AGM Information • Jan 15, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Firmato digitalmente da MARCELLO GIULIANO C: IT O: DISTRETTO NOTARILE DI MILANO:80052030154

Repertorio n.3621 Raccolta n.2944 VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA IN UNICA CONVOCAZIONE REPUBBLICA ITALIANA L'anno duemilaventicinque il giorno sette del mese di gennaio (7 gennaio 2025) in Cusano Milanino, alla via Matteotti, 26 io sottoscritto dott. MARCELLO GIULIANO, Notaio a Cusano Milanino iscritto al Collegio Notarile di Milano, su richiesta - a mezzo del Presidente del Consiglio di Amministrazione signor BERTONI CARLO - della società per azioni: CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP S.P.A., con sede in Ceresara, via Piubega 5/C, capitale sociale euro 17.361.752,42, i.v., iscritta presso il Registro delle Imprese di Cremona Mantova Pavia al numero, codice fiscale e p.iva 00226290203, REA MN-124591, (di seguito anche la "società" o "CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP S.P.A."), procedo alla redazione e sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2375 c.c., del verbale della assemblea ordinaria e straordinaria della predetta società tenutasi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione in data venti dicembre duemilaventiquattro alla quale io notaio ho personalmente assistito collegato dalla mia sede principale giusta l'avviso di convocazione di cui infra per discutere e deliberare sull'ordine del giorno infra riprodotto. Do atto che il resoconto dello svolgimento della predetta assemblea, alla quale io notaio ho assistito, è quello di seguito riportato. *** Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, signor BERTONI CARLO, in collegamento audiovideo, ai sensi di statuto, e adeguatamente identificato, assume la presidenza dell'assemblea ai sensi di statuto (ore 15:05) e, anzitutto, incarica me notaio della redazione del verbale per quanto concerne la parte ordinaria e straordinaria, con il consenso unanime dei presenti, dando atto che: - del Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente in collegamento audiovideo, sono presenti anch'essi in collegamento audiovideo i Consiglieri: BERTONI MARIO (Vice Presidente e Amministratore Delegato), GUALTIEROTTI ROSSELLA, BERTONI MARIANGELA, assente giustificato il Consigliere GRAZIANO BEATRICE; - del Collegio Sindacale sono presenti in collegamento audiovideo il Presidente TESCAROLI GUIDO, e i sindaci effettivi RENOFFIO MARTA MARIA e RUBERTI STEFANO; - è altresì presente in collegamento audiovideo il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135 undecies
T.U.F., l'avv. MATTEO GALLI (il "Rappresentante Designato"); - assiste altresì il dott. RUFFONI SIMONE in qualità di
REGISTRATO A Uff. Terr. di MILANO DP II il 13 gennaio 2025 al n. 1825 serie 1T
Euro 356,00
Depositato al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di CREMONA-MANTOVA-PAVIA il 13 gennaio 2025 al n.3900-2025 di Protocollo
Direttore Organizzativo Finanza e Controllo della società nonchè la signora CASTELLINI CLAUDIA in qualità di Segretario del Consiglio di Amministrazione; - l'odierna assemblea è stata convocata in conformità a quanto previsto dal vigente statuto sociale, dall'articolo 125-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato (il "TUF"), e dall'articolo 84 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il "Regolamento Emittenti"), mediante pubblicazione dell'avviso di convocazione presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato e sul sito internet della società in data 20 novembre 2024 e sul quotidiano "Domani" in data 20 novembre 2024. Si precisa che, ai sensi dell'art. 106 comma 4 del D. L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, come da ultimo prorogato dall'art. 11 comma 2, della Legge 5 marzo 2024 n. 21 ("Il D.L. 17 marzo 2020 n. 18"), l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avvenga esclusivamente mediante delega di voto all'avvocato MATTEO GALLI in qualità di Rappresentante Designato dalla società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF. Si è disposto inoltre che la presente assemblea si svolga esclusivamente attraverso modalità di partecipazione da remoto mediante strumenti tecnici che consentano l'identificazione dei partecipanti ; - sono stati regolarmente espletati gli adempimenti informativi di cui al Regolamento Emittenti e al Regolamento di Borsa Italiana S.p.A.; - in data 20 novembre 2024 è stata depositata - e lo è attualmente - presso la sede legale e messa a disposizione sul sito internet della società e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo , la relazione sulle materie all'ordine del giorno relative alla parte ordinaria, redatta ai sensi degli articoli 125-ter del TUF e 84-ter del Regolamento Emittenti, e in data 29 novembre 2024 è stata regolarmente depositata e lo è attualmente - presso la sede legale e messa a disposizione sul sito internet della società nonchè presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo la relazione sulle materie dell'ordine del giorno relative alla parte straordinaria redatta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e dell'art. 72 del Regolamento Emittenti; - riguardo alla predetta documentazione sono stati espletati tutti gli adempimenti nei confronti di Consob previsti dalla normativa vigente; - tutta la suddetta documentazione è stata inoltre inviata a tutti gli azionisti che ne hanno fatto richiesta; - ad oggi il capitale sociale della Società ammonta ad Euro
17.361.752,42(diciassettemilionitrecentosessantunomilasettece ntocinquantadue virgola quarantadue) suddiviso in n. 39.949.514(trentanovemilioninovecentoquarantanovemilacinquece ntoquattordici) azioni prive di valore nominale espresso; - saranno allegati al verbale dell'assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso: -- l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, per delega, completo di tutti i dati richiesti da Consob, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF (c.d. Record date); -- l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti e il relativo numero di azioni rappresentate; -- le relazioni del consiglio di amministrazione relative alle materie all'ordine del giorno di parte ordinaria e straordinaria; -- il testo aggiornato dello statuto. Ai sensi dell'art. 106 comma 4, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, l'intervento in assemblea è possibile esclusivamente tramite delega conferita all'avv. MATTEO GALLI, domiciliato in San Giorgio Bigarello (MN) via Legnaghese, 15, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, quale "Rappresentante Designato"; - è stata verificata l'osservanza delle norme e delle prescrizioni previste dalla normativa vigente e dal vigente statuto sociale in ordine all'intervento dei soci in assemblea e al rilascio delle deleghe, le quali ultime risultano conformi a quanto previsto dagli articoli 2372 c.c. e 135-novies del TUF, nonchè a quanto previsto dal D.L. 17 marzo 2020 n. 18; - le deleghe sono acquisite agli atti sociali; - in ottemperanza a quanto richiesto dalla normativa vigente, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle altre comunicazioni ricevute ai sensi della normativa vigente e sulla base delle informazioni disponibili sul sito Consob www.consob.it, in base alle comunicazioni emesse per la presente assemblea e alle altre informazioni a disposizione, risulta partecipare direttamente in misura superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale della Società: -- BERTONI MARIAGRAZIA, titolare di n. 9.730.000,00 (novemilionisettecentotrentamila virgola zero zero) azioni della società di cui n. 5.730.000,00 (cinquemilionisettecentotrentamila virgola zero zero) in piena proprietà pari al 14,343% (quattordici virgola trecentoquarantatré per cento) mentre detiene il restante 10,013% (dieci virgola zero tredici per cento) corrispondente a n. 4.000.000,00 (quattromilioni virgola zero zero) di azioni a titolo di usufrutto con diritto di voto la cui nuda proprietà è di titolarità di GIORGIO BARDINI, quest'ultimo titolare di n. 102.510 (centoduemilacinquecentodieci) azioni pari al 0,257% (zero virgola duecentocinquantasette per cento) del capitale sociale; BERTONI CARLO, titolare di n. 4.354.811 (quattromilionitrecentocinquantaquattromilaottocentoundici) azioni pari al 10,901% (dieci virgola novecentouno per cento) precisandosi che quest'ultimo ha altresì la nuda proprietà di n. 929.156 (novecentoventinovemilacentocinquantasei)azioni pari al 2,326% (due virgola trecentoventisei per cento) con diritto di usufrutto avente diritto di voto in favore della signora MORÈ GIUSEPPINA; BERTONI MARIO, titolare di n. 4.323.561 (quattromilionitrecentoventitremilacinquecentosessantuno) azioni pari al 10,823% (dieci virgola ottocentoventitré per cento) precisandosi che quest'ultimo è altresì titolare della nuda proprietà del 2,326% (due virgola trecentoventisei per cento) corrispondente a 929.157 (novecentoventinovemilacentocinquantasette) azioni il cui usufrutto con diritto di voto spetta alla signora MORÈ GIUSEPPINA; BERTONI MARIANGELA, titolare di n. 4.323.561 (quattromilionitrecentoventitremilacinquecentosessantuno) azioni pari al 10,823% (dieci virgola ottocentoventitré per cento) precisandosi che quest'ultima è altresì titolare della nuda proprietà del 2,326% (due virgola trecentoventisei per cento) del capitale della società corrispondente a n. 929.157 (novecentoventinovemilacentocinquantasette)azioni il cui diritto di usufrutto con diritto di voto spetta alla signora MORÈ GIUSEPPINA; MORÈ GIUSEPPINA, titolare del diritto di usufrutto con diritto di voto su n. 2.787.470(duemilionisettecentoottantasettemilaquattrocentoset tanta) azioni pari al 6,977% (sei virgola novecentosettantasette per cento) del capitale sociale la cui nuda proprietà è posseduta dai signori CARLO BERTONI, MARIO BERTONI e MARIANGELA BERTONI nelle percentuali sopra indicate; - CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP S.P.A. è titolare di n. 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero) di azioni proprie pari al 2,503% (due virgola cinquecentotré per cento) del capitale sociale occasionalmente prive del diritto di voto; - la società non conosce l'esistenza di sindacati di voto o di blocco o, comunque, di patti parasociali o di patti e accordi di qualsiasi genere in merito all'esercizio dei diritti inerenti alle azioni o al trasferimento delle stesse di cui all'articolo 122 del TUF. Il Presidente quindi dichiara che: - essendo rappresentate nella presente assemblea per delega (n. sette deleghe totali) conferita al Rappresentante Designato numero 15.792.418 (quindicimilionisettecentonovantaduemilaquattrocentodiciotto) azioni ordinarie con diritto di voto rappresentanti il 39,531% (trentanove virgola cinquecentotrentuno per cento) del capitale sociale, riferibili a numero cinque soggetti aventi diritto al voto; - avendo gli intervenuti provveduto a dimostrare la propria legittimazione a partecipare all'assemblea nei modi previsti dalle norme vigenti; - essendo state quindi rispettate le formalità di convocazione e di comunicazione ed essendo stato raggiunto il quorum in conformità agli articoli 2368 e 2369 c.c; l'assemblea è regolarmente costituita anche in sede straordinaria e può validamente discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO PARTE ORDINARIA 1. Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità per gli esercizi 2024, 2025 e 2026 ai sensi dell'art. 13 comma 2-ter del D.lgs. n. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti; PARTE STRAORDINARIA 1. Proposte di modifica degli art. 10, 13, 14, 15, 18 e 21 del vigente Statuto Sociale: 1.1 Proposta di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. "Rappresentante Designato" (modifiche agli articoli 13 e 15 dello Statuto Sociale). Deliberazioni inerenti e conseguenti. 1.2. Altre modifiche statutarie proposte (modifica degli articoli 10, 14, 18 e 21). Deliberazioni inerenti e conseguenti. Il Presidente comunica ulteriormente che: - non sono state chieste integrazioni dell'elenco delle materie all'ordine del giorno dell'assemblea, né sono pervenute proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi dell'articolo 126-bis del TUF; - non risulta sia stata promossa, in relazione all'assemblea odierna, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi degli articoli 136 e seguenti del TUF; - non sono pervenute domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea ai sensi dell'articolo 127-ter del TUF. Infine, il Presidente ricorda che l'intervento dei soci in assemblea è stato permesso solo tramite il Rappresentante Designato e che pertanto il voto si svolgerà tramite la raccolta di deleghe. Il Rappresentante Designato dovrà esprimere in modo chiaro, sulla base delle deleghe ricevute, i casi in cui gli intervenuti per delega abbiano espresso voto contrario o si siano astenuti, richiedendo la parola al Presidente al fine di dichiarare il voto contrario o l'astensione, fornendo, altresì, le generalità e il numero di azioni portate in assemblea per delega.
***
Il Presidente passa quindi a trattare il primo punto dell'ordine del giorno dell'assemblea di parte ordinaria, esponendo sinteticamente le ragioni della proposta di deliberazione. Il Presidente espone il contenuto della Relazione degli amministratori sulla proposta all'ordine del giorno di parte ordinaria della presente assemblea consistente nel conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità per gli esercizi 2024, 2025 e 2026, ("l'Incarico") prevista dal D. Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 (il "D. lgs n. 125/2024" o "il Decreto") che ha attuato nell'ordinamento nazionale la Direttiva (UE) 2022/2464 del 14 dicembre 2022 (Corporate Sustainability Reporting Directive, c.d. CSRD). Al riguardo il Presidente ricorda che il D. Lgs. n. 125/2024 - abrogando la normativa sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario introdotta nel nostro ordinamento dal D. Lgs. del 30 dicembre 2016, n. 254 di recepimento della Direttiva 2014/95/UE – ha sostituito l'obbligo di redazione della dichiarazione di carattere non finanziaria (c.d. "DNF") previsto per alcuni soggetti, tra i quali le società quotate come CSP, con l'obbligo di includere in un'apposita sezione della relazione sulla gestione una rendicontazione di sostenibilità che dovrà essere consolidata (nel caso di CSP) e dovrà contenere le informazioni richieste dal Decreto medesimo. Pertanto, a decorrere dall'esercizio in corso che chiuderà al 31 dicembre 2024, CSP è obbligata a includere in apposita sezione della relazione sulla gestione le informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto del gruppo sulle questioni di sostenibilità, nonché le informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui dette questioni influiscono sull'andamento del gruppo, sui suoi risultati e sulla sua situazione. Detta Rendicontazione dovrà essere redatta dall'organo amministrativo in conformità agli standard di rendicontazione adottati dalla Commissione europea, e cioè agli European Sustainability Reporting Standards (c.d. ESRS). L'art. 8 del D. Lgs. n. 125/2024 prevede che la Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità debba essere oggetto di attestazione - da esprimersi con la relazione di cui all'art. 14-bis del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (il "D. Lgs. n. 39/2010") - da parte di un revisore della sostenibilità abilitato ai sensi del D. Lgs. n. 39/2010, sulla conformità della Rendicontazione stessa: (i) alle norme del Decreto che ne disciplinano i criteri di redazione, (ii) all'obbligo di marcatura, nel caso di CSP, di cui all'art. 4, comma 10 del Decreto, nonché (iii) all'osservanza degli obblighi di informativa previsti dall'articolo 8 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020. In merito all'incarico relativo al rilascio di attestazione della conformità della Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità, lo stesso art. 8 del Decreto prevede che l'Incarico possa essere assunto ai fini che qui interessano, da "una società di revisione legale abilitata ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (…) a condizione che la relazione (…) sia firmata da un revisore della rendicontazione di sostenibilità" e che "la società di revisione legale può essere la stessa società di revisione legale incaricata della revisione legale del bilancio o una diversa società di revisione legale". Il Presidente ricorda inoltre che, ai sensi del nuovo art. 13, comma 2-ter, del D. Lgs. n. 39/2010 introdotto dal Decreto, l'Incarico è conferito, su proposta motivata dell'organo di controllo, dall'assemblea che determina anche il corrispettivo spettante al revisore della sostenibilità per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. L'Incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'Incarico e, per le società che, come CSP, si qualificano "Enti di Interesse Pubblico" ai sensi D. Lgs. n. 39/2010, può essere rinnovato per non più di due volte. Va inoltre considerato che, ai sensi del comma 2 quater dello stesso art. 13, l'Incarico può avere una durata inferiore ai tre esercizi qualora ciò si renda necessario al fine di allinearne la scadenza con quella dell'incarico di revisione del bilancio. Si evidenzia infine che l'art. 18, comma 1, del Decreto consente di mantenere validi, per tutta la loro durata, gli incarichi già conferiti per l'attestazione della conformità della DNF anche ai fini dello svolgimento dell'attività di attestazione della conformità della Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità, facendo salva la possibilità per la società di risolvere anticipatamente l'incarico e attribuirne uno nuovo. Ciò premesso, il Presidente ricorda che in data 8 gennaio 2019 la Società, per il tramite del Presidente del Consiglio di Amministrazione all'epoca in carica, aveva conferito a PricewaterhouseCoopers S.p.A. ("PWC"), soggetto già incaricato dall'Assemblea della revisione legale del Bilancio di esercizio e consolidato di CSP per il novennio 2018-2026, anche l'incarico di attestazione della conformità della DNF per lo stesso periodo e, pertanto, sino all'esercizio 2026 compreso. Tenuto conto dell'incremento oneroso del corrispettivo richiesto da PWC per il passaggio dall'attestazione di conformità della DNF all'attestazione di conformità della Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità, la Società, d'intesa con il Collegio Sindacale, ha indetto una gara, sotto la responsabilità del Collegio Sindacale, volta a raccogliere da altre società di revisione proposte per l'incarico di attestazione della conformità della Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità per gli esercizi 2024, 2025 e 2026.
Il Presidente indi fa presente che in considerazione delle offerte pervenute dalle società di revisione che hanno partecipato alla gara, la Società ha convenuto con PWC un accordo – sottoposto da PWC alla Società ed approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 novembre 2024 – per la risoluzione consensuale dell'incarico conferito nel gennaio 2019 per la revisione limitata della DNF per gli esercizi 2018-2026, che le parti hanno convenuto di sottoscrivere successivamente al conferimento ad altro soggetto, da parte dell'Assemblea, di un nuovo incarico di attestazione della conformità della Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità per gli esercizi 2024, 2025 e 2026.
Sulla base della proposta motivata formulata al riguardo dal Collegio Sindacale le cui conclusioni vengono lette dal Presidente del Collegio Sindacale su invito del Presidente dell'Assemblea, si dà atto di quanto segue: il Presidente del Collegio Sindacale tenuto conto delle offerte pervenute da più soggetti, tenuto conto dei criteri individuati consistenti nella reputazione, esperienza in materia di dichiarazione non finanziaria e conoscenza del settore in cui opera la Società nonchè costo dell'attività richiesta, e quindi all'esito di una valutazione comparativa di natura quantitativa e qualitativa propone di nominare quale soggetto deputato al conferimento dell'incarico sopra menzionato la società di revisione Audirevi S.p.A. Il Presidente dell'Assemblea espone in sintesi la proposta formulata ai soci di conferire l'incarico relativo al rilascio di attestazione della conformità della Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità di CSP per gli esercizi 2024, 2025 e 2026 alla società di revisione Audirevi
S.p.A., alle condizioni riportate nella proposta motivata del Collegio Sindacale alla quale integralmente si rimanda per ogni informazione di dettaglio.
Infine, in considerazione del fatto che la documentazione relativa al primo punto dell'ordine del giorno è stata depositata a norma di legge, messa a disposizione sul sito internet della società e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo il Presidente propone di ometterne la lettura e nessuno dei presenti si oppone.
Io Notaio, su invito del Presidente, provvedo quindi a dare lettura della proposta di delibera infra trascritta.
Il Presidente, viste le modalità di svolgimento dell'assemblea alla quale i soci sono ammessi a partecipare solo ed esclusivamente mediante conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato e visto che non sono state proposte domande, propone, se nessuno si oppone, di passare alla votazione dell'unico punto all'ordine del giorno di parte ordinaria. Nessuno si oppone. Indi il Presidente segnala che i presenti per delega sono invariati e pone in votazione alle ore 15:20 la proposta di deliberazione presentata dal Consiglio di Amministrazione qui trascritta: "L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di CSP international Fashion Group S.p.A.; - esaminata la relazione degli amministratori ai sensi dell'art. 125- ter del d. lgs 24 febbraio 1998, n. 58, - preso atto dell'accordo di risoluzione consensuale ai sensi dell'articolo 1372, cod. civ. dell'incarico conferito alla società di revisione PWC in data 8 gennaio 2019 per la revisione limitata della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario per gli esercizi 2018-2026, concordato tra PWC e la Società, che verrà sottoscritto successivamente al conferimento dell'incarico di attestazione della Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità della Società per gli esercizi 2024, 2025 e 2026; - preso atto della proposta motivata del Collegio Sindacale in merito al conferimento dell'incarico di attestazione della Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità della Società per gli esercizi 2024, 2025 e 2026, delibera - di conferire l'incarico di attestazione della conformità della Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità per gli esercizi 2024, 2025 e 2026 alla società di revisione Audirevi S.p.A., alle condizioni riportate nella proposta motivata del Collegio Sindacale, approvandone il relativo compenso come risultante dalla proposta motivata stessa; - subordinatamente alla risoluzione dell'incarico conferito alla società di revisione PWC sopra menzionato, di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e al Vice Presidente per provvedere, anche in via disgiunta tra loro, con facoltà di delega a terzi, a quanto richiesto, necessario o utile per l'esecuzione di quanto deliberato, nonché per adempiere alle relative formalità necessarie presso i competenti organi e/o uffici, con facoltà di apportarvi eventuali modificazioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, e in genere per compiere tutto quanto occorra per la completa attuazione della presente delibera assembleare, con ogni e qualsiasi potere necessario e opportuno, nell'osservanza delle vigenti disposizioni normative. Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a dar conto degli esiti dei voti espressi dagli azionisti mediante
| delega allo stesso conferita ai sensi delle disposizioni |
|---|
| normative applicabili. |
| La proposta è approvata a maggioranza dei presenti. |
| Favorevoli: n. 4 (quattro) azionisti per n. 15.789.403 |
| (quindicimilionisettecentoottantanovemilaquattrocentotré) |
| voti pari al 39,523% (trentanove virgola cinquecentoventitré |
| per cento) del capitale sociale; |
| Contrari: n. 1 (uno) azionista per n. 3.015 (tremilaquindici) |
| voti 0,008% (zero virgola zero zero otto per cento) del |
| capitale sociale |
| Astenuti: nessuno |
| Non votanti: nessuno |
| Il tutto come da dettagli allegati. |
| Il Presidente proclama il risultato. |
| *** |
Esaurita la trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno di parte ordinaria il Presidente passa a trattare il punto all'ordine del giorno di parte straordinaria sopra menzionato, segnalando che i presenti per delega sono invariati e che pertanto l'assemblea è regolarmente costituita nuovamente in composizione straordinaria. Il Presidente evidenzia che il punto all'ordine del giorno è stato articolato in due sottopunti sopra menzionati per consentire una votazione specifica su ciascuno di essi.
Procedendo alla trattazione del primo sottopunto all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'Assemblea, il Presidente ricorda che l'assemblea è chiamata a pronunciarsi sulla proposta di inserimento delle modifiche agli artt. 13 e 15 dello Statuto Sociale come indicate nella tabella a doppia colonna riportata nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sopra richiamata che vengono qui lette dal Presidente stesso.
***
Più precisamente il Presidente fa presente che la proposta di modifica è finalizzata ad introdurre la facoltà, per la Società, di stabilire, di volta in volta per ciascuna Assemblea, che l'intervento e il diritto di voto in Assemblea per gli aventi diritto al voto possa anche avvenire, se consentito dalla normativa pro tempore vigente, esclusivamente mediante il conferimento di delega al Rappresentante Designato previsto dall'articolo 135-undecies del TUF (il "Rappresentate Designato"). Le società che – come CSP – non hanno inserito nei propri
statuti una clausola di deroga all'art. 135-undecies del TUF sono tenute a designare, per ciascuna assemblea, un soggetto incaricato di ricevere le deleghe (cioè il Rappresentato Designato), e a indicarne l'identità nell'avviso di convocazione ai sensi dell'art. 125-bis, comma 4, n. 3 del TUF.
Tenuto conto dell'evoluzione del modello assembleare delle
società quotate anche a seguito dell'applicazione dell'articolo 106 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 inizialmente emanato per far fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19, l'art. 11 della legge 5 marzo 2024, n. 21 (la "Legge Capitali") ha introdotto nel nostro ordinamento, il nuovo art. 135-undecies.1 del TUF che consente alle società quotate di prevedere, mediante apposita clausola statutaria, (c.d. "opt-in"), che "l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il Rappresentante Designato dalla società ai sensi dell'art. 135-undecies". In particolare, il nuovo art. 135-undecies.1 del TUF dispone che: (i) al Rappresentante Designato in via esclusiva possono essere conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4 del TUF; (ii) non è consentita la presentazione di proposte di deliberazione direttamente in Assemblea; (iii) coloro che hanno diritto di voto possono presentare individualmente - ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, primo periodo del TUF - proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge, entro il quindicesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima o unica convocazione; (iv) le proposte sono messe a disposizione del pubblico nel sito internet della Società entro i due giorni successivi alla scadenza del termine; (v) la legittimazione alla presentazione di proposte individuali di delibera è subordinata alla ricezione da parte della Società della comunicazione prevista dall'art. 83 sexies del TUF (ossia la comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato in conformità alle proprie scritture contabili attestante la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto); (vi) il diritto di porre domande è esercitato unicamente prima dell'Assemblea, nei termini previsti dall'art. 127-ter del TUF e la Società è tenuta a fornire risposta almeno tre giorni prima dell'Assemblea. La modifica proposta all'art. 15 dello Statuto Sociale consentirebbe al Consiglio di Amministrazione di prevedere, di volta in volta, per ciascuna Assemblea, che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato dalla Società ex art. 135-undecies del TUF, determinando una semplificazione dei lavori assembleari, in linea con le prassi e le tendenze più recenti in materia societaria. Sulla base di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno che la Società si avvalga della facoltà prevista dalla Legge Capitali e introduca nel proprio Statuto Sociale la possibilità di ricorrere, ove previsto o consentito dalla legge o dalle disposizioni regolamentari, al Rappresentante Designato in via esclusiva quale modalità alternativa di partecipazione ed espressione del voto in Assemblea. Il Presidente fa presente che l'integrazione proposta all'art. 15 dello Statuto Sociale richiede inoltre una modifica dell'art. 13 dello Statuto Sociale evidenziata nella tabella a doppia colonna riportata nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sopra richiamata - che si rende necessaria al fine di garantire il coordinamento tra le due disposizioni statutarie. A conclusione del suo intervento il Presidente fa presente che entrambe le modifiche statutarie sopra illustrate non determinano il sorgere del diritto di recesso per i soci assenti, astenuti o contrari ai sensi dell'art. 2437 c.c., in quanto non rientrano in nessuna delle fattispecie ivi indicate. In considerazione del fatto che la documentazione relativa al primo sottopunto dell'unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'assemblea è stata depositata a norma di legge, messa a disposizione sul sito internet della Società, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo inviata a coloro che ne hanno fatto richiesta, e che verrà altresì allegata al verbale, il Presidente propone, con il consenso unanime degli intervenuti, di ometterne la lettura. Nessuno si oppone. Io Notaio, su invito del Presidente, provvedo quindi a dare lettura alla proposta di delibera infra trascritta. Il Presidente, viste le modalità di svolgimento dell'assemblea alla quale i soci sono ammessi a partecipare solo ed esclusivamente mediante conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato e visto che non sono state proposte domande, propone, se non vi sono opposizioni, di passare alla votazione del sottopunto 1.1 all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'assemblea. Nessuno si oppone. Indi il Presidente segnala che i presenti per delega sono invariati e pone in votazione alle ore 15:30, la proposta di deliberazione presentata dal Consiglio di Amministrazione qui trascritta: "L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di CSP International Fashion Group S.p.A., - preso atto della Relazione dell'organo amministrativo redatta ai sensi dell'art. 125-ter del d.lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e delle proposte ivi contenute DELIBERA - di modificare gli articoli 13 e 15 del vigente statuto
sociale della Società, come risultante dal testo riportato nella Relazione degli amministratori; - di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e al Vice Presidente per provvedere, anche in via disgiunta tra loro, con facoltà di delega a terzi, a quanto richiesto, necessario o utile per l'esecuzione di quanto deliberato, nonché per adempiere alle relative formalità necessarie presso i competenti organi e/o uffici ivi compresa l'iscrizione delle deliberazioni nel Registro delle Imprese - con facoltà di apportarvi eventuali modificazioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, e in genere per compiere tutto quanto occorra per la completa attuazione della presente delibera assembleare, con ogni e qualsiasi potere necessario e opportuno, nell'osservanza delle vigenti disposizioni normative. Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a dar conto degli esiti dei voti espressi dagli azionisti mediante delega allo stesso conferita ai sensi delle disposizioni normative applicabili. La proposta è approvata a maggioranza dei presenti. Favorevoli: n. 4 (quattro) azionisti per n. 15.789.403 (quindicimilionisettecentoottantanovemilaquattrocentotré)voti pari al 39,523% (trentanove virgola cinquecentoventitré per cento) del capitale sociale Contrari: n. 1(uno) azionista per n. 3.015 (tremilaquindici) voti pari al 0,008% (zero virgola zero zero otto per cento) del capitale sociale; Astenuti: nessuno. Non votanti: nessuno. Il tutto come da dettagli allegati. Il presidente proclama il risultato *** Il Presidente passa alla trattazione del sottopunto 1.2 della parte straordinaria dell'assemblea concernente le proposte di modifica degli art. 10, 14, 18 e 21 del vigente statuto sociale. . Modifica all'art. 10 dello Statuto Sociale Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione propone di modificare l'art. 10 dello Statuto Sociale mediante l'introduzione di un nuovo inciso in modo da garantire il coordinamento con le modifiche proposte al successivo art. 14 dello Statuto Sociale. Modifica all'art. 14 dello Statuto Sociale Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione propone di modificare l'art. 14 dello Statuto Sociale mediante l'introduzione di un nuovo paragrafo il cui tenore letterale è riportato nella Relazione Illustrativa sopra menzionata e di cui il Presidente dà espressa lettura. In particolare, la modifica proposta prevede l'introduzione della facoltà per il Consiglio di Amministrazione, ove previsto e consentito dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, di stabilire, di volta in volta, per ciascuna Assemblea per la quale l'intervento e l'esercizio del diritto di voto sia consentito esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto al Rappresentante Designato (ove statutariamente previsto), che la partecipazione all'Assemblea degli aventi diritto possa avvenire, per il tramite del Rappresentante Designato, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione. In tale caso, la modifica proposta precisa che non vi sarebbe necessità della compresenza del Presidente e del Segretario/Notaio nello stesso luogo.
Richiamando i contenuti della Relazione Illustrativa sopra menzionata, il Presidente sottolinea che la suddetta proposta costituisce un'opportunità organizzativa che si è dimostrata precedentemente percorribile in pendenza della normativa emergenziale adottata nel corso della pandemia da Covid-19 e che trova supporto nella Massima n. 200 del 23 novembre 2021 del Consiglio Notarile di Milano con la quale i notai milanesi hanno affermato la legittimità di "clausole statutarie di s.p.a e di s.r.l. che, nel consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi dell'art. 2370, comma 4 c.c., attribuiscono espressamente all'organo amministrativo la facoltà di stabilire nell'avviso di convocazione che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione".
Con specifico riferimento alla non necessaria compresenza del Presidente e del Segretario/Notaio per le riunioni tenute con mezzi di telecomunicazione, il Consiglio di Amministrazione ritiene, in linea sempre con gli orientamenti dei notai milanesi (Massime n. 187 e n. 200 del Consiglio Notarile di Milano), che l'obbligo della suddetta compresenza non risulta giustificato in un contesto che consente la partecipazione di tutti gli altri attori della riunione da remoto, e che la possibilità di consentire che il Presidente e il Segretario/Notaio non siano presenti nello stesso luogo costituisca ugualmente un'opportunità organizzativa da cogliere.
. Modifica all'art. 18 dello Statuto Sociale Il Presidente dà lettura della proposta di modifica dell'art. 18 del vigente statuto sociale come riportata nella Relazione illustrativa degli Amministratori sopra menzionata che - al fine di fare chiarezza su quanto disposto dalla norma statutaria nella parte in cui disciplina la percentuale di partecipazione al capitale sociale richiesta agli azionisti per la presentazione delle liste in occasione del rinnovo dell'organo amministrativo - prevede di stabilire che detta percentuale di partecipazione al capitale sociale debba corrispondere ad una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob con proprio regolamento ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1 del TUF. . Modifica all'art. 21 dello Statuto Sociale Il Presidente ricorda che, con detta proposta, si propone di modificare l'art. 21 dello Statuto Sociale mediante l'introduzione di un nuovo paragrafo di cui il Presidente dà lettura. Il Presidente sottolinea che tale modifica si giustifica al fine di consentire statutariamente la possibilità di tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione (nonché quelle del Collegio Sindacale in virtù del rinvio all'art. 21 previsto dal vigente art. 31 dello Statuto Sociale), anche in via esclusiva, mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento delle stesse nell'avviso di convocazione, senza la necessità che il Presidente e il Segretario si trovino nel medesimo luogo della riunione. La suddetta proposta persegue la finalità di garantire flessibilità ed efficienza organizzativa rispetto alle modalità attraverso le quali si svolgono le riunioni consiliari e quelle dell'organo di controllo, in linea con l'interpretazione formulata al riguardo dal Consiglio Notarile di Milano nelle motivazioni della Massima n. 187 dell'11 marzo 2020, nelle quali viene chiarito che i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale "non sono titolari di un diritto, bensì esercitano una funzione o un potere-dovere a seconda dei diversi possibili inquadramenti teorici", e che, pertanto, "le norme procedimentali sono dunque finalizzate a garantire un efficiente svolgimento dei lavori collegiali dell'organo, non già a proteggere il socio nell'esercizio dei propri diritti (di intervento, di voto, ecc.)". Sulla base di queste considerazioni i notai milanesi sono poi giunti ad ammettere nelle motivazioni della Massima n. 200 del 23 novembre 2021 sopra riportata che "quanto affermato nella massima per le assemblee dei soci deve ritenersi a fortiori applicabile anche per le riunioni degli altri organi sociali, con particolare riguardo al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, anche in mancanza di una clausola statutaria che preveda espressamente la possibilità di convocare l'organo collegiale solo mediante mezzi di telecomunicazione (sempreché vi sia la generica disposizione statutaria che, ai sensi degli artt. 2388, comma 1, e 2404, comma 1, c.c., consenta la partecipazione con tali mezzi)". Il Presidente evidenzia, inoltre, che l'introduzione della possibilità che il Presidente e il Segretario/Notaio non siano compresenti nel medesimo luogo in caso di riunioni svolte mediante mezzi di telecomunicazione è supportata dalle stesse motivazioni sopra esposte in relazione alle modifiche proposte all'art. 14 dello Statuto Sociale, che vengono richiamate. Le modifiche proposte all'art. 21 dello Statuto Sociale prevedono inoltre, come evidenziato nella tabella riportata nella succitata Relazione Illustrativa degli Amministratori, l'integrazione delle condizioni richieste per lo svolgimento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione, con una nuova condizione che richiede che sia consentito al Segretario della riunione di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione; ciò al fine di una loro corretta verbalizzazione. A conclusione del suo intervento il Presidente evidenzia che l'approvazione delle proposte sopra illustrate comporterà la modifica e l'integrazione degli articoli 10, 14, 18 e 21 dello Statuto sociale nei termini sopra evidenziati che riassumono quanto riportato nella Relazione illustrativa degli Amministratori sopra menzionata e fa presente che nessuna di dette modifiche statutarie determina il sorgere del diritto di recesso per i soci assenti, astenuti o contrari ai sensi dell'art. 2437 c.c. in quanto non rientrano in nessuna delle fattispecie ivi previste. In considerazione del fatto che la suddetta Relazione Illustrativa è stata messa a disposizione sul sito internet della Società, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo , inviata a coloro che ne hanno fatto richiesta, il Presidente, con il consenso unanime degli intervenuti, propone di ometterne la lettura. Nessuno si oppone. Io Notaio, su invito del Presidente, provvedo quindi a dare lettura della proposta di delibera infra trascritta. Il Presidente, viste le modalità di svolgimento dell'assemblea alla quale i soci sono ammessi a partecipare solo ed esclusivamente mediante conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato e visto che non sono state proposte domande, propone, se non vi sono opposizioni, di passare alla votazione del sottopunto 1.2 all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'assemblea. Nessuno si oppone. Indi il Presidente segnala che i presenti per delega sono invariati, e pone in votazione alle ore 15:35, la proposta di deliberazione presentata dal Consiglio di amministrazione qui trascritta: "L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di CSP International Fashion Group S.p.A., - preso atto della Relazione dell'organo amministrativo redatta ai sensi dell'art. 125 ter del d.lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e delle proposte ivi contenute DELIBERA - di modificare gli articoli 10, 14, 18 e 21 del vigente statuto sociale della Società, come risultante dal testo riportato nella Relazione degli amministratori;
- di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e al Vice Presidente per provvedere, anche in via disgiunta tra loro, con facoltà di delega a terzi, a quanto richiesto, necessario o utile per l'esecuzione di quanto deliberato, nonché per adempiere alle relative formalità necessarie presso i competenti organi e/o uffici ivi compresa l'iscrizione delle deliberazioni nel Registro delle Imprese - con facoltà di apportarvi eventuali modificazioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, e in genere per compiere tutto quanto occorra per la completa attuazione della presente delibera assembleare, con ogni e qualsiasi potere necessario e opportuno, nell'osservanza delle vigenti disposizioni normative Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a dar conto degli esiti dei voti espressi dagli azionisti mediante delega allo stesso conferita ai sensi delle disposizioni normative applicabili. La proposta è approvata a maggioranza. Favorevoli: n. 4 (quattro) azionisti per n. 15.789.403 (quindicimilionisettecentoottantanovemilaquattrocentotré)voti pari al 39,523% (trentanove virgola cinquecentoventitré per cento) del capitale sociale; Contrari: n. 1 (uno) azionista n. 3.015 (tremilaquindici) voti pari allo 0,008% (zero virgola zero zero otto per cento) del capitale sociale ; Astenuti: nessuno; Non votanti: nessuno. Il tutto come da dettagli allegati. Il Presidente proclama il risultato. *** Più nulla essendovi da deliberare, e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 16:00 *** Sono allegati al presente verbale: - l'elenco degli intervenuti aventi diritto di voto, i dettagli delle votazioni, elenco dei partecipanti senza diritto di voto, rispettivamente sotto le lettere "A","B" e "C"; - la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sia con riferimento alla parte ordinaria (unitamente alla proposta motivata del Collegio Sindacale) che straordinaria, in unica fascicolazione sotto la lettera "D" ed "E" ; - lo statuto sociale recante le modifiche deliberate dall'assemblea, sotto la lettera "F". Il presente atto viene da me notaio sottoscritto alle ore quattordici e minuti quarantasei. Il presente atto scritto in parte da persona di mia fiducia con mezzi elettronici in parte completato a mano da me Notaio consta di fogli nove e pagine trentacinque sin qui.
| F.to MARCELLO GIULIANO notaio | ||
|---|---|---|
| Avv.Matteo Galli Rappresentante Designato in qualità di delegato art.135 - undecies |
N. AZIONI | % SUL CAPITALE |
|---|---|---|
| Bertoni Carlo Bertoni Mariangela Bertoni Mario Morè Giuseppina Totale azioni! |
4 354.811 4.323.561 4.323.561 2.787.470 15.789.403 |
10.901% 10.823% 10.823% 6.977% 39,523% |
| Avv.Matteo Galli Rappresentante Designato in qualità di Subdelegato art.135 - novies (Avv.Trevisan) |
N. AZIONI | % SUL CAPITALE |
| ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC Totale azioni |
3.015 3.015 |
0,008% 0,008% |
| Totale azioni! | 15.792.418 | 39,531% |
| Totale azioni in proprio | 0 |
|---|---|
| Totale azioni in delega | 15.792.418 |
| Totale azioni in rappresentanza legale | 0 |
| Totale azioni | 15.792.418 |
| % sul capitale | 39,531% |
| Totale Azionisti in proprio | 0 |
| Totale Azionisti in delega | 5 |
| Totale Azionisti in rappresentanza legale | 0 |
| Totale Azionisti | T |
| Totale persone intervenute |
Cer
5 ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 20 DICEMBRE 2024
| Assemblea Ordinaria e Straordinaria 20/12/2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| VOTAZIONI | |||||
| ORDINARIA | STRAORDINARIA | ||||
| 1 | |||||
| 1.1 | 1.2 | ||||
| Avv.Matteo Galli Rappresentante Designato in qualità di delegato art.135 - undecies |
N. AZIONI | % SUL CAPITALE | |||
| Bertoni Carlo | 4.354.811 | 10,901% | |||
| Bertoni Mariangela | 4.323.561 | 10,823% | |||
| Bertoni Mario | 4 323.561 | 10,823% | -13 | ||
| Morè Giuseppina | 2.787.470 | 6,977% = | |||
| Totale azioni. | 15.789.403 | 39,523% | |||
| Avv.Matteo Galli Rappresentante Designato in qualità 2 di Subdelegato art 135 - novies (Avv. Trevisan) |
N. AZIONI | 3 SUL CAPITAL F | |||
| jacadian non US MICROCAP EQUITY FUND LLC | 3.015 | 0,008% | |||
| Totale azioni | 3.045 | 0,008% | |||
| Totale azioni | 15.792.418 | 39,531% |
:
7114 611
Allegato":"Ol u. 3621 /2944 oh" rep.
| Cognome e nome | Funzioni | |
|---|---|---|
| 1. | Giuliano Marcello | Notajo |
| 2. | Bertoni Carlo | Presidente del CdA, CEO e Presidente dell'odierna Assemblea |
| Bertoni Mario | Amministratore delegato e | |
| ന് | Vice-Presidente del CdA | |
| 4. | Bertoni Mariangela | Consigliere |
| 5. | Gualtierotti Rossella | Consigliere indipendente |
| 6. | Tescaroli Guido | Presidente del Collegio Sindacale |
| 7. | Renoffio Marta Maria | Sindaco Effettivo |
| 8. | Ruberti Stefano | Sindaco Effettivo |
| 9. | Ruffoni Simone | Direttore Organizzazione, Finanza e Controllo, CFO, Investor Relations Manager |
| 10. | Castellini Claudia | Segretario del CdA |

Allegato "D" of n. 3621 /29 uly do rep

FASHION GROUP
CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP S.p.A.
Sede legale in Ceresara (MN), Via Piubega n. 5/C Capitale sociale € 17.361.752,42i.v. Iscritta al Registro Imprese di Mantova n. 00226290203 sito internet: www.cspinternational.it
* * *
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE STRAORDINARIA ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e dell'art. 72 del Regolamento Emittenti
Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 18 novembre 2024.
are al
Signori Azionisti,
in osservanza dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF"), come successivamente modificato ed integrato, nonché dell'art. 72 del regolamento di attuazione del TUF concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni (il "Regolamento Emittenti"), il Consiglio di Amministrazione di CSP International Fashion Group S.p.A. ("CSP" o la "Società") mette a Vostra disposizione la presente redatta in conformità allo schema n. 3 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti (la "Relazione") con lo scopo di illustrarVi le proposte di modifica degli articoli 10, 13, 14, 15, 18 e 21 del vigente statuto sociale di CSP (lo "Statuto Sociale"), di cui all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'Assemblea degli Azionisti convocata - mediante avviso pubblicato in data 20 novembre 2024 sul sito internet della Società www.cspinternational.it (sezione "Investor Relations" "Corporate Governance" "Assemblea Azionisti Dicembre 2024") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato (), nonché per estratto sul quotidiano "Domani" - per il giorno 20 dicembre 2024 alle ore 15,00, in unica convocazione, esclusivamente mezzi di telecomunicazione (l'"Assemblea").
L'ordine del giorno di Parte Straordinaria della menzionata Assemblea è il seguente:
Si illustra di seguito il contenuto delle proposte di modifica dello Statuto Sociale di cui il Consiglio di Amministrazione Vi propone l'adozione e le relative motivazioni, presentando, in forma comparativa, il testo di ciascuno dei vigenti articoli dello Statuto Sociale che Vi si propone di modificare e, in rosso nella colonna adiacente, la relativa proposta di modifica.
Nella seduta del 18 novembre 2024 il Consiglio di Amministrazione della Società (il "Consiglio di Amministrazione") ha deciso di convocare l'Assemblea degli Azionisti di CSP, in sede straordinaria, per sottoporre all'approvazione degli aventi diritto al voto le proposte di modifica degli articoli 10 ("Assemblea – Convocazione, modalità, luogo"), 13 ("Assemblea"), 14 ("Assembled"), 14 ("Assemblea - Intervento mediante mezzi di telecomunicazione"), 15 ("Assembled"), 18 ("Amministrazione e Controllo - Disposizioni generali") e 21 ("Amministrazione e Controllo - Riunioni del Consiglio") dello Statuto Sociale nei termini e per le motivazioni di seguito illustrati.
"Proposta di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. 'Rappresentante Designato' (modifiche agli articoli 13 e 15 dello Statuto Sociale). Deliberazioni inerenti e conseguenti".
La proposta di modifica agli artt. 13 e 15 dello Statuto Sociale è finalizzata ad introdurre la facietà, di stabilire, di volta in volta per ciascuna Assemblea, che l'intervento e il diritto di voto in Assemblea per gli aventi diritto al voto possa anche avvenire, se consentito dalla normativa pro tempore vigente, esclusivamente mediante il conferimento di delega al rappresentante designato previsto dall'articolo 135-undecies del TUF (il "Rappresentate Designato"). Si ricorda, al riguardo, che la figura del Rappresentante Designato è stata introdotta dal legislatore italiano nel 2010 con l'art. 135-undecies del TUF allo scopo di facilitare l'espressione del voto per delega da parte dei soci. La suddetta previsione non è imperativa e consente che lo statuto sociale possa derogare all'obbligo di designazione di un soggetto incaricato di ricevere le deleghe dagli Azionisti (c.d. opt-out).
Le società che - come CSP - non hanno inserito nei propri statuti una clausola di deroga al suddetto art. 135undecies del TUF sono tenute a designare, per ciascuna assemblea, un soggetto incaricato di ricevere le deleghe (cioè il Rappresentato Designato) e a indicarne l'identità nell'avviso di convocazione ai sensi dell'art. 125-bis, comma 4, n. 3 del TUF.
3
Tenuto conto dell'evoluzione del modello assembleare delle società quotate, anche a seguito dell'applicazione dell'articolo 106 del c.d. "Decreto Cura Italia", inizialmente emanato per far fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19, l'art. 11 della Legge 5 marzo 2024 n. 21 (la "Legge Capitali") ha introdotto nel nostro ordinamento il nuovo art. 135-undecies. 1 del TUF, che consente alle società quotate di prevedere, mediante apposita clausola statutaria (c.d. "opt-in"), che "l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'art. 135-undecies".
In particolare, il nuovo art. 135-undecies.1 del TUF dispone che:
La modifica proposta all'art. 15 dello Statuto Sociale consentirebbe al Consiglio di Amministrazione di prevedere, di volta in volta, per ciascuna Assemblea, che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato dalla Società ex art. 135-undecies del TUF, determinando una semplificazione dei lavori assembleari, in linea con le prassi e le tendenze più recenti in materia societaria.
Sulla base di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno che la Società si avvalga della facoltà prevista dalla Legge Capitali e introduca nel proprio Statuto Sociale la possibilità di ricorrere, ove previsto o consentito dalla legge o dalle disposizioni regolamentari, al Rappresentante Designato in via esclusiva quale modalità alternativa di partecipazione ed espressione del voto in Assemblea,
4
L'integrazione proposta all'art. 15 dello Statuto Sociale richiede inoltre una modifica dell'art. 13 dello Statuto Sociale di seguito evidenziata, che si rende necessaria al fine di garantire il coordinamento tra le due disposizioni statutarie.
L'approvazione della proposta illustrata comporterà la modifica e l'integrazione degli articoli 13 e 15 dello Statuto Sociale, nei termini evidenziati in rosso nella colonna destra della seguente tabella, che reca nella colonna sinistra il testo attualmente vigente di ciascuno dei due articoli.
| Testo Vigente | Nuovo Testo Proposio |
|---|---|
| Assemblea | Assemblea |
| ARTICOLO 13 - INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA | ARTICOLO 13 - Intervento all'assembi fa |
| Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i titolari di diritti di voto che si trovino nelle condizioni previstte dalle norme legislative e regolamentari e che abbiano ottenuto idonea certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente dall'intermediario comunicata alla società con le modalità ed entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. |
Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 15, Hhanno diritto di intervenire all'Assemblea i titolari di diritti di voto che si trovino nelle condizioni previste dalle norme legislative e regolamentari e che abbiano ottenuto idonea certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente dall'intermediario comunicata alla società con le modalità ed entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. |
| ARTICOLO 15 - RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA | Articolo 15 - Rappresentanza in assemblea |
| Ogni titolare del diritto di voto che ha diritto di Assemblea intervenire farsi im può rappresentare, con delega scritta, da altra persona, anche non socio, nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 2372 del Codice Civile. E' fatto salvo quanto previsto dalle leggi speciali e da CONSOB in materia. |
Ogni titolare del diritto di voto che ha diritto di intervenire Assemblea in può farsi rappresentare, con delega scritta, da altra persona, anche non socio, nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 2372 del Codice Civile. E' fatto salvo quanto previsto dalle leggi speciali e da CONSOB in materia. |
| Ove previsto o consentito dalla legge o dalle disposizioni regolamentari, la Società potrà prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto possa anche avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto al Rappresentante Designato della Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. |
5
| 58/98, con le modalità previste dalle medesime leggi e disposizioni regolamentari. |
|
|---|---|
| di intervenire all'assemblea. | Spetta al Presidente dell'Assemblea di verificare Spetta al Presidente dell'Assemblea di verificare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervenire all'assemblea. |
Si precisa che, in caso di approvazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti, le modifiche dello Statuto Sociale proposte avranno efficacia a partire dall'iscrizione presso il competente Registro della relativa delibera assembleare.
ll Consiglio di Amministrazione ritiene che le modifiche statutarie sopra illustrate non diano luogo a diritto di recesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2437 del Codice civile, in quanto non rientrano in nessuna delle fattispecie ivi previste.
Signori Azionisti,
per le ragioni sopra illustrate, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di assumere deliberazione:
* * *
"Altre modifiche statutarie proposte (modifica degli articoli 10, 14, 18 e 21). Deliberazioni inerenti e conseguenti".
Si propone di modificare l'art. 10 dello Statuto Sociale mediante l'introduzione di un nuovo inciso, come evidenziato nella tabella che segue, in modo da garantire il coordinamento con le modifiche proposte al successivo art. 14 dello Statuto Sociale.
Si propone di modificare l'art. 14 dello Statuto Sociale mediante l'introduzione di un nuovo paragrafo, come evidenziato nella tabella riportata di seguito.
In particolare, la modifica proposta prevede l'introduzione della facoltà per il Consiglio di Amministrazione, ove previsto e consentito dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, di stabilire, di volta, per ciascuna Assemblea per la quale l'intervento e l'esercizio del diritto di voto sia consentito esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto al Rappresentante Designato (ove statutariamente previsto), che la partecipazione all'Assemblea degli aventi diritto possa avvenire, per il tramite del Rappresente Designato, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione. In tale caso, la modifica proposta precisa che non vi sarebbe necessità della comprensenza del Presidente e del Segretario/Notaio nello stesso luogo.
La suddetta proposta costituisce un'opportunità organizzativa che si è dimostrata precedentemente percorribile in pendenza della normativa emergenziale adottata nel corso della pandemia da Covid-19 e che trova supporto nella Massima n. 200 del 23 novembre 2021 del Consiglio Notarile di Milano, con la quale i notai milanesi hanno affermato la legittimità di "clausole statutarie di s.r.l. che, nel consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi dell'art. 2370, comma 4 c.c., attribuiscono espressamente all'organo amministrativo la facoltà di stabilire nell'avviso di convocazione che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione".
Con specifico riferimento alla non necessaria compresenza del Segretario/Notaio per le riunioni tenute con mezzi di telecomunicazione, il Consiglio di Amministrazione ritiene, in linea sempre con gli orientamenti del Consiglio Notarile di Milano (Massime n. 200), che l'obbligo della suddetta compresenza non risulta giustificato in un contesto che consente la partecipazione di tutti gli altri attori della riunione da remoto, e che la possibilità di consentire che il Segretario/Notaio non siano presenti nello stesso luogo costituisca ugualmente un'opportunità organizzativa da cogliere.
7
Al fine di far chiarezza sul disposto dell'art. 18 dello Statuto Sociale, nella parte in cui disciplina la percentuale di partecipazione al capitale sociale richiesta agli azionisti per la presentazione delle liste in occasione del rinnovo degli organi sociali, si è ritenuto di prevedere - come evidenziato nella tabella riportata di seguito - che tale percentuale debba corrispondere ad una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob con proprio regolamento ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1 del TUF.
Si propone di modificare l'art. 21 dello Statuto Sociale mediante l'introduzione di un nuovo paragrafo, come evidenziato nella tabella riportata di seguito, al fine di consentire statutariamente la possibilità di tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione (nonché quelle del Collegio Sindacale in virtù del rinvio all'art. 21 previsto dal vigente art. 31 dello Statuto Sociale), esclusivamente mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento delle stesse nell'avviso di convocazione, senza la necessità che il Presidente e il Segretario si trovino nel medesimo luogo della riunione.
La suddetta proposta persegue la finalità di garantire flessibilità ed efficienza organizzativa rispetto alle modalità attraverso le quali si svolgono le riunioni consiliari e quelle dell'organo di controllo, in linea con l'interpretazione formulata al riguardo dal Consiglio Notarile di Milano nelle motivazioni della Massima n. 187 dell'11 marzo 2020, nelle quali viene chiarito che i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale "non sono titolari di un diritto, bensì esercitano una funzione o un potere-dovere a seconda dei diversi possibili inquadramenti teorici", e che, pertanto, "Je norme procedimentali sono dunque finalizzate a garantire un efficiente svolgimento dei lavori collegiali dell'organo, non già a proteggere il socio nell'esercizio dei propri diritti (di intervento, di voto, ecc.)".
Sulla base di queste considerazioni il Consiglio Notarile di Milano è poi giunto ad ammettere, nelle motivazioni della Massima n. 200 del 23 novembre 2021 sopra riportata, che "quanto affermato nella massima per le assemblee dei soci deve ritenersi a fortiori applicabile anche per le riunioni degli altri organi sociali, con particolare riguardo al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, anche in mancanza di una clausola statutaria che preveda espressamente la possibilità di convocare l'organo collegiale solo mediante mezzi di telecomunicazione (sempreché vi sia la generica disposizione statutaria che, ai sensi degli artt. 2388, comma 1, e 2404, comma 1, c.c., consenta la partecipazione con tali mezzi)".
L'introduzione della possibilità che il Presidente e il Segretario/Notaio non siano compresenti nel medesimo luogo in caso di riunioni svolte mediante mezzi di telecomunicazione è supportata dalle stesse motivazioni sopra esposte in relazione alle modifiche proposte all'art. 14 dello Statuto Sociale, alle quali si rinvia.
Le modifiche proposte all'art. 21 dello Statuto Sociale prevedono inoltre, come evidenziato nella tabella riportata di seguito, l'integrazione delle condizioni richieste per lo svolgimento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione, con una nuova condizione che richiede che sia cosentito al Segretario della riunione di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione; ciò al fine di una loro corretta verbalizzazione.
L'approvazione delle proposte illustrate comporterà la modifica e l'integrazione degli articoli 10, 14, 18 e 21 dello Statuto Sociale, nei termini evidenziati in rosso nella colonna destra della seguente tabella, che reca nella colonna sinistra il testo attualmente vigente di ciascuno dei due articoli.
| liesto Vigente | Nuovo lesto Proposio |
|---|---|
| Assemblea | Assemblea |
| ARTICOLO 10 - CONVOCAZIONE - MODALITÀ - LUOGO | ARTICOLO 10 - CONVOCAZIONE - MODALITÀ - LUOGO |
| Le assemblee sono ordinarie e straordinarie ai sensi di legge. |
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie ai sensi di legge. |
| Salvo quanto disposto dalle norme vigenti per le assemblee da tenersi in pendenza di offerta pubblica di acquisto o di scambio, l'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere pubblicato sul sito internet della Società e su un quotidiano a diffusione nazionale nei termini di legge, nonché con le modalità previste dalle leggi speciali e da CONSOB. |
Salvo quanto disposto dalle norme vigenti per le assemblee da tenersi in pendenza di offerta pubblica di acquisto o di scambio, l'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere pubblicato sul sito internet della Società e su un quotidiano a diffusione nazionale nei termini di legge, nonché con le modalità previste dalle leggi speciali e da CONSOB. |
| ll termine è ridotto a venti giorni nelle ipotesi di convocazione dell'assemblea da parte della minoranza e di convocazione dell'assemblea per il verificarsi di una causa di scioglimento. |
ll termine è ridotto a venti giorni nelle ipotesi di convocazione dell'assemblea da parte della minoranza e di convocazione dell'assemblea per il verificarsi di una causa di scioglimento. |
| L'avviso deve contenere l'indicazione dell'ora, del giorno, del mese, dell'anno e del luogo dell'adunanza, nonché, l'elenco delle materie da trattare, e quanto espressamente stabilito dalle disposizioni di leggi speciali e da CONSOB. |
L'avviso deve contenere l'indicazione dell'ora, del giorno, del mese, dell'anno e, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 14, del luogo dell'adunanza, nonché, l'elenco delle materie da trattare, e quanto espressamente stabilito dalle disposizioni di leggi speciali e da CONSOB. |
9
| Può contenere anche le stesse indicazioni per | Può contenere anche le stesse indicazioni per |
|---|---|
| eventuali successive adunanze, qualora la prima | eventuali successive adunanze, qualora la prima |
| andasse deserta. | andasse deserta. |
| L'assemblea, | L'assemblea, |
| regolarmente | regolarmente |
| costituita, | costituita, |
| rappresenta tutti i soggetti ai quali spetta il | rappresenta tutti i soggetti ai quali spetta il |
| diritto di voto e le sue deliberazioni, prese in | diritto di voto e le sue deliberazioni, prese in |
| conformità con la legge e con il presente | conformità con la legge e con il presente |
| statuto, obbligano gli stessi anche se non | statuto, obbligano gli stessi anche se non |
| intervenuti o dissenzienti. | intervenuti o dissenzienti. |
| Dal computo del capitale sono escluse le azioni | Dal computo del capitale sono escluse le azioni |
| prive | prive |
| del diritto di voto nell'assemblea | del diritto di voto nell'assemblea |
| medesima, ma sono comprese quelle per cui il | medesima, ma sono comprese quelle per cui il |
| diritto di voto non può essere esercitato. | diritto di voto non può essere esercitato. |
| Le assemblee possono essere convocate anche tuori della sede sociale, purché in un paese della Unione Europea. |
Le assemblee possono essere convocate anche fuori della sede sociale, purché in un paese della Unione Europea, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 14. |
| L'assemblea ordinaria deve essere convocata | L'assemblea ordinaria deve essere convocata |
| almeno una volta l'anno, entro il termine di | almeno una volta l'anno, entro il termine di |
| centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio | centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio |
| sociale, oppure entro centottanta giorni qualora | sociale, oppure entro centottanta giorni qualora |
| la società sia tenuta alla redazione del bilancio | la società sia tenuta alla redazione del bilancio |
| consolidato e qualora lo richiedano particolari | consolidato e qualora lo richiedano particolari |
| esigenze relative alla struttura e all'oggetto | esigenze relative alla struttura e all'oggetto della |
| della società. | società. |
| ARTICOLO 14 - Intervento MEDIANTE MEZZI DI | ARTICOLO 14 - INTERVENTO MEDIANTE MEZZI DI |
| TELECOMUNICAZIONE | TELECOMUNICAZIONE |
| L'assemblea ordinaria e/o straordinaria può | L'assemblea ordinaria e/o straordinaria può |
| tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, | tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, |
| contigui o distanti, per audioconferenza o | contigui o distanti, per audioconferenza o |
| videoconferenza, a condizione che siano | videoconferenza, a condizione che siano |
| rispettati il metodo collegiale ed i principi di | rispettati il metodo collegiale ed i principi di |
| buona fede e di parità di trattamento dei titolari | buona fede e di parità di trattamento dei titolari |
| del diritto di voto; è pertanto necessario che: | del diritto di voto; è pertanto necessario che: |
| * sia consentito al presidente dell'assemblea, | * sia consentito al presidente dell'assemblea, |
| anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, | anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, |
| di accertare l'identità e la legittimazione degli | di accertare l'identità e la legittimazione degli |
| intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a | intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a |
| mezzo posta elettronica, se redatta, la | mezzo posta elettronica, se redatta, la |
| documentazione predisposta per la riunione, | documentazione predisposta per la riunione, |
| lo | svolgimento |
| svolgimento | dell'adunanza, |
| regolare | regolare |
| dell'adunanza, | يو |
| constatare e proclamare i risultati della | constatare e proclamare i risultati della |
| votazione; | votazione; |
| gli | gli |
|---|---|
| interventi | interventi |
| adeguatamente | adeguatamente |
| percepire | percepire |
| assembleari oggetto di verbalizzazione; | assembleari oggetto di verbalizzazione; |
| * sia consentito agli intervenuti di partecipare | * sia consentito agli intervenuti di partecipare |
| alla discussione ed alla votazione simultanea | alla discussione ed alla votazione simultanea |
| sugli argomenti all'ordine del giorno; | sugli argomenti all'ordine del giorno; |
| * vengano indicati nell'avviso di convocazione | * vengano indicati nell'avviso di convocazione |
| (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i | (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i |
| luoghi audio/video collegati a cura della società, | luoghi audio/video collegati a cura della società, |
| nei quali gli intervenuti potranno affluire, | nei quali gli intervenuti potranno affluire, |
| dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo | dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo |
| ove saranno presenti il presidente ed il soggetto | ove saranno presenti il presidente ed il soggetto |
| verbalizzante. | verbalizzante. |
| Nel caso in cui la Società preveda che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto avvenga esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Igs. 58/98, la stessa potrà inoltre prevedere che la partecipazione all'Assemblea da parte avvenire diritto possa degli aventi di mediante esclusivamente mezzi garantiscano telecomunicazione che ne nell'avviso di l'identificazione, omettendo l'indicazione del luogo convocazione dell'adunanza, senza necessità che si trovino nello stesso luogo il Presidente, il Segretario e/o il Notaio. Il tutto ove previsto o consentito dalla legge o dalle disposizioni regolamentari. |
|
| AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO | AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO |
| ARTICOLO 18 - DISPOSIZIONI GENERALI | ARTICOLO 18 - DISPOSIZIONI GENERALI |
| La Società è retta da un Consiglio di | La Società è retta da un Consiglio di |
| Amministrazione composto da 3 (tre) a 11 | Amministrazione composto da 3 (tre) a 11 |
| (undici) membri. | (undici) membri. |
| Gli amministratori durano in carica per un | Gli amministratori durano in carica per un |
| periodo non superiore a tre esercizi stabilito | periodo non superiore a tre esercizi stabilito |
| all'atto della nomina e scadono alla data | all'atto della nomina e scadono alla data |
| dell'assemblea convocata per l'approvazione | dell'assemblea convocata per l'approvazione del |
| del bilancio relativo all'ultimo esercizio della | bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro |
| loro carica; possono essere scelti anche tra i non | carica; possono essere scelti anche tra i non soci |
| soci e sono rieleggibili. | e sono rieleggibili. |
| Nella composizione del consiglio di Nella composizione del Consiglio di | |
|---|---|
| Amministrazione deve essere assicurato Amministrazione deve essere assicurato | |
| l'equilibrio tra il genere maschile ed il genere l'equilibrio tra il genere maschile ed il genere | |
| femminile nel rispetto della normativa - anche femminile nel rispetto della normativa - anche | |
| regolamentare - di volta in volta vigente in regolamentare - di volta in volta vigente in v | |
| materia di equilibrio tra i generi. | materia di equilibrio tra i generi. |
Resta salvo quanto previsto da leggi speciali in relazione all'esercizio di particolari attività. Al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un amministratore, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste, presentate dai titolari del diritto di voto. Nelle liste sono indicati i nominativi dei candidati, elencati mediante un numero progressivo non superiore a 11.
Hanno il diritto di presentare le liste soltanto i titolari del diritto di voto che, da soli o insieme ad altri soci, siano titolari complessivamente di almeno il 2,5% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero della diversa misura stabilita dalla legge o da Consob con regolamento.
Non possono essere inseriti nelle liste candidati per i quali ricorrano cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalle norme vigenti.
In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, D. Lgs. n. 58/98.
Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato un numero di candidati almeno pari alla percentuale richiesta dalla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.
Ogni titolare del diritto di voto può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.
Resta salvo quanto previsto da leggi speciali in relazione all'esercizio di particolari attività. Al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un amministratore, la nomina del Consiglio di
Amministrazione avviene sulla base di liste, presentate dai titolari del diritto di voto. Nelle liste sono indicati i nominativi dei candidati, elencati mediante un numero progressivo non superiore a 11.
Hanno il diritto di presentare le liste soltanto i titolari del diritto di voto che, da soli o insieme ad altri soci, siano titolari complessivamente di almeno il 2,5% del capitale sociale con diritto di voto-nell'assemblea-ordinaria,-ovvero-della diversa misura stabilita dalla legge o-una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob con regolamento ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1 del D. Lgs. 58/98.
Non possono essere inseriti nelle liste candidati per i quali ricorrano cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalle norme vigenti.
In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, D. Lgs. n. 58/98.
Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato un numero di candidati almeno pari alla percentuale richiesta dalla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.
Ogni titolare del diritto di voto può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.
| Ogni candidato può presentarsi in una sola lista pena l'ineleggibilità. |
|---|
| Le liste, sottoscritte in modo leggibile da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione; di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. |
| Unitamente a ciascuna lista, nel termine sopra indicato, i titolari del diritto di voto devono presentare le dichiarazioni con cui i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, ovvero l'esistenza dei requisiti stabiliti dalle normative applicabili e dallo Statuto, nonché il curriculum vitae. |
| Le liste presentate senza l'osservanza delle suddette prescrizioni sono considerate come non presentate. |
| Ogni titolare del diritto di voto può votare una sola lista. |
| Fatto salvo quanto di seguito previsto per assicurare l'equilibrio tra generi, l'elezione degli amministratori avviene con le seguenti modalità: |
| - risulteranno eletti amministratori i candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che è risultata seconda per numero di voti. |
| In caso di parità di voti tra due o più liste, si ricorrerà al ballottaggio, fermo restando quanto di seguito previsto per assicurare l'equilibrio tra generi nel rispetto di quanto indicato dalle applicabili disposizioni di legge e di regolamento. |
| Se al termine della votazione non risultassero rispettate le prescrizioni di legge e di regolamento inerenti l'equilibrio tra generi, verrà escluso il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e sarà sostituito dal primo candidato non eletto, tratto dalla 13 |
| della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che è In caso di parità di voti tra due o più liste, si applicabili disposizioni di legge e di Se al termine della votazione non risultassero rispettate le prescrizioni di legge e di regolamento inerenti l'equilibrio tra generi, verrà escluso il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e sarà sostituito dal primo candidato non eletto, tratto dalla |
C
| medesima lista, appartenente all'altro genere. A | medesima lista, appartenente all'altro genere. A |
|---|---|
| tale sostituzione si procederà sino a che saranno | tale sostituzione si procederà sino a che saranno |
| eletti un numero di candidati almeno pari alla | eletti un numero di candidati almeno pari alla |
| misura minima richiesta dalla normativa anche | misura minima richiesta dalla normativa anche |
| regolamentare vigente in materia di rispetto | regolamentare vigente in materia di rispetto |
| dell'equilibrio tra generi. | dell'equilibrio tra generi. |
| In caso di presentazione di un'unica lista | In caso di presentazione di un'unica lista |
| risulteranno eletti, a maggioranza, i candidati | risulteranno eletti, a maggioranza, i candidati |
| della lista secondo l'ordine di presentazione, ma | della lista secondo l'ordine di presentazione, ma |
| comunque sempre nel rispetto delle applicabili | comunque sempre nel rispetto delle applicabili |
| disposizioni in materia di equilibrio tra generi. | disposizioni in materia di equilibrio tra generi. |
| ARTICOLO 21 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO | ARTICOLO 21 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO |
| Il Consiglio si raduna tutte le volte che il | Il Consiglio si raduna tutte le volte che il |
| Presidente lo giudichi necessario o che ne | Presidente lo giudichi necessario o che ne |
| facciano richiesta scritta almeno due dei suoi | facciano richiesta scritta almeno due dei suoi |
| membri. | membri. |
| Il Presidente può indire la riunione anche in | Il Presidente può indire la riunione anche in |
| luogo diverso da quello della sede sociale, | luogo diverso da quello della sede sociale, |
| purché in un paese membro della Unione | purché in un paese membro della Unione |
| Europea. | Europea, fatto salvo quanto infra precisato. |
| La convocazione è fatta dal Presidente o, in caso | La convocazione è tatta dal Presidente o, in caso |
| di sua assenza o impedimento, dal Vice | di sua assenza o impedimento, dal Vice |
| Presidente, con lettera raccomandata oppure | Presidente, con lettera raccomandata oppure |
| telegramma, telex o telefax o messaggio di | telegramma, telex o telefax o messaggio di |
| posta elettronica o, in caso di urgenza, almeno | posta elettronica o, in caso di urgenza, almeno |
| due giorni prima di quello fissato per l'adunanza | due giorni prima di quello fissato per l'adunanza |
| a ciascun membro del Consiglio ed a ciascun | a ciascun membro del Consiglio ed a ciascun |
| Sindaco effettivo. | Sindaco effettivo. |
| Si riterranno comunque validamente costituite | Si riterranno comunque validamente costituite |
| le riunioni dei consiglio di amministrazione, | le riunioni del consiglio di amministrazione, |
| anche in difetto di formale convocazione, | anche in difetto di formale convocazione, |
| quando siano presenti tutti gli amministratori e | quando siano presenti tutti gli amministratori e |
| tutti i sindaci effettivi. | tutti i sindaci effettivi |
| ll direttore generale, se nominato, partecipa di | Il direttore generale, se nominato, partecipa di |
| alle | diritto |
| diritto | sedute |
| sedute | alle |
| del | del |
| consiglio | consiglio |
| ರು | di |
| amministrazione; | amministrazione; |
| qualora | qualora |
| sia | non |
| non | sia |
| amministratore ha facoltà di intervento ma non | amministratore ha facoltà di intervento ma non |
| di voto. | di voto. |
| Le riunioni del consiglio di amministrazione si | Le riunioni del consiglio di amministrazione si |
| potranno svolgere anche per video o tele | potranno svolgere anche per video o tele |
| conferenza a condizione che ciascuno dei | conferenza a condizione che: (i) ciascuno dei |
| partecipanti possa essere identificato da tutti gli | partecipanti possa essere identificato da tutti gli |
| altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado | altri, e-che (ii) ciascuno dei partecipanti sia in |
| di intervenire in tempo reale durante la | grado di intervenire in tempo reale durante la |
| trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. |
trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti, (iii) al Segretario della riunione sia consentito di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione. |
|---|---|
| Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario. |
Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta ne! luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario, salvo quanto infra precisato. |
| Le riunioni del Consiglio di Amministrazione tenute validamente essere possono ಗೆ mezzi mediante esclusivamente telecomunicazione, omettendo nell'avviso di convocazione l'indicazione di un luogo fisico di svolgimento della riunione, subordinatamente al rispetto delle condizioni sopra menzionate, senza necessità che si trovino nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione. |
Si precisa che, in caso di approvazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti, le modifiche dello Statuto Sociale proposte avranno efficacia a partire dall'iscrizione presso il competente Registro delle relativa delibera assembleare.
ll Consiglio di Amministrazione ritiene che le modifiche statutarie sopra illustrate non diano luogo a diritto di recesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2437 del Codice civile, in quanto non rientrano in nessuna delle fattispecie ivi previste.
Signori Azionisti,
per le ragioni sopra illustrate, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di assumere la seguente deliberazione: "L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di CSP International Fashion Group S.p.A.,
l'esecuzione di quanto deliberato, nonché per adempiere alle relative formalità necessarie presso i competenti organi e/o uffici - ivi compresa l'iscrizione delle deliberazioni nel Registro delle Imprese - con facoltà di apportarvi eventuali modificazioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, e in genere per compiere tutto quanto occorra per la completa attuazione della presente delibera assembleare, gonere pe qualsiasi potere necessario e opportuno, nell'osservanza delle vigenti disposizioni normative.
* * *
La presente Relazione sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente, presso la sede legale della Società, nonchè tramite pubblicazione sul sito internet di CSP all'indirizzo www.cspinternational.it (sezione "Investor Relations"-"Corporate Governance"-"Assembled Azionisti Dicembre 2024") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato ().
Ceresara (MN), 18 novembre 2024
Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Carlo Bertoni

legato "E" al n. 3624 2946

FASHION GROUP
CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP S.p.A.
Sede legale in Ceresara (MN), Via Piubega n. 5/C Capitale sociale € 17.361.752,42i.v. lscritta al Registro Imprese di Mantova n. 00226290203 sito internet: www.cspinternational.it
* * *
Conferimento dell'incarico di attestazione della Rendicontazione Consolidata di Comerimento "dell'Artico" dell'art. 13, comma 2-ter del D. Lgs. n. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 18 novembre 2024.
in osservanza dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, (il "TUF") come successivamente modificato ed integrato, nonché dell'art. 84-ter del regolamento di attuazione del TUF concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni (il "Regolamento Emittenti"), il Consiglio di Amministrazione di CSP International Fashion Group S.p.A. ("CSP" o la "Società") mette a Vostra disposizione illustrativa (la "Relazione") sull'argomento posto all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti convocata – mediante avviso pubblicato in data 20 novembre 2024 nel sito internet della Società www.cspinternational.it (sezione "Investor Relations"--"Corporate Governance"--"Assemblea Azionisti Dicembre 2024") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato 1nfo (), nonché per estratto sul quotidiano "Domani" – per il giorno 20 dicembre 2024 alle ore 15,00, in unica convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (l'"Assemblea").
* * *
"Conferimento dell'incarico di attestazione della Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità per gli esercizi 2024, 2025 e 2026 ai sensi dell'art. 13, comma 2-ter del D. Les. n. 39/200. Deliberazioni inerenti e conseguenti."
L'argomento sul quale siete chiamati a deliberare in sede ordinaria ha ad oggetto il conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità per gli esercizi 2024, 2025 e 2026 (l'"Incarico"), prevista dal D. Lgs. 6 settembre 2024 , n. 125 (il "D. Lgs. n. 125/2024" o il "Decreto"), che ha attuato nell'ordinamento nazionale la Direttiva (UE) 2022/2464 del 14 dicembre 2022 (Corporate Sustainability Reporting Directive, c.d. CSRD).
Al riguardo si precisa che il D. Lgs. n. 125/2024 - abrogando la normativa sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario introdotta nel nostro ordinamento dal D. Lgs. del 30 dicembre 2016, n. 254 di recepimento della Direttiva 2014/95/UE – ha sostituito l'obbligo di redazione di carattere non finanziaria (c.d. "DNF") previsto per alcuni soggetti, tra i quali le società quotate come CSP, con l'obbligo di includere in un'apposita sezione della relazione sulla gestione una rendicontazione di sostenibilità che dovrà essere consolidata (nel caso di CSP) e dovrà contenere le informazioni richieste dal Decreto medesimo.
Pertanto, a decorrere dall'esercizio in corso che chiuderà al 31 dicembre 2024, CSP è obbligata a includere in apposita sezione della relazione le informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto del gruppo sulle questioni di sostenibilità, nonché le informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui dette questioni influiscono sull'andamento del gruppo, sui suoi risultati e sulla sua situazione (la "Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità" o la "Rendicontazione"). Detta Rendicontazione dovrà essere redatta dall'organo amministrativo in conformità agli standard di rendicontazione adottati dalla Commissione europea, e cioè agli European Sustainability Reporting Standards (c.d. ESRS).
L'art. 8 del D. Lgs. n. 125/2024 prevede che la Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità debba essere oggetto di attestazione - da esprimersi con la relazione di cui all'art. 14-bis del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (il "D. Lgs. n. 39/2010") - da parte di un revisore della sostenibilità abilitato ai sensi del D. Lgs. n. 39/2010, sulla conformità della Rendicontazione stessa: (i) alle norme del Decreto che ne disciplinano i criteri di redazione, (ii) all'obbligo di marcatura, nel caso di CSP, di cui all'art. 4, comma 10 del Decreto, nonché (ii) all'osservanza degli obbligni di informativa previsti dall'articolo 8 del Regolamento (UE) 2.020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020. In merito all'incarico relativo al rilascio di attestazione della Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità, lo stesso art. 8 del Decreto prevede che l'incarico possa essere assunto ai fini che qui interessano, da "una società di revisione legale abilitata ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (...) a condizione che la relazione (...) sia firmata da un revisore della rendicontazione di sostenibilità" e che "La società di revisione legale può essere la stessa società di revisione legale incaricata della revisione legale del bilancio o una diversa società di revisione legale".
Si precisa che le conclusioni contenute nella relazione della conformità redatte dal soggetto all'uopo incaricato sono al momento basate su un incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza limitato (c.d. limited assurance) mentre, a seguito dell'emanazione da parte della Commissione Europea di appositi atti delegati, (da effettuarsi entro il 1º ottobre 2028), l'Incarico sarà invece finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza ragionevole (c.d. reasonable assurance).
Ai sensi del nuovo art. 13, comma 2-ter, del D. Lgs. n. 39/2010 introdotto dal Decreto, l'Incarico è conferito, su proposta motivata dell'organo di controllo, dall'assemblea che il corrispettivo spettante al revisore della sostenibilità per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.
L'Incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'Incarico e, per le società che, come CSP, si qualificano "Enti di Interesse Pubblico" ai sensi D. Lgs. n. 39/2010, può essere rinnovato per non più di due volte. Va inoltre considerato che, ai sensi del comma 2-quater dello stesso art. 13, l'Incarico può avere una durata inferiore ai tre esercizi qualora ciò si renda necessario al fine di allinearne la scadenza con quella dell'incarico di revisione del bilancio.
Si evidenzia infine che l'art. 18, comma 1, del Decreto consente di mantenere validi, per tutta la loro durata, gli incarichi già conferiti per l'attestazione della conformità della DNF anche ai fini dello svolgimento dell'attività di attestazione della conformità della Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità, facendo salva la possibilità per
ﺪ
la società di risolvere anticipatamente l'incarico e attribuirne uno nuovo.
Ciò premesso, si ricorda che in data 8 gennaio 2019 la Società, per il tramite del Presidente del Consiglio di Amministrazione all'epoca in carica, aveva conferito a PricewaterhouseCoopers S.p.A. ("PWC"), soggetto già incaricato dall'Assemblea della revisione legale del Bilancio di esercizio e consolidato di CSP per il novennio 2018-2026, anche l'incarico di attestazione della conformità della DNF per lo stesso periodo e, pertanto, sino all'esercizio 2026 compreso.
Tenuto conto dell'incremento oneroso del corrispettivo richiesto da PWC per il passaggio dall'attestazione di confornità della DNF all'attestazione di conformità della Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità, la Società, d'intesa con il Collegio Sindacale, ha indetto una gara, sotto la responsabilità del Collegio Sindacale, volta a raccogliere da altre società di revisione proposte per l'incarico di attestazione della conformità della Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità per gli esercizi 2024, 2025 e 2026.
in considerazione delle offerte pervenute dalle società di revisione che hanno partecipato alla gara, la Società ha convenuto con PWC un accordo - sottoposto da PWC alla Società ed approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 novembre 2024 – per la risoluzione consensuale dell'incarico conferito nel gennaio 2019 per la revisione limitata Dichiarazione di Consolidata di carattere non finanziario per gli esercizi 2018-2026, che le parti hanno convenuto di sottoscrivere, successivamente al conferimento ad altro soggetto, da parte dell'Assemblea, di un nuovo incarico di attestazione della Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità per gli esercizi 2024, 2025 e 2026.
Sulla base della proposta motivata formulata al riguardo dal Collegio Sindacale, che trovate in allegato alla presente relazione, siete pertanto chiamati ad esprimervi sul conferimento relativo al rilascio di attestazione della conformità della Rendicontazione Consolidata di CSP per gli esercizi 2024, 2025 e 2026 alla società di revisione Audirevi S.p.A., alle condizioni riportate nella proposta motivata del Collegio Sindacale alla quale integralmente si rimanda per ogni informazione di dettaglio.
* * *
Tanto premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:
"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di CSP international Fashion Group S.p.A.;
esaminata la relazione degli amministratori ai sensi dell'art. 125- ter del d. lgs 24 febbraio 1998, n. 58,
preso atto dell'accordo di risoluzione consensuale ai sensi dell'articolo 1372, cod. civ. dell'incarico conferito alla società di revisione PWC in data 8 gennaio 2019 per la revisione limitata della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario per gli esercizi 2018-2026, concordato tra PWC e la Società, che verrà sottoscritto successivamente al conferimento di attestazione della rendicontazione consolidata di sosteribilità della Società per gli esercizi 2024, 2025 e 2026;
preso atto della proposta motivata del Collegio Sindacale in merito al conferimento di attestazione della rendicontazione consolidata di sostenibilità della Società per gli esercizi 2024, 2025 e 2026,
La presente Relazione sarà messa a disposizione del pubblico, in data 20 novembre 2024, presso la sede legale della Società, nonché tramite pubblicazione sul sito internet di CSP all'indirizzo www.cspinternational.it (sezione "Investor Relations"-"Corporate Governance"-"Assemblea Azionisti Dicembre 2024") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato ().
* * *
Ceresara (MN), 18 novembre 2024
Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Carlo Bertoni
Allegato: "Proposta motivata del Collegio Sindacale all'Assemblea degli Azionisti di "CSP International Fashion faroyo S.p.A." per il conferimento di attestazione della conformità della Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità per gli esercizi dal 2024 al 2026" .
5
Proposta motivata del Collegio Sindacale all'Assemblea degli Azionisti di "CSP International Fashion Group S.p.A." per il conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della Rendicontazione consolidata di sostenibilità per gli esercizi dal 2024 al 2026
(ai sensi degli articoli 13, comma 1, del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, e dell'articolo 8 del D.Lgs. 6 settembre 2024 n. 125)
in base alle disposizioni del D.Lgs. 6 settembre 2024 n. 125, che ha attuato la Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio (Corporate Sustainability Reporting Directive - CSRD), a decorrere dall'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 la società "CSP International Fashion Group S.p.A." (nel prosieguo la "Società" o "CSP"), in luogo della redazione della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario (c.d. "DNF"), è obbligata ad includere in apposita sezione sulla gestione le informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto del Gruppo sulle questioni di sostenibilità, nonché le informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui dette questioni influiscono sul'andamento del Gruppo, sui suoi risultati e sulla sua situazione (di seguito la "Rendicontazione consolidata di sostenibilità").
L'articolo 18, comma 1, del citato D.Lgs. 6 settembre 2024 n. 125 prevede che "Gli incarichi di attestazione della conformità della dichiarazione non finanziaria conferiti ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, da parte di soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del presente decreto, rimangono validi fino alla scadenza concordata ai fini dell'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità di cui all'articolo 8, salvo la possibilità di una risoluzione anticipata e dell'attribuzione di un nuovo incarico in conformità all'articolo 13, comma 2-ter, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39".
Stante l'intenzione del Consiglio di Amministrazione di CSP di procedere alla risoluzione consensuale dell'incarico conferito in data 8 gennaio 2019 alla società di revisione "PricewaterhouseCoopers S.p.A." per la revisione limitata della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario (c.d. DNF) per gli esercizi dal 2018 al 2026, l'assemblea degli Azionisti della società "CSP International Fashion Group S.p.A." sarà pertanto chiamata a deliberare in merito al conferimento ad un Revisore o ad un'altra Società di revisione legale dell'incarico di attestazione della conformità della Rendicontazione consolidata di sostenibilità per gli esercizi dal 2024 al 2026, secondo quanto previsto dagli articoli 8 del D.Lgs. 6 settembre 2024 n. 125 e 13, comma 2-ter, del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39.
In ottemperanza all'art. 8 del D.Lgs. 6 settembre 2024 n. 125, un Revisore della rendicontazione di sostenibilità abilitato ai sensi del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, appositamente incaricato, deve infatti esprimere, con la relazione di cui all'articolo 14-bis del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, le proprie conclusioni circa (i) la conformità della Rendicontazione consolidata di sostenibilità alle norme del Decreto n. 125/2024, che ne disciplinano i criteri di redazione, (ii) la conformità all'obbligo di marcatura della Rendicontazione consolidata di sostenibilità di cui all'articolo 4, comma 9, del Decreto n. 125/2024, nonché (ii) la conformità all'osservanza degli obblighi di informativa previsti dall'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 de! Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020.
L'articolo 13, comma 2-ter, del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 prevede che "L'assemblea delle società di cui agli articoli 3 e 4 del Decreto Legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della Legge 21 febbraio 2024 n. 15, su proposta motivata dell'Organo di controllo, conferisce l'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e determina il corrispettivo spettante al revisore della società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.
L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. Per le società di cui agli articoli 3 e 4 del Decreto Legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della Legge 21 febbraio 2024 n. 15 che siano enti di interesse pubblico o enti sottoposti a regime intermedio, l'incarico può essere rinnovato per non più di due volte e può essere nuovamente conferito allo stesso soggetto solo dopo il decorso di quattro esercizi. Si applica il comma 2-bis''.
Per gli enti di interesse pubblico, l'articolo 17, comma 3-bis, del medesimo D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, prevede che "Il Revisore della sostenibilità o la Società di revisione legale incaricati dell'attestazione dai soggetti di cui all'articolo 3 e 4 del Decreto Legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della Legge 21 febbraio 2024 m. 15 che siano un ente di interesse pubblico o qualsiasi membro della rete a cui il Revisore della sostenibilità o la Società di revisione legale appartenga non fornisce, direttamente, all'ente di interesse pubblico, alla sua controllante o alle sue controllate all'interno dell'Unione europea i servizi diversi dalla revisione legale vietati, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, lettere b), c), e), f), i), i), i) e k), del regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, durante:
L'articolo 32 dello Statuto Sociale prevede infine che "Il controllo contabile sulla società è esercitato da una società di revisione iscritta presso il registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominata e funzionante a norma di legge".
La capogruppo "CSP International Fashion Group S.p.A.'', su indicazione del Collegio Sindacale, ha inviato circostanziate richieste di offerta per il conferimento dell'incarico di Revisore della Rendicontazione consolidata di sostenibilità di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 6 settembre 2024 n. 125 per gli esercizi dal 2026 alle società di revisione "KPMG S.p.A.", "BDO Italia S.p.A." e "AUDIREVI S.p.A.".
Le caratteristiche e le dimensioni del Gruppo CSP, al quale la Società appartiene, hanno orientato il Collegio Sindacale a far inviare le richieste di offerta ad una società di revisione di primario standing ("KPMG S.p.A.") e a due società non appartenenti al gruppo delle Big Four ("BDO Italia S.p.A." e "AUDIREVI S.p.A."), tenendo sempre in debita considerazione l'adeguatezza dei rispettivi network di appartenenza sul mercato nazionale ed internazionale.
2
Le richieste di offerta hanno avuto ad oggetto la revisione limitata della Rendicontazione consolidata di sostenibilità di CSP, secondo quanto previsto dall'articolo 8 del Decreto n. 125/2024, al fine di attestarne, nell'apposita relazione di cui all'articolo 14-bis del Decreto n. 125/2024, la conformità (i) alle norme del D.Lgs. 6 settembre 2024 n. 125 che ne disciplinano i criteri di redazione, (ii) all'obbligo di marcatura di cui all'articolo 4, comma 9, del medesimo D.Lgs. 6 settembre 2024 n. 125, (iii) all'osservanza degli obblighi di informativa previsti dall'articolo 8 dei regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020.
Nelle richieste di offerta per il conferimento di Revisore della Rendicontazione consolidata di sostenibilità di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 6 settembre 2024 n. 125 sono state dettagliatamente indicate, oltre all'oggetto della gara, alla descrizione del servizio richiesto e alla durata dell'incarico, le modalità per la formulazione di eventuali richieste di informazioni e per l'organizzazione di incontri presso la sede della società, i termini e le modalità di presentazione dell'offerta, i criteri di selezione, il contenuto dell'offerta e le modalità di affidamento dell'incarico, richiedendo a ciascuna società offerente, anche in nome e per conto del network di appartenenza, di attestare il possesso dei requisiti di indipendenza e obiettività di cui agli articoli 10 e 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 avuto riguardo a CSP e alle società controllate da CSP e, in caso negativo, di indicare le ragioni che determinano l'insussistenza dei citati requisiti e l'eventuale impegno a rimuoverle.
Nelle richieste di offerta è stato precisato che l'incarico di revisione conferito da CSP avrà durata per il triennio dal 2024 al 2026, con decorrenza dall'esercizio 2024 e scadenza con l'approvazione dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2026.
Entro il termine fissato nelle richieste di offerta avanzate dalla Società, sono pervenute le proposte di tutte le Società di revisione interpellate.
Il Collegio Sindacale, avvalendosi del Dirigente Preposto alla relazione dei documenti contabili societari, ha svolto il processo di valutazione delle proposte pervenute tenendo in debita considerazione sia gli elementi qualitativi, sia gli elementi quantitativi delle proposte medesime.
(i) Aspetti qualitativi.
Per quanto concerne gli aspetti qualitativi, il Collegio Sindacale ha tenuto in debita considerazione (i) la reputazione delle Società di revisione, (ii) le caratteristiche dell'offerente (fatturato, numero di dipendenti, struttura del network, presenza nei Paesi del Gruppo CSP), (iii) le esperienze maturate nell'ambito della revisione, in generale, e della revisione delle Dichiarazioni consolidate di natura non finanziaria e delle Rendicontazioni consolidate di sostenibilità, in particolare, a beneficio di società quotate, (v) la conoscenza dei settori nei quali opera il gruppo CSP, (v) la metodologia di lavoro proposta per lo svolgimento di la attività di revisione limitata della Rendicontazione consolidata di CSP, ai fini del rilascio dell'attestazione della sua conformità secondo quanto previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 6 settembre 2024 n. 125, (vi) la composizione del Team di revisione, la sua composizione e le competenze tecniche di ciascun componente.
(ii) Aspetti quantitativi.
Relativamente agli aspetti quantitativi, il Collegio Sindacale ha attribuito rilevanza (i) alla ragionevolezza del numero totale di ore stimate per lo svolgimento delle diverse fasi di lavoro, suddivise per figura professionale, all'ammontare e (ii) alla ragionevolezza dei corrispettivi richiesti, ripartiti tra le diverse fasi di lavoro, dei criteri di adeguamento dei medesimi, ove previsti, dei costi accessori, degli eventuali contributi dovuti a terzi e dei costi di trasferta.
Tenendo in debita considerazione sia gli elementi qualitativi, sia gli elementi quantitativi delle proposte pervenute, il Collegio Sindacale ha analizzato nel dettaglio e in via comparativa le proposte medesime e rilevato, per ciascun profilo valutativo, gli aspetti distintivi e qualificanti di ciascuna società di revisione, ritenendo che:
Tutto quanto sopra considerato, tenuto conto, in particolare, dell'esito dell'a procedura di valutazione, che ha tenuto in debita considerazione gli aspetti qualitativi sopra illustrati, il Collegio Sindacale ha condiviso all'unanimità il proprio giudizio favorevole sulla proposta presentata dalla società "AUDIREVI S.p.A.".
ll compenso annuo, proposto dalla Società di revisione per lo svolgimento di attestazione della conformità della Rendicontazione consolidata di sostenibilità del Gruppo CSP per gli esercizi dal 2024 al 2026, ammonta complessivamente ad € 19.000,00 (diciannovemila/00 euro), a fronte di un impegno stimato in n. 280 ore di lavoro all'anno, articolate tra fase preliminare (n. 60 ore), processo di reporting e verifiche documentali (n. 190 ore) e tassonomia delle attività sostenibili (n. 30 ore), e distinte per categoria professionale (Partner n. 15 ore, Manager n. 40 ore, Senior Auditor n. 110 ore, Assistant Auditor n. 115 ore).
Ai compensi indicati, che non saranno oggetto di adeguamento nel corso del triennio, andranno aggiunte le spese generali in misura pari al 5% dei compensi, le spese sostenute per l'esecuzione dell'incarico, il contributo di vigilanza dovuto a Consob e l'IVA. Eventuali circostanze straordinarie o imprevedibili, atte a modificare significativamente i tempi necessari allo svolgimento dell'incarico e, conseguentemente, gli onorari, saranno oggetto di comunicazione per concertare i necessari adeguamenti.
Per quanto attiene al rispetto dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa vigente e, in particolare dagli articoli 10 e 17 del D.l.gs. 27 gennaio 2010 n. 39, CSP ha conferito in data 2 luglio 2024 alla società "AUDIREVI S.p.A." un incarico avente ad oggetto lo svolgimento di attività propedeutiche alla Rendicontazione di sostenibilità per gli esercizi 2024 e 2025 e, segnatamente, l'analisi e la verifica del processo di gap analysis dei criteri di rendicontazione ESRS e di transizione alla Direttiva CSRD ai fini del processo di redazione (reporting) della Rendicontazione di sostenibilità, a fronte del riconoscimento di un compenso complessivo di € 56.000,00 a fronte di 35 giornate di lavoro nel 2024 ed € 30,000,00 a fronte di lavoro nel 2025), oltre a spese generali in misura pari al 5% dei compensi, spese sostenute per l'esecuzione dell'incarico, contributo di vigilanza dovuto a Consob ed IVA.
In sede di formulazione della propria proposta "AUDIREVI S.p.A." ha dichiarato incarico non costituisce tipologia di servizio, diverso dalla revisione legale dei conti (c.d. "non audit"), vietato già a partire dall'esercizio immediatamente precedente al primo anno di revisione, ai sensi dell'art. 5, lettera e), del Regolamento Europeo n. 537/2014.
Tenuto conto dei principi regolamentari e professionali che disciplinano l'attività di revisione, al fine di eliminare elo mitigare qualunque situazione atta a compromettere l'indipendenza e l'obiettività nei confronti della Società e del Gruppo, "AUDIREVI S.p.A." ha altresì dichiarato di aver adottato alcune misure di salvaguardia per la gestione di tali rischi, (i) avvalendosi, come parte del gruppo di revisione, di professionisti che non hanno preso parte allo svolgimento dell'incarico, e (ii) incaricando un soggetto appropriato di riesaminare, nella misura necessaria nelle circostanze, il lavoro di revisione.
Alla luce di quanto precede, il Collegio Sindacale, in esito al processo di selezione sopra descritto e alle valutazioni comparative svolte sia in termini qualitativi sia quantitativi, sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti di "CSP International Fashion Group S.p.A." la propria proposta di conferire alla società di revisione "AUDIREVI S.p.A.", ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs. 6 settembre 2024 n. 125 e dell'articolo 13, comma 2-ter, del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, l'incarico di attestazione della Rendicontazione consolidata di sostenibilità per gli esercizi dal 2024 al 2026, fatte salve cause di cessazione anticipata, nei termini e alle condizioni indicati della proposta formulata dalla suddetta Società di revisione, come riportate nella presente Proposta motivata dal Collegio Sindacale.
Si riportano di seguito i riferimenti completi della società di revisione: "AUDIREVI S.p.A." - Società di Revisione e Organizzazione Contabile Sede legale in Milano, Via Paolo da Connobio n. 33, C.A.P. 20122 Partner responsabile dell'attescazione della conformità della Rendicontazione consolidata di sostenibilità di "CSP International Fashion Group S.p.A.": Dott.ssa Anna Baldini Capitale Sociale 500.000,00 i.v., Registro Imprese di Milano e Codice Fiscale n. 0595341 058 5, Partita I.V.A. n. 1203471 015 7, R.E.A. di Milano n. MI-1.523.066 Registro dei Revisori Contabili G.U. n. 60/2000 Albo Speciale delle Società di revisione: delibera CONSOB n. 10.819 del 16/07/1997 mail: [email protected] - PEC: [email protected] - sito: www.audirevi.it
Mantova-Nogara-Bagnolo San Vito, 16 novembre 2024
IL COLLEGIO SINDACALE
| GUIDO TESCAROLI | Presidente | (*) |
|---|---|---|
| MARTA MARIA RENOFFIO | Sindaco Effettivo | (*) |
| STEFANO RUBERTI | Sindaco Effettivo | (*) |
(*) Il documento è firmato digitalmente e sostituisce il documento cartaceo e la firma aug
legoto "F" ol u. 3624/2944 di rep

E' costituita una Società per Azioni denominata "CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP S.p.A."
La Società ha sede in Ceresara (MN).
La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata.
La Società ha per oggetto: la lavorazione di materie tessili, il commercio dei relativi prodotti, scopi e lavorazioni affini, e potrà inoltre svolgere attività di autotrasporto per conto terzi; attività di vendita, distributiva, logistica e di autotrasporto, per merceologie anche diverse da quelle tessili, per conto proprio o per conto terzi.
La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie e connesse al raggiungimento dell'oggetto sociale. Può assumere interessenze, partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente.
L'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportanti la responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall'assemblea. La Società può inoltre concedere garanzie anche reali e prestare fidejussioni ed avalli ove l'interesse della società lo richieda anche a favore di terzi. Sono fatte salve le riserve di attività previste dalla legge ed è espressamente escluso lo svolgimento delle attività di cui al D.Lgs. 23 luglio 1996 n. 415.
Il capitale sociale è di euro 17.361.752,42 ed è diviso in 39.949.514 azioni ordinarie nominative prive dell'indicazione del valore nominale.
Le azioni hanno uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.
Il capitale sociale potrà essere aumentato una o più volte per deliberazione dell'assemblea, anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.
Le azioni sono dematerializzate e vengono immesse nel sistema di gestione accentrata previsto dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 in regime di dematerializzazione sulla base di contratti stipulati dall'organo amministrativo con la società di gestione in virtù del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, del D.Lgs 24 giugno 1998, n. 213 e del Regolamento di attuazione approvato con Delibera CONSOB del 23 dicembre 1998, n. 11768 e successive modifiche.
Le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e mortis causa.
Le azioni interamente liberate possono essere nominative o al portatore a scelta dell'azionista, quando a ciò non ostino i divieti di legge.
Ogni azione è indivisibile; il caso di comproprietà è regolato dall'art. 2347 C.C.
l versamenti di denaro fatti dagli azionisti della società possono essere effettuati nei limiti di legge:
a) sotto forma di apporto in conto capitale senza diritto a restituzione;
b) sotto forma di finanziamento fruttifero o infruttifero con naturale diritto di restituzione. L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale, anche mediante assegnazione a singoli azionisti o a gruppi di azionisti di determinate attività sociali o di azioni o di quote di altre imprese, nelle quali la società abbia compartecipazione.
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie ai sensi di legge.
Salvo quanto disposto dalle norme vigenti per le assemblee da tenersi in pendenza di offerta pubblica di acquisto o di scambio, l'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere pubblicato sul sito internet della Società e su un quotidiano a diffusione nazionale nei termini di legge, nonché con le modalità previste dalle leggi speciali e da CONSOB.
Il termine è ridotto a venti giorni nelle ipotesi di convocazione dell'assemblea da parte della minoranza e di convocazione dell'assemblea per il verificarsi di una causa di scioglimento.
L'avviso deve contenere l'indicazione dell'ora, del mese, dell'anno e, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 14, del luogo dell'adunanza, nonché, l'elenco delle materie da trattare, e quanto espressamente stabilito dalle disposizioni di leggi speciali e da CONSOB.
Può contenere anche le stesse indicazioni per eventuali successive adunanze, qualora la prima andasse deserta.
L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta tutti i soggetti ai quali spetta il diritto di voto e le sue deliberazioni, prese in conformità con la legge e con il presente statuto, obbligano gli stessi anche se non intervenuti o dissenzienti.
Dal computo del capitale sono escluse le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima, ma sono comprese quelle per cui il diritto di voto non può essere esercitato.
Le assemblee possono essere convocate anche fuori della sede sociale, purché in un paese della Unione Europea, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 14.
L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio stesso o, in mancanza di quest'ultimo dal Vice Presidente, se nominato; in caso di impedimento o di assenza di questi, da altra persona eletta dalla maggioranza dei soci presenti.
l'assemblea nomina, nello stesso modo, un segretario, anche non azionista e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori tra i titolari del diritto di voto e i sindaci.
Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni azione.
Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 15, hanno diritto di intervenire all'Assemblea i titolari di diritti di voto che si trovino nelle condizioni previste dalle norme legislative e regolamentari e che abbiano ottenuto idonea certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente dall'intermediario comunicata alla società con le modalità ed entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
L'assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei titolari del diritto di voto; è pertanto necessario che:
Nel caso in cui la Società preveda che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto avvenga esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135undecies del D.lgs. 58/98, la stessa potrà inoltre prevedere che la partecipazione all'Assemblea da parte degli aventi diritto possa avvenire esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, omettendo nell'avviso di convocazione l'indicazione dell'adunanza, senza necessità che si trovino nello stesso luogo il Presidente, il Segretario e/o il Notaio. Il tutto ove previsto o consentito dalla legge o dalle disposizioni regolamentari.
Ogni titolare del diritto di voto che ha diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare, con delega scritta, da altra persona, anche non socio, nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 2372 del Codice Civile. E' fatto salvo quanto previsto dalle leggi speciali e da CONSOB in materia. Ove previsto o consentito dalla legge o dalle disposizioni regolamentari, la Società potrà prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto possa anche avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto al Rappresentante Designato della Società ai sensi dell'art. 135undecies del D.lgs. 58/98, con le modalità previste dalle medesime leggi e disposizioni regolamentari.
Spetta al Presidente dell'Assemblea di verificare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervenire all'assemblea.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori, se nominati. Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente lo ritiene opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio da lui scelto.
Fatte salve le disposizioni delle leggi speciali, dal verbale (o, quando consentito, dai relativi allegati) devono risultare, per attestazione del presidente:
. Ia regolare costituzione dell'assemblea;
. l'identità e la legittimazione dei presenti nonché il capitale rappresentato da ciascuno;
. Ia nomina di eventuali scrutatori, anche non soci;
. le modalità e il risultato delle votazioni;
. I'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti; le dichiarazioni degli intervenuti, in quanto pertinenti all'ordine del giorno ed in quanto sia fatta specifica richiesta di verbalizzazione delle stesse.
Per la costituzione dell'assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria, nonché, per la validità delle sue deliberazioni, si applicano le disposizioni di legge.
La Società è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 11 (undici) membri. Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della foro carica; possono essere scelti anche tra i non soci e sono rieleggibili.
riolego.
Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile ed il genere femminile nel rispetto della normativa - anche regolamentare - di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra i generi.
Resta salvo quanto previsto da leggi speciali in relazione all'esercizio di particolari attività. Al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un amministratore, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste, presentate dai titolari del diritto di voto.
Nelle liste sono indicati i nominativi dei candidati, elencati mediante un numero progressivo non superiore a 11.
Hanno il diritto di presentare le liste soltanto i titolari del diritto di voto che, da soli o insieme ad altri soci, siano titolari complessivamente di una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla CONSOB con regolamento ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1 del D. Lgs. 58/98.
Non possono essere inseriti nelle liste candidati per i quali ricorrano cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalle norme vigenti.
In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, D. Lgs. n. 58/98.
Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato un numero di candidati almeno pari alla percentuale richiesta dalla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.
Ogni titolare del diritto di voto può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista pena l'ineleggibilità.
Le liste, sottoscritte in modo leggibile da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione; di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.
Unitamente a ciascuna lista, nel termine sopra indicato, i titolari del diritto di voto devono presentare le dichiarazioni con cui i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, ovvero
l'esistenza dei requisiti stabiliti dalle normative applicabili e dallo Statuto, nonché il curriculum vitae.
Le liste presentate senza l'osservanza delle suddette prescrizioni sono considerate come non presentate.
Ogni titolare del diritto di voto può votare una sola lista.
Fatto salvo quanto di seguito previsto per assicurare l'equilibrio tra generi, l'elezione degli amministratori avviene con le seguenti modalità:
In caso di parità di voti tra due o più liste, si ricorrerà al ballottaggio, fermo restando quanto di seguito previsto per assicurare l'equilibrio tra generi nel rispetto di quanto indicato dalle applicabili disposizioni di legge e di regolamento.
Se al termine della votazione non risultassero rispettate le prescrizioni di legge e di regolamento inerenti l'equilibrio tra generi, verrà escluso il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e sarà sostituito dal primo candidato non eletto, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere. A tale sostituzione si procederà sino a che saranno eletti un numero di candidati almeno pari alla misura minima richiesta dalla normativa anche regolamentare vigente in materia di rispetto dell'equilibrio tra generi.
In caso di presentazione di un'unica lista risulteranno eletti, a maggioranza, i candidati della lista secondo l'ordine di presentazione, ma comunque sempre nel rispetto delle applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra generi.
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la ordinaria e straordinaria gestione della società, senza eccezione di sorta, e compie le operazioni che ritenga necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi solo quelli che la legge, in modo tassativo, riserva all'Assemblea. Al consiglio di amministrazione spetta in via non esclusiva la competenza per adottare le deliberazioni concernenti la fusione nel caso previsto dall'art. 2505 e 2505-bis, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, l'emissione di obbligazioni non convertibili e l'emissione di strumenti finanziari salvi i casi in cui sia prevista dalla legge l'inderogabile competenza dell'assemblea.
Gli Amministratori provvederanno a riferire tempestivamente al Collegio Sindacale in merito ai fatti salienti dell'attività aziendale, alle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale poste in essere dalla Società o dalle società controllate; in particolare provvederanno a riferire delle eventuali operazioni in potenziale conflitto di interesse.
Gli Amministratori informeranno il Collegio Sindacale ogni volta che l'importanza delle operazioni lo richieda e, comunque, almeno una volta al trimestre.
La trasmissione delle informazioni sarà effettuata attraverso relazioni scritte oppure verbalmente, attraverso incontri periodici trimestrali tra Amministratori e Collegio Sindacale.
ll Consiglio, ove non vi abbia provveduto l'assemblea, nomina fra i suoi membri un Presidente, al quale spetta, con firma libera, la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione, anche per giudizi di revocazione e cassazione, nominando avvocati e procuratori alle liti.
Il Consiglio può eleggere un Vice Presidente, che sostituisce, con rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio in via disgiunta, il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare la metà o più della metà degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero Consiglio si intende decaduto e deve convocarsi d'urgenza l'assemblea per la nomina di tutti gli amministratori da parte del collegio sindacale a argenza i assembro por atti di ordinaria amministrazione, a condizione che siano ene può compiore nell'indisposizioni in materia di equilibrio tra generi, e così anche nel caso di dimissioni o venir meno di un numero di amministratori inferiore alla metà.
LLI Nianoni del consiglio
Il Consiglio si raduna tutte che il Presidente lo giudichi necessario o che ne facciano richiesta scritta almeno due dei suoi membri.
riomesta otritura indire la riunione anche in luogo diverso da quello della sede sociale, purché in un paese membro della Unione Europea, fatto salvo quanto infra precisato.
an pacos mombre è fatta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Ea convodatore - mini
Presidente, con lettera raccomandata oppure telegramma, telex o messaggio di posta r l'esidente, con lettera raogenza, almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza a ciascun membro del Consiglio ed a ciascun Sindaco effettivo.
eluscan mombre validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, or ricerrariito voni formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.
ondice alle di minato, partecipa di diritto alle sedute del consiglio di li direttore generale,
amministrazione di amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che: (i) ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli comercenza a condizione sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione alti) (il) classano dol parte di ricevere, trasmettere e visionare documenti, (iii) al degli argomenti vonione sia consentito di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione.
Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario, salvo quanto infra precisato.
presidente da il sogretario, somninistrazione possono essere validamente tenute esclusivamente Le namoni del Senogra in All'avviso di convocazione l'indicazione l'indicazione di un mogo fisico di svolgimento della riunione, subordinatamente al rispetto delle condizioni sopra nalgo noro di cresco di crovino nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione.
ll consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 del Codice Civile, può delegare ir consiglio al anninninetrazio attribuzioni, singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi turce o parte deno proprio anto propritato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.
acceriminardo infiniti dell'interescone e al collegio sindacale, in merito alle attività svolte nell'esercizio delle deleghe loro attribuite con cadenza non oltre tre mesi.
2011 Comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri. li comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio l membri del commute est.
di amministrazione. Il direttore generale non amministratore partecipa alle riunioni del comitato esecutivo con facoltà di intervento ma non di voto.
Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente.
o arthirenni accitituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e votanti.
Elliapprocenzii Amministratori delegati spetta o al presidente, in via disgiunta, la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio.
rappresentanza attribuito agli amministratori dal comma precedente è generale, salve le limitazioni risultanti dalle delibere di nomina.
ll consiglio di amministrazione può nominare uno o più direttori generali, determinandone i ir consiglio al annimiso. Le funzioni e gli emolumenti; non possono comunque essere delegati al direttore relativi poteri riservati dalla legge agli amministratori e quelli che comportino decisioni generatio) » pa definizione degli obiettivi globali della società e la determinazione delle relative strategie.
Lo. Diffecto proposto annonina il "dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari", determinandone le funzioni, previo parere del collegio sindacale.
ociicante preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere i seguenti requisiti:
requisti.
- risultare iscritto nel registro dei revisori contabili ed aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
ovvero in alternativa,
ovvero materrato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo o di compiti direttivi presso società di capitali.
ETT Quella costituzione e delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.
muggiorana accidio in consiglio sono prese con voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori presenti.
In caso di parità prevale il voto del presidente.
Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presidente dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.
dui anniministratore adagnito sono constatate da processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
dal segretario!
I titolari del diritto di voto possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione r attolun'i alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, ai sensi degli art. 2377 e 2378, c.c., in quanto compatibili.
Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute
r ger ragioni del loro Ufficio. Per i compensi degli amministratori vale il disposto dell'art. 2389 C. C
L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli e assembroa ri, inclusi quelli investiti di particolari cariche. Il consiglio provvede poi, con l'astensione degli interessati, a ripartire tali somme tra i componenti del consiglio stesso.
i uccensione dog. Miche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.
Gli Amministratori non potranno assumere, senza l'autorizzazione dell'Assemblea, la qualità di On Amministratori responsabili o di amministratori o direttori generali in società od imprese che esercitino un'attività concorrente con quella della Società.
Con riferimento all'art. 11, comma 6 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, la società assume a oon monnonto nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono i proprio canoni nel conseguenti a violazioni che i rappresentanti della società commettano nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri.
L'assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo ed è in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della società.
acha sobietti.
E' altresi esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle connotazioni i particolare gravità definite dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997.
dan articolare gravità della colpa si intende provata quando i giudici tributari, investiti della controversia, si saranno pronunciati in senso analogo o quando venga riconosciuto dallo stesso osteroverela, violazione che le prove fornite dall'ufficio o dall'ente accertatore sono tali da autore della visiazioni notaroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari.
La Società è controllata da un Collegio composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti nominati e funzionanti a norma di legge.
Nella composizione del Collegio Sindacale deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere Nena compotizione del rispetto della normativa – anche regolamentare – di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra i generi.
L'assemblea ordinaria determina la retribuzione annua dei Sindaci.
Al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente, la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste, presentate dai soci.
la fiomina dei 2015).
Le liste sono divise in due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci effettivi (sezione l) e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti (sezione II).
Le liste contengono i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di un numero di Le liste contengeno i nombro dei componenti da eleggere. Ogni lista deve contenere l'indicazione di almeno un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente.
r mano il diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri soci, siano t titolari complessivamente di almeno il 2,5% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero della diversa misura stabilita dalla legge o da Consob con regolamento.
oramana)
Non possono essere inseriti nelle liste candidati per i quali ricorrano cause di ineleggibilità o di Non posseno essera morne vigenti, che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità moonfossionalità stabiliti dalle normative applicabili e dal presente articolo, oppure che e professionanta stabilità con escietà quotate in Italia, con esclusione delle neoprano fa barnea al birbettà controllanti e delle società da queste controllate.
soneta contronato nonono iscritti nelle liste devono essere in possesso dei seguenti requisiti professionali:
* attività di amministrazione o di controllo, ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiamo un capitale sociale non inferiore a 2.000.000 di euro,
abbianzo attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, overo attività profuseriali - scientifiche strettamente attinenti al settore dell'abbigliamento e del vestiario;
* funzioni dirigenziali presso enti pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori dell'abbigliamento e del vestiario.
Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.
Ogni candidato può presentarsi in una sola lista. Le liste, sottoscritte in modo leggibile da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque ene no prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione; di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.
Unitamente a ciascuna lista, nel termine sopra indicato, gli azionisti devono presentare le dichiarazioni con cui i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria aremanala ill'à, l'inesistenza di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché, l'esistenza dei requisiti stabiliti dalle normative applicabili e dallo Statuto.
requiblo un candidato a Sindaco effettivo ed un candidato a Sindaco supplente devono appartenere al genere meno rappresentato (con arrotondamento per eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e dei candidati alla carica di Sindaco supplente.
Le liste presentate senza l'osservanza delle suddette prescrizioni sono considerate come non presentate.
Ogni titolare del diritto di voto può votare una sola lista.
L'elezione dei sindaci avviene con le seguenti modalità:
risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati a sindaco effettivo (sezione I) della lista nba attre uto il maggior numero di voti e il primo candidato a sindaco effettivo (sezione 1) ere na ottorrato il maggonda per numero di voti. Risulteranno eletti sindaci supplenti il arimo candidato a sindaco supplente (sezione II) della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato a sindaco supplente (sezione II) della lista che risulta seconda per numero di voti.
In caso di parità di voti tra due o più liste, si ricorrerà al ballottaggio.
Se, al termine della votazione non risultassero rispettate le prescrizioni di legge e di regolamento inerenti l'equilibrio tra generi, verrà escluso il candidato a Sindaco effettivo ed a Sindaco merenti oupprone uo il maggior numero di voti e sarà sostituito dal candidato successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere.
medesima il talla apparterrente è nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza. il presidente del sonogle sindazioni di un sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito, fermo restando il rispetto dell'equilibrio tra generi nella misura minima prevista dalla normativa anche regolamentare vigente.
ti agenterindaco resta in carica sino alla prima assemblea successiva, che provvede a nominare sindaco effettivo il primo dei candidati non eletti (sezione I) della lista di appartenenza del sindaco sostituito; in caso di morte, di rinunzia o di decadenza del presidente, la presidenza è assunta dal sindaco effettivo più anziano per età fino alla successiva assemblea, che provvede a nominare presidente il Sindaco effettivo immediatamente successivo al presidente sostituito nell'ordine della lista cui apparteneva quest'ultimo, fermo restando il rispetto dell'equilibrio tra generi nella misura minima prevista dalla normativa anche regolamentare vigente.
Con riguardo all'integrazione dei sindaci supplenti, la suddetta assemblea provvede a nominare sindaco supplente il candidato non eletto (sezione II) della lista di appartenenza del sindaco sostituito, fermo restando il rispetto dell'equilibrio tra generi nella misura minima prevista dalla normativa anche regolamentare vigente.
normatria all'enere a per con con con con con con con con con con con con con estettivi i tre n odio ti della sezione I della lista e sindaci supplenti i due candidati della sezione II della lista, oanalatt dell'equilibrio tra generi nella misura minima prevista dalla normativa anche regolamentare vigente.
anene regoriano.
Il Sindaco decade dalla carica nei casi normativamente previsti nonché, qualora vengano meno i requisiti previsti per la carica.
Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche con le modalità indicate dal precedente art. 21.
Il controllo contabile sulla società è esercitato da una società di revisione iscritta presso il registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominata e funzionante a norma di legge.
L'emissione di obbligazioni non convertibili è deliberata dall'organo amministrativo. La relativa delibera deve risultare da verbale redatto da notaio.
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Gli utili netti, dopo aver prelevato il 5% (cinque percento) per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto 1/5 (un quinto) del capitale sociale; e dopo la detrazione degli eventuali emolumenti degli amministratori, verranno distribuiti al capitale medesimo, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.
ll Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme di legge.
Il pagamento di dividendi è eseguito presso le Casse designate dal Consiglio di Amministrazione ed entro il termine designato dal Consiglio di Amministrazione stesso. I dividendi non riscossi sono prescritti a favore della società dopo 5 anni dal giorno in cui divennero esigibili.
Il diritto di recesso - oltre che negli altri casi previsti da questo statuto e dalla legge - compete al socio assente o che abbia manifestato voto contrario ovvero che si sia astenuto nelle deliberazioni riguardanti:
a) la modifica della ciausola dell'oggetto sociale quando consente
un cambiamento significativo dell'attività della società;
b) la trasformazione della società;
o di partecipazione.
Non sono previste ulteriori cause di recesso neppure in dipendenza dell'approvazione di deliberazioni riguardanti la proroga del termine della società, l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione di azioni.
Per quanto riguarda termini e modalità del recesso valgono le disposizioni previste dall'art. 2437 bis del Codice Civile.
Il socio receduto ha diritto alla liquidazione delle azioni secondo le norme vigenti.
Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori stabilendone i poteri e i compensi. In caso di disaccordo, il liquidatore o i liquidatori sono nominati dal Presidente del Tribunale di Mantova.
Per qualunque controversia derivante dal presente statuto, sarà competente il Tribunale di Mantova.
---ידי שחקים
Io sottoscritto Dott. MARCELLO GIULIANO, Notaio in Cusano Milanino, iscritto al Collegio Notarile di Milano, dichiaro che la presente copia su supporto informatico composta da cinquantotto facciate è conforme all'originale cartaceo e formata ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.
Cusano Milanino, 14 gennaio 2025
F.to digitalmente: Marcello Giuliano Notaio
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.