Regulatory Filings • Dec 23, 2024
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Informazioni essenziali ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'articolo 130 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato e integrato ("Regolamento Emittenti")
Le presenti informazioni essenziali sono da ultimo aggiornate ai sensi e per gli effetti degli articoli 128 e 131 del Regolamento Emittenti per dare atto di quanto segue:
Di seguito si riportano, in grassetto sottolineato, le informazioni aggiunte, riformulate o aggiornate rispetto al testo di informazioni essenziali pubblicate in data 5 gennaio 2024.
In data 11 aprile 2022, Federico De Nora ("Federico De Nora"), FDN S.p.A. ("FDN S.p.A." e congiuntamente a Federico De Nora, "FDN"), Norfin S.p.A. ("Norfin"), SNAM S.p.A. ("SNAM") e Asset Company 10 S.r.l., società interamente controllata da SNAM ("AC 10" e, congiuntamente a SNAM, l'"Investitore"; l'Investitore, FDN e Norfin, collettivamente, le "Parti" e ciascuna una "Parte") hanno sottoscritto un patto parasociale, successivamente integrato e modificato in data 27 maggio 2022, 21 giugno 2022, 1 febbraio 2023 e 23 dicembre 2024 (il "Patto Parasociale"), volto, tra l'altro, a disciplinare taluni profili della governance di Industrie De Nora S.p.A. ("IDN" o la "Società" o l'"Emittente"), nonché i termini e le modalità di esercizio di alcuni diritti amministrativi e dispositivi inerenti alle partecipazioni detenute dalle Parti nel capitale sociale della Società, a decorrere dal 30 giugno 2022 (la "Data Rilevante"), data di avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul mercato regolamentato Euronext Milan ("Euronext Milan"), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
Ciò premesso, si riportano qui di seguito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 122 del TUF e dell'art. 130 del Regolamento Emittenti, le informazioni essenziali relative alle pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale ed efficaci a decorrere dalla Data Rilevante.
Industrie De Nora S.p.A., società di diritto italiano, con sede legale in Milano, via Leonardi Bistolfi 35, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano – Monza – Brianza – Lodi n. 03998870962, con capitale sociale interamente sottoscritto e versato pari a Euro 18.268.203,90, suddiviso in: (i) n. 51.203.979 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale e quotate sull'Euronext Milan (ISIN IT0005186371) (le "Azioni Ordinarie"), e (ii) n. 150.481.195 azioni a voto plurimo, senza indicazione del valore nominale (ISIN IT0005486706), che danno diritto a tre voti ciascuna, ai sensi dell'art. 2351 del cod. civ., nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società e non sono quotate su alcun mercato regolamentato (le "Azioni a Voto Plurimo").
I soggetti aderenti al Patto Parasociale sono i seguenti:
Il Patto Parasociale ha ad oggetto: (i) tutte le Azioni a Voto Plurimo; (ii) tutte le ulteriori azioni di qualsiasi categoria – ivi incluse, se del caso, le Azioni Ordinarie – e/o strumenti finanziari partecipativi di IDN che siano sottoscritti, scambiati o acquistati da una Parte a qualsiasi titolo; (iii) tutte le obbligazioni o altri titoli o strumenti finanziari convertibili in, scambiabili con o che conferiscano al proprio titolare il diritto alla sottoscrizione o all'acquisto di, azioni di qualsiasi categoria o strumenti finanziari partecipativi di IDN; nonché (iv) ogni altro diritto, titolo e/o strumento finanziario (inclusi diritti di opzione e/o warrant) che dia diritto all'acquisto e/o alla sottoscrizione e/o allo scambio e/o alla conversione di azioni di qualsiasi categoria e/o strumenti finanziari partecipativi e/o obbligazioni convertibili in, o scambiabili con, azioni di qualsiasi categoria o strumenti finanziari partecipativi o convertibili in azioni di qualsiasi categoria (collettivamente, le "Azioni"), possedute da ciascuna Parte alla Data Rilevante, nonché di cui le Parti abbiano acquisito e/o dovessero acquisire la titolarità, direttamente o indirettamente, durante l'intero periodo di efficacia del Patto Parasociale (ed eventuali suoi successivi rinnovi).
(1) Giacomo De Nora e Niccolò De Nora, figli di Federico De Nora, detengono congiuntamente in comunione pro indiviso: (i) la piena proprietà di n. 500.000 azioni di FDN S.p.A. (pari al 2% del capitale sociale) e (ii) la nuda proprietà di n. 17.500.000 azioni di FDN S.p.A. (pari al 70% del capitale sociale); Federico De Nora detiene il diritto di usufrutto senza diritto di voto sulle azioni detenute in nuda proprietà da Giacomo De Nora e Niccolò De Nora, fermo restando che, in deroga al disposto dell'art. 2352 comma 1, cod. civ., il diritto di voto spetta congiuntamente ai nudi proprietari Giacomo De Nora e Niccolò De Nora che lo esercitano tramite la madre Francesca Cassinelli, la quale agisce in qualità di rappresentante comune, ferma restando l'assenza di autonomia decisionale in capo alla stessa in merito all'esercizio dei diritti di voto (si precisa, infatti, che il rappresentante comune Francesca Cassinelli ha il compito di esprimere le intenzioni di voto di Giacomo De Nora e Niccolò De Nora, agendo altresì quale terzo arbitratore in caso di contrasto tra gli stessi). Le restanti n. 7.000.000 (sette milioni) di azioni di FDN S.p.A. (pari al 28% del capitale sociale) sono detenute da Federico De Nora.
(2) Michele De Nora detiene una partecipazione pari al 72,28% del capitale sociale di Norfin, mentre Tommaso De Nora una partecipazione pari al 9,24% del capitale sociale di Norfin. Le rimanenti azioni, pari al 18,48% del capitale sociale di Norfin, sono invece concesse in usufrutto a Michele De Nora, e Tommaso De Nora ne ha quindi la nuda proprietà. Michele De Nora possiede quindi complessivamente il 90,76% dei diritti di voto di Norfin, mentre Tommaso De Nora il 9,24% dei diritti di voto di Norfin.
(3) In particolare, SNAM è soggetta al controllo di fatto, anche ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 2), cod. civ. e dell'art. 93 TUF, di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., che detiene per il tramite di CDP Reti S.p.A. il 31,352% del capitale sociale di SNAM.
La seguente tabella riporta il numero di Azioni (e di diritti di voto alle stesse riferite) detenute dalle Parti alla data odierna:
| Soggetto Aderente | N. di Azioni conferite al Patto Parasociale |
N. diritti di voto riferiti alle Azioni complessivamente conferite al Patto Parasociale |
% sul totale dei diritti di voto di IDN (**) |
% totale diritti di voto riferiti alle Azioni conferite al Patto Parasociale(**) |
|---|---|---|---|---|
| Federico De Nora | 6.619.560 Azioni a Voto Plurimo(*) | 19.858.680 | 3,951% | 4,392% |
| Federico De Nora S.p.A. | 88.847.684 Azioni a Voto Plurimo(*) | 267.042.895 | 53,127% | 59,066% |
| 499.843 Azioni Ordinarie | ||||
| Norfin S.p.A. | 11.474.617 Azioni a Voto Plurimo(*) | 34.591.497] | 6,882% | 7,651% |
| 167.646 Azioni Ordinarie | ||||
| Asset Company 10 S.r.l. | 43.539.334 Azioni a Voto Plurimo(*) | 130.618.002 | 25,986% | 28,891% |
| SNAM S.p.A. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 151.148.684 Azioni | 452.111.074 | 89,946% | 100% |
(*) Ai sensi dell'art. 2351 del cod. civ. e dello statuto sociale di IDN in vigore alla data odierna, ciascuna Azione a Voto Plurimo attribuisce 3 voti nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.
(**) Percentuali approssimate alla terza cifra decimale.
Ai sensi del Patto Parasociale, ciascuna Parte si impegna a: (i) esercitare i propri diritti di voto nelle Assemblee dei soci di IDN, così come ogni diritto, potere e/o facoltà a essa spettante in qualità di azionista di IDN al fine di dare piena efficacia e tempestiva esecuzione alle disposizioni del Patto Parasociale e dello statuto sociale di IDN; e (ii) far sì che, nella misura massima consentita dalla legge applicabile e nei limiti previsti dal Patto Parasociale, gli amministratori della Società di propria designazione (esclusi gli Amministratori Indipendenti e, per quanto occorrer possa, l'Amministratore Non Esecutivo SQ ove ancora in carica ai sensi del Paragrafo 5.2.1 con riferimento al Consiglio di Amministrazione in carica alla Data Rilevante), nel rispetto dei propri doveri fiduciari, esercitino i rispettivi diritti di voto e ogni altro loro diritto, potere e/o facoltà a loro attribuiti (anche nell'ambito dell'esercizio delle prerogative spettanti alla Società nei confronti delle Società del Gruppo ai fini dell'attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e ss. del Codice Civile), e pongano in essere o si astengano dal porre in essere ogni atto o attività nell'esercizio del loro mandato, al fine di dare piena efficacia e tempestiva esecuzione alle disposizioni del Patto Parasociale e dello statuto sociale di IDN.
Inoltre, a norma del Patto Parasociale, ciascuna Parte dichiara e garantisce alle altre Parti, per sé, per le proprie affiliate e per le persone che agiscono di concerto con la stessa, di non essere parte, né che diventerà parte per tutta la durata del Patto Parasociale (ed eventuali successivi rinnovi), direttamente o indirettamente per il tramite di interposta persona o fiduciari, di patti parasociali o altri accordi relativi alla Società, rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 122 del TUF e diversi dal Patto Parasociale, fatta esclusiva eccezione per il diritto di (i) Federico De Nora, FDN e/o Norfin di stipulare eventuali patti parasociali tra loro e/o le rispettive affiliate e/o Cessionari Autorizzati (come di seguito definiti), e (ii) SNAM e AC 10 di stipulare eventuali patti parasociali tra loro e/o le rispettive affiliate e/o Cessionari Autorizzati.
Si precisa, infine, che nel Patto Parasociale le Parti hanno, tra l'altro, dato espressamente atto dell'esercizio del controllo esclusivo della Società, alla Data Rilevante, da parte di FDN S.p.A. ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. e dell'art. 93 del TUF, nonché dell'assenza di esercizio da parte di FDN S.p.A. e delle società dalla stessa controllate, per tutta la durata del Patto Parasociale (e ogni successivo rinnovo), di attività di direzione e coordinamento sulla Società ai sensi degli artt. 2497 e ss. del cod. civ..
Ai sensi del Patto Parasociale, le Parti hanno concordato di nominare il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in carica alla Data Rilevante, per 3 (tre) esercizi fino alla data di approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2024, e composto da 12 (dodici) membri (di cui: (a) n. 5 (cinque) amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance (ciascuno un "Amministratore Indipendente"), e (b) n. 4 (quattro) amministratori che rappresentano il genere meno rappresentato secondo quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 1-ter, del TUF (ciascuno un "Amministratore di Quota di Genere")) designati dalle Parti come segue:
Il Patto Parasociale prevede, altresì, che, ai fini del primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente successivo alla Data Rilevante, il Consiglio di Amministrazione di IDN sia nominato per 3 (tre) esercizi e sia composto da 12 (dodici) membri, di cui: (a) 4 (quattro) Amministratori Indipendenti; e (b) almeno 3 (tre) Amministratori di Quota di Genere. L'elezione avverrà sulla base del meccanismo di voto lista previsto nello statuto sociale di IDN e in conformità a quanto segue:
(4) Si precisa che l'Assemblea ordinaria di IDN ha nominato, in data 20 giugno 2022, l'Amministratore Indipendente Alessandro Garrone su designazione di SQ Invest S.p.A., che si è impegnato ad effettuare, nell'ambito del collocamento istituzionale funzionale all'ammissione alla negoziazione delle azioni ordinarie dell'Emittente sull'Euronext Milan alla Data Rilevante, ordini vincolanti per la sottoscrizione e/o l'acquisto di Azioni Ordinarie per un importo complessivo pari ad Euro 100.000.000,00. Le previsioni di cui agli impegni di investimento di SQ Invest S.p.A. hanno trovato compiuta e integrale esecuzione e, per l'effetto, non sono più efficaci, né applicabili alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società a partire dal primo rinnovo successivo alla Data Rilevante.
Inoltre, ai sensi del Patto Parasociale, a decorrere dal secondo rinnovo del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente successivo alla Data Rilevante, il Consiglio di Amministrazione di IDN sarà nominato per 3 (tre) esercizi e sarà composto da sarà composto da 11 (undici) membri (fatto salvo l'eventuale accordo delle Parti di incrementare a n. 12 (dodici) il numero dei membri), di cui: (a) 4 (quattro) Amministratori Indipendenti; e (b) 5 (cinque) Amministratori di Quota di Genere. L'elezione avverrà sulla base del meccanismo di voto lista previsto nello statuto sociale di IDN e in conformità alle disposizioni sopra indicate per il primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, che troveranno applicazione, mutatis mutandis, fatta eccezione per quanto di seguito previsto:
La designazione degli Amministratori di Quota di Genere avverrà secondo un criterio di proporzionalità e alternanza, in conformità a quanto segue, salvo diverso accordo tra le Parti:
(i) al secondo rinnovo successivo alla Data Rilevante, e ad ogni due successivi rinnovi, n. 4 (quattro) Amministratori di Quota di Genere saranno indicati nella Lista Congiunta Amministratori congiuntamente da FDN e Norfin e n. 1 (uno) Amministratore Quota di Genere sarà indicato nella Lista Congiunta Amministratori dall'Investitore, e
(ii) al terzo rinnovo successivo alla Data Rilevante, e ad ogni due successivi rinnovi, n. 3 (tre) Amministratori Quota di Genere saranno indicati nella Lista Congiunta Amministratori congiuntamente da FDN e Norfin e n. 2 (due) Amministratori di Quota di Genere saranno indicati nella Lista Congiunta Amministratori dall'Investitore.
Qualora, il numero minimo di Amministratori di Quota di Genere previsto dalla legge applicabile e da nominare in conformità a quanto precede sia diverso da 5 (cinque), le Parti concorderanno in buona fede un criterio di ripartizione dei candidati alla carica di Amministratori di Quota di Genere da includere nella Lista Congiunta Amministratori che rifletta sostanzialmente nella misura massima possibile il criterio di proporzionalità e alternanza sopra descritto.
Ai sensi del Patto Parasociale, le cariche di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Amministratore Delegato di IDN sono attribuite, rispettivamente, a 2 (due) amministratori nominati tra gli amministratori designati congiuntamente da FDN e Norfin e da questi ultimi indicati. Con riferimento al Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in carica alla Data Rilevante, ai sensi di quanto precede, su indicazione congiunta di FDN e Norfin, Federico De Nora è stato nominato quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e Paolo Enrico Dellachà quale Amministratore Delegato della Società.
Inoltre, ai sensi del Patto Parasociale le Parti hanno convenuto che, con riferimento al Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in carica alla Data Rilevante, la carica di Lead Independent Director ai sensi del Codice di Corporate Governance sia attribuita a Maria Giovanna Calloni, Amministratore Indipendente designato congiuntamente da FDN e Norfin. Successivamente, la carica di Lead Independent Director sarà attribuita secondo un criterio di alternanza – in ciascun rinnovo del Consiglio di Amministrazione – tra gli Amministratori Indipendenti designati dalle Parti, restando inteso che per il primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente successivo alla Data Rilevante la carica di Lead Independent Director sarà attribuita a 1 (uno) Amministratore Indipendente designato congiuntamente da FDN e Norfin e da questi ultimi indicato.
Ai sensi del Patto Parasociale, qualora, per qualsiasi motivo, un amministratore nominato dalle Parti (e, per quanto riguarda il Consiglio di Amministrazione in carica alla Data Rilevante, diverso dall'Amministratore Non Esecutivo SQ) cessasse anticipatamente la propria carica ovvero una o più Parti abbiano intenzione di sostituire un amministratore di propria designazione, le Parti si sono impegnate affinché, nella misura massima consentita dalla legge applicabile, l'amministratore in sostituzione sia nominato nella persona designata dalla Parte che aveva in precedenza nominato il soggetto da sostituirsi.
Quanto sopra non trova applicazione con riferimento al Consiglio di Amministrazione in carica alla Data Rilevante, qualora l'Amministratore Non Esecutivo SQ cessasse anticipatamente dalla propria carica per qualsiasi ragione prima della scadenza naturale della stessa, nel cui caso le Parti (i) faranno sì che, nella misura massima consentita dalla legge applicabile, gli altri amministratori di propria designazione (con l'esclusione degli Amministratori Indipendenti) non procedano a deliberare, in sede di cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione, la nomina di alcun sostituto, né a convocare l'Assemblea affinché deliberi in tal senso e (ii) nella successiva prima Assemblea ordinaria utile, eserciteranno i propri diritti di voto per far sì che la stessa, in primo luogo, non nomini alcun sostituto e, in secondo luogo, deliberi in favore della riduzione del numero complessivo dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 12 (dodici) a 11 (undici), fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dal precedente Paragrafo 5.2.1 in relazione al primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente successivo alla Data Rilevante.
Infine, fatto salvo il caso di Trasferimenti Consentiti (come di seguito definiti), qualora una Parte cessi di detenere Azioni della Società, detta Parte dovrà fare quanto necessario per far sì che gli amministratori da essa designati e che siano ancora in carica rassegnino immediatamente le dimissioni.
Ai sensi del Patto Parasociale, le decisioni relative alle materie di seguito elencate (le "Materie Consiliari Rilevanti") saranno di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente e per l'adozione delle relative delibere le Parti, nella misura massima consentita dalla legge applicabile, faranno in modo che ogni amministratore designato (con esclusione degli Amministratori Indipendenti e, per quanto occorrer possa, dell'Amministratore Non Esecutivo SQ ove ancora in carica ai sensi del Paragrafo 5.2.1 con riferimento al Consiglio di Amministrazione in carica alla Data Rilevante) eserciti i propri poteri e diritti di voto in modo coordinato e congiunto insieme agli amministratori designati dalle altre Parti, di modo che, qualora non sia raggiunta una posizione comune tra tali amministratori, gli amministratori designati dalle Parti (diversi dagli Amministratori Indipendenti e, per quanto occorrer possa, dall'Amministratore Non Esecutivo SQ ove ancora in carica ai sensi del Paragrafo 5.2.1 con riferimento al Consiglio di Amministrazione in carica alla Data Rilevante) esprimeranno voto contrario all'approvazione della relativa delibera:
complessivo (su base annuale) superiore a Euro 40.000.000,00 (quaranta milioni/00), eccezion fatta per le operazioni specificamente incluse nel business plan o per le operazioni tra società del gruppo IDN;
Ai sensi del Patto Parasociale, le Parti hanno convenuto che IDN istituisca e mantenga per tutta la durata del Patto Parasociale (ed eventuali suoi successivi rinnovi) i seguenti comitati endoconsiliari:
(i) Comitato Controllo, Rischi ed ESG, composto da 3 (tre) membri di cui: (a) 2 (due) Amministratori Indipendenti ovvero, qualora l'amministratore designato dall'Investitore ai sensi e per gli effetti della lettera (b) che segue sia un Amministratore Indipendente, n. 2 (due) amministratori (di cui n. 1 (uno) Amministratore Indipendente) designati da FDN insieme a Norfin; (b) 1 (uno) amministratore designato dall'Investitore.
Il Presidente del Comitato Controllo, Rischi ed ESG sarà scelto secondo un criterio di alternanza – in ciascun rinnovo del Consiglio di Amministrazione – tra i rispettivi amministratori designati dalle Parti ai sensi delle lettere (a) e (b) di cui sopra come di seguito previsto. Precisamente.
Il Comitato Controllo, Rischi ed ESG delibera con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica;
(ii) Comitato Nomine e Remunerazione, composto da 3 (tre) membri, di cui: (a) 2 (due) Amministratori Indipendenti ovvero, qualora l'amministratore designato dall'Investitore ai sensi e per gli effetti della lettera (b) che segue sia un Amministratore Indipendente, 2 (due) amministratori (di cui n. 1 (uno) Amministratore Indipendente) designati da FDN insieme a Norfin; e (b) 1 (uno) amministratore designato dall'Investitore.
Il Presidente del Comitato Nomine e Remunerazione sarà scelto secondo un criterio di alternanza – in ciascun rinnovo del Consiglio di Amministrazione – tra i rispettivi amministratori designati dalle Parti ai sensi delle lettere (a) e (b) di cui sopra come di seguito previsto. Precisamente:
Il Comitato Nomine e Remunerazione delibera con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica;
quale ricoprirà il ruolo di Presidente del Comitato; e (b) 2 (due) membri scelti tra gli amministratori designati dall'Investitore. Il Comitato Strategie delibera: (a) per le materie relative al business plan, piani industriali e/o strategici (e relative modifiche), nel caso in cui le stesse si riferiscano esclusivamente al business idrogeno/energy transition, con il voto favorevole di almeno 4 (quattro) membri, qualora il Comitato Strategie sia composto da 5 (cinque) membri, o di almeno 5 (cinque) membri, qualora il Comitato Strategie sia composto da 6 (sei) membri, restando inteso che in caso di mancato raggiungimento di tale maggioranza in una riunione del Comitato, alla successiva riunione per la determinazione su tali materie sarà richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; (b) per tutte le altre materie, delibera con la presenza della maggioranza dei componenti in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Ai sensi del Patto Parasociale, le Parti hanno concordato che il Collegio Sindacale dell'Emittente in carica alla Data Rilevante sia nominato per 3 (tre) esercizi fino alla data di approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2024 e sia composto da 6 (sei) membri, di cui: (a) 3 (tre) sindaci effettivi (i "Sindaci Effettivi"), ivi incluso 1 (uno) sindaco appartenente al genere meno rappresentato ("Sindaco di Quota di Genere"); e (b) 3 (tre) sindaci supplenti (i "Sindaci Supplenti"), ivi incluso 1 (uno) Sindaco di Quota di Genere, in carica, designati dalle Parti come segue:
Il Patto Parasociale prevede, altresì, che, per ogni rinnovo del Collegio Sindacale dell'Emittente successivo alla Data Rilevante, il Collegio Sindacale di IDN sarà nominato per 3 (tre) esercizi e sarà composto da 6 (sei) membri, di cui: (a) 3 (tre) Sindaci Effettivi (ivi incluso 1 (uno) Sindaco di Quota di Genere); e (b) 3 (tre) Sindaci Supplenti (ivi incluso 1 (uno) Sindaco di Quota di Genere). L'elezione del Collegio Sindacale dell'Emittente avverrà sulla base del meccanismo di voto lista previsto nello statuto sociale di IDN e in conformità a quanto segue:
Ai sensi del Patto Parasociale è prevista la preventiva approvazione scritta da parte dell'Investitore ai fini dell'adozione delle delibere dell'Assemblea relative alle materie di seguito elencate (le "Materie Assembleari Rilevanti"), di modo che, qualora non consti tale preventiva approvazione dell'Investitore, tutte le Parti esprimeranno in Assemblea voto contrario all'approvazione della relativa delibera:
Il termine "Trasferimento" e tutte le espressioni connesse sono da intendersi secondo la relativa definizione contenuta nel Patto Parasociale.
Ai sensi del Patto Parasociale, le Parti si sono impegnate a non Trasferire (in tutto o in parte) le Azioni sino alla scadenza del termine di 6 (sei) mesi dalla Data Rilevante (il "Periodo di Lock-up").
Il divieto di Trasferimento durante il Periodo di Lock-up menzionato al precedente Paragrafo 5.3.1, nonché le ulteriori limitazioni relative al Divieto di Trasferimento a Concorrenti da parte dell'Investitore, ai Diritti di Prima Offerta di FDN e Norfin e dell'Investitore, al Diritto di Trascinamento di FDN, al Diritto di Covendita di Norfin e dell'Investitore descritti nei successivi Paragrafi 5.3.3, 5.3.4 e 5.3.5, non troveranno applicazione nel caso di Trasferimento di Azioni (in tutto o in parte) delle Azioni di titolarità di una Parte in favore di uno o più suoi Cessionari Autorizzati (come di seguito definiti) (ciascuno un "Trasferimento Consentito"), a condizione che:
solidalmente obbligata con il Cessionario/i Autorizzato/i per l'adempimento degli obblighi di quest'ultimo/i ai sensi del presente Patto Parasociale;
(iii) nel caso in cui la Parte Trasferente Trasferisca in favore del/i Cessionario/i Autorizzato/i solo una parte delle (e non tutte le) Azioni della Parte Trasferente, i diritti (ivi inclusi i diritti di governance) e gli obblighi di cui al Patto Parasociale dovranno essere esercitati dalla Parte Trasferente e dal Cessionario Autorizzato solo congiuntamente come un'unica e la medesima Parte e con riferimento a tutte (e non meno di tutte) le Azioni complessivamente detenute dalla Parte Trasferente e dal Cessionario Autorizzato, e la Parte Trasferente rimarrà solidalmente obbligata con il Cessionario/i Autorizzato/i per l'adempimento degli obblighi di quest'ultimo/i ai sensi del presente Patto Parasociale.
Ai sensi del Patto Parasociale, è da considerarsi "Cessionario Autorizzato":
Ai sensi del Patto Parasociale, l'Investitore non potrà Trasferire, per tutta la durata del Patto Parasociale (ed ogni eventuale successivo rinnovo) le proprie Azioni, in tutto o in parte, a un Concorrente (come definito nel Patto Parasociale) della Società ovvero ad un soggetto terzo che controlli o sia controllato da un Concorrente della Società (il "Divieto di Trasferimento a Concorrenti").
Ciascuno tra FDN e Norfin avrà un diritto di prima offerta, qualora, decorso il Periodo di Lock-up, l'Investitore intenda Trasferire ad uno terzo acquirente o a più terzi acquirenti nell'ambito di operazioni di mercato (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, cessioni di pacchetti azionari ai blocchi o operazioni di accelerated bookbuilding), un numero di Azioni che rappresentino, nell'arco del primo termine di efficacia del presente Patto Parasociale (ovvero in ciascun successivo rinnovo), complessivamente una percentuale superiore al 4% del capitale sociale della Società (il "Diritto di Prima Offerta di FDN e Norfin).
Inoltre, ciascuno tra l'Investitore e, a seconda dei casi, Norfin o FDN avrà un diritto di prima offerta qualora, decorso il Periodo di Lock-up, FDN e/o Norfin intenda Trasferire ad uno terzo acquirente o a più terzi acquirenti nell'ambito di operazioni di mercato (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, cessioni di pacchetti azionari ai blocchi o operazioni di accelerated bookbuilding), un numero di Azioni che rappresentino, nell'arco del primo termine di efficacia del presente Patto Parasociale (ovvero in ciascun successivo rinnovo), complessivamente una percentuale superiore al 4% del capitale sociale della Società (il "Diritto di Prima Offerta dell'Investitore").
Ai sensi del Patto Parasociale, FDN sarà tenuta a comunicare tempestivamente all'Investitore qualsiasi offerta che fosse ricevuta per iscritto da FDN avente ad oggetto il Trasferimento ad un terzo acquirente di una partecipazione tale che, ad esito del Trasferimento al terzo acquirente, quest'ultimo venga a detenere una quota superiore al 50% dei diritti di voto esercitabili nell'Assemblea ordinaria e straordinaria della Società, restando inteso che in tal caso l'Investitore avrà diritto di: (i) prendere parte alle negoziazioni relative al prospettato Trasferimento delle Azioni, ivi inclusa la definizione dell'eventuale processo di vendita, ed (ii) essere preventivamente consultato per le questioni inerenti alla nomina degli eventuali advisors incaricati di gestire l'eventuale processo di vendita e la definizione del budget di spese connesse al processo di vendita stesso.
Inoltre, successivamente al decorso del Periodo di Lock-Up, qualora FDN intendesse Trasferire, in tutto o in parte, le proprie Azioni e tale Trasferimento determinasse un Trasferimento a un terzo acquirente, diverso da un Cessionario Autorizzato, tale che, ad esito del Trasferimento al terzo acquirente, quest'ultimo venga a detenere una quota superiore al 50% dei diritti di voto esercitabili nell'Assemblea ordinaria e straordinaria della Società, FDN avrà il diritto (il "Diritto di Trascinamento") di darne comunicazione scritta alle altre Parti, le quali saranno obbligate a Trasferire tutte (e non meno di tutte) le proprie Azioni al terzo acquirente, al medesimo corrispettivo per Azione offerto dal terzo acquirente per l'acquisto delle Azioni che potrà essere solo in denaro, a condizione che il medesimo non sia inferiore al valore determinato secondo quanto stabilito nell'art. 2437-ter, comma 3, cod. civ..
Successivamente al decorso del Periodo di Lock-up, qualora FDN intenda Trasferire a un terzo acquirente (o a più terzi acquirenti nel contesto di un'operazione unitaria), alternativamente:
ciascuno tra Norfin e l'Investitore avrà il diritto (il "Diritto di Tag-Along") di richiedere al terzo acquirente di acquistare (a) una porzione delle Azioni di sua titolarità fino a concorrenza della la percentuale rappresentata dalle Azioni di FDN oggetto di Trasferimento, rispetto alla partecipazione complessivamente detenuta da FDN nel capitale sociale della Società, ovvero (b) nell'ipotesi di cui al precedente punto (ii), tutte le Azioni di sua titolarità.
A norma del Patto Parasociale, le disposizioni relative al Diritto di Tag-Along di Norfin e dell'Investitore non troveranno applicazione nel caso in cui, a seguito o nel contesto del perfezionamento del Trasferimento delle Azioni da parte di FDN, il terzo acquirente sia tenuto, ovvero intenda, promuovere un'offerta pubblica di acquisto totalitaria sulle rimanenti Azioni Ordinarie della Società ai sensi e per gli effetti delle applicabili disposizioni di legge.
A norma del Patto Parasociale, ciascuna Parte si impegna, per sé e per le proprie affiliate e persone che agiscono di concerto con la stessa, a non porre in essere azioni e/o comportamenti, a non sottoscrivere accordi, patti o intese, in qualunque forma stipulati, ovvero ad acquistare e/o sottoscrivere, a qualsivoglia titolo, direttamente o indirettamente, per il tramite di fiduciari o per interposta persona, in Borsa o fuori Borsa, Azioni o altri strumenti finanziari, che facciano sorgere a carico delle altre Parti, individualmente o in via solidale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 109 del TUF, l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulle azioni ordinarie della Società ai sensi delle applicabili disposizioni di legge. In caso di violazione anche di uno soltanto di tali obblighi che comporti a carico delle altre Parti l'obbligo di promuovere, individualmente o in via solidale, un'offerta pubblica di acquisto sulle azioni ordinarie della Società ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, la/e Parte/i inadempiente/i sarà/nno tenuta/e (in via solidale tra loro ove la violazione sia imputabile a più di una Parte) a manlevare e tenere indenne dette altre Parti per qualsiasi costo, onere, danno, perdita, passività di qualsiasi natura che alle stesse possa derivare a seguito e/o in relazione all'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulle azioni ordinarie della Società ai sensi delle applicabili disposizione di legge, fatta salva ogni ulteriore o diversa ragione di danno o di contestazione.
A norma del Patto Parasociale, le Parti concordano e si danno reciprocamente atto che la politica di dividendi di volta in volta adottata da IDN prevedrà come obiettivo la distribuzione in favore degli azionisti, in relazione ad ogni esercizio, di dividendi per un ammontare fino al 25% (venticinque per cento) dell'utile netto di pertinenza della Società, subordinatamente ai piani strategici di investimento, alle esigenze finanziarie e di investimento del gruppo IDN e nel rispetto, tra l'altro, delle limitazioni previste, tempo per tempo, dalla documentazione contrattuale regolante l'indebitamento finanziario del gruppo IDN e fermo in ogni caso restando che tale politica sarà implementata nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e resta demandata di volta in volta all'approvazione da parte dell'Assemblea degli azionisti della Società.
Ai fini del Patto Parasociale:
Inoltre, il Patto Parasociale prevede che i diritti e le prerogative riconosciuti a SNAM, AC 10 e, più in generale, all'Investitore ai sensi del presente Patto Parasociale sono previsti a condizione che, per tutta la durata del presente Patto Parasociale ed eventuali successivi rinnovi, l'intero capitale sociale di AC 10 sia interamente detenuto in piena proprietà da SNAM, fatta esclusiva eccezione per il caso in cui, entro e non oltre il 7 gennaio 2024, SNAM Trasferisca ad un Cessionario Autorizzato di cui alla lettera (a)(ii) della definizione di "Cessionario Autorizzato" descritta al Paragrafo 5.3.2 che precede una partecipazione nel capitale sociale di AC 10 non superiore in ogni caso al 49,99% dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee ordinarie e straordinarie di AC 10. In caso di violazione di tali requisiti, SNAM sarà tenuta ad acquistare irrevocabilmente e incondizionatamente tutte (e non meno di tutte) le Azioni di titolarità di AC 10, restando inteso che in caso di inadempimento da parte di SNAM di tale obbligazione, senza pregiudizio di ogni altro diritto e rimedio spettante alle altri Parti ai sensi della legge applicabile, ogni e qualsiasi diritto e prerogativa previsto a favore di SNAM, AC 10 e/o all'Investitore ai sensi delle disposizioni del Patto Parasociale si intenderanno risolti e cesseranno automaticamente di avere efficacia tra le Parti.
Le pattuizioni contenute nel Patto Parasociale, riprodotte in sintesi al precedente Paragrafo 5, rilevano ai sensi dell'art. 122, commi 1 e 5, lett. a) e b), del TUF.
Il Patto Parasociale ha durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla Data Rilevante (avvenuta in data 30 giugno 2022) e si rinnoverà tacitamente, di volta in volta, per ulteriori periodi di 3 (tre) anni ciascuno, salvo disdetta da comunicarsi per iscritto alle altre Parti, con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi rispetto alla scadenza del relativo termine. In data 23 dicembre 2024, avendo ciascuna Parte dichiarato irrevocabilmente che non intende comunicare, né comunicherà, alle altre Parti alcuna disdetta del Patto Parasociale entro il predetto termine di 6 (sei) mesi prima della scadenza del termine iniziale (ossia, entro il 30 dicembre 2024), le Parti hanno dato atto e concordato di rinnovare il Patto Parasociale agli stessi termini e condizioni per ulteriori 3 (tre anni) a decorrere dalla prima data di scadenza (i.e., 30 giugno 2025) e, quindi, fino al 30 giugno 2028.
Le Parti hanno, altresì, convenuto che:
Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale non influiscono sul controllo di diritto dell'Emittente che è esercitato da FDN S.p.A. ai sensi dell'art. 2359, comma 1, del cod. civ. e dell'art. 93 del TUF.
Il Patto Parasociale è stato depositato, limitatamente alle pattuizioni di rilevanza parasociale, in data 5 luglio 2022 presso il Registro delle Imprese di Milano – Monza – Brianza – Lodi con il numero di protocollo PRA/377311/2022/CMIAUTO. L'accordo modificativo del Patto Parasociale stipulato tra le Parti in data 1 febbraio 2023 è stato depositato in data 1 febbraio 2023 presso il Registro delle Imprese di Milano – Monza – Brianza – Lodi con il numero di protocollo PRA/66258/2023/CMIAUTO. Inoltre, l'Accordo di Modifica e Rinnovo del Patto Parasociale stipulato tra le Parti in data 23 dicembre 2024 è stato depositato in data 23 dicembre 2024 presso il Registro delle Imprese di Milano – Monza – Brianza – Lodi con il numero di protocollo PRA/851181/2024/CMIAUTO.
Le presenti informazioni essenziali relative alle pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale sono pubblicate, ai sensi dell'art. 130 del Regolamento Emittenti, sul sito internet di IDN, all'indirizzo https://www.denora.com/governance/corporate-documents-and-procedures.html.
23 dicembre 2024
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