Legal Proceedings Report • Aug 25, 2020
Legal Proceedings Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
N. 588/20 RGA

CORTE DI APPEl.LO O! MILANO DEPOSITATO IVi CA',,,.,,.., 'J,R IA OGGI. [, r. O. 2020 \fZIARl 1 'VJ'-"v,\f,VS.:...; · v
La Corte di Appe lo di Milano, Sezione Feriale Penale, riunita in camera di consiglio nelle persone del sottos ritti magistrati:
| - | - |
|---|---|
| Dott.ssa Valeria DE RISI | Presidente |
| - | - |
| Dott. Roberto ARNALDI | Consigliere |
| - | - |
| Dott.ssa Stefania PI GOZZI | Consigliere |
ha pronunziato la eguente
sull'istanza depo tata il 28.7.2020 dal difensore della società Aveleos Societè Anonyme in qualità di so età citata come responsabile civile - di provvedere sulla richiesta di sospensione dell secuzione della condanna al pagamento della provvisonale di euro 5.000.000 dispos a favore delle parti civili EAM contenuta nella sentenza di primo grado emessa dal Trib aie di Milano in data 18.4.2019 e depositata il 14.10.2019
visto il parere ne tivo in atti del Procuratore Generale datato 29.7.2020;
a scioglimento de la riserva assunta all'esito dell'udienza di discussione del 19.8.2020;
Con il motivo co trassegnato dal numero XVIII (pag. 119) contenuto nell'atto di appello depositato il 28.11.2019 la società oggi istante chiedeva di sospendere l'esecuzione delle condanne provvi ionali a favore delle parti civili EAM esponendo testualmente " In particolare, l 'enti à con ogni evidenza elevatissima (euro 5 milioni), delle somme liquidate a titolo di provviso aie certamente consente di formulare la previsione di un danno grave e irreparabile per l società assistita dallo scrivente difensore".
Successivamente, la società A veleos S.A. depositava in data 3 febbraio 2020 motivi aggiunti con i quali, tra l' tro, chiedeva la sospensione dell'esecuzione della condanna provvisionale al pagamento di e ro 2 milioni a favore della parte civile GSE sottolineando che " l 'entità in ogni caso elevati ima delle somme liquidate a titolo di provvisionale consente senz 'altro di formulare la pre isione di un danno grave e irreparabile per la società assistita dallo scrivente difenso e ; e dunque di quel pregiudizio eccessivo per il debitore che secondo la giurisprudenza i legittimità legittima la sospensione della disposta condanna provvisionale. E ·iò - si badi - anche tenendo presente che le somme liquidate a titolo di provvisionale son ben superiori al capitale versato di Aveleos, pari a I I 1.000 euro".
Infine, con l'ist za a provvedere sulla richiesta di sospensione già avanzata nell'atto di appello depositat il 28.7.2020 , la società A veleos esponeva che " è stata rilasciata la formula esecutiv in favore della parte civile .EAM ed è quindi attualmente pendent e il procedimento ese utivo con il rischio concreto e attuale di un danno grave e irreparabile"

facendo generico richiamo alla " attuale situazione economica, gravemente incisa dalla diffusione della andemia, con gli effetti conseguenti sulla Società la quale opera in un settore strettame e collegalo alle politiche di incentivi a livello europeo e nazionale" .
La trattazione del ' udienza camerale per il procedimento interinale è stata fissata nel periodo feriale, celebrata ali' odierna udienza alla presenza di tutte le parti come rappresentate in giudizio, essendo stata considerata questione urgente in quanto come tale prospettata, pur nell'imminenza Ila celebrazione del processo di merito di secondo grado fissata per il giorno 9.10.2020.
La Corte osserva:
Va preliminarme te respinta l' eccezione sollevata in udienza dal difensore dell'imputato AKHMEROV lg r e relativa alla mancata traduzione del decreto di fissazione dell'udienza del 19 agosto 20 O in lingua nota all' imputato alloglotta per evidente carenza di interesse trattandosi di sos ensione dell'immediata esecuzione cui l'imputato non partecipa avendo interesse solo al questioni civili sollevate con l'atto d'appello mentre la provvisoria esecutività riguar a solo il responsabile civile che infatti ha sollevato la relativa questione nell'atto di appell del 28.11.2019 e della successiva richiesta a provvedere del 28.7.2020.
Nel merito, ritie e questa Corte che la richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna al pag ento della provvisionale di euro 5.000.000 in favore delle parti civili RAM non possa ssere accolta non avendo la società A VELEOS Societè Anonyme assolto all'onere probato o posto a sux:arico dall'art. 600 c. p. p. in ordine alla ricorrenza dei gravi motivi quale pres pposto indefettibile per la concessione dell'invocata sospensione (cfr. ex pluribus Cass. Se . 3 n. 16164 del 27.2.2019 " La prova della ricorrenza dei gravi motivi, posti a fondame o dell'istanza di revoca o di sospensione della provvisoria esecuzione della condanna l pagamento di una provvisionale, è regolata dalle norme civilistiche secondo la previs ne dell'art. 2697 cod. civ. e, quindi, deve essere fornita dal richiedente la revoca o la sospe sione").
Nel caso in esam , infatti, né l'elevata entità della somma da corrispondere né la situazione di emergenza s taria in atto possono assumere l'efficacia dimostrativa prospettata dalla difesa che non al ega nessuna circostanza concreta utile a provare i gravi motivi richiesti dall'art. 600 c.p.p a seguito della nota declaratoria di incostituzionalità n. 353 del 1994. Sul punto la gi sprudenza di legittimità ha chiarito che, ai fini dell'accoglimento della richiesta, " è nec saria la ricorrenza di un pregiudizio eccessivo per il debitore, che può consistere nella ·struzione di un bene non reintegrabile ovvero se si tratta di somme di denaro, nel nocu ento derivante dal palese stato di insolvibilità del destinatario della provvisionale, tal da rendere impossibile o altamente difficoltoso il recupero di quanto pagato, nel caso i modifica della condanna"( cfr. Cass. Sez. II 27 febbraio 2019 n. 16164 già sopra citata).
Nessuno dei sud tti possibili eventi risulta dimostrato dalla società A veleos che non ha allegato alcuna ci costanza da cui desumere la sussistenza di un palese stato di insolvibilità delle parti civili AM ovvero, comunque, successive concrete difficoltà di recupero delle somme eventual nte pagate.
Il rigoroso onere robatorio stabilito dalla legge non può certamente ritenersi assolto dai generici e aspeci ci richiami fatti dall'istante all'entità della somma liquidata ovvero alle

conseguenze eco omiche della pandemia in atto dal momento che tali circostanze non si confrontano in cun modo né affievoliscono la valenza dimostrativa di elementi già accertati con la s ntenza di primo grado quali l'ingent e profitto percepito da Aveleos dalla truffa contrattual di cui al capo F) (versamento di oltre 25 milioni di euro eseguito da EAM in favore di Avei os - cfr. sentenza impugnata pag. 236) e la partecipa zione del governo lussemburghese uale azionista di riferimento del gruppo societario da cui A veleos è partecipata ( cfr. rdinanza di sequestro conservativo resa dal Tribunale di Milano in composizione coll giale il 31 maggio 2017).
L'imminente svol imento dell'udienza di discussione dell'appello fissata per il 9 ottobre 2020 affievolisce ignificativamente l'asserito pericolo di un " danno grave e irreparabile " derivante dalla pe denza - allegata ma non documentata - di un procediment o esecutivo desunto dal solo ri scio della formula esecutiva in favore della parte civile .
Visto l'art. 600 co a 3 c.p.p.
l' istanza del respo sabile civile appellante AVELEOS S.A. di sospensione dell'esecuzione della condanna al p gamento della provvisionale in favore delle parti civili EAM Solar Italy Holding srl e EAM Solar ASA contenuta nella sentenza n. 5511/2019 emessa dal Tribunale di Milano il 18.4.2 19.
Si comunichi.
Milano, 19 agosto O 19
I Consiglieri
Dott. Roberto Amai ~~1.<A·
Dott.ssa Stefania Pi
5~q Il Presidente
Dott.ssa ~ Risi
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.