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Alkemy

Delisting Announcement Jul 14, 2025

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Delisting Announcement

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Informazione
Regolamentata n.
20116-54-2025
Data/Ora Inizio Diffusione
14 Luglio 2025 10:10:42
Euronext Star Milan
Societa' : ALKEMY
Identificativo Informazione
Regolamentata
: 207992
Utenza - referente
:
ALKEMYN03 - Benasso Claudio
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 14 Luglio 2025 10:10:42
:
Data/Ora Inizio Diffusione
14 Luglio 2025 10:10:42
Oggetto : Alkemy S.p.A. - Comunicato diffuso in nome e
per conto di Retex S.p.A. - Società Benefit
Regolamento della procedura congiunta e
revoca dalla quotazione delle azioni Alkemy

Testo del comunicato

Vedi allegato

LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA IN OGNI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

COMUNICATO STAMPA

pubblicato e diffuso da Alkemy S.p.A. in nome e per conto di Retex S.p.A. – Società Benefit

▪ REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA CONGIUNTA PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACQUISTO AI SENSI DELL'ART. 111 TUF E PER L'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL'ART. 108, COMMA 1, DEL TUF CON RIFERIMENTO ALLE RESIDUE AZIONI EMESSE DA ALKEMY

▪ REVOCA DALLA QUOTAZIONE SU EURONEXT MILAN DELLE AZIONI EMESSE DA ALKEMY

Milano, 14 luglio 2025 – Retex S.p.A. - Società Benefit ("Retex"), società controllata da FSI SGR S.p.A. (in nome e per conto del fondo di investimento "FSI II") comunica che, in data odierna, è stato effettuato il regolamento della procedura congiunta per l'esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell'art. 111 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e per l'adempimento dell'obbligo di acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF con riferimento alle residue n. 110.539 azioni emesse da Alkemy S.p.A. ("Alkemy" o l'"Emittente"), rappresentative dell'1,91% del capitale sociale dell'Emittente, in circolazione e non possedute da Retex e dalle persone che agiscono di concerto con la medesima (le "Azioni Residue") (la "Procedura Congiunta").

I termini con la lettera maiuscola di seguito utilizzati, ove non diversamente definiti, hanno il significato loro attribuito nel documento informativo relativo alla procedura per l'adempimento dell'obbligo di acquisto di cui agli artt. 108, comma 2, e 109 del TUF da parte di Retex con riferimento ad Alkemy (la "Procedura"), predisposto da Retex ai sensi dell'art. 50-quinquies, comma 4, del Regolamento Emittenti e approvato da CONSOB con delibera n. 23583 del 4 giugno 2025 (il "Documento Informativo"), pubblicato sul sito internet di Retex, all'indirizzo www.retex.com, nella sezione "Offerta pubblica di acquisto su Alkemy S.p.A.", nonché sul sito internet di Alkemy, all'indirizzo www.alkemy.com, nella sezione "Investor Relations – OPA".

REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA CONGIUNTA

Retex rende noto di aver comunicato in data odierna all'Emittente l'avvenuto deposito di una somma pari al controvalore della Procedura Congiunta, corrispondente a complessivi Euro 1.326.468, sul conto corrente aperto in nome di Retex presso Intermonte SIM S.p.A., e vincolato al pagamento del corrispettivo dovuto agli azionisti titolari delle Azioni Residue e, pertanto, al regolamento della Procedura Congiunta. Pertanto, ai sensi dell'art. 111, comma 3, del TUF, dal momento della comunicazione dell'avvenuto deposito si è perfezionato il trasferimento delle Azioni Residue a Retex e, in conseguenza di ciò, l'Emittente procederà alle conseguenti annotazioni sul libro soci.

I titolari delle Azioni Residue hanno diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta (pari a Euro 12,00 per ciascuna Azione Residua) direttamente presso i rispettivi intermediari.

L'obbligo di pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta si intenderà assolto nel momento in cui le relative somme saranno trasferite agli Intermediari Depositari da cui provengono le Azioni Residue oggetto della Procedura Congiunta.

Resta ad esclusivo carico degli azionisti dell'Emittente il rischio che gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire le somme agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento.

RETEX S.p.A. SOCIETÀ BENEFIT CF/PI 06054450017 R.E.A N. MI-2056807 Cap. Soc. 11.999.806,71 € Sede Legale Via Gaetano de Castillia, 23 20124 Milano

Tel. +39 02 89 050 792 Fax +39 02 89 051 154 Email [email protected] web www.retex.com pec [email protected]

Si rammenta che – decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2949 del codice civile e fatto salvo quanto disposto dagli artt. 2941 e ss. del codice civile – il diritto dei titolari delle Azioni Residue di ottenere il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta si estinguerà per prescrizione e Retex avrà diritto di ottenere la restituzione della porzione del Controvalore della Procedura Congiunta non riscossa dagli aventi diritto.

REVOCA DALLA QUOTAZIONE SU EURONEXT MILAN DELLE AZIONI ALKEMY

In data odierna, in forza del provvedimento n. 9053 dell'8 luglio 2025 di Borsa Italiana S.p.A., le azioni Alkemy (ISIN IT0005314635) sono state revocate dalla quotazione sul mercato regolamentato "Euronext Milan" organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (c.d. delisting), previa sospensione del titolo per le sedute del 10 e 11 luglio 2025, in conformità alle previsioni di cui all'Articolo 2.5.1, comma 6, del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A..

CONSULENTI

Retex è stata assistita da PedersoliGattai in qualità di consulente legale con riferimento alla Procedura e al delisting di Alkemy. Intermonte ha agito quale intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle richieste di vendita nel contesto della Procedura.

* * *

La presente comunicazione non costituisce néintende costituire un'offerta, invito o sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di Alkemy in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile. La Procedura e la Procedura Congiunta sono effettuate a mezzo della pubblicazione del Documento Informativo approvato da CONSOB. Il Documento Informativo contiene l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni della Procedura e della Procedura Congiunta, incluse le modalità per la presentazione delle relative richieste di vendita.

La pubblicazione o diffusione della presente comunicazione in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a restrizioni in base alla legge applicabile e pertanto qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi paese diverso dall'Italia è tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili e assicurarsi di conformarsi alle stesse. Qualsiasi mancata osservanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa applicabile del relativo paese. Nei limiti massimi consentiti dalla normativa applicabile, i soggetti coinvolti nella Procedura e nella Procedura Congiunta devono intendersi esentati da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette persone. La presente comunicazione è stata predisposta in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove la comunicazione fosse stata predisposta in conformità alla normativa di paesi diversi dall'Italia.

Nessuna copia della presente comunicazione né altri documenti relativi alla Procedura e/o alla Procedura Congiunta saranno, né potranno essere, inviati per posta o altrimenti trasmessi o distribuiti in qualsiasi Paese o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possano determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti la Procedura e/o la Procedura Congiunta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di Alkemy in tale Paese o altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (inclusi quali custodi, fiduciari o trustee) è tenuta a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso, o da, nessun tale Paese.

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