AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Rai Way

Pre-Annual General Meeting Information Jan 17, 2025

4506_rns_2025-01-17_2131a661-111e-4bd9-b667-bcb3ae5a914b.pdf

Pre-Annual General Meeting Information

Open in Viewer

Opens in native device viewer

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI 18 DICEMBRE 2024 - UNICA CONVOCAZIONE

大大大大大大

Risposte a domande pervenute prima dell'Assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del Decreto Legislativo n. 58/1998

(domande dell'azionista Marco Bava)

"Richiesta di:

A. estrazione dal libro soci (art.2422 cc) dei primi 100 azionisti in un files da inviare prima dell'assemblea gratuitamente prima dell'assemblea all'email [email protected].

In risposta a : Con riferimento alla richiesta di estrazione dal libro soci dei primi 100 azionisti ed invio gratuito della stessa, si ricorda inoltre che l'art. 43 del "Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018" prevede che il diritto di ispezione dei libri sociali di cui all'art. 2422 del codice civile possa essere esercitato solo se attestato da una apposita comunicazione all'emittente rilasciata proprio dall'intermediario: comunicazione che non accompagna suddetta richiesta. Tale richiesta e' rispettata dal certificato di ammissione all'assemblea.

Inoltre si ricorda che lo stesso art. 2422 del codice civile imputa le spese di estrazione a carico del socio richiedente. Il files non ha costi per dati gia' disponibili.

Nello specifico poi si rappresenta che la richiesta appare generica e, per essere valutata, andrebbe anche meglio specificata con riferimento alla tipologia di dati richiesta e all'arco temporale di riferimento. Ovviamente per gli ultimi disponibili".

La richiesta di estrazione dal libro soci (l'ottenimento della quale è previsto per legge con spese a carico del socio richiedente) è da formularsi nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

"DOMANDE Art. 127-ter (D. Lgs n. 58/1998)

(Diritto di porre domande prima dell'assemblea)

  1. I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

  2. Non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" in apposita sezione del sito Internet della società.

Articolo inserito dall'art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010. L'art. 7 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 dispone che tale modifica si applica alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato

dopo il 31 ottobre 2010. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni sostituite abrogate dalle corrispondenti disposizioni del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010.

1) Gli articoli 12 e 14 che ci proponete di modificare con Il diritto di intervento in assemblea e di delega sono regolati dalla normativa applicabile per consentire alla Società la facoltà di designare, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, per ciascuna Assemblea, un soggetto al quale i titolari del diritto di voto possano conferire delega ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti, dandone informativa in conformità alle disposizioni medesime. Il Consiglio di Amministrazione può prevedere nell'avviso di convocazione dell'Assemblea che i titolari di diritto di voto possano intervenire in Assemblea ed esercitare il loro diritto di voto esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti. Al rappresentante designato dalla Società possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti. Questa noma e' fascista autocrate ed anticostituzionale nei confronti degli art.3,21,47 della Costituzione . Inoltre si aggiungano le Direttive "Shareholder Rights". Nel 2007 VIENE adottata, la direttiva 2007/36/CE - cd. Shareholder Rights Directive 1 ("SHRD 1") - è stata modificata nel 2017 dalla direttiva (UE) 2017/828 - c.d. Shareholder Rights Directive 2 ("SHRD 2") - al fine, tra l'altro, di migliorare le interazioni lungo la catena d'investimento e aumentare la trasparenza dei consulenti in materia di voto, c.d. proxy advisors. Uno studio, commissionato dalla Commissione europea a CSES, EY, Oxford Research and Tetra Tech, e' volto a valutare l'attuazione e l'applicazione di talune disposizioni delle direttive SHRD 1 e 2, per stabilire gli eventuali ostacoli all'impegno degli azionisti nell'UE (come previsto dall'azione 12 del Piano d'azione sull'Unione dei mercati dei capitali adottato dalla Commissione il 24 settembre 2020). Lo studio, inoltre, dovrebbe verificare se il quadro normativo sia al passo con le nuove tecnologie in particolare sugli articoli relativi all'assemblea degli azionisti (artt. Da 4 a 14); all'identificazione degli azionisti (art. 3 bis); alla trasmissione delle informazioni (art. 3 ter); all'agevolazione dell'esercizio dei diritti dell'azionista (art. 3 quater); alla non discriminazione, proporzionalità e trasparenza dei costi (art. 3 quinquies); agli intermediari dei paesi terzi (art. 3 sexies); alla trasparenza dei consulenti in materia di voto (art.

3 undecies) e alle sanzioni. Nella sua risposta EuropeanIssuers ha evidenziato le principali sfide all'implementazione della SHRD 1 e 2, che riguardano l'esercizio dei diritti degli azionisti: EuropeanIssuers ritiene che l'agevolazione all'esercizio dei diritti degli azionisti ma non era ancora stato introdotto l'art.11 che peggiora solo in particolare in Italia ?"

Il testo non appare contenere domande indirizzate alla Società. In ogni caso, la possibilità di introdurre nello Statuto la facoltà di intervenire e votare in assemblea esclusivamente per il tramite di un rappresentante designato è espressamente prevista dall'articolo 135-undecies.1 del Testo Unico della Finanza. Pertanto, la Società ha esercitato una facoltà consentita dalla normativa per ragioni segnalate nella relativa relazione illustrativa pubblicata ai sensi di legge.

2) L'International Corporate Governance Network (ICGN) in merito all'importanza delle Assemblee Generali Annuali (AGM) ha scritto il 16 aqosto 2024 che l'Assemblea Generale Annuale (AGM) è un forum importante per i consigli di amministrazione e il management aziendale per comunicare agli azionisti la posizione finanziaria, le prestazioni, la strategia e le prospettive a lungo termine della società. In quanto tale, l'Assemblea generale è un meccanismo chiave attraverso il quale viene sostenuta la responsabilità per la creazione di valore sostenibile attraverso il rispetto di elevati standard di governance aziendale e l'esercizio dei diritti degli azionisti. Siamo preoccupati per la decisione di rendere la misura dell'emergenza COVID che prevede la possibilità di assembleari in formato "a porte chiuse" (ovvero in cui la partecipazione è consentita solo tramite il rappresentante designato) diventi una caratteristica permanente della corporate governance italiana. Ciò limita in modo significativo la capacità degli azionisti, in particolare degli azionisti di minoranza, di interagire con i consigli di amministrazione e il management (in particolare su proposte controverse), visualizzare i materiali presentati durante la riunione, porre domande non moderate e rilasciare dichiarazioni dall'aula. Poiché non siamo più in una situazione di "emergenza", non è necessario che le aziende limitino le assemblee generali a formati completamente virtuali o, nel caso dell'Italia, a "porte chiuse". Raccomandiamo alle società di

prevedere invece assemblee generali ibride per consentire agli investitori di ave la possibilità di organizzare assemblee virtuali o partecipazione dal vivo -- No temete il voto contrario dei fondi ?

Si richiamano le considerazioni esposte nella relazione illustrativa pubblicata ai sensi di legge con riferimento alla proposta di modifiche statutarie, che si riferiscono a delle facoltà. Ciascun socio può naturalmente esprimere in merito il proprio voto ai sensi di legge concorrendo all'esito della delibera.

3) Inoltre ritengo dia diritto al recesso in quanto la norma viola gravemente con metodi fascisti i diritti costituzionali qia' richiamati e di prevedendo nello statuto che l'intervento e il voto in assemblea avvengano esclusivamente mediante conferimento di delega (o sub-delega) al rappresentante designato, che, l'applicazione di tale norma, apporti modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto e/o di partecipazione e quindi dà diritto all'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma_1, punto q) C.C. ; q) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione. Nel testo di legge partecipazione e' unita a diritto di voto. Quindi correlata all'esercizio del diritto di voto. Se si volesse intendere "partecipazione"="possesso" si sarebbe dovuto scrivere "possesso". La partecipazione e' quindi quella legata al diritto di voto in assemblea che si esercita in assemblea e non e' piu' modificabile una volta palesemente espresso. Una eventuale partecipazione patrimoniale dovrebbe essere definita. Inoltre il voto non e' possibile con una delega libera di fiducia ma e' una delega obbligatoria quindi e' un voto vincolato, noto e modificabile prima dell'assembla e non qiustificato da emergenze sanitarie reali. Ricordo anche che è nullo ogni patto volto ad escludere o rendere più gravoso dell'esercizio del diritto di recesso nelle ipotesi previste dal primo comma dell'art. 2437 C.C. Avete richiesto Voi l'art.11 del disegno di legge sulla competitività dei capitali (674-B) proposto da un governo che pare si ispiri all'epoca fascista , sfociato nel delitto Matteotti , che viola gli art.3-21-47

della Costituzione , che NEGANDO la libertà di discussione in așsemblea, e che e' stato approvato definitivamente dal Senato il 28 febbraio 2024, stabilendo la proroga, proposta con emendamento fascista del Pd, delle stesse disposizioni originariamente previste per lo svolgimento dell'assemblea dall'art. 106 del Decreto Cura Italia al 31 dicembre 2024 (cfr. articolo 11, comma 2) che voi state utlizzando con questa assemblea? Se no perché' lo applicate inserendolo in Statuto ?

Le indicazioni in merito all'assenza di un diritto di recesso sono contenute nella relazione illustrativa pubblicata ai sensi di legge con riferimento alla proposta di modifiche statutarie. Si rammenta peraltro come sia stato precisato in dottrina, in particolare di origine notarile, come l'introduzione della possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il Rappresentante Designato non incida sulla legittimazione del socio ad esercitare il proprio voto in assemblea, ma costituisca esclusivamente una modalità alternativa dell'espressione di tale voto.

La Società non ha richiesto l'introduzione di alcuna previsione di legge. Le ragioni della proposta di modifiche statutarie sono esposte nella relazione illustrativa pubblicata ai sensi di legge.

4) Avete richiesto Voi l'art.11 del disegno di legge sulla competitività dei capitali (674-B) proposto da un governo che pare si ispiri all'epoca fascista , sfociato nel delitto Matteotti , che viola gli art.3-21-47 della Costituzione , che NEGANDO la libertà di discussione in assemblea, e che e' stato approvato definitivamente dal Senato il 28 febbraio 2024, stabilendo la proroga, proposta con emendamento fascista del Pd, delle stesse disposizioni originariamente previste per lo svolgimento dell'assemblea dall'art. 106 del Decreto Cura Italia al 31 dicembre 2024 (cfr. articolo 11, comma 2) che voi state utlizzando con questa assemblea? Se no perché' lo applicate inserendolo in Statuto ? Per di più utilizzando l'emendamento del PD ?"

No. Vedasi seconda parte della risposta alla domanda n. 3.

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.