Governance Information • Jan 23, 2025
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La Raccomandazione 7, primo paragrafo, all'articolo 2 del Codice di Corporate Governance delle società quotate adottato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020 (il "Codice"), cui Piaggio & C. S.p.A. ("Piaggio" o la "Società") aderisce, indica tra le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore le seguenti:
(i) "se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
- con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
- con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management" 1 ; e
(ii) "se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente" 2 .
Al fine dell'applicazione delle predette disposizioni del Codice, nonché ai fini di quanto previsto dall'art. 148, comma 3, lett. c) del D.Lgs. 58/1998 ("TUF"), è stata adottata la presente politica (la "Politica") in materia di criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività dei rapporti, anche economici, in grado di compromettere l'indipendenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società (di seguito anche il "CdA") dichiaratisi indipendenti (i "Consiglieri" e i "Criteri di Significatività" o anche i "Criteri").
Nella definizione dei Criteri di Significatività si è tenuto conto, tra l'altro, delle raccomandazioni di cui al Codice e dei chiarimenti forniti nella raccolta "Q&A funzionali all'applicazione del Codice di Corporate Governance – edizione 2020" pubblicata sul sito internet del Comitato per la Corporate Governance (le "Q&A").
Il CdA, tenendo anche conto dei Criteri, valuta l'indipendenza di ciascun amministratore non esecutivo subito dopo la nomina nonché durante il corso del mandato al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e comunque con
1 Raccomandazione 7, primo periodo, lettera c), del Codice.
2 Raccomandazione 7, primo periodo, lettera d), del Codice.

cadenza almeno annuale. Ciascun amministratore non esecutivo fornisce a tal fine tutti gli elementi necessari o utili alla valutazione dell'organo di amministrazione che considera, sulla base di tutte le informazioni a disposizione, ogni circostanza che incide o può apparire idonea a incidere sulla indipendenza dell'amministratore3 .
Con particolare riferimento ai criteri quantitativi, assumono rilievo i rapporti di natura commerciale, finanziaria, professionale o patrimoniale, che il Consigliere – la cui indipendenza sia oggetto di valutazione – abbia in essere o abbia intrattenuto, nell'esercizio nel corso del quale viene resa la dichiarazione di indipendenza ovvero nei tre esercizi precedenti rispetto alla data in cui viene resa la dichiarazione medesima (il "Periodo di Riferimento"), con i seguenti soggetti (congiuntamente, i "Soggetti Rilevanti"):
3 Raccomandazione 6 del Codice. Inoltre, ai sensi della Raccomandazione 10, l'esito delle valutazioni di indipendenza "è reso noto al mercato subito dopo la nomina mediante apposito comunicato e, successivamente, nella relazione sul governo societario; in tali occasioni sono indicati i criteri utilizzati per la valutazione della significatività dei rapporti in esame e, qualora un amministratore o un componente dell'organo di controllo sia stato ritenuto indipendente nonostante il verificarsi di una delle situazioni indicate nella raccomandazione 7, viene fornita una chiara e argomentata motivazione di tale scelta in relazione alla posizione e alle caratteristiche individuali del soggetto valutato".
4 Come precisato dal Codice si segnala che assume rilievo anche il controllo esercitato "insieme ad altri attraverso un patto parasociale" (cfr. Raccomandazione 7, primo periodo, lettera c) del Codice).
5 Per "amministratori esecutivi" si intendono (cfr. definizione del Codice): (i) il presidente della Società o di una società controllata avente rilevanza strategica, quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell'elaborazione delle strategie aziendali; (ii) gli amministratori che sono destinatari di deleghe gestionali e/o ricoprono incarichi direttivi nella Società o in una società controllata avente rilevanza strategica, o nella società controllante quando l'incarico riguardi anche la Società; (iii) gli amministratori che fanno parte del comitato esecutivo della Società (ove costituito).
6 Per "top management" si intendono gli "alti dirigenti che non sono membri dell'organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società e del gruppo ad essa facente capo" (cfr. definizione del Codice).

Si precisa che, ai fini di quanto indicato ai successivi paragrafi 1.1.1 e 1.1.2, rilevano anche i rapporti intrattenuti con i Soggetti Rilevanti da uno Stretto Familiare del Consigliere, nonché, in generale, i rapporti intrattenuti dal Consigliere indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza).
Con riferimento alle relazioni commerciali, finanziarie e patrimoniali, i predetti rapporti con i Soggetti Rilevanti sono da considerare di norma significativi – e quindi in grado di compromettere l'indipendenza del Consigliere – se abbiano comportato, singolarmente o cumulativamente considerati, un riconoscimento economico annuo superiore a una delle seguenti soglie:
Con riferimento alle relazioni professionali, i predetti rapporti con i Soggetti Rilevanti sono da considerare di norma significativi – e quindi in grado di compromettere l'indipendenza del Consigliere – se abbiano comportato, singolarmente o cumulativamente considerati, un riconoscimento economico annuo pari o superiore a una delle seguenti soglie:
(i) al 5% del reddito annuo lordo del/i soggetto/i interessato/i quale persona/e fisica/fisiche ovvero del fatturato annuo direttamente generato; o

Con particolare riferimento alla remunerazione percepita, anche nel Periodo di Riferimento, dal Consigliere, assume rilievo la somma di qualsiasi "remunerazione aggiuntiva" riconosciuta a quest'ultimo da parte:
rispetto al compenso fisso per la carica7 e a quello previsto per la partecipazione ai comitati8 (o organismi) raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente.
Nella "remunerazione aggiuntiva" si includono invece i compensi percepiti in relazione ad altre cariche ricoperte nella/e società controllante/i o nelle società controllate.
La remunerazione aggiuntiva è da considerare di norma significativa – e quindi in grado di compromettere l'indipendenza del Consigliere interessato – se, singolarmente o cumulativamente considerata, sia, nel Periodo di Riferimento, superiore al 100% dell'importo complessivamente percepito dal Consigliere per la carica e per l'eventuale
7 Per "compenso fisso per la carica", anche ai sensi della Q&A alla Raccomandazione 7, lett. d) del Codice, si intende: (i) la remunerazione determinata dall'assemblea per tutti gli amministratori (o stabilita dall'organo di amministrazione per tutti gli amministratori non esecutivi nell'ambito dell'importo complessivo deliberato dall'assemblea per l'intero organo di amministrazione) nonché lo specifico compenso aggiuntivo per il Presidente del Comitato per il controllo sulla gestione di Piaggio e i componenti dello stesso; (ii) l'eventuale compenso attribuito in ragione della particolare carica assunta dal singolo Consigliere, determinato secondo le best practice previste dalla Raccomandazione 25 del Codice.
Al contrario, il compenso ricevuto dal Consigliere della Società per gli incarichi nella società controllante o nella società controllata è considerato quale "remunerazione aggiuntiva" ed è pertanto valutato nella sua "significatività".
8 Per "compensi per la partecipazione ai comitati" si intendono (cfr. Q&A Raccomandazione 7, lett. d)) i compensi che il singolo Consigliere riceve in ragione della sua partecipazione ai comitati endoconsiliari raccomandati dal Codice o da comitati / organismi previsti dalla normativa vigente, con esclusione della remunerazione derivante dalla partecipazione all'eventuale comitato esecutivo.

partecipazione ai comitati (o organismi) raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente.
Si precisa che costituisce circostanza idonea a compromettere l'indipendenza del Consigliere anche il fatto di essere uno Stretto Familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui al presente art. 1.2.
Nel caso in cui il Consigliere sia anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza si qualificano inoltre come significative – indipendentemente dai parametri quantitativi sopra riportati sub 1 – le relazioni professionali dello studio e/o della società di consulenza con i Soggetti Rilevanti che:
La significatività delle relazioni sopra richiamate è valutata tenuto conto della complessiva attività professionale normalmente esercitata dal Consigliere, degli incarichi ad esso normalmente affidati all'interno dello studio professionale o della società di consulenza, nonché della rilevanza che tali relazioni possono assumere per il Consigliere in termini reputazionali all'interno della propria organizzazione.
Ai fini della valutazione della significatività dei rapporti tra il Consigliere e i Soggetti Rilevanti, il CdA può, in relazione alle specifiche situazioni riguardanti ciascun Consigliere – quali la posizione, le caratteristiche individuali e la complessiva attività professionale – considerare ogni ulteriore elemento ritenuto utile e/o opportuno, adottando criteri aggiuntivi e/o parzialmente difformi da quanto sopra riportato che privilegino la sostanza sulla forma.
In particolare, il Consiglio di Amministrazione può, dandone adeguata motivazione in sede di delibera:
9 Raccomandazione 7, secondo periodo del Codice.

concreto sulla sua indipendenza e autonomia di giudizio;
La presente Politica è stata adottata in data 22 gennaio 2025 dal Consiglio di Amministrazione della Società ed entra in vigore a partire dal giorno successivo, 23 gennaio 2025.
Le modifiche e/o integrazioni della presente Politica sono approvate con le medesime modalità. A tali fini il Consiglio di Amministrazione può, ove ritenuto necessario od opportuno, avvalersi dell'ausilio di comitati e/o funzioni interne.
In sede di prima applicazione della presente Politica non si considerano, ai fini dei Criteri di Significatività, i rapporti pregressi che siano conclusi alla data di entrata in vigore della medesima Politica.
La presente Politica è pubblicata sul sito internet di Piaggio & C. S.p.A., all'indirizzo www.piaggiogroup.com ed accessibile nella sezione Governance / Documenti e procedure.
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