Major Shareholding Notification • Jul 4, 2025
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Informazioni essenziali ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e degli artt. 130 e 131 del Regolamento adottato con delibera CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971 (il "Regolamento Emittenti") relative all'accordo sottoscritto, in data 31 marzo 2025, tra Retex S.p.A. – Società Benefit e Duccio Vitali avente a oggetto azioni Alkemy S.p.A., successivamente modificato e integrato dall'accordo sottoscritto tra Retex S.p.A. – Società Benefit e Duccio Vitali in data 22 aprile 2025 e 1 luglio 2025
Le informazioni essenziali di seguito riportate costituiscono un aggiornamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 131, comma 2, del Regolamento Emittenti, delle informazioni essenziali pubblicate in data 26 aprile 2025. Di seguito sono riportate, in grassetto sottolineato, le parti aggiunte o riformulate e, in barrato, le parti eliminate rispetto al testo aggiornato delle informazioni essenziali pubblicato in data 26 aprile 2025.
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Ai sensi dell'art. 122 TUF e degli artt. 130 e 131 del Regolamento Emittenti, si rende noto quanto segue.
Il 31 marzo 2025, Retex S.p.A. – Società Benefit ("Retex") e Duccio Vitali ("DV" e, congiuntamente a Retex, le "Parti") hanno sottoscritto un accordo (l'"Accordo") avente a oggetto azioni emesse da Alkemy S.p.A. (rispettivamente, le "Azioni" e "Alkemy" o l'"Emittente") che è stato successivamente (i) modificato e integrato in forza di un accordo sottoscritto, il 22 aprile 2025, tra le Parti (l'"Accordo Modificativo e Integrativo") al fine di modificare le modalità tecniche per la cessione delle n. 270.724 Azioni, rappresentative del 4,67% del capitale sociale di Alkemy, attualmente di titolarità di DV (le "Azioni DV").; e (ii) ulteriormente modificato in forza di un accordo sottoscritto tra le Parti il 1° luglio 2025 (il "Secondo Accordo Modificativo") al fine di modificare la tempistica e le modalità per il pagamento del corrispettivo per la Compravendita (come infra definita) nonché la tempistica del Reinvestimento (come infra definito).
L'Accordo, come modificato e integrato in forza dell'Accordo Modificativo e Integrativo nonché come modificato in forza del Secondo Accordo Modificativo, disciplina:
Le pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo rilevano ai sensi dell'art. 122, comma 5, lettere b), c) e d-

bis), del TUF.
L'Accordo ha a oggetto le Azioni emesse da Alkemy S.p.A., una "società per azioni" costituita ai sensi del diritto italiano con sede legale in Milano, via San Gregorio, n. 34, iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi con il numero 05619950966, con capitale sociale pari a Euro 606.317,72, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 5.793.294 Azioni, prive dell'indicazione del valore nominale e aventi godimento regolare. Secondo quanto risulta dalle comunicazioni ai sensi dell'articolo 85-bis, comma 4-bis, del Regolamento Emittenti, alla data delle presenti informazioni essenziali, per effetto della maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'articolo 127-quinquies del TUF e dell'articolo 14 dello statuto sociale dell'Emittente (la "Maggiorazione del Voto"), i diritti di voto esercitabili nelle assemblee dell'Emittente sono pari a n. 6.040.056.
Le Azioni sono ammesse alle negoziazioni su "Euronext Milan", mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
Sono parti dell'Accordo:
L'Accordo ha a oggetto tutte le Azioni detenute delle Parti che, alla data delle presenti informazioni essenziali, consistono ne: (i) le n. 270.724 Azioni di titolarità di DV, complessivamente rappresentative del 4,67% del capitale sociale dell'Emittente e, per effetto della Maggiorazione del Voto, dell'8,17% dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee dell'Emittente; (ii) le n. 4.923.654 4.947.616 Azioni di titolarità di Retex, complessivamente rappresentative dell'84,99 85,40% del capitale sociale dell'Emittente e, per effetto della Maggiorazione del Voto, dell'81,5291% dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee dell'Emittente.
DV si è impegnato irrevocabilmente nei confronti di Retex a:

relativo titolare il diritto di acquistare o sottoscrivere azioni Alkemy o conferiscano una posizione lunga sulle stesse (gli "Strumenti Finanziari"), né assumere alcun impegno in tal senso.
5.2 Condotta delle Parti in pendenza del Sell-Out e successivamente allo stesso
DV si è impegnato a:
DV si impegna a vendere e trasferire a Retex, e Retex si impegna ad acquistare da DV, la piena ed esclusiva proprietà di tutte (e non meno di tutte) le Azioni DV alla data che cade il 3° (terzo) giorno di borsa aperta antecedente alla data di pagamento del corrispettivo del Sell-Out (la "Data di Esecuzione"), a fronte del pagamento di un corrispettivo, fisso e non soggetto ad adeguamenti, pari a Euro 12,00 per ciascuna Azione DV con la tempistica e le modalità indicate di seguito.
Le Azioni DV saranno cedute da DV a Retex libere da ogni vincolo e gravame di ogni genere e natura, reale, obbligatorio o personale, qualsiasi diritto di terzi, con godimento regolare dalla Data di Esecuzione.
Le Parti hanno convenuto di dare esecuzione al Reinvestimento – nel giorno che sarà comunicato a DV da Retex e comunque entro il Termine Finale180 giorni dalla data di pagamento del Sell-Out e subordinatamente al perfezionamento della Compravendita in conformità a quanto previsto al Paragrafo 5.3 che precede – tramite la sottoscrizione e liberazione mediante conferimento in denaro, da parte di DV, di un aumento del capitale sociale di Retex, da deliberarsi con esclusione del diritto di opzione ai sensi degli articoli 2441, commi

5 e 6, cod. civ., e offrirsi in sottoscrizione allo stesso (l'"Aumento di Capitale"):
Retex e DV hanno altresì convenuto che, qualora il Prezzo di Emissione – da determinarsi in conformità ai criteri e secondo le metodologie descritti al punto (c) che precede – corrisponda a un equity value di Retex superiore a un importo determinato in funzione del valore attribuito a Retex ai fini degli aumenti di capitale deliberati dall'assemblea degli azionisti del 5 dicembre 2024 e offerti in sottoscrizione, tra gli altri, a DV, quest'ultimo avrà la facoltà – ma non l'obbligo – di dare esecuzione al Reinvestimento.
Al fine di consentire l'esecuzione del Reinvestimento, Retex dovrà fare sì che sia regolarmente convocata e validamente tenuta una assemblea dei soci di Retex che deliberi l'Aumento di Capitale in tempo utile per consentirne la sottoscrizione da parte di DV.
Ai sensi dell'Accordo, in caso di esecuzione del Reinvestimento, DV dovrà intestare in via fiduciaria le azioni Retex rivenienti dall'Aumento di Capitale a una società fiduciaria individuata da Retex.
Ai fini di completezza, con la sottoscrizione dell'Accordo le Parti hanno riconosciuto e convenuto che, con effetto dalla Data di Esecuzione e subordinatamente al perfezionamento della Compravendita in conformità a quanto previsto al Paragrafo 5.3 che precede le pattuizioni parasociali descritte nella Sezione 6 delle informazioni essenziali relative al contratto sottoscritto tra le medesime Parti in data 3 giugno 2024, come modificato e integrato in data 24 settembre 2024 (l'"Accordo 2024"), pubblicate ai sensi degli articoli 122 del TUF e 130 del Regolamento Emittenti, sul sito internet di Alkemy (www.alkemy.com), sezione "Corporate governance – Assetti societari – Patti parasociali", dovranno intendersi risolte tra le Parti.
Le pattuizioni parasociali dell'Accordo hanno efficacia dalla sua data di sottoscrizione e fino al perfezionamento del Sell-Out, fatta eccezione per le pattuizioni di cui a:

Ai fini di completezza, si precisa che, secondo quanto illustrato alla precedente Sezione 5.5, le Parti hanno altresì riconosciuto e convenuto che, con effetto dalla data di pagamento del Sell-Out e a condizione che DV adempia la propria obbligazione di aderire al Sell-Out di cui alla precedente Sezione 5.1(a), le pattuizioni parasociali descritte nella Sezione 6 delle informazioni essenziali relative all'Accordo 2024 dovranno intendersi risolte tra le Parti.
Alla data delle presenti informazioni essenziali, Retex esercita il controllo sull'Emittente ai sensi dell'articolo 93 del TUF.
Copia dell'Accordo è stata depositata in data 3 aprile 2025 presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi.
Copia dell'Accordo Modificativo e Integrativo è stata depositata in data 24 aprile 2025 presso il Registro delle imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi.
Le presenti informazioni essenziali sono pubblicate, ai sensi dell'art. 130 del Regolamento Emittenti, sul sito internet di Alkemy (www.alkemy.com), sezione "Corporate governance – Assetti societari – Patti parasociali".
4 luglio26 aprile 2025
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