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Banca Monte dei Paschi di Siena

Related Party Transaction Apr 3, 2025

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DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONE DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTE CORRELATA

(Approvazione di delibera quadro per operatività di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con SACE S.p.A. per il rilascio di garanzie finanziarie nell'ambito della Convenzione SACE Futuro 2025 (denominata da SACE "Convenzione Garanzia Growth Standard").

Redatto ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato.

Il presente documento informativo è stato messo a disposizione del pubblico presso la sede legale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., sul sito internet della società (www.gruppomps.it sezione "Corporate Governance - Operazioni con le parti correlate"), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarketSTORAGE" all'indirizzo .

3 aprile 2025

INDICE

DEFINIZIONI 3
PREMESSA 6
1. AVVERTENZE 7
2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE 7
2.1. Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione 7
2.2. Indicazioni delle parti correlate con cui l'operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione
e, ove di ciò sia data notizia all'organo di amministrazione, della natura e della portata degli interessi di
tali parti nell'operazione 9
2.3. Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la Banca dell'operazione. 10
2.4. Modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto
ai valori di mercato di operazioni similari 10
2.5. Illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione 11
2.6. Dichiarazione se l'ammontare dei compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della Banca
e/o di società da questa controllate è destinato a variare in conseguenza dell'operazione. 12
2.7. Nel caso di operazioni ove le parti correlate coinvolte siano i componenti degli organi di amministrazione
e controllo, direttori generali e dirigenti dell'emittente, informazioni relative agli strumenti finanziari
dell'emittente medesimo detenuti dai soggetti sopra individuati e agli interessi di questi ultimi in
operazioni straordinarie, previste dai paragrafi 12.2 e 15.2 dell'allegato 1 del Regolamento delegato (UE)
2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019. 12
2.8. Indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito
e/o approvato l'operazione specificando i rispettivi ruoli, con particolare riguardo agli amministratori
indipendenti, ove presenti 12
2.9. Se la rilevanza dell'operazione deriva dal cumulo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, di più operazioni
compiute nel corso dell'esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima
sia alla società, indicazione delle informazioni di cui ai precedenti punti con riferimento a tutte le predette

operazioni................................................................................................................................................................ 12

DEFINIZIONI

In aggiunta alle definizioni contenute nel prosieguo del presente Documento Informativo (come infra definito), si riporta di seguito un elenco delle principali definizioni utilizzate nello stesso. Tali definizioni, salvo quanto diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato.

BMPS o la Banca Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede in
Siena, Piazza Salimbeni 3.
Comitato per le Operazioni con Parti Correlate
o COPC
Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di
BMPS, istituito ai sensi del Regolamento di Gruppo
in ambito di gestione adempimenti prescrittivi in
materia di parti correlate, soggetti collegati e
obbligazioni degli esponenti bancari.
Condizioni Generali SACE Futuro 2025 o CG Le Condizioni Generali della Convenzione SACE
Futuro 2025 (come di seguito definita) ed i relativi
allegati (tra cui i TCP, come di seguito definiti) che
regolano lo strumento di garanzia
disciplinato
dalla medesima Convenzione SACE Futuro 2025.
Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione della Banca in
carica
alla
data
del
presente
Documento
Informativo.
Consob La Commissione Nazionale per le Società e la
Borsa, con sede in Roma, Via G.B. Martini n. 3.
Convenzione SACE Futuro 2025 La convenzione di SACE disciplinante il rilascio
delle Garanzie SACE Futuro 2025 (come di seguito
definite). Si precisa che, alla data di pubblicazione
del
presente
Documento
Informativo,
sul
sito
internet di SACE, la Convenzione SACE Futuro 2025
è stata denominata da SACE "Convenzione Garanzia
Growth Standard" (versione V 20250401 5.0).
La Convenzione SACE Futuro 2025 comprende le
CG (come sopra definite) ed i TCP (come di seguito
definiti), nonché i relativi allegati.
Disposizioni Banca d'Italia La Circolare di Banca d'Italia n. 285/2013 (Capitolo
11, Parte Terza) in materia di attività di rischio e
conflitti di interesse nei confronti di soggetti

collegati.

Documento Informativo Il presente documento informativo.
Garanzia SACE Futuro 2025 o Garanzia SACE
2025
Le
garanzie
rilasciate
da
SACE,
aventi
le
caratteristiche descritte nel presente Documento
Informativo a fronte di finanziamenti che potranno
essere deliberati dalla Banca nel corso dei 12 mesi
di validità della delibera quadro nell'ambito della
Convenzione SACE Futuro 2025 come più avanti
specificato.
Si precisa che,
alla data di pubblicazione del
presente Documento Informativo, sul sito internet
di SACE la Garanzia SACE Futuro 2025 è stata
denominata da SACE "Garanzia Growth".
Gruppo Montepaschi L'insieme
delle
società,
italiane
ed
estere,
direttamente
e
indirettamente
controllate
da
BMPS.
MEF Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Regolamento CONSOB Parti Correlate o
Regolamento CONSOB
Il Regolamento recante disposizioni in materia di
operazioni con parti correlate adottato da Consob con
delibera
n.
17221
del
12
marzo
2010,
come
successivamente modificato e integrato.
Regolamento OPC di BMPS Il
"Regolamento
di Gruppo in ambito di gestione
adempimenti prescrittivi in materia di parti correlate,
soggetti collegati e obbligazioni esponenti bancari"
adottato
dal Consiglio di Amministrazione di
BMPS, vigente alla data del presente Documento
Informativo.
RWA Risk Weighted Assets. Valore ponderato per il rischio
relativo alle attività in bilancio e fuori bilancio. A
seconda della tipologia di attività, la rischiosità è
calcolata attraverso l'utilizzo di metodologie interne
(validate
dalle
autorità
di
vigilanza)
o
standardizzate. Le attività incluse tra le RWA e i
relativi criteri di ponderazione sono dettagliati nella
normativa di vigilanza.

SACE SACE S.p.A., con sede in Roma, Piazza Poli, 37/42.

Termini e Condizioni Particolari o TCP Indica il documento che definisce i termini e condizioni particolari applicabili ai finanziamenti assistiti dalla Garanzia SACE 2025.

PREMESSA

Il presente Documento Informativo è stato predisposto da BMPS ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento CONSOB Parti Correlate e in conformità all'allegato 4 a tale regolamento, nonché ai sensi del paragrafo 4.6.1, del Regolamento OPC di BMPS, pubblicato sul sito della Banca https://www.gruppomps.it/static/upload/ope/operazioni\_con\_parti\_collegate\_e\_soggetti\_collegati.pdf, al fine di fornire agli azionisti e al mercato l'informativa, richiesta ai sensi e per gli effetti della sopra richiamata disciplina in materia di operazioni con parti correlate, in merito all'adozione di una delibera quadro per l'operatività di BMPS con SACE per il rilascio di garanzie finanziarie da parte di SACE a fronte di finanziamenti concessi da BMPS nell'ambito della Convenzione SACE Futuro 2025 (la "Delibera Quadro" o la "DQ") e alla connessa documentazione contrattuale da sottoscrivere (complessivamente l'"Operazione").

L'Operazione è conclusa da BMPS con una parte correlata; infatti, alla data del Documento Informativo:

  • il MEF detiene una quota di partecipazione in BMPS pari al 11,731%;

  • SACE è controllata al 100% dal MEF.

Alla luce di quanto precede, SACE rientra nella definizione di Parte Correlata e Soggetto Collegato Banca d'Italia di BMPS ai sensi del Regolamento CONSOB Parti Correlate e delle Disposizioni Banca d'Italia, nonché del paragrafo 4.1 del Regolamento OPC di BMPS.

In aggiunta, ai sensi del paragrafo 4.2.2 (Tipologie di Rilevanza delle Operazioni) del Regolamento OPC di BMPS e dell'allegato 3 al Regolamento CONSOB Parti Correlate, la Delibera Quadro si configura come "operazione con parte correlata di maggiore rilevanza" dal momento che l'"indice di rilevanza del controvalore", calcolato quale rapporto tra:

  • i) il controvalore, inteso quale importo massimo delle garanzie rilasciate da SACE (quota parte dell'importo finanziato) a fronte di finanziamenti che potranno essere deliberati dalla Banca nel corso dei 12 mesi di validità della Delibera Quadro e
  • ii) il totale dei fondi propri consolidati del Gruppo Montepaschi al 30 settembre 2024 (tratto dal Resoconto Intermedio di Gestione, data del più recente stato patrimoniale consolidato approvato dal Consiglio di Amministrazione e pubblicato),

è superiore alla soglia del 5% (soglia di maggiore rilevanza)1 .

Il presente Documento Informativo è a disposizione del pubblico presso la sede legale della Banca in Siena, Piazza Salimbeni n. 3 e sul sito internet di BMPS (www.gruppomps.it) nella sezione "corporate governance/operazioni-con-le-parti-correlate", nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarketstorage" all'indirizzo .

1 il totale dei fondi propri tratto dal progetto di bilancio d'esercizio del Gruppo Montepaschi al 31 dicembre 2024 approvato dal Consiglio di Amministrazione, conferma l'Operazione come di "maggiore rilevanza".

1. AVVERTENZE

Come evidenziato nel presente Documento Informativo, l'Operazione non espone la Banca a particolari rischi connessi a potenziali conflitti di interesse, diversi da quelli tipicamente inerenti ad operazioni con parti correlate, né a rischi diversi da quelli inerenti ad operazioni di acquisizione di garanzie finanziarie.

Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di BMPS, competente a esprimere il parere motivato sull'interesse della Banca al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, in data 4 marzo 2025 ha analizzato preliminarmente l'informativa preventiva relativa all'Operazione e, successivamente, ha espresso all'unanimità dei presenti il proprio parere favorevole in data 25 marzo 2025. Tale parere è accluso al presente Documento Informativo, quale Allegato "A".

La delibera di approvazione della Delibera Quadro è stata assunta dal Consiglio di Amministrazione di BMPS in data 27 marzo 2025.

2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE

2.1. Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione

Con la richiamata delibera del 27 marzo 2025 di approvazione dell'Operazione e della Delibera Quadro, per l'importo di Euro 1.000.000.000, di maggiore rilevanza, avente ad oggetto l'operatività di BMPS con SACE nell'ambito della Convenzione SACE Futuro 2025 (in vigore dal 1° aprile 2025), che unifica l'operatività di cui alle previgenti Convenzioni "SACE Green New Deal 2024" e "Garanzia Futuro 2024" (il cui periodo di accumulo è terminato il 31 marzo 2025).

Le Condizioni Generali SACE Futuro 2025, relative alla Convenzione SACE Futuro 2025, disciplinano, unitamente ai relativi allegati, il rilascio, da parte di SACE, di garanzie finanziarie a favore di progetti inerenti infrastrutture, incluse quelle in aree economicamente svantaggiate e zone logistiche semplificate, innovazione industriale, filiere strategiche, tecnologica e digitale, riduzione del rischio sismico ed idrogeologico, imprenditoria femminile, investimenti all'estero, fornitura o sub-fornitura di beni e servizi a controparti estere, transizione verso un'economia pulita e circolare, mobilità sostenibile, adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione dei loro effetti, servizi pubblici locali, protezione delle risorse marine ed idriche, economia circolare, prevenzione dell'inquinamento, protezione e ripristino della biodiversità ed ecosistemi, nonché i rapporti tra SACE e i soggetti finanziatori.

L'importo della DQ, pari ad Euro 1.000.000.000,00 (un miliardo), è da intendersi quale importo massimo delle garanzie rilasciate da SACE a fronte di finanziamenti, che potranno essere deliberati dalla Banca a favore delle imprese beneficiarie nel corso dei 12 mesi di validità della DQ (periodo di validità che decorrerà dal 1° aprile 2025, quale data di sottoscrizione dei Termini e Condizioni Particolari2 , di seguito anche "Periodo di Validità"), ed è stato calcolato stimando, inter alia, le garanzie attivabili in funzione dell'attività prospettica della Banca in termini di finanziamenti eligible della clientela nel Periodo di Validità della suddetta DQ.

2 Fatta sola eccezione per i Termini e Condizioni Particolari (costituenti l'allegato 2 delle CG), non si è reso necessario formalizzare una nuova adesione di BMPS alle Condizioni Generali SACE Futuro 2025, posto il diritto di SACE di modificare, integrare e/o aggiornare le medesime CG e i relativi allegati "anche in conseguenza dell'emanazione di eventuali modifiche della normativa e/o regolamentazione italiana o europea applicabile".

La Garanzia SACE 2025 copre il 70% dell'importo finanziato; pertanto, l'ammontare dell'Operazione è stato calcolato stimando finanziamenti per un controvalore di circa Euro 1.430.000.000,00.

La DQ è relativa a operazioni:

  • i) omogenee, in quanto tutte riconducibili ad acquisizione di garanzie finanziarie rilasciate da SACE a fronte della tipica operatività bancaria (concessione di finanziamenti a clientela della Banca) con caratteristiche definite e regolate tramite la Convenzione SACE Futuro 2025;
  • ii) sufficientemente determinate, in quanto nell'ambito delle singole tipologie di prodotto, tutte le Garanzie SACE 2025 sono emesse da SACE secondo il testo standard predisposto da SACE stessa ed accluso quale allegato 6 alle CG, applicato uniformemente a tutte le banche aderenti alle CG, con condizioni contrattuali da ritenersi, come tali, di mercato e sostanzialmente corrette, in quanto replicano nei relativi testi le disposizioni normative che disciplinano l'intervento di SACE in materia, conformi a principi comuni di determinazione del prezzo.

Ai sensi delle CG potranno essere presentati a SACE i finanziamenti per cassa, per un importo minimo di Euro 50.000,00 (cinquantamila) e massimo di Euro 50.000.000,00 (cinquanta milioni), concessi a imprese beneficiarie che, alla data della richiesta di finanziamento dovranno rispettare i seguenti requisiti:

  • a. avere sede legale ovvero la stabile organizzazione in Italia ed essere costituite in forma di società di capitali (anche cooperativa);
  • b. non risultare in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 249/01;
  • c. sulla base delle risultanze delle verifiche condotte dalla Banca secondo le proprie procedure interne di concessione del credito:
    • (i) non essere sottoposte a procedure concorsuali, né a procedure esecutive avviate dalla Banca o a procedure esecutive immobiliari avviate da un soggetto terzo (quale, a titolo esemplificativo, un fornitore dell'impresa beneficiaria o un terzo finanziatore), che influiscano negativamente sulla valutazione del merito creditizio dell'impresa beneficiaria;
    • (ii) non avere segnalazioni negative;
    • (iii) non essere inadempienti a qualsiasi obbligo di rimborso nei confronti della Banca, salvo che le imprese beneficiarie provvedano al rimborso delle eventuali somme non pagate entro la data di erogazione del finanziamento stesso;
  • d. avere, alla data della richiesta di Garanzia SACE 2025, un rating compreso all'interno delle soglie indicate nei Termini e Condizioni Particolari.

I finanziamenti per i quali è previsto il rilascio della Garanzia SACE 2025 potranno essere destinati a:

  • a. finanziare i costi e le spese da sostenere da parte dell'impresa beneficiaria per la realizzazione di progetti di investimento, ovvero
  • b. finanziare spese già sostenute per i progetti di investimento, nei limiti in cui sussistano o siano attesi costi e/o spese di gestione e/o manutenzione e/o di realizzazione non ancora sostenuti alla data della richiesta di finanziamento.

Si sintetizzano di seguito le caratteristiche principali della Garanzia SACE 2025:

  • ➢ garanzia finanziaria a prima richiesta, esplicita, irrevocabile per la copertura del rischio di mancato rimborso del finanziamento, per capitale e interessi per una quota pari alla percentuale garantita e fino ad un ammontare massimo pari all'importo massimo garantito;
  • ➢ impegni SACE assunti senza vincolo di solidarietà, da SACE, per una quota del 10% e dallo Stato italiano per una quota del 90%. La quota di pertinenza di SACE è altresì garantita dallo Stato italiano3 ;
  • ➢ percentuale di copertura pari al 70% del finanziamento che beneficia della Garanzia SACE 2025; l'importo complessivamente cumulato delle Garanzie SACE, nel Periodo di Validità della DQ, non dovrà superare Euro 1.000.000.000,00;
  • ➢ remunerazione di SACE a condizioni di mercato (come precisato al paragrafo 2.4 del presente Documento Informativo).

Ai fini del rilascio della Garanzia SACE 2025, ciascuna impresa beneficiaria dovrà presentare alla Banca un'apposita richiesta di finanziamento unitamente alla relativa autocertificazione4 .

La Banca, ricevuta dall'impresa beneficiaria tale richiesta corredata dal set documentale, effettuerà con diligenza l'istruttoria creditizia, secondo le medesime modalità adottate con riferimento ai contratti di finanziamento non garantiti da SACE. Qualora l'istruttoria creditizia si concluda positivamente e giunga a delibera, saranno trasmessi a SACE la richiesta di Garanzia SACE 2025 e gli altri documenti, come indicato nelle CG, anteriormente alla stipula del contratto di finanziamento con l'impresa beneficiaria, che dovrà essere redatto secondo schemi contrattuali con i contenuti minimi pattuiti ai sensi delle CG stesse.

A seguito della integrale ricezione della documentazione prevista dalle CG, SACE effettuerà l'istruttoria necessaria per la concessione della Garanzia SACE 2025 al proprio interno, in conformità alle proprie norme statutarie, alla disciplina vigente e sulla base di proprie valutazioni indipendenti, restando esplicitamente inteso che la determinazione di concedere ovvero negare la Garanzia SACE 2025 è rimessa all'insindacabile apprezzamento e giudizio di SACE.

A fronte di una maggiore rapidità e snellezza operativa in fase ex ante proprie delle delibere quadro, nel rispetto dei presidi e degli adempimenti di cui al Regolamento OPC di BMPS, è previsto che le competenti funzioni della Banca assicurino – per i dodici mesi di efficacia della DQ – il rispetto dell'importo massimo previsto dalla medesima DQ, mediante un'attività di monitoraggio, dell'importo complessivo dei finanziamenti deliberati che beneficiano della Garanzia SACE 2025. Inoltre, è richiesta una rendicontazione trimestrale nei confronti del Consiglio di Amministrazione, del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e del Collegio Sindacale di BMPS, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 4.5 "Flussi informativi interni" del richiamato Regolamento OPC di BMPS, al fine di garantire agli stessi un adeguato flusso informativo circa la concreta ed effettiva esecuzione della DQ.

2.2. Indicazioni delle parti correlate con cui l'operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e, ove di ciò sia data notizia all'organo di amministrazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti nell'operazione.

3 Ciò consente alle banche finanziatrici di trarre benefici in termini di RWA, con conseguente azzeramento dell'assorbimento di patrimonio per l'importo corrispondente alla quota di rischio garantita.

4 Nell'autocertificazione, allegata alla richiesta di finanziamento, sono identificate le operazioni oggetto dei finanziamenti assistiti dalla Garanzia SACE 2025.

L'Operazione è posta in essere con SACE, direttamente controllata al 100% dal MEF il quale, a sua volta, è azionista della Banca con una quota dell'11,731% del capitale sociale.

SACE, pertanto, rientra nella definizione di Parte Correlata Consob e Soggetto Collegato Banca d'Italia di BMPS, ai sensi del Regolamento OPC di BMPS e delle Disposizioni Banca d'Italia.

L'Operazione non comporta attività di rischio, in quanto non rappresenta un'esposizione netta verso SACE. Le quote di esposizioni della Banca garantite da SACE, in quanto contro-garantite dallo Stato, beneficiano della ponderazione del rischio dello 0% ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013 e possono quindi essere escluse dal calcolo dei limiti regolamentari, senza sottoporre l'operatività oggetto della DQ alla preventiva verifica del rispetto dei limiti.

2.3. Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la Banca dell'operazione.

L'operatività con SACE darà la possibilità alla Banca di incrementare il proprio volume di impieghi. Infatti, oltre ai vantaggi di natura commerciale ed a quelli in termini di attenuazione del rischio di credito, derivanti dalla copertura SACE, la Banca potrà beneficiare anche di un risparmio in termini di RWA, potendo azzerare l'assorbimento patrimoniale per l'importo corrispondente alla quota di finanziamento garantita, in funzione della garanzia di ultima istanza dello Stato italiano.

Inoltre, il costo della Garanzia SACE 2025 non impatta sulla Banca, essendo a carico del cliente, in quanto ricompreso nello spread applicato al finanziamento garantito, da riconoscere in corrispondenza del pagamento delle rate di ammortamento del medesimo finanziamento ("Remunerazione SACE Running" o "Corrispettivo SACE"). Per il cliente, infatti, il costo complessivo del finanziamento è determinato dalla somma del "costo-Banca" (ad esempio il margine relativo al tasso di interesse) e della Remunerazione SACE Running.

L'operatività in esame si configura quale attività tipica della Banca in termini di mitigazione e copertura dei rischi (a favore della clientela di BMPS), in quanto permetterà alla Banca di ottenere garanzie relative a finanziamenti erogati per cassa:

  • di importo minimo Euro 50.000,00 e massimo Euro 50.000.000,00;
  • con durate comprese tra 12 e 240 mesi;
  • con preammortamento tra 0 e 36 mesi.

L'acquisizione della garanzia finanziaria di SACE permetterà alla Banca di trasferire a SACE stessa il rischio di mancato rimborso del finanziamento relativamente alla quota garantita.

2.4. Modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari.

SACE applica condizioni economiche in linea con il mercato, esplicitando le griglie della Remunerazione SACE Running e le classi di rating ammesse nei Termini e Condizioni Particolari (allegato 2 delle Condizioni Generali SACE Futuro 2025).

Le CG prevedono il diritto di SACE di rivalutare e modificare, a propria discrezione, le griglie di remunerazione della Garanzia SACE 2025 e le classi di rating ammesse indicate nei Termini e Condizioni Particolari (costituenti l'allegato 2 delle CG) in ogni momento, nel caso di variazioni dei modelli di rating adottati dal soggetto finanziatore, nonché di rilevanti cambiamenti del contesto di mercato. Eventuali modifiche saranno comunicate per iscritto al soggetto finanziatore ai sensi dell'articolo 5.5 delle CG e formalizzate in una nuova versione dei Termini e Condizioni Particolari che, in tal caso, dovranno essere

sottoscritte dalla Banca e da SACE, previa valutazione da parte della Banca delle attività ed adempimenti da effettuarsi in conformità alla normativa applicabile in materia di Parti Correlate Consob e Soggetti Collegati Banca d'Italia.

Si precisa che eventuali modifiche dei Termini e Condizioni Particolari avrebbero impatto da un punto di vista economico (i.e. remunerazione di SACE) e applicativo (i.e. caratteristiche del finanziamento assistito dalle Garanzie SACE 2025) solo sull'impresa beneficiaria, restando invariate tutte le altre pattuizioni/previsioni.

Come sopra illustrato, l'operatività oggetto della DQ consiste nel rilascio da parte di SACE di garanzie finanziarie; queste sono obbligatoriamente concesse a condizioni di mercato e corrette sotto il profilo sostanziale, in quanto determinate da SACE - in conformità alla Normativa SACE5 - applicando la medesima metodologia sia per l'operatività con BMPS sia per l'operatività con gli altri soggetti finanziatori e secondo i consueti parametri di rischio rendimento di seguito elencati:

  • a. il merito creditizio/rating dell'impresa beneficiaria per valutarne l'affidabilità finanziaria (o quella dell'eventuale terzo garante);
  • b. le caratteristiche del finanziamento (importo, durata, eventuali altre garanzie, quali ad esempio garanzie reali per i c.d. finanziamenti secured).

2.5. Illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione.

La convenienza economica di ricorrere all'intervento di SACE risiede nel fatto che quest'ultima, in considerazione del ruolo istituzionale svolto a supporto delle imprese italiane, attraverso il rilascio di garanzie pubbliche collegate ai finanziamenti concessi alle imprese beneficiarie in favore di progetti eleggibili ai fini della Convenzione SACE Futuro 2025, permetterà alla Banca di poter azzerare l'assorbimento patrimoniale per l'importo corrispondente alla quota di finanziamento garantita, in funzione della garanzia di ultima istanza dello Stato italiano.

Come anticipato, le CG prevedono una remunerazione della Garanzia SACE 2025 a carico delle imprese beneficiarie (anche nel caso di nuova versione dei TCP nelle ipotesi illustrate al precedente paragrafo 2.4, al ricorrere delle quali, pertanto, le valutazioni di convenienza economica per la Banca restano invariate).

Inoltre, l'Operazione permetterà alla Banca di rafforzare, attraverso la concessione dei finanziamenti, l'impegno a sostenere lo sviluppo delle imprese e del "made in Italy" nell'innovazione tecnologica e i processi di digitalizzazione, supportando gli investimenti nelle infrastrutture, nelle filiere strategiche e nelle aree economicamente svantaggiate, oltre ai progetti di investimento per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, con un focus particolare sulle iniziative collegate al PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

5 "Normativa SACE" indica: (i) l'articolo 6 del Decreto-Legge n. 269 del 30 settembre 2003 convertito con modificazioni dalla Legge n. 326 del 24 novembre 2003 (come di volta in volta modificato o integrato) (ii) l'articolo 2 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 143 (come di volta in volta modificato o integrato); (iii) l'articolo 2 del Decreto-Legge n. 23 dell'8 aprile 2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 40 del 5 giugno 2020 (come di volta in volta modificato o integrato); (iv) l'articolo 64, comma 2, del Decreto-Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120 (come di volta in volta modificato o integrato); (v) la convenzione tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e SACE S.p.A. stipulata in relazione al suddetto articolo 64 del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 e approvata con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 56/2020 (come di volta in volta modificata o integrata); (vi) l'articolo 1, comma 259 e ss., della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

2.6. Dichiarazione se l'ammontare dei compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della Banca e/o di società da questa controllate è destinato a variare in conseguenza dell'operazione.

Non sono previste variazioni nei compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della Banca in conseguenza dell'Operazione.

2.7. Nel caso di operazioni ove le parti correlate coinvolte siano i componenti degli organi di amministrazione e controllo, direttori generali e dirigenti dell'emittente, informazioni relative agli strumenti finanziari dell'emittente medesimo detenuti dai soggetti sopra individuati e agli interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie, previste dai paragrafi 12.2 e 15.2 dell'allegato 1 del Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019.

L'Operazione non coinvolge componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti della Banca.

2.8. Indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito e/o approvato l'operazione specificando i rispettivi ruoli, con particolare riguardo agli amministratori indipendenti, ove presenti.

L'Operazione è stata istruita dai competenti organi tecnici di BMPS, per quanto di rispettiva competenza. In conformità al Regolamento OPC di BMPS e al Regolamento CONSOB Parti Correlate, l'Operazione è stata sottoposta all'esame del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, composto da amministratori indipendenti, il quale ha esaminato la documentazione di dettaglio contenente le informazioni rilevanti in merito all'Operazione.

Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate è stato preventivamente coinvolto, sin dalla fase delle trattative e dell'istruttoria con informativa tempestiva, completa, aggiornata e adeguata in merito alle caratteristiche dell'Operazione e successivamente interessato per il rilascio del parere preventivo.

Il Comitato, valutati l'interesse della Banca al compimento dell'Operazione, la convenienza della stessa nonché la correttezza sostanziale delle condizioni, ha rilasciato, all'unanimità dei presenti, il proprio parere favorevole in data 27 marzo 2025. Tale parere è accluso al presente Documento Informativo quale Allegato "A".

L'Operazione è stata quindi approvata, in data 27 marzo 2025, dal Consiglio di Amministrazione di BMPS all'unanimità dei presenti.

2.9. Se la rilevanza dell'operazione deriva dal cumulo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla società, indicazione delle informazioni di cui ai precedenti punti con riferimento a tutte le predette operazioni.

L'Operazione esprime rilevanza propria, non derivante dal cumulo di più operazioni.

Allegato "A": Parere del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate

PARERE DEL COMITATO PER LE OPERAZIONI CON LE PARTI CORRELATE DI BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

1. PREMESSA

Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (di seguito, anche il "Comitato") di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito "BMPS", la "Banca" o la "Capogruppo") è chiamato a esprimere il proprio parere in merito all'operazione descritta al successivo Paragrafo 2 (di seguito l'"Operazione"), ai sensi di quanto previsto dal vigente "Regolamento di Gruppo in tema di gestione adempimenti prescrittivi in materia di parti correlate, soggetti collegati e obbligazioni degli esponenti bancari", adottato dal Consiglio di Amministrazione di BMPS (di seguito il "Regolamento OPC di BMPS"), in ottemperanza al Regolamento CONSOB recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato con delibera CONSOB n. 17221/2010 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito il "Regolamento CONSOB OPC"), nonché alla Circolare Banca d'Italia n. 285/13, Parte Terza, Cap. 11 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati (di seguito la "Circolare Bankit").

L'Operazione, secondo quanto meglio illustrato nel seguito, consiste nell'assunzione di una delibera quadro pari a 1 miliardo di euro per l'operatività di BMPS con SACE S.p.A. ("SACE" o "Garante") in relazione al rilascio di garanzie finanziarie da parte della stessa SACE in favore della Banca, a fronte di finanziamenti concessi da BMPS alla propria clientela nell'ambito della nuova convenzione ad oggi denominata "Convenzione Futuro Versione V 20250401 5.0" (di seguito "Convenzione SACE Futuro 2025", "DQ" o "DQSACEFUTURO2025") e nella sottoscrizione della relativa documentazione, che definisce i termini e condizioni particolari ("Termini e Condizioni Particolari" o "TCP") applicabili ai finanziamenti che potranno essere assistiti dalla garanzia rilasciata da SACE nell'ambito della Convenzione SACE Futuro 2025 ("Garanzia SACE Futuro 2025" o "Garanzia SACE 2025"). I TCP sono allegati alla nuova versione delle condizioni generali SACE (di seguito anche "CG Futuro 2025" o "CG" di cui alla Convenzione SACE Futuro 2025.

L'Operazione, oggetto del presente parere, rientra nel campo di applicazione del Regolamento CONSOB OPC, della Circolare Bankit e del vigente Regolamento OPC di BMPS, in quanto la controparte SACE rileva sia ai fini del Regolamento CONSOB OPC sia ai fini della Circolare Bankit poiché è una società controllata direttamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito "MEF"), il quale è a sua volta azionista rilevante della Banca, con una quota dell'11,731%.

Ai sensi del richiamato Regolamento OPC di BMPS, l'Operazione è da classificarsi come "operazione di maggiore rilevanza", in quanto l'indice di rilevanza del controvalore della stessa (rapporto fra il controvalore dell'Operazione e il totale dei fondi propri consolidati del Gruppo Montepaschi al 30 settembre 2024 tratto dal Resoconto Intermedio di Gestione, ovvero alla data del più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato) è superiore alla soglia di maggiore rilevanza del 5% stabilita dal Regolamento OPC di BMPS.

Sebbene l'operatività oggetto della DQSACEFUTURO2025 sia riconducibile all'ordinaria attività della Banca, l'Operazione si configura, ai sensi del Regolamento OPC di BMPS, come non ordinaria essendo la stessa, come detto, "di maggiore rilevanza".

2. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

SACE è l'Agenzia nazionale storicamente nata come agenzia per il credito a sostegno dell'export italiano, la cui attività istituzionale consiste nell'assicurare il credito all'esportazione, ossia rilasciare coperture assicurative e polizze fidejussorie in relazione ai rischi di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio, a cui sono esposti gli operatori nazionali nella loro attività con l'estero.

Negli ultimi anni SACE ha affiancato ai tradizionali prodotti assicurativi, soluzioni innovative che rispettano logiche di mercato, quali, ad esempio, le garanzie finanziarie rilasciate a valere della Convenzione SACE Futuro 2025.

SACE ha avviato un programma di innovazione al fine di attuare una profonda revisione dei processi per l'emissione di garanzie, attraverso la standardizzazione dell'operatività relativa ai finanziamenti bancari eleggibili (con importo minimo di 50 mila euro fino all'importo massimo di 50 milioni di euro), per poter migliorare l'efficienza del processo relativo alle richieste delle garanzie.

In tale contesto, a partire dal 1° aprile 2025 entra in vigore la sopracitata nuova Convenzione SACE Futuro 2025, che unificherà l'operatività attualmente prevista per il rilascio delle garanzie disciplinate dalla precedente Convenzione SACE Green New Deal 2024" ("Garanzia Green New Deal 2024") e dalla precedente "Convenzione Futuro 2024" ("Garanzia Futuro 2024"), che termineranno il proprio periodo di accumulo il 31 marzo 2025.

Si sintetizzano di seguito le caratteristiche principali della Garanzia SACE Futuro 2025:

  • garanzia finanziaria a prima richiesta, esplicita, irrevocabile per la copertura del rischio di mancato rimborso del finanziamento, per capitale e interessi per una quota pari alla percentuale garantita e fino ad un ammontare massimo pari all'importo massimo garantito;
  • impegni assunti senza vincolo di solidarietà, da parte del Garante SACE, per una quota del 10% e dallo Stato italiano per una quota del 90%. La quota di pertinenza di SACE è altresì controgarantita dallo Stato italiano;
  • percentuale di copertura pari al 70% del finanziamento che beneficia della Garanzia SACE (l'importo complessivamente cumulato delle Garanzie SACE, nel periodo di validità della DQ, non dovrà superare 1 miliardo di euro);
  • remunerazione di SACE a condizioni di mercato, in quanto le condizioni economiche sono determinate da SACE - in conformità alla Normativa SACE1 - applicando la medesima

1 "Normativa SACE" indica: (i) l'articolo 6 del Decreto-Legge n. 269 del 30 settembre 2003 convertito con modificazioni dalla Legge n. 326 del 24 novembre 2003 (come di volta in volta modificato o integrato) (ii) l'articolo 2 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.

metodologia a tutti i soggetti finanziatori aderenti alla Convenzione SACE Futuro 2025 (ivi compresa la Banca), e secondo i consueti parametri di rischio rendimento, il tutto come meglio dettagliato al paragrafo 5.3.

L'Operazione non comporta attività di rischio, in quanto non rappresenta un'esposizione netta verso SACE stessa. Le quote di esposizioni garantite da SACE, in quanto controgarantite dallo Stato, possono essere escluse dal calcolo dei limiti regolamentari nei confronti di SACE ai sensi di quanto previsto dalla Circolare Bankit.

L'importo massimo della DQSACEFUTURO2025 è da intendersi quale importo massimo delle garanzie rilasciate da SACE a fronte di finanziamenti che potranno essere deliberati dalla Banca a favore delle imprese beneficiarie nel corso dei 12 mesi di validità della DQ (periodo di validità che decorrerà dalla data di sottoscrizione dei Termini e Condizioni Particolari della Garanzia SACE Futuro 2025) (il "Periodo di Validità"), ed è stato calcolato stimando, inter alia, le garanzie attivabili in funzione dell'attività prospettica della Banca in termini di finanziamenti eligible della clientela nel Periodo di Validità della suddetta DQ. La Garanzia SACE Futuro 2025 copre il 70% dell'importo finanziato, pertanto, l'importo della DQ (1 miliardo di euro):

  • è pari al 70% dell'ammontare dei finanziamenti stimato in circa 1,43 miliardi di euro (nominale) - che potranno essere deliberati dalla Banca a favore delle imprese beneficiarie nell'ambito dei progetti eleggibili ai sensi della Convenzione SACE Futuro 2025 (i "Finanziamenti Futuro 2025" o semplicemente "Finanziamenti", definizione valida anche al singolare);
  • è da intendersi quale importo massimo cumulato delle Garanzie SACE Futuro 2025 rilasciate da SACE a fronte dell'ammontare complessivo dei finanziamenti nel Periodo di Validità della DQ.

Ai fini di quanto sopra sono stati tenuti in considerazione i seguenti aspetti:

  • operatività relativa all'esercizio 2024 a valere sulle Delibere Quadro assunte per l'operatività connessa al rilascio delle Garanzie Futuro 2024 ("DQSACEFUTURO2024") e delle Garanzie Green New Deal 2024 ("DQSACEGREEN2024");
  • andamento attuale delle richieste di finanziamenti garantiti da SACE (in particolare Garanzie Futuro 2024 di cui alla DQSACEFUTURO2024);
  • gli aspetti di novità della Convenzione SACE Futuro 2025.

Le finalità dei Finanziamenti Futuro 2025 sono in linea con gli indirizzi commerciali della Banca

143 (come di volta in volta modificato o integrato); (iii) l'articolo 2 del Decreto-Legge n. 23 dell'8 aprile 2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 40 del 5 giugno 2020 (come di volta in volta modificato o integrato); (iv) l'articolo 64, comma 2, del Decreto-Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120 (come di volta in volta modificato o integrato); (v) la convenzione tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e SACE S.p.A. stipulata in relazione al suddetto articolo 64 del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 e approvata con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 56/2020 (come di volta in volta modificata o integrata); (vi) l'articolo 1, comma 259 e ss, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

e potenzialmente riguardano le imprese di tutti i modelli di servizio interni (Small Business, PMI e Large Corporate) come anche confermato dall'interesse manifestato dalle Funzioni Commerciali di Rete (Small Business, PMI, Large Corporate ed Estero) coinvolte per le citate stime.

La garanzia di ultima istanza dello Stato consente ai soggetti finanziatori (quali, nel caso di specie, BMPS) di trarre, benefici in termini di Risk Weighted Assets (di seguito "RWA") dall'intervento del Garante SACE, con azzeramento dell'assorbimento di patrimonio per l'importo corrispondente alla quota di rischio garantita (c.d. ponderazione zero).

Le categorie della operazioni oggetto della Delibera Quadro sono da considerare omogenee e sufficientemente determinate come previsto dal paragrafo 4.2.3 del Regolamento OPC di BMPS in quanto: (i) le stesse sono riconducibili ad acquisizione di garanzie finanziarie rilasciate da SACE a fronte della tipica operatività bancaria (concessione di finanziamenti a clientela della Banca) ed hanno caratteristiche definite e regolate tramite la Convenzione SACE Futuro 2025 e (ii) le Garanzie SACE Futuro 2025 sono emesse da SACE secondo il testo standard predisposto da SACE ed allegato alle CG, i cui termini e condizioni sono applicati uniformemente a tutte le banche aderenti.

3. PRESUPPOSTI E RAGIONI DELL'INTERVENTO DEL COMITATO

Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (di seguito anche il "Comitato OPC" o il "Comitato") è chiamato a esprimere il presente parere in quanto l'Operazione, ai sensi del Regolamento OPC di BMPS, costituisce un'operazione con parte correlata e soggetto collegato della Banca, essendo SACE - la società che rilascia la Garanzia SACE 2025 - partecipata al 100% dal MEF, a sua volta azionista rilevante della Banca con una quota dell'11,731%.

L'operatività complessiva oggetto della Delibera Quadro si configura come "operazione di maggiore rilevanza", per le motivazioni espresse al precedente paragrafo 1, cui si rinvia.

4. LA FASE ISTRUTTORIA

Itermini e le condizionirelativi all'adozione della DQSACEFUTURO2025, oggetto del presente parere, sono stati esaminati dal Comitato nel corso della fase istruttoria. In particolare, nella riunione del 4 marzo 2025, il Comitato ha analizzato una "Nota Informativa" contenente informativa tempestiva, completa, aggiornata e adeguata in merito alle caratteristiche dell'Operazione.

La proposta relativa all'adozione della DQSACEFUTURO2025 come formulata è stata sottoposta all'esame del Comitato nella riunione del 25 marzo 2025.

5. ANALISI E VALUTAZIONI

5.1 Sull'interesse della Banca al compimento dell'Operazione

La Garanzia SACE Futuro 2025 copre la Banca dal rischio di mancato rimborso del Finanziamento, per capitale e interessi, da parte del cliente finanziato (il "Debitore" o il "Cliente") e permetterà alla Banca di rafforzare, attraverso la concessione di Finanziamenti Futuro 2025 assistiti dalla Garanzia SACE Futuro 2025, l'impegno a sostenere lo sviluppo

delle imprese e del "made in Italy" nell'innovazione tecnologica e i processi di digitalizzazione, supportando gli investimenti nelle infrastrutture, nelle filiere strategiche e nelle aree economicamente svantaggiate, oltre ai progetti di investimento per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, con un focus particolare sulle iniziative collegate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ("PNRR").

5.2 Sulla convenienza economica dell'Operazione

L'operatività con SACE consentirà alla Banca di incrementare il proprio volume di impieghi. Infatti, oltre ai vantaggi di natura commerciale ed a quelli in termini di attenuazione del rischio di credito, derivanti dalla copertura SACE, la Banca potrà beneficiare anche di un risparmio in termini di RWA, potendo azzerare l'assorbimento patrimoniale per l'importo corrispondente alla quota di Finanziamento garantita, in funzione della garanzia di ultima istanza dello Stato italiano.

Il costo della Garanzia SACE Futuro 2025 non ha impatto sulla Banca essendo a carico del Cliente in quanto ricompreso nello spread applicato al Finanziamento da riconoscere in corrispondenza del pagamento delle rate di ammortamento del Finanziamento garantito ("Remunerazione SACE Running" o "Corrispettivo SACE" che, anche nelle CG Futuro 2025, rimane disciplinata - ai fini della determinazione della stessa - nei medesimi termini di cui alle condizioni generali delle Convenzioni che regolano la Garanzia Green New Deal 2024 e la Garanzia Futuro 2024).

Infatti, il costo complessivo del Finanziamento a carico del Cliente è determinato dalla somma del "costo-Banca" (es. margine relativo al tasso di interesse) e della Remunerazione SACE Running. Entrambe le componenti tengono conto della durata del Finanziamento e del profilo di rischio dell'impresa beneficiaria, sulla base della classe di rating attribuita dalla Banca.

L'operatività sopra descritta non troverebbe finalizzazione in assenza della Garanzia SACE Futuro 2025.

5.3 Sulla correttezza sostanziale delle condizioni economico – contrattuali dell'Operazione

SACE applica condizioni economiche in linea con il mercato, esplicitando le griglie della Remunerazione SACE Running e le classi di rating ammesse nei Termini e Condizioni Particolari della Garanzia SACE Futuro 2025, così come allegate alle CG Futuro 2025.

Le condizioni economiche delle Garanzie SACE Futuro 2025 (Remunerazione SACE Running) sono corrette sotto il profilo sostanziale e concesse a condizioni di mercato in quanto determinate da SACE - in conformità alla Normativa SACE - applicando la medesima metodologia sia per l'operatività con BMPS sia per l'operatività con gli altri soggetti finanziatori e secondo i consueti parametri di rischio rendimento:

• merito creditizio/rating del Debitore per valutarne l'affidabilità finanziaria (o

dell'eventuale terzo garante);

• caratteristiche del Finanziamento (importo, durata, eventuali altri mitigant esempio garanzie reali per i c.d. Finanziamenti secured).

Per quanto concerne le condizioni contrattuali (non economiche) della Garanzia SACE Futuro 2025, sebbene le stesse non siano comparabili con quelle di altre operazioni con parti non correlate/soggetti non collegati similari per natura, entità e rischio, anche alla luce di quanto rappresentato dalle strutture interne dalla Banca in qualità di Funzioni di Presidio Operativo previste dal Regolamento OPC di BMPS, si ritiene che le stesse possano comunque considerarsi di mercato e sostanzialmente corrette per le seguenti motivazioni:

  • come anticipato, SACE opera nell'esercizio di attribuzioni alla stessa assegnate dalla Normativa SACE;
  • il testo contrattuale delle CG Futuro 2025 e dei relativi allegati (ivi compresi i testi delle TCP Futuro 2025 e della Garanzia SACE Futuro 2025), pubblicati da SACE sul proprio sito internet ed elaborati dal Garante coerentemente con la Normativa SACE, vengono proposti da quest'ultima indistintamente a tutti i soggetti finanziatori che intendono accedere alle Garanzie SACE 2025 e non sono sostanzialmente modificabili dagli stessi, in quanto replicano nei relativi testi le disposizioni normative che disciplinano l'intervento di SACE in materia.

Nell'articolo 8.4 delle CG Futuro 2025 è prevista la facoltà di SACE di conferire (in un secondo momento) mandato a BMPS, anche in nome e per conto dello Stato italiano, per le eventuali successive attività di recupero dei crediti verso i clienti assistiti dalla Garanzia SACE Futuro 2025, senza che siano tuttavia individuate le condizioni disciplinanti detto mandato. La previsione è, dunque, allo stato, solamente eventuale e la Banca avrebbe comunque la facoltà di non perfezionare in un secondo momento detto mandato, laddove ricorresse un giustificato motivo, quale ad esempio l'incompatibilità tra le condizioni del mandato eventualmente proposte da SACE e le proprie procedure di recupero crediti. In assenza di tale mandato, in ogni caso, la Banca potrà provvedere all'attività di escussione in conformità a quanto previsto dalle CG Futuro 2025.

Considerando che il testo del mandato non è stato preventivamente condiviso e definito tra le parti, in caso di eventuale conferimento dello stesso, prima dell'accettazione dell'incarico da parte di BMPS, saranno effettuati i dovuti passaggi e le relative valutazioni contrattuali previsti in materia di parti correlate dal Regolamento OPC di BMPS.

5.4 Sul carattere ordinario o non ordinario dell'Operazione

L'operatività di cui alla DQSACEFUTURO2025, pur essendo riconducibile all'ordinaria attività del Gruppo MPS (per oggetto e ricorrenza), in quanto finalizzata alla concessione di Finanziamenti garantiti da SACE, non si configura come ordinaria per dimensione, in quanto "operazione di maggiore rilevanza" come sopra specificato.

6. CONCLUSIONI

Tenuto conto di quanto sopra esposto, in conclusione, il Comitato è dell'opinione che sussista l'interesse per la Banca al compimento dell'Operazione come supra descritta, in quanto permetterà alla Banca di rafforzare l'impegno a sostenere lo sviluppo delle imprese e del "made in Italy" nell'innovazione tecnologica e i processi di digitalizzazione, supportando gli investimenti nelle infrastrutture, nelle filiere strategiche e nelle aree economicamente svantaggiate, oltre ai progetti di investimento per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, con un focus particolare sulle iniziative collegate al PNRR, incrementando il proprio volume di impieghi e limitandone al contempo l'impatto patrimoniale in termini di RWA.

Inoltre, il ricorso allo strumento della "Delibera Quadro" consentirà maggiore correntezza e snellezza nel perfezionamento delle singole operazioni esecutive della stessa, fermo restando il rispetto degli adempimenti previsti in materia di parti correlate e soggetti collegati.

Pertanto, in considerazione degli obbiettivi strategici della Banca e in termini di riduzione di RWA media del portafoglio, di costo del rischio e di pricing commerciale competitivo, che l'operatività in garanzia con SACE apporta a BMPS, il Comitato per le Operazioni con le Parti Correlate esprime il proprio parere favorevole con riguardo alla sussistenza dell'interesse della Banca al compimento dell'Operazione, nonché alla convenienza economica e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Siena, 25 marzo 2025

COMITATO PER LE OPERAZIONI CON LE PARTI CORRELATE La Presidente (Marcella Panucci)

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