AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Datalogic

Pre-Annual General Meeting Information Mar 27, 2025

4452_agm-r_2025-03-27_890fd64e-7c5a-431c-9159-b0d5190f6a2a.pdf

Pre-Annual General Meeting Information

Open in Viewer

Opens in native device viewer

DATALOGIC S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 6 MAGGIO 2025 IN UNICA CONVOCAZIONE

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Datalogic S.p.A.

Sede sociale via Candini 2, 40012 Calderara di Reno (BO) - capitale sociale euro 30.392.175,32 i.v.

Registro delle Imprese di Bologna, codice fiscale e partita IVA 01835711209 - REA BO 39717

DATALOGIC S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 6 MAGGIO 2025 IN UNICA CONVOCAZIONE

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

***

PARTE ORDINARIA

PUNTO 1

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 di Datalogic S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024.

Signori Azionisti,

il fascicolo Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2024 di Datalogic S.p.A. («Società») sarà messo a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A., sul meccanismo di stoccaggio centralizzato autorizzato da Consob denominato "eMarket Storage" (consultabile all'indirizzo ), nonché sul sito Internet della Società e contiene il progetto di bilancio di esercizio di Datalogic S.p.A. e il bilancio consolidato, unitamente alla relazione sulla gestione, inclusiva della rendicontazione di sostenibilità, all'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 («TUF») e all'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5-ter, del TUF. La relazione sul bilancio e sulla rendicontazione di sostenibilità redatta dalla Società di revisione legale, nonché la Relazione del Collegio Sindacale saranno messe a disposizione del pubblico insieme alla Relazione Finanziaria Annuale. Nei medesimi termini saranno inoltre messe a disposizione del pubblico la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari. Si rinvia pertanto a tali documenti.

***

Signori Azionisti,

rinviando per ogni dettaglio alla documentazione di bilancio che sarà pubblicata e messa a disposizione nei termini di legge, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione

"Approvare il bilancio di Datalogic S.p.A. per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 che evidenzia un utile pari a euro 37.858.740,00 (trentasettemilioniottocentocinquantottomilasettecentoquaranta/00)".

PUNTO 2

Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio al 31 dicembre 2024.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Società, preso atto della Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2024, della relazione di revisione redatta dalla società di revisione legale nonché della relazione del Collegio Sindacale, visto il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, che evidenzia un utile pari a euro 37.858.740,00 (trentasettemilioniottocentocinquantottomilasettecentoquaranta/00), e considerato che la riserva legale ha raggiunto il quinto del capitale sociale ai sensi dell'art. 2430 del codice civile, Vi invita a destinare agli azionisti un dividendo unitario ordinario, al lordo delle ritenute di legge, pari a dodici euro per azione, con stacco cedola il 14 luglio 2025 (record date 15 luglio 2025) e pagamento a partire dal 16 luglio 2025, per un importo complessivo massimo di Euro 6.437.579,00 (seimilioniquattrocentotrentasettemilacinquecentosettantanove/00) attingendo al risultato dell'esercizio e di destinare la restante parte del risultato dell'esercizio alla riserva utili a nuovo.

* * *

Signori Azionisti,

rinviando per ogni dettaglio alla documentazione di bilancio pubblicata e messa a disposizione nei termini di legge, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione

"Distribuire agli azionisti un dividendo unitario ordinario, al lordo delle ritenute di legge, pari a dodici centesimi di euro per azione, con stacco cedola il 14 luglio 2025 (record date 15 luglio 2025) e pagamento a partire dal 16 luglio 2025, per un importo massimo di Euro 6.437.579,00 (seimilioniquattrocentotrentasettemilacinquecentosettantanove/00), attingendo al risultato dell'esercizio, considerato che la riserva legale ha raggiunto il quinto del capitale sociale ai sensi dell'art. 2430 del codice civile, e di destinare la restante parte del risultato dell'esercizio alla riserva utili a nuovo."

PUNTO 3

Nomina del Collegio Sindacale:

  • 3.1 nomina dei sindaci effettivi e dei supplenti;
  • 3.2 nomina del Presidente;

3.3 determinazione del compenso del Presidente e dei sindaci effettivi.

Signori Azionisti,

il Collegio Sindacale della Società - nominato dall'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2022 - è in scadenza per compiuto mandato in seguito all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024. L'Assemblea è, pertanto, chiamata a nominare 3 Sindaci effettivi – tra cui il Presidente - e 3 Sindaci supplenti, che dureranno in carica per 3 esercizi (scadendo, dunque, con l'approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2027), nonché a definire il relativo compenso.

Con riferimento alla nomina del Presidente dell'organo di controllo della Società, si precisa che l'Assemblea degli Azionisti sarà chiamata ad adottare tale deliberazione nel solo caso in cui non sia possibile individuarlo per effetto dell'applicazione del meccanismo del voto di lista di cui infra. L'art. 21 dello Statuto sociale prevede, infatti, che la nomina del Collegio Sindacale della Società avvenga per il tramite del cd. sistema del "voto di lista", con ciò assicurando alle cd. "minoranze", in caso di presentazione di almeno due liste (non collegate tra loro), la nomina di un Sindaco effettivo, in qualità di Presidente, e di un Sindaco supplente.

Hanno diritto di presentare liste di candidati per la nomina dell'organo di controllo della Società – liste che devono essere depositate presso la sede della Società almeno 25 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale – i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari (al momento del deposito delle liste medesime) di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria1 , con l'obbligo di comprovarne la titolarità entro il termine previsto per la pubblicazione delle stesse liste da parte della Società, vale a dire almeno 21 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale.

Qualora entro il termine ultimo per la presentazione delle liste di candidati per la nomina dell'organo di controllo (i.e. 25 giorni prima dell'Assemblea) risulti essere stata presentata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino tra loro collegati ai sensi della normativa, anche regolamentare, applicabile, potranno essere presentate ulteriori liste sino al terzo giorno successivo a tale termine (i.e. sino al 22° giorno antecedente all'Assemblea); in tal caso, la soglia richiesta per la loro presentazione è ridotta alla metà e, dunque, allo 1,25% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

1 Quota di partecipazione stabilita da Consob con determinazione dirigenziale n. 123 del 28/01/2025 "Pubblicazione della quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo".

Gli uffici della Società provvederanno a dare informativa al mercato, mediante comunicato stampa, dell'eventuale "riapertura" dei termini per la presentazione delle liste. Si applicheranno, anche in questo caso, le medesime prescrizioni (precedentemente indicate) relativamente (i) al momento in cui i soci, da soli o insieme ad altri soci, dovranno essere titolari della partecipazione azionaria richiesta per la presentazione della lista (i.e. si fa riferimento al giorno del deposito della stessa presso la sede della Società) e (ii) all'obbligo di comprova di quanto al punto (i) che precede (i.e. almeno 21 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea).

Le liste dei candidati per la nomina dell'organo di controllo della Società saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet www.datalogic.com e con le altre modalità previste dalla Consob almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea.

Ogni socio non può presentare - o concorrere a presentare – né votare più di una lista (neppure per interposta persona o società fiduciaria); i soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

I sindaci "uscenti" sono rieleggibili. Le liste di candidati devono essere necessariamente articolate in n. 2 distinte sezioni:

  • (i) la prima sezione (Sindaci effettivi) contiene l'indicazione di n. 1 o più candidati fino a un massimo di n. 3 (contrassegnati da un numero progressivo) - alla carica di Sindaco effettivo;
  • (ii) la seconda sezione (Sindaci supplenti) contiene l'indicazione di n. 1 o più candidati fino a un massimo di n. 3 (contrassegnati da un numero progressivo) - alla carica di Sindaco supplente.

Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi all'interno dell'organo di controllo, le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso, in misura conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi sia quanto ai candidati alla carica di sindaco effettivo sia quanto ai candidati alla carica di sindaco supplente.

Inoltre, al fine di garantire, in ogni caso, la sussistenza dei requisiti di professionalità di cui all'art. 1, comma 1 del D.M. 162 del 30 marzo 2000, con riferimento alle liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre, si raccomanda di includere tra i primi due posti di entrambe le sezioni almeno un candidato individuato tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Ai sensi di quanto prescritto dallo Statuto sociale e dalla normativa vigente, ogni lista - debitamente sottoscritta dai soci che la presentano - dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

  • informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
  • in caso di "lista di minoranza" (vale a dire lista presentata da parte dei soli soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa), una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies del cd. Regolamento Emittenti con quest'ultimi (vale a dire i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa). Inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui alla Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, si raccomanda ai soci che presentino una "lista di minoranza" di fornire, altresì, le ulteriori informazioni indicate al paragrafo 3 della citata Comunicazione Consob;
  • accettazione della candidatura da parte dei singoli candidati;
  • dichiarazione mediante la quale gli stessi candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza degli ulteriori requisiti prescritti per ricoprire la carica. A tal proposito - oltre a ricordare ai Signori Azionisti di tener conto della Comunicazione Consob n. DEM/DCL/DSG/8067632 del 17 luglio 2008 - si segnala, tra l'altro, che (i) ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del D.M. 162 del 30 marzo 2000 sono da intendersi strettamente attinenti all'attività della

Società: le attività delle telecomunicazioni, dell'informatica, della telematica, dell'elettronica e della multimedialità, nonché le materie inerenti alle discipline giuridiche privatistiche ed amministrative, le discipline economiche, quelle relative alla ragioneria, all'organizzazione e revisione aziendale e che (ii) ai sensi del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana - a cui la Società aderisce - i Sindaci devono essere scelti tra persone che possono essere qualificate come indipendenti anche in base ai criteri previsti dal predetto Codice con riferimento agli Amministratori. Pertanto, coloro che hanno diritto e intendessero presentare le liste sono invitati a considerare anche tali requisiti al momento dell'individuazione dei candidati da proporre, tenendo anche conto dei criteri qualitativi e quantitativi di indipendenza dei sindaci, approvati dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 30 aprile 2024, previa istruttoria del Comitato, e resi disponibili sul sito internet della Società, nella sezione "azienda – corporate governance – assemblea degli azionisti 2025";

  • curriculum vitae di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società. Si raccomanda ai candidati di voler autorizzare la pubblicazione del proprio curriculum vitae sul sito internet della Società www.datalogic.com.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni previste dall'articolo 21 dello Statuto sociale e, più in generale, dalla normativa vigente applicabile saranno considerate come non presentate. All'elezione si procederà come di seguito precisato:

  • nel caso di presentazione di due o più liste:
    • a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle due sezioni della lista medesima, n. 2 membri effettivi e n. 2 membri supplenti;
    • b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle due sezioni della lista medesima, n.1 membro effettivo, al quale sarà inoltre conferita la carica di Presidente del Collegio Sindacale e n.1 membro supplente.

In caso di parità di voti tra 2 (due) (o più) liste, risulterà eletto sindaco il candidato più anziano di età;

  • nel caso di presentazione di una sola lista, l'Assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e, in caso di approvazione, il candidato indicato al primo posto della sezione Sindaci effettivi risulterà eletto Presidente del Collegio Sindacale.

In assenza di liste presentate, l'Assemblea provvederà alla nomina del Collegio Sindacale (e del suo Presidente) con le maggioranze di legge, fermo restando, in ogni caso, sia il rispetto della disciplina dettata in materia di equilibrio tra i generi sia il rispetto dei requisiti per poter essere nominato Sindaco della Società.

Oltre alla nomina dei componenti (effettivi e supplenti) del Collegio Sindacale, si rende, altresì, necessario deliberare in ordine all'attribuzione del compenso annuale lordo spettante per la carica, attualmente stabilito in Euro 25 mila per il Presidente del Collegio Sindacale e in euro 20 mila per ciascuno dei Sindaci effettivi.

Si evidenzia inoltre che, in ragione della circostanza che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto potranno avvenire, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, esclusivamente tramite il Rappresentante Designato e in considerazione dell'esigenza che le proposte di deliberazione siano conoscibili dalla generalità dei legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto in tempo utile per fornire istruzioni di voto al Rappresentante Designato, fermo restando il disposto dell'art. 126-bis del TUF, la Società invita gli Azionisti che presentino una lista di candidati alla carica di membri del Collegio Sindacale, anche contestualmente al deposito delle liste, a formulare proposte di deliberazione, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del TUF, in merito alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale, al Presidente del Collegio e al compenso annuale.

Coloro ai quali spetti il diritto di voto ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del TUF, potranno formulare tali proposte con le modalità e nei termini indicati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

* * *

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione, vi invita a:

  • (i) nominare i componenti del Collegio Sindacale;
  • (ii) nominare il Presidente del Collegio Sindacale;
  • (iii) determinare il compenso annuale dei componenti il Collegio Sindacale.

PUNTO 4

Determinazione del compenso annuale dei componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

ai sensi dell'art. 20 dello statuto sociale l'Assemblea è chiamata a deliberare sui compensi globali massimi da assegnare ai componenti il Consiglio di Amministrazione.

Al fine di dotare l'organo amministrativo di adeguate risorse per poter prevedere una remunerazione dell'Amministratore Delegato in linea con i compensi medi di mercato e, dall'altro, far fronte ad eventuali ulteriori soluzioni di governance che il Consiglio di Amministrazione ritenesse di dover implementare per una gestione dell'attività di impresa maggiormente efficace, la raccomandazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea è di stabilire, con espressa esclusione dei piani di compenso basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea dei Soci, il compenso globale massimo assegnabile alla totalità dei membri del Consiglio di Amministrazione, compresi quelli investiti di particolari cariche, per l'esercizio sociale corrente (2025) e per la frazione di quello successivo (2026), sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio della Società relativo all'esercizio 2025, in un importo annuo complessivo e cumulativo pari a euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00), rimettendo alla discrezionalità del Consiglio ogni decisione circa la ripartizione del suddetto importo globale massimo tra i diversi Consiglieri.

***

Signori Azionisti,

Vi invitiamo a presentare e a votare le vostre proposte sul compenso annuale dei componenti il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale.

A tale ultimo riguardo, si evidenzia che, in ragione della circostanza che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto potranno avvenire, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, esclusivamente tramite il Rappresentante Designato e in considerazione dell'esigenza che le proposte di deliberazione siano conoscibili dalla generalità dei legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto in tempo utile per fornire istruzioni di voto al Rappresentante Designato, fermo restando il disposto dell'art. 126-bis del TUF, la Società invita qualsiasi soggetto al quale spetti il diritto di voto a formulare proposte di deliberazione, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del TUF, in merito al compenso annuale dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Coloro ai quali spetti il diritto di voto ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del TUF, potranno formulare tali proposte con le modalità e nei termini indicati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

PUNTO 5

Piano azionario di lungo termine 2025-2027; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in assemblea ordinaria per sottoporre alla vostra approvazione, ai sensi dell'art. 114-bis del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni (il "TUF"), un piano di attribuzione gratuita di diritti che consentono di ricevere gratuitamente azioni ordinarie (le "Azioni") di Datalogic S.p.A. ("Datalogic" o la "Società") denominato "Shares Plan 2025 – 2027 di Datalogic S.p.A." (il "Piano") riservato al Presidente Esecutivo, all'Amministratore Delegato, ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche e agli Executives, i Directors e Senior Managers, nonché alle ulteriori risorse di Datalogic S.p.A. e delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico della Finanza (le "Società Controllate") al cui servizio saranno utilizzate: (i) azioni proprie oggetto di acquisto a valere sull'autorizzazione di cui all'art. 2357 del codice civile concessa di volta in volta dall'Assemblea degli Azionisti; e/o (ii) azioni rivenienti da aumenti di capitale ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile eventualmente approvati dall'Assemblea dei Soci.

Il documento informativo relativo al Piano, redatto ai sensi dell'articolo 114-bis del TUF e dell'articolo 84-bis e dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti, sarà messo a disposizione del pubblico nei termini di legge e sarà consultabile presso la sede sociale, il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage", gestito da Teleborsa S.r.l., nonché pubblicate sul sito internet della Società www.datalogic.com.

1) Ragioni che motivano l'adozione del Piano

La Società, in linea con le migliori prassi di mercato adottate dalle società quotate a livello nazionale e internazionale, ritiene che i piani di compensi basati su azioni costituiscano un efficace strumento di incentivazione e di fidelizzazione per il management e i dipendenti, al contempo contribuendo alla creazione di valore per gli azionisti nel medio-lungo termine.

L'adozione di piani di remunerazione basati su azioni risponde alle raccomandazioni del Codice di Corporate Governance, il cui n. 28 riconosce che tali piani rappresentano uno strumento idoneo a consentire l'allineamento degli interessi degli amministratori esecutivi e dei dirigenti con responsabilità strategiche delle società quotate con quelli degli azionisti in un orizzonte di lungo termine. Il Piano ha quindi la finalità principale di rafforzare le leve di attraction e retention della Società nei confronti di risorse chiave per il raggiungimento degli obiettivi strategici del Gruppo nei mercati in cui opera.

Inoltre, in linea con la raccomandazione n. 27 del Codice di Corporate Governance in relazione al perseguimento del "successo sostenibile", il Piano prevede il raggiungimento di obiettivi di performance legati anche a parametri non finanziari, e, segnatamente, il KPI ESG Net Promoter Score 2027 (con un peso del 10%).

2) Oggetto e modalità di attuazione del Piano

Il Piano ha ad oggetto l'attribuzione gratuita di diritti (i "Diritti") che consentono di ricevere a titolo gratuito, ai termini e alle condizioni del Piano, una (1) Azione per ogni Diritto attribuito. Il numero di Azioni oggetto di eventuale assegnazione sarà determinato, per la componente performance-based, in base al livello di raggiungimento e/o superamento degli obiettivi di performance (gli "Obiettivi di Performance") e, per la componente time-based, in base al mantenimento del rapporto di lavoro durante il periodo di vesting.

Le Azioni oggetto di assegnazione avranno godimento regolare e, pertanto, i diritti ad esse correlati competono a ciascun beneficiario del Piano (il "Beneficiario") a partire dal momento in cui il medesimo diventerà titolare delle Azioni.

Il Piano prevede un'assegnazione unica di massime 1.500.00 Azioni nel 2028.

A ciascun Beneficiario sarà assegnata una (1) Azione a titolo gratuito per ogni Diritto attribuito al verificarsi delle condizioni previste dal Regolamento, consistenti, oltre che nel raggiungimento degli specifici Obiettivi di Performance, anche nel mantenimento del Rapporto (come di seguito definito) presso Datalogic o una delle Società Controllate fino al termine del periodo di vesting. In particolare, a ciascun Beneficiario verranno assegnati due differenti categorie di Diritti, secondo un duplice meccanismo:

(A) Diritti assegnati con il meccanismo "time-based": a ciascun Beneficiario sarà assegnata una (1) Azione a titolo gratuito per ogni Diritto attribuito, a condizione che, tra il momento dell'assegnazione dei Diritti fino al termine del periodo di vesting, vi sia stata costanza di Rapporto (come di seguito definito) presso Datalogic

o una delle Società Controllate. Inoltre, al termine del periodo di vesting, il Beneficiario non deve risultare dimissionario o Bad Leaver.

(B) Diritti assegnati con il meccanismo "performance-based": fermo restando quanto di seguito previsto, a ciascun Beneficiario sarà assegnata una (1) Azione a titolo gratuito per ogni Diritto attribuito, a condizione che siano raggiunti gli Obiettivi di Performance.

La Società metterà a disposizione del Beneficiario le Azioni al medesimo spettanti nel corso del 2028 (i.e. successivamente all'approvazione del bilancio consolidato di Datalogic al 31 dicembre 2027), previa verifica del raggiungimento degli Obiettivi di Performance, per la parte performance-based, e previo mantenimento del Rapporto (come di seguito definito), per la parte time-based.

3) Destinatari del Piano

Il Piano è destinato al Presidente Esecutivo, all'Amministratore Delegato, ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche e agli Executives, i Directors, e Senior Managers, nonché eventuali risorse critiche e strategiche di Datalogic e delle sue Società Controllate che rivestano ruoli strategicamente rilevanti o comunque in grado di apportare un significativo contributo, nell'ottica del perseguimento degli obiettivi strategici di Datalogic e del successo sostenibile.

I Beneficiari saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione, sentito, per quanto di competenza, il parere del Comitato ed in base alle indicazioni dell'Amministratore Delegato relativamente ai Beneficiari che non siano membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare all'Amministrazione Delegato l'identificazione dei Beneficiari che siano dirigenti o dipendenti.

Il numero dei Diritti da attribuire a ciascun Beneficiario sarà definito valutando l'importanza strategica di ciascuno di essi in funzione della creazione di nuovo valore.

4) Modalità e clausole di attuazione del Piano, con particolare riferimento alla sua durata e alle condizioni per l'assegnazione delle Azioni

Il Piano prevede l'attribuzione dei Diritti nel corso del 2025 o, anche successivamente, per i dirigenti o dipendenti assunti o incaricati di ricoprire posizioni chiave dopo il 2025. Al termine del periodo di vesting triennale (successivo all'approvazione del bilancio consolidato per l'esercizio chiuso al 2027), verrà determinato il numero di Azioni da attribuire a ciascun Beneficiario a fronte dei risultati conseguiti nel corso del triennio precedente.

Gli Obiettivi di Performance oggetto del Piano sono rappresentati da: (i) "Tasso annuo di crescita composto (CAGR) dei Ricavi Adjusted 2025 - 2027" (come di seguito definito), con un peso ponderato del 60%, (ii) "Adjusted EBIT Margin 2027 (come di seguito definito), con un peso ponderato del 30%; (iii) "KPI ESG Net Promoter Score 2027" (come di seguito definito) con un peso ponderato del 10%.

(i) Tasso annuo di crescita composto (CAGR) dei Ricavi Adjusted 2025 – 2027

Per "Tasso annuo di crescita composto (CAGR) dei Ricavi Adjusted 2025 - 2027" (o "CAGR dei Ricavi Adjusted") si intende la crescita percentuale media annua dei "ricavi" del Gruppo nel periodo 2025-2027, rettificata escludendo i ricavi generati da linee di business eventualmente cedute e i ricavi generati da linee di business eventualmente acquisite.

(ii) Adjusted EBIT Margin 2027

Per "Adjusted EBIT Margin 2027 si intende l'incidenza percentuale dell'"EBIT Adjusted" sui Ricavi Adjusted.

dove

  • per "Ricavi Adjusted" si intendono i ricavi del Gruppo come riportati nel bilancio consolidato chiuso al 31/12/2027, rettificati escludendo i ricavi generati da linee di business eventualmente cedute e i ricavi generati da linee di business eventualmente acquisite; e
  • per "EBIT Adjusted" si intende l'EBIT Adjusted come riportato nel bilancio consolidato chiuso al 31/12/2027, rettificato escludendo l'EBIT generato da linee di business eventualmente cedute e l'EBIT generato da linee di business eventualmente acquisite.

(iii) KPI ESG Net Promoter Score 2027

In linea con la raccomandazione n. 27 del Codice di Corporate Governance in relazione al perseguimento del "successo sostenibile", il Piano prevede il raggiungimento di obiettivi di performance legati anche a parametri non finanziari. In particolare, il Piano prevede un obiettivo di sostenibilità denominato "KPI ESG Net Promoter Score" indicativo dell'indice di soddisfazione da parte del cliente in relazione ai prodotti venduti e al livello di servizio fornito da Datalogic. Il KPI ESG Net Promoter Score rappresenta la percentuale di clienti che consiglierebbe i prodotti ed i servizi Datalogic. Per i Beneficiari in relazione ai quali il Piano prevede la sola componente time-based, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo di sostenibilità (i.e., il KPI ESG Net Promoter Score), il numero di Azioni assegnate verrà ridotto del 10%.

Qualora nessuno degli Obiettivi di Performance fosse raggiunto al livello "Entry Point", i Beneficiari non avranno diritto a ricevere Azioni per la parte di Piano performance-based.

Gli Obiettivi di Performance indicati costituiscono obiettivi indipendenti. Il mancato raggiungimento dell'Obiettivo di Performance a livello "Entry Point", considerato a livello di singolo Obiettivo di Performance, non permette l'Assegnazione delle Azioni correlate al raggiungimento di quell'Obiettivo di Performance.

Il numero di Azioni, determinato sulla base del livello di raggiungimento di ciascuno degli Obiettivi di Performance, verrà attribuito solo se verrà raggiunta la soglia minima ("access gate") di Cash Flow Operativo cumulato nel corso del triennio di durata del periodo di vesting, nei termini che saranno definiti dal Consiglio di Amministrazione nel Regolamento.

Le Azioni Assegnate a ciascun Beneficiario, per la parte di Piano performance-based, in caso di raggiungimento degli Obiettivi di Performance, ai termini e alle condizioni stabilite dal Regolamento, saranno determinate come segue:

Obiettivi di Performance Peso Azioni Assegnate (in % sulle azioni
Ponderato derivanti dai Diritti performance-based
attribuiti al
beneficiario) in relazione al livello di
performance
Entry Point (1) Target (2) Max (3)
Tasso annuo di crescita composto (CAGR) dei 60% 50% 100% 110%
Ricavi Adjusted 2025 - 2027
Adjusted EBIT Margin 2027 30% 50% 100% 110%
KPI ESG Net Promoter Score 2027 10% -- 100% --

(1) Entry Point: rappresenta il livello minimo di raggiungimento di ciascuno degli Obiettivi di Performance al di sotto al quale nessuna azione verrà assegnata. Al raggiungimento del livello Entry Point verrà assegnato il 50% delle azioni derivanti dal totale dei Diritti attribuiti al Beneficiario.

(2) Target: rappresenta il livello Target di ciascuno degli Obiettivi di Performance, al raggiungimento del quale verrà assegnato il 100% delle azioni derivanti dal totale dei Diritti attribuiti al Beneficiario.

(3) Max: rappresenta il livello massimo di raggiungimento per ciascuno degli Obiettivi di Performance al raggiungimento del quale verrà assegnato il 110% delle azioni derivanti dal totale dei Diritti attribuiti al Beneficiario.

In relazione agli Obiettivi di Performance (i) "Tasso annuo di crescita composto (CAGR) dei Ricavi Adjusted 2025 – 2027" e (ii) "Adjusted EBIT Margin 2027", i valori intermedi nell'intervallo tra Entry Point e Target e nell'intervallo tra Target e Max verranno calcolati per interpolazione lineare.

In relazione all'Obiettivo di Performance di sostenibilità "KPI ESG Net Promoter Score 2027", il calcolo sarà effettuato sulla base del raggiungimento del livello Target, senza tenere in considerazione i livelli Entry Point e Max. In caso di non raggiungimento dell'obiettivo Target di sostenibilità, il risultato di performance verrà

considerato dello 0%, così come nel caso di superamento dell'obiettivo Target di sostenibilità, il risultato di performance verrà considerato del 100%.

Le modalità di calcolo degli Obiettivi di Performance saranno contenute nel Regolamento.

Nel corso del periodo di validità del Piano, il Consiglio di Amministrazione potrà rivedere ed eventualmente integrare gli Obiettivi di Performance, in tutto o in parte, con altri parametri che vengano ritenuti più funzionali rispetto alle finalità del Piano, ovvero affiancati ad ulteriori obiettivi.

Quale condizione per beneficiare del Piano, il regolamento dello stesso prevedrà l'esistenza e il mantenimento di un rapporto di amministrazione e/o dirigenziale e/o di lavoro subordinato tra i Beneficiari e la Società o una delle Società Controllate (il "Rapporto"). La cessazione del Rapporto incide sull'assegnazione delle Azioni, determinando, nelle ipotesi contemplate dal Piano, l'estinzione dei Diritti.

Qualora, nel corso del Piano:

  • i. dovesse intervenire un cambio di controllo (come definito nel Documento Informativo),
  • ii. venisse promossa un'offerta pubblica di acquisto o un'offerta pubblica di scambio avente ad oggetto le Azioni, o
  • iii. venisse deliberata la revoca dalla quotazione delle Azioni presso l'Euronext Milan da parte di Borsa Italiana S.p.A. (cd. delisting) o fossero assunte delibere e/o impegni che rendano certo il delisting (ognuno degli eventi di cui ai punti i. ii. e iii. gli "Eventi"),

il Consiglio di Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, avrà facoltà di (i) concedere ai Beneficiari di esercitare anticipatamente i Diritti e ricevere le relative Azioni, o (ii) corrispondere una somma di denaro in sostituzione delle Azioni spettanti ai termini previsti dal Regolamento, qualora l'andamento degli Obiettivi di Performance sia in linea con gli obiettivi fissati dal Consiglio di Amministrazione. Qualora si dovesse verificare uno degli Eventi, il Beneficiario riceverà un quantitativo pro-rata del numero di Azioni o di denaro ad esso spettante come determinato dagli organi competenti, sentito per quanto di competenza il Comitato, con riferimento all'ultimo bilancio consolidato approvato alla data dell'Evento rilevante. Il pro-rata delle Azioni o del denaro sarà determinato avendo a riferimento come unità di calcolo l'anno fiscale. Le decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente paragrafo saranno vincolanti per i Beneficiari.

5) Eventuale sostegno del Piano da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei Lavoratori di cui all'art. 4, comma 112, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350

Il Piano non riceverà alcun sostegno da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'art. 4, comma 112, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350.

6) Limiti al trasferimento dei diritti e delle Azioni assegnate

I Diritti e tutti i diritti in essi incorporati sono strettamente personali, nominativi, intrasferibili per atto tra vivi e non negoziabili e quindi impignorabili e non utilizzabili a fronte dei debiti o contratti assunti da ciascuno dei Beneficiari nei confronti di ovvero di terzi.

Il regolamento del Piano prevedrà ulteriori indicazioni in merito ai vincoli di disponibilità gravanti sulle Azioni, in considerazione della presenza di clausole di clawback.

Per maggiori dettagli sul Piano, si rinvia al documento informativo sul Piano, redatto ai sensi dell'articolo 114 bis del TUF e dell'articolo 84-bis e all'Allegato 3A del Regolamento Emittenti.

* * *

Signori Azionisti,

alla luce di quanto sopra illustrato, Vi invitiamo ad assumere le seguenti deliberazioni:

"L'Assemblea di Datalogic S.p.A.

delibera

  • di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'adozione del piano azionario di lungo termine 2025 – 2027 denominato "Share Plan 2025 – 2027 di Datalogic S.p.A." avente le caratteristiche (ivi compresi condizioni e presupposti di attuazione) indicate nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nel documento informativo sul Piano;

  • di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, ogni potere necessario o opportuno per (a) dare esecuzione allo "Share Plan 2025 – 2027 di Datalogic S.p.A.", in particolare a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni potere per predisporre e adottare il regolamento di attuazione del piano, nonché modificarlo e/o integrarlo con le integrazioni ritenute di volta in volta necessarie e/o opportune ai fini del miglior perseguimento delle finalità del piano medesimo, individuare i beneficiari e determinare il quantitativo di diritti per l'assegnazione delle azioni Datalogic, procedere alle assegnazioni ai beneficiari, nonché compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione che siano necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del piano medesimo, con facoltà di delegare i propri poteri, compiti e responsabilità in merito all'esecuzione e applicazione del piano all'Amministratore Delegato, fermo restando che ogni decisione relativa e/o attinente all'attribuzione dei diritti all'Amministratore Delegato quale beneficiario (come ogni altra decisione relativa e/o attinente alla gestione e/o attuazione del piano nei suoi confronti) resterà di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione e (b) per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni".

* * *

PUNTO 6

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:

  • 6.1 approvazione della prima sezione (politica di remunerazione 2025); deliberazioni inerenti e conseguenti;
  • 6.2 voto non vincolante sulla seconda sezione (compensi dell'esercizio 2024); deliberazioni inerentie conseguenti.

Signori Azionisti,

ai sensi dell'articolo 123-ter, commi 3-bis e 6, del TUF l'odierna Assemblea è chiamata a deliberare in merito alla prima e seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti della società, predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob in materia di emittenti adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999.

Ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del TUF, la deliberazione dell'Assemblea sulla prima sezione è vincolante, ai sensi del citato art. 123-ter, comma 6 del TUF, mentre sulla seconda sezione l'Assemblea dovrà deliberare in senso favorevole o contrario, con deliberazione non vincolante.

Conseguentemente, si ritiene opportuno porre in votazione le proposte deliberative relative alla prima e alla seconda sezione in via separata. Per ogni ulteriore dettaglio, si rinvia alla Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob in materia di emittenti adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, che sarà pubblicata e messa a disposizione del pubblico nei termini di legge.

Di seguito sono riportate, per ciascuna delle due votazioni in merito al presente punto all'ordine del giorno, le relative proposte deliberative:

1. PRIMA VOTAZIONE

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Datalogic S.p.A.,

delibera

di approvare la prima sezione della "Relazione sulla Politica di remunerazione e sui compensi corrisposti" della Società, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58."

2. SECONDA VOTAZIONE

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Datalogic S.p.A.,

delibera

di esprimere parere favorevole sulla seconda sezione della "Relazione sulla Politica di remunerazione e sui compensi corrisposti" della Società, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter comma 4 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.".

PUNTO 7

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca, per la parte non ancora eseguita, dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea del 30 aprile 2024; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con deliberazione assembleare assunta in data 30 aprile 2024, il Consiglio di Amministrazione della Società è stato autorizzato ad acquistare e disporre di azioni ordinarie (proprie) della Società, per un periodo non superiore a 18 mesi a decorrere dalla citata deliberazione assembleare del 30 aprile 2024, nel rispetto delle modalità e dei criteri ivi indicati.

In considerazione dell'opportunità di rinnovare l'autorizzazione, per le ragioni illustrate in dettaglio nella presente Relazione, il Consiglio di Amministrazione propone di revocare l'autorizzazione concessa con delibera del 30 aprile 2024, a far data dalla data della delibera assembleare e per la parte non eseguita, e di deliberare contestualmente una nuova autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie della Società nei termini illustrati nella presente Relazione, predisposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 125-ter del TUF, dell'art. 73 del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente integrato e modificato (il "Regolamento Emittenti") e dell'allegato 3A, schema n. 4, del Regolamento Emittenti.

1. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

La richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, oggetto della presente proposta, è finalizzata a consentire alla Società, previo reperimento di adeguata copertura finanziaria compatibile con i programmi futuri, gli investimenti e i vincoli contrattuali in essere, di acquistare e disporre delle azioni ordinarie, nel rispetto degli artt. 2357 e seguenti del codice civile, dell'art. 132 del TUF e delle applicabili disposizioni del Regolamento Emittenti, del Regolamento (UE) n. 596 del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato ("Regolamento MAR"), del Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016 ("Regolamento Delegato"), nonché in conformità alle prassi di mercato di tempo in tempo ammesse, per le seguenti finalità:

  • (i) sostegno della liquidità ed efficienza del mercato;
  • (ii) perseguire un efficiente impiego della liquidità generata dall'attività caratteristica della Società anche tramite investimento a medio e lungo termine in azioni proprie;
  • (iii) impiego a servizio di piani di compensi basati su strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 114-bis del TUF, nonché da programmi di assegnazione gratuita di azioni agli Azionisti; e
  • (iv) conservare per successivi utilizzi, ivi incluso: corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, con altri soggetti, nell'ambito di operazioni di interesse della Società, inclusa la destinazione al servizio di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società o prestiti obbligazionari con warrant.

Si precisa che la richiesta di autorizzazione comprende altresì la facoltà del Consiglio di Amministrazione di compiere ripetute e successive operazioni di acquisto e vendita (o altri atti di disposizione) di azioni proprie anche su base rotativa (c.d. revolving), anche per frazioni del quantitativo massimo autorizzato, di modo che, in

ogni tempo, il quantitativo di azioni oggetto del proposto acquisto e nella proprietà della Società e, se del caso, delle società da esse controllate, non ecceda i limiti previsti dalla legge e dall'autorizzazione dell'Assemblea e in ogni caso tale acquisto sia realizzato in conformità alle applicabili disposizioni del TUF, Regolamento Emittenti, del Regolamento MAR, del Regolamento Delegato nonchéalle prassi di mercato di tempo in tempo ammesse.

2. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione.

Ai sensi dell'art. 2357, comma 3, del Codice Civile l'autorizzazione è richiesta per l'acquisto, anche in più tranche, di azioni ordinarie Datalogic con un valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie Datalogic di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore alla quinta parte del capitale sociale della Società.

Alla data della presente relazione, il capitale sociale sottoscritto e versato di Datalogic ammonta a Euro 30.392.175,32 ed è suddiviso in n. 58.446.491 azioni ordinarie con un valore nominale di Euro 0,52 ciascuna. Alla data della presente relazione, la Società detiene in totale n. 4.800.000 azioni proprie ordinarie pari al 8,21% del capitale sociale emesso ed al 4,99% dei diritti di voto complessivi, mentre le società controllate da Datalogic non detengono azioni della medesima.

3. Informazioni utili ai fini di una compiuta valutazione del rispetto della disposizione prevista dall'art. 2357 del codice civile.

In conformità dell'art. 2357, comma 1, del codice civile, gli acquisti di azioni proprie potranno avvenire esclusivamente nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione e potranno riguardare esclusivamente azioni interamente liberate.

Anteriormente all'effettuazione di ciascuna operazione di acquisto di azioni ordinarie che sia condotta per le finalità indicate nel paragrafo 1 che precede, il Consiglio di Amministrazione e per esso l'Amministratore Delegato, dovrà verificare che siano rispettati i limiti stabiliti dall'art. 2357 del codice civile. Per consentire le verifiche sulle società controllate, saranno impartite a queste specifiche direttive per la tempestiva comunicazione alla Società di ogni eventuale acquisto di azioni ordinarie della controllante effettuato ai sensi dell'art. 2359-bis del codice civile.

Le disposizioni di legge e i principi contabili di tempo in tempo applicabili dovranno essere osservati ai fini delle appostazioni contabili da eseguire in occasione dell'acquisto di azioni, loro alienazione, permuta, conferimento o svalutazione. In caso di alienazione, permuta, conferimento o svalutazione, l'importo corrispondente potrà essere riutilizzato per ulteriori acquisti, fino allo spirare del termine dell'autorizzazione deliberata dall'assemblea, entro le condizioni, limiti quantitativi e di spesa stabiliti dalla stessa assemblea.

L'acquisto oggetto della vostra autorizzazione è conforme al limite disposto dall'art. 2357, comma 3, del codice civile, considerato che esso ha ad oggetto un numero di azioni che, sommato alle azioni già detenute dalla Società, non eccede la quinta parte del capitale sociale.

Si precisa al riguardo che le società controllate non detengono azioni della Società.

Resta inteso che il Consiglio di Amministrazione e, per esso, l'Amministratore Delegato è tenuto a verificare il rispetto delle condizioni richieste dall'art. 2357, comma 1 e 3, del codice civile per l'acquisto di azioni proprie all'atto in cui procede al compimento di ogni acquisto autorizzato.

4. Durata per la quale l'autorizzazione è richiesta.

Il Consiglio di Amministrazione propone di stabilire la durata dell'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie nel termine massimo consentito dalla legge, attualmente fissato dall'art. 2357, comma 2, del codice civile in un periodo di diciotto mesi, dalla data della delibera di approvazione della presente proposta da parte dell'Assemblea. Durante tale periodo gli acquisti di azioni potranno avvenire in una o più volte e in ogni momento, secondo quanto determinato dal Consiglio di Amministrazione, e in ogni caso in misura e tempi liberamente determinati, nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.

L'autorizzazione all'alienazione, disposizione e/o utilizzo è richiesta senza limiti temporali anche al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità per effettuare gli atti di disposizione delle azioni.

5. Corrispettivo minimo e corrispettivo massimo delle azioni proprie da acquistare.

In caso di acquisto di azioni della Società, il prezzo di acquisto delle azioni sarà individuato, di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle eventuali prescrizioni regolamentari o prassi di mercato ammesse, ma, in ogni caso, non potrà essere né inferiore né superiore di oltre il 15% (quindici per cento) rispetto al prezzo ufficiale di Borsa del giorno precedente (a chiusura di seduta) a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto, nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dalle disposizioni di legge e regolamentari, anche di rango europeo, di tempo in tempo vigenti, nonché delle prassi di mercato ammesse, di tempo in tempo vigenti, ove applicabili.

Il Consiglio di Amministrazione propone di essere autorizzato ad alienare, disporre delle e/o utilizzare, ai sensi dell'art. 2357-ter del codice civile, a qualsiasi titolo e in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, le azioni proprie in portafoglio e quelle acquistate in attuazione dell'autorizzazione eventualmente concessa dall'Assemblea, per le finalità indicate nel paragrafo 1 che precede, secondo modalità, termini e condizioni determinati di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle modalità realizzative in concreto impiegate, all'andamento dei prezzi del titolo Datalogic e al migliore interesse della Società, restando inteso che i proventi di ogni eventuale atto di disposizione delle azioni proprie potranno essere utilizzati per ulteriori acquisti di azioni, fino alla scadenza della richiesta autorizzazione assembleare, nei limiti da questa e dalla disciplina vigente previsti.

6. Modalità attraverso le quali gli acquisti e le alienazioni saranno effettuati.

Le operazioni di acquisto di azioni proprie saranno effettuate sui mercati regolamentati secondo quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari, anche di rango europeo, di tempo in tempo vigenti e, quindi, tra l'altro dalle applicabili disposizioni del Regolamento Emittenti, del Regolamento MAR, del Regolamento Delegato, nonché dalle prassi di mercato di tempo in tempo ammesse e in ogni caso secondo le modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi.

Con riferimento alle operazioni di disposizione delle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione propone che le medesime siano effettuate con ogni modalità che sia ritenuta opportuna al conseguimento dell'interesse della Società, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e delle finalità di cui alla presente proposta di delibera, ivi comprese:

  • (i) l'assegnazione ai beneficiari dei piani di incentivazione azionaria di volta in volta implementati nei termini e alle condizioni previste dai piani medesimi;
  • (ii) l'eventuale impiego di azioni proprie come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti, nell'ambito di operazioni nell'interesse della Società;
  • (iii) la destinazione delle azioni proprie, che risultassero eccedenti rispetto a quelle effettivamente da destinarsi a servizio dei piani di incentivazione cui al precedente punto (i), ad altre finalità consentite dalle vigenti disposizioni di legge nell'interesse della Società medesima;
  • (iv) la disposizione delle azioni proprie mediante vendite sui mercati regolamentati o al di fuori dei mercati regolamentati, tramite ABB, a blocchi o mediante permuta, prestito titoli o assegnazione gratuita, in ogni caso nel rispetto della normativa pro tempore vigente e delle prassi ammesse.

Si propone altresì di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a compiere operazioni successive e ripetute di acquisto e disposizione, come indicato nella presente relazione.

7. Informazioni sulla strumentalità dell'acquisto alla riduzione del capitale.

Si fa presente che l'acquisto di azioni proprie oggetto della presente richiesta di autorizzazione non è strumentale alla riduzione del capitale sociale tramite annullamento delle azioni proprie acquistate, ferma peraltro restando per la Società, qualora venisse in futuro approvata dall'Assemblea una riduzione del capitale sociale, la facoltà di darvi esecuzione anche mediante annullamento delle azioni proprie detenute in portafoglio.

* * *

Signori Azionisti,

alla luce di quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di assumere le seguenti deliberazioni:

"L'Assemblea degli Azionisti di Datalogic S.p.A.:

delibera

  • 1. di revocare, per la parte non ancora eseguita alla data dell'Assemblea, l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea il 30 aprile 2024;
  • 2. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 e ss. del codice civile e dell'articolo 132 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'acquisto di azioni proprie della Società, in una o più volte, per un periodo non superiore a 18 mesi a decorrere dalla data della presente delibera nel rispetto dei seguenti termini e condizioni:
    • i. l'acquisto potrà essere effettuato per le seguenti finalità:
      • sostegno della liquidità ed efficienza del mercato;
      • perseguire un efficiente impiego della liquidità generata dall'attività caratteristica della Società anche tramite investimento a medio e lungo termine in azioni proprie;
      • impiego a servizio di piani di compensi basati su strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 114-bis del TUF, nonché da programmi di assegnazione gratuita di azioni agli Azionisti;
      • conservare per successivi utilizzi, ivi incluso: corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, con altri soggetti, nell'ambito di operazioni di interesse della Società, inclusa la destinazione alservizio di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società o prestiti obbligazionari con warrant.
    • ii. l'acquisto dovrà essere effettuato in osservanza delle prescrizioni di legge di volta in volta applicabili e, in particolare, dell'art. 132 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dell'art. 144-bis del Regolamento Consob 11971/1999, del Regolamento delegato (UE) n. 2016/1052 dell'8 marzo 2016, nonché eventualmente delle prassi di mercato pro tempore vigenti;
    • iii. il prezzo di acquisto delle azioni sarà individuato, di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione, ma, in ogni caso, non potrà essere né inferiore né superiore di oltre il 15% (quindici per cento) rispetto al prezzo ufficiale di Borsa del giorno precedente (a chiusura di seduta) a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto, nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dalle disposizioni di legge e regolamentari, anche di rango europeo, di tempo in tempo vigenti, nonché delle prassi di mercato ammesse, di tempo in tempo vigenti, ove applicabili;
    • iv. il numero massimo delle azioni acquistate non potrà avere un valore nominale complessivo eccedente la quinta parte del capitale sociale della Società alla data della presente delibera, incluse le eventuali azioni possedute dalle società controllate;
    • 3. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, attribuendo ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di disposizione di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali, affinché, ai sensi dell'art. 2357-ter del codice civile, possa disporre delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera, o comunque in portafoglio della Società, in qualsiasi momento, in tutto e/o in parte, in una o più volte, senza limiti di tempo, anche prima di aver esaurito gli acquisti, (i) mediante assegnazione ai beneficiari dei piani di incentivazione azionaria di volta in volta implementati nei termini e alle condizioni previste dai piani medesimi; (ii) eventualmente, impiegando le azioni proprie come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti, nell'ambito di operazioni nell'interesse della Società; (iii) eventualmente, destinando le azioni proprie, che risultassero eccedenti rispetto a quelle effettivamente da destinarsi a servizio dei piani di incentivazione cui al precedente punto (i), ad altre finalità consentite dalle vigenti disposizioni di legge nell'interesse della Società medesima o comunque (iv) disponendo delle stesse mediante alienazione sui mercati regolamentati o al di fuori dei mercati regolamentati, tramite ABB, a blocchi o mediante permuta, prestito titoli o assegnazione gratuita, in ogni caso nel rispetto della normativa pro tempore vigente e delle prassi ammesse; fermo restando che (a) gli atti dispositivi effettuati nell'ambito di operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti, potranno avvenire al prezzo o al valore che risulterà congruo e in linea con l'operazione,

in ragione delle caratteristiche e della natura dell'operazione stessa e tenuto anche conto dell'andamento di mercato; e che (b) gli atti di disposizione di azioni proprie al servizio dei piani di incentivazione avverranno nei termini e alle condizioni previste, di volta in volta, dai piani medesimi; l'autorizzazione di cui al presente punto è accordata senza limiti temporali;

4. di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso all'Amministratore Delegato - ogni più ampio potere necessario od opportuno per effettuare gli acquisti di azioni proprie, anche attraverso programmi di riacquisto, nonché per il compimento degli atti di alienazione, disposizione e/o utilizzo di tutte o parte delle azioni proprie acquistate o già in portafoglio della Società e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di propri procuratori, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del relativo programma di acquisto e ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle Autorità competenti.".

PUNTO 8

Aggiornamento del Regolamento Assembleare; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

Vi sottoponiamo la proposta di aggiornare il Regolamento Assembleare di Datalogic, da ultimo approvato dall'Assemblea del 26 luglio 2011, redatto al fine di disciplinare l'ordinato e funzionale svolgimento delle riunioni assembleari ("Regolamento"), in conseguenza delle modifiche dell'art. 10 dello Statuto sociale di cui al Punto 1 dell'ordine del giorno dell'Assemblea in parte straordinaria e pertanto solo subordinatamente all'approvazione delle stesse da parte dell'Assemblea.

In particolare, le modifiche del predetto articolo 10 dello Statuto sociale si riferiscono alla facoltà attribuita al Consiglio di Amministrazione di prevedere, in sede di convocazione, che gli aventi diritto al voto partecipino alla riunione assembleare esclusivamente mediante il conferimento di delega (o subdelega) ad un soggetto designato dalla Società (il "Rappresentante Designato"). L'intervento (anche mediante mezzi di telecomunicazione) del solo Rappresentante Designato alla riunione assembleare rende infatti inapplicabili gran parte delle previsioni del Regolamento. Si propone quindi, in tal caso, di demandare alle indicazioni del Consiglio di Amministrazione di volta in volta contenute nell'avviso di convocazione e/o nel sito internet della Società le informazioni circa le modalità di partecipazione e voto in assemblea per il tramite del Rappresentante Designato.

Tenuto conto di quanto sopra, si propone di dare corso all'aggiornamento dell'articolo 1 del Regolamento delle Assemblee di Datalogic, nei termini di seguito riportati in grassetto e con evidenza del raffronto comparativo con il testo attuale:

TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO
Art. 1
Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento
dell'Assemblea
ordinaria
e
straordinaria
della
Datalogic S.p.A. ("Società") e, in quanto compatibile,
delle
Assemblee
speciali
di
categoria
e
dell'Assemblea degli obbligazionisti.
Invariato.
Nei casi in cui il Consiglio di Amministrazione, ai
sensi dello Statuto sociale, preveda nell'avviso di
convocazione che l'intervento e l'esercizio del
diritto
di
voto
in
Assemblea
avvengano
esclusivamente mediante conferimento di delega (o
subdelega) ad un soggetto designato dalla Società
(il "Rappresentante Designato"), si applicano le
disposizioni
normative
e
regolamentari
pro
tempore vigenti, nonché le disposizioni statutarie e,
laddove compatibili, del presente Regolamento. Le
informazioni circa modalità di intervento, esercizio
del diritto di voto e rappresentanza in assemblea

saranno in tal caso riportate a cura del Consiglio di
Amministrazione nell'avviso di convocazione e/o
pubblicate sul sito internet della Società.
Il presente Regolamento è a disposizione di coloro i
quali sono legittimati ad intervenire all'assemblea
presso la sede legale della Società e nei luoghi in cui
si svolgono le adunanze assembleari, nonché a
disposizione del pubblico sul sito internet della
Società.
Invariato.

Il testo integrale del Regolamento delle Assemblee, già comprensivo dell'aggiornamento sopra riportato, è riportato all'Allegato A alla presente Relazione.

***

Signori Azionisti,

sulla base di quanto precede, qualora l'Assemblea approvi le proposte di deliberazione di cui al Punto 1 dell'ordine del giorno di parte straordinaria, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione le seguenti proposte di deliberazione:

"L'assemblea ordinaria degli Azionisti di Datalogic S.p.A.

DELIBERA

  • 1) di approvare l'aggiornamento del Regolamento Assembleare di Datalogic S.p.A. nel testo riportato nella relazione illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione;
  • 2) di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta e con facoltà di sub-delega nei limiti di legge - mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione della predetta deliberazione, riconoscendo altresì ai medesimi i poteri per apportare al suddetto regolamento le eventuali modifiche necessarie per rispondere a nuovi obblighi di legge".

PARTE STRAORDINARIA

PUNTO 1

Proposta di introduzione in Statuto della facoltà di prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea possano avvenire anche esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto al c.d. Rappresentante Designato e con mezzi di telecomunicazione. Modifiche conseguenti dell'art. 10 dello Statuto sociale in vigore.

Signori Azionisti,

la presente relazione viene resa ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), dell'art. 72 e dell'Allegato 3A del Regolamento di attuazione del TUF concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni (il "Regolamento Emittenti").

Il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato, in sede straordinaria, per discutere e deliberare in merito alla proposta di modifica dell'articolo 10 dello Statuto sociale di Datalogic S.p.A. ("Datalogic" o la "Società") in materia di diritto di intervento e di voto in Assemblea dei Soci.

1) Le proposte di modifica statutaria

La proposta di modifica del comma 4 dell'articolo 10 dello Statuto sociale consiste, in primo luogo, nell'inserimento della possibilità che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea, sia ordinaria che straordinaria, avvengano, anche esclusivamente, tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies TUF, al quale potranno essere conferite deleghe o sub-deleghe, ai sensi dell'articolo 135-novies TUF, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4 TUF.

L'introduzione in Statuto sociale di tale previsione attribuirebbe alla Società la facoltà, ma non l'obbligo, di convocare l'assemblea dei soci prevedendo che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto siano consentiti in via esclusiva mediante il rappresentante designato dalla Società, a condizione di darne comunicazione nell'avviso di convocazione. Pertanto, rimarrebbero fermi l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea secondo le forme e modalità ordinarie previste dalla legge. Il Consiglio di Amministrazione valuterebbe, di volta in volta, se avvalersi della facoltà di convocare l'assemblea dei soci prevedendo che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto siano consentiti in via esclusiva mediante il rappresentante designato dalla Società.

Il dettato normativo di cui all'articolo 135.undecies.1 TUF prevede altresì che, qualora l'assemblea si tenga esclusivamente mediante rappresentate designato, non sia possibile presentare proposte di deliberazione direttamente in assemblea. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 126-bis, comma 1, primo periodo, TUF, coloro che hanno diritto di voto in assemblea possono invece presentare individualmente – subordinatamente alla ricezione da parte della società della comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies TUF – proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge, entro il quindicesimo giorno precedente la data della prima o unica convocazione dell'assemblea. Le proposte di delibera come sopra avanzate sono messe a disposizione del pubblico nel sito internet della società entro i due giorni successivi alla scadenza del termine. In aggiunta, il diritto di porre domande di cui all'articolo 127-ter TUF potrà essere esercitato unicamente prima dell'assemblea e la società dovrà fornire almeno tre giorni prima dell'assemblea le risposte alle domande pervenute.

La proposta illustrata è accompagnata dall'ulteriore specificazione, nel secondo capoverso del medesimo comma 4 dell'articolo 10, che, nei casi in cui la Società eserciti la facoltà di tenere l'assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies TUF – e ove previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti – la partecipazione all'assemblea da parte dei soggetti legittimati (amministratori, sindaci, segretario del consiglio di amministrazione, rappresentanti della società di revisione, Notaio, rappresentante designato e gli altri soggetti a cui è consentita la partecipazione all'Assemblea ai sensi della legge e dello Statuto sociale, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto) potrà avvenire anche, o unicamente, mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, senza necessità che il Presidente, il Segretario e/o il Notaio si trovino nello stesso luogo.

2) Motivazioni delle modifiche statutarie proposte

Come noto, l'introduzione della possibilità di tenere le assemblee esclusivamente per il tramite del rappresentante designato è stata prevista per la prima volta dalla normativa emergenziale adottata nel corso della pandemia da Covid-19 successivamente prorogata fino al 31 dicembre 2024.

L'articolo 11 della legge n. 21/2024 (la "Legge Capitali") ha successivamente introdotto stabilmente tale facoltà con il nuovo art. 135-undecies.1 TUF.

La modalità di tenuta delle assemblee delle società quotate mediante rappresentate designato in via esclusiva si inserisce coerentemente nel processo più generale di evoluzione del modello delle assemblee di società quotate. Avendo il quadro normativo di riferimento progressivamente rafforzato e ampliato l'informativa preassembleare nonché le occasioni di dialogo e scambio extra assembleare tra soci e società, l'assemblea è diventata principalmente il luogo di espressione di un diritto di voto i cui contenuti si formano generalmente ancora prima della adunanza, sulla base dei flussi informativi garantiti dalla legge tra soci e Società.

La proposta di consentire la partecipazione all'assemblea da parte dei soggetti legittimati anche, o unicamente, mediante mezzi di telecomunicazione costituisce una opportunità organizzativa che si è già dimostrata percorribile con efficienza in pendenza della normativa emergenziale. Quanto alla precisazione della non necessaria compresenza di Presidente e Segretario per le riunioni tenute con mezzi di telecomunicazione, si ritiene, in linea con la migliore prassi anche notarile (Massime n. 187 e n. 200 del Consiglio Notarile di Milano), che l'obbligo della compresenza non appare giustificato in un contesto che consente la partecipazione di tutti gli altri attori della riunione da remoto e che la possibilità di consentire che Presidente e Segretario non siano presenti nello stesso luogo costituisca ugualmente una opportunità organizzativa da cogliere.

3) Modifiche all'art. 10 dello Statuto

Tenuto conto di tutto quanto precede, Vi sottoponiamo le modifiche statutarie riportate di seguito in forma tabellare con il testo comparato dell'articolo 10 nel testo vigente (colonna di sinistra) e nel testo contenente le modifiche che si intendono adottare (colonna di destra) invitandovi, ove d'accordo, ad approvare le suddette proposte, tutte evidenziate in grassetto.

TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO
Art. 10
(Diritti di Voto e di Intervento)
Possono intervenire all'assemblea coloro ai quali
spetta il diritto di voto in conformità alle norme di
legge o regolamentari in vigore.
Invariato.
Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi
rappresentare
nell'assemblea
in
conformità
alle
norme di legge o regolamentari in vigore.
Invariato.
Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono
conferire la delega in via elettronica secondo le
modalità stabilite dal Ministero della Giustizia con
regolamento, sentita la Consob. La notifica elettronica
della
delega
potrà
essere
effettuata
mediante
trasmissione
per
posta
elettronica,
secondo
le
modalità
indicate
nell'avviso
di
convocazione
dell'assemblea.
Invariato.
Con riferimento a ciascuna assemblea è esclusa la
designazione da parte della Società di un soggetto al
quale i soggetti ai quali spetta il diritto di voto possano
conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o
alcune delle proposte all'ordine del giorno.
Con riferimento a ciascuna assemblea è esclusa la
designazione da parte della Società di un soggetto al
quale i soggetti ai quali spetta il diritto di voto possano
conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o
alcune delle proposte all'ordine del giorno.
La Società può designare per ciascuna Assemblea
un soggetto al quale i soci conferiscano, con le
modalità e nei termini previsti dalla legge e dalle
disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, una
delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle
proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto

per le sole proposte in relazione alle quali siano
conferite istruzioni di
voto.
Ove previsto e/o
consentito
dalla
legge
e/o
dalle
disposizioni
regolamentari pro tempore vigenti, la Società potrà
prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto
di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto
avvenga esclusivamente mediante conferimento di
delega (o subdelega) di voto al rappresentante
designato della Società ai sensi dell'art. 135-
undecies
TUF, con le modalità previste dalle
medesime leggi e/o disposizioni regolamentari. Nel
caso in cui la Società faccia ricorso a tale ultima
facoltà, e ove previsto e/o consentito dalla legge e/o
dalle
disposizioni
regolamentari
pro
tempore
vigenti,
la
Società
potrà
prevedere
che
la
partecipazione all'assemblea da parte dei soggetti
legittimati possa avvenire
anche o unicamente
mediante mezzi di telecomunicazione che ne
garantiscano l'identificazione senza necessità che si
trovino nello stesso luogo il Presidente, il Segretario
e/o il Notaio.

4) Valutazioni in merito alla ricorrenza del diritto di recesso

La modifica dell'art. 10 dello Statuto, proposta dal Consiglio di Amministrazione, non comporta il diritto di recesso in capo agli Azionisti che non abbiano concorso alla deliberazione in quanto non ricorre alcuno dei casi contemplati dall'articolo 2437 del Codice Civile né da altre disposizioni di legge o regolamentare o statutarie vigenti e applicabili.

* * *

Tutto quanto premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea straordinaria di Datalogic S.p.A.,

delibera

  • di approvare la proposta di modifica del comma quarto dell'articolo 10 dello Statuto sociale secondo il seguente nuovo testo:

"La Società può designare per ciascuna Assemblea un soggetto al quale i soci conferiscono, con le modalità e nei termini previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Ove previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, la Società potrà prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto avvenga esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto al rappresentante designato della Società ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, con le modalità previste dalle medesime leggi e/o disposizioni regolamentari. Nel caso in cui la Società faccia ricorso a tale ultima facoltà, e ove previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, la Società potrà prevedere che la partecipazione all'assemblea da parte dei soggetti legittimati possa avvenire anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione senza necessità che si trovino nello stesso luogo il Presidente, il Segretario e/o il Notaio.";

  • di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta e con facoltà di sub-delega nei limiti di legge, al fine di eseguire quanto sopra deliberato e adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l'iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese, affinché le adottate deliberazioni ottengano le approvazioni di legge, con facoltà di introdurvi le eventuali modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, anche in sede di iscrizione, e in genere di compiere quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, anche al fine di adempiere ogni formalità, atto,

deposito di istanze o documenti, richiesti dalle competenti autorità di vigilanza del mercato e/o dalle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili."

PUNTO 2

Proposta di introduzione in Statuto della previsione che l'attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità alle norme del D. Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 possa essere resa da un soggetto diverso dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Modifiche conseguenti dell'art. 23 dello Statuto sociale in vigore.

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocato, in sede straordinaria, per sottoporVi la proposta di deliberare alcune modifiche allo Statuto sociale volte a recepire i recenti interventi al quadro normativo introdotti con il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 1252, in attuazione della direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, recante modifica del regolamento 537/2014/UE, della direttiva 2004/109/ CE, della direttiva 2006/43/CE e della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità ("Decreto CSRD").

Le proposte di modifica, come meglio illustrate nel prosieguo, riguardano la previsione di una nuova figura, diversa dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (il "Dirigente Preposto"), che, ove nominata, potrà attestare la conformità della rendicontazione di sostenibilità alle norme del Decreto CSRD. I paragrafi che seguono illustrano in dettaglio la portata delle modifiche sopra indicate sui singoli articoli dello Statuto.

1) Le proposte di modifica statutaria

Il Decreto CSRD – mediante l'introduzione del comma 5-ter all'art. 154-bis TUF – ha previsto per gli emittenti soggetti agli obblighi in materia di rendicontazione di sostenibilità (quale è Datalogic) la possibilità di prevedere in statuto che l'attestazione sulla conformità della rendicontazione alle norme del Decreto CSRD sia "resa da un dirigente diverso dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dotato di specifiche competenze in materia di rendicontazione di sostenibilità, nominato, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo, secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti di professionalità previsti dallo statuto".

Pertanto, avvalendosi della facoltà introdotta dal Decreto CSRD, si propone di introdurre all'articolo 23 dello Statuto sociale un nuovo comma terzo (con conseguente nuova numerazione dei commi successivi) con la finalità di prevedere nel testo statutario la facoltà per il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, di nominare per il futuro un dirigente che attesti la rendicontazione di sostenibilità, diverso dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ("Dirigente Attestatore") e di modificare coerentemente gli altri commi del medesimo articolo 23 dello Statuto sociale. Il Dirigente Attestatore dovrà essere dotato di specifiche competenze in materia di rendicontazione di sostenibilità e nominato previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale.

2) Modifiche all'articolo 23 dello Statuto

Tenuto conto di tutto quanto precede, Vi sottoponiamo le modifiche statutarie riportate di seguito in forma tabellare con il testo comparato dell'articolo 23 nel testo vigente (colonna di sinistra) e nel testo contenente le modifiche che si intendono adottare (colonna di destra) invitandovi, ove d'accordo, ad approvare le suddette proposte, tutte evidenziate in grassetto.

TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO
Art. 23
(Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari)
(Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e alla rendicontazione di
sostenibilità)
Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo
parere
obbligatorio
del
Collegio
Sindacale,
il
dirigente preposto alla redazione dei documenti
contabili societari, il quale dovrà possedere requisiti
di
professionalità
costituiti
da
una
esperienza
pluriennale in ambito amministrativo e finanziario e
Invariato.

Invariato.
Invariato.
Invariato.
Invariato.
Il Consiglio di Amministrazione può nominare un
dirigente,
diverso dal Dirigente Preposto,
per
l'attestazione della rendicontazione di sostenibilità
(nel seguito il "Dirigente Attestatore"), previo
parere obbligatorio del Collegio Sindacale. Il
Dirigente
Attestatore
deve
essere
dotato
di
specifiche
competenze
in
materia
di
rendicontazione di sostenibilità e possedere i
requisiti di onorabilità previsti dalla legge per la
carica di amministratore. La perdita dei requisiti
comporta decadenza dalla carica, che deve essere
dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro
trenta giorni dalla conoscenza del difetto.
Il Dirigente Preposto e il Dirigente Attestatore, ove
nominato,
rimane rimangono
in carica fino alla
scadenza del Consiglio di Amministrazione che l'ha
nominato
li ha nominati
e potrà
potranno
da
quest'ultimo essere revocato revocati, salve le azioni
esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società,
e sostituito sostituiti ai sensi di legge.

Le disposizioni normative che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche al Dirigente Preposto, in relazione ai compiti a lui spettanti, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la Società. Le disposizioni normative che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche al Dirigente Preposto, nonché al Dirigente Attestatore, ove nominato, in relazione ai compiti loro a lui spettanti, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la Società.

3) Valutazioni in merito alla ricorrenza del diritto di recesso

La modifica dell'art. 23 dello Statuto, proposta dal Consiglio di Amministrazione, non comporta il diritto di recesso in capo agli Azionisti che non abbiano concorso alla deliberazione in quanto non ricorre alcuno dei casi contemplati dall'articolo 2437 del Codice Civile né da altre disposizioni di legge o regolamentare o statutarie vigenti e applicabili.

* * *

Tutto quanto premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea straordinaria di Datalogic S.p.A.,

delibera

  • di approvare la proposta di modifica dell'articolo 23 dello Statuto sociale secondo il seguente nuovo testo:

"Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, il quale dovrà possedere requisiti di professionalità costituiti da una esperienza pluriennale in ambito amministrativo e finanziario e dovrà avere anche i medesimi requisiti di onorabilità previsti dalla legge per la carica di amministratore (nel seguito, il "Dirigente Preposto").

Il Dirigente Preposto predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la predisposizione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario.

Il Consiglio conferisce al Dirigente Preposto poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti a tale soggetto ai sensi di legge nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili e vigila affinché tali poteri e mezzi siano adeguati per i predetti scopi.

É compito del Dirigente Preposto predisporre una dichiarazione attestante la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili e allegare tale relazione a tutti gli atti e le comunicazioni della società diffusi al mercato, e relativi all'informativa contabile, anche infrannuale, della stessa società.

Gli organismi amministrativi delegati ed il Dirigente Preposto sono tenuti ad attestare con apposita relazione, allegata al bilancio d'esercizio, alla relazione semestrale e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di cui al terzo comma dell'art. 154 bis del D. lgs. 58/1998, nonché la corrispondenza dei documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e delle imprese incluse nel consolidamento.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un dirigente, diverso dal Dirigente Preposto, per l'attestazione della rendicontazione di sostenibilità (nel seguito il "Dirigente Attestatore"), previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale. Il Dirigente Attestatore deve essere dotato di specifiche competenze in materia di rendicontazione di sostenibilità e possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per la carica di amministratore. La perdita dei requisiti comporta decadenza dalla carica, che deve essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto.

Il Dirigente Preposto e il Dirigente Attestatore, ove nominato, rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati e potranno da quest'ultimo essere revocati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società, e sostituiti ai sensi di legge.

Le disposizioni normative che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche al Dirigente Preposto, nonché al Dirigente Attestatore, ove nominato, in relazione ai compiti loro spettanti, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la Società.";

  • di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta e con facoltà di sub-delega nei limiti di legge, al fine di eseguire quanto sopra deliberato e adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l'iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese, affinché le adottate deliberazioni ottengano le approvazioni di legge, con facoltà di introdurvi le eventuali modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, anche in sede di iscrizione, e in genere di compiere quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, anche al fine di adempiere ogni formalità, atto, deposito di istanze o documenti, richiesti dalle competenti autorità di vigilanza del mercato e/o dalle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili."

* * *

Calderara di Reno (BO), 27 marzo 2025 Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Cav. Ing. Romano Volta

Allegato A

Regolamento Assembleare

Capo I - Disposizioni preliminari -

Articolo 1

    1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della Datalogic S.p.A. ("Società") e, in quanto compatibile, delle Assemblee speciali di categoria e dell'Assemblea degli obbligazionisti.
    1. Nei casi in cui il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dello Statuto sociale, preveda nell'avviso di convocazione che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea avvengano esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) ad un soggetto designato dalla Società (il "Rappresentante Designato"), si applicano le disposizioni normative e regolamentari pro-tempore vigenti, nonché le disposizioni statutarie e, laddove compatibili, del presente Regolamento. Le informazioni circa modalità di intervento, esercizio del diritto di voto e rappresentanza in assemblea saranno in tal caso riportate a cura del Consiglio di Amministrazione nell'avviso di convocazione e/o pubblicate sul sito internet della Società.
    1. Il presente Regolamento è a disposizione di coloro i quali sono legittimati ad intervenire all'assemblea presso la sede legale della Società e nei luoghi in cui si svolgono le adunanze assembleari, nonché a disposizione del pubblico sul sito internet della Società.

Capo II - Della costituzione dell'Assemblea -

    1. Possono intervenire all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto in conformità alle norme di legge o regolamentari in vigore. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'Assemblea in conformità alle norme di legge o regolamentari in vigore.
    1. In ogni caso, la persona che interviene in Assemblea, in proprio o per delega, deve farsi identificare mediante presentazione di documento a tal fine idoneo, anche per quanto concerne i poteri spettanti in eventuale rappresentanza di persona giuridica.
    1. Assistono all'Assemblea, senza poter prendere la parola, i commessi e gli eventuali scrutatori per lo svolgimento delle funzioni previste dai successivi articoli del presente Regolamento.
    1. Assistono all'Assemblea il Direttore Generale, il Direttore Finanziario, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e gli altri Direttori.

    1. Possono assistere all'Assemblea gli altri Dirigenti e i Funzionari della Società, gli Amministratori, i Dirigenti e i Funzionari di Società del Gruppo, i rappresentanti della società incaricata della revisione legale dei conti, nonché i consulenti della Società, quando la loro presenza sia ritenuta utile dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione in relazione alla materia da trattare.
    1. Possono assistere all'Assemblea, senza poter prendere la parola, giornalisti accreditati per la singola Assemblea da giornali, anche elettronici, quotidiani o periodici, italiani o esteri, di diffusione nazionale e da reti radiotelevisive, italiane o estere, di diffusione nazionale. Gli accrediti devono pervenire presso il luogo in cui l'Assemblea è convocata ai sensi dell'art. 9 dello Statuto entro le ore 24 del secondo giorno antecedente la data di prima convocazione dell'Assemblea.

Articolo 3

    1. Coloro i quali hanno diritto ad intervenire in Assemblea ai sensi del precedente art. 2, comma 1, devono consegnare al personale incaricato dalla Società, all'ingresso dei locali in cui si tiene l'Assemblea, i documenti previsti dalle vigenti norme di legge o regolamentari attestanti la legittimazione a partecipare all'Assemblea medesima, contro ritiro di apposita scheda di partecipazione/votazione da esibire per eventuali controlli e comunque da restituire in caso di allontanamento dall'Assemblea prima del termine della stessa. Nel caso di allontanamento solo temporaneo, il rientro nei locali in cui si tiene l'Assemblea dovrà essere segnalato al personale incaricato che provvederà alla restituzione della scheda di partecipazione/votazione.
    1. Coloro i quali hanno diritto ad intervenire in Assemblea ai sensi dei commi 2 e seguenti del precedente art. 2, devono farsi identificare dal personale incaricato dalla Società all'ingresso dei locali in cui si tiene l'Assemblea e ritirare apposito contrassegno identificativo da tenere in evidenza.
    1. All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'Assemblea la persona indicata dallo Statuto.
    1. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente dell'Assemblea stesso. Il Presidente dell'Assemblea può affidare la redazione del verbale ad un Notaio anche al di fuori delle ipotesi in cui ciò sia obbligatorio per legge, nel qual caso può rinunciare all'assistenza del Segretario. Il Segretario e il Notaio possono farsi assistere da persone di propria fiducia e avvalersi di apparecchi di registrazione audio-video solo per loro personale ausilio nella predisposizione del verbale.
    1. Il Presidente dell'Assemblea, anche avvalendosi di collaboratori dallo stesso incaricati, accerta la

regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea, nonché la regolare costituzione della stessa. Degli esiti degli accertamenti di cui al presente paragrafo e al paragrafo seguente di questo Articolo 4 deve essere dato conto nel verbale dell'Assemblea.

    1. Il Presidente dell'Assemblea, inoltre, nel corso dell'Assemblea, accerta di volta in volta, con riferimento ai singoli punti posti all'ordine del giorno, il diritto degli intervenuti a partecipare alla discussione e alla votazione sui punti stessi.
    1. Sotto la direzione del Presidente dell'Assemblea viene redatto un foglio di presenza nel quale sono individuati coloro che intervengono in relazione a partecipazioni azionarie con la specificazione del numero di azioni e tutti gli altri presenti.
    1. Il Presidente dell'Assemblea, se del caso, sceglie gli scrutatori fra coloro ai quali spetta il diritto di voto.

Articolo 5

  1. Non possono essere introdotti nei locali in cui si tiene l'adunanza strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni similari, senza specifica autorizzazione del Presidente dell'Assemblea.

Articolo 6

  1. Dopo aver accertato la regolare costituzione dell'Assemblea, il Presidente dell'Assemblea dà lettura degli argomenti all'ordine del giorno.

Capo III - Della discussione -

    1. Nel porre in discussione gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea, purché l'Assemblea non si opponga, può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione dell'Assemblea.
    1. Il Presidente dell'Assemblea e, su suo invito, gli Amministratori illustrano gli argomenti all'ordine del giorno, avvalendosi, ove opportuno, del Direttore Generale, del Direttore Finanziario, degli altri Direttori, del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e di altri dirigenti della Società o consulenti della stessa.
    1. Il Presidente dell'Assemblea regola la discussione dando la parola a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi ai sensi del successivo art. 8. Egli deve intervenire al fine di evitare abusi o turbative

al regolare svolgimento dell'Assemblea.

Articolo 8

    1. Tutti coloro i quali, avendo diritto ad intervenire in Assemblea ai sensi del precedente art. 2, comma 1, siano effettivamente intervenuti all'adunanza, hanno il diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione.
    1. Coloro i quali intendono prendere la parola debbono richiederlo al Presidente dell'Assemblea presentandogli domanda scritta contenente l'indicazione dell'argomento cui la domanda stessa si riferisce, dopo che egli ha dato lettura degli argomenti all'ordine del giorno e fin tanto che il medesimo non abbia dichiarato chiusa la discussione sull'argomento al quale si riferisce la domanda di intervento. Se due o più domande sono presentate contemporaneamente, il Presidente dell'Assemblea dà la parola secondo l'ordine alfabetico dei cognomi dei richiedenti.
    1. Il Presidente dell'Assemblea può autorizzare la presentazione delle domande di intervento per alzata di mano; in tal caso il Presidente dell'Assemblea concede la parola secondo l'ordine alfabetico dei cognomi dei richiedenti.
    1. Gli Amministratori, i Sindaci, il Direttore Generale, il Direttore Finanziario, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e gli altri Direttori possono chiedere di intervenire nella discussione.
    1. Prendono la parola gli altri Dirigenti e i Funzionari della Società e gli Amministratori, i Dirigenti e i Funzionari di società del Gruppo, nonché i rappresentanti della società incaricata della revisione legale dei conti o gli eventuali consulenti, quando ciò sia ritenuto utile dal Consiglio di Amministrazione in relazione alla materia da trattare.

Articolo 9

  1. Il Presidente dell'Assemblea e, su suo invito, gli Amministratori, i Sindaci, il Direttore Generale, il Direttore Finanziario, gli altri Direttori, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e gli altri Dirigenti rispondono agli oratori al termine di ciascun intervento ovvero dopo che siano stati esauriti tutti gli interventi sul singolo punto dell'ordine del giorno, tenendo conto anche di eventuali domande formulate dai soci prima dell'Assemblea cui non sia già stata data risposta da parte della Società.

Articolo 10

  1. Il Presidente dell'Assemblea, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti

all'ordine del giorno, nonché del numero dei richiedenti la parola e di eventuali domande formulate dai soci prima dell'Assemblea cui non sia già stata data risposta da parte della Società, può determinare il periodo di tempo - comunque non superiore a dieci minuti - a disposizione di ciascun oratore per svolgere il proprio intervento. Trascorso tale periodo di tempo, il Presidente dell'Assemblea può invitare l'oratore a concludere nei due successivi.

  1. Coloro i quali sono già intervenuti nella discussione possono chiedere di prendere la parola una seconda volta per la durata di tre minuti anche per effettuare eventuali dichiarazioni di voto.

Articolo 11

    1. I lavori dell'Assemblea si svolgono di regola in un'unica adunanza. Nel corso di questa il Presidente dell'Assemblea, ove ne ravvisi l'opportunità e l'Assemblea non si opponga, può interrompere i lavori per un tempo non superiore a tre ore.
    1. Il Presidente dell'Assemblea deve rinviare l'adunanza a non oltre cinque giorni nel caso previsto dall'art. 2374 del Codice Civile e può farlo in ogni altro caso in cui ne sia richiesto o ne ravvisi l'opportunità e purché l'Assemblea non si opponga; in tale caso, egli fissa contemporaneamente il giorno e l'ora della nuova riunione per la prosecuzione dei lavori.

Articolo 12

    1. Al Presidente dell'Assemblea compete di mantenere l'ordine nell'Assemblea al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e di reprimere abusi ed anche per comporre o impedire il verificarsi di situazioni di conflitto all'interno dell'Assemblea.
    1. A questi effetti egli, salvo che l'Assemblea si opponga, può togliere la parola nei casi seguenti:
    2. a) qualora l'oratore parli senza averne facoltà o continui a parlare dopo trascorso il tempo assegnatogli;
    3. b) previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione;
    4. c) nel caso che l'oratore pronunci frasi o assuma atteggiamenti sconvenienti o ingiuriosi;
    5. d) nel caso di incitamento alla violenza o al disordine.

Articolo 13

  1. Qualora uno o più fra i presenti impedisca ad altri di discutere oppure provochi con il suo comportamento una situazione tale da non consentire il regolare svolgimento dell'Assemblea, il Presidente dell'Assemblea ammonisce coloro che pongono in essere tali comportamenti a porvi

fine.

  1. Ove tale ammonizione risulti vana, il Presidente dell'Assemblea, salvo che l'Assemblea si opponga, dispone l'allontanamento delle persone precedentemente ammonite dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione, avvalendosi, ove necessario, degli addetti ai servizi di sorveglianza e di sicurezza della Società.

Articolo 14

  1. Esauriti tutti gli interventi, il Presidente dell'Assemblea conclude dichiarando chiusa la discussione sul singolo punto all'ordine del giorno.

Capo IV - Della votazione -

Articolo 15

    1. Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente dell'Assemblea riammette all'Assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma del precedente art. 13.
    1. I provvedimenti di cui ai precedenti artt. 12 e 13 possono essere adottati, ove se ne verifichino i presupposti, anche durante la fase della votazione, con modalità tali da consentire la possibilità dell'esercizio di voto, ove spettante, di coloro nei confronti dei quali i suddetti provvedimenti siano assunti.

Articolo 16

  1. Il Presidente dell'Assemblea può disporre, a seconda delle circostanze, che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi oppure al termine della discussione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno.

    1. Salvo quanto previsto al successivo art. 18, le votazioni hanno luogo con il sistema dello scrutinio palese, tenuto conto del numero di voti spettanti a ciascun intervenuto, e per esse il Presidente dell'Assemblea adotta uno dei seguenti metodi:
    2. a) appello nominale;
    3. b) sottoscrizione di scheda;
    4. c) alzata di mano;
    5. d) alzata e seduta;
    6. e) uso di idonee apparecchiature elettroniche.

Articolo 18

    1. Il Consiglio di Amministrazione predispone per il giorno dell'Assemblea convocata per l'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale, una scheda contenente le liste regolarmente presentate ai sensi degli articoli 15 e 21 dello Statuto, riportante l'indicazione nominativa degli azionisti che hanno concorso alla presentazione di ciascuna lista e del numero delle rispettive azioni alla data di presentazione della lista stessa.
    1. La scheda verrà consegnata a ciascun soggetto avente diritto ad intervenire in Assemblea ai sensi del precedente art. 2, comma 1, non appena accertata la legittimazione a partecipare all'Assemblea ai sensi dell'art. 3.

Articolo 19

    1. Il Presidente dell'Assemblea adotta le opportune misure ai fini dell'ordinato svolgimento delle votazioni.
    1. In particolare, quando l'Assemblea sia stata convocata per l'elezione di cariche sociali, il Presidente dell'Assemblea, salvo che l'Assemblea si opponga, può disporre la formazione di seggi e può fissare un tempo massimo entro cui il voto debba essere espresso.

Articolo 20

  1. Ultimate le votazioni, ed effettuati i relativi conteggi, il Presidente dell'Assemblea dichiara approvata la proposta che abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza richiesta dalla legge o dallo Statuto. In caso di elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dei componenti del Collegio Sindacale, il Presidente dichiara eletti i candidati che risultino vincitori in base ai meccanismi previsti negli articoli 15 e 21 dello Statuto.

Capo V - Chiusura dei lavori -

Articolo 21

  1. Esaurita la votazione di tutti i punti all'ordine del giorno e proclamati i relativi risultati, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa l'Assemblea.

Capo VI - Disposizioni finali -

Articolo 22

  1. Oltre a quanto previsto nel presente Regolamento, il Presidente dell'Assemblea può adottare ogni

provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.

  1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Codice Civile, delle leggi speciali in materia e dello Statuto.

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.