Delisting Announcement • Jun 3, 2025
Delisting Announcement
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| Informazione Regolamentata n. 20134-25-2025 |
Data/Ora Inizio Diffusione 3 Giugno 2025 18:29:20 |
Euronext Growth Milan | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | ASKOLL EVA | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 206538 | |
| Utenza - referente | : | ASKOLLEVAN05 - - | |
| Tipologia | : | 3.1 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 3 Giugno 2025 18:29:20 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione | : | 3 Giugno 2025 18:29:20 | |
| Oggetto | : | OPA ASKOLL EVA - RISULTATI DEFINITIVI DELL'OFFERTA - Modalità e termini per il Delisting delle Azioni |
Testo del comunicato
Vedi allegato

(*) Comunicazione diffusa da Askoll EVA S.p.A. per conto dell'Offerente Askoll Holding S.r.l.
Dueville (VI), 3 giugno 2025 - Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria ("Offerta") promossa da Askoll Holding S.r.l. ("Offerente"), avente ad oggetto massime n. 8.033.816 azioni ordinarie ("Azioni") di Askoll EVA S.p.A. ("Askoll EVA" o "Emittente"), alla data del Documento di Offerta pari al 10,10% del capitale sociale dell'Emittente, facendo seguito a quanto comunicato in data 30 maggio 2025, l'Offerente rende noto i risultati definitivi dell'Offerta.
I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel Documento di Offerta redatto dall'Offerente e pubblicato in data 8 maggio 2025, disponibile sul sito internet dell'Emittente www.askollelectric.com.
Sulla base dei risultati definitivi comunicati da Banca Akros S.p.A. - Gruppo Banco BPM in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, l'Offerente rende noto che nel Periodo di Adesione (i.e. dal 12 maggio 2025 al 30 maggio 2025, estremi inclusi) sono state portate in adesione all'Offerta complessive n. 3.419.464 azioni ordinarie dell'Emittente, pari al 4,299% del capitale sociale dell'Emittente e al 42,563% delle Azioni Oggetto dell'Offerta. Risultano pertanto confermati i risultati provvisori dell'Offerta comunicati in data 30 maggio 2025.
Alla luce di quanto precede, alla Data di Pagamento, l'Offerente verrà a detenere complessive n. 74.912.939 Azioni, pari a circa il 94,198% del capitale sociale dell'Emittente.
Il Corrispettivo dell'Offerta dovuto ai titolari delle Azioni portate in adesione all'Offerta, pari a Euro 0,13 per ogni Azione, sarà pagato agli Aderenti all'Offerta in data 6 giugno 2025 ("Data di Pagamento"), a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà di tali Azioni a favore dell'Offerente.
Sulla base dei suddetti risultati definitivi dell'Offerta, il controvalore complessivo dell'Offerta che dovrà essere corrisposto dall'Offerente alla Data di Pagamento ai titolari delle Azioni portate in adesione all'Offerta è pari ad Euro 444.530,32. Non è previsto il pagamento di interessi sul Corrispettivo tra la data di adesione all'Offerta e la Data di Pagamento.
Il pagamento del Corrispettivo sarà effettuato in denaro. Il Corrispettivo verrà messo a disposizione dall'Offerente all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni e da questi sarà trasferito agli Intermediari Depositari per l'accredito sui conti dei rispettivi clienti, in conformità alle istruzioni fornite dagli Aderenti all'Offerta sulla Scheda di Adesione.

L'obbligazione dell'Offerente di corrispondere il Corrispettivo ai sensi dell'Offerta si intenderà adempiuta nel momento in cui le relative somme siano state trasferite agli Intermediari Depositari. Resta ad esclusivo carico dei soggetti aderenti all'Offerta il rischio che gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire tali somme agli aventi diritto ovvero che ne ritardino il trasferimento.
Alla luce dei risultati definitivi dell'Offerta, in conformità a quanto indicato nella Sezione A, Paragrafo A.11.2.II del Documento di Offerta, ricorrono i presupposti per l'esercizio, da parte dell'Offerente, del Diritto di Acquisto previsto dall'articolo 10 dello statuto sociale dell'Emittente ("Statuto") che richiama l'articolo 111 del TUF (di cui l'Offerente ha dichiarato di volersi avvalere nel Documento di Offerta). Come precisato nel Documento di Offerta, esercitando il Diritto di Acquisto, l'Offerente adempirà altresì all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF in relazione alle Azioni residue non ancora portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione (i.e., n. 4.614.352 Azioni, rappresentative del 5,802% del capitale sociale dell'Emittente, le "Azioni Residue"), dando corso ad un'unica procedura ("Procedura Congiunta").
Ai fini della Procedura Congiunta, l'Offerente eserciterà il Diritto di Acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF e adempirà all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF riconoscendo un corrispettivo per ogni Azione Residua oggetto della Procedura Congiunta pari al Corrispettivo per Azione riconosciuto nell'ambito dell'Offerta e, quindi, ad Euro 0,13 ("Corrispettivo della Procedura Congiunta").
Tenuto conto del numero delle Azioni Residue, il controvalore complessivo della Procedura Congiunta è pari ad Euro 599.865,76 ("Controvalore Complessivo della Procedura Congiunta"). Il Controvalore Complessivo della Procedura Congiunta verrà depositato dall'Offerente presso il Conto Vincolato per il pagamento delle Azioni Residue.
La Procedura Congiunta avrà efficacia in data 12 giugno 2025. In tale giorno avrà efficacia il trasferimento della titolarità delle Azioni Residue in capo all'Offerente, con conseguente annotazione sul libro soci dell'Emittente, in conformità al disposto di cui all'art. 111, comma 3, TUF.
Si precisa che il Diritto di Acquisto viene esercitato nei confronti di tutte le Azioni Residue e pertanto – indipendentemente dalla richiesta di pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta di cui sopra – il trasferimento della titolarità delle Azioni Residue in capo all'Offerente avrà efficacia a far tempo dalla data di comunicazione all'Emittente dell'avvenuto deposito presso la Banca del Controvalore Complessivo della Procedura Congiunta, con conseguente annotazione sul libro soci da parte dell'Emittente ai sensi dell'art. 111, comma 3, del TUF.
I titolari delle Azioni Residue hanno diritto di ottenere il pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta direttamente presso i rispettivi intermediari. L'obbligo di pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta si intenderà assolto nel momento in cui le relative somme saranno trasferite agli Intermediari Depositari da cui provengono le Azioni Residue oggetto della Procedura Congiunta. Resta ad esclusivo carico degli Azionisti il rischio che gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire le somme agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento.
Si rammenta che – decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2949 del Codice Civile e fatto salvo quanto disposto dagli artt. 2941 e ss. del Codice Civile – il diritto dei titolari delle Azioni Residue di ottenere il pagamento del corrispettivo

della Procedura Congiunta si estinguerà per prescrizione e l'Offerente avrà diritto di ottenere la restituzione della porzione del Controvalore Complessivo della Procedura Congiunta non riscossa dagli aventi diritto.
Si segnala che, a seguito del verificarsi dei presupposti dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF, e del Diritto di Acquisto, ai sensi dell'art. 111 del TUF, come richiamati dall'art. 10 dello Statuto dell'Emittente, Borsa Italiana disporrà che le Azioni dell'Emittente siano sospese dalla negoziazione su Euronext Growth Milan nelle sedute del 10 e 11 giugno 2025 e la loro esclusione dalla negoziazione su Euronext Growth Milan a partire dalla seduta del 12 giugno 2025 ("Delisting").
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Il testo del presente comunicato è consultabile anche sul sito internet dell'Emittente (www.askollelectric.com sezione Investor Relations).
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Comunicato emesso da Askoll Holding S.r.l., anche per conto delle Persone che Agiscono di Concerto, e diffuso da Askoll EVA S.p.A. su richiesta di Askoll Holding S.r.l.
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IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI, IN AUSTRALIA, IN CANADA O IN GIAPPONE (O IN ALTRI PAESI, COME DI SEGUITO DEFINITI).
L'Offerta non è e non sarà promossa né diffusa negli Stati Uniti d'America (ovvero rivolta a U.S. Persons, come definite ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni), Canada Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente (tali Paesi, inclusi Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, collettivamente gli "Altri Paesi"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telefax, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo. Copia parziale o integrale di qualsiasi documento che l'Offerente emetterà in relazione all'Offerta, non è e non dovrà essere inviata, né in qualsiasi modo trasmessa, o comunque distribuita, direttamente o indirettamente, negli Altri Paesi. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio negli Altri Paesi). Non saranno accettate eventuali adesioni all'Offerta conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra. L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei destinatari dell'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti. L'Offerente non potrà essere ritenuto responsabile della violazione da parte di qualsiasi soggetto di qualsiasi delle predette limitazioni.
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