Board/Management Information • Feb 13, 2025
Board/Management Information
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Comunicazione ai Soci in vista del rinnovo parziale del Consiglio di amministrazione


Società per azioni – fondata nel 1871 Sede sociale e Direzione generale: I - 23100 Sondrio SO - Piazza Garibaldi 16 Tel. 0342 528.111 - Fax 0342 528.204 Indirizzi Internet: https://www.popso.it – https://istituzionale.popso.it E-mail: [email protected] - Indirizzo PEC: [email protected] Iscritta al Registro delle Imprese di Sondrio al n. 00053810149 - Iscritta all'Albo delle Banche al n. 842 Capogruppo del Gruppo bancario Banca Popolare di Sondrio, iscritto all'Albo dei Gruppi bancari al n. 5696.0 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Codice fiscale e Partita IVA: 00053810149 - 01086930144 Capitale sociale: € 1.360.157.331 - Riserve: € 1.564.088.615 (Dati approvati dall'Assemblea dei soci del 27 aprile 2024)
Sondrio, 6 febbraio 2025

| 1. | FINALITÀ 4 |
|---|---|
| 2. | RIFERIMENTI REGOLAMENTARI E NORMATIVI 4 |
| 3. | IL MODELLO DI GOVERNANCE, I RUOLI ALL'INTERNO DEL |
| CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E IL RINNOVO PARZIALE DELLO | |
| STESSO 6 |
|
| 3.1. Il modello di governance 7 |
|
| 3.2. I ruoli all'interno del Consiglio di amministrazione7 |
|
| 3.3. Il rinnovo parziale del Consiglio di amministrazione 9 |
|
| 4. | IL PROCESSO DI VALUTAZIONE DEL CONSIGLIO DI |
| AMMINISTRAZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI PROFILI IDEALI DEI | |
| CANDIDATI PER LA NOMINA AD AMMINISTRATORI DELLA BANCA | |
| 11 | |
| 5. | LA COMPOSIZIONE QUANTITATIVA DEL CONSIGLIO DI |
| AMMINISTRAZIONE 12 |
|
| 6. | LA COMPOSIZIONE QUALITATIVA DEL CONSIGLIO DI |
| AMMINISTRAZIONE 12 |
|
| 6.1. Requisiti di professionalità 13 |
|
| 6.2. Requisiti di onorabilità13 |
|
| 6.3. Criteri di competenza e caratteristiche personali14 |
|
| 6.3.1. Criteri di competenza 14 |
|
| 6.3.2. Caratteristiche personali ("soft skills") 16 |
|
| 6.3.3. Diversificazione nella composizione del Consiglio di |
|
| amministrazione 17 | |
| 6.4. Criteri di correttezza 17 |
|
| 7. | 6.5. Indipendenza 18 DISPONIBILITÀ DI TEMPO DEGLI AMMINISTRATORI 18 |
| 8. | BOARD INDUCTION 21 |
| 9. | DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO DELLE CANDIDATURE21 |
| 10. | LE VERIFICHE SUCCESSIVE ALLE NOMINE22 |
| ALLEGATI23 | |
| A. | Fonti della normativa nazionale ed europea applicabile in materia di |
| B. | requisiti degli esponenti23 Criteri di Competenza Decreto MEF n. 169/202024 |
| C. | Caratteristiche personali dei Consiglieri - Linee Guida EBA/ESMA24 |

La presente comunicazione (la "Comunicazione"), che il Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Sondrio spa (di seguito anche la "Banca" o "BPS") ha predisposto avvalendosi del supporto del Comitato Nomine, ha l'obiettivo di fornire orientamenti ai Soci in merito alla composizione quantitativa e qualitativa ottimale del Consiglio di amministrazione e al profilo dei candidati alla carica di Consiglieri. La Comunicazione si basa sull'esperienza maturata e sulle risultanze del processo di Autovalutazione, effettuato con l'assistenza di una società indipendente di consulenza, e intende supportare la scelta dei candidati da presentare per il rinnovo parziale del Consiglio di amministrazione, secondo quanto previsto al successivo paragrafo 3.3, affinché essa possa tener conto delle professionalità e delle caratteristiche richieste sulla base delle esigenze della Banca. Il presente documento è disponibile sul sito internet della Banca Popolare di Sondrio alla pagina https://istituzionale.popso.it/it/investorrelations/assemblea-dei-soci.
La Comunicazione è stata predisposta nel rispetto e in attuazione delle vigenti Disposizioni di Vigilanza per le banche, Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte I, Titolo IV, Capitolo 1, Governo societario, e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 novembre 2020 n. 169. Si è inoltre tenuto conto delle indicazioni del Codice di Corporate Governance delle Società Quotate, approvato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana spa il 31 gennaio 2020, al quale la Banca Popolare di Sondrio spa ha aderito, con decisione del Consiglio di amministrazione del 30 giugno 2023.
In base alle citate disposizioni, il Consiglio di amministrazione è tenuto a

identificare la propria composizione quali-quantitativa ottimale. Essa assume infatti un rilievo centrale per l'efficace assolvimento dei compiti affidatigli dalla Legge, dalle Disposizioni di vigilanza e dallo Statuto.
In particolare, i componenti del Consiglio devono:

giudizio.
La Banca Centrale Europea ha provveduto ad aggiornare, nel dicembre 2021, in linea con gli orientamenti congiunti sull'idoneità emanati da ESMA e ABE:
Detti documenti sono disponibili rispettivamente sul portale IMAS della BCE e sul sito internet della Banca d'Italia.
Infine, restano ferme le cause di incompatibilità e decadenza, nonché i limiti all'assunzione degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare vigente, tra cui la Legge n. 214/2011, relativa al così detto divieto di interlocking, secondo cui - ai sensi dell'articolo 36 - è fatto divieto ai "titolari di cariche negli Organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti".
Per completezza informativa, nell'allegato A sono riepilogate le fonti della normativa nazionale ed europea applicabile in materia di requisiti degli esponenti.

La Banca Popolare di Sondrio, in qualità di Capogruppo di Gruppo bancario significativo, da novembre del 2014 è sottoposta al Meccanismo di Supervisione Unica (SSM), con diretta vigilanza esercitata dalla Banca Centrale Europea.
A seguito dell'approvazione della trasformazione societaria deliberata dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 29 dicembre 2021, la Banca opera quale Società per Azioni. Le azioni sono negoziate sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana, facente parte dell'indice FTSE MIB. Come detto, la Banca ha aderito nel corso del 2023 al Codice di Corporate Governance.
La Banca Popolare di Sondrio adotta il modello di governance tradizionale, basato sul Consiglio di amministrazione, con funzioni di indirizzo e supervisione strategica, e un Collegio sindacale cui è attribuita la funzione di controllo, che vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e accerta l'adeguato coordinamento di tutti gli Organi, le funzioni e le strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni.
Tutti gli Amministratori contribuiscono alla gestione della Banca collegialmente nell'ambito del Consiglio di amministrazione e con l'eventuale partecipazione ai Comitati.
Il Presidente del Consiglio di amministrazione promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, favorisce la dialettica interna e assicura il bilanciamento dei poteri, in coerenza con i compiti in tema di organizzazione dei lavori del Consiglio e di circolazione delle informazioni attribuitigli dalla normativa. Garantisce l'equilibrio dei poteri rispetto al Consigliere delegato e agli altri Amministratori esecutivi; si pone come interlocutore dell'Organo con funzione di controllo e dei comitati interni. Ha un ruolo non esecutivo e non svolge, neppure di fatto, funzioni gestionali.

In coerenza con quanto sopra, il Presidente del Consiglio di amministrazione dovrebbe auspicabilmente:
Il Consigliere delegato esercita le deleghe conferitegli e riferisce al Consiglio di amministrazione in merito alle decisioni assunte.
Il Consigliere delegato dovrebbe auspicabilmente:

Gli Amministratori esecutivi danno vita al Comitato esecutivo, all'interno del quale operano.
L'Amministratore nominato esponente responsabile per l'antiriciclaggio assolve ai compiti previsti dal Provvedimento Banca d'Italia 1° agosto 2023.
Gli Amministratori non esecutivi del Consiglio di amministrazione devono:
Gli Amministratori non esecutivi e indipendenti:
Il Consiglio di amministrazione della Banca, tenuto conto delle Disposizioni della Vigilanza, del Codice di Corporate Governance e dell'art. 35 dello Statuto, ha deliberato la costituzione dei Comitati endoconsiliari: Comitato Controllo e rischi, Comitato Remunerazione, Comitato Nomine, Comitato Sostenibilità, Comitato Operazioni con parti correlate e soggetti collegati.

Il Consiglio di amministrazione della Banca si rinnova per un terzo ogni esercizio, secondo quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, dello Statuto.
Quest'anno sono in scadenza i seguenti cinque Consiglieri:
Ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto, la composizione del Consiglio di amministrazione deve assicurare l'equilibrio tra i generi secondo la vigente normativa. Inoltre, l'articolo 23 dello Statuto stabilisce che le liste per la nomina dei Consiglieri contenenti un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte in modo da assicurare l'equilibrio tra i generi nella composizione del Consiglio di amministrazione risultante dall'esito del voto.
Al riguardo, si ricorda che l'art. 147-ter, comma 1-ter, del Testo Unico della Finanza prevede che nella composizione del Consiglio di amministrazione "il genere meno rappresentato deve ottenere almeno i due quinti degli eletti". Ciò significa che nel Consiglio di Amministrazione della Banca almeno 6 dei 15 componenti devono appartenere al genere meno rappresentato. Attualmente, al genere meno rappresentato, quello femminile, appartengono 7 Consiglieri.
Considerato che fra i 5 Consiglieri in scadenza, come già evidenziato, ve ne sono 2 appartenenti al genere meno rappresentato, occorrerà che, in attuazione a quanto previsto dal citato articolo 23 dello Statuto, le liste per la nomina dei Consiglieri come sopra specificate siano composte in modo da continuare ad assicurare il rispetto del ricordato limite minimo di legge.
In attuazione delle vigenti Disposizioni di Vigilanza, almeno un quarto dei componenti del Consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza. Ciò significa che nel Consiglio di amministrazione della Banca almeno 4 dei 15 componenti devono essere indipendenti. Si significa, inoltre,

che secondo le disposizioni del Codice di Corporate Governance cui la Banca ha aderito, almeno la metà degli Amministratori deve essere indipendente.
Inoltre, l'articolo 23 dello Statuto stabilisce che le liste per la nomina dei Consiglieri contenenti un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte in modo da assicurare il numero minimo di Consiglieri indipendenti nella composizione del Consiglio di amministrazione risultante dall'esito del voto.
Attualmente all'interno del Consiglio di amministrazione sono presenti 8 Amministratori indipendenti.
Fra i cinque Consiglieri in scadenza tre sono indipendenti.
Per le definizioni di indipendenza si rinvia al successivo paragrafo 6.5.
Come indicato in precedenza, gli Organi di supervisione e gestione delle banche devono individuare la propria composizione quali-quantitativa ottimale, mediante una specifica analisi sulle diverse caratteristiche che i candidati alla nomina devono possedere. Il risultato dell'analisi svolta dal Consiglio di amministrazione di BPS, con il supporto del Comitato Nomine, viene messo a disposizione dei Soci, attraverso questo documento, in tempo utile affinché i medesimi possano tenerne conto nella scelta dei candidati. Resta ferma la facoltà per gli azionisti di esprimere valutazioni differenti in merito alla scelta dei candidati, motivando le eventuali differenze rispetto all'analisi svolta dall'Organo amministrativo, come richiesto dal Codice di Corporate Governance.
Nella predisposizione del profilo ideale dei cinque Amministratori da nominare, il Consiglio di amministrazione ha considerato i seguenti elementi chiave:
- la regolamentazione di settore e la normativa di riferimento;

Lo Statuto sociale stabilisce all'articolo 20 che il Consiglio di amministrazione è composto da 15 membri.
In considerazione delle dimensioni, della complessità organizzativa e delle dinamiche di funzionamento della Banca, il Consiglio di amministrazione, valuta adeguato il numero di amministratori fissato dallo Statuto. Tale numero - in linea con quanto previsto dalle vigenti Disposizioni di Vigilanza - permette, in linea di massima, un più che adeguato coinvolgimento di tutti i Consiglieri nelle attività dell'Organo amministrativo e un proficuo dibattito nelle riunioni; consente altresì di disporre di un numero adeguato di membri indipendenti, per garantire l'efficiente ed efficace funzionamento dei Comitati, in cui si articola l'attività del Consiglio, nonché di assicurare un appropriato bilanciamento delle competenze presenti nei Comitati stessi.
I componenti del Consiglio di amministrazione devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico e, in particolare, devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza e rispettare i criteri di competenza, correttezza, indipendenza di giudizio e dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa pro tempore vigente. Inoltre, la composizione collettiva del Consiglio di amministrazione deve essere adeguatamente diversificata in modo da alimentare il confronto e la dialettica interna all'Organo, favorire una pluralità di approcci e prospettive nell'analisi dei temi e nell'assunzione delle decisioni.

Ai sensi dell'art. 7 del citato Decreto MEF 169/2020, i candidati a svolgere funzioni di amministrazione devono possedere determinati requisiti di professionalità a seconda che ricoprano incarichi esecutivi o non esecutivi. In particolare, gli Amministratori esecutivi sono scelti fra persone che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente:
Gli amministratori non esecutivi sono scelti tra persone che soddisfano i requisiti di cui alle precedenti lettere a. e b. o abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente:

Tutti i candidati alla nomina di Consigliere di amministrazione devono assicurare il rispetto dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 3 del Decreto MEF.
La mancanza dei requisiti di onorabilità comporta l'impossibilità di assumere la carica o comunque la decadenza dalla carica stessa.
Oltre ai requisiti di professionalità, i Consiglieri devono soddisfare i criteri di competenza, anche nell'accezione di conoscenze ed esperienza, in funzione della natura della carica/incarico particolare ricoperto e delle caratteristiche dimensionali e operative della Banca. Assume a tal fine rilievo la conoscenza teorica – acquisita attraverso gli studi e la formazione – e l'esperienza pratica, conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso. Per i criteri di competenza, la conoscenza teorica e l'esperienza pratica indicati nell'articolo 10 del Decreto MEF 169/2020 si rinvia all'Allegato B.
In vista del proprio rinnovo parziale, di cui al precedente paragrafo 3.3, il Consiglio di amministrazione della Banca deve poter contare su una composizione qualitativa che complessivamente assicuri l'adeguato presidio delle seguenti aree di competenza in relazione alla complessità gestionale della Banca Popolare di Sondrio. Tali aree di competenza, elencate di seguito in ordine di priorità per la selezione dei cinque candidati da nominare, sono state rilevate attraverso il processo di Autovalutazione condotto in riferimento all'esercizio 2024, con la supervisione del Comitato Nomine della Banca, tenendo conto delle competenze degli altri dieci Consiglieri che non sono in scadenza:

Per facilitare la selezione dei candidati con le competenze che il Consiglio di amministrazione della Banca ritiene prioritarie, si fornisce di seguito una definizione di ciascuna delle quattro competenze e il tipo di esperienza che i/le candidati/e dovrebbero aver maturato:
| Competenze prioritarie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Definizione | Esperienza | |||
| Business bancario: wealth & asset management; bancassurance; credito e | ||||
| altri servizi alle imprese e retail | ||||
| Conoscenza del mercato bancario e delle leve di sviluppo commerciale, con particolare riferimento ai comparti indicati. |
Raggiunta attraverso un adeguato numero di anni in posizioni dirigenziali rilevanti rispetto alle priorità commerciali e di business di un istituto bancario o finanziario equiparabile, con particolare riferimento ai comparti del risparmio gestito, della bancassicurazione, del credito e dei servizi alle imprese e ai privati. In alternativa, l'esperienza maturata nel settore della consulenza è rilevante solo se acquisita nella materia specifica in ambito bancario e finanziario. |
|||
| Business digitali e tecnologia (operations & IT) | ||||
| Capacità di portare un contributo alla trasformazione digitale della banca, in termini di evoluzione del modello di servizio, del catalogo prodotti e dell'infrastruttura IT sottostante. Conoscenza delle nuove tecnologie e delle operations bancarie. |
Raggiunta attraverso esperienze maturate in contesti caratterizzati da una forte componente tecnologica, sia come elemento del core business e sia come leva chiave per guidare la trasformazione del business, grazie a un adeguato numero di anni in posizioni dirigenziali in società hi-tech o in funzioni aziendali IT di società di dimensioni equiparabili alla Banca. In alternativa, l'esperienza maturata nel settore della consulenza è rilevante solo se acquisita nella materia specifica in ambito bancario e |

| finanziario. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Finanza e mercati | ||||
| Raggiunta attraverso un adeguato numero di | ||||
| anni in posizioni dirigenziali in funzioni rilevanti | ||||
| Conoscenza del settore finanziario e | rispetto alle attività di analisi direzionali, di | |||
| dei mercati. Capacità di portare un | finanza e di investor relations di istituti bancari | |||
| contributo al posizionamento della |
o finanziari equiparabili alla Banca. | |||
| banca, anche nel rapporto con analisti e | In alternativa, l'esperienza maturata nel settore | |||
| investitori. | della consulenza/nel mondo accademico è |
|||
| rilevante solo se acquisita nella materia specifica | ||||
| in ambito bancario e finanziario. | ||||
| Governance, Legale | e sistemi di controllo | |||
| Raggiunta attraverso un adeguato numero di | ||||
| anni in posizioni dirigenziali in funzioni |
||||
| pertinenti (i.e. governo societario, rischio, | ||||
| legal, audit, compliance), preferibilmente di | ||||
| istituti bancari o finanziari equiparabili alla Banca. | ||||
| L'esperienza come membro di comitati |
||||
| Capacità di portare un contributo |
endoconsiliari governance/audit/controllo nel | |||
| rispetto agli aspetti di Governance e | settore finanziario risulta particolarmente |
|||
| legali e al sistema dei controlli interni | rilevante. I criteri risultano preferibilmente |
|||
| di interesse della banca e per il |
soddisfatti quando i ruoli sono stati caratterizzati | |||
| funzionamento dei suoi Organi. | da esperienza in ambiti di vigilanza o nei rapporti | |||
| con i regolatori. | ||||
| In alternativa, l'esperienza maturata nel settore | ||||
| della consulenza/nel mondo accademico è |
||||
| rilevante solo se acquisita nelle materie |
||||
| specifiche in ambito societario, bancario e |
||||
| finanziario. |
Al fine di favorire un adeguato confronto all'interno del Consiglio di amministrazione e di poter conseguentemente assumere decisioni consapevoli e meditate, si ritiene opportuno che siano presenti all'interno dell'Organo più soggetti con comprovate competenze per ciascuna delle aree sopra individuate.
In aggiunta alle competenze tecniche di cui sopra, il Consiglio raccomanda che siano opportunamente considerati nella selezione delle

candidature anche le caratteristiche e le capacità personali dei candidati alla nomina a Consigliere, così come indicate dalle Linee Guida EBA/ESMA che si riportano nell'Allegato C.
La composizione del Consiglio di amministrazione, in attuazione delle prescrizioni contenute nelle vigenti Disposizioni di Vigilanza in materia di Governo societario e nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 novembre 2020 n. 169, deve essere adeguatamente diversificata. Tale eterogeneità, in termini, fra l'altro, di competenze, esperienze, età, durata di permanenza nella carica, genere e proiezione internazionale, favorisce la pluralità di approcci e prospettive nell'analisi delle tematiche e nell'assunzione delle decisioni, alimenta il confronto e la dialettica interna, supporta efficacemente i processi di elaborazione delle strategie, di gestione delle attività e dei rischi, di controllo sull'operato dell'alta dirigenza e permette di tener conto dei molteplici interessi che concorrono alla sana e prudente gestione.
I Consiglieri devono soddisfare i criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse, intesa quale buona reputazione, onestà, integrità e solidità finanziaria, stabiliti dalla normativa pro tempore vigente secondo quanto disposto dall'art. 4 del Decreto n. 169/2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Con riferimento ai criteri di correttezza, si precisa che il verificarsi di una o più delle situazioni indicate dal menzionato art. 4 del Decreto MEF non comporta automaticamente l'inidoneità dell'esponente, ma richiede una valutazione da parte del Consiglio di amministrazione, condotta avendo riguardo ai princìpi di sana e prudente gestione, nonché alla salvaguardia della reputazione della Banca e della fiducia del pubblico.
Considerata l'importanza che tali criteri rivestono sotto il profilo reputazionale, il Consiglio esprime la raccomandazione che i candidati alla carica di componente del Consiglio di amministrazione, oltre a possedere i

requisiti di onorabilità previsti dalla normativa applicabile:
Tutti i Consiglieri devono agire con piena indipendenza di giudizio ed essere consapevoli dei doveri e dei diritti inerenti alla carica. Ciò, nell'interesse della sana e prudente gestione della Banca e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile.
L'articolo 21 dello Statuto definisce la nozione di indipendenza con riferimento ai requisiti stabiliti dall'art. 147 ter, quarto comma, del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dalla normativa attuativa dell'articolo 26 del Decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385. Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 novembre 2020 n. 169 individua, all'articolo 13, le situazioni in cui i Consiglieri non esecutivi non devono incorrere per poter essere qualificati indipendenti. Lo stesso Decreto disciplina, all'articolo 15, l'indipendenza di giudizio e la sua valutazione.
A sua volta, la citata Guida BCE dedica particolare attenzione alla valutazione dei conflitti di interesse in grado di compromettere l'indipendenza di giudizio.
L'art. 2 del Codice di Corporate Governance richiede che almeno la metà degli Amministratori sia indipendente e detta le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un Amministratore.

I Consiglieri devono dedicare tempo adeguato alla complessità dell'incarico assunto. È questo un requisito fondamentale che va assicurato anche in relazione alle attività e agli impegni derivanti dalla eventuale partecipazione ai Comitati consiliari.
Il tempo che un Amministratore è in grado di dedicare allo svolgimento delle proprie funzioni è un aspetto di particolare rilievo, che può essere condizionato da diversi fattori, fra i quali la sua attività professionale, il numero di incarichi svolti presso altri enti, la gravosità e la complessità degli stessi, l'impegno necessario per la preparazione delle riunioni e la formazione e l'aggiornamento professionale. Al riguardo, si rinvia a quanto stabilito in tema di disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi dagli articoli 16 e seguenti del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 novembre 2020 n. 169.
Lo specifico argomento è trattato pure dalla già citata Guida alla verifica dei requisiti di idoneità emessa dalla Banca Centrale Europea. Si ricorda in proposito che la verifica della disponibilità di tempo deve essere basata considerando un impegno complessivo massimo di 260 gg/anno per ciascun Consigliere.
L'art. 3 del Codice di Corporate Governance richiede che ciascun Amministratore assicuri una disponibilità di tempo adeguata al diligente adempimento dei compiti ad esso attribuiti.
Per quanto attiene al limite al cumulo degli incarichi che gli Amministratori possono rivestire in altre società, si fa rinvio alle disposizioni normative e regolamentari vigenti. In particolare, l'art. 17 del citato Decreto MEF 169/2020, indica che nelle banche di maggiori dimensioni e complessità operativa ciascun esponente può ricoprire contemporaneamente in banche e in altre società commerciali soltanto una delle seguenti combinazioni di incarichi: a) un incarico esecutivo con due incarichi non esecutivi; oppure b) quattro incarichi non esecutivi. Ai fini del calcolo dei limiti si include l'incarico ricoperto nella Banca.
Di seguito, sono resi noti il numero delle riunioni tenute dal Consiglio di amministrazione e dai Comitati consiliari nel 2024, come punto di riferimento

per stimare il numero di riunioni che in media sono tenute annualmente dal Consiglio di amministrazione e dai Comitati, e l'impegno di tempo minimo stimato necessario per l'efficace partecipazione, fisicamente o mediante teleconferenza, ai lavori dei predetti Organi, tenendo perciò anche conto del tempo da dedicare alla preparazione di ciascuna riunione per l'esame preventivo della documentazione a supporto delle deliberazioni proposte. Inoltre, va garantita la disponibilità di tempo per attività di apprendimento e formazione e per periodi di attività particolarmente accresciuta.
Il tempo stimato tiene conto del numero delle riunioni degli Organi e pure della loro durata media.
| Anno 2024 numero riunioni | |||
|---|---|---|---|
| Consiglio di amministrazione e Comitati | |||
| Consiglio di amministrazione | 15 | ||
| Comitato esecutivo | 44 | ||
| Comitato Controllo e rischi | 25 | ||
| Comitato Remunerazione | 4 | ||
| Comitato Nomine | 19 | ||
| Comitato Operazioni con parti correlate e soggetti collegati | 15 | ||
| Comitato Sostenibilità | 10 |
| Disponibilità di tempo richiesta in giorni | |||
|---|---|---|---|
| Ruolo | gg/anno | ||
| Componente non esecutivo del CdA | 38 | ||
| Componente esecutivo | 55 | ||
| Presidente del CdA | 80 | ||
| Vicepresidente del CdA, presidente del Comitato esecutivo | 70 | ||
| Consigliere Delegato | Tempo pieno* |
* In relazione anche alle altre cariche ricoperte nel Gruppo
| Giorni aggiuntivi per i componenti dei Comitati | |||
|---|---|---|---|
| Componente del Comitato | gg/anno | ||
| Controllo e rischi | 26 | ||
| Remunerazione | 6 | ||
| Nomine | 18 |

| Operazioni con parti correlate e soggetti collegati | 12 |
|---|---|
| Sostenibilità | 14 |
| Presidente di un Comitato consiliare: +30% rispetto al tempo per il relativo | |
| componente |
A titolo esemplificativo, il tempo complessivo chiesto al Consigliere che sia anche presidente del Comitato Remunerazione è pari a 46 giorni, ovvero 38 giorni quale Consigliere, 6 giorni quale componente del Comitato Remunerazione e 2 giorni quale presidente di detto Comitato.
La Banca, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 12 del Decreto MEF 169/2020, dalle raccomandazioni delle Disposizioni di Vigilanza e dalle Linee Guida EBA/ESMA, promuove la partecipazione dei Consiglieri ad apposite iniziative di formazione volte a favorire la comprensione della struttura della Banca e del Gruppo, del modello di business, delle dinamiche aziendali e della loro evoluzione anche nell'ottica del successo sostenibile, dei profili di corretta gestione del rischio, del quadro normativo e regolamentare vigente, nonché a consentire l'approfondimento di questioni di carattere strategico.
In tale ottica, gli Amministratori che verranno nominati, avranno la possibilità di partecipare alle citate iniziative, al fine di allineare le conoscenze dei nuovi Consiglieri a quelle degli altri Consiglieri e a consolidare e sviluppare ulteriormente le conoscenze di ciascuno.
A titolo informativo, nel 2024 sono state organizzate 11 sessioni di formazione per il Consiglio di amministrazione e per il Collegio sindacale, con durata media di circa 2 ore e 30 minuti.
L'articolo 23 dello Statuto stabilisce al comma 9 che unitamente alle liste devono essere depositati presso la sede sociale: i) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e ii) l'elenco delle cariche ricoperte presso altre società. In applicazione delle vigenti Disposizioni di Vigilanza in materia di Governo societario, è opportuno che l'informativa

sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato alla carica di Consigliere permetta di identificare per quale ruolo e profilo teorico – si veda il precedente paragrafo 3 - ciascuno dei candidati risulti adeguato. Lo stesso articolo 23, sempre al comma 9, prevede che ogni candidato presenti una dichiarazione con la quale accetta la candidatura e dichiara, sotto la propria responsabilità, l'idoneità allo svolgimento dell'incarico e attesta l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità e il possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto per la carica di Consigliere di amministrazione. Il candidato dichiara altresì l'eventuale possesso degli specifici requisiti di indipendenza e tale qualità è indicata nella lista.
La raccomandazione n. 23 del Codice di Corporate Governance richiede, a chi presenta una lista che contiene un numero di candidati superiore alla metà dei componenti da eleggere, di fornire adeguata informativa, nella documentazione presentata per il deposito della lista stessa, circa la rispondenza della lista all'orientamento espresso dall'Organo di amministrazione, anche con riferimento ai criteri di diversità previsti dal principio VII e dalla raccomandazione 8 dello stesso Codice, e di indicare il proprio candidato alla carica di presidente dell'organo di amministrazione.
Ai sensi dell'articolo 26 del Testo Unico Bancario, spetterà al Consiglio di amministrazione, avvalendosi del Comitato Nomine, valutare l'idoneità dei Consiglieri neoeletti e l'adeguatezza della composizione collettiva dell'Organo.
I risultati di tale analisi andranno trasmessi all'Autorità di Vigilanza, che svolgerà un'autonoma analisi per verificare la sussistenza di tutti i requisiti e i criteri previsti dalla legge in capo ai Consiglieri neoeletti e l'adeguatezza complessiva dell'Organo.


Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 e successive modifiche e integrazioni relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento;
L'art.10 del Decreto MEF prevede che i candidati alla carica di Amministratore debbano possedere una o più delle seguenti competenze:
La conoscenza teorica o l'esperienza pratica sarà oggetto di analisi e sarà ritenuta idonea in base a: a) i compiti inerenti al ruolo ricoperto dall'esponente e alle eventuali deleghe o attribuzioni specifiche, ivi inclusa la partecipazione a Comitati; b) le caratteristiche della Banca e del Gruppo bancario cui essa appartiene, in termini, tra l'altro, di dimensioni, complessità, tipologia delle attività svolte e dei rischi connessi, mercati di riferimento, paesi in cui opera.

Elenco delle caratteristiche che la Banca dovrebbe considerare nello svolgere le proprie valutazioni sull'idoneità degli esponenti.
Si riportano di seguito nella versione italiana disponibile sul sito ESMA:

mantiene il lavoro di squadra, motiva e incoraggia le risorse umane disponibili e garantisce che i membri del personale dispongano della competenza professionale per conseguire un obiettivo specifico. È ricettivo alle critiche e offre spazio al dibattito critico;

Banca Popolare di Sondrio spa
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