Registration Form • May 14, 2025
Registration Form
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| Allegato "B" al n. 111564/50747 di rep. | |
|---|---|
| S T A T U T O | |
| Art. 1 | |
| Costituzione | |
| E' costituita una società per azioni denominata: | |
| "Acinque S.p.A." | |
| Art. 2 | |
| Sede | |
| La società ha sede in Monza. | |
| L'Organo Amministrativo può istituire uffici, filiali, succur | |
| sali, agenzie o rappresentanze | |
| anche altrove, in Italia e nell'ambito della Unione Europea, e | |
| sopprimere quelle esistenti. | |
| Art. 3 | |
| Oggetto sociale | |
| La società, al fine di assicurare il governo integrato e il | |
| risparmio delle risorse naturali per la tutela ed il migliora | |
| mento della qualità ambientale nel territorio su cui opera, ha | |
| per oggetto: | |
| a) trasporto, trattamento e/o distribuzione del gas per uso |
|
| domestico e per altri usi (ivi inclusa autotrazione); | |
| b) gestione del servizio idrico costituito dall'insieme dei |
|
| servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua per | |
| usi civili e produttivi, di fognatura e di depurazione delle | |
| acque reflue; |
| c) gestione rifiuti nelle varie fasi di raccolta, traspor |
|
|---|---|
| to, anche per conto terzi, recupero e smaltimento, per termo | |
| distruzione e/o altri metodi, servizi di manutenzione del ver | |
| de pubblico e sgombero neve; | |
| d) produzione, distribuzione e gestione energia; |
|
| e) operazioni e servizi di valorizzazione ambientale; |
|
| f) svolgimento di attività volte all'efficientamento e alla |
|
| utilizzazione ottimale delle risorse energetiche ed al rispar | |
| mio, razionalizzazione e trasformazione delle stesse, nonché | |
| l'offerta di servizi integrati per la realizzazione e succes | |
| siva gestione di interventi di risparmio energetico; | |
| g) gestione del calore, degli impianti di riscaldamento, |
|
| teleriscaldamento, condizionamento, climatizzazione, del gas, | |
| depurazione per ambienti civili, industriali, agricoli, anche | |
| nel ruolo di terzo responsabile, nonché il relativo studio e | |
| progettazione e direzione lavori. | |
| h) realizzazione ed esercizio di semafori e impianti di il |
|
| luminazione pubblica; | |
| g) individuazione, sviluppo, ed esercizio di attività di inno | |
| vazione nell'ambito delle c.d. "città intelligenti" (smart ci | |
| ty); | |
| i) gestione dei parcheggi e, in particolare: la realizza |
|
| zione e gestione di servizi di mobilità sostenibile; la co | |
| struzione e gestione con o senza custodia di parcheggi, gara | |
| ge, autosilo, aree di sosta e simili; la progettazione, co- | |
struzione, gestione degli impianti stradali e la loro manutenzione; lo svolgimento di attività di controllo (ad esempio, ausiliario del traffico, ausiliario della sosta, controllore di viaggio, etc); l) esercizio delle attività connesse alla gestione del servizio farmaceutico e, in particolare: la gestione di farmacie e la distribuzione di farmaci e parafarmaci anche a farmacie pubbliche o private, nonché la distribuzione di farmaci e parafarmaci alle Aziende Sanitarie Locali, alle Aziende Ospedaliere, alle residenze sanitarie per anziani, alle case di riposo, alle case di cura ed ai penitenziari od altri luoghi di detenzione; l'erogazione di ogni altro prodotto o servizio collocabile per legge attraverso il canale della distribuzione al dettaglio o all'ingrosso nel settore farmaceutico o parafarmaceutico; l'informazione e l'educazione sanitaria, l'aggiornamento professionale e la ricerca; limitatamente a quanto di competenza, la partecipazione alle iniziative degli Enti Locali in ambito sanitario e sociale; m) gestione di reti e servizi telematici, informatici e di telecomunicazione e, in particolare: installazione, cablatura, manutenzione ed esercizi di reti e servizi telematici, informatici e di telecomunicazione per qualsiasi uso; progettazione, realizzazione e manutenzione delle infrastrutture complementari, realizzazione e manutenzione di software gestionali e servizi via web.
La società può inoltre svolgere attività di fornitura di altri servizi a rete, nonchè eseguire ogni altra operazione o servizio, anche di commercializzazione, marketing, promozione, contrattualizzazione del cliente finale e acquisizione dati, gestione della relazione con il cliente, fatturazione, elaborazione elettronica e postalizzazione, gestione tecnica e d'incassi), attinente o connesso alle attività di cui sopra, nessuno escluso, ivi compreso lo studio, la progettazione e la realizzazione di impianti specifici, sia direttamente che indirettamente. La società può realizzare e gestire tale attività direttamente, "per conto", in concessione, in appalto, a mezzo di controllate, collegate e partecipate, o in qualsiasi altra forma, potendo altresì effettuare detta attività a seguito di richiesta di terzi, siano essi Enti pubblici o privati anche non soci. La distribuzione del gas naturale costituisce attività soggetta a separazione funzionale (un-bundling) secondo la normativa applicabile. La società, nel rispetto dei principi di economicità e redditività e della riservatezza dei dati aziendali, persegue la finalità di promuovere la concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualità nello svolgimento dell'attività di distribuzione del gas naturale, garantendo la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico, impedendo discrimi-
| nazioni nell'accesso ad informazioni commercialmente sensibili | |
|---|---|
| ed impedendo i trasferimenti incrociati di risorse tra segmen | |
| ti delle filiere. | |
| La società può inoltre compiere tutte le operazioni commercia | |
| li, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenu | |
| te necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto so | |
| ciale con l'esclusione dello svolgimento di attività finanzia | |
| rie nei confronti del pubblico e delle altre attività oggetto | |
| di riserva di legge ai sensi del D.Lgs. 385/1993 e del D. Lgs. | |
| 58/1998 e può inoltre, rilasciare garanzie reali e personali. | |
| Art. 4 | |
| Durata | |
| La società ha durata fino al 30 giugno 2048; essa potrà essere | |
| prorogata una o più volte o anticipatamente sciolta con l'os | |
| servanza delle disposizioni di legge a tale momento vigenti. | |
| Art. 5 | |
| Capitale Sociale | |
| Il capitale sociale è di Euro 197.343.805,00 |
|
| (centonovantasettemilionitrecentoquarantatremilaottocentocin | |
| que/00) diviso in numero 197.343.794 (centonovantasettemilio | |
| nitrecentoquarantatremilasettecentonovantaquattro) azioni pri | |
| ve del valore nominale. | |
| Art. 6 | |
| Azioni | |
| Le azioni sono nominative, prive di valore nominale, e confe- | |
| riscono ai loro possessori uguali diritti. | |
|---|---|
| Le azioni sono indivisibili e ognuna di esse dà diritto ad un | |
| voto in Assemblea. | |
| La società potrà altresì emettere categorie di azioni fornite | |
| di diritti diversi secondo le disposizioni di legge e/o rego | |
| lamentari tempo per tempo vigenti e applicabili. | |
| Il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni ordinarie | |
| di nuova emissione può essere escluso, ai sensi dell'articolo | |
| 2441, comma 4, seconda frase, del codice civile, nei limiti | |
| del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a | |
| condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di | |
| mercato delle azioni e ciò risulti confermato in apposita re | |
| lazione di una società di revisione legale o di un revisore. | |
| Art. 7 | |
| Organi della Società | |
| Sono organi della società: | |
| - l'Assemblea dei Soci; | |
| - il Consiglio di Amministrazione; | |
| - il Collegio Sindacale. | |
| Art. 8 | |
| Assemblea | |
| L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universa | |
| lità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci. |
|
| L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. | |
| Essa può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, pur | |
|---|---|
| chè in Italia, osservate le disposizioni di legge di tempo in | |
| tempo vigenti ed applicabili. | |
| L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio, quando | |
| particolari esigenze lo richiedano, può essere convocata anche | |
| entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio, | |
| in quanto società tenuta alla redazione del bilancio consoli | |
| dato. | |
| L'Assemblea è disciplinata dal regolamento di Assemblea. | |
| Art. 9 | |
| Convocazione dell'Assemblea | |
| La convocazione dell'Assemblea è fatta con avviso - contenente | |
| l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione, | |
| l'Ordine del Giorno e gli altri elementi richiesti dalla nor | |
| mativa di legge e/o regolamentare di tempo in tempo vigente ed | |
| applicabile - da pubblicarsi sul sito Internet della società, | |
| nonché con le altre modalità previste dalle disposizioni di | |
| legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti e applicabi | |
| li. | |
| Nello stesso avviso può essere fissato altro giorno, diverso | |
| dal primo, per l'eventuale seconda convocazione. | |
| L'Assemblea straordinaria può essere convocata per adunanze | |
| successive alla seconda, secondo la procedura prevista dalle | |
| disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo | |
| vigenti e applicabili. |
Sono tuttavia valide le Assemblee anche non convocate come sopra, quando è presente o vi è rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. Art. 10 Ammissione all'Assemblea Possono intervenire in Assemblea i soci cui spetti il diritto di voto per i quali la società abbia ricevuto la comunicazione dell'intermediario depositario, secondo le condizioni ed i termini previsti dalle norme di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti e applicabili. Art. 11
Intervento e rappresentanza nell'Assemblea Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi delle disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti e applicabili. La delega può essere notificata alla società anche per via elettronica mediante invio nell'apposita sezione del sito Internet della società secondo le modalità specificate nell'avviso di convocazione o mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso medesimo. Il medesimo avviso di convocazione può altresì indicare, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti e applicabili, ulteriori modalità di notifica in via elettronica della delega utilizzabili nella specifica assemblea cui l'avviso stesso si riferisce. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento e di voto in assemblea. È esclusa la designazione da parte della società di un rappresentante incaricato di ricevere le deleghe e le relative istruzioni di voto. L'Assemblea può svolgersi con soggetti intervenuti che risultino dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'Ordine del Giorno; (d) tale modalità sia prevista dall'avviso di convocazione dell'Assemblea che indichi, altresì, i luoghi presso cui presentarsi. La riunione si considera tenuta nel luogo ove so-no presenti, simultaneamente, il Presidente ed il soggetto verbalizzante. Art. 12
| Presidenza dell'Assemblea | |
|---|---|
| L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Ammi | |
| nistrazione, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento dal | |
| Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione, presente, | |
| più anziano di età. In caso di assenza o impedimento anche di | |
| entrambi i Vice-Presidenti, l'Assemblea è presieduta dalla | |
| persona eletta dalla Assemblea stessa. | |
| Il Presidente è assistito da un Segretario anche non socio, | |
| designato su sua proposta dall'Assemblea e, nei casi previsti | |
| dalla legge, da un Notaio. | |
| Art. 13 | |
| Deliberazioni dell'Assemblea | |
| Le deliberazioni sia dell'Assemblea Ordinaria che dell'Assem | |
| blea Straordinaria, sono valide se prese con le presenze e con | |
| le maggioranze previste dalle disposizioni di legge e/o rego | |
| lamentari di tempo in tempo vigenti e applicabili. | |
| Art. 14 | |
| Verbale delle deliberazioni dell'Assemblea | |
| Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da verbale | |
| firmato dal Presidente e dal Segretario. | |
| Nei casi previsti dalla legge ed inoltre quando il Presidente | |
| lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da Notaio scelto | |
| dal Presidente stesso. | |
| Art. 15 | |
| Consiglio di Amministrazione | |
La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da n. 13 (tredici) membri, ivi compreso il Presidente, nominati sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati devono essere contrassegnati con un numero progressivo non superiore ai componenti da eleggere. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere conforme a quanto stabilito dalla normativa in materia di equilibrio tra i generi. Gli esponenti del genere meno rappresentato non possono essere inferiori alla misura conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi. Le liste possono essere presentate da soci che rappresentino - da soli od insieme ad altri azionisti - almeno il 2% (due per cento) delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, e devono essere depositate presso la sede sociale almeno 25 (venticinque) giorni prima dell'adunanza dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori, e di ciò deve essere fatta menzione nell'avviso di convocazione. Le liste dovranno inoltre essere messe a disposizione del pubblico - con le modalità previste dalle disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti ed applicabili - almeno 21 (ventuno) giorni prima della richiamata adunanza dell'Assemblea. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, almeno 21 (ventuno) giorni prima dell'Assemblea dovrà essere depositata copia della comunicazione rilasciata, a tal fine, dall'intermediario abilitato secondo le disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti ed applicabili. Ogni azionista può presentare o concorrere a presentare e votare una sola lista. I soci aderenti ad uno stesso patto di sindacato possono presentare e votare una sola lista. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuibili ad alcuna lista. Unitamente alle liste, almeno 25 (venticinque) giorni prima dell'Assemblea, devono essere depositate, a cura degli azionisti presentatori: I) le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine); II) l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o di decadenza, l'attestazione del possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dalle leggi vigenti, nonchè il curriculum vitae di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali. Nessuno può essere candidato in più di una lista. L'accettazione della candidatura in più di una lista, così come il mancato deposito dei documenti di cui ai precedenti punti I) e II) è causa di ineleggibilità. Il primo candidato di ciascuna lista deve possedere, facendone oggetto di apposita dichiarazione da depositarsi unitamente alla lista di appartenenza, i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998. In ogni caso almeno 2 (due) membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3 del D.Lgs. 58/1998. Qualora venga presentata una sola lista, contenente l'indicazione di 13 (tredici) candidati, i candidati in essa indicati risulteranno eletti con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza. Qualora vengano presentate più liste, risulteranno eletti (a) i primi 12 (dodici) candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti (i.e. la lista di maggioranza) e (b) il primo candidato della seconda lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti (i.e. la lista di minoranza) e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Atteso il meccanismo di voto sopra riportato, al fine di garantire il rispetto sostanziale della normativa in materia di equilibrio tra i generi, ciascuna lista che presenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve essere composta da candidati di entrambi i generi. Qualora ad esito delle votazioni e delle operazioni di scrutinio di cui sopra, non risulti rispettato l'equilibrio tra i generi, i candidati che risulterebbero eletti nelle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente, formata secondo il sistema dei quozienti. Si procede quindi alla sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso in tale graduatoria, con il primo dei candidati del genere meno rappresentato che risulterebbero non eletti e appartenente alla medesima lista. Se in tale lista non risultano altri candidati, la sostituzione di cui sopra viene effettuata dall'Assemblea con le maggioranze di legge e nel rispetto del principio di una proporzionale rappresentanza delle minoranze nel Consiglio di Amministrazione. In caso di parità dei quozienti, la sostituzione viene effettuata nei confronti del candidato tratto dalla lista che risulti aver ottenuto il maggior numero di voti. Qualora la sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso in graduatoria non consenta, tuttavia, il raggiungimento della soglia minima prestabilita dalla normativa vigente per l'equilibrio tra i generi, l'operazione di sostituzione sopra indicata viene eseguita anche con riferimento al candidato del genere più rappresentato avente il penultimo quoziente, e così via risalendo dal basso in graduatoria. In ogni caso di parità di voti tra liste, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea relativamente alle liste che risulteranno aver conseguito lo stesso numero di voti. Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, gli amministratori saranno eletti dall'Assemblea con le maggioranze di legge, nel rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i generi. Se vengono a mancare sino a 6 (sei) amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sostituzione del membro o dei membri cessati scegliendoli per cooptazione senza vincoli di lista, fermo restando che nel caso in cui dovesse venire meno l'amministratore eletto dalla lista di minoranza, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla cooptazione scegliendo tra i candidati non eletti della lista di minoranza, secondo l'ordine progressivo ivi indicato. In mancanza di candidati non eletti all'interno della lista di minoranza oppure qualora eventuali candidati
non eletti all'interno della lista di minoranza abbiano dichiarato la propria indisponibilità ad accettare la carica, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla cooptazione senza vincoli di lista. La prima Assemblea dei soci successiva alla cooptazione delibererà con le maggioranze di legge, nominando i nuovi amministratori, cooptato a quanto sopra. Gli amministratori così eletti resteranno in carica fino al termine del mandato originariamente previsto per gli amministratori che hanno sostituito. La sostituzione dell'amministratore o degli amministratori cessati dalla carica dovrà avere luogo, sia in sede di cooptazione che di successiva nomina assembleare, garantendo in ogni caso la presenza nel Consiglio di Amministrazione di almeno due componenti in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, e nel rispetto delle prescrizioni in materia di equilibrio tra i generi. Se vengono a mancare 7 (sette) o più componenti del Consiglio di Amministrazione di nomina assembleare, i restanti consiglieri di amministrazione si intendono dimissionari e la loro cessazione ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito dall'Assemblea dei soci. L'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione deve essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica. Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. Gli amministratori durano in carica 3 (tre) esercizi, scadono all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, sono rieleggibili ai sensi dell'articolo 2383 C.C., e possono essere anche non soci. L'Assemblea delibera l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori (inclusi quelli investiti di particolari cariche). Tale compenso resta invariato sino a nuova diversa deliberazione e viene ripartito tra i singoli membri del Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto stabilito dallo stesso. Il Consiglio di Amministrazione determina, sentito il Collegio Sindacale, la remunerazione degli amministratori delegati e di quelli che ricoprono particolari cariche.
Art. 16
Cariche sociali
Il Consiglio, salvo che non vi provveda direttamente l'Assem-
| blea, elegge fra i suoi membri il Presidente e n. 2 (due) Vi | |
|---|---|
| ce-Presidenti e può eleggere un segretario anche estraneo al | |
| Consiglio. In caso di assenza o di un impedimento del Presi | |
| dente, il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Vice | |
| Presidente presente più anziano di età; in caso di assenza o | |
| impedimento di entrambi i Vice-Presidenti, il Consiglio è pre | |
| sieduto dall'amministratore più anziano di età. | |
| Art. 17 | |
| Riunioni del Consiglio | |
| Il Consiglio si raduna sia nella sede sociale sia altrove ogni | |
| volta sia ritenuto opportuno dal Presidente ovvero da uno dei | |
| Vice-Presidenti, secondo quanto stabilito al comma successi | |
| vo, oppure qualora ne venga fatta domanda scritta da almeno 2 | |
| (due) dei suoi membri. | |
| Il Consiglio viene convocato dal Presidente, in via autonoma | |
| ovvero su richiesta di uno dei Vice-Presidenti oppure di alme | |
| no 2 (due) dei suoi membri, contenente l'indicazione |
|
| dell'Ordine del Giorno, con lettera raccomandata telefax o po | |
| sta elettronica da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima | |
| dell'adunanza a ciascun amministratore ed a ciascun sindaco | |
| effetti-vo. Nei casi di urgenza, la convocazione del Consiglio | |
| avviene con telegramma o telefax o mediante posta elettronica | |
| da spedirsi | |
| almeno 2 (due) giorni prima dell'adunanza. | |
| Nel caso di richiesta di uno dei Vice-Presidenti oppure di al- | |
meno 2 (due) dei suoi membri, di cui al precedente comma, l'invio dell'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno indicato da tale Vice–Presidente o da 2 (due) suoi membri, deve essere effettuato dal Presidente entro le 48 (quarantotto) ore successive al ricevimento della predetta richiesta.
Il Consiglio può altresì essere convocato dal Collegio Sindacale, o da almeno 2 (due) membri dello stesso, secondo le disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti e applicabili.
È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano, anche esclusivamente, per teleconferenza o videoconferenza a condizione che (i) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità di tutti i partecipanti possano essere identificati, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto della verbalizzazione (iii) sia loro consentito agli intervenuti di seguire partecipare alla discussione e alla votazione simultanea ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli sugli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. Qualora sia previsto un luogo fisico di convocazione, la riunione si considera tenuta nel luogo ove è presente il Segretario. Resta inteso che il Presidente e il Segretario possono trovarsi in luoghi diversi. Il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo dove è stato convocato, ove dovranno trovarsi il Presidente (o in sua assenza uno dei VicePresidenti) ed il Segretario. Art. 18 Deliberazioni del Consiglio Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Il Consiglio di Amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, in conformità alle disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti ed applicabili. Le procedure possono prevedere specifiche deroghe, laddove consentito per le operazioni - realizzare direttamente o per il tramite di società controllate - aventi carattere di urgenza e comunque in tutti i casi previsti dalla normativa di legge e/o regolamentare di tempo in tempo vigente ed applicabile, nonché specifiche modalità deliberative, il tutto nei limiti ed alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti ed applicabili.
Gli amministratori riferiscono al Collegio Sindacale tempestivamente e, comunque, con periodicità almeno trimestrale - di regola in sede di riunione del Consiglio di Amministrazione ma, occorrendo, anche direttamente - sull'attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle società controllate; gli amministratori in particolare riferiscono sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse.
Art. 19
Verbale delle deliberazioni del Consiglio Le deliberazioni sono constatate con verbale firmato dal Presidente (ovvero in caso di sua assenza all'adunanza da uno dei Vice-Presidenti) e dal Segretario.
Il Consiglio di Amministrazione è investito in via esclusiva della gestione dell'impresa e quindi dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge in modo tassativo riserva all'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'adeguamento
dello Statuto a disposizioni normative. Il Consiglio di Ammi-
nistrazione può costituire uno o più comitati aventi funzioni di natura consultiva e/o propositiva, quali, a titolo esemplificativo, un comitato per la remunera-zione degli amministratori delegati, degli amministratori che ricoprono particolari cariche e, eventualmente, dell'alta Direzione della società ed un Comitato per il controllo interno e per la corporate governance, un Comitato per le operazioni con parti correlate. Il Consiglio può anche costituire un comitato con attribuzioni di natura esecutiva ai sensi del successivo articolo 22. I predetti comitati possono essere composti esclusivamente da membri del Consiglio di Amministrazione. Quest'ultimo determina, all'atto della costituzione del comitato, il numero dei membri ed i compiti ad esso attribuiti. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, provvede altresì, ai sensi dell'articolo 154 bis del D.Lgs. 58/1998, alla nomina ed alla revoca di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere i requisiti di onorabilità, di cui all'articolo 148, comma 4 del D.Lgs. 58/98, stabiliti per gli organi di controllo. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve aver inoltre maturato un'esperienza almeno triennale nell'esercizio di: - attività di amministrazione o di controllo ovvero funzioni dirigenziali con competenze in materia finanziaria, contabile o di controllo, presso società di capitali che abbiano un ca-pitale sociale non inferiore a due milioni di Euro, ovvero: - attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche finanziarie o tecniche scienti-fiche strettamente attinenti all'attività della società, ovvero: - funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario ed assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti all'attività della società, con competenze nel settore finanziario, contabile e del controllo. Per materie e settori di attività strettamente attinenti all'attività della società si intendono le materie ed i settori di attività connessi ed inerenti alle attività indicate nell'articolo 3 del presente Statuto. Il Consiglio conferisce con delibera, al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuitigli ai sensi di legge e di regolamento, ivi inclusi quelli in materia di rendicontazione di sostenibilità. Resta ferma la facoltà del Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, di attribuire i poteri e le responsabilità di cui all'articolo 154-bis, comma 5-ter, del D.Lgs. 58/98 e della normativa, anche di attuazione, pro tempore applicabile in materia di rendicontazione di sostenibilità a un dirigente diverso dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dotato di
| adeguata esperienza e specifiche competenze in materia di ren | |
|---|---|
| dicontazione di sostenibilità e che sia in possesso dei requi | |
| siti di onorabilità, di cui all'articolo 148, comma 4 del | |
| D.Lgs. 58/98, stabiliti per gli organi di controllo. | |
| Art. 21 | |
| Amministratori Delegati | |
| Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attri | |
| buzioni o parti di esse, nei limiti delle vigenti disposizioni | |
| di legge, ad uno o più amministratori delegati, ovvero, ad un | |
| comitato esecutivo. | |
| Per la loro opera gli amministratori delegati avranno diritto | |
| a compensi ulteriori secondo quanto previsto al precedente ar | |
| ticolo 15. | |
| Art. 22 | |
| Rimborso spese degli Amministratori | |
| Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute | |
| per le ragioni dell'ufficio. | |
| Art. 23 | |
| Rappresentanza sociale | |
| La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giu | |
| dizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e | |
| ai Vice-Presidenti, nell'esercizio dei poteri di sostituzione | |
| del Presidente ad esso spettanti, con facoltà di promuovere | |
| azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado | |
| ed in qualunque sede, anche per giudizi di cassazione e revo- | |
| ca-zione, nominando avvocati e procuratori alle liti. | |||||||
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La rappresentanza della società, nei limiti dei poteri loro conferiti, spetta pure, disgiuntamente tra loro e separatamente dal Presidente, al o agli amministratori delegati se nominati. Il Consiglio potrà inoltre nominare, anche fra persone estranee al Consiglio, un Direttore Generale, procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti.
Il Collegio Sindacale si compone di 3 (tre) membri effettivi, ivi compreso il Presidente, e 2 (due) membri supplenti che sono eletti dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo non superiore ai componenti da eleggere, con indicazione dei candidati alla carica di sindaco effettivo e i candidati alla carica di sindaco supplente. La composizione del Collegio Sindacale deve essere conforme a quanto stabilito dalla normativa in materia di equilibrio tra i generi. Gli esponenti del genere meno rappresentato non possono essere inferiori alla misura conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi. A tal fine l'Assemblea dovrà essere convocata secondo quanto previsto dall'art. 15 e le liste potranno essere presentate, sempre in conformità a quanto previsto all'articolo 15, da azionisti che rappresentino individualmente o congiuntamente almeno l'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. In aggiunta a quanto prescritto dall'articolo 15 in ordine alla presentazione delle liste, e comunque nei termini previsti da tale disposizione, a corredo delle stesse dovranno essere fornite: I) le informazioni relative all'identità dei soci presentatori delle liste con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione; II) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento di cui all'articolo 144-quinquies del Regolamento Emittenti. Ogni azionista può presentare o concorrere a presentare una sola lista. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) devono assicurare la presenza di entrambi i generi. Unitamente alle liste dovranno essere depositate le accettazioni irrevocabili della candidatura e dell'incarico da parte dei candidati, l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la nomina, e ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili, nonchè l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società; tale elenco dovrà essere reso noto, al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico, anche alla Consob ed al pubblico, ai sensi dell'articolo 148 bis, secondo comma, del D.Lgs. n. 58/1998. Non possono assumere la carica di sindaco e, se eletti, decadono dalla carica, coloro che si trovano ad avere superato i limiti al cumulo degli incarichi previsti dall'articolo 148 bis del D.Lgs 58/1998. Nessuno può essere candidato in più di una lista, a pena di ineleggibilità. Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista. Dalla lista che avrà riportato il maggior numero di voti saranno tratti, nell'ordine progressivo in cui sono indicati nella lista, 2 (due) sindaci effettivi e 1 (un) sindaco supplente. Il restante sindaco effettivo, che sarà nominato Presidente del Collegio Sindacale, e il restante sindaco supplente, verranno tratti dalla lista di minoranza che abbia raccolto il maggior numero di voti e che attesti l'assenza di qualsiasi collegamento diretto o indiretto, di cui all'articolo 144-quinquies del Regolamento Emittenti, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Alla elezione dei sindaci si procede come segue: (a) dalla lista che è risultata prima per numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi e 1 (uno) sindaco supplente; (b) dalla lista che, tra le altre liste diverse da quella di cui alla lettera (a) che precede, ha ottenuto il maggior numero di voti e sia stata presentata e votata da soci che non siano collegati in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti - in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni della lista - 1 (un) sindaco effettivo e 1 (un) sindaco supplente. Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) verrà escluso il candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla lista di maggioranza e sarà sostituito dal candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere. Qualora anche applicando tale criterio continui a mancare il numero minimo di sindaci appartenenti al genere meno rappresentato, il criterio di sostituzione indicato si applicherà alla lista di minoranza. Per la nomina dei sindaci, per qualsiasi ragione non eletti ai sensi del procedimento sopra previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, assicurando il rispetto dei requisiti di legge in materia di equilibrio tra i generi. Qualora vengano a mancare uno o più dei sindaci nel corso dell'esercizio, la sostituzione avverrà a norma dell'art. 2401 del Codice Civile mediante subentro, se possibile, del sindaco supplente tratto dalla medesima lista di provenienza del sindaco cessato, garantendo, se possibile, il rispetto dell'equilibrio tra i generi. I sostituti dureranno in carica fino alla successiva Assemblea che delibererà con le maggioranze di legge, nominando i nuovi sindaci nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano i sindaci cessati, garantendo il rispetto dell'equilibrio tra i generi. I Sindaci restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. La revisione legale dei conti è esercitata da un soggetto avente i requisiti previsti dalla disciplina di tempo in tempo vigente ed applicabile.
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio a norma di legge. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio di cui sopra potrà essere compilato entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, corrispondentemente, potrà essere elevato il termine per la convocazione della relativa Assemblea.
Art. 26
| Ripartizione degli utili | |
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| L'utile netto di bilancio, sarà ripartito come segue: | |
| - il 5% alla riserva legale fino a che la stessa non abbia | |
| raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure, se la riser | |
| va è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reinte | |
| grazione della stessa; | |
| - il rimanente a disposizione dell'Assemblea per l'assegnazio | |
| ne del dividendo agli azionisti, | |
| salvo l'eventuale deliberazione di destinare l'utile, in tutto | |
| o in parte, al fondo di riserva ordinario, a fondi di accanto | |
| namento speciale, ad erogazioni straordinarie od al rinvio a | |
| nuovo. | |
| Il Consiglio di Amministrazione potrà, durante il corso |
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| dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sui divi | |
| dendi, nei casi e secondo le disposizioni di legge e/o regola | |
| mentari di tempo in tempo vigenti e applicabili. | |
| Art. 27 | |
| Pagamento dei dividendi | |
| Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse desi | |
| gnate dal Consiglio di Amministrazione a decorrere dal giorno | |
| fissato annualmente dall'Assemblea. | |
| I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in | |
| cui divennero esigibili si prescrivono a favore della società. | |
| Art. 28 | |
| Scioglimento | |
| Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo | |
|---|---|
| scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità | |
| della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i | |
| poteri. | |
| Art. 29 | |
| Disposizioni generali | |
| Eventuali versamenti dei soci in conto capitale sono infrutti | |
| feri di interessi e sono rimborsabili solo in relazione alle | |
| possibilità della società e non su richiesta dei singoli soci. | |
| La società può acquisire fondi con obbligo di rimborso presso | |
| i soci, senza corresponsione di interessi, nei casi e secondo | |
| le disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo | |
| vigenti e applicabili (C.I.C.R.). | |
| Art. 30 | |
| Rinvio alla legge | |
| Per tutto quanto non è espressamente contemplato nel presente | |
| statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel co | |
| dice civile e nelle altre leggi vigenti in materia. | |
| FIRMATO: MATTEO BARBERA | |
| FIRMATO: ALBERTO PALEARI NOTAIO | |
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