Pre-Annual General Meeting Information • Apr 14, 2025
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer

redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato.
NOMINA DI 5 (CINQUE) AMMINISTRATORI PER INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DELLA COOPTAZIONE EFFETTUATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 27 DICEMBRE 2024; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI:
4.1) VOTAZIONE PER LA NOMINA DEL DOTT. ALESSANDRO CALTAGIRONE AD AMMINISTRATORE DI BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.;
4.2) VOTAZIONE PER LA NOMINA DELL'AVV. ELENA DE SIMONE AD AMMINISTRATORE DI BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.;
4.3) VOTAZIONE PER LA NOMINA DELL'AVV. MARCELLA PANUCCI AD AMMINISTRATORE DI BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.;
4.4) VOTAZIONE PER LA NOMINA DELL'AVV. FRANCESCA PARAMICO RENZULLI AD AMMINISTRATORE DI BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.;
4.5) VOTAZIONE PER LA NOMINA DELLA DOTT.SSA BARBARA TADOLINI AD AMMINISTRATORE DI BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A..
2 Nota integrativa alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 4 all'Ordine del Giorno - Parte Ordinaria
Signori Azionisti,
su richiesta della Consob, ai sensi di cui all'art. 114, comma 5 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ("TUF"), sottoponiamo alla Vostra attenzione la presente nota integrativa alla Relazione illustrativa pubblicata lo scorso 18 aprile in ordine all'argomento, posto al punto 4) all'ordine del giorno della parte ordinaria, che si riporta per pronto riferimento:
"Nomina di 5 (cinque) amministratori per integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito della cooptazione effettuata dal Consiglio di Amministrazione in data 27 dicembre 2024; deliberazioni inerenti e conseguenti:
4.1) votazione per la nomina del Dott. Alessandro Caltagirone ad amministratore di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;
4.2) votazione per la nomina dell'Avv. Elena De Simone ad amministratore di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;
4.3) votazione per la nomina dell'Avv. Marcella Panucci ad amministratore di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;
4.4) votazione per la nomina dell'Avv. Francesca Paramico Renzulli ad amministratore di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;
4.5) votazione per la nomina della Dott.ssa Barbara Tadolini ad amministratore di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.".
Ai fini di una più compiuta valutazione della proposta di cui sopra, si riportano i seguenti elementi informativi.
La disciplina in materia di limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti degli organi sociali è stabilita dagli articoli 17-19 del DM 169/2020. Per chiarezza e pronta consultazione se ne allega il testo integrale:
cui al comma 3, lettere a), b) e c), gli incarichi si sommano cumulandosi tra loro. 5. L'insieme degli incarichi computati come unico viene considerato come incarico esecutivo se almeno uno degli incarichi detenuti nelle situazioni di cui al comma 3, lettere a), b) e c), e' esecutivo; negli altri casi è considerato come incarico non esecutivo".
In base alle norme richiamate il numero massimo di incarichi, non esecutivi, che possono essere ricoperti da un consigliere della Banca è pari a 5 (cinque), incluso quello nella stessa BPMS (è, invece, pari a 4 – quattro se uno degli incarichi diversi da quello in BPMS è esecutivo), salva la possibilità di valersi di talune eccezioni indicate nel soprariportato articolo 18.
B.1 Circa la posizione del consigliere Alessandro Caltagirone, si precisa che, in conformità ad una progressiva tempistica di riduzione degli incarichi precedentemente in essere le cariche non esecutive, detenute dall'esponente – a seguito del completamento della campagna di approvazione dei bilanci di esercizio di talune società al 31 dicembre 2024 – saranno pari al tetto di 5 (cinque), previsto dalla richiamata normativa di cui al DM 169/2020.
In merito, si precisa, che, in data 9 aprile 2025, il medesimo consigliere Alessandro Caltagirone ha comunicato alla Banca la cessazione delle seguenti cariche:
B.2 Segnatamente, il Consigliere Alessandro Caltagirone, oltre all'incarico in BMPS, conserva le seguenti 4 (quattro) cariche ulteriori, tutte non esecutive:
***
Quanto comunicato in data 9 aprile 2025 dal Consigliere Alessandro Caltagirone, che mantiene 5 (cariche) non esecutive, inclusa quella in BMPS, è coerente le precedenti valutazioni condotte dal Consiglio di Amministrazione della Banca in data 23 gennaio 2025.
Il Consiglio di Amministrazione, sulla base di un parere legale acquisito da un professionista esterno, ha ritenuto che il Consigliere Alessandro Caltagirone potesse conservare anche le cariche non esecutive di cui al precedente § B.2, assumendo che queste ultime (fatta eccezione per Acea S.p.A.) non rilevassero ai fini del numero massimo di quelle detenibili in applicazione dell'esenzione di cui all'art. 18, comma 2, lett. a) del DM 169/2020 (1 ).
Le conclusioni del professionista esterno e le valutazioni del Consiglio di Amministrazione della Banca del 23 gennaio 2025 sono coerenti con il quadro normativo di riferimento, tenuto anche conto che, nelle più recenti interlocuzioni con la Banca Centrale Europea, quest'ultima ha ritenuto applicabile al Consigliere Alessandro Caltagirone il meccanismo aggregativo di cui all'articolo 18, comma 3, lett. a) del DM 169/2020 (2 ). Con la conseguenza che tutti gli incarichi del Consigliere Alessandro Caltagirone all'interno di società del gruppo Caltagirone possono essere conteggiati come un unico incarico.
Siena, 14 aprile 2025
Per il Consiglio di Amministrazione Avv. Nicola Maione Presidente del Consiglio di Amministrazione
Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 17 aprile 2025 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
1 Come sopra riportato, tale disposizione prevede che per il calcolo dei limiti al cumulo degli incarichi di cui all'articolo 17 del medesimo DM 169/2020, non si considerano gli incarichi ricoperti dall'esponente "presso società o enti il cui unico scopo consiste nella gestione degli interessi privati di un esponente o del coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado e che non richiedono nessun tipo di gestione quotidiana da parte dell'esponente".
2 Come sopra riportato, tale disposizione prevede che "Ai fini del calcolo dei limiti al cumulo degli incarichi di cui all'articolo 17, si considera come un unico incarico l'insieme degli incarichi ricoperti in ciascuno dei seguenti casi: a) all'interno del medesimo gruppo; […]"
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.