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Edison Rsp

Related Party Transaction Jul 24, 2025

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(ai sensi dell'art. 2391-bis del codice civile, dell'art. 4 del Regolamento Consob approvato con n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato e del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance)

Norma Generale 79/10

Luglio 2025

Tabella delle revisioni

N° REV. DATA DESCRIZIONE DELLA NORMA GENERALE
1 06-07/2012 Eliminazione Allegato 1.bis
2 03/2013 Inserimento Altre esenzioni paragrafo 16.3.
3 11/2014 Revisione / Aggiornamento della Procedura
4 07/2021 Revisione / Aggiornamento della Procedura
5 07/2025 Revisione / Aggiornamento della Procedura

Indice

1. Introduzione 4
2. Definizioni 4
3. Istituzione del Comitato Operazioni con Parti Correlate e dei Presidi
Alternativi Equivalenti
8
4. Identificazione delle Operazioni con Parti Correlate 9
5. Operazioni di Maggiore e di Minore Rilevanza 10
6. Operazioni Urgenti 15
7. Operazioni Ordinarie concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o
Standard
16
8. Ulteriori ipotesi di esclusione 18
9. Operazioni realizzate per il tramite di Società Controllate 19
10. Informativa agli Organi Sociali 19
11. Informativa al Pubblico 20
12. Conservazione della documentazione 22
13. Riservatezza 23
14. Disposizioni Finali 23

1. INTRODUZIONE

  • 1.1 La presente "Procedura per la disciplina delle operazioni con parti correlate" è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Edison S.p.A. nella riunione del 3 dicembre 2010 e successivamente modificata, da ultimo, nella riunione del 23 luglio 2025.
  • 1.2 La procedura è adottata ai sensi del Regolamento "Operazioni con Parti Correlate", emanato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato e integrato), in attuazione dell'articolo 2391-bis del codice civile e degli articoli 113-ter, 114, 115 e 154-ter del TUF.
  • 1.3 La presente Procedura, predisposta ai sensi dell'art. 4 del medesimo regolamento contiene misure attuative delle richiamate disposizioni normative e regolamentari allo scopo di definire le regole, le modalità e i principi volti ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle Operazioni con Parti Correlate (come di seguito definite) poste in essere da Edison, direttamente o per il tramite di Società Controllate (come infra definite).
  • 1.4 La Società applica la Procedura anche tenendo conto della Comunicazione Consob (come infra definita) ovvero delle ulteriori comunicazioni interpretative che dovessero essere pubblicate dalla Consob.
  • 1.5 La Procedura è pubblicata sul sito internet della Società www.edison.it nella sezione "Investitori - Governance".

2. DEFINIZIONI

AMMINISTRATORI
COINVOLTI
NELL'OPERAZIONE
gli
amministratori
che
abbiano
nell'OPERAZIONE
un
interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con
quello della Società;
AMMINISTRATORI INDIPENDENTI gli amministratori in possesso dei requisiti
di indipendenza
previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF
nonché degli
ulteriori requisiti
previsti
dal CODICE DI CORPORATE
GOVERNANCE;

AMMINISTRATORI
NON
CORRELATI
gli
amministratori
diversi
dalla
controparte
di
una
determinata OPERAZIONE
e dalle sue PARTI CORRELATE;
AMMINISTRATORI
NON
ESECUTIVI
gli amministratori che non sono membri dell'eventuale
Comitato Esecutivo,
non sono destinatari di deleghe e
non svolgono, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla
gestione della SOCIETÀ;
CODICE
CORPORATE
DI
GOVERNANCE
il Codice di Corporate Governance
adottato dal Comitato
per la Corporate Governance, al quale la SOCIETÀ
aderisce;
COMITATO
OPERAZIONI
CON
PARTI CORRELATE
il Comitato, appositamente costituito in via permanente
dal
Consiglio
di
Amministrazione,
composto
esclusivamente da AMMINISTRATORI NON ESECUTIVI E
INDIPENDENTI, in numero non inferiore a tre;
COMUNICAZIONE CONSOB la Comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 24
settembre 2010;
CONDIZIONI
EQUIVALENTI
A
QUELLE
MERCATO
DI
O
STANDARD
condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei
confronti
di
parti
non
correlate
per
operazioni
di
corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su
tariffe
regolamentate
o
su
prezzi
imposti,
ovvero
praticate a soggetti con cui la SOCIETÀ
sia obbligata per
legge a contrarre a un determinato corrispettivo;
DIVISIONE/DIREZIONE/BUSINESS
UNIT
l'Unità organizzativa della SOCIETÀ, come individuata
nell'Organigramma
del
Gruppo,
nelle
disposizioni
organizzative, e più in generale in disposizioni interne
della SOCIETÀ;
ESPERTI INDIPENDENTI ovvero
ESPERTI
gli Esperti esterni alla SOCIETÀ, qualificabili come
indipendenti, ai sensi dell'Allegato 4 del REGOLAMENTO
nonché di riconosciuta professionalità e competenza in
materia, e di cui sia stata attentamente valutata l'assenza
di conflitto di interessi, aventi i compiti eventualmente
attribuiti ai sensi della PROCEDURA;
INTERESSI SIGNIFICATIVI qualunque
interesse
di
natura
patrimoniale,
come
valutato
dall'
ORGANO
SOCIALE
o
dal
SOGGETTO
COMPETENTE
ad approvare
l'OPERAZIONE,
tenendo conto
di quanto indicato nella COMUNICAZIONE CONSOB
ovvero
in ulteriori comunicazioni interpretative che dovessero
essere emanate dalla Consob;
MODELLO
CONTROLLO
DI
CONTABILE 262
il Modello della Società adottato ai sensi della Legge 28
dicembre 2005, n. 262;
OPERAZIONI
PARTI
CON
CORRELATE
oppure
OPERAZIONI
Le
operazioni
definite
tali
dai
principi
contabili
internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art.
6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 (IAS 24). In ogni
caso, si devono ritenere incluse in tale nozione: (i) le
OPERAZIONI
di fusione, di scissione per incorporazione o

di scissione in senso stretto non proporzionale, ove
realizzate con PARTI CORRELATE; (ii)
(salvo quanto
diversamente previsto dal Regolamento e salve le
esenzioni di cui al successivo Articolo 8)
ogni decisione
relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici
economici, sotto qualsiasi forma, agli amministratori e ai
sindaci effettivi della SOCIETÀ,
nonché, ove individuati,
agli
altri dirigenti con responsabilità strategiche
ai quali
sia applicabile il Regolamento Parti Correlate.
Ai fini e ai
sensi
della
PROCEDURA,
non
si
devono
ritenere
OPERAZIONI
PARTI
CORRELATE
quelle
rivolte
CON
indifferentemente a tutti i soci a parità di condizioni, come
ad esempio gli aumenti di capitale rivolti in opzione agli
azionisti,
gli
aumenti
di
capitale
gratuiti
previsti
dall'articolo 2442 del codice civile,
le riduzioni di capitale
mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del
codice civile,
gli acquisti di azioni proprie ai sensi
dell'articolo 132 del TUF
e le operazioni
di scissione in
senso stretto di tipo proporzionale;
OPERAZIONI
IMPORTO
DI
ESIGUO
le
OPERAZIONI
PARTI
CORRELATE
definite
e
CON
individuate sulla base dei criteri indicati nell'Allegato 1
della PROCEDURA;
OPERAZIONI
MAGGIORE
DI
RILEVANZA
le OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE in cui almeno uno
degli indici di rilevanza indicati nell'Allegato 3
del
REGOLAMENTO
risulti superiore alle
soglie
indicate nel
medesimo Allegato 3. Con separata comunicazione sono
indicati gli importi da prendere a riferimento
per il calcolo
degli
indici
di
rilevanza.
La
comunicazione
è
periodicamente aggiornata dalla Direzione Corporate
Affairs
& Governance, con il supporto della Direzione
Accounting,
Tax
&
Finance
Operations,
successivamente
alla
pubblicazione
dei
documenti
contabili periodici, e pubblicata
sul sito intranet
della
Società;
OPERAZIONI
MINORE
DI
RILEVANZA
le OPERAZIONI
diverse dalle OPERAZIONI DI MAGGIORE
RILEVANZA
e dalle OPERAZIONI DI IMPORTO ESIGUO;
OPERAZIONI INFRAGRUPPO le OPERAZIONI
con o
tra società controllate, anche
congiuntamente, della SOCIETÀ
nonché le OPERAZIONI
con società collegate
di
EDISON, fermo restando che, ai
fini della presente definizione, le società controllate e
quelle collegate sono individuate secondo i criteri stabiliti
dai principi contabili internazionali;
OPERAZIONI ORDINARIE le OPERAZIONI
che rientrano nell'ordinario esercizio
dell'attività operativa ovvero della connessa attività
finanziaria
della
SOCIETÀ.
L'identificazione
di
un'OPERAZIONE
come
OPERAZIONE
ORDINARIA
è
effettuata tenendo conto delle indicazioni contenute nella
COMUNICAZIONE
CONSOB
nelle
comunicazioni
O

interpretative
pubblicate
o
che
dovessero
essere
pubblicate dalla Consob;
le OPERAZIONI
CON PARTI CORRELATE
da compiersi in
caso d'urgenza non legata a crisi aziendale;
l'Organo
(Consiglio
di
Amministrazione
ovvero
Assemblea)
ovvero
il
Soggetto
(Amministratore
Delegato,
amministratore o procuratore) della SOCIETÀ
di
volta in volta competente ad esaminare, deliberare o
decidere le OPERAZIONI
con PARTI CORRELATE
ovvero,
più
in
generale,
avente
i
compiti
ai
sensi
del
REGOLAMENTO;
i soggetti di tempo in tempo definiti tali dai principi
contabili internazionali adottati secondo la procedura di
cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002;
i Presidi di volta in volta attivati dalla SOCIETÀ
secondo
l'ordine indicato nella PROCEDURA,
nelle ipotesi
in cui il
COMITATO OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
non sia
composto
da
almeno
tre
AMMINISTRATORI
NON
ESECUTIVI,
INDIPENDENTI
e
NON CORRELATI;
la presente Procedura
come aggiornata di tempo in
tempo;
la procedura adottata dalla SOCIETÀ
in materia di
"Gestione
interna
e
comunicazione
all'esterno
di
informazioni riservate e privilegiate relative a Edison e ai
suoi strumenti finanziari";
il
soggetto
individuato
da
ciascuna
Divisione/Direzione/Business
Unit
e
da
ciascuna
SOCIETÀ CONTROLLATA
che, per quanto di competenza,
assicura i flussi informativi
e alimenta il REGISTRO DELLE
OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE;
il Registro in cui vengono annotate tutte le OPERAZIONI
CON PARTI CORRELATE poste in essere (ad eccezione
delle OPERAZIONI DI IMPORTO ESIGUO
e delle Operazioni
di cui al Paragrafo 12.4) e che, per ciascuna Operazione,
deve indicare: controparte, tipologia dell'Operazione,
relativo importo (ove determinabile) e durata;
il Regolamento operazioni con parti correlate adottato
con delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 come
successivamente modificato e integrato;
il Regolamento di attuazione del D. Lgs. 24 febbraio
1998, n. 58, adottato da Consob con delibera n. 11971
del 14 maggio 1999, come
successivamente modificato;

soggetti correlati sia alla controparte di una determinata
operazione sia alla SOCIETÀ;
SOCIETÀ Edison S.p.A.;
SOCIETÀ CONTROLLATE ovvero
CONTROLLATE
le Società Controllate, italiane o estere, dalla SOCIETÀ, ai
sensi dell'art. 2359 c.c., salvo quanto previsto nella
definizione delle OPERAZIONI INFRAGRUPPO;
TUF il d.lgs.
24 febbraio 1998, n. 58
come successivamente
modificato e integrato.

3. ISTITUZIONE DEL COMITATO OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E DEI PRESIDI ALTERNATIVI EQUIVALENTI

  • 3.1 Il Consiglio di Amministrazione istituisce il Comitato Operazioni con Parti Correlate e provvede ad individuarne i relativi componenti per l'intero periodo di durata della carica di amministratore. Qualora con riferimento ad una specifica Operazione il Comitato Operazioni con Parti Correlate non risulti integralmente composto da Amministratori Non Correlati si dovranno attivare, automaticamente i Presidi Alternativi Equivalenti secondo l'ordine di cui al successivo Paragrafo 3.2. Resta inteso che ai fini dell'attivazione dei Presidi Alternativi Equivalenti, l'amministratore indipendente che sia qualificabile quale Amministratore Coinvolto nell'Operazione è equiparato all'amministratore correlato.
  • 3.2 Nelle ipotesi di cui al precedente Paragrafo 3.1 la composizione del Comitato Operazioni con Parti Correlate sarà integrata
    • (i) dagli eventuali Amministratori Indipendenti Non Correlati, individuati tramite una lista redatta in relazione all'anzianità di mandato come Amministratore Indipendente della Società e, a parità di anzianità di mandato, in relazione all'anzianità anagrafica;
    • (ii) nel caso in cui non siano presenti almeno due Amministratori Indipendenti Non Correlati che possano esprimere il proprio parere sull'Operazione, sarà nominato un Esperto Indipendente di comune accordo dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dall'Amministratore Delegato. In caso di mancato accordo, l'Esperto Indipendente è nominato dal Collegio Sindacale, con delibera adottata con il voto favorevole di almeno due sindaci.

  • 3.3 Una volta classificata l'operazione come Operazione con Parte Correlata da sottoporre all'esame del Comitato Parti Correlate, ai sensi della presente Procedura, la Divisione/Direzione/Business Unit di volta in volta interessata, per il tramite della Direzione Corporate Affairs & Governance, informa senza indugio gli Amministratori Indipendenti, componenti del Comitato Operazioni con Parti Correlate, al fine di consentire loro di verificare l'eventuale esistenza di rapporti personali di correlazione in essere in relazione alla specifica Operazione con Parti Correlate. In caso di esistenza di un rapporto di correlazione, l'amministratore interessato informa senza indugio, per il tramite della Direzione Corporate Affairs & Governance, gli altri Amministratori Indipendenti componenti del Comitato Operazioni con Parti Correlate che, in caso di incertezza in merito alla sussistenza della suddetta correlazione, sono, altresì, competenti a decidere nel merito. Al fine di escludere la correlazione, la delibera del Comitato Operazioni con Parti Correlate deve essere adottata all'unanimità, escludendosi di volta in volta dalla votazione il singolo Amministratore Indipendente la cui correlazione è oggetto di decisione. In mancanza di almeno due Amministratori Indipendenti Non Correlati, il Presidente del Comitato Operazioni con Parti Correlate ne dà relativa comunicazione all'Amministratore Delegato che attiva, nell'ordine, i Presidi Alternativi Equivalenti di cui ai punti (i) e (ii) del Paragrafo 3.2. In caso di incertezza in merito alla sussistenza della correlazione per taluno dei componenti del Presidio Alternativo Equivalente di volta in volta attivato, l'Amministratore Delegato, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Amministrazione, decide nel merito.
  • 3.4 Le funzioni attribuite al Comitato Operazioni con Parti Correlate dalla presente Procedura, in caso di operazioni in materia di remunerazioni di amministratori, sindaci e altri dirigenti con responsabilità strategiche della Società, sono svolte dal Comitato Remunerazione costituito dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi del Codice di Corporate Governance, sempreché tale Comitato presenti i requisiti di composizione previsti dal Regolamento e salvo che il Comitato per la Remunerazione o il Consiglio di Amministrazione richiedano al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di esprimersi in sua vece.

4. IDENTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

  • 4.1 La Divisione/Direzione/Business Unit di volta in volta interessata, con il supporto della Direzione Corporate Affairs & Governance ed eventualmente di altre Funzioni individuate nell'ambito della Divisione Legal & Corporate Affairs, prima di avviare le trattative di un'operazione, e non appena possibile in ragione delle caratteristiche concrete della medesima operazione e delle necessarie informazioni minime disponibili verifica se la controparte (o le controparti potenziali) sia o meno una Parte Correlata, valutando se ricada (o ricadano) nell'ambito applicativo della relativa definizione di Parti Correlate. In caso di esito positivo, provvede altresì a verificare:
    • (i) se l'Operazione rientri tra i casi di esclusione, totale ovvero parziale, ai sensi del Regolamento e/o della Procedura;
    • (ii) se l'Operazione rientri fra le Operazioni di Maggiore Rilevanza ovvero tra le Operazioni di Minore Rilevanza;
    • (iii) quali disposizioni del Regolamento e della Procedura debbano essere applicate all'Operazione;
    • (iv) la competenza deliberativa o decisionale determinata in base alle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie applicabili, fermi i casi di riserva di competenza al Consiglio di Amministrazione stabiliti nella Procedura;
    • (v) se l'Operazione sia "price sensitive" e quindi se ad essa debba essere applicata la Procedura Gestione Informazioni Societarie.
  • 4.2 Nel caso in cui la verifica di cui al precedente Paragrafo 4.1 dia esito positivo, il contratto stipulato dalla Società (ovvero da una Controllata) con la Parte Correlata deve contenere una dichiarazione con la quale le parti si danno atto di essere Parti Correlate ed è conservato dalla Divisione/Direzione/Business Unit competente.

5. OPERAZIONI DI MAGGIORE E DI MINORE RILEVANZA

5.1 Istruttoria delle Operazioni di Maggiore Rilevanza

5.1.1 Con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, il Comitato Operazioni con Parti Correlate (ovvero uno o più dei suoi componenti appositamente delegati dal medesimo Comitato) dovrà, per il tramite della Direzione Corporate Affairs &

Governance o altra Funzione interessata della Divisione Legal & Corporate Affairs, essere tempestivamente coinvolto nella fase delle trattative e nella fase istruttoria dell'Operazione attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e aggiornato trasmesso senza indugio dalla Divisione/Direzione/Business Unit di volta in volta interessata, per il tramite della Direzione Corporate Affairs & Governance o altra Funzione interessata della Divisione Legal & Corporate Affairs, che dovrà tenerne documentata evidenza e curarne la conservazione. Il Comitato Operazioni con Parti Correlate ha la facoltà di formulare osservazioni agli organi delegati e/o ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

  • 5.1.2 Al Comitato Operazioni Parti Correlate dovranno essere fornite con congruo anticipo informazioni complete e adeguate e, in particolare, dovrà essere fornita un'informativa avuto riferimento alla natura della correlazione, alle modalità esecutive dell'Operazione, alle condizioni temporali ed economiche previste per la realizzazione dell'Operazione, al procedimento valutativo seguito, agli interessi e alle motivazioni sottostanti nonché agli eventuali rischi per la Società e/o le sue Controllate. Il Comitato Operazioni con Parti Correlate, per il tramite della Direzione Corporate Affairs & Governance, riceve tempestiva informazione dell'eventuale esame dell'Operazione condotto da parte di comitati interni al Consiglio di Amministrazione, dai rispettivi segretari dei medesimi comitati. Il Comitato Operazioni con Parti Correlate può chiedere, per il tramite della Direzione Corporate Affairs & Governance, ulteriori informazioni alla Divisione/Direzione/Business Unit di volta in volta interessata ad integrazione di quelle già ricevute.
  • 5.1.3 Il Comitato Operazioni con Parti Correlate potrà farsi assistere, a spese della Società, da consulenti indipendenti di propria scelta. Il Comitato Operazioni con Parti Correlate verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 del Regolamento. Gli esperti dovranno dichiarare la propria indipendenza all'atto della nomina, motivando le ragioni per le quali le eventuali relazioni indicate al predetto paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 del Regolamento non rilevino ai fini del giudizio sull'indipendenza. Resta inteso che i costi dei consulenti indipendenti individuati dal Comitato Operazioni con Parti Correlate non dovranno essere manifestamente irragionevoli.
  • 5.1.4 Il Comitato Operazioni con Parti Correlate rilascia il proprio parere sull'Operazione in tempo utile per consentire al Consiglio di Amministrazione di deliberare

sull'Operazione, fermo restando quanto previsto al successivo Paragrafo 5.2.3. Il parere del Comitato Operazioni con Parti Correlate ha ad oggetto l'interesse della Società al compimento della Operazione, nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni ed è allegato al verbale della riunione del Comitato Operazioni con Parti Correlate nella quale è stato approvato.

5.2 Approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza

  • 5.2.1 Salvo quanto previsto dal successivo Paragrafo 5.5, e fatti salvi i casi di esclusione di cui ai successivi Articoli 7 e 8, la competenza a deliberare in merito alle Operazioni di Maggiore Rilevanza spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, previo motivato parere vincolante del Comitato Operazioni con Parti Correlate. Nel caso vi siano Amministratori Coinvolti nell'Operazione, ferma restando l'applicazione dell'articolo 2391 del codice civile, questi ultimi sono tenuti ad astenersi dalla votazione da parte del Consiglio di Amministrazione delle relative delibere, rimanendo inteso che l'amministratore tenuto ad astenersi concorre al raggiungimento del quorum costitutivo dell'organo amministrativo, ma è escluso da quello deliberativo richiesto per l'assunzione della deliberazione.
  • 5.2.2 Il Consiglio di Amministrazione riceve con congruo anticipo dalla Divisione/Direzione/Business Unit di volta in volta interessata, per il tramite della Direzione Corporate Affairs & Governance informazioni complete e adeguate in merito all'Operazione. In particolare, al Consiglio di Amministrazione è trasmessa un'informativa scritta, con relativa documentazione, in merito all'Operazione, con specifico riferimento alla natura della correlazione, alle modalità esecutive dell'Operazione, alle condizioni temporali ed economiche previste per la realizzazione dell'Operazione, al procedimento valutativo seguito, agli interessi e alle motivazioni sottostanti nonché agli eventuali rischi per la Società e/o le Società Controllate.
  • 5.2.3 Il Consiglio di Amministrazione almeno 4 (quattro) giorni prima della riunione nella quale dovrà deliberare in merito all'Operazione (salvo ragioni di specifica e motivata urgenza) riceve, sempre per il tramite della Direzione Corporate Affairs & Governance, il parere sull'Operazione rilasciato dal Comitato Operazioni con Parti Correlate corredato dalle eventuali relazioni predisposte dai consulenti indipendenti.

  • 5.2.4 Qualora il Comitato Operazioni con Parti Correlate, abbia espresso parere negativo, il Consiglio di Amministrazione non potrà approvare l'Operazione. Qualora il Comitato Operazioni con Parti Correlate abbia espresso un parere condizionato all'accoglimento di determinati rilievi formulati nel parere, il Consiglio di Amministrazione potrà approvare l'Operazione a condizione che la stessa effettivamente recepisca tali rilievi così come formulati e fornisca a essi puntuale riscontro, restando in tal caso inteso che, ai fini della Procedura, non si renderà necessario il rilascio di un nuovo apposito parere. In ogni caso, nell'informativa sull'esecuzione dell'Operazione da rendere al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, di cui al successivo Articolo 10, è fornita evidenza dell'effettivo rispetto delle eventuali condizioni apposte al rilascio del parere.
  • 5.2.5 I verbali delle deliberazioni di approvazione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza devono recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione stessa nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
  • 5.2.6 Delle determinazioni del Consiglio di Amministrazione e dei relativi documenti e pareri di supporto è conservata copia a cura della Direzione Corporate Affairs & Governance. La Divisione/Direzione/Business Unit di volta in volta interessata dà comunicazione dell'Operazione alla Direzione Accounting Tax & Finance Operations entro il 5° (quinto) giorno del mese successivo a quello della sottoscrizione del relativo contratto ovvero del compimento dell'Operazione.

5.3 Istruttoria delle Operazioni di Minore Rilevanza

  • 5.3.1 Con riferimento alle Operazioni di Minore Rilevanza, il Comitato Operazioni con Parti Correlate esprime - in tempo utile al fine di consentire all'Organo Sociale ovvero al Soggetto Competente di deliberare in proposito e fermo restando quanto previsto al successivo Paragrafo 5.4.3 - un motivato parere non vincolante sull'interesse della Società al compimento della Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Il predetto parere deve essere allegato al verbale della riunione del Comitato.
  • 5.3.2 Si applicano, mutatis mutandis, i Paragrafi 5.1.2 e 5.1.3, fermo restando che, nell'eventualità in cui il Comitato Operazioni con Parti Correlate si faccia assistere da consulenti indipendenti di propria scelta, i costi e le spese relativi ai servizi prestati dai

consulenti, che saranno sostenuti dalla Società, non potranno essere superiori, per singola Operazione, ad Euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00).

5.4 Approvazione delle Operazioni di Minore Rilevanza

  • 5.4.1 Nell'eventualità in cui l'Operazione di Minore Rilevanza sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, qualora vi siano Amministratori Coinvolti nell'Operazione, ferma in ogni caso l'applicazione dell'articolo 2391 del codice civile, questi ultimi sono tenuti ad astenersi dalla votazione delle relative delibere, rimanendo inteso che l'amministratore tenuto ad astenersi concorre al raggiungimento del quorum costitutivo dell'organo amministrativo, ma è escluso da quello deliberativo richiesto per l'assunzione della deliberazione.
  • 5.4.2 L'Organo Sociale ovvero il Soggetto Competente riceve con congruo anticipo dalla Divisione/Direzione/Business Unit di volta in volta interessata, per il tramite della Direzione Corporate Affairs & Governance informazioni complete ed adeguate in merito all'Operazione. In particolare, all'Organo Sociale ovvero il Soggetto Competente è trasmessa un'informativa scritta, con relativa documentazione, in merito all'Operazione, con specifico riferimento alla natura della correlazione, alle modalità esecutive dell'Operazione, alle condizioni temporali ed economiche previste per la realizzazione dell'Operazione, al procedimento valutativo seguito, agli interessi e alle motivazioni sottostanti nonché agli eventuali rischi per la Società e/o le Società Controllate.
  • 5.4.3 L'Organo Sociale ovvero il Soggetto Competente almeno 4 (quattro) giorni prima della riunione nella quale dovrà deliberare in merito all'Operazione (salvo ragioni di specifica e motivata urgenza) riceve, sempre per il tramite della Direzione Corporate Affairs & Governance, il parere sull'Operazione rilasciato dal Comitato Operazioni con Parti Correlate corredato dalle eventuali relazioni predisposte dai consulenti indipendenti.
  • 5.4.4 Nell'eventualità in cui il Comitato Operazioni con Parti Correlate rilasci un parere negativo o comunque condizionato all'accoglimento di determinati rilievi, l'Operazione potrà essere eseguita per come originariamente predisposta, fermo restando l'adempimento degli obblighi informativi di cui al Paragrafo 11.3.
  • 5.4.5 Si applicano, mutatis mutandis, i Paragrafi 5.2.5 e 5.2.6.

5.5 Operazioni di competenza assembleare

  • 5.5.1 Quando un'Operazione è di competenza dell'Assemblea o deve essere da questa autorizzata:
    • (i) se l'Operazione è di Maggiore Rilevanza, nella fase delle trattative, dell'istruttoria e di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea, si applicano mutatis mutandis i Paragrafi 5.1 e 5.2;
    • (ii) se l'Operazione è di Minore Rilevanza, nella fase dell'istruttoria e di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea, si applicano mutatis mutandis i Paragrafi 5.3 e 5.4.

6. OPERAZIONI URGENTI

  • 6.1 Ove consentito dallo statuto, nei casi in cui l'Operazione di Maggiore o di Minore Rilevanza non sia di competenza dell'Assemblea o non debba essere da questa autorizzata e sia qualificabile come Operazione Urgente, ferme rimanendo in ogni caso, le disposizioni dell'articolo 5 del Regolamento e, per le Operazioni di Maggiore Rilevanza, la riserva di competenza a deliberare in capo al Consiglio di amministrazione, la stessa è conclusa in deroga a quanto disposto nei Paragrafi 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4, a condizione che:
    • (i) nel caso di un'Operazione di Minore Rilevanza, ove non sottoposta all'approvazione preventiva del Consiglio di Amministrazione, prima del compimento dell'Operazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione sia tempestivamente fornita per iscritto un'informativa dalla Divisione/Direzione/Business Unit competente, per il tramite della Direzione Corporate Affairs & Governance, ove siano riportate le ragioni di urgenza e gli ulteriori elementi di cui al Paragrafo 5.1.2. Nel caso in cui il Presidente del Consiglio di Amministrazione non sia qualificabile come Amministratore Indipendente Non Correlato, la medesima informativa deve essere fornita: (a) ai componenti del Comitato Operazioni con Parti Correlate Non Correlati, ovvero (b) in mancanza di almeno un Amministratore Indipendente Non Correlato tra i componenti del Comitato Operazioni con Parti Correlate, agli altri

Amministratori Indipendenti presenti, ove Non Correlati;

  • (ii) l'Operazione sia successivamente oggetto, ferma la sua efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima Assemblea ordinaria utile;
  • (iii) l'Organo Sociale che convoca l'Assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. Il Collegio Sindacale riferisce all'Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
  • (iv) la relazione e le valutazioni di cui al precedente punto (iii) siano messe a disposizione del pubblico almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nel Documento Informativo di cui al successivo Paragrafo 11.1;
  • (v) entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea, la Società metta a disposizione del pubblico, con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci Non Correlati.

7. OPERAZIONI ORDINARIE CONCLUSE A CONDIZIONI EQUIVALENTI A QUELLE DI MERCATO O STANDARD

  • 7.1 Fermo quanto precisato dal presente Articolo 7, le Operazioni Ordinarie concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard sono escluse dall'ambito di applicazione della presente Procedura.
  • 7.2 Con riferimento alle Operazioni Ordinarie concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard che risultino di Maggiore Rilevanza, il Comitato Operazioni con Parti Correlate, sulla base delle informazioni ricevute dalla Divisione/Direzione Business Unit interessata e/o dalla Divisione Finance, per il tramite della Direzione Corporate Affairs & Governance, verifica la corretta applicazione delle condizioni di esclusione. Nel caso in cui un'Operazione Ordinaria conclusa a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, il

Comitato Operazioni con Parti Correlate riceve la relativa informativa almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la riunione del Consiglio di Amministrazione chiamata ad approvare l'Operazione e riferisce in ordine alle proprie valutazioni in detta riunione. Nel caso in cui, invece, l'Operazione non sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, l'informativa al Comitato Operazioni con Parti Correlate deve essere trasmessa anteriormente alla conclusione, da parte del Soggetto Competente, dell'Operazione per le relative valutazioni. In tal caso, il Comitato Operazioni con Parti Correlate esamina l'Operazione, riferendone al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale alla prima utile occasione.

  • 7.3 All'Organo Sociale o al Soggetto Competente a deliberare in merito all'Operazione Ordinaria conclusa a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard dovrà comunque essere fornita, con congruo anticipo, un'informativa completa ed adeguata sull'operazione, ivi inclusa la documentazione contenente oggettivi elementi di riscontro relativi alle Condizioni di Mercato o Standard.
  • 7.4 In relazione alle Operazioni Ordinarie concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard che risultino di Maggiore Rilevanza, fermo quanto previsto dall'articolo 17, del Regolamento (UE) n. 596/2014, in caso di deroga agli obblighi previsti dall'articolo 5, commi da 1 a 7 del Regolamento, la Società adempie ai seguenti obblighi informativi:
    • (i) comunica alla Consob, per il tramite della Direzione Corporate Affairs & Governance], entro il termine previsto dal Regolamento, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle Operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'Operazione debba essere considerata Ordinaria e conclusa a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro. La medesima comunicazione è inviata anche al Comitato Operazioni con Parti Correlate;
    • (ii) indica nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'articolo 5, comma 8, del Regolamento, quali tra le Operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esclusione prevista al presente Articolo 7.

7.5 Delle determinazioni del Comitato Operazioni con Parti Correlate di cui al presente Articolo 7 e dei relativi documenti e pareri di supporto è conservata documentazione a cura della Direzione Corporate Affairs & Governance. La Divisione/Direzione/Business Unit di volta in volta interessata dà comunicazione dell'operazione alla Direzione Accounting Tax & Finance Operations entro il 5° (quinto) giorno del mese successivo a quello della sottoscrizione del relativo contratto ovvero del compimento dell'Operazione.

8. ULTERIORI IPOTESI DI ESCLUSIONE

  • 8.1 La presente Procedura non trova applicazione alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, nonché alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale.
  • 8.2 Inoltre, la Procedura non trova applicazione con riferimento:
    • (i) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 114-bis del TUF e alle relative operazioni esecutive;
    • (ii) alle deliberazioni, diverse da quelle indicate nell'art. 13, comma 1, del Regolamento in materia di remunerazione degli amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che:
      • (a) la Società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'Assemblea;
      • (b) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori o consiglieri non esecutivi in maggioranza indipendenti;

(c) la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;

con la precisazione che ove tali condizioni non siano osservate, il Comitato per la Remunerazione può agire quale Comitato per le Operazioni con Parti Correlate se la composizione risulti conforme a quanto indicato nel Regolamento, salvo che il Comitato per la Remunerazione o il Consiglio di Amministrazione richiedano al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di esprimersi in sua vece;

  • (iii) alle Operazioni di Importo Esiguo;
  • (iv) alle Operazioni Infragruppo, qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'operazione non vi siano Interessi Significativi di altri Parti Correlate della Società e ferma restando l'applicazione dell'articolo 5, comma 8, del Regolamento.

9. OPERAZIONI REALIZZATE PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE

  • 9.1 Nel caso in cui la Società esamini preventivamente o approvi, con qualsiasi modalità e indipendentemente da una delibera espressa, Operazioni con Parti Correlate poste in essere da Società Controllate, italiane o estere, di Edison, si applicano, in quanto compatibili, le previsioni contenute negli Articoli 5 e 6 che precedono.
  • 9.2 Alle Operazioni realizzate per il tramite di Società Controllate si applicano le ipotesi di esclusione previste dal Regolamento e dalla presente Procedura.
  • 9.3 Resta inteso che, nell'eventualità in cui un'Operazione sia effettuata per il tramite di una Società Controllata, l'informativa di cui ai precedenti Articoli 5 e 6 è fornita al Comitato Operazioni con Parti Correlate e all'Organo Sociale o al Soggetto Competente a deliberare in merito all'Operazione, dagli organi competenti della Società Controllata, per il tramite della Direzione Corporate Affairs & Governance.

10. INFORMATIVA AGLI ORGANI SOCIALI

  • 10.1 La Direzione Accounting, Tax & Finance Operations, sulla base delle informazioni ricevute dalle Divisioni/Direzioni/Business Unit di volta in volta interessate ovvero dagli organi competenti delle Società Controllate, per il tramite della Direzione Corporate Affairs & Governance, trasmette al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale con cadenza trimestrale una completa informativa sull'esecuzione delle Operazioni di Maggiore e di Minore Rilevanza (realizzate anche per il tramite di Società Controllate) che siano state preventivamente approvate dal Comitato Operazioni con Parti Correlate. Tale informativa può essere ricompresa tra le comunicazioni effettuate dall'Amministratore Delegato ai sensi dell'art. 150 TUF.
  • 10.2 Fermo quanto previsto al Paragrafo 7.2 con riguardo alle Operazioni Ordinarie concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard di Maggiore Rilevanza, Il Comitato Operazioni con Parti Correlate e il Collegio Sindacale vengono informati dalla Divisione/Direzione/Business Unit interessata e/o dalla Divisione Finance, per il tramite della Direzione Corporate Affairs & Governance, in merito all'applicazione dei casi di esclusione di cui agli Articoli 6, 7 e 8.2 alle Operazioni (realizzate anche per il tramite di Società Controllate) che abbiano superato le soglie dimensionali utilizzate per identificare le Operazioni di Maggiore Rilevanza, con cadenza annuale e comunque entro il mese di febbraio dell'esercizio successivo rispetto a quello di conclusione dell'Operazione.
  • 10.3 Fermo quanto previsto dai precedenti Paragrafi 10.1 e 10.2, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale di Edison vengono informati sulle Operazioni con Parti Correlate poste in essere dalla Società e dalle Società Controllate, su base aggregata, per il tramite della Direzione Accounting, Tax & Finance Operatings, nel rispetto ed in coerenza con i requisiti previsti dal Modello di Controllo Contabile 262, in occasione dell'approvazione delle relazioni finanziarie di cui all'art. 154-ter del TUF.

11. INFORMATIVA AL PUBBLICO

11.1 In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza (realizzate anche per il tramite di Società Controllate) e nelle ulteriori ipotesi di cui all'articolo 5 del Regolamento, la Società predispone, ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del TUF, un documento informativo, secondo i termini e le modalità indicate dal medesimo articolo 5 e in

conformità al contenuto illustrato nell'Allegato 4 del Regolamento.

  • 11.2 La Società, ai sensi dell'articolo 154-ter del TUF, fornisce informazione, nella relazione finanziaria semestrale e nella relazione finanziaria annuale:
    • (i) sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
      • (ii) sulle altre eventuali singole Operazioni con Parti Correlate, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
      • (iii) su qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.
  • 11.3 In occasione di Operazioni di Minore Rilevanza approvate o decise in presenza del parere negativo del Comitato Operazioni con Parti Correlate, la Direzione Corporate Affairs & Governance, eventualmente con il supporto di altre Funzioni interne alla stessa Divisione Legal & Corporate Affairs di volta in volta individuate ovvero della Divisione/Direzione/Business Unit di volta in volta competente, e della Divisione Finance, dovrà predisporre e mettere a disposizione del pubblico un documento secondo i termini, le modalità e in conformità a quanto indicato dall'articolo 7, comma 1, lettera g) del Regolamento.
  • 11.4 Qualora un'Operazione sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, nel comunicato da diffondere al pubblico, predisposto sulla base delle informazioni fornite dalla Divisione/Direzione/Business Unit di volta in volta interessata, a cura della Funzione Media & External Relations, in collaborazione con la Direzione Corporate Affairs & Governance, conformemente alla Procedura Gestione delle Informazioni Societarie, sono incluse, in aggiunta alle informazioni da pubblicare ai sensi della predetta disposizione, le informazioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere da a) ad f), del Regolamento.

12. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

  • 12.1 Ciascuna Divisione/Direzione/Business Unit di volta in volta competente conserva la documentazione relativa alle attività e verifiche svolte ai sensi dell'Articolo 4. La Direzione Corporate Affairs & Governance conserva la documentazione riguardante le comunicazioni rese al Comitato Operazioni con Parti Correlate nonché la documentazione relativa alle determinazioni assunte dal Comitato Operazioni con Parti Correlate e dal Consiglio di Amministrazione ai sensi della presente Procedura.
  • 12.2 La Direzione Accounting, Tax & Finance Operations, sulla base delle informazioni ricevute da ciascuna Divisione/Direzione/Business Unit competente, predispone le informazioni da trasmettere trimestralmente al Consiglio di Amministrazione della Società e al Collegio Sindacale, ai sensi del Paragrafo 10.1, relativa alla esecuzione delle Operazioni con Parti Correlate di Maggiore e di Minore Rilevanza.
  • 12.3 Fermo quanto previsto dal successivo Paragrafo 12.4, ciascuna Divisione/Direzione/Business Unit di volta in volta competente, con l'eventuale supporto della Direzione Corporate Affairs & Governance e altre Funzioni individuate nell'ambito della stessa Divisione Legal & Corporate Affairs, anche al fine della individuazione dei limiti cumulativi di cui all'articolo 5 del Regolamento, alimenta il Registro delle Operazioni, individuando a tale proposito un Responsabile Flussi Informativi e Registro. Il Registro delle Operazioni è aggiornato entro 3 (tre) giorni dalla conclusione delle Operazioni di Maggiore o di Minore Rilevanza nonché delle Operazioni Ordinarie di Maggiore Rilevanza concluse a Condizioni di Mercato o Standard e con cadenza mensile, entro il 5° (quinto) giorno del mese successivo, per le altre Operazioni, con esclusione delle Operazioni di Importo Esiguo.
  • 12.4 Le disposizioni di cui al precedente Paragrafo 12.3 non si applicano alle operazioni di acquisto e vendita di commodities, cambio di valute, nonché di copertura per il rischio prezzo commodities, valute e tassi di interesse, a condizione che le stesse siano registrate in sistemi aziendali idonei a garantire la tracciabilità dei termini contrattuali e delle relative condizioni economiche e che consentano di rilevare i limiti cumulativi di cui all'articolo 5 del Regolamento.
  • 12.5 Ciascuna Divisione/Direzione/Business Unit competente fornisce inoltre alla Direzione

Accounting & Tax le ulteriori specifiche informazioni da questa richieste con apposite istruzioni ai fini della predisposizione dell'informativa periodica da fornire nell'ambito della relazione finanziaria semestrale e della relazione finanziaria annuale.

12.6 Gli adempimenti di cui ai precedenti Paragrafi sono posti a carico delle Società Controllate per le Operazioni da esse attuate.

13. RISERVATEZZA

13.1 Con riferimento alle Operazioni regolate dalla Procedura, tutte le informazioni ricevute o comunque acquisite dagli Amministratori Indipendenti, dagli Esperti Indipendenti e dai responsabili delle Divisioni/Direzioni/Business Unit della Società e delle società del gruppo Edison, a qualsiasi titolo coinvolti nelle predette Operazioni, devono essere mantenute strettamente riservate e confidenziali e, ove configurino informazione privilegiata, ai sensi della Procedura Gestione delle Informazioni Societarie, trattate in conformità alla stessa, salvo che tali informazioni siano rese note al pubblico nell'ambito dell'informativa di cui all'Articolo 11 della Procedura e/o la loro divulgazione sia comunque indispensabile per il corretto adempimento della procedura ovvero per adempiere agli obblighi inderogabili di legge, di regolamento o dell'autorità giudiziaria.

14. DISPOSIZIONI FINALI

14.1 Approvazione, modifiche, revisione e diffusione della Procedura

14.1.1 La presente Procedura e le relative modifiche sono approvate dal Consiglio di Amministrazione di Edison previo parere favorevole vincolante del Comitato Operazioni con Parti Correlate ovvero qualora non siano in carica almeno tre Amministratori Indipendenti, degli Amministratori Indipendenti eventualmente presenti o, in loro assenza, previo parere non vincolante di un Esperto Indipendente. Il predetto parere è acquisito, rendendolo direttamente a verbale, anche laddove si decida di non procedere ad alcuna modifica della Procedura in essere. Il parere del Comitato Operazioni con Parti Correlate non è richiesto laddove le modifiche siano rese necessarie da: (i) mutamenti che dovessero intervenire nelle disposizioni normative in

materia ovvero nei principi contabili applicabili e/o a seguito di comunicazioni interpretative emesse dalla Consob; (ii) modifiche nell'assetto organizzativo della Società.

  • 14.1.2 Il Consiglio di Amministrazione valuta, con cadenza almeno triennale (o, comunque, con la diversa cadenza che dovesse essere prevista nella Comunicazione ovvero nelle diverse comunicazioni interpretative che dovessero essere pubblicate dalla Consob) se procedere ad una revisione della Procedura, tenendo conto, tra l'altro, di eventuali variazioni legislative e regolamentari, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari nonché dell'efficacia della stessa nella prassi applicativa.
  • 14.1.3 La Procedura è trasmessa, anche mediante pubblicazione sul sito internet della Società, per il tramite della Direzione Corporate Affairs & Governance della Società, agli amministratori della Società, ai sindaci effettivi e ai dirigenti con responsabilità strategiche.
  • 14.1.4 La Procedura è altresì trasmessa, anche mediante pubblicazione sul sito internet della Società, per il tramite della Direzione Corporate Affairs & Governance della Società, agli organi competenti delle Società Controllate, perché ne prendano conoscenza anche ai fini di quanto previsto dalla Procedura in materia di identificazione delle Parti Correlate e adempiano a quanto previsto dalla Procedura a carico delle società stesse e dei loro organi e funzioni. Le eventuali Società Controllate quotate o i cui titoli siano negoziati sull'Euronext Growth Milan adotteranno, se del caso con gli adeguamenti eventualmente richiesti dalle proprie specificità organizzative e compatibilmente con queste ultime, le rispettive procedure in tema di operazioni con parti correlate tenendo conto dei principi e delle regole previste nella Procedura.

14.2 Ruolo del Collegio Sindacale

14.2.1 Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità della Procedura ai principi indicati nel Regolamento nonché sulla sua osservanza, e ne riferisce all'Assemblea. A tali fini, uno o più dei suoi componenti possono partecipare alle riunioni del Comitato Operazioni con Parti Correlate.

ALLEGATO 1: CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI DI IMPORTO ESIGUO

Ai fini della Procedura si intendono Operazioni di Importo Esiguo:

  • (i) Le Operazioni aventi ad oggetto la prestazione di opere e di servizi, gli accordi di collaborazione per l'esercizio e lo sviluppo dell'attività sociale, per importi fino ad Euro 500.000 (cinquecentomila), per singola Operazione o per Operazioni realizzate in esecuzione di un disegno unitario, ovvero ove la Parte Correlata sia una persona fisica, per importi fino ad Euro 150.000 (centocinquantamila).
  • (ii) Le fusioni e scissioni in cui risultino congiuntamente osservati i seguenti parametri, tratti dall'ultima situazione patrimoniale ed economica pubblicata o disponibile:
    • (a) totale attivo della società o delle attività/ramo d'azienda oggetto dell'operazione: fino ad Euro 10.000.000 (dieci milioni);
    • (b) risultato prima delle imposte della società ovvero (ove determinabile) delle attività/ramo d'azienda oggetto dell'operazione: fino ad Euro 3.000.000 (tre milioni);
    • (c) totale patrimonio netto della società o delle attività/ramo d'azienda oggetto dell'operazione: fino ad Euro 1.000.000 (un milione).
  • (iii) Le Operazioni di altra natura, diverse da quelle indicate nei precedenti paragrafi (i) e (ii) (incluse le acquisizioni e dismissioni di società, partecipazioni, aziende o rami d'azienda, emissione di strumenti finanziari, concessione di finanziamenti e garanzie) di ammontare fino ad Euro 1.000.000 (un milione), ovvero ove la Parte Correlata sia una persona fisica, fino ad Euro 300.000 (trecentomila), per singola Operazione o per Operazioni realizzate in esecuzione di un disegno unitario.

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