AGM Information • Dec 19, 2024
AGM Information
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CLAUDIO DESCALZI, Amministratore Delegato ELISA BARONCINI - Consigliere MASSIMO BELCREDI - Consigliere CRISTINA SGUBIN - Consigliere RAPHAEL LOUIS L. VERMEIR - Consigliere con collegamento in videoconferenza e teleconferenza tramite sistema aziendale: ROBERTO CICIANI - Consigliere FEDERICA SEGANTI - Consigliere Assente giustificata CAROLYN ADELE DITTMEIER - Consigliere b) per il Collegio Sindacale, i Signori: nella sala in San Donato Milanese (MI): - ROSALBA CASIRAGHI - Presidente del Collegio Sindacale - ENRICO MARIA BIGNAMI - Sindaco effettivo con collegamento in videoconferenza dagli uffici di Roma: - MARCELLA CARADONNA - Sindaco Effettivo con collegamento in videoconferenza tramite sistema aziendale: ANDREA PAROLINI - Sindaco effettivo GIULIO PALAZZO - Sindaco effettivo E presente, inoltre, il dott. Giovanni Coppola, Magistrato della Corte dei conti delegato al controllo sulla gestione finanziaria dell'Eni, collegato in videoconferenza dagli uffici di Roma. c) assistono inoltre: nella sala in San Donato Milanese: l'Avv. Luca Franceschini, Segretario del Consiglio di Amministrazione; - l'Avv. Vanessa Siscaro, Responsabile della Segreteria del Consiglio di Amministrazione di Eni S.p.A.; - il Dott. Francesco Gattei, Direttore Generale e Chief Transition & Financial Officer di Eni; - il dott. Francesco Esposito, Responsabile Amministrazione e Bilancio di Eni S.p.A., collegato in videoconferenza dagli uffici di Roma; - il Dott. Ricci Giuseppe, Chief Operating Officer Industrial Transformation. con collegamento in videoconferenza dagli uffici di Roma: - l'avv. Marco Carella Prada, della Segreteria del Consiglio di Amministrazione. * ** * Il Presidente dichiara e dà atto: - di aver accertato l'identità e la legittimazione di tutti gli intervenuti;
Il Presidente dichiara che l'odierna riunione è stata regolarmente convocata con le modalità e nei termini di cui all'art. 19 dello statuto, con avviso in data 6 dicembre 2024 trasmesso in pari data per posta elettronica e che, partecipando alla adunanza n. 8 (otto) consiglieri su n. 9 (nove) consiglieri costituenti il Consiglio di Amministrazione, l'odierna riunione è validamente costituita per deliberare sul punto 3) dell'ordine del giorno.
Il Presidente comunica che gli altri punti all'ordine del giorno sono stati e saranno trattati successivamente e risulteranno da separato verbale.
* * *
Il Presidente passa quindi - con il consenso di tutti gli intervenuti – alla trattazione del punto 3) all'ordine del giorno, precisando che gli altri punti saranno trattati e risulteranno da separato verbale.
***
Il Presidente ricorda che nella riunione consiliare del 20 giugno scorso, il Consiglio ha approvato il progetto di fusione per incorporazione in Eni S.p.A. (in appresso anche "Società Incorporante") di Petroven S.r.]. (in appresso anche "Società Incorporanda", insieme a Eni "Società Partecipanti"), progetto che si allega al presente verbale sotto la lettera "A"; evidenzia che la fusione avverrà sulla base dei bilanci delle predette società chiusi al 31 dicembre 2023, regolarmente depositati presso i competenti Registri delle Imprese.
Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 2505 del codice civile e dell'art. 23.2 dello statuto, è attribuita al Consiglio di Amministrazione la facoltà di assumere - in vece dell'Assemblea - le deliberazioni ex art. 2502 del codice civile in merito alle operazioni di fusione alle quali partecipano Eni e società di cui Eni possiede almeno il novanta per cento del capitale sociale, situazione che ricorre nella fusione in oggetto in quanto il capitale della Società Incorporanda è interamente posseduto da Eni e tale situazione rimarrà sino all'esito della fusione.
Il Presidente ricorda che le ragioni economiche e giuridiche a sostegno di detta operazione sono esposte nel citato progetto e che, in particolare, l'operazione si colloca nell'ambito delle attività di efficientamento della logistica oil di prodotti petroliferi di Eni, consentendo una più efficace gestione dei processi operativi e decisionali e la stessa avrà un effetto economico benefico, derivante dall'integrazione delle strutture aziendali e delle competenze delle Società Partecipanti alla fusione.
Il Presidente ricorda che, poiché l'intero capitale sociale della Società Incorporanda è totalmente di titolarità dalla Società Incorporante:
l'intero capitale sociale della Società Incorporanda sarà annullato:
non saranno emesse nuove azioni della Società Incorporante a servizio della fusione (né altrimenti assegnate) ai sensi dell'art. 2504-ter del codice civile e conseguentemente non è previsto alcun rapporto di cambio;
ai sensi dell'art. 2505, primo comma, del codice civile non si applicano le disposizioni di cui all'art. 2501-ter c.c., n. 3), 4) e 5), e degli articoli 2501 quinquies e 2501 sexies del codice civile;
lo statuto di Eni non subirà modificazioni in quanto l'oggetto sociale della Società Incorporante già comprende l'attività della Società Incorporanda.
Il Presidente fa presente che, ai fini fiscali, la fusione è fiscalmente neutra, ai sensi dell'art. 172 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).
Il Presidente dichiara che il progetto di fusione citato è stato iscritto per "Eni S.p.A." presso il Registro delle Imprese di Roma il giorno 24 luglio 2024, mentre per la Società Incorporanda è stato iscritto presso il Registro delle Imprese di Genova il giorno 29 luglio 2024.
Il Presidente informa che sono rimasti depositati presso le sedi di ciascuna delle Società Partecipanti dal giorno 28 giugno 2024 i documenti previsti dall'art. 2501-septies del codice civile relativi alla operazione di fusione di competenza di ciascuna società e cioè:
1) il progetto di fusione;
2) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle Società Partecipanti alla fusione, con le relazioni previste dalle rispettive normative di riferimento;
3) i bilanci di esercizio al 31 dicembre 2023 delle Società Partecipanti alla fusione.
Il Presidente dichiara che alla data della presente riunione sono trascorsi sia il termine di trenta giorni di cui all'art. 2501-ter, ultimo comma, del codice civile sia il termine di trenta giorni di cui all'art. 2501-septies, primo comma, del codice civile.
I] Presidente dà atto inoltre che:
ai sensi dell'art. 70 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i. ("Regolamento Emittenti"), la Società Incorporante, essendo quotata in mercati regolamentati, ha messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società Incorporante, nell'apposita sezione del sito internet della medesima e sul meccanismo di stoccaggio centralizzato autorizzato da Consob denominato "lInfo", nei termini di legge, i documenti previsti dall'art. 2501-septies n. 1) (progetto di fusione) e n. 3) (bilanci di esercizio delle Società Partecipanti al 31 dicembre 2023) del codice civile;
ai sensi dell'art. 84 del Regolamento Emittenti è stata pubblicata in data 25 luglio 2024 su7 quotidiano "Il Corriere della Sera" la relativa informativa agli azionisti nonché l'avviso dell'avvenuto deposito del progetto di fusione presso il Registro delle Imprese di Roma;
non sono applicabili alla presente operazione di fusione le disposizioni contenute al comma 2 del predetto art. 70 del Regolamento Emittenti;
verrà esperita la procedura di informazione e consultazione di cui all'art. 47 della legge n. 428/1990 e s.m.i.,
la fusione è soggetta alla disciplina di cui al decretolegge 15 marzo 2012 n. 21 convertito, con modificazioni, in legge 11 maggio 2012 n. 56, e s.m.i. A tale riguardo, in data 17 maggio 2024 è pervenuta da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale - Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo la nota prot. DI-CAGP-0002597-P-17/05/2024, con la quale è stato comunicato il non esercizio dei poteri speciali;
secondo quanto previsto nel progetto di fusione, non sussistono i presupposti per assoggettare la presente operazione di fusione alla disciplina del controllo da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, di cui alla legge 10 ottobre 1990 n. 287 e successive modifiche e integrazioni;
"Petroven S.r.l." è una parte correlata di Eni, ma trattandosi di una società controllata da Eni e non esistendo in "Petroven S.r.l." interessi qualificati come "significativi" di altre parti correlate di Eni, non si applicano le procedure previste per le operazioni con parti correlate, come dispone il capitolo A.11, lett. i) della Policy ECG "Operazioni con Interessi degli Amministratori e Sindaci e Operazioni con Parti Correlate" per le operazioni "infragruppo", e dall'art. 14, comma secondo, del Regolamento operazioni con parti correlate adottato con delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e s.m.i.
Inoltre, il Presidente dichiara che non vi è stata alcuna richiesta (ai sensi dell'art. 2505 comma terzo c.c.) da parte dei soci rappresentanti almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale di Eni diretta ad ottenere che la decisione in ordine alla fusione sopra indicata fosse adottata a norma del primo comma dell'art. 2502 del codice civile.
Dichiara, infine, il Presidente che non vi sono modificazioni rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo intervenute fra la data in cui il progetto di fusione è stato depositato presso la sede sociale e la data odierna e che analoga segnalazione è stata trasmessa dall'Organo Amministrativo della Società Incorporanda.
Ciò premesso, il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare in merito alla approvazione del progetto di fusione.
Il Consiglio di Amministrazione con il voto espresso a viva voce a seguito di appello nominale, all'unanimità
delibera
1) di approvare il progetto di fusione per incorporazione di "Petroven S.r.l." in "Eni S.p.A.", progetto come sopra allegato sotto la lettera "A";
2) di stabilire che la fusione avverrà sulla base dei bilanci delle società partecipanti alla fusione relativi agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2023:
3) di approvare, sulla base del progetto di fusione sopra indicato, la fusione per incorporazione di "Petroven S.r.7." in "Eni S.p.A." alle condizioni indicate nel progetto medesimo e in particolare:
a) la fusione avrà efficacia, ai sensi dell'art. 2504 bis del codice civile, nell'anno 2025 dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sarà stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 del codice civile. Ai sensi dell'art. 2504 bis, terzo comma, del codice civile e con riferimento a quanto previsto dall'art. 2501 ter, primo comma, n. 6, del codice civile, le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante a decorrere dal 1° gennaio 2025. Ai sensi dell'art. 172, nono comma, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, gli effetti fiscali della fusione, ai fini delle imposte sui redditi, decorreranno dal 1º gennaio 2025;
b) non vi sarà alcun aumento di capitale né alcuna assegnazione di azioni di Eni;
c) il capitale sociale della Società Incorporanda sarà annullato senza concambio;
d) il patrimonio della Società Incorporanda sarà assorbito da Eni (Società Incorporante) con subentro di quest'ultima in tutti i rapporti qiuridici comunque facenti capo alla Società Incorporanda;
e) lo statuto di Eni non subirà modificazioni in quanto il suo oggetto sociale già ricomprende quello della Società Incorporanda;
4) di conferire all'Amministratore Delegato tutti i più ampi poteri, nessuno escluso od eccettuato, affinché, anche a mezzo di procuratori speciali, in base a quanto sopra deliberato e con osservanza dei termini e modalità di legge: - proceda alla stipula dell'atto di fusione;
fusione; compia ed autorizzi tutte le formalità necessarie ed
opportune per l'attuazione della fusione stessa, in particolare per il subingresso della Società Incorporante in tutti i beni, i diritti, i contratti, licenze, concessioni e rapporti di qualsiasi natura facenti capo alla Società Incorporanda con Enti Pubblici, Ministeri, Agenzie, persone fisiche e giuridiche; - faccia quant'altro necessario ed opportuno per l'esecuzione della presente delibera. Il tutto da ritenersi sin da ora per valido ed approvato e con esonero dei Direttori dei Pubblici Registri e delle Pubbliche Amministrazioni da ogni responsabilità. Il Consiglio di Amministrazione infine, all'unanimità, conferisce al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro, i poteri per apportare alla deliberazione sopra adottata ed ai relativi allegati eventuali modifiche formali richieste in sede di iscrizione presso il Registro delle Imprese e per compiere tutto quanto fosse necessario ed opportuno per il buon esito delle operazioni stesse. Dopo di che il Presidente dichiara esaurita la trattazione dell'argomento di cui al punto 3) dell'ordine del giorno, Sono le ore quattordici e quarantacinque Io Notaio vengo dispensata dal dare lettura degli allegati. Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale del quale, ho dato lettura alla parte comparente che, da me interpellata, lo approva. Scritto in parte a mano da me Notaio ed in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia su sei facciate intere e fin qui della settima di due fogli. La sottoscrizione avviene alle ore quattordici e quarantacinque Firmato: Giuseppe ZAFARANA ": Paola AVONDOLA NOTAIO siqillo

Il presente progetto di fusione per incorporazione della Petroven S.r.l. (di seguito anche ) nella Eni S.p.A. (di seguito anche Eni ) ter del codice civile dai consiglio di
amministrazione delle predette società. Poiché la Società Incorporante detiene, e deterrà f del codice civile e dunque nel presente progetto di fusione non sono riportate le informazioni di cui ai punti 3), 4) e 5) del primo ter del codice civile.
In considerazione di quanto sopra non è prevista né è consentita (ex art. 2504 ter del codice civile) alcuna emissione di nuove azioni da parte della Società Incorporante; quindi la medesima non procederà ad aumentare il proprio capitale sociale e la fusione si effettuerà senza alcun concambio.
Conformemente a quanto previsto dal predetto art. 2505 del codice civile, non si procederà quinquies del codice civile né, naturalmente, non essendoci concambio, si rende necessario predisporre la relazione degli esperti ex art. 2501 sexies del codice civile.
23.2 Petroven, la decisione in ordine alla fusione ex art. 2502 del codice civile verrà assunta dai rispettivi consigli di amministrazione.
delle società partecipanti alla fusione.
pag. 2 di 6 2497 di Eni, consentendo una più efficace gestione dei processi operativi e decisionali.
cessi decisionali e a consolidare nelle funzioni centrali di Eni i servizi ancillari, tra cui i processi di spedizione dei prodotti petroliferi e i sistemi ICT
di fabbrica. Tale centralizzazione e consolidamento generano benefici significativi, quali: i) Omogeneità Gestionale: l'uniformità dei processi operativi permette una gestione più coerente e integrata delle attività logistiche, riducendo le variabilità e migliorando la qualità del servizio; ii) : la centralizzazione consente di ; iii) Riduzione dei Costi: la riduzione dei flussi inter-company e l'eliminazione della forma societaria comportano una gestione più snella dei servizi amministrativi, societari e finanziari, con conseguente diminuzione dei costi associati; iv) Miglioramento della Competitività: la riorganizzazione permette di rispondere con maggiore agilità e reattività alle esigenze di mercato, migliorando la competitività complessiva dell'azienda.
una significativa riduzione dei costi e a una gestione più efficiente e integrata delle risorse aziendali.
Come sopra indicato, sono indicate nel presente progetto di fusione le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 6), 7) e 8) de ter del codice civile perché la Società Incorporante possiede capitale sociale della Società Incorporanda.
pag. 3 di 6 , con sede in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1, capitale sociale Euro 4.005.358.876,00 interamente versato, iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma e codice fiscale n. 00484960588, R.E.A. n. RM-756453, PEC: [email protected].
Petroven S.r.l. di Eni S.p.A.), con sede in Genova, Via Fiasella n. 16, capitale sociale Euro 918.520,00 interamente versato, iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Genova e codice fiscale n. 03881420107, R.E.A. n. GE-386750, PEC: [email protected].
333, convertito con legge 8 agosto 1992, n. 359. La documentazione attestante la costituzione- e lo statuto vigente della Società Incorporante sono
allegati al presente progetto di fusione rispettivamente sotto le lettere . già comprende quello della Società Incorporanda e poiché a servizio della fusione non saranno emesse azioni in considerazione del fatto che socio della Petroven, fusione.
bis, secondo comma, del codice civile, gli effetti giuridici della fusione si produrranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sarà stata eventualmente stabilita in sede di approvazione della fusione ex art. 2502 del codice civile.
pag. 4 di 6 bis, terzo comma, del codice civile e con riferimento a quanto previsto ter, primo comma, n. 6, del codice civile, le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante a decorrere dal 1° gennaio 2025.
fusione, ai fini delle imposte sui redditi, decorreranno dal 1° gennaio 2025.
Non esistono particolari categorie di soci né è previsto alcun trattamento particolare a favore dei possessori di titoli diversi dalle azioni.
Come indicato ex art. 2503 bis del codice civile che sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, la fusione non modifica i diritti dei possessori delle Obbligazioni di cui al prestito obbligazionario denominato Senior Unsecured Sustainability- (ISIN XS2637952610), emesso in data 14 settembre 2023, con scadenza 14 settembre 2030, convertibile in azioni ordinarie proprie
Vantaggi particolari eventualmente proposti a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione
Non è previsto alcun vantaggio a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione.
pag. 5 di 6 Società Incorporante subentrerà di diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo della Società Incorporanda e in tutte le ragioni, azioni e diritti, come in tutti gli obblighi, impegni e bis, primo comma, del codice civile.
Incorporanda; il totale delle attività e delle passività della stessa assegnate alla Società relazione a ciò, la Società Incorporante procederà anche alla cancellazione del valore della partecipazione nella Società Incorporanda iscritta in bilancio.
La fusione è soggetta alla disciplina di cui al decreto legge 15 marzo 2012 n. 21, convertito, con modificazioni, in legge 11 maggio 2012 n. 56, e successive modifiche e integrazioni. A tale riguardo, in data 17 maggio 2024 è pervenuta da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale - Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo la nota prot. è DICAGP-0002597-P-17/05/2024, con la quale è stato comunicato il non esercizio dei poteri speciali in quanto manifestamente insussistenti i presupposti per
Non sussistono i presupposti per assoggettare la fusione alla disciplina del controllo da parte 287 e successive modifiche e integrazioni.
Sussistono i presupposti per e legge 29 dicembre 1990 n. 428 e successive modifiche ed integrazioni.
******
Il presente progetto di fusione, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Eni S.p.A. in data 20 giugno 2024, è firmato, unitamente ai suoi allegati, e depositato ai sensi di legge dal Dott. Francesco Gattei, Chief Financial Officer della società incorporanda, a ciò delegato in forza di procura n. 18027/11272 del 14 maggio 2024 agli atti del Notaio Marco Sepe in Roma.
***
Il Presidente della Petroven S.r.l. Il Chief Financial Officer di Eni S.p.A.

STUDIO CASTELLINI
Firmato: Giuseppe ZAFARANA " ": Paola AVÓNDOLA NOTAIO sigillo
| Ministero dell'interno | DELIBERAZIONF. 12 agosto 1992. | ||
|---|---|---|---|
| DECRETO 9 settembre 1992. | Criteri per l'istruttoria delle domande di finanziamento relati | ||
| Rimozione dalle cariche di alcuni consiglieri della provincia di Reggio Calabria Pag. 12 |
al programma generale di metanizzazione del Mezzogiorne Pag. 2 |
||
| DECRETO 10 settembre 1992. | |||
| Rimozione di un consigliere e sindaco del comune di Cardeto dalle rispettive cariche Pag. 13 |
DECRETT E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ | ||
| Ministero della sanità | Università di Trento | ||
| DECRETO RETTORALE 11 agosto 1992. A |
|||
| DECRETO 7 settembre 1992. | Modificazioni allo statuto dell'Università Pag. | ||
| Autorizzazione agli ospedali riuniti di Bergamo al trapianto combinato di rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico. Pag. 13 |
li de R Università «La Sapienza» di Roma |
||
| DECRETO 7 settembre 1992. | n હોં |
||
| Autorizzazione agli ospedali riuniti di Bergamo al trapianto di rene tra persone viventi Pag. 14 |
DECRETO RETTORALE 20 agosto 1992. ﺎ ﺍﻟﻤﺘﺎﺯ Rettifica al decreto rettorale 23 luglio 1991 concernenti in |
||
| DECRETO 7 settembre 1992. | l'istituzione della facoltà di psicologia con il corso di laurea ir psicologia Pag. 28 . |
||
| Autorizzazione all'ospedate Niguarda Ca' Granda di Milano al trapianto di rene tra persone viventi Pag. 15 |
(I C | ||
| DECRETO 8 settembre 1992. | h: TESTI COORDINATI E AGGIORNATI |
||
| Autorizzazione all'IRCCS ospedale S. Raffaele di Milano al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico Pag. 15 |
Testo del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, coordinato con la legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359, recante: |
||
| Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato |
«Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica». Pag. 29 |
||
| DECRETO 8 luglio 1992. | € p |
||
| Delega di attribuzioni dei Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per atti di competenza dell'Ammini- strazione ai Sottosegretari di Stato on. Luigi Farace e on. Felice lossa Pag. 16 |
d ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI Ministero del tesoro: |
||
| Ministero della marina mercantile | Corso dei cambi e media dei titoli del 15 settembre 1992. Pag. 45 |
||
| DECRETO 10 settembre 1992. | Avviso concernente l'estrazione per l'ammortamento dell'( | ||
| Determinazione delle dotazioni organiche dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali Pag. 18 |
prestito redimibile 12% - 1980 Pag. 47 . | ||
| Ministero della sanità: Sospensione di autorizzazione di l'iminis- sione in commercio di specialità medicinali por-uso umano |
|||
| Ministero del turismo e dello spettacolo | |||
| DECRETO 14 settembre 1992. | Ministero delle finanze: | ||
| Ulteriore proroga del termine per la stipula delle convenzioni inerenti alla realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Sardegna Pag. 22 |
Rateazione di imposte dirette crariali dovitte dall associazione d JuAnni Verdi», in Roma |
||
| DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI | Sospensione della riscossione di un carico di E.V. E.V. accessori, dovuto dalla S.r.l. Cooperativa Facchini Robur, in Ascoli Piceno Pag. 47 p |
||
| Comitato interministeriale per la programmazione economica |
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: je Vacanze di posti di professore universifario di ruolo di prima c fascia da coprire mediante trasfermento Pag. 47 p |
||
| DELIBERAZIONE 12 agosto 1992. | |||
| Finanziamento di mutui per opere di edilizia sanitaria a valere sulla disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1992 - parte corrente Pag. 22 |
Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio: Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa d rurale ed artigiana di Forni di Sopra Pag. 47 |

Testo del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (in Gazzena Ufficiale - serie generale - n. 162 dell'I I luglio 1992 e avviso di rettifica in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 164 del 14 luglio 1992), coordinato con la legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359 (in Guzzetta Ufficiale - serie generale - n. 190 del 13 agosto 1992), recante: «Misure urgenti per il risanamento della finanza publica».
Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di 12.04 grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092. nonché dell'art. 10, commi 2 e 3. dei medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano i invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate d con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988. n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri). le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del o presente decreto e sino al 31 dicembre 1992, è sospesa la concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti e degli altri istituti di credito a favore delle regioni. delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle aziende degli enti locali e loro consorzi con onere totale o parziale a carico del bilancio dello Stato, con esclusione dei mutui destinati agli interventi nel settore della giustizia, agli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139 la), agli interventi per l'impiantistica sportiva di cui i all'articolo I, comma I, lettere b) e c), del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2. convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, e successive modificazioni ed antegrazioni (b), ai programmi di metanizzazione del Mezzogiorno di cui alla legge 28 novembre 1980, n. 784 (c), agli interventi previsti dalla legge 5 giugno 1990. m. 135 (d), concernenti la lotta contro l'AIDS, c al «Inanziamento dei disavanzi di esercizio nei settori della sanità e del trasporto locale. I mutui già concessi continuano ad essere regolati dalle disposizioni in base alle quali sono stati assunti.
I contributi ordinari spettanti alle amministrazioni provinciali e ai comuni ai sensi dell'articolo 2 del decretolegge 20 maggio 1992, n. 289 (e), sono ridotti del 5 per cento; la riduzione viene operata per intero all'atto della corresponsione della quarta rata dei contributi stessi. I predetti enti provvedono ad assestare il bilancio con apposita deliberazione entro il 30 settembre 1992. La tiduzione non viene operata nei confronti degli enti locali dissestati.
Nel comma 2 dell'articolo 5 della legge 31 dicembre 1991, n. 415 (f), le parole « ... è ridotta all'11,678 per cento.» sono sostituite dalle parole « ... è ridotta al 10,50 per cento.» e al comma 3 dello stesso articolo le parole «… è stabilito in lire 6.957 miliardi…» sono sostituite con le parole « ... è stabilito in lire 6.632 miliardi ... ».
Le misure previste dall'articolo 4, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (g), si applicano, per l'anno 1992, anche in assenza di livelli obbligatori uniformi di assistenza di cui al comma I dello stesso articolo.
(u) La legge n. 139/1992 reca: «Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna».
(b) Il D.L. n. 2,1987 reca: Misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico). Si trascrive il testo del relativo art. 1, comma 1, lettere h) (come sostituita dall'art. I del D.L. 2 febbraio 1988. n. 22. convertito, con modificazioni. dalla legge 21 marzo 1988, n. 92) e c ?:
«1. Il presente decreto definisce soggetti. procedure e modulità finanziamento per la realizzazione di programmi straordinari di interventi per l'impiantistica sportiva, finalizzati alla costruzione. all'ampliamento, al riattamento, alla ristrutturazione, al completamento, al miglioramento, alla sistemazione delle arce di parcheggio e servizio e all'adegnamento alle norme di sicurezza, di impianti sportivi, ivi comprese le attrezzature fisse e l'acquisizione delle relative arce. destinati:
a) (omissis):
b) a soddisjore, con strutture polițunzionali. le esigenze Phelfely attività agonistiche riferite a campionati delle diverse disglybhe sportive arretti agomistiche rigerite a campionan delle argentzione singlio
aveni carattere di programmaticità e competitività organizza di conservatori e
criteri di ufficialità:
e) a promuovere l'esercizio dell'attività sportiva mediame l'a realizzazione di strutture polifunzionali».
produzione e della gestione degli impianti del gruppo Liquigas Liquichimica e per la realizzazione del progetto di metagozzazione»
(d) La legge n. 135/1990 reca: «Programma di interventi urgenti per la prevenzione c la lotta contro l'AIDS».
(e) L'art. 2 del D.L. n. 289; 1992 (Disposizioni urgenti jn maloffia di finanza locate per il 1992), non convertito in legge per sead mize dei termini costituzionali e sostituito dal D.L. 20 luglio/1992: 10 342 (in corso di conversione in legge). era così formulato: 14
«Art. 2 | Contributi ordinari per le amministrazioni provincial per i comuni e per le comunità montane). -- I. A valere sul fondo ordinario-dicui all'art. 1. comma 1. lettera a), il Ministero dell'internole suigizzato. a corrispondere a ciascuna amministrazione provinciales ped l'anno 1992, un contributo pari a quello ordinario spettante (1991. incrementato dell'importo corrispondente al 4,5 per conto dello stesso contributo ordinario. Il contributo è corrisposto in quattro rate ugualientro il primo mese di ciascun trimestre.
A valere sul fondo ordinario di cui all'art. 1, comma 1, lettera a 1. il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a diascon comune. per l'anno 1992, un contributo pari a quello ordinario spettante nel 1991 incrementato dell'importo corrispondente al 4,5 per cento dello stesso contributo ordinario. Il contributo è corrisposto in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.
A valere sul fondo ordinario di cui all'art. 1. comma 1, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna comunità montana. per l'anno 1992, un contributo distinto in quote:
a) una di lire 270 milioni, finalizzata al finanziamento dei servizi indispensabili, da crogarsi entro il primo mese dell'anno:
b) una, ad esaurimento del fondo, ripartita tra le comunità montane in proporzione alla popolazione montana residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente, secondo i dati pubblicati dall'Unione nazionale comunità ed enti montani, da erogarsi entro il mese di ottobre 1992».
Il testo sopratrascritto è stato riprodotto nell'art. 2 del D.L. n. 342/1992, con identica formulazione, salvo l'inserimento di un comma, che ticne conto di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, fra il secondo e il terzo (che pertanto è divenito quarto), del seguente tenore: «3. I contributi di cui ai commi 1 c 2 sono ridotti del S per cento, con esclusione dei comuni dissestati, in applicazione dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 333 del 1992. La riduzione è applicata sulla quarta rata trimestrale».
(f) Il testo dell'art. S della legge n. 415/1991 (Legge finanziaria 1992), come modificato dal presente articolo, è il seguente:
«Art. 5. - 1. La quota variabile del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), della legge 14 giugno 1990, n. 158, al netto degli stanziamenti annuali previsti dalle leggi di settore, è determinata per l'anno 1994 in lire 287 miliardi; per gli anni 1992 e 1993 sono confermate le quote stabilite dall'art. 12 della legge 29 dicembre 1990, n. 405.
Per l'anno 1992 la quota del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali, loro derivati e prodotti analoghi, indicata all'art. 8, primo comma, lettera a), della legge 16 maggio 1970, n. 281, è ridotta al 10,50 per cento.
Il fondo comune per l'anno 1992 è stabilito in lire 6.632 miliardi ed è comprensivo delle somme di cui all'art. 1, comma 2, della legge [° febbraio 1989, n. 40, ed all'art. 1, comma 2, lettera b), del decretolegge 13 novembre 1990, n. 326, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 gennaio 1991, n. 4; detto fondo è ripartito ed erogato con le modalità ed i criteri di cui all'art. 1, comma 3, della predetta legge n. 40 del 1980
Alla determinazione dell'importo del fondo comune di cui al comma 3, concorrono gli stanziamenti di spesa iscritti nel bilancio di previsione per l'anno 1992 al cap. 2600 dello stato di previsione del Ministero della sanità, ai capitoli 5937 e 5959 dello stato di previsione del Ministero del tesoro ed al cap. 6862 del medesimo stato di previsione nel limite di lire 208 miliardi.
Rimangono acquisite al bilancio dello Stato per l'anno 1992 leentrate di cui all'art. I-duodecies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, per la parte spettante alle regioni a statuto ordinario, quelle di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 giugno 1979 e n. 150 del 2 giugno 1979, che affluiscono ai capitoli di entrata 3358, per la parte spettante alle regioni a statuto ordinario, e 3360, nonche quelle di cui all'art. 2, lettera a), della legge 29 novembre 1977, no 891».
(g) Il comma 5 dell'art. 4 della legge n. 412/1991 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) prevede che: «In caso di spesa sanitaria superiore a quella parametrica correlata ai livelli obbligatori uniformi di cui al comma I non compensata da minori spese in altri settori, le regioni decidono il ricorso alla propria e autonoma capacità impositiva ovvero adoltano, in condizioni di uniformità all'interno della regione, le altre misure previste dall'art. 29 della legge 28 febbraio 1986, n. 41».
l. Le amministrazioni, soggette a limitazioni delle assunzioni in base alla legge 29 dicembre 1988, n. 554 (a), a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1992, non possono effettuare nuove assunzioni, con esclusione di quelle consentite da specifiche disposizioni legislative.
inflazione programmato. A tal fine il Governo, entro i mese di settembre dello stesso anno, verificherà, d'intest in con le organizzazioni sindacali, l'entità degli aumenti
Per l'anno 1992, le somme relative ai fondi d incentivazione ed ai fondi per il miglioramento dell'effi cienza dei servizi comunque denominati, previsti clai s singoli accordi di comparto, non possono essere attribute n in misura superiore ai correlativi stanziamenti di bilancio per l'anno finanziario 1991.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono soppressi: il secondo periodo del e terzo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 27 settembre c 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869 (b), il secondo periodo del comma c 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 16 settembre 1987 z n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468 (c), nonché il comma 22-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 (d).
L'indennità di funzione di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 9 marzo 1989, n. 88 (e), resta determinata, per l'anno 1992, nell'ammontare deliberato e corrisposto per l'anno 1991. Le delibere del comitato esecutivo di cui al predetto articolo 13 (e), sono sottoposte, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero del tesoro.
Per l'anno 1992, l'autorizzazione del Consiglio dei Ministri di cui all'ottavo comma dell'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93 (f), a seguito delle ipotesi di accordo, può essere accordata qualora, sulla base di verifiche da compiersi dopo il 31 dicembre 1992, non risulti un aumento complessivo, per qualunque causa, né della massa salariale né della retribuzione media, rispetto a quelle registrate nel 1991, superiore al tasso di inflazione programmato.
Per l'anno 1992, gli enti e le aziende o società produttrici di servizi di pubblica utilità non possono adottare delibere in materia di retribuzioni e normazione del personale dipendente che, tenuto conto do vincolo i dell'invarianza delle tariffe e dei prezzi del sessizi prodotti, comportino il peggioramento dei frata rispettivi bilanci o comunque determinino/variazioni dol costo complessivo del rispettivo personale superiori al tasso programmato di inflazione.
La disposizione di cui al comma 6 è cso sa anche nei confronti del personale disciplinato dalle leggi 19 aprile 1981, n. 121, 8 agosto 1990, n. 231, 1 luglio 1988, 2 266, 30 maggio 1988, n. 186, 4 giugno 1989, n. 281 (g), nonché del personale comunque dipendente da enti pubblici non economici,
Per il periodo di cui al comma il trattamento economico del personale dirigente dello Stato e delle categorie di personale ad esso comunque collegate, nonché il trattamento economico del personale di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (h), restano determinati nelle misure in vigore al 1º gennaio 1992.
(
15.00 (a) La legge n. 554/1988 reca: «Disposizioni in materia di pubblico ia impiego».
ank (b) Il secondo periodo del terzo comma dell'art. 4 del D.L. n. 681/1982 (Adeguaniento provvisorio del trattamento economico dei il dirigenti delle amministrazioni dello Stato, unche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato) prevedeva che: «Al peral sonale con stipendio inferiore a quello spettante al collega con pari o te minore anzianità di servizio, ma promosso successivamente, è attribuito Osse lo stipendio di quest ultimo».
(c) Il secondo periodo del comma 7 dell'art. 1 del D.L. n. 379/1987 (Misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al l personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili l e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato) era cosi formulato: «A tutto il personale militare senza distinzione per il ruolo di appartenenza, compreso quello dell'Arma dei carabinieri e del 0 Corpo della guardia di finanza, con il trattamento stipendiale inferiore a a quello spettante al pari grado, avente pari o minore anzianità di servi-A 4 280 zio, ma promosso successivamente, è attribuito nel tempo lo stesso trattamento stipendiale di quest'ultimo: tale norma non si applica tra il personale delle tre Forze armate e quello delle Forze militari di polizia». S
(d) Il comma 22-bis dell'art. 2 del D.L. n. 387/1987 (Copertura Controller finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987. n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia) prevedeva che: «A tutto il personale della Polizia di Stato e a quello di તો cui alla tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982. n. 340, senza distinzione per il ruolo di appartenenza, con trattamento stipendiale inferiore a quello spettante al pari qualifica avente pari o minore anzianità di servizio, ma promosso successiva.
Avente, pari o minore anzianità di servizio, ma promosso successivan quest'ultimo; tale norma si applica al personale del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato autonomamente e nell'ambito dei rispettivi ruoli di appartenenza».
(e) L'art. 13 della legge n. 88/1989 (Ristrutturazione dell'Istiluto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) è così formulato:
«Art. 13 (Competenze dei dirigenti). - 1. I dirigenti dell'Istituto esercitano le attribuzioni loro conferite dalla legge, dai regolamenti e dagli organi, o che, comunque, non siano dalla legge attribuite alla competenza degli organi dell'Istituto e del direttore generale, ed assicurano, per quanto di competenza, il conseguimento degli obiettivi fissati nei programmi approvati dal consiglio di amministrazione. Lo stato giuridico ed il trattamento economico sono disciplinati dal decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertio in Irgge, con undirenzioni ddiintegrazioni.
I dirigenti garantiscono l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione attenendosi ai principi della legalità, della lempestività e della economicità della gestione; rispondono agli organi di ramministrazione dei risultati dell'attività svolta dagli apparati cui sono Spreposti e della gestione delle risorse ad essi demandate.
L'attribuzione della qualifica di dirigente superiore è deliberata co dal comitato esecutivo, su proposta del direttore generale, sulla base dici criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione che tengano conto delle capacità professionali, della cultura e delle attitudini individuali del dirigente; sono scrutinabili i primi dirigenti con un anzianità minima di tre anni nella qualifica.
Il comitato esecutivo delibera la concessione di una indennità di · funzione, in presenza dell'effettivo esercizio della funzione stessa, determinandola sulla base dell'importanza della funzione e delle connesse responsabilità, nonché dei disagi derivanti dalla mobilità e stabilisce i criteri generali per l'utilizzo temporaneo di dirigenti in funzioni diverse da quelle della qualifica rivestita.
I posti vacanti nella qualifica di dirigente sono coperti per la metà con il sistema del concorso pubblico di cui alla legge 10 luglio 1984, n. 301, e per l'altra metà mediante concorso riservato o scrutinio per merito comparativo tra i funzionari del nono livello funzionale. I criteri e le modalità del concorso riscrvato o dello scrutinio sono stabiliti dal comitato esecutivo.
L'attività di formazione per l'accesso alla dirigenza e quella di perfezionamento, specializzazione e aggiornamento professionale dei dirigenti e del restante personale sono svolte da apposite studiture dell'Intitato anche in collaborazione con unaloghe strutture dello Stato e degli "Ini enti pubblici.
La preposizione dei dirigenti generali alle relative funzioni. nell'ambito dell'amministrazione di appartenenza, è effettuata per gli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, dai rispettivi consigli di anuninistrazione, che ne danno notizia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri».
(f) L'ottavo comma dell'art. 6 della legge n. 93,1983 (Legge quadro sul pubblico impiego), come sostituito dall'art. 18 della legge 12 giugno 1990, n. 146, prevede che: «Il Consiglio dei Ministri, entro il termine di quindici giorni dalla formulazione dell'ipotesi di accordo. verificate le compatibilità finanziarie come determinate dal successivo art. 15, esaminate anche le osservazioni di cui al comma precedente, sottopone alla Corte dei conti il contenuto dell'accordo perché ne verifichi la legittimità ai sensi del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. La Corte dei conti si pronuncia nel termine di quindici giorni dalla ricezione dell'accordo. In caso di pronuncia negativa le parti formulano una nuova ipotesi di accordo, che viene nuovamente trasmessa al Consiglio dei Ministri. In caso di pronuncia positiva, entro il termine di dieci giorni dalla pronuncia stessa. le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sono recepite ed emanate con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri. La stessa procedura è adottata in caso di mancata pronuncia entro il termine indicato».
reca: «Disposizioni in materia di trattamento economico del personale nilitare»; la legge n. 266/1988 concerne la «Disciplina dello stato giuridico e del Iratiamento economico di attività del personale
dipendente dell'Islituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dell'Unione italiane delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA), dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e del Registro aeronautico italiano (RAI)»; la legge n. 186/1988 istituisce l'Agenzia spaziale italiana - ta legge n. 281/1985 reca: «Disposizioni sull'ordinamento della Commis- ENR sione nazionale per le società e la borsa; norme per l'identificazione dei ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ 2017 11:00 AM Porma 2018 10:00 PM Paris 2016 10:00 PM
2017 00 18 2017 11:00 AM 14 14 14 10 10 10 10 10 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000
100 100 1
n. 97, come sostituiti dall'art. 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 227 gli incrementi retributivi spettanti dal 1º gennaio 1992 e dal 1ºgennaio 1993
a titolo di acconto sull'adeguamento triennale, sono deferminati nella misura del tasso di inflazione programmato per diascuno degli anni 1992 e 1993 da applicare sugli-stipendi in vigore, rispettivamente, vil TAIO 1º gennaio 1991 ed al 1º gennaio 1992».
I. Nel comma 2 dell'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (a), sono soppresse le parole «aventi durata inferiore all'anno»; il comma 3 della medesima nonna è abrogato; nel comma 4 della medesima norma sono soppressi la parola «altresi» del primo periodo, nonché il secondo periodo.
(Soppresso dalla legge di conversione)
Gli stanziamenti iscritti sui seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1992 sono ridotti degli importi corrispondentemente indicati:
capitolo 1802 lire 50 miliardi; capitolo 1832 lire 100 miliardi: capitolo 1872 lire 250 miliardi;
71
Serie generale - n. 220
6911817
01
(1)
| capitolo 2102 lire 50 miliardi; | ||
|---|---|---|
| capitolo 2501 lire 50 miliardi: | ||
| capitolo 2502 lire 100 miliardi; | ||
| capitolo 2802 lire 150 miliardi: | ||
| capitolo 4005 lire 150 miliardi: | ||
| capitolo 4031 lire 250 miliardi; | ||
| capitolo 4051 lire 350 miliardi. |
(a) L'art. 33 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986), come modificato dal presente again 4171 200 (esgge finan
«Art. 33. --- 1. Il secondo comma dell'art. 3 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, è abrogato.
Per i lavori relativi ad opere pubbliche da appaltarsi, da concedersi o da alfidarsi dalle amministrazioni e dalle aziende dello Stato, anche con ordinamento autonomo, dagli enti locali o da altri enti pubblici non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi.
1 Abrogato !.
Per i lavori di cui al comma 2 è introdotta la facolia, esercitabile dall'amministrazione, di ricorrere al prezzo chiuso. consistente nel prezzo del lavoro al netto del ribasso di asta. aumentato del 5 per cento per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresi ai contratti aventi per oggetto forniture e servizi aggiudicati successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con quelle di cui al presente articolo».
I. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ia facoltà di impegnare le spese nei limiti dei fondi iscritti nel bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 1992 può essere esere esercitata limitatamente alle spese relative agli stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, alle competenze accessorie al personale, alle spese di funzionamento dei servizi istituzionali delle amministrazioni (ed in particolare a quelle afferenti le iniziative in atto per il potenziamento della sicurezza pubblica), agli interessi. alle poste correttive e compensative delle entrate, ai trasferimenti connessi con il funzionamento di enti decentrati. alle spese derivanti da accordi internazionali, nonché alle annualità relative ai limiti di impegno decorrenti da esercizi precedenti ed alle rate di ammortamento di mutui.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1992. è sospesa la facoltà di rilasciare garanzie dello Stato, di qualunque natura, in relazione agli oneri dipendenti da finanziamenti, anche sotto forma di prestiti obbligazionari. Resta ferma la concessione di garanzie dello Stato disposta da previsioni di legge,
Per effettive, motivate e documentate esigenze, Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Minist del tesoro, ovvero per sua delega il Ministro del teso fa su proposta dei Ministri interessati. può autorizza l'assunzione di ulteriori impegni di spesa nell'ambito de di disponibilità di bilancio, nonché il rilascio di garana el dello Stato,
Per l'anno 1992, le quote dei fondi speciali di c alle tabelle A e B approvate con l'articolo 2, comman co della legge 31 dicembre 1991, n. 415 (a), non utilizza qu alla data di entrata in vigore del presente decret pi costituiscono economie di bilancio, con esclusione quelle preordinate in connessione con accordi internazio nali o interessanti l'immigrazione e dell'accantonamen «Interventi vari in favore della giustizia», iscritto nelle predetta tabella A.
(4) Il comma 2 dell'art. 2 dell'arti. 2 della legge n. 415/1991 (Lega di
finanziaria 1992) prevede che: «Oli importi da iscrivere nei fondi sp ciali di cui 1972) prevedo 1988 n. n. port on schivere nondris proventi legislativ lege as ligosto 1986. n. 102. prevede possano essere approvato de st
nel triennio 1992-1994. restano determinati per l'unno 1992. in Jij Sl 37.343.345 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese corrent di secondo il dellaglio di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, e di in lire 5.385 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese leggere capitale, secondo il dettaglio di cui alla tabella B allegata alla present legge». - ()(
Art. S.
l. A decorrere dalla data di entrata in vigore de presente decreto, sono abrogate le disposizioni legislativim che accordano la garanzia dello Stato per il rischio dipi cambio su prestiti in valuta contratti da soggetti pubblico ve o privati direttamente oppure tramite istituzioni creditiziead nazionali, su mercati o presso istituzioni finanziarie internazionali e comunitarie. Per i prestiti contrati indi dipendenza delle finalità di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decrebio del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978. n. 218. gar successive modificazioni ed integrazioni. Fabrogazione a decorre dal 1º gennaio 1994. NOTATO
Art 5-bis.
l. Fino all'emanazione di un'organiqa discolina per l'itto le espropriazioni preordinate alla realizzazione discipere ada interventi da parte o per conto dello Stato, delle regioni p delle province, dei conumi e degli althi enti pubblici o di ". diritto pubblico, anche non ferritoriali o commigue, preordinate alla realizzazione di ogene o interventifsc dichiarati di pubblica utilità. l'indennità di espropriazione per le aree edificabili è determinata a norma dell'articologa, 13, terzo comma, della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (a), M sostituendo in ogni caso ai fitti coacervati dell'ultimoste decennio il reddito dominicale rivalutato di cui agli articoli se 24 e e seguenti del testo unico delle imposte Pe sui redditi, approvato con decreto del Presidente della P Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (b). L'importo così m determinato è ridotto del 40 per cento,
18-9-1992
6911899 Serie generale - n. 220
In ogni fase del procedimento espropriativo il soggetto st espropriato può convenire la cessione volontaria del bene. In sutal caso non si applica la riduzione di cui al comma I. 3. Per la valutazione della edificabilità delle arce, si derono considerare le possibilità legali ed effettive di l edificazione esistenti al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.
Per le aree agricole e per quelle che, ai sensi del comma 3, non sono classificabili come edificabili, si ia applicano le norme di cui al tiolo II della legge 22 ottobre 201971, n. 865 , e successive modificazioni ed integrazioni (c).
Con regolamento da emanare con decreto del ille legge 23 agosto 1988, n. 400 (d), sono definiti i criteri e i requisiti per l'individuazione dell'edificabilità di fatto di cui al comma 3.
Le disposizioni di cui al presente articolo in materia i di determinazione dell'indennità di espropriazione non si si applicano ai procedimenti per i quali l'indennità predetta sia d stata accettata dalle parti o sia divenuta non impugnabile o sia stata definita con sentenza passata in giudicato alla data ni di entrata in vigore della legge di conversione del presente . e decreto.
ni il 7. Nella determinazione dell'indennità di espropriazione per i procedimenti in corso si applicano le disposizioni di cui ul presente articolo.
ને હ (a) Il terzo comma dell'art. 13 della legge n. 2892/1885 (Risanavenento della città di Napoli) prevede che: «L'indennità dovuta ai d proprietari degli immobili espropriati sarà determinata sulla media del icovalore venale e dei fitti coarcevati dell'ultimo decennio purché essi icabbiano la dula certa corrispondente al rispettivo anno di locazione».
Librazione la dula certa corrispondente al rispettivo anno di locazione».
(b) L'art. 24 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato rie con D.P.R. n. 917/1986, come modificato dall'art. 23 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, così recita:
்டு «Art. 24 (Reddito dominicale dei terreni). - 1. 11 reddito ( dominicale è costituito dalla parte dominicale del reddito medio Cordinario ritraibile dal terreno attraverso l'esercizio delle attività nengricole di cui all'art. 29.
Gli articoli 25, 26, 27 e 28 riguardano, rispettivamente, la determinazione del reddito dominicale; le variazioni del reddito a dominicale; la denuncia e decorrenza delle variazioni; le perdite per
es mancala coltivazione e per eventi naturali.
ನ್ನ (c) La legge n. 865/1971 reca: «Programmi e coordinamento i dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per vi pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed di outorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edifizia に residenziale, agevolata e convenzionata». Il titolo Il concerne norme Il sull'espropriazione per pubblica utilità.
ાદ (d) Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina (o dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ) Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati () regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità li sollordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri. possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a guelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere
comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della foro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siamo adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzena Ufficiale.
I. Le aliquote contributive a carico dei lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico dovute all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme di previdenza esclusive e sostitutive della medesima sono aumentate di 0,6 panti a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e di ulteriori 0,2 punti a decorrere dal periodo di paga relativo al mese di gennaio 1993. I versamenti riferiti ai periodi di paga compresi fra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella di entrata in vigore della relativa legge di conversione, eseguiti in misura superiore a quella prevista dal presente comma, sono computati in diminucione dei contributi dovuti per i periodi successivi, fino a compensaione delle somme versate in eccesso.
Con la stessa decorrenza di cui al comma 1, sono aumentate di un punto le aliquote contributive dovute, ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233 (a), dai soggetti iscritti alle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e degli imprenditori agricoli a titolo principale. Le entrate derivanti dalle disposizioni cui, al presente comma e al comma 1 non sono fassuntes le riferimento per la quota di cui all'articolo 18/dolla legge 8 marzo 1989, n. 88 (b).
Salvo che gli accordi ed i contratti collewigi/auche aziendali. dispongano diversamente, stabilendo de le in
quale misura la mensa è retribuzione in natura. Vi valore del servizio di mensa, comunque gestito ed erogato e l'importo della prestazione pecuniaria sostitutiva di cossolid percepita da chi non usufruisce del servizio istitano dal l'azienda, non fanno parte della retribuzione a nessuri effetto attinente a istituti legali e contrattuali del rappolio di lavoro subordinato.
Sono fatte salve, a far data dalla loro decorrenza, le disposizioni degli accordi e dei contratti collettivi, anche aziendali, pur se stipulati anteriormente alla coala di entrata in vigore del presente decreto, che prevedono limiti e valori convenzionali del servizio di mensa di cui al comma 3 c dell'importo della prestazione sostitutiva di esso, percepita da chi non usufruisce del servizio istituito. a qualsiasi effetto attinente a istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro subordinato.
Rimangono in ogni caso ferme le norme relative all'inserimento del valore del servizio di mensa nella base imponibile per il computo dei contributi di previdenza e assistenza sociale. Restano altresì ferme, per la prestazione pecuniaria sostitutiva del servizio di mensa, le disposizioni dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, c successive modificazioni (c).
Alla rubrica dell'articolo 11 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (d), sono aggiunte le seguenti parole: «e controlli sul servizio di mensa».
All'articolo H della legge 20 maggio 1970. n. 300 (d), è aggiunto il seguente comma:
«Le rappresentanze sindacali aziendali, costituite a norma dell'articolo 19, hanno diritto di controllare la qualità del servizio di mensa secondo modalità stabilite dalla contrattazione collettiva».
(a) La legge n. 233/1990 reca: «Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavorati autonomi».
(b) Il testo dell'art. 18 della legge n. 88/1989 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), come modificato dall'art. 3 del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni. dalla legge 1" giugno 1991, n. 166, è il seguente;
«Ar1. 18.( Progetti speciali) -- 1. In relazione ad impegni derivanti dall'attuazione di disposizioni legislative sull'erogazione delle prestazioni e sulla riscossione ed accreditamento dei contributi ovvero per particolari esigenze organizzative connesse a tali settori, l'Istituto [trattasi dell'INPS, n.d.r.] elabora progetti a termine finalizzati a tali scopi da realizzare anche attraverso la sclezione ed assunzione di personale, su base regionale, mediante contratti di formazione e lavoro c contratti a lermine.
Con la contrattazione articolata di ente sono stabiliti i criteri per all'elaborazione e realizzazione di edit sono siatonia ehe parteripantia enelizato en estaturania di compensi incentivanti la produttività.
Al finanziamento di quanto previsto dai commi precedenti si provvede mediante una quota non superiore allo 0,10 per cento delle entrate indicate nel bilancio di previsione dell'Istituto.
3-bis. I progetti di cui al comma 1 dovramno in particolare essere finalizzati alla realizzazione di programmi per la lotta e il recupero della omissioni ed evasioni contributive, sulla base di specifiche, in termini finanziari, che serranno sottoposte all'esame del Ministro del lavoro e della previdenza sociule. Il comitato esecutivo dell'Istituto definità la quota dello stanziamento fissato ai sensi del comma 3 da destinare al finanziamento di incentivi connessi alla realizzazione dei predetti programmi. Tale quota non può essere comunque inferiore al 50 per cento della somna destinata a compensi incentivanti. Il pagamento dei compensi di cui al presente comma disposto previa valutazione e verifica dei risultati conseguiti, che dovranno essere comunicati al Ministro del lavoro e della previdenza speinter
(c) L'art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, come modificato dall'art. 3 della legge 11 dicembre 1990. n. 381, e dall'art. I della legge 11 agosto 1991, n. 268. è così formulato:
«Art. 48 ( Determinuzione del reddito di lavoro dipendente ) - 1. 11 reddito di lavoro dipendente è costituito da tutti i compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta anche sotto forma di partecipazione agli utili in dipendenza del rapporto di lavoro, comprese le somme percepite a titolo di rimborso di spese inerenti alla produzione del reddito e le erogazioni liberali.
a) i contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore ad cnli o casse aventi esclusivamente fine previdenziale o assistenziale in conformità a disposizioni di legge, di contratto collettivo o di accordo o regolamento aziendale:
h) le crogazioni fatte dal datore di lavoro, anche in forma assicurativa, in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte di spese sanitarie previste come interamente deducibili alla lettera e) del comma I dell'art. 10, purché indicate nel certificato rilasciato dal datore di lavoro in qualità di sostituto di imposta;
c) nel limite di importo e alle condizioni di cui alla lettera m) del comma 1 dell'art. 10, i premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni versati dal datore di lavoro, con o senza ritenuta a carico del la voratore, in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali purché indicati nel certificato del datore di lavoro di lavoro; i
d) le somministrazioni in mense aziendali, o le prestazion sostitutive, e le prestazioni di servizi di trasporto, anche se afidato a lerzi
e) l'utilizzazione delle opere e dei servizi di can al comma l dell'art, 65:
/) le crogazioni liberali eccezionali e non ricorrenti a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti e quelle di modico valore in occasione di festività, nonche i sussidi occasionali;
g I compensi riversibili di cui alle lettere b) e /) del comma l dell'art. 47.
mila al giorno, elevate a 100 mila per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio; in caso di rimborso delle spese di alloggio o di alloggio fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Le indennità è i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito.
Le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo nonché gli assegni di sede e le altre indennità percepiti per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella misura del 40 per cento del loro ammontare. Se per i servizi prestati all'estero dui dipendenti delle amministrazioni statali la legge prevede la corresponsione di una indennità base e di maggiorazioni acce sa collegate concorre a formare il reddito la sola indennità base nella misura del 40 per cento.
Le indennità di cui alla lettera g) del commà 1 dell'art. 47 percepite dai membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, dei consigli regionali e dai membri della Corte costituzionale costituiscono nell'inizzioni a misura dell'82 per conto del loro ammoniare al nello di i contributi previdenziali. Le restunti indennità indicate nella medesima lettera g) del comma 1 dell'ar1. 47 costituiscono reddito nella misura del 70 per cento del loro ammontare al netto dei contributi previdenziali.
Le rendite e gli assegni indicati alle lettere h) e i) del comma 1 dell'art. 47 si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura t
alle scadenze risultanti dai relativi titoli. Le rendite costituiscono reddito per il 60 per cento dell'ammontare percepito nel periodo di imposta.
Le mance di cui all'art. 47. comma 1. lettera 1), costituiscono reddito imponibile nella misura del 75 per cento dell'annontare percepito nel periodo d'imposta».
(d) L'art. Il della legge n. 300/1970 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e de gratifiili indacale nei luoghi di lavoro e nome sul collocamento), collocamento sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento, come
«Art. 11 (Attività culturali, ricreative e assistenziphine controlla sul sur servizio di mensa). - Le attività culturali, ricreative-ed assistenziali. servizio di mensa). — Le attività culturali. Ficreative ed assistènzian
promosse nell'azienda sono gestite da organismi formani amaggioranya
dai rappresentanti dei lavor . Specifical
Le rappresentanze sindacali aziendali, costituite a norma dell'art. 19. hanno diritto di controllare la qualità del servizio mensa scendo modalità stabilite dalla contrattazione collettiva». : ・・・・・
L'art. 19 della medesima legge così recita:
«Art. 19 (Costituzione delle rappresentanze sinda ali aziendali). -Rappresentanze sindacali aziendali possono cosare costituine ad
Rappresentanze sindaculi aziendali productive nell'ambito:
a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiornente rappresentative sul piano nazionale;
h) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell'unità produttiva.
Nell'ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento».
15-4-1992
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Per l'anno 1992 è istituita una imposta straordinaria immobiliare sul valore dei fabbricati e delle aree fabbricabili individuate negli strumenti urbanistici vigenti, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, posseduti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Soggetto passiro dell'imposta è il proprietario dell'immobile ovvero il titolare del diritto di usufruito, uso o abitazione sullo stesso, anche se non residente nel territorio dello Stato; l'imposta è dovuta proporzionalmente ulla quota di possesso. Non sono soggetti passiri lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, i consorzi tra detti enti, le unità sanitarie locali, le istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (u), e gli istituti autonomi case popoluri.
L'imposta è stabilita nella misura del 3 per mille del valore dei fabbricati e delle aree fubbricabili individunte negli strumenti urbanistici vigenti. Il valore è costituito, per i fabbricati iscritti in catasto, da quello che risulta. applicando all'ammontare delle rendite catastali determinate dall'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali a seguito della revisione generale disposta con il decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1999 (b), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990, un moltiplicatore pari a 100 per le unità immobiliari classificate o classificabili nei gruppi catasta!i A, B e C, con esclusione delle categorie A|10 e C¡1. pari a 50 per quelle classificate o classificabili nel gruppo D non possedute nell'esercizio d'impresa e nella categoria A¡10, e pari a 34 per quelle classificate o classificabili nella categoria C¡1. Per determinare il valore dei fabbricati non ancora iscritti in catasto si fa riferimento alla rendita delle unità immobiliari similari. Per le unità inmobiliari urbane direttamente adibite ad abitazione principale del possessore e dei suoi familiari, l'imposta è stabilita nella misura del 2 per mille del valore determinato ai sensi del presente connia, diminuito di 50 milioni di lire. Per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale deve intendersi quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale. e F suoi familiari, dimorano abitualmente. Per le unità immobiliari classificate o classificabili nel gruppo D possedute nell'esercizio d'impresa, il valore è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili applicando per ciascun anno di formazione dello stesso i seguenti coefficienti: 1992: 1.02; 1991: 1,03; 1990; 1,05; 1989; 1,10; 1988; 1,15; 1987; 1,20: 1986: 1,30: 1985: 1,40; 1984: 1,50; 1983: 1.60; 1982 e precedenti: 1,70. Per le arce fabbricabili individuate negli strumenti urbanistici vigenti, il valore è costituito dol valore venale in comune commercio ovvero, per le aree destinate ad attività di pubblica utilità, dall'ammontare delle indennità che gli enti pubblici competenti per lo svolgimento delle attività stesse hanno corrisposto o devono corrispondere.
Sono esenti dalla imposta:
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a) le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali di cui all'articolo 39 del testo unico delle imposte sui redditi. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (c);
b) i fabbricati desimati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione (d), e le foro pertinenze;
c) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateramense 11 febbraio 1929, reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810 (c):
d) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri per i quali ﺮﻱ ﺗ prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.
e) i fabbricati posseduti dagli enti indicati all'articolo 87, comma 1, lettera c), del citato testo unico delle imposte sui redditi (c), non aventi finalità di Incro, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività istituzionali di carattere didattico:
f} i fabbricati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (f):
g) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblicu 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni (f):
h) i fabbricati clossificati o classificabili nelle categorie catastali da E I a EJ9.
i) i fabhricati e le arce fubbricabili, nonché le quote di essi, appartenenti ai soggetti che alla data di entrata in vigore dei presente decreto risultano sottoposti a fallimento. a liquidazione coutta amministrativa o a concordato preventivo con cessione di beni.
L'imposta è riscossa mediante versamento di le modulità previste ai fini delle imposte sui negliți esti versamento deve essere effennato nel mesel di seriforme 1992. Tuttavia il versamento può essere effectidato alle odi 15 dicembre 1992: in tul caso le somme versare al con la 30
settembre 1992 devono cssere maggiorate del 3 vierti contra titolo di interessi, senza applicazione di sopradas e
Per l'anno 1992 è istituita una imposta straordinaria sull'ammontare dei depositi hancari, postall e presso istifuzi e sezioni per il credito a medio termine conti correnti depositi a risparmio e a termine, certificato di deposio d libretti e buoni fruttiferi, da chiunque detengti; sonoresto de buoni postali fruttiferi, i libretti di risparmio di president indicati all'articolo 41, primo comma, della legge piago fig 1982, n. 526 (i); lu raccolta interbancaria e intercreditifia nonché i depositi e i conti correnti intrattenuti dul del ord presso il sistema bancario e l'amministrazione possiglio se quelli detenuti da rappresentanze diplomatiche c confolari estere in Italia o da enti e organismi internazionali chite godono della esenzione dalle imposte sui reddiți. L'arministrazione postale e le aziende ed istituti di credito sono tenuti ad operare, con obbligo di rivalsa nei confronti dei correntisti e depositanti, una ritenuta del 6 per mille connisurata all'ammontare risultante dalle scritture
contabili alla data del 9 luglio 1992. L'imposta versala entro il 15 settembre 1992 con le modalità previste per il versamento delle ritenute di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (1).
Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi delle imposte di cui al presente articolo, nonché per il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Le imposte straordinarie di cui al presente articolo non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi.
35 -
(4) La legge n. 833. 1978 istituisce il Servizio sanitario nazionale. Si trascrive il testo del relativo art. 41:
«Art. 41 (Convenzioni con istituzioni sunitarie riconosciute che erogano assistenta pubblica). -- Salva la vigilanza tecnico-sanitario sanitario, sanitaria che chie consectate che numero anulla è innovato alle disposizioni vigenti per quanto concerne il regime giuridico-amministrativo degli istituti ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che escreitano l'assistenza ospedaliera, nonché degli
Salva la vigilanza tecnico-sanitaria spettante all'unità sanitaria locale competente per territorio, nulla è innovato alla disciplina migente per quanto concerne l'ospediale Galliera di Genova. Con legge dello
L'ille di Bato, Grano, atione ed in conformità, sensite della XIV disposizione di institutento
dell'Ordine maurizione ed in conformità, sentre ne riving de constitute de costine de cos presente legge.
I rapporti delle unità sunitarie locali competenti per territorio con gli istituti, enti ed ospedali di cui al primo comma che abbiano ottenuto la classificazione ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, nonchérero l'ospedale Galliera di Genova e con il Sovrano Ordine militare di Malta, sono regolati da apposite convenzioni.
Le convenzioni di cui al terzo comma del presente articolo devono essere stipulate in conformità a schemi tipo approvati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.
Le regioni, nell'assicurare la dotazione finanziaria alle unità sanitarie locali, devono tener conto delle convenzioni di cui al presente articolo».
(b) Si ritiene utile trascrivere il testo del dispositivo del D.M. 20 gennaio 1990:
«L'amministrazione del callasto e dei servizi tecnici erariali è i
se delle la procedere alla revisione delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, che verranno stabilite sulla base del valore unitario di mercato, ordinariamente ritraibile.
Gli uffici tecnici erariali sono tenuti a sentire preventivamente in merito i comuni competenti per territorio.
Il valore unitario di mercato da porre a base per la determinazione
delle tariffe nonché per le rendite catastali delle unità immobiliari a destinazione speciale o particolare, sarà determinato come media dei valori riscontrati nel biennio 1988-1989.
Le tariffe per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, saranno approvate con le procedure previste dagli articoli 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972. n. 650.
I fondi necessari saranno resi dispenibili negli ordinari capitoli di spesa dell'esercizio 1990».
Il suppl. straord. n. 9 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 229 del 30 settembre 1991, pubblica il D.M. 27 schembre 1991 con il quante 1991 con il quante e
sono state determinate le tariffe di estimo delle unità immobiliari urbane per l'intero territorio nazionale, in altuazione di quanto disposto di con il D.M. 20 gennaio 1990 soprariportato. Il supplemento è suddiviso in 91
fascicoli. ognuno dei quali riporta le tariffe di estimo relative a ciascuna . provincia.
(c) Si trascrivono, nell'ordine, le disposizioni del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986. alle quali il presente articolo fa rinvio:
«Art. 39 [come modificato dall'art, i D.L. 27 aprile 1990, n. 90. convertito, con modificazioni. dalla legge 26 giugno 1990, n. 90,
( Costruzioni rurali). -- 1. Non si considerumo produlive di reddito di fabbricati le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali. e relative pertinenze, appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono e destinate:
a) all'abitazione delle persone addette alla coltivazione della terra. alla custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali o alla vigilanzer di lavoratori agricoli, nonchè dei familiari conviventi a laro carien, conpre che le caratteristiche dell'immobile siano rispondenti alle esigenze delle attività esercitate:
b) al ricovero degli animali di cui alla lettera />) del comma 2 dell'art. 29 e di quelli occorrenti per la coltivazione;
c) alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;
d) alla protezione delle prante, alla conservazione dei prodotti agricoli e alle attività di manipolazione e trasfermazione di predotti
lettera c) del comma 2 dell'art. 29»,
«Art. 87 (Soggetti passivi), comma I, lettera co. I. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche: a)-b) (omissis);
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società. residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali».
(d) Si trascrive il testo degli articoli 8 e 19 della Costituzione: «Art. 8. - Tutte le confessioni religiose sono egualmentazione. davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse difla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti. in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze».
«Art. 19. --- Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di propria propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purchè non si tratti di riti contrari al buon costume».
(e) Il testo degli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateramense, reso esecutivo con la legge n. 810:1929. è il seguente:
«Art. 13. - L'Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà delle Basiliche patriarcali di San Giovanni in Laterano, di Santa Maria Maggiore e di San Paolo, cogli edifici annessi (allegato II, 1. 2 c 3).
Lo Stato trasferisce alla Santa Sede la libera gestione ed amministrazione della detta Basilica di San Paolo e dell'annesso Monastero, versando altresi alla Santa Sede i capitali corrispondenti alle somme stanziate annualmente nel bilancio del Ministero della publica istruzione per la detta Basilica.
Resta del pari inteso che la Santa Sedo è libera proprietaria del dipendente edificio di San Callisto presso Santa Maria in Trastevere (allegato II, 9).
Art. 14. - L'Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà del promine 14. In 13.44), agaili do con toven o gati in mosesso del in proprica dele propricia dele propriera dele
Siandenze (Tasta), Quali of coming por in prosesso del presente Trattato, la Villa Barberini in Castel Gandolfo con tutte le dotazioni. attinenze e dipendenze (allegato II. 5).
Per integrare la proprietà degli immobili siti nel lato nord del Colle Gianicolense appartenenti alla Sacra Congregazione di Propaganda Fide e ad altri Istituti ecclesiastici e prospicienti verso i palazzi valicani. lo Stato si impegna a trasferire alla Santa Sede od agli enti che saranno
da Essa indicati gli immobili di proprietà dello Slato o di terzi esistenti in
da Basa indicili di minopili di Proprio di Giari a Santa Santa Santa Santa Santa Santa Santa Santa Santa Santa Santa Santa Maria
Rail Aliani (1988) Manus (1988) Maria (1988)
7, 8, 10 e 11), e gli altri edifici nei quali la Santa Sede infavvenire credera di sistemare altri suoi Dicasteri, benché facenti parte del territorio dello Stato italiano, godranno delle immunità ficonosciute dal diritto internazionale alle sedi degli agenti diplomatici di Stati esteri.
Le stesse immunità si applicano pure nei riguardo delle altre chiese. anche fuori di Roma, durante il tempo in cui vongano nelle medesime. senza essere aperte al pubblico, celebrate funzioni coll'intervento del Sommo Pontefice.
Art. 16. - Gli immobili indicati nei tre articoli precedenti, nonché quelli adibiti a sedi dei seguenti Istituti pontifici: Università Gregoriuna, Istituto Biblico. Orientale. Archeologico, Seminario Russo. Collegio Lombardo, i due palazzi di Sant'Apollinare e la Casa degli esercizi per il Clero di San Giovanni e Paolo (allegato III, 1, I-bis, 2, 6, 7, 8), non suranno mai assoggettati a vincoli o ad espropriazioni per ciusa di
pubblica utilità, se non previo accordo con la Santa Sede, e statuno
csenti da tr verso qualsiasi altro ente.
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E in facoltà della Santa Sede di dare a tutti i suddetti immobili, indicati nel presente articolo e nei tre articoli precedenti, l'assetto che creda, senza bisogno di autorizzazioni o consensi da parte di antorità governative, provinciali o comunali italiane, le quali possono all'uopo Fare sicuro assegnamento sulle nobili tradizioni artistiche che vanta la Chiesa Cattolicio.
(f) La legge n. 104/1992 è la legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
(g) L'art. S-bis del D.P.R. n. 601/1973 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), aggiunto dall'art. I della legge 2 agosto 1982, n. 512, è cosi formulato:
concorrono alia formazione del reddito delle persone fisiche, del reddito delle persone giuridiche e dei redditi assoggettati all'imposta locale sui redditi, ai fini delle relative imposte, i redditi catastali degli immobili totalmente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineleche, cuando al construit, di prevali, di entile contribution continuente contribution consideration consideration
dell'utilizzazione dell'immobile dei redditi anzidetti, ai fini delle relative imposte, i redditi catastali dei errestim alimit in discussioni i cua sistem persone per di cui all'articolo 38, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.
Il mutamento di destinazione degli immobili indicati nel comma precedente, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stalo Stalo Stalo Stalo Stato Stato Stato Stato Si tributarie. Resta ferma ogni altra sanzione.
L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione agli uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni».
sportello o mediante conto corrente postale) e tramite delega alle aziende di credito. deil'imposta straordinaria inmobiliare. Il D.M. 1º settembre 1992. che disciplina le modulità di versamento, tramite delega agel ulfilio.
Postali, della medesina imposta sarà pubblicato nella Generia Ujficiali serie generale - n. 221 di domani 19 settembre 1992.
(i) Il primo comma dell'art. 41 della legge n. 526/1982 (Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia) prevede che: «L'esenzione ﺩ ﺍﻧﺘﻘﺎﯾﺎﺕ 77 ﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﻣﻌﺎﺷﺮ ﻣﺎﻧﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺩﺍﻧﺪ ﻣﺮﺩﺍﺩ ﺩﺭ ﻣﺮﮐﺰ ﺩﺭ ﺩﺭ ﺩﺭ ﺩﺭ ﺩﺭ ﺩﺭ ﺩﺭ ﺩﺭ ﺩﺭ ﺩﺭ ﺩﺭ ﺩﺭ ﺩﺭ ﺩﺭ ﺩﺭ ﺩﺭ ﺩﺭ ﺩﺭ ﺩﺭ ﺩﺭ ﺩﺭ ﺩﺭ ﺩﺭ ﺩﺭ ﺩﺭ ﺩﺭ ﺩﺭ ﺩﺭ ﺩﺭ ﺩﺭ ﺩﺭ ﺩﺭ ﺩﺭ ﺩﺭ ﺩﺭ ﺩﺭ quello delle poste e delle telecomunicazioni».
(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) è così formulato: «2. L'amministrazione postale e le aziende ed distituti di credito devono operare una ritenuta del trenta per cento, con othiao di rivalsa, sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai depositanii ed ai correntisti. Non sono soggetti alla ritenuta gli interessi corrisposti dalla Banca d'Italia sui depositi e conti delle aziende ed istituti di credito ne gli interessi corrisposii da aziende e istituti di credito italiani o da filiali italiane di aziende e istituti di credito esteri ad aziende e istitui di credito con sede all'estero, esclusi quelli pagati a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, o a filiali estere di aziende e istituti di credito italiani».
Con D.M. S agosto 1992, pubblicato nella Gazeria UJficiale - serie
generale - n. 189 del 12 agosto 1992, sono state disciplinate, fra l'alto
modalità di versamento dizzato al sportello o mediante conto corrente postale) dell'imposta straordinaria sui depositi bancari e postali.
Art. 8.
I. Nell'esercizio dei poteri previsti dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784 (a), l'anagrafe tributaria invia questionari ai soggetti utenti di forniture di energia elettrica nei fabbricati, al fine di acquisire il numero di codice fiscale dell'utente stesso e quello del proprietario, se diverso, nonché gli estremi catastali identificativi di ciascuna unità immobiliare e la sua superficie commerciale.
Il questionario costituisce parte integrante della fattura ed è inviato all'utente tramite l'ente erogatore: esso deve essere compilato e restituito all'anagrafe tributaria a cura dell'utente, con tassa a carico della amministrazione destinataria, entro il termine indicato nel questionario stesso. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato il modello di questionario (b).
Coloro che non sono utenti della fornitura di energia elettrica nelle unità immobiliari di loro proprietà sono tenuti a comunicare all'utente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il proprio numero di codice fiscale e gli estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare; nel caso di comproprietà l'obbligo è soddisfatto con la comunicazione del numero di codice fiscale di uno soltanto dei comproprietari "Li. medesima comunicazione deve essere data dal propriette EN rio dell'unità immobiliare al conduttore nel caso uch contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto; in tal caso il conduttore è tenuto ad indicare all'ente cui richiede la flornitura di codice fiscale del proprio anto anto anto ante la municio do controllo do controllo de la proprio de la proprio.
codice fiscale delle finanzio.
automatizzate di elaborazione, effettua incroci dall delle dichiarazioni dei redditi, del catasto e degli enti erogatori di forniture di energia elettrica, provvedendo ad accertare i redditi o i maggiori redditi non dichiarati con le modalità di cui all'articolo 41-bis del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 (c). Se risulta che l'utilizzatore della fornitare dif energia elettrica è soggetto diverso dall'utente indicato nel contratto, il Ministero delle finanze ne dà comunicazione all'ente erogatore per le conseguenti/ variazioni ਨ। ਪ੍ਰਦੇ contrattuali.
Firmato: Giuseppe ZAFARANA ": Paola AVONDOLA NOTAIO sigillo
Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 luglio 1992 (e), e devono versare dal 1º agosto al 15 dicembre 1992 l'imposta o la maggiore imposta dovuta, nonché, in luogo delle sanzioni e degli interessi previsti negli articoli 46 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (c), e negli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (f), una soprattassa stabilita, per i periodi di imposta anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle seguenti misure: 10 per cento per il primo periodo: 20 per cento per il secondo periodo; 30 per cento per il terzo periodo; 40 per cento per il quarto periodo; 50 per cento per il quinto periodo; 60 per cento per il sesto periodo e 70 per cento per ciascuno degli altri periodi anteriori a quello in corso (g). Le attestazioni dei versamenti devono essere allegate alla dichiarazione integrativa. Le disposizioni del presente comma si applicano sempreche alla data di presentazione della dichiarazione non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche ovvero non sia stato notificato avviso di accertamento; l'ILOR pagata in applicazione delle disposizioni del presente comma non è cleducibile ai fini delle imposte sui redditi.
In considerazione della emanazione, con effetto dall'anno 1993, del decreto del Ministro delle finanze integrativo dei dati e delle notizie indicativi di capacità contributiva previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, modificato dall'articolo I della legge 30 dicembre 1991. n. 413 (c), i contribuenti possono corrispondere dal 1º agosto al 31 ottobre 1992 l'ammontare degli abbonamenti alle radiodiffusioni non corrisposti per periodi anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni del presente comma non si applicano qualora anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto sia stato clevato processo verbale o notificata ingiunzione di pagamento. I versamenti sono effettuati, con le modalità stabilite con il decreto del Ministro delle finanze previsto nel comma 5 (h), in unica soluzione e con l'applicazione della soprattassa nella misura del 10 per cento.
Agli oneri a carico dell'Amministrazione finanziaria di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, valutati in trenta miliardi di lire per l'anno 1992, si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate per lo stesso anno dal presente capo; le somme eventualmente non impegnate nell'anno 1992 potranno essere utilizzate nell'anno 1993.
Il questionario, debitamente complilato e firmato, deve essere restituito entro quindici giorni dalla data di ricevinato.
L'anagrafe tributaria vigila sull'osservanza degli obblighi di comunicazione previsti dal presente decreto e può richiedere integrazioni e chiarimenti ai soggetti che hanno eseguito le comunicazioni stesse».
(b) Il modello è stato approvato con D.M. 31 luglio 1992, pubblicato nella Guzzetta Ufficiale - serie generale - n. 206 del 2 settembre 1992.
(c) Si trascrive il testo delle disposizioni del D.P.R. n. 600/1973. (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) alle quali il presente articolo fa rinvio:
«Art. 2 [come modificato dall'art. I della legge 30 dicembre 1991. n. 413] (Contenuto della dichiarazione delle persone fisiche). (1991.
dichiarazione della dichiarazione delle persone fisiche). — La dichiarazione dell'att 1 deve indicare le sene persone fisiche). — Lainerazione del secondo comma dell'art. I, deve indicare le generalità, il comune di iscrizione anagrafica e, se diverso, quello di domicilio fiscale, l'indirizzo e lo stato civile del contribuente nonchè la denominazione della ditta se il contribuente è imprenditore e il huogo o i luoghi in cui sono tenute e conservate le scritture contabili prescritte dal presente decreto e da altre disposizioni. Gli stessi elementi devono essere indicati anche per le persone i cui redditi sono imputati al contribuente o per le quali competono deduzioni o detrazioni ai sensi degli articoli 10, 15 e lo dell' D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973. n. 599.
La dichiarazione deve inoltre contenere l'indicazione dei seguenti dati e noticie indicativi di capacità contributiva, relativi alla disponibilità, in fialia o all'estero, da parte del contribuente e delle altre persone di cui al primo comma, di
l ) acromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto. antoveicoli, altri me=zi di trasporto a motore oltre i 250 centimetri cubi e roulottes: cavalli da equitazione o da corsa;
2) residenze principali o secondarie;
3) collaboratori familiari ed altri lovoratori addetti alla casa o alla fumiglia:
4) riserve di caccia e di pesca;
5) assicurazioni di ogni tipo, limitatamente alla indicazione degli istituti o imprese di assicurazione e ai dati identificativi delle nolicze, escluse le assicurazioni relative ulla responsabilità civile per la circolazione di veicoli a motore e quelle sulla vita, contro gli infortuni e le malattie;
6) utenze di telefono limitatamente alla indicazione delle società ed enti erogatori e dei dati identificativi delle utenze.
Con decreto del Ministro delle finanze, du pubblicare nella Gazzetta Ulliciale, dovranno essere modificati ed integrati i dati e le norizie di cui cui cui cui cui cui cui cui cui cui cui cui cui cui cui cui cui cui cui cui cui cui cui cui cui comma precedente e dovranno essere altresi esclusi dall'obbliga della indicazione i dati e le notizie indicati nel presente articolo che l'Anninistrazione finanziaria è in grado di acquisire direttamente.
Devono inoltre essere indicati i canoni per i fabbricati dati in locazione e ogni altro elemento richiesto nel modello di dichiarazione di cui al successivo art. 8».
«Art. 41-his [aggiunto dull'art. I del D.P.R. 14 aprile 1982, n. 309. ni cd coli pubblici oppure dat in posscise dell'anglesso dell'anglar
risulino elementi che consentono di stability in the single of the redering of the redering only dichieners of a nuis i retir breat and man reguler associalisting andallion
dishintato, con architecture and sobre associations association and clice association association 1986. n. 917, o l'esistenza di deduzioni, esenzioni ed agevoluzioni in tutto o in parte non spettanti, possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il reddito o il maggior reddito imponibili. Non si applica la disposizione dell'art. 44.
legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, tenendo conto della dimostrazione della non applicabilità dei coefficienti eventualmente fornita dal contribuente, con le modalità di cui all'ultimo periodalinele comma 1 dello stesso art. 12. L'accertamento parziale avverrà utilizzando esclusivamente il coefficiente basato sul contributo diretto lavorativo determinato con i decreti di cui all'art. II, comma 5, del citato decreto-legge n. 69 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 154 del 1989, e successive modificazioni. Le disposizioni del
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all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti), celative
all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti), come sostituito dall'art. I del D.P.R. n. 784/1976, poi modificato dall'art. I del D.P.R. 23 dicembre 1977, n. 955, è così formulato:
«Art. 8 (Poteri dell'unagrafe tributaria). - L'anagrafe tributaria può inviare questionari a qualsiasi soggetto. mediante raccomandata con avviso di ricevimento, e può richiedere la presentazione di allegati modelli stubiliti co ci redditi e dell'IVA, da redigersi in conformia a modelli stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, allo scopo di acquisire o verificare gli elementi di identificazione necessari per l'attribuzione del numero di codice fiscale e tutti gli altri elementi contenuti nelle domande di attribuzione di cui al precedente art. 4, nonché gli altri dati utili per una completa individuazione del saggetto ai fini dell'accertamento di tributi o contributi.
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presente comma non sono applicabili nei riguardi dei contribuenti in regime di contabilità ordinaria e nei casi in cui la detta dimostrazione della non applicabilità dei coefficienti risulti asseverata da uno dei soggetti di cui all'art. 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972. n. 636, e successive modificazioni. Nei confronti di questi ultimi si applicano, in caso di falsa indicazione dei fatti asseverati. Ove non derivante da false o erronce informazioni fornite dal contribuente, le pene previste nell'art. 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429. convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982. n. 516, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83. convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1991, n. 154».
Art. 46 (come modificato dall'art. 2 del D.P.R. 24 dicembre 1976. n. 920, e dall'art. I del D.P.R. 14 aprile 1982, n. 309] (Omissione. incompletezza e infedettà della dichiarazione). --- Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione di cui agli articoli da I a 6. 10 e 11 si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare delle imposte dovute e comunque non inferiore a lire trecentomila. Se non sono dovute imposte, la pena pecuniaria si applica nella misura di lire trecentomila, elevabile fino a lire tremilioni nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili; la pena pecuniaria può essere ridotta fino a lire sessantamila nei confronti dei lavoratori dipendenti di cui alla lettera di del quarto comma dell'art. I che non hanno presentato il certificato ivi previsto.
Se nella dichiarazione presentata non sono compresi tutti i singoli redditi posseduti, si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare delle imposte è delle maggiori imposte dovute in relazione ai redditi non dichiarati.
Se le omissioni previste nei precedenti commi riguardano anche redditi prodotti all'estero la pena pecuniaria è aumentata di un terzo.
Se nella dichiarazione, al di fuori dell'ipotesi di cui al secondo commu. è indicato ai fini delle singole imposte un reddito netto inferiore a quello accertato si applica la pena pecuniaria da una a due volte l'ammontare della maggiore imposta o delle maggiori imposte dovute, anche se la differenza dipenda dalle indeducibilità di spese, passività e oneri. La pena pecuniaria, per la parte relativa a ciascura imposta, è aumentata di un terzo se la differenza tra il reddito accertato e quello dichiarato riguarda unche i redditi prodotti all'estero, è ridotta alla metà se la maggiore imposta è inferiore a un quarto di quella uccertata e non si applica quando la maggiore imposta accertata non è superiore a lire diecimila.
· Per maggiore imposta si intende la differenza tra l'imposta liquiduta in base all'accertamento e quella liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'art. 36-bis orvero ai sensi dell'art. 36-ter.
Se la dichiarazione è stata presentata con ritardo non superiore a un mese, si applicano le pene di cui al primo comma ridotte a un quarto».
«Art. 49 [come modificato dall'art. 2 del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920) ( Deduzioni e detrazioni indebite ). -- Se il contribucnte ha esposto nella dichiarazione indebite detrazioni dall'imposta ovvero indebite deduzioni dal reddito di cui agli articoli 17 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, e all'art. 7 del D.P.R. 29 scitembre 1973, n. 599, si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte la maggiore imposta dovuta. La stessa pena si applica se le indehite detrazioni o deduzioni sono state conseguite per causa imputabile al contribuente, in sede di ritenuta alla fonte. Si applica il quinto comma dell'art. 55».
Con riferimento all'art. 46 soprariportato si precisa che gli importi ivi indicati sono stati elevati dall'art. 8, comma 1, del D.L. 30 settembre 1989, n. 332 (Misure fiscali urgenti), convertito, con modificazioni. dalla legge 27 novembre 1989, n. 384.
(d) La legge n. 408/1990 reca: «Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonché disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie». Si trascrive il testo del relativo art. 14, limitatamente agli ultimi due commi:
«4 Con écer, to del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazena Ufficiali, salonno stabilite le modalità per i versamenti delle imposte dovute in sede di dichiarione integrativa di cui all'ultimo comma dell'art. 9 del decteto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1975, n 600, e delle relative soprattasse.
(e) Con D.M. 29 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale scrie generale - n. 178 del 30 luglio 1992, sono state stabilite, fra l'altro, le modalità per la presentazione di dichiarazioni integrative dei redditi dei fabbrienti
(f) II D.P.R. n. 602/1973 reca: «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi». Si trascrive il testo dei relativi articoli 9 e 92:
«Art. 9 [come modificato dall'art. 3 del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920, dall'art. 2 del D.P.R. 14 aprile 1982, n. 309, e dall'art. 7, comma 3, della legge finanziaria 11 marzo 1988, n. 67] ; Muncato o ritardato versamento diretto). -- Se non viene effettuato il versamento diretto nei termini stabiliti, sugli importi non versati o versati dopo la scadenza si applica l'interesse in ragione del nove per cento unnuo con decorrenza dul giorno successivo a quello di scadenza e fino alla data del pagamento o della scadenza della prima rata del ruolo in cui sono state iscritte le somme non versate.
Qualora l'interesse non sia stato versato dal contribuente contestualmente all'imposta esso viene calcolato dall'ulficio ed iscritto a ruolo.
L'inveresse si applica anche sul maggiore annontare deflemostea ritenute alla fonte riscuotibili mediante versamento diferio difficiano dull'ufficio delle imposte ai sonsi degli urticoli 36-bis, se Sido lighough 36-ler del D.P.R. 29 setiembre 1973, vi. 600b.
«Art. 92 [come modificato dall'art. 3 del D.P.R. 34 dicemble 19 Pag n. 920. dall'art. 1 del D.L. 20 novembre 1981. n. 66). Eghventikos golly modificazioni, dalla leuge 22 gennaio 1982, n. 5. dall'art. Sectifine aprile 1982. n. 309, e dall'art. 13 del D.l. 10 luglio 1982. 8. 439. convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1999 n. 516] ( Ritardati od onnessi versamenti diretti!). -- Chi non esegle cattro te prescritte scadenze i versamenti diretti previsti dall'art. 3. pfinto comma, numeri 3) e 6), e secondo comma, lettera ci, o la effetyra in misura inferiore è soggetto alla soprattassa del quaranta per cento delle sommo non versate. La soprattassa è del cinquanta per cento nel caso che accesso ritardati od omessi, in tutto o in parte, gli altri versamenti direjo previsti dall'art. 3. Le soprattasse si applicano anche sul maggiore somminifare delle imposte e delle ritenute alla fonte liguidato dall'ufficiofolio posto ai sensi degli articoli 36-bis. secondo comma, e 36-ter del 13 d settembre 1973, n. 600.
Le soprattasse di cui al comma precedente sono ropperti dinienie ridotte al tre per cento e al dieci per cento se il versamento di cleme eseguito entro i tre giorni successivi a quello di scadenza.
È fatto salvo in ogni caso il pagamento degli interesti firegisti dall'art_9».
(g) Con DD.MM. 5 agosto 1992 c 6 agosto 1992, publicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 189 del 12 aogsto 1992 cm. 206 del 2 settembre 1992, sono state dettate fra l'altro, le modalità di versamento, rispettivamente al concessionario della fiscossione (allo sportello o mediante conto corrente postale) tramite delle aziende di credito, delle imposte, delle maggiori imposte e delle soprattasse dovute in base a dichiarazione integrativa in aumento per quanto riguarda i redditi dei fabbricati.
(h) Con D.M. 29 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 178 del 30 luglio 1992, sono state dettate, fra l'altro, le modalità per la effettuazione dei versamenti concernenti la regolarizzazione della posizione degli utenti agli effetti dell'abbonamento alle radiodiffusioni.
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Firmato: Giuseppe ZAFARANA ": Paola AVONDOLA NOTAIO sigillo
l. L'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, di cui alla tariffa allegato A. annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, c successive modificazioni (a), stabilita in lire 10.000 è elevata a lire 15.000.
L'imposta di bollo sugli atti compiuti dal giudice e dal cancelliere e sui provvedimenti originali del giudice nei procedimenti civili, con esclusione di quella dovuta sugli originali delle sentenze e dei processi verbali di conciliazione, è corrisposta, per ogni procedimento, mediante applicazione di marche o mediante versamento in conto corrente postale intestato all'ufficio del registro di Roma, nelle misure di lire 90.000 e di lire 120.000, rispettivamente, per i procedimenti di cognizione e per i procedimenti di esecuzione, limitatamente a quelli il cui valore supera lire 5 milioni, davanti al pretore; di lire 120.000 per i procedimenti di cognizione e di lire 240.000 per quelli di esecuzione davanti al tribunale; di lire 90.000 per i procedimenti davanti alla corte di appello e di lire 60.000 per quelli davanti alla Corte di cassazione; di lire 60.000 per i procedimenti speciali.
L'imposta di bollo sugli atti compiuti dal giudice e dai segretari, compresa quella sugli originali delle decisioni e dei provvedimenti, è corrisposta per ogni procedimento dinanzi al Consiglio di Stato ed al tribunale amministrativo regionale nella misura di lire 180.000, con le modalità di cui al comma 2.
L'imposta fissa di bollo dovuta sugli atti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni (a), è elevata a lire 2.000.
L'imposta fissa di bollo dovuta sugli atti di cui all'articolo 20-bis della tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni (a), è elevata, rispettivamente, da lire 400 a lire 1.000; da lire 1.100 a lire 2.000; da lire 2.200 a lire 4.000; da lire 4.400 a lire 7.000; da lire 7.800 a lire 10.000.
La carta bollata, i moduli redatti a stampa su carta bollata o bollati in modo straordinario, nonché i libri e i registri già bollati in modo straordinario, che alla data di cui al comma 7 sono interamente in bianco, devono essere integrati prima dell'uso, sino a concorrenza dell'imposta dovuta nella misura stabilita dal presente articolo. mediante applicazione di marche da bollo da annullarsi nei modi previsti dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni (a).
Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 14 luglio 1992.
Gli articoli 19, 20 e 20-bis della tariffa riguardiano, rispettivamente l'imposta di bollo per ricevute, quetanze, note, conti, fatture, distinte i simili, anche se non sottoscritti, quando la somma supera L. 150.000 ovvero sia indeterminata o a saldo per somma inferiore al debito originario senza indicazione di questo o delle precedenti ai vanze l'imposta di bollo per estratti di conti, nonche lettere e altri documenti d addebitamento o di accreditamento di somme, portanti o meno la causi dell'accreditamento o dell'addebitamento e relativi benestari quando li somma supera 150.000 lire; l'imposta di bollo per ricevute, lettere e ricevute di accreditamento e simili, anche se non sottoscritte, consegnate per l'incasso o altrimenti negoziate presso aziende e isituiti di credito dovuta per ogni esemplare, quando la somma. rispettivamente, non supera L. 100.000; oltre L. 100.000 fino a L. 250.000; olire L. 250.000 fino a L. 500.000: oltre L. 500.000 fino a L. F.000.000; oltre L. 1.000.000.
Si tenga presente che con D.M. 20 agosto 1992, pubblicato nel suppl. ord. n. 106 alla Guzzena Ufficiole - serie generale - n. 196 del 21 agosto 1992, è stata approvata la nuova tariffa dell'imposta di bollo in vigore dal 24 agosto 1992, in esecuzione dell'art. 10, commu 6-fis, del presente decreto.
Si trascrive inoltre il testo dell'art. 12 del citato D.P.R. n. 642/1972:
«Art. 12 (Marche da bollo). - L'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione di una delle parti o della data o di un timbro parte su ciascuna marca e parte sul foglio.
Per l'annullamento deve essere usato inchiostro o matita copiativa.
Sulle marche da bollo non è consentito scrivere ne apporre timbri o altre stampigliature tranne che per eseguirne l'annullamento in conformità dei precedenti commi.
È vietato usare marche deteriorate o usate in precedenza».
I. Le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni (a), con esclusione di quelle previste alla voce n. 125 e alla voce n. 131 della stessa tariffa, sono aumentate del 100 per cento.
3.-Le relative integrazioni, dovute per intero 1992)
devono essere corrisposte entro il 31 otrobre-1992 mediante versamento in conto corrente postale, intestato all'ufficio del registro tasse sulle concessioni governative di Roma. Per i pagamenti effettuati a mezzo marche, compresi quelli relativi alle patenti di quida, l'integrazione può essere corrisposta anche medianto le normali marche di concessione governativa da annullarsi a cura del contribuente.
Con effetto dal 1º gennaio 1992, la tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese e quella annuale di cui ai commi 18,
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(a) Il D.P.R. n. 642/1972 reca la disciplina dell'imposta di bollo. L'allegato A. annesso al decreto, riporta la tarifla degli atti, documenti e registri soggetti all'imposta fin dall'origine (parte I) e in caso;d'uso (parte 11).
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primo periodo, e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984. n. 853, convertito, con modificazioni. dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 (b), è stabilita nella misura di lire 4 milioni per le società per azioni e in accomandita per azioni, di lire 2 milioni e 500 mila per le società a responsabilità limitata e di lire 500 mila per le società di altro tipo. I contribuenti, che sino alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno omesso di corrispondere le tasse dovute per l'anno in corso, possono corrisponderle nella misura sopra indicata entro il 31 ottobre 1992, con applicazione della soprattassa del 6 per cento. I contribuenti, che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno corrisposto le tasse dovute per l'anno in corso, possono scomputare le maggiori somme versate da quelle dovute per gli anni successivi ovvero chiederle a rimborso, quando le tasse non risultino più doruce.
Il canone di concessione previsto dall'articolo 51 della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a. per la concessione dei servizi di telecomunicazioni nazionali ad uso pubblico, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523 (c), è elevato al 3,5 per cento. La disposizione si applica a partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il 31 ottobre di ciascun anno deve essere versata, a titolo di acconto, una somma pari ad un settimo del canone dovuto per l'anno precedente; per l'anno 1992 la somma da versare a titolo di acconto è pari ud un sesto di quella dovuta per il 1991.
Alla copertura delle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4, valutate in 600 miliardi di lire a decorrere dal 1993, si provvede con parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente decreto.
6-bis. Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, saranno approvate la nuova tariffa dell'imposta di bollo di cui all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni (d), nonché la muova tariffa delle tasse sulle concessioni governative annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni (a). A tal fine si dovrà tenere conto delle variazioni di importo disposte con il presente decreto apportando alle tariffe stesse le modificazioni necessarie per inserirvi le voci di imposta o di tassa previste in disposizioni diverse dalle predette tariffe, per razionalizzare i singoli articoli e voci di tariffa e per ridurre il loro numero mediante accorpamenti di quelli compresi nelle singole parti; nell'attuazione della razionalizzazione e degli accorpamenti potranno essere apportate variazioni ai singoli importi, in misura non superiore al 20 per cento in cumento, e in misura non superiore al 40 per cento in diminuzione. Sarà comunque assicurato nel complesso un
gettito non inferiore a quello previsto a seguito dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9 e dei commi da 1 a 6 del presente articolo.
(a) II D P.R. n. 641 1972 reca la disciplina delle tasse sulle concessioni governative. Le voci 125 e 131 della tariffa annessa al decreto riguardano, rispettivamente, il libretto di iscrizione alla radiodiffusione rilasciato ai sensi dell'art, 6 del R.D.L. 21 lebbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, per la detenzione degli apparecchi radioriceventi atti o adattabili aBa ricezione delle radioandizioni e delle diffusioni televisive: la licenza, o il documento sostitutivo della stessa, per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione.
Con D.M. 20 agosto 1982, pubblicato nel suppl, ord, n. 106 alla Gazzetto Ulliciale - serie generale - n. 196 del 21 agosto 1992, è stata approvata la nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative, in vigore dal 24 agosto 1992, in escenzione del comma 6-bis del presente articolo.
(b) Il D.L. n. 853/1984 reca disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria. I commi 18 e 19 dell'art. 3 del predetto decreto determinano la misura della tassa di concessione governativa per l'iscrizione nel registro delle imprese e quella dovuta entro il 30 giugno di cinscun anno solare successivo.
(c) Il D.P.R. n. 523-1984 approva e dá esecuzione alle convenzioni per la concessione dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico alle società SIP, Italcable e Telespazio. Si trascrive il testo del·relativo art. SI:
«Art. 54 (Canome di concessione). - A partire dal primo esercizio sociale, il cui bilancio viene approvato dopo l'entrata in vigore della steme Convenzione, la Società è tenuta a corrispondere all'Amministra de l'Amministà A R strazione un canone annuo di concessione, nella misura miprimizatoni all introiti lordi di competenza per i servizi di telecomunicazioni le micessing 1 189 con la presente convenzione.
Ove la misura minima del canone venga legislativaniente negastara di sotto del 3% .. la Società è lenuta a corrispondere all'Ampigia di Serio del 3% al l'affiguigi.
il canone, pella, misura, del 1%, il canone nella misura del 31%. 1 1 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Nel caso in cui per effetto di modifiche legislative il sanone vengastabilito in misura fissa ed inferiore al 3º ». I Amministrazione ha facona di rivedere le aliquote percentuali di ripartizione e di altribuzione di esti al successivo art. 52. le cui misure sono state determinate fenuto conto anche di quanto stabilito dal precedente comma. La revisione sarà approvata con decreto del Ministro per le poste e le telegomunicazioni
Per introiti lordi, ai fini del presente articolo, si interde il coprojossa 20 degli introiti di competenza della Società per i servizi di leconoginiezzio ni summenzionati. in base ai canoni e tariffe stabiliti con progreedini con o formale, deduzione fatta delle somme di spettanza dell'Amministrazione, di quelle per soprattasse telefoniche interurbane e tasso a legnafiche percepite per l'espletamento del servizio di accettazione. Insignis cone e ricezione fonica e di recapito del telegrammi, a norma dell'uni. Il della presente convenzione.
Il versamento dei canone dovri essere effettuato all'Amministritzio ne non oltre i trenta giorni successivi all'approvazione del formacio 31 s 3 annuale della Società».
(d) Con D.M. 20 agosto 1992, pubblicato nel suppl. ond. n. 106 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 196 del 21 agosto 1902, è stata approvata la nuova tariffa dell'imposta di bollo in vigote dall 24 agosto 1992. in esecuzione del comma 6-bis del presente articolo in sostituzione di quella annessa al D.P.R. n. 642 1972.
l. Fino alla revisione della disciplina delle locazioni degli immobili urbani, le disposizioni di cui agli articoli 12 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392 (a),
Firmato: Giuseppe ZAFARANA " ": Paola AVÓNDOLA NOTAIO sigillo 18-9-1092
concernenti l'equo canone degli immobili adibiti ad uso di abitazione, non si applicano ai contratti di locazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, aventi ad oggetto immobili per i quali, alla predetta data, non sia stata presentata la dichiarazione di ultimazione dei lavori e sempreché, alla data del contratto, sia stata richiesta la certificazione di abitabilità e sia stata presentata domanda per l'accatastamento.
2-bis. Nei casi in cui, alla prima scadenza del contratto successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le parti non concordino sulla determinazione del canone, il contratto stesso è prorogato di diritto per due anni.
(a) La legge n. 392/1978 reca la disciplina delle locazioni di immobili urbani. Si trascrive il testo del relativo art. 12, come modificato dall'art. I del D.L. 13 settembre 1991, n. 299, convertito, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363;
«Art. 12 (Equo canone degli immobili adibiti ud uso di abitazione). Il canone di locazione e sublocazione degli immobili adibiti ad uso di abilazione non può superare il 3,85 per cento del valore locativo dell'immobile locato.
valore locativo è costituito dal prodotto della superficie convenzionale dell'immobile per il costo unitario di produzione dell' medesimo.
. Il costo unitario di produzione è pari al costo base moltiplicato per i coefficienti correttivi indicati nell'art. 15.
Gli elementi che concorrono alla determinazione del canone di affitto, accertati dalle parti, vanno indicati nel contratto di locazione.
Se l'immobile locato è completamente arredato con mobili forniti dal locatore e idonei, per consistenza e qualità, all'uso convenuto, il canone determinato ai sensi dei commi precedenti può essere magniorato fino ad un massimo del 30 per cento».
Gli articoli successivi (articoli 13-25) riguardano, rispettivamente, costo base la convenzionale; il costo base; i coefficienti correttivi del deali immobili, il lipologia; la classe demografica dei comuni; l'ubicazione degli mmobili; il livello di piano; la vetustà degli immobili; lo stato di 1075: la ripornaioni stato ul piano; gli immobili ultimati dopo il 31 dicembre 1975; le riparazioni straordinarie; l'aggiornamento del canone [1] dicembre
24, qui, aripresso]. L'adocuramento del canone [v. I'art. 24 qui appresso]; l'adeguamento del canone.
Si trascrive, inoltre nell'ordine, il testo degli articoli 24, 29, 30 e 59 della medesima legge n. 392/1978:
«Art. 24 ( Aggiornamento del canone). -- Per gli immobili adibiti ad uso d'abitazione il canone di locazione definito ai sensi degli articoli do 12 a 23 è aggiornato ogni anno in misura pari al 75 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente p
L'aggiornamento del canone decorrerà dal mese successivo a quello in cui ne viene fatta richiesta con lettera raccomandata».
«Art. 29 ( Diniego di rinnovazione del contratto alla prima scadenza). Il diniego della rinnovazione del contratto alla prima scadenza di cui all'articolo precedente è consentito al locatore ove egli intenda:
a) adibire l'immobile al abitazione propria o del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta:
b) adibire l'immobile all'esercizio, in proprio o da parte del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta, di una delle attività indicate nell'art. 27 o, se si tratta di pubbliche amministrazioni, enti pubblici o di diritto pubblico, all'escreizio di attività tendeni, conseguimento delle loro finalità istituzionali;
c) demolire l'immobile per ricostruirlo, ovvero procedere alla p sua integrale ristrutturazione o completo restauro, ovvero eseguire su di esso un intervento sulla base di un programma comunale pluriennale di attuazione ai sensi delle leggi vigenti. Nei casi suddetti il possesso della prescritta licenza o concessione è condizione per l'azione di rilascio: gli effetti del provvedimento di rilascio si risolvono se, prima della sua esecuzione, siano scaduti i termini della licenza o della concessione e quest'ultima non sia stata nuovamente disposta;
d) ristrutturare l'immobile al fine di rendere la superficie dei locali adibiti alla vendita conforme a quanto previsto nell'art. 12 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e ai relativi piani comunali, sempre che le opere da effettuarsi rendano incompatibile la permanenza delle conduttore nell'immobile. Anche in tal caso il possesso della prescitta licenza o concessione è condizione per l'azione di rilascio; gli effetti del provvedimento di rilascio si risolvono alle condizioni previste nella precedente lettera c).
Per le locazioni di immobili adibiti all'esercizio di albergo, pensione o locanda, anche se ammobiliati, il locatore può negare la rinnovazione del contratto nelle ipotesi previste dall'art. 7 della legge 2 marzo 1963, a 191, modificato dall'art. 4-bis del decreto-legge 27 giugno 1963, a. 460, convertito con modificazioni, nella legge 28 luglio 1967, n. 628, qualora l'immobile sia oggetto di intervento sulla base di un programma comunale pluriennale di attuazione ai sensi delle leggi vigenti. Nei casi suddetti il possesso della prescritta licenza o concessione è condizione per l'azione di rilascio. Gli effetti del provvedimento di rilasco si risolvono alle condizioni previste nella precedente lettera c). Il locatore può altresi negare la rinnovazione se intende esercitare personalmente nell'immobile o farvi esercitare dal coniuge o da parenti entro il secondo grado in linea retta la medesima attività del conduttore, osservate le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 2 marzo 1963, n. 191, modificato dall'art. 4-bis del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1967, n. 628.
Ai fini di cui ai commi precedenti il locatore, a pena di decadenza, deve dichiarare la propria volonia di conseguire, alla scadenza, della del alla del alla del alla del alla del alla deve essere effettuata, con lettera raccomandata, almeno 12 o 18 mesi prima essore chottalata, con ichera racconhandata, anifeno 12 o 18 mest prime secondo dell'art. 27 e per le attività alberghiere.
Nella comunicazione deve essere specificato, a pana di Aulilità, motivo tra quelli tassativamente indicati nei commi precedent, sul quale SALES la disdetta è fondata.
giudizio il conduttore, osservando le norme previsto dall'art. 46.
Competente per territorio è il giudice nella cui tircoscrizione è posto l'immobile. Sono nulle le clausole derogative datta competenza per territorio.
Alla prima udienza, se il convenuto compare e non si oppone, il giudice ad istanza del locatore, pronunzia ordinanza di rilascio per la scadenza di cui alla comunicazione prevista dall'art. 29.
L'ordinanza costituisce titolo esecutivo e definisce il giudizio.
Nel caso di opposizione del convenuto il giudice esperisce il tentativo di conciliazione
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Sone generale - n. 220
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Se il tentato o riesce viene redatto verbale che costituisce titolo esecutivo. In caso contrario o nella contumacia del convenuto si procede a norma dell'art, 420 e seguenti del codice di procedura civile.
ll giudice, su istanza del ricorrente, alla prima udienza e comunque in ogni stato del giudizio, valntate le ragioni addotte dalle parti e le prove raccolte, può disporte il rilascio dell'immobile con ordinanza costituente fitolo eseculivo».
«Art. 59 (Recesso del locatore). --- Nei casi di cui all'articolo precedente il locatore può recedere in ogni momento dal contratto dandone comunicazione al conduttore mediante lettera raccomandata e con un preavviso di almeno sci mest
l) quando abbia la necessità, verificatasi dopo la costituzione del rapporto locatizio, di destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge o dei parenti in linea retta entro il secondo grado;
2) quando, volendo disporre dell'immobile per abitazione propria, del coniuge o dei propri parenti in linea retta fino al secondo grado oppure quando, trattandosi di ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, nutualistiche, cooperativistiche, assistenziali o di culto che voglia disporre dell'immobile per l'esercizio delle proprie funzioni, offra al conduttore altro immobile idoneo per cui sia dovuto un canone di locazione proporzionato alle condizioni del conduttore medesimo e comunque non superiore del 20 per cento al canone del precedente immobile e assuma a suo carico le spese di trasloco. Quando
l'opposizione del conduttore all'azione dei locatore risulti infondata, questi potrà essere esonerato dalle spese di trasloco:
3) quando l'immobile locato sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore impedisca di compiere gli indispensabili lavori;
4) quando il proprietario intenda demolire o trasformare notevolmente l'ommobile locato per eseguire nuove costruzioni o, trattandosi di appartamento sito all'ultimo piano, quando intenda eseguire sopraclevazioni a norma di legge, e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'appartamento stessit
5) quando l'immobile locato sia di interesse artistico o storico, ai sensi della legge 1º giugno 1939, n. 1089, nel caso in cui la competente sovraintendenza riconosca necessario ed urgente che si proceda a riparazioni o restauri, la cui esecuzione sia resa impossibile dallo stato di occupazione dell'immobile:
6) guando il conduttore può disporre di altra abitazione idonea alle proprie esigenze familiari nello stesso connune ovvero in un comune confinante:
7) quando il conduttore, avendo sublocato parzialmente l'immobile, non lo occupa nemmeno in parte, con continuità. Si presume l'esistenza della sublocazione quando l'immobile risulta occupato da persone che non sono alle dipendenze del conduttore o che non sono a questo legate da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado, salvo che si tratti di ospiti transitori. La presunzione non si applica nei confronti delle persone che si sono trasferite nell'immobile assieme al condultore;
8) quando il conduttore non occupa continuativamente l'immobile senza giustificato molivo.
Nelle ipotesi di cui ai numeri 4) e 5) del precedente comma, il possesso della licenza o concessione è condizione per l'azione di rilascio. Gli effetti del provvedimento di rilascio si risolvono alle condizioni previste nella lettera c) dell'art. 29.
Alla procedura per il rilascio dell'immobile si applicano le norme di cui ai precedenti articoli 30 e 56».
Con riferimento all'art. 30 soprariportato si tenga presente che l'art. 89 della legge 26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile), la cui entrata in vigore è prevista al 1º gennaio 1993, sostituisce, nel primo comma, le parole: «osservando le norme previste dall'art. 46» con le parole: «osservando le norme previste dall'art. 447-his del codice di procedura civile» e abroga il secondo comma (originariamente terzo).
Con riferimento all'art. 59 sopratrascritto si precisa che la Corte costituzionale, con sentenze 22-27 febbraio 1980, n. 22 (Gazzetta Ufficiale n. 64, del 5 marzo 1980, ediz. spec.) e 15-28 luglio 1983, n. 250 (Gazzetta Ufficiale n. 212 del 3 agosto 1983, ediz. spec.) ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei numeri da 1 a 8 nei sensi di cui in molivazione.
Art, 12.
Se il reddito di impresa delle persone fisiche, delle società in nome collettivo e in accomandita semplice e delle società ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (a), eccede di almeno il quindici per cento il reddito di impresa dichiarato per il periodo di imposta precedente, la eccedenza concorre alla formazione del reddito imponibile nella misura del cinquanta per cento, se l'ammontare degli investimenti innovativi effettuati nel territorio dello Stato, nel periodo di imposta cui la dichiarazione si riferisce, supera la somma del maggior reddito dichiarato e dell'ammontare degli ammortamenti deducibili effettuati nel periodo. Nel caso di fusione o di incorporazione si fa riferimento alle dichiarazioni presentate precedentemente dalle società fuse o incorporate. La disposizione si applica per i tre periodi di imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Alla copertura delle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, valutate in 140 miliardi di lire per l'anno 1993, in 200 miliardi di lire in ciascuno degli anni 1994 e 1995 e in 60 miliardi di lire per l'anno 1996, si provvede con parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente decreto.
(a) L'art. 87, comma 1, lettere u) e h), del testo unico delle imposic sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917;1986, è cost formages
«1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone legione le
a) le società per azioni e in accomandita per azioni, cosocietà alresponstonia linkla, le società cooperative e le section
territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo esclusivo de principale:
1915
l. Con riferimento agli enti di cui al presente capo ed alle società da essi controllate, tutte le attività, nonché i diritti minerari, attribuiti o riservati per legge o con atti amministrativi ad amministrazioni diverse da quelle istituzionalmente competenti, ad enti pubblici, ovvero a società a partcipazione statale, restano attribuiti a titolo di concessione ai medesimi soggetti che ne sono attualmente titolari.
Firmato: Giuseppe ZAFARANA
" ": Paola AVONDOLA NOTAIO sigillo
Serie generale - n. 220
Le concessioni di cui al comma 1 sono disciplinate dalle amministrazioni competenti in conformità alle disposizioni vigenti. Ove la materia non sia regolata da leggi preesistenti, la disciplina sarà stabilita dall'atto di concessione in conformità ai principi generali vigenti in materia.
Le concessioni di cui al comma 1 avranno la durata massima prevista dalle norme vigenti, comunque non inferiore a venti anni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Le concessioni di attività in favore dei soggetti di cui al comma 1, che siano già in vigore, sono prorogate per la stessa durata prevista dal comma 3. Le amministrazioni competenti potranno, ove occorra modificarle o integrarle.
4-bis. Fino alla emanazione di una miova disciplina, le società per azioni derivate dalla trasformazione di cui agli articoli 15 e 18 esercitano, nei medesimi limiti e con i medesimi effetti, le attribuzioni in materia di dichiarazione di pubblica utilità e di necessità e di urgenza, giù spettanti agli enti originari.
l. L'Istituto nazionale per la ricostruzione industriale -IRI. l'Ente nazionale idrocarburi - ENI, l'Istituto nazionale assicurazioni - INA e l'Ente nazionale energia elettrica - ENEL sono trasformati in società per azioni con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il capitale iniziale di ciascuna delle società per azioni derivanti dalle trasformazioni è accertato con decreto del Ministro del tesoro in base al netto patrimoniale risultante dai rispettivi ultimi bilanci. Le società derivanti dalla trasformazione emetteranno azioni del valore nominale di L. 1.000 cadauna e per un importo globale pari al capitale determinato come sopra.
Le azioni delle società di cui al comma 1, unitamente a quelle della BNL S.p.a., sono attribuite al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro eserciterà i diritti dell'azionista d'intesa con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali. Sono parimenti attribuite al Ministero del tesoro le partecipazioni della Cassa depositi e prestiti nell'IMI S.p.a. e negli altri istituti di intermediazione creditizia e finanziaria. Le minusvalenze derivanti nel bilancio della Cassa depasti e prestiti dal trasferimento al Ministero del tesoro delle partecipazioni di cui al presente comma sono poste a carico del fondo di riserva della Cassa stessa.
Lo statuto di ciascuna delle società derivanti dalle trasformazioni sarà deliberato dalla prima assemblea. In via provvisoria rimangono in vigore le norme, legislative e statutarie, che disciplinano i singoli enti. I presidenti delle società per azioni derivanti dalla trasformazione convocheranno le rispettive assemblee sociali entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
La pubblicazione del presente decreto tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della i legge di conversione del presente decreto, il Ministre dell' tesoro predispone un programina di riordino delle partecipazioni di cui all'articolo 15 e lo trasmette, d'intesa con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, d'ell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali, al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il programma di riordino delle partecipazioni di cui all'articolo 15 è finalizzato alla valorizzazione delle partecipazioni stesse, anche attraverso la previsione di cessioni di attività e di rami di aziende, scambi di partecipazioni, fusioni, incorporazioni ed ogni altro atto necessario per il riordino.
Il programma deve prevedere la quotazione delle società partecipate derivanti dal riordino delle attuali partecipazioni e l'ammontare dei ricavi da destinare alla riduzione del debito pubblico.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri insia il programma di riordino alla competenti Commissioni parlamentari che esprimono il proprio patere entro il termine previsto dai regolamenti di ciascuna Camera. Decorso tale termine, il programma è approvato dal Consiglio dei Ministri e diviene esecutivo.
(Soppresso dalla legge di conversione)
l. Fermo restando quanto previsto dalla legge 30 luglio 1990. n. 218 (a), il CIPE potrà deliberare la trasformazione in società per azioni di enti pubblici economici, qualunque sia il foro settore di attività. La deliberazione del CIPE produce i medesimi effetti di cui al presente decreto.
(a) La legge n. 218.1990 reca disposizioni uth ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istiquilia diritto pubblico.
l . Sono abrogate tutte le disposizioni di logge contrarie od incompatibili con quanto stabilito no presente capo.
I. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Guzzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
02 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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Statuto di Eni S.p.A.
5 maggio 2024
Firmato: Giuseppe ZAFARANA " ": Paola AVONDOLA NOTAIO sigillo
1.1 L'"Eni S.p.A.", derivante dalla trasformazione dell'Ente Nazionale Idrocarburi, Ente di Diritto Pubblico, costituito con Legge 10 febbraio 1953 n. 136 è disciplinata dal presente statuto. 2.2 Potranno essere istituite e/o soppresse, nei modi di legge, sia in Italia che 3.1 La durata della Società è stabilita al 31 dicembre 2100 e potrà essere
1.2 La denominazione può essere scritta con la lettera iniziale maiuscola o minuscola.
2.1 La Società ha sede sociale in Roma e due sedi secondarie a San Donato Milanese (MI).
all'estero, sedi e rappresentanze, filiali e succursali.
prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'Assemblea degli azionisti.
4.1 La Società ha per oggetto l'esercizio diretto e/o indiretto, tramite partecipazione a società, enti o imprese, di attività nel campo degli idrocarburi e dei vapori naturali, quali la ricerca e la coltivazione di giacimenti di idrocarburi, la costruzione e l'esercizio delle condotte per il trasporto degli stessi, la lavorazione, la trasformazione, lo stoccaggio, la utilizzazione ed il commercio degli idrocarburi e dei vapori naturali, il tutto nell'osservanza delle concessioni previste dalle norme di legge.
La Società ha altresì per oggetto l'esercizio diretto e/o indiretto, tramite partecipazione a società o imprese, di attività nei settori della chimica, dei combustibili nucleari, della geotermia, delle fonti rinnovabili di energia in genere, inclusa la vendita di energia elettrica, nel settore della progettazione e costruzione di impianti industriali, nel settore minerario, nel settore metallurgico, nel settore meccano-tessile, nel settore idrico, ivi inclusi derivazione, potabilizzazione, depurazione, distribuzione, e riuso delle acque, nel settore della tutela dell'ambiente e del trattamento e smaltimento dei rifiuti, nonché in ogni altra attività economica che sia collegata da un vincolo di strumentalità, accessorietà o complementarità con le attività precedentemente indicate.
La Società ha inoltre per oggetto lo svolgimento e la cura del coordinamento tecnico e finanziario delle società partecipate e la prestazione, in loro favore, dell'opportuna assistenza finanziaria.
La Società potrà compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali; a titolo esemplificativo potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie e bancarie attive e passive nonché qualunque atto che sia comunque collegato con l'oggetto sociale, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e dei servizi di investimento così come definiti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. o imprese, sia italiane che straniere, aventi oggetto analogo, affine o complementare n. 3.284.490.525 (tremiliardiduecentoottantaquattromilioniquattrocentonovantami-5.2 Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto a un voto.
La Società potrà, infine, assumere partecipazioni ed interessenze in altre società al proprio, o a quello delle società alle quali partecipa, e potrà prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi, ed in particolare fideiussioni.
5.1 Il capitale sociale è di euro 4.005.358.876,00 (quattromiliardicinquemilionitrecentocinquantottomilaottocentosettantasei virgola zero zero) rappresentato da lacinquecentoventicinque) azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale.
5.3 La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto. 5.4 l del 15 maggio 2024, conferendo delega al Consiglio di Amministrazione con facoltà ad eseguire tale annullamento, con più atti o in unica soluzione, entro luglio 2025, a modificare di conseguenza il numero di azioni indicate al comma 1 del presente articolo, riducendolo di un numero di azioni pari a quelle effettivamente annullate, e comma. 6.1 Ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 31 maggio 1994 n. 332, convertito
con modificazioni dalla Legge 30 luglio 1994 n. 474 nessuno può possedere, a qualsiasi titolo, azioni della Società che comportino una partecipazione superiore al 3% del capitale sociale.
Il limite massimo di possesso azionario è calcolato anche tenendo conto delle partecipazioni azionarie complessive facenti capo al controllante, persona fisica o giuridica o società; a tutte le controllate dirette o indirette nonché alle controllate da uno stesso soggetto controllante; ai soggetti collegati nonché alle persone fisiche legate da rapporti di parentela o di affinità fino al secondo grado o di coniugio, sempre che si tratti di coniuge non legalmente separato.
Il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, commi 1 e 2, del Codice Civile.
Il collegamento ricorre nelle ipotesi di cui all'art. 2359, comma 3, del Codice Civile, nonché tra soggetti che, direttamente o indirettamente, tramite controllate, diverse da quelle esercenti fondi comuni di investimento, aderiscano, anche con terzi, ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o al trasferimento di azioni o quote di società terze o comunque ad accordi o patti di cui all'art. 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in relazione a società terze, qualora tali accordi o patti riguardino almeno il 10% del capitale con diritto di voto, se si tratta di società quotate, o il 20% se si tratta di società non quotate.
Ai fini del computo del su riferito limite di possesso azionario (3%) si tiene conto anche delle azioni detenute tramite fiduciarie e/o interposta persona e in genere da soggetti interposti.
Il diritto di voto e gli altri diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale inerenti alle azioni detenute in eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato non possono essere esercitati e si riduce proporzionalmente il diritto di voto che sarebbe spettato a ciascuno dei soggetti ai quali sia riferibile il limite di possesso azionario, salvo preventive indicazioni congiunte dei soci interessati. In caso di inosservanza, la deliberazione è impugnabile ai sensi dell'art. 2377 del Codice Civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti in eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato. 7.1 Quando siano interamente liberate, e qualora la legge lo consenta, le azioni 8.1 Nel caso che, per qualsiasi causa, una azione appartenga a più persone, i
Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.
possono essere al portatore. Le azioni al portatore possono essere convertite in nominative e viceversa. Le operazioni di conversione sono fatte a spese dell'azionista.
diritti inerenti alla detta azione non potranno essere esercitati che da una sola persona o da un mandatario di tutti i compartecipi. 9.2 L'Assemblea potrà deliberare aumenti di capitale mediante emissione di azioni, 10.1 I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione in
9.1 L'Assemblea potrà deliberare aumenti di capitale, fissandone termini, condizioni e modalità.
anche di speciali categorie, da assegnare gratuitamente in applicazione dell'art. 2349 del Codice Civile.
una o più volte.
10.2 A carico dei soci in ritardo nei pagamenti, decorre l'interesse nella misura uguale al tasso ufficiale di sconto determinato dalla Banca d'Italia, fermo il disposto dell'art. 2344 del Codice Civile. 12.1 Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, presso la sede
11.1 La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili o con warrants, a norma e con le modalità di legge.
sociale, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione e purché in Italia.
12.2 L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro 180 giorni ncio, essendo la Società tenuta alla redazione del bilancio consolidato.
12.3 è fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. I soci che richiedono la convocazione devono predisporre una relazione sulle proposte concernenti le materie da trattare; il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione di convocazione presso la sede sociale, sul sito Internet della Società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento. 12.4 Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico una
relazione su ciascuna delle materie al
Firmato: Giuseppe ZAFARANA " ": Paola AVONDOLA NOTAIO sigillo
13.1 mediante avviso pubblicato sul sito Internet della Società, nonché con le modalità previste dalla Consob con proprio regolamento, nei termini di legge e in conformità con la normativa vigente.
I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie titolarità della partecipazione, sono presentate per iscritto, anche per corrispondenza Dette proposte di deliberazione possono essere presentate individualmente in per gli argomenti sui quali delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da integrazioni o della presentazione di proposte di deliberazione ammesse dal Consiglio di Amministrazione è data notizia nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione di deliberazione sono messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui presente Statuto, contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione. Entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta o di proposte di deliberazione, i soci richiedenti o proponenti trasmettono al Consiglio di Amministrazione una relazione che riporti la motivazione della richiesta o della proposta. Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, 12.3 del presente Statuto.
13.2 e del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata ai sensi di legge da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i suddetti termini, purché entro dei lavori
assembleari della singola convocazione. Ai fini della presente disposizione si ha riguardo alla data caso contrario si ha riguardo alla data di ciascuna convocazione.
14.1 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare elettronica con le modalità stabilite dalle norme vigenti. La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata mediante di apposita sezione del dipendenti della Società e delle sue controllate associati ad associazioni di azionisti che rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, sono messi a disposizione delle medesime associazioni, secondo i termini e le modalità di volta in volta concordati con i loro legali rappresentanti, spazi da utilizzare per la comunicazione e per lo svolgimento dell'attività di raccolta di deleghe.
14.2 Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe, ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
14.3 Il diritto di voto potrà essere esercitato anche per corrispondenza in conformità con le leggi e le disposizioni regolamentari in materia. Se previsto di convocazione, coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno intervenire mediante mezzi di telecomunicazione ed esercitare il diritto di voto in via elettronica in conformità delle leggi, delle disposizioni regolamentari in materia e del Regolamento delle assemblee. 14.5 La Società può designare per ciascuna Assemblea un soggetto al quale
14.4 Lo svolgimento delle assemblee è disciplinato dal Regolamento delle assemblee approvato con delibera dell'Assemblea ordinaria della Società.
i soci possono conferire, con le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data istruzioni di voto su tutte o giorno. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. 15.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione
o, in sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato; in loro assenza l'Assemblea elegge il proprio Presidente.
15.2 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti e può nominare uno o più scrutatori.
16.1 L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti di sua competenza per legge e autorizza il trasferimento dell'azienda.
16.2 unica convocazione; si applicano le maggioranze a tal fine previste dalla legge. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi che convocazioni; le relative deliberazioni, in prima, seconda o terza convocazione, devono essere prese con le maggioranze richieste dalla legge nei singoli casi.
16.3 Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità delle norme di legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
16.4 I verbali delle Assemblee ordinarie devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario.
16.5 I verbali delle Assemblee straordinarie devono essere redatti da notaio.
17.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove. L'Assemblea ne determina il numero entro i limiti suddetti.
17.2 Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi che scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
17.3 Il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea, sulla base di liste presentate dagli azionisti e dal Consiglio di Amministrazione, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.
Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza s convocazione, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea, in unica o in prima convocazione, chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, e messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalla legge e dalla Consob con proprio regolamento almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica o prima convocazione. Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di e votare una sola lista. I soggetti che lo controllano, le società da essi controllate e quelle sottoposte a comune controllo non possono presentare né concorrere alla presentazione di altre liste né votarle, nemmeno per interposta persona o
per il tramite di società fiduciarie, intendendosi per controllate le società di cui all'art. 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno l'1% del capitale sociale o la diversa misura stabilita dalla Consob con proprio regolamento. La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.
Almeno un amministratore, se il Consiglio è composto da un numero di membri non superiore a cinque, ovvero almeno tre amministratori, se il Consiglio è composto da un numero di membri superiore a cinque, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società quotate.
Nelle liste sono espressamente individuati i candidati in possesso dei citati requisiti di indipendenza.
Tutti i candidati debbono possedere altresì i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente.
Ai sensi della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, almeno due quinti del Consiglio è costituito da amministratori del genere meno rappresentato, con arrotondamento superiore, salvo il caso in cui il numero dei componenti
Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati di genere diverso. Le liste che concorrono per la nomina della maggioranza dei componenti del Consiglio, composte da più di tre candidati, devono riservare una quota dei due quinti al genere meno rappresentato, con
Unitamente al deposito di ciascuna lista, a pena di inammissibilità della medesima, dovranno depositarsi il curriculum professionale di ogni candidato e le dichiarazioni con le quali i medesimi accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei citati requisiti di onorabilità ed eventuale indipendenza.
Gli amministratori nominati devono comunicare alla Società l'eventuale perdita dei citati requisiti di indipendenza e onorabilità nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o incompatibilità.
Il Consiglio valuta periodicamente l'indipendenza e l'onorabilità degli amministratori nonché l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità. Nel caso in cui in capo ad un amministratore non sussistano o vengano meno i requisiti di indipendenza o di onorabilità dichiarati e normativamente prescritti ovvero sussistano cause di ineleggibilità o incompatibilità, il Consiglio dichiara la decadenza dell'amministratore e provvede per la sua sostituzione ovvero lo invita a far cessare la causa di incompatibilità entro un termine prestabilito, pena la decadenza dalla carica. a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti
Alla elezione degli amministratori si procederà come segue:
saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa
i sette decimi degli amministratori da eleggere con arrotondamento, in caso di numero decimale all'intero inferiore;
b) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno o due o tre secondo il numero progressivo degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti;
c) qualora, a seguito dell'applicazione della procedura sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di amministratori indipendenti statutariamente prescritto, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati; i candidati non in possesso dei requisiti di indipendenza con i quozienti più bassi tra i candidati tratti da tutte le liste sono sostituiti, a partire dall'ultimo, dai candidati indipendenti eventualmente indicati nella stessa lista del candidato sostituito (seguendo l'ordine nel quale sono indicati), altrimenti da persone, in possesso dei requisiti di indipendenza, nominate secondo la procedura di cui alla lettera d). Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che ha ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione;
c-bis) qualora l'applicazione della procedura di cui alle lettere a) e b) non consenta il rispetto della normativa sull'equilibrio tra i generi, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito, fermo il rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti, dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato (con il numero d'ordine successivo più alto) nella stessa lista del candidato sostituito, altrimenti dalla persona nominata secondo la procedura di cui alla lettera d). Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente minimo, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti ovvero, in
caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione;
d) per la nomina di amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi dei procedimenti sopra previsti, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, in modo tale da assicurare comunque che la composizione del Consiglio di Amministrazione sia conforme alla legge e allo statuto.
La procedura del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.
17.4 L'Assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sempre entro il limite di cui al primo comma del presente articolo, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadranno con quelli in carica. 17.5 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si 17.6 Il Consiglio può istituire al proprio interno Comitati cui attribuire funzioni 18.1 Se l'Assemblea non vi ha provveduto, il Consiglio nomina fra i suoi membri il
provvede ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile. In ogni caso deve essere assicurato il rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti e della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. 18.2 Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina un segretario, anche
Se viene meno la maggioranza degli amministratori, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà essere convocata senza indugio dal Consiglio di Amministrazione per la ricostituzione dello stesso.
consultive e propositive su specifiche materie.
Presidente.
estraneo alla Società.
19.1 Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il Presidente o in sua assenza o impedimento l'Amministratore Delegato, o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti. Il Consiglio può essere altresì convocato nei modi previsti dall'art. 28.4 del presente statuto. Il Consiglio può radunarsi per video o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario. 19.2 Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni prima di quello fissato
per la riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve. Il Consiglio
di Amministrazione delibera le modalità di convocazione delle proprie riunioni.
19.3 Il Consiglio di Amministrazione deve essere altresì convocato quando ne è fatta richiesta da almeno due consiglieri o da uno se il Consiglio è composto da tre membri per deliberare su uno specifico argomento da essi ritenuto di particolare rilievo, attinente alla gestione, argomento da indicare nella richiesta stessa.
20.1 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal consigliere più anziano di età.
21.1 Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.
21.2 Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
22.1 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal segretario.
22.2 Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal Presidente o da chi ne fa le veci e controfirmate dal segretario.
23.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge o il presente statuto riservano all'Assemblea degli azionisti.
23.2 Il Consiglio di Amministrazione delibera sulle seguenti materie: - fusione per incorporazione e scissione proporzionale di società le cui azioni o quote siano possedute dalla Società almeno nella misura del 90% del loro capitale sociale; - istituzione e soppressione di sedi secondarie; - adeguamento dello statuto alle disposizioni normative.
23.3 Il Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato riferiscono tempestivamente al Collegio Sindacale, con periodicità almeno trimestrale e comunque in occasione delle riunioni del Consiglio stesso, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla
Società e dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi.
24.1 Il Consiglio di Amministrazione delega proprie competenze ad uno dei suoi componenti, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2381 del Codice Civile; il Consiglio può inoltre attribuire al Presidente deleghe per l'individuazione e la promozione di progetti integrati ed accordi internazionali di rilevanza strategica. Il Consiglio di Amministrazione può in ogni momento revocare le deleghe conferite, procedendo, in caso di revoca delle deleghe conferite all'Amministratore Delegato, alla contestuale nomina di un altro Amministratore Delegato. Il Consiglio, su proposta del Presidente, d'intesa con l'Amministratore Delegato, può conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche ad altri membri del Consiglio di Amministrazione. Rientra nei poteri del Presidente e dell'Amministratore Delegato, nei limiti delle competenze ad essi attribuite, conferire deleghe e poteri di rappresentanza della Società per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed anche a terzi.
Il Consiglio può altresì nominare uno o più Direttori Generali definendone i relativi poteri, su proposta dell'Amministratore Delegato, d'intesa col Presidente, previo accertamento del possesso dei requisiti di onorabilità normativamente prescritti. Il Consiglio valuta periodicamente l'onorabilità dei Direttori Generali. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. d) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o privati con competenze nel settore
Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato, d'intesa col Presidente, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, nomina il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere scelto tra persone che abbiano svolto per almeno un triennio:
a) attività di amministrazione o di controllo ovvero di direzione presso società quotate in mercati regolamentati italiani o di altri stati dell'Unione Europea ovvero degli altri Paesi aderenti all'OCSE, che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
b) attività di controllo legale dei conti presso le società indicate nella lettera a), ovvero
c) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie finanziarie o contabili, ovvero
finanziario, contabile o del controllo.
Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.
25.1 La rappresentanza della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spettano sia al Presidente sia all'Amministratore Delegato.
26.1 Al Presidente e ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso da determinarsi dall'Assemblea ordinaria. Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'Assemblea.
27.1 Il Presidente:
c) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 19.1; 20.1;
d) verifica l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio;
e) esercita le attribuzioni delegate dal Consiglio ai sensi dell'art. 24.1.
28.1 Il Collegio Sindacale è costituito da cinque sindaci effettivi e due supplenti scelti tra coloro che siano in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità indicati nel decreto del 30 marzo 2000, n. 162 del Ministero della giustizia.
Ai fini del suddetto decreto le materie strettamente attinenti all'attività della Società sono: diritto commerciale, economia aziendale e finanza aziendale.
Agli stessi fini i settori strettamente attinenti all'attività della Società sono il settore ingegneristico e quello geologico.
I sindaci possono assumere incarichi di componente di organi di amministrazione e controllo in altre società nei limiti fissati dalla Consob con proprio regolamento.
28.2 Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea, sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo e in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.
Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste si applicano le procedure dell'art. 17.3 nonché le disposizioni emanate dalla Consob con proprio regolamento.
Ai sensi della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, due sindaci effettivi appartengono al genere meno rappresentato.
Le liste si articolano in due sezioni: la prima riguarda i candidati alla carica di sindaco effettivo, la seconda riguarda i candidati alla carica di sindaco supplente. Almeno il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali dei conti e aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.
Le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di
candidati pari o superiore a tre devono includere, nella sezione dei sindaci effettivi, candidati di genere diverso, secondo quanto specificato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Qualora la sezione dei sindaci supplenti di dette liste indichi due candidati, essi devono appartenere a generi diversi.
Dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti saranno tratti tre sindaci effettivi e un sindaco supplente. Gli altri due sindaci effettivi e l'altro sindaco supplente sono nominati con le modalità previste dall'art. 17.3 lettera b), da
applicare distintamente a ciascuna delle sezioni in cui le altre liste sono articolate. L'Assemblea nomina Presidente del Collegio Sindacale uno dei sindaci effettivi eletti con le modalità previste dall'art. 17.3 lettera b).
Qualora l'applicazione della procedura di cui sopra non consenta, per i sindaci effettivi, il rispetto della normativa sull'equilibrio tra i generi, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle sezioni dei sindaci effettivi delle diverse liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato, con il numero d'ordine successivo più alto, nella stessa sezione dei sindaci effettivi della lista del candidato sostituito, ovvero, in subordine, nella sezione dei sindaci supplenti della stessa lista del candidato sostituito (il quale in tal caso subentra nella posizione del candidato supplente che sostituisce), altrimenti, se ciò non consente il rispetto della normativa sull'equilibrio tra i generi, è sostituito dalla persona nominata dall'Assemblea con le maggioranze di legge, in modo tale da assicurare una composizione del Collegio Sindacale conforme alla legge e allo statuto. Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di sindaci ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che ha ottenuto meno voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione. 28.3 I sindaci uscenti sono rieleggibili.
Per la nomina di sindaci, per qualsiasi ragione, non nominati secondo le procedure sopra previste, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, in modo tale da assicurare una composizione del Collegio Sindacale conforme alla legge e allo statuto.
La procedura del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero Collegio Sindacale.
In caso di sostituzione di un sindaco tratto dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti subentra il sindaco supplente tratto dalla stessa lista; in caso di sostituzione di un sindaco tratto dalle altre liste subentra il sindaco supplente tratto da tali liste. Se la sostituzione non consente il rispetto della normativa sull'equilibrio tra i generi, l'Assemblea deve essere convocata al più presto per assicurare il rispetto di detta normativa. 28.4 Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione al Presidente del Consiglio
di Amministrazione, convocare l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione. Il
potere di convocazione del Consiglio di Amministrazione può essere esercitato individualmente da ciascun membro del Collegio; quello di convocazione dell'Assemblea da almeno due membri del Collegio.
Il Collegio può radunarsi per video o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario.
29.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
29.2 Alla fine di ogni esercizio il Consiglio provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.
29.3 Il Consiglio di Amministrazione potrà, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo.
30.1 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili, saranno prescritti a favore della Società con diretta loro appostazione a riserva.
31.1 In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri e i compensi.
32.1 Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.
32.2 Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994 n. 332, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 1994 n. 474, alla partecipazione al capitale della Società detenuta dal Ministero e delle finanze, da
Enti pubblici o da soggetti da questi controllati non si applicano le disposizioni di cui all'art. 6.1, paragrafo 6, del presente statuto.
33.1 La Società conserva la totalità dei rapporti giuridici attivi e passivi dei quali era titolare, prima della trasformazione, l'Ente di Diritto Pubblico - Ente Nazionale Idrocarburi.
34.1 Le disposizioni degli artt. 17.3, 17.5 e 28.2 finalizzate a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi trovano applicazione per il numero di mandati consecutivi del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale previsto dalla normativa, a decorrere dal primo rinnovo successivo al 1° gennaio 2020.
Modifiche apportate allo Statuto dell'Eni S.p.A. dal 1995 a oggi
Modifiche statutarie ai sensi della legge 30 luglio 1994 n. 474 recante: "Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello stato e degli enti pubblici in società per azioni"
Art. 5: aggiunti i commi 5.2 (ogni azione dà diritto a un voto) e 5.3 (la qualità di azionista costituisce adesione allo statuto).
Art. 6: stabilito il 3% quale limite di possesso azionario (comma 6.1); inseriti poteri speciali del Ministero del Tesoro (comma 6.2).
Art. 13: inserito il riferimento alla normativa sull'esercizio del diritto di voto per corrispondenza da indicare nelle convocazioni assembleari.
Art. 14: inserita la facoltà di esercitare il diritto di voto per corrispondenza nelle adunanze assembleari (comma 14.3).
Art. 15: inserita la possibilità di nominare uno o piu scrutatori per agevolare le attività di scrutinio dei voti in assemblea (comma 15.2).
Art. 16: stabilito in più di un quinto il quorum deliberativo dell'assemblea straordinaria in terza convocazione (comma 16.2).
Art. 17: inserita la modalità del voto di lista per la nomina dei Consiglieri di Amministrazione (comma 17.3).
Art. 23: aggiunto il riferimento allo statuto nella definizione dei poteri del Consiglio di Amministrazione (comma 23.1).
Art. 28: inserite le modifiche alla nomina del Collegio sindacale: introduzione del voto di lista (comma 28.2).
Art. 32: inserita la deroga all'applicazione delle disposizioni dell'art. 6.1 relativamente alla partecipazione azionaria di proprietà del Ministero del Tesoro (comma 32.2).
Art. 24: ampliati i poteri attribuiti al Consiglio di Amministrazione riguardo al conferimento di deleghe al Presidente per l'individuazione e la promozione di progetti integrati e di accordi internazionali di rilevanza strategica e aggiunti quelli relativi alla nomina di Direttori Generali.
Art. 27: aggiunta la lettera e) (esercizio da parte del Presidente delle
deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione).
Art. 28: stabilito da tre a cinque il numero dei sindaci effettivi (comma 28.1).
Art. 11: delega al Consiglio per emissione obbligazioni.
Art. 2: soppressa la sede secondaria di Via del Serafico, 89/91-Roma (comma 2.1). Art. 9: introdotta la previsione relativa alla facoltà di aumentare il capitale mediante emissione di azioni da assegnare gratuitamente ai sensi dell'art. 2349 del codice civile (comma 9.2).
Art. 17: modificate le disposizioni sulla nomina del Consiglio di Amministrazione relativamente al numero di Consiglieri espressione delle liste di minoranza (comma 17.3).
Conferita al Consiglio di Amministrazione delega ad aumentare il capitale sociale mediante assegnazione gratuita di azioni ai dirigenti del Gruppo Eni (aggiunto comma 5.4).
Art. 1: modifica della denominazione da ENI S.p.A. a Eni S.p.A.
Art. 4: eliminato dall'oggetto sociale il riferimento alla legge 1/91 perché abrogata.
Art. 6 e 32: modificata la denominazione del Ministero/Ministro del Tesoro.
Art. 14: introdotte le modifiche al fine di facilitare la raccolta di deleghe degli azionisti dipendenti facenti parte di associazioni di azionisti (comma 14.1) e introdotto nello statuto il richiamo al regolamento delle assemblee (comma 14.4).
Art. 16: soppresso il richiamo all'art. 2369-bis del Codice Civile perché abrogato (comma 16.2).
Art. 19: introdotte modifiche relative alla convocazione del Consiglio di Amministrazione anche da parte di due sindaci e alla tenuta delle adunanze consiliari in videoconferenza (comma 19.1).
Art. 23: introdotte le modifiche al fine di recepire nello statuto le indicazioni del D. Lgs. 58/98 in materia di informativa al collegio sindacale (aggiunto comma 23.2). Art. 28: introdotte le modifiche relative al numero dei sindaci effettivi (cinque) e degli
" ": Paola AVONDOLA NOTAIO sigillo
incarichi che essi possono ricoprire in società quotate (comma 28.1); conseguenti modifiche del voto di lista (comma 28.2); inserita la previsione che almeno due sindaci possono convocare il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea (comma 28.4).
Conferita al Consiglio di Amministrazione la delega ad aumentare il capitale sociale mediante emissione di azioni da assegnare gratuitamente (comma 5.4) e revoca di quella conferita dall'assemblea del 17 giugno 1998.
Conferita al Consiglio di Amministrazione la delega ad aumentare il capitale sociale a pagamento al servizio di un piano di stock option per i dirigenti del Gruppo Eni (aggiunto comma 5.5).
Introdotte le modifiche a seguito della ridenominazione in euro del capitale sociale (commi 5.1, 5.4, 5.5 e 11.2).
Introdotte le modifiche al fine di inserire i requisiti di professionalità dei sindaci in ottemperanza al DM 162/2000 (commi 28.1 e 28.2).
Conferita al Consiglio di Amministrazione la delega ad aumentare il capitale sociale a titolo gratuito al servizio di un piano di stock grant per i dirigenti del Gruppo Eni (aggiunto comma 5.6).
Modifica degli articoli 2.1, 11.2, 12.2, 13, 16.1, 17.2, 17.3, 19.3, e 23 Modifiche per adeguare lo statuto al D. Lgs. 6/03.
Ulteriori modifiche allo statuto.
Modifiche per adeguare lo statuto alle nuove disposizioni sui poteri speciali conferiti dalla legge al Ministro dell'economia e delle finanze che li esercita d'intesa con il Ministro delle attività produttive.
Ulteriori modifiche allo statuto.
Modifica del comma 1 dell'articolo 5 dello Statuto in relazione all'avvenuto aumento del capitale sociale deliberato dal Consiglio di Amministrazione per dare esecuzione al Piano di Stock grant 2002; abrogazione dei commi 4 e 5 dell'articolo 5, essendo scaduto il periodo di efficacia delle deleghe conferite al Consiglio per dare esecuzione a Piani di assegnazione di azioni Eni a favore dei dipendenti del Gruppo.
Modifiche per adeguare lo statuto al Codice di Autodisciplina delle società quotate e al Decreto Legislativo n. 58 del 1998 (il "Decreto"), come modificato dalla Legge sulla tutela del risparmio, nonché per consentire la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea anche su quotidiani a diffusione nazionale.
Modifiche per adeguare lo statuto al Decreto Legislativo n. 58 del 1998 (il "Decreto"), come modificato dal D.Lgs. n. 303 del 2006, oltre a modifiche di carattere formale.
Modifica per adeguare lo statuto alle disposizioni del D.Lgs. n. 195 del 2007 di
attuazione della direttiva Transparency.
Modifiche per adeguare lo statuto alla Legge n. 474 del 1994.
Modifiche per adeguare lo statuto al D.lgs. n. 27 del 2010, che si applicheranno alle assemblee il cui avviso di convocazione sarà pubblicato dopo il 31 ottobre 2010.
Modifiche relative alle modalità di scrittura della denominazione sociale, alla
Modifiche per adeguare lo statuto alle disposizioni del D.Lgs. n. 27 del 2010, del D.Lgs. n. 39 del 2010 e alla regolamentazione Consob in materia di cumulo degli incarichi degli organi di controllo.
Le modifiche si applicheranno alle assemblee il cui avviso di convocazione sarà pubblicato dopo il 31 ottobre 2010.
Modifiche per adeguare lo statuto alle disposizioni della L. n. 120 del 2011 e alla Delibera Consob n. 18098 del 2012 in materia di equilibrio tra i generi nella composizione degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate.
Come indicato nel nuovo articolo 34 dello Statuto, le disposizioni finalizzate a garantire l'equilibrio tra i generi trovano applicazione ai primi tre rinnovi del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivi al 12 agosto 2012.
Eliminazione del valore nominale di tutte le azioni ordinarie
rappresentative del capitale sociale e annullamento di n. 371.173.546 azioni proprie
Modifiche per adeguare lo statuto alle disposizioni del D.Lgs. n. 91 del 2012, recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 27/2010, in materia di diritti degli azionisti.
degli azionisti maggio 2014 ha approvato le modifiche 16.2 dello statuto in relazione alla convocazione generale convocazione, fatta salva la possibilità di ricorrere a più convocazioni qualora il Consiglio di
Eliminato Art. 6.2: riporta i poteri speciali in precedenza attribuiti al Ministro e delle Finanze (DPR n. 85/2014).
Artt. 17.1, 17.3, 17.5, 18, 21, 24: eliminate le clausole statutarie che fanno riferimento a suddetti poteri (in particolare, presenza senza diritto di voto di nomina governativa).
Modifiche per adeguare lo statuto alle disposizioni della L. n. 160 del 2019 in materia di equilibrio tra i generi nella composizione degli organi di amministrazione e controllo ato, le disposizioni finalizzate a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi trovano applicazione per il numero di mandati consecutivi del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale previsto dalla normativa, a decorrere dal primo rinnovo successivo al 1° gennaio 2020.
Annullamento di n. 28.590.482 azioni proprie senza valore nominale, senza variare del capitale sociale.
Annullamento di n. 34.106.871 azioni proprie senza valore nominale, senza variare del capitale sociale.
Modifica per adeguare lo Statuto al D.M. 25 agosto 2022, n. 164 esplicitando della di energia tra le attività nel settore in genere.
Annullamento di n. 195.550.084 azioni proprie senza valore nominale, senza variare del capitale sociale (art. 5.1).
proprie Eni che verranno eventualmente acquistate in
Annullamento di n. 91.447.368 azioni proprie senza valore nominale, senza variare del capitale sociale (art. 5.1).
Eliminato Art. 5.4: riporta assembleare rilasciata in data 10 maggio 2023 relativa di azioni proprie.
5 maggio 2024.

Eni SpA Sede legale in Roma Piazzale Enrico Mattei, 1 00144 Roma Sedi secondarie Via Emilia, 1 e Piazza Ezio Vanoni, 1 20097 San Donato Milanese Capitale sociale 4.005.358.876 interamenteversato Registro delle imprese di Roma Codice fiscale 00484960588
Certificazione di conformità di copia informatica di documento cartaceo (art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 68-ter, Legge 16 febbraio 1913, n. 89)
Certifico io sottoscritta Dott.ssa Paola Avondola Notaio in Locate di Triulzi ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, dotata di certificato di vigenza rilasciato da Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority, che la presente copia, composta di numero cinquantotto fogli oltre la presente e redatta su supporto informatico, è conforme all'originale cartaceo da me ricevuto, firmato a norma di legge.
Locate di Triulzi, lì diciassette dicembre duemilaventiquattro (17.12.2024) File firmato digitalmente dal Notaio Paola AVONDOLA
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