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Biesse

AGM Information May 27, 2025

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AGM Information

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Repertorio n.35396

Fascicolo n.17452

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'

"BIESSE S.P.A."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventotto del mese di aprile alle ore tredici e minuti trenta

28.4.2025

In Pesaro, nel mio studio in Via Guidubaldo II della Rovere n. 9. Io sottoscritta Dott. Luisa Rossi, Notaio in Pesaro, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Pesaro e Urbino, procedo alla redazione del verbale dell'assemblea straordinaria degli azionisti della Società "BIESSE S.P.A." (di seguito "Biesse" o la "Società") con sede in Pesaro, Via della Meccanica n. 16, capitale sociale Euro 27.402.593,00 (ventisettemilioniquattrocentoduemilacinquecentonovantatre virgola zero zero), interamente versato, codice fiscale 00113220412 che costituisce anche numero di iscrizione nel Registro delle Imprese delle Marche, rappresentata dall'Amministratore Delegato Massimo Potenza, nato a Bari (BA), il 23 aprile 1960, domiciliato per la carica presso la sede sociale, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale ha assunto la Presidenza ai sensi dello Statuto, mi ha designato segretario per la redazione del verbale dell'assemblea straordinaria tenutasi tramite audio-video conferenza come consentito dall'art. 15-bis) dello Statuto, alla mia costante presenza tramite mezzi di telecomunicazione che hanno consentito l'identificazione dei partecipanti, in data odierna.

Io Notaio do atto che oggi alle ore dieci e minuti trenta si è riunita, in

REGISTRATO a PESARO il 16/05/2025 n. 2676 Serie 1T

prima convocazione, l'Assemblea dei Soci di detta Società per discutere e

deliberare sul seguente

ordine del giorno

Parte straordinaria

Introduzione della maggiorazione del voto ai sensi dell'art.127-quinquies, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58, come modificato dalla Legge n.21/2024. Modifica dell'art. 6 dello statuto sociale; deliberazioni ineren-

ti e conseguenti.

Il Presidente ha dato atto che:

a) oltre a sé, del consiglio di amministrazione si sono collegati i consiglieri Federica Ricceri e Massimiliano Bruni

b) del collegio sindacale si sono collegati il Presidente Paolo De Mitri e i

sindaci Benedetta Pinna e Giovanni Ciurlo

Tutti hanno dichiarato di essere stati sufficientemente informati degli argomenti in discussione nell'odierna assemblea.

Il Presidente ha dato inoltre atto che:

= l'assemblea si è svolta nel rispetto della normativa vigente in materia, dello statuto sociale e del regolamento assembleare, approvato dall'assemblea dei soci;

= l'assemblea è stata regolarmente convocata in sede ordinaria e straordinaria per il giorno 28 aprile 2025, in prima convocazione alle ore 10:00, a norma di legge e di statuto, come da avviso pubblicato sul sito Internet della Società nei termini di legge e, per estratto, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore"" in data 28 marzo 2025;

= conformente a quanto previsto dall'art.11, comma 4, dello statuto della

Società nonché dall'art.135-undecies.1 del decreto legislativo n.58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), l'intervento in assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è stato consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato;

= la Società ha provveduto a nominare, quale Rappresentante Designato in via esclusiva, la società "Computershare S.p.A.", con sede legale in Milano, via Mascheroni n. 19 (di seguito Computershare), incaricata anche del Servizio di Gestione Assemblea e di presidiare tutte le attività necessarie per il corretto svolgimento della presente operazione assembleare;

= che si è collegata la dott.ssa Marta Sanalitro, la quale ha dichiarato di intervenire in rappresentanza della società Computershare quale Rappresentante Designato in via esclusiva;

= la società Computershare in qualità di Rappresentante Designato, non rientra in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art. 135-decies del TUF; tuttavia, come da conferimento delega, nel caso si verifichino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione della proposta presentata all'assemblea, la società non intende esprimere voto difforme da quanto indicato nelle istruzioni di voto ricevute;

= gli azionisti interessati ad intervenire in assemblea hanno conferito delega – con le istruzioni di voto – sulle presenti proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito Internet della Società all'indirizzo www.biesse.com (sezione "Governance e Investitori" - "Per gli investitori" -"ASSEMBLEA dei SOCI 28/04/2025"); ai medesimi è stata concessa la facoltà di conferire deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135- novies, in deroga all'art. 135 - undecies, comma 4, del TUF;

= detti moduli di delega con le istruzioni di voto sono stati trasmessi seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso e sul sito internet della Società entro il secondo giorno di mercato aperto precedente alla presente assemblea, ossia entro il 24 aprile 2025, e non sono stati revocati; = alla Società è pervenuta, prima dei presenti lavori assembleari, apposita comunicazione del Rappresentante Designato esclusivo avente ad oggetto le azioni indicate nei moduli di delega;

= i Soci legittimati a intervenire in Assemblea non si sono avvalsi della facoltà di porre domande sulle materie poste all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, a norma dell'art. 127 ter del TUF;

= alla società Computershare sono state conferite n.49 (quarantanove) deleghe da parte di azionisti, rappresentanti n. 16.885.575 (sedicimilioniottocentoottantacinquemilacinquecentosettantacinque) azioni ordinarie.

Il Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, in relazione alle proposte all'ordine del giorno, ha informato il Presidente di essere in possesso delle istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita delega.

A questo punto il Presidente ha constatato che, ai sensi del sopra citato articolo 135-undecies del TUF, avendo conferito al Rappresentante Designato delega n.49 (quarantanove) azionisti rappresentanti n.16.885.575 (sedicimilioniottocentoottantacinquemilacinquecentosettantacinque) azioni ordinarie, pari al 61,620355% (sessantuno virgola seicentoventimilatrecentocinquantacinque per cento) delle 27.402.593 (ventisettemilioniquattrocentoduemilacinquecentonovantatre) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, per n. 30.856.075 (trentamilioniottocentocinquantaseimilasettantacinque) diritti di voto pari al 74,580054% (settantaquattro virgola cinquecentottantamilacinquantaquattro per cento) dei n. 41.373.093 (quarantunomilionitrecentosettantatremilanovantatrè) diritti di voto esercitabili, l'assemblea straordinaria, regolarmente convocata, è stata validamente costituita in prima convocazione nei termini di legge e di statuto e poteva deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

In particolare, il Presidente ha ricordato che, ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è stata attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario, in conformità con le proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Il Presidente ha ricordato inoltre che tale comunicazione è stata effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di borsa aperta precedente la data odierna, ovvero il 15 aprile 2025.

Il Presidente ha ricordato che le deleghe come sopra conferite e tutta la documentazione necessaria alla stesura del presente verbale, saranno messe a disposizione dalla società Computershare e potranno essere visionate dopo la chiusura dei lavori assembleari.

Il Presidente ha informato gli intervenuti del fatto che, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 679/2016 (c.d. "GDPR"), i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbliqatori.

Il Presidente ha ricordato che, ai sensi dell'articolo 120 del TUF, i soci i quali, possedendo direttamente o indirettamente oltre il 5% (cinque per cento) del capitale della Società, non abbiano provveduto a darne segnalazione alla Società e alla CONSOB, non possono esercitare il diritto di voto inerente le azioni per le quali è stata omessa la comunicazione.

Il Presidente ha dichiarato inoltre che:

a) il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è pari ad Euro 27.402.593,00 (ventisettemilioniquattrocentoduemilacinquecentonovantatre virgola zero zero), suddiviso in n. 27.402.593 (ventisettemilioniquattrocentoduemilacinquecentonovantatre) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero);

b) le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., segmen-

to STAR:

c) la Società, alla data odierna, detiene n. 184.337 azioni proprie; d) ad oggi i soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto di Biesse, rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze emerse dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del TUF e da altre informazioni fornite dalla Società a CONSOB, sono i seguenti: SOGGETTI NUMERO AZIONI % SUL CAPITALE SOCIALE Bi.Fin S.r.l. 13.970.500 50,98%

Il Presidente ha invitato il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto e/o cause di sospensione del diritto al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di leqqe, dello statuto sociale e del regolamento assembleare non conosciute dalla Società. Il Rappresentante Designato non ha preso la parola.

Il Presidente ha proseguito dando atto del fatto che, riguardo all' argomento posto all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari; in particola-

re:

  • in data 28 marzo 2025 sono stati messi a disposizione, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione:

  • i documenti sottoposti all'assemblea, ivi comprese le relazioni di cui agli artt. 125-ter del TUF e 84-ter del Regolamento Emittenti, con il testo integrale della proposta di deliberazione;

  • il modulo che gli Azionisti sono stati tenuti a utilizzare per il conferimento della delega al Rappresentante Designato;

  • le informazioni sull'ammontare del capitale con l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso.

Il Presidente ha dato inoltre atto del fatto che tutta la documentazione sopra elencata è stata resa disponibile sul sito internet della Società e messa a disposizione di tutti gli intervenuti con largo anticipo rispetto la data dell'assemblea, omettendone pertanto la lettura in sede di riunione. Il Presidente inoltre ha informato che in ossequio a quanto previsto dall'articolo 125-quater del TUF, entro cinque giorni dalla data dell'assemblea sarà reso disponibile sul sito internet della Società un rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate nella presente assemblea e delle azioni per le quali è espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e il numero di astensioni. Inoltre saranno allegati al verbale dell'assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli azionisti:

  1. l'elenco nominativo dei collegati e degli azionisti che hanno conferito delega al Rappresentante Designato, completo di tutti i dati richiesti dalla CONSOB, con l'indicazione delle rispettive azioni;

  2. l'elenco nominativo degli azionisti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti e il relativo numero di azioni rappresentate per delega.

***********

Il Presidente, esaurita la parte introduttiva, è passato alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria Introduzione della maggiorazione del voto ai sensi dell'art.127-quinquies, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58, come modificato dalla Legge n.21/2024. Modifica dell'art. 6 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente ha ricordato che è disponibile la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art.125-TER del TUF. Ha sottoposto quindi all'assemblea la seguente proposta di deliberazione in linea con quella contenuta nella relazione del consiglio di amministrazione: "l'assemblea straordinaria degli azionisti di Biesse S.p.A., preso atto di quanto illustrato e di quanto proposto nella relazione illustrativa con riferimento alla modifica dell'art. 6 dello statuto sociale

ha deliberato

  1. di modificare l'articolo 6 dello statuto sociale, come indicato nella colonna denominata "Nuovo Testo Proposto" (ove sono evidenziate le modifiche rispetto al testo vigente) della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e, quindi, di adottare la maggiorazione del voto rafforzata ai sensi dell'art. 127-quinquies, comma 2 del TUF;

  2. di stabilire che l'efficacia della modifica all'articolo 6 dello Statuto Sociale di cui al punto 6 (relativa alla introduzione del voto maggiorato rafforzato) sia condizionata al mancato avveramento della seguente condizione risolutiva posta nell'interesse della Società, con ogni più ampia facoltà del Consiglio di Amministrazione di rinunciarvi, anche ove avverata: che l'ammontare in denaro eventualmente da pagarsi da parte di Biesse S.p.A. agli azionisti recedenti ai sensi degli artt. 2437 e seguenti del codice civile, al netto degli importi dovuti dagli azionisti che esercitino i propri diritti di opzione e prelazione ai sensi dell'articolo 2437-quater, commi 1 e 3 del codice civile, o (eventualmente) dai terzi che acquistino le azioni oggetto di recesso ai sensi dell'art. 2437-quater, comma 4, ecceda complessivamente l'importo di Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni virgola zero zero);

  3. di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso al Presidente con facoltà di subdelega nei limiti di legge, ogni e più ampio potere, nessuno escluso ed eccettuato, per dare esecuzione alla presente delibera, ivi incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo, il potere di adempiere a ogni formalità richiesta affinché l'adottata delibera ottenga tutte le necessarie approvazioni, con facoltà di introdurre nella medesima delibera le modificazioni, aggiunte, soppressioni eventualmente richieste dalle Autorità

competenti, ovvero in sede di iscrizione nel competente Registro delle Imprese nonché il potere di apportare al regolamento per la gestione dell'elenco speciale di cui all'art. 143-quater del Regolamento Emittenti tutte le modifiche necessarie e/o opportune alla luce della precedente deliberazione, nonché per porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti all'eventuale esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti di Biesse S.p.A. in conseguenza dell'adozione della presente delibera".

Il Presidente ha ripreso la parola e ha aperto la discussione.

Il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione e ha invitato il Rappresentante Designato ad esprimere i voti sulla proposta deliberativa conformemente alle deleghe e alle sub-deleghe ricevute.

Il Presidente ha aperto la votazione alle ore dieci e minuti trentotto.

Comunicata la votazione, il Presidente ha dichiarato la proposta di delibe razione approvata con la maggioranza del 91,992604% (novantuno virgola nove-

centonovantaduemileseicentoquattro per cento)

Voti contrari 2.467.928 (due milioniquattrocentosessantasettemilanovecentoventotto) pari al 7,998192% (sette virgola novecentonovantottomilacentono-

vantadue per cento)

Astenuti 2.840 (duemilaottocentoquaranta) pari allo 0,009204% (zero virgo-

la zero zero novemiladuecentoquattro per cento)

Non votanti 0 (zero)

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea è stata sciolta alle ore die-

ci e minuti quaranta.

Io Notaio do atto di avere ricevuto tramite posta elettronica certificata il rendiconto sintetico delle odierne votazioni ex art.125 quater, comma 2, del D.lgs. 24/2/1998 n.58 che allego al presente verbale sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale.

Io Notaio ho ricevuto altresì il nuovo testo di statuto sociale nel quale sono già state inserite le deliberate modifiche; detto testo coordinato viene allegato al presente verbale sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal Presidente, udita l'assemblea.

Il presente verbale è scritto in parte da me e in parte da persona di mia fiducia e viene chiuso alle ore tredici e minuti quarantacinque Consta di dieci pagine e fin qui della presente di quattro fogli di cui si compone .

F.to Luisa Rossi Notaio

Assemblea Straordinaria del 28 aprile 2025

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono presenti 49 azionisti, che rappresentano per delega 16.885.575 azioni ordinarie pari al 61,620355% del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a 30.856.075 voti pari al 74,580054% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 49 Teste: 1 Azionisti, :49

Assemblea Straordinaria del 28 aprile 2025

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : 6. Introduzione della maggiorazione del voto ai sensi dell'art. 127-quinquies, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dalla Legge n. 21/2024. Modifica dell'art. 6 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti 49 azionisti, che rappresentano per delega 16.885.575 azioni ordinarie pari al 61,620355% del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a 30.856.075 voti, pari al 74,580054% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

N. VOTI %SUI DIRITTI DI
VOTO PRESENTI
(quorum deliberativo)
%SUI DIRITTI DI
VOTO TOTALI
Favorevoli 28.385.307 91,992604 68,608134
Contrari 2.467.928 7,998192 5,965056
SubTotale 30.853.235 99,990796 74,573189
Astenuti 2.840 0,009204 0,006864
Non Votanti O 0.000000 0,000000
SubTotale 2.840 0,009204 0,006864
Totale 30.856.075 100,000000 74,580054

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge Titolare Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente ORDINARIE Ordinaria
VOTO MAGGIOR
Straordinaria
ORDINARIE
VOTO MAGGIOR
0 COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA
PERSONA DI MARTA SANALITRO
0 0 0 0
1 D BIFIN S.R.L. 9 13.970.500
2 D TIRINCANTI ROBERTO 2,800 2.800 13.970.500
Totale azioni : 2.800 13.970.500 2.800 13.970.500
2 COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO
(SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI MARTA SANALITRO
0 0 0 0
1 D THE ROSE K. SWEDLOW TRUST DTD 03/19/92 40 40
2 D STICHTING SHELL PENSIOENFONDS 1.210 210
3 D SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS
CONTRIBUTORY PENSION FUND
218 218
4 D SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE OF THE SHELL
INTERNATIONAL PENSION FUND
36 36
SD ALLIANZGI-FONDS DSPT 981 981
6 D BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA 5.858 5.858
7D AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES 39.486 39.486
8 D ECHIQUIER VALUE EURO 337.722 337.722
9 D BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA 61.061 61.061
10 D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70 25.000 25,000
11 D AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A. 9,400 9 400
12 D LAZARD SMALL CAPS EURO 982.400 982.400
13 D PRICOS SRI 10.789 10.789
14 D PRICOS 141.965 141.965
ાર D PRICOS DEFENSIVE 2.992 2.992
16 D FONDOPOSTE 30.522 30.522
17 D D.E. SHAW OCULUS INTL. INC. 10 10
18 D AK PERM FND DFA INTL SMALL CO 537 537
19 D ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION 13 13
20 D AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARMIO ITALIA 26.905 26.905
21 D LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR 238 238
22 D NORGES BANK 26.423 26.423
23 D GOVERNMENT OF NORWAY 0
24 D METIS EQUITY TRUST 29.423 29.423

Pagina

l

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge Titolare Ordinaria Straordinaria
Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente ORDINARIE VOTO MAGGIOR ORDINARIE VOTO MAGGIOR
25 D THE HIGHCLERE INTL INV SMER CMP FD 651 267 651.267
26 D JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND. 678 678
27 D ONEMARKETS ITALY ICAV 4.800 4.800
28 D DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL 1 1
ಿ
29 D DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC 3.748 3.748
30 D CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY 1
31 D INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT 1 1
DIMENSIONS GROUP INC.
32 D NOVA SCOTIA HEALTH EMPLOYEES PENSION PLAN I 1
33 D TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC - EUROPE 2.500 2.500
34 D
35 D
NEF RISPARMIO ITALIA 12.906 12.906
36 D ADVANCED SMALL CAPS EURO 10.425 10 425
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP
EQUITY ETF
375 375
37 D STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS 1.049
38 D DIMENSIONAL FUNDS PLC 4.395 1.049
39 D DIMENSIONAL FUNDS PLC 3.349 4.395
40 D LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND 1.326 3.349
41 D STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS 2.191 1.326
42 D SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EXUS ETF 10.874 2.191
43 D SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF 11.385 10.874
44 D SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF 980 11.385
45 D DWS MULTI ASSET PIR FUND 43.000 980
46 D ACOMEA PMITALIA ESG 386.585 43.000
386 285
47 D ACOMEA PATRIMONIO ESENTE 27,200 27.200
Totale azioni : 2.912.275 0 2.912.275
0

Pagina 2

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge Titolare Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente Ordinaria
VOTO MAGGIOR
Straordinaria
ORDINARIE
VOTO MAGGIOR
Totale azioni in proprio
Totale azioni in delega
Totale azioni in rappresentanza legale
TOTALE AZIONI PER TIPOLOGIA
TOTALE AZIONI
2.915.075
2.915.075
0
13.970.500
13.970 500
16,885,575
2.915.075
2.915.075
16.885.575
13.970 500
13.970 500
Totale azionisti in proprio
Totale azionisti in delega
Totale azionisti in rappresentanza legale
TOTALE AZIONISTI
TOTALE PORTATORI DI BADGE
0
48
48
0
0
0
48
0
48
0
0

Pagina 3

Biesse S.p.A.
Assemblea Ordinaria/Straordinaria del 28/04/2025
Pag. 1
STAMPA ELENCO PARTECIPANTUAZIONISTI
No PARTECIPANTEJ AZIONISTA ASSENZE ALLE VOTAZIONI
RAPPRESENTATO AZIONI Ordizarie
Rappresentate
Dettaglio
AZIONI Voto Maggiorato
Rappresentate Dettaglio
Assembica Ordinariz
2 3 4 5
Assemblea Straordinaria
S
2 COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA
TREVISAN) NELLA PERSONA DI MARTA SANALITRO
- PER DELEGA DI
2.912.275
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE
ACOMEA PMITALIA ESG 27.200 EFFEE E
ADVANCED SMALL CAPS EURO 386.585 FFFFF E
AK PERM FND DFA INTL SMALL CO 10.425 FECCE C
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION 537 FECCE C
ALLIANZGI-FONDS DSPT AGENTE:JP MORGAN SE LUX 13 EFCCF C
081 FFCAF C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF 375 FECE C
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARMIO ITALIA 26.905 FECCF C
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70 AGENTE:BNPP LUXEMBOURG 25.000 FFCCE C
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES AGENTE:BNPP
LIFES BOURG
39.486 FECCF C
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A AGENTE:BNPP SA ITALIA 9.400 EFCCF C
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA AGENTE:BNPP FRANCE 5.858 FFCCF C
BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA AGENTE:BNPP FRANCE 61.061 FECCE C
CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY
RICHIEDENTE: CBNY SA DFA-CNTL SMALL CO SERIES
D.E. SHAW OCULUS INTL, INC AGENTE:BNP PARIBAS-NEW YORK
EFCCE C
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC RICHIEDENTE:CBNY SA 10 FECCE C
DFA-INTL SMALL CAP VAL POR
DIMENSIONAL FUNDS PLC
3.748
4.395
EFCCF C
DIMENSIONAL FUNDS PLC 3.349 FECCF C
DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E
RICHIEDENTE: CBNY-DFA INTERNATIONAL VECTOR EQUI
EFCCF
EFCCF
C
C
DWS MULTI ASSET PIR FUND 43.000 FFCCF C
ECHIQUIER VALUE EURO AGENTE:BNPP FRANCE 337.722 FFCCF C
FONDOPOSTE AGENTE:BNPP SA ITALIA 30.522 FEFFE P
GOVERNMENT OF NORWAY RICHIEDENTE:CBNY SA GOVERNMENT OF NORWAY 6 FFCFF C
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP
INC RICHIEDENTE:CBNY SA INT CORE EQ PORT DFA INV DI
FECCF C
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND.
RICHIEDENTE: CBNY-JHF II INT'L SMALL CO FUND
678 EECCF C
LAZARD SMALL CAPS EURO AGENTE:HSBC BANK PLC 982.400 EFCCF C
L VIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND 1.326 FFCCF C
LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR 238 FFCCF C
METIS EQUITY TRUST RICHIEDENTE:NT NTO NON TREATY CLIENTS 29.423 FFCCF C
NEF RISPARMIO ITALIA 12.906 FFCCF C
NORGES BANK RICHIEDENTE: CBNY-GOVERNMENT OF NORWAY 26.423 EECFF C
NOVA SCOTIA HEALTH EMPLOYEES PENSION PLAN RICHIEDENTE:RBC IST TREATY
CLIENTIS AC
FFCCF C
ONEMARKETS ITALY ICAV RICHIEDENTE:CBLDN-OMI PIR BILANCIATO 4.800 FFCCF C

ROS ୍ଦିତ ﻟﺘﻲ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍ

ATCOSE Dollar
Assemblea Ordinaria/Straordinaria del 28/04/2025
Pag. 2
STAMPA ELENCO PARTECIPANTUAZIONISTI
No PARTECIPANTE/ AZIONISTA ASSENZE ALLE VOTAZIONI
RAPPRESENTATO AZIONI Ordinarie AZIONI Voto Maggiorato Assembles Ordinaria Assemblea Straordinaria
Rappresentate
Dettaglio
Rappresentate
Dellaglio
12345 6
PRICOS AGENTE: KBC BANK NV 141.965 FECCE
PRICOS DEFENSIVE AGENTE:KBC BANK NV 2.992 FFCCF C
PRICOS SRI AGENTE:KBC BANK NV 10.789 C
SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE OF THE SHELL INTERNATIONAL FECCE C
PENSION FUND AGENTE JPMCBNA રેસ FFCCF C
SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY
PENSION FUND AGENTE:JPMCBNA
218 FECCF C
SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EXUS ETF
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF 10.874 FFCCE C
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF 980 FFCCF C
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS 11.385 EFCCF C
STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS 1.049 FFCCF C
2.191 FFCCF C
STICHTING SHELL PENSIOENFONDS AGENTE:JP MORGAN SE LUX 1.210 EFCCF C
THE HIGHCLERE INTL INV SMER CMP FD RICHIEDENTE:NT NTO US PARTNERSHIPS
CLIENTS
651.267 FECCF C
THE ROSE K. SWEDLOW TRUST DTD 03/19/92 AGENTE:INTERACTIVE BROKERS 40
TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO LLC - EUROPE RICHIEDENTE:CITIGROUP 2.500 A B A A A A
GLOBAL MARKETS SA PRIME FINANCE CLEARANCE FECCE C
1 COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA
DI MARTA SANALITRO
2.800 13.970.500
- PER DELEGA DI
BI.FIN. S.R.L.
TIRINCANTI ROBERTO 13.970.500 F F F F F F F F
2.800 FFCCF A
intervanuti nº reperantant man delemen 2016 077 - 1 0 - 1

venuti nº 1 rappresentanti per delega 2.915.075 azioni Ordinarie e 13.970.500 azioni Voto Maggiorato

Legenda :

Riacon Star

as : F-

Corporate
della
2024, comprensivo
Direttiva (UE) 2022/2464
dicembre
% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO 74,579957
0,000000
0,000000
0,000097
74,580054
3 8 0 3 3
per n. 16.885.575 azioni ordinarie pari al 61,620355% del capitale sociale ordinario RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA degli amministratori sulla gestione; relazioni del collegio sindacale e della società di revisione al Bilancio di
e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31
della
seguito del recepimento in Italia con D. Lgs. 125/2024
% SU VOTI RAPPRESENTATI 99,999870
100,000000
0,000000
0,000000
0,000130
Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 28 aprile 2025
Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 49 Azionisti per delega
e n. 30.856.075 voti pari al 74,580054% dei diritti di voto attribuiti al capitale.
a N. VOTI 30.856.035
40
0
0
30.856.075
Parte ordinaria: esercizio al 31 dicembre 2024; deliberazioni inerenti
rendicontazione di sostenibilità al 31 dicembre 2024
Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024; relazione
Sustainability Reporting Directive (CSRD).
N. AZIONISTI (PER
DELEGA)
48
0
49
I
0
1. Non Votanti
Favorevoli
Astenuti
Contrari
Totale

، ﻭﻳﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴ

e sui compensi corrisposti. Approvazione della prima sezione ai sensi dell'art. 123-ter,
74,579957
sui compensi corrisposti. Voto consultivo sulla seconda sezione ai sensi dell'art. 123-ter,
0,000000
0,000000
0,000097
74,580054
68,608134
5,971823
0,000000
0,000097
74,580054
68,672021
0,000000
5,905565
0,002468
% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Deliberazione in merito alla destinazione dell'utile di esercizio 2024 di Biesse S.p.A. e proposta di distribuzione del dividendo.
99,999870
0,000000
100,000000
0,000130
0,000000
91,992604
8,007266
0,000130
0,000000
100,000000
92,078267
7,918424
0,003309
0,000000
% SU VOTI RAPPRESENTATI
% SU VOTI RAPPRESENTATI
% SU VOTI RAPPRESENTATI
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5,965056
68,608134
7,998192
91,992604
28.385.307
2.467.928
2.840
43
4

Favorevoli
Astenuti
Contrari
% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
% SU VOTI RAPPRESENTATI
N. VOTI
N. AZIONISTI (PER
DELEGA)
Legge
ell'art. 127-quinquies, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dalla
21/2024. Modifica dell'art. 6 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Introduzione della maggiorazione del voto ai sensi di
6.
% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
% SU VOTI RAPPRESENTATI
N. VOTI
N. AZIONISTI (PER
DELEGA)
Conferimento dell'incarico e approvazione del asocietà di revisione per l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenbilità, ai
sensi del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (s. mm. ii.) per gli esercizi 2025-2027; delibere inerenti e conseguenti. Ratifica delle modifiche apportate al compenso
dovuto da Biesse S.p.A. alla società di revisione per l'attività di revisione legale dei conti; delibere inerenti e conseguenti.
5.
0,000000
n.
74,579957
0,000097
0,000000
74,580054
0,000000
99,999870
0,000000
0,000130
100,000000
30.856.035
40
30.856.075
0
0
48
da
0
l
0
Non Votanti
Favorevoli
Astenutı
Contrari
Totale
0,000000
74,580054
0,000000
100,000000
30.856.075
0
49
0
Totale
0,006864
0,009204
Non Votanti
Parte straordinaria:

ALLEGATO " ... " al Rep. nº 35.386 17-452

Allegato

STATUTO

della società per azioni denominata

"BIESSE S.p.A."

DENOMINAZIONE - SCOPO - CAPITALE SOCIALE - DURATA - AZIONI

ARTICOLO 1

È costituita una società per azioni con la denominazione "BIESSE 1. S.p.A." (di seguito la "Società") con sede in Pesaro. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con semplice decisione del consiglio di amministrazione che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle Imprese.

  1. La decisione del consiglio di amministrazione dovrà essere sottoposta alla ratifica da parte della prima assemblea ordinaria dei soci.

La sede sociale può essere trasferita in altri comuni in Italia o 3. all'estero con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

4 . Potranno essere istituite e soppresse, sia in Italia che all'estero sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza con delibera del consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 2

La Società ha per oggetto la costruzione e la vendita in proprio e/o 1. per conto terzi di macchine utensili in genere, di macchine o di parti di macchine per la lavorazione del legno e dei suoi derivati nonché la costruzione e la vendita in proprio e/o per conto terzi di macchine industriali, o di parti di esse per la lavorazione di ogni altro genere di materiale, tra cui vetro, marmo, metallo, leghe, derivati simili e plastica. La Società ha inoltre per oggetto lo sviluppo

e la vendita, anche per conto terzi, di software, componentistica di precisione e, in generale, di tecnologia per macchinari per la lavorazione del legno, vetro, marmo, metalli e affini, nonché la prestazione di servizi di assistenza e manutenzione ai clienti.

  1. La vendita di tutti i prodotti e servizi oggetto dell'attività sociale, inclusi i materiali di ricambio, i prodotti software e le prestazioni di servizio tipici dell'attività aziendale, potrà avvenire attraverso tutte le forme consentite dalla legge, anche mediante commercio elettronico, ovvero tramite piattaforme web o e-commerce.

  2. La Società potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre società, enti, consorzi, associazioni e imprese, italiane o estere, che abbiano oggetti sociali simili, affini o connessi al proprio, anche a scopi di investimento, e potrà prestare garanzie reali o personali per obbligazioni sia proprie sia di terzi, e in particolare fideiussioni.

4 . La Società potrà inoltre compiere, sia in proprio sia per conto terzi, tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari, ritenute necessarie o utili dagli amministratori, purché accessorie e strumentali rispetto all'oggetto sociale, ad eccezione delle attività riservate per legge. Nei limiti e nelle modalità previste dalla legislazione vigente, potranno essere effettuati finanziamenti a favore della Società da parte dei soci. I finanziamenti potranno essere effettuati anche in misura non proporzionale alla partecipazione posseduta. Qualora non sia diversamente stabilito, i finanziamenti effettuati si intendono infruttiferi.

ARTICOLO 3

1.

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2075 salvo

proroga od anticipato scioglimento.

ARTICOLO 4

  1. Il capitale sociale è di Euro 27.402.593,00

(ventisettemilioniquattrocentoduemilacinquecentonovantatré virgola zero zero) diviso in n. 27.402.593

(ventisettemilioniquattrocentoduemilacinquecentonovantatré) azioni ordinarie di nominali 1 Euro ciascuna. Le azioni sono liberamente trasferibili con l'osservanza delle norme di legge in materia.

ARTICOLO 5

La Società può emettere obbligazioni al portatore o nominative anche 1. convertibili in azioni, azioni con warrant e warrant, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, demandando all'assemblea la fissazione delle modalità di collocamento ed estinzione.

La Società può inoltre emettere, nel rispetto della normativa 2. vigente, altre categorie di azioni, anche senza diritto di voto, e strumenti finanziari.

ARTICOLO 6

Le azioni sono nominative. Le azioni sono indivisibili e ciascuna 1. azione dà diritto ad un voto. In deroga a tale principio generale, ciascuna azione dà diritto a due voti a condizione che: (i) l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto, in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà, nuda proprietà con diritto di voto e usufrutto con diritto di voto), per un periodo continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi, e (ii) che ciò sia attestato dall'iscrizione nell'elenco speciale istituito dalla Società ai sensi del presente articolo per un periodo continuativo di almeno 24

(ventiquattro) mesi e da una comunicazione rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate e riferita alla data di decorso del periodo continuativo (la "Maggiorazione Ordinaria").

È inoltre attribuito un voto ulteriore (la "Maggiorazione Rafforzata") alla scadenza di ogni periodo continuativo di dodici mesi (ciascuno, un "Periodo Continuativo") :

(a) a partire dalla data di maturazione della Maggiorazione Ordinaria; o (b) per i soggetti che, alla data di iscrizione presso il competente registro delle imprese della deliberazione dell'assemblea straordinaria della Società del 28 aprile 2025 che ha introdotto la Maggiorazione Rafforzata, abbiano già maturato la Maggiorazione Ordinaria e siano iscritti nell'elenco speciale istituito dalla Società ai sensi del presente articolo e conservino tale maggiorazione, dalla data di iscrizione di tale delibera,

a ciascuna azione appartenuta (in forza di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto) al medesimo soggetto iscritto nell'elenco speciale istituito dalla Società ai sensi del presente articolo, fino a un massimo complessivo di 10 voti per azione.

In particolare, l'avente diritto sarà legittimato a esercitare nelle forme previste dalla normativa applicabile:

  • (i) 2 voti per ciascuna azione a fronte di un Periodo Continuativo di 24 mesi;
  • (ii) 3 voti per ciascuna azione a fronte di un Periodo Continuativo di 36 mesi;
  • (iii) 4 voti per ciascuna azione a fronte di un Periodo Continuativo di 48

mesi;

  • (iv) 5 voti per ciascuna azione a fronte di un Periodo Continuativo di 60 mesi;
  • (v) 6 voti per ciascuna azione a fronte di un Periodo Continuativo di 72 mesi;
  • (vi) 7 voti per ciascuna azione a fronte di un Periodo Continuativo di 84 mesi:
  • (vii) 8 voti per ciascuna azione a fronte di un Periodo Continuativo di 96 mesi :
  • (viii) 9 voti per ciascuna azione a fronte di un Periodo Continuativo di 108 mesi:
  • (ix) 10 voti per ciascuna azione a fronte di un Periodo Continuativo di 120 mesi.

  • Ai sensi della normativa vigente, la Società istituisce e mantiene presso la sede sociale l'elenco speciale cui devono iscriversi gli azionisti che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto per tutte o parte delle azioni di cui sono titolari.

3 -Il soggetto che voglia ottenere l'iscrizione nell'elenco speciale di tutte o parte delle azioni di cui è titolare ne fa richiesta per iscritto alla Società allegando la comunicazione che attesta il possesso delle azioni, rilasciata dall'intermediario presso il quale tali azioni sono depositate. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, la richiesta indica se il titolare delle azioni sia soggetto al controllo, diretto o indiretto, da parte di terzi e, in tal caso, contiene le informazioni necessarie per identificare il soggetto controllante.

L'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto sarà efficace

4 .

il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo statuto per la maggiorazione del diritto di voto.

  1. La maggiorazione del diritto di voto si estende proporzionalmente alle azioni: (i) di nuova emissione in caso di aumento gratuito di capitale; (ii) spettanti in cambio delle azioni preesistenti in caso di fusione o scissione, sempre che il progetto di fusione o scissione lo preveda; (iii) sottoscritte nell'ambito di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti. In tali casi, le azioni di nuova emissione acquisiscono la maggiorazione di voto dal momento dell'iscrizione nell'elenco speciale, senza necessità dell'ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso necessario; invece, ove la maggiorazione di voto per le azioni preesistenti non sia ancora maturata, ma sia in via di maturazione, la maggiorazione di voto spetterà alle azioni di nuova emissione dal momento in cui si siano verificate le condizioni richieste dallo statuto per la maggiorazione del diritto di voto delle azioni preesistenti.

  2. La maggiorazione del diritto di voto viene meno in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per cessione si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista.

7 . Si conserva il voto maggiorato sulle azioni della Società diverse da quelle cedute o da quelle su cui è stato costituito il pegno o l'usufrutto o l'altro vincolo sull'azione della Società. Il beneficio è altresi conservato nel caso in cui il diritto reale legittimante sia trasferito (i) per successione mortis causa, ovvero (ii) per effetto di trasferimento in forza di una donazione

a favore di eredi legittimari, un patto di famiglia, ovvero per la costituzione e/o dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione di cui lo stesso trasferente o i suoi eredi legittimari siano beneficiari. Gli aventi causa hanno diritto di chiedere l'iscrizione con la stessa anzianità d'iscrizione della persona fisica dante causa.

La maggiorazione del diritto di voto viene inoltre meno in caso di 8 cessione, diretta o indiretta, di partecipazioni di controllo - come definite ai sensi della disciplina applicabile agli emittenti aventi titoli quotati detenute in società o enti che a loro volta detengano azioni della Società a voto maggiorato in misura superiore alla soglia che richiede la comunicazione alla Società e alla Consob di partecipazioni rilevanti ai sensi della normativa vigente, fermo restando che il beneficio del voto maggiorato è conservato nel caso di trasferimenti (a) mortis causa; (b) in forza di una donazione a favore di eredi legittimari, in forza di un patto di famiglia, ovvero per la costituzione e/o dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione di cui lo stesso trasferente o i suoi eredi legittimari siano beneficiari, aventi ad oggetto le predette partecipazioni di controllo; (c) in caso di mutamento del trustee o della società fiduciaria, ove il diritto legittimante sia detenuto attraverso un trust o società fiduciaria e non mutino i beneficiari ovvero i fiducianti; (d) in caso di fusione e scissione del titolare del diritto reale legittimante a favore della entità risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione, ove ad esito della fusione e della scissione non si verifichi una variazione del soggetto che esercita il controllo sulla entità risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione(questa previsione trova applicazione anche nel caso di un'operazione di fusione, scissione o trasformazione

transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19); (e) in caso di trasferimenti infra-gruppo da parte del titolare del diritto reale legittimante a favore del soggetto che lo controlla ovvero a favore di società da esso controllate (a tal fine la nozione di controllo è quella prevista dall'art. 2359, comma 1, n. 1, del codice civile); e (f) in caso di costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sulle azioni con mantenimento del diritto di voto in capo al titolare del diritto reale legittimante. Nei casi di cui ai punti che precedono, gli aventi causa hanno diritto di chiedere l'iscrizione con la stessa anzianità d'iscrizione del dante causa.

  1. Il soggetto cui spetta il diritto di voto maggiorato ha facoltà di rinunciare alla maggiorazione del diritto di voto per tutte o parte delle proprie azioni, mediante comunicazione scritta da inviare alla Società. La rinuncia è irrevocabile, ma la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata, per mezzo di una nuova iscrizione nell'elenco speciale e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa necessario.

  2. La Società procede alla cancellazione dall'elenco speciale nei seguenti casi: (i) rinuncia dell'avente diritto; (ii) comunicazione dell'avente diritto o dell'intermediario, comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto; (iii) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto.

  3. L'elenco speciale è aggiornato a cura della Società entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la data di legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto, c.d. record date.

ARTICOLO 7

Le azioni ordinarie di nuova emissione saranno offerte in opzione 1. agli azionisti in proporzione al numero delle azioni da essi possedute, nei termini e nei modi stabiliti dall'art. 2441 del codice civile e dalla legislazione vigente.

ASSEMBLEA

ARTICOLO 8

L'assemblea legalmente costituita rappresenta l'universalità degli 1. azionisti e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo statuto, obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

ARTICOLO 9

L'assemblea può essere convocata nel territorio nazionale anche 1 fuori della sede sociale,

ARTICOLO 10

L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione mediante 1. avviso di convocazione da pubblicare nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa applicabile.

L'avviso può anche contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e 2. del luogo dell'eventuale adunanza in seconda o terza convocazione, a norma di legge.

Il consiglio di amministrazione può stabilire, laddove ne ravvisi 3. l'opportunità, che l'assemblea, straordinaria o ordinaria, si tenga a seguito

di un'unica convocazione; in tale ultimo caso, l'assemblea si costituisce e delibera con le maggioranze a tal fine previste dalla legge.

4 - Salvo quanto altrimenti previsto dalla legge, il consiglio di amministrazione dovrà procedere alla convocazione dell'assemblea entro trenta giorni dal ricevimento di una richiesta in tal senso quando la stessa sia presentata da tanti azionisti che rappresentino almeno la percentuale minima di capitale sociale prevista dalla normativa applicabile.

  1. La richiesta dovrà essere inoltrata al presidente del consiglio di amministrazione a mezzo lettera raccomandata e dovrà contenere l'indicazione analitica degli argomenti da porre all'ordine del giorno e la dettagliata elencazione degli azionisti richiedenti, allegando idonea certificazione attestante i singoli possessi azionari alla data di invio della predetta comunicazione. Il consiglio di amministrazione, in considerazione degli argomenti richiesti in trattazione può valutare l'applicazione dell'art. 2367 c. 3 del codice civile.

ARTICOLO 11

  1. Possono intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto in base alla legge ed ai regolamenti applicabili.

  2. Fatte salve le disposizioni di legge in materia di raccolta di deleghe, il titolare del diritto di voto può farsi rappresentare in assemblea per delega scritta ovvero conferita per via elettronica secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.

  3. La delega può essere notificata in via elettronica alla Società mediante invio della medesima per posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'avviso di convocazione.

Ai sensi dell'art. 135-undecies. 1 del TUF, l'assemblea sia 4. ordinaria che straordinaria può svolgersi con l'intervento esclusivo del rappresentante designato di cui al predetto articolo, ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

ARTICOLO 12

L'assemblea è ordinaria e straordinaria. 1 .

  1. L'assemblea ordinaria viene convocata dal consiglio di amministrazione – fatte salve le competenze del collegio sindacale e dei suoi membri, quali previste dalla legge - almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ricorrendone i presupposti di legge e quando particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea ordinaria potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in questo caso gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 del codice civile le ragioni della dilazione.

Le assemblee sia ordinarie che straordinarie sono validamente 3. costituite e deliberano secondo le maggioranze e gli altri requisiti di validità prescritti dalle disposizioni di legge in materia.

ARTICOLO 13

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di 1. amministrazione, ovvero - in caso di assenza o impedimento del presidente - da un amministratore delegato o dal consigliere più anziano in carica, il quale nomina un segretario anche non socio, per la stesura del verbale. Nelle assemblee straordinarie e nei casi in cui l'organo amministrativo lo reputi opportuno, il verbale è redatto da un notaio.

ARTICOLO 14

  1. Sono altresì valide le assemblee in cui sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale, nonché l'intero consiglio di amministrazione, unitamente al collegio sindacale. Per la validità delle assemblee tenute in sede totalitaria è inoltre necessario che ciascuno degli intervenuti, a richiesta del presidente dell'assemblea, dichiari di essere sufficientemente informato sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 15

1 . Le deliberazioni dell'assemblea devono essere fatte constare da verbale firmato dal presidente e dal segretario o dal notaio.

ARTICOLO 15-BIS

  1. L'assemblea, sia nella forma ordinaria che in quella straordinaria, potrà svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che:

siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci;

sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo di propri incaricati, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione:

il soggetto verbalizzante sia in condizione di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

2.

L'organo amministrativo dovrà indicare nell'avviso di convocazione

le modalità di partecipazione all'assemblea, con facoltà di stabilire nell'avviso di convocazione che l'assemblea si tenga esclusivamente, ove consentito dalle norme applicabili, mediante mezzi di telecomunicazione, sia audiovisivi che solo audio, omettendo, in tal caso, l'indicazione del luogo di convocazione.

Non è necessaria la presenza del presidente e del segretario o del 3. notaio nel medesimo luogo qualora il verbale sia redatto, successivamente alla riunione, con sottoscrizione del presidente e del segretario, o del solo notaio nel caso di verbale in forma pubblica.

La riunione assembleare, previa comunicazione ai partecipanti, 4. 1 potrà essere registrata per consentire una più corretta verbalizzazione dei lavori assembleari e degli interventi degli aventi diritto.

AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 16

La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione che sarà 1 composto da 2 a 15 membri anche non soci. Il consiglio di amministrazione è nominato dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere indicati in numero non superiore a quelli da nominare e sono elencati mediante un numero progressivo.

  1. consiglio, il genere meno rappresentato deve ottenere un numero di componenti pari a quello stabilito dalla normativa di legge e regolamentare applicabile. Pertanto, le liste devono riportare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato pari a quello previsto dalla suddetta normativa.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di

3.

ineleggibilità.

  1. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale o siano titolari della diversa quota minima stabilita dalla Consob con Regolamento. Nessun azionista può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista. Gli azionisti aderenti ad un sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista. In caso di violazione di questa regola non si terrà conto del voto dell'azionista rispetto ad alcuna delle liste presentate. Ogni titolare del diritto di voto può votare una sola lista. Le liste dei candidati, accompagnate da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, con l'indicazione dell'eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti, sono depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data prevista dell'assemblea e sono messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalla legge e dalla Consob con Regolamento, almeno 21 (ventuno) giorni prima della assemblea.

  2. Unitamente a ciascuna lista sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del consiglio di amministrazione.

  3. La lista per la quale non sono rispettate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata. All'elezione dei membri del consiglio di amministrazione si procederà come segue:

dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti a) a sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nella lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno:

dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero b) di voti è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista.

Qualora, per effetto del predetto meccanismo, la composizione del 7. consiglio non rispetti la proporzione tra generi prevista per legge, sarà eletto consigliere, invece dell'ultimo candidato in ordine progressivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti che avrebbe diritto ad essere eletto, il primo candidato successivo, in ordine progressivo, della medesima lista appartenente al genere meno rappresentato. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza di legge, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei necessari requisiti. Al candidato elencato al primo posto della lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti spetta la carica di presidente del consiglio di amministrazione.

Nel caso in cui sia presentata una sola lista o votata una sola lista 8. tutti i consiglieri sono tratti da tale lista. In mancanza di liste, il consiglio di amministrazione viene nominato dall'assemblea con le maggioranze stabilite dalla legge, fermo restando in ogni caso il rispetto della proporzione tra generi prevista per legge. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, il consiglio di amministrazione

procederà alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile mediante cooptazione di candidati con pari requisiti nominando, secondo l'ordine progressivo, candidati appartenenti alla lista da cui erano stati tratti gli amministratori venuti meno, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e disposti ad accettare la carica. Qualora questo non sia possibile, il consiglio di amministrazione nominerà il sostituto o i sostituti per cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile senza vincoli nella scelta, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente in materia di composizione dell'organo amministrativo.

9 -Il consiglio di amministrazione dura in carica un triennio ed è rieleggibile. Qualora per dimissioni o altre cause, il numero dei consiglieri in carica fosse ridotto a meno della metà, tutti gli amministratori si intenderanno decaduti e si dovrà procedere alla convocazione dell'assemblea per la nomina dell'intero consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione potrà inoltre nominare uno o più amministratori delegati, il comitato esecutivo e uno o più consiglieri con particolari incarichi ovvero costituire ulteriori comitati, conferendo loro i poteri che riterrà opportuni, anche al fine di dare attuazione a codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Le riunioni del consiglio di amministrazione saranno tenute presso la sede sociale od in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio della Comunità Europea. Il consiglio di amministrazione sarà validamente riunito con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e delibererà con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente. 10. Salvo quanto diversamente disposto dalla normativa in vigore, le

riunioni sono convocate normalmente dal presidente di sua iniziativa, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal/dagli amministratore/i delegato/i, o su richiesta di almeno due terzi degli amministratori previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, dal collegio sindacale o individualmente da ciascun membro del collegio sindacale. L'avviso di convocazione deve essere inviato per posta, telegramma, telex, telefax, o altra analoga forma telematica purché legalmente riconosciuta almeno 5 (cinque) giorni prima e in caso di urgenza con telegramma, telefax, ed altra forma analoga telematica almeno un giorno (24 ore) prima di quello fissato per la riunione. Il consiglio di amministrazione si intende in ogni modo validamente costituito anche in assenza di convocazione, purché partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi.

  1. Il segretario e il presidente, se lo ritengono opportuno, possono raccogliere sia contestualmente che a posteriori, un visto o una sottoscrizione dei partecipanti per teleconferenza e/o videoconferenza a mezzo fax, network, firma elettronica o altra forma analoga di copia o bozza del verbale. Il segretario, su indicazione del presidente o dei consiglieri, può conservare e archiviare le registrazioni della videoconferenza e/o teleconferenza.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e 12. straordinaria amministrazione esclusi quelli devoluti per legge all'Assemblea. È attribuita altresì al consiglio di amministrazione la competenza a deliberare sulle proposte aventi ad oggetto: la fusione e la scissione di società nei casi e secondo le modalità previste dalla legge; l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative. Il comitato esecutivo, se nominato, sarà composto da un massimo di tre membri e sarà presieduto dal presidente del consiglio di

amministrazione. Per la convocazione e le deliberazioni del comitato esecutivo, si applicheranno le norme previste per il consiglio di amministrazione.

  1. Il consiglio di amministrazione, anche attraverso il presidente (anche in qualità di presidente del comitato esecutivo, se nominato) o l'amministratore/i delegato/i riferisce al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle sue controllate, ove esistenti;

in particolare, riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi. La comunicazione viene di regola effettuata in occasione delle riunioni consiliari e comunque con periodicità almeno trimestrale.

  1. -Il consiglio di amministrazione potrà delegare in tutto o in parte i suoi poteri al presidente e potrà delegare ai propri membri ed a terzi la materiale esecuzione delle deliberazioni regolarmente prese. Gli amministratori delegati e il comitato esecutivo, se nominati avranno tutti o parte dei poteri conferiti al consiglio di amministrazione, con la sola esclusione di quelli che a norma di legge non possono essere delegati. Il consiglio di amministrazione potrà quindi procedere ad acquisti ed alienazioni mobiliari ed immobiliari; assumere obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari; partecipare ad aziende o società costituite o costituende anche sotto forma di conferimento, fare qualsiasi operazione presso il Debito Pubblico e la Cassa Depositi e Prestiti, le banche, l'Istituto di emissione ed ogni altro ufficio pubblico e privato; consentire costituzioni, surroghe e postergazioni, cancellazioni e rinunce di ipoteche ed annotazioni di ogni genere, esonerando conservatori dei registri immobiliari, il direttore del Debito Pubblico e della Cassa Depositi e Prestiti ed ogni altro ente pubblico o privato da ogni responsabilità. Potrà agire per

azioni giudiziarie anche in sede di cassazione e revocazione, per compromessi e transazioni e potrà nominare arbitri ed amichevoli compositori. Potrà approvare ogni contratto commerciale; nominare e sospendere impiegati, fissandone gli stipendi; potrà nominare e revocare direttori e procuratori con simili o più limitati poteri.

  1. Ai membri del consiglio di amministrazione spetta un compenso annuo che sarà determinato dall'assemblea ordinaria in sede di nomina, nonché il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. Il compenso può essere costituito, in tutto o in parte, da una partecipazione agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere, a prezzo predeterminato, azioni di futura emissione. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche - inclusa la partecipazione ai comitati costituiti in conformità ai codici di comportamento in materia di governo societari eventualmente adottati dalla Società - è stabilita dal consiglio di amministrazione, previo parere del collegio sindacale. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, ivi incusi quelli investiti di particolari cariche.

ARTICOLO 16-BIS

  1. Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per audio o video conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti:

possa essere identificato dagli altri partecipanti;

sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati; nonché

possa ricevere e trasmettere documenti.

2.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel

luogo in cui si trovano il soggetto che presiede la riunione e il segretario.

ARTICOLO 17

  1. La firma e la rappresentanza della Società sia di fronte a terzi che in giudizio è devoluta al presidente del consiglio di amministrazione, ovvero anche agli amministratori delegati, se nominati.

  2. Tuttavia, il consiglio di amministrazione può attribuire i suddetti poteri ad altri amministratori, procuratori e dirigenti che ne useranno nei limiti stabiliti dal consiglio stesso.

ARTICOLO 18

  1. È in facoltà del consiglio di amministrazione nominare, fissandone gli emolumenti, uno o più direttori generali della Società, i quali eseguono le deliberazioni del consiglio di amministrazione e su delega di questo, gestiscono gli affari correnti, propongono operazioni ed esercitano ogni altro potere attribuitogli in via continuativa o volta per volta dal consiglio.

  2. Ai direttori generali nell'ambito dei poteri loro attribuiti spetta la rappresentanza della Società nei confronti di terzi.

DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

ARTICOLO 18-BIS

  1. Il consiglio di amministrazione nomina, previo parere del collegio sindacale, un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Il consiglio conferisce al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi di legge e di regolamento.

  2. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere persona esperta in materia di amministrazione, finanza e controllo nonché possedere i requisiti di onorabilità previsti per gli amministratori. La perdita dei requisiti determina la decadenza dalla carica, che deve essere dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto.

ARTICOLO 19

L'assemblea ordinaria dei soci potrà procedere alla nomina di un 1. presidente con funzioni onorarie. Il presidente onorario non è membro del consiglio di amministrazione. Il presidente onorario durerà nella carica per lo stesso tempo della durata del consiglio di amministrazione e decadrà, oltre che per dimissioni, con la scadenza del consiglio. Al presidente onorario saranno attribuite esclusivamente funzioni di rappresentare la Società in manifestazioni diverse da quelle tipiche dell'attività aziendale, finalizzate ad attività culturali, scientifiche e benefiche. Al presidente onorario non è affidata la firma e la rappresentanza della Società.

COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 19-BIS

Il collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi e di due 1 . supplenti eletti dall'assemblea degli azionisti, la quale ne stabilisce anche l'emolumento. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente. La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. Il numero dei candidati non può essere superiore al numero di candidati da eleggere.

Gli azionisti aderenti a sindacati di voto avranno titolo a 2. presentare un'unica lista. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

  1. Al fine di assicurare l'equilibrio dei generi all'interno del collegio sindacale, il genere meno rappresentato deve ottenere un numero di componenti pari a quello stabilito dalla normativa di legge e regolamentare applicabile. Pertanto, entrambe le sezioni delle liste devono riportare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato pari a quello previsto dalla suddetta normativa.

  2. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2% (due per cento) del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria o della diversa quota minima stabilita dalla Consob con Regolamento. Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. In caso di violazione di questa regola, non si terrà conto dell'azionista rispetto ad ognuna delle liste presentate. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

  3. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano già incarichi di sindaco in altre cinque società quotate, con esclusione delle società controllanti e controllate dalla Società o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.

  4. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b), e c) e comma 3 del decreto ministeriale n.162 del 30 marzo 2000 in materia di

requisiti di professionalità dei membri del collegio sindacale di società quotate, per materie e settori di attività prettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla società, si intendono, diritto commerciale e societario, economia aziendale, scienza delle finanze e statistica, nonché le altre discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, pur se con denominazione differente, mentre per settori di attività strettamente connessi o inerenti ai settori di attività in cui opera la società si intendono, i settori della produzione, distribuzione, e commercializzazione di macchine e utensili, sistemi di automazione, software e componentistica di precisione. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede sociale 7 entro il venticinquesimo giorno precedente la data prevista dell'assemblea e sono messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalla legge e dalla Consob con Regolamento, almeno 21 (ventuno giorni) prima della assemblea.

Unitamente a ciascuna lista deve essere depositato il curriculum 8 professionale di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

  1. All'elezione dei sindaci si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi e un supplente; dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il

maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo, che assume altresì la carica di presidente, e l'altro membro supplente. In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti sindaci i candidati più anziani di età fino a concorrenza dei posti da assegnare. Nel caso in cui sia stata presentata un'unica lista il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa con le maggioranze di legge. Qualora non sia stata presentata alcuna lista, alla nomina del collegio sindacale provvede l'assemblea con le maggioranze di legge, fermo il rispetto dell'equilibrio tra generi in base alla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente. Qualora, per effetto del predetto meccanismo, la composizione del collegio non rispetti la proporzione tra generi prevista per legge, sarà eletto sindaco effettivo o supplente, invece dell'ultimo candidato in ordine progressivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti che avrebbe diritto ad essere eletto, il primo candidato successivo, in ordine progressivo, della medesima lista appartenente al genere meno rappresentato. Nel caso che vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

  1. Per le nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione o decadenza si provvederà a far subentrare il sindaco effettivo o supplente appartenente alla lista del sindaco sostituito o decaduto. Nei casi in cui venga a mancare il sindaco effettivo eletto dalla lista di minoranza e anche il sindaco supplente espressione di tale lista, gli subentrerà, anche nelle funzioni di presidente, il candidato collocato successivamente appartenente alla medesima lista o, in mancanza, il primo candidato della lista di minoranza risultata seconda per

numero di voti. Resta fermo che le procedure di sostituzione di cui al comma che precede devono in ogni caso assicurare che la composizione del collegio sindacale rispetti la disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Se la suddetta sostituzione non consente il rispetto della normativa vigente, l'assemblea procederà alla nomina di un sindaco in possesso dei requisiti richiesti per assicurare il rispetto di tale normativa con le maggioranze previste dalla legge.

  1. Per le riunioni del collegio sindacale si rendono applicabili, nei limiti delle regole di funzionamento di tale organo, le modalità previste per le riunioni del consiglio di amministrazione di cui al precedente articolo 16-bis.

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

ARTICOLO 19-TER

  1. Le procedure adottate in materia di operazioni con parti correlate possono prevedere che le operazioni con parti correlate siano adottate avvalendosi della deroga prevista dall'articolo 11, comma 5, del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni nonché della deroga prevista dall'articolo 13, comma 6, del medesimo Regolamento.

Qualora previsto dalla procedura per la disciplina delle operazioni 2. con parti correlate adottata dalla Società:

l'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5) del a) codice civile, può autorizzare il consiglio di amministrazione a compiere operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza, che non rientrano nella competenza dell'assemblea, nonostante il parere negativo del comitato parti

correlate, a condizione che, fermo il rispetto delle maggioranze di legge e di statuto nonché delle disposizioni vigenti in materia di conflitto di interessi, l'assemblea deliberi anche con il voto favorevole di almeno la metà dei soci non

correlati votanti. In ogni caso il compimento delle suddette operazioni è impedito solo qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino una percentuale pari almeno al 10% del capitale sociale con diritto di voto;

b) nel caso in cui il consiglio di amministrazione intenda sottoporre all'approvazione dell'assemblea un'operazione con parti correlate di maggiore rilevanza, che rientra nella competenza di quest'ultima, nonostante il parere negativo del comitato parti correlate, l'operazione può essere compiuta solo qualora l'assemblea deliberi con le maggioranze e nel rispetto delle condizioni di cui alla precedente lettera a).

BILANCIO ED UTILI

ARTICOLO 20

  1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio a norma di legge.

ARTICOLO 21

  1. Gli utili di bilancio, dedotto il 5% (cinque per cento) da assegnare al fondo di riserva ordinaria sino a che questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, vengono assegnati agli azionisti in proporzione alle azioni da ciascuno possedute, salvo che l'assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione oppure disponga di mandarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

ARTICOLO 22

  1. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal presidente del consiglio di amministrazione nel termine che verrà annualmente fissato dallo stesso.

  2. I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, andranno prescritti a favore del fondo di riserva.

  3. Quando si verificheranno le condizioni previste dalla legge, potranno essere distribuiti acconti sui dividendi con le modalità e le procedure determinate dalle vigenti disposizioni.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 23

  1. Verificandosi la scadenza del termine di durata o per qualsiasi motivo per lo scioglimento della Società, l'assemblea straordinaria procederà alla nomina di uno o più liquidatori e ne determinerà le attribuzioni ed i poteri.

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 24

  1. Per tutto quanto non risulta esplicitamente contemplato nel presente statuto, si applicano le disposizioni del codice civile ed ogni altra disposizione di legge.

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