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Kme Group

AGM Information Jan 14, 2025

4070_egm_2025-01-14_cd1f5130-33c0-4f20-9862-2382a7767db2.pdf

AGM Information

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N. 25747 di Repertorio N. 15610 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

18 dicembre 2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno diciotto del mese di dicembre. In Milano, via Metastasio n. 5.

Io sottoscritto MARIO NOTARI, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale di assemblea ordinaria e straordinaria della società

"KME Group S.p.A."

con sede in Milano (MI), Foro Buonaparte n. 44, capitale sociale Euro 200.154.177,66 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al numero di iscrizione e codice fiscale 00931330583, Repertorio Economico Amministrativo n. 1977385, società con azioni quotate presso il mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito anche la "Società"),

tenutasi in data 17 dicembre 2024

dando atto che detta riunione si è tenuta esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, con la mia costante partecipazione ai lavori assembleari, fatta precisazione che io notaio ero collegato da Milano (MI), via Metastasio n. 5.

Il presente verbale viene redatto, successivamente alla riunione assembleare, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

L'assemblea si è svolta come segue.

* * * * *

Il giorno 17 dicembre 2024, alle ore 15,02, il Presidente del Consiglio di Amministrazione DIVA MORIANI, assume la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale, e al fine della verifica della costituzione dell'assemblea, comunica:

  • che l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta per il 17 dicembre 2024 alle ore 15,00, in prima convocazione, e per il giorno 18 dicembre 2024 alle ore 15,00 in seconda convocazione è stato pubblicato sul sito internet della società in data 8 novembre 2024 e, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi" in data 9 novembre 2024;

  • che, con riferimento alle modalità di partecipazione all'assemblea, la società, avvalendosi di quanto stabilito dall'articolo 106, comma 4, del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito in L. 27/2020 (la cui efficacia è stata tempo per tempo prorogata), ha previsto che tutti gli aventi diritto che intendono intervenire in assemblea debbono avvalersi di Monte Titoli S.p.A., Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies TUF ("Rappresentante Designato") per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto da parte degli azionisti, e ha reso disponibile, sul proprio sito internet, il modulo per il conferimento della delega;

  • che la società ha altresì previsto che coloro che sono legittimati a intervenire in assemblea e a parteciparvi ad altro titolo, ivi incluso il Rappresentante Designato, devono avvalersi di mezzi di telecomunicazione, ai sensi del predetto D.L. 18/2020, e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione;

  • che è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito internet della Società;

  • che, a cura del personale da lei autorizzato, è stata accertata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;

  • che il Rappresentante Designato, in persona di Rosalba Pallotta, collegato con mezzi di telecomunicazione, ha ricevuto deleghe da parte di n. 12 azionisti, portatori di numero 178.240.762 azioni ordinarie, pari al 65,959% delle complessive n. 270.231.550 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, cui spettano n. 324.018.954 voti, pari al 77,887% dei complessivi n. 416.009.742 voti esercitabili tenendo in considerazione la maggiorazione del voto ai sensi dell'articolo 11-bis dello statuto.

Dichiara pertanto validamente costituita la presente assemblea per deliberare sulle materie all'ordine del giorno.

* * * * *

Ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale, mi designa quale notaio e segretario dell'assemblea, con l'incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavori assembleari e di redazione del verbale in forma pubblica.

In mancanza di contrari o astenuti, mi conferma l'incarico.

A questo punto porta a conoscenza:

  • che le azioni della società sono negoziate presso Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

  • che la Società, alla data odierna, detiene in portafoglio n. 53.243.219 azioni ordinarie, pari al 19,70% del capitale di categoria. Le azioni ordinarie proprie in portafoglio sono prive di diritto di voto a norma dell'art. 2357-ter, comma 2, c.c.;

  • che non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis TUF;

  • che, per il Consiglio di Amministrazione, sono al momento intervenuti, oltre al Presidente Diva Moriani, i Consiglieri Vincenzo Manes (Vice Presidente), Marcello Gallo, Duncan James Macdonald, Luca Ricciardi, Francesca Marchetti, Maria Serena Porcari, Ruggero Magnoni e Massimiliano Picardi;

  • che, per il Collegio Sindacale, sono intervenuti Gianluca Cinti (Presidente) e i Sindaci effettivi Alberto Villani e Giovanna Villa;

  • che sono altresì collegati il rappresentante degli azionisti di risparmio Andrea Santarelli ed il rappresentante degli obbligazionisti KME Group SpA 2020-2025, KME Group SpA 2022-2027 e KME Group SpA 2024-2029, Rossano Bortolotti;

  • che il capitale sociale di euro 200.154.177,66 è diviso in n. 284.442.812 azioni senza indicazione del valore nominale (di cui n. 270.231.550 azioni ordinarie e n. 14.211.262 azioni di risparmio);

  • che il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di

alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna assemblea; tuttavia, in ragione dei rapporti contrattuali in essere tra la società e Monte Titoli S.p.A., al solo fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi, Monte Titoli S.p.A. ha dichiarato espressamente l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;

  • che l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti mediante il Rappresentante Designato alla presente assemblea con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione costituirà allegato del verbale assembleare;

  • che gli azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale sociale in misura superiore al cinque per cento, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 TUF e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti: Quattroduedue S.p.A., titolare di n. 177.813.368 azioni, pari al 65,80% delle azioni ordinarie e al 62,51% delle azioni complessivamente emesse.

Il Presidente dell'assemblea invita il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione – a norma di legge – del diritto di voto segnalate dai singoli deleganti, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno, ivi comprese quelle relative al mancato rispetto degli obblighi di comunicazione e di pubblicità dei patti parasociali, ai sensi dell'art. 122 TUF.

In assenza di dichiarazioni, a questo punto:

  • informa che alla Società sono pervenute n. 4 domande dal socio Marco Bava, ai sensi dell'art. 127-ter TUF, al quale è stata data risposta prima della presente assemblea, mediante pubblicazione sul sito della Società; le domande e le relative risposte costituiranno allegato del verbale assembleare, come per legge;

- fa presente che nel corso della discussione non potranno essere presentate proposte di deliberazione né domande di cui all'art. 127-ter TUF, ai sensi dell'art. 135-undecies.1, commi 2 e 3, TUF; eventuali interventi saranno accettati solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;

  • comunica al Rappresentante Designato che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi degli eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;

  • comunica che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti);

  • avverte che è in corso la registrazione audio dei lavori assembleari, al fine di facilitare la verbalizzazione, fatta precisazione che la registrazione verrà conservata dalla Società per il tempo necessario alla verbalizzazione stessa. Precisa che i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società, ai sensi di legge, esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti obbligatori assembleari e societari.

Dà quindi lettura dell'ORDINE DEL GIORNO,

"Parte ordinaria

1. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti e di rendicontazione sulla sostenibilità per il periodo 1° gennaio 2025 - 31 dicembre 2033, nonché determinazione del relativo corrispettivo ed eventuali criteri di adeguamento: delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Modifiche dell'articolo 11 (Intervento e rappresentanza in Assemblea), anche ai sensi della Legge n. 21 del 5 marzo 2024. Delibere inerenti e conseguenti."

* * *

Con riferimento all'ordine del giorno informa che sono state pubblicate sul sito internet della Società, nonché depositate presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A., a disposizione del pubblico, le relazioni degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 125-ter TUF, nonché il parere motivato del Collegio Sindacale sulla nomina della società di revisione.

* * * * *

In relazione all'unico punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, il Presidente ricorda che, con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, verrà a scadere l'incarico di revisione legale affidato alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.

Inoltre, ricorda che nel mese di settembre 2024 è stato emanato il D.Lgs. 125/2024 relativo alla Rendicontazione di Sostenibilità (la cosiddetta "CSRD") che prevede la necessaria attestazione di conformità da parte di un revisore abilitato ai sensi del Decreto, appositamente incaricato. L'incarico di revisore della sostenibilità può essere affidato allo stesso revisore legale incaricato della revisione legale del bilancio o a un diverso revisore legale.

La Società, per un miglior coordinamento delle attività di revisione, anche in continuità con quanto fatto fino ad oggi sulla revisione limitata della Dichiarazione Non Finanziaria Consolidata, ritiene preferibile che l'incarico di revisore della rendicontazione di sostenibilità di cui al D. Lgs. 125/2024 sia affidato allo stesso soggetto responsabile dell'incarico di revisione legale sul bilancio.

Precisa che, ai fini dell'identificazione dei possibili candidati per l'incarico di revisione legale dei conti e di revisione della sostenibilità, la Società ha svolto la procedura di selezione di cui all'art. 16 del Regolamento Europeo n. 537/2014, ad esito della quale il Collegio Sindacale ha predisposto la propria proposta motivata ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010 e dell'art. 16 del citato Regolamento Europeo (la "Raccomandazione").

In particolare, il Collegio Sindacale, tenuto conto delle offerte ricevute dalle società di revisione, ha valutato positivamente le candidature di PRICEWATERHOUSECOOPERS S.p.A. e KPMG S.p.A., esprimendo la propria preferenza per quest'ultima.

La Raccomandazione è allegata alla Relazione illustrativa degli Amministratori.

Mi chiede quindi di dare lettura della proposta di deliberazione di conferimento dell'incarico di revisione a KPMG S.p.A., trascritta nella Relazione illustrativa dell'organo amministrativo sulla base della Raccomandazione del Collegio Sindacale, prima di aprire la discussione, e

di procedere con le operazioni di votazione, per suo conto.

Ove tale proposta non fosse approvata dall'assemblea, sarà data lettura della proposta di deliberazione di conferimento dell'incarico di revisione a PRICEWATERHOUSECOOPERS S.p.A.

Aderendo alla richiesta, do lettura della seguente proposta di deliberazione: "L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di KME Group S.p.A.,

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, predisposta ai sensi dell'art. 125 ter del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato;

- tenuto conto del contenuto della Raccomandazione formulata dal Collegio Sindacale, nella sua veste di "Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile", in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti e di rendicontazione sulla sostenibilità della Società e delle società Controllate per il periodo 2025 – 2033,

delibera

(i) di approvare la Raccomandazione formulata dal Collegio Sindacale, secondo i termini e le modalità ivi contenuti, per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti e di rendicontazione sulla sostenibilità per nove esercizi, a partire dall'esercizio 2025 e sino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2033 e, in virtù della preferenza motivata espressa,

(ii) di conferire l'incarico di revisione legale dei conti e di rendicontazione sulla sostenibilità per il novennio 2025 – 2033 di KME Group S.p.A. e delle sue Controllate a KPMG S.p.A., per un corrispettivo annuo pari a complessivi Euro 1.386.000 (pari a complessivi Euro 12.474.000 per il novennio 2025-2033), corrispondente a un impegno annuo previsto stimato in n. 16.386 ore annue complessive (pari n. 147.474 ore complessive per il novennio 2025-2033) restando inteso che i corrispettivi sopra indicati saranno oggetto di adeguamento a fronte delle variazioni dell'indice ISTAT secondo tempistiche e modalità richiamate nella Raccomandazione;

(iii) di conferire mandato alla Presidente e al Vice Presidente, in via disgiunta tra loro, con facoltà di subdelega a terzi procuratori, con ogni più ampio potere per dare esecuzione alle predette delibere assembleari, ivi incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quello di apportare eventuali modificazioni non sostanziali all'incarico nella forma attualmente proposta dalla società aggiudicataria, nonché quello di sottoscrivere e dare esecuzione al relativo incarico, e con facoltà di apportare alle presenti deliberazioni tutte quelle modifiche ed integrazioni che venissero eventualmente richieste dalle competenti autorità ed in particolare quelle richieste per l'iscrizione nel registro delle imprese e/o in relazione alle eventuali indicazioni dell'autorità di vigilanza o di altra autorità competente." Apro quindi la discussione per conto del Presidente dell'assemblea ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono eventuali interventi da parte dei suoi deleganti.

Non essendo pervenuti interventi, pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione contenuta nella Relazione illustrativa e procedo con le operazioni di votazione.

Il Rappresentante Designato comunica che, invariato il numero di azionisti deleganti, di azioni intervenute e di voti disponibili, vengono espressi i seguenti voti:

  • favorevoli: n. 324.008.954 voti;

  • contrari: n. 10.000 voti;

  • astenuti: n. 0 voti.

Dichiaro, a nome del Presidente, che la proposta di deliberazione è approvata a maggioranza.

* * * * *

Il Presidente constata che l'assemblea è regolarmente costituita anche in forma straordinaria e, in relazione all'unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria ricorda che la presente assemblea è chiamata ad approvare la modifica dell'articolo 11 dello statuto (Intervento e rappresentanza in Assemblea), al fine di consentire:

(i) che - ove ciò sia previsto dall'avviso di convocazione - l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto possano essere esercitati esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società, ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del D.lgs. 58/1998, a cui possano essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del D.lgs. 58/1998;

(ii) la possibilità che l'avviso di convocazione preveda che l'intervento in assemblea possa avvenire anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione;

e ciò per permettere una migliore e più efficiente gestione delle assemblee della Società.

Le suddette modifiche statutarie non legittimano il diritto di recesso dei soci che non concorrono alla deliberazione.

Mi chiede quindi di dare lettura della proposta di deliberazione trascritta nella Relazione illustrativa dell'organo amministrativo, prima di aprire la discussione, nonché di procedere con le operazioni di votazione, per suo conto.

Aderendo alla richiesta, do lettura della seguente proposta di deliberazione: "L'Assemblea straordinaria degli Azionisti, vista ed approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione,

delibera

(i) di modificare, con effetto dall'iscrizione della presente deliberazione nel Registro delle Imprese, l'articolo 11 (Intervento e rappresentanza in Assemblea) dello Statuto Sociale, come risulta dal testo contenuto nella Relazione illustrativa degli Amministratori;

(ii) di conferire mandato alla Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Vice Presidente in carica pro tempore, anche disgiuntamente tra loro e a mezzo di procuratori, con ogni opportuno potere affinché provvedano alle pubblicazioni di legge del presente verbale e dell'allegato statuto, con facoltà di introdurre quelle modifiche o integrazioni che fossero eventualmente richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, nonché a depositare lo statuto aggiornato ai sensi dell'art. 2436, comma 6, c.c."

Apro quindi la discussione per conto del Presidente dell'assemblea ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono eventuali interventi da parte dei suoi deleganti.

Non essendo pervenuti interventi, pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione contenuta nella Relazione Illustrativa e procedo con le operazioni di votazione.

Il Rappresentante Designato comunica che, invariato il numero di azionisti

deleganti, di azioni intervenute e di voti disponibili, vengono espressi i seguenti voti:

  • favorevoli: n. 323.591.560 voti;

  • contrari: n. 427.394 voti;

  • astenuti: n. 0 voti.

Dichiaro, a nome del Presidente, che la proposta di deliberazione è approvata a maggioranza.

* * * * *

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dell'assemblea dichiara chiusa l'assemblea medesima alle ore 15.24.

* * * * *

A richiesta del Presidente, si allegano al presente atto:

"A" Elenco degli intervenuti e risultati delle votazioni;

"B" Domande pervenute ex art. 127-ter TUF e relative risposte (in unica fascicolazione);

"C" Relazioni illustrative sugli argomenti all'ordine del giorno (in unica fascicolazione);

"D" Statuto sociale aggiornato ai fini del deposito ai sensi dell'art. 2436 c.c. Copie e Trattamento dati personali

Il Presidente ha preso atto che il notaio è tenuto a rilasciare, a chiunque ne faccia richiesta, copie, estratti e certificati del presente atto.

Il Presidente ha autorizzato il notaio a inviare, anche attraverso la piattaforma di condivisione documentale dello studio notarile, copie, estratti e certificati del presente atto e dei relativi adempimenti, unitamente ai dati personali in essi contenuti, alla stessa Società, nonché ai professionisti e/o rappresentanti da essa indicati.

I dati personali sono trattati per le finalità e con le modalità indicate nell'informativa resa disponibile sul sito internet e nei locali dello studio notarile.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 19,00 di questo giorno diciotto dicembre duemilaventiquattro.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di tre fogli ed occupa sette pagine sin qui.

Firmato Mario Notari

KME GROUP S.P.A. Assemblea ordinaria e straordinaria 17dicembre2024

COMUNICAZIONEDELPRESIDENTE

n.
presenti
Sono
12 aventi partecipanti
diritto
Designato,
Rappresentante
del
tramite
perii
airAssemblea
n.
complessive
per
178.240.762 azioni ordinarie, diritto.
aventi
ed
depositate
regolarmente
il
rappresentano
che
65,959% n.
di
270.231.550 diritto
aventi
ordinarie,
azioni
complessivi
a
324.018.954 voti
il
rappresentano
che
77,887% n.
di
416.009.742 totali.
voto
di
diritti

i/^Q- CD ; ● iO = V^o

1/1

KME GROUP S.P.A. Assemblea ordinaria e straordinaria 17 dicembre 2024

Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona delle Dottoressa Rosalba Pallotta.

Anagrafica CF/PI Azioni Voti %
su av. dir.
ACADIAN GLOBAL MANAGED
VOLATILIIY FUND TRUST
71.095 71.095 0.017%
ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY MANAGED
VOtATlUTY CIT
20.887 70.887 0.005%
CENTRAI PENSION FUND OF THE INT UNION OF OPEBATING ENGINEERS
AND
PARTICIPATING EMPLOYERS
1.856 1.856 0.000%
CHRISTIAN EDUCATION PENSION PIAN 51.611 51.611 0.012%
CONiMISSIQN DE LA CAIS5E COMMUN6 363 363 0.000%
COMMONWEAITH
GLOBAl SHARE FUND 26
62.525 62.525 0.015%
ENSIGN PEAK ADVISORS INC 82.389 82.389 0.020%
MGI FUNOS PLC 76.762 76.762 0.018%
BENEFIT FUND OF CHICAGO
MUNICIPAL EMPLOVEES ANNUITY ANO
44.816 44.816 0.011%
QUATTRODUEOUESPA 06924040964 177.813.368 323.591.560 77,785%
SPDR PORTFOLIQ EUROPE ETF 5.090 5.090 0,001%
VILLA ISAIA VLLSIA53P20B313W 10.000 10.000 0,002%

Totale 178.240.762 324.018.954 77,887%

KME GROUP S.P.A. Assemblea ordinaria e straordinaria 17dicembre2024

Punto1dellaparteordinaria

Conferimento incarico per la revisione legale dei conti del bilancio d'esercizio e consolidato per gli esercizi 2025-2033 nonché per la revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno degli esercizi dal 2025 al 2033. Delibere fnerenìteconseguenìt.

100%
0,000%
100,000%
0
324.018.954
324.018.954
per
deliberativo):
istruzioni
assemblea
di
dispone
(quorum
istruzioni:
RD
RD
costitutivo
votazione
il
il
di
quali
quaii
dispone
Quorum
per
per
in
l'OdG
Voti
Voti
non
voti
n.
in
rappresentati
assemblea
voti
%
voto
di
diritti
dei
%
77,887%!
77,887%
0,000%
voti
n.
voto
al
partecipanti
%
voto
di
diritti
dei
%
Favorevole 324.008.954 99,997% 77,885%
Contrario 10.000 0,003% 0,002%
Astenuto 0 0,000% 0,000%
Totali 324.018.954 100,000% 77,887%

1/4

KME GROUP S.P.A. Assemblea ordinaria e straordinaria 17 dicembre 2024

Punto 1 dello porte ordinoilo

Conferimento incarico per la revisione legale dei conti del oiloncio d'esercizio e consolidato per gli esercià 2025-2033 nonché per la revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno degli esercizi dal 2025 al 2033. Delibere inerenti e conseguenti.

Eterico dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persone delte Dottoressa Rosalba Pallotta.

Anagrafica CF/PI Voti %
su volanti
Voto
MANAGED
ACADIAN
GLOBAL
VOLA7ILITY FUND
TRUST
71.095 0.022% F
INTERNATIONAL EQUITY MANAGED
VOLATILITY CU
ACADIAM
20.887 0,006% F
OF
THE INT UNION OF
CENTRAL PENSION FUND
OPERATING
ENGINEERS AND
PARTIOPATING EMPLQYERS
I.3S6 0,001% F
CHRISTIAN EDUCAtlON
PENSION PLAN
51.611 0.016% F
DE LA CAISSE COMMUNE
COMMISSION
363 0,000% F
COMMONWEALTH
GLOBAL
SHARE FUND
2S
62.525 0,019% F
ENSIGN PEAK ADVISORS INC 82.389 0.025% F
MGIFUNDS
PLC
76.762 0,024% F
CHICAGO
ANNUITY AND
OF
BENEFIT FUND
MUNICIPAL EMPLOYEES
44.816 0.014% F
QUAnRODUEOUESPA 06924040964 323.591.560 99.868% F
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF 5.090 0.002% F
VILLA ISAIA VILSIA53P206313W 10.000 0.003% C

Totale votanti 324.018.954 100%

Leoenqo F * FqvC«ovoIc C - Controrto

A ● Astonulo Lx- Listo X

NV. Son Volorrt© NE ● Non Espresso

Punto 1 2/4

KME GROUP S.P.A. Assemblea ordinaria e straordinaria17dicembre2024

Punto1dellapartestraordinaria

Modifiche dell'arficolo 11 (Inten/ento e rappresentanza in Assemblea), anche ai sensi della Legge n. 21 del 5 marzo 2024. Delibere inerentieconseguenti.

voti
n.
in
rappresentati
assemblea
voti
%
voto
di
diritti
dei
%
assemblea
costitutivo
Quorum
324.018.954 100% 77,887%
per
istruzioni
di
dispone
RD
il
quali
per
Voti
deliberativo):
(quorum
votazione
in
l'OdG
324.018.954 100,000% 77,887%
RD
il
quali
i
per
Voti
istruzioni:
di
dispone
non
0 0,000% 0,000%
voti
n.
voto
al
partecipanti
%
voto
di
diritti
dei
%
Favorevole 323.591.560 99,868% 77,785%
voti
n.
voto
al
partecipanti
%
voto
di
diritti
dei
%
Favorevole 323.591.560 99,868% 77,785%
Contrario 427.394 0,132% 0,103%
Astenuto 0 0,000% 0,000%!
Totali 324.018.954 100,000% 77,887%

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KME GROUP S.P.A. Assemblea ordinaria e straordinaria 17 dicembre 2024

Punto 1 della parte stiaordinarìa

Modifiche deiJ'orficoto ) i (Inteivenlo e rappresentanza in Assembleo/, anche ai sensi della Legge n. 21 del 5 marzo 2024. Delibere inerenti e conseguenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona delle Dottoressa Rosalba Pallotfa.

[Anagrafi C3 [CF/PI [Voti .Ksuvotanti ,Voto
QUAnRODUEDUESPA 069240-10964 323.591.560 99.868% F
MANAGED
ACADIAN
GLOBAL
VOLATIUIY FUND
TRUST
71.095 0,022% C
INTERNATIONAL EQUITY MANAGED
ACADIAN
VOLATILITY CIT
20.887 0,006% C
OF
CENTRAL PENSION FUND
OF THE INT UNION
OPERAIING
ENGINEERS AND
PARTICIPATING EMPLOYERS
1.856 0.001% C
CHRISTIAN EDUCATION
PENSION PLAN
51.611 0,016% C
DE LA CAISSE GOMMONE
COMMI5SION
363 0,000% C
COMMONWEALTH
GLOBAL
SHARE FUND
23
62.525 0,019% C
ENSIGN PEAK AOVISORS INC 82.389 0.025% C
MGIFUNDS
PLC
76.762 0.024% C
OF CHICAGO
ANNUITY AND
MUNICIPAL EMPLOYEES
BENEFIT FUND
44,816 0,014% C
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF 5.090 0,002% C
VILLA ISAIA VLLSIA53P20B3I3W 10.000 0.003% C

Totale votanti 324.018.954 100%

f ● favc»o»cc C ● Conlforio A - Astenuto |j> 'Usto X NV ● Non Votante NE ● Non Espresso

5 Allegato all'atto n rep.

DOMANDE PERVENUTE A KME GROUP S.P.A. DA PARTE DI UN AZIONISTA PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI KME GROUP DEL 17/18 DICEMBRE 2024 E RISPOSTE DELLA SOCIETÀ, AI SENSI DELL'ART. MI-TER DEL D.LGS. N. 58/1998 ("TESTO UNICO DELLA FINANZA" O "TUF")

Milano, 12 dicembre 2024

Il presente documento riporta le domande pervenute a KME Group S.p.A. (di seguito "KME" o la "Società") a mezzo PEC, in data 27 novembre 2024, così come formulate dall'Azionista Signor Marco Bava, con indicazione, per ciascuna domanda, della relativa risposta della Società ai sensi deil'art. \21-ter del Testo Unico della Finanza.

Le irsposte della Società sono irportate in rosso.

Copia delle medesime verrà pubblicata sul sito internet della Società nonché allegata al verbale di assemblea, come irchiesto anche dall'Azionista.

« *

Richiesta di :

A. estrazione dal libro soci (art.2422 cc) dei primi 100 azionisti in un files da inviare prima dell'assemblea gratuitamente prima dell'assemblea ail'emall [email protected] .

In risposta a : Con riferimento alla irchiesta di estrazione dal libro soci dei primi 100 azionisti ed invio gratuito della stessa, si ricorda inoltre che Kart. 43 del "Provvedimento unico sul post trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018" prevede che il diritto di ispezione dei libri sociali di cui aH'art. 2422 del codice civile possa essere esercitato solo se attestato da una apposita comunicazione all'emittente rilasciata proprio dall'intermediario; comunicazione che non accompagna suddetta richiesta. Tale richiesta e' rispettata dal certificato di ammissione all'assemblea.

Inoltre si ricorda che lo stesso art. 2422 del codice civile imputa le spese di estrazione a carico del socio richiedente. Il files non ha costì per dati già' disponibili.

Nello specifico poi si rappresenta che la richiesta appare generica e, per essere valutata, andrebbe anche meglio specificata con riferimento alla tipologia di dati irchiesta e all'arco temporale di riferimento. Ovviamente per gli ultimi disponibili.

La scrivente ha dato irscontro a tale irchiesta ris[i()ndendo a mezzo PEC in data 12 dicembre 2024.

DOMANDE Art. 127-ter (D. Lgs n. 58/1998)

(Diritto di porre domande prima dell'assemblea)

  1. I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea.

Alle domande pervenute prima deH'assemblea è data irsposta al più tardi durante la stessa. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

  1. Non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" in apposita sezione dei sito Internet della società.

Articolo inserito dall'art. 3 del d.Igs. n. 27 del 27.1.2010. L'art. 7 del d.Igs. n. 27 del 27.1.2010 dispone che tale modifica si applica alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31 ottobre 2010. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni sostituite od abrogate dalle corrispondenti disposizioni del d.Igs. n. 27 del 27.1.2010.

1) L' articolo 11 che ci proponete di modificare con II diritto di intervento in assemblea e di delega sono regolati dalla normativa applicabile per consentire alla Società la facoltà di designare, con indicazione contenuta

nell'avviso di convocazione, per ciascuna Assemblea, un soggetto al quale i titolari del diritto di voto possano conferire delega ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti, dandone informativa in conformità alle disposizioni medesime. Il Consiglio di Amministrazione può prevedere neN'avviso di convocazione dell'Assemblea che i titolari di diritto di voto possano intervenire in Assemblea ed esercitare il loro diritto di voto esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti. Al rappresentante designato dalla Società possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti. Questa noma e' fascista autocrate ed anticostituzionale nei confronti degli art.3,21,47 della Costituzione . Inoltre si aggiungano le Direttive "Shareholder Rights". Nel 2007 VIENE adottata, la direttiva 2007/36/CE - cd. Shareholder Rights Directive 1 ("SHRD 1") - è stata modificata nei 2017 dalla direttiva (DEI 2017/828 c.d. Shareholder Rights Directive 2 ("SHRD 2") - al fine, tra l'altro, di migliorare le interazioni lungo la catena d'investimento e aumentare la trasparenza dei consulenti in materia di voto, c.d. proxy advisors. Uno studio, commissionato dalla Commissione europea a CSES, EY, Oxford Research and Tetra Tech, e' volto a valutare l'attuazione e l'applicazione di talune disposizioni delle direttive SHRD 1 e 2, per stabilire gli eventuali ostacoli all'Impegno degli azionisti nell'UE (come previsto dall'azione 12 del Piano d'azione suH'Unione dei mercati dei capitali adottato dalla Commissione il 24 settembre 2020). Lo studio, inoltre, dovrebbe verificare se il quadro normativo sia al passo con le nuove tecnologie in particolare sugli articoli relativi all'assemblea degli azionisti (artt. Da 4 a 14); all'identificazione degli azionisti (art. 3 bis); alla trasmissione delle informazioni (art. 3 ter); all'agevolazione dell'esercizio dei diritti dell'azionista (art. 3 quater); alla non discriminazione, proporzionalità e trasparenza dei costi (art. 3 quinquies); agli intermediari dei paesi terzi (art. 3 sexies); alla trasparenza dei consulenti in materia di voto (art. 3 undecies) e alle sanzioni. Nella sua risposta Europeanissuers ha evidenziato le principali sfide aH'implementazione delia SHRD 1 e 2, che riguardano l'esercizio dei diritti degli azionisti: Europeanlssuers ritiene che

l'agevolazione all'esercizio dei diritti degli azionisti ma non era ancora stato introdotto l'art.ll che peggiora solo in particolare in Italia ?

Non riusciamo ad individuare il quesito che Lei intende sottoporre, in ogni caso le modifiche statutarie proposte sono conformi a quanto previsto da una norma di legge vigente.

2) L'International Corporate Governance Network (ICGN) in merito airimportanza delle Assemblee Generali Annuali (AGM) ha scritto il 16 agosto 2024 che l'Assemblea Generale Annuale (AGM) è un forum importante per i consigli di amministrazione e il management aziendale per comunicare agli azionisti la posizione finanziaria, le prestazioni, la strategia e le prospettive a lungo termine della società. In quanto tale, l'Assemblea generale è un meccanismo chiave attraverso il quale viene sostenuta la responsabilità per la creazione di valore sostenibile attraverso il rispetto di elevati standard di governance aziendale e l'esercizio dei diritti degli azionisti. Siamo preoccupati per la decisione di rendere la misura dell'emergenza COVID che prevede la possibilità di assemblee assemblear! in formato "a porte chiuse" (ovvero in cui la partecipazione è consentita solo tramite il rappresentante designato) diventi una caratteristica permanente della corporate governance italiana. Ciò limita in modo significativo la capacità degli azionisti, in particolare degli azionisti di minoranza, di interagire con i consigli di amministrazione e il management (in particolare su proposte controverse), visualizzare i materiali presentati durante la riunione, porre domande non moderate e rilasciare dichiarazioni dall'aula. Poiché non siamo più in una situazione di "emergenza", non è necessario che le aziende limitino le assemblee generali a formati completamente virtuali o, nel caso dell'Italia, a "porte chiuse". Raccomandiamo alle società di prevedere invece assemblee generali ibride per consentire agli investitori di avere la possibilità di organizzare assemblee virtuali o partecipazione dal vivo. Non temete il voto contrario dei fondi ?

La modifica statutaria proposta introduce la facoltà e non l'obbligo di tenere le assemblee non in presenza.

3) Inoltre ritengo dia diritto al recesso in quanto la norma viola gravemente con metodi fascisti i diritti costituzionali già' richiamati e di prevedendo nello statuto che l'intervento e il voto in assemblea avvengano esclusivamente mediante conferimento di delega (o sub-delegaì al rappresentante designato, che. raoDlicazione di tale norma, apporti modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto e/o di partecipazione e Quindi dà diritto all'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437. comma 1. punto gì C.C. :g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione. Nel testo di legge partecipazione e' unita a diritto di voto. Quindi correlata all'esercizio del diritto di voto. Se si volesse intendere pa Iteci pazÌone"="possesso possesso". La partecipazione e' quindi quella legata al diritto di voto in assemblea che si esercita in assemblea e non e' piu' modificabile una volta palesemente espresso. Una eventuale si sarebbe dovuto scrivere partecipazione patrimoniale dovrebbe essere definita. Inoltre il voto non e' possibile con una delega libera di fiducia ma e' una delega obbligatoria quindi e' un voto vincolato, noto e modificabile prima deli'assembla e non giustificato da emergenze sanitarie reali. Ricordo anche che è nullo ogni patto volto ad escludere o rendere più gravoso dell'esercizio del diritto di recesso nelle ipotesi previste dal primo comma dell'art. 2437 C.C.Avete richiesto Voi l'art.!! del disegno di legge sulla competitività dei capitali (674-B) proposto da un governo che pare si ispiri all'epoca fascista , sfociato nel delitto Matteotti, che viola gli art.3-21-47 della Costituzione la libertà di discussione in , che NEGANDO assemblea, e che e' stato approvato definitivamente dai Senato il 28 febbraio 2024, stabilendo la proroga, proposta con emendamento fascista del Pd, delle stesse disposizioni originariamente previste per lo svolgimento dell'assemblea daH'art. 106 del Decreto Cura Italia al 31 dicembre 2024 (cfr. articolo 11, comma 2) che voi state utiizzando con questa assemblea? Se no perché' lo applicate inserendolo in Statuto ?

I.a Società non ha chiaramente alcuna voce in ca|iitolo su proposte di legge e decisioni prese dal Governo, pertanto la risposta non può che essere negadva.

],e proposte di modilica dello statuto sono atte a permettere una migliore e più efficiente gestione delle assemblee della Società, come anche indicato nclfapposita relazione illustrativa degli Aminiiiistratori air.òssemblea.

4) Avete richiesto Voi l'art.ll del disegno di legge sulla competitività dei capitali (674-B) proposto da un governo che pare si ispiri all'epoca fascista , sfociato nel delitto Matteotti, che viola gli art.3-21-47 della Costituzione , che NEGANDO assemblea, e che e' stato approvato definitivamente dal Senato il 28 febbraio 2024, stabilendo la proroga, proposta con emendamento fascista del Pd, delle stesse disposizioni originariamente previste per lo svolgimento dell'assemblea dail'art. 106 dei Decreto Cura Italia al 31 dicembre 2024 (cfr. articolo 11, comma 2) ? Se no perché' lo applicate inserendolo in Statuto ? Perdi più utilizzando l'emendamento del PD ? la libertà di discussione in

Si richiama quanio già indicato nella irsposta alla domanda n. 3.

Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti

(17 dicembre 2024 in prima convocazione) (18 dicembre 2024 in seconda convocazione)

Parte ordinaria

1° Punto

Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti e di rcndicontazionc sulla sostenibilità per il periodo 1° gennaio 2025 - 31 dicembre 2033, nonché determinazione del relativo corrispettivo ed eventuali criteri adeguamento: delibcre inerenti c conscguenti. di

Punto 1 airordine del giorno di parte ordinaria

Conferimento deirincarico di revisione legale dei conti e di rendicontazione sulla sostenibilità per il periodo 1® gennaio 2025 - 31 dicembre 2033, nonché determinazione del relativo corrispettivo ed eventuali criteri di adeguamento: delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio di KME Group S.p.A, (di seguito "KME" o "la Società") relativo all'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2024, nonché del bilancio consolidalo, scadrà l'incarico di revisione legale dei conti conferito a Deloitte & Touche S.p.A. ("Deloitle" o "Revisore Uscente") per il periodo 2016- 2024, da Voi conferito in data 31 maggio 2016.

Si precisa che secondo l'attuale normativa, in particolare, ai sensi del Regolamento Europeo n. 537/2014 ("Regolamento") e del D.Lgs. 39/2010 (come modificato dal D.Lgs. n. 135/2016) ("Decreto"):

  • l'incarico non può essere rirmovato, o nuovamente conferito, a Deloitte se non saranno decorsi almeno quattro esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico, ai sensi deU'art. 17 del Decreto; (i)
  • il nuovo incarico di revisione legale deve essere affidato mediante un'apposita procedura di selezione, da effettuarsi con i criteri e le modalità di cui airart. 16 del Regolamento; (ii)
  • l'Assemblea ordinaria, su proposta motivata dell'organo di controllo formulata ai sensi dell'art. 13 del Decreto, contenente, altresi, la raccomandazione di cui all'art. 16 del Regolamento, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti per una durata pari a 9 esercizi, nonché determina il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico medesimo. (iii)

Inoltre, nei mese di settembre 2024 è stato emanato il D. Lgs. 125/2024 relativo alla Rendicontazione di Sostenibilità (la cosiddetta "CSRD") che, aH'art 8, prevede sulla stessa un'attestazione di conformità da parte di un revisore abilitato ai sensi del Decreto, appositamente incaricato. L'incarico di revisore della sostenibilità può essere affidato allo stesso revisore legale incaricato della revisione legale del bilancio o a un diverso revisore legale.

Alla luce di quanto sopra, nel corso dell'esercizio 2024 -e, pertanto, con un anno di anticipo rispetto alla naturale scadenza del mandato di Deloitte - KME ha avviato il processo di selezione della nuova società di revisione legale, al fine di rispettare il cooling in period di cui aH'art. 5 del Regolamento e di facilitare il passaggio di consegne tra il Revisore Uscente e quello entrante. La Società, per un miglior coordinamento delle attività di revisione, anche in continuità con quanto fatto fino ad oggi sulla revisione limitata della Dichiarazione Non Finanziaria Consolidata, irtiene preferibile che l'incarico di revisore della rendicontazione di sostenibilità di cui

al D. Lgs. 125/2024 sia affidato allo stesso soggetto responsabile dellMncarico di revisione legale sul bilancio. Il Collegio Sindacale, nella sua veste di "Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile", è stato chiamato a redigere, ai sensi deU'art. 13, comma 1, del Decreto, la proposta motivata sul conferimento dell'incarico di revisione legale per il novennio 2025-2033 (i.e. Raccomandazione) al fine di sottoporla alla Vostra attenzione nel corso dell'Assemblea del 17/18 dicembre 2024 per conferire l'incarico di revisione legale dei conti e quello di revisore della sostenibilità ad un nuovo revisore, determinandone il relativo corrispettivo e i relativi criteri di adeguamento per l'intera durata dell'incarico.

Si precisa che l'incarico di revisione legale include, inter alia, (i) la revisione legale del bilancio d'esercizio di KME e del bilancio consolidato del Gruppo KME; (ii) la revisione legale del bilancio d'esercizio delle entità appartenenti al gruppo KME ("Controllate"), nonché (iii) come già indicato, l'incarico di revisore della sostenibilità.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione di KME sottopone all'esame e all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti la Raccomandazione predisposta dal Collegio Sindacale nella sua veste di "Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile", allegata alla presente relazione sub Allegato A alla quale si irmanda, che raccomanda di conferire l'incarico di revisione legale per il novennio 2025 - 2033 a una delle seguenti candidate ("Candidate"): KPMG S.p.A. o, in alternativa, PRICEWATERHOUSECOOPERS S.p.A., esprimendo la propria preferenza nei confronti dell'offeita di KPMG S.p.A..

Premesso quanto sopra, tenuto conto della Raccomandazione formulata dal Collegio Sindacale nella sua veste di "Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile", si sottopone all'Assemblea la seguente

Proposta di delibera

'L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di KME Group S.p.A.,

  • esaminata la relazione illustrativa del Consìglio di Amministrazione, predisposta ai sensi dell'art. 125 ter deldJgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificalo;
  • tenuto conto del contenuto della Raccomandazione formulala dal Collegio Sindacale, nella sua veste di "Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile", in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti e di rendicontazione sulla sostenibilità della Società e delle società Controllate per il periodo 2025 — 2033,

delibera

(i) di approvare la Raccomandazione formulata dal Collegio Sindacale, secondo i termini e le modalità ivi contenuti, per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti e di rendicontazione sulla sostenibilità per nove esercizi, a partire dall'esercizio 2025 e sino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2033 e, in virtù della preferenza motivata espressa,

(ii) di conferire l'incarico di revisione legale dei conti e di rendicontazione sulla .wstenibilità per il novennio 2025 - 2033 di KME Group S.p.A. e delle sue Controllate a KPMG S.p.A. per un corrispettivo annuo pari a complessivi

Euro 1.386.000 (pari a complessivi Euro 12.474.000 per il novennio 2025-2033), corrispondente a un impegno annuo previsto stimato in n. 16.386 ore annue complessive (pari n. 147.474 ore complessive per il novennio 2025-2033) restando inteso che i corrispettivi sopra indicati saranno oggetto di adeguamento a fronte delle variazioni dell 'indice ÌSTATsecondo tempistiche e modalità richiamate nella Raccomandazione;

(Hi) di conferire mandato alla Presidente e al Vice Presidente, in via disgiunta tra loro, con facoltà di subdelega a terzi procuratori, ogni più ampio potere per dare esecuzione alle predette delihere assembleari, ivi incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quello di apportare eventuali modiifcazioni non sostanziali all 'incarico nella forma attualmente proposta dalla società aggiudicatario, nonché quello di sottoscrivere e dare esecuzione al relativo incarico, e con facoltà di apportare alle presenti deliberazioni tutte quelle modiifche ed integrazioni che venissero eventualmente richieste dalle competenti autorità ed in particolare quelle richieste per l'iscrizione nel registro delle imprese e/o in relazione alle eventuali indicazioni dell 'autorità di vigilanza o di altra autorità competente".

In via subordinata, tenuto conto della Raccomandazione formulata dal Collegio Sindacale nella sua veste di "Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile" — qualora la proposta di affidamento deU'incarico a KPMG S.p.A. (prima nell 'ordine di gradimento da parte del Collegio Sindacale) non dovesse risultare approvata dall'Assemblea a maggioranza - si sottopone all'Assemblea la seguente

Proposta di delibera

'i 'Assemblea ordinaria degli Azionisti di KME Group S.p.A.,

  • esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, predisposta ai sensi dell'art. 125 ter deld.lgs. 24febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato;
  • tenuto conto del contenuto della Raccomandazione formulata dal Collegio Sindacale, nella sua veste di "Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile", in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti e di rendicontazione sulla sostenibilità della Società e delle società Controllate per il periodo 2025 - 2033,

delibera

(i) di approvare la Raccomandazione formulata dal Collegio Sindacale, secondo i termini e le modalità ivi contenuti, per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti e di rendicontazione sulla sostenibilità per nove esercizi, a partire dall'esercizio 2025 e sino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2033 e, in virtù della preferenza motivala espressa,

ifi) di conferire l'incarico di revisione legale dei conti e di rendicontazione sulla sostenibilità per il novennio 2025 - 2033 di KME Group S.p.A. e delle sue Controllate a PRICEWATERHOUSECOOPERS S.p.A.. per un corrispettivo annuo pari a complessivi Euro 1.524.245 (pari a complessivi Euro 13.718.205 per il 2025-2033), corrispondente a un impegno annuo previsto stimato in n. 15.811 ore annue complessive (pari n. novennio

142.299 ore complessive per il novennio 2025-2033} restando inteso che i corrispettivi sopra indicati saranno oggetto di adeguamento a fronte delle variazioni dell 'indice ISTAT secondo tempistiche e modalità richiamate nella Raccomandazione;

(Hi) di conferire mandato alla Presidente e al Vice Presidente, in via disgiunta Ira loro, con facoltà di subdelega a terzi procuratori, ogni più ampio potere per dare esecuzione alle predette delibere assemblear!, ivi incluso, a titolo esempliifcativo ma non esaustivo, quello di apportare eventuali modiifcazioni non sostanziali all 'incarico nella forma attualmente proposta dalla società aggiudicatario, nonché quello di sottoscrivere e dare esecuzione al relativo incarico, e con facoltà di apportare alle presenti deliberazioni tutte quelle modifiche ed integrazioni che venissero eventualmente richieste dalle competenti autorità ed in particolare quelle richieste per l'iscrizione nel registro delle imprese e/o in relazione alle eventuali indicazioni dell 'autorità di vigilanza o di altra autorità competente

* * *

Milano, 23 ottobre 2024

p. 11 Consiglio di Amministrazione La Presidente (f.to Diva Moriani)

Allegato "A'

PROPOSTA MOTIVATA DEL COLLEGIO SINDACALE DI KME GROUP S.P.A. - NELLA SUA QUALITÀ DI COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO E LA REVISIONE CONTABILE - PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI PER IL PERIODO 1' GENNAIO 202531 DICEMBRE 2033 Al SENSI DELL'ARTICOLO 13, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 39/2010 E DELL'ART. 16, PAR. 2, DEL REGOLAMENTO UE N. 537/2014

Signori Azionisti.

Con l'approvazione del bilancio di KME Group S.p.A. (di seguito "KME" o "la Società") relativo all'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2024, giungerà a scadenza l'incarico di revisione legale dei conti conferito a Deloitte & Touche S.p.A. ("Deloitte" o "Revisore Uscente") per il novennio 2016- 2024, da Voi conferito in data 31 maggio 2016.

Al riguardo il Collegio Sindacale rileva preliminarmente quanto segue;

  • l'incarico non può essere rinnovato, o nuovamente conferito, al Revisore Uscente, se non quando saranno decorsi almeno quattro esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico, in virtù dell'obbligo di coo//ng-off previsto daN'art, 17, comma 1, D.Igs. 27 gennaio 2010, n. 39 (di seguito anche il "Decreto");
  • l'Assemblea ordinaria, su proposta motivata dell'organo di controllo formulata ai sensi dell'art. 13 del Decreto, contenente, altresì, la raccomandazione di cui aH'art. 16 del Regolamento UE n. 537 del 16 aprile 2014 (il "Regolamento"), è chiamata a conferire l'incarico di revisione legale dei conti per una durata pari a 9 esercizi, nonché a determinare ii corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico medesimo;
  • il nuovo incarico di revisione legale deve essere affidato mediante un'apposita procedura di selezione, da effettuarsi con criteri e le modalità di cui aH'art. 16 del Regolamento; in particolare, "l'ente so//oposfo a revisione è libero di determinare ia procedura di selezione e può trattare direttamente con gli offerenti interessati net corso della stessa procedura" (art. 16, 3. c) Regolamento);
  • l'articolo 19 del Decreto assegna al comitato per il controllo interno e la revisione contabile ("CCIRC"), che per previsione della medesima norma "si identifica con il collegio sindacale", l'incarico "di essere responsabile della procedura volta alla selezione dei revisori legali o delle società di revisione legale e raccomandare I revisori legali o le imprese di revisione legale da designare ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento europeo": in particolare, l'articolo 16 del Regolamento assegna all'ente sottoposto a revisione il compito di predisporre ed attuare "la procedura di selezione" e al CCIRC, che ne è "responsabile", di convalidarne la correttezza;
  • il citato articolo 16 del Regolamento, al par. 2 dispone che il CCIRC, che, come detto, si identifica con il Collegio Sindacale, deve presentare una "raccomandazione all'organo di amministrazione dell'ente sottoposto a revisione (...) per il conferimento dell'incarico alle imprese di revisione contabile", la quale deve essere "motivata", deve "contenere quanto meno due possibili alternative di conferimento", e deve "esprimere una preferenza debitamente giustificata per una delle due":
  • nel corso dell'esercizio 2024, il Collegio Sindacale, nominato daN'assemblea del 22 maggio 2024, e le competenti strutture interne della Società hanno condiviso l'opportunità di avviare il processo di selezione del nuovo revisore, al fine di rispettare il cooling in per/oc/di cui all'art. 5 del Regolamento nonché, in linea con le bestpractice. di facilitare il passaggio di consegne tra il Revisore Uscente e quello entrante;
  • KME ha concordato con il Collegio Sindacale il processo di selezione della società di revisione tramite l'adozione di una procedura ("Procedura di Selezione") con la quale è stato definito l'oggetto, nonché le modalità di svolgimento dell'iter di selezione, i requisiti per parteciparvi e i criteri di valutazione, articolato nelle fasi descritte nel prosieguo;

  • considerato che KME fa proprio il principio del "revisore di gruppo", la Procedura di Selezione ha previsto, inter alia, un bando unico relativo a KME ed alle società da essa controllate, al fine di assicurare un'omogeneità di metodologie, circolazione delle informazioni e agilità dei rapporti con la società di revisione, fermo restando che le assemblee delle controllate conferiranno il nuovo incarico di revisione legale in sede di approvazione del bilancio dell'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2024;
  • KME ha effettuato la selezione in conformità alla Procedura di Selezione, sul cui svolgimento il Collegio ha vigilato.

Premesso quanto sopra, il Collegio Sindacale, nella sua veste di CCIRC, sottopone all'Assemblea degli azionisti la presente proposta motivata ai sensi deH'articolo 13, comma 1, del Decreto sul conferimento dell'incarico di revisione legale per il novennio 2025-2033 e sul relativo corrispettivo ed eventuali criteri dì adeguamento, con espressione della raccomandazione ai sensi deN'articolo 16, paragrafo 2, del Regolamento.

Nel seguito sono riepilogate le fasi che hanno caratterizzato il processo di selezione.

  1. Individuazione delle società di revisione a cui inviare la "lettera di richiesta offerta" (pre selezione)

criteri adottati per la pre-selezione delle società di revisione cui inviare la "lettera di richiesta offerta" sono stati definiti - in modo trasparente e non discriminatorio - tenuto conto delle caratteristiche del Gruppo in termini settoriali e di struttura internazionale, nonché della presenza di titoli quotati. In particolare, essi comprendono;

  • esperienza professionale specifica nei settori ove il gruppo KME opera e nella revisione di EIP quotati;
  • appartenenza ad un network internazionale di primario standing che possa garantire un adeguato supporto tecnico professionale;

  • adeguato dimensionamento della Società nel territorio geografico dove il gruppo KME opera. Alla luce di quanto precede, la Procedura di Selezione ha selezionato le seguenti società di revisione a cui indirizzare la "lettera di richiesta offerta", inviata in data 26 giugno 2024:

  • ^ EDO ITALIA S.p.A. ("BDO");

  • ^ KPMG S.p.A. ("KPMG");
  • ^ FORVIS MA2ARS S.p.A. ("MAZARS")
  • ^ PRICEWATERHOUSECOOPERS S.p.A. ("PWC");
  • ^ ERNST & YOUNG S.p.A. ("EY").

Nella "lettera di richiesta offerta", KME ha richiesto di indicare eventuali incarichi in essere tra la società di revisione (incluse le altre società appartenenti al medesimo network) con KME e le società del Gruppo e di indicare l'insussistenza di cause di incompatibilità con le attività di revisione contabile e/o comunque pregiudizievoli per l'indipendenza.

2. Identificazione dei servizi da svolgere

La "lettera di richiesta offerta" trasmessa da KME ha individuato le seguenti attività comprese nel perimetro deH'incarico:

  • a) revisione legale del bilancio d'esercizio di KME Group SpA e del bilancio consolidato di Gruppo KME ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera a) del Decreto;
  • b) attività dì verifica, nei corso dell'esercizio, della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera b) del Decreto;
  • c) verifica sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio e con il bilancio consolidato prevista daH'articolo 14, comma 2, lettera e) del Decreto, ivi inclusa la verifica della coerenza relativamente alle informazioni sul governo societario e gli assetti proprietari, al sensi dell'art. 123-bis, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

  • d) attività volte aila sottoscrizione delle Dichiarazioni Fiscali in base all'articolo 1, comma 5. primo periodo del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 come modificato dall'articolo 1, comma 94, L. n. 244/2007:
  • e) revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato del Gruppo KME ai sensi della Comunicazione Consob n. DAC/RM/97001574 del 20 febbraio 1997 e secondo le modalità ed criteri definiti nella Delibera Consob n. 10867 del 31 luglio 1997 e successivi adeguamenti;
  • f) revisione legale del bilancio d'esercizio delle entità appartenenti al Gruppo KME;
  • g) revisione contabile del reporting package annuale, in accordo agli lAS/IFRS, delle entità appartenenti al Gruppo e predisposto per la redazione del bilancio consolidato del Gruppo KME;
  • h) revisione contabile limitata del reporting package semestrale, in accordo agli lAS/IFRS, delle entità appartenenti al Gruppo e predisposto per la redazione del bilancio consolidato semestrale abbreviato del Gruppo KME;
  • I) attività di verifica, nel corso dell'esercizio, della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b) del Decreto delle entità appartenenti al Gruppo;
  • j) verifica sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio prevista dall'articolo 14, comma 2, lettera e) del Decreto delle entità appartenenti al Gruppo tranne se non specificatamente indicato;
  • k) attività volte alla sottoscrizione delle Dichiarazioni Fiscali in base all'articolo 1, comma 5, primo periodo del D.RR. 22 luglio 1998 n. 322 come modificato dall'articolo 1, comma 94, L. n. 244/2007 delle entità appartenenti al Gruppo;
  • I) revisione contabile del bilancio consolidato di KME SE e delle sue controllate redatto ai fini di informativa a soggetti finanziatori nell'ambito di contratti di finanziamento;
  • m) revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale di KME SE e delle sue controllate redatto ai fini di informativa a soggetti finanziatori nell'ambito di contratti di finanziamento:
  • n) revisione legale del bilancio consolidato di CULTI Milano SpA ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera a) del Decreto;
  • o) revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato di CULTI Milano SpA ai sensi della Comunicazione Consob n. DAC/RM/97001574 del 20 febbraio 1997 e secondo le modalità ed i criteri definiti nella Delibera Consob n. 10867 del 31 luglio 1997 e successivi adeguamenti;
  • p) revisione contabile limitata (limited assurance engagement) del Corporate Sustainability Reporting di KME Group.

Per una maggior comparabilità delle proposte, anche con riferimento con quanto effettuato dal Revisore Uscente, si è cercato di mantenere un perimetro omogeneo rispetto all'attività di revisione del bilancio al 31 dicembre 2024.

La Società, per un miglior coordinamento delle attività di revisione, anche in continuità con quanto fatto fino ad oggi sulla revisione limitata della Dichiarazione Non Finanziaria Consolidata, ha preferito che l'incarico indicato al punto p) relativo al Corporate Sustainabiiity Reporting e cioè della rendicontazione di sostenibilità di cui al D. Lgs. 125/2024 sia affidato allo stesso soggetto responsabile deH'incarico di revisione legale sul bilancio.

3. Ricevimento delle lettere di offerta

BDO, MAZARS, KPMG e PWC hanno confermato, rispondendo entro il giorno 8 luglio, il proprio interesse a partecipare alla gara per il conferimento deN'incarico.

EY, sempre in data 8 luglio 2024, ha declinato l'invito a presentare una propria lettera di offerta dichiarando di non poter partecipare alla gara non disponendo dei necessari requisiti di

indipendenza, a causa di rapporti contrattuali in essere per servizi non compatibili con l'incarico di revisore del Gruppo.

Nel corso del mese di luglio, gli uffici amministrativi della Società e delle principali controllale del Gruppo hanno incontrato e scambiato informazioni con tutte le società di revisione partecipanti alla gara per meglio illustrare le caratteristiche del Gruppo, la sua operatività e la sua struttura amministrativa e contabile. Lo scambio di informazioni ha riguardato sia l'attività di revisione contabile che quella relativa alla CSRD, particolarmente delicata stante la sua novità.

BDO, MAZARS. KPMG e PWC hanno rispettato la scadenza del 13 settembre richiesta per la presentazione dell'offerta che è stata inviata da tutti i partecipanti a mezzo pec.

4. Svolgimento della selezione

A seguito della ricezione della proposta tecnica e della relativa offerta economica da parte delle società partecipanti al processo di selezione, sono state avviate le attività di valutazione delle offerte tecnico-economiche presentate, secondo principi di trasparenza, di non discriminazione e con i criteri di valutazione nel seguito sintetizzati, definiti da parte della Società sotto la direzione del dirigente preposto ex articolo 154-bis D.Igs. n. 58/1998, nonché Chief Financial Officer, e condivisi dal Collegio Sindacale.

Le competenti strutture interne di KME successivamente al ricevimento delle offerte hanno chiesto gli opportuni chiarimenti alle società partecipanti alla gara.

Al fine di ottenere una migliore e piena comprensione delle informazioni fornite da ciascuna società di revisione, è stata sviluppata una "griglia di analisi" dettagliata ed esauriente, che ha fatto da guida per l'identificazione di eventuali elementi da approfondire.

In tutto l'arco temporale del processo di selezione il Collegio Sindacale è stato costantemente aggiornato sullo stato di avanzamento e sulle valutazioni quali-quantitative svolte sulla base dei criteri di valutazione sintetizzati nel successivo paragrafo.

5. Criteri di valutazione

Coerentemente con quanto indicato nella "lettera di richiesta offerta", le società partecipanti alla gara hanno fornito informazioni di carattere qualitativo e quantitativo, che sono state oggetto di valutazione secondo seguenti criteri;

  • KME considera la revisione legale una componente fondamentale del sistema dei controlli e della governance complessiva, propria e del Gruppo; pertanto, tenuto altresì conto della durata novennale deH'incarico, gli aspetti qualitativi sono oggetto di attenta considerazione nella selezione del revisore e a tali aspetti è stata assegnata una ponderazione pari al 50% della valutazione complessiva;
  • ^ al fine di non pregiudicare il livello qualitativo del lavoro di revisione, le componenti economiche delle offerte sono valutate in modo bilanciato rispetto all'effort in termini di numero di ore e di seniority professionale messi a disposizione dalla società di revisione, neH'ambito di una sezione dedicata alle informazioni quantitative che assegna un peso pari al 25% all'offerta economica e un altro pari al 25% all'Impegno in termini di ore complessive e al relativo mix professionale;
  • sia la sezione qualitativa che quella quantitativa attribuiscono un peso alle tematiche ESG e della nuova CSRD, in ragione dell'attenzione di KME alla sostenibilità e dell'Impegno per il revisore derivante dagli sviluppi normativi.

In particolare, con riguardo agli elementi qualitativi, è stata adottata la seguente griglia di valutazione;

Criterio Sotto-criterio Peso Sotto
peso
Punteggio
Max

A.
Valutazione
della
Società di Revisiono e del
Network di appartenenza
A.1 Descrizione network Offerente:
Costituisce elemento qualificante la presenza nazionale e
Internazionale del network deH'OfTerente con particolare
riferimento alla sua presenza nel paesi in cui II Gruppo
Elemento
opera.
differenziale costituisce la diffusione
territoriale degli uffici e II relativo organico In termini di
professionisti.
10% 20.0% 2,00
A.2 Presenza di specialisti
Costituisce elemento qualificante la numerosità ed II livello
preparazione
network
specialisti airintemo
del
di
di
dell'Offerente.
20,0% 2,00
A.3 Esperienza neH'amblto delle società quotate
elemento
Costituisce
qualificante
l'esperienza
dell'Offerente nell'ambito della revisione di società quotate
In Italia con specifico irferimento alla quota di mercato
cap EXM,
detenuta
market cap
(market
dall'Offerente
FTSE-MiB).
20,0% 2,00
A.4
Esperienza
neH'ambito
operazioni
delle
straordinarie
elemento
Costituisce
l'esperienza
qualificante
ambito
operazione
dell'Offerente
straordinarie
In
di
20,0% 2,00
di quotazione).
acquisizioni, prospetti
(fusioni,
ad
ed
A.S
Partecipazione
organismi
nazionali
internazionali
elemento
la partecipazione di
Costituisce
qualificante
ad organismi nazionali ed
professionisti
dell'Offerente
In ambito contabile
Internazionali
revisione
e
e la
di
di lavoro di aggiornamento
partecipazione
gruppi
a
normativo.
20,0% 2.00
B. Conoscenza
del Gruppo
Esperienza
riferimento
B.1
di audit
nel
settori
di
dell'Offerente
elemento
Costituisce
l'esperienza
qualificante
neH'amblto
società
dell'Offerente
revisione
della
di
operanti nello stesso settore di attività del Gruppo.
5% 25,0% 1.25
KME
II Gruppo
Esperienza
con
B.2
revisione
di
Costituisce elemento qualificante l'esperienza pregressa
dell'Offerente In attività di revisione e/o assorance per II
Gruppo KME
e/o sue controllate / collegate.
25,0% 1.25
KME
B.3 Altre esperienze professionali con il Gruppo
Costituisce elemento qualificante l'esperienza pregressa
deirOfferenle per la prestazione di servizi professionali
diversi dalla revisione nel confronti del Gruppo KME
e/o
sue
controllate
colleqate,
12,5% 0,63
/
Indipendenza
B.4
presenza
conto
di processi o strumenti
SI terrà
della
utilizzati per la gesu'one e monitoraggio per la verifica della
propria indipendenza. Costituisce elemento qualificante II
non avere tra
clienti attuali concorrenti diretti del Gruppo
KME
comunque
meccanismi
garanzia
0
a
della
riservatezza delle Informazioni.
25,0% 1.25
B.S Conoscenza
dell'/ndusfry di appartenenza
elemento
Costituisce
qualificante
svolto
l'aver
altri
Incarichi nell'rridusrrydl appartenenza del Gruppo (Incluso
l'emittente).
12.5% 0,63
C. Valutazione del Team
di
Revisione
C.1 Ruolo del f.ead Partner
Ai fini di garantire un servizio di qualità in termini di
competenze e risorse costituisce elemento qualificante:
● il ruolo ircoperto dal Lead
Partner aW'mtemo del Network
di appartenenza;
- la garanzia di continuità nel corso dell'Incarico da parte
del Lead Partner,
15% 25,0% 3.75
C.2 Esperienza del Lead
Partner
Costituisce elemento qualificante II coinvolgimento del
Lead
Partner su Incarichi di revisione legale di emittenti
quotati e grandi gruppi intemazionali, attività di capitai
markets e ESG
25.0% 3.75

Totale 50,00
E.4 Esperienza e competenza
tecnica dagli specialisti
coinvolti nell'ambito della sostenibilità
Costituisce elemento qualificante l'appartenenza da parte
ESG
tematiche
ad
degli
specialisti
coinvolti
sulle
organismi
ed
ìntemaaonall
su tematiche
nazionali
di
sostenibilità e ESG.
50% 30,0% 3,00
E.3 Esperienza professionale maturata in ambilo ESG
elemento
Costituisce
qualificante
l'esperienza
professionale maturata daH'Offerente con riferimento alle
tematiche ESG.
30,0% 3,00
E.2 Modalità operative con riferimento ali'assurance
del report di sostenibilità
elemento
qualificante la descrizione
Costituisce
delle
modalità operative per l'attività di assurance del reperì di
sostenibilità con particolare riferimento allo svolgimento
delle attwtà di assurance dell'Informativa non finanziaria
maniera
con
Integrata
revisione
attività
In
le
di
dell'informativa finanziaria.
30,0% 3.00
Esperienza
ambito
E.
In
ESG
E.1 Approccio deirOfferente alle tematiche ESG
elemento
Costituisce
qualificante
l'attenzione
deirOfferente alle tematiche ESG.
10% 10,0% 1,00
0.4 Gestione del processo di transizione
Costituisce elemento qualificante il numero di Incarichi in
società quotale oggetto di rotation dall'attuale revisore
(DTT> a favore dell'Offerente. Costituisce elemento di
valutazione anche i'e/fortprevisto nella fase di transizione
e le modalità di gestione di tale fase.
25,0% 2,50
D.3 Strumenti innovativi
elemento
la descrizione
Costituisce
qualificante
delle
modalità di utilizzo e la tipologia di strumenti Innovativi (IT,
D&A)
utilizzali a supporto delle procedure di audit.
20,0% 2,00
soluzione
D.2
Indicazione
capacità
di
di
di
problematiche tecniche e di anticipazione di eventuali
problematiche di revisione
capadtà
elemento
Costilulscono
qualificante
le
di
problematiche
Interpretazione
tecniche-contabili
e
di
l'approccio proattivo
30,0% 3,00
Valutazione
D.
dell'approccio
metodologico di revisione
D.1 Modalità operative di svolgimento della revisione
Costituisce elemento qualificante II plano di lavoro che
Illustri le modalità operative, individuazione del rischi,
determinazione della significatlwtà, utilizzo di spedallsti,
modalità
presentazione
del
revisione,
risultati
di
di
modalità di confronto e scambio Informazioni con funzioni
di controllo.
10% 25,0% 2,50
C.4 Team
coinvolto
elemento
il coinvolgimento
Costituisce
qualificante

team
l'esperienza del
di revisione e degli
spedallsti.
tematiche
impairment
specialisti
coinvolti
di
test.
In
applicazione del principi contabili nazionali e Intemazionali
e confronto con autorità di vigilanza. Si terrà inoltre conto
dell'esperienza specifica di Partnere Manager
(Inclusi gli
specialisti) nella prestazione di servizi a società quotate.
Elemento
anche
capacità
sarà
distintivo
di
la
coordinamento del team di revisione del Gruppo, spede
con riferimento a quelli stranieri.
25,0% 3,75
Conoscenza
di appartenenza
C.3
doW'Induslry
da
parte di Partner a Manager
coinvolti
Costituisce elemento qualificante l'esperienza pregressa
e
Manager,
Partner
indusi
specialisti,
nella
di
gli
confronti del
prestaziorìe
professionali
servizi
nel
di
Gruppo KME
e/o sue controllate/collegate o di società
operanti nel medesimo
setiore di appartenenza.
25,0% 3,75

La valutazione degli elementi qualitativi è stata effettuata da parte della Società sulla base delle informazioni contenute nell'offerta e degli approfondimenti svolti nel corso dei colloqui avuti con ciascuna società partecipante alla selezione, assegnando un punteggio al singoli sotto-criteri indicati nella griglia a ciascuna delle offerte ricevute secondo la seguente scala di scoring:

Legenda
score
Punteggio Peso
relativo
per
assegnazione
punteggio
1 ● Inadeguato L'elemento oggetto di giudizio é stato valutato, sulla base delle
fornite, non
corrispondente
Informazioni
al livelli qualitativi
ritenuti Idonei dal Gruppo KME,
oppure le informazioni fomite
non sono state giudicate sufficienti a una piena comprensione
del livello qualitativo dell'elemento di giudizio,
1 0%
2 - Parzialmente
adeguato
L'elemento oggetto di giudizio è stato valutato, sulla base delle
Informazioni fornite, corrispondente ai livelli qualitativi ritenuti
parzialmente Idonei dal Gruppo KME,
presentando specifidtà
per le quali é stato valutato qualitaUvamente Inferiore rispetto
agli altri Offerenti.
2 33%
3 - Adeguato L'elemento oggetto di giudizio è stato valutato, sulla base delle
Informazioni fomite, corrispondente al livelli qualitativi ritenuti
Idonei dal Gruppo KME.
3 67%
4 ● Pienamente
adeguato
L'elemento oggetto di giudizio è stato valutato, sulla base delle
Informazioni fomite, corrispondente ai livelli qualitativi ritenuti
idonei dal Gruppo KME
inoltre presenta specifìcità per le quali
é stato valutato qualitativamente superiore rispetto agli altri
Offerenti.
4 100%

Con riguardo agli elementi quantitativi, la grìglia di valutazione adottata è la seguente:

Criterio Sotto-criterio Peso Sotto
peso
punteggio
Max
A. Impegno
complessivo e
Mix Professionale
A.1 Impegno complessivo 25% 50,0% 12,50
A.2 Impegno previsto per assurance Report Sostenibilità 30,0% 7,50
A.3 Incidenza di Partner e Manager sul totale ore 20,0% 5,00
Totale 25% 25,00
B. Offerta economica B.1 Corrispettivo previsto da proposta (al netto CSRD) 25% 95,0% 23,75
6.2 Corrispettivo per assurance Report Sostenibilità 5.0% 1,25
Totale 25% 25,00
Totale complessivo 100,0% 100,00

Si sottolinea che, con riguardo alla CSRD, data la novità e rilevanza dell'argomento, nella assegnazione dei pesi ad ogni sotto-criterio si è inteso dare maggiore importanza all'impegno in termini di numero di ore (punteggio massimo 7,5) rispetto al corrispettivo economico (punteggio massimo 1,25).

La valutazione nel caso dei parametri quantitativi è stata effettuata assegnando il punteggio massimo all'offerta migliore per ciascun sotto-criterio e proporzionando di conseguenza il punteggio delle altre offerte.

6. Esiti deiia seiezione

All'esito del processo di selezione e di valutazione degli aspetti qualitativi e quantitativi delle ofTerte ricevute è stato attribuito:

a KPMG un punteggio di 90,74,

a PWC un punteggio di 88,09,

a Mazars di 80,52,

a BDO dì 69,48, come si evidenzia nella tabella di riepilogo che segue.

Criterio %
Peso
BDO KPMG MAZARS PWC
A. Società di Revisione e Netvt'ork 10,00% 6,67 10,00 7,33 10,00
B- Conoscenza
Gruppo
e settore
5,00% 1,88 4,79 2,71 3,96
C- Team
di Revisione
15,00% 11,25 15,00 10,00 13,75
D. Approccio metodologico di revisione 10,00% 6,67 9,00 7,50 9,00
E. Esperienza in ambito ESG 10,00% 6,67 9,00 6,67 8,00
Totale qualitativo 60,00% 33,13 47,79 34,21 44,71
Criterio %
Peso
BDO KPMG MAZARS PWC
A.1 Impegno
complessivo
12,50% 10,16 12,50 11,55 11,49
A.2 Assurance
Report Sostenibilità
7,50% 2,87 4,64 7,11 7,50
A,3 Partner e Manager
sul totale ore
5,00% 3,33 5,00 3,33 5,00
A. Impegno
e Mix
Professionale
25,00% 16,36 22,34 21,99 23,99
B.1 Corrispettivo da proposta (netto CSRD) 23,75% 18,74 19,80 23,75 18,97
B.2 Corr. Assurance
Report Sostenibilità
1,25% 1,25 0,81 0,58 0,43
B. Offerta economica 25,00% 19,99 20,62 24,33 19,39
Totale quantitativo 50,00% 36,35 42,95 46,31 43,38
Totale complessivo 100,00% 69,48 90,74 80,52 88,09

Pertanto, all'esito del processo di valutazione è emersa, in relazione ai risultati conseguiti, la preferenza verso KPMG S.p.A., in via principale, e Pricewaterhousecoopers S.p.A., in via subordinata, principalmente per le seguenti ragioni:

  • ■/ Con riguardo aoli aspetti qualitativi, le offerte di KPMG e PWC sono entrambe in linea con le attese in merito alle caratteristiche della società e del team di revisione, alle conoscenze del Gruppo e del suo settore, all'approccio di revisione e alle specifiche esperienze in ambito ESG, con una preferenza per KPMG. Le valutazioni di entrambe le offerte si discostano da quelle di Mazars e BDO per la maggior struttura del network e le conoscenze professionali. Relativamente al miglior scoring per gli aspetti qualitativi dell'offerta di KPMG rispetto a quella di PWC, si segnalano, pur in presenza di un livello generale molto simile:
    • la conoscenza del Gruppo, sia a livello di team di revisione che di specialisti esterni, derivante anche dal precedente incarico di revisione (KPMG era il revisore precedente rispetto a Deloitte),
    • v' la gestione del processo di transizione dal Revisore Uscente,
    • la strutturazione ed il peso dei team dì revisione con una maggior garanzia di continuità di personale,
    • l'esperienza degli specialisti in ambito ESG ed il loro ruolo all'Interno di organismi nazionali ed intemazionali.
  • Con riguardo aoli aspetti quantitativi:
    • relativamente all'efforf, entrambe le offerte di KPMG e PWC garantiscono un impegno ottimale di risorse senior aH'interno deW'effort complessivo (percentuale di ore di pa/tnerfmanager rispetto al totale delle ore);

  • le due offerte si differenziamo per un effort complessivo superiore da parte di KPMG, mentre PWC presenta il maggior numero di ore dedicate aW'assurance del report di sostenibilità e, pertanto considerato il peso attribuito a tale parametro, ottiene complessivamente la performance migliore; l'offerta di Mazars si scosta lievemente dalle due offerte migliori, mentre l'offerta di BDO fa segnare uno scostamento maggiore;
  • relativamente all'offerta economica, KPMG ottiene una valutazione migliore di PWC, che ottiene il punteggio più basso tra gli offerenti, mentre il punteggio più elevato viene conseguito da Mazars.
  • In termini complessivi, pertanto, le offerte di KPMG e PWC registrano i punteggi migliori nella valutazione della sezione qualitativa e nella valutazione dell'impegno in termini di numero di ore e, grazie a ciò, ottengono il primo (KPMG) e il secondo (PWC) punteggio tra le quattro società offerenti. Le differenze tra KPMG e PWC appaiono in ogni caso contenute.

Si segnala che le offerte economiche prevedono un meccanismo di adeguamento dei corrispettivi parametrato sulla base degli indici di prezzo dei vari Paesi in cui svolta l'attività di revisione.

« « *

Convalida delle conclusioni sugli esiti della Procedura di Selezione preparate da KME.

Il Collegio, ad esito dell'attività di vigilanza svolta sul processo di selezione e, in particolare, ad esito;

  • dell'esame della documentazione sopra citata;
  • degli scambi di informazioni sistematici e continui con il dirigente preposto ex articolo 154 bis D.Igs. n. 58/1998, nonché Chief Financial Officer, di KME, che ha diretto la Procedura di Selezione;
  • dell'attività di istruttoria effettuata dalla Società, condivide, e, conseguentemente, convalida ai sensi e per gli effetti deH'articolo 16, paragrafo 3, lettera e) del Regolamento, le conclusioni della procedura di selezione preparate da KME.

* » *

Alla luce di quanto sopra esposto, il Collegio Sindacale redige pertanto la presente proposta - che ai sensi deH'art. 16, comma 2, del Regolamento deve contenere almeno 2 (due) possibili alternative di conferimento e deve indicare espressamente la preferenza debitamente giustificata per una delle alternative in essa contenute - affinché l'Assemblea possa deliberare il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2025/2033, inclusivo anche dell'attestazione, prevista dal D. Lgs 125/2024, sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità.

Proposta motivata del Collegio Sindacale nella sua funzione di Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile

Il Collegio Sindacale

  • sulla base della procedura svolta, delle proposte tecniche e delle relative offerte economiche ricevute, nonché delie valutazioni degli aspetti qualitativi e quantitativi svolte e degli esiti delle stesse;
  • tenuto conto che l'art. 16. comma 2. dei Regolamento (UÈ) n. 537/2014 prevede che la proposta motivata del Collegio Sindacale debba contenere almeno due possibili alternative e che al contempo esprima su di esse una preferenza debitamente giustificata;

PROPONE

all'Assemblea degli Azionisti di KME Group S.p.A. dì conferire l'incarico dì revisione legale per gli esercizi 2025-2033, inclusivo anche dell'attestazione, prevista dal D, Lgs 125/2024, sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità, alternativamente fra loro, a KPMG S.p.A. o a PRICEWATERHOUSECOOPERS S.p.A. e tra le due:

ESPRIME LA PROPRIA PREFERENZA

nei confronti di KPMG S.p.A., in quanto la società ha presentato una proposta tecnica e una relativa offerta economica che ha conseguito il punteggio più alto in sede di valutazione degli aspetti qualitativi e quantitativi ai sensi dei criteri di valutazione individuati dalla Società in condivisione con il Collegio Sindacale. KPMG S.p.A. appare, dunque, la società di revisione maggiormente ritenuta idonea aH'assolvimento deirincarico in vìa preferenziale per le motivazioni sopraindicate.

Il Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 16, comma 2, del Regolamento (UE) n. 537/2014 dichiara che la presente proposta non è stata influenzata da terze partì e non è stata applicata alcuna clausola, di cui al relativo comma 6 dell'art. 16 citato, tra la Società ed una terza parte volta a limitare la scelta dell'Assemblea degli Azionisti.

Per il collegio sindacale Il Presidente (f.to Dott. Gianluca Cinti)

Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti

(17 dicembre 2024 in prima convocazione) (18 dicembre 2024 in seconda convocazione)

Parte straordinaria

1° Punto

Modifiche dclParticolo 11 (Intervento e rappresentanza in Assemblea), anche ai sensi della Legge n. 21 del 5 marzo 2024. Delibere inerenti e conseguenti.

Punto 1 all'ordine del giorno di parte straordinaria

Modifiche dell'articolo II (Intervento e rappresentanza in Assemblea), anche ai sensi della Legge n. 21 del 5 marzo 2024. Delibere inerenti e conseguenti. 1.

Signori Azionisti,

nella seduta del 23 ottobre 2024 il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di convocare l'Assemblea Straordinaria, al fine di sottoporre alla Vostra attenzione alcune proposte di modifica dello Statuto Sociale, conseguenti all'entrata in vigore della Legge n. 21 del 5 marzo 2024 pubblicata in G.U. n. 60 del 12 marzo 2024 (cd "Legge Capitali''), ritenute opportune per permettere una migliore e più efficiente gestione delle assemblee della Società.

In particolare, viene proposto di modificare l'articolo 11 (Inten-ento e rappresentanza in Assemblea) con l'introduzione di due nuovi paragrafi, al fine di consentire:

  • (i) che ove ciò sia previsto dall'avviso di convocazione l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto possano essere esercitati esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società, ai sensi dell'art. ÌZS-undecies.} del D.lgs. 58/1998, a cui possano essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. \i5-novies dei D.lgs. 58/1998;
  • (ii) la possibilità che l'avviso di convocazione preveda che l'intervento in assemblea possa avvenire anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione e che l'esercizio del diritto di voto possa avvenire in via elettronica.

Con riferimento all'efficacia delle modifiche statutarie, si precisa che le stesse entreranno in vigore con effetto dall'iscrizione nel Registro delle Imprese del verbale dell'assemblea straordinaria.

Si precisa infine che la delibera di modifica dello Statuto Sociale, da assumersi con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria dettate dalla disciplina applicabile e dallo Statuto Sociale, non attribuisce ai Signori Azionisti il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile.

Di seguito si irporta il testo a confronto dell'articolo modificalo, con la specifica che, nel testo proposto, le parti che si propone di aggiungere sono evidenziate in grassetto sottolineato:

TESTO TESTO
VIGENTE PROPOSTO
rappresentanza rappresentanza
Intervento Intervento
Art. Art.
II 11
e e
in in
Assemblea Assemblea
Il diritto di voto Il diritto di voto
spetta, alle condizioni spetta, alle condizioni
di seguito di seguito
indicate, ai titolari di azioni ordinarie. indicate, ai titolari di azioni ordinarie.
intervenire alla Assemblea intervenire alla Assemblea
Possono Possono
coloro ai quali coloro ai quali
per i quali sia pervenuta per i quali sia pervenuta
spetta il diritto di voto spetta il diritto di voto
alla alla
la prescritta comunicazione la prescritta comunicazione
da da
Società Società
parte degli parte degli
intermediari intermediari
sensi sensi
delle delle
vigenti vigenti
autorizzati, autorizzati,
ai ai

disposizioni, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione e pervenuta alla Società nei termini di legge.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

11 voto può essere esercitato anche per corrispondenza nei termini e secondo le modalità indicate nell'awiso di convocazione e nella scheda di voto per corrispondenza predisposta e resa disponibile in conformità alla normativa vigente.

La scheda di voto per corrispondenza, unitamente a copia della comunicazione prevista dalla normativa vigente al fine della partecipazione all'Assemblea, dovrà pervenire entro il giorno precedente l'Assemblea di prima convocazione all'indirizzo indicato nell'avviso di convocazione. Fatte salve le disposizioni di legge in materia di raccolta di deleghe, coloro ai quali spelta il diritto di voto possono farsi rappresentare da un mandatario, nel rispetto delle disposizioni applicabili.

La notifica elettronica della delega può essere effettuata, secondo le procedure indicate di volta in volta nell'avviso di convocazione, mediante utilizzo di apposita sezione del sito web della Società ovvero mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'awiso medesimo.

La Società può designare un soggetto al quale i Soci possono conferire una delega per la rappresentanza in Assemblea ai sensi dell'articolo 135 undecies del D.Lgs. n. 58/1998, dandone notizia dell'Assemblea.

disposizioni, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione e pervenuta alla Società nei termini di legge.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Ai sensi dell'art. 2370. comma 4 c.c.. l'intervento alTAsscmblea puè avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, nei limiti di Quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite dal Presidente dell'Assemblea. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, con le modalità e nei limiti di cui alla normativa regolamentare nro tempore vigente, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

Il voto può essere esercitato anche per corrispondenza nei termini e secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione e nella scheda di voto per corrispondenza predisposta e resa disponibile in conformità alla normativa vigente.

La scheda di voto per corrispondenza, unitamente a copia della comunicazione prevista dalla normativa vigente al fine della partecipazione all'Assemblea, dovrà pervenire entro il giorno precedente l'Assemblea di prima convocazione aU'indirizzo indicato nell'avviso di convocazione. Fatte salve le disposizioni di legge in materia di raccolta di deleghe, coloro al quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare da un mandatario, nel rispetto delle disposizioni applicabili.

La notifica elettronica della delega può essere effettuata, secondo le procedure indicate di volta in volta neH'avviso di convocazione, mediante utilizzo di apposita sezione del sito web della Società ovvero mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso medesimo.

La Società può designare un soggetto al quale i Soci possono conferire una delega per la rappresentanza in Assemblea ai sensi dell'articolo 135 undecies del D.Lgs. n. 58/1998, dandone notizia dell'Assemblea. nell'avviso di convocazione nell'avviso di convocazione

Decreto
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sensi
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dell'art.
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58/1998. i'avviso
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prevedere
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esclusivamente
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sensi
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135-novies
deirarticolo
Legislativo
del
all'art. l3S-undecies.comma
58/1998
in deroga
4 del
Decreto
Legislativo 58/1998.

* « *

Se siete d'accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti, vista ed approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione.

delibera

(i) di modificare, con effetto dall 'iscrizione della presente deliberazione nel Registro delle Imprese, l'articolo 11 (Intervento e rappresentanza in Assemblea) dello Statuto Sociale, come risulta dal testo contenuto nella Relazione illustrativa degli Amministratori:

(ii) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Vice Presidente in carica prò tempore, anche disgiuntamente tra loro e a mezzo di procuratori, ogni opportuno potere affinché provvedano alle pubblicazioni di legge del presente verbale e dell'allegato statuto, con facoltà di introdurre quelle modifiche o integrazioni che fossero eventualmente richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, nonché a depositare lo statuto aggiornalo ai sensi dell'art. 2436. comma 6, c.c.

* * *

Milano. 23 ottobre 2024

p. II Consiglio di Amministrazione La Presidente (f.to Diva Moriani)

Allegato "D" all'atto in data 18-12-2024 n. 25747/15610 rep.

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

Art. 1 Denominazione

E' costituita una Società per azioni sotto la denominazione "KME Group S.p.A." ("Società").

Art. 2 Sede

La Società ha sede in Milano.

Il Consiglio di Amministrazione può trasferire la sede sociale nel territorio nazionale e istituire, ed eventualmente trasferire e sopprimere, uffici, succursali ed agenzie anche all'estero.

Art. 3 Oggetto

La Società ha per oggetto l'assunzione di partecipazioni in altre Società od enti, sia in Italia che all'estero, il finanziamento ed il coordinamento tecnico e finanziario delle Società od enti cui partecipa, la compravendita, il possesso, la gestione ed il collocamento di titoli pubblici e privati.

Rientrano nell'oggetto sociale: rilasciare e ricevere fidejussioni ed altre garanzie; effettuare operazioni commerciali complementari o connesse con le attività delle Società od enti cui partecipa; acquistare ed alienare immobili civili ed industriali e condurne la gestione; nonchè, in genere, ogni altra operazione connessa con lo scopo sociale, o rispetto a questo, opportuna od utile.

TITOLO II

Art. 4 Capitale

Il capitale sociale è di Euro 200.154.177,66 rappresentato da n. 284.442.812 azioni prive di indicazione del valore nominale, di cui n. 270.231.550 azioni ordinarie e n. 14.211.262 azioni di risparmio.

La deliberazione di aumento del capitale sociale, assunta con le maggioranze di cui agli artt. 2368 e 2369 del Codice Civile, può escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.

L'importo del capitale sociale e la sua ripartizione in azioni ordinarie ed in azioni di risparmio di cui al presente articolo sono suscettibili di variazioni in conseguenza delle eventuali operazioni di cui al successivo art. 7 e dell'esercizio della facoltà di conversione spettante ai portatori di obbligazioni convertibili e degli warrant eventualmente emessi.

Art. 5 Identificazione degli Azionisti e categorie di azioni

La Società può richiedere agli intermediari, tramite la società di gestione accentrata, i dati identificativi degli Azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate nei loro conti ad una determinata data.

Qualora la medesima richiesta sia effettuata su istanza dei Soci, si applica quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari pro-tempore vigenti, anche con riferimento alla quota minima di partecipazione per la presentazione dell'istanza; in tal caso, ove non diversamente stabilito dalla normativa applicabile, la ripartizione dei costi avverrà in parti uguali tra la Società ed i Soci richiedenti.

In quanto consentito dalla legge e dal presente Statuto, le azioni sono nominative od al portatore, ed in questo caso convertibili dall'una all'altra specie a richiesta ed a spese del possessore.

L'Assemblea degli Azionisti può deliberare l'emissione di azioni privilegiate, anche prive del diritto di voto, determinandone le caratteristiche ed i diritti; in tale ambito le azioni di risparmio hanno le caratteristiche ed i diritti fissati dalla legge e dal presente Statuto.

Le deliberazioni di emissione di nuove azioni di risparmio aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione non esigeranno l'approvazione di alcuna Assemblea speciale; i loro possessori non hanno il diritto di intervenire alle Assemblee di altre categorie di azioni nè quello di chiederne la convocazione.

La riduzione del capitale sociale per perdite non ha effetto sulle azioni di risparmio, se non per la parte delle perdite che non trova capienza nella frazione di capitale rappresentata dalle altre azioni.

In caso di esclusione permanente e definitiva dalla negoziazione sui mercati regolamentati delle azioni ordinarie o di quelle di risparmio della Società, gli Azionisti di Risparmio avranno diritto alla conversione dei loro titoli in azioni ordinarie alla pari o, in alternativa, in azioni privilegiate, le cui condizioni di emissione e caratteristiche saranno stabilite dalla Assemblea degli Azionisti. Il Consiglio di Amministrazione, entro tre mesi dal verificarsi dell'evento che ha determinato tale situazione, dovrà convocare l'Assemblea degli Azionisti in sede straordinaria per deliberare al riguardo.

Senza pregiudizio di ogni altro diritto della Società e delle speciali procedure previste dalla legge contro gli Azionisti morosi, il mancato pagamento del capitale sottoscritto nei termini dovuti comporta, senza necessità di messa in mora, o di atti giudiziali, il decorso degli interessi moratori calcolati ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231.

I dividendi che non fossero stati ritirati entro cinque anni sono prescritti e restano a favore della Società.

Art. 6 Obbligazioni e strumenti finanziari non partecipativi

La Società può emettere obbligazioni al portatore o nominative, anche convertibili, secondo le disposizioni di legge.

Art. 7 Delega degli Amministratori

L'Assemblea straordinaria degli Azionisti può attribuire agli Amministratori, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

Art. 8 Utile d'esercizio

Gli utili annuali, dopo l'accantonamento di legge alla riserva e l'assegnazione del 2% (due per cento) di quanto residua al Consiglio di Amministrazione, sono ripartiti come segue: a) alle azioni di risparmio è attribuito un importo fino a € 0,07241 (zero e settemiladuecentoquarantuno) in ragione di anno per azione; qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore a € 0,07241 (zero e settemiladuecentoquarantuno) per azione, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi;

b) la destinazione degli utili che residuano sarà deliberata dall'Assemblea, a termini di legge, fermo in ogni caso che la distribuzione di un dividendo a tutte le azioni dovrà avvenire in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari a € 0,020722 (zero e ventimilasettecentoventidue) in ragione di anno per azione.

In caso di distribuzione di riserve, le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.

Con riferimento alle azioni di risparmio, nel caso di raggruppamenti o frazionamenti azionari (come anche nel caso di altre operazioni sul capitale, ove sia necessario al fine di non

alterare i diritti degli Azionisti di Risparmio rispetto alla situazione in cui le azioni avessero valore nominale), gli importi fissi per azione menzionati ai punti precedenti saranno modificati in modo conseguente.

Art. 9 Acconti sui dividendi

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nel rispetto dei termini e delle condizioni fissate dalla legge.

TITOLO III

Art. 10 Convocazione, costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, è convocata dal Consiglio di Amministrazione e può tenersi anche fuori dalla sede sociale, purchè nel territorio dello Stato italiano o di altro Stato appartenente alla Unione Europea.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 2364, comma 2, del Codice Civile, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fermo restando quanto disposto dall'art. 154 ter del D.Lgs. n. 58/1998.

L'Assemblea straordinaria è convocata in tutti i casi previsti dalla legge.

L'Assemblea si riunisce in prima, in seconda e, limitatamente all'Assemblea straordinaria, in terza convocazione.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, e delle deliberazioni si osservano le disposizioni di legge e statutarie.

L'avviso di convocazione sarà pubblicato sul sito web della Società e, qualora richiesto dalla normativa applicabile, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero, in alternativa, anche per estratto, come consentito dall'art. 125-bis, comma 1, del TUF, su almeno uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole 24 Ore" o "MF/Milano Finanza" o "Italia Oggi"; il tutto nei termini e con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti pro-tempore vigenti.

In tale avviso deve inoltre essere riportata l'avvertenza che il voto può essere esercitato per corrispondenza e quindi le modalità di esercizio dello stesso nonchè i soggetti ai quali può essere richiesta la scheda di voto per corrispondenza e l'indirizzo al quale la stessa deve essere inviata.

La convocazione dell'Assemblea su richiesta dei Soci, l'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea e la presentazione di nuove proposte di delibera sono regolate dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

L'Assemblea ordinaria delibera, oltre che sulle materie ad essa attribuite dalla legge o dallo statuto, anche sulle autorizzazioni per il compimento degli atti degli Amministratori in materia di operazioni con parti correlate, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, numero 5, del Codice Civile, in conformità a quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari pro-tempore vigenti.

Art. 11 Intervento e rappresentanza in Assemblea

Il diritto di voto spetta, alle condizioni di seguito indicate, ai titolari di azioni ordinarie. Possono intervenire alla Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società la prescritta comunicazione da parte degli intermediari autorizzati, ai sensi delle vigenti disposizioni, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione e pervenuta alla Società nei termini di legge.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Ai sensi dell'art. 2370, comma 4 c.c., l'intervento all'Assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso

di convocazione e con le modalità consentite dal Presidente dell'Assemblea. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante

mezzi di telecomunicazione, con le modalità e nei limiti di cui alla normativa regolamentare pro tempore vigente, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

Il voto può essere esercitato anche per corrispondenza nei termini e secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione e nella scheda di voto per corrispondenza predisposta e resa disponibile in conformità alla normativa vigente.

La scheda di voto per corrispondenza, unitamente a copia della comunicazione prevista dalla normativa vigente al fine della partecipazione all'Assemblea, dovrà pervenire entro il giorno precedente l'Assemblea di prima convocazione all'indirizzo indicato nell'avviso di convocazione.

Fatte salve le disposizioni di legge in materia di raccolta di deleghe, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare da un mandatario, nel rispetto delle disposizioni applicabili.

La notifica elettronica della delega può essere effettuata, secondo le procedure indicate di volta in volta nell'avviso di convocazione, mediante utilizzo di apposita sezione del sito web della Società ovvero mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso medesimo.

La Società può designare un soggetto al quale i Soci possono conferire una delega per la rappresentanza in Assemblea ai sensi dell'articolo 135 undecies del D.Lgs. n. 58/1998, dandone notizia nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del Decreto Legislativo 58/1998, l'avviso di convocazione può prevedere che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto possano avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del Decreto Legislativo 58/1998, a cui possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del Decreto Legislativo 58/1998 in deroga all'art. 135-undecies, comma 4 del Decreto Legislativo 58/1998.

Art. 11-bis Maggiorazione del diritto di voto

Il titolare di azioni ordinarie, ove ricorrano i presupposti e le condizioni previste dalla normativa anche regolamentare vigente e dal presente statuto, dispone, relativamente alle azioni possedute in via continuativa da almeno ventiquattro mesi, ed a partire dalla data di cui al comma successivo, di due voti per ogni azione. La maggiorazione del diritto di voto non opera con riferimento alle deliberazioni assembleari di autorizzazione ai sensi dell'art. 2364, comma 1 del Codice Civile previste nell'art. 10, ultimo comma, del presente Statuto. La maggiorazione di voto si consegue, previa iscrizione nell'apposito elenco di cui all'art. 11-quater dello statuto (l'"Elenco Speciale"):

a) a seguito di istanza del titolare – che può riguardare anche solo parte delle azioni possedute – unitamente alla comunicazione dell'intermediario rilasciata in conformità all'art. 23 bis, commi 1 e 2, del Regolamento congiunto Consob-Banca d'Italia recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, provvedimento del 22 febbraio 2008 ("Regolamento Congiunto") attestante la legittimazione all'iscrizione nell'Elenco Speciale; l'istanza di cui sopra, nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale controllante ai sensi dell'art. 93, D.Lgs. n. 58/1998;

b) con il decorso di ventiquattro mesi di titolarità ininterrotta dall'iscrizione nell'Elenco Speciale (il "Periodo");

c) con effetto a decorrere dal primo dei seguenti termini: (i) il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello di decorso del Periodo; (ii) la c.d. record date (purchè successiva al decorso del Periodo), quale indicata nell'art. 83-sexies, comma 2, D.Lgs. n. 58/1998, relativa alla prima Assemblea successiva al decorso del Periodo.

La maggiorazione di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, sono conservati:

a) in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario;

b) in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;

c) in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto.

La maggiorazione di voto si estende alle azioni ordinarie (le "Nuove Azioni"): (i) assegnate in caso di aumento gratuito di capitale ai sensi dell'art. 2442 del Codice Civile e spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto (le "Azioni Originarie"); e (ii) sottoscritte dal titolare delle Azioni Originarie nell'esercizio del diritto di opzione spettante in relazione a tali azioni. La maggiorazione di voto si estende anche alle Nuove Azioni spettanti in cambio delle Azioni Originarie in caso di fusione o scissione, qualora sia così previsto nel progetto di fusione o scissione e nei termini ivi disciplinati.

Nei casi di cui al comma 4 che precede, le Nuove Azioni acquisiscono la maggiorazione di voto dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità dell'ulteriore decorso del Periodo. Ove la maggiorazione di voto per le Azioni Originarie non sia ancora maturata, ma sia in via di maturazione, la maggiorazione di voto spetterà alle Nuove Azioni per le quali sia avvenuta l'iscrizione nell'Elenco Speciale dal momento del compimento del Periodo di appartenenza calcolato a partire dall'iscrizione nell'Elenco Speciale delle Azioni Originarie.

La maggiorazione di voto viene meno per le azioni (i) oggetto di cessione a qualsiasi titolo oneroso o gratuito, ovvero costituite in pegno, oggetto di usufrutto e di altri vincoli che attribuiscano ad un terzo il diritto di voto, (ii) possedute da società o enti (i "Partecipanti") che posseggono partecipazioni in misura superiore alla soglia prevista dell'art. 120, comma 2, D.Lgs. n. 58/1998 in caso di cessione a qualsiasi titolo, gratuito od oneroso, del controllo (per tale intendendosi la fattispecie dell'art. 2359, primo comma, n. 1, del Codice Civile), diretto od indiretto nei Partecipanti stessi, fatta avvertenza che non costituiscono al fine di quanto sopra una cessione rilevante le fattispecie di cui sopra al comma 3 del presente articolo.

La maggiorazione di voto viene meno in caso di rinuncia del titolare, in tutto o in parte, alla maggiorazione di voto medesima, tramite una comunicazione scritta di revoca, totale o parziale, dell'iscrizione nell'Elenco Speciale effettuata dal titolare; tale richiesta deve pervenire alla Società entro il terzo giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui il titolare si sia avvalso della facoltà di rinuncia e comunque entro il giorno di mercato aperto antecedente alla data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2, D.Lgs. n. 58/1998 (record date). La rinuncia in ogni caso è irrevocabile e la maggiorazione di voto può essere nuovamente acquisita con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del Periodo.

Il Socio iscritto nell'Elenco Speciale è tenuto a comunicare entro il terzo giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si verifica e comunque entro il giorno di mercato aperto antecedente alla data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2, D.Lgs.

n. 58/1998 (record date) ogni circostanza e vicenda che faccia venir meno ai sensi delle disposizioni vigenti e dello statuto i presupposti per la maggiorazione del voto o incida sulla titolarità della stessa, acconsentendo che l'intermediario ne dia comunicazione, in sua vece.

Art. 11-ter Effetti della maggiorazione del diritto di voto

L'avente diritto alla maggiorazione di voto sarà legittimato a farne uso esibendo apposita comunicazione nelle forme previste dalla normativa applicabile e dal presente statuto e previo accertamento da parte della Società dell'inesistenza di circostanze impeditive.

Ai fini dell'intervento e del voto in Assemblea, la legittimazione e l'accertamento da parte della Società avviene con riferimento alla data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2, D.Lgs. n. 58/1998 (record date).

La maggiorazione di voto di cui all'art. 11-bis si computa per ogni deliberazione assembleare e quindi pure per la determinazione di quorum assembleari e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale.

La maggiorazione non si computa nel calcolo dei quorum assembleari costitutivi e deliberativi delle deliberazioni assembleari di autorizzazione ai sensi dell'art. 2364, comma 1 del Codice Civile previste negli artt. 4 e 10 del presente Statuto.

La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti ed esercitabili in forza del possesso di determinate aliquote del capitale e così pure, tra l'altro, per la determinazione delle aliquote di capitale richieste per la presentazione di liste per l'elezione degli organi sociali, per l'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi art. 2393-bis del Codice Civile, per il calcolo di aliquote richieste per l'impugnazione, a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa, di delibere assembleari.

Art. 11-quater Elenco Speciale

La Società istituisce e tiene, con le forme previste per la tenuta del libro soci, l'Elenco Speciale in cui sono iscritti a loro richiesta i Soci che hanno chiesto la maggiorazione di voto. L'Elenco Speciale contiene le informazioni di cui alla disciplina applicabile e al presente statuto.

L'Elenco Speciale è aggiornato entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario ed in ogni caso entro il giorno di mercato aperto successivo alla data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2, D.Lgs. n. 58/1998 (record date), secondo quanto previsto dai precedenti artt. 11-bis e 11-ter.

La Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale, oltre che per rinunzia e richiesta dell'interessato, anche d'ufficio ove abbia notizia del verificarsi di fatti che comportano la perdita della maggiorazione di voto o comunque il venir meno dei presupposti per la sua acquisizione, dandone informazione all'intermediario nei termini e con le modalità previste dalla normativa pro tempore vigente.

All'Elenco Speciale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro soci ed ogni altra disposizione in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni e il diritto di ispezione dei Soci.

Art. 12 Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua mancanza dal Vice Presidente più anziano presente o dall'Amministratore Delegato o dal più anziano degli Amministratori intervenuti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolare costituzione dell'Assemblea in sede ordinaria ed in sede straordinaria, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, garantire il corretto svolgimento dei lavori; dirigere e regolare la discussione, con facoltà di determinare preventivamente la durata degli interventi di ciascun avente diritto; stabilire

l'ordine e le modalità della votazione, accertare i risultati delle votazioni e proclamarne l'esito, dandone conto nel verbale.

Il Presidente può autorizzare la partecipazione all'Assemblea di Dirigenti e di dipendenti del Gruppo.

I legittimati all'esercizio del diritto di voto, i rappresentanti comuni degli Azionisti di risparmio, degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari possono chiedere la parola sugli argomenti posti in discussione per osservazioni ed informazioni e per formulare proposte; in tal caso la richiesta può essere avanzata fino a quando il Presidente non ha dichiarato chiusa la discussione sull'argomento oggetto delle stesse.

Nel corso della riunione il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità, può sospenderne i lavori.

Il Presidente è assistito da un Segretario da lui stesso designato. In caso di verbale dell'Assemblea redatto da un Notaio, lo stesso Notaio è designato come Segretario.

Art. 13 Verbale dell'Assemblea

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, o dal Notaio, redatto in conformità alla normativa vigente.

Gli interventi di ciascun avente diritto, pertinenti all'Ordine del Giorno, saranno riportati in forma sintetica nel verbale dell'Assemblea; in caso di richiesta di verbalizzazione per esteso, l'avente diritto dovrà presentare seduta stante un testo all'uopo predisposto che sarà inserito nel verbale.

I legittimati all'esercizio del diritto di voto possono far pervenire domande anteriormente allo svolgimento dell'Assemblea; la Società si riserva la facoltà di rispondere prima o durante lo svolgimento dell'Assemblea.

La legittimazione all'esercizio di tale diritto è attestata mediante comunicazione effettuata alla Società dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge.

Il Segretario o il Notaio possono farsi assistere da persona di propria fiducia ed avvalersi di apparecchi di registrazione solo per loro personale ausilio nella predisposizione del verbale.

Le copie e gli estratti dei verbali che non siano fatti in forma notarile saranno certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci.

TITOLO IV

Art. 14 Amministrazione della Società

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i più ampi poteri per l'organizzazione, la gestione dell'impresa e l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società per l'attuazione dell'oggetto sociale, con la sola eccezione degli atti che per legge siano demandati alla Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può assumere le deliberazioni concernenti operazioni di fusione e di scissione nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2505, 2505 bis e 2506 ter del Codice Civile, ridurre il capitale sociale in caso di recesso di un Socio ed adeguare lo Statuto alle disposizioni di legge.

Il Consiglio di Amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla normativa applicabile. Le procedure possono prevedere apposite deroghe, laddove consentito per le operazioni - realizzate direttamente o per il tramite di società controllate - aventi carattere di urgenza e comunque in tutti i casi previsti dalla normativa applicabile, nonchè specifiche modalità deliberative.

Nei limiti imposti per legge, il Consiglio può costituire al suo interno Comitati anche esecutivi, fissandone le competenze ed il regolamento interno, e può delegare proprie attribuzioni a singoli componenti, determinandone i limiti e le modalità di esercizio, con facoltà di avocare a sè operazioni rientranti nelle deleghe già conferite.

Gli Amministratori ai quali sono stati conferiti poteri o deleghe, nonchè quelli che partecipano ai Comitati eventualmente costituiti, hanno l'obbligo di informare con cadenza trimestrale il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonchè sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate. Con la medesima periodicità, devono altresì riferire sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

Quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, l'informativa potrà essere effettuata anche per iscritto.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire poteri e facoltà per il compimento di singoli atti a dipendenti ed a terzi in genere.

Art. 15 Comitato Esecutivo

Il Consiglio di Amministrazione, con esclusione di quelli espressamente riservati dalla legge al Consiglio stesso, può delegare i suoi poteri ad un Comitato Esecutivo, composto da tre a cinque Amministratori, compreso il Presidente, determinandone le facoltà, le attribuzioni ed il funzionamento.

Il Comitato Esecutivo può riunirsi informalmente, deliberando anche senza riunione con voto espresso per via telefonica o telegrafica, confermato a mezzo di lettera o telescritto che sarà conservato agli atti della Società.

I membri effettivi del Collegio Sindacale assistono alle riunioni del Comitato Esecutivo.

Art. 16 Cariche sociali

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il proprio Presidente al quale compete la rappresentanza legale della Società come previsto al successivo art. 20.

Può inoltre nominare uno o più Vice Presidenti ed Amministratori Delegati, fissandone i poteri e facoltà, nonchè attribuire speciali poteri e facoltà ad altri singoli Amministratori.

I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

In caso di assenza o di impedimento sia del Presidente che dei Vice Presidenti, la presidenza è assunta da altro Amministratore designato dal Consiglio.

Il Consiglio nomina un Segretario che può essere persona anche estranea al Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e ne determina il compenso. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili deve essere in possesso di una esperienza di carattere interdisciplinare nei settori della amministrazione, della finanza e del controllo; dovrà inoltre possedere i requisiti di onorabilità richiesti per gli Amministratori.

L'attività, le funzioni e la responsabilità del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari sono quelle previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Il Consiglio di Amministrazione determina la durata dell'incarico e conferisce al Dirigente adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti allo stesso attribuiti.

Art. 17 Nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione, durata in carica dei suoi componenti

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette a undici Amministratori nominati dall'Assemblea.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e possono essere rieletti.

Nel Consiglio di Amministrazione devono essere presenti Amministratori indipendenti nel numero minimo e con i requisiti previsti per legge. L'Amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

Se viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio si intenderà decaduto dalla carica e dovrà essere convocata senza indugio l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

Alla nomina del Consiglio di Amministrazione si procede come segue.

Gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea, nel rispetto della disciplina di tempo in tempo vigente inerente all'equilibrio tra i generi, sulla base di liste presentate nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente nonché delle disposizioni del presente statuto, nelle quali i candidati in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina di legge e regolamentare nonché statutaria pro tempore vigente, devono essere elencati mediante l'attribuzione di un numero progressivo.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale e pubblicate in conformità con la normativa vigente.

Le liste dovranno essere corredate:

  1. delle informazioni relative all'identità dei titolari di diritti di voto che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;

  2. di una dichiarazione dei Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle disposizioni applicabili;

  3. di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonchè di una dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per le rispettive cariche, con indicazione dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartenga al genere meno rappresentato un numero di candidati almeno pari a quanto previsto dalle norme di legge e di regolamento inerenti all'equilibrio tra i generi tempo per tempo applicabili.

Un Azionista non può presentare nè votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli appartenenti al medesimo gruppo e coloro che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare la lista coloro che, da soli o insieme ad altri, rappresentino la quota di partecipazione al capitale sociale - espresso in azioni ordinarie che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari aventi ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di amministrazione - in misura pari alla percentuale più elevata individuata nel rispetto delle disposizioni in materia emanate da CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea dovrà essere indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.

Le liste per le quali non sono osservate le predette prescrizioni, sono considerate come non presentate.

Risulteranno nominati Amministratori i candidati, tranne l'ultimo in ordine progressivo, della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza"), nonchè il primo candidato della lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultante prima per numero di voti; fermo restando che, ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste presentate da Soci che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà della percentuale richiesta per la presentazione delle liste, come sopra indicato.

In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti Amministratori i candidati della lista che sia stata presentata dagli aventi diritto in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista ovvero, in subordine, dal maggior numero dei medesimi.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, D.Lgs. n. 58/1998, pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza, sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, D.Lgs. 58/1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti previsti, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra i generi.

Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, ovvero nel caso in cui gli Amministratori non siano nominati, per qualsiasi ragione, ai sensi del procedimento sopra previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, in modo da assicurare (i) la presenza di Amministratori indipendenti ex art. 148 TUF nel numero complessivo minimo richiesto

dalla normativa pro tempore vigente e (ii) il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Amministratori tratti da liste presentate da Soci si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:

a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'Amministratore cessato e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;

b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare (i) la presenza di Amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente e (ii) il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi.

Art. 18 Adunanze del Consiglio

Il Consiglio si riunisce ogni volta che il Presidente o il Comitato Esecutivo, se nominato, lo reputi necessario, non meno però di quattro volte l'anno.

La convocazione sarà fatta mediante avviso inviato mediante posta elettronica, o qualunque altro mezzo per cui possa essere data prova dell'avvenuta ricezione, almeno tre giorni prima e nei casi di urgenza almeno un giorno prima di quello fissato per l'adunanza.

Le adunanze possono tenersi anche al di fuori della sede sociale purchè nel territorio dello Stato italiano o di altro Stato appartenente alla Unione Europea.

I membri effettivi del Collegio Sindacale assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 19 Validità delle adunanze del Consiglio

Le deliberazioni sono valide se assunte con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevarrà la determinazione per la quale ha votato il Presidente.

Ai sensi dell'art. 2388, comma 1, c.c., la partecipazione alle riunioni del Consiglio può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite da colui che presiede la riunione. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che la riunione del Consiglio si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione. Le deliberazioni sono scritte nel libro dei verbali delle adunanze del Consiglio e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. L'indicazione degli Amministratori presenti alla riunione deve risultare dal verbale delle adunanze del Consiglio. Le copie e gli estratti dei verbali che non siano fatti in forma notarile saranno certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci.

Art. 20 Rappresentanza sociale

La legale rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta con firma individuale al Presidente del Consiglio o a chi ne fa le veci, con facoltà, anche senza bisogno di previa deliberazione del Consiglio, di promuovere e resistere ad azioni giudiziarie in qualunque grado e tipo di giurisdizione, in Italia e all'estero, compresa la Corte Costituzionale, di promuovere arbitrati e resistere a domande di arbitrato sia rituali che liberi, di presentare esposti, denunce e querele in sede penale, di proporre ricorsi, gravami ordinari e

straordinari, nonchè istanze intese ad ottenere provvedimenti di urgenza e cautelari, di rinunciare agli atti del giudizio ed accettare rinunce, di rimettere querele e transigere controversie, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, di conferire all'uopo i necessari mandati o procure alle liti, di nominare procuratori e mandatari in genere, fissandone i poteri.

Agli altri Amministratori compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri loro conferiti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, dei Vice Presidenti, degli Amministratori Delegati o dei Direttori, gli atti sociali sono validamente firmati da due Amministratori.

Art. 21 Compenso

Al Consiglio di Amministrazione spetta una partecipazione agli utili nella misura indicata al precedente art. 8; l'Assemblea potrà inoltre assegnare ai membri del Consiglio una indennità annuale fissa.

Il Consiglio determina il compenso degli Amministratori investiti di particolari cariche, sentito il parere del Collegio Sindacale.

TITOLO V

Art. 22 Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale vigila sulla osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sulla adeguatezza della struttura organizzativa della Società per gli aspetti di competenza del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonchè sulla affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione, sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario e sulla adeguatezza delle disposizioni impartite alle società controllate, nonchè su tutte le altre attività ai sensi di legge; è composto da tre membri effettivi e da due supplenti.

Nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, i suoi componenti devono possedere i requisiti di onorabilità e di professionalità richiesti dalle disposizioni applicabili.

I Sindaci durano in carica per tre esercizi e possono essere rieletti, salva diversa disposizione di legge; l'Assemblea degli Azionisti ne fissa la retribuzione annuale all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Alla nomina del Collegio Sindacale si procede come segue.

I Sindaci effettivi e i Sindaci supplenti sono nominati dall'Assemblea, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dagli Azionisti nel rispetto della disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente nonché delle disposizioni del presente statuto, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo e devono risultare in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere. Ciascuna lista può essere composta di due sezioni: una per la nomina dei Sindaci effettivi e una per la nomina dei Sindaci supplenti; in mancanza di indicazioni in tal senso, tutti i candidati si intenderanno presentati per la nomina dei Sindaci effettivi.

Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste si applicano, oltre a quanto previsto nel presente Statuto, le disposizioni di legge e di regolamento pro tempore vigenti. Le liste dovranno essere corredate:

  1. delle informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.

  2. di una dichiarazione dei Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle disposizioni applicabili;

  1. di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, comprensiva dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da ciascuno di essi eventualmente ricoperti presso altre società, nonchè di una dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonchè l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per le rispettive cariche; le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa un numero di candidati alla carica di Sindaco effettivo e un numero di candidati alla carica di Sindaco supplente almeno pari a quanto previsto dalle norme di legge e di regolamento inerenti all'equilibrio tra i generi tempo per tempo applicabili.

Un Azionista non può presentare nè votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli appartenenti al medesimo gruppo e coloro che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare la lista coloro che, da soli o insieme ad altri, rappresentino la quota di partecipazione al capitale sociale - espresso in azioni ordinarie che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari aventi ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di controllo - in misura pari alla percentuale più elevata individuata ai sensi dell'art. 147 ter, comma 1, del D.Lgs. n. 58/1998 nel rispetto delle disposizioni in materia emanate da CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea dovrà essere indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.

Le liste per le quali non sono osservate le predette prescrizioni, sono considerate come non presentate.

Risulteranno eletti Sindaci Effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il candidato indicato al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte di coloro che non siano collegati agli Azionisti di riferimento ai sensi dell'art. 148, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998. Risulteranno eletti Sindaci Supplenti il primo candidato nella lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte di coloro che non siano collegati agli Azionisti di riferimento ai sensi dell'art. 148, comma 2 del D.Lgs. n. 58/1998.

In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati della lista che sia stata presentata da Soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista ovvero in subordine, dal maggior numero dei medesimi.

La Presidenza del Collegio Sindacale spetterà al primo candidato della lista presentata dalla minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti fra due o più liste, si applicherà il paragrafo precedente.

In caso di presentazione di una unica lista, risulteranno eletti Sindaci Effettivi i primi n. 3 (tre) candidati e Sindaci Supplenti i successivi n. 2 (due) candidati nell'ordine precisato dalla lista medesima; la carica di Presidente sarà assegnata al primo dei candidati elencati. Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi, si provvederà alle necessarie sostituzioni nell'ambito dei candidati alla carica di Sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, secondo

l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati, fermo restando quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto per la carica di Presidente del Collegio Sindacale.

I componenti del Collegio Sindacale sono tenuti all'osservanza di limiti al cumulo degli incarichi previsti dalle disposizioni applicabili.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei Sindaci non si applicano nelle Assemblee per le quali è presentata un'unica lista oppure è votata una sola lista, ovvero nel caso in cui non sia presentata alcuna lista; in tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza relativa, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi.

Per le delibere di nomina dei Sindaci effettivi e supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa senza vincolo di lista e nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi. Ove l'integrazione riguardi Sindaci di minoranza, l'Assemblea delibererà ove possibile, su proposte presentate da Azionisti di minoranza che da soli o insieme ad altri Azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno la percentuale richiesta per la presentazione di liste per la nomina del Collegio Sindacale.

Art. 23 Riunioni del Collegio

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni anche mediante mezzi di telecomunicazione, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.

Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 24 Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti della Società è esercitata dal revisore legale o dalla Società di Revisione legale iscritti nel registro tenuto ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 39/2010.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti è nominato dall'Assemblea degli Azionisti, che ne determina anche il corrispettivo, a seguito di proposta motivata del Collegio Sindacale e può essere revocato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

L'incarico ha la durata prevista dalle disposizioni in materia e potrà essere rinnovato nel rispetto delle medesime.

TITOLO VI

Art. 25 Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

TITOLO VII

Art. 26 Diritti dei Rappresentanti Comuni

Il Consiglio di Amministrazione, a mezzo di comunicazioni scritte e/o di apposite riunioni con gli Amministratori da tenersi presso gli uffici della Società, dovrà informare adeguatamente i Rappresentanti Comuni degli Azionisti di risparmio, degli obbligazionisti e dei titolari di altri strumenti finanziari non partecipativi sulle operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle diverse categorie di azioni, delle obbligazioni e degli altri strumenti finanziari emessi.

TITOLO VIII

Art. 27 Durata della Società

La durata della Società è stabilita al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte per deliberazione dell'Assemblea.

La deliberazione di proroga non è causa di recesso del Socio ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile.

TITOLO IX

Art. 28 Liquidazione della Società

La liquidazione della Società è fatta a norma di legge.

Allo scioglimento della Società, le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di € 1,001 (unovirgolazerozerouno) per azione. Nel caso di raggruppamenti o frazionamenti azionari (come anche nel caso di operazioni sul capitale, ove sia necessario al fine di non alterare i diritti degli Azionisti di Risparmio rispetto alla situazione in cui le azioni avessero valore nominale), tale importo fisso per azione sarà modificato in modo conseguente.

Firmato Mario Notari

REGISTRAZIONE

[X] Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo
ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.

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L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, ove dovuta, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

[ ] In bollo: con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico
Informatico (M.U.I.).
[ ] In bollo: con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad
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2007 n. 9836/2007.
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[X] In carta libera: per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto
esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

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