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Poste Italiane

AGM Information Jul 24, 2025

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ATLANTE - CERASI STUDIO NOTARILE ASSOCIATO

Repertorio N. 72499

Raccolta N. 37614

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI

POSTE ITALIANE S.P.A.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventidue del mese di luglio

(22 luglio 2025)

in Roma, piazzale di Porta Pia 121

alle ore 10,30

io sottoscritto Dr. Nicola Atlante Notaio in Roma, iscritto serie 1/T al Collegio Notarile di Roma;

su richiesta della dottoressa Silvia Maria Rovere nata a Caraglio (CN) il 26 luglio 1971 domiciliata presso la sede ove appresso, da me personalmente conosciuta, verbalizzo come segue la riunione del Consiglio d'amministrazione della società:

"POSTE ITALIANE - SOCIETA' PER AZIONI"

con sede in Roma Viale Europa 190, codice fiscale e registro imprese di Roma 97103880585, Partita Iva 01114601006, R.E.A. di Roma n. 842633, capitale sociale iscritto al registro imprese alla data odierna di Euro 1.306.110.000,00 interamente versati (la Società)

tenutosi in Roma, viale Europa 175, il giorno 22 luglio 2025 con inizio alle ore 9,05.

Io sottoscritto Notaio do atto che il resoconto dello svolgimento della predetta riunione è quello di seguito riportato.

Assume la presidenza a norma di statuto, quale Presidente del Consiglio d'amministrazione, la predetta dottoressa Silvia Maria Rovere la quale

premette che

  • la riunione si svolge anche a distanza in accordo alla normativa emergenziale vigente mediante collegamento sulla piattaforma teams, onde come consentito Presidente e Notaio non si trovano nello stesso luogo;

tale collegamento assicura la possibilità per il
Presidente di accertare identità e legittimazione dei partecipanti e di scambiare documenti, discutere e votare sull'ordine del giorno;

  • nessuno dei soggetti aventi diritto a partecipare alla odierna riunione si è opposto allo svolgimento a distanza;

mi chiede

verbalizzare la odierna riunione del Consiglio di d'amministrazione limitatamente alla approvazione della proposta di delibera di approvazione del progetto di fusione incorporazione di MLK Deliveries S.p.a. in Poste per Italiane S.p.a.

a tal fine dà atto:

= di avere qià verificato che, oltre ad esso Presidente, partecipano i signori

P.le di Porta Pia, 121 00198 Roma Tel. 0644250157 Fax 0644250130 Email: [email protected]

N. 7317

Registrato a Roma 5

il 23/7/2025

Esatti Euro 200,00

del Consiglio di Amministrazione Matteo Del Fante, Amministratore Delegato; Carlo D'Asaro Biondo, Consigliere; Valentina Gemignani, Consigliere; Paolo Marchioni, Consigliere; Matteo Petrella, Consigliere; Vincenza Patrizia Rutigliano, Consigliere; Vanda Ternau, Consigliere; Alessandro Marchesini, Consigliere; del Collegio Sindacale

Antonio Mansi, Presidente; Giovanni Caravetta, Sindaco effettivo; Laura Gualtieri, Sindaco effettivo;

= che partecipa alla riunione il signor Giuseppe Lasco, Direttore Generale;

= che partecipa alla riunione il Segretario del Consiglio d'Amministrazione signor Giancarlo Bianco;

= che partecipa alla riunione il Magistrato della Corte dei Conti signor Francesco Targia, delegato al controllo sulla qestione finanziaria di Poste Italiane S.p.A.;

e che pertanto

l'odierna riunione consiliare è regolarmente costituita per deliberare in merito all'argomento all'ordine del giorno. Il Presidente prende la parola e

ricorda che:

  • il capitale sociale di MLK Deliveries S.p.a. (d'ora in poi "MLK"), società attiva negli ambiti logistica e trasporto, è interamente detenuto da Poste; di conseguenza (i) la fusione sarà attuata senza concambio e quindi senza aumento di capitale della società incorporante, (ii) si sono omesse nel progetto le indicazioni relative a rapporto di cambio, modalità di assegnazione di azioni e data da cui tali azioni partecipano agli utili, (iii) si sono omesse redazione e quindi deposito delle relazioni di amministratori ed esperti; l'operazione proposta consiste nella fusione per incorporazione di MLK in Poste (la "Fusione" o l'"Operazione") e si inserisce in un più ampio percorso di riorqanizzazione aziendale finalizzato a favorire la crescita del gruppo facente capo a Poste (il "Gruppo Poste"), anche attraverso il raggiungimento di un maggior livello di efficacia ed efficienza dei processi produttivi, al fine di rispondere, in modo flessibile e dinamico, ai mutamenti del mercato cogliendo tempestivamente le opportunità di crescita, con la conseguente generazione dei seguenti principali e sostanziali benefici derivanti dalla Fusione: riduzione dei costi amministrativi, gestionali e organizzativi caratteristici attraverso la concentrazione relative funzioni in Poste; semplificazione, delle efficientamento e razionalizzazione della struttura del Gruppo Poste; semplificazione delle procedure di gestione

operativa. L'obiettivo della Operazione, pertanto, è sia di carattere strategico che economico;

Fusione partecipano società con capitale alla rappresentato da azioni e, dunque, il termine per le opposizioni creditorie è quello di 60 giorni previsto dall'art. 2503, primo comma, c.c.;

  • non ricorrono le condizioni di applicazione dell'art. 2501-bis c.c. e le Società Partecipanti alla Fusione non hanno emesso obbligazioni convertibili;

  • entrambe le Società Partecipanti alla Fusione non si trovano in stato di liquidazione;

  • ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 quater, comma 2, del D.L. 15 marzo 2012 n. 21, convertito con modificazioni dalla L. 11 maggio 2012 n. 56, e dell'art. 7 del D.P.C.M. del 1 agosto 2022 n. 133, la Fusione è stata oggetto di prenotifica, in via congiunta, da parte delle Società Partecipanti alla Fusione, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di ricevere una valutazione preliminare sull'autorizzabilità dell'Operazione e quindi ai fini della formale conferma che la stessa non rientra nell'ambito applicativo della normativa in materia di c.d. "Golden Power" relativamente al settore interessato, ovvero che, rientrando la stessa Operazione nel predetto ambito applicativo, siano comunque manifestamente insussistenti i presupposti per l'esercizio dei poteri speciali, e che, pertanto, la Fusione non presenti alcun elemento di criticità ai sensi della predetta normativa;

  • in base a quanto comunicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 15 luglio 2025, l'operazione non ricade nell'ambito applicativo della normativa Golden Power;

  • la Fusione sarà decisa: (i) per quanto riguarda Poste, dal consiglio di amministrazione, con deliberazione risultante da atto pubblico in linea con quanto previsto dal relativo statuto sociale ai sensi dell'art. 2505 c.c., poichè i soci che rappresentano almeno il 5% del capitale non hanno richiesto, entro 8 qiorni dal deposito nel Registro delle Imprese del Progetto di Fusione, che la decisione sia assunta dall'assemblea straordinaria anziché dal consiglio di amministrazione; (ii) per quanto riguarda MLK, dall'Assemblea Straordinaria;

  • non si rende necessario attivare le procedure di consultazione sindacale di cui all'art. 47 della legge 428/1990;

  • la operazione proposta non deve essere sottoposta a controllo da parte dell'autorità garante della concorrenza e del mercato;

  • si propone di attuare la fusione sulla base delle situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla data del 31 marzo 2025;

  • il progetto è stato iscritto in registro imprese di Roma

il 20 giugno 2025 per entrambe le società partecipanti;

  • sia il progetto di fusione, sia copia delle situazioni patrimoniali al 31 marzo 2025, sia copia dei bilanci degli ultimi tre esercizi con le relative relazioni di accompagnamento, sono stati depositati presso le sedi sociali in data 20 giugno 2025 e vi sono rimasti fino a tutt'oggi;

  • sono stati adempiuti da Poste Italiane S.p.a. tutti gli altri obblighi di comunicazione posti a suo carico dal c.c. e dal D.Lgs. 58 del 1998 ed in genere da tutta la normativa anche regolamentare applicabile;

  • l'assemblea della società incorporanda si terrà oggi stesso a seguire;

e che:

  • non sono intervenute modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo tra la data in cui il progetto è stato depositato presso la sede della Società e la data di oggi;

  • l'organo amministrativo della altra società partecipante non ha segnalato tali modifiche.

Quindi

il Presidente della riunione

mi esibisce

copia del progetto ed io Notaio di tale documento faccio qui allegazione (All. A) .

Non seguono interventi dei partecipanti, ciascuno degli intervenuti dichiarando invece di non necessitare di chiarimenti perché esattamente informato sull'ordine del qiorno; e pertanto il Presidente apre la votazione.

Il Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.a. preso atto dell'esposizione del Presidente

all'unanimità delibera

(1)

di approvare il progetto di fusione mediante incorporazione

nella Società Incorporante

Poste Italiane S.p.A.

con sede in Roma Viale Europa 190, codice fiscale e registro imprese di Roma 97103880585, Partita Iva 01114601006, R.E.A. di Roma n. 842633, capitale sociale iscritto al registro imprese alla data odierna di Euro 1.306.110.000,00 interamente versati;

della Società Incorporanda

MLK Deliveries S.p.A.

con unico azionista e sede legale in Roma, Viale Europa n. 175, codice fiscale, partita Iva e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Roma 11224520962, capitale sociale interamente sottoscritto e versato pari ad euro 335.334,00; progetto il cui testo è stato, come sopra precisato, iscritto nel competente registro imprese e depositato presso le rispettive sedi sociali e, infine, allegato al presente

verbale e quindi stabilendo quanto segue:

  • lo statuto vigente della Società Incorporante non subirà modifiche per effetto della Fusione;

stante il fatto che si si tratta di fusione per incorporazione di società interamente posseduta, la Fusione sarà attuata senza aumento del capitale della Società Incorporante e, dunque, senza emissione e assegnazione di nuove azioni della stessa;

  • la Fusione avrà efficacia giuridica a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sarà effettuata l'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 cod. civ. presso il Registro delle Imprese - salvo il caso in cui quest'ultima coincida con il primo giorno di un mese ovvero dalla diversa data eventualmente stabilita nell'atto di Fusione (la "Data di Efficacia della Fusione");

  • con riferimento a quanto previsto dall'art. 2501-ter, comma 1, n. 6, c.c., le operazioni effettuate dalla Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante a decorrere dal 1° luglio 2025 (c.d. retrodatazione degli effetti contabili);

  • analogamente, dalla stessa data di decorrenza degli effetti contabili della Fusione, decorreranno anche gli effetti fiscali della medesima (c.d. retrodatazione degli effetti fiscali);

  • la Società Incorporante parteciperà integralmente agli utili anche interinali della Società Incorporanda;

  • i contratti in essere e non ancora conclusi alla data di efficacia della Fusione, proseguiranno, pertanto, in capo a Poste, con l'unico adempimento di comunicazione formale della modifica di titolarità dei contratti stessi;

(2)

di conferire disgiuntamente al Presidente del Consiglio d'Amministrazione ed all'Amministratore Delegato in carica pro tempore ogni più ampio potere perché ciascuno possa stipulare l'atto di fusione anche a mezzo di speciale procuratore e anche prima della scadenza del termine di legge per le opposizioni creditorie, sussistendone le condizioni di cui al primo comma dell'art.2503 c.c..

Inoltre lo stesso Consiglio d'amministrazione

di Poste Italiane S.p.a.

precisa, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, che nei poteri conferiti per stipulare l'atto di fusione sono compresi, sempre con facoltà di farsi sostituire da speciale procuratore, quelli di compiere comunque quanto ritenuto anche solo opportuno per la completa attuazione della operazione e così anche quelli per inserire in atto: A) la più esatta identificazione di beni e diritti compresi nel patrimonio della società incorporata e la rinuncia a ipoteche legali;

B) le dichiarazioni e garanzie ritenute necessarie od anche

solo utili od opportune ad ogni effetto di legge e così anche per la esecuzione di qualsiasi formalità pubblicitaria consequente; con dispensa di uffici pubblici o privati, e loro funzionari, da ogni responsabilità per l'esecuzione delle formalità richieste;

C) l'autorizzazione alla società incorporante per provvedere all'occorrenza ad ulteriori atti integrativi, di precisazione, e di rettifica ed a quanto comunque utile od opportuno per la completa attuazione della operazione;

tutto allo scopo di far riconoscere la società ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------anche nei confronti di pubbliche incorporante, amministrazioni, di enti pubblici e privati e di terzi in genere, subentrata alla società incorporata in ogni rapporto di diritto o di fatto e di ottenere quindi le variazioni a proprio nome della intestazione di qualsiasi bene, diritto, autorizzazione, licenza, concessione, contratti, conti correnti, depositi cauzionali, titoli di credito e quanto comunque intestato o pertinente alla società altro incorporata.

***********

Il Presidente dichiara quindi che l'esame dell'argomento relativo alla fusione è terminato alle ore 9,20. Il Presidente infine:

= dà atto che la presente deliberazione, con quanto allegatovi e con l'altra documentazione prescritta dalla legge, sarà depositata in Registro Imprese per la successiva iscrizione ai sensi dell'art.2436 cod. civ.;

= dispensa me Notaio dalla lettura di quanto qui allegato dichiarando di averne esatta ed integrale conoscenza.

Di che ho redatto il presente verbale, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su undici pagine e fin qui della dodicesima di tre fogli, del quale ho dato lettura al presidente che lo approva.

Sottoscritto da me Notaio alle ore 10,40.

F.to: dr. Nicola ATLANTE, Notaio.

Seque copia dell'allegato A firmato a norma di legge.

A 9 8000. 37614

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI

MILK DELIVERIES S.P.A.

POSTE ITALIANE S.P.A.

in

(ai sensi degli artt. 2501-ter c.c. e 2505 c.c.) Gli organi amministrativi di Poste Italiane S.p.A. ("Poste" "Società Incorporante") e di MLK Deliveries S.p.A. ("MLK"": "Società Incorporanda" insieme, le "Società Partecipanti alla Fusione") redigono il presente progetto di fusione.

Premesso che

. ... . .. .. .. .. .(A)..alla del presente progetto di fusione (il."Progetto di . : Fusione"), il capitale sociale di MIK, società attiva negli ....... · ambiti logistica e trasporto, è interamente detenuto da Poste; ·· (B) l'operazione proposta consiste nella fusione per · · incorporazione di MLK in Poste (la "Fusione" o l' Operazione") e si inserisce in un più ampio percorso di riorganizzazione . ... .aziendale finalizzato a favorire la crescita del gruppo facente icapo a Poste (il "Gruppo Poste"), anche attraverso il raggiungimento.di.un maggior livello di efficacia ed efficienza dei processi produttivi, al fine di rispondere, in modo . flessibile è dinamico, aí mutamenti del mercato cogliendo tempestivamente le opportunità di crescita; a tal proposito si riportâno, di seguito, i principali e sostanziali benefici derivanti dalla Fusione: riduzione dei costi amministrativi, gestionali e organizzativi caratteristici attraverso la concentrazione delle funzioni relative in Poste; semplificazione, efficientamento e razionalizzazione della

struttura del Gruppo Poste; semplificazione delle procedure di gestione operativa. L'obiettivo della Operazione, pertanto, è sia di carattere strategico che economico;

(C) alla Fusione partecipano società con capitale rappresentato da azioni e, dunque, il termine per le opposizioni creditorie è quello di 60 giorni previsto dall'art. 2503, primo comma, c.c.; (D) non ricorronò le condizioni di applicazione dell'art. 2501bis c.c. e le Società Partecipanti alla Fusione non hanno emesso obbligazioni convertibili;

:(E) :ta Fusione sarà attuata senza aumento del capitale della Società Incorporante e, dunque, senza emissione di nuove azioni .... della.stessa; come di seguito indicato all'art. 3.4 del Progetto di Fusione;

(F') alla data del Progetto di Fusione, entrambe le Società Partecipanti alla Fusione non si trovano in stato di liquidazione;

G) ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 quater, comma 2, del ´D.L. 15 marzo 2012 n. 21, convertito con modificazioni dalla L. ... 11 maggio 2012 ... 56, e dell'art. 7 del D.P.C.M. del 1 agosto .2022 n. 133, la Fusione sarà oggetto di prenotifica, in via congiunita, da parte delle Società Partecipanti alla Fusione, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di ricevere valutāzione preliminare sull'autorizzabilità una · dell'Operazione e quindì ai fini della formale conferma che la stessa non rientra nell'ambito applicativo della normativa in materia di c.d. "Golden Power" relativamente al settore interessato, ovvero che, rientrando la stessa Operazione nel

predetto ambito applicativo, siano comunque manifestamente insussistenti i presupposti per l'esercizio dei poteri speciali, e che, pertanto, la Fusione non presenti alcun elemento di criticità ai sensi della predetta normativa; di conseguenza, ai fini della stipula dell'atto di fusione, si terrà conto delle … suddette eridenze da parte della Presidenza del Consiglio del Ministri;

~ (I) la Fusione sarà decisa: (i) per quanto riguarda Poste, dal ·consiglio di amministrazione, con deliberazione risultante .da . atto pubblico in linea con quanto previsto dal relativo statuto saciale ai..sensi dell'art. 2505 c.c., sempreché: i soci che :... ........................................................................................................................................................................ giorni dal deposito nel Registro delle Imprese del Progetto di Fusione, che la decisione sia assunta dall'assemblea . . . ... .. ... ..straordinaria anziché dal consiglio di amministrazione; (i.) per quanto riguarda MLK, dall'Assemblea Straordinaria;

. (I) saranno adempiuti dalla Società Incorporante tutti gli altri …eventuali obblighi di comunicazione posti a carico della stessa . dalla codice civile e dalla normativa di riferimento, anche regolamentare, applicabile.

Tutto ciò premesso

· si indicano di seguito gli elementi prescritti dalla legge: Società Partecipanti alla Fusione

· - Società Incorporante: Poste Italiane S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Europa n. 190, capitale sociale interamente sottoscritto e versato pari ad euro 1.306.110.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Roma

97103880585, partita iva 01114601006.

  • Società Incorporanda: MIK Deliveries S.p.A., con unico azionista e sede legale in Roma, Viale: Europa n. 175, codice fiscale, partita Iva e numero di·iscrizione al Registro delle imprese di Roma 11224520962, capitale sociale interamente sottoscritto e versato pari ad euro 335.334,00. Statuto della Società Incorporante

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2501-ter, primo comma, in. 2, c.c.; si allega al presente Progetto di Fusione, sotto la ' · ···· Iettera (A), lo statuto vigente della Società Incorporante, Tale . .. ... documento non subirà modifiche per effetto della Fusione.

Modalità della Fusione

.. . 3.1.La .Eusione sarà attuata mediante incorporazione di MIK in Poste.

.3.2 I consigli .di amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione.hanno provveduto a redigere, ai sensi dell'articolo .2501-quater c.c., le situazioni patrimoniali delle medesime ' riferite alla data del 31 marzo 2025, depositate presso le rispettive sedi sociali. Le stesse sono state redatte con l'osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio conformemente con la previsione di cui all'art. 2501 quater, primo comma, c.c. - ··· · 3.3 Sono applicabili alla Fusione le semplificazioni previste dall'articolo 2505, comma 1, cod. civ., che regola la ·fattispecie :: dell'incorporazione di società interamente possedute e, pertanto, si è proceduto senza redazione delle relazioni degli amministratori di cui all'art. 2501-quinquies c.c. e degli esperti di cui all'art. 2501-sexies c.c. circa la

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1999

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congruità del rapporto di cambio, con semplificazione del contenuto del Progetto di Fusione rispetto a quanto previsto dall'art. 2501-ter c. c., senza dare conto delle indicazioni di cui all'art. 2501-ter, primo comma, numeri 3), 4) e 5), c.c. (relative, in particolare: al rapporto di cambio; alle modalità di assegnazione delle azioni della Società Incorporante; all'indicazione.della data dalla quale tali azioni partecipato i agli utili).

3.4 La Fusione sarà attuata senza aumento del capitale della Società Incorporante e, dunque, senza emissione e assegnazione di nuove azioni della stessa.

Data di decorrenza della Fusione e effetti contabili e fiscali

della Fusione

· 4.1 La Fusione avrà efficacia giuridica a decorrere dal primo · · giorno del mese successivo a quello in cuí sarà effettuata l'ultima delle. iscrizioni previste dall'art. 2504 cod. civ. presso..il .Registro delle Imprese - salvo il caso in cui quest'ultima coincida con il primo giorno di un mese – ovvero dalla diversa data eventualmente stabilita nell'atto di Fusione (la "Data di Efficacia della Fusione").

4.2 Alla Data di Efficacia della Fusione, la Società .Incorporante subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla Società Incorporanda.

4.3. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 2501-ter, comma 1, n. 6, c.c., c.c., le operazioni effettuate dalla Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante a decorrere dal 1º luglio 2025(c.d. retrodatazione

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degli effetti contabili).

4.4. Analogamente, dalla stessa data di decorrenza degli effetti contabili della Fusione, decorreranno anche gli effetti fiscali della medesima (c.d. retrodatazione degli effetti fiscali). 4.5 La Società Incorporante parteciperà integralmente agli utili anche interinali della Società Incorporanda.

4.6 I contratti .in essere e non ancora conclusi alla data della Fusione; proseguiranno, pertanto, in capo a Poste, con l'unico ..adempimento · di · comunicazione · formale · della · modifica · di titolarità dei contratti stessi.

Trattamento.eventualmente riservato a particolari categorie di . soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni . Non esistono particolari categorie di soci né possessori di titoli diversi.

Vantaggi particolari eventualmente proposti a favore degli i.amministratori delle Società Partecipanti alla Fusione Non .somo previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle Società Partecipanti alla Fusione.

Situazione patrimoniale della Società Incorporanda . Si. riportano. di seguito i principali dati patrimoniali della Società Incorporanda al 31 marzo 2025:

STATO PATRIMONIALE (in euro migliaia)

Attivo

Immobilizzazioni materiali 978 Inunobilizzazioni immateriali 305 Diritti d'uso 7.050

与参考:

Immobilizzazioni finanziarie 970
Totale immobilizzazioni. 9.303
Disponibilità liquide -3.274
Crediti 7.129
Attività finanziarie 6.702
ﺎ ﻟﻠ
Totale attivo circolante 17.105
Totale attivo 26.408
Passivo
Patrimonio netto 15.337
Fondi per rischi ed oneri 0
TFR 360
Debiti 3.131
Passività finanziarie 7.580
Totale passivo 26.408

Tra.Le poste patrimoniali sopra riportate si evidenzia che: - ...le . immobilizzazioni materiali si riferiscono quasi esclusivamente agli impianti di meccanizzazione postale (sorter) .di proprietà. di MIK, per i quali si è provveduto ad uno smontaggio conservativo in vista di un loro eventuale riutilizzo;

  • le immobilizzazioni immateriali si riferiscono principalmente al conferimento di ramo d'azienda da parte di Milkman S.p.A. in MLK in sede di costituzione nel 2020;

.+ i diritti d'uso si riferiscono alle locazioni degli immobili adibiti ad uso magazzino di Peschiera Borromeo e Affile; - le immobilizzazioni finanziarie si riferiscono alle parteoipazioni in MLK Fresh S.r.l. e in Indabox S.r.l.;

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5 July 2017

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  • le disponibilità liquide sono costituite interamente da depositi su conti correnti postali; i crediti di MLK si riferiscono quasi interamente a crediti verso la controllante Poste, in via residuale verso le altre società del Gruppo Poste; - le attività finanziarie si riferiscono esclusivamente alla posizione creditoria sul conto corrente intersocietario, intrattemuto presso Poste;

e il patrimonio netto è costituito quasi interamente dalla iiserva da sovrapprezzo azioni, in via residuale dal capitale · sociale detenuto al 100% da Poste e da utili portati a nuovo; + i debiti si. riferiscono per il 60% a debiti verso fornitori . .terzi, .la restante parte a debiti verso la controllante Poste; -. Le passività. finanziarie si riferiscono esclusivamente ai contratti di locazione stipulati in relazione al due immobili . . adibiti a uso magazzino, alle porzioni di due immobili adibiti a uso ufficio e all'accordo di leasing di veicoli a uso promiscuo.

Altra disposizioni

8.1 Aspetti fiscali dell'Operazione

La Fusione è neutrale ai fini fiscali. Essa non darà, pertanto, Iuogo al realizzo o alla distribuzione di plusvalenze o minusvalenze dei beni delle Società Partecipanti alla Fusione. La .Fusione costituisce una operazione fuori dall'ambito di applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 2, terzo comma, lett. f) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ed è soggetta all'imposta di registro in misura fissa.

8.2 Risorse Umane

A seguito della Fusione, il rapporto di lavoro del personale dipendente della Società Incorporanda proseguirà, senza soluzione di continuità, con la Società Incorporante sulla base dei relativi inquadramenti previsti dal CCNI di settore, mantenendo inalterati i diritti già maturati presso la Società Incorporanda fino al momento della Fusione,

Le Società Partecipanti alla Fusione applicano il CCNL di settore.

Nel. passaggio di titolarità dei contratti in essere con i : ·· · ······································································································································································ ... : . della prestazione lavorativa. I dipendenti coinvolti riceveranno . ... . una comunicazione in merito da parte della Società Incorporanda e da parte della Società Incorporante.

. · In considerazione.del fatto che il numero dei lavoratori della Società Incorporanda, pari a 26 risorse al 31 marzo 2025, dal . : 1º, maggio 2025 si è ridotto a 12 dipendenti, non si rende i...necessarió attivare la procedura di consultazione sindacale di cui all'art. 47 Legge 428/1990.

La Società Incorporante, per effetto della Fusione, vedrà ampliato il proprio organico in misura pari al numero delle unità occupate, al momento dell'Operazione, nella Società Incorporanda .

Il Progetto di Fusione sarà depositato per l'iscrizione presso · il Registro delle Imprese di Roma ove hanno sede entrambe le Società Partecipanti alla Fusione. Presso le sedi di queste

8.3 Deposito e Pubblicazione del Progetto di Fusione

15 ರ

ultime sono depositate le situazioni patrimoniali di riferimento per la Fusione.e le copie dei bilanci degli ultimi tre esercizi delle Società: Partecipanti alla Fusione, corredati delle relative relazioni di accompagnamento a tali documenti. Sono salve le variazioni, le integrazioni e gli aggiornamenti al Progetto di :Fusione consentiti dalle disposizioni del codice

civile.

Roma, 19 giugno 2025

Poste Italiane S.p.A.

Amministratore Delegato Matteo Del Fante

MLK Deliveries S.p.A. Ameriatore Delegato
Francesco Montuolo

Allegato:

A - Statuto della Società Incorporante

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STATUTO SOCIALE

Titolo I

Costituzione, Denominazione, Sede, Durata, Oggetto

Articolo 1

  • 1.1 La Società per azioni denominata "Poste Italiane Società per Azioni" o, in La Società per azioni asi.
    Forma abbreviata, "Poste Italiane S.p.A.", derivante dalla trasformazione della forma a (orma abbreviata) – Poste Italiane", istituito dal D.L. 1 dicembre
    dell'Ente Pubblico Economico "Poste Italiane", istituito dal D.L. 1 dicembre uen Life Fubbileo Leonomico
    1993 n. 487 convertito in Legge 29 gennaio 1994 n. 71, in virtù della 1953 11: 467 Convertico Interninisteriale della Programmazione
    deliberazione del Comitato Interministeriale della Programmazione uellerazione – del – 2011
    Economica in data 18 dicembre 1997, è regolata dal presente Statuto.
  • 1.2 La denominazione può essere scritta con qualsiasi forma grafica e con lettere maiuscole o minuscole.

Articolo 2

  • 2.1 La Società ha sede in Roma.
  • 2.2 Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere Con achiberazione all'estero, sedi secondarie, (struite e Joppressor)
    dipendenze, filiali e succursali, fermo restando il rispetto delle Disposizioni dipendenze, mian e sabbarban) -
    di Vigilanza di Banca di Banca d'Italia a policabili a Poste Italia di Vigilanza di Incidi ui Vignanza di Danoa a Namo.
    attività di BancoPosta (di seguito, per brevità, anche le "Disposizioni di Vigilanza").

Articolo 3

3.1 La durata della Società è stabilita al 31 dicembre 2100 e può essere La durata della booka.
Prorogata una o più volte con deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli azionisti.

Articolo 4

  • 4.1 La Società ha per oggetto l'esercizio, sia nel territorio nazionale sia all'estero:
    • a. dei servizi di posta, in base ed in conformità al D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 e successive modificazioni e integrazioni;
    • b. dei servizi di BancoPosta, in base ed in conformità al D.P.R. 29 marzo del Servizi ul Bancor Seta, m. ..
      156 e al D.P.R. 14 marzo 2001 n. 144 e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare:

  • a raccolta del risparmio tra il pubblico, come definita dall'art. 11, comma 1, del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (di seguito, per brevità, anche "TUB"), e attività connesse e strumentali;
  • raccolta del Risparmio postale;
  • a prestazione di servizi di pagamento, compresa l'emissione di moneta elettronica e di altri mezzi di pagamento, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), numeri 4) e 5), del TUB;
  • = servizio di intermediazione in cambi;
  • n promozione e collocamento presso il pubblico di finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari abilitati;
  • a servizi di investimento e accessori previsti, rispettivamente, dall'art. 1, comma 5, lett. b), c), c-bis), e) ed f), e dall'art. 1, comma 6, lett. a), b), d), e), f) e g), del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, per brevità, anche "TUF"), nonché le attività connesse e strumentali ai servizi di investimento;
  • servizio di riscossione di crediti;
  • attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa ai sensi del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle Assicurazioni Private;
  • c. dei servizi di comunicazione postale ed elettronica e dei servizi di telecomunicazione, sia tradizionalmente intesi sia nell'accezione di servizi innovativi e integrati, dei servizi e/o soluzioni digitali e/o ICT (Information Communication Technology) proprie o di terze parti, tra cui a titolo esemplificativo: servizi di notifica, servizi di comunicazione ibrida e digitale, servizi di corrispondenza online, servizi di certificazione digitale e attività di micro logistica;
  • d. dei servizi di pacchi, corriere espresso e in generale dei servizi di logistica, nonché dei servizi di trasporto, anche aereo, di persone e cose, ai sensi dell'art. 2195, comma 1, n. 3) del Codice civile;
  • e. della vendita al dettaglio di tutti i valori bollati e di francobolli, nonché di beni e prodotti diversi anche di fornitori esterni;
  • f. della distribuzione e della vendita di titoli e documenti di viaggio;
  • g. di ogni attività di valorizzazione delle reti della Società e delle connesse infrastrutture tecnologiche per l'erogazione di servizi ivi comprese la formazione, ricerca, assistenza e consulenza alla Pubblica Amministrazione, aziende e privati.
  • 4.2 La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita anche per mezzo di società o enti dei quali la Società può promuovere la

costituzione o nei quali può assumere partecipazioni.

  • 4.3 La Società può compiere nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili - tutte le operazioni strumentali, accessorie o cogetti in conseguimento od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, e a tal fine può quindi, a titolo esemplificativo, compiere sobiale) - -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------operazioni in manerativa, nonché di acquisto e vendita di beni e nopoiso aner sé e per le controllate – comunque collegati con l'oggetto sociale, nonché operazioni finalizzate all'integrazione con altri operatori attivi nella logistica e nel trasporto, ivi incluso l'aerotrasporto.
  • 4.4 La Società può inoltre curare il coordinamento organizzativo, tecnico e finanziario delle Società partecipate, provvedendo all'opportuna assistenza finanziaria delle stesse.

Titolo II

Capitale, Azioni, Patrimonio BancoPosta, Recesso e Obbligazioni

Articolo 5

capitale III 5.1 (unmiliardotrecentoseimilionicentodiecimila virgola zero zero) ed è (unmiliardotrecentoseimiliardotrecentoseimilionicentodiecimila) azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale.

Articolo 6

  • 6.1 Le azioni sono indivisibili; ogni azione dà diritto ad un voto in tutte le Assemblee della Società.
  • 6.2 Le azioni sono nominative. Le azioni sono liberamente trasferibili.
  • 6.3 La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente Statuto.
  • 6.4 La Società può emettere azioni di qualunque categoria, nonché obbligazioni anche convertibili o con warrants.
  • 6.5 Ai sensi dell'art. 3 del D.L. 31 maggio 1994 n. 332, convertito con Al sono: Legge 30 luglio 1994 n. 474 è previsto un limite al mosi.
    Possesso azionario che comporti una partecipazione superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale. La presente disposizione 6.5. non si (emque pertecipazione al capitale della Società detenuta dal Ministero appiloa in mini
    dell'Economia e delle Finanze, da Enti pubblici o da soggetti da questi

controllati.

Il limite massimo di possesso azionario è calcolato anche tenendo conto delle partecipazioni azionarie complessive facenti capo: al controllante, persona fisica o giuridica, ente o società; a tutte le controllate dirette o indirette nonché alle controllate da uno stesso soggetto controllante; ai soggetti collegati nonché alle persone fisiche legate da rapporti di o Bo tratti di coniuge non legalmente separato.

Il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, commi 1 e 2, del Codice civile.

Il collegamento ricorre nelle ipotesi di cui all'art. 2359, comma 3, del Codice n con 2011 - 1 - 1 - 1 - 1 - direttamente o indirettamente, tramite controllate, diverse da quelle esercenti fondi comuni di investimento, osmo libro, anche con terzi, ad accordi relativi all'esercizio del diritto di a al bearri;
voto o al trasferimento di azioni o quote di società terze o comunque ad roto e al con legali di cui all'art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in aosora. E provincia terze, qualora tali accordi o patti riguardino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale con diritto di voto, se si tratta di società quotate, o il 20% (venti per cento) se si tratta di società non quotate.

Ai fini del computo del su riferito limite di possesso azionario si tiene conto anche delle azioni detenute tramite fiduciarie e/o interposta persona e in genere da soggetti interposti.

Il diritto di voto e gli altri diritti aventi contenuto diverso da quello n trimoniale inerenti alle azioni detenute in eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato non possono essere esercitati; nel caso in cui il limite massimo di possesso azionario – calcolato ai sensi del presente innico masia superato da più soggetti si riduce proporzionalmente il diritto di 1007il limite di possesso azionario, salvo preventive indicazioni congiunte dei soci interessati. In caso di inosservanza, la deliberazione è impugnabile ai sensi dell'art. 2377 del Codice civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti in eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato.

Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

6.6 Ai sensi dell'art. 2, commi 17-octies e ss., del D.L. 29 dicembre 2010 n. 225, convertito con modificazioni con Legge 26 febbraio 2011 n. 10, con delibera dell'assemblea straordinaria del 14 aprile 2011 la Società ha costituito, con affetto dal 2 maggio 2011, un patrimonio destinato esclusivamente all'esercizio dell'attività di BancoPosta, denominato Patrimonio an ororiza.
BancoPosta, disciplinato da apposito regolamento denominato "Regolamento del Patrimonio BancoPosta".

6.7 Con deliberazioni assunte ai sensi di leģge sono determinati i beni ed i

rapporti giuridici compresi in tale patrimonio destinato e il Regolamento del Patrimonio BancoPosta contenente le regole di organizzazione, gestione e controllo del patrimonio stesso nonché ogni eventuale successiva modifica di dette regole ed il trasferimento al patrimonio destinato di beni o rapporti giuridici compresi nel restante patrimonio della Società. Le predette deliberazioni sono depositate ed iscritte ai sensi dell'art. 2436 del Codice civile.

6.8. A carico dei soci in ritardo nei pagamenti dei versamenti sulle azioni, decorre l'interesse nella misura uguale al tasso ufficiale di sconto determinato dalla Banca d'Italia, fermo il disposto dell'art. 2344 del Codice civile.

Articolo 7

  • 7.1 Ciascun socio ha diritto di recedere dalla Società nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 7.2.
  • 7.2 Non compete il diritto di recesso nei casi di:
    • proroga del termine di durata della Società;
    • a introduzione, modifica o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Articolo 8

  • 8.1 L'emissione di obbligazioni è deliberata dagli Amministratori a norma e con le modalità di legge; nel caso di obbligazioni emesse con riferimento al Patrimonio BancoPosta trovano altresì applicazione le Disposizioni di Vigilanza.
  • 8.2 L'emissione di prestiti obbligazionari convertibili o con warrants avviene a seguito di delibera dell'Assemblea straordinaria.

Titolo III

Assemblea

Articolo 9

  • 9.1 Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, nel Comune Love ha sede la Società, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione e purché in Italia.
  • 9.2 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per E Assembreazione del Bilancio, entro centottanta giorni dalla chiusura

dell'esercizio sociale essendo la Società tenuta alla redazione del Bilancio consolidato.

9.3 L'Assemblea è convocata mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società, nonché con le modalità previste dalla CONSOB, con proprio regolamento, nei termini di legge e in conformità con la normativa vigente.

Articolo 10

10.1 La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa vigente.

Articolo 11

11.1 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

La delega può essere notificata alla· Società anche in via elettronica, mediante invio nell'apposita sezione del sito internet della Società indicata nell'avviso di convocazione. Il medesimo avviso di convocazione può altresì indicare, nel rispetto della normativa vigente, ulteriori modalità di notifica in via elettronica della delega utilizzabili nella specifica assemblea cui l'avviso stesso si riferisce.

Al fine di facilitare la raccolta di deleghe presso gli azionisti dipendenti della Società e delle sue controllate associati ad associazioni di azionisti che rispondano ai reguisiti previsti dalla normativa vigente in materia, sono messi a disposizione delle medesime associazioni, secondo i termini e le modalità di volta in volta concordati con i loro legali rappresentanti, spazi da utilizzare per la comunicazione e per lo svolgimento dell'attività di raccolta di deleghe.

  • 11.2 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
  • 11.3Lo svolgimento delle Assemblee è disciplinato da apposito regolamento approvato con delibera dell'Assemblea ordinaria della Società.
  • 11.4 Il Consiglio di Amministrazione può prevedere, in relazione a singole Assemblee, che coloro ai quali spetta la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto possano partecipare all'Assemblea con mezzi di tele- comunicazione elettronici. In tal caso, l'avviso di convocazione specificherà, anche mediante il riferimento al sito internet della Società, le predette modaljtà di partecipazione.

  • 11.5 La Società può designare per ciascuna Assemblea un soggetto al quale i soci Ea Sociata per viste dalla legge e dalla legge e dalle disposizioni possono orni entro la fine del secondo giorno di mercato aperto regolumentan, la data fissata per l'Assemblea, anche in convocazione pressacito
    successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune sascessiva in all'ordine del giorno. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.
  • 11.6 Il Consiglio di Amministrazione può prevedere, di volta in relazione al li consiglio di Annimiscrazione par per l'esercizio del voto in Assemblea da Marino del singole Assemblee, che Antal
    parte degli aventi diritto possa avvenire esclusivamente per il tramite 11.5 dol parce degli aventi diness p rappresentante designato dalla possono essere conferite anche deleghe o subpresente Statuto, al quelle del TUF, in deroga all'articolo 135uelegne al sensi dell'arti Les L'avviso di convocazione undecies, comma il acc
    ificherà, anche mediante il riferimento al sito internet della società, le la perso della specifichera, unche mediano i
    modalità di conferimento delle deleghe al rappresentante designato dalla Società.

Articolo 12

  • 12.11'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice Presidente se nominato o, in caso al bua azza di entrambi, da altra persona delegata dal Consiglio di oppure, in manoanza di che l'Assemblea elegge il proprio Presidente.
  • 12.2 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, il i residente ach risto.
    Nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente stesso; il Presidente può nominare uno o più scrutatori.

Articolo 13

  • 13.1L'Assemblea delibera su tutti gli argomenti attribuiti alla sua competenza E Assembrea di Marche Statuto, nonché con riferimento all'esercizio delle dana legge a del provincia sulle materie specificamente previste dalle attività – al – Daneo – dal Regolamento del Patrimonio BancoPosta.
    Disposizioni di Vigilanza e dal Regolamento del Patrimonio BancoPosta.
  • 13.2L'Assemblea si tiene di regola in unica convocazione. Il Consiglio di E Assemblea el dell'Assemblea sia tenuta in più Alliministrazione - puo- ocais.
    Convocazioni. L'Assemblea si costituisce e delibera, sia in sede ordinaria che convocuzioni. E Assometto
    straordinaria, con le maggioranze previste dalla legge per tali ipotesi.
  • 13.3 Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e del Le dellocrazioni dell'Albano tutti i soci, ancorché non intervenuti o

dissenzienti.

Titolo IV

Consiglio di Amministrazione

Articolo 14

  • 14.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a nove. L'Assemblea ne determina il numero entro i limiti suddetti. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.
  • 14.2 Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi che scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.
  • 14.3 Costituisce causa di ineleggibilità o decadenza per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di Amministratore, l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna, anche non definitiva e fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per taluno dei delitti previsti:
    • a. dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
    • b. dal titolo XI del libro V del Codice civile e dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
    • c. dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria;
    • d. dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché dall'articolo 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Costituisce altresì causa di ineleggibilità l'emissione del decreto che disponga il giudizio o del decreto che disponga il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al primo periodo, lettere a), b), c) e d), senza che sia intervenuta una sen- tenza di proscioglimento anche non definitiva, ovvero l'emissione di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariaļe.

Gli Amministratori che nel corso del mandato dovessero ricevere la Oli Amministratori ene
notifica del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il notinea dei dell'anno dei delitti di cui al primo periodo, lettere giudizio ministrazione i a), b), e a), e a), e a), e al con erariale devono darne immediata ia commissione all'organo di amministrazione, con obbligo di riservatezza. Il connaniezzione an vo Consiglio – al
comunque entro i dieci giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei eomanque enti di cui al terzo periodo, l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate.

Nel caso in cui la verifica sia positiva, l'Amministratore decade dalla carica Nei caso in barra verza diritto al risarcimento danni, salvo che il Consiglio per giusta sausa)
di Amministrazione, entro il termine di dieci giorni di cui sopra, proceda di Annimistrazione, 2007
alla convocazione dell'Assemblea, da tenersi entro i successivi sessanta alla Convocazione

giorni, al fine di sottoporre a quest'ultima la proposta di permanenza in giorni, al mio al cocurica dell'Annima.

Curica della Società alla Società alla permanenza stessa. Se la al an pron marte del Consiglio di Amministrazione è effettuata dopo la vermea dell'esercizio sociale, la proposta è sottoposta all'assemblea emasara del con
convocata per l'approvazione del relativo Bilancio, fermo restando il rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.

Nel caso in cui l'Assemblea non approvi la proposta formulata dal Consiglio Nel caso in cari Assembre decade con effetto immediato dalla
di Amministrazione, l'Amministratore decade con effetto immediato dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni.

Fermo restando quanto previsto dai precedenti periodi, l'Amministratore Delegato che sia sottoposto:

  • a. ad una pena detentiva;
  • b, ad una misura cautelare di custodia cautelare o di arresti domiciliari, ad ana misura di cui all'articolo 309 o all'articolo 309 o all'articolo 311, all'esto "del procedura penale, ovvero dopo il decorso dei commu 2, aer course arper
    relativi termini di instaurazione, decade automaticamente per giusta relativi cermini al motato del risarcimento danni, dalla carica di causa, senza antosso an
    Amministratore, con contestuale cessazione delle deleghe conferitegli.

conferreeg...
Analoga decadenza si determina nel caso in cui l'Amministratore Analoga "debadana" - "
Delegato sia sottoposto ad altro tipo di misura cautelare personale il cui Delegato sia sottoposto siù impugnabile, qualora tale misura sia ritenuta provveumento non sizi promo in sommerce impossibile lo svolgimento delle deleghe conferite.

lo svolginizza
Agli effetti del presente comma, la sentenza di applicazione della pena

ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna, salvo il caso di estinzione del reato.

Ai fini dell'applicazione del presente comma, il Consiglio di Amministrazione accerta la sussistenza delle situazioni ivi previste, con riferimento a fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti esteri, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

14.4 Gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge, dalle disposizioni regolamentari vigenti, dal presente Statuto e dalle Disposizioni di Vigilanza.

aul prebente di Amministratori non inferiore a quello previsto dalla on nativa, anche regolamentare, di tempo in tempo vigente deve normento, i requisiti di indipendenza. A tal fine non sono considerati Amministratori indipendenti:

  • i. il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli ll - Soniage,
    Amministratori della Società, gli Amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori delle Società da gii ammi ontrollate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
  • ii. coloro che sono legati alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli Amministratori della Società e ai soggetti di cui alla lettera i) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

ll Consiglio valuta annualmente l'indipendenza e l'onorabilità degli il Sonsigle Van
Amministratori nonché l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità.

moonformità alle Disposizioni di Vigilanza, il Consiglio verifica altressi annualmente, tramite un processo di autovalutazione, appositamente annadirento, composizione e del proprio funzionamento.

Gli Amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno l'1% (uno per cento) del capitale ad alla
sociale o la misura stabilita dalla CONSOB con proprio regolamento.

Sociale e lista deve includere almeno due candidati in possesso dei requisiti Olusoana ibano.
Di indipendenza menzionando distintamente tali candidati e indicando uno di essi al primo posto della lista.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre

devono inoltre includere candidati di genere diverso, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, in modo da malesso – una composizione del Consiglio di Amministrazione rispettosa di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Le liste, a pena di inammissibilità, devono essere composte, depositate Le %000 - I e con il presente Statuto.

Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. I soggetti che lo controllano, le società da essi controllate e quelle lista. Posgo
ste a comune controllo non possono presentare né concorrere alla so coposta a l'altre liste né votarle, nemmeno per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, intendendosi per controllate le società di cui all'art. 93 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

area.
Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogin cante al deposito di ciascuna lista, a pena di inammissibilità della omente in t modonno,
e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attesta- no, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di canafatti in
cause di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requi- siti caase al mereso
di onorabilità, professionalità ed eventuale indipendenza prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche.

normatira ngamari devono comunicare immediatamente al on iglio di Amministrazione la perdita dei requisiti da ultimo indicati, Sonolo.
nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla elezione degli Amministratori si procede come segue:

  • a. dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i tre quarti degli Amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;
  • b. i restanti Amministratori vengono tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle altre liste sono divisi successiva- mente per uno, due, tre e o così via, secondo il numero degli Amministratori da eleggere. I quozienti sosi ma, sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previ- sto. I can "ionti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in quozioni al produatoria decrescente. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun eletto il canno o che abbia eletto il minor numero di Amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso nume- ro di Amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti;

  • c. ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere, non si tiene conto dei candidati indicati nelle liste che abbiano ottenuto un numero di voti inferiore alla metà della percentuale richiesta per la presentazione delle liste stesse;
  • d. nel caso in cui non risulti eletto il numero minimo necessario di Amministratori indipendenti e/o di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, gli Amministratori della lista più votata contraddistinti dal numero progressivo più alto e privi dei requisiti in questione sono sostituiti dai successivi candidati aventi il requisito o i requi- siti richiesti tratti dalla medesima lista. Qualora anche applicando tale criterio non sia possibile individuare degli Amministratori aventi le predette caratteristiche, il criterio di sostituzione indicato si applicherà alle liste di minoranza via via più votate dalle quali siano stati tratti dei candidati eletti; qualora anche applicando i criteri di sostituzione qui previsti non siano individuati idonei sostituti, l'assemblea delibera a maggioranza semplice. In tale ipotesi le sostituzioni verranno effettuate a partire dalle liste via via più votate e dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più alto;
  • e. al termine delle operazioni sopra indicate, il Presidente procede alla proclamazione degli eletti;
  • f. per la nomina di Amministratori, che per qualsiasi ragione non vengano eletti ai sensi del procedimento sopra previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge in modo da assicurare comunque la presenza del numero necessario di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza, nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Il procedimento del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.

14.5 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del Codice civile secondo quanto segue. Se uno o più degli Amministratori cessati erano stati tratti da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, la sostituzione viene effettuata nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte

12

dalla lista cui apparteneva l'Amministratore venuto meno e che siano uana fista ear apparesti
tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica. In ogni caso la di tuttora Cicggibili C sustituzione assicurando la presenza del numero necessario di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza, nonché Amministratori garancendo il rispec
i generi. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri nomi- nati i generi. Se vieno mono dimissionario l'intero consiglio e l'Assemblea
dall'Assemblea, si intende dimissionario l'intero consiglio e l'Assemblea uali Assemblea, or mostrazioni Amministratori rimasti in carica.
deve essere convocata senza indugio dagli Amministratori rimasti in carica. per la ricostituzione dello stesso.

14.6 Il consiglio istituisce al proprio interno comitati cui attribuire funzioni n consigno iscitatione in conformità a quanto al riguardo previsto consultive e/o propositive e/o propositive consultive e, o proposizioni e in linea con le raccomandazioni. dale Disposizioni Governance.

Articolo 15

  • 15.1 Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi n consigno, qualcratione in vice Presidente, che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento.
  • 15.2 Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina un Segretario, anche non dipendente della Società.

Articolo 16

16.1Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione il Consiglio Si Humboo Nel Callega
Consiglio Si Humboo Nervino tutte le volte che il vicessario. Il Consiglio può essere altresì li vice i residente in convocato dell'art. 25.6 del presente Statuto.

convocato nel modi in modi in modi convocato quando ne è n consiglio di Amministrazione meno tre consiglieri per deliberare su uno specifico argomento da indicare nella richiesta stessa.

16.2Le riunioni del Consiglio possono tenersi anche mediante mezzi di Le Trumoni Ger-Gensigne P
telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere telecomunicazione, a conalzione si dia atto nel relativo verbale e sia loro
identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro identificati e al talo fazione e di intervenire in tempo reale alla
consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla consentito un seguire la albeste all'ando se del caso trattazione – degli – algem
documentazione; in tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera uocumentazione, in cui si trova chi presiede la riunione e dove pure deve tenuto nel fuogo in carere.
Il Segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

16.3 Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve. Il Consiglio di Amministrazione delibera le modalità di convocazione delle proprie riunioni.

Articolo 17

17.1 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza od impedimento, dal vice Presidente, se nominato. In mancanza anche di quest'ultimo, sono presiedute dal consigliere più anziano di età.

Articolo 18

  • 18.1Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.
  • 18.2 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Articolo 19

  • 19.1Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, firmati da chi presiede la riunione e dal Segretario, vengono trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge.
  • 19.2Le copie e gli estratti dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal Segretario.

. Articolo 20

  • 20.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli Amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.
  • 20.2 Oltre ad esercitare i poteri che gli sono attribuiti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione delibera sulle seguenti materie:
    • a la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge;
    • a l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
    • a la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci;
    • a l'adeguamento dello Statuto espressamente richiesto da disposizioni di legge;
    • a il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

La presente disposizione non esclude che·l'organo amministrativo possa

decidere di sottoporre le summenzionate deliberazioni all'Assemblea straordinaria.

  • 20.3 Oltre alle funzioni che, in ragione di previsioni legislative, il Consiglio di Amministrazione non può delegare, non sono altresì delegabili in relazione al Patrimonio BancoPosta tutte le funzioni per le quali la delega è esclusa dalle Disposizioni di Vigilanza. In particolare, con riferimento alle attività di BancoPosta spettano al Consiglio di Amministrazione anche in conformità al Regolamento del Patrimonio BancoPosta:
    • a la nomina, la revoca e le decisioni concernenti la remunerazione del Responsabile BancoPosta;
    • a la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di controllo del Patrimonio BancoPosta, come identificate dalle Disposizioni di Vigilanza, sentito il parere del Collegio sindacale;
    • a le proposte all'Assemblea in ordine al Patrimonio BancoPosta.
  • 20.4 Il Consiglio di Amministrazione, in conformità a quanto previsto dalle norme n consigno.
    di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti, adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate di cui all'art. 2391-bis del Codice civile. Le operazioni e possono prevedere: (i) l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del compimento delle operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate nonostante l'avviso contrario o l'avviso con rilievi del comitato controllo e rischi, previa autorizzazione dell'Assemblea; (ii) l'inapplicabilità delle medesime procedure con riguardo alle operazioni urgenti nel caso che le stesse non rientrino nella competenza al generali
    dell'Assemblea o non debbano essere da questa autorizzate ai sensi del precedente punto sub (i).
  • 20.5 L'Amministratore Delegato riferisce tempestivamente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio sindacale con periodicità almeno trimestrale e comunque in occasione delle riunioni del consiglio stesso, crill'attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua ban activen
    prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo provanno
    economico, finanziario e patrimoniale, o comunque di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle società controllate; in particolare riferisce sulle operazioni nelle quali esso abbia un controllate) in
    interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente.
  • 20.6 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, determinandone i poteri e l'emolumento, previo accertamento dei requisiti di onorabilità normativamente prescritti.
  • 20.7 Il Consiglio di Amministrazione nomina il Óirigente Preposto alla redazione

dei documenti contabili societari, su proposta dell'Amministratore Delegato, previo parere del Collegio sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione su proposta dell'Amministratore Delegato, e previo parere del Collegio sindacale, può revocare il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

  • a. funzioni dirigenziali nello svolgimento di attività di predisposizione e/o di analisi e/o di valutazione e/o di verifica di documenti societari che presentano problematiche contabili di complessità comparabile a quelle connesse ai documenti contabili della Società; ovvero
  • b. attività di controllo legale dei conti presso società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea; owero
  • c. attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie finanziarie o contabili; ovvero
  • d. funzioni dirigenziali presso enti pubblici o privati o privati o pubbliche amministrazioni operanti nel settore finanziario o conta- bile o del controllo.
  • 20.8 Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.
  • 20.911 Consiglio di Amministrazione nomina il Dirigente Preposto alla redazione della rendicontazione di sostenibilità, su proposta dell'Amministratore Delegato, previo parere del Collegio sindacale. Il Consiglio di Amministrazione su proposta dell'Amministratore Delegato, e previo parere del Collegio sindacale, può revocare il Dirigente Preposto alla redazione della rendicontazione di sostenibilità. Il Dirigente Preposto alla redazione della rendicontazione di sostenibilità deve aver maturato un'esperienza complessiva per almeno un triennio nell'esercizio di:
    • a. attività in materia di rendicontazione di sostenibilità; ovvero
    • b. funzioni dirigenziali nello svolgimento di attività di predisposizione e/o di analisi e/o di valutazione e/o di verifica di documenti societari relativi ad aspetti economico-finanziari; ovvero
    • c. attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie finanziarie o contabili; ovvero
    • d. funzioni dirigenziali presso enti pubblici o privati o pubbliche amministrazioni operanti nel settore finanziario o contabile o del controllo.
    • Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il Dirigente Preposto alla

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redazione della rendicontazione di sostenibilità disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti.

Articolo 21

21.111 Consiglio di Amministrazione delega, nei limiti di cui all'art. 2381 del Codice civile e di quelli stabiliti nel presente Statuto, proprie attribuzioni ad uno solo dei suoi componenti, che conseguentemente viene nominato amministratore Delegato determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire al Presidente deleghe non esecutive nel rispetto delle Disposizioni di Vigilanza, determinandone in concreto il contenuto.

ll Consiglio di Amministrazione può conferire, senza compensi aggiuntivi, deleghe per singoli atti anche ad altri membri del Consiglio di a agione in prograzione, determinando le modalità di riferimento al Consiglio di Amministrazione.

21.2 Rientra nei poteri dell'Amministratore Delegato conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

Articolo 22

  • 22.1 La rappresentanza della Società e la firma sociale spettano sia al Presidente sia all'Amministratore Delegato, a quest'ultimo nell'ambito dei poteri delegati. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza spetta al vice Presidente se nominato. La firma del vice Presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.
  • 22.21 predetti rappresentanti possono conferire poteri di rappresentanza della Società, pure in sede processuale, anche con facoltà di subdelega.

Articolo 23

  • 23.1Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso da determinarsi dall'Assemblea. Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'Assemblea.
  • 23.2 Ai membri del Consiglio sono rimborsate le spese sostenute nell'assolvimento del mandato strettamente attinenti ai compiti ad essi affidati, nei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

23.3La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale.

Articolo 24

24.1 Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti gli Amministratori e Sindaci. Il Presidente assolve i propri compiti nel rispetto del Codice civile, delle altre disposizioni di legge, nonché delle Disposizioni di Vigilanza.

Titolo V

Collegio sindacale

Articolo 25

25.11'assemblea elegge il Collegio sindacale, costituito da tre Sindaci effettivi, e ne determina il compenso. L'Assemblea elegge altresì tre Sindaci supplenti.

l componenti il Collegio sindacale sono scelti tra coloro che siano in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità indicati nella normativa anche regolamentare vigente, nonché degli ulteriori requisiti indicati dalle Disposizioni di Vigilanza. Ai fini di quanto previsto dalla suddetta normativa anche regolamentare vigente, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie ed i settori di attività inerenti le comunicazioni, la telematica e l'informatica, l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa.

Per quanto riguarda la composizione del Collegio sindacale, le situazioni di ineleggibilità ed i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e mercigo"
controllo che possono essere ricoperti da parte dei componenti il Collegio sindacale, trovano applicazione le disposizioni di legge e di regolamento vigenti.

Il Collegio sindacale verifica annualmente, tramite un processo di autovalutazione appositamente formalizzato in un regolamento interno, l'adeguatezza della propria composizione e l'efficacia del proprio funzionamento.

25.2 I Sindaci effettivi e i Sindaci supplenti sono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo e devono risultare in

numero non superiore ai componenti da eleggere.

numero non saperiere le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme
Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme riamo diffeto al presentino almeno l'1% (uno per cento) del capitale au altri azionisti appressibilita dalla CONSOB con regolamento per la a sociale o la misura sono
delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

Amministrazione:
Unitamente al deposito di ciascuna lista, a pena di inammissibilità della Ontamente al depositarsi il curriculum professionale di ogni medesima, accesso i con le quali i singoli candidati accetta ilità Candidato è le alomarazioni
propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, propria candidulare oa anno anno anno anno anno indinessi di conche i inesistenza di addesi in consonilità, professionalità e indipendenza prescritti dalla normativa vigente.

prescritti dana nonnati devono comunicare senza indugio la perdita dei i Sinuaci Chectivi nommune.
requisiti da ultimo indicati, nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

n 20050
Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Ogni avente all'itto di vessentazione delle liste si applica la normativa vigente.

normativa vigente:
Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica Almano i Le fiste si articolano in carica di sindaco supplente. Almeno il effettivo dei errettivo e i altra per i canaldati.
Primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei primo del candrauti al sias
revisori legali ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

un periodo non informazio dalla normativa vigente in materia di Nel Tispecto ur qualloo
equilibrio tra i generi, le liste devono includere, tanto ai primi due posti della equilibrio cra l'Berleri, co
sezione della lista relativa ai Sindaci effettivi, quanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai Sindaci supplenti, candidati di genere diverso.

uiverso.
Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti vengono tratti, Dalla fista che no sono elencati nelle sezioni della lista nell'ordine progressivo caivi e due Sindaci supplenti. Il restante sindaco
stessa, due Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti. Il restante sindaco stessa, due Sindaco erosa.
effettivo e il restante sindaco supplente sono nominati ai sensi della l enettivo e il restante ementi
e normativa vigente e con le modalità previste dall'art. 14.4, lettera b), da normativa vigente e con le fizioni in cui le altre liste sono articolate.

al trebiate:
Per la nomina di Sindaci che per qualsiasi ragione non vengano eletti in base Pei la nomma aromadorena

a liste, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge e senza osservare a liste, l'assembleu dalleri.
Il procedimento sopra previsto, ma comunque in modo tale da assicurare n proceunnento sopra provinciale conforme alle vigenti disposizioni
una composizione del Collegio sindacale conforme alle vigenti disposizioni una composizione del conservative pertinenti ed in grado di ul legge, regolumentan assibarare mativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

e della normativa vigento in indacale spetta al Sindaco effettivo nominato
La presidenza del Collegio sindacale spetta al Sindaco effettivo nominato La presidenza del 20%-6
con le modalità previste dall'art. 14.4, lett. b); in caso di sostituzione del

Presidente, tale carica è assunta dal Sindaco supplente anch'egli nominato con le modalità previste dall'art. 14.4, lett. b).

In caso di sostituzione di uno dei Sindaci tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti, subentra il primo dei Sindaci supplenti tratto dalla stessa lista. Nel caso in cui il subentro, se effettuato ai sensi del precedente periodo, non consenta di ricostituire un Collegio sindacale conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, subentra il secondo dei Sindaci supplenti tratto dalla stessa lista. Qualora successivamente si renda necessario sostituire l'altro Sindaco tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti, subentra in ogni caso l'ulteriore sindaco supplente tratto dalla medesima lista.

25.3 I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

  • 25.4 Le riunioni del Collegio sindacale possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione; in tal caso, il Collegio sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione, che provvederà alla formazione e alla sottoscrizione del verbale; il verbale verrà successivamente sottoscritto anche dagli altri Sindaci che hanno partecipato alla riunione audio e/o audio-video collegati.
  • 25.5 I Sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adotta- to dalla Società e sul suo concreto funzionamento, nonché sull'adeguatezza e sulla funzionalità del complessivo sistema di gestione e controllo dei rischi. Il Collegio sindacale è parte integrante del complessivo sistema di controllo interno e svolge in materia le funzioni che ad esso sono rimesse dalle Disposizioni di Vigilanza. Il Collegio sindacale può chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Inoltre, al fine di adempiere ai propri doveri, e in particolare all'obbligo di informare senza indugio la Banca d'Italia e, ove previsto, altre Autorità di Vigilanza in merito ad atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione ovvero una violazione della normativa, il Collegio sindacale è dotato dei più ampi poteri previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

25.6 Il Collegio sindacale può, previa comunicazione al Presidente del Consiglio

di Amministrazione, convocare il Consiglio di Amministrazione.

Titolo Vl

Bilancio e utili

Articolo 26

  • 26.1L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
  • 26.2 Alla fine di ogni esercizio il Consiglio provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del Bilancio sociale.
  • 26.3 Il Consiglio di Amministrazione può, durante il corso dell'esercizio, d distribuire agli azionisti acconti sul dividendo.

Articolo 27

27.1 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati i uividendi non risocosì entre in prescrivono a favore appostazione
esigibili si prescrivono a favore della Società con diretta loro appostazione a riserva.

Titolo VII

Scioglimento e liquidazione della Società

Articolo 28

28.1 In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità
Le l'Assendano della Società, l'Assendano i potori e i in caso ul sciognificito della Scella Scella Cri, fissandone i poteri e i compensi.

Titolo VIII

Norme generali e transitorie

Articolo 29

29.1 Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto, valgono le Per quanto non espressativo.
Norme del Codice civile, delle leggi speciali in materia e, con riferimento norme del BancoPosta, le Disposizioni di Vigilanza.

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Certifico io sottoscritto dr. Nicola ATLANTE, Notaio in Roma, iscritto al Collegio Notarile di Roma, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che questa copia composta di numero ventidue pagine, su numero ventidue fogli, compresa la presente, redatta su supporto informatico, è conforme allo statuto allegato sotto la lettera "A" al verbale di consiglio del amministrazione della società "POSTE ITALIANE - SOCIETA' PER AZIONI" in data 30 gennaio 2025 rep.71719 racc.37264, registrato all'Ufficio delle Entrate di Roma 5 il 3 febbraio 2025 al n. 891 serie 1T, nei miei rogiti, firmato a norma di legge.

Roma lì 17 giugno 2025

File firmato digitalmente dal Notaio Nicola Atlante

Certifico io sottoscritto Dott. Nicola ATLANTE, Notaio in Roma, iscritto al Collegio Notarile di Roma, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia, composta di numero trentanove pagine, su numero trentanove fogli, compresa la presente, redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale cartaceo nei miei rogiti, firmato a norma di legge. Roma, 23 luglio 2025

File firmato digitalmente dal Notaio Nicola Atlante

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