Pre-Annual General Meeting Information • Jul 24, 2025
Pre-Annual General Meeting Information
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Saipem S.p.A. Sede legale via Luigi Russolo, 5 – Milano Capitale Sociale Euro 501.669.790,83 i.v. Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza, Lodi R.E.A. Milano n. 788744 Codice Fiscale e Partita IVA 00825790157

NON DESTINATO ALLA DISTRIBUZIONE ALL'INTERNO O VERSO GLI STATI UNITI O IN QUALSIASI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI TALE DISTRIBUZIONE SAREBBE VIETATA DALLA LEGGE APPLICABILE
Proposte di deliberazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria.
1. Approvazione del progetto comune di fusione transfrontaliera per incorporazione di Subsea 7
S.A. in Saipem S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SAIPEM S.P.A. – REDATTA AI SENSI DELL'ART. 2501-QUINQUIES DEL CODICE CIVILE, ART. 21 DEL D.LGS. N. 19 DEL 2 MARZO 2023, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO, NONCHÉ DELL'ART. 70, COMMA 2 DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO, IN CONFORMITÀ ALLO SCHEMA N. 1 DEL RELATIVO ALLEGATO 3A – SUL PROGETTO COMUNE DI FUSIONE TRANSFRONTALIERA RELATIVO ALLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI SUBSEA7 S.A. IN SAIPEM S.P.A.
Signori Azionisti,
sottoponiamo alla Vostra approvazione il progetto comune di fusione transfrontaliera relativo alla fusione per incorporazione di Subsea 7 S.A., società anonima (société anonyme) di diritto lussemburghese, con sede legale in Lussemburgo (Lussemburgo), 412F, route d'Esch, L-1471, capitale sociale complessivo emesso pari ad USD 599.200.000,00, numero di iscrizione nel Registro del Commercio e delle Imprese del Lussemburgo (Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg) ("RCS") al numero B43172, con azioni quotate sul mercato regolamentato Euronext Oslo ("Subsea7" o "Società Incorporanda"), in Saipem S.p.A. ("Saipem" o "Società Incorporante").
La proposta di delibera da sottoporre alla Vostra approvazione è riportata in allegato alla presente Relazione.

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|---|
| CERTIFIED |
| 1. | ILLUSTRAZIONE DELL'OPERAZIONE E MOTIVAZIONE DELLA STESSA | 4 |
|---|---|---|
| 1.1. | Descrizione della Fusione | 4 |
| 1.1.1. | Motivazioni della fusione |
6 |
| 1.1.2. | Rapporto di Cambio | 9 |
| 1.1.3. | Condizioni sospensive e formalità preliminari alla Fusione |
9 |
| 1.2. | Informazioni sulle Società Partecipanti alla Fusione | 11 |
| 1.2.1. | Società Incorporante | 11 |
| 1.2.2. | Società Incorporanda | 12 |
| 1.3. | Caratteristiche legali della Fusione | 12 |
| 1.4. | Modificazioni Statutarie |
13 |
| 1.4.1. | Modifiche allo statuto vigente |
13 |
| 1.4.2. | Voto maggiorato | 14 |
| 2. | RAPPORTO DI CAMBIO | 19 |
| 2.1. | Rapporto di Cambio e criteri seguiti per la sua determinazione | 19 |
| 2.2. | Valori attribuiti alle Società Partecipanti alla Fusione ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio |
25 |
| 2.3. | Considerazioni sulla determinazione del Rapporto di Cambio |
26 |
| 2.4. | Difficoltà e limiti incontrati nella valutazione del Rapporto di Cambio |
26 |
| 3. | MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ RISULTANTE DALLA FUSIONE E DATA DI GODIMENTO DELLE STESSE |
27 |
| 4. FISCALI |
DATA DI IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ RISULTANTE DALLA FUSIONE, ANCHE AI FINI |
29 |
| 5. | RIFLESSI TRIBUTARI DELLA FUSIONE | 30 |
| 6. CREDITORI |
EFFETTI ATTESI DELLA FUSIONE PER I LAVORATORI, PER I SOCI, E PER I |
30 |
| 6.1. | Implicazioni per i lavoratori |
30 |
| 6.2. | Implicazioni per i soci |
32 |
| 6.3. | Implicazioni per i creditori |
32 |
| 7. | PREVISIONI SULLA COMPOSIZIONE DELL'AZIONARIATO RILEVANTE E SULL'ASSETTO DI CONTROLLO DELLA SOCIETÀ RISULTANTE DALLA FUSIONE A SEGUITO DELLA FUSIONE - WHITEWASH |
33 |
| 7.1. | Assetto azionario della società risultante dalla Fusione a seguito dell'efficacia della stessa 33 |
|
| 7.2. | Whitewash | 33 |
| 8. | PATTI PARASOCIALI | 34 |
| 9. | DIRITTO DI RECESSO | 35 |
| 10. | PROPOSTA DI DELIBERA |
37 |

L'operazione oggetto della presente Relazione è la fusione per incorporazione di Subsea7 in Saipem (la "Fusione") come di seguito descritta. Saipem e Subsea7 sono di seguito congiuntamente denominate "Società Partecipanti alla Fusione". I consigli di amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione (di seguito, collettivamente, i "Consigli di Amministrazione" e ciascuno il "Consiglio di Amministrazione") hanno elaborato congiuntamente un progetto di fusione transfrontaliera (il "Progetto Comune di Fusione") al fine di realizzare una fusione transfrontaliera ai sensi delle disposizioni della Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 relativa ad alcuni aspetti del diritto societario, come modificata e integrata dalla Direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 (la "Mobility Directive"). Le previsioni sulle fusioni transfrontaliere sono state recepite, per quanto riguarda la legislazione italiana, attraverso il Decreto Legislativo n. 19 del 2 marzo 2023, come successivamente modificato (il "Decreto 19/2023"), e, per quanto riguarda la legislazione lussemburghese, dalla legge lussemburghese del 10 agosto 1915 sulle società commerciali, come modificata dalla legge lussemburghese di recepimento della Mobility Directive (la "Legge Societaria Lussemburghese").
In data 23 febbraio 2025, Saipem e Subsea7 hanno sottoscritto un memorandum of understanding (il "MoU") per regolare i termini di una possibile fusione di Subsea7 in Saipem, ivi inclusi il rapporto di cambio e i principi generali della governance del gruppo come risultante a seguito della prospettata operazione. In pari data, gli azionisti di riferimento di Saipem e Subsea7, ovvero: (i) CDP Equity S.p.A. ("CDP Equity"); (ii) Eni S.p.A. ("Eni"); e (iii) Siem Industries S.A. ("Siem Industries" e congiuntamente a CDP Equity ed Eni, gli "Azionisti Rilevanti") hanno sottoscritto un diverso e separato memorandum of understanding in cui si sono impegnati a sostenere la prospettata operazione e concordato i termini di un patto parasociale che sarà efficace dal completamento della stessa.
In data 23 luglio 2025, Saipem e Subsea7 hanno sottoscritto un accordo vincolante recante i termini definitivi della prospettata Fusione (l'"Accordo di Fusione"). Sempre in pari data, gli Azionisti Rilevanti hanno sottoscritto un patto parasociale relativo alla società risultante dalla Fusione (il "Patto

Parasociale Fusione"), rilevante ai sensi dell'art. 122 del Decreto Legislativo n. 58 del 1998 (il "TUF"), la cui efficacia è sospensivamente condizionata all'efficacia della Fusione stessa.
L'Accordo di Fusione regola, inter alia, i termini dell'operazione, gli obblighi reciproci delle parti in relazione alla Fusione e le condizioni sospensive a cui è condizionata la realizzazione dell'operazione e l'efficacia della Fusione stessa.
La presente Relazione è stata predisposta dal Consiglio di Amministrazione di Saipem ed ha lo scopo di illustrare nel dettaglio i termini del Progetto Comune di Fusione, tra cui, in particolare, il rapporto di cambio delle azioni, nonché di definire gli aspetti giuridici ed economici più rilevanti ai fini della Fusione. Il Progetto Comune di Fusione è stato redatto in conformità alle intese intercorse tra Saipem e Subsea7. La presente Relazione è stata predisposta ai sensi dell'art. 2501-quinquies del Codice Civile, dell'art. 21 del Decreto 19/2023, nonché dell'art. 70, comma 2 del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente integrato e modificato (il "Regolamento Emittenti"), in conformità allo schema n. 1 del relativo allegato 3A, poiché le azioni Saipem sono quotate su Euronext Milan. Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del Decreto 19/2023, il Consiglio di Amministrazione di Saipem S.p.A. ha redatto una relazione unica destinata sia ai soci, sia ai lavoratori. Per effetto della Fusione, Subsea7 sarà incorporata in Saipem e cesserà di esistere come entità autonoma. Di conseguenza, Saipem acquisirà tutte le attività e assumerà tutte le passività, nonché gli altri rapporti giuridici, di Subsea7 a titolo universale. Ad esito della Fusione, Saipem inoltre assumerà la denominazione di "Saipem7 S.p.A.", come meglio illustrato nel seguito.
In relazione alla Fusione e ai sensi dell'art. 2501-septies del Codice Civile e dell'art. 70, comma 1, del Regolamento Emittenti, oltre alla presente Relazione, saranno pubblicati, ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili, i seguenti documenti, che verranno, altresì, pubblicati sul sito internet di Saipem, all'indirizzo www.saipem.com (Sezione "Governance" - "Assemblea degli azionisti") e resi disponibili per la consultazione presso la sede legale della società in Milano (MI), Via Luigi Russolo 5, per i soggetti a cui la legge lo consente:
i) il Progetto Comune di Fusione ed i relativi allegati;
ii) il bilancio intermedio di Saipem S.p.A. al 30 giugno 2025;

Il management di Saipem e Subsea7 condivide la convinzione che vi sia un forte razionale strategico nella creazione di un leader globale nel settore energy services, considerando, in particolare, le crescenti dimensioni dei progetti dei clienti. Saipem e Subsea7 ritengono che la Fusione aumenterà il valore per tutti gli azionisti e gli stakeholder, sia nel mercato attuale sia nel lungo termine.
La società risultante dalla Fusione (i.e., Saipem7), infatti, si articolerà in quattro business: Offshore Engineering & Construction, Onshore Engineering & Construction, Sustainable Infrastructures e Drilling Offshore. Si stima che avrà ricavi per circa 21 miliardi di euro1 , EBITDA di oltre 2 miliardi di euro2 e genererà più di 800 milioni di euro di Free Cash Flow3 ¸ con un portafoglio ordini aggregato di 43 miliardi di euro4 .
L'elevata complementarità in termini di presenza geografica, competenze e capacità, flotte navali e tecnologie apporterà anche benefici al portafoglio di clienti globale di Saipem7. La combinazione delle
1 Ricavi aggregati di Saipem e Subsea7 calcolati sui 12 mesi precedenti al 31 dicembre 2024.
2 EBITDA aggregati di Saipem e Subsea7 calcolati sui 12 mesi precedenti al 31 dicembre 2024.
3 Free Cash Flow al netto del rimborso delle passività per beni in leasing aggregati di Saipem and Subsea7 calcolati sui 12 mesi precedenti al 31 dicembre 2024.
4 Portafoglio ordini aggregato di Saipem e Subsea7 al 31 marzo 2025.

due Società Partecipanti alla Fusione, infatti, genererà vantaggi sia per i clienti di Saipem sia di Subsea7,
consolidando i rispettivi punti di forza delle due società:
La diversificazione geografica di Saipem e Subsea7 si rifletterebbe anche nel portafoglio ordini combinato, in cui nessun Paese singolarmente contribuirebbe per più del 15% del totale5 .
La Fusione creerebbe anche valore significativo per gli azionisti tramite:
• Sinergie: le sinergie annuali, in termini di costi operativi e investimenti, sono previste attestarsi a circa 300 milioni di euro dal terzo anno successivo al perfezionamento della Fusione, grazie all'ottimizzazione della flotta (utilizzo e posizionamento geografico di navi e attrezzature), all'efficientamento del procurement (periodi di noleggio più lunghi per le navi in leasing e
5 Portafoglio ordini aggregato di Saipem e Subsea7 al 31 marzo 2025

migliori condizioni con la catena di fornitura), delle attività commerciali (razionalizzazione nell'attività di tendering) ed efficienze nei processi;
Con riferimento alla governance di Saipem7, è attualmente previsto che, al perfezionamento della Fusione, Kristian Siem sia nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione, mentre Alessandro Puliti sarà nominato Amministratore Delegato. Lo statuto di Saipem7 prevederà anche l'adozione del meccanismo del voto maggiorato (due voti per azione), che sarà disponibile, a richiesta, per tutti gli azionisti di Saipem7 (per ulteriori informazioni sullo Statuto post-Fusione si rinvia al paragrafo 1.4 della presente Relazione). Saipem7 avrà azioni quotate sia su Euronext Milan che su Euronext Oslo.
Inoltre, nel contesto della Fusione, il business Offshore Engineering & Construction sarà conferito in una società con una propria autonomia operativa, Subsea7 International Holdings (UK) Limited, interamente controllata da Saipem7, denominata Subsea7, che opererà con il marchio "Subsea7, a Saipem7 Company", e che comprenderà tutte le attività di Subsea7 e il segmento Asset Based Services di Saipem (incluse le attività Offshore Wind) ("Subsea7 UK"). La nuova società rappresenterà circa l'84% dell'EBITDA del Gruppo post fusione (calcolato su base proforma sui 12 mesi precedenti al 31 dicembre 2024).

La società sarà soggetta al diritto inglese e avrà la propria sede a Londra (Regno Unito). Dopo il perfezionamento della Fusione, è previsto che Subsea7 UK sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 (sette) membri di cui:
In linea con questi principi, nel primo consiglio di amministrazione di Subsea7 UK è previsto che siedano Alessandro Puliti (attuale Chief Executive Officer di Saipem) come presidente, e John Evans (attuale Chief Executive Officer di Subsea7), in qualità di amministratore delegato.
Alla Data di Efficacia della Fusione, come infra definita, e fatto salvo quanto segue, ciascun azionista di Subsea7 riceverà 6,688 (sei virgola sei otto otto) azioni ordinarie di Saipem, prive di indicazione del valore nominale, per ciascuna azione ordinaria di Subsea7, con valore nominale di USD 2,00 per azione, posseduta (il "Rapporto di Cambio"). Il Rapporto di Cambio non prevede conguagli in denaro.
La valutazione delle Società Partecipanti alla Fusione ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio è stata effettuata secondo i principi utilizzati nella prassi internazionale e i metodi utilizzati per operazioni di analoga tipologia ed entità.
Il Rapporto di Cambio, approvato dai Consigli di Amministrazione, sarà esaminato ai fini del rilascio del parere sulla congruità da parte dell'esperto indipendente nominato ai sensi dell'art. 2501-sexies del Codice Civile e dell'art. 22 del Decreto 19/2023.
Per ulteriori informazioni sul Rapporto di Cambio si rinvia alla successiva Sezione 3.

La stipula dell'atto di fusione relativo alla Fusione (l'"Atto di Fusione") è condizionata all'avveramento (o alla rinuncia, a seconda dei casi) di ciascuna delle seguenti condizioni sospensive (le "Condizioni Sospensive"):

condizionate solo al perfezionamento della Fusione e all'emissione delle Nuove Azioni in favore degli azionisti di Subsea7 in conformità ai termini previsti dal Progetto Comune di Fusione).
Le Condizioni Sospensive dovranno verificarsi (o essere rinunciate) entro il 31 dicembre 2026. Se entro la suddetta data tutte le Condizioni Sospensive non si saranno avverate o non saranno state rinunciate, l'Atto di Fusione non sarà stipulato.
In aggiunta alle Condizioni Sospensive di cui sopra, prima della data di sottoscrizione dell'Atto di Fusione, dovranno essere state perfezionate tutte le formalità preliminari alla Fusione, compresa la consegna da parte del notaio lussemburghese scelto da Subsea7 del certificato che attesti la corretta realizzazione degli atti e delle formalità preliminari alla Fusione.
Saipem è una società per azioni di diritto italiano, con sede legale in Milano (MI), Via Luigi Russolo 5, 20138, capitale sociale pari ad Euro 501.669.790,83 interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano – Monza – Brianza – Lodi: 00825790157, iscritta al R.E.A. al n. MI-788744, con azioni quotate sul mercato regolamentato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
Saipem sarà la società risultante dalla Fusione e manterrà la propria attuale forma giuridica e sede legale e continuerà, pertanto, a essere una società retta dal diritto italiano. Inoltre, sempre a seguito dell'efficacia della Fusione, la Società Incorporante assumerà la denominazione "Saipem7 S.p.A.".
La seguente tabella mostra la percentuale di partecipazione dei principali azionisti in Saipem (ossia, partecipazioni che rappresentano il 3% o più dei diritti di voto), alla data di pubblicazione della presente Relazione, sulla base delle informazioni pubblicamente disponibili:
| Azionista | Percentuale Detenuta | |
|---|---|---|
| Eni | 21,192%6 | |
| CDP Equity | 12,821% |
6 Percentuale aggiornata a seguito dell'efficacia della conversione delle azioni di risparmio di Saipem in azioni ordinarie, intervenuta in data 23 giugno 2025

BlackRock, Inc. 4,939%7
Ai sensi dell'articolo 93 del TUF, né Eni né CDP Equity controllano individualmente Saipem.
Subsea7 è una società anonima (société anonyme) di diritto lussemburghese, con sede legale in Lussemburgo (Lussemburgo), 412F, route d'Esch, L-1471, capitale sociale complessivo emesso pari ad USD 599.200.000,00, numero di iscrizione nel Registro del Commercio e delle Imprese del Lussemburgo (Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg) ("RCS") al numero B43172, con azioni quotate sul mercato regolamentato Euronext Oslo.
La seguente tabella mostra la percentuale di partecipazione dei principali azionisti in Subsea7 (ossia, ai sensi della legge lussemburghese, partecipazioni che rappresentano il 5% o più dei diritti di voto), alla data di pubblicazione della presente Relazione, sulla base delle informazioni pubblicamente disponibili:
| Azionista | Percentuale Detenuta A8 | Percentuale Detenuta B9 | |
|---|---|---|---|
| Siem Industries | 23,6% | 24,0% | |
| Folketrygdfondet | 9,0% | 9,1% |
In considerazione della nazionalità di Saipem e Subsea7, la Fusione si qualifica come operazione transfrontaliera ai sensi dell'articolo 1, lettera (f), del Decreto 19/2023 e dell'articolo 1025-1 della Legge Societaria Lussemburghese.
La presente Relazione è stata, quindi, redatta per le finalità di cui all'art. 2501-quinquies del Codice Civile, all'art. 21 del d Decreto 19/2023, e, poiché le azioni Saipem sono quotate su Euronext Milan, anche dell'art. 70, comma 2 del Regolamento Emittenti, in conformità allo schema n. 1 del relativo allegato 3A.
7 Sezione "Governance" - "Assemblea degli azionisti"
8 Le partecipazioni azionarie principali riportate nella tabella sottostante sono calcolate sulla base delle: (A) 299.600.000 azioni totali e (B) 295.613.936 azioni in circolazione, come riportato sul sito web di Subsea7 all'indirizzo https://www.subsea7.com/en/investors/shareholder-centre/major-shareholders.html.
9 Le partecipazioni azionarie principali riportate nella tabella sottostante sono calcolate sulla base delle: (A) 299.600.000 azioni totali e (B) 295.613.936 azioni in circolazione, come riportate sul sito web di Subsea7 all'indirizzo https://www.subsea7.com/en/investors/shareholder-centre/major-shareholders.html.

Come anticipato, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del Decreto 19/2023, il Consiglio di Amministrazione di Saipem ha redatto una Relazione unica destinata sia ai soci sia ai lavoratori.
Come specificato nel Progetto Comune di Fusione, dalla Data di Efficacia della Fusione, Subsea7 sarà incorporata in Saipem e cesserà di esistere come entità autonoma e Saipem acquisirà e proseguirà tutte le attività e assumerà tutte le passività nonché gli altri rapporti giuridici di Subsea7.
Nell'ambito e ai fini della Fusione, la relazione di cui all'articolo 20 del Decreto 19/2023 e all'articolo 2501-sexies del Codice Civile sarà rilasciata, per Saipem, da EY quale esperto indipendente, nominato dal Tribunale di Milano (in quanto luogo in cui ha sede la società italiana partecipante alla Fusione), con provvedimento del 3 aprile 2025, notificato in data 7 aprile 2025.
La relazione di cui all'articolo 1025-7 della Legge Societaria Lussemburghese sarà redatta, per Subsea7, da Ernst & Young S.A. quale esperto indipendente, nominato da Subsea7 in data 7 maggio 2025.
Fermo restando quanto sopra, qualsiasi modifica rilevante degli elementi dell'attivo o del passivo di una delle Società Partecipanti alla Fusione eventualmente intervenuta tra la data della presente Relazione e la data delle assemblee degli azionisti delle Società Partecipanti alla Fusione chiamate ad approvare la Fusione, dovranno essere segnalate ai relativi soci in Assemblea e al Consiglio di Amministrazione dell'altra Società Partecipante alla Fusione ai sensi dell'articolo 1021-5 (2) della Legge Societaria Lussemburghese e dell'articolo 2501-quinquies, comma 3, del Codice Civile.
In considerazione della nazionalità delle Società Partecipanti alla Fusione e delle disposizioni della legge lussemburghese del 19 dicembre 2002 sul Registro del Commercio e delle Imprese e sulla contabilità e i bilanci annuali delle imprese (la "Legge RCS Lux") e del Decreto 19/2023, il Progetto Comune di Fusione è stato redatto in lingua italiana e in lingua inglese. Ai sensi del diritto italiano, il Progetto Comune di Fusione deve essere redatto in lingua italiana e depositato presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi; mentre ai sensi dell'articolo 22-2 della Legge RCS Lux, il Progetto Comune di Fusione deve essere tradotto in francese e depositato presso il Registre de Commerce et des Sociétés in Lussemburgo per la pubblicazione nel Recueil Électronique des Sociétés et Associations.

Lo statuto che regolerà la Società Incorporante a decorrere dalla Data di Efficacia della Fusione è quello riportato sub Allegato "2" al Progetto Comune di Fusione (lo "Statuto post-Fusione").
Si dà atto, in particolare, che l'adozione dello Statuto post-Fusione comporterà, tra l'altro, quanto segue:
Si precisa che lo Statuto post-Fusione indica l'importo massimo del capitale ed il numero massimo delle azioni post-Fusione, la cui esatta determinazione sarà accertata sulla base del numero di azioni della Società Incorporanda emesse alla Data di Efficacia della Fusione, dedotte le azioni della Società Incorporanda rispetto alle quali sia stato esercitato il Diritto di Recesso Azionisti Subsea7 (come definito al Paragrafo 9) e che risultino non acquistate da terzi nel contesto del collocamento (come ulteriormente descritto al Paragrafo 9).
Di seguito si riporta una descrizione della maggiorazione del diritto di voto prevista nello Statuto post-Fusione che entrerà in vigore alla Data di Efficacia della Fusione.
L'art. 127-quinquies del TUF, primo comma, introduce la possibilità per le società con azioni quotate su un mercato regolamentato di prevedere, in via statutaria, l'attribuzione di un voto maggiorato "fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione" agli azionisti che mantengano il proprio possesso azionario per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione in un apposito elenco tenuto dalla società.
L'introduzione del voto maggiorato consentirà così a Saipem7 di incentivare gli investimenti a mediolungo termine e favorirà la stabilità della compagine azionaria, dotando gli azionisti che intendono investire con prospettive di più ampio termine di un maggior peso nelle decisioni di Saipem7.

Pertanto, lo Statuto post-Fusione – che entrerà in vigore alla Data di Efficacia della Fusione – prevede la facoltà per gli azionisti di ottenere maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'art. 127-quinquies del TUF nei termini di seguito illustrati.
Per quanto attiene il periodo minimo di detenzione delle azioni idoneo a determinare la maggiorazione del diritto di voto, lo Statuto post-Fusione prevede che la maggiorazione del diritto di voto sia acquisita al decorrere di un periodo continuativo di possesso azionario di 36 (trentasei) mesi.
Per quanto attiene l'entità della maggiorazione del diritto di voto, lo Statuto post-Fusione, in linea con le previsioni dell'art. 127-quinquies del TUF, primo comma, fissa il limite massimo della maggiorazione a due voti per ciascuna azione. Si ritiene che un coefficiente di maggiorazione pari a 2 voti sia idoneo ad assicurare che la maggiorazione sia effettivamente ed efficacemente premiante per gli azionisti che intendano avvalersene e che un periodo di maturazione a seguito di 36 (trentasei) mesi di detenzione continuativa sia congruo con l'obiettivo di garantire investimenti stabili e durevoli nella Società.
Ai sensi dell'art. 127-quinquies, comma 2, del TUF la legittimazione al beneficio del voto maggiorato richiede l'iscrizione dei soci che intendano beneficiare di tale maggiorazione in un apposito elenco, il cui contenuto è disciplinato dall'art. 143-quater del Regolamento Emittenti ("Elenco Speciale").
Tale elenco non costituisce un nuovo libro sociale, ma è complementare al libro soci e, pertanto, allo stesso si applicano, per quanto compatibili, le norme di pubblicità previste per il libro soci, ivi incluso il diritto di ispezione da parte dei soci di cui all'art. 2422 del Codice Civile.
Pertanto, si rende opportuno istituire detto Elenco Speciale e di conferire al Consiglio di Amministrazione mandato e ogni connesso potere per (i) adottare il regolamento per il voto maggiorato volto principalmente a determinarne le modalità di iscrizione, tenuta e aggiornamento dell'Elenco Speciale, nel rispetto della normativa applicabile e, in particolare, di quanto previsto dall'art. 143-quater del Regolamento Emittenti; e (ii) nominare il soggetto incaricato della tenuta dell'Elenco Speciale.
Lo Statuto post-Fusione precisa, inoltre, che:
(i) al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il soggetto legittimato dovrà presentare un'apposita istanza, allegando una comunicazione attestante il possesso azionario – che può


riguardare anche solo parte delle azioni possedute dal titolare – rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche l'istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi ed i dati identificativi dell'eventuale soggetto controllante. Ciascun soggetto iscritto nell'Elenco Speciale può, in qualunque tempo, mediante apposita richiesta ai sensi di quanto sopra previsto, indicare ulteriori azioni per le quali richieda la maggiorazione del voto;
Sempre ai sensi dello Statuto post-Fusione, il requisito di cui all'art. 127-quinquies del TUF deve essere inteso con riferimento alle azioni il cui diritto di voto sia appartenuto al medesimo soggetto per il

periodo continuativo di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'Elenco Speciale, in virtù di un diritto reale di godimento legittimante l'esercizio del diritto di voto (i.e., piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto).
Il beneficio del voto maggiorato viene meno, ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato già decorso perde efficacia:
fermo restando che la maggiorazione di voto, ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, sono comunque conservati in caso di:


Lo Statuto post-Fusione prevede, inoltre, che il beneficio della maggiorazione di voto:
Nelle predette ipotesi, le Azioni di Nuova Emissione acquisiscono la maggiorazione di voto: (x) per le Azioni di Nuova Emissione spettanti al titolare a fronte della titolarità di azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso; e (y) per le Azioni di Nuova Emissione spettanti al titolare a fronte della titolarità di azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale.

Ai sensi dell'art. 127-quinquies, comma 10, del TUF, lo Statuto post-Fusione prevede che la maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.
I Consigli di Amministrazione, rispettivamente di Subsea7 e di Saipem sono giunti alla determinazione del Rapporto di Cambio a seguito di una ponderata valutazione delle Società Partecipanti alla Fusione e del loro capitale economico, tenendo altresì conto della natura dell'operazione.
Ai fini della definizione delle condizioni della Fusione, ivi incluso il Rapporto di Cambio, le Società Partecipanti alla Fusione hanno fatto riferimento ai propri bilanci sottoposti a revisione contabile e chiusi alla data del 31 dicembre 2024, che mostrano un patrimonio netto positivo e in particolare:
Ai fini della Fusione, saranno altresì messi a disposizione del pubblico ai sensi delle applicabili norme di legge e di regolamento: (i) per la Società Incorporante, il bilancio intermedio di Saipem al 30 giugno 2025, redatto ai fini dell'articolo 2501-quater, comma 1, del Codice Civile Italiano, così come approvato dal Consiglio di Amministrazione di Saipem in data 23 luglio 2025; e (ii) per la Società Incorporanda, il bilancio intermedio (unaudited interim financial statements) al 30 giugno 2025 di Subsea7.
Il Rapporto di Cambio è stato determinato nella seguente misura:
n. 6,688 (sei virgola sei otto otto) azioni ordinarie di Saipem, prive di indicazione del valore nominale, per ciascuna azione ordinaria di Subsea7, con valore nominale di USD 2,00 per azione posseduta.

Si precisa che, nel contesto della determinazione del Rapporto di Cambio, i Consigli di Amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione hanno tenuto conto anche delle seguenti distribuzioni antecedenti la Data di Efficacia della Fusione, da effettuarsi nei limiti e termini illustrati di seguito:

1.600.000.000,00 (un miliardo seicento milioni/00)) e (y) nel caso di Subsea7, l'EBITDA target 2025 di Subsea7 (i.e., USD 1.400.000.000,00 (un miliardo e quattrocento milioni/00)); e
Si precisa da ultimo che, in relazione al previsto disinvestimento di attività, identificato nell'Accordo di Fusione tra le operazioni consentite, Subsea7 sarà autorizzata a distribuire ai propri azionisti un dividendo complessivo pari a un massimo di Euro 105.000.000,00 (centocinque milioni/00) da versare in NOK alla prima delle seguenti date: (x) completamento della vendita delle attività, oppure (y) immediatamente prima della Data di Efficacia della Fusione (il "Dividendo Addizionale per la Vendita di Attività").
Infine, n. 1.202.990 (un milione duecentodue mila novecento novanta) azioni proprie di Subsea7 saranno annullate alla Data di Efficacia della Fusione.
Ai fini della propria valutazione del Rapporto di Cambio, il Consiglio di Amministrazione di Saipem ha tenuto conto delle relazioni predisposte, in qualità di advisor economico-finanziari, da Goldman Sachs Bank Europe SE, Succursale Italia ("Goldman Sachs") e Deutsche Bank AG, Milan Branch ("Deutsche Bank"). Goldman Sachs e Deutsche Bank hanno ciascuna fornito il proprio parere, rispettivamente in data 23 luglio 2025 (data del parere di Goldman Sachs) e 22 luglio 2025 (data del

parere di Deutsche Bank), al Consiglio di Amministrazione di Saipem. Tenuto conto della distribuzione del Dividendo Straordinario e del Dividendo Addizionale per la Vendita di Attività, e sulla base dei fattori e delle assunzioni indicati rispettivamente nei pareri scritti di Goldman Sachs e Deutsche Bank, sia il parere di Goldman Sachs che quello di Deutsche Bank hanno concluso che il Rapporto di Cambio ai sensi dell'Accordo di Fusione fosse fair dal punto di vista finanziario per Saipem. Una copia del parere scritto di Goldman Sachs e del parere scritto di Deutsche Bank, datati rispettivamente 23 luglio 2025 e 22 luglio 2025, saranno allegati al documento informativo che sarà pubblicato da Saipem, ai sensi dell'art. 70, comma 6, del Regolamento Emittenti. In data 3 aprile 2025, il Tribunale di Milano ha designato EY quale esperto comune incaricato di redigere la relazione sulla congruità del rapporto di cambio ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-sexies del Codice Civile.
Le assunzioni sulla base delle quali è stato determinato il Rapporto di Cambio sono illustrate di seguito. La valutazione delle Società Partecipanti alla Fusione ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio è stata effettuata secondo i principi utilizzati nella prassi internazionale e i metodi utilizzati per operazioni di analoga tipologia ed entità.
In primo luogo, è stato seguito il principio di omogeneità relativa e confrontabilità dei criteri di valutazione applicati: nell'ambito di un'operazione di fusione, infatti, le valutazioni non sono finalizzate alla determinazione dei valori economici assoluti delle società partecipanti alla fusione, quanto piuttosto all'ottenimento attraverso l'applicazione di metodologie e assunzioni omogenee, di valori tra loro confrontabili al fine di determinare il rapporto di cambio.
In secondo luogo, l'analisi si basa su perimetri autonomi per ciascuna delle Società Partecipanti alla Fusione. L'impatto delle potenziali sinergie attese dall'aggregazione non è stato preso in considerazione in quanto tali sinergie si potranno iniziare a concretizzare solamente quando l'operazione verrà completata.
Quanto ai metodi, nell'ambito di una generale revisione delle metodologie valutative previste dalla dottrina ed utilizzate nella migliore prassi per operazioni similari, si ritiene che per esprimere la congruità del rapporto di cambio proposto debba essere presa in considerazione la metodologia del Discounted Cash Flow (DCF) quale metodologia di riferimento.

Tale metodologia è volta a calcolare il valore attuale dei flussi di cassa operativi che si stima Saipem e Subsea7, in ipotesi per entrambe di autonomia gestionale, possano generare in futuro, utilizzando come basi prospettiche di riferimento i piani industriali sviluppati da entrambe le Società Partecipanti alla Fusione.
L'utilizzo del metodo dei flussi di cassa si basa universalmente sull'individuazione di una serie di variabili determinate in relazione ad un arco di tempo assunto per la valutazione. Le variabili suddette sono riferite a:
Sono poi stati utilizzati quali metodi di controllo il metodo delle osservazioni delle quotazioni di Borsa e il metodo delle osservazioni dei prezzi target indicati dagli analisti di ricerca.
Tale metodologia è stata applicata ad entrambe le Società Partecipanti alla Fusione, in quanto entrambe società quotate. Per le azioni di entrambe, come richiesto dalla prassi professionale, ai fini dell'analisi si è osservato l'andamento delle quotazioni di Borsa con riferimento a diversi orizzonti temporali sia (i) antecedenti alla comunicazione della sottoscrizione dell'MoU che (ii) antecedenti alla comunicazione

della sottoscrizione dell'Accordo di Fusione, privilegiando il ricorso a medie delle quotazioni ponderate per il volume ("VWAP" o "Prezzo Medio Ponderato per il Volume").
Tale metodologia è volta ad esprimere i prezzi target degli analisti di ricerca per le Società Partecipanti alla Fusione. Questi prezzi rappresentano il valore teorico che il titolo di una determinata società quotata potrebbe raggiungere in un orizzonte temporale predeterminato, sulla base di ipotesi relative all'andamento atteso dei risultati economico-finanziari, alla posizione competitiva, alle prospettive industriali e al profilo di rischio dell'emittente.
Tali valori teorici dei titoli si basano su modelli di valutazione autonomamente costruiti dagli analisti di ricerca, tipicamente basati su flussi di cassa scontati o su multipli di mercato, e costituiscono uno degli strumenti di riferimento più diffusi per la formazione delle aspettative di mercato.
Nel caso di specie, sono stati considerati i prezzi target pubblicati in un arco temporale ragionevolmente ravvicinato rispetto a (i) la data di comunicazione della sottoscrizione del MoU e (ii) la data di comunicazione della sottoscrizione dell'Accordo di Fusione, da parte di un panel selezionato di primarie istituzioni finanziarie internazionali. Tali valori sono stati rilevati separatamente per ciascuna delle Società Partecipanti alla Fusione, e successivamente utilizzati per determinare un intervallo implicito di possibili rapporti di concambio tra le azioni Saipem e Subsea7.
In linea con la prassi internazionale, l'analisi dei prezzi target fornisce un intervallo di valori plausibili del rapporto di cambio volto ad assicurare la razionalità economico-finanziaria della valorizzazione sottostante e a garantire una più ampia attendibilità del processo decisionale.
Ci sono altri metodi di valutazione che solitamente possono essere presi in considerazioni per transazioni similari: metodologia dei multipli di Borsa di società comparabili, e metodologia dei multipli impliciti in transazioni precedenti comparabili.
La metodologia dei multipli di Borsa di società comparabili è volta a determinare il valore di una società sulla base dell'applicazione a determinati parametri economico-finanziari della stessa dei multipli impliciti delle valutazioni di mercato di società comparabili alla stessa.

Tale metodologia non è stata presa in considerazione al fine di valutare il valore delle Società Partecipanti alla Fusione a causa, principalmente, dell'assenza di società quotate direttamente comparabili a Saipem e Subsea7. In aggiunta, l'approccio dei multipli di borsa non coglie le specificità di crescita e di generazione di cassa delle società oggetto di valutazione, se non a fronte di rettifiche significative.
Questa metodologia è stata quindi esclusa per ragioni di affidabilità e di significatività.
Inoltre, la metodologia dei multipli impliciti in transazioni precedenti comparabili è volta a determinare il valore di una società sulla base dell'applicazione a determinati parametri economico-finanziari della stessa dei multipli ricavati da precedenti transazioni similari.
Tale metodologia non è stata presa in considerazione al fine di valutare il valore delle Società Partecipanti alla Fusione a causa, principalmente, dell'assenza di transazioni comparabili alla Fusione. Va inoltre osservato che le caratteristiche stesse della Fusione rendono meno significativo il confronto con transazioni precedenti, data la futura compagine azionaria paritetica degli Azionisti Rilevanti e del Patto Parasociale Fusione sottoscritto dagli stessi.
Pertanto, tali considerazioni hanno portato all'esclusione di questa metodologia valutativa per manifesta non applicabilità pratico-economica.
Ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio, nella seguente tabella sono riportati i valori per azione e relativi rapporti di cambio individuati dal Consiglio di Amministrazione e risultanti dall'applicazione del metodo del Discounted Cash Flow (DCF), confermati dall'applicazione dei metodi di controllo (i.e., il metodo delle osservazioni delle quotazioni di Borsa e il metodo delle osservazioni dei prezzi target indicati dagli analisti di ricerca).
| Valore per azione (€) (*) |
Min | Max |
|---|---|---|
| Saipem | 3,81 | 4,65 |
| Subsea7 | 24,33 | 31,14 |

| emarket sdir storage |
|---|
| CERTIFIED |
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Rapporto di Cambio (**) | 5,2 | 8,2 |
(*) Valori per azione impliciti utilizzati nella determinazione dei range di minimo e massimo del Rapporto di Cambio (**) Rapporto di Cambio calcolato come rapporto tra Min/Max e Max/Min tra i valori per azione di Subsea7 e i valori per azione di Saipem.
Nell'ambito di una fusione, l'obiettivo della valutazione del Consiglio di Amministrazione è quello di stimare i valori relativi (piuttosto che quelli assoluti) del patrimonio delle Società Partecipanti alla Fusione, al fine di determinare il rapporto di cambio; i valori relativi stimati non devono essere presi come riferimento in contesti diversi. Pertanto, i valori per azione sopra indicati sono stati determinati esclusivamente ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio e non devono essere utilizzati in altri contesti.
Ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio sono stati considerati i seguenti elementi metodologici:
Le principali difficoltà incontrate dagli organi amministrativi di Subsea7 e Saipem nella valutazione delle Società Partecipanti alla Fusione sono sinteticamente di seguito descritte:
• sono state applicate diverse metodologie, sia analitiche che basate su valori di mercato, che hanno richiesto l'uso di diverse informazioni, parametri e ipotesi. Non è possibile prevedere che tali ipotesi assunte, pur basandosi sull'esperienza, conoscenza, nonché dati storici disponibili, saranno effettivamente mantenute o confermate. Nell'applicare tali metodologie, il Consiglio di

Amministrazione di Saipem ha preso in considerazione le caratteristiche e le limitazioni inerenti a ciascuna di esse, in conformità con la prassi di valutazione professionale seguita a livello nazionale ed internazionale;
• il prezzo di mercato delle Società Partecipanti alla Fusione è stato ed è soggetto a volatilità e fluttuazioni dovute anche all'andamento generale dei mercati dei capitali, i quali possono o meno riflettere il valore fondamentale delle Società Partecipanti alla Fusione;
Le azioni ordinarie di Subsea7 saranno concambiate con azioni ordinarie di Saipem secondo il Rapporto di Cambio indicato al precedente Paragrafo 2 della presente Relazione.
Per effetto e in esecuzione della Fusione, infatti, Saipem procederà ad effettuare, al servizio del concambio delle azioni ordinarie Saipem con le azioni ordinarie di Subsea7, un aumento di capitale sociale, in via scindibile, per un importo nominale complessivo massimo di Euro 501.681.691,05, mediante emissione di massime n. 1.995.679.203 nuove azioni ordinarie, aventi gli stessi diritti e le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie della stessa Saipem, come risulta dallo Statuto post-Fusione, e mediante imputazione a capitale di Euro 0,251383935 per ciascuna azione emessa a servizio della Fusione, salvi gli arrotondamenti necessari alla quadratura matematica dell'operazione (le "Nuove Azioni").
Si precisa che l'importo effettivo del citato aumento capitale, nonché il numero effettivo di Nuove Azioni, potrà differire dall'importo e dal numero massimo indicato nella presente Relazione e nel Progetto Comune di Fusione per effetto dell'esercizio del Diritto di Recesso Azionisti Subsea7 (come definito al Paragrafo 9) da parte degli azionisti di Subsea7, che avranno votato contro la deliberazione di approvazione della Fusione e le cui azioni siano state acquistate da Subsea7 (si veda il Paragrafo 9 per ulteriori dettagli).
Alla Data di Efficacia della Fusione, tutte le azioni ordinarie di Subsea7 allora in circolazione (diverse dalle azioni proprie ordinarie di Subsea7, come meglio precisato di seguito, ma incluse quelle rispetto alle quali sia stato validamente esercitato il Diritto di Recesso Azionisti Subsea7 e che siano state

acquistate da terzi nel contesto del collocamento, come meglio descritto al Paragrafo 9) saranno annullate e concambiate con le Nuove Azioni di Saipem.
Le azioni proprie detenute da Subsea7 alla Data di Efficacia della Fusione e le azioni rispetto alle quali sia stato validamente esercitato il Diritto di Recesso Azionisti Subsea7 e che siano state acquistate da Subsea7 (le "Azioni Acquistate dalla Società Incorporata") saranno cancellate e non saranno oggetto di concambio con le Nuove Azioni, ai sensi dell'art. 2504-ter del Codice Civile e dell'art. 131(5) della Mobility Directive.
Si prevede che immediatamente prima della Data di Efficacia della Fusione, al netto delle eventuali Azioni Acquistate dalla Società Incorporata, Subsea7 deterrà n. 1.202.990 (un milione duecentodue mila novecentonovanta) azioni proprie, che saranno annullate per effetto di legge alla Data di Efficacia della Fusione.
Per mera chiarezza, si precisa che alla data odierna nessuna Società Partecipante alla Fusione detiene azioni nel capitale dell'altra Società Partecipante alla Fusione, né si prevede che ne deterrà alcuna alla Data di Efficacia della Fusione. Qualora alla Data di Efficacia della Fusione la Società Incorporata detenga Azioni Acquistate dalla Società Incorporata, ai sensi dell'articolo 2504-ter del Codice Civile Italiano e dell'articolo 131(5) della Mobility Directive le medesime saranno annullate e non saranno concambiate.
Le Nuove Azioni da assegnare al perfezionamento della Fusione saranno emesse alla Data di Efficacia della Fusione in forma dematerializzata e rese disponibili agli azionisti di Subsea7 che ne abbiano diritto tramite registrazione contrabile attraverso Verdipapirsentralen ASA (Euronext Securities Oslo) ("VPS").
Gli azionisti di Subsea7 che non detenessero un numero tale di azioni Subsea7 che consenta loro di ricevere un numero intero di Nuove Azioni di Saipem7 sono invitati a valutare se vendere parte della loro partecipazione in Subsea7 o acquistare ulteriori azioni Subsea7 in modo da detenere un numero di azioni Subsea7 che dia diritto a ricevere un numero intero di Nuove Azioni al completamento della Fusione.
Nel caso in cui al momento del completamento della Fusione non fosse possibile assegnare un numero intero di Nuove Azioni, gli azionisti di Subsea7 riceveranno un numero di Nuove Azioni arrotondato

per difetto; le frazioni di Nuove Azioni che non potranno essere assegnate a causa di tale arrotondamento saranno monetizzate a valore di mercato e il ricavato sarà loro riconosciuto con modalità che saranno comunicate entro la Data di Efficacia della Fusione.
Fermo restando quanto previsto al Paragrafo 2, nessun diritto particolare ai dividendi sarà riconosciuto come risultato o in relazione alla Fusione. Gli azionisti Subsea7 che eserciteranno il Diritto di Recesso Azionisti Subsea7 (come definito al Paragrafo 9) non riceveranno alcuna azione della Società Incorporante alla Data di Efficacia della Fusione e non avranno pertanto diritti sui dividendi della Società Incorporante, come risultante dalla Fusione, che saranno potenzialmente distribuiti dopo la Data di Efficacia della Fusione.
La Fusione produrrà effetti civilistici a far data dall'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504-bis del Codice Civile o dalla data successiva indicata nell'atto di Fusione, fermo restando che in nessun caso l'efficacia della Fusione potrà intervenire prima della data di iscrizione dell'Atto di Fusione presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi (la "Data di Efficacia della Fusione"). Ai fini contabili e fiscali in Italia, le attività della Società Incorporata saranno imputate al bilancio della Società Incorporante a decorrere dalla Data di Efficacia della Fusione.
Le attività, le passività e gli altri rapporti giuridici della Società Incorporata saranno riflessi nei bilanci e nelle altre relazioni finanziarie della Società Incorporante a partire dalla Data di Efficacia della Fusione.
Ai fini fiscali italiani, la Fusione è regolata dalle previsioni del Titolo III, Capo IV, del D.P.R. n. 917/1986 ("TUIR"). In particolare, gli articoli 178 e 179 del TUIR - che hanno recepito la Direttiva 90/434/CEE del 23 luglio 1990 e successive modifiche - estendono alle operazioni intracomunitarie il regime di neutralità fiscale previsto, per le operazioni domestiche, dall'art. 172 del TUIR. La Fusione avrà efficacia fiscale a partire dalla data di efficacia contabile, dal momento che la Società Incorporante è un soggetto c.d. IAS Adopter, in ossequio al principio di "derivazione" del reddito imponibile dalle risultanze delle scritture contabili.

Ai fini fiscali italiani, la fusione di Subsea7 in Saipem è regolata dagli articoli del Titolo III, Capo IV, del TUIR. In particolare, gli articoli 178 e 179 estendono alle operazioni intracomunitarie il regime di neutralità fiscale previsto, per le operazioni domestiche, dall'art. 172 del TUIR.
Inoltre, ai sensi dell'art. 166-bis, comma 1, lett. e) del TUIR, la Fusione rientra nella disciplina della cosiddetta "entry tax". Pertanto, ai sensi del successivo comma 3, lett. e), le attività e le passività della Società Incorporata devono assumere quale valore fiscale "di ingresso" in Saipem il relativo valore di mercato.
Allo stato attuale, non è previsto che la Fusione determini modifiche sostanziali dei livelli occupazionali della Società Incorporante.
Ai sensi degli artt. 23 e 40 del Decreto 19/2023 e dell'art. 2501-septies del Codice Civile, la relazione illustrativa sulla Fusione approvata dal Consiglio di Amministrazione deve essere inviata ai rappresentanti dei lavoratori di Saipem almeno 45 giorni prima della data dell'Assemblea convocata per approvare il Progetto Comune di Fusione. Entro la stessa data, Saipem fornirà comunicazione alle organizzazioni sindacali, oltre che ai rappresentanti dei lavoratori. Nel caso in cui i rappresentanti dei lavoratori o le organizzazioni sindacali ne facciano richiesta scritta almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea, Saipem avvierà, nei cinque giorni successivi, l'esame congiunto dell'operazione. Lo stesso si intenderà esaurito qualora, decorsi 20 giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo. Inoltre, ai sensi dell'art. 20 del Decreto 19/2023, il Progetto Comune di Fusione deve essere depositato almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea convocata per approvare la Fusione, presso il Registro delle Imprese, insieme a un avviso agli azionisti, ai creditori e ai rappresentanti dei lavoratori di Saipem ai sensi dell'art. 20, comma 1, del Decreto 19/2023, che li informa che possono fornire osservazioni al Progetto Comune di Fusione fino a 5 giorni prima della data dell'Assemblea convocata per approvare il Progetto Comune di Fusione.

In alternativa, il Progetto Comune di Fusione può essere pubblicato sul sito web di Saipem e, in tal caso, Saipem deve anche depositare presso il Registro delle Imprese una nota informativa che includa, inter alia, i dettagli di Subsea7 e Saipem, e il sito web dove il Progetto Comune di Fusione, l'avviso agli azionisti, ai creditori e ai rappresentanti dei lavoratori e qualsiasi altra informazione rilevante sulla Fusione sono disponibili.
Ai sensi dell'art. 1025-6 della Legge Societaria del Lussemburgo, sia la relazione sulla Fusione preparata dal Consiglio di Amministrazione di Subsea7, sia il Progetto Comune di Fusione devono essere messi a disposizione degli azionisti e dei dipendenti almeno sei settimane prima dell'Assemblea.
Saipem, prima che l'Assemblea abbia luogo, comunicherà ai rappresentanti dei lavoratori e alle organizzazioni sindacali che abbiano partecipato all'esame congiunto la propria risposta scritta e motivata all'eventuale parere redatto dai rappresentanti dei lavoratori e alle richieste e osservazioni formulate durante l'esame congiunto. Il Consiglio di Amministrazione riferirà all'Assemblea del parere espresso dai rappresentanti dei lavoratori e, ove lo stesso sia stato ricevuto entro cinque giorni prima dell'Assemblea, lo metterà a disposizione e lo allegherà alla relazione.
Inoltre, ai sensi dell'articolo 1025-5 della Legge Societaria del Lussemburgo, un mese prima della data dell'assemblea degli azionisti convocata per approvare il Progetto Comune di Fusione, un avviso che informa gli azionisti, i creditori e i dipendenti di Subsea7 che possono presentare alla società, fino a 5 giorni lavorativi prima della data dell'assemblea generale, osservazioni riguardanti il Progetto Comune di Fusione deve essere pubblicato sul RCS e nella gazzetta ufficiale del Lussemburgo (Recueil Electronique des Sociétés et Associations – RESA) ("RESA").
Si informa, inoltre, che l'art. 39 del Decreto 19/2023 disciplinante la partecipazione dei lavoratori nella Società Incorporante non trova attuazione nel caso di specie in quanto non ne ricorrono i presupposti applicativi. Infatti, né la Società Incorporante, né la Società Incorporanda sono gestite in regime di partecipazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera m), del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 188, né hanno avuto, nei sei mesi precedenti la pubblicazione del Progetto Comune di Fusione, un numero medio di lavoratori pari ai quattro quinti del minimo richiesto per l'attivazione della partecipazione dei lavoratori secondo le rispettive legislazioni dalle quali sono regolate.

Gli azionisti di Saipem non avranno conseguenze rilevanti derivanti dalla realizzazione della Fusione. Infatti, per effetto della stessa, non cambieranno in alcun modo per gli azionisti di Saipem i diritti collegati allo stato di soci, ad eccezione della possibilità di ottenere la maggiorazione del voto per le azioni possedute, e le modalità di esercizio degli stessi, rimanendo la Società Incorporante soggetta alla legge italiana e quotata sul Euronext Milan anche a valle dell'efficacia della Fusione.
Per effetto della Fusione, a decorrere dalla Data di Efficacia della Fusione tutti gli elementi dell'attivo e del passivo della Società Incorporanda saranno automaticamente trasferiti e assunti dalla Società Incorporante e, pertanto, tutti i creditori della Società Incorporanda diventeranno creditori della Società Incorporante.
I creditori della Società Incorporante, i cui crediti sono anteriori alla data di iscrizione o pubblicazione dei documenti sulla Fusione di cui all'art. 2501-ter; terzo comma, del Codice Civile, hanno diritto, entro 90 giorni dal deposito del Progetto Comune di Fusione per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, di opporsi alla Fusione ai sensi dell'art. 28 del Decreto 19/2023.
Ai sensi dell'art. 1021-9 della Legge Societaria Lussemburghese, i creditori delle Società Partecipanti alla Fusione, i cui crediti sono anteriori alla notifica da parte del Registro delle Imprese dell'efficacia della Fusione alle corrispondenti Autorità straniere, nonostante qualsiasi accordo contrario, potranno rivolgersi, nel termine di due (2) mesi dalla pubblicazione della Fusione sul Registro del Commercio e delle Società del Lussemburgo, al giudice che presiede la sezione del Tribunale (tribunal d'arrondissement) che si occupa di questioni commerciali nel distretto in cui si trova la sede legale della società debitrice e che si occupa di questioni commerciali urgenti, per ottenere adeguate garanzie collaterali per qualsiasi debito scaduto o non scaduto, qualora possano dimostrare in modo credibile che la Fusione costituisca un rischio per l'esercizio dei propri diritti e che non sono state fornite loro garanzie adeguate dalla società debitrice. Il giudice che presiede la sezione del Tribunale competente respingerà la domanda nel caso in cui il creditore disponga di garanzie adeguate o se tali garanzie non risultino

necessarie, tenuto conto della situazione finanziaria della società risultante dalla Fusione. La società debitrice può respingere questa richiesta pagando il creditore, anche se il debito è scaduto.
Gli organi amministrativi delle Società Partecipanti alla Fusione ritengono che la Fusione non avrà effetti negativi significativi sui creditori delle Società Partecipanti alla Fusione. Gli organi amministrativi delle Società Partecipanti alla Fusione ritengono pertanto che non sia necessario fornire ai creditori alcuna garanzia particolare.
Si precisa che, ai sensi del regolamento (il "Regolamento") del prestito obbligazionario convertibile emesso da Saipem e denominato "€500,000,000 Senior Unsecured Guaranteed Equity linked bonds due 2029" (le "Obbligazioni Convertibili"), i titolari delle Obbligazioni Convertibili potranno, a seguito della Data di Efficacia della Fusione e ai termini e alle condizioni previsti dal Regolamento, convertire le proprie Obbligazioni Convertibili in azioni ordinarie Saipem7 al prezzo di conversione previsto nel Regolamento per l'ipotesi di "Change of Control" (come definito nel Regolamento) o richiedere il rimborso anticipato (put option) al valore nominale (oltre gli interessi maturati).
Tenuto conto delle modalità con le quali si intende procedere all'assegnazione delle azioni di Saipem agli azionisti di Subsea7 sulla base del Rapporto di Cambio, fatti salvi gli effetti derivanti dall'eventuale esercizio del Diritto di Recesso Azionisti Subsea7 (come infra definito) da parte degli azionisti di Subsea7, l'assetto azionario della società risultante dalla Fusione si prevede che sia il seguente.
| Azionista | Percentuale Detenuta |
|---|---|
| Siem Industries | 11,8% |
| Eni | 10,6% |
| CDP Equity | 6,4% |
| Mercato | 71,1% |
| Totale | 100% |
Sulla base e come conseguenza del Patto Parasociale Fusione stipulato in data 23 luglio 2025, che è intrinsecamente connesso alla Fusione dal punto di vista funzionale e temporale, alla Data di Efficacia

della Fusione, gli Azionisti Rilevanti disporranno congiuntamente di un numero di diritti di voto esercitabili nell'Assemblea della società risultante dalla Fusione superiore alla soglia prevista dall'art. 106, comma 1-bis, del TUF.
Si rimanda al successivo Paragrafo 8 per ulteriori dettagli sui patti parasociali.
Pertanto, in conformità a quanto previsto dal TUF, il completamento della Fusione comporterebbe l'obbligo per i suddetti azionisti di lanciare un'offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i titolari di azioni della società risultante dalla Fusione, relativa a tutte le azioni da loro detenute che sono ammesse alle negoziazioni.
Tuttavia, ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 1, lett. g) del Regolamento Emittenti, un acquisto superiore alla soglia di cui all'articolo 106 del TUF non richiede la promozione di un'offerta pubblica di acquisto totalitaria se "è conseguente ad operazioni di fusione o scissione approvate con delibera assembleare della società i cui titoli dovrebbero altrimenti essere oggetto di offerta e, fermo quanto previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2373 del Codice Civile, senza il voto contrario della maggioranza dei soci presenti in assemblea, diversi dal socio che acquista la partecipazione superiore alla soglia rilevante e dal socio o dai soci che detengono, anche di concerto tra loro, la partecipazione di maggioranza anche relativa purché superiore al 10 per cento"(il "Quorum Whitewash").
Alla luce di quanto sopra, gli azionisti di Saipem sono informati che la delibera di approvazione della Fusione avrà efficacia, e, ferme restando le altre condizioni, si darà luogo alla stipula dell'Atto di Fusione, solo se la delibera sarà approvata anche con il Quorum Whitewash di cui all'articolo 49, comma 1, lettera g), del Regolamento Emittenti.
Eni e CDP Equity sono parti di un patto parasociale relativo a Saipem –sottoscritto in data 22 gennaio2022 e rinnovato fino al 22 gennaio 2028 – che aggrega complessivamente una partecipazione corrispondente a circa il 25% del capitale sociale di Saipem e che prevede accordi in materia di governance di Saipem, limitazioni al trasferimento delle azioni sindacate e delle azioni non sindacate e obblighi di consultazione (il "Patto Parasociale Preesistente"). Per maggiori informazioni sul contenuto del Patto Parasociale Preesistente si rinvia al testo delle informazioni essenziali pubblicato ai

sensi dell'art. 122 del TUF e delle relative disposizioni di attuazione, disponibile al pubblico sul sito internet di Saipem all'indirizzo www.saipem.com, Sezione "Governance – Documenti".
Per quanto a conoscenza della Società Incorporante e della Società Incorporanda, il Patto Parasociale Preesistente cesserà di applicarsi alla data di efficacia della Fusione, quando diverranno invece efficaci il Patto Parasociale Fusione e il Nuovo Patto Parasociale (come di seguito definito).
In data 23 luglio 2025, (i) gli Azionisti Rilevanti hanno sottoscritto il Patto Parasociale Fusione, rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF con efficacia sospensivamente condizionata all'efficacia della Fusione, e (ii) Eni e CDP Equity hanno sottoscritto anche un nuovo patto parasociale relativo alla società risultante dalla Fusione, anch'esso rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF e con efficacia sospensivamente condizionata all'efficacia della Fusione, per regolare l'esercizio dei diritti che spetteranno congiuntamente a Eni e CDP Equity ai sensi del Patto Parasociale Fusione (il "Nuovo Patto Parasociale"). Per maggiori informazioni sul contenuto del Patto Parasociale Fusione e del Nuovo Patto Parasociale si rinvia ai testi delle relative informazioni essenziali ai sensi dell'art. 122 del TUF e delle relative disposizioni di attuazione, che saranno messi a disposizione del pubblico ai sensi di legge.
A seguito della Fusione, gli azionisti di Saipem non hanno diritto di esercitare il diritto di recesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2437 del Codice Civile e/o delle altre leggi applicabili.
Si segnala che ai sensi dell'art. 1025-10(1) della Legge Societaria del Lussemburgo, gli azionisti di Subsea7 che votino contro l'approvazione del Progetto Comune di Fusione nell'Assemblea Straordinaria di Subsea7 avranno il diritto di trasferire le proprie azioni a fronte di un adeguato corrispettivo in denaro (il "Corrispettivo del Recesso"), alle condizioni previste dalla normativa lussemburghese e riassunte di seguito (il "Diritto di Recesso Azionisti Subsea7").
L'esercizio del Diritto di Recesso Azionisti Subsea7 da parte di un azionista di Subsea7 ai sensi dell'art. 1025-10(1) della Legge Societaria del Lussemburgo deve necessariamente riguardare (i) tutte le azioni di Subsea7 registrate sul conto titoli dell'azionista interessato presso il proprio intermediario finanziario alla data di pubblicazione del Progetto Comune di Fusione sul RESA e (ii) tutte le azioni di Subsea7

acquisite successivamente a tale data in eredità o in legato (tali azioni riferite in (i) e (ii), le "Azioni con
Per esercitare il proprio Diritto di Recesso Azionisti Subsea7, gli azionisti di Subsea7 dovranno: (i) votare contro l'approvazione del Progetto Comune di Fusione nell'Assemblea Straordinaria di Subsea7; (ii) dichiarare in tale sede la propria intenzione di cedere le Azioni con Diritto di Recesso al notaio che redige il verbale dell'assemblea; e (iii) bloccare le proprie Azioni con Diritto di Recesso fino alla Data di Efficacia della Fusione.
Le Azioni con Diritto di Recesso degli azionisti di Subsea7 che abbiano validamente esercitato il proprio Diritto di Recesso Azionisti Subsea7 saranno, come sarà discusso e concordato da Saipem e Subsea 7, alternativamente, (i) trasferite a terzi a un prezzo pari al Corrispettivo del Recesso, prima della Data di Efficacia della Fusione, nel contesto del collocamento riservato unicamente ad investitori qualificati, e successivamente (alla Data di Efficacia della Fusione) cancellate e concambiate con Nuove Azioni in Saipem (da assegnare a tali terzi acquirenti) o (ii) acquistate da Subsea7 a un prezzo pari al Corrispettivo del Recesso e (alla Data di Efficacia della Fusione) cancellate senza essere concambiate in Nuove Azioni in Saipem.
Il Corrispettivo del Recesso è calcolato come segue:
Ai fini del calcolo:
A. il "Prezzo Rettificato" è un importo in NOK pari al VWAP Subsea7 a 6 mesi moltiplicato per il Fattore di Rettifica;

dove:
"NOK" indica la Corona Norvegese.
Le modalità complete per l'esercizio del Diritto di Recesso Azionisti Subsea7 saranno indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria di Subsea7.
La proposta di delibera è allegata alla presente Relazione.
* * * *
Si precisa che saranno pubblicati, nel sito internet di Saipem e nei termini di legge:

vii) la relazione redatta da Ernst & Young S.A. in qualità di esperto indipendente, nominato da Subsea7 in data 7 maggio 2025 ai sensi dell'articolo 1025-7 della Legge Societaria Lussemburghese;
viii) la presente Relazione Illustrativa, nonché la relazione illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione di Subsea7.
La documentazione di cui ai precedenti numeri (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi) e (vii) sarà altresì depositata, nei termini di legge, presso la sede della Società e pubblicata con le modalità indicate dagli artt. 65 quinquies, 65-sexies e 65-septies del Regolamento Emittenti.
Milano, 23 luglio 2025
Per conto del Consiglio di Amministrazione


*-*-*
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione degli azionisti di Saipem S.p.A. la seguente proposta di deliberazione:
"L'Assemblea degli Azionisti di Saipem S.p.A., riunitasi in sede straordinaria,
1. di approvare il progetto comune di fusione – come sopra descritto, comprensivo dei relativi allegati, sotto "1" – in ogni sua parte (inclusi i relativi allegati) e, conseguentemente, di procedere – nei termini e alle condizioni ivi previsti – alla fusione per incorporazione
di
con sede legale in Lussemburgo (Lussemburgo), 412F, route d'Esch,
in
39

con sede legale in Milano (MI), Via Luigi Russolo 5,
secondo le modalità e subordinatamente all'avveramento delle condizioni, tutte indicate nel progetto comune di fusione transfrontaliera, e così, in particolare e tra l'altro:


iscrizione, tenuta e aggiornamento dell'apposito elenco dei soci che intendano beneficiare di tale maggiorazione (l'"Elenco Speciale"), nel rispetto della normativa applicabile e, in particolare, di quanto previsto dall'art. 143-quater del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i.; e (ii) nominare il soggetto incaricato della tenuta dell'Elenco Speciale;

comunicazione, o richiesta di autorizzazione che dovesse essere richiesta ovvero rendersi necessaria od opportuna ai fini della fusione."
* * *
Il presente documento non costituisce un'offerta di azioni connesse all'operazione di fusione negli Stati Uniti. Né le azioni connesse all'operazione di fusione né ogni altro strumento finanziario è stato o sarà registrato ai sensi dello U.S. Securities Act del 1993, come modificato (il "Securities Act"), e né le azioni connesse all'operazione di fusione né ogni altro strumento finanziario può essere offerto, venduto o assegnato all'interno o verso gli Stati Uniti, salvo in presenza di una specifica esenzione prevista dal Securities Act o nel contesto di un'operazione non soggetta al Securities Act. Il presente documento non potrà essere trasmesso, distribuito o inviato, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, all'interno o verso gli Stati Uniti.
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