta ad esercitare il voto anche in modo non conforme alle proprie proposte.
Il soggetto a cui spetta il diritto di voto che abbia conferito la delega, anche parziale, può esprimere con lo stesso modulo di delega il proprio voto per le materie iscritte all'ordine del giorno per le quali il promotore non abbia richiesto il conferimento della delega. Per le stesse materie è fatto divieto al promotore di formulare raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto.
Nei casi previsti ai commi 2 e 3, il promotore, se diverso dalla società emittente, può esprimere, ove espressamente autorizzato dal delegante, un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni nel caso si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere comunicate al delegante, tali da far ragionevolmente ritenere che questi, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea.
Nei casi previsti al comma 4, il promotore dichiara in assemblea:
a) il numero di voti espressi in modo difforme dalle istruzioni ricevute ovvero, nel caso di integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, espressi in assenza di istruzioni, rispetto al numero complessivo dei voti esercitati, distinguendo tra astensioni, voti contrari e voti favorevoli;
b) le motivazioni del voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni.
Nei casi previsti ai commi 3 e 4, in relazione alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto e non sia stata concessa l'autorizzazione ad esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni, le azioni sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni non sono tuttavia computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
La delega è revocata mediante dichiarazione scritta, rilasciata con le modalità previste dal comma 1, portata a conoscenza del promotore almeno il giorno precedente l'assemblea.
In caso di interruzione per qualsiasi ragione della sollecitazione, il promotore ne dà notizia con le modalità previste nell'articolo 136, comma 3.
Salvo riserva contraria contenuta nel prospetto, il promotore esercita comunque il voto relativo alle azioni per le quali la delega è stata conferita prima della


pubblicazione della notizia prevista dal comma 1. Tale disposizione non si applica ove l'interruzione della sollecitazione sia disposta ai sensi dell'articolo 144, comma 2, lettera b), del Testo unico.
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Il presente documento non costituisce un'offerta di azioni connesse all'operazione di fusione negli Stati Uniti. Né le azioni connesse all'operazione di fusione né ogni altro strumento finanziario è stato o sarà registrato ai sensi dello U.S. Securities Act del 1993, come modificato (il "Securities Act"), e né le azioni connesse all'operazione di fusione né ogni altro strumento finanziario può essere offerto, venduto o assegnato all'interno o verso gli Stati Uniti, salvo in presenza di una specifica esenzione prevista dal Securities Act o nel contesto di un'operazione non soggetta al Securities Act. Il presente documento non potrà essere trasmesso, distribuito o inviato, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, all'interno o verso gli Stati Uniti.
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