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Datalogic

Major Shareholding Notification Apr 2, 2025

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Major Shareholding Notification

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Informazioni essenziali ai sensi degli artt. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e 130 del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti")

* * *

Le presenti informazioni essenziali sono state aggiornate in considerazione del rinnovo del regolamento di comunione relativo ad Hydra S.p.A.

DATALOGIC S.P.A.

Ai sensi degli artt. 122 TUF e 130 del Regolamento Emittenti, si rende noto quanto segue.

Premessa

Con atto di donazione del 29 dicembre 2017, come modificato in data 29 dicembre 2018, l'Ing. Romano Volta e la Dott.ssa Lucia Fantini hanno donato ai Sig.ri Gabriele Volta, Valentina Volta e Filippo Maria Volta (i "Comproprietari") una partecipazione complessiva in comunione pari al 76,17% del capitale sociale di Hydra S.p.A., società di diritto italiano, con sede legale in Bologna, via D'Azeglio n. 57, iscritta al registro delle imprese di Bologna, CF e P.IVA 00445970379 ("Hydra" ovvero la "Società"). Hydra controlla, tra l'altro, Datalogic S.p.A., società quotata su Euronext STAR Milano, gestito da Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Lippo di Calderara di Reno (BO), via Candini n. 2, iscritta al registro delle imprese di Bologna, CF e P.IVA 01835711209, con una partecipazione pari al 64,84% del capitale sociale ("Datalogic").

All'interno della comunione, le quote di comproprietà sulle azioni sono ripartite come segue: (i) l'Ing. Gabriele Volta risulta titolare della quota di comproprietà pari a due ottavi (2/8), (ii) la Dott.ssa Valentina Volta risulta titolare della quota di comproprietà pari a tre ottavi (3/8) e (iii) l'Ing. Filippo Maria Volta risulta titolare della quota di comproprietà pari a tre ottavi (3/8).

Al fine di regolare i rapporti tra i Comproprietari in relazione alla partecipazione detenuta in comproprietà, in data 13 febbraio 2019 i Comproprietari hanno sottoscritto un regolamento di comunione (il "Regolamento"). Inoltre, contestualmente alla definizione del Regolamento, i comproprietari hanno stipulato in pari data un patto parasociale volto, tra l'altro, a regolare i loro reciproci rapporti in qualità di soci della Società e di soci indiretti delle società controllate da Hydra, con il quale si sono impegnate a vincolare, per tutta la durata del medesimo, la totalità delle proprie azioni - detenute sia a titolo individuale che in comproprietà con le Parti - nella Società. In data 20 marzo 2025, il Patto Parasociale si è risolto per mutuo consenso dei Comproprietari.

Come meglio specificato di seguito, in data 13 febbraio 2025, il Regolamento si è automaticamente rinnovato per ulteriori tre (3) anni, restando in vigore fino al 13 febbraio 2028, con possibilità di ulteriore rinnovo automatico alla scadenza.

Per completezza, si segnala che, alla data odierna, resta invariato il numero di azioni complessivamente oggetto del Regolamento, che era e resta pari a n. 914.000 azioni rappresentative del 76,17% del capitale sociale di Hydra.

Di seguito vengono fornite le informazioni essenziali relative al Regolamento richieste ai sensi dell'art. 130 del Regolamento Emittenti, aggiornate, per effetto di quanto precede, ai sensi dell'art. 131 del Regolamento

Emittenti.

Tipo di accordo

Le pattuizioni contenute nel Regolamento sono rilevanti ai sensi dell'art. 122, commi 1 e 5, lett. a) e b), del TUF.

Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Regolamento

Hydra S.p.A., società di diritto italiano, con sede legale in Bologna, via D'Azeglio n. 57, iscritta al registro delle imprese di Bologna, CF e P.IVA 00445970379, capitale sociale pari a Euro 1.200.000 (unmilioneduecentomila) diviso in n. 1.200.000 (unmilioneduecentomila) azioni del valore nominale di euro 1,00 cadauna, titolare di una partecipazione di controllo pari al 64,84% del capitale sociale di Datalogic.

Soggetti aderenti al Regolamento e strumenti finanziari oggetto del Regolamento

Il Regolamento è stipulato tra:

  • (a) Gabriele Volta, nato a Bologna il 10 ottobre 1973, residente a Bologna, via B. Gigli n. 20, codice fiscale: VLTGRL73R10A944U,
  • (b) Valentina Volta, nata a Bologna il 13 giugno 1978, residente a Bologna, viale Risorgimento n. 28, codice fiscale: VLTVNT78H53A944B, e
  • (c) Filippo Maria Volta, nato a Bologna il 1° marzo 1984, residente a Bologna, viale Risorgimento n. 28, codice fiscale: VLTFPP84C01A944Q.

I Sig.ri Gabriele Volta, Valentina Volta e Filippo Volta sono comproprietari di n. 914.000 pari al 76,17% del capitale sociale di Hydra (la "Partecipazione").

Il Regolamento ha ad oggetto n. 914.000 azioni Hydra, pari al 76,17% del capitale sociale della stessa.

Contenuto del Regolamento

Rappresentante Comune

Ai sensi del Regolamento, l'amministrazione della Partecipazione è demandata ad un rappresentante comune. Tale ruolo è ricoperto dall'Ing. Filippo Maria Volta, nominato dai Comproprietari contestualmente alla stipula dell'atto di donazione in data 29 dicembre 2017.

Nel caso in cui il rappresentante comune sia impossibilitato per qualsivoglia motivo a svolgere il proprio compito per un periodo superiore a 3 (tre) mesi consecutivi, i Comproprietari, al fine di consentire un'adeguata amministrazione della Partecipazione, procederanno all'elezione all'unanimità di un nuovo rappresentante comune con le modalità previste dalla legge.

Governance della Società

Assemblea dei soci di Hydra

Ai sensi del Regolamento, i Comproprietari si riuniranno nei 6 (sei) giorni precedenti l'Assemblea dei soci della Società al fine di fornire adeguate istruzioni di voto al Rappresentante Comune sulla base di una votazione a maggioranza semplice della Partecipazione. Nel caso in cui tale Assemblea dei soci debba tenersi in forma totalitaria, i Comproprietari faranno quanto ragionevolmente possibile per riunirsi prima della stessa e fornire tali istruzioni di voto al Rappresentante Comune.

Il Regolamento prevede che, ferme restando le disposizioni di legge, i Comproprietari forniscano al rappresentante comune le istruzioni per l'esercizio del voto nell'assemblea di Hydra sulla base di una votazione a maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) della Partecipazione per le delibere aventi ad oggetto: (i) modifiche statutarie; (ii) trasferimento della sede legale all'estero; (iii) fusioni, trasformazioni e scissioni; (iv) aumenti di capitale, ivi inclusi quelli derivanti da conversione di titoli obbligazionari o strumenti finanziari, con esclusione o limitazione del diritto di opzione; (v) emissione di prestiti obbligazionari convertibili, warrant o altri strumenti partecipativi; (vi) eventuali altre materie che siano soggette a maggioranze qualificate ai sensi dello statuto sociale.

Qualora i Comproprietari non siano in grado di determinare la propria volontà e impartire istruzioni al Rappresentante Comune, ciascun Comproprietario potrà ricorrere all'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 1105, comma 4, cod. civ.

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Hydra

Ai sensi del Regolamento, i Comproprietari esprimeranno a maggioranza semplice della Partecipazione la volontà di presentare e depositare una lista avente le caratteristiche di volta in volta richieste dallo statuto, composta da un numero di candidati pari al numero massimo di membri del Consiglio di Amministrazione da eleggere, selezionati come segue:

  • ciascun Comproprietario selezionerà un (1) candidato che occuperà uno dei primi tre posti della lista;
  • per i restanti candidati, si ripeterà la procedura del precedente capoverso di volta in volta sino a che il numero di canditati rimanenti sia inferiore a tre (3). Una volta raggiunta tale soglia, i candidati rimanenti saranno selezionati sulla base di una votazione unanime della Partecipazione e occuperanno i restanti posti della lista.

In occasione della nomina del Collegio Sindacale di Hydra, nel rispetto delle disposizioni dello Statuto della Società, i Comproprietari esprimeranno a maggioranza semplice della Partecipazione la volontà di presentare e depositare una lista composta da un numero di candidati pari al numero massimo di sindaci effettivi e di sindaci supplenti da eleggere, selezionati come segue:

  • ciascun Comproprietario selezionerà un (1) candidato alla carica di sindaco effettivo;
  • i candidati alla carica di sindaco supplente saranno selezionati sulla base di una votazione a maggioranza semplice della Partecipazione.

Vincoli al trasferimento di azioni della Società

I Comproprietari possono cedere la propria quota di pertinenza della Partecipazione secondo quanto disposto dallo statuto sociale di Hydra S.p.A..

Impegno dei Comproprietari

Ai sensi del Regolamento, subordinatamente alla nomina quale membro del Consiglio di Amministrazione di Hydra, i Comproprietari si sono resi disponibili, nei limiti delle proprie competenze e dei ruoli svolti, ad assumere ampie deleghe gestorie ordinarie e straordinarie volte a coprire una o più aree di competenza dell'attività svolta dalla Società, nonché a far sì che, ove ne ricorrano i presupposti, siano conferite dal Consiglio di Amministrazione della Società ampie deleghe gestorie ordinarie e straordinarie agli altri

Comproprietari che si siano resi disponibili a gestire un'area dell'attività della Società nell'interesse di tutti i Comproprietari e della gestione condivisa della Partecipazione.

Inoltre, ai sensi del Regolamento, alla luce delle pregresse esperienze professionali e della disponibilità manifestata, i Comproprietari prendono atto e convengono che, nei limiti di quanto previsto dalle vigenti leggi e dallo statuto, in seno al Consiglio di Amministrazione (i) a Valentina Volta saranno attribuite le deleghe gestorie afferenti all'investimento della Società in Datalogic nonché, più in generale, ogni investimento nel settore di attività relativo all'acquisizione automatica dei dati e di automazione dei processi; (ii) a Filippo Maria Volta saranno attribuite le deleghe gestorie afferenti all'investimento della Società in qualsivoglia società o titolo o strumento finanziario che siano diversi da quelli di cui al precedente punto (i); e (iii) a Gabriele Volta saranno attribuite le deleghe gestorie afferenti eventuali investimenti della Società in ambito immobiliare.

Al termine di ciascun mandato del Consiglio di Amministrazione, i Comproprietari si impegnano a valutare l'eventuale ricandidatura dei consiglieri in carica alla luce dei risultati ottenuti e delle eventuali underperformance da valutarsi sulla base dei criteri ed obbiettivi di volta in volta definiti dal Consiglio di Amministrazione, ripetute per almeno tre anni consecutivi nel corso del mandato conferito.

Durata

Il Regolamento ha efficacia dalla data di stipulazione fino al terzo anniversario dalla data di sottoscrizione e si intende automaticamente rinnovato alla scadenza per ulteriori periodi di tre (3) anni. Pertanto, il Regolamento si è rinnovato automaticamente in data 13 febbraio 2025 per ulteriori tre (3) anni consecutivi (i.e. fino al giorno 13 febbraio 2028).

Il Regolamento si risolverà di diritto nel momento in cui la Partecipazione non sarà più detenuta in comunione dai Comproprietari.

Soggetto che esercita il controllo ai sensi dell'art. 93 TUF

Nessuno degli aderenti al Regolamento esercita il controllo su Hydra in virtù del Regolamento.

Deposito presso il Registro delle Imprese del Regolamento

Il Regolamento è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Bologna in data 14 febbraio 2019. Presso i medesimi uffici del Registro delle Imprese di Bologna è stata altresì depositata in data 2 aprile 2025 la notizia dell'intervenuto rinnovo automatico del Regolamento.

Bologna, 2 aprile 2025

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