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Pharmanutra

Pre-Annual General Meeting Information Mar 24, 2025

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Pre-Annual General Meeting Information

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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULL'UNICO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI PHARMANUTRA S.P.A. CONVOCATA PER IL GIORNO 16 APRILE 2025

Punto n. 1 all'ordine del giorno

"Modifica degli articoli 9 ("Convocazione"), 10 ("Intervento e voto"), 16 ("Deliberazioni") e 22 ("Composizione, durata e riunioni del Collegio Sindacale") dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti"

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea straordinaria per discutere e deliberare in merito all'approvazione della proposta di modifica degli artt. 9 ("Convocazione"), 10 ("Intervento e voto"), 16 ("Deliberazioni") e 22 ("Composizione, durata e riunioni del Collegio Sindacale") dello Statuto sociale di Pharmanutra S.p.A. ("PHN" o la "Società"), come di seguito illustrato.

I. LE MODIFICHE STATUTARIE PROPOSTE E LE RELATIVE MOTIVAZIONI

Modifica dell'art. 9 dello Statuto

Si propone di modificare l'art. 9, comma 3, dello Statuto come evidenziato nella tabella che segue, al fine di garantirne il coordinamento con le modifiche proposte al quarto comma dell'art. 10 dello Statuto, come meglio di seguito indicate.

Testo Vigente Testo Proposto
Articolo 9 - Convocazione Articolo 9 - Convocazione
9.1
L'Assemblea
viene
convocata
mediante
avviso,
contenente
le
informazioni previste dalla disciplina pro
tempore
applicabile;
detto
avviso
è
pubblicato nei termini di legge sul sito
internet della Società, nonché con le altre
modalità
previste
dalla
disciplina
pro
tempore applicabile.
Invariato
9.2
L'Assemblea,
sia
ordinaria
sia
straordinaria,
si
tiene
in
un'unica
convocazione, ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 2369, comma 1, del codice civile. Il
Consiglio di Amministrazione può tuttavia
stabilire che l'Assemblea ordinaria si tenga
in due convocazioni e che l'Assemblea
straordinaria in due o tre convocazioni,
applicandosi
le
maggioranze
rispettivamente stabilite dalla normativa,
anche regolamentare, pro tempore vigente
con riferimento a ciascuno di tali casi. Di
tale
determinazione
è
data
notizia
nell'avviso di convocazione.
Invariato

9.3
L'Assemblea può essere convocata
anche fuori dalla sede sociale, purché in un
paese dell'Unione Europea.
9.3
L'Assemblea può essere convocata
anche fuori dalla sede sociale, purché in un
paese dell'Unione Europea, salvo quanto
disposto dall'art. 10, comma 4, dello Statuto.
9.4
L'Assemblea ordinaria deve essere
convocata
dal
Consiglio
di
Amministrazione
almeno
una
volta
all'anno,
entro
centoventi
giorni
dalla
chiusura dell'esercizio sociale ovvero, nei
casi previsti dall'articolo 2364, secondo
comma, del codice civile, entro centottanta
giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale,
fatto salvo ogni ulteriore termine previ-sto
dalla disciplina normativa vigente
Invariato

Modifica dell'art. 10 dello Statuto

Al fine di garantire la migliore flessibilità ed efficienza organizzativa delle assemblee della Società, si propone di modificare l'art. 10 dello Statuto come evidenziato nella tabella che segue, al fine di:

  • (i) prevedere la facoltà per la Società, ove previsto o consentito dalla legge o dalle disposizioni regolamentari, di stabilire che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto possa anche avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto al Rappresentante Designato della Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. n. 58/1998 ("TUF"), con le modalità previste dalle medesime leggi o disposizioni regolamentari (modifiche al comma 3);
  • (ii) in linea con le più recenti prassi e orientamenti notarili in materia di svolgimento delle adunanze assembleari, riconoscere la facoltà di stabilire, nei relativi avvisi di convocazione, che le adunanze si possano tenere anche, o in via esclusiva, per videoconferenza (e, pertanto, omettendo nel caso l'indicazione del luogo fisico nel quale si terrà la riunione), nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalla normativa pro tempore vigente, mediante l'introduzione di un nuovo comma (comma 4).

La suddetta proposta si collega, inoltre, a quella di introdurre la possibilità di fare ricorso al Rappresentante Designato come modalità esclusiva di intervento e voto in Assemblea ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del TUF (cfr. modifica del comma 3 dell'art. 10 di cui sopra). Si ritiene, infatti, che la partecipazione alle Assemblee esclusivamente online (o con altri mezzi di telecomunicazione eventualmente utilizzabili tempo per tempo) ben si adatti all'ipotesi in cui alla riunione prenda parte un numero di soggetti limitato, quale è il caso dell'intervento unicamente tramite il Rappresentante Designato ex art. 135- undecies.1 del TUF.

CERTIFIED C

-

◎PHARMANUTRA

Testo Vigente Testo Proposto
Articolo 10 - Intervento e voto Articolo 10 - Intervento e voto
La legittimazione all'intervento in
10.1
Assemblea e all'esercizio del diritto di voto
so-no disciplinate dalla normativa pro
tempore vigente e dal presente Statuto.
Invariato
10.2 - Coloro ai quali spetta il diritto di
voto possono farsi rappresentare in
Assemblea ai sensi di legge, mediante
delega rilasciata secondo le modalità
previste dalla normativa vigente. La delega
può essere notificata alla Società anche in
via elettronica mediante trasmissione via
posta elettronica certificata secondo le
modalità
di
indicate
nell'avviso
convocazione.
Invariato
10.3 Il Consiglio di Amministrazione può
designare, di volta in volta per ciascuna
Assemblea, uno o più soggetti ai quali gli
aventi diritto al voto possono conferire
delega ai sensi dell'applicabile normativa,
anche regolamentare, pro tempore vigente,
dandone informativa in conformità alle
disposizioni medesime.
10.3 Il Consiglio di Amministrazione può
designare, di volta in volta per ciascuna
Assemblea, uno o più soggetti ai quali gli
aventi diritto al voto possono-potranno
conferire delega ai sensi dell'applicabile
normativa, anche regolamentare, pro tempore
vigente, dandone informativa in conformità
alle disposizioni medesime. L'Assemblea,
che straordinaria,
ordinaria
sia
puo
svolgersi con l'intervento esclusivo del
rappresentante designato, ove consentito
dalla, e in conformità alla, normativa, anche
regolamentare, pro tempore vigente. Della
di
designazione
tale
soggetto
e
dell'eventuale svolgimento dell'Assemblea
con l'intervento esclusivo del medesimo
dovrà darsi indicazione nell'avviso di
convocazione dell'assemblea.
10.4 Nell'avviso di convocazione può essere
stabilito che l'Assemblea si tenga (i) anche
o (ii) esclusivamente per videoconferenza,
con le modalità e nei limiti di cui alla
disciplina normativa regolamentare pro
tempore vigente, omettendo, nel caso (ii),

l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione. Il tutto a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare che: (a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Modifica dell'art. 16 dello Statuto

In linea con le modifiche proposte all'art. 10 dello Statuto con riguardo alle modalità di tenuta dell'Assemblea, si propone di modificare l'art. 16 dello Statuto come di seguito evidenziato, al fine di consentire che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si svolgano – anche o esclusivamente – per audio-conferenza o videoconferenza, senza richiedere la presenza del Presidente e del Segretario in uno stesso luogo.

A tale ultimo proposito, si precisa che tale presenza congiunta era stata originariamente considerata necessaria per la sua funzionalità alla formazione contestuale del verbale della riunione, sottoscritto sia dal Presidente sia dal soggetto verbalizzante (o unicamente da quest'ultimo in caso di verbale in forma pubblica). Tuttavia, essendosi ormai consolidato l'orientamento secondo cui, nel caso di adunanze da tenersi mediante mezzi di telecomunicazione, il verbale può essere redatto e sottoscritto in un momento successivo a quello della riunione, non si rinvengono più ragioni per mantenere la precisazione in oggetto.

Testo Vigente Testo Proposto
Articolo 16 - Deliberazioni Articolo 16 - Deliberazioni
16.1 Il Consiglio di Amministrazione si
riunisce, anche fuori dalla sede sociale
16.1 Il Consiglio di Amministrazione si
riunisce, anche fuori dalla sede sociale
purché nell'Unione Europea, ogni volta che
il Presidente o il Vice Presidente (ove
purché nell'Unione Europea, salvo quanto
disposto
dall'art.
16, comma
3,
dello

CERTIFIED

.OL

©PHARMANUTRA

nominato) lo ritenga opportuno, nonché
quando ne venga fatta richiesta da un
Amministratore con deleghe, dal comitato
esecutivo (ove nominato), ai sensi del
successivo Articolo 18, o da almeno altri
due Amministratori in carica e fermi
restando i poteri di convocazione attribuiti
ad altri soggetti ai sensi di legge.
Statuto, ogni volta che il Presidente o il
Vice Presidente (ove nominato) lo ritenga
opportuno, nonché quando ne venga fatta
richiesta da un Amministratore con
deleghe, dal comitato esecutivo (ove
nominato), ai sensi del successivo Articolo
18, o da almeno altri due Amministratori in
carica e fermi restando i poteri di
convocazione attribuiti ad altri soggetti ai
sensi di legge
16.2 Il Consiglio di Amministrazione
viene convocato dal Presidente o, in caso di
sua assenza o impedimento, dal Vice
Presidente (ove nominato), con avviso -
contenente le materie all'ordine del giorno
– inviato mediante posta o posta elettronica
almeno 3 (tre) giorni prima della riunione,
ovvero, in caso di urgenza, almeno 24
(ventiquattro) ore pri-ma della riunione. Il
di
Consiglio
Amministrazione
è
validamente costituito qualora, an-che in
assenza di convocazione nella forma e nei
modi sopra previsti, siano presenti tutti i
Consiglieri in carica e tutti i membri del
Collegio Sindacale ovvero siano presenti la
maggioranza sia degli Amministratori sia
dei Sindaci in carica e gli assenti siano stati
ed
adeguatamente
preventivamente
informati della riunione e non si siano
opposti alla trattazione degli argomenti.
Invariato
del Consiglio di
16.3 Le riunioni
Amministrazione si possono svolgere
audio-conferenza
anche
per
O
videoconferenza, a condizione che: (a)
siano presenti nello stesso luogo il
Presidente e il Segretario della riunione, se
nominato,
che provvederanno
alla
formazione e sottoscrizione del verbale,
dovendosi ritenere svolta la riunione in
detto luogo; (b) sia consentito al Presidente
della riunione di accertare l'identità degli
intervenuti, regolare lo svolgimento della
riunione, constatare e proclamare i risultati
16.3 Le riunioni del Consiglio
di
Amministrazione si possono svolgere
o esclusivamente per
audio-
anche
conferenza
videoconferenza,
0
a
condizione che: (a) siano presenti nello
stesso luogo il Presidente e il Segretario
della - riunione, se - nominato, che
provvederanno - alla - formazione e
sottoscrizione del verbale, dovendosi
ritenere svolta la riunione in detto luogo;
(b)-sia consentito al Presidente della
riunione di accertare l'identità degli
intervenuti, regolare lo svolgimento della
della
votazione;
(c)
sia
consentito
al
soggetto
verbalizzante
di
percepire
adeguatamente gli eventi della riunione
oggetto
di
verbalizzazione;
(d)
sia
consentito agli intervenuti di partecipare
alla
discussione
ed
alla
votazione
simultanea sugli argomenti all'ordine del
giorno, nonché di visionare, ricevere o
trasmettere documenti.
riunione, constatare e proclamare i risultati
della
votazione;
(bc)
sia
consentito
al
soggetto
verbalizzante
di
percepire
adeguatamente gli eventi della riunione
oggetto
di
verbalizzazione;
(cd)
sia
consentito agli intervenuti di partecipare
alla
discussione
ed
alla
votazione
simultanea sugli argomenti all'ordine del
giorno, nonché di visionare, ricevere o
trasmettere documenti.
16.4
Per
tutte
le
deliberazioni
del
Consiglio
di
Amministrazione
sono
necessari
la
presenza
effettiva
della
maggioranza
degli
Amministratori
in
carica
e
il
voto
favorevole
della
maggioranza
degli
Amministratori
presenti.
Invariato
16.5 In occasione delle riunioni ovvero per
iscritto, e con cadenza almeno trimestrale,
il Consiglio di Amministrazione ed il
Collegio Sindacale sono informati, anche a
cura degli organi delegati, sull'attività
svolta dalla Società e dalle sue controllate,
sulla sua prevedibile evoluzione, sulle
operazioni di maggior rilievo economico,
finanziario e patrimoniale, con particolare
riguardo
alle
operazioni
in
cui
gli
amministratori
abbiano
un
interesse
proprio o di terzi o che siano influenzate
dall'eventuale soggetto che eserciti attività
di direzione e coordinamento.
L'informativa del Collegio sindacale può
altresì
avvenire,
per
ragioni
di
tempestività, direttamente o, in occasione
delle riunioni del comitato esecutivo (ove
costituito).
Invariato

Modifica dell'art. 22 dello Statuto

Inoltre, in linea con le modifiche proposte agli artt. 10 e 16 dello Statuto con riguardo alle modalità di tenuta, rispettivamente, dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, si propone di modificare l'art. 22 dello Statuto come di seguito evidenziato al fine di consentire che le riunioni del Collegio Sindacale si svolgano – anche o esclusivamente – per

audio-conferenza o videoconferenza, eliminando altresì il riferimento alla tenuta dell'adunanza nel luogo dove si trova il Presidente per le medesime considerazione sopra esposte.

Testo Vigente Testo Proposto
Articolo 22 - Composizione, durata e
riunioni del Collegio Sindacale
Articolo 22 - Composizione, durata e
riunioni del Collegio Sindacale
22.1 Il Collegio Sindacale è composto da 3
(tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti,
nominati e funzionanti a norma di legge. I
componenti del Collegio Sindacale restano
in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla
data
dell'Assemblea
convocata
per
l'approvazione del bilancio relativo al terzo
esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.
Attribuzioni
e
doveri
del
Collegio
Sindacale e dei Sindaci sono quelli stabiliti
dalla legge pro tempore vigente.
Invariato
22.2 I Sindaci devono possedere i requisiti
previsti
dalla
normativa,
anche
regolamentare, pro tempore vigente, inclusi
quelli relativi al limite di cumulo degli
incarichi previsti dalla normativa, anche
regolamentare pro tempore vigente. Ai fini
dell'art. 1, comma 2, lettere b) e c), del
decreto del Ministro della giustizia 30
marzo 2000, n. 162, come successivamente
modificato ed integrato, si considerano
strettamente attinenti all'ambito di attività
della Società le materie inerenti a: il diritto
commerciale, il diritto societario, il diritto
tributario, l'economia aziendale, la finanza
aziendale,
le
discipline
aventi
oggetto
analogo o assimilabile, nonché infine le
materie e i settori inerenti al settore di
attività esercitata dalla Società e di cui al
precedente Articolo 3 del presente Statuto.
Invariato
22.3 Le riunioni del Collegio Sindacale
possono
anche
essere
tenute
in
teleconferenza
e/o
videoconferenza
a
22.3 Le riunioni del Collegio Sindacale
possono
anche
essere
tenute
anche
o
esclusivamente
in
teleconferenza
e/o

condizione che: (a) il Presidente e il soggetto verbalizzante siano presenti nello stesso luogo della convocazione; e (b) tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e il soggetto verbalizzante.

videoconferenza a condizione che: (a) il Presidente e il soggetto verbalizzante siano presenti nello stesso luogo della convocazione; e (b) tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e il soggetto verbalizzante.

II. DIRITTO DI RECESSO

Si precisa che le proposte di modifica dello Statuto sopra illustrate non determinano l'insorgere del diritto di recesso ai sensi di legge, anche tenuto conto di quanto disposto dall'art. 8 dello Statuto.

III. PROPOSTE DI DELIBERA ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Premesso quanto sopra, si sottopongono all'approvazione dell'Assemblea le seguenti proposte di deliberazione.

Proposte di deliberazione sull'unico punto all'ordine del giorno

"L'Assemblea straordinaria di Pharmanutra S.p.A., preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti,

delibera

  • di approvare le modifiche al testo degli articoli 9, 10, 16 e 22 dello Statuto, tutti nei testi contenuti nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione;
  • di conferire al Presidente e al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica pro tempore, disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla delibera di cui sopra e per adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa pro-tempore vigente, nonché per compiere gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi: (i) alla gestione dei rapporti con qualsiasi organo e/o Autorità competente; (ii) all'adempimento di tutte le formalità di legge, con facoltà di apportare alla delibera adottata in data odierna aggiunte, modifiche e soppressioni di carattere formale e non sostanziale che risultassero necessarie o comunque fossero richieste anche in sede di iscrizione nel competente Registro delle Imprese".

Pisa, 14 marzo 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, Andrea Lacorte

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