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Luve

AGM Information Jul 3, 2025

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AGM Information

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Via Agnello n. 18 - 20121 - Milano

www.marchettilex.it 02 72021846

N. 19550 di rep.

N. 10947 di racc.

Verbale di assemblea straordinaria di società quotata REPUBBLICA ITALIANA

L'anno, 2025 (duemilaventicinque)

il giorno 2 (due)

del mese di luglio

in Milano, via Agnello n. 18.

Io sottoscritto Andrea De Costa, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, su richiesta - a mezzo del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Matteo Liberali - della società quotata per azioni:

"LU-VE S.p.A."

con sede in Varese, via Vittorio Veneto n. 11, capitale sociale Euro 62.704.488,80 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Varese 01570130128, iscritta al R.E.A. di Varese al n. 191975 (di sequito, anche: la "Società"),

procedo alla redazione e sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2375 c.c., del verbale della assemblea straordinaria della predetta Società, tenutasi nelle modalità infra precisate, in data

1 (uno) luglio 2025 (duemilaventicinque)

giusta l'avviso di convocazione di cui infra, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno pure infra riprodotto. Do atto che il resoconto dello svolgimento della predetta assemblea, alla quale io notaio ho assistito presso il mio studio in Milano, via Agnello n. 18 (quale luogo di convocazione), è quello di sequito riportato.

$***$

Il dottor Matteo Liberali, nella predetta veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione, assume la presidenza dell'assemblea a norma dell'art. 13 dello statuto sociale, e anzitutto (ore 15):

  • ricorda che, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale e conformemente a quanto disposto dall'art. 135-undecies.1 del D. Lgs. n. 58/98 (TUF), la Società si è avvalsa della facoltà di prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato Computershare S.p.A., presente in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione in persona di G. Gusmaroli, nonché della facoltà di prevedere che gli Amministratori e i Sindaci, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge (ivi incluso il rappresentante designato), diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (i quali appunto dovevano conferire delega al rappresentante designato come infra precisato), possano intervenire in Assemblea, anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione, senza necessità che il Presidente dell'Assemblea, e il notaio in qualità di segretario si trovino nello stesso luogo, fatta salva la presenza del segretario della

$\mathbf 1$

riunione presso il luogo di convocazione dell'Assemblea; la Società ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di comunicazione;

  • dichiara che tutti i partecipanti (incluso il Presidente) intervengono alla riunione mediante mezzi di telecomunicazione e conferma di aver personalmente accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti, nonché la facoltà di tutti di partecipare alla discussione e alla votazione;

  • chiede a tutti di impostare i dispositivi in modalità muta e raccomanda a chi voglia intervenire di disattivare tale modalità prima del proprio intervento;

  • ricorda che l'Assemblea è chiamata a discutere e deliberare sul sequente:

Ordine del Giorno

  1. Proposta di potenziamento del sistema di voto maggiorato attualmente in vigore e modifica dell'art. 6 bis dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e consequenti.

Quindi il Presidente incarica, in assenza di opposizioni, me notaio della redazione del verbale.

E quindi io notaio, su invito del Presidente, informo che:

  • per il Consiglio di Amministrazione, sono presenti, oltre al Presidente, i Consiglieri Signori: Pierluigi Faggioli (Vicepresidente), Michele Faggioli, Raffaella Cagliano, Anna Gervasoni, Fabio Liberali, Laura Oliva, Stefano Paleari, Roberta Pierantoni; assente giustificato il Consigliere Carlo Paris;

  • è assente giustificato il Presidente Onorario Marco Claudio Vitale:

-- per il Collegio Sindacale sono presenti i Signori: Mara Palacino (Presidente), Paola Mignani (sindaco effettivo), Domenico Angelo Magno Fava (sindaco effettivo);

  • con il consenso della presidenza, possono assistere all'Assemblea, sempre mediante mezzi di telecomunicazione, dirigenti o dipendenti della Società;

  • l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato in data 29 maggio 2025 sul sito internet della Società e in data 30 maggio 2025 per estratto sul quotidiano "Milano Finanza", nonché diffuso con le altre modalità prescritte dalla disciplina vigente;

  • non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno né alcuna nuova proposta di delibera, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 126-bis del D. Lgs. n. 58/98 (TUF) e con le ulteriori modalità indicate nell'avviso di convocazione, né proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge di cui all'art. 135-undecies.1 del TUF;

-il capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) di LU-VE S.p.A. è pari ad Euro 62.704.488,80 suddiviso in n.

$\overline{2}$

22.234.368 azioni ordinarie tutte prive del valore nominale, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto in Assemblea, salve le n. 14.122.722 azioni con riferimento alle quali è stata conseguita alla data del 20 giugno 2025 - c.d. record date il beneficio della maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'art. 127-quinquies del D. Lgs. n. 58/98 e dell'art. 6 bis dello Statuto sociale (nel rapporto di due diritti di voto per ciascuna azione) (c.d. "voto maggiorato"); ne consegue che i diritti di voto esercitabili nell'odierna riunione, da computarsi ai fini dell'accertamento dei quorum costituitivi e deliberativi, sono pari a 36.357.090. Si precisa che non esistono categorie di azioni diverse da quelle ordinarie e che alla data odierna la Società detiene n. 28.027 azioni proprie, pari allo 0,1261% del capitale sociale ordinario e dello 0,0771% del capitale sociale con diritto di voto, il cui diritto di voto è sospeso ai sensi di legge;

  • sono intervenuti, per delega al Rappresentante Designato, n. 146 azionisti portatori di complessive n. 20.044.402 azioni ordinarie pari al 90,150536% del capitale sociale, corrispondenti a n. 33.790.673 voti, pari al 92,941082% del numero complessivo dei diritti di voto, tutte ammesse al voto. Salva diversa espressa comunicazione del Rappresentante Designato, le presenze rimarranno invariate in relazione ad ogni singola votazione:

  • l'Assemblea in seduta straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale in essa rappresentato;

  • l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti per delega all'Assemblea, con l'indicazione del relativo numero di azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario alla Società ai sensi dell'art. 83-sexies del Testo Unico della Finanza, nonché i nominativi dei soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi e di usufruttuari è allegato al verbale dell'Assemblea.

Il Presidente dichiara pertanto l'Assemblea straordinaria regolarmente costituita ed atta a discutere e deliberare sull'unico argomento di cui al relativo ordine del giorno.

Su invito del Presidente, io notaio proseguo con le informazioni di rito e comunico che:

  • la documentazione relativa all'unico punto all'ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile, nonché pubblicata sul sito internet della Società;

  • secondo le risultanze del Libro dei Soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del D.Lqs. n. 58/98 e dalle altre informazioni a disposizione, possiedono, direttamente o indirettamente, azioni con diritto di voto in misura superiore alla soglia del 5% del capitale sottoscritto e versato di LU-VE S.p.A. (intendendosi per "capitale" il numero complessivo dei diritti di voto), ai sensi delle vigenti

disposizioni di legge e di regolamento: * Dichiarante - Matteo Liberali Azionista Diretto - Finami S.p.A. Quota % su capitale ordinario - 45,8210 Quota % su capitale votante - 56,0441 * Dichiarante - Michele Faggioli Azionista Diretto - G4 S.r.l. Ouota % su capitale ordinario - 16,0035 Quota % su capitale votante - 19,5740;

  • per quanto a conoscenza della Società, non sussistono pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 del D. Las. 58/98;

  • il Rappresentante designato è invitato a rendere ogni dichiarazione richiesta dalla legge, anche in tema di carenza di legittimazione al voto;

  • dal momento che la documentazione inerente l'unico punto all'ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati ed è a disposizione di tutti gli intervenuti, se nessuno si oppone, se ne ometterà la lettura, limitando la stessa alla proposta di delibera contenuta nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, ove presente;

  • prima dell'odierna assemblea, non sono pervenute domande ai sensi dell'art. 127-ter del Testo Unico della Finanza;

  • le votazioni dell'odierna Assemblea avranno luogo mediante comunicazione, da parte del Rappresentante designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute.

$+ + +$

Il Presidente passa alla trattazione dell'unico punto all'Ordine del Giorno (Proposta di potenziamento del sistema di voto maggiorato attualmente in vigore e modifica dell'art. 6 bis dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti).

Su invito del Presidente, io notaio procedo alla lettura della proposta di delibera sul presente punto.

Alle ore 15,13, invariati i presenti, il Presidente pone in votazione, attraverso la comunicazione del Rappresentante designato, la proposta di delibera di cui all'unico punto dell'o.d.g. di cui è stata data lettura e qui trascritta:

"L'Assemblea degli Azionisti di LU-VE S.p.A., validamente costituita e atta a deliberare in sede straordinaria, vista la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e degli artt. 72 e 84-ter del Regolamento Emittenti,

delibera

1) di modificare l'art. 6 bis dello Statuto Sociale, secondo il testo riportato nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione; التصاري المتالين

2) di stabilire che l'efficacia della modifica dell'articolo

$\overline{4}$

6 bis dello Statuto di cui al precedente punto l sia risolutivamente condizionata all'avveramento delle sequenti condizioni poste nell'interesse della Società, conferendo al Consiglio di Amministrazione ogni facoltà e potere necessario ovvero anche solo opportuno per la rinuncia delle stesse (ovvero anche a una sola di esse):

(i) che l'ammontare in denaro eventualmente da pagarsi da parte di LU-VE S.p.A. agli Azionisti Recedenti (l'"Ammontare del Recesso"), ecceda complessivamente l'importo di Euro 25.000.000,00 (venti cinque milioni); e/o

$(i)$ che l'eventuale differenza positiva tra $(x)$ il prezzo di liquidazione unitario da riconoscere agli Azionisti Recedenti (pari a Euro 28,82 (ventotto/82) e (y) il prezzo di chiusura delle azioni LU-VE l'ultimo giorno del periodo di offerta in opzione, moltiplicata per il numero delle azioni LU-VE oggetto di recesso che debbano essere acquistate da LU-VE, ecceda complessivamente l'importo di Euro 5.000.000,00 (cinque mi $l$ ioni),

fermo restando, in ogni caso e per chiarezza, che l'Ammontare del Recesso sarà calcolato al netto degli importi dovuti dagli azionisti che esercitino i propri diritti di opzione e prelazione ai sensi dell'art. 2437-quater, commi 1 e 3, del Codice civile e/o (eventualmente) dai terzi che acquistino le azioni oggetto di recesso ai sensi dell'art. 2437-quater, comma 4, del Codice civile;

3) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e Amministratore Delegato in carica pro tempore, con facoltà di sub delega e potere di nominare procuratori speciali, ogni più ampio potere, nessuno escluso ed eccettuato per rendere esecutiva a norma di legge la deliberazione di cui sopra, ivi incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo il potere di: (a) accertare l'avveramento delle condizioni indicate al precedente punto 2 della presente delibera, le quali privano di efficacia tutto quanto previsto dalla presente delibera, ovvero la rinuncia, da parte della Società, a entrambe o anche a una sola di tali condizioni; (b) porre in essere tutte le attività necessarie od opportune ai fini della procedura di liquidazione delle azioni eventualmente oggetto del diritto di recesso spettante agli azionisti della Società che non abbiano concorso all'approvazione della presente delibera; (c) adempiere a ogni formalità richiesta affinché l'adottata delibera ottenga tutte le necessarie approvazioni, con facoltà di introdurre nella medesima le modificazioni, aggiunte, soppressioni eventualdelibera mente richieste dalle Autorità competenti, ovvero in sede di iscrizione nel competente Registro delle Imprese". La proposta è approvata a maggioranza. Favorevoli n. 28.463.407 voti. Contrari n. 5.022.286 voti. Astenuti 304.980.

5

Non votanti 0. Il tutto come da dettagli allegati. Il Presidente proclama il risultato. Più nulla essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia

gli intervenuti e dichiara chiusa la riunione alle ore 15,15. $+ + +$

Si allegano al presente verbale:

  • le Relazioni del Consiglio di Amministrazione sul primo e unico punto dell'Ordine del Giorno, sotto "A";

  • l'elenco degli intervenuti, sotto "B", con il dettaglio della votazione;

  • lo statuto sociale che tiene conto delle delibere assunte, sotto "C". $+ + +$

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 9 Consta

di tre fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per pagine undici e della dodicesima sin qui.

F.to Andrea De Costa notaio

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de rep.

Mar Ta

Signori Azionisti,

la presente relazione (la "Relazione Illustrativa") è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di LU-VE S.p.A. ("LU-VE", la "Società" o l'"Emittente") in osservanza dell'art. 125-ter del TUF e degli artt. 72 e 84-ter del Regolamento Emittenti, nonché in conformità allo schema 3 dell'allegato 3A al Regolamento medesimo, con lo scopo di illustrarVi la proposta di modifica dello statuto sociale di LU-VE (lo "Statuto Sociale" o lo "Statuto"), di cui all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti convocata in seduta Straordinaria - mediante avviso pubblicato in data 29 maggio 2025 sul sito internet della Società (www.luvegroup.com, sezione "Investor" - "Governo Societario & Azionisti" -"Per gli Azionisti" - "Assemblea degli Azionisti" - "Assemblea 1° luglio 2025") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage , nonché per estratto sul guotidiano "Milano Finanza" in data 30 maggio 2025 - presso lo Studio Notarile Marchetti in Milano, via Agnello n. 18, per il giorno 1º luglio 2025 alle ore 15.00, in unica convocazione (l'"Assemblea").

L'ordine del giorno della menzionata Assemblea è il seguente:

  1. Proposta di potenziamento del sistema di voto maggiorato attualmente in vigore e modifica dell'art. 6 bis dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si illustra di seguito il contenuto della modifica dell'art. 6 bis dello Statuto Sociale di cui il Consiglio di Amministrazione Vi propone l'adozione e le relative motivazioni, presentando, in forma comparativa, il testo del vigente articolo dello Statuto Sociale e il testo emendato con l'evidenza in rosso nella colonna adiacente della modifica statutaria che sottoponiamo alla Vostra approvazione.

PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

$\mathbf{1}$ PROPOSTA DI POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI VOTO MAGGIORATO ATTUALMENTE IN VIGORE E MODIFICA DELL'ART. 6 BIS DELLO STATUTO SOCIALE. DELIBERAZIONI INERENTI CONSEGUENTI.

Signori Azionisti.

nella seduta del 29 maggio 2025 il Consiglio di Amministrazione di LU-VE (il "Consiglio di Amministrazione") ha deciso di convocarVi, in sede straordinaria, per sottoporre al Vostro esame e alla Vostra approvazione la proposta di modifica dell'art. 6 bis l''Maggiorazione dei diritto di voto") dello Statuto Sociale volta principalmente a potenziare il sistema di voto maggiorato attualmente vigente (la "Modifica Statutaria").

$1.1.$ Introduzione e ragioni sottese alla Modifica Statutaria

Con deliberazione del 30 ottobre 2018 l'Assemblea degli Azionisti di LU-VE ha approvato in sede straordinaria l'introduzione, nello Statuto della Società, dell'istituto della maggiorazione del diritto di voto (c.d. loyalty shares), disciplinato principalmente dall'art. 127-quinquies del TUF1.

Al riguardo si ricorda che detta norma del TUF - introdotta nel nostro ordinamento dall'art. 20. comma 1, lett. aa), del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, a beneficio dei c.d. azionisti fedeli (loyal shareholders) delle società quotate - consente di prevedere statutariamente l'attribuzione di un voto maggiorato "fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto, per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione" in un apposito elenco istituito dalla società e disciplinato dalla norma stessa.

Tramite l'introduzione dell'istituto del voto maggiorato il legislatore italiano - nell'intento di contrastare gli effetti negativi (in termini di volatilità dei mercati e potenziale distorsione delle scelte manageriali) connessi alle prospettive di breve termine degli investitori finanziari (short-termism), e di incentivare così investimenti azionari di medio/lungo termine - ha superato il tradizionale principio "un'azione - un voto" attribuendo alle società quotate la possibilità di consentire agli azionisti, che investono con prospettive di più ampio termine (long-term commitment) e contribuiscono così a supportare una crescita dell'impresa sostenibile nel corso del tempo, di vedersi riconoscere un premio rappresentato dalla facoltà di avvalersi di una maggiorazione del voto delle proprie azioni.

LU-VE si è avvalsa della possibilità concessa dal legislatore e lo Statuto Sociale attualmente in vigore contempla e disciplina, all'art. 6-bis, la "Maggiorazione del diritto di voto"2. Ad oggi, 3 (tre) azionisti

<sup>1 Si rinvia, al riguardo, alla documentazione pubblicata in occasione dell'Assemblea Straordinaria del 30 ottobre 2018 (in particolare alla "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'Assemblea degli Azionisti convocata il giorno 30 ottobre 2018 in unica convocazione") disponibile sul sito internet www.luvegroup.com (sezione "Investor"- "Governo societario & azionisti" - "Per gli azionisti" - "Assemblea degli azionisti" - "Assemblea 30 ottobre 2018"), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage ().

<sup>2 Si ricorda che, la disposizione statutaria introdotta nel 2018 è stata oggetto di modifiche, approvate dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 28 aprile 2023, relative all'eliminazione dell'indicazione della seconda comunicazione da parte dell'intermediario, su richiesta del titolare, quale condizione per l'attribuzione della maggiorazione del voto, per le quali si rinvia alla "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'Assemblea degli Azionisti convocata in sede ordinaria e straordinaria il giorno 28 aprile 2023 in unica

risultano iscritti nell'elenco speciale dei loyal shareholders di LU-VE (l'"Elenco") e hanno conseguito la maggiorazione del diritto di voto.

A dimostrazione del successo che tale istituto ha riscosso nel panorama domestico, si evidenzia che alla data òdierna altre 70 (settanta) società quotate italiane hanno adottato l'istituto della maggiorazione del voto3.

Nel frattempo, tanto a livello internazionale quanto a livello nazionale, si è registrato un crescente favore nei confronti di strumenti giuridici diretti a incentivare il long-term commitment degli investitori.

Il legislatore ha dunque avvertito l'esigenza di riformare le previsioni normative che consentono un potenziamento del diritto di voto degli azionisti e con la Legge 5 marzo 2024, n. 21 (la "Legge Capitali"), contenente una serie di misure volte a favorire la competitività delle imprese e del mercato dei capitali, è intervenuto anche sull'istituto della maggiorazione del voto e sul testo dell'art. 127quinquies del TUF al fine di prevedere che - successivamente alla maturazione del primo periodo di 24 (ventiquattro) mesi, e alla conseguente attribuzione di 2 (due) voti per ciascuna azione - possa essere attribuito 1 (un) voto ulteriore per azione alla scadenza di ogni periodo di 12 (dodici) mesi di ulteriore detenzione ininterrotta, fino ad un massimo complessivo di 10 (dieci) voti per ciascuna azione.

In continuità con la scelta compiuta dall'Assemblea Straordinaria della Società nel 2018, il Consiglio di Amministrazione reputa vantaggioso cogliere l'opportunità offerta dal legislatore, modificando l'articolo 6 bis dello Statuto (nel quale è disciplinata, come detto, la maggiorazione del diritto di voto) in linea con quanto previsto dall'art. 127-quinquies del TUF, così come modificato dalla Legge Capitali.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione ritiene che il long-term commitment dei propri azionisti costituisca un importante valore e che, conseguentemente, il "premio" della maggiorazione del voto a beneficio dei loval shareholders sia nel migliore interesse della Società stessa e di tutti i suoi stakeholders. Attraverso la modifica in oggetto, infatti, LU-VE intende perseguire i seguenti obiettivi:

  • adottare una struttura flessibile del capitale sociale per consentire alla Società, da un lato, di mantenere e ulteriormente rafforzare una solida base azionaria e, dall'altro, di conciliare tale essenziale obiettivo con la possibilità di perseguire opportunità di crescita per linee esterne quali, ad esempio, acquisizioni e/o alleanze strategiche, se del caso, da realizzarsi mediante emissioni di nuove azioni in favore di, e/o scambi azionari con, terzi. Ciò potrà supportare LU-VE nel processo di progressivo consolidamento in atto nel campo mondiale dello scambio termico con l'aria, in cui la Società svolge, e intende continuare a svolgere, un ruolo di primario rilievo come protagonista attivo; e
  • premiare con maggiore efficacia e incisività l'azionariato con orientamento a lungo termine consentendogli di avere un maggior peso nelle decisioni della Società, ivi comprese quelle relative alla nomina degli organi sociali. Si ritiene, infatti, che una solida base azionaria risulti maggiormente idonea a supportare strategie di crescita orientate al lungo periodo.

La Modifica Statutaria proposta interviene nel testo dell'art. 6 bis dello Statuto Sociale anche al fine di (i) recepire la nuova previsione dettata dall'art. 127-quinquies del TUF come modificato dalla Legge

convocazione" disponibile sul sito internet www.luvegroup.com (sezione "Investor"- "Governo societario & azionisti" -"Per gli azionisti" - "Assemblea degli azionisti" - "Assemblea 28 aprile 2023"), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage ().

<sup>3 Il dato riportato è stato tratto dall'elenco delle "Società quotate i cui statuti consentono la maggiorazione dei diritti di voto o che abbiano emesso azioni a voto plurimo" pubblicato da Consob sul proprio sito internet e consultabile all'indirizzo web https://www.consob.it/web/area-pubblica/quotate/voto-maggiorato-e-plurimo.

Capitali in materia di operazioni straordinarie transfrontaliere ai sensi del D. Lgs. 2 marzo (il "D. Lgs. n.19/2023"), nonché (ii) allineare i contenuti della clausola statutaria vigente agli orientamenti della dottrina che si sono consolidati nel corso degli anni.

Si propone, pertanto, di modificare l'articolo 6 bis dello Statuto nei termini qui di segurfo il ustrati.

$1.2.$ La Modifica Statutaria proposta

Come anticipato, l'istituto della maggiorazione del voto previsto dall'art. 127-quinquies del TUF, come novellato dalla Legge Capitali, consente di:

  • $(i)$ attribuire il beneficio del voto maggiorato, nella misura del voto doppio, a ogni azione che sia appartenuta al medesimo azionista per un periodo continuativo di almeno 24 (ventiguattro) mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'apposito elenco istituito dalla società, così come già previsto dal comma 1 dell'art. 127-quinquies del TUF e dal vigente Statuto Sociale di LU-VE;
  • (ii) riconoscere un voto ulteriore alla scadenza di ogni periodo di 12 (dodici) mesi successivi alla maturazione del precedente periodo di 24 (ventiquattro) mesi, fino a un massimo complessivo di 10 (dieci) voti per ciascuna azione, così come previsto dal comma 2 dell'art. 127-quinquies del TUF.

Al fine di potenziare il sistema di voto maggiorato attualmente previsto dallo Statuto di LU-VE, la Modica Statutaria proposta prevede l'integrazione dell'art. 6 bis dello Statuto con il nuovo comma 2bis che, in conformità con il disposto dell'art. 127-quinquies del TUF, estende l'attribuzione del beneficio del voto maggiorato nella misura massima consentita dal legislatore (10 voti riconosciuti per ciascuna azione ininterrottamente detenuta).

Si precisa che, per gli azionisti di LU-VE che hanno già maturato 2 (due) voti per azione, nel caso in cui la Modifica Statutaria proposta sia approvata dall'Assemblea Straordinaria che sarà convocata per il prossimo 1° luglio 2025, il terzo voto maturerà decorsi 12 mesi dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese di Varese della delibera dell'Assemblea stessa.

Si evidenzia che, all'ipotesi di maggiorazione potenziata del diritto di voto si applica la medesima disciplina già prevista dallo Statuto in merito (i) agli effetti della maggiorazione del voto ordinario, compresi gli effetti ai fini del computo dei quorum assembleari (art. 6 bis, comma 3, dello Statuto), (ii) all'Elenco di cui al comma 4 dell'art. 6 bis dello Statuto, nonché (iii) al trasferimento del diritto reale legittimante e alle operazioni straordinarie della Società e di società titolari di Azioni (aumento di capitale, fusione o scissione) e ai relativi effetti sulla disciplina del voto maggiorato (art. 6-bis, commi 7, 9 e 10 dello Statuto).

Con particolare riguardo agli effetti derivanti dal trasferimento del diritto reale di legittimazione e dalle operazioni straordinarie suddette, si propone l'inserimento di alcune integrazioni ai commi 7, 9 e 10 dell'art. 6 bis dello Statuto, di seguito illustrate, volte a recepire la nuova previsione dettata dall'art. 127-quinquies del TUF come modificato dalla Legge Capitali in materia di fusioni, scissioni e trasformazioni transfrontaliere ai sensi del D. Lgs. n. 19/2023, e ad allineare i contenuti delle citate disposizioni statutarie vigenti alla prassi e agli orientamenti della dottrina che si sono consolidati nel corso degli anni.

In tema di trasferimento (diretto o indiretto) del diritto reale legittimante del titolare delle azioni, si propone di integrare le disposizioni dettate dai commi 7 e 9 dell'art. 6 bis dello Statuto con l'indicazione di talune fattispecie equipollenti a quelle già presenti.

Si ricorda al riguardo che il trasferimento diretto del diritto reale legittimante può occorrere per (i)

cessione a titolo oneroso o gratuito, (ii) successione per causa di morte (o fattispecie equipollenti), ovvero (iii) fusione o scissione del titolare delle azioni.

L'art. 6 bis dello Statuto di LU-VE vigente prevede, in conformità a quanto disposto dall'art. 127auinquies del TUF, che:

  • nel primo caso (cessione da parte del socio a titolo oneroso ovvero a titolo gratuito, ma al di fuori delle fattispecie di cui al successivo capoverso), la legittimazione al beneficio del voto maggiorato viene meno (comma 7);
  • nel secondo caso (successione per causa di morte del socio), la legittimazione al beneficio del voto maggiorato è conservata (comma 9, lett. a). Poiché le strutture successorie adottate nella prassi sono molteplici, si reputa necessario chiarire, prevedendolo espressamente, che il mantenimento del voto maggiorato si estende a tutti quei casi nei quali, non ricorrendo una fattispecie traslativa sintomatica di non-fedeltà, appare opportuno premiare il long-term commitment indipendentemente dalle modalità con le quali vengono attuati i diversi passaggi generazionali. Tali fattispecie equipollenti sono certamente individuabili (i) nel consolidamento di usufrutto con la nuda proprietà precedentemente ceduta mediante un atto avente causa latamente successoria (donazione o patto di famiglia), (ii) nel patto di famiglia, (iii) nella costituzione di - o la dotazione in - trust, fondo patrimoniale o fondazione familiare;
  • nel terzo caso (fusione o scissione del socio) la legittimazione al beneficio del voto maggiorato è conservata a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione senza ulteriori previsioni (comma 9, lett. b). Al riguardo appare opportuno far dipendere la perdita o il mantenimento del beneficio della maggiorazione del voto dalla ricorrenza o meno del trasferimento, diretto o indiretto, di partecipazioni cui consegua un trasferimento del controllo nell'ente-socio titolare di Azioni (c.d. "trasferimento del controllo"): laddove, infatti, la fusione o la scissione determini il passaggio delle Azioni da un soggetto ad un altro, senza che ciò comporti un "trasferimento del controllo", la fattispecie traslativa (riconducibile ad una mera operazione infragruppo) non può certo essere intesa come sintomatica di non-fedeltà (restando invariato il titolare sostanziale dell'investimento), pertanto sarebbe inopportuno disporre la perdita del beneficio (ciò che renderebbe ingiustificatamente onerose eventuali riorganizzazioni infragruppo). Laddove, al contrario, la fusione o la scissione determini, oltre al passaggio delle Azioni della Società da un soggetto ad un altro, anche un "trasferimento del controllo", la perdita della legittimazione al beneficio risulta pienamente coerente con la logica dell'istituto.

L'art. 6 bis delló Statuto disciplina al comma 7, lett. b) anche il trasferimento indiretto del diritto reale legittimante che ricorre non con riguardo alle Azioni della Società, bensì (indirettamente) con riguardo a partecipazioni nell'ente che, a sua volta, detenga le Azioni. In proposito, si ricorda che la suddetta disposizione statutaria prevede, in linea con la previsione di legge, che un "trasferimento del controllo" nell'ente titolare delle Azioni della Società a voto maggiorato determini la perdita del beneficio solo ove tale ente sia titolare di una partecipazione superiore alla soglia di cui all'art. 120, comma 2, del TUF.

Considerato che, nei casi di trasferimento diretto delle Azioni per successione a causa di morte la maggiorazione del diritto di voto non viene meno per espressa previsione dell'art. 127- quinquies del TUF, la perdita della maggiorazione del voto non troverebbe giustificazione anche nel caso del trasferimento indiretto mortis causa e in presenza delle fattispecie equipollenti alla successione a causa di morte già indicate per il trasferimento diretto delle Azioni - ossia (i) il consolidamento di usufrutto con la nuda proprietà precedentemente ceduta mediante un atto avente causa latamente successoria (donazione o patto di famiglia), (ii) il patto di famiglia, (iii) la costituzione di, o la dotazione in, trust, fondo patrimoniale o fondazione familiare - e per le quali, per le ragioni sopra riportate, si ritiene di

prevedere che la legittimazione al beneficio del voto maggiorato sia conservata. A queste si propone di aggiungere, per il caso di trasferimento indiretto, anche l'ipotesi di (iv) altri meccanismi di passaggione generazionale, effettuati con o senza trasferimento di partecipazioni, quali strutture di baldingioni famiglia che attribuiscono statutariamente il controllo (mediante affidamento della gestione o diffi diritto particolare) ad un soggetto predeterminato a seguito del decesso del originariamente controllante. Anche in quest'ultima ipotesi, infatti, è evidente come non tre fattispecie traslativa sintomatica di non-fedeltà e appare, quindi, opportuno premiare il lang-ter commitment indipendentemente dalle modalità con le quali vengono attuati i diversi passenze generazionali.

Resta inteso che il trasferimento di partecipazioni dirette e/o indirette nella società titolare di Azioni che consegua ad operazioni straordinarie (quali ad esempio, fusione, scissione, liquidazione con distribuzione in natura) non costituirà in ogni caso "trasferimento di controllo" nella misura in cui l'operazione straordinaria realizzi un mero riassetto organizzativo che non alteri, in trasparenza, l'assetto proprietario sottostante.

Con riguardo alle operazioni straordinarie della Società, in linea con quanto previsto dall'art. 6-bis, comma 10 dello Statuto vigente, si conferma l'estensione del beneficio della maggiorazione del voto, proporzionalmente alle azioni per le quali la maggiorazione sia già maturata, alle azioni ordinarie di nuova emissione (i) sottoscritte in esercizio del diritto di opzione in esecuzione di un aumento di capitale a pagamento, nonché (ii) assegnate nel contesto di un aumento di capitale gratuito, ai sensi dell'art. 2442 del Codice civile, ciò che pare pienamente coerente con la funzione premiale dell'istituto per gli azionisti fedeli. Questi ultimi, infatti, almeno con riguardo all'aumento di capitale non gratuito, si mostrano favorevoli non solo a mantenere, ma addirittura a ulteriormente investire nella Società.

L'estensione del voto maggiorato alle azioni di nuova emissione avverrà in maniera da consentire all'azionista di mantenere la stessa proporzione tra (x) azioni con una determinata maggiorazione del diritto, (y) azioni con una diversa maggiorazione e (z) azioni senza maggiorazione. A mero titolo esemplificativo, qualora prima dell'aumento di capitale un azionista detenga 10 (dieci) azioni delle quali 2 (due) azioni esprimenti 5 (cinque) voti, 4 (quattro) azioni esprimenti 7 (sette) voti, 3 (tre) azioni esprimenti 1 (un) voto e 1 (una) azione esprimente 10 (dieci) voti, all'esito della sottoscrizione dell'aumento di capitale da parte di tale azionista, il suo pacchetto azionario sarà così composto: il 20% (venti per cento) da azioni esprimenti 5 (cinque) voti, il 40% (quaranta per cento) da azioni esprimenti 7 (sette) voti, il 30% (trenta per cento) da azioni esprimenti 1 (un) voto e il 10% (dieci per cento) da azioni esprimenti 10 (dieci) voti, sì da evitare che, ove l'azionista abbia sottoscritto interamente l'aumento di capitale offerto a lui in opzione, i suoi diritti di voto ne risultino diluiti.

In conformità con il dettato dell'art. 127-quinquies del TUF, sin dalla sua formulazione originaria l'art. 6 bis dello Statuto prevede al comma 10 la possibilità di estensione del beneficio della maggiorazione anche nel caso di fusione o scissione della Società, ove ciò sia previsto dal relativo progetto di fusione o scissione: beneficio che, in tal caso, si applica e si estende alle azioni spettanti in cambio di quelle a cui è attribuito il voto maggiorato. La normativa, come modificata dalla Legge Capitali, ha inoltre specificato che tale disposizione si applica anche nel caso di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere disciplinate dal D. Lgs. n. 19/2023.

Si propone pertanto di precisare al comma 10, lett. b) dell'art. 6 bis dello Statuto che la maggiorazione del diritto di voto si estende anche alle nuove Azioni rivenienti, non solo da operazioni di fusione e scissione, ma anche a quelle rivenienti da operazioni di trasformazione, fusione e scissione transfrontaliere.

Ove, pertanto, la Società dovesse in futuro partecipare ad un procedimento di fusione o scissione,

anche transfrontaliera, sarà possibile (ancorché non doveroso) prevedere l'estensione del beneficio anche alle nuove azioni rivenienti dall'operazione straordinaria in questione.

Si evidenzia infine che, non costituendo le azioni a voto maggiorato una categoria speciale di azioni per espressa disposizione di legge, il Consiglio di Amministrazione propone di chiarire che qualsiasi modifica della disciplina del voto maggiorato o la soppressione dello stesso richieda soltanto l'approvazione da parte dell'Assemblea Straordinaria ai sensi di legge. Non è, pertanto, richiesta l'approvazione speciale degli azionisti che siano, in ipotesi, titolari del beneficio.

$1.3.$ Effetti che la modifica dell'attuale meccanismo del voto maggiorato avrebbe sugli assetti proprietari della Società

Si evidenzia, anche ai fini della raccomandazione n. 2 del Codice di Corporate Governance, che alla data della presente Relazione, secondo le risultanze del Libro dei Soci integrate dalle comunicazioni. ricevute dalla Società ai sensi dell'art. 120 del TUF e dalle altre informazioni a disposizione, gli azionisti che attualmente detengono direttamente una percentuale superiore al 5% (cinque per cento) dei complessivi diritti di voto4 sono i seguenti:

  • FINAMI S.p.A., con una partecipazione pari al 56,0441% dei diritti di voto, azionista rilevante iscritto nell'Elenco alla data della presente Relazione per tutte le n. 10.187.999 azioni che attribuiscono complessivi n. 20.375.998 diritti di voto ("Finami");
  • G4 S.r.l., con una partecipazione pari al 19,5740% dei diritti di voto, azionista rilevante iscritto nell'Elenco alla data della presente Relazione per tutte le n. 3.558.272 azioni che attribuiscono complessivi n. 7.116.544 diritti di voto ("G4" e congiuntamente con Finami, gli "Azionisti Rilevanti").

Si segnala che, alla data della presente Relazione, vi è un ulteriore azionista iscritto nell'Elenco che detiene partecipazioni inferiori al 5% (cinque per cento) dei diritti di voto e che ha conseguito la maggiorazione ordinaria (per un totale di n. 376.451 azioni con voto maggiorato ordinario, pari a complessivi n. 752.902 diritti di voto).

Nell'ipotesi in cui a beneficiare della maggiorazione del diritto di voto, sino al massimo di 10 (dieci) voti per ciascuna azione, fossero gli Azionisti Rilevanti e il predetto ulteriore azionista, tutti per il numero di azioni attualmente iscritte nell'Elenco, e nessun altro azionista dovesse richiedere la maggiorazione del voto, la percentuale di diritti di voto esercitabili dagli Azionisti Rilevanti si incrementerebbe, nel corso degli anni, come indicato nella seguente tabella5.

4 Alla data della presente Relazione il numero complessivo dei diritti di voto riferiti alle azioni della Società è pari a 36.357.090.

<sup>5 Ai fini dei calcoli delle percentuali presenti nella tabella:

(i) sono stati inclusi i diritti di voto spettanti alle n. 28.027 azioni proprie in portafoglio che, esclusivamente ai fini della simulazione, sono stati computati per la determinazione del totale dei diritti di voto riferiti alle azioni della Società (fatto salvo in ogni caso che, ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 2 e dall'art. 2368, comma 3 del Codice civile, in sede assembleare le azioni proprie detenute dalla Società non vengono computate ai fini della determinazione del totale dei diritti di voto); (ii) si è assunto che il capitale sociale e le partecipazioni degli azionisti iscritti attualmente nell'Elenco rimangano invariati e che i medesimi non rinuncino, neanche parzialmente, al beneficio del voto maggiorato conseguito in relazione alle azioni di propria titolarità;

(iii) i dati indicati rimangono soggetti, in ogni caso, agli effetti dell'eventuale esercizio dei diritti di recesso da parte degli azionisti.

AZIONISTI RILEVANTI $7REA$ $D$
ANNO VOTI PER AZIONE inin Arazi yananya
PERCENTUALE DIRITTI DIA
VOTO FINAMI S.P.A.
PERCENTUALE DIRITTI DI
VOTO G4 S.R.L.
PERCENTUALF DIRITTEDI
VOTO DEGLI ALTRII
AZIONIST
2026 3 60,5470% 21,1467%
18,3063%
2027 4 63,0811% 22,0318% 14,8871%
2028 5 64,7060% 22,5993% 12,6947%
2029 6 65,8366% 22,9942% 11,1692%
2030 7 66,6687% 23,2848% 10,0465%
2031 8 67,3067% 23,5076% 9,1857%
2032 9 67,8114% 23,6839% 8,5047%
2033 10 68,2207% 23,8268% 7,9525%

1.4. Iter decisionale seguito nella formulazione della Modifica Statutaria

In ottemperanza alla raccomandazione n. 2 del Codice di Corporate Governance, si evidenzia che la Modifica Statutaria proposta è stata approvata, per le motivazioni di cui alla presente Relazione, all'unanimità, con il voto favorevole di tutti i consiglieri indipendenti, dal Consiglio di Amministrazione in data 29 maggio 2025, con conseguente sua sottoposizione all'Assemblea straordinaria.

Nella predetta riunione del Consiglio di Amministrazione, alla quale hanno partecipato tutti i consiglieri e tutti i sindaci in carica, il Presidente e Amministratore Delegato, Matteo Liberali, il Consigliere con deleghe, Michele Faggioli e il Consigliere Fabio Liberali hanno dichiarato, anche ai fini dell'art. 2391 del Codice civile, di essere portatori di un interesse nei confronti della deliberazione in quanto, rispettivamente, soggetto che controlla indirettamente LU-VE per il tramite di Finami di cui è anche amministratore (Matteo Liberali), soggetto posto al vertice della catena partecipativa della partecipazione rilevante ex art. 120 del TUF detenuta in LU-VE da G4 di cui è anche amministratore (Michele Faggioli), soggetto che è amministratore di Finami (Fabio Liberali).

La proposta di delibera oggetto della presente Relazione non è stata esaminata dai comitati istituiti dal Consiglio di Amministrazione al suo interno (i.e. Comitato Remunerazioni e Nomine, Comitato Controllo e Rischi e per l'operatività con parti correlate e Comitato Indipendenti) poiché la materia non rientra nelle loro competenze.

1.5. Valutazioni inerenti al diritto di recesso

Conformemente a quanto previsto dal vigente comma 8 dell'art. 127-quinquies del TUF, gli azionisti di LU-VE che non concorrano all'adozione della deliberazione (i.e. assenti, astenuti e dissenzienti) sulla modifica dell'art. 6 bis dello Statuto della Società saranno legittimati a esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, del Codice civile ("Azionisti Recedenti").

Ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 3, del Codice civile, il prezzo di liquidazione delle azioni in relazione

alle quali fosse esercitato il diritto di recesso è pari ad Euro 28,82 (ventotto/82) per ciascuna azione LU-VE. Il prezzo di liquidazione è stato calcolato facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura del titolo LU-VE su Euronext Star Milan nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea straordinaria (tenuto conto che detto avviso sarà pubblicato in data odierna, il periodo rilevante va dal 28 novembre 2024 compreso al 28 maggio 2025 compreso).

Ai sensi dell'art. 2437-bis del Codice civile, gli Azionisti Recedenti potranno esercitare il proprio diritto di recesso, in relazione a tutte o a parte delle Azioni detenute, inviando una comunicazione mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [email protected] o a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo: LU-VE S.p.A., Via Vittorio Veneto n. 11, 21100 Varese (VA), all'attenzione del General Counsel, non oltre 15 giorni dalla data di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Varese della delibera dell'Assemblea Straordinaria di approvazione della Modifica Statutaria (il "Termine di Esercizio del Recesso").

Un avviso relativo all'avvenuta iscrizione della delibera dell'Assemblea Straordinaria sarà pubblicato sul sito internet di LU-VE e su un quotidiano a diffusione nazionale.

Gli azionisti che esercitino il diritto di recesso dovranno far pervenire una specifica comunicazione, effettuata da un intermediario autorizzato, attestante la titolarità in conto delle Azioni oggetto di recesso da prima dell'apertura dei lavori dell'Assemblea Straordinaria di LU-VE che delibererà sulla Modifica Statutaria e ininterrottamente fino alla data della comunicazione in oggetto.

Ulteriori dettagli relativi ai termini e alle modalità di esercizio del diritto di recesso saranno forniti agli azionisti di LU-VE in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

Le Azioni LU-VE per le quali sia esercitato il recesso non potranno essere vendute o costituire oggetto di altri atti di disposizione sino al trasferimento delle azioni medesime ovvero alla verifica dell'avveramento (in assenza di rinuncia) delle Condizioni Risolutive come infra definite al successivo paragrafo 1.6.

Una volta scaduto il Termine di Esercizio del Recesso, le Azioni LU-VE in relazione alle quali sia stato esercitato il diritto di recesso dovranno essere offerte in opzione agli altri azionisti. Contestualmente all'esercizio dell'opzione, gli Azionisti avranno altresì la facoltà di esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto delle azioni che siano eventualmente rimaste inoptate. Le Azioni oggetto del recesso non collocate nell'ambito dell'offerta in opzione e prelazione potranno, a esclusiva discrezione della Società, essere collocate presso terzi mediante offerta sul mercato.

Le Azioni che eventualmente residuino dovranno essere acquistate da LU-VE al prezzo di liquidazione entro 180 giorni dalla comunicazione di esercizio del recesso da parte di ciascun Azionista Recedente.

La suddetta procedura di liquidazione delle Azioni oggetto del recesso, così come il pagamento di ogni corrispettivo dovuto agli Azionisti Recedenti, saranno condizionati al mancato avveramento delle Condizioni Risolutive di cui al successivo paragrafo 1.6.

A partire dal momento in cui LU-VE riceverà la dichiarazione di recesso, gli Azionisti Recedenti perderanno i diritti amministrativi ed economici connessi alle Azioni per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso e, pertanto, non potranno intervenire e votare nelle assemblee della Società convocate in seguito all'efficacia della Modifica Statutaria, né avranno diritto a percepire dividendi eventualmente deliberati e distribuiti in seguito a tale data.

Se la Società non dovesse rinunciare alle Condizioni Risolutive (come definite al successivo paragrafo 1.6) e le stesse dovessero avverarsi, con conseguente perdita di efficacia della Modifica Statutaria, le Azioni in relazione alle quali sia stato esercitato il diritto di recesso continueranno a essere di

proprietà degli Azionisti Recedenti, senza che alcun corrispettivo per il recesso debba esserg pa in favore di questi ultimi, fermo restando che in tal caso gli Azionisti Recedenti riacquis propri diritti patrimoniali e amministrativi.

1.6. Efficacia della Modifica Statutaria proposta

La Modifica Statutaria in oggetto, ove approvata, avrà efficacia a partire dalla data di iscrizione presso il competente Registro delle Imprese della delibera dell'Assemblea Straordinaria. L'efficacia della Modifica Statutaria in oggetto verrà meno laddove:

  • $(i)$ l'ammontare in denaro eventualmente da pagarsi da parte di LU-VE agli Azionisti Recedenti (l'"Ammontare del Recesso"), ecceda complessivamente l'importo di Euro 25.000.000,00 (venti cinque milioni) (la "Prima Condizione Risolutiva"); e/o
  • $(ii)$ l'eventuale differenza positiva tra (x) il prezzo di liguidazione unitario da riconoscere agli Azionisti Recedenti (pari a Euro 28,82 (ventotto/82) e (y) il prezzo di chiusura delle azioni LU-VE l'ultimo giorno del periodo di offerta in opzione, moltiplicata per il numero delle azioni LU-VE oggetto di recesso che debbano essere acquistate da LU-VE, ecceda complessivamente l'importo di Euro 5.000.000,00 (cinque milioni) (la "Seconda Condizione Risolutiva" e, congiuntamente alla Prima Condizione, le "Condizioni Risolutive"),

fermo restando, in ogni caso e per chiarezza, che l'Ammontare del Recesso sarà calcolato al netto degli importi dovuti dagli azionisti che esercitino i propri diritti di opzione e prelazione ai sensi dell'art. 2437-quater, commi 1 e 3, del Codice civile e/o (eventualmente) dai terzi che acquistino le azioni oggetto di recesso ai sensi dell'art. 2437-quater, comma 4, del Codice civile;

La Società potrà in qualsiasi caso rinunciare a una o a entrambe le Condizioni Risolutive, anche ove già avverate. LU-VE comunicherà al mercato l'avveramento o il mancato avveramento (o la rinuncia, ove applicabile) delle Condizioni Risolutive.

1.7. Testo della Modifica Statutaria proposta

L'approvazione della proposta illustrata comporterà la modifica dell'art. 6 bis dello Statuto Sociale, nei termini suddetti che vengono evidenziati in rosso nella colonna di destra della seguente tabella, che reca nella colonna sinistra il testo attualmente vigente dell'articolo.

Testo Vigente Nuovo Testo Proposto
TITOLO II TITOLO II
CAPITALE SOCIALE, FINANZIAMENTI DEI SOCI E CAPITALE SOCIALE, FINANZIAMENTI DEI SOCI E
OBBLIGAZIONI OBBLIGAZIONI
ARTICOLO 6 BIS - MAGGIORAZIONE DEL DIRITTO DI ARTICOLO 6 BIS - MAGGIORAZIONE DEL DIRITTO DI
VOTO VOTO
1. In deroga a quanto previsto dal precedente 1. In deroga a quanto previsto dal precedente
articolo 6, comma 2 del presente Statuto, articolo 6, comma 2 del presente Statuto,
ciascuna Azione dà diritto di voto doppio (e ciascuna Azione dà diritto di voto doppio (e
quindi a due voti per ogni Azione) a condizione quindi a due voti per ogni Azione) a condizione
che il diritto di voto sia mantenuto in capo allo che il diritto di voto sia mantenuto in capo allo
stesso soggetto in forza di un diritto reale stesso soggetto in forza di un diritto reale

Testo Vigente

legittimànte (quale, a titolo esemplificativo, piena proprietà, nuda proprietà con diritto di voto, usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi (il "Periodo") a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco appositamente istituito dalla Società secondo quanto disciplinato dal presente articolo (l'"Elenco").

  1. La maggiorazione del diritto di voto avrà effetto dalla data in cui si è compiuto il decorso del Periodo.

  2. Nel caso in cui sia convocata l'assemblea della Società, la maggiorazione del diritto di voto ha effetto alla data della c.d. record date prevista dalla normativa vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea e così sia in riferimento ai quorum costitutivi che ai quorum deliberativi, solo a condizione che entro tale data sia decorso il Periodo. L'accertamento da parte della Società della legittimazione alla maggiorazione del diritto di voto dell'inesistenza circostanze $e$ di

Nuovo Testo Proposto

legittimante (quale, a titolo esemplificativo, piena proprietà con diritto di voto, nuda proprietà con diritto di voto, usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi (il "Periodo") a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco appositamente istituito dalla Società secondo quanto disciplinato dal presente articolo (I'"Elenco").

  1. La maggiorazione del diritto di voto avrà effetto dalla data in cui si è compiuto il decorso del Periodo.

2 bis. Nei limiti in cui sia consentito dalla legge pro tempore vigente, è inoltre attribuito un voto ulteriore alla scadenza di ogni periodo di dodici mesi successivi alla maturazione del Periodo, a ciascuna Azione appartenuta in forza di un diritto reale legittimante al medesimo soggetto iscritto nell'Elenco, fino ad un massimo complessivo di 10 (dieci) voti per azione, restando inteso che, per gli aventi diritto che alla data di iscrizione presso il competente Registro delle Imprese della deliberazione assunta dall'Assemblea del 1° luglio 2025 con la quale è stato emendato il presente articolo (la "Data di Iscrizione Delibera Assemblea Straordinaria") abbiano già maturato il beneficio del voto doppio e siano iscritti nell'Elenco, il periodo aggiuntivo per la maturazione degli ulteriori voti decorrerà dalla Data di Iscrizione Delibera Assemblea Straordinaria.

  1. Nel caso in cui sia convocata l'assemblea della Società, la maggiorazione del diritto di voto ha effetto alla data della c.d. record date prevista dalla normativa vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea e così sia in riferimento ai quorum costitutivi che ai quorum deliberativi, solo a condizione che entro tale data sia decorso il Periodo. L'accertamento da parte della Società della legittimazione alla maggiorazione del diritto di dell'inesistenza voto $\mathbf{e}$ di circostanze

12

(alla sé d'

Testo Vigente

impeditive avviene con riferimento alla c.d. record date.

  1. La Società istituisce e tiene l'Elenco, con le forme ed i contenuti previsti dalla normativa applicabile e, in quanto compatibili, in conformità alle disposizioni relative al libro soci. L'Elenco è aggiornato entro la fine di ciascun mese di calendario per le richieste pervenute entro tre giorni di mercato aperto precedenti la fine di ciascun mese.

  2. La Società iscrive nell'Elenco il titolare di Azioni che ne faccia richiesta scritta alla Società e a favore del quale, ai sensi della normativa vigente, l'intermediario abbia rilasciato idonea comunicazione attestante la legittimazione all'iscrizione. La richiesta di iscrizione potrà riguardare tutte o anche solo parte delle Azioni possedute. Il soggetto richiedente potrà in qualunque tempo. mediante apposita richiesta, indicare ulteriori Azioni per le quali richieda l'iscrizione nell'Elenco. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, l'istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale controllante. $\mathbf{H}$ diritto all'iscrizione nell'Elenco e - a seguito del decorso del Periodo - il diritto al beneficio del voto maggiorato conseguono alla titolarità del diritto reale legittimante $(a)$ titolo esemplificativo, piena proprietà con diritto di voto, nuda proprietà con diritto di voto, usufrutto con diritto di voto).

  3. Il soggetto iscritto nell'Elenco è tenuto a comunicare, e acconsente che l'intermediario comunichi, alla Società ogni circostanza e vicenda che comporti il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o incida sulla titolarità delle Azioni e/o del relativo diritto di voto entro la fine del mese in cui tale circostanza si verifica e comunque entro il giorno di mercato aperto antecedente la c.d. record date.

meno:

Nuovo Testo Proposto

impeditive avviene con riferimento record date.

  1. La Società istituisce e tiene l'Elenco, con le forme ed i contenuti previsti dalla normativa applicabile e, in quanto compatibili, in conformità alle disposizioni relative al libro soci. L'Elenco è aggiornato entro la fine di ciascun mese di calendario per le richieste pervenute entro tre giorni di mercato aperto precedenti la fine di ciascun mese.

  2. La Società iscrive nell'Elenco il titolare di Azioni che ne faccia richiesta scritta alla Società e a favore del quale, ai sensi della normativa vigente, l'intermediario abbia rilasciato idonea comunicazione attestante la legittimazione all'iscrizione. La richiesta di iscrizione potrà riguardare tutte o anche solo parte delle Azioni possedute. Il soggetto richiedente potrà in qualunque tempo, mediante apposita richiesta, indicare ulteriori Azioni per le quali richieda l'iscrizione nell'Elenco. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche. l'istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale controllante. diritto $\mathbf{H}$ all'iscrizione nell'Elenco e - a seguito del decorso del Periodo - il diritto al beneficio del voto maggiorato conseguono alla titolarità del titolo diritto reale legittimante $(a)$ esemplificativo, piena proprietà con diritto di voto, nuda proprietà con diritto di voto, usufrutto con diritto di voto).

  3. Il soggetto iscritto nell'Elenco è tenuto a comunicare, e acconsente che l'intermediario comunichi, alla Società ogni circostanza e vicenda che comporti il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o incida sulla titolarità delle Azioni e/o del relativo diritto di voto entro la fine del mese in cui tale circostanza si verifica e comunque entro il giorno di mercato aperto antecedente la c.d. record date.

  4. La maggiorazione del diritto di voto viene 7. La maggiorazione del diritto di voto viene meno:

Testo Vigente Nuovo Testo Proposto
a) in caso di cessione a titolo oneroso o
gratuito dell'Azione, restando inteso che
per "cessione" si intende anche
- la
costituzione di pegno, di usufrutto o di altro
vincolo sull'Azione quando ciò comporti-la
perdita del diritto di voto da parte
dell'azionista. La costituzione di pegno, di
usufrutto o di altro vincolo e la cessione
della nuda proprietà con mantenimento
dell'usufrutto non determinano la perdita
della legittimazione al beneficio del voto
maggiorato qualora il diritto di voto sia
conservato in capo al titolare precedente;
a) in caso di cessione a titolo oneroso o
gratuito dell'Azione, restando inteso che
per "cessione" si intende anche la
costituzione di pegno, di usufrutto o di altro
vincolo sull'Azione quando ciò comporti la
perdita del diritto di voto da parte
dell'azionista. La costituzione di pegno, di
usufrutto o di altro vincolo e la cessione
della nuda proprietà con mantenimento
dell'usufrutto non determinano la perdita
della legittimazione al beneficio del voto
maggiorato qualora il diritto di voto sia
conservato in capo al titolare precedente;
b) in caso di cessione diretta o indiretta di
partecipazioni di controllo in società o enti
che detengono Azioni a voto maggiorato in
misura superiore alla soglia prevista
dall'articolo 120, comma 2, del d.lgs. 24
febbraio 1998, n. 58 ("TUF").
b) in caso di cessione diretta o indiretta di
partecipazioni di controllo in società o enti
che detengono Azioni a voto maggiorato in
misura superiore alla soglia prevista
dall'articolo 120, comma 2, del d.lgs. 24
febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), salvo il caso in
cui la cessione occorra per effetto di
per causa di morte
successione
O
equipollenti
(ossia
- il
fattispecie
(i)
consolidamento dell'usufrutto con la nuda
precedentemente
ceduta
proprietà
mediante un atto avente causa latamente
successoria (donazione o patto di famiglia);
(ii) il patto di famiglia; (iii) la costituzione di
$-$ o la dotazione in $-$ un trust, un fondo
patrimoniale o una fondazione; (iv) altri
meccanismi di passaggio generazionale
effettuati con o senza trasferimento di
partecipazioni, quali strutture di holding di
famiglia che attribuiscono statutariamente
il controllo ad un soggetto predeterminato
seguito di decesso del
soggetto
a
originariamente controllante).
Per maggior chiarezza si precisa che, il
trasferimento di partecipazioni dirette e/o
indirette nella società titolare di Azioni in
misura superiore alla soglia
prevista
dall'articolo 120, comma 2, del TUF che
operazioni straordinarie
consegua
ad
(quali, ad esempio, fusioni, scissioni,
liquidazioni con distribuzione in natura),
non costituirà in ogni caso "trasferimento
controllo"
nella
misura
di
in
cui

Testo Vigente

Nuovo Testo Proposto

l'operazione straordinaria realizzi un mero riassetto organizzativo che non alteri, trasparenza, l'assetto propricts iio sottostante.

  1. La Società procede alla cancellazione dall'Elenco nei seguenti casi:

  2. a) rinuncia dell'interessato. $E'$ sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente, in tutto o in parte, alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta inviata alla Società, fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle Azioni per le quali è stata rinunciata con una nuova iscrizione nell'Elenco e il decorso integrale di un nuovo Periodo in conformità a quanto previsto dal presente Statuto;

  3. b) comunicazione dell'interessato $\Omega$ dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità delle Azioni e/o del relativo diritto di voto;
  4. c) ove la Società abbia comunque notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità delle Azioni e/o del relativo diritto di voto.

  5. La maggiorazione del diritto di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, si conserva:

a) in caso di successione a causa di morte, a favore dell'erede e/o legatario;

  1. La Società procede alla cancellazione dall'Elenco nei seguenti casi:

  2. a) rinuncia dell'interessato. $E'$ sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente, in tutto o in parte, alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta inviata alla Società, fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle Azioni per le quali è stata rinunciata con una nuova iscrizione nell'Elenco e il decorso integrale di un nuovo Periodo in conformità a quanto previsto dal presente Statuto;

  3. b) comunicazione dell'interessato $\Omega$ dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità delle Azioni e/o del relativo diritto di voto;
  4. c) ove la Società abbia comunque notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità delle Azioni e/o del relativo diritto di voto.

  5. La maggiorazione del diritto di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, si conserva:

a) in caso di successione a causa di morte, a favore dell'erede e/o legatario, nonché in tutte le fattispecie equipollenti quali: (i) il consolidamento dell'usufrutto con la nuda precedentemente proprietà ceduta mediante un atto avente causa latamente successoria (donazione o patto di famiglia); (ii) il patto di famiglia; (iii) la costituzione di - o la dotazione in - un trust, un fondo patrimoniale o una fondazione;

$\overline{a}$ $\ddot{\phantom{a}}$

Testo Vigente Nuovo Testo Proposto
b) in caso di fusione o scissione del titolare
delle azioni, a favore della società risultante
dalla fusione o beneficiaria della scissione;
b) in caso di fusione o scissione del titolare
delle azioni, a favore della società risultante
dalla fusione o beneficiaria della scissione,
controllata,
purché
questa
sia
indirettamente, dal
direttamente o
medesimo soggetto che, direttamente o
indirettamente, controllava il titolare delle
azioni a voto maggiorato;
partecipazione c) ove
sia la
c) ove partecipazione
la sia
intestata intestata
fiduciariamente, in caso di cambiamento fiduciariamente, in caso di cambiamento
del fiduciario a condizione che il fiduciante del fiduciario a condizione che il fiduciante
sia sempre lo stesso e di ciò venga fornita sia sempre lo stesso e di ciò venga fornita
idonea attestazione dal fiduciario; idonea attestazione dal fiduciario;
d) ove la partecipazione sia intestata a un d) ove la partecipazione sia intestata a un
trust, in caso di cambiamento del trustee; trust, in caso di cambiamento del trustee;
e) in caso di trasferimento da un portafoglio e) in caso di trasferimento da un portafoglio
ad altro degli OICR gestiti da uno stesso ad altro degli OICR gestiti da uno stesso
soggetto. soggetto.
10. La maggiorazione del diritto di voto si 10. La maggiorazione del diritto di voto si
estende, ferme restando le comunicazioni da estende, ferme restando le comunicazioni da
dell'intermediario dell'intermediario
previste previste
dalla parte
parte dalla
normativa vigente e dal presente Statuto ai fini normativa vigente e dal presente Statuto ai fini
della maggiorazione del diritto di voto: della maggiorazione del diritto di voto:
a) alle Azioni assegnate in caso di aumento a) alle Azioni assegnate in caso di aumento
gratuito di capitale ai sensi dell'art. 2442 gratuito di capitale ai sensi dell'art. 2442
C.C. e spettanti al titolare in relazione alle C.C. e spettanti al titolare in relazione alle
Azioni per le quali sia già maturata la Azioni per le quali sia già maturata la
maggiorazione del diritto di voto; maggiorazione del diritto di voto;
b) alle Azioni assegnate in cambio di quelle cui
è attribuito il diritto di voto maggiorato in
caso di fusione o di scissione della Società,
sempre che - e nei termini in cui - ciò sia
previsto dal relativo progetto di fusione o
scissione; and a special company
b) alle Azioni assegnate in cambio di quelle cui
è attribuito il diritto di voto maggiorato in
caso di fusione o di scissione della Società,
sempre che - e nei termini in cui - ciò sia
previsto dal relativo progetto di fusione o
scissione; tale previsione trova applicazione
anche nel caso di un'operazione di fusione,
scissione o trasformazione transfrontaliera
ai sensi del D. Lgs. n. 19/2023;
c) alle Azioni sottoscritte nell'esercizio del c) alle Azioni sottoscritte nell'esercizio del
diritto di opzione in caso di aumento di diritto di opzione in caso di aumento di
capitale mediante nuovi conferimenti. capitale mediante nuovi conferimenti.
Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) che Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) che
precedono, le nuove Azioni acquisiscono la precedono, le nuove Azioni acquisiscono la
maggiorazione del diritto di voto (i) per le maggiorazione del diritto di voto (i) per le

$\mathbf{16}$

Testo Vigente

Nuovo Testo Proposto

Azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad Azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione del diritto di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco, senza necessità di un ulteriore decorso del Periodo: (ii) per le Azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad Azioni per le quali la maggiorazione del diritto di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del decorso del Periodo calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco.

  1. La maggiorazione del diritto di voto si computa per ogni deliberazione assembleare e anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. $|a|$ maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale sociale.

  2. Ai fini del presente Statuto la nozione di controllo, che si estende sia a persone giuridiche che a persone fisiche, è quella prevista dall'art. 93 del TUF.

  3. Le previsioni in tema di maggiorazione del diritto di voto previste dal presente articolo si applicheranno fintantoché le Azioni della Società siano quotate in un mercato regolamentato italiano o di altri stati membri dell'Unione Europea.

Azioni di nuova emissione spettanti al trolate in relazione ad Azioni per le quali sia maturata la maggiorazione del diritto di voto dal momento dell'iscrizione nell'Elenco, senza necessità di un ulteriore decorso del Periodo; (ii) per le Azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad Azioni per le quali la maggiorazione del diritto di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione). dal momento del decorso del Periodo calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco.

modifica (migliorativa Qualsivoglia $\Omega$ peggiorativa) disciplina della della maggiorazione del voto di cui al presente art. 6 bis o la sua soppressione non richiedono l'approvazione di alcuna assemblea speciale ex art. 2376 del codice civile, ma unicamente l'approvazione da parte dell'Assemblea straordinaria ai sensi di legge.

  1. La maggiorazione del diritto di voto si computa per ogni deliberazione assembleare e anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale sociale.

  2. Ai fini del presente Statuto la nozione di controllo, che si estende sia a persone giuridiche che a persone fisiche, è quella prevista dall'art. 93 del TUF.

  3. Le previsioni in tema di maggiorazione del diritto di voto previste dal presente articolo si applicheranno fintantoché le Azioni della Società siano quotate in un mercato regolamentato italiano o di altri stati membri dell'Unione Europea.

1.8. Proposta di deliberazione

Signori Azionisti,

per le ragioni sopra illustrate, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di LU-VE S.p.A., validamente costituita e atta a deliberare in sede straordinaria, vista la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e degli artt. 72 e 84-ter del Regolamento Emittenti,

delibera

  • $1$ di modificare l'art. 6 bis dello Statuto Sociale, secondo il testo riportato nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
  • $2)$ di stabilire che l'efficacia della modifica dell'articolo 6bis dello Statuto di cui al precedente punto 1 sia risolutivamente condizionata all'avveramento delle sequenti condizioni poste nell'interesse della Società, conferendo al Consialio di Amministrazione ogni facoltà e potere necessario ovvero anche solo opportuno per la rinuncia delle stesse (ovvero anche a una sola di esse):
  • che l'ammontare in denaro eventualmente da pagarsi da parte di LU-VE S.p.A. agli $(i)$ Azionisti Recedenti (l'"Ammontare del Recesso"), ecceda complessivamente l'importo di Euro 25.000.000,00 (venti cinque milioni); e/o
  • che l'eventuale differenza positiva tra (x) il prezzo di liquidazione unitario da riconoscere $(ii)$ agli Azionisti Recedenti (pari a Euro 28,82 (ventotto/82) e (y) il prezzo di chiusura delle azioni LU-VE l'ultimo giorno del periodo di offerta in opzione, moltiplicata per il numero delle azioni LU-VE oggetto di recesso che debbano essere acquistate da LU-VE, ecceda complessivamente l'importo di Euro 5.000.000,00 (cinque milioni),

fermo restando, in oani caso e per chiarezza, che l'Ammontare del Recesso sarà calcolato al netto deali importi dovuti dagli azionisti che esercitino i propri diritti di opzione e prelazione ai sensi dell'art. 2437quater, commi 1 e 3, del Codice civile e/o (eventualmente) dai terzi che acquistino le azioni oggetto di recesso ai sensi dell'art. 2437-quater, comma 4, del Codice civile;

$3)$ di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e Amministratore Delegato in carica pro tempore, con facoltà di sub delega e potere di nominare procuratori speciali, ogni più ampio potere, nessuno escluso ed eccettuato per rendere esecutiva a norma di legge la deliberazione di cui sopra, ivi incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo il potere di: (a) accertare l'avveramento delle condizioni indicate al precedente punto 2 della presente delibera, le quali privano di efficacia tutto quanto previsto dalla presente delibera, ovvero la rinuncia, da parte della Società, a entrambe o anche a una sola di tali condizioni; (b) porre in essere tutte le attività necessarie od opportune ai fini della procedura di liquidazione delle azioni eventualmente oggetto del diritto di recesso spettante agli azionisti della Società che non abbiano concorso all'approvazione della presente delibera; (c) adempiere a ogni formalità richiesta affinché l'adottata delibera ottenga tutte le necessarie approvazioni, con facoltà di introdurre nella medesima delibera le modificazioni, aggiunte, soppressioni eventualmente richieste dalle Autorità competenti, ovvero in sede di iscrizione nel competente Registro delle Imprese".

18

La presente Relazione Illustrativa verrà messa a disposizione del pubblico in data odierna presso la sede amministrativa e sul sito internet della Società all'indirizzo www.luvegroup-dom (sezione "Investor" – "Governo societario & azionisti" – "Per gli azionisti" – "Assemblea dégl $\lambda$ azionisti" $\rightarrow$ "Assemblea 1° luglio 2025"), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMgrket Storage .

Uboldo (VA), 29 maggio 2025

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente e Amministratore Delegato Dott. Matteo Liberali

Assemblea Straordinaria del 01/07/2025
LU-VE S.P.A.
Pag.1
STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI
PARTECIPANTE/ AZIONISTA
RAPPRESENTATO
ż
Dettaglio
AZIONI Ordinarie
Rappresentate
AZIONI Voto Maggiorato
Dettaglio
Rappresentate
ASSENZE ALLE VOTAZIONI
Assemblea Straordinaria
1 COMPUTERSHARE SPA IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA
TREVISAN) NELLA PERSONA DI GIULIA GUSMAROLI
5.645.031
z
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US SMALL-CAP EQUITY CIT AGENTE:BROW
- PER DELEGA DI
703
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC
BROTHERS HARR
979 U
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND 2.879
ACADIAN NON U.S. SMALL CAP EQUITY EXTENSION FUND LLC C O ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC ACTING AS FUND MANAGER RICHIEDENTE:GOLDMAN SACHS 3.073 $\cup$ $\cup$
ADVANCED SERIES TRUST AST GLOBAL BOND PORTFOLIO
INTERNATIONAL LIMITED
1.744 υ
AK PERM FND DFA INTL SMALL CO $\bar{\psi}$
o
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION $\overline{5}$ υ
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND AGENTE: BNPP
LUXEMBOURG
130.000 ľч
AMUNDI ACTIONS PME 870.270 o
AMUNDI EUROZONE MICROCAPS 112.923 O
AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL AND MID CAP FUND 704 o
AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NZ AMB 3.520
AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB 777
AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME 116.182 U
AMUNDI TRANSMISSION ACTIONS 2.706 O
AMUNDI TRANSMISSION PATRIMOINE 9.306
APERTURE INVESTORS SICAV 19.201 υ
ARBEVEL MICROCAPS EURO 92.000 $\mathbf o$
ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM 186 O
ARROWSTREET ACWI EX US ALPHA EXTENSION TRUST FUND U 10.087
TRUST FUND U PORTFOLIO MARGIN ACCT RICHIEDENTE:JP MORGAN CLEARING CORP
ARROWSTREET INVESTMENT TRUST ARROWSTREET ACWI EX US ALPHA EXTENSION
$\overline{5}$ All. $\beta$ " al N°/9580 /0944 di rep.
ASHMERE LP. RICHIEDENTE:JP MORGAN CLEARING CORP. 411 U
AXA VORSORGE FONDS II EQUITIES GLOBAL MARKETS SMALL CAP PASSIVE UBS FUND
MANAGEMENT SWITZERLAND AG AGENTE:CREDIT SUISSE SWITZ
1.211
AXA WORLD FUNDS SICAV 100,000 υ
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND AGENTE:BNPP LUXEMBOURG 60.549 O
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70 AGENTE:BNPP LUXEMBOURG 32.965 υ
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES AGENTE:BNPP
LUXEMBOURG
$\vec{a}$ ADREA
O
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A AGENTE:BNPP SA ITALIA 6.376 υ
TENT'S
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS SGIIC RICHIEDENTE: BANKINTER S.A IICS CL
7.996
BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I RICHIEDENTE:NT BLACKROCK
AUTHORISED CONTRA
1.684 $\phi_{\xi}$
Fg U
STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI ASSENZE ALLE VOTAZIONI
ż PARTECIPANTE/ AZIONISTA
RAPPRESENTATO
Dettaglio
AZIONI Ordinarie
Rappresentate
٣ł
AZIONI Voto Maggiorato
Dettaglio
Rappresentate
$\sqrt{3}\lambda$
Assemblea Straordinaria
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR
EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS AGENTE:JPMCBNA
49.602 U
BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB 1.085 υ
BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA
AGENTE:JPMCBNA
33 υ នុមា រ៉េ)
CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM 2.993 ັບ
CDC CROISSANCE AGENTE: BNPP FRANCE 174.253 O
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST 7.217 U
CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOVEES RETIREMENT SYSTEM. RICHIEDENTE:NT 396 -C)
CM-AM PME-ETI ACTIONS AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR
NTO TREATY NON TREATY TAX L
249.250 O.
COGEFI PROSPECTIVE 27.000 U
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND 8.582 - ပ $i4$ :
CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY 5.897
COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF COOK COUNTY
RICHIEDENTE:CBNY SA DFA CNTL SMALL CO SERIES
66.377
CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) 3.369 υu
DIMENSIONAL FUNDS PLC 2.081 $\circ$
DIMENSIONAL GLOBAL SUSTAINABILITY TRUST RICHIEDENTE:CBHK SA DFA DIM GL 681 υ
DNCA ACTIONS EURO PME
SUS T AUD UNH
926.496 o
DWS MULTI ASSET PIR FUND 31.257 U
ECHIQUIER EXCELSIOR AGENTE:BNPP FRANCE 105.149
EDR SICAV EUROPEAN SMALLER COMPANIES 134.084
EURIZON AM RILANCIO ITALIA TR 2.000 ×,
EURIZON AZIONI ITALIA 66.857 ×.
EURIZON AZIONI PMI ITALIA 48.990 ×.
EURIZON CAPITAL SGR-PIR ITALIA 30 10.383 ĸ.
EURIZON FUND 69.233 n.
EURIZON PIR ITALIA - ELTIF 30.500 ĸ
EURIZON PIR ITALIA AZIONI 2.866 A,
EURIZON PROGETTO ITALIA 20 17.305 4
EURIZON PROGETTO ITALIA 40 36.430 r.
EURIZON PROGETTO ITALIA 70 20.416 ĸ.
NT NTO
EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST RICHIEDENTE:
15% TREATY ACCOUNT CLIE
1.070
FIDELITY CONCORD STREET TRUST FIDELITY SAI INTERNATIONAL S 2.521
FIDELITY INVESTMENT FUNDS - FIDELITY INDEX WORLD ESG SCREENED FUND
RICHIEDENTE:CBNY FIDELTIY FSISM
$\overline{5}$ Ο
AGENTE:JPMCBNA
GENERALI SMART FUNDS AGENTE:BNPP LUXEMBOURG 5.000

l,

emarket CERTIFIED

Assemblea Straordinaria del 01/07/2025
LU-VE S.P.A.
Pag. 3
STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI
PARTECIPANTE/ AZIONISTA
ż
AZIONI Ordinarie AZIONI Voto Maggiorato ASSENZE ALLE VOTAZIONI
Assemblea Straordinaria
RAPPRESENTATO Dettaglio
Rappresentate
Dettaglio
Rappresentate
$\mathbf{\mathbf{t}}$
GOVERNMENT OF NORWAY RICHIEDENTE:CBNY SA GOVERNMENT OF NORWAY 573.985 O
GROUPAMA AVENIR PME EUROPE 44.087 $\mathbf C$
IFSL MARLBOROUGH EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND AGENTE:HSBC BANK PLC 18.647 Г.
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP
INC RICHIEDENTE: CBNY DFA INTL CORE EQUITY 2 PORT
14.085 O
INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST INDEX EUROPA 878 o.
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF 53.077 O
ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF 32.607 O
ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF 654 U
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY 14.262 UU
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND.
RICHIEDENTE:CBNY JHF II INT'L SMALL CO FUND
469
LANNEBO EUROPA SMABOLAG AGENTE:SKANDINAVISKA ENSKIL
LACERA MASTER OPEB TRUST
125 O
LEADERSEL P.M.I 52.351
LEGAL & GENERAL ICAV, RICHIEDENTE:NT NTO IEDU O PCT TTY ACC CLT LEN 31.500 $\mathbf C$
674 U U
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED
LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST
RICHIEDENTE:CBLDN S A LEGAL AND GENERAL
6.595
LONVIA MID-CAP EURO 4.941 ט ט
LOS ANGELES CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM. RICHIEDENTE:NT NT0 15% 350 O
LUPUS ALPHA FONDS AGENTE:JP MORGAN SE LUX
TREATY ACCOUNT LEND
66.000 Ĩц
LUPUS ALPHA SELECTIVE GROWTH 76.000
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND 721 O
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR 28.532 υ
MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP AGENTE: BNPP LUXEMBOURG 39.000 O
MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT SYSTEMATIC INTERNATIONAL SMALL CAP
EQUITY POOLED FUND
1.412 ്ധ
MERCER QUE COMMON CONTRACTUAL FUND 1.487 O.
MERCER QIF FUND PLC 1.824
MH EDRAM EURO SMIDCAP AGENTE: BNPP FRANCE 170.670 O
Ŀ.
NORTHERN TRUST COMMON ALL COUNTRY WORLD INDEX (ACWI) EX US
RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND
1.939 Į
υ
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST 2.750 O
υ
NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND RICHIEDENTE:NT NORTHERN
RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT CLIE
3.389 O
ODDO BHF ACTIVE MICRO CAP AGENTE:ODDO BHF SCA
TRUST UCITS COMMON
14.748 ROW
ΟO
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND. RICHIEDENTE:CBNY SA OLD 927 U
щ
WSTBY GB SM&MD CP FD
ONEMARKETS ITALY ICAV RICHIEDENTE:CBLDN OMI PIR BILANCIATO 1.605 O

$\frac{1}{2}$

07/2025
Assemblea Straordinaria del 01/
JU-VE S.P.
Pag. 4
STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI ASSENZE ALLE VOTAZIONI
ż PARTECIPANTE/AZIONISTA
RAPPRESENTATO
Dettaglio
AZIONI Ordinarie
Rappresentate
۳
AZIONI Voto Maggiorato
Dettaglio
Rappresentate
Assemblea Straordinaria
ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEX POOL AGENTE:BNPP
SIDNEY
289
O
PFIZER INC. MASTER TRUST RICHIEDENTE:NT NTO TREATY NON TREATY TAX
934 υ
PLUVALCA INITIATIVES PME 36.000 υ
PLUVALCA SUSTAINABLE OPPORTUNITIES 9.824 υ
POLICE AND FIREMEN'S RETIREMENTSYSTEM OF NEW JERSEY 1.615 υ
PORTZAMPARC CARBONE SOLUTIONS 20.000 υ
PORTZAMPARC PME ISR 120.000 υ
PUBLIC EMPLOYEES RETTREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI 3.161
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO 2.748 υ
ROBIN 1-FONDS AGENTE:JP MORGAN SE LUX 1.091
SPARTAN GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS. RICHIEDENTE:NTC SPARTAN 767 o
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF
GRP TR FOR EMP BEN PL
319
SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND 2.783 υ
SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY 169 υ
SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS 27.748 u
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS 376 υ
STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL AGENTE:JPMCBNA 4.040 υ
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD υ
STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO 5.062 U
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:JPMCBNA 319 U
SYCOMORE SELECTION PME AGENTE: BNPP FRANCE 61.648 $\mathbf o$
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS 6.934 υ
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF NEW YORK AGENTE:JPMCBNA 40.659 O
TEMPLETON INSTITUTIONAL FUNDS - FOREIGN SMALLER COMPANIES SERIES
AGENTE:JPMCBNA
12.585
TEMPLETON INTERNATIONAL SMALLER COMPANIES FUND RICHIEDENTE:NT NT0 15% 104.941
TREATY ACCOUNT CLIE
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA 3.690
1.024
O
THE STATE OF CONNECTICUT, ACTING THROUGH ITS TREASURER O
υ
THRIFT SAVINGS PLAN AGENTE: JPMCBNA 36.463
TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT 123.144 υ
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO 1.991 υ
DV CNV
UBS CH INDEX FUND EQ WORLD EX CH SMALL NSL UBS FUND MGMT SWITZERI
AGENTE: CREDIT SUISSE SWITZ
$-752$
UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG. RICHIEDENTE:UBS CH AG FM CLIENT 4.681 υ
UBS LUX FUND SOLUTIONS 9.799
ULFONDS BAV RBI AKTIEN AGENTE: JP MORGAN SE LUX 1.096 υ υ
$\mathbf{v} = \mathbf{I}$

emarket CERTIFIED

Assemblea Straordinaria d
LU-VE S.P.A.
el 01/07/2025 Pag. 5
STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI
PARTECIPANTE/ AZIONISTA
RAPPRESENTATO
ż
Dettaglio
AZIONI Ordinarie
Rappresentate
H
AZIONI Voto Maggiorato
Dettaglio
Rappresentate
ASSENZE ALLE VOTAZIONI
Assemblea Straordinaria
LUX
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH AGENTE:JP MORGAN SE
8.746
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF 311 O
Ο
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS RICHIEDENTE:NT NTO TREATY NON TREATY TAX
STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS AGENTE: BNPP SA DEUTSCH
374 Þ.
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND AGENTE:JPMCBNA 2.084
VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY AGENTE:BROWN
BROTHERS HARR
4.787 U
υ
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS RICHIEDENTE:NT GS10
PCT TREATY ACCOUNT CLT LEN
1.550 υ
VT DOWNING GLOBAL INVESTORS FUND 4.000 Ŀч
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD 3.327 O
WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD RICHIEDENTE:NT NT0 15%
TREATY ACCOUNT LEND
881
XTRACKERS 13.088 o
XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF 182
2 COMPUTERSHARE SPA IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN
GIULIA GUSMAROLI
- PER DELEGA DI
653.100
PERSONA DI
13.746.271
FINAMI S.P.A. RICHIEDENTE:BPER BANCA SPA ſ.
10.187.999
G4 SRL RICHIEDENTE:FAGGIOLI MICHELE ļz,
3.558.272
LIBERALI ELIANA 1.000 Ŀ,
OLIVA LAURA 2.100 ľ4
SOFIA HOLDING S.R.L. RICHIEDENTE: PEDRINI STEFANO 650.000 р.
di cui 650.000 azioni Ordinarie in garanzia a :INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING;
Intervenuti nº 1 rappresentanti per delega 6.298.131 azioni Ordinarie e 13.746.271 azi oni Voto Maggiorato
1 Proposta di potenziamento del sistema di voto maggiorato
Legenda:
F= Favorevole; C= Contrario; A= Astenuto; - Non Votante; X: Assente alla votazione

emarket

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CERTIFIED

$\bullet$

LU-VE S.P.A.

$\frac{1}{2}$

Allegato "C" al N. 19550/10947 di rep.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE

Articolo 1 - Denominazione

È costituita una società per azioni con la denominazione:

"LU-VE S.P.A."

Articolo 2 - Oggetto

La Società ha per oggetto la produzione, l'acquisto, la vendita, l'importazione, l'esportazione, l'immagazzinaggio, l'assemblaggio, il commercio in genere, sia in proprio che quale rappresentante, agente o commissionaria di altre ditte, anche estere, di condensatori, evaporatori, raffreddatori di liquido, scambiatori di calore ed apparecchi termodinamici in genere per tutte le applicazioni. La Società potrà svolgere la propria attività sia in Italia che all'estero e potrà compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie e immobiliari connesse con lo scopo sociale; la Società potrà assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo o affine o connesso al proprio, purché non in via prevalente rispetto all'oggetto sociale: è escluso dall'oggetto sociale il compimento delle attività di raccolta del risparmio tra il pubblico, l'intermediazione finanziaria ed in generale lo svolgimento delle operazioni che risultino riservate o vietate dalla presente o futura legislazione.

Articolo 3 – Sede e domicilio

$\overline{1}$ . La Società ha sede legale in Varese.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire succursali, agenzie o rappresentanze, in Italia e $2.$ all'estero, e di sopprimerle.

Il domicilio inteso come l'indirizzo, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica dei soci, 3. dei consiglieri, dei sindaci, del revisore e/o della società di revisione, per i rapporti con la società è quello risultante dai libri sociali.

Articolo 4 - Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento).

$\mathbf{1}$

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE, FINANZIAMENTI DEI SOCI E OBBLIGAZIONI

Articolo 5 - Capitale sociale

$\mathbf{1}$ . Il capitale sociale è di Euro 62.704.488,80 rappresentato da n. 22.234.368 azioni senza indicazione del valore nominale (le Azioni).

$2.$ Ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, il capitale sociale potrà essere aumentato anche (i) con l'emissione di nuove Azioni aventi diritti diversi dai diritti di quelle in circolazione anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione, e/o (ii) con l'emissione di nuove Azioni da liberarsi con conferimenti non in denaro, nell'ambito di quanto consentito dalla legge. Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato da un'apposita relazione di un revisore legale o di una società di revisione legale.

$3.$ L'Assemblea straordinaria può delegare il Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale, anche con esclusione del diritto di opzione, nell'osservanza dei limiti e delle modalità stabiliti dall'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

$\overline{4}$ . L'Assemblea può deliberare la riduzione del capitale anche mediante assegnazione a singoli azionisti o a gruppi di azionisti di determinate attività sociali, inclusa l'assegnazione di azioni o di quote di altre imprese nelle quali la società abbia compartecipazione.

  1. È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'articolo 2349 del codice civile.

Articolo 6 - Azioni

  1. Le Azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

$2.$ Le Azioni sono nominative e liberamente trasferibili. Ogni Azione dà diritto ad un voto, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 6-bis del presente Statuto nonché la facoltà di emettere azioni di categorie speciali ai sensi dall'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Il regime di emissione e circolazione delle Azioni è disciplinato dall'applicabile normativa, anche

$\overline{2}$

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regolamentare, pro tempore vigente.

$\overline{3}$ . Fatti salvi i diritti particolari e le limitazioni espressamente menzionati nel presente Statuto, tutte le Azioni attribuiscono eguali diritti.

Articolo 6 bis - Maggiorazione del diritto di voto

In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 6, comma 2 del presente Statuto, ciascuna 1. Azione dà diritto di voto doppio (e quindi a due voti per ogni Azione) a condizione che il diritto di voto sia mantenuto in capo allo stesso soggetto in forza di un diritto reale legittimante (quale, a titolo esemplificativo, piena proprietà con diritto di voto, nuda proprietà con diritto di voto, usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi (il "Periodo") a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco appositamente istituito dalla Società secondo quanto disciplinato dal presente articolo (l'"Elenco").

  1. La maggiorazione del diritto di voto avrà effetto dalla data in cui si è compiuto il decorso del Periodo.

2 bis. Nei limiti in cui sia consentito dalla legge pro tempore vigente, è inoltre attribuito un voto ulteriore alla scadenza di ogni periodo di dodici mesi successivi alla maturazione del Periodo, a ciascuna Azione appartenuta in forza di un diritto reale legittimante al medesimo soggetto iscritto nell'Elenco, fino ad un massimo complessivo di 10 (dieci) voti per azione, restando inteso che, per gli aventi diritto che alla data di iscrizione presso il competente Registro delle Imprese della deliberazione assunta dall'Assemblea del 1º luglio 2025 con la quale è stato emendato il presente articolo (la "Data di Iscrizione Delibera Assemblea Straordinaria") abbiano già maturato il beneficio del voto doppio e siano iscritti nell'Elenco, il periodo aggiuntivo per la maturazione degli ulteriori voti decorrerà dalla Data di Iscrizione Delibera Assemblea Straordinaria.

Nel caso in cui sia convocata l'assemblea della Società, la maggiorazione del diritto di voto ha 3. effetto alla data della c.d. record date prevista dalla normativa vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea e così sia in riferimento ai quorum costitutivi che ai quorum deliberativi, solo a condizione che entro tale data sia decorso il Periodo. L'accertamento da parte della Società della legittimazione alla maggiorazione del diritto di voto e dell'inesistenza di circostanze impeditive avviene con riferimento alla c.d. record date.

La Società istituisce e tiene l'Elenco, con le forme ed i contenuti previsti dalla normativa 4. applicabile e, in quanto compatibili, in conformità alle disposizioni relative al libro soci. L'Elenco è aggiornato entro la fine di ciascun mese di calendario per le richieste pervenute entro tre giorni di mercato aperto precedenti la fine di ciascun mese.

$51$ La Società iscrive nell'Elenco il titolare di Azioni che ne faccia richiesta scritta alla Società e a favore del quale, ai sensi della normativa vigente, l'intermediario abbia rilasciato idonea comunicazione attestante la legittimazione all'iscrizione. La richiesta di iscrizione potrà riguardare tutte o anche solo parte delle Azioni possedute. Il soggetto richiedente potrà in qualunque tempo, mediante apposita richiesta, indicare ulteriori Azioni per le quali richieda l'iscrizione nell'Elenco. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, l'istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale controllante. Il diritto all'iscrizione nell'Elenco e a seguito del decorso del Periodo - il diritto al beneficio del voto maggiorato conseguono alla titolarità del diritto reale legittimante (a titolo esemplificativo, piena proprietà con diritto di voto, nuda proprietà con diritto di voto, usufrutto con diritto di voto).

Il soggetto iscritto nell'Elenco è tenuto a comunicare, e acconsente che l'intermediario 6. comunichi, alla Società ogni circostanza e vicenda che comporti il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o incida sulla titolarità delle Azioni e/o del relativo diritto di voto entro la fine del mese in cui tale circostanza si verifica e comunque entro il giorno di mercato aperto antecedente la c.d. record date.

  1. La maggiorazione del diritto di voto viene meno:

  2. in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'Azione, restando inteso che per "cessione" $a)$ si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'Azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista. La costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo e la cessione della nuda proprietà con mantenimento dell'usufrutto non determinano la perdita della legittimazione al beneficio del voto maggiorato qualora il diritto di voto sia conservato in capo al titolare precedente;

  3. in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che $\langle b \rangle$ detengono Azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), salvo il caso in cui la cessione occorra per effetto di successione per causa di morte o fattispecie equipollenti (ossia (i) il consolidamento dell'usufrutto con la nuda proprietà precedentemente ceduta mediante un atto avente causa latamente successoria (donazione o patto di famiglia); (ii) il patto di famiglia; (iii) la costituzione di - o la dotazione in - un trust, un fondo patrimoniale o una fondazione; (iv) altri meccanismi di passaggio generazionale effettuati con o senza trasferimento di partecipazioni, quali strutture di holding di famiglia che attribuiscono statutariamente il controllo ad un soggetto predeterminato a seguito di decesso del soggetto originariamente controllante). Per maggior chiarezza si precisa che, il trasferimento di partecipazioni dirette e/o indirette nella società titolare di Azioni in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del

$\overline{4}$

TUF che consegua ad operazioni straordinarie (quali, ad esempio, fusioni, scissioni, liquidazioni con distribuzione in natura), non costituirà in ogni caso "trasferimento di controllo" nella misura in cui l'operazione straordinaria realizzi un mero riassetto organizzativo che non alteri, in trasparenza, l'assetto proprietario sottostante.

    1. La Società procede alla cancellazione dall'Elenco nei seguenti casi:
  • $a)$ rinuncia dell'interessato. E' sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente, in tutto o in parte, alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta inviata alla Società, fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle Azioni per le quali è stata rinunciata con una nuova iscrizione nell'Elenco e il decorso integrale di un nuovo Periodo in conformità a quanto previsto dal presente Statuto;
  • comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti $\mathfrak{b}$ per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità delle Azioni e/o del relativo diritto di voto;
  • ove la Società abbia comunque notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir $\epsilon$ meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità delle Azioni e/o del relativo diritto di voto.

  • La maggiorazione del diritto di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, si conserva:

  • in caso di successione a causa di morte, a favore dell'erede e/o legatario, nonché in tutte le a) fattispecie equipollenti quali: (i) il consolidamento dell'usufrutto con la nuda proprietà precedentemente ceduta mediante un atto avente causa latamente successoria (donazione o patto di famiglia); (ii) il patto di famiglia; (iii) la costituzione di – o la dotazione in – un trust, un fondo patrimoniale o una fondazione;

  • $(b)$ in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni, a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione, purché questa sia controllata, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto che, direttamente o indirettamente, controllava il titolare delle azioni a voto maggiorato;
  • ove la partecipazione sia intestata fiduciariamente, in caso di cambiamento del fiduciario a $c)$ condizione che il fiduciante sia sempre lo stesso e di ciò venga fornita idonea attestazione dal fiduciario;
  • ove la partecipazione sia intestata a un trust, in caso di cambiamento del trustee; $d)$
  • in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto. $\epsilon$

$10.$ La maggiorazione del diritto di voto si estende, ferme restando le comunicazioni da parte dell'intermediario previste dalla normativa vigente e dal presente Statuto ai fini della maggiorazione del diritto di voto:

  • alle Azioni assegnate in caso di aumento gratuito di capitale ai sensi dell'art. 2442 C.C. e spettanti $a)$ al titolare in relazione alle Azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione del diritto di voto:
  • $\mathfrak{b}$ alle Azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato in caso di fusione o di scissione della Società, sempre che - e nei termini in cui - ciò sia previsto dal relativo progetto di fusione o scissione; tale previsione trova applicazione anche nel caso di un'operazione di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del D. Lgs. n. $19/2023$ ;
  • $c)$ alle Azioni sottoscritte nell'esercizio del diritto di opzione in caso di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.

Nelle ipotesi di cui alle lettere $a$ ), $b$ ) e $c$ ) che precedono, le nuove Azioni acquisiscono la maggiorazione del diritto di voto (i) per le Azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad Azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione del diritto di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco, senza necessità di un ulteriore decorso del Periodo; (ii) per le Azioni di nuova emissione spettanti al titolare in relazione ad Azioni per le quali la maggiorazione del diritto di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del decorso del Periodo calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco.

Qualsivoglia modifica (migliorativa o peggiorativa) della disciplina della maggiorazione del voto di cui al presente art. 6 bis o la sua soppressione non richiedono l'approvazione di alcuna assemblea speciale ex art. 2376 del codice civile, ma unicamente l'approvazione da parte dell'Assemblea straordinaria ai sensi di legge.

  1. La maggiorazione del diritto di voto si computa per ogni deliberazione assembleare e anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale sociale.

  2. Ai fini del presente Statuto la nozione di controllo, che si estende sia a persone giuridiche che a persone fisiche, è quella prevista dall'art. 93 del TUF.

  3. Le previsioni in tema di maggiorazione del diritto di voto previste dal presente articolo si applicheranno fintantoché le Azioni della Società siano quotate in un mercato regolamentato italiano o di altri stati membri dell'Unione Europea.

Articolo 7 - Finanziamenti

È espressamente prevista la facoltà della Società di ricevere prestiti e finanziamenti da propri $11$ azionisti, come pure da società controllanti gli stessi, controllate o collegate agli stessi o da controllate da una loro stessa controllante, ai termini e alle condizioni consentite dalle disposizioni normative applicabili per le imprese costituite in forma di società di capitali.

  1. Ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, la Società può emettere strumenti finanziari partecipativi.

Articolo 8 - Obbligazioni

$\overline{1}$ . La Società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili in base alle competenze stabilite dalle disposizioni di legge applicabili.

L'Assemblea straordinaria può delegare il Consiglio di Amministrazione a deliberare l'emissione $\overline{2}$ . di obbligazioni convertibili in azioni, nell'osservanza di quanto stabilito dalla legge.

Articolo 9 - Diritto di Recesso

I soci hanno diritto di recedere esclusivamente nei casi e con gli effetti previsti dalla legge. 1.

$\overline{2}$ . È espressamente escluso il diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso all'approvazione delle delibere riguardanti: (a) la proroga del termine di durata della Società; e (b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

TITOLO III

ASSEMBLEA

Articolo 10 - Competenze e deliberazioni dell'Assemblea

$\mathbf{1}$ L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

$2.$ L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.

  1. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge. L'Assemblea ordinaria approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

Articolo 11 - Convocazione

L'Assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare pro $\mathbf{1}$

tempore vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società, nonché con le altre modalità eventualmente prescritte dall'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

$\overline{2}$ . L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, si tiene in un'unica convocazione, il Consiglio di Amministrazione potendo tuttavia stabilire, qualora ne ravveda l'opportunità, che l'Assemblea ordinaria si tenga in due convocazioni e l'Assemblea straordinaria in due o tre convocazioni, applicandosi le maggioranze rispettivamente stabilite dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente con riferimento a ciascuno di tali casi.

$3.$ L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 12 - Intervento e rappresentanza

  1. La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e dal presente Statuto.

  2. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante trasmissione per posta elettronica certificata secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

$3.$ Il Consiglio di Amministrazione può designare, di volta in volta per ciascuna Assemblea, uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto al voto possono conferire delega, anche in via esclusiva, ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, dandone informativa in conformità alle disposizioni medesime.

$\overline{4}$ . Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione si avvalga della facoltà di cui al precedente comma 3, prevedendo, se consentito dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, nell'avviso di convocazione dell'Assemblea potrà essere indicato, con le modalità e nei limiti consentiti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, che la partecipazione potrà avvenire per tutti i soggetti legittimati anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto delle condizioni previste per le adunanze del Consiglio di Amministrazione al successivo articolo 18, comma 3 del presente Statuto, senza necessità che si trovino nello stesso luogo il Presidente dell'Assemblea, il segretario e/o il notaio.

$\overline{8}$

Articolo 13 - Svolgimento dell'Assemblea

$\mathbf{1}$ L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, indisponibilità o impedimento, dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato, se nominati e presenti; in difetto, l'Assemblea elegge il proprio presidente.

$\overline{2}$ Il Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di appositi incaricati, verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regola lo svolgimento dei lavori, stabilendo modalità di discussione e di votazione ed accerta i risultati delle votazioni, in conformità alla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, al presente Statuto ed all'eventuale Regolamento assembleare adottato dalla Società.

$3.$ Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente stesso.

Articolo 14 - Verbalizzazione

  1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da processo verbale, redatto in conformità alla normativa, anche regolamentare, pro tempore, vigente e al presente Statuto firmato dal Presidente e dal segretario.

  2. Nei casi di legge e quando il Presidente dell'Assemblea lo crede opportuno, il verbale è redatto da notaio scelto dal Presidente stesso.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Articolo 15 - Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero 1. minimo di 7 (sette) a un massimo di 15 (quindici) membri, secondo quanto deliberato dall'Assemblea di volta in volta, fermo restando che, fintantoché le Azioni siano quotate in un mercato regolamentato italiano o di altri stati membri dell'Unione Europea, il Consiglio di Amministrazione dovrà:

  • (a) essere eletto sulla base di liste presentate dagli azionisti secondo quanto qui di seguito previsto, anche al fine di fare in modo che la minoranza sia rappresentata;
  • (b) comprendere un numero di amministratori individuato nel rispetto dell'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente in materia, avuto anche riguardo all'eventuale segmento di quotazione delle azioni, in possesso dei requisiti di indipendenza ivi richiesti;

$\overline{Q}$

(c) essere composto nel rispetto della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente in materia di equilibrio fra i generi, in quanto applicabile, nonché quanto previsto dal presente Statuto al riguardo.

$2.$ Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

$3.$ Salva diversa deliberazione dell'Assemblea, gli amministratori sono vincolati dal divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile.

$4.$ Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e, fermo il disposto dell'art. 2389, terzo comma, del codice civile, la remunerazione stabilita dall'Assemblea.

  1. L'Assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli Amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa.

  2. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge.

Articolo 16 - Poteri e rappresentanza

  1. Il Consiglio di Amministrazione è investito in via esclusiva della gestione ordinaria e straordinaria della società. Esso può quindi compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per l'attuazione dell'oggetto, con la sola esclusione di quelli che la legge riserva espressamente all'Assemblea.

  2. Sono inoltre attribuite alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni sulle seguenti materie: (a) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; (b) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società; (c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio; (d) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale; (e) la fusione della Società nei casi previsti dagli articoli 2505, 2505-bis del codice civile anche in quanto richiamati, per la scissione, dall'articolo 2506-ter, ultimo comma del codice civile; e (f) l'adeguamento del presente Statuto a disposizioni normative. L'attribuzione di tali competenze al Consiglio di Amministrazione non esclude la concorrente competenza dell'Assemblea nelle stesse materie.

$3.$ La firma e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio (con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti) spettano, in via disgiunta tra loro, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente (se nominato e nella misura in cui tale firma e rappresentanza

gli siano state espressamente attribuite dal Consiglio di Amministrazione) e, nei limiti dei poteri conferiti, agli amministratori delegati.

Articolo 17 – Presidente e organi delegati

Il Consiglio di Amministrazione, se non vi ha provveduto l'Assemblea, elegge il proprio 1. Presidente e, ove lo reputi opportuno, un Vice Presidente con poteri vicari. Il Presidente esercita le funzioni previste dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e dal presente Statuto.

$\overline{2}$ . Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, può nominare un segretario, anche estraneo alla Società.

$3.$ Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile, proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo e/o ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente e d'intesa con gli organi delegati, può conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche ad altri membri del Consiglio di Amministrazione.

$4.$ Rientra nei poteri degli organi delegati conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

  1. Gli amministratori delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale e ciascun amministratore riferisce (direttamente o tramite gli organi delegati, di regola in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, con le modalità ritenute di volta in volta più opportune) al Collegio Sindacale, almeno ogni 3 mesi, ovvero nel più breve termine eventualmente stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate e su quelle che siano influenzate dall'eventuale soggetto che esercita attività di direzione e coordinamento.

  2. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare uno o più direttori generali, vice direttori generali, direttori e procuratori, determinandone i poteri e, occorrendo, la remunerazione.

  3. Il Consiglio di Amministrazione può altresì costituire uno o più comitati con funzioni consultive, propositive o di controllo in conformità alle applicabili disposizioni legislative e regolamentari.

Articolo 17 bis - Presidente Onorario

Il Consiglio di Amministrazione potrà procedere alla nomina, anche al di fuori dei suoi membri, 1. di un Presidente con funzioni onorarie, denominato "Presidente Onorario", scelto tra personalità di grande prestigio e/o che abbiano contribuito in maniera significativa all'affermazione e/o allo sviluppo

e/o alla reputazione della Società.

$\overline{2}$ . La durata della carica di Presidente Onorario non potrà eccedere la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione che ha proceduto alla relativa nomina.

$\overline{3}$ . Se non è membro del Consiglio di Amministrazione il Presidente Onorario ha facoltà di intervenire alle Assemblee e di partecipare alle riunioni consiliari esprimendo, se del caso, pareri non vincolanti; egli, tuttavia, non ha diritto di voto e la sua presenza non viene conteggiata ai fini della validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente Onorario svolge inoltre le eventuali funzioni che gli sono di volta in volta attribuite dal Consiglio di Amministrazione, senza alcun potere di rappresentanza.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare l'eventuale compenso spettante al Presidente Onorario e/o il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della carica.

Articolo 18 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

  1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia, in altro Stato membro dell'Unione Europea o nella Confederazione Elvetica, tutte le volte che il Presidente lo giudica necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno uno dei suoi membri o da ciascun Sindaco.

  2. L'avviso di convocazione contiene l'ordine degli argomenti da trattare e deve essere inviato mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica con notifica di lettura da consegnarsi o spedirsi almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per la riunione, oppure, in caso di particolare urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.

  3. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano anche in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che: (a) sia presente presso il luogo fisico indicato nell'avviso di convocazione il segretario della riunione, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare, anche per il tramite del segretario della riunione, l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al segretario della riunione di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione potranno tenersi anche esclusivamente in audio o video conferenza, omettendo nell'avviso di convocazione l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione, purché siano rispettate le condizioni di cui alle precedenti lettere b), c) e d). Il Presidente e il segretario della riunione

provvederanno alla formazione e alla sottoscrizione dei verbali delle adunanze che si sono svolte in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati ovvero esclusivamente in audio o video conferenza, successivamente alle riunioni stesse.

$\overline{4}$ . In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito anche in mancanza di convocazione quando siano intervenuti tutti gli amministratori e sindaci in carica e nessuno si opponga alla trattazione dei singoli argomenti.

Articolo 19 - Riunioni e Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

$1.$ Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e la maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione, se presente.

  1. I verbali delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono sottoscritti dal relativo Presidente e dal segretario e raccolti in un libro tenuto ai sensi di legge.

  2. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, se nominato. In mancanza anche di quest'ultimo, sono presiedute dal consigliere nominato dai presenti.

Articolo 20 – Presentazione delle liste - Nomina e sostituzione degli amministratori

Presentazione delle liste

  1. Hanno diritto a presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano al momento della presentazione della lista complessivamente titolari di almeno il 2,5% del capitale o della diversa quota di partecipazione almeno pari a quella stabilita dalla CONSOB con regolamento ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1 del D. Lgs. n. 58/98 ("TUF").

  2. Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale relativo alla Società rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo e gli altri soggetti tra i quali sussista un rapporto di collegamento, anche indiretto, ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista, né possono votare liste diverse.

  3. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ciascuna lista reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di un numero di $\overline{4}$ . candidati non superiore al numero dei componenti da eleggere.

  1. Ciascuna lista che contenga un numero di candidati non superiore a 7 (sette) deve includere ed

identificare almeno 1 (un) candidato avente i requisiti di indipendenza stabiliti secondo l'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente in materia. Ciascuna lista che contenga un numero di candidati superiore a 7 (sette) deve includere ed identificare almeno 2 (due) candidati aventi i requisiti di indipendenza stabiliti secondo l'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente in materia. In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente comma, la lista si considera come non presentata.

  1. Per il periodo di applicazione dell'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi, ciascuna lista che presenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve altresì includere candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno la quota minima dei candidati richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente in materia. In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente comma, la lista si considera come non presentata.

  2. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare pro tempore vigente.

  3. Le liste devono essere corredate:

  4. (a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, con la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, fermo restando che tale certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società;

  5. (b) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, con questi ultimi;
  6. (c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratori indipendenti ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente (e/o ai sensi dei codici di comportamento in materia di governo societario promossi da società di gestione di mercati regolamentati eventualmente adottati dalla Società), nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e dal presente Statuto, ivi inclusi quelli di onorabilità e, ove applicabile, indipendenza, e dalla loro accettazione della candidatura e della carica, se eletti;

$\overline{14}$

(d) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dall'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente comma, la lista si considera come non presentata.

Delle liste regolarmente depositate, nonché delle informazioni presentate a corredo di esse, è data pubblicità ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

  1. Il voto di ciascun socio riguarderà la lista e, dunque, automaticamente, tutti i candidati in essa indicati, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni.

Nomina

  • L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene secondo quanto di seguito disposto: 10.
  • (a) non si tiene conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse, stabilita ai sensi del precedente paragrafo $20.1$ ;

    • (b) dalla lista che è risultata prima per numero di voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere tranne 1 (uno), fatto salvo quanto di seguito previsto per assicurare la presenza di un numero adeguato di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza e l'equilibrio tra i generi nel rispetto dell'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente in materia;
    • (c) il rimanente amministratore da eleggere è tratto dalla lista che è risultata seconda per numero di voti dopo quella di cui alla precedente lettera (b), voti espressi da soci che non siano collegati in alcun modo, neppure indirettamente, ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera (b).
  • In caso di parità tra liste, prevale quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

  • Se al termine della votazione non fossero eletti in numero sufficiente amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, verrà escluso il candidato che non sia in possesso di tali requisiti eletto come ultimo in ordine progressivo della lista risultata prima per numero di voti e tale candidato sarà sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista avente i suddetti requisiti di indipendenza secondo l'ordine progressivo. Tale procedura, se necessario, sarà ripetuta sino al completamento del numero degli amministratori indipendenti da eleggere. Qualora, all'esito di tale procedura di sostituzione, la

composizione del Consiglio di Amministrazione non consenta di rispettare il numero minimo di consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'applicabile normativa pro tempore vigente, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza dei voti ivi rappresentati, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso di tali requisiti di indipendenza.

  1. Qualora, inoltre, al termine della votazione e dell'eventuale applicazione del precedente comma con i candidati eletti non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme all'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra i generi, verrà escluso il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo della lista risultata prima per numero di voti e tale candidato sarà sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista del genere meno rappresentato secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo, sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme all'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra i generi. Qualora, all'esito di tale procedura di sostituzione, la composizione del Consiglio di Amministrazione non sia conforme all'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra i generi, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza dei voti ivi rappresentati, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

  2. Qualora il numero di candidati eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere, i restanti amministratori sono eletti dall'Assemblea, che delibera con la maggioranza dei voti ivi rappresentati e, comunque, in modo da assicurare (i) la presenza del numero minimo di amministratori indipendenti previsto dall'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, nonché (ii) il rispetto dell'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi. In caso di parità di voti fra più candidati, si procede a ballottaggio fra i medesimi mediante ulteriore votazione assembleare, risultando prevalente il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

  3. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza dei voti ivi rappresentati in Assemblea, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione sono tratti da tale lista nel rispetto dell'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, anche in materia (i) di amministratori indipendenti e (ii) di equilibrio tra i generi.

  4. Qualora non sia stata presentata alcuna lista o qualora sia presentata una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza dei voti rappresentati in Assemblea o qualora non debba essere rinnovato l'intero Consiglio di Amministrazione o qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla

nomina del Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dal presente articolo, i componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea con le modalità ordinarie e la maggioranza dei voti ivi rappresentati, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, e comunque in modo da assicurare (i) la presenza del numero minimo di amministratori indipendenti previsto dall'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente in materia, nonché (ii) il rispetto dell'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi, e fermo restando quanto previsto ai successivi paragrafi da 20.17 a 20.19.

Sostituzione

$17.$ Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, nel rispetto dell'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi, secondo quanto appresso indicato:

a) il Consiglio di Amministrazione procede, ove possibile, alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;

b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente l'Assemblea provvede alla nomina, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno rispettivamente alla sostituzione e alla nomina di cui sopra, nel rispetto (i) dell'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi e (ii) del numero minimo di consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza previsto dell'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Gli amministratori così cooptati dal Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla prossima Assemblea e quelli nominati dall'Assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.

  1. Rimane salva la facoltà dell'Assemblea di deliberare, in luogo della sostituzione dell'Amministratore cessato dalla carica, la riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

  2. Qualora per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli amministratori nominati con delibera dell'Assemblea, si intende cessato l'intero Consiglio di Amministrazione con efficacia dalla

successiva ricostituzione di tale organo. In tal caso l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione dovrà essere convocata d'urgenza a cura degli amministratori rimasti in carica.

  1. Il Consiglio di Amministrazione valuta periodicamente la sussistenza dei requisiti dei propri componenti, inclusi quelli di indipendenza ed onorabilità, richiesti dall'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e dal presente Statuto, nonché l'inesistenza di cause di ineleggibilità e decadenza. L'amministratore che, successivamente alla nomina, perda i requisiti richiesti o precedentemente dichiarati deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione. La perdita dei requisiti di indipendenza stabiliti secondo la normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente applicabile agli amministratori indipendenti comporta la decadenza dalla carica, salvo che tali requisiti permangano in capo al numero minimo di amministratori che secondo la normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente devono possedere quei requisiti. Fermo quanto previsto nel periodo immediatamente precedente, nel caso in cui in capo ad un amministratore non sussistano o vengano meno i requisiti di indipendenza (ove ciò comporti la decadenza secondo quanto sopra previsto) o di onorabilità dichiarati e normativamente prescritti, ovvero sussistano cause di ineleggibilità o decadenza, il Consiglio di Amministrazione dichiara la decadenza dell'amministratore e provvede alla sua sostituzione nel rispetto dell'applicabile normativa, anche regolamentare, vigente e di quanto previsto dal presente Statuto.

Articolo 21 – Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

  1. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'articolo 154-bis del TUF, ne determina il compenso e delibera in merito alla revoca dello stesso.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere, oltre ai 2. requisiti di onorabilità prescritti dall'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione in società i cui strumenti finanziari siano quotati in un mercato regolamentato italiano o di altri stati membri dell'Unione Europea, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia di amministrazione, finanza o controllo e deve, in particolare, avere conseguito un diploma di laurea in discipline economiche, finanziarie o attinenti alla gestione e organizzazione aziendale; e maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: (i) attività di amministrazione, finanza o controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali; ovvero (ii) funzioni amministrative o dirigenziali oppure incarichi di revisore legale o di consulente quale dottore commercialista presso enti operanti nei settori creditizio, finanziario o assicurativo ovvero in settori connessi o inerenti all'attività esercitata dalla Società e di cui al precedente articolo 2 del presente Statuto, che comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

$\overline{3}$ . La sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui al precedente paragrafo 21.2 è accertata dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione vigila, affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti allo stesso attribuiti ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

TITOLOV

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Articolo 22 - Collegio Sindacale

$\mathbf{1}$ Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e del presente Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

$\overline{2}$ . Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti. L'Assemblea nomina i componenti e individua fra essi il Presidente del Collegio Sindacale, determinando la loro retribuzione, fermo restando che, fintantoché le Azioni siano quotate in un mercato regolamentato italiano o di altri stati membri dell'Unione Europea:

  • (a) il Collegio Sindacale dovrà essere eletto sulla base di liste presentate dagli azionisti secondo quanto qui di seguito previsto, anche al fine di fare in modo che la minoranza sia tutelata;
  • (b) l'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente in materia di equilibrio fra i generi nonché quanto previsto dal presente Statuto al riguardo si applicheranno per il periodo di applicazione di tale normativa.

$\overline{3}$ . I Sindaci sono nominati per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

$4.$ I componenti del Collegio Sindacale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al limite di cumulo degli incarichi previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Ai fini dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Ministro della giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come successivamente modificato ed integrato, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività esercitata dalla Società e di cui al precedente articolo 2 del presente Statuto.

  1. Le riunioni del Collegio Sindacale sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo di audio o teleconferenza, a condizione che: (a) il Presidente e il soggetto verbalizzante siano presenti nello stesso luogo della convocazione; (b) tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi tali requisiti, il Collegio Sindacale si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

Articolo 23 – Presentazione delle liste - Nomina e sostituzione dei sindaci

Presentazione delle liste

$\mathbf{1}$ Hanno diritto a presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano al momento della presentazione della lista complessivamente titolari di almeno il 2,5% del capitale o della diversa una quota di partecipazione almeno pari a quella stabilita dalla CONSOB con regolamento ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1 del TUF.

$\overline{2}$ . Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale relativo alla Società rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo e gli altri soggetti tra i quali sussista un rapporto di collegamento, anche indiretto, ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista, né possono votare liste diverse.

  1. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ciascuna lista reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di un numero di 4. candidati non superiore al numero dei componenti da eleggere.

  1. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali ed avere esercitato attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni. Gli altri candidati, se non in possesso del requisito previsto nel periodo immediatamente precedente, devono avere gli altri requisiti di professionalità previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente paragrafo, la lista si considera come non presentata.

  2. Per il periodo di applicazione dell'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi, ciascuna lista che contenga - considerando entrambe le sezioni presenti - un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve altresì includere candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno la

quota minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente in materia dei candidati alla carica di sindaco effettivo ed almeno un candidato alla carica di sindaco supplente (ove la lista includa anche candidati alla carica di sindaco supplente). In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente paragrafo, la lista si considera come non presentata.

  1. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dall'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per il deposito delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, possono essere presentate liste sino al termine successivo previsto dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. In tal caso la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste ai sensi ai sensi del precedente comma 1 è ridotta della metà.

8. Le liste devono essere corredate:

  • (a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, con la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, fermo restando che tale certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società;
  • (b) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, con questi ultimi;
  • (c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e dal presente Statuto e dalla loro accettazione della candidatura e della carica, se eletti; da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dall'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente comma, la lista si considera come non presentata.

Delle liste regolarmente depositate, nonché delle informazioni presentate a corredo di esse, è data pubblicità ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

  1. Il voto di ciascun socio riguarderà la lista e dunque automaticamente tutti i candidati in essa indicati, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni.

Elezione

L'elezione del Collegio Sindacale avviene secondo quanto di seguito disposto: 10.

  • (a) dalla lista che è risultata prima per numero di voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle corrispondenti sezioni della lista stessa, 2 (due) sindaci effettivi ed 1 (un) sindaco supplente;
  • (b) il rimanente sindaco effettivo ed il rimanente sindaco supplente vengono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle corrispondenti sezioni della lista, dalla lista che è risultata seconda per numero di voti dopo quella di cui alla precedente lettera (a), voti espressi da soci che non siano collegati, in alcun modo, neppure indirettamente, ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che è risultata prima per numero di voti.

In caso di parità tra liste, prevale quella presentata dai soci in possesso della maggiore 11. partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora al termine della votazione con i candidati eletti non sia assicurata la composizione del 12. Collegio Sindacale conforme all'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra i generi, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo verrà escluso il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella relativa sezione della lista risultata prima per numero di voti e tale candidato sarà sostituito dal primo candidato non eletto della stessa sezione del genere meno rappresentato secondo l'ordine progressivo. Qualora, all'esito di tale procedura di sostituzione, la composizione del Collegio Sindacale non sia conforme all'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza dei voti ivi rappresentati, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Qualora il numero di candidati eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello dei 13. sindaci da eleggere, i restanti sindaci sono eletti dall'assemblea, che delibera con la maggioranza dei voti ivi rappresentati e, comunque, in modo da assicurare il rispetto dell'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi. In caso di parità di voti fra più candidati, si procede a ballottaggio fra i medesimi mediante ulteriore votazione assembleare risultando prevalente il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

  1. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza dei voti ivi rappresentati, tutti i componenti del Collegio

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Sindacale sono tratti da tale lista nel rispetto dell'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, anche in materia di equilibrio tra i generi.

  1. Qualora non sia stata presentata alcuna lista o qualora sia presentata una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza dei voti rappresentati in Assemblea o qualora non debba essere rinnovato l'intero Collegio Sindacale o qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Collegio Sindacale con le modalità previste dal presente articolo, i componenti del Collegio Sindacale sono nominati dall'Assemblea con le modalità ordinarie e la maggioranza dei voti ivi rappresentati, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, e comunque in modo da assicurare il rispetto dell'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi e fermo restando quanto previsto ai successivi paragrafi da 23.17 a 23.20.

  2. Il Presidente del Collegio Sindacale è individuato nella persona del sindaco effettivo eletto dalla minoranza, salvo il caso in cui sia votata una sola lista o non sia presentata alcuna lista; in tali ipotesi il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea che delibera con la maggioranza dei voti ivi rappresentati.

Sostituzione

  1. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un componente del Collegio Sindacale tratto dalla lista che è risultata prima per numero dei voti, gli subentra, fino alla successiva Assemblea, il primo sindaco supplente tratto dalla stessa lista. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare il componente del Collegio Sindacale tratto da una lista diversa da quella che è risultata prima per numero di voti, gli subentra, anche con funzioni di Presidente del Collegio Sindacale, fino alla successiva Assemblea, il primo sindaco supplente tratto dalla stessa lista.

  2. Qualora il meccanismo di subentro dei sindaci supplenti sopra descritto non consenta il rispetto dell'applicabile normativa, regolamentare, pro tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi, l'Assemblea deve essere convocata al più presto onde assicurare il rispetto di detta normativa.

  3. Qualora l'Assemblea debba provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di cessazione, si procede nel rispetto delle statuizioni che seguono.

  4. (a) Nel caso in cui occorra procedere alla sostituzione di uno o più componenti del Collegio Sindacale tratti dalla lista che è risultata prima per numero di voti, la sostituzione avverrà con decisione dell'Assemblea ordinaria che delibera con la maggioranza dei voti ivi rappresentati, senza vincoli nella scelta tra i componenti delle liste a suo tempo presentate.

  5. (b) Qualora, invece, occorra sostituire il componente del Collegio Sindacale tratto da una lista diversa da quella che è risultata prima per numero di voti, l'Assemblea provvede, con voto

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assunto con la maggioranza dei voti ivi rappresentati, a selezionare il sostituto, ove possibile, fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, i quali abbiano confermato per iscritto, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, la propria candidatura, unitamente alle dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di decadenza, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dall'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente o dallo Statuto per la carica. Ove tale procedura di sostituzione non sia possibile, si procede alla sostituzione del componente del Collegio Sindacale con deliberazione da assumersi con la maggioranza dei voti rappresentati in assemblea, nel rispetto, ove possibile, della rappresentanza delle minoranze. Il tutto nel rispetto dell'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi.

  1. Qualora vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il componente del Collegio Sindacale decade dalla carica.

Articolo 24 – Revisione legale dei conti

  1. La revisione legale dei conti è esercitata dalla società di revisione abilitata ai sensi di legge.

  2. Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri, gli obblighi e i compensi dei soggetti comunque incaricati della revisione legale dei conti, si osservano le disposizioni delle norme di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

Articolo 25 - Operazioni con parti correlate

  1. Le operazioni con parti correlate sono concluse nel rispetto delle procedure approvate dal Consiglio di Amministrazione in applicazione dell'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

  2. Nei casi di urgenza – eventualmente collegata anche a situazioni di crisi aziendale - le procedure possono prevedere particolari modalità per la conclusine di operazioni con parti correlate in deroga alle regole ordinarie e nel rispetto dalle condizioni stabilite dall'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

TITOLO VI

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Articolo 26 - Bilancio

  1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

$2.$ Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procederà alla formazione del bilancio a norma di legge.

Articolo 27 - Utili

$\mathbf{1}$ . Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dopo il prelievo di almeno il 5% per la riserva legale fino a che questa non avrà raggiunto il minimo di legge, saranno attribuiti alle Azioni giusta deliberazione dell'Assemblea, la quale potrà deliberare anche di portarli tutti o in parte a riserve.

  1. Il pagamento dei dividendi avviene nei modi e nei termini fissati dalla deliberazione assembleare che dispone la distribuzione degli utili stessi.

$3.$ Il Consiglio di Amministrazione, nel corso dell'esercizio e quado lo ritenga opportuno, può deliberare il pagamento di acconti sul dividendo per l'esercizio stesso, nel rispetto dell'applicabile normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

$\overline{4}$ . I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a favore della Società.

TITOLO VII

SCIOGLIMENTO E SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 28 - Scioglimento e Liquidazione

$\mathbf{1}$ La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.

$\overline{2}$ . Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società l'Assemblea determina, con le maggioranze di legge, le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori indicandone i poteri, fermo restando che il patrimonio netto di liquidazione verrà distribuito ai soci.

$3.$ L'organo liquidatore procederà, successivamente al pagamento dei debiti sociali, alla ripartizione tra i soci dell'attivo residuo.

$\boldsymbol{4}$ . La Società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'Assemblea assunta con le maggioranze previste dalla legge.

  1. Le disposizioni sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

Statuto Sociale di LU-VE S.p.A.

TITOLO VIII

NORME FINALI

Articolo 29 - Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge. $\mathbf{1}$ .

F.to Andrea De Costa notaio

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo a sensi dell'art. 22, D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82, in termine utile di registrazione per il Registro Imprese di Varese Firmato Andrea De Costa Milano, 2 luglio 2025 Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

$\sim$

$\hat{\mathcal{A}}$

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