AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

EAM Solar

Legal Proceedings Report Apr 22, 2019

3583_rns_2019-04-22_5897a59f-c897-4c7f-b65b-6b64130f0aeb.pdf

Legal Proceedings Report

Open in Viewer

Opens in native device viewer

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MILANO X Sezione penale composizione collegiale

All'udienza del giorno 18 aprile 2019 ha emesso la seguente

SENTENZA

P.Q.M.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.,

dichiara

Akhmerov Igor e Cavacece Alessandro responsabili dei reati loro ascritti al capo B) dell'imputazione - limitatamente ai campi fotovoltaici denominati Lorusso (n. 236482), Selvaggi (n. 248818), Giordano Domenica (n. 241258), Marulli Quattromini (n. 231801), Antonacci (216677), Scaltrito (213260), Di Mauro (244581)-, nonchè dei reati di cui al capo E) con riferimento al II Conto Energia, limitatamente ai campi fotovoltaici Lorusso, Marulli, Antonacci, Scaltrito e Di Mauro e alle relative richieste di concessione della tariffa incentivante;

dichiara

Akhmerov Igor, Giorgi Marco, Maggi Sebastiano e Pilotto Giuseppina responsabili dei reati loro ascritti al capo D) ed ai reati loro contestati al capo E), in relazione al IV Conto Energia e con riferimento alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, richieste di concessione della tariffa incentivante, schede tecniche finali di impianto, flash list e certificati di conformità;

dichiara

AKhmerov Igor e Giorgi Marco responsabili del reato loro ascritto al capo F);

e, riconosciuto il vincolo della continuazione interna ed esterna tra i reati rispettivamente ascritti futti gli imputati, concesse le attenuanti generiche alla sola Pilotto, valutate equivalenti alle contestate aggravanti,

condanna

Akhmerov Igor alla pena complessiva di anni quattro e mesi sei di reclusione; Giorgi Marco alla pena complessiva di anni tre e mesi sei di reclusione;

Maggi Sebastiano alla pena complessiva di anni due e mesi sei di reclusione;

Cavacece Alessandro alla pena complessiva di anni due di reclusione;

Pilotto Giuseppina alle pena complessiva di anni uno mesi quattro di reclusione ed euro 600,00 di multa.

Visti gli artt. 29, 32 bis , 32 ter e 32 quater c.p.,

applica

a tutti la pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la P.A. per la durata

delle pene rispettivamente inflitte, nonché ad Akhmerov e Giorgi anche le pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque e dell'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata delle rispettive pene principali.

Visti gli artt. 163 e 175 c.p.,

concede

a Cavacece Alessandro e Pilotto Giuseppina i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

Visto l'art. 531 c.p.p.,

dichiara

l'estinzione dei reati contestati al capo E), per quanto concerne il II Conto Energia, con riferimento alle perizie asseverate di fine lavori e alle schede tecniche finali di impianto relative ai campi fotovoltaici oggetto delle statuizioni di condanna per i reati di cui al capo B), per intervenuta prescrizione.

Visto l'art. 530 c.p.p.,

assolve

gli imputati dai residui reati loro rispettivamente ascritti perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 66 del D.L.vo 231/2001,

dichiara

insussistente la responsabilità:

  • delle società Fallimenti Energetic Source Green Investments srl, Energetic Source Solar Production srl ed Energetic Source Green Power srl per gli illeciti amministrativi loro rispettivamente contestati con riferimento ai campi fotovoltaici indicati nel capo B) dell'imputazione, denominati Lorusso (n. 236482), Selvaggi (n. 248818), Giordano Domenica (n. 241258), Marulli Quattromini (n. 231801), Antonacci (n. 216677), Scaltrito (n. 213260) e Di Mauro (244581) per mancata integrazione dei criteri di imputazione indicati nell'art. 5 D.Lgs. 231/2001;

  • delle società Enovos Solar Investments II srl, Fallimento Energetic Source Green Investments srl e Fallimento Energetic Source Green Power srl per gli illeciti ammistrativi loro rispettivamente ascritti con riferimento ai reati oggetto nel capo B), diversi da quelli sopra indicati, perché il fatto non sussiste;

  • delle società Ens Solar Four srl e Fallimento Energetic Source Green Power srl per gli illeciti amministrativi loro rispettivamente ascritti con riferimento al capo C) dell'imputazione, perché il fatto non sussiste;

-delle società Ens Solar Four srl, Ens Solar Five srl, Soc. Agr.En.Fo 3 a r.l., Soc. Agr.En.Fo 18 a r.l., Soc. Agr.En.Fo 44 a r.l., Soc. Agr.En.Fo 46 a r.l., Soc. Agr.En.Fo 60 a r.l., Soc. Agr.En.Fo 71 a r.l., Soc. Agr.En.Fo 73 a r.l., Fallimento Soc. Agr.En.Fo 14 a r.l., per gli illeciti amministrativi loro rispettivamente

2

contestati con riferimento al capo D), per mancata integrazione dei criteri di imputazione indicati nell'art. 5 D.Lgs. 231/2001.

Visti gli artt. 538 ss. c.p.p.,

condanna

-Akhmerov e Cavacece, con riferimento ai reati oggetto del capo B) per i quali è stata affermata la loro responsabilità, in solido con Avelar Managment Ltd. e Saem srl, al risarcimento dei danni in favore di GSE spa, da liquidarsi in separata sede, con condanno al pagamento di una provvisionale pari a euro 1.000.000,00;

-Akhmerov, Giorgi, Maggi e Pilotto, con riferimento ai reati oggetto del capo D), in solido con Aveleos S.A., Avelar Managment Ltd e Saem srl al risarcimento dei danni in favore di GSE spa, da liquidarsi in separata sede, con condanna al pagamento di una provvisionale pari a euro 2.000.000,00;

nonché tutti i predetti imputati alla rifusione delle spese processuali in favore di GSE spa, che liquida in euro 10.000,00, oltre IVA e CPA, ed al 15 per cento di detto importo a titolo di rimborso forfettario delle spese;

rigetta

le domande risarcitorie formulate nei confronti dei responsabili civili Ens Solar Four srl, Ens Solar Five srl, Agr.En.fo 3 srl, Agr.En.fo 44 srl, Agr.En.Fo 71 srl ed Energetic Source srl;

condanna

Akhmerov e Giorgi, unitamente alla responsabile civile Aveleos S.A., al risarcimento dei danni in favore delle società EAM Solar Italy Holding sri e EAM Solar ASA, da liquidarsi in separata sede, con pagamento di una provvisionale determinata in euro 5.000.000,00, nonché al rimborso delle spese processuali che liquida in complessivi euro 15.840,00 oltre IVA e CPA, ed al 15 per cento di detto importo a titolo di rimborso forfettario delle spese :

rigetta

le domande risarcitorie formulate nei confronti dei responsabili civili Avelar Energy Ltd. e Enovos Luxemburg S.A.,

condanna

Akhmerov, Giorgi e Pilotto al risarcimento dei danni in favore di Interporto Toscano Amerigo Vespucci, da liquidarsi in separata sede, con condanna al pagamento di una provvisionale determinata in euro 100.000,00 al rimborso delle spese processuali quantificate in euro 10.000,00 oltre IVA e CPA, ed al 15 per cento di detto importo a titolo di rimborso forfettario delle spese;

condanna

Akhmerov, Giorgi, Maggi e Pilotto al risarcimento dei danni in favore di Agr.En.Fo 60 a r.l., da liquidarsi in separata sede, con condanna al pagamento di una provvisionale determinata in euro 125.000,00 ed al rimborso delle spese processuali quantificate in euro 10.000,00 oltre IVA e CPA, ed al 15 per cento di detto importo a titolo di rimborso forfettario delle spese;

condanna

Akhmerov, con riferimento ai reati a lui ascritti ai capi B) ed E) per i quali è stato

dichiarato responsabile, al risarcimento dei danni in favore di Unicredit spa, da liquidarsi in separata sede, con condanna al pagamento di una provvisionale determinata in euro 500.000,00 ed al rimborso delle spese processuali quantificate in euro 7.000,00 oltre IVA e CPA, ed al 15 per cento di dețto importo a titolo di rimborso forfettario delle spese;

condanna

Akhmerov e Cavacece, con riferimento loro ascritti ai capi B) ed J.J. per i quali è rimmero e Gavaoco, con manistra in o tavo e di Ubi Leasing spa, da liquidarsi in separata sede, con condanna al pagamento di una provvisionale determinata in euro 800.000,00 ed al rimborso delle spese processuali quantificate in euro 7.000,00, oltre IVA e CPA, ed al 15 per cento di detto importo a titolo di rimborso forfettario delle spese.

Visto l'art. 640 quater c.p.,

ordina

la confisca per equivalente del profitto dei reati oggetto del capo B), per i quali è intervenuta condanna, nei confronti di Akhmerov fino alla concorrenza di euro 7.990.359,85 e nei confronti di Cavacece fino alla concorrenza di euro 82.374,84; la confisca per equivalente del profitto dei reati oggetto del capo D), nei confronti di Akhmerov fino alla concorrenza di euro 13.066.063,33, nei confronti di Giorgi fino alla concorrenza di 6.533.031,66, nei confronti di Maggi fino alla concorrenza di euro 1.088.838,61 e nei confronti di Pilotto fino alla concorrenza di euro 21.776,77.

Visto l'art. 321 c.p.p.,

dispone

la restituzione agli imputati di eventuali beni in sequestro il cui valore sia in eccesso rispetto alle somme confiscate.

Visto l'art. 544, comma 3, c.p.p.,

indica

in giorni novanta il termine per il deposito della sentenza.

Così deciso in Milano, il 18 aprile 2019.

Il Presidente M. Bi saccal

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.