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AGM Information May 23, 2025

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AGM Information

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Via Agnello n. 18 - 20121 - Milano

www.marchettilex.it 02 72021846

N. 19281 di rep.

N. 10800 di racc.

Verbale di assemblea ordinaria e straordinaria di società

quotata

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2025 (duemilaventicinque)

il giorno 20 (venti)

del mese di maggio

in Milano, via Agnello n. 18.

Io sottoscritto Andrea De Costa, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, su richiesta - a mezzo del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Francesco Esposito della società quotata per azioni:

"PLC S.p.A."

con sede legale in Acerra, via delle Industrie n. 100, capitale sociale Euro 27.026.480,35 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Napoli: 05346630964, iscritta al R.E.A. di Napoli al n. 993384 (di seguito "PLC S.p.A.", "PLC" o la "Società"),

procedo alla redazione e sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2375 c.c., con il consenso dell'Assemblea, anche per quanto concerne la parte ordinaria dell'Ordine del Giorno, del verbale della assemblea della predetta Società, tenutasi nelle modalità infra precisate, in data

28 (ventotto) aprile 2025 (duemilaventicinque)

giusta l'avviso di convocazione di cui infra, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno pure infra riprodotto. Do atto che il resoconto dello svolgimento della predetta as-

semblea, alla quale io notaio ho assistito presso il mio studio in Milano, via Agnello n. 18 (quale luogo di convocazione), è quello di seguito riportato.

****

Il dottor Francesco Esposito, nella predetta veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione, assume la presidenza dell'assemblea a norma dell'art. 11 dello statuto sociale, e anzitutto (ore 16,05):

  • ricorda che, ai sensi dell'art. 106 del D.L. "recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ("D.L. 18/2020"), come successivamente prorogato, la Società si è avvalsa della facoltà di prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in Assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato Studio Segre S.r.l. (il "Rappresentante Designato"), nonché della facoltà di prevedere che l'Assemblea si svolga mediante mezzi di telecomunicazione che qarantiranno l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente ed il segretario verbalizzante. La Società ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione me-

diante i predetti mezzi di telecomunicazione.

Pertanto tutti i partecipanti intervengono mediante collegamento in video/teleconferenza, incluso il Presidente che conferma di aver accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti, nonché la facoltà di tutti di partecipare alla discussione e alla votazione;

  • chiede a tutti di impostare i dispositivi in modalità muta e raccomanda a chi voqlia intervenire di disattivare tale modalità prima del proprio intervento;

  • ricorda, inoltre, che l'Assemblea è chiamata a discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

  1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024; relazione degli amministratori sulla gestione; relazione del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.

  2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio e distribuzione di parte dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.

  3. Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti:

a) voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2025 illustrata nella prima sezione della relazione. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti;

b) consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2024 o ad esso relativi. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti. PARTE STRAORDINARIA

  1. Modifica degli articoli 2, 5, 8, 9, 12, 14 e 18 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.

  2. informa che:

partecipano alla riunione, tutti mediante mezzi di telecomunicazione:

per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, i Consiglieri Andrea Orlando, Chiara Esposito, Andrea Sassi, Sara Di Mario, Laura Scapin, e per il Collegio Sindacale Luca Sintoni (Presidente del Collegio Sindacale), Marco Andrea Centore e Anna Maria Bortolotti;

sono presenti Carmine Casalini, Gianluigi Froncillo e Francesco Caliano per la società di revisione;

è presente il Rappresentante Designato, nella persona di G. Modena;

-- è assente giustificato il Consigliere Francesco Dagnino; -- con il consenso del Presidente, assistono all'Assemblea, sempre mediante mezzi di telecomunicazione, dirigenti o dipendenti della Società e rappresentanti della società di re-

visione:

comunica che:

  • l'Assemblea è stata convocata con avviso di convocazione pubblicato in data 27 marzo 2025 sul sito internet della Società e in data 28 marzo 2025 per estratto sul quotidiano Il Sole 24 Ore;

sopra anticipato, la Società, avvalendosi di quanto - come previsto dal Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, c.d. "Cura Italia", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (successivamente modificato e da ultimo prorogato in forza dell'art. 3, comma 14-sexies, della L. 21 febbraio n. 15, di conversione del D.L. 27 dicembre 2024, n. 2025. 202, cd. "Milleproroghe 2025"), ha previsto nell'avviso di convocazione che l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998 (il "TUF") e del citato D.L. 18/2020;

  • la Società ha nominato lo Studio Segre S.r.l. quale Rappresentante Designato per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF e ha reso disponibile, sul proprio sito internet, il modulo per il conferimento della delega;

  • come precisato nell'avviso di convocazione è stato, altresì, possibile conferire al Rappresentante Designato deleqhe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo e le relative istruzioni di voto, resi disponibili sul sito internet della Società;

  • non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, né alcuna nuova proposta di delibera, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 126-bis del TUF né proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge di cui all'art. 135-undecies.1 del TUF;

il capitale sociale della Società è pari ad Euro 27.026.480,35 i.v. diviso in n. 25.960.575 azioni ordinarie prive di valore nominale, ciascuna delle quali dà diritto a un voto. Non sono state emesse azioni né altri titoli con limitazioni del diritto di voto. La Società non possiede azioni proprie, né le società controllate possiedono azioni della PLC;

- dichiara che

qli intervenuti risultano essere attualmente 1 per complessive n. 19.087.545 azioni rappresentanti il 73,525% del capitale sociale;

-- le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari, astenuti o non votanti. Il Rappresentante Designato, in occasione di ciascuna votazione, for-

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nirà altresì indicazione del numero di azioni per le quali dovesse essere richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare e che quindi non saranno computate ai fini della determinazione del quorum deliberativo; l'elenco riepilogativo, contenente l'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, contrari, astenuti e non votanti, con i relativi quantitativi azionari, sulle singole proposte deliberative, verrà alleqato al verbale dell'Assemblea, al termine delle operazioni di voto;

-- l'Assemblea è pertanto regolarmente costituita in prima convocazione ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti di cui al relativo ordine del giorno, anzitutto in sede ordinaria;

comunica che:

-- la documentazione relativa a tutti i punti all'ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile, nonché pubblicata sul sito internet della Società;

secondo le risultanze del Libro dei Soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del TUF e dalle altre informazioni a disposizione, possiedono, direttamente o indirettamente, azioni con diritto di voto in misura significativa, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento: Fraes S.r.l. 73,525%;

-- per quanto a conoscenza della Società, non sussistono patti parasociali tra gli Azionisti ex art. 122 del TUF, né detti patti risultano pubblicati ai sensi di legge;

-- il Rappresentante Designato è invitato a rendere ogni dichiarazione `richiesta dalla legge, anche in tema di carenza di legittimazione al voto;

  • fa presente che è in funzione un impianto di registrazione degli interventi, al solo fine di agevolare la verbalizzazione :

  • propone, dal momento che la documentazione inerente tutti i punti all'ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati ed è a disposizione di tutti gli intervenuti, in assenza di opposizioni, di ometterne la lettura, limitando la stessa alle proposte di delibera contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, ove presenti, e

ricorda, infine, che prima dell'odierna Assemblea non sono pervenute domande ai sensi dell'art. 127-ter TUF.

Accertata la validità della costituzione dell'Assemblea e conclusa l'informativa sullo svolgimento dei lavori, il Presidente passa alla trattazione del primo e secondo punto all'ordine del giorno (parte ordinaria) (1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024; relazione degli amministratori sulla gestione; relazione del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; presenta-

zione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e/o consequenti).

Il Presidente dà indicazione del numero delle ore impiegate e del corrispettivo fatturato dalla società di revisione per la revisione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 e per le altre attività ricomprese nell'incarico:

PLC S.p.A. bilancio d'esercizio n. ore 665;

semestrale n. ore 548; consolidato n. ore 216.

corrispettivi complessivi previsti ad oggi come a offerta; Euro 63.000 (al netto di spese, IVA e Contributo Consob).

Società controllate (PLC System S.r.l., PLC Service S.r.l., PLC Service Wind S.r.l. e PLC Power S.r.l.) ore n. 1.388.

Corrispettivi complessivi previsti ad oggi come da offerta: Euro 60.000 (al netto di spese, IVA e Contributo Consob). Su invito del Presidente, io notaio procedo quindi alla lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione (infra alleqata) come infra trascritta.

Alle ore 16,08, invariati i presenti, il Presidente pone in votazione, attraverso la comunicazione del Rappresentante designato, la proposta di delibera di cui al punto 1 (parte ordinaria) o.d.g. di cui è stata data lettura e qui trascritta: "L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di PLC S.p.A.:

  • preso atto dei documenti di bilancio e, segnatamente, della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla situazione del Gruppo e sull'andamento della gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della società incaricata della revisione legale dei conti PricewaterhouseCoopers S.p.A.;

  • esaminato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2024 che evidenzia un utile d'esercizio pari a ca. Euro 5.568 migliaia;

  • esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 che evidenzia un utile di esercizio pari a ca. Euro 11.328 migliaia

delibera

a) di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 di PLC S.p.A. ed i relativi allegati che evidenziano un utile d'esercizio pari a ca. Euro 5.568 migliaia, così come presentati dal Consiglio di Amministrazione, nel loro complesso e nelle singole appostazioni;

b) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato ogni più ampio potere, affinché, anche disgiuntamente fra loro, o a mezzo di procuratori e con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, diano esecuzione alla presente deliberazione, nonché apportino, ove necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni meramente formali che fossero chieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della presente delibera nel registro delle imprese.".

La proposta è approvata all'unanimità.

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Favorevoli n. 19.087.545 voti. Contrari n. 0 voti. Astenuti n. 0 voti. Non votanti 0. Il tutto come da dettaqli allegati. Il Presidente proclama il risultato.

Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'Ordine del Giorno (parte ordinaria) (2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio e distribuzione di parte dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti).

Su invito del Presidente, io notaio procedo quindi alla lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione (infra allegata) come infra trascritta.

Alle ore 16,09, invariati i presenti, il Presidente pone in votazione, attraverso la comunicazione del Rappresentante designato, la proposta di delibera di cui al punto 2 (parte ordinaria) o.d.g. di cui è stata data lettura e qui trascritta: "L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di PLC S.p.A.,

preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e in attuazione della proposta presentata mediante la stessa, da intendersi qui richiamata,

delihera

  • di distribuire un dividendo unitario, al lordo delle eventuali ritenute di legge, pari a Euro 0,085 per ciascuna delle n. 25.960.575 azioni ordinarie per l'importo complessivo di Euro 2.206.648,88, mediante distribuzione di parte dell'utile di esercizio;

  • di rinviare a nuovo la restante parte dell'utile dell'esercizio 2024 pari a ca. Euro 3.361.603,53 migliaia;

  • di mettere in pagamento il dividendo in data 7 maggio 2025, fissando quale data di stacco della cedola il 5 maggio 2025 (c.d. "ex date") e quale record date il 6 maqqio 2025;

  • di conferire, in via tra loro singola e disgiunta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, ogni più ampio potere occorrente per dare esecuzione a quanto precede. ".

La proposta è approvata all'unanimità.

Favorevoli n. 19.087.545 voti.

Contrari n. 0 voti.

Astenuti n. 0 voti.

Non votanti 0.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

Il Presidente passa alla trattazione del terzo punto all'Ordine del Giorno (parte ordinaria) (3. Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e

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sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti:

a) voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2025 illustrata nella prima sezione della relazione. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti;

b) consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2024 o ad esso relativi. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti).

Il Presidente ricorda che gli Azionisti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del TUF, saranno chiamati ad approvare la Sezione I della Relazione sulla Remunerazione, con deliberazione vincolante ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del TUF. Gli Azionisti saranno, inoltre, chiamati, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF, a deliberare in senso favorevole o contrario sulla Sezione II della Relazione sulla Remunerazione, con deliberazione non vincolante.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 123-ter, comma 3-bis, del TUF, la Società sottopone al voto degli azionisti la politica di remunerazione con la cadenza richiesta dalla durata della politica stessa e quindi, in conformità alla politica vigente, su base annuale.

Su invito del Presidente, io notaio quindi procedo alla lettura delle proposte di delibera contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione (infra allegata) come infra trascritte.

Alle ore 16,11, invariati i presenti, il Presidente pone in votazione, attraverso la comunicazione del Rappresentante designato, la proposta di delibera di cui al sottopunto 3.a) o.d.g. (parte ordinaria) di cui è stata data lettura e qui trascritta:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di PLC S.p.A.: preso atto della Relazione sulla Remunerazione approvata dal Consiglio di Amministrazione

delibera

di approvare la Politica in materia di Remunerazione." La proposta è approvata all'unanimità. Favorevoli n. 19.087.545 voti. Contrari n 0 voti Astenuti n. 0 voti. Non votanti 0. Il tutto come da dettagli allegati. Il Presidente proclama il risultato. Alle ore 16,12, invariati i presenti, il Presidente pone in votazione, attraverso la comunicazione del Rappresentante designato, la proposta di delibera di cui al sottopunto 3.b) o.d.g. (parte ordinaria) di cui è stata data lettura e qui trascritta: "L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di PLC S.p.A.: preso atto della Relazione sulla Remunerazione approvata dal Consiglio di Amministrazione

delibera

in senso favorevole sulla Relazione sui Compensi Corrisposti, mettendo l'esito del voto a disposizione del pubblico ai sensi dell'art-125-quater, comma 2, del TUF.". La proposta è approvata all'unanimità. Favorevoli n. 19.087.545 voti.

Contrari n. 0 voti.

Astenuti n. 0 voti.

Non votanti 0.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato e, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno di parte ordinaria, procede quindi alla trattazione della parte straordinaria dell'Assemblea.

Quindi, richiamate le informazioni di rito rese in apertura dei lavori assembleari di parte ordinaria, comunica che gli intervenuti risultano essere attualmente 1 per complessive n. 19.087.545 azioni rappresentanti il 73,525% del capitale sociale. Dichiara, pertanto, l'Assemblea regolarmente costituita in prima convocazione ed atta a discutere e deliberare sull'argomento di cui al primo e unico punto all'Ordine del Giorno di parte straordinaria (1. Modifica degli articoli 2, 5, 8, 9, 12, 14 e 18 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti).

Su invito del Presidente, io notaio quindi procedo alla lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione (infra allegata) come infra trascritta.

Alle ore 16,13, invariati i presenti, il Presidente pone in votazione, attraverso la comunicazione del Rappresentante designato, la proposta di delibera di cui di cui al punto 1 (parte straordinaria) o.d.q. di cui è stata data lettura e qui trascritta:

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di PLC S.p.A.,

preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e in attuazione delle proposte presentate mediante la stessa, da intendersi qui richiamata,

delibera

  • di approvare le modifiche agli articoli 2 (due), 5 (cinque), 8 (otto), 9 (nove), 12 (dodici), 14 (quattordici) e 18 (diciotto) dello Statuto sociale, secondo quanto proposto nella Relazione del Consiglio di Amministrazione;

  • di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente ed all'Amministratore Delegato, in via disqiunta tra di loro e con facoltà di sub-delega, ogni potere occorrente:

  • per dare esecuzione alla delibera che precede nonché per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'adempimento di ogni formalità necessaria

affinché la stessa sia iscritta nel Registro delle Imprese; - per apportare alla medesima delibera e allo Statuto sociale tutte le eventuali modifiche ed integrazioni, non sostanziali, che dovessero rendersi necessarie o anche solo opportune, anche a seguito di richieste da parte degli organi di vigilanza o di altre autorità competenti o del Notaio, ovvero in sede di iscrizione nel competente Registro delle Imprese; - di dare atto che il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 15 (quindici) dello Statuto e dell'art. 2365, secondo comma del Codice Civile, è legittimato ad adeguare le disposizioni statutarie, ivi comprese quelle oggetto delle modifiche avanti deliberate, ad eventuali disposizioni normative anche regolamentari che dovessero sopravvenire". La proposta è approvata all'unanimità. Favorevoli n. 19.087.545 voti. Contrari n. 0 voti. Astenuti n. 0 voti. Non votanti 0. Il tutto come da dettagli allegati. Il Presidente proclama il risultato. Più nulla essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la riunione alle ore 16,15. *** Si allegano al presente verbale: - la Relazione del Consiglio di Amministrazione su tutti i punti dell'Ordine del Giorno, sotto "A"; - l'elenco degli intervenuti, sotto "B", con il dettaglio delle votazioni; - lo statuto sociale che tiene conto delle delibere assunte, sotto "C". Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 10 Consta di cinque fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per pagine diciassette e della diciottesima sin qui. F.to Andrea De Costa notaio

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יות יותר של המועד ליינו

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI IN MERITO AL PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DI PLC S.p.A. CONVOCATA PER IL GIORNO 28 APRILE 2025 (Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti).

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රිගි නිර්මාණය හිට 1837-5300000 13 - 2019 - 12:47 - 12:47 - 12:47 - 12:47 - 12:47 - 12:47 - 12:47 - 12:47 - 12:47 - 12:47 - 12:47 - 12:42 - 12:42 - 12:42 - 12:42 - 12:42 - 12:42 - 12:42 - 12:42 - 12:42 - 12

PLC SPA Sede legale: Via Delle Industrie, 100 – 80011 Acerra (Na) – Italia Tel.: 0810198565 P.I. e C.F. 05346630964 - R.E.A. NA993384 - Cap. Soc. € 27.026.480,35 i.v. P.E.C.: [email protected] – WEB: www.plc-spa.com

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Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; Presentazione del bilancio consolidato al 31. dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di PLC S.p.A. (la "Società") ha deliberato di convocare contestualmente all'Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria, anche l'Assemblea degli Azionisti in sede straordinaria, per discutere e deliberare, inter alia, relativamente: al Bilancio di esercizio al 31 dicembre degli Amministratori sulla gestione; alla Relazione del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale; conti; alla a 2018/06/ 36 1 presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024.

Con riferimento a detto primo punto all'ordine del giorno, si rinvia alle informazioni contentito di bilancio ARE ARTICLES e nel bilancio consolidato della Società chiusi al 31 dicembre 2024.

Il fascicolo di bilancio (civilistico e consolidato) al 31 dicembre 2024, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestionesso a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, sul suo sito internet www.ple-spait, nonché sulla di stoccaggio emarketsforggeneremini di legge, ai sensi dell'art. 154-ter del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), unitamente alle relazioni del Collegio (Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti

Con le medesime modalità e nei medesimi termini sarà altresì messa a disposizione del pubblico la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari predisposta ai sensi dell'art. 123-bis del MUF

Si ranmenta che il progetto di bilancio d'escrozione al bilancio consolidato chilisembre 2024 della Società sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 2025, evidenziando rispettivamente un utile di esercizio pari aca Euro 5,568 migliaia edimunite consolidato di esercizio pari a ca. Euro, 11,328 migliaia. Alla luce di quanto sopra. Vi invitiamo ad approvare la seguente proposta di delibe

PLC SPA Sede legale: Via Delle Industrie, 100 - 80011 Acerra (Na) - Italia Tel.: 0810198565 P.I. e C.F. 05346630964 - R.E.A. NA993384 - Cap. Soc. € 27.026.480.35 i.v. P.E.C.: [email protected] - WEB: www.plc-spa.com

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"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di PLC S.p.A.:

preso atto dei documenti di bilancio e, segnatamente, della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla situazione del Gruppo e sull'andamento della relazione del Collegio Sindacale e della società incaricata della revisione legale dei conti PricewaterhouseCoopers S.p.A.;

  • esaminato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2024 che evidenzia un utile d'esercizio pari a ca. Euro 5.568 migliaia;
  • esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 che evidenzia un utile di esercizio pari a ca. Euro 11.328 migliaia

delibera

a) di approvare il bilancio di 31 dicembre 2024 di PLC S.p.A. ed i relativi allegan che evidenziano un utile d'esercizio pari a ca. Euro 5.568 migliaia, così come presentati dal Consiglio di Anministrazione, nel loro complesso e nelle singole appostazioni;

di-conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato ogni più ampio b) potere, affinche, anche disgiuntamente fra: loro, o a mezzo di procuratori e con Mosservanza dei termini e delle nodalta di legge; diano esecuzione alla presente deliberazione, nonché apportino; overnecessario, aggiunte, modifiche oppiessioni meramente formali che fossero chieste dalle competenti assorizione della presente delibera

a, 27 marzo 2025

el registro delle imprese..".

oer il Consiglio di Amministrazione F.to 1'Amministratore Delegato

(dott. Andrea Orlando)

PLC SPA

Sede legale: Via Delle Industrie, 100 - 80011 Acerra (Na) - Italia Tel.: 0810198565 P.I. e C.F. 05346630964 - R.E.A. NA993384 - Cap. Soc. € 27.026.480,35 i.v. P.E.C .: [email protected] - WEB: www.plc-spa.com

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Proposta di destinazione del risultato di esercizio e distribuzione di parte dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.

Signori Azionisti,

date")

il Consiglio di Amministrazione di PLC S.p.A. ha deliberato, in data 27 marzo 2025, di convocare contestualmente all'Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria, anche l'Assemblea degli Azionisti in sede straordinaria per discutere e deliberare, inter alia, in merito alla proposta di destinazione del risultato di distribuzione di parte dell'utile di esercizio.

Il progetto di bilancio al 31 dicembre 2024, che viene presentato all'Assemblea, evidenzia un utile di esercizio pari a ca. Euro 5.568.252,41 e il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di proporre all'Assemblea di distribuire parte dell'utile d'esercizio per ca. Euro 2.206.648,88 nonché di rinviare a nuovo la restante parte dell'utile di esercizio pari a ca. Euro 3.361.603,53. Si rinvia sul punto alla relazione degli Amministratori in merito al punto 1 all'ordine del giorno, che è messa a dispossizione degli Azionisti con le modalità e nei termini di legge.

Il Consiglio di Amministrazione della Soccialia luce dei risultati registrative per l'esercizio in corso e della situazione patrimoniale, conomica e imanziaria della PLC S.p.A., ha dell'erato di proporre all'Assemblea di riconoscere agli Azionisti un dividendo complessivo pari a Euro 2.206.6488 nella misura di Euro 0,005 per ogni azione ordinaria in circola

Tale proposta è formulata alla luce (@gdevisultati positivi del 2024) (indel contesto strutturalmente favorevole del settore di riferimento monene (un) deglifimortanti valori di backlog e pipeline al 30 divembre 2024 e (iv) dei target dissani per l'esercizio 2025 ministra alla guidance 2025 di cui al piano industriale 2023-202 precedentemente comunicato

Ill Consiglio di Amministrazione ha, altresì, proposto di mettere in pagamento il dividendo di cui sopra in data 2025, fissando quale data di stacco della cedola il giorno Simaggio 2025 (codi "exidate"). A vianno dirito a vidi coloro che usulteramno Azionisti di PLC S.p.A. al termine della gioriabile del 6 maggio 2025 (c.d. "vecord

ertanto, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di:

noscere agli Azionisti un dividendo unitario, al lordo delle eventuali ritenute di legge, pari a Euro 0,085 perciascuna delle n. 25.960.575 azioni ordinarie per l'importo complessivo di Euro 2.206.648,88, mediante distribuzione di parte dell'utile di esercizio;

b) rinviare a nuovo la parte restante dell'utile dell'esercizio 2024 pari a ca. Euro 3.361.603,53;

c) mettere in pagamento il dividendo in data 7 maggio 2025, fissando quale data di stacco della cedola il 5

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maggio 2025 (c.d. "ex date"). Avranno diritto al dividendo coloro che risulteranno Azionisti d al termine della giornata contabile del 6 maggio 2025 (c.d. "record date").

Alla luce di quanto sopra, Vi invitiamo ad approvare la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di PLC S.p.A.,

preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amninistrazione della proposta presentata mediante la stessa, da intendersi qui richiamata,

delibera

  • di distribuire un dividendo unitario, al lordo delle eventuali ritenute di legge, pari a Euro 0,085 per ciascuna delle n. 25.960.575 azioni ordinarie per l'importo complessivo di Euro 2.206.648,88, mediante distribuzione di parte dell'utile di esercizio;
  • di rinviare a nuovo la restante parte dell'utile dell'esercizio 2024 pari a ca. Euro 3.361.603,53 migliaia;
  • di mettere in pagamento il dividendo in data 7 maggio 2025, fissando quale data di stacco della cedola il 5 maggio 2025 (c.d. "ex date") e quale record date il 6 maggio 2025;

di conferire, in via tra loro singola e disgiunta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, ogni più ampio potere occorrente per dare esecuzione a quanto precede. ".

cerra, 27 marzo 2025

per il Consiglio di Amministrazione

F.to 1'Amministratore Delegato (dott. Andrea Orlando)

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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI IN MERITO AL PUNTO 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DI PLC S.p.A. CONVOCATA PER IL GIORNO 28 APRILE 2025 (Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF e dell'art. 84quater del Regolamento Emittenti: a) voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2025 illustrata nella prima sezione della velazione. Deliberazioni inerenti e/o neggio di l'a consultazione sulla seconda sezione avente ad oggetto i compensi 日本的文字字 参考文献 corrisposti nell'esercizio 2024 o ad esso relativi. Deliberazioni inerenti elo conseguenti).

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Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti: a) voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2025 illustrata nella prima sezione della relazioni inerenti e/o conseguenti; b) consultazione sulla seconda sezione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2024 o ad esso relativi. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di PLC S.p.A. (la "Società") ha deliberato di convocare contestualmente all'Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria, anche l'Assemblea degli Azionisti in sede straordinaria per esaminare, discutere ed assumere le delibere conseguenti in merito, inter alia, alla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del Dillggs n. 58/1998 ("TUP") e 84quater del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato e integrato ("Regolamento Emittenti"), invontornità allo schema 7-bis e 7-tendi coi all'Allegato 3A del Regolamento Emittenti (la "Relazione sulla Remunerazione

A tal fine, si rammenta che la Relazione si componendo due sezioni: (i) l'una (la "Politica in materia di Remunerazione"), programmatica, dedicata all'illustrazione di remunerazione: (a) dei componenti del consiglio di anministrazione della Società; (6) dei diretto l'esta (c) dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società e (d) fermovestando quanto previsto dall'anticolo 2402 del Codice Civile, dei componenti del collegio sindacale della Società, nonore delle procedure unitzzate per l'adozione e l'attuazione della politica di remunerazione, (li) Maltra (la "Relazionessui Corrisposti")), illustrativa dei compensi corrisposti nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai direttori generali della Società (nominativane) e ai dingeni: con responsabilità strategiche: (in forma aggregata); nonohé i compensi corrisposi nell'esercizio di riferimento asqualsiasi forma dalla Società e da societa controllate e/o collegate

La Relazione sulla Remunerazione è stata approvata dall Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Nomine: Remunerazioni e Piani di Stock Option, in data 27 marzo 2025 esarà messa a disposizione del pubblico presso là sedellegale della Società, sul suo sito internet www.plc-spa.it, nonché sulla piattaforma di stoccaggio emarketstorage, nei termini di legge.

La Politica in materia di Remunerazione è sottoposta al voto dei Soci; la relativa deliberazione è vincolante. La Relazione sui Compensi Corrisposti è sottoposta al voto dei Soci; la relativa delibera non è vincolante.

Alla luce di quanto precede, di seguito si riporta il contenuto delle proposte di delibera per i Signori Azionisti:-

CERTIFIED

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di PLC S.p.A.:

preso atto della Relazione sulla Remunerazione approvata dal Consiglio di Amministrazione

delibera

di approvare la Politica in materia di Remunerazione."

nonché

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di PLC S.p.A.:

preso atto della Relazione sulla Remunerazione approvata dal Consiglio di Amministrazione

delibera

in senso favorevole sulla Relazione sui Compensi Corrisposti, mettendo l'esito del voto a disposizione del pubblico ai sensi dell'art-125-quater, comma 2, del TUF,".

Acerra, 27 marzo 2025

'per il Consiglio di Amministrazione

F.to l'Amministratore Delegato

(dott. Andrea Orlando)

PLC SPA

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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI IN MERITO AL PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI PLC S.p.A. CONVOCATA PER IL GIORNO 28 APRILE 2025 (Modifica degli articoli 2, 5, 8, 9, 12, 14 e 18 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.)

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Modifica degli articoli 2, 5, 8, 9, 12, 14 e 18 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.

Signori Azionisti.

il Consiglio di Amministrazione di PLC S.p.A. ha deliberato, in data 27 marzo 2025, di convocare, contestualmente all'Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria, anche l'Assemblea degli Azionisti in sede straordinaria per discutere e deliberare, inter alia, in merito alla proposta di modifica degli articoli 2, 5, 8, 9, 12, 14 e 18 dello Statuto sociale,

MOTIVAZIONI ED ILLUSTRAZIONE DELLE PROPOSTE DI MODIFICA

1. MODIFICHE ART. 2 DELLO STATUTO

Motivazione della proposta

Il Consiglio di Amministrazione Vi propone di modificare l'articolo 2 dello Statuto sociale osolida individuare più precisamente i settori in relazione ai quali, ad oggi, la Società svolge le proprie attività industriali e di servizi, data l'attuale composizione del gruppo societario da essa controllato. Si evidenzia che talli modifiche hanno lo scopo di aggiornare formalmente l'art. 2 dello Statuto per allinearlo con le attività effettivamente svolte dalla Società, senza determinare un cambiamento della sua missione imprenditoriale. Le modifiche proposte all'art. 2 dello Statuto hanno, pertanto, naturamente, ricognitiva e non comportano un effettivo mutamento della realtà operativa della Società." ের মেয়র মাধ্যমে

Proposta di modifica dell'articolo 2 dello Statuto sociale e prospetto di raffrontò

porta di seguito di raffronto frante esso vigente dell'articolo 2 dello Statuto sociale e il testo che si ne di modificare.

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Testo Vigente Testo Proposto
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Articolo 2 - Oggetto Articolo 2 - Oggetto
La Società ha per oggetto: La Società ha per oggetto:
a)
l'esercizio di attività industriali, commerciali e di
a)
l'esercizio di attività industriali, commerciali e di
servizi, sia in Italia che all'estero, relative, strumentali o servizi, sia in Italia che all'estero, relative, strumentali o
connesse ai seguenti settori: connesse ai seguenti settori: -- cartari-e-cartoteenici;
cartari e cartotecnici, compresa ogni produzione compresa-ogni-produzione-complementare-e-intermedia
complementare e intermedia dei processi produttivi; dei processi produttivi; - chimici in genere e fiammiferai,
chimici in genere e fiammiferai, compresa ogni compresa ogni produzione complementare e intermedia
produzione complementare e intermedia dei processi のお気になるなどをしてま
dei processi produttivi;
produttivi; -agricoli, forestali, zootecniei, di trasformazione
agricoli, forestali, zootecnici, di trasformazione dei relativi prodotti ed alimentari:
dei relativi prodotti ed alimentari; - al settore delle infrastrutture elettriche di connessione di
l'esercizio dell'attività immobiliare, ivi compresa
b)
alta e media tensione nonché impianti di produzione di
la locazione finanziaria;
Specifical Career States
energia da fonti rinnovabili. in particolare, svolgendo le
c) l'assunzione di partecipazioni in imprese, società, seguenti attività: sviluppo, progettazione, realizzazione,
enti, consorzi ed associazioni sia in Italia che all'estero, il manutenzione ordinaria e straordinaria, monitoraggio
finanziamento ed il coordinamento tecnico e finanziario nonché ammodernamento di infrastrutture elettriche di alta
degli stessi, la compravendita, la permuta, il possesso, la CHARIE CHE AN
e media tensionese di sentrali di produzione di energia da
gestione ed il collocamento di titoli pubblici e privati. La fonti rinnovabili.
Società può compiere futti gli atti e le operazioni ed l'esercizio dell'attivita immobiliare, ivi compresa
b)
istituire tutti i rapporti ritenuti necessari o utili per il la locazione finanziaria
1200 - 12 - 12 - 12 - 1997
conseguimento dell'oggetto sociale, anche prestando
l'assunzione di partecipazioni in imprese, società
(C)
ifidejussioni, avalli e garanzie in genere nell'interesse di l'enti, consorzioni sia in Tralia che all'estero, il
terzi, esclusa la risparmio tra il pubblico e le finanziamento ed il coordinamento tecnico e finanziario
attività riservate per legge. degli stessi, la compravendita, la permuta, il possesso, la
gestione ed il collocamento di titoli pubblici e privati. La
Società può compiere tutti gli atti e le operazioni ed
istituire tutti i rapporti ritenuti necessari o utili per il
conseguimento dell'oggetto sociale, anche prestando
fidejussioni, avalli, mutui, finanziamenti e garanzie in
genere nell'interesse di terzi, esclusa la raccolta di
risparmio tra il pubblico e le attività riservate per legge.

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2. MODIFICHE ART. 5 DELLO STATUTO

Motivazione della proposta

Il Consiglio di Amministrazione Vi propone di modificare l'articolo 5 dello Statuto sociale al fine di correggere un mero refuso riportato nel testo (ripetizione di una proposizione).

Proposta di modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale e prospetto di raffronto

Si riporta di seguito il prospetto di raffronto fra il testo vigente dell'articolo 5 dello Statuto sociale e il testo che si propone di modificare per correggere il refuso ivi riportato.

Testo Vigente Testo Proposto
Articolo 5 - Capitale Articolo 5 - Capitale
Il capitale sociale è di Euro 27.026.480,35 diviso in n. Il capitale sociale è di Euro 27.026:480,35 diviso in n.
25.960.575 azioni senza valore nominale. I diritti e le 25.960.575 azioni senza valore nominale. I diritti e le
caratteristiche delle azioni sono indicati dalla legge e dal caratteristiche delle azioni sono indicati dalla legge e dal
presente statuto. I diritti e le caratteristiche delle azioni presente statuto. Il difitti e le caratteristiche delle azioni
sono indicati dalla legge e dal presente statuto: sono indicati dalla legge e dal presente statuto.
Il capitale sociale potra essere aumentato anche con Il capitale sociale potra essere aumentato anche con
conferimenti diversi dal denaro nei limiti di legge. conferimenti diversi dal denaro nei limiti di legge.
Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale il Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale il
diffitto di opzione può essere escluso nei limiti del 10% diritto di opzione può essere escluso nei limiti del 10%
dell'eapitale sociale preesistente, a condizione che il del capitale sociale preesistente, a condizione che il
prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato
stegolamentato delle azioni e co sia confermato delle azioni e olo sia confermato in
apposita telazione della società incaricata della revisione della società incarcativalia evisione
contable, anorma dellare 241, quarto comma, secondo l'art.2441, quarto comma secondo
periodo, cod. civ. periodo, cod, civ.

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3. MODIFICHE ART. 8 DELLO STATUTO

Motivazione della proposta

Il Consiglio di Amministrazione Vi propone di modificare l'articolo 8 dello Statuto sociale al fine di consentire che le riunioni dell'assemblea dei Soci si svolgano - anche o esclusivamente (e, pertanto, omettendo l'indicazione del luogo fisico nel quale si terrà la riunione) - mediante collegamento da remoto, con intervenuti collegati mediante mezzi di telecomunicazione, allineando in tal modo lo Statuto sociale alle più recenti prassi in corso di consolidamento in materia di svolgimento delle riunioni degli organi collegiali', al fine di garantire una maggiore flessibilità ed efficienza organizzativa delle riunioni.

L'ulteriore proposta di modifica testuale intende ammodernare il testo dello Statuto, eliminando dal corpo dello stesso ogni riferimento a mezzi e strumenti di comunicazione ormai desueti, favorendo invece il ricorso a strumenti di comunicazione moderni ed affidabili, qual è la posta elettronica certificata.

Proposta di modifica dell'articolo 8:dello Statuto sociale e prospetto di raffronto.

Section and and the contribution of the

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Si riporta di seguito il prospetto di raffronto fra il testo vigente dell'articolo & dello Statuto sociale e il testo che si propone di emendare per introdurre la modifica proposta.

¹ A tal proposito, si richiama la Massima n. 187 "Intervento in assemblea mezzi di telecomunicazione" del 11 marzo 2020 e la Massima n. 200 "Clausole statuturie che legittinano la conveccione dellane mezzi di telecomunicazione" del 23 novembre 2021 del Consiglio Notarile di Milano, nonché lo Studio della Commissione Nazionale del Notariato n. 4/2023, "Lo riunione assembleare a distanza".

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Testo Vigente Testo Proposto
Articolo 8 - Convocazione Articolo 8 - Convocazione
L'Assemblea, legalmente convocata e validamente L'Assemblea, legalmente convocata e validamente
costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue
deliberazioni, prese in conformità della legge e del deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente
presente statuto, obbligano tutti i soci ancorché assenti o statuto, obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.
dissenzienti. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione
L'Assemblea è convocata dal Consiglio di in carica, mediante avviso, contenente le informazioni
Amministrazione in carica, mediante avviso, contenente previste dalla vigente disciplina, da pubblicarsi nei termini
le informazioni previste dalla vigente disciplina, da 10 100 000 100 100 100 000 100 1000 100
di legge:
pubblicarsi nei termini di legge: - sul sito internet della Società, a l'anno della d
- sul sito internet della Società; - con le altre modalità previste dalla disciplina anche
- con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.
regolamentare pro tempore vigente. L'Assemblea può avere luogo anche fuori dal Comune in cui
L'Assemblea può avere luogo anche fuori dal Comune in si trova la sede, purche in Italia o, se all'estero, in altro stato
cui si trova la sede, purché in Italia o, se all'estero, in dell'Unione Europea
altro stato dell'Unione Europea. Nello-stesso-Ove consentito dalla normativa pro tempore
Nello stesso avviso di convocazione può essere indicato vigente, nell'avviso di convocazione può essere previsto che
il giorno per la seconda e, nel caso di Assemblea l'Assemblea si tenga anche o esclusivamente mediante
straordinaria, di terza convocazione, qualora alle mezzi di telecomunicazione wideocomunicazione, può
precedenti non intervenga la parte di capitale sociale essere indicato il giorno per la seconda e, nel caso di
richiesto per deliberare. In assenza di tale indicazione Assemblea straordinaria, disterza convocazione, qualora alle
l'Assemblea di seconda convocazione de morecedenti non intergenga la parte di capitale isociale
essere riconvocata nei termini di legge il Marchiesto nel deliberate. In assenza di vale, indicazione
Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne Il'Assemblea di seconda e/o di terza convocazione deve
ravisi l'opportunità, che l'Assemblea Ordinaria e quella vessere nodi e nei termini di legge.
Straordinaria si tengano a seguito di un'unica Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne
convocazione. In caso di unica convocazione si ravvisi l'opportunità, che l'Assemblea Ordinaria e quella
applicano le maggioranze a tal fine previste dalla legge. Straordinaria si tengano a seguito di un'unica convocazione.

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L'Assemblea è Ordinaria e Straordinaria e delibera sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dallo Statuto

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, nel caso la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Gli Amministratori segnalano, nella relazione prevista dall'art. 2428 c. c. le ragioni di tale dilazione.

In deroga alle disposizioni dell'articolo 104, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, nel caso in cui i titoli della Società siano oggetto di un'offerta pubblica di acquisto e/o di scambio, non è necessaria l'autorizzazione dell'assemblea per il compimento di atti odi operazioni che possano contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta, durante il periodo intercorrente fra la comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, del medesimo Decreto e la chiusura dell'offerta.

In deroga alle disposizioni dell'articolo 104, comma 1bis, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, non e necessaria l'autorizzazione dell'assemblea neppure per l'attuazione di ogni decisione presa prima dell'inizio dell'inizio dell' periodo indicato nel comma precedente che non sia ancora stata attuata in tutto o in parte, che non rientri nel corso normale delle attività della Società e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta.

In caso di unica convocazione si applicano le maggioranzo a tal fine previste dalla legge.

L'Assemblea è Ordinaria e Straordinaria e delibera sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dallo Statuto

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, nel caso la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. againery manusis alle ?

Gli Amministratori segnalano, nella relazione prevista dall'art. 2428 c. c. le ragioni di tale dilazione.

In deroga alle disposizioni dell'articolo 104, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, nel caso in cui i titoli della Società siano oggetto di un'offerta pubblica di acquisto e/o di scambio, non è necessaria l'autorizzazione dell'assemblea per il compimento di atti od operazioni che possano contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta, durante ill periodo intercorrente fra la comunicazione di cui all'articolo 102, comma medesimo Decreto e la chiusura dell'offerta.

In deroga alle disposizioni dell'articolo 1.04, comina l'abis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, non è necessaria l'autorizzazione dell'assemblea neppure per l'attuazione di ogni decisione presa prima dell'inizio del periodo indicato nel comma precedente che non sia ancora stata attuata in tutto o in parte, che non rientri nel corso normale delle attività della Società e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta.

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Salvo quanto altrimenti previsto dalla legge e dalle norme regolamentari in materia, il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea entro trenta giorni dalla richiesta quando ne fanno domanda tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale.

La richiesta dovrà essere inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata e dovrà contenere l'elencazione degli argomenti da trattare nonché l'indicazione degli azionisti richiedenti, allegando certificazione idonea, idonea, in conformità alle leggi e regolamenti vigenti, attestante i singoli possessi azionari alla data di invio della predetta richiesta

L'Assemblea può essere convocata dall Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora tale potere, sia sercitato da almeno due membri del predetto Collegi 12. 1946 - 1991 - 1991

Salvo quanto altrimenti previsto dalla legge e dalle norme regolamentari in materia, il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea entro trenta giorni dalla richiesta quando ne fanno domanda tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale.

La richiesta dovrà essere inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata e dovrà contenere l'elencazione degli argomenti da trattare nonché l'indicazione degli azionisti richiedenti, allegando certificazione idonea, in conformità alle leggi e regolamenti vigenti, attestante i singoli possessi azionari alla data di invio della predetta richiesta.

L'Assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora tale potere sia esercitato da almeno due membri del predetto Collegio.

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4. MODIFICHE ART. 9 DELLO STATUTO

Motivazione della proposta

Il Consiglio di Amministrazione Vi propone di recepire all'interno dello Statuto sociale la facoltà prevista dall'art. 11 della Legge 5 marzo 2024, n. 21 (recante interventi a sostegno della competitività del mercato dei capitali e la delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia dei capitali previste dal TUF). Tale articolo ha introdotto nel TUF il nuovo articolo 135-undecies.1 (rubricato "Intervento in assemblea mediante il rappresentante designato") ai sensi del quale: "Lo statuto può prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-indecies". Viene concessa alle società quotate la possibilità di rendere permanente la facoltà di stabilire che l'imervento del diritto di voto in Assemblea per gli aventi diritto avvengano esclusivamente mediante confermento di deleghe o subdeleghe al rappresentante designato, anche ai sensi dell'articolo 135-novies del TUFF

Come noto, PLC S.p.A. si è avvalsa di tale modalità organizzativa nel corso di guattro, delle ultime cinque assemblee, in virtù della normativa transitoria adottata nel contesto della pandemia da Covid-19 ha potuto constatare che la maggiore flessibilità consentita dal rigura del rappresentante designato ha, da un lato, facilitato la partecipazione degli Azionisti e, dall'altro lato, reso più agle trunioni, consentendo l'ordinato e efficiente svolgimento dei lavori assembleari e preparatori. and salar kabu

Proposta di modifica dell'articolo 9 dello Statuto sociale e prospetto di raffronto Siarporta di seguito il prospetto di raffronto fra il testo vigente dell'articolo 9 dello Statuto sociale e il testo che si propone di emendare per introdurre la modifica proposta.

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Testo Vigente Testo Proposto
Articolo 9 - Diritto di intervento e rappresentanza Articolo 9 - Diritto di intervento e rappresentanza
Possono intervenire all'Assemblea coloro che dimostrino Possono intervenire all'Assemblea coloro che dimostrino la
la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla loro legittimazione secondo le modalità previste dalla
normativa vigente. Gli aventi diritto ad intervenire normativa vigente. Gli aventi-diritto-ad-intervenire
all'assemblea possono farsi rappresentare in Assemblea all'assemblea possono farsi-rappresentare in Assemblea ai
ai sensi di legge. sensi di legge.
La Società può designare, dandone espressa indicazione La Società può designare, dandone espressa indicazione
nell'avviso di convocazione, per ciascuna Assemblea nell'avviso di convocazione, per ciaseuna-Assemblea uno o
uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto possono più-soggetti-ai-quali-gli-avonti-diritto-possono-conferire una
conferire una delega, con istruzioni di voto su tutte o delega, con istruzioni di voto su futto o alcune-delle
alcune delle proposte all'ordine del giorno, con le proposte all'ordine del giorno, con-le modalità previste dalla
modalità previste dalla normativa applicabile. normativa applicabile.
La notifica alla Società della delega per la La notifica alla Società, della delega per la partecipazione
partecipazione all'Assemblea può avvenire anche all'Assemblea può avyenire anche mediante-invio del
mediante invio del documento all'indirizzo di posta documento all'inditizzo di posta elettronica-indicato
elettronica indicato nell'avviso di convocazione. nell'avviso di convocazione.

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Coloro ai quali spetta il diritto di intervento assemblea possono farsi rappresentare da altri soci, nei modi e nelle forme previste dalla legge. ha facoltà di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali i titolari di diritto di voto possono conferire delega. In tale caso troveranno applicazione, per richiamo volontario, l'articolo 135-undecies, TUF e le disposizioni di cui al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato. Gli eventuali soggetti designati e le necessario istruzioni operative sono riportati nell'avviso di convocazione della riunione assembleare. Non possono essere designati a tal fine i soggetti ai quali la legge non consente di rilasciare deleghe per l'intervento in assemblee. L'avviso di convocazione può prevedere che i titolari di diritti di voto consentito dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente - possano intervenire in Assemblea ed esercitare il loro diritto di voto esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega ai sensi dell'articolo 135-novies TUF) di voto al rappresentante designato dalla Società, con le modalità previste dalle medesime leggi e/o disposizioni regolamentari. La notifica elettronica della delega può essere effettuata, ai sensi dell'art. 135-novies, comma sesto. Ill'E ed in conformità a quanto stabilito nell'avviso convocazione, mediante l'utilizzo di apposita sezi sito internet della Società, ovvero, se previsto nell'avviso di convocazione, mediante invio del documento a mezzo lettera raccomandata o all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società.

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5. MODIFICHE ART. 12 DELLO STATUTO

Motivazione della proposta

Il Consiglio di Amministrazione Vi propone di modificare l'articolo 12 dello Statuto sociale al fine di rendere più chiaro e incontrovertibile il meccanismo di elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione da osservare al fine di assicurare che la composizione del Consiglio di Amministrazione sia conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi.

Proposta di modifica dell'articolo 12 dello Statuto sociale e prospetto di raffronto

Si riporta di seguito il prospetto di raffronto fra il testo vigente dell'articolo 12 dello Statuto sociale e il testo che si propone di emendare per introdurre la modifica proposta.

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Testo Vigente Testo Proposto
Articolo 12 - Consiglio di Amministrazione Articolo 12 - Consiglio di Amministrazione
La Società è amministrata da un Consiglio di La Società è amministrata da un Consiglio di
Amministrazione composto da 5 a 19 membri, i quali Amministrazione composto da 5 a 19 membri, i quali
durano in carica per il periodo stabilito nell'atto di nomina, durano in carica per il periodo stabilito nell'atto di nomina,
comunque non superiore a tre esercizi. comunque non superiore a tre esercizi.
Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per
l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio
della loro carica e sono rieleggibili. Essi decadono e si della loro carica e sono rieleggibili. Essi decadono e si
rieleggono o si sostituiscono a norma di legge e di statuto. rieleggono o si sostituiscono a norma di legge e di statuto.
Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti
previsti dalla legge e dalle norme regolamentari in previsti dalla legge e dalle norme regolamentari in
materia; di essi un numero minimo corrispondente al materia; di essi un numero minimo corrispondente al
minimo previsto dalla normativa medesima deve minimo previsto dalla normativa medesima deve
possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo possedere i reguisiti di indipendenza di cui all'articolo
148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998.
Il venir meno dei requisiti determina la decadenza Il venir meno dei reguisiti determina la decadenza
dell'amministratore. Il venir meno del requisito di dell'amministratore. Il venir meno del requisito di
indipendenza quale sopra definito in capo ad un indipendenza quale sopra definito in capo ad un
amministratore non ne determina la decadenza se i amministratore non ne determina la decadenza se i
requisiti permangono in capo al mumero minimo di requisiti permangono in capo al numero minimo di
amministratori che secondo la normativa vigente devono amministratori che secondo la normativa vigente devono
possedere tale requisito. L'Assemblea, prima di procedere possedere tale requisito. L'Assemblea, prima di procedere
lalla loro nomina, determina la durata e il numero dei alla loro nomina, determina la durata e il numero dei
componenti il Consiglio.
1993 2007
componenti il Consiglio.
18 (1984) 2007 1200

11 12 12 11 11 រ ទ្រង់ និងស្រប្រម្មីៗ រួ להשתרות הייתר לאחר

ြိုင်း ဒီများကို
မိုင်းများမှာ
မြန်မာနိုင်ငံ ရွာများ ဧရာဝတီတိုင်း
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Ove il numero degli Amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'Assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio, potrà aumentare tale numero deliberando con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento previsto nel presente articolo, a condizione che il Consiglio di Amministrazione risulti sempre composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 pari almeno al minimo previsto dalla legge. I nuovi amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dai soci con le modalità di seguito specificate nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Conservation

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso. Ja sede della Società, a disposizione di chiunques ne facc richiesta, almeno venticingue giorni prima di quello fissato, per l'Assemblea in prima convocazione e saranno soggette alle altre forme di pubblicità previste dalla normativa pro tempore vigente.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette ac comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Ove il numero degli Amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'Assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio, potrà aumentare tale numero deliberando con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento previsto nel presente articolo, a condizione che il Consiglio di Amministrazione risulti sempre composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 pari almeno al minimo previsto dalla legge. I nuovi amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica all'atto . (2007) della loro nomina.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dai soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno venticinque giorni prima di quello, fissato per l'Assemblea in prima convocazione e saranno soggette alle altre forme di pubblicità previste dalla

normativa pro tempore vigente.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rillevante ai sensi dell'art, 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

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Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria ovvero, se diversa, la percentuale massima eventualmente consentita da disposizioni di legge o regolamentari.

Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi (i) l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste, la percentuale di partecipazione dagli stessi complessivamente detenuta;

(ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, monché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; (iii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'art, 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998. אורי אוני שחקנים וממשל Sammiller

Le liste che presentino un mumero di candidati pari. o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno i idue quinti dei candidati (tale numero è arrotondato per eccessor all'unità superiore, ad eccezione delle liste composte da tre candidati), o la diversa percentuale richiesta dalla d normativa pro tempore vigente.

Dovrà inoltre essere depositata, entro il termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della Società, l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la Società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa.

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Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci soli o insieme ad altri soci presentatori, staifo complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria ovvero, se diversa, la percentuale massima eventualmente consentita da disposizioni di legge o regolamentari.

Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi (i) l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le listes la percentuale di partecipazione dagli stessi complessivamente detenuta;

(ii) le dichiarazioni con le quali is singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, » l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; (iii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998. ്‍ത്തിനു മുഖര്‍ക്കു

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno il due quinti dei candidati (tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore, ad eccezione delle liste composte da tre candidati), o la diversa percentuale richiesta dalla normativa pro tempore vigente.

Dovrà inoltre essere depositata, entro il termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della Società, l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la Società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa.

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Le liste dovranno indicare quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

  • a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere tranne 1 (uno);
  • b) il restante Amministratore è tratto dalla lista di minoranza che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente né con la lista di cui alla precedente lettera a), né con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a), e che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti. Astal fine, non sisterrà fultavia conto · delle liste che non abbiano conseguito una

percentuale di votis almeno pari alla metà di quella

· richiesta per la presentazione delle diste, di cui all'ottavo comma del presente articolo, com Qualora con i candidati cletti con le modalità isopra indicate non sia assicurata la nomina di un mumero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza. stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli, Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla lettera a) del comma che precede, sarà sostituito dal primo candidato indipendente, non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto.

Le liste dovranno indicare quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

  • a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori da . පොහොට් ප eleggere tranne 1 (uno);
  • il restante Amministratore è tratto dalla lista di b) minoranza che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente né con la lista di cui alla precedente lettera a), ne con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a), e che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti. A tal fine, non si terrà tuttavia conto delle liste che chon abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste, di cui all'ottavo comma del presente articolo.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra. indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 33 del DiLgs 58/1998 pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla lettera a) del comma che precede, sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto.

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A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge.

Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il fisultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti i appartenenti al genere meno rappresentato.

A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che Consiglio di Amministrazione risulti composto da uno numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge.

Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia lassicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo, ferma restando la nomina del primo candidato tratto dalla lista di minoranza. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la la composizione dedel Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione savverrà con delibera assunta dall'Assemblea Mora maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

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Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, ovvero nel caso in cui vengano presentate soltanto liste da parte di soggetti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo di maggioranza relativa e/o di soggetti collegati con questi ultimi ai sensi di quanto previsto dall'art. 144-quinquies del regolamento Consob 11971/99, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, si provvedera ai sensi dell'art. 2386 del Codice. Civile, secondo quanto appresso indicato: Sun All, The Mar

a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenentii alla medesima lista cui cui appartenevano gli amministratori cessati e l'Assemblea delibera. con e maggioranze di legge, rispettando lo stesso riterio:

qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con' i requisiti richiesti, o comunque quando per qualistasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto a nella l'ettera a), il Consiglio di Amministrazione orovvede sostituzione, alla così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, ovvero nel caso in cui vengano presentate soltanto liste da parte di soggetti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo di maggioranza relativa e/o di soggetti collegati con questi ultimi ai sensi di quanto previsto dall'art. 144-quinquies del regolamento Consob 11971/99, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente, l'equilibrio tra generi. Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o ் விட்ட ஏற்படுத்துக்கு regolamentari.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:

a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione, nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli amministratori cessati e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio: l qualora non residuino nella predetta lista candidati Sh)

non eletti in precedenza lovvero candidati requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

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In ogni caso il Consiglio e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare (i) la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente, e (ii) il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. L'Assemblea può tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio a quello degli Amministratori in carica per il periodo di durata residuo del loro mandato.

Qualora per qualsiasi causa venga a cessare almeno la metà degli amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio si intende decaduto; in tal caso gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio. Il Consiglio resterà altresì in carica fino a che l'Assemblea ne avrà deliberato il rinnovo; sino al tale momento il Consiglio di Amministrazione potrà compiere unicamente atti di ordinaria amministrazione.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso da conteggiare nei costi della Società, tale compenso è stabilito dall'Assemblea e rimarrà invariato fino a nuova deliberazione.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione compete inoltre il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'Ioro ufficio.

In ogni caso il Consiglio e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare (i) la pressonza amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente, e (ii) il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. L'Assemblea può tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio a quello degli Amministratori in carica per il periodo di durata residuo del loro mandato.

Qualora per qualsiasi causa venga a cessare almeno la metà degli amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio si intende decaduto; in tal caso gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio. Il Consiglio resterà altresì in carica fino a che l'Assemblea ne avrà deliberato il rinnovo; sino a tale momento il Consiglio di Amministrazione potrà compiere unicamente atti di ordinaria amministrazione.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso da conteggiare nei costi della Società; tale compenso è stabilito dall'Assemblea e rimarrà invariato fino a nuova deliberažione.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione compete inoltre il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro itificio.

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6. MODIFICHE ART. 14 DELLO STATUTO

Motivazione della proposta

Il Consiglio di Amministrazione Vi propone di modificare l'articolo 14 dello Statuto sociale al fine ammodernare il testo dello statuto, eliminando dal corpo dello stesso ogni riferimento a mezzi e strumenti di comunicazione ormai desueti, quali telegramma e telefax e favorendo invece il ricorso a strumenti di comunicazione più efficienti e attuali.

L'ulteriore proposta di modifica testuale intende allineare il testo alla prassi inizialmente diffusasi a seguito delle modalità emergenziali per lo svolgimento delle assemblee societarie, introdotte temporaneamente dall'art. 106 del c.d. "Decreto Cura Italia" come ss. mm. ii. per far fronte alla pandemia da Covid-19, e successivamente consolidatasi in aderenza agli orientamenti espressi in materia di riunioni societariesdal Consiglio Notarile di Milano con le Massine n. 187 dell'11 marzo 2020, "Intervento in assembled mezzi di telecomunicazione" e n. 200 del 23 novembre 2021, "Clausole statutarie che legittimano la convocazione delle 100 000 100 100 100 100 100 assemblee esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione".

Al riguardo, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di modificare l'articolo 14 dello Statuto sociale al fine di consentire che per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione da tenersi, anche o esclusivamente, con collegamento in audioconferenza o videoconterenza non sia necessaria presso il medesimo luogo del segretario Verbalizzante e del Presidente, come richiesto dall'attuale clausola statutaria.

ን ከተማ ነው። ፈረዳ ትም Proposta di modifica dell'articolo 14 dello Statuto sociale e prospetto di raffronto

19 9 9 000 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1251 115 115 11 - 12 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 -

Simporta di seguito il piospetto di raffronto fra ill'artico vigente dell'artico sociale e il testo che si propone di emendare per introdurre la modifica proposta

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Articolo 14 - Riunione

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Testo Vigente

Testo Proposto

Il Consiglio di Amministrazione si raduna tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta al Presidente da almeno due Amministratori o da almeno un sindaco. Le convocazioni, da estendere anche ai sindaci, saranno fatte dal Presidente, o su suo incarico anche da altro Consigliere o dal Segretario, nella sede sociale o anche in altro luogo indicati nell'avviso di convocazione, mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica, da inviarsi almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, in caso di urgenza, anche mediante telegramma, telefax o posta elettronica, da inviarsi almeno il giorno prima di quello fissato per l'adunanza, con indicazione del giorno, ora e luogo nonché dell'ordine dine giorno dell'adunanza, in Presidente provvede affinché, discussione; il compatibilmente con esigenze di riservatezza, siano fornite adeguate informazioni sulle materie da trattare. In difetto di tali formalità l'adunanza si reputa validamente costituita con la presenza di tutti i Consiglieri in carica e di tutti i componenti effettivi in carica del Collegio Sindacale. 3 8

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni relative sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e, in caso di parità di voti, è preponderante il voto del Presidente. I verbali delle deliberazioni delle adunanze del Consiglio saranno trascritti sull'apposito libro Sociale, e dovranno essere firmati dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 14 - Riunione

Il Consiglio di Amministrazione si raduna tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta al Presidente da almeno due Amministratori o da almeno un sindaco. Le convocazioni, da estendere anche ai sindaci, saranno fatte dal Presidente, o su suo incarico anche da altro Consigliere o dal Segretario, nella sede sociale o anche in altro luogo indicati nell'avviso di convocazione, mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax-o posta elettronica, da inviarsi almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, in caso di urgenza, anche mediante raccomandata urgente telegramma, telefax-o posta elettronica, da inviarsi almeno il giorno prima di quello fissato per l'adunanza, con indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza, nonché dell'ordine del giorno in discussione; il Presidente provvede affinché, compatibilmente con esigenze di riservatezza, siano fornite adeguate informazioni sulle materie da trattare. In difetto di tali formalità l'adunanza si reputa validamente. costituita con la presenza di tutti i Consiglieri in carica e di tutti i componenti effettivi in carica del Collegio

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Sindacale.

Le deliberazioni relative sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e, in caso di parità di voti, è preponderante il voto del Presidente. I verbali delle deliberazioni delle adunanze del Consiglio saranno trascritti sull'apposito libro Sociale, e dovranno essere firmati dal Presidente e dal Segretario.

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Le adunanze del Consiglio di Amministrazione potranno

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione potranno altresì tenersi per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, ricevere o trasmettere documentazione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi questi Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro Sociale.

altresì tenersi per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti-i-partecipanti-possano-essere identificati e sia-loro consentito di-seguire-la discussione, rieevere o trasmettere documentazione e di intervenire in tempo-reale alla-trattazione-degli-argomenti-affrontati-Verificandosi -- questi-requisiti, -- il -- Consiglio-di Amministrazione si-considera-tenuto-nel-luogo in-eui-si trova il-Presidente e-dove-pure-deve-trovarsi-il-Segretario della riunione, onde-consentire la stesura e sottoscrizione del-verbale sul relativo libro-Sociale-sia consentito al Presidente di laccertare l'identità legittimazione degli intervenuii, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; che sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazion sia consentito a futti il partecipanti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti affrontati nonche di visionare, ricevere o trasmettere documenti, che sia presente nel luogo di convocazione. ove previsto nell'avviso di convocazione, il Segretario della riunione. Resta inteso che il Presidente e Segretari ossono trovarsi in luoghi div

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7. MODIFICHE ART. 18 DELLO STATUTO

Motivazione della proposta

Il Consiglio di Amministrazione Vi propone di modificare l'articolo 18 dello Statuto sociale al fine di correggere alcuni refusi riportati nel testo.

Inoltre, Vi propone una modifica testuale, in modo da consentire, per le ragioni già esposte in relazione alla precedente proposta di modifica dell'art. 14 dello Statuto Sociale, che per la validità delle adunanze del Collegio sindacale da tenersi, anche o esclusivamente, mediante collegamento in audio conferenza o videoconferenza, non sia necessaria la presenza nel medesimo luogo del segretario verbalizzante e del Presidente, come richiesto clausola statutaria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

In ultimo, la proposta di modifica dell'articolo è finalizzata a meglio individuare il perimetro e le materie strettamente attinenti all'attività dell'impresa, al fine di rendere più aderente alla realià, e all'oggetto sociale, il testo dell'articolo dello Statuto sociale. In annuti i

Proposta di modifica dell'articolo 18 dello Statuto sociale e prospetto di raffronto

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Testo Vigente Testo Proposto
Articolo 18 - Composizione e retribuzione Articolo 18 - Composizione e retribuzione
L'Assemblea nomina il Collegio sindacale composto da tre L'Assemblea nomina il Collegio sindacale composto da tre
membri effettivi e due supplenti, rieleggibili, membri effettivi e due supplenti, rieleggibili,
determinandone la retribuzione. Le attribuzioni, i doveri e determinandone la retribuzione. Le attribuzioni, i doveri e
la durata sono quelli stabiliti dalla legge. la durata sono quelli stabiliti dalla legge.
I Sindaci dovranno possedere i requisiti previsti dalla I Sindaci dovranno possedere i requisiti previsti dalla
vigente normativa, anche regolamentare. vigente normativa, anche regolamentare.
La nomina dei Sindaci viene effettuata sulla base di liste La nomina dei Sindaci viene effettuata sulla base di liste
presentate dagli Azionisti secondo le procedure di cui ai presentate dagli Azionisti secondo le procedure di cui ai
commi seguenti, al fine di assicurare alla minoranza la commi seguenti, al fine di assicurare alla minoranza la
nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente, nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente,
e nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente e nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente
l'equilibrio tra generi. all'equilibrio tra generi. « »
Le liste, che recano i nominativi, contrassegnati da un Le liste, che recano i nominativi, contrassegnati da un
numero progressivo, di uno o più candidati, indicano se la numero progressivo, di uno o più candidati, indicano se la
singola candidatura viene presentata per la carica di singola candidatura viene presentata per la carica di
Sindaco effettivo ovvero per lla carica di Sindaco Sindaco effettivo ovvero per la carica di Sindaco
supplente. supplente.
Le liste contengono un numero di candidati non superiore Le liste contengono un numero di candidati non superiore
al numero dei membri da eleggere. Ogni candidato potra i al numero dei membri da eleggere. Ogni candidato potra
presentarsi in una sola listaja pena di ineleggibilità dell'A presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
luci iste che presentino un mimero complessione de liste che presentino un numero complessio di
candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati pari o superiore a tre devono essere composte da
candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che
appartengano al genere meno rappresentato nella lista appartengano al genere meno rappresentato nella lista
stessa almeno i due quinti (tale numero è arrotondato per stessa almeno i due quinti (tale numero è arrotondato per
eccesso all'inità superiore ad eccezione delle liste eccesso all'unità superiore ad eccezione delle liste
composte da tre candidati), o la diversa percentuale composte da tre candidati), o la diversa percentuale
richiesta dalla normativa pro tempore vigente, dei richiesta dalla normativa pro tempore vigente, dei
candidati alla carica di Sindaco effettivo, nonché dei candidati alla carica di Sindaco effettivo, nonché dei
candidati alla carica di Sindaco supplente. candidati alla carica di Sindaco supplente.

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Hanno diritto a presentare le liste gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria ovvero, se diversa, la percentuale massima eventualmente consentita o richiamata da disposizioni di legge o regolamentari.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista: 1987 1971 19

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per I'Assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità e fermi ulteriori e diversi e termini prescritti dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente. In 196 Ashta 1. Sashing 1

prescritto dalla disciplina anche regolamentare vigente, presentare presso la sede sociale:

Hanno diritto a presentare le liste gli Azionisti che da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria ovvero, se diversa, la percentuale massima eventualmente consentita richiamata da disposizioni di legge o regolamentari.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle, soggette a comune controllo non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione, ferme eventuali, ulteriori forme di pubblicità e fermi ulteriori e diversi termini prescritti dalla disciplina anche regolamentare pro

tempore vigente in II Hermo il vispetto di ogni ulteriore onere procedurale Fermo il ulteriore onere procedurale prescritto dalla disciplina anche regolamentare vigente, unitamente a ciascuna lista, i soci devono contestualmente a pascuna lista, i soci devono contestualmente presentare presso la sede sociale:

11:37 AM #1 14

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(i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;

(ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali e personali di ciascun candidato, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano le proprie candidature e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società;

(iii) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144quinquies del regolamento Consob 11971/99 con questi ultimin somment so shown in man is

Risulteranno eletti Sindaoneffettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di votive il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggionnumero di voti. All'indi in so Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato

supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti ai sensi del comma

In caso di parità di voti tra due o più liste, risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età sino alla concorrenza dei posti da assegnare.

(i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;

(ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali e personali di ciascun candidato, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano le proprie candidature e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la caricandi sindaco e l'elenco degli incarichi di amministrazione controllo eventualmente ricoperti in altre società; Sius vall

(iii) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144quinquies del regolamento Consob 11971/99 con questi ultimi. ל הייתר של האירופי היית

Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e iche, non sia collegata, neppure, indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voli!

Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero rdi voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti ai sensi del comma che precede.

In caso di parità di voti tra due o più liste, risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età sino alla concorrenza dei posti da assegnare.

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che precede.

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Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.

La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti, sempre secondo quanto stabilito ai commi che precedono. Qualora venga proposta un'unica lista ovvero nessuna lista ovvero nel caso in cui vengano presentate soltanto liste da parte di soggetti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa e/o di soggetti collegati con questi ultimi ai sensi di quanto previsto dall'art. 144-quinquies del regolamento (Consob 11971/99 risulteranno eletti Sindaci effettivi e supplenti i candidati presenti nella lista stessa o rispettivamente quelli votati dall'Assemblea sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in Assemblea, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. > mars ින ප්‍රධාන අධිරිය විය. මෙම ප්‍රධාන අවස්ථාන ප්‍රධාන අවස්ථාන මෙයි. මෙම ප්‍රධාන අවස්ථාන මෙයි. මෙම ප්‍රධාන අවස්ථාන මෙයි. මෙම ප්‍රධාන අවස්ථාන මෙයි. මෙම ප්‍රධාන ප්‍රධාන බවට පිහිටා

In caso di cessazione dalla carica di un Sindaco, subentia il supplente appartenente alla medesima lista del sindaco da sostituire. " " のお得な

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente elo | Nel caso vengano meno i requisti normativamente elo statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica. In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, ovvero, in difetto, in caso di cessazione del sindaco di minoranza, il candidato collocato successivamente nella medesima lista a cui apparteneva quello cessato o in subordine ancora il primo candidato della lista di minoranza che abbia conseguito il secondo maggior numero di voti.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio. tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.

La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti, sempre secondo quanto stabilito ai commi che precedono. Qualora venga proposta un'unica lista ovvero nessuna lista ovvero nel caso in cui vengano presentate soltanto liste da parte di soggetti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa e/o di soggetti collegati con questi ultimi ai sensi di quanto previsto dall'art. 144-quinquies del regolamento Consob 11971/99, risulteranno eletti Sindaci effettivi e supplenti i candidati presenti nella lista stessa o rispettivamente quelli votati dall'Assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in Assemblea, fermo il rispetto della disciplina, pro tempore vigente, inerente l'equilibrio tra generi. The the sub- sono a l'alle

In caso di cessazione dalla carica di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista del sindaco da sostituire. (217 15) il a

statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica. In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, ovvero, in difetto, in caso di cessazione del sindaco di minoranza, il candidato collocato successivamente nella medesima lista a cui apparteneva quello cessato o in subordine ancora il primo candidato della lista di minoranza che abbia conseguito il secondo maggior numero di voti.

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Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza e che la composizione del Collegio Sindacale dovrà rispettare la disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Quando l'Assemblea deve provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'Assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, ovvero nella lista di minoranza che abbia fiportato il secondo maggior numero di voti.

Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'Assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa; tuttavia, nell'accertamento dei tisultati di quest'ultima votazione non verranno computati. i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente dispiplina, detengono, anche indirettamente, della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente owero anche congiuntamente con altri soci aderentiad une congiuntamente on altrisoonaderenti ad un patto parasociale rilevante ar sensi dell'art. 122 del D.Lgs. Assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi ovvero ancora dei soci in rapporto di collegamento con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi dell'art. 144-quinquies del regolamento Consob 11971/99.

Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza e che la composizione del Collegio Sindacale dovrà rispettare la disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi.

Quando l'Assemblea deve provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorrà sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'Assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, ovvero nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti.

Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza. Il'Assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa, "tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi

patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 68/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in ... 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in Assemblea, nonche dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi ovvero ancora dei soci in rapporto di collegamento con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi dell'art. 144-quinquies del regolamento Consob 11971/99.

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Sede legale: Via Delle Industrie, 100 – 80011 Acerra (Na) – Italia Tel.: 0810198565 P.I. e C.F. 05346630964 - R.E.A. NA993384 -- Cap. Soc. € 27,026.480,35 i.v. P.E.C.: [email protected] – WEB: www.plc-spa.com

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Le procedure di sostituzione di cui ai commi che precedono devono in ogni caso assicurare il rispetto della vigente disciplina inerente l'equilibrio tra generi.

I membri del Collegio sindacale assistono alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove istituito.

II Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Le adunanze del Collegio Sindacale potranno altresì tenersi per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto presso la sede sociale, ove deve essere presente almeno un sindaco. Le materie strettamente attinenti all'attività dell'impresa sono: diritto dei mercati finanziari, diritto commerciale, architettura, ingegneria.

127 11 133

e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove istituito.

II Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Le adunanze del Collegio Sindacale potranno altresì tenersi per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti-i-partecipanti-possano essere identificati e-sia-loro-consentito-di-seguire-la-discussione-e di-intervenire in-tempo-reale-alla-trattazione-degli argomenti-affrontati. Verificandosi-questi-requisiti, il Collegio Sindacale si-considera tenuto-presso la sede sociale, ove deve essere presente almeno un sindaco. sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; che sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione, che sia consentito a tutti partecipanti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti affrontati e che sia presente nel luogo di convocazione. ove previsto nell'avviso di convocazione, il Segretario della riunione. Resta inteso che il Presidente e Segretario possono trovarsi in luoghi diversi. Le materie strettamente attinenti all'attività dell'impresa sono: diritto dei mercati finanziari, diritto commerciale, architettura, ingegneria, economia e diritto dell'energia.

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8. EFFICACIA DELLE MODIFICHE STATUTARIE

Le modifiche statutarie in oggetto, ove approvate, avranno efficacia a partire dalla data di iscrizione presso il competente Registro delle Imprese della delibera dell'Assemblea Straordinaria.

9. DIRITTO DI RECESSO

Si segnala che le modifiche statutarie proposte agli articoli dello Statuto sopra puntualmente indicati, come proposte dal Consiglio di Amministrazione, non comportano il diritto di recesso in capo agli Azionisti che non abbiano concorso alle deliberazioni oggetto della presente Relazione, in quanto non ricorre alcuno dei casi contemplati dall'articolo 2437 del Codice Civile né da altre disposizioni di legge o regolamentari o statutarie vigenti e applicabili. Alla luce di quanto sopra, Vi invitiamo ad approvare la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di PLC S.p.A.,

preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amninistrazione delle proposte presentate mediante la stessa, da intendersi qui richiamata,

のお気になる

delibera

di approvare le modifiche agli articoli 2, 5, 8, 9, 12, 14 e 18 dello Statuto sociale, secondo quanto proposto nella Relazione del Consiglio di Amministrazione

发体育在线体 di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente edificanore Delegato, in via disgiunta tra di loro e con facolta di silb-delega, ogni potere occomento

per dare esecuzione alla delibera che precede nonché per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi inclusi asitolo meramente esemplificativo e nomesaustivo, l'adempimento di ogni formalità necessaria affinche la stessa sia iscritta nel Registro dell'e Impr

apportare alla nedesima delibera callo Statuto sociale tutte le eventuali modifiche ed integrazion non sostanziali, che dovessero rendersi ne anche solo opportune, añche a seguito di richiest da parte degli organi di vigilanza o dialine autorita compelentivo del Notaio, ovvero in sede di iscrizione nel competente Registro delle Imprese;

di dare atto che il Consiglio di Amministrazione, ar sensi dell'art. 15 dello Statuto e dell'art. 2365, econdo comma del Codice Civile, è legittimato ad adeguare le disposizioni statutarie, ivi compresse ggelle oggetto delle modifiche avanti deliberate, ad eventuali disposizioni normative anche regolamentari che dovessero sopravvenire".

Acerra, 27 marzo 2025

per il Consiglio di Amministrazione F.to l'Amministratore Delegato (dott. Andrea Orlando)

13 200 1113 201

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ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
PLC S.P.A.
DEL GIORNO 28/04/2025 - ORE 16:00 UNICA CONVOCAZIONE Elenco delle presenze per numero ai vou
--------------------------------------------------- ----------------------------------- -------------------- -----------------------------------------
6:0
3,525
9.087.545
19.087.545 19.087.545
TOTALI
0
9
D
t
2
3069
STUDIO SEGRE S.R.L.
RAPPR. DAL
FRAES S.R.L.

TOTALE GENERALE DEI VOTI

19.087.545

ARD,

All. "B" al Nº/92811/10800 di rep

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL GIORNO 28/04/2025 - ORE 16:00 UNICA CONVOCAZIONE

RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 1 ALL' ORDINE DEL GIORNO

  1. PARTE ORDINARIA:

Bilanco di esercizio al 31 dicembre 2024; relazione, relazione, relazione del collegio sindazzio e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti elo conseguenti.

100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
PERESEN
n
SERTIFICAZIO
FRAES S.R.L. STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL 3069 30054615 FAVOREVOLE AZ. ORDINARIE 19.087.545 3,525
TOTALE GENERALE VOTI TOTALI AZIONI VOTI PERC %
FAVOREVOLE 19.087.545 19.087.545 ,525
73
ASTENUTO 0,000
CONTRARIO 0,000
ON ESPRESSO 000
ON PARTECIPA

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL GIORNO 28/04/2025 - ORE 16:00 UNICA CONVOCAZIONE

RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 2 ALL' ORDINE DEL GIORNO

2. PARTE ORDINARIA:

Proposta di destinazione del risultato di eseccizio e distribuzione di parte dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti.

73,525 PERC % 73,525 0,000 0,000 0,000 0,000
19.087.545 VOTI 19.087.545
AZ, ORDINARIE AZIONI 9.087.545
FAVOREVOLE VOTI TOTALI
CERTIFICAZIONE 30054615
306 FAVOREVOLE ASTENUTO CONTRARIO NON ESPRESSO NON PARTECIPA
RAPPRESENTA
DELEGATO
STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL TOTALE GENERALE
FRAES S.R.L.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL GIORNO 28/04/2025 - ORE 16:00 UNICA CONVOCAZIONE

RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 3 ALL' ORDINE DEL GIORNO

3. PARTE ORDINARIA:

Delberazioni inerenti alla politica in nateria di remunezzione e sui compensi ocrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF e cell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti:

a) voto vincolante sulla politica in materia di esercizio 2025 illustrata nella prima sezione della relazione. Deliberzioni inerenti el

conseguenti;

FRA

S
CO
0,000 PARTECIPA
NON
0,000 ESPRESSO
NON
0,000 CONTRARIO
0,000 ASTENUTO
73,525 19.087.545 19.087.545 FAVOREVOLE
PERC % VOTI AZIONI VOTI TOTALI TOTALE GENERALE
73,525 19.087.545 AZ. ORDINARIE FAVOREVOLE 30054615 3069 STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL ES S.R.L.

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RAPPRESENTA
STERBELECT TO
AZIONISTAS

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ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL GIORNO 28/04/2025 - ORE 16:00

UNICA CONVOCAZIONE

RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 3 ALL' ORDINE DEL GIORNO

  1. PARTE ORDINARIA:

Delberazioni inerenti alla politica in materia di remunezzione e sui compensi ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF e del 'art. 84-quater del Regolamento Emittenti:

b) consultazione sulla sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2024 ad esso relativi. Deliberazioni inerenti elo

conseguenti.

PPRESE CERTIFICAZION
FRAES S.R.L. STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR, DAL 3069 30054615 FAVOREVOLE AZ. ORDINARIE 19.087.545 73,525
TOTALE GENERALE VOTI TOTALI AZIONI VOTI PERC %
FAVOREVOLE 19.087.545 19.087.545 73,525
ASTENUTO 0,000
CONTRARIO 0,000
ESPRESSO
NON
0,000
PARTECIPA
NON
0,000

PLC S.P.A

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL GIORNO 28/04/2025 - ORE 16:00 UNICA CONVOCAZIONE

RISULTATO VOTAZIONE PUNTO 1 ALL' ORDINE DEL GIORNO

1. PARTE STRAORDINARIA:

  1. Modifica degli articoli 2, 5, 8, 9, 12, 14 e 18 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.
RAPPRESENT
B) සිට පිලි
10
CERTIFICAZIO
OTO SET ,
FAZIO
VOTIZED BEI
FRAES S.R.L. STUDIO SEGRE S.R.L. RAPPR. DAL 3069 30054615 FAVOREVOLE AZ. ORDINARIE 19.087.545 73,525
TOTALE GENERALE VOTI TOTALI AZIONI VOTI PERC %
FAVOREVOLE 19.087.545 19.087.545 73,525
ASTENUTO 0,000
CONTRARIO 0,000
NON ESPRESSO 0,000
NON PARTECIPA 0,000

Allegato "C" al N. 19281/10800

STATUTO

TITOLO I DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Articolo 1 - Denominazione

È costituita una società per azioni sotto la denominazione sociale PLC S.p.A. Essa è retta dal presente statuto sociale.

Articolo 2 - Oggetto

La Società ha per oggetto:

l'esercizio di attività industriali, commerciali e di servizi, sia in Italia che all'estero, a) relative, strumentali o connesse al settore delle infrastrutture elettriche di connessione di alta e media tensione nonché impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, in particolare, svolgendo le seguenti attività: sviluppo, progettazione, realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, monitoraggio nonché ammodernamento di infrastrutture elettriche di alta e media tensione e di centrali di produzione di energia da fonti rinnovabili;

b) l'esercizio dell'attività immobiliare, ivi compresa la locazione finanziaria;

c) l'assunzione di partecipazioni in imprese, società, enti, consorzi ed associazioni sia in Italia che all'estero, il finanziamento ed il coordinamento tecnico e finanziario degli stessi, la compravendita, la permuta, il possesso, la gestione ed il collocamento di titoli pubblici e privati. La Società può compiere tutti gli atti e le operazioni ed istituire tutti i rapporti ritenuti necessari o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, anche prestando fidejussioni, avalli, mutui, finanziamenti e garanzie in genere nell'interesse di terzi, esclusa la raccolta di risparmio tra il pubblico e le attività riservate per legge.

Articolo 3 - Sede

La Società ha sede in Acerra.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite o soppresse sedi secondarie, succursali, filiali, uffici e rappresentanze sia in Italia sia all'estero.

Il domicilio dei soci od altri recapiti e riferimenti ai quali sono validamente effettuati comunicazioni o avvisi previsti dallo statuto o comunque effettuati dalla società, sono quelli che risultano dal libro soci e che siano comunque stati a tal fine comunicati dagli interessati.

Articolo 4 - Durata

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050.

TITOLO II CAPITALE

Articolo 5 - Capitale

Il capitale sociale è di Euro 27.026.480,35 diviso in n. 25.960.575 azioni senza valore nominale. I diritti e le caratteristiche delle azioni sono indicati dalla legge e dal presente statuto.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro nei limiti di legge.

Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale il diritto di opzione può essere escluso nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato regolamentato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile, a norma dell'art.2441, quarto

comma, secondo periodo, cod. civ.

Articolo 6 - Azioni

Le azioni sono nominative, emesse in regime di dematerializzazione e liberamente trasferibili.

Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto.

Il caso di comproprietà è regolato dalla legge.

La Società può richiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, tramite una società di gestione accentrata, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati. Qualora la medesima richiesta sia effettuata su istanza dei soci, si applica quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti, anche con riferimento alla quota minima di partecipazione per la presentazione dell'istanza con ripartizione dei costi tra la Società ed i soci richiedenti nella misura del 50% a carico della società e del 50% a carico dei soci richiedenti, ove non diversamente stabilito dalla normativa applicabile.

Articolo 7 - Obbligazioni

La società può emettere obbligazioni in ogni forma e nei limiti consentiti dalla legge. La competenza a deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in, o con warrant per la sottoscrizione di, azioni di nuova emissione spetta all'Assemblea Straordinaria. In tutti gli altri casi la competenza a deliberare l'emissione di obbligazioni, nel rispetto della normativa in materia, spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.

TITOLO III

ASSEMBLEA

Articolo 8 - Convocazione

L'Assemblea, legalmente convocata e validamente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione in carica, mediante avviso, contenente le informazioni previste dalla vigente disciplina, da pubblicarsi nei termini di legge:

  • sul sito internet della Società;

  • con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

L'Assemblea può avere luogo anche fuori dal Comune in cui si trova la sede, purché in Italia o, se all'estero, in altro stato dell'Unione Europea.

Ove consentito dalla normativa pro tempore vigente, nell'avviso di convocazione può essere previsto che l'Assemblea si tenga anche o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione /videocomunicazione, può essere indicato il giorno per la seconda e, nel caso di Assemblea straordinaria, di terza convocazione, qualora alle precedenti non intervenga la parte di capitale sociale richiesto per deliberare. In assenza di tale indicazione l'Assemblea di seconda e/o di terza convocazione deve essere riconvocata nei modi e nei termini di legge.

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che l'Assemblea Ordinaria e quella Straordinaria si tengano a seguito di un'unica convocazione. In caso di unica convocazione si applicano le maggioranze a tal fine previste dalla legge.

L'Assemblea è Ordinaria e Straordinaria e delibera sulle materie riservate alla sua

competenza dalla legge o dallo Statuto.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, nel caso la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Gli Amministratori segnalano, nella relazione prevista dall'art. 2428 c. c. le ragioni di tale dilazione.

In deroga alle disposizioni dell'articolo 104, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, nel caso in cui i titoli della Società siano oggetto di un'offerta pubblica di acquisto e/o di scambio, non è necessaria l'autorizzazione dell'assemblea per il compimento di atti od operazioni che possano contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta, durante il periodo intercorrente fra la comunicazione di cui all'articolo 102. comma 1, del medesimo Decreto e la chiusura dell'offerta.

In deroga alle disposizioni dell'articolo 104, comma 1-bis, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, non è necessaria l'autorizzazione dell'assemblea neppure per l'attuazione di ogni decisione presa prima dell'inizio del periodo indicato nel comma precedente che non sia ancora stata attuata in tutto o in parte, che non rientri nel corso normale delle attività della Società e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta.

Salvo quanto altrimenti previsto dalla legge e dalle norme regolamentari in materia, il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea entro trenta giorni dalla richiesta quando ne fanno domanda tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale.

La richiesta dovrà essere inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata e dovrà contenere l'elencazione degli argomenti da trattare nonché l'indicazione degli azionisti richiedenti, allegando certificazione idonea, in conformità alle leggi e regolamenti vigenti, attestante i singoli possessi azionari alla data di invio della predetta richiesta.

L'Assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora tale potere sia esercitato da almeno due membri del predetto Collegio.

Articolo 9 - Diritto di intervento e rappresentanza

Possono intervenire all'Assemblea coloro che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Coloro ai quali spetta il diritto di intervento e di voto in assemblea possono farsi rappresentare da altri, anche non soci, nei modi e nelle forme previste dalla legge. La Società ha facoltà di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali i titolari di diritto di voto possono conferire delega. In tale caso troveranno applicazione, per richiamo volontario, l'articolo 135-undecies, TUF e le disposizioni di cui al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato. Gli eventuali soggetti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati nell'avviso di convocazione della riunione assembleare. Non possono essere designati a tal fine i soggetti ai quali la legge non consente di rilasciare deleghe per l'intervento in assemblee. L'avviso di convocazione può prevedere che i titolari di diritti di voto - ove consentito dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente - possano intervenire in Assemblea ed esercitare il loro diritto di voto esclusivamente mediante

conferimento di delega (o subdelega ai sensi dell'articolo 135-novies TUF) di voto al rappresentante designato dalla Società, con le modalità previste dalle medesime leggi e/o disposizioni regolamentari. La notifica elettronica della delega può essere effettuata, ai sensi dell'art. 135-novies, comma sesto, TUF ed in conformità a quanto stabilito nell'avviso di convocazione, mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società, ovvero, se previsto nell'avviso di convocazione, mediante invio del documento a mezzo lettera raccomandata o all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società.

Articolo 10 - Costituzione delle assemblee e validità delle Deliberazioni

La costituzione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria e la validità delle deliberazioni sono regolate dalla legge, salvo che per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale cui si applicano gli artt. 12 e 18 del presente statuto sociale.

L'applicazione dell'esenzione, prevista dalla normativa vigente, dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio conseguente a operazioni di fusione o scissione sarà preclusa solo qualora la maggioranza dei soci contrari alla relativa deliberazione assembleare - determinata in base a quanto indicato dalla normativa applicabile - rappresenti almeno il 7,5% del capitale sociale avente diritto di voto.

Articolo 11 - Presidenza

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, da altra persona designata dall'assemblea.

Il Presidente è assistito da un Segretario anche non socio nominato dall'Assemblea: l'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale, nei casi di legge o quando il Presidente lo ritenga opportuno, è redatto da un Notaio.

Ove lo reputi necessario, il Presidente dell'Assemblea nominerà due scrutatori scegliendoli tra i sindaci o i soci presenti.

I verbali firmati dal Presidente e dal Segretario, fanno piena prova.

II Presidente dell'assemblea, anche a mezzo di appositi incaricati, verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regola lo svolgimento dei lavori, stabilendo modalità di discussione e di votazione ed accerta i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni si prendono per alzata di mano, salvo che il Presidente giudichi più opportuno l'appello nominale o altre forme di votazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da apposito verbale, redatto a norma dell'art. 2375 del codice civile, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

Articolo 12 - Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 a 19 membri, i quali durano in carica per il periodo stabilito nell'atto di nomina, comunque non superiore a tre esercizi.

Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Essi decadono e si rieleggono o si sostituiscono a norma di legge e di statuto. I

Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia; di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto

dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998.

Il venir meno dei requisiti determina la decadenza dell'amministratore. Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che secondo la normativa vigente devono possedere tale requisito. L'Assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina la durata e il numero dei componenti il Consiglio. Ove il numero degli Amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'Assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio, potrà aumentare tale numero deliberando con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento previsto nel presente articolo, a condizione che il Consiglio di Amministrazione risulti sempre composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 pari almeno al minimo previsto dalla legge. I nuovi amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dai soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e saranno soggette alle altre forme di pubblicità previste dalla normativa pro tempore vigente.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria ovvero, se diversa, la percentuale massima eventualmente consentita da disposizioni di legge o regolamentari.

Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi (i) l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste, la percentuale di partecipazione dagli stessi complessivamente detenuta;(ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; (iii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3. del D.Lgs. 58/1998.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno

rappresentato almeno i due quinti dei candidati (tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore, ad eccezione delle liste composte da tre candidati), o la diversa percentuale richiesta dalla normativa pro tempore vigente.

Dovrà inoltre essere depositata, entro il termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della Società, l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la Società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa.

Le liste dovranno indicare quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere tranne 1 (uno);

b) il restante Amministratore è tratto dalla lista di minoranza che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente né con la lista di cui alla precedente lettera a), né con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a), e che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti. A tal fine, non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste, di cui all'ottavo comma del presente articolo.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla lettera a) del comma che precede, sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo, ferma restando la nomina del primo candidato tratto dalla lista di minoranza. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea

a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, ovvero nel caso in cui vengano presentate soltanto liste da parte di soggetti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo di maggioranza relativa e/o di soggetti collegati con questi ultimi ai sensi di quanto previsto dall'art. 144-quinquies del regolamento Consob 11971/99, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:

a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli amministratori cessati e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;

qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero b) candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare (i) la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente, e (ii) il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

L'Assemblea può tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio a quello degli Amministratori in carica per il periodo di durata residuo del loro mandato. Qualora per qualsiasi causa venga a cessare almeno la metà degli amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio si intende decaduto; in tal caso gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

Il Consiglio resterà altresì in carica fino a che l'Assemblea ne avrà deliberato il rinnovo; sino a tale momento il Consiglio di Amministrazione potrà compiere unicamente atti di ordinaria amministrazione.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso da conteggiare nei costi della Società; tale compenso è stabilito dall'Assemblea e rimarrà invariato fino a nuova deliberazione.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione compete inoltre il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Articolo 13 - Cariche sociali

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, e può eleggere un Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione, osservate le disposizioni di legge al riguardo, può delegare le proprie attribuzioni, ad uno o più Amministratori Delegati e/o a Direttori Generali, determinando i limiti della delega ed i poteri di firma e di rappresentanza.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi componenti un Comitato Esecutivo composto da cinque a nove membri stabilendone attribuzioni, durata, poteri e

norme di funzionamento.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare altri comitati, tra cui i comitati previsti dai codici di comportamento redatti dalla società di gestione dei mercati regolamentati, comitati strategici o con funzioni specifiche, delegando loro le proprie competenze, salvo quelle riservate dalla legge, e fissandone poteri, compiti, numero di componenti e norme di funzionamento.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario, il quale potrà essere scelto anche tra persone estranee alla Società ed al Consiglio di Amministrazione, e stabilisce la durata del suo incarico.

In caso di assenza del Presidente assume le sue funzioni il Vice Presidente, se nominato, o l'Amministratore più anziano d'età.

In caso di assenza del Segretario il Consiglio designa di volta chi deve farne le veci.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, ai sensi dell'art. 154bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e ne determina il compenso. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia amministrativa, contabile e finanziaria.

Articolo 14 - Riunione

Il Consiglio di Amministrazione si raduna tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta al Presidente da almeno due Amministratori o da almeno un sindaco. Le convocazioni, da estendere anche ai sindaci, saranno fatte dal Presidente, o su suo incarico anche da altro Consigliere o dal Segretario, nella sede sociale o anche in altro luogo indicati nell'avviso di convocazione. mediante lettera raccomandata, o posta elettronica, da inviarsi almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, in caso di urgenza, anche mediante raccomandata urgente o posta elettronica, da inviarsi almeno il giorno prima di quello fissato per l'adunanza, con indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza, nonché dell'ordine del giorno in discussione; il Presidente provvede affinché, compatibilmente con esigenze di riservatezza, siano fornite adeguate informazioni sulle materie da trattare.

In difetto di tali formalità l'adunanza si reputa validamente costituita con la presenza di tutti i Consiglieri in carica e di tutti i componenti effettivi in carica del Collegio Sindacale,

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni relative sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e, in caso di parità di voti, è preponderante il voto del Presidente. I verbali delle deliberazioni delle adunanze del Consiglio saranno trascritti sull'apposito libro Sociale, e dovranno essere firmati dal Presidente e dal Segretario.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione potranno altresì tenersi per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; che sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione, che sia consentito a tutti i partecipanti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea

sugli argomenti affrontati nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti, che sia presente nel luogo di convocazione, ove previsto nell'avviso di convocazione, il Segretario della riunione. Resta inteso che il Presidente e Segretario possono trovarsi in luoghi diversi. Articolo 15 - Poteri

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società. Esso può quindi compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, con la sola esclusione di quelli che la legge riserva espressamente all'assemblea. Fermo quanto disposto dagli artt. 2420 ter e 2443 c.c., sono di competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni, da assumere comunque nel rispetto dell'art. 2436 c.c., concernenti:

la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis c.c., anche quali richiamati, per la scissione, dall'art. 2506 ter c.c. e, secondo le modalità ed i termini ivi previsti;

l'istituzione o soppressione di sedi secondarie;

il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;

l'indicazione di quali amministratori hanno la rappresentanza della società;

la riduzione del capitale a seguito di recesso del socio;

l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative.

Articolo 16 - Poteri di rappresentanza

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente. La rappresentanza della società spetta altresì agli Amministratori Delegati entro i limiti della delega conferita, nonché ai Direttori Generali nell'ambito dei poteri ad essi conferiti.

Gli amministratori, anche se non in possesso di delega, hanno la firma sociale e rappresentano la Società di fronte a terzi limitatamente all'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione di cui siano specificatamente incaricati. La rappresentanza della Società per singoli atti o categorie di atti può essere conferita a dipendenti e/o terzi dalle persone legittimate alla rappresentanza legale.

Articolo 17 - Informativa

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, per il tramite del Presidente o degli amministratori cui sono delegati specifici poteri, sono tempestivamente informati sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate, con particolare riguardo alle operazioni in cui abbiamo un interesse per conto proprio o di terzi o che siano influenzate dall'eventuale soggetto che eserciti attività di direzione e coordinamento.

L'informativa viene normalmente resa durante le riunioni del Consiglio e comunque con periodicità almeno trimestrale mediante altre forme di comunicazione, purché idonee.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 18 - Composizione e retribuzione

L'Assemblea nomina il Collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, rieleggibili, determinandone la retribuzione. Le attribuzioni, i doveri e la durata sono quelli stabiliti dalla legge.

I Sindaci dovranno possedere i requisiti previsti dalla vigente normativa, anche

regolamentare.

La nomina dei Sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate dagli Azionisti secondo le procedure di cui ai commi seguenti, al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente, e nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi.

Le liste, che recano i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di uno o più candidati, indicano se la singola candidatura viene presentata per la carica di Sindaco effettivo ovvero per la carica di Sindaco supplente.

Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno i due quinti (tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore ad eccezione delle liste composte da tre candidati), o la diversa percentuale richiesta dalla normativa pro tempore vigente, dei candidati alla carica di Sindaco effettivo, nonché dei candidati alla carica di Sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria ovvero, se diversa, la percentuale massima eventualmente consentita o richiamata da disposizioni di legge o regolamentari.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità e fermi ulteriori e diversi termini prescritti dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

Fermo il rispetto di ogni ulteriore onere procedurale prescritto dalla disciplina anche regolamentare vigente, unitamente a ciascuna lista, i soci devono contestualmente presentare presso la sede sociale:

(i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;

(ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali e personali di ciascun candidato, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano le proprie candidature e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società;

(iii) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di

collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies del regolamento Consob 11971/99 con questi ultimi.

Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti ai sensi del comma che precede.

In caso di parità di voti tra due o più liste, risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età sino alla concorrenza dei posti da assegnare.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.

La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti, sempre secondo quanto stabilito ai commi che precedono.

Qualora venga proposta un'unica lista ovvero nessuna lista ovvero nel caso in cui vengano presentate soltanto liste da parte di soggetti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa e/o di soggetti collegati con questi ultimi ai sensi di quanto previsto dall'art. 144-quinquies del regolamento Consob 11971/99, risulteranno eletti Sindaci effettivi e supplenti i candidati presenti nella lista stessa o rispettivamente quelli votati dall'Assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in Assemblea, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

In caso di cessazione dalla carica di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista del sindaco da sostituire.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e/o statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, ovvero, in difetto, in caso di cessazione del sindaco di minoranza, il candidato collocato successivamente nella medesima lista a cui apparteneva quello cessato o in subordine ancora il primo candidato della lista di minoranza che abbia conseguito il secondo maggior numero di voti.

Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza e che la composizione del Collegio Sindacale dovrà rispettare la disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi.

Quando l'Assemblea deve provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'Assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, ovvero nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti.

Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la

sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'Assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in Assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi ovvero ancora dei soci in rapporto di collegamento con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi dell'art. 144-quinquies del regolamento Consob 11971/99.

Le procedure di sostituzione di cui ai commi che precedono devono in ogni caso assicurare il rispetto della vigente disciplina inerente all'equilibrio tra generi.

I membri del Collegio sindacale assistono alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove istituito.

II Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Le adunanze del Collegio Sindacale potranno altresì tenersi per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; che sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione, che sia consentito a tutti i partecipanti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti affrontati e che sia presente nel luogo di convocazione, ove previsto nell'avviso di convocazione, il Segretario della riunione. Resta inteso che il Presidente e Segretario possono trovarsi in luoghi diversi. Le materie strettamente attinenti all'attività dell'impresa sono: diritto dei mercati finanziari, diritto commerciale, ingegneria, economia e diritto dell'energia.

Articolo 19 - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata da società di revisione iscritta nell'apposito albo, nominata e funzionante ai sensi di legge.

TITOLO VI

BILANCIO ED UTILI

Articolo 20 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Articolo 21 - Utili

Sugli utili netti, risultanti dal bilancio viene dedotto il 5% (cinque per cento) da assegnare alla riserva legale (o ordinaria) fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

Il residuo 95% (novantacinque per cento) viene ripartito agli azionisti in proporzione delle azioni possedute, salvo diverse disposizioni che possono essere prese dall'Assemblea.

I dividendi non riscossi andranno prescritti, a favore del fondo di riserva, dopo cinque anni

dal giorno in cui divennero esigibili.

TITOLO VII LIQUIDAZIONE

Articolo 22 - Scioglimento e liquidazione

Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, le norme per la liquidazione, la nomina, i poteri e compensi del liquidatore o dei liquidatori, saranno stabiliti dall'Assemblea, osservate le disposizioni di legge.

TITOLO VIII DISPOSIZIONE GENERALE

Articolo 23 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e alle leggi.

F.to Andrea De Costa notaio

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo a sensi dell'art. 22, D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82 , in termine utile di registrazione per il Registro Imprese di Napoli Firmato Andrea De Costa Milano, 21 maggio 2025 Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

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