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Fiera Milano

Related Party Transaction Jul 17, 2025

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FIERA MILANO S.p.A. Sede legale in Milano, Piazzale Carlo Magno 1 Sede amministrativa in Rho (MI), Largo Fiera Milano 5 Capitale Sociale Euro 42.445.141,00 i.v. Registro delle Imprese di Milano, Codice fiscale e P. IVA 13194800150

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

Redatto ai sensi dell'articolo 13.2 e dell'Allegato C della procedura in materia di operazioni con parti correlate di Fiera Milano S.p.A. nonché dell'articolo 5 e dell'Allegato 4 del regolamento adottato con delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato.

OPZIONE DI RINNOVO DEL CONTRATTO CON FIERE DI PARMA AVENTE AD OGGETTO LA "MANIFESTAZIONE TUTTOFOOD – EDIZIONI 2026-2040"

Milano, 17 luglio 2025

Il presente documento informativo è stato depositato e messo a disposizione del pubblico in data 17 luglio 2025 presso la sede legale e presso la sede amministrativa di Fiera Milano S.p.A., in Rho (MI), Largo Fiera Milano 5 sul sito internet della società (www.fieramilano.it – sezione Investor Relations – Corporate Governance), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato

INDICE

DEFINIZIONI 4
PREMESSA 6
1. AVVERTENZE: rischi connessi ai potenziali conflitti di interessi derivanti dall'Operazione
7
2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE 7
2.1 Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'Operazione 7
2.2 Indicazione delle parti correlate con cui l'Operazione è stata posta in essere, del relativo grado di
correlazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti nell'Operazione 8
2.3 Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la Società dell'Operazione 8
2.4 Modalità di determinazione del corrispettivo dell'Operazione 9
2.5 Illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'Operazione 9
2.6 Incidenza sui compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della Società e/o di società
da questa controllate in conseguenza dell'Operazione 10
2.7 Informazioni relative agli strumenti finanziari della Società detenuti dai componenti degli organi
di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti di Fiera Milano eventualmente
coinvolti nell'Operazione e agli interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie 10
2.8 Indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative 10
2.9 Iter di approvazione dell'Operazione 11
2.10 Cumulo di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa parte correlata, o con
soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società, ai fini della rilevanza dell'Operazione 12
ALLEGATO 1 – Parere del Comitato Controllo e Rischi, competente in relazione alle attività
richieste dal Regolamento Consob OPC e dalla Procedura OPC FM in materia OPC, reso in
data 9 luglio 2025 13

DEFINIZIONI

Oltre ai termini definiti nel testo, si riporta di seguito un elenco delle principali definizioni utilizzate all'interno del presente Documento Informativo. Tali definizioni, salvo ove diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato. I termini definiti al singolare si intendono anche al plurale, e viceversa, ove il contesto lo richieda.

Comitato OPC Il Comitato Controllo e Rischi di Fiera Milano – composto da
tre amministratori non esecutivi, non correlati e indipendenti –
deputato, ai sensi della Procedura OPC FM, a rilasciare, in
ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento Consob
OPC, il proprio motivato parere preventivo relativamente alle
operazioni con parti correlate (anche di maggiore rilevanza)
poste in essere dalla Società direttamente o per il tramite di sue
controllate.
Consiglio di Il Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano.
Amministrazione
Consulente Legale Lo Studio Legale Galbiati, Sacchi, Lamandini e Associati, nella
persona degli Avv.ti Aldo Sacchi e Matteo M. Cremascoli,
incaricato di assistere il Comitato OPC, per gli aspetti di natura
normativa e regolamentare, in relazione alla gestione del
processo di predisposizione del Parere del Comitato OPC.
Contratto Il contratto sottoscritto dalle Parti in data 15 marzo 2023 avente
ad oggetto la messa a disposizione a Fiere di Parma delle aree
espositive del quartiere fieristico di Rho per la realizzazione
della
Manifestazione
Tuttofood,
oggetto
dell'esercizio
dell'Opzione di Rinnovo.
Documento Informativo Il presente documento informativo, redatto ai sensi dell'articolo
5 e dell'Allegato 4 del Regolamento Consob OPC, nonché del
paragrafo 13.2 della Procedura OPC FM e del relativo Allegato
C.
Fiera Milano o FM o Società Fiera Milano S.p.A., con sede legale in Milano, Piazzale Carlo
Magno n. 1, e sede amministrativa in Rho (MI), Largo Fiera
Milano n. 5.

Fiere di Parma o FdP Fiere di Parma S.p.A., con sede legale in Parma (PR), Viale delle
Esposizioni n. 393/A.
Manifestazione Tuttofood La manifestazione fieristica denominata "Tuttofood", disciplinata
dal Contratto.
OPC di Maggiore Rilevanza L'Operazione qualificabile come "Operazione con Parti Correlate di
Maggiore Rilevanza" ai sensi del Regolamento Consob OPC
nonché dell'articolo 9.2 e dell'Allegato B della Procedura OPC
FM.
Operazione L'operazione approvata dal Consiglio di Amministrazione l'11
luglio 2025, avente ad oggetto
l'esercizio dell'Opzione di
Rinnovo.
Opzione di Rinnovo Il diritto di opzione, previsto dal Contratto in favore di Fiera
Milano, per il rinnovo del Contratto stesso sino all'edizione
2040 della Manifestazione Tuttofood, ai medesimi termini e
condizioni ivi previsti e pattuiti con riguardo alle Manifestazioni
Tuttofood tenutesi negli anni 2023 e 2025.
Parere del Comitato OPC Il motivato parere del Comitato OPC, di natura vincolante, (i)
sull'interesse delle Società al compimento dell'Operazione,
nonché (ii) sulla convenienza e (iii) sulla correttezza sostanziale
delle relative condizioni, allegato al presente Documento
Informativo sub "Allegato 1".
Parti Fiera Milano e Fiere di Parma.
Procedura OPC FM La "Procedura in materia di operazioni con parti correlate" approvata
dal Consiglio di Amministrazione della Società – da ultimo
aggiornata in data 13 dicembre 2023 – in conformità a quanto
previsto (i) dall'articolo 2391-bis del codice civile e (ii) dal
Regolamento Consob OPC, pubblicata sul sito internet della
Società.

Regolamento Emittenti Il Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come
successivamente
modificato
e
integrato,
concernente
la
disciplina degli emittenti.
TUIF Il
decreto
legislativo
24
febbraio
1998,
n.
58,
come
successivamente modificato e integrato.

PREMESSA

Il presente documento informativo (il "Documento Informativo") è stato predisposto da Fiera Milano S.p.A. ("Fiera Milano", "FM" o la "Società") ai sensi dell'articolo 5 e dell'Allegato 4 del Regolamento Consob n. 17221/2010 (il "Regolamento Consob OPC"), nonché in ottemperanza all'articolo 13.2 e all'Allegato C della "Procedura in materia di operazioni con parti correlate" approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società (il "Consiglio di Amministrazione"), da ultimo aggiornata in data 13 dicembre 2023, in conformità a quanto previsto (i) dall'articolo 2391-bis del codice civile e (ii) dal Regolamento Consob OPC (la "Procedura OPC FM").

Il Documento Informativo ha ad oggetto, per le ragioni infra precisate al paragrafo 2.3, un'operazione con parte correlata qualificata di maggiore rilevanza ai sensi e per gli effetti del Regolamento Consob OPC e della Procedura OPC FM ("OPC di Maggiore Rilevanza"), realizzata da Fiera Milano con Fiere di Parma S.p.A. ("Fiere di Parma" o "FdP"), parte correlata della Società in virtù della partecipazione del 18,5% in essa detenuta da FM, nonché dei rapporti parasociali conclusi con gli altri azionisti di FdP.

L'operazione, in sintesi, consiste nell'esercizio da parte di Fiera Milano del diritto di opzione (l'"Opzione di Rinnovo") per l'estensione della durata del contratto avente ad oggetto la messa a disposizione di FdP delle aree espositive del quartiere fieristico di Rho per l'esclusiva realizzazione della manifestazione fieristica "Tuttofood" sino all'edizione 2040 (la "Manifestazione Tuttofood"), ai medesimi termini e condizioni previsti e pattuiti nel contratto (l'"Operazione").

Si rinvia al successivo paragrafo 2.1 per ulteriori informazioni in merito all'Operazione.

L'Operazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 11 luglio 2025, previo rilascio, in data 9 luglio 2025, del parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi di Fiera Milano (il "Parere del Comitato OPC", qui allegato sub "Allegato 1"). Il Comitato Controllo e Rischi di Fiera Milano rappresenta infatti il comitato competente per l'espressione del motivato parere preventivo relativamente alle operazioni con parti correlate poste in essere dalla Società (il "Comitato OPC").

Il presente Documento Informativo, pubblicato in data 17 luglio 2025, è a disposizione del pubblico presso la amministrativa di Fiera Milano S.p.A., in Rho (MI), Largo Fiera Milano 5, sul sito internet

della società (www.fieramilano.it – sezione Investor Relations – Corporate Governance) nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato .

1. AVVERTENZE: rischi connessi ai potenziali conflitti di interessi derivanti dall'Operazione

L'esercizio dell'Opzione di Rinnovo costituisce un'operazione con parti correlate in quanto, come detto, realizzata dall'emittente quotato Fiera Milano con Fiere di Parma, parte correlata della Società in virtù della partecipazione del 18,5% in essa detenuta dalla Società stessa nonché dei rapporti parasociali conclusi con gli altri azionisti di FdP.

L'Operazione comporta, quindi, i potenziali rischi di conflitto tipici delle operazioni con parti correlate, con riguardo, in particolare, (i) all'interesse per la Società alla conclusione dell'Operazione, (ii) alla convenienza nell'Operazione, nonché (iii) alla correttezza sostanziale delle relative condizioni. In relazione all'Operazione, si fa inoltre presente presente che la delibera di approvazione del Consiglio di Amministrazione è stata preceduta dalla dichiarazione di interesse resa dal Presidente Bonomi ai sensi dell'art. 2391 Cod.Civ., in quanto Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Fiere di Parma.

2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE

2.1 Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'Operazione

2.1.1 In data 15 marzo 2023, Fiera Milano e Fiere di Parma (le "Parti") avevano sottoscritto un contratto (il "Contratto") avente ad oggetto la messa a disposizione a FdP delle aree espositive del quartiere fieristico di Rho per l'esclusiva realizzazione della Manifestazione Tuttofood.

2.1.2 Come anticipato in Premessa, l'Operazione ha ad oggetto l'esercizio da parte di Fiera Milano del diritto di opzione previsto dal Contratto per estendere, in via automatica, sino all'edizione 2040 della Manifestazione Tuttofood, la durata del Contratto stesso.

2.1.3 Il Contratto, negoziato e concluso tra FM e FdP quando quest'ultima non era ancora parte correlata di Fiera Milano, prevedeva che si tenessero – come in concreto effettivamente avvenuto nel maggio 2023 e 2025 – due edizioni della Manifestazione Tuttofood.

Inoltre, il Contratto – che prevedeva come scadenza il termine dell'edizione 2025 della Manifestazione Tuttofood, vale a dire l'8 maggio 2025 – conteneva anche la sopra ricordata Opzione di Rinnovo, vale a dire la possibilità di esercitare, in via unilaterale da parte di Fiera Milano, un diritto di opzione per il rinnovo del Contratto stesso sino all'edizione 2040 della Manifestazione Tuttofood ai medesimi termini e condizioni ivi previsti e pattuiti. Dunque, dopo le prime due edizioni (2023 e 2025), FM avrebbe avuto la facoltà di estendere il Contratto per le altre edizioni della Manifestazione, sino al 2040.

2.1.4 L'Opzione di Rinnovo, destinata a scadere, ai sensi di quanto previsto dal Contratto, entro la data di inizio dell'edizione 2025 della Manifestazione Tuttofood, ovverosia entro il termine del 5 maggio 2025, è stata prorogata, su accordo tra le Parti, al 31 luglio 2025 ( 1 ).

2.1.5 Il Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano, nell'adunanza consiliare dell'11 luglio 2025, ha deliberato di esercitare l'Opzione di Rinnovo, determinandone, per l'effetto, la proroga della validità del Contratto agli stessi termini e condizioni, sino all'edizione 2040 della Manifestazione Tuttofood.

2.2 Indicazione delle parti correlate con cui l'Operazione è stata posta in essere, del relativo grado di correlazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti nell'Operazione

2.2.1 L'Operazione si configura come operazione tra parti correlate poiché realizzata da FM con FdP, parte correlata della Società in virtù della partecipazione del 18,5% in essa detenuta da Fiera Milano nonché dei rapporti parasociali conclusi con gli altri azionisti di FdP.

2.2.2 La natura e la portata degli interessi delle Parti coinvolte tiene conto della circostanza per cui la Manifestazione Tuttofood, al pari di altre manifestazioni di simile genere e specie, riveste carattere di core business per la Società in quanto la messa a disposizione dei padiglioni fieristici per la realizzazione di eventi di grande entità, per di più ripetitivi nel corso degli anni, rientra nell'attività sociale di Fiera Milano.

2.2.3 L'esercizio dell'Opzione di Rinnovo è dunque in linea con la tipologia di business, presente e prospettica, della Società, anche in considerazione della già intervenuta previsione dell'Opzione di Rinnovo nel Contratto.

2.2.4 In seguito all'esercizio dell'Opzione di Rinnovo, Fiera Milano continuerà dunque a ospitare la Manifestazione Tuttofood nel quartiere fieristico di Rho sino al 2040 e, di conseguenza, potrà assicurarsi i ricavi derivanti dalla vendita delle aree espositive e dei servizi all'organizzatore e agli espositori.

2.3 Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la Società dell'Operazione

2.3.1 L'aspetto della convenienza al compimento dell'Operazione è stato esaminato dalla Società in relazione ai ricavi, derivanti dalla vendita delle aree espositive e dei servizi all'organizzatore e agli espositori, che verranno realizzati da Fiera Milano a seguito dell'esercizio dell'Opzione di Rinnovo e,

( 1) FM e FdP hanno convenuto di estendere, sino al 31 luglio 2025, il periodo in cui sarebbe stato possibile esercitare l'Opzione di Rinnovo per consentire lo sviluppo di negoziazioni riguardanti possibili modifiche al Contratto. Tuttavia, non essendo intervenuto un accordo tra le Parti su dette modifiche, le alternative in capo a Fiera Milano consistevano (i) nell'esercitare, entro il termine concordato, l'Opzione di Rinnovo del Contratto sino all'edizione 2040 della Manifestazione Tuttofood, oppure, alternativamente, (ii) nel lasciare scadere detto nuovo termine senza esercitare l'Opzione di Rinnovo medesima.

conseguentemente, della realizzazione della Manifestazione Tuttofood presso le aree espositive del quartiere fieristico di Rho.

2.3.2 In proposito, alla luce dei risultati consuntivati delle edizioni 2023-2025 della Manifestazione nonché sulla base delle proiezioni di cui al business plan 2026-2040 della Manifestazione Tuttofood stessa, i ricavi in capo a FM derivanti dalla vendita delle aree espositive e dei servizi all'organizzatore e agli espositori potranno collocarsi complessivamente in un intorno di Euro 75,5 milioni circa, ai quali dovranno aggiungersi i ricavi derivanti dalla vendita di servizi aggiuntivi agli espositori e organizzatori. La marginalità attesa, nonché la previsione di occupazione di rilevanti spazi espositivi su base ripetitiva nei prossimi 14 anni, rendono l'Operazione conveniente per FM.

2.3.3 Si ricorda che le condizioni economiche del Contratto, per effetto dell'esercizio dell'Opzione di Rinnovo, rimarranno le stesse di quelle pattuite nel 2023 tra Fiera Milano e Fiere di Parma, quando quest'ultima non era parte correlata di FM.

2.3.4 Il mancato esercizio dell'Opzione di Rinnovo avrebbe invece determinato, come conseguenza immediata e diretta, la perdita di tali ricavi nonché dei relativi margini attesi per Fiera di Milano.

2.4 Modalità di determinazione del corrispettivo dell'Operazione

Ai fini della disciplina in materia di operazioni con parti correlate, il controvalore dell'Operazione risulta pari a circa Euro 75,5 milioni, corrispondenti alla somma, per ciascuna delle otto edizioni della Manifestazione Tuttofood oggetto del Contratto, (i) del corrispettivo di area e del corrispettivo fisso a forfait per l'attivazione dei singoli padiglioni, nonché (ii) del corrispettivo per i servizi obbligatori (al netto dello sconto per talune tipologie di servizi) ( 2 ).

2.5 Illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'Operazione

2.5.1 L'Operazione si configura quale OPC di Maggiore Rilevanza ai sensi del Regolamento Consob OPC, nonché dell'articolo 9 e dell'Allegato B della Procedura OPC FM.

In particolare, ai sensi dell'articolo 9 e dell'Allegato B della Procedura OPC FM, per individuare se un'operazione con parte correlata sia qualificabile come OPC di Maggiore Rilevanza occorre prendere a riferimento l'"indice di rilevanza del controvalore" (3 ), vale a dire il rapporto tra (i) il controvalore dell'operazione e (ii) la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o informazioni finanziarie periodiche

( 2) Il controvalore così calcolato non tiene peraltro conto dei ricavi in capo a Fiera Milano, di non agevole quantificazione, derivanti dai servizi aggiuntivi che verrebbero erogati durante le edizioni della Manifestazione Tuttofood. L'Operazione risulta comunque già superiore alla soglia prevista dal Regolamento Consob OPC e dalla Procedura OPC FM e, come tale, è stata pertanto qualificata quale OPC di Maggiore Rilevanza.

( 3) Oltre all'"Indice di rilevanza dell'attivo" e all'"Indice di rilevanza del passivo". Detti ulteriori indici, tuttavia, non risultano essere, nelle circostanze, applicabili.

aggiuntive, ove redatte). Qualora poi il controvalore risulti superiore al 5% di detto indice di rilevanza, allora l'operazione con parte correlata deve essere qualificata come OPC di Maggiore Rilevanza.

2.5.2 La capitalizzazione di borsa di Fiera Milano rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (il Resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 marzo 2025) è pari a Euro 358,2 milioni.

2.5.3 L'Operazione è dunque qualificabile come OPC di Maggiore Rilevanza, ai sensi della Procedura OPC FM, in quanto il rapporto tra il suo controvalore e la capitalizzazione di borsa risulta superiore alla soglia del 5% prevista dal Regolamento Consob OPC e dalla Procedura OPC FM per la qualificazione delle OPC di Maggiore Rilevanza.

2.5.4 Quanto agli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'Operazione si segnala che, di fatto, l'impatto economico finanziario connesso all'Operazione corrisponde ai ricavi complessivi realizzati da Fiera Milano, in ragione della Manifestazione Tuttofood, derivanti dalla vendita delle aree espositive e dei servizi all'organizzatore e agli espositori, ai quali devono sommarsi gli eventuali ricavi derivanti dalla vendita di servizi aggiuntivi ai medesimi espositori.

L'Operazione presenta dunque, secondo le stime e le proiezioni della Società, impatti economici, patrimoniali e finanziari positivi per Fiera Milano.

2.6 Incidenza sui compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della Società e/o di società da questa controllate in conseguenza dell'Operazione

L'Operazione descritta nel presente Documento Informativo non comporta alcuna modifica nei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano e/o delle sue controllate.

2.7 Informazioni relative agli strumenti finanziari della Società detenuti dai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti di Fiera Milano eventualmente coinvolti nell'Operazione e agli interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie

Nell'Operazione le parti correlate sono unicamente Fiera Milano e Fiere di Parma.

Non sono coinvolte nell'Operazione quali parti correlate né componenti del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale, né direttori generali o dirigenti della Società.

2.8 Indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative

Si precisa che la trattativa relativa all'Operazione è stata condotta dall'Amministratore Delegato di Fiera Milano, Arch. Francesco Conci, con il supporto degli Uffici della Società.

2.9 Iter di approvazione dell'Operazione

Procedura

Le operazioni di "maggiore rilevanza" con parti correlate sono necessariamente approvate, ai sensi dell'articolo 9.2(a) della Procedura OPC FM, dal Consiglio di Amministrazione, previo motivato parere favorevole, di natura vincolante, del Comitato OPC, chiamato a esprimersi (i) sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché (ii) sulla convenienza e (iii) sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Le citate disposizioni prevedono che il Comitato OPC, anche a mezzo di uno o più dei suoi componenti, sia coinvolto nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo, con facoltà di richiedere informazioni e formulare osservazioni.

Attività del Comitato OPC

  • A. Il Comitato OPC riunitosi per svolgere le attività necessarie e opportune ai sensi della Procedura OPC FM con riferimento all'Operazione è sempre stato interamente costituito da tre amministratori indipendenti, non correlati e non coinvolti ai sensi del Regolamento Consob OPC e della Procedura OPC FM. In particolare, il Comitato OPC si è riunito in cinque occasioni nel periodo compreso tra il 5 marzo 2025 e il 9 luglio 2025, data del rilascio del Parere del Comitato OPC, qui allegato sub "Allegato 1".
  • B. In questo contesto, il Comitato OPC è stato coinvolto nella fase delle trattative e dell'istruttoria attraverso un flusso informativo tempestivo, completo e adeguato, esercitando il proprio diritto di chiedere informazioni e formulare osservazioni, ricevendo pronto riscontro alle proprie richieste ed osservazioni da parte del management della Società coinvolto nelle attività propedeutiche all'Operazione. Le informazioni trasmesse al Comitato OPC hanno riguardato, tra l'altro, i principali termini e condizioni dell'Operazione, la tempistica prevista per la sua realizzazione, il procedimento valutativo proposto, le motivazioni sottostanti l'Operazione medesima, nonché gli eventuali rischi per Fiera Milano.
  • C. Ai fini delle proprie analisi e determinazioni, il Comitato OPC ha condiviso di farsi assistere dallo Studio Legale Galbiati, Sacchi, Lamandini e Associati, nella persona degli Avv.ti Aldo Sacchi e Matteo M. Cremascoli, per il supporto nella gestione dei profili normativi e regolamentari del processo di predisposizione del Parere del Comitato OPC.
  • D. Al termine della propria istruttoria, il Comitato OPC ha approvato, all'unanimità dei suoi componenti tutti presenti, il Parere del Comitato OPC e ha così concluso: "In considerazione di tutto quanto sopra, il Comitato Controllo e Rischi nella sua funzione di Comitato competente in materia di

operazioni con parti correlate, composto da Michaela Castelli, Ferruccio Resta e Paola Annamaria Petrone, tutti Amministratori Indipendenti non Correlati ai sensi del Regolamento Consob OPC e della Procedura OPC FM, ad esito della propria analisi, esaminati e valutati i documenti, le informazioni e i chiarimenti forniti dal management della Società, esprime, all'unanimità, ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento Consob OPC e dell'articolo 9.2 della Procedura OPC FM, parere favorevole in merito all'Operazione, così come descritta nel paragrafo 1.2 che precede, ritenendo che sussistano (i) l'interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché (ii) la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni".

E. Il Collegio Sindacale di Fiera Milano ha partecipato a tutte le riunioni del Comitato OPC sopra menzionate, richiedendo informazioni e monitorando, in relazione ai propri compiti e funzioni, il corretto svolgimento dell'istruttoria e del processo condotti dal Comitato OPC, ad esito dei quali il Comitato OPC ha emesso il Parere del Comitato OPC.

Approvazione dell'Operazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano

Il Parere del Comitato OPC è stato trasmesso in data 9 luglio 2025 al Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano. Il Consiglio di Amministrazione della Società si è riunito in data 11 luglio 2025 e, preso atto del Parere del Comitato OPC, ha approvato, tra le altre, l'Operazione. Alla richiamata adunanza del Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano hanno espresso voto favorevole tutti i Consiglieri della Società presenti alla riunione.

2.10 Cumulo di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società, ai fini della rilevanza dell'Operazione

La fattispecie di cui al presente paragrafo non è applicabile all'Operazione.

ALLEGATI

Allegato 1 – Parere del Comitato Controllo e Rischi, competente in relazione alle attività richieste dal Regolamento Consob OPC e dalla Procedura OPC FM in materia OPC, reso in data 9 luglio 2025.

Milano, 17 luglio 2025

Per il Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano Francesco Conci

ALLEGATO 1 – Parere del Comitato Controllo e Rischi, competente in relazione alle attività richieste dal Regolamento Consob OPC e dalla Procedura OPC FM in materia OPC, reso in data 9 luglio 2025

Comitato Controllo e Rischi di Fiera Milano S.P.A.

Parere su OPC di Maggiore Rilevanza

9 LUGLIO 2025

Contratto con Fiere di Parma TUTTOFOOD EDIZIONI 2026-2040

Parere redatto ai sensi dell'articolo 8, comma 1 del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche e integrazioni, nonché dell'articolo 9.2 e della Procedura in materia di operazioni con parti correlate di Fiera Milano S.p.A. approvata dal Consiglio di Amministrazione, in ultimo aggiornata in data 13 dicembre 2023.

INDICE

1. PREMESSA. PRESUPPOSTI E RAGIONI DELL'INTERVENTO DEL COMITATO CONTROLLO E RISCHI 2
1.1 I COMPITI DEL COMITATO CONTROLLO E RISCHIDI FIERA MILANO S.P.A.
1.2 PRESUPPOSTI E RAGIONI DELL'INTERVENTO DEL COMITATO
1.3 NATURA DELA CORRELAZIONE
1.4 CONTROVALORE DELL'OPERAZIONE
2. CONTENUTO E PORTATA DEL PARERE VINCOLANTE DEL COMITATO
3. FASE ISTRUTTORIA PER L'EMISSIONE DEL PARERE DEL COMITATO, LA CORRETTEZA PROCEDURALE
3.1 IL CONVOLGIMENTO DEL COMITATO
3.2 LA FASE FINALE DELL'ISTRUTTORIA: REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PARERE MOTIVATO DEL COMITATO
4. L'OGGETTO SPECIFICO DEL PARERE: (A) L'INTERESSE DELLA SOCIETÀ AL COMPIMENTO
DELL'OPERAZIONE
5. L'OGGETTO SPECIFICO DEL PARERE: (B) LA CONVENIENZA E LA CORRETTEZZA SOSTANZIALE DELLE
CONDIZIONI DELL'OPERAZIONE
6. CONCLUSION

1. PREMESSA, PRESUPPOSTI E RAGIONI DELL'INTERVENTO DEL COMITATO CONTROLLO E RISCHI

1.1 I compiti del Comitato Controllo e Rischi di Fiera Milano S.p.A.

1.1.1 Fiera Milano S.p.A. ("Fiera Milano" o "FM" o la "Società" e, Insieme alle sue società controllate, il "Gruppo Flera Milano") ha adottato, approvandone da ultimo un aggiornamento in data 13 dicembre 2023, la "Procedura in materia di operazioni con parti correlote" (la "Procedura OPC FM") (2) in conformità a quanto previsto (i) dall'articolo 2391-bis del codice cluile e (il) dalla dellbera Consob numero 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche e integrazioni (il "Regolamento Consob OPC").

Ai sensi della Procedura OPC FM, il Comitato Controllo e Rischi (4) rappresenta il comitato competente per l'espressione del motivato parere preventivo relativamente alle operazioni con parti correlate (anche di magglore rilevanza) poste in essere dalla Società direttamente o per ll tramite di sue controllate (il "Comitato").

1.1.2 Il Comitato è chiamato ad esprimersi, ai sensi del Regolamento Consob OPC nonché dell'articolo 9.2 e dell'Allegato B della Procedura OPC FM, sull'ipotesi di operazione infra descritta, che costituisce un'operazione con parte correlata di maggiore rilevanza ("OPC dl Maggiore Rilevanza") realizzata da Fiera Milano con Fiere di Parma S.p.A. ("Fiere dl Parma" o "FdP"), parte correlata della Società in virtù della partecipazione del 18,5% in essa detenuta da Fiera Milano nonché dei rapporti parasociali conclusi con gli altri azionisti di FdP.

In tale contesto, l'intervento del Comitato è volto dunque, in particolare, a rilasciare un motivato parere, di natura vincolante, sull'interesse di Fiera Milano al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni (il "Parere").

1.2 Presupposti e ragioni dell'intervento del Comitato

1.2.1 In data 15 marzo 2023, Fiera Milano e Fiere di Parma (le "Parti") hanno sottoscritto un contratto (il "Contratto") avente ad oggetto la messa a disposizione a FdP delle aree espositive del quartiere fieristico di Rho per l'esclusiva realizzazione fieristica "Tuttofood" (la "Manifestazione Tuttofood").

1.2.2 Il Contratto, negoziato e concluso tra FM e FdP quando quest ultima non era ancora parte correlata di Fiera Milano, prevedeva che si tenessero - come in concreto avvenuto nel maggio 2023 e 2025 - due edizioni della Manifestazione Tuttofood.

1.2.3 Inoltre, il Contratto - che prevedeva come scadenza il termine dell'edizione 2025 della Manifestazione Tuttofood, vale a dire 18 maggio 2025 - conteneva anche la possibilità di

(1) La versione vigente della Procedura OPC FM è disponibile sul sito internet www.fieramilano.it nella sezione Investor Relations -Governance.

(²) Composto dall'Avv. Michaela Castelli (Presidente), dal Prof. Ing. Ferruccio Resta e dalla Dott.ssa Paola Annamaria Perrone, tutti Amministratori Indipendenti non Correlati ai sensi della Procedura OPC FM.

esercitare, in via unilaterale da parte di Flera Milano, un diritto di opzione per il rinnovo del Contratto stesso sino all'edizione 2040 della Manifestazione Tuttofood, ai medesimi termini e condizioni ivi previsti e pattuiti (l'"Opzione di Rinnovo"). Dunque, dopo le prime due edizioni (2023 e 2025), FM avrebbe avuto la facoltà di estendere il Contratto per altre 8 edizioni della Manifestazione, sino al 2040.

1.2.4 Tra il mese di marzo e maggio 2025 si sono susseguite diverse interlocuzioni tra le Parti, volte ad una possibile rinegoziazione di alcuni termini del Contratto.

In tale contesto, l'Opzione di Rinnovo, che sarebbe scaduta, ai sensi di quanto previsto dal Contratto, entro la data di inizio dell'edizione 2025 della Manifestazione, ovverosia entro il termine del 5 maggio 2025, è stata in accordo tra le Parti prorogata al 31 luglio 2025.

1.2.5 La Socletà, pur riservandosi il diritto di esercitare l'Opzione di Rinnovo, come detto entro il nuovo termine pattuito del 31 luglio 2025, ha dunque proseguito le interlocuzioni con FdP, senza tuttavia raggiungere un'intesa sulla rinegoziazione di alcune clausole contrattuali.

1.2.6 Non essendo state raggiunte nuove Intese tra le Parti, l'operazione allo studio ha dunque ad oggetto la decisione circa l'esercizio o meno dell'Opzione di Rinnovo entro e non oltre il nuovo termine pattuito del 31 luglio 2025, e, per l'effetto, la proroga della validità del Contratto agli stessi termini e condizioni, sino all'edizione 2040 della Manifestazione Tuttofood (l'"Operazione"). La scelta concernente l'esercizio dell'Opzione di Rinnovo, pur essendo rimessa alla sola discrezionalità di FM, costituire comunque un'operazione con parte correlata in quanto idonea a determinare un "trasferimento di ricchezza" tra FM e la sua parte correlata FdP.

13 Natura della correlazione

L'Operazione è sottoposta all'attenzione del Comitato ai sensi del Regolamento Consob OPC e della Procedura OPC FM in quanto, come anticipato, verrebbe realizzata dall'emittente quotato Fiera Milano con Flere di Parma, parte correlata della Società in virtù della partecipazione del 18,5% in essa detenuta da Flera Milano nonché dei rapporti parasociali conclusi con gli altri azionisti di FdP. L'Operazione rientra dunque tra le "Operazioni con Parti Correlate" ai sensi degli articoli 2 e 9.2 della Procedura OPC FM.

1.4 Controvalore dell'Operazione

1.4.1 Ai sensi dell'articolo 9 e dell'Allegato B della Procedura OPC FM, per Individuare se un'operazione con parte correlata sia quallficabile come di "maggiore rilevanza" occorre anzitutto calcolare l'"Indice di rilevanza dei controvalore" (³), vale a dire il rapporto tra (i) il controvalore dell'operazione e (il) la capitalizzazione dell'emittente rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di

(*) Ottre all'"Indice di rilevaza dell'attivo" e all'"Indice di rievanza del possivo". Detti ulteriori Indici, tuttavia, non risultano essere, nelle circostanze, applicabill.

mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziarla annuale o semestrale o Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, ove redatte). Qualora poi il controvalore risulti superiore al 5% di detto indice di rilevanza, allora l'operazione con parte correlata deve essere qualificata come OPC di Maggiore Rilevanza.

1.4.2 Nel caso di specie, per le finalità di cui alla disciplina in materia di operazioni con parti correlate, il controvalore dell'Operazione è stato determinato, anche in via prudenziale, come la somma, per clascuna delle otto edizioni della Manifestazione Tuttofood oggetto del Contrato (qualora FM esercitasse l'Opzione di Rinnovo), (i) del corrispettivo di area e del corrispettivo fisso a forfait per l'attivazione del singoli padiglioni, nonché (II) del corrispettivo per i servizi obbligatori (al netto dello sconto per alcune tipologie di servizi).

Il controvalore complessivo dell'Operazione, così determinato, come detto, anche in via prudenziale e per le finalità OPC, è parl a clrca Euro 75,5 milloni (il "Controvalore") (*),

1.4.3 La capitalizzazione di borsa di Fiera Milano rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (il Resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 marzo 2025) è pari a Euro 358,2 milioni.

L'Operazione risulta dunque qualificabile come OPC di Maggiore Rilevanza, ai sensi della Procedura OPC FM, in quanto il rapporto tra il suo controvalore e la capitalizzazione di borsa risulta superiore alla soglia del 5% prevista dal Regolamento Consob OPC e dalla Procedura OPC FM per la qualificazione delle OPC di Maggiore Rilevanza.

1.4.4 In virtù dell'art. 9.2 della Procedura OPC FM, la competenza a deliberare è attribuita al Consiglio di Amministrazione. Entro sette glorni dall'approvazione dell'Operazione da parte del Consiglio di Amministrazione, sarà pubblicato il documento informativo al sensi dell'art. 5 del Regolamento Consob OPC e dell'art. 13.2 della Procedura OPC FM.

2. Contenuto e portata del parere vincolante del Comitato

2.1 In conformità alle previsioni del Regolamento Consob OPC e della Procedura OPC FM, il Comitato è chiamato ad esprimersi, con il proprio motivato parere, (i) sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione, (il) sulla convenienza dell'Operazione per FM e (iii) sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, quale presidio di neutralità di valutazione della prefigurata Operazione a beneficio di tutti i soci di Flera Milano.

(*) Il Controvalore così calcolato non tiene conto del ricavi in capo a Fiera Milano - di difficile stima e non predeterminabill nel loro ammontare - derivanti dai servizi aggiuntivi in esclusiva che verrebbero erogeti durante le edizioni della Manifestazione Tuttofood (a mero titolo di esemplo, si considerino I servizi food and beverage).

Il Comitato OPC ha constatato che, al fini della Disciplina OPC, Il Controvalore, calcolato senza noomprendere tall possibili ulteriori nicavi, risulta comunque supertore alla soglia prevista dal Regolamento Consob OPC FM per la qualificazione delle OPC di Maggiore Rilevanza.

2.2 Spetta al Comitato, più specificamente, una preliminare valutazione su interesse e convenienza per la Società al compimento dell'Operazione, valutazione che, pur non dovendosi limitare ai soli profili procedurali o di legittimità, non può ovviamente avere ad oggetto un vero e proprio esame sui profili di opportunità dell'Operazione stessa. Una simile valutazione, Infatti, è di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione nel suo pienum nell'ambito della definizione e implementazione dell'indirizzo strategico della Società e degli obiettivi imprenditoriali.

3. FASE ISTRUTTORIA PER L'EMISSIONE DEL PARERE DEL COMITATO. LA CORRETTEZZA PROCEDURALE

3.1 Il coinvolgimento del Comitato

3.1.1 In data 5 marzo 2025, si è tenuta una prima riunione nel corso della quale i componenti del Comitato hanno ricevuto una iniziale serie di informazioni e avviato con Il monogement le prellminari interlocuzioni concernenti l'Operazione.

In tale occasione, I componenti del Comitato hanno unanimemente convenuto di ricorrere alla consulenza, per gli aspetti di natura normativa e regolamentare, di propri consulenti legali individuati negli avvocati Aldo Sacchi e Matteo M. Cremascoll dello Studio Legale Galbiati, Sacchi, Lamandini e Associati (il "Consulente Legale"). Il Consulente Legale, in particolare, è stato Incaricato di supportare il Comitato, per quanto concerne i profili legall, in relazione alla gestione del processo di predisposizione del presente Parere.

I componenti del Comitato hanno infine condiviso il calendario delle successive riunioni volte a condurre l'attività istruttoria finalizzata all'emissione del presente Parere.

Sempre nel corso della medesima riunione, il Comitato - In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Consob OPC e dalla Procedura OPC FM che dispongono, con riferimento alle OPC di Maggiore Rilevanza, il coinvolgimento nella fase della fase istruttoria, con facoltà per I componenti del Comitato di svolgere osservazioni - ha conferito al Presidente l'incarico di ricevere dalla Società, per conto del Comitato stesso, un flusso informativo completo e aggiornato in merito all'evoluzione delle trattative in corso con Fiere di Parma circa l'Operazione.

3.1.2 In data 26 marzo 2025, il Comitato si è riunito allo scopo di ottenere da parte degli Uffici di Fiera Milano un aggiornamento sull'andamento delle negoziazioni in corso con Fiere di Parma. Come anticipato, infatti, le Parti avevano ipotizzato di individuare alcune modifiche al Contratto, soluzione quest'ultima che avrebbe superato anche la necessità di attivare l'Opzione di Rinnovo.

Nel corso del medesimo incontro sono stati poi approfonditi, con il supporto del Consulente Legale, il contenuto, le finalità e i limiti intrinseci del motivato Parere vincolante concernente l'OPC di Maggiore Rilevanza, anche alla luce della prassi sviluppatasi in operazioni similari.

3.1.3 Durante la riunione del successivo 15 aprile 2025, gli Uffici della Società hanno evidenziato la volontà di proporre a Fiere di Parma una proroga del termine per l'esercizio dell'Opzione di

Rinnovo al fine di proseguire le trattative tra le Parti volte a trovare nuovi accordi contrattuali che potessero parimenti soddisfare le reciproche pretese.

I componenti del Comitato hanno poi proceduto ad autonome valutazioni specificamente sul profilo dell'interesse di Fiera Milano al compimento dell'operazione loro sottoposta, e clò sla che quest'ultima riguardasse la conclusione di nuovi accordi, sia che si risolvesse nella declsione o mano di esercitare l'Opzione di Rinnovo.

3.2 La fase finale dell'Istruttoria: redazione e approvazione del Parere motivato del Comitato

3.2.1 Nel corso della successiva riunione del 3 luglio 2025, il Comitato ha preso atto dell'impossibilità di trovare nuove intese con FdP e, alla luce di clò, condiviso autonome valutazioni sul profilo della convenienza dell'Opzione di Rinnovo e della correttezza sostanziale delle condizioni complessive dell'Operazione.

Il Comitato ha infine incaricato il Presidente di elaborare, con il supporto del Consulente Legale, una prima traccia del Parere che recepisse le considerazioni e gli approfondimenti emersi nel corso delle precedenti riunioni, nonché sulla base (i) delle informazioni ricevute dagli Uffici della Società, (ii) dei chiarimenti forniti ai componenti del Comitato, e (iii) della documentazione esaminata.

3.2.2 Infine, nella riunione del 9 luglio 2025 il Comitato ha esaminato la bozza del Parere, già implementata con le osservazioni di tutti i componenti del Comitato a seguito di interlocuzioni informali, e ne ha approvato la versione finale, trasmettendone immediatamente copia alla Società.

3.2.3 Il Collegio Sindacale di Fiera Milano ha partecipato a tutte le riunioni del Comitato sopra menzionate, richiedendo informazioni e monitorando, in relazione ai propri compiti e funzioni, Il corretto svolgimento dell'istruttoria e del processo condotti dal Comitato, al fine di emettere il presente Parere.

ব L'OGGETTO SPECIFICO DEL PARERE: (A) L'INTERESSE DELLA SOCIETÀ AL COMPIMENTO DELL'OPERAZIONE

4.1 Il Comitato è chiamato a esprimere, ai sensi del Regolamento Consob OPC e della Procedura OPC FM, una valutazione della corrispondenza dell'ipotizzata Operazione all'interesse della Società. Più in particolare, il Comitato è chiamato a valutare l'interesse di Fiera Milano a porre in essere l'Operazione, vale a dire ad esercitare l'Opzione di Rinnovo.

4.2 Gli Uffici di Fiera Milano hanno evidenziato in proposito che è certamente nell'interesse di FM dar corso all'Operazione.

in primo luogo, è stato sottolineato, ed autonomamente condiviso dal Comitato, che la Manifestazione Tuttofood riveste, al pari di altre manifestazioni fieristiche di simile genere e specie, carattere di core business per la Società in quanto la messa a disposizione dei padlglioni fieristici per la realizzazione di eventi di grande entità, per di più ripetitivi nel corso degli anni,

rientra nell'attività sociale di Fiera Milano. Pertanto, anzitutto, l'esercizio dell'Opzione di Rinnovo è sicuramente in linea con la tipologia di business, presente e prospettica, della Società, anche in considerazione della già intervenuta previsione dell'Opzione di Rinnovo nel Contratto.

4.3 L'esercizio dell'Opzione di Rinnovo garantirebbe dunque a Flera Milano di mantenere la Manifestazione Tuttofood nel quartiere fieristico di Rho sino al 2040 e, dl conseguenza, assicurarsi i ricavi derivanti dalla vendita delle aree espositive e dei servizi all'organizzatore e agli espositori.

4.4 Non essendo andate a buon fine le rinegoziazioni, tempestivamente avviate, con FdP di parti del Contratto, l'unica soluzione alternativa al compimento dell'Operazione rimarrebbe il mancato esercizio dell'Opzione di Rinnovo. Tale Ipotesi, tuttavia, è stata considerata non percorribile in quanto comporterebbe la perdita immediata delle Manifestazioni Tuttofood di indubbio interesse per FM.

4.5 Alla luce di tutto quanto richiamato supro nel presente paragrafo, il Comitato Controllo e Rischi di Fiera Milano ritiene di condividere le valutazioni della Socletà in ordine alla sussistenza, nelle circostanze, di un interesse specifico della Società nel dar corso all'Operazione.

L'oggetto specifico del Parere: (B) la convenienza e la correttezza sostanziale delle 5. CONDIZIONI DELL'OPERAZIONE

5.1 Ai sensi del Regolamento Consob OPC e della Procedura OPC FM, il Comitato è altresì chiamato a esprimere la propria motivata opinione sulla convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni dell'Operazione.

5.2 In proposito, gli Uffici della Socletà hanno stimato, anche alla luce dei risultati consuntivati delle edizioni 2023-2025) che, sulla base delle proiezioni di cui al business plan 2026-2040 della Manifestazione Tuttofood, i ricavi in capo a FM derivanti dalla vendita delle aree espositive e dei servizi all'organizzatore e agli espositori potranno collocarsi complessivamente in un intorno di Euro 75,5 milloni circa, ai quali devono aggiungersi i ricavi derivanti dalla vendita di servizi aggiuntivi agli espositori e organizzatori.

Il mancato esercizio dell'Opzione di Rinnovo avrebbe dunque come conseguenza la perdita di tali ricavi nonché dei relativi margini attesi per Fiera di Milano.

5.3 Il Comitato, per completezza, ha proceduto anche ad analizzare, con il supporto degli Uffici della Società, i profili relativi alle condizioni del Contratto, nell'ambito dei propri compiti di presidio circa la correttezza sostanziale delle condizioni, oltre che della convenienza, dell'Operazione.

Sulla scorta delle informazioni pervenute dal management della Società, è emerso all'attenzione del Comitato un impianto complessivo delle condizioni del Contratto che, sotto un profilo giuridico, si presentano coerenti con quanto usualmente previsto da Fiera Milano in analoghi accordi per operazioni e parti di simile specie. A conferma di quanto precede è stata

altres) tenuta in considerazione la circostanza che l'Operazione comporta il prolungamento sino al 2040 di un Contratto originariamente negoziato con una parte non correlata.

5.4 Alla luce delle considerazioni sopra svolte sulla base delle informazioni ricevute dagli Uffici di Fiera Milano, al cui contenuto si rinvia, il Comitato Controllo e Rischi, in considerazione anche delle autonome riflessioni svolte, ritlene sussistenti, nelle circostanze, anche la convenienza dell'Operazione e la correttezza sostanziale delle relative condizioni.

િ. CONCLUSIONI

In considerazione di tutto quanto sopra, il Comitato Controllo e Rischi nella sua funzione di Comitato competente in materia di operazioni con parti correlate, composto da Michaela Castelli, Ferruccio Resta e Paola Annamaria Petrone, tutti Amministratori Indipendenti non Correlati ai sensi del Regolamento Consob OPC e della Procedura OPC FM, ad esito della propria analisi, esaminati e valutati I documenti, le informazioni e i chiarimenti forniti dal management della Società,

ESPRIME, ALL'UNANIMITÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DEL REGOLAMENTO CONSOB OPC e dell'articolo 9.2 della Procedura OPC FM, PARERE FAVOREVOLE

in merito all'Operazione, così come descritta nel paragrafo 1.2 che precede, ritenendo che sussistano (i) l'interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché (ii) la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Milano, 9 luglio 2025

Per il Comitato Controllo e Rischi

Avv. Michaela Castelli

Presidente

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