Legal Proceedings Report • Dec 2, 2021
Legal Proceedings Report
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Sui ricorsi proposti da
1) PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
2) GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE S.P.A.
3) EAM SOLAR ASA -EAM SOLAR ITALY HOLDING S.R.L.
nonché da
4) PILOTTO GIUSEPPINA n. a Castelfranco Veneto il 12/5/1968
avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Milano il 20/1/2021
visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
letti i motivi nuovi presentati dal difesore delle parti civili Eam Solar ASA e EAM Solar Italy Holding;
letta l'istanza di correzione dell'avviso di udienza dell'Avv. L. Scuderi per EVIVA SpA in liquidazione, già Energetic Source SpA;
lette le memorie difensive dell'Avv.Antonio Miriello per Cavacece Alessandro, dell'Avv. Carlo Paliero per ENS SOLAR FIVE srl; degli Avv.ti Chiara Padovani e Vincenzo Saponara per Igor Akhmerov; degli Avv.ti Michele Laforgia e Raffaele Padrone per Sebastiano Maggi; dell'Avv. Alceste Campanile per la soc. Energia Fotovoltaica 73; dell'Avv. Rino Caiazzo per Enovos Luxembourg (cui ha fatto
seguito memoria di replica depositata il 30/9/2021); dell'Avv. Luca Luparia Donati per Ens Solar Four, Energia Fotovoltaica 3, Soc. Agricola a.r.I., Energia Fotovoltaica 44, Energia Fotovoltaica 71, Energia Fotovoltaica 18, Energia Fotovoltaica 46; dell'Avv. Enrico De Castiglione per SAEM Energie Alternative s.r.I.;
udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
udita la requisitoria del P.G.,Dott. Alessandro Cimmino, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in relazione ai capi B),D) ed F), quanto alla posizione di Cavacece Alessandro ai soli effetti civili, e per l'inammissbilità del ricorso di Pilotto Giuseppina;
uditi i difensori delle parti civili ricorrenti, Avv. Sarandrea Agostino per G.S.E. S.p.A.; Avv. Bongiorno Giulia per EAM Solar Italy Holding e EAM Sola Asa, i quali hanno illustrato i motivi, chiedendone l'accoglimento e hanno depositato conclusioni scritte e nota spese;
uditi i difensori delle parti civili, Avv. Dresda Vincenzo per UNICREDIT S.p.A.; Ticconi Anna Lisa per UBI Leasing S.p.A.; Avv. Vaira Michele per Soc. Agr. Energia Fotovoltaica 60; l'Avv. Cerboni Roberto per Interporto Toscano
uditi i difensori degli imputati La Forgia Michele e Padrone Raffaele Emilio per Maggi Sebastiano; l'Avv. Padovani Chiara per Akhmerov Igor; l'Avv. Pisano Roberto per Giorgi Marco, l'Avv. Miriello Antonio per Cavacece Alessandro, che hanno instito per il rigetto dei ricorsi proposti da P.G. e parti civili;
udito l'Avv. Stocco Mariagrazia per la ricorrente Pilotto Giuseppina, che si è riportato al ricorso, chiedendone l'accoglimento;
uditi i difensori dei responsabili civili: Avv. De Castiglione Enrico Maria per SAEM Energie Alternative s.r.I.; Avv. Masucci Massimiliano per AVELAR Management Ltd e AVELAR Energy Ltd; Avv.Bertolini Clerici Niccolò per AVELEOS S.A,l'Avv. Caiazzo Salvatore per Enovos Luxembourg S.A., che si sono riportati alle memorie depositate, chiedendo il rigetto dei ricorsi;
uditi gli Avv.ti De Sanna Fabrizio per ENS Solar Five ed Energetic Source S.p.A. (ora EVIVA S.p.A. in liquidazione); Accinni Giovanni Paolo per ENOVOS SOLAR; Campanile Alceste per EN.F073 a.r.I.;Luparia Donati Luca per ENS SOLAR FOUR , EN.F0 3, EN.F0 44,EN.F071,EN.F0 18, EN.F0 46;Cerboni Roberto per Interporto Toscano; Caíazzo Salvatore per ENOVOS Luxembourg S.A.
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1.Con sentenza in data 18/4/2019 il Tribunale di Milano dichiarava:
-Akhmerov Igor e Cavacece Alessandro colpevoli dei delitti di truffa aggravata e falso in concorso ascritti ai capi 13) ed E) della rubrica limitatamente ad alcuni dei campi fotovoltaici oggetto di contestazione e con riferimento al II Conto Energia;
-Akhmerov Igor, Marco Giorgi, Sebastiano Maggi e Giuseppina Pilotto colpevoli dei delitti di truffa e falso ascritti ai capi D) ed E) della rubrica in relazione al IV Conto Energia;
-Akhmerov Igor e Giorgi Marco responsabili del delitto di truffa sub F).
Dichiarava, inoltre, la parziale estinzione per prescrizione dei reati contestati al capo E), assolvendo gli imputati dai residui addebiti per insussistenza del fatto ed irrogando le pene ritenute di giustizia; dichiarava insussistente la responsabilità delle società a giudizio in relazione agli illeciti amministrativi contestati ex D.Lgs 231/2001. Condannava Igor Akhmerov, Alessandro Cavacece, Marco Giorgi, Sebastiano Maggi e Giuseppina Pilotto, in solido con Avelos SA., Avelar Management e SAEM sr.I., al risarcimento dei danni cagionati dai reati di cui ai capi B) e D) della rubrica in favore di GSE SPA, da liquidarsi in separata sede, con assegnazione di provvisionale. Condannava, inoltre, Akhmerov e Giorgi, unitamente al responsabile civile Aveleos SA, al risarcimento dei danni in favore di EAM SOLAR ITALY HOLDING e EAM SOLAR ASA con assegnazione di provvisionale; Akhmerov, Giorgí e Pilotto al risarcimento del danno in favore dell'Interporto Toscano Amerigo Vespucci con assegnazione di provvisionale; Akhmerov, Giorgi , Maggi e Pilotto al risarcimento del danno in favore di Agr.En.Fo 60 a r.l. con assegnazione di provvisionale; Akhmerov al risarcimento dei danni in favore di Unicredit Spa con assegnazione di provvisionale; Akhmerov e Cavacece al risarcimento del danno in favore di Ubi Leasing con assegnazione di provvisionale. Disponeva infine la confisca per equivalente del profitto dei reati di cui ai capi B) e D) della rubrica.
La sentenza impugnata, in parziale riforma della decisione di primo grado resa dal Tribunale di Milano il 18/4/2019 ed impugnata dal P.M., dalle parti civili GSE, EAM SOLAR ASA e EAM SOLAR ITALY HOLDING, dai responsabili civili SAEM Energie Alternative srl, Aveleos SA, Avelar Management Ltd e dagli imputati, assolveva gli imputati Akhmerov e Cavacece dal delitto di truffa sub B) per insussistenza del fatto; Akhmerov, Giorgi e Maggi dal delitto sub D) in parte per insussistenza del fatto e in parte per non averlo commesso, nonché con detta ultima formula dal capo E); assolveva parzialmente la Pilotto dalla contestazione sub D) in relazione ad alcuni degli impianti in contestazione e dichiarava
e Giorgi dal delitto sub F) per insussistenza dell'addebito, revocava le statuizioni civili a carico di Akhmerov, Giorgi, Maggi e Cavacece e dei responsabili civili Aveleos S.A., Avelar Management e Saem Energie Alternative srl. Revocava le statuizioni civili a carico della Pilotto in favore di Interporto Toscano e revocava la condanna al pagamento di una provvisionale a favore di GSE. Revocava la disposta confisca del profitto dei reati nei confronti di Akhmerov, Cavacece, Giorgi e Maggi, rideterminando l'importo confiscabile nei confronti della Pilotto in euro 1.219,52. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Milano in relazione alle posizioni di Giorgi Marco, Akhmerov Igor e Maggi Sebastiano, deducendo: 2.1 la carenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'assoluzione pronunziata in relazione ai capi B) e D) della rubrica.
Quanto alla truffa sub B), consistita nella falsa attestazione dell'ultimazione dei lavori entro il 31/12/2010 al fine di accedere alle tariffe del Secondo Conto energia, il giudice d'appello ha ritenuto che le misurazioni effettuate dalla subappaltatrice SAEM circa la quantità di lavori eseguiti e trasfuse nei SAL non possono da sole costituire prova dell'effettiva esecuzione degli stessi tanto più perché gli stati di avanzamento risultano privi di sottoscrizione da parte del direttore dei lavori o di un suo incaricato. Secondo il P.g. impugnante la Corte di merito ha reso una motivazione incompleta, illogica e decontestualizzata, richiamando a sostegno del proprio convincimento principi civilistici non pertinenti.
l'estinzione per prescrizione delle condotte ascrittele sub E). Assolveva Akhmerov
La sentenza impugnata non ha considerato che è certa la provenienza dei documenti di cui si discute dalla Saem e la destinazione alle società committenti Kerself-Aion e Avelar, cui furono trasmessi unitamente alle fatture da saldare per i lavori svolti e documentati. Le fatture allegate ai SAL non sottoscritti risultano regolarmente pagate in assenza di contestazione e la circostanza che gli stessi manchino di sottoscrizione non è circostanza idonea a minare l'attendibilità di quanto documentato, tanto più ove si consideri che non sussisteva alcuna ragione che avrebbe potuto indurre Saem ad attestare in maniera solo parziale i lavori.
Aggiunge il P.g. che risulta illogico l'assunto della sentenza impugnata secondo cui la consegna dei pannelli oltre il 31 dicembre 2010 potrebbe trovare giustificazione con esigenze di stoccaggio o di sostituzione, trattandosi di mere congetture mentre dalle mali acquisite è stato possibile ricostruire la consegna sui campi di ben 30megawatt di pannelli arrivati al porto di Taranto tra la fine del 2010 e l'inizio del 2011.
Inoltre, la Corte nell'ipotizzare sostituzioni dei pannelli dovuti a danneggiamenti non ha considerato che le società proprietarie erano tenute a comunicare a GSE la sostituzione dei moduli con allegazione della documentazione comprensiva dell'elenco delle matricole dei pannelli rimossi e di quelli nuovi da installare. Né è ragionevole il riferimento ad esigenze di stoccaggio dei pannelli sui campi fotovoltaici in ragione del fatto che gli stessi erano già stoccati presso i depositi doganali in condizioni di maggiore sicurezza.
2.2 Affetta da illogicità e incompletezza risulta anche la motivazione posta a sostegno della ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni confessorie di Vito Losurdo e della chiamata in correità nei confronti di Cavacece Alessandro dal momento che il dichiarante ha fornito elementi sufficienti per individuare i campi fotovoltaici in relazione ai quali erano state redatte false asseverazioni ovvero sette parchi nei quali egli svolgeva attività di direzione dei lavori, iniziati di fatto a novembre 2010 e proseguiti l'anno successivo, chiarendo che tra gli stessi non erano ricompresi quelli di EST II.
La Corte di merito ha trascurato i plurimi elementi di riscontro alle dichiarazioni del Losurdo provenienti dai SAL, dai documenti di trasporto, dalle mail di Paolo Russo, fondando il proprio giudizio su una valutazione frazionata e parcellizzata della prova, riconoscendo valenza assorbente alle denunzie di inizio lavori acquisite in atti sebbene contrastate da risultanze documentali, quali i rilievi fotografici e gli accertamenti ispettivi della GSE.
Con riguardo alla valutazione dei profili di responsabilità del Cavacece la sentenza impugnata ha operato una valutazione solo parziale degli elementi probatori acquisiti, omettendone l'unitario apprezzamento. In particolare, il P.g. denunzia la mancata considerazione delle dichiarazioni di Cabibbo e Maggi, i quali hanno descritto l'imputato, responsabile del dipartimento tecnico di Avelar Management, come colui che seguiva lo stato di avanzamento dei lavori nei campi fotovoltaici ed hanno trascurato che la conoscenza da parte dell'imputato della mancata ultimazione di alcuni campi nei tempi previsti si desume in via logica dalla mail del 30/12/2010 con la quale informava il Christnach e Akhmerov dell'ultimazione degli impianti EST I e ESI II e in detto contesto andavano inserite le dichiarazioni del Losurdo circa le pressioni subite dal Cavacece al fine di redigere false attestazioni.
2.3 Con riguardo al capo D), fattispecie in cui la truffa è sostanziata dall'utilizzo di falsa documentazione per il conseguimento della tariffa incentivante in relazione a 26 campi e per 18 di essi nell'attuazione di artifizi e raggiri intesi a conseguire il bonus europeo, la Corte di merito ha escluso che gli imputati Akhmerov e Giorgi fossero al corrente delle condotte illecite da attribuirsi al solo Coppola con il concorso di Marco Bertoldo e dell'imputata Pilotto.
Lamenta il ricorrente che la sentenza impugnata si è limitata a valutare il solo dato formale in relazione alle fatture emesse dalla soc. cinese Eopply e dalla polacca Revolution Six nei confronti di Helios ma pagate da Aion senza rilevarne l'anomalia intrinseca, costituita dal fatto che la soc. Revolution Six, che avrebbe dovuto assemblare i pannelli, emetteva nei confronti di Helios fatture per 1,01 centesimo a watt a fronte dei ben più consistenti importi fatturati per la fornitura dei materiali da Eopply, circostanza che depone per la interposizione fittizia della società polacca al fine del conseguimento del bonus europeo e per la consapevolezza del meccanismo truffaldino da parte dei vertici societari, ovvero del Presidente del C.d.A. Akhmerov e dell'amministratore delegato Giorgi.
Aggiunge che la parzialità della valutazione dei giudici d'appello emerge dalla mancata considerazione dello stato di crisi in cui versava il gruppo, impegnato in un piano di risanamento, circostanza che rende scarsamente verosimile la ordinarietà dei controlli sugli esborsi delle fatture di cui si discorre accreditata dall'imputato Giorgi, ma ancor più dai dubbi sollevati sui prezzi fatturati dal direttore amministrativo di Aion, Dott. Crotti, in una mail inviata a Coppola, amministratore delegato della Helios. Aggiunge il P.g. che la Corte territoriale ha, inoltre, totalmente omesso di valutare la vicenda conseguente all'importazione da parte di Energetic Source, di cui Akhmerov era presidente del Consiglio di Amministrazione e Giorgi Amministratore delegato, di oltre 20mila pannelli forniti da Eopply, giunti nel porto di Taranto nel maggio 2011, acquistati da Energetic Source e, previa regolarizzazione mediante apposizione di una targa indicativa della provenienza, ceduti a Kerself, che li sdoganava a fine agosto. Sebbene detta operazione sia stata reputata del tutto regolare da parte dei giudici di merito, risultano, nondimeno, pretermesse da parte della sentenza impugnata una serie di circostanze connesse alla stessa, idonee a provare la truffa per il conseguimento del bonus europeo e il coinvolgimento nella stessa degli imputati Akhmerov e Giorgi.
Sostiene il ricorrente che è provata la circostanza che nella maggior parte degli impianti indicati al capo D) della rubrica, ammessi a beneficiare della maggiorazione del 10% a seguito della dissimulazione dell'origine extraeuropea dei pannelli impiantati, sono stati utilizzati moduli di provenienza cinese importati non da Helios attraverso la Revolution Six sibbene da Energetic Source, poi rivenduti a Kerself-Aion e trasformati in prodotti europei. Sebbene all'atto della cessione alla Kerself i moduli acquistati dalla Energetic riportassero la dicitura relativa alla fabbricazione in Cina, successivamente gli stessi sono stati rinvenuti nei campi con etichetta manomessa e la Corte non ha tenuto conto che in data 12/9/2011 Sebastiano Maggi inviava a Coppola e Giorgi una mail con la quale li informava della mobilitazione di 40 operai per la sostituzione delle etichette,
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operazione che, al contrario di quanto sostenuto da Giorgi, non poteva essere ricondotta a quella necessaria allo sdoganamento dei pannelli, avvenuto circa 15 giorni prima, la quale presupponeva la già avvenuta regolarizzazione della merce con l'indicazione del paese di fabbricazione. Né si è considerato che Sebastiano Maggi non aveva alcun rapporto con la Energetic Source sicché non aveva ragione alcuna di inviare la mail cennata.
I giudici d'appello non hanno considerato le ulteriori emergenze documentali costituite dalla mail del 24/8/2011, coeva alle operazioni di sdoganamento dei pannelli dal Porto di Taranto, in cui la Pilotto comunicava a Coppola e Paolo Russo, dipendente di Avelar, la disponibilità di cinquemila etichette Made in Europe, chiedendo indicazioni su dove spedirle, la risposta del Russo alla citata mail, indirizzata anche a Cabibbo, diretto collaboratore di Giorgi, contenente una tabella dei campi con annotazioni dei numeri di etichette necessarie per ciascuno: sei degli otto campi indicati in detta comunicazione hanno ricevuto e impiantato moduli Eopply provenienti dal deposito doganale di Taranto e, dunque, di origine cinese; la ulteriore mali del 29/8/2011 di Giuseppina Pilotto, contenente una richiesta di quotazione alla Arte Grafica Munari per 16mila etichette Made in Europe. Siffatte emergenze secondo il P.g. ricorrente depongono per l'impossibilità di ricondurre al solo Coppola l'ideazione e realizzazione della truffa alla luce delle richiamate comunicazioni in quanto il meccanismo dal medesimo descritto, che prevedeva l'interposizione di Revolution Six, era solo una delle modalità di realizzazione del disegno criminoso.
2.4 Quanto alla posizione di Sebastiano Maggi, proprietario della subappaltatrice SAEM, osserva il P.g. che la Corte di merito ha ritenuto l'estraneità dell'imputato ai fatti addebitatigli sulla base delle dichiarazioni del Coppola che, pur avendo affermato che della sostituzione delle etichette si occupava qualcuno alle dipendenze di SAEM, ha escluso si trattasse del Maggi senza tuttavia spiegare come è possibile che il Coppola abbia coinvolto la SAEM nell'attività di rietichettatura senza avere alcun interlocutore nella società e senza che alcuno se ne chiedesse la ragione, trattandosi di operazione che esulava dalle competenze della società e comportava costi non esigui. In detto contesto appare del tutto svalutata la mail del Maggi del 12/9/2011 alla luce del ruolo dell'imputato di responsabile tecnico nonché firmatario delle schede finali degli impianti, sebbene il medesimo abbia disconosciuto le firme relative al secondo e quarto conto energia, pur in assenza di qualsivoglia elemento atto ad individuare soggetti alternativamente responsabili in ambito societario di detti incombenti.
Palesemente illogica risulta la valutazione della sentenza impugnata in relazione alla truffa sul bonus europeo, avendo i giudici d'appello affermato che il meccanismo truffaldino avrebbe portato vantaggio alla sola Helios senza tener
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conto del provato legame sussistente tra tutte le società coinvolte sicché l'interesse di Helios non può tenersi distinto da quello della controllante Aion e di Avelar, a sua volta controllante Aion, che nel periodo d'interesse versava in grave crisi finanziaria che rischiava di travolgere l'intero gruppo. Pertanto, sotto il profilo logico, appare del tutto implausibile che il Coppola sia riuscito a coinvolgere da solo diverse società quali Energetic Source, Kerself, Aion, le committenti, la Saem, tenendo all'oscuro Akhmerov e Giorgi ovvero i soli soggetti che potevano coordinare tutte le persone fisiche e giuridiche coinvolte al fine dell'ottenimento dei contributi GSE.
Osserva, infine, il P.g. che la Corte di merito ha ritenuto di escludere la sussistenza del reato in relazione ai campi per i quali non era stata richiesta la maggiorazione del 10% del c.d. bonus europeo, richiamando in maniera non pertinente la pronunzia dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 18/2020. Dopo aver evidenziato che il sistema di erogazione del contributo si fonda sul meccanismo delle autodichiarazioni e dei controlli postumi, rileva che la scissione delle componenti della tariffa base e della maggiorazione per la produzione europea e la loro valutazione separata predicata dalla decisione del Consiglio di Stato non è esportabile in sede penale allorchè, come nella specie, si sia in presenza di una sistematica e preordinata violazione delle condizioni d'accesso al contributo.
In conclusione, secondo il ricorrente, nello scardinare le articolate motivazioni del primo giudice in relazione alle condotte relative al II e IV conto energia ( capi B e D), i giudici d'appello hanno trascurato di apprezzare lo stretto legame proprietario e direzionale che avvinceva tutte le società della filiera produttiva dei campi fotovoltaici, sia quelle committenti che le appaltatrici e subappaltatrici, tutte controllate sia direttamente che indirettamente da Avelar Energy ed Avelar Management, in cui Akhmerov e Giorgi ricoprivano ruoli apicali.
Il ricorso originario è stato integrato con atto depositato in data 1/6/2021, con il quale si deduce:
2.5 il vizio di motivazione con riguardo all'assoluzione degli imputati Akhmerov e Giorgi con riguardo al capo F).
Secondo il ricorrente la sentenza impugnata è incorsa in travisamento della prova laddove ha escluso che gli imputati nel corso delle trattative con EAM abbiano commesso significative omissioni comunicative, sostenendo che sebbene nell'ambito della negoziazione non furono consegnati ai rappresentanti di EAM i verbali di perquisizione del 19/12/2012- le informazioni provenienti da detti atti sarebbero le stesse indicate nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza di Cerignola in relazione all'ispezione di alcuni impianti.
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Osserva il ricorrente che detto atto, a differenza di quanto sostenuto dalla sentenza impugnata, non conteneva informazioni sulla natura delle indagini e sulle finalità degli accertamenti ben più pregnanti dei contenuti del decreto di perquisizione del 2012, dal momento che non vi compare alcun riferimento all'imputazione provvisoria e alla natura delle condotte truffaldine addebitate.
L'Avv. Angelo Nanni quale difensore e procuratore speciale della parte civile GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SpA
3.1 La Corte d'Appello ha dichiaratamente invertito l'ordine logico seguito dal Tribunale nella valutazione della prova e ha valorizzato a fondamento della pronunzia assolutoria l'esistenza di dichiarazioni di fine lavori a firma dell'Ing. Lo Surdo, nel contempo svalutandone le dichiarazioni in ordine alla disconosciuta veridicità di talune delle stesse. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto inattendibile il Lo Surdo in quanto non ha specificato in relazione a quali campi sarebbero state redatte le false asseverazioni, indicandoli come i campi in cui i lavori erano iniziati nel novembre 2010, dato che si vorrebbe smentito dalle denunzie di inizio lavori in atti. Sennonché, osserva la ricorrente che la formale presentazione della denunzia di inizio attività non costituisce dato certo sull'effettivo inizio dei lavori e la Corte d'Appello non ha considerato che le dichiarazioni del Lo Surdo trovano riscontro nel documento predisposto per la riunione del Consiglio di amministrazione di Aveleos SA del 16/11/2010, nel quale si dava atto della carenza di pannelli e della decisione di Avelar di recuperare tramite Energetic Source parte dei moduli necessari al completamento dei campi solari.
La Corte territoriale ha rigettato il primo motivo di appello della ricorrente svalutando il significato probatorio dei SAL acquisiti in atti, negando che dagli stessi possa trarsi la dimostrazione della mancata ultimazione in tempo utile dei lavori relativi al II conto energia ed analogamente ha ritenuto privi di rilevanza i documenti di trasporto successivi al 31 dicembre 2010 in mancanza di ricognizione circa i luoghi di consegna e le ragioni della specifica allocazione. Osserva la società ricorrente che la sentenza impugnata ha impropriamente richiamato la giurisprudenza civilistica sulla qualificazione giuridica dello stato avanzamento lavori, trasponendo principi pertinenti alla materia contrattuale in sede penale senza considerare che la stessa decisione citata dai giudici d'appello afferma che, in caso di mancata contestazione, i SAL costituiscono piena prova dei lavori eseguiti. Inoltre, non ha tenuto conto che i SAL, nella specie, non risultano contestati dall'appaltatore Kerself-Aion né dai committenti e le relative fatture risultano saldate. Quanto alla mancata sottoscrizione la Corte territoriale ha trascurato che è dato incontestato quello relativo alla provenienza dei SAL dalla SAEM mentre non ha alcun rilievo processuale l'asserita impossibilità di evincere se le percentuali di realizzo fossero o meno riferite all'opera nel suo complesso ovvero ad una quota, dal momento che alla data del 31/12/2010 le opere doveva essere integralmente realizzate.
Illogicamente svalutati risultano anche i plurimi documenti di trasporto attestanti la consegna di pannelli fotovoltaici presso gli impianti in contestazione sub B) dopo il 31/12/2010, avendo la sentenza impugnata omesso di raccordare siffatta emergenza con gli altri dati emersi nel corso dell'istruttoria, quali i SAL, censurando la mancanza di accertamenti presso il luogo di destinazione e facendo ricorso a mere congetture con riferimento alla possibilità che le consegne fossero destinate alla sostituzione di pannelli già installati, evenienza che imponeva la comunicazione alla GSE delle matricole dei moduli rimossi e di quelli sostituiti.
3.1.2 Quanto alla posizione del Cavacece, la società ricorrente lamenta che la Corte territoriale ha escluso il coinvolgimento di Avelar Management Ltd e del dipendente Cavacece nella predisposizione e nell'invio a GSE delle istanze di ammissione alle tariffe incentivanti del II conto energia sulla base di un'ingiustificata selezione del materiale istruttorio, svalutando le dichiarazioni del Dott. Cristnach e privilegiando la versione dell'Avv. Zucca e del Dott. Cabibbo che riconducono tale compito all'appaltatore, nonostante il rinvenimento presso la sede milanese di Avelar in sede di perquisizione, in data 23/9/2014, di numerosi documenti in originale trasmessi telematicamente a GSE e in parte firmati da Akhmerov; le fonti dichiarative che qualificano l'imputato quale responsabile della direzione tecnica di Avelar Management in contatto con i direttori dei lavori e a conoscenza dell'avanzamento dei lavori sugli impianti fotovoltaici; l'accertata predisposizione da parte dell'imputato della presentazione per il CDA di Aveleos del 16/11/2010, contenente chiaro riferimento al ritardo nell'esecuzione di lavori per mancanza di pannelli; la diretta competenza insieme a Coppo, riferita dal teste Christnach, ad occuparsi delle tariffe incentivanti.
3.2 La mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'assoluzione degli imputati Akhmerov, Giorgi, Pilotto e Maggi perché il fatto non sussiste per i delitti di cui al capo D) anche sotto il profilo della omessa valutazione globale degli elementi di prova acquisiti e del travisamento della prova.
La difesa sostiene che la Corte territoriale ha sopravvalutato in maniera ingiustificata la decisione del Consiglio di Stato in data 11/9/2020 delimitando l'imputazione sub D) in contrasto con la descrizione dei fatti che integrano il reato ed hanno costituito oggetto di accertamento. Infatti, ha ritenuto che, sulla base
della formulazione del capo di imputazione, l'origine cinese dei pannelli fotovoltaici è circostanza indifferente per l'ottenimento della tariffa incentivante non maggiorata sebbene, secondo la prospettazione accusatoria, una delle modalità delle truffe è costituita dall'uso di falsi certificati di conformità alle regole tecniche IEC 61215 e 61730 ( autonomamente contestata al capo E), condotta strumentale diversa da quelle intese a lucrare il bonus europeo tanto che il capo di imputazione precisa che la GSE è stata indotta in errore, erogando per 26 impianti gli importi della tariffa incentivante e per 18 anche il contributo maggiorato. Risulta, pertanto, manifestamente illogica la motivazione dei giudici d'appello nella parte in cui hanno escluso la sussistenza del reato per gli impianti (8) in relazione ai quali non era stato richiesto il bonus europeo.
Per altro verso, la motivazione risulta erronea nella parte in cui ritiene accertato che la condotta decettiva ha interessato solo la componente costituita dal bonus europeo, ritenendo legittima la richiesta della tariffa incentivante di base in ragione della conformità degli impianti alla normativa tecnica del D.M. 5/5/2011, valutazione che ha recepito i contenuti della relazione della Dott.ssa Roncarolo, consulente della difesa di Energetic Source, basata sui test eseguiti da Eurotest Laboratori srl in data 1/10/2010 con conseguente emissione di certificazione internazionale di conformità ai requisiti di cui alle norme tecniche CEI EN 61215 e 61730. La ricorrente ritiene che la Corte di merito sia incorsa in travisamento di prove dichiarative e documentali nel ritenere che le cornici dei pannelli fotovoltaici non rientrino tra i requisiti tecnici richiesti e nell'affermare in conseguenza l'irrilevanza del fatto che i pannelli installati negli impianti indicati al capo D) avessero cornici prodotte da società diversa dalla Marioli snc e di dimensioni difformi. Infatti, con riguardo al documento rilasciato da Eurotest il 9/7/2010 si è trascurato di considerare che le nuove prove erano state eseguite proprio con riferimento al cambio delle cornici esterne ed oggetto dei test furono le cornici della Marioli Service, mai installate nei campi sub D), né si è considerato che il processo di qualificazione e la validità dei risultati risultavano espressamente condizionati alla correttezza dei dati forniti ai fini della verifica degli standard tecnici.
La Corte territoriale ha, inoltre, pretermesso le dichiarazioni testimoniali del Lgt Epifani sul punto e non ha svolto alcuna considerazione sulla regolarità tecnica dei pannelli installati sui restanti impianti, approvvigionati da Helios tramite la fittizia intermediazione di Revolution Six. Al riguardo la sentenza impugnata ha omesso qualsivoglia confronto con il tenore della decisione n.898/2017 resa per gli stessi fatti nel proc. a carico del coimputato Bertoldo, acquisita ex art. 238 bis cod.proc.pen.,né ha tenuto conto delle dichiarazioni rese al P.m. dal Coppola nell'interrogatorio del 23/7/2014, acquisito in atti con il consenso delle parti, dalle
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quali espressamente risulta che la Eopply solo inizialmente riuscì a produrre i pannelli secondo le specifiche indicazioni della committente, diverse da quelle standard, mentre successivamente, quando gli ordini non venivano fatti con congruo anticipo, forniva" i pannelli loro, con le loro specifiche".
Aggiunge la ricorrente che la motivazione risulta, inoltre, contraddittoria con riguardo ai delitti di falso contestati al capo E), in relazione al quale gli imputati Akhmerov, Giorgi e Maggi sono stati assolti per non aver commesso il fatto sebbene l'incolpazione abbia ad oggetto la falsità dei certificati di conformità dei moduli alle norme tecniche IEC che la Corte ha ritenuto insussistente in relazione al capo D).
3.3 La manifesta illogicità della motivazione in relazione all'assoluzione per non aver commesso il fatto degli imputati Akhmerov, Giorgi e Maggi dai delitti sub D) anche sotto il profilo dell'omessa valutazione degli elementi di prova acquisiti e del travisamento della prova. La società ricorrente denunzia che l'esito assolutorio censurato è frutto della scelta illogica della Corte di merito di trascurare la circolarità dei ruoli assunti e delle funzioni svolte dagli imputati nelle molteplici società coinvolte, in assenza di qualsivoglia plausibile giustificazione. La sentenza impugnata ha omesso qualsiasi riferimento alle prove dichiarative e documentali che attestano l'esistenza di una logica di gruppo, quali le testimonianze di Coppola e Gasperini ovvero la presentazione preparata per la riunione del CDA di Avaleos SA del 16/11/2010 che palesa l'intervento diretto di Avelar Energy nel decidere l'approvvigionamento dei pannelli solari, la relazione ex art. 67 L.F. della Dott.ssa Chiaruttini o, ancora, la relazione sull'andamento della gestione del gruppo Kerself Aion, sottoscritta da Akhmerov, relativa alla presentazione di una manovra finanziaria a sostegno della Kerself e delle controllate e le clausole dei contratti di appalto c.d. Energy Performance Contracts, EPC, che escludono una contrapposizione di interessi tra le società del gruppo Avelar. Contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza impugnata circa la riconducibilità della responsabilità dei prevenuti Akhmerov e Giorgi alla posizione rivestita nelle compagini, la ricorrente evidenzia che il giudizio di responsabilità formulato in primo grado era sostenuto dalla prova della consapevolezza circa i meccanismi truffaldini, desumibile dalla catena comunicativa che legava il Coppola al Giorgi e quest'ultimo ad Akhmerov e dalle conference call settimanali di aggiornamento sui progetti del fotovoltaico.
3.3.1 Nella prospettiva di una visione parcellizzata ed atomistica delle emergenze processuali si pongono anche le censure di illogicità formulate con riguardo alla mancata adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti del Coppola in esito alle perquisizioni del dicembre 2012, sebbene il Giorgi fosse pienamente consapevole, anche per aver interloquito telefonicamente con gli
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operanti, delle finalità dell'attività in essere, e le valutazioni espresse in relazione alla vicenda della delegazione di pagamento delle fatture della Eopply e della Revolution Six direttamente da parte della Kerself in luogo di Helios.
Analogamente il difensore della parte civile denunzia l'illogicità della motivazione con riferimento alla valutazione della mail del 12/9/2011 trasmessa da Sebastiano Maggi al Coppola e per conoscenza al Giorgi contenente l'affermazione di aver impegnato 40 operai per la sostituzione delle targhette dei pannelli. La Corte di merito ha escluso che da detta comunicazione possa trarsi la prova della conoscenza e compartecipazione di Maggi e Giorgi alla truffa del cd. bonus europeo, ritenendo affidabile la versione del Giorgi circa il fatto che la sostituzione delle etichette costituiva attività fisiologica dovuta al fatto che le stesse dovevano essere adeguate alle modifiche normative con l'indicazione obbligatoria del sito di produzione e dell'organismo di certificazione, adducendo, altresì, la verosimiglianza della riferibilità della mail alle operazioni di sdoganamento dei pannelli acquistati da Energetic Source e pervenuti al Porto di Taranto dalla Cina e l'indisponibilità a quella data ( 12/9/2011) delle false etichette Made in Europe. La sentenza impugnata non ha considerato che alla luce delle mail del 24 e 26/8/2011 tra la Pilotto e Paolo Russo, dipendente della Avelar Management, consta la disponibilità a quella data di almeno 5mila etichette Made in Europe nella disponibilità della Pilotto, che chiedeva di conoscerne la destinazione, ricevendo indicazioni dal Russo di rimetterle a SAEM mentre alcuni giorni dopo la stessa Pilotto chiedeva un preventivo alla Arte Grafica Munari per la stampa di 16mila etichette con la scritta Made in Europe e l'indicazione dell'ente certificatore. Siffatto ordine fu evaso il 2 settembre seguente, come emerge dalla documentazione acquisita, e le etichette furono inoltrate alla Saem Energie Rinnovabili. Aggiunge la ricorrente che anche il riferimento alla necessità di adeguare i pannelli alle indicazioni tecniche sopravvenute è erroneo giacchè alla data dello scambio delle comunicazioni cennate erano in vigore le regole applicative emanate dalla GSE il 9/8/2011 che per gli impianti entrati in esercizio fino al dicembre 2011 derogava alla necessità di aggiornamento delle etichette e tutti i 18 impianti di cui al capo D), presso i quali furono installati i 26608 pannelli approvvigionati da Energetic Source SPA, risultano entrati in esercizio prima della fine del dicembre 2011.
3.3.2 La sentenza impugnata ha, inoltre, immotivatamente ribaltato il giudizio di inattendibilità parziale delle dichiarazioni del coimputato Coppola con riguardo al coinvolgimento del Maggi, ritenendo affidabile l'affermazione del predetto di non aver mai coinvolto l'Ing. Maggi nel progetto criminoso e di non avere in Saem alcun referente con il quale coordinare l'apposizione di migliaia di etichette false. Assume la ricorrente che è logicamente insostenibile che il Maggi, direttore tecnico
di Saem, non avesse conoscenza delle attività cui i 40 dipendenti della società erano impegnati in relazione ai pannelli importati tramite Energetic Source, operazione cui il Coppola era formalmente estraneo.
Inoltre, segnala la ricorrente che è parimenti illogica la negazione del coinvolgimento del Maggi in ragione della omessa qualifica dello stesso quale tecnico responsabile della documentazione finale di progetto in relazione alla sottoscrizione delle schede tecniche finali di impianto per le commesse di cui al capo D), che attestavano l'utilizzazione di moduli di provenienza europea. Infatti, la Corte di merito, facendo leva sulla formale qualifica riportata nei contratti di installazione tra AION e Saem, non ha considerato che non è stata fornita alcuna indicazione alternativa su chi doveva occuparsi di tale adempimento che, in relazione agli impianti di cui al II e III conto energia, era stato effettuato appunto dall'imputato. Risulta, infine, contraddittorio e frutto di una valutazione atomistica delle emergenze processuali l'assunto che Giorgi e Akhmerov non fossero consapevoli dell'origine cinese dei pannelli installati sebbene i contratti di approvvigionamento dei pannelli cinesi prodotti dalla Eopply fossero stati sottoscritti dal Giorgi per conto di Energetic Source, di cui il coimputato era presidente del CdA, e risultano installati su ben 18 impianti.
3.4 La manifesta illogicità della motivazione in relazione alla revoca nei confronti dell'imputata Pilotto della condanna al pagamento della provvisionale in favore della GSE SPA. Erronea applicazione dell'art. 42, comma 3, D. Igs n. 28/2011. La ricorrente sostiene che la Corte territoriale ha revocato la provvisionale a carico dell'imputata Pilotto assumendo la mancata esplicitazione dei criteri alla base della liquidazione equitativa senza tener conto che l'art. 43, comma 3, d.lgs 28/2011 avrebbe consentito di determinare l'entità del danno da liquidare quantomeno nella misura del 20% della tariffa incentivante percepita mentre a seguito delle modifiche introdotte con L. 18/2019, trattandosi di fatti oggetto di processo penale concluso con sentenza di condanna seppur non definitiva, l'entità della somma da liquidare a titolo di provvisionale, a seguito della decadenza ex tunc della convenzione stipulata con GSE, dà diritto al recupero dell'intero importo erogato.
L'Avv. Giulia Bongiorno nell'interesse delle parti civili EAM SOLAR ASA e EAM SOLAR ITALY HOLDING s.r.l.
rafforzata in caso di difforme valutazione del compendio probatorio rispetto al primo giudice.
Nella specie, la Corte di merito ha, in parte, ignorato dati decisivi quali i documenti di trasporto comprovanti l'ultimazione degli impianti oltre il termine di legge e, in parte, ha tentato di neutralizzare con argomenti illogici il contenuto gravemente indiziante di elementi oggettivi quali gli S.A.L., facendo ricorso a criteri di valutazione della prova legale propri del processo civile. Inoltre, segnala la difesa come la sentenza censurata abbia sterilizzato il contenuto indiziario degli elementi acquisiti violando le regole dell'art. 192 cod.proc.pen. per effetto di una valutazione atomistica e parcellizzata del compendio probatorio.
4.1 Con riguardo all'intervenuta assoluzione degli imputati per il delitto di truffa in danno delle soc. EAM di cui al capo F) della rubrica, la Corte territoriale ha richiamato le valutazioni che hanno condotto al proscioglimento degli stessi dai reati "presupposto" di cui ai capi B) e D) della rubrica. In relazione alle condotte per l'ottenimento delle tariffe di cui al secondo conto energia le ricorrenti osservano che la responsabilità di Akhmerov è stata affermata dal primo giudice sulla base della convergenza probatoria di plurimi elementi attestanti il mancato completamento dei lavori presso gli impianti beneficiari delle tariffe agevolate entro il termine del 31/12/2010, e, in particolare, sulla base dei documenti di trasporto, delle comunicazioni di cui alle mail di Paolo Russo, dipendente di Avelar, delle fotografie degli impianti caricate sul portale del GSE a scopo decettivo e delle dichiarazioni auto ed etero accusatorie del coimputato in procedimento connesso Vito Losurdo. La sentenza impugnata ha ribaltato la coerente logica motivazionale del primo giudice, svilendo la portata complessiva delle evidenze acquisite, svalutando in maniera incongrua le dichiarazioni del Losurdo, estrapolandole ed isolandole dal compendio documentale, alla cui stregua molti dei campi per i quali era stata richiesta l'incentivazione del secondo conto energia avevano ricevuto i pannelli fotovoltaici necessari al completamento dell'installazione solo dopo la data ultima del 31/12/2010, ed operando un erroneo richiamo alle dichiarazioni di inizio attività, documenti da cui non può inferirsi in via automatica la data di effettivo inizio dei lavori. Inoltre, la sentenza impugnata ha individuato in capo al Losurdo una volontà calunniatoria nei confronti dell'imputato Cavacece senza spiegarne le ragioni e ha trascurato ogni considerazione dei molteplici elementi che ne confermano l'attendibilità. Quanto all'assenza di un rapporto di subordinazione del dichiarante rispetto al Cavacece e all'affermata assenza di pressioni da parte del primo per indurre il secondo alla sottoscrizione di false attestazioni di ultimazione dei lavori, la sentenza censurata ha trascurato che il Losurdo era legato da rapporti di consulenza con le varie società veicolo controllate da Avelar, di cui il Cavacece
era direttore tecnico nonché colui che assentiva le fatture inoltrate ad Avelar dallo stesso Losurdo.
4.1.1 Aggiungono le ricorrenti che la sentenza impugnata ha svuotato di significato indiziante i computi metrici o SAL allegati alle fatture relative alle costruzioni dei campi beneficiari degli incentivi di cui al secondo conto energia sulla base di una lettura meramente formalistica dei dati documentali sebbene gli stessi non siano mai stati messi in discussione dai committenti. In proposito la Corte d'Appello ha omesso di considerare la comunanza di interessi tra committente ed appaltatrice, pur essendo pacifico che la società committente Kerself Aion era da tempo socio di maggioranza dell'appaltatrice SAEM. Inconferente risulta, inoltre, il richiamo operato dai giudici d'appello alla giurisprudenza civilistica giacché per costante giurisprudenza in sede penale i SAL costituiscono documenti ex art. 234 cod.proc.pen. assoggettati al libero convincimento del giudice e non ai principi della prova legale secondo i criteri del processo civile.
Con riguardo all'analisi delle fotografie caricate sul sito del G.S.E.al momento della richiesta delle tariffe incentivanti la Corte territoriale ha reso una motivazione meramente apparente, ascrivendo ad errore la produzione di immagini identiche o scattate a distanza di pochi secondo l'una dall'altra al fine di attestare la data di completamento di alcuni parchi fotovoltaici.
Il provvedimento impugnato ha, inoltre, eluso numerosi elementi ritenuti decisivi dal primo giudice ai fini dell'affermazione di responsabilità degli imputati. E' il caso dei documenti di trasporto, solo parzialmente valutati con riferimento alle comunicazioni del dipendente Paolo Russo mentre risultano pretermessi documenti diversi attestanti l'arrivo dei pannelli fotovoltaici presso i campi oggetto di cessione a EAM e beneficiari degli incentivi del secondo conto energia in data certamente successiva al 31/12/2010 quali Giordano D., Selvaggi, Lorusso, Ninivaggi SCN, Cagnazzi, Gentile. Trattasi di omissione di carattere decisivo, secondo la prospettazione delle ricorrenti, in quanto i campi risultano tutti ammessi ai benefici del secondo conto energia e successivamente ceduti a EAM. Né vale ad escludere il rilevato vizio la circostanza che il primo giudice aveva escluso l'esistenza di prova adeguata in relazione alla truffa per gli impianti Ninivaggi, Cagnazzi e Gentile dal momento che con riguardo a detto esito la difesa aveva proposto impugnazione proprio in considerazione dei documenti di trasporto richiamati e la sentenza avrebbe dovuto al riguardo fornire risposta al gravame. Costituisce, inoltre, mera illazione l'assunto della decisione impugnata secondo cui i campi fotovoltaici di destinazione potevano fungere da siti di stoccaggio giacché non esistono evidenze in atti che autorizzino simile conclusione in relazione ai campi Giordano D., Selvaggi, Lorusso, Ninivaggi SCN, Cagnazzi e Gentile e i
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documenti di trasporto attestano la consegna di quantitativi di materiali necessari al completamento dei singoli impianti.
Parimenti, la Corte di merito ha ignorato gli esiti dei procedimenti di verifica del GSE, tra cui sopralluoghi ed analisi documentale che hanno condotto ai provvedimenti di decadenza dalle convenzioni incentivanti nel novembre 2014;
4.2 la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'impianto Enfol4, ammesso alle tariffe del Quarto Conto Energia. La sentenza impugnata ha escluso la sussistenza di una condotta fraudolenta ai danni di EAM poiché l'utilizzo dei moduli provenienti dalla Cina per la realizzazione dell'impianto sarebbe stato ignorato dagli imputati e l'illecito sarebbe da ascrivere al solo Gianpiero Coppola. In ogni caso, le informazioni fornite da Akhmerov e Giorgi agli acquirenti in fase di trattative sarebbero state esaustive. La Corte territoriale ha smentito i primi giudici, che avevano ritenuto il Coppola inattendibile nella parte in cui aveva escluso il coinvolgimento di Akmerov e Giorgi nel programma fraudolento, sottolineando che successivamente alle perquisizioni del 19/12/2012, eseguite presso le sedi di Aion, Ecoware ed Helios, non erano stati assunti provvedimenti disciplinari nei suoi confronti né gli erano state richieste spiegazioni sull'accaduto, sostenendo che i decreti cennati erano stati emessi nell'ambito di un procedimento a carico di ignoti e non risulta che gli imputati ne fossero stati messi a conoscenza. Siffatta valutazione si pone in contrasto con le risultanze del verbale di perquisizione presso Aion Renowables Spa, dalle quali risulta che un ufficiale di P.g. contattò telefonicamente il Giorgi e lo mise al corrente delle finalità dell'intervento; con i ruoli apicali ricoperti dai prevenuti nelle compagini perquisite; con le stesse dichiarazioni di Akherov in fase dibattimentale. Secondo le società ricorrenti risultano, altresì, manifestamente illogiche le motivazioni della Corte territoriale in relazione al dato indiziario relativo al coinvolgimento di Marco Giorgi nella truffa relativa agli impianti che avevano beneficiato delle tariffe del Quarto Conto Energia, costituito dalla mail del 12/9/2011 con cui il Maggi informava il Coppola e -per conoscenza- anche Giorgi e Cavacece della mobilitazione di 40 operai per la sostituzione delle targhette. Secondo la sentenza impugnata la comunicazione deve essere riferita all'apposizione delle targhette Made in China funzionale allo sdoganamento dei pannelli cinesi importati da Eopply ed acquistati da Energetic Source. La Corte ha omesso di considerare che il Maggi non ha fornito siffatta spiegazione, limitandosi a riferire di non ricordare il motivo alla base dell'invio della mail mentre pacificamente le operazioni di sdoganamento, che presupponevano la regolarizzazione dei pannelli di fattura cinese, si erano svolte tra il 18 e il 29 Agosto 2011. Inoltre, non si è considerato che il Maggi non aveva alcun collegamento con Energetic Source e che, alla luce delle comunicazioni pregresse, le targhette da apporre avevano la dicitura Made in Europe al fine di
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dissimulare l'origine comunitaria dei pannelli per l'ottenimento delle tariffe incentivanti di cui al IV conto energia. In tal senso depongono le comunicazioni via mail tra Giuseppina Pilotto e Paolo Russo, dipendente di Avelar Energy;
4.3 la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla omissione comunicativa da parte degli imputati Marco Giorgi e Igor Akhmerov quale elemento costitutivo della truffa subita dalle società EAM.
Le pp.cc . denunziano che la Corte territoriale, pur avendo riconosciuto l'omissione in fase di trattative tra Aveleos ed EAM dell'ostensione dei decreti di perquisizione del 19/12/2012 e dei relativi verbali delle operazioni compiute, ha ritenuto la sostanziale ininfluenza di siffatta circostanza in quanto Aveleos, e per essa Akhmerov, aveva comunque offerto un patrimonio di informazioni assolutamente completo su tutte le circostanze rilevanti ai fini della corretta formazione della volontà contrattuale, richiamando l'inserimento nella data room dei verbali degli accessi ispettivi della GDF di Cerignola, su delega del P.m. di Milano, asseritamente contenenti informazioni sulla natura delle indagini e sulle finalità degli accertamenti ben più pregnanti di quanto evincibile dalla lettura dell'imputazione provvisoria contenuta nel decreto di perquisizione del dicembre 2012. La difesa denunzia in proposito il travisamento della prova in quanto, al contrario di quanto sostenuto dai giudici d'appello, solo il decreto di perquisizione del dicembre 2012 specifica gli impianti oggetto di indagine, individuandoli in quelli che hanno beneficiato del cd. bonus europeo, e contiene l'esplicitazione dell'ipotesi d'accusa, elementi non rinvenibili nel verbale della GDF, dal quale emerge solo genericamente l'esistenza di indagini laddove l'interesse di EAM era diretta alla conoscenza dei motivi delle stesse, circostanza che avrebbe permesso di avere un quadro dei possibili vizi degli impianti che avevano beneficiato del bonus europeo, tra cui Info 14;
4.4 l'assenza di motivazione in ordine alle censure sollevate nell'atto di appello delle pp.cc . rispetto alla sussistenza del delitto di truffa in relazione all'impianto fotovoltaico di Piangevino. Le ricorrenti segnalano che a fronte della decisione di primo grado che aveva escluso la consumazione della truffa in danno di EAM per la vendita dell'impianto di Piangevino, ammesso agli incentivi del Terzo Conto Energia, le pp.cc . avevano interposto appello che la Corte di merito non ha valutato.
In data 20.09.2021, l'Avv. Giulia Bongiorno ha depositato motivi nuovi con cui ha approfondito i temi introdotti con i motivi principali, lamentando:
4.5 la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli impianti ammessi alle tariffe del Secondo Conto Energia.
Il primo motivo nuovo, inserendosi nel solco tracciato dal ricorso principale, stigmatizza ulteriormente la manifesta illogicità e la contraddittorietà della
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
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motivazione. Il difensore ribadisce che la Corte d'Appello, nel ritenere indimostrata la condotta artificiosa descritta al Capo B (presupposto della frode consumata in danno delle parti civili EAM), non ha considerato elementi probatori decisivi, come i documenti di trasporto e gli stati di avanzamento dei lavori e non ha adeguatamente valutato la partecipazione di Akhmerov, Cacavece e Avelar all'operazione finalizzata alla realizzazione degli impianti. Contrariamente a quanto correttamente ritenuto dal primo giudice, la Corte d'Appello ha omesso di considerare che la richiesta intesa all'ottenimento della tariffa incentivante doveva essere necessariamente presentata dal legale rappresentante delle società veicolo, cioè l'imputato Igor Akhmerov. La presentazione di Avelar Management per il C.d.A. di Aveleos (di cui erano componenti Igor Akhmerov e Marco Giorgi) del 06.12.2010 svela la centralità del ruolo degli imputati, i quali rivestivano la posizione di Presidente del C.d.A. e di A.D. della Energetic Source, emergendo dalla stessa la strategia operativa di Aveleos per il completamento dei campi del H Conto di Energia;
4.6 contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli impianti ammessi alle tariffe del IV Conto Energia.
Con riguardo alla consapevolezza da parte dell'Akhmerov e del Giorgi dell'utilizzo di pannelli fotovoltaici di provenienza cinese per la realizzazione dell'impianto "En. Fo. 14" la sentenza di prime cure, a differenza della pronuncia d'appello, aveva motivato adeguatamente, valorizzando la mancata reazione da parte dei vertici alla scoperta delle indagini sulle società da essi amministrate; illustrava, con un iter argomentativo completo, coerente e privo di vizi, come tale condotta costituisse indice rivelatore della previa consapevolezza in capo agli stessi imputati delle frodi perpetrate in relazione ai piani di incentivazione pubblica e sottolineava come, con artifici e raggiri, era stata sostituita l'etichetta riportante la provenienza extracomunitaria dei pannelli solari da installare nell'ambito del territorio nazionale con false etichette che attestavano l'origine comunitaria. La consapevolezza da parte del Giorgi emerge anche dalla circostanza che egli, in data 20/11/2012, veniva sentito dalla GdF procedente proprio in relazione alla specifica vicenda della rietichettatura dei pannelli, alle relazioni infrasocietarie all'interno del gruppo Avelar e, in genere, sulle modalità di acquisizione dei moduli fotovoltaici.
L'illogicità della motivazione della sentenza impugnata si coglie anche laddove è stato escluso che potessero trarsi elementi di responsabilità a carico di Giorgi e Akhmerov dalla circostanza che diciotto dei ventisei impianti fotovoltaici - tra cui anche En.Fo 14 - erano stati realizzati con l'impiego di moduli cinesi importati da Energetic Source, sdoganati direttamente da Aion/Kerself e ceduti alle società veicolo senza l'intermediazione della società Helios. I giudici d'appello hanno
ritenuto che Energetic Source ha in maniera trasparente importato moduli fotovoltaici cinesi, munendo gli stessi di etichette con la dicitura Made in China. L'operato di Energetic Source, fino al momento in cui questa ha mantenuto la disponibilità dei moduli giunti al Porto di Taranto è stato dunque regolare, per cui da questa circostanza non possono essere tratti elementi di responsabilità in capo a Igor Akhmerov e a Marco Giorgi. Tuttavia, la difesa evidenzia come non sia stata accordata la dovuta considerazione al segmento di condotta successivo a quello dell'acquisita disponibilità dei moduli e alla pacifica emergenza che nella maggior parte degli impianti ammessi al beneficio, frutto di dissimulazione dell'origine extraeuropea dei pannelli, sono stati utilizzati moduli di provenienza cinese importati non da Helios attraverso Revolution Six bensì da Energetic Source, poi trasformati in prodotti europei mediante manipolazioni contabili e sostituzione delle etichette. Pertanto, se il meccanismo di frode attraverso Helios e Revolution Six si è rivelato solo una delle modalità attuative del piano criminoso, secondo le ricorrenti, sotto il profilo logico, deve ritenersi che la frode sia stata ideata e realizzata da soggetti collocati ad un livello della gerarchia societaria più elevato del Coppola, in grado di coinvolgere e coordinare molteplici società del gruppo.
La Corte d'appello, inoltre, ha trascurato di valutare la fattura del 05.04.2012, relativa al saldo dei lavori di costruzione dell'impianto En.Fo.14, dalla quale risulta che materiali di provenienza cinesi sono stati certificati come Made in Europe con produzione del documento al Gestore dei Servizi Energetici al fine della richiesta del bonus europeo.
La sentenza impugnata pecca di illogicità anche con riguardo alla valutazione delle conseguenze della frode, non confrontandosi con la decisione di primo grado che aveva evidenziato come il vantaggio derivante dal bonus europeo non fosse affatto esiguo e che l'operazione prevedeva il conseguimento di tale surplus mediante la cessione degli impianti ad altri operatori del mercato, su cui venivano scaricati i rischi di revoca delle tariffe, come avvenuto nel caso delle società ricorrenti. Né i giudici d'appello hanno attribuito la giusta rilevanza al fatto che la fittizia interposizione di Revolution Six consentiva di sdoganare i pannelli cinesi in territorio belga od olandese senza il pagamento dell'IVA, in quanto apparentemente destinati in Polonia per l'assemblaggio, con conseguente ulteriore vantaggio connesso ad una rilevante evasione fiscale, a fronte degli importi elevati su cui l'imposta avrebbe dovuto essere calcolata;
4.6 contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla omissione comunicativa da parte degli imputati Marco Giorgi e Igor Akhmerov quale elemento costitutivo della truffa subita dalla società EAM.
Secondo la difesa l'impugnata sentenza è caratterizzata da salti logici e conclusioni viziate allorché nega le omissioni informative che hanno caratterizzato
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le comunicazioni da Aveleos a EAM nel corso delle trattative. La Corte di merito non si è limitata ad escludere la responsabilità degli imputati nei confronti di EAM per effetto dell'asserita inconsapevolezza circa la mancanza dei requisiti di accesso all'incentivazione pubblica in relazione agli impianti ceduti, ma è giunta ad affermare che non si sarebbe verificata nel corso delle negoziazioni alcuna "significante omissione comunicativa".Eppure, secondo le parti civili ricorrenti, le informazioni fornite da entrambi gli imputati nel corso delle trattative avevano sempre confermato il legittimo accesso degli impianti alle tariffe incentivanti dei vari Conti Energia e gli stessi, al pari degli altri rappresentanti di Aveleos, avevano negato che sussistessero condizioni idonee a condurre alla decadenza del beneficio, effettuando comunicazioni su tale determinante aspetto oggettivamente inveritiere. La difesa sostiene, infatti, l'inadeguatezza della valutazione delle informazioni acquisite da parte dei giudici d'appello, non essendosi tenuto conto delle continue rassicurazioni offerte ai rappresentanti dell'acquirente circa l'assoluta infondatezza delle indagini in corso sugli impianti.
Aggiungono le società esponenti che la sentenza ha, inoltre, erroneamente ritenuto che la lettera di Viktor Jacobsen sia stata inviata il 26.03.2014 anziché il 20.03.2014, quando i verbali ancora non erano stati redatti e tale errore è emblematico dello scarso rigore con cui la Corte ha esaminato i fatti ed è pervenuta all decisione sostenendo, infine, che la responsabilità per la truffa subita sarebbe da ascrive alla società acquirente con travisamento della prova sul punto giacché la ricostruzione di una presunta avventatezza dei rappresentanti di EAM nel corso delle trattative fonda sull'utilizzazione di un elemento probatorio inesistente, indicato come circostanza decisiva nella motivazione della decisione di appello.
In conclusione, secondo le ricorrenti parti civili la decisione censurata sarebbe inficiata da plurime omissioni, errori e sviste, poiché
-ha negato il mancato completamento degli impianti ammessi alle tariffe incentivanti del Secondo Conto Energia omettendo l'analisi sia dei documenti di trasporto relativi a spedizioni diverse da quelle oggetto delle mail di Paolo Russo, sia dei provvedimenti del GSE di revoca dei benefici;
ha travisato l'univoco significato di dati probatori determinanti, per valutare la piena attendibilità della testimonianza di Vito Losurdo, quali le dichiarazioni di inizio attività degli impianti del Secondo Conto Energia e il ruolo ricoperto da Alessandro Cavacece nell'ambito dell'organizzazione di Avelar e delle società veicolo;
ha attribuito natura di calunnia alle dichiarazioni auto ed etero accusatorie di Vito Losurdo in assenza di una qualsiasi motivazione;
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-ha escluso il valore indiziario dei computi metrici inerenti agli impianti del Secondo Conto Energia, peraltro ricorrendo a inconferenti criteri di valutazione della prova legale propri del processo civile;
ha omesso di valutare i numerosi dati probatori valorizzati dalla sentenza di prime cure che dimostrano il ruolo centrale degli imputati (per il tramite delle società Avelar Energy, Avelar Management ed Energetic Source) nel tardivo approvigionamento dei moduli fotovoltaici, nella realizzazione degli impianti e nella richiesta di tariffe incentivanti al G.S.E.
ha negato l'effettiva conoscenza da parte di Igor Akhmerov e di Marco Giorgi delle ragioni che giustificavano le perquisizioni presso le sedi di Aiòn, Ecoware ed Helios del 19.12.12 - in evidente contrasto con i dati probatori di segno contrario acquisiti nel corso dell'istruttoria - e travisato il contenuto del verbale di sommarie informazioni testimoniali rese da Marco Giorgi il 20.11.12, al fine di giustificare la mancata assunzione di provvedimenti nei confronti di Gianpiero Coppola dopo la scoperta del meccanismo truffaldino relativo agli impianti del Quarto Conto Energia;
ha omesso di confrontarsi con le precise conclusioni della sentenza del Tribunale, che aveva valorizzato le funzioni svolte da Igor Akhmerov e da Marco Giorgi nell'ambito di tutte le società coinvolte nella frode (Energetic Source, Aiòn, Helios, SAEM, società veicolo), coinvolgendo anche compagini in cui Gianpiero Coppola (erroneamente ritenuto l'esclusivo dominus del meccanismo truffaldino) non ricopriva alcun ruolo;
ha fornito una ricostruzione illogica e sganciata dagli atti del processo della e-mail inviata da Sebastiano Maggi a Marco Giorgi relativa alla sostituzione delle targhette sui pannelli FV, sostenendo che essa non potesse riferirsi alla sostituzione delle etichette attestanti la falsa provenienza italiana dei pannelli cinesi, in contrasto con gli univoci elementi probatori in atti;
ha omesso qualsivoglia riferimento agli artifici contabili e tecnici utilizzati per far risultare come prodotti MADE IN UE i pannelli di provenienza cinesi installati nell'impianto En.F0.14, escludendo con motivazione manifestamente illogica la struttura della complessa truffa commessa ai danni del G.S.E. e delle società EAM;
ha negato qualunque omissione comunicativa da parte di Igor Akhmerov e Marco Giorgi nel corso delle negoziazioni per la cessione del c.d. Portfolio 31 a EAM, in contrasto col tenore letterale di documenti - mai comunicati alla controparte e nella disponibilità di Aveleos - in cui erano esplicitati dettagli sulle modalità realizzative delle frodi (sostituzione dell'etichetta apposta sui moduli fotovoltaici di provenienza extracomunitaria da installare sul territorio nazionale);
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-ha ravvisato una supposta negligenza dei rappresentanti delle parti civili EAM durante le trattative sulla base di un clamoroso errore, assumendo che la lettera inviata da Viktor Jacobsen il 20.03.2014 fosse datata 26.03.2014. L'Avv. Maria Grazia Stocco nell'interesse di Pilotto Giuseppina
5.1 il travisamento della prova, la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di chiamata in correità di Gianpiero Coppola. Anche la Corte d'Appello, al pari del Tribunale, ha posto a base dell'affermazione di responsabilità dell'imputata la chiamata in correità del Coppola, amministratore delegato di Helios Tecnology spa e datore di lavoro della prevenuta, le cui dichiarazioni sono state reputate complete, coerenti e precise nonché riscontrate dalle propalazioni di Marco Bertoldo. Nondimeno, la Corte di merito, secondo la difesa, ha travisato la prova dichiarativa accreditando le dichiarazioni del Coppola di un contenuto logicamente diverso dal loro reale significato. Infatti, il dichiarante, oltre ad aver affermato di aver parlato con la Pilotto del meccanismo truffaldino, ha -altresìasserito che la stessa non era a conoscenza della normativa di riferimento relativa alle tariffe incentivanti e precisato di non aver mai discusso con la ricorrente di tali argomenti. La Corte non ha rilevato le contraddizioni interne al dichiarato del Coppola, incidenti sul dolo della fattispecie, ed ha ritenuto che la mancata, compiuta, conoscenza della normativa specifica in materia di tariffe incentivanti
non elide il dato che la Pilotto fosse stata messa a conoscenza del meccanismo di carattere decettivo.
La Corte non ha colto le ricadute delle dichiarazioni indizianti in punto di dolo ed ha individuato la condotta partecipativa della prevenuta principalmente nella gestione della questione delle etichette, della cui stampa e spedizione si è attivamente occupata. La sentenza impugnata ha trascurato che, secondo la prospettazione accusatoria, la Pilotto avrebbe contribuito alla truffa anche attraverso l'organizzazione dei trasporti dei moduli fotovoltaici, addebito che non ha trovato riscontro in atti ed è smentito dalle deposizioni dei testi della difesa Scolari, Bergamin e Carlon. La Corte d'Appello, dunque, non ha fatto corretto governo delle regole di cui all'art. 192, comma 3, cod.proc.pen. che impongono il vaglio della intrinseca consistenza e delle caratteristiche complessive delle dichiarazioni eteroaccusatorie;
5.2 il travisamento della prova e la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla chiamata in correità di Marco Bertoldo nonché la mancanza di motivazione in ordine alla valutazione di prove decisive e, in particolare, delle testimonianze di Eva Gnoatto, Arianna Bergamin e Diana Carlon. Secondo la difesa la sentenza impugnata ha erroneamente attribuito valore di riscontro alla chiamata in correità del Coppola alle dichiarazioni del Bertoldo, senza valutare le mail riportate dalla difesa nell'atto d'appello, dalle quali risulta che a occuparsi della grafica e dei dati tecnici come pure della stampa e dell'organizzazione delle spedizioni delle etichette era lo stesso Bertoldo. Siffatte emergenze hanno carattere decisivo in quanto dimostrano l'inattendibilità del Bertoldo che ha, invece, indicato la Pilotto come responsabile delle cennate attività. La Corte di merito ha ritenuto che il contenuto delle comunicazioni allegate dalla difesa non smentisce il dichiarante Bertoldo, il quale non aveva accreditato una competenza esclusiva della prevenuta nella gestione delle etichette. La Corte, inoltre, ha violato lo statuto valutativo della prova di cui all'art. 192, comma 3, cod.proc.pen. in punto di attendibilità del dichiarante ed ha ignorato le testimonianze addotte dalla difesa, dalle quali emerge che il Bertoldo aveva un ruolo di coordinamento e di gestione dell'attività di stampa delle etichette;
5.3 il travisamento della prova in ordine alle mail datate 8/5/2012, 2- 3/1/2012, 11/10/2012, 26/7/2012, richiamate a pag. 190 della sentenza impugnata; la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di elemento soggettivo del delitto ex art. 640 bis cod.pen. di cui al capo D). La difesa sostiene che la sentenza impugnata ha ritenuto la partecipazione della Pilotto al meccanismo fraudolento volto a dissimulare la provenienza cinese dei moduli attraverso l'interposizione fittizia di Revolution Six sulla base di una serie di mail valutate in maniera avulsa dal contesto, come nel caso della mali datata 8/5/2012
in relazione alla quale non si è tenuto conto che il Mar. Goglia ha dichiarato in dibattimento che le CMR false erano da attribuire a Marco Bertoldo, ovvero le mail del 2 e 3 gennaio 2011 relative a comunicazioni tra l'imputata e dipendenti della Revolution Six, non avendo la Corte considerato che, secondo quanto riferito dalla teste Carlon, le indicazioni circa i codici alfanumerici delle flash list erano frutto di specifica indicazione del Coppola, mentre alcuna motivazione è stata resa in ordine alla mail 11/10/2011 e il riferimento alla comunicazione tra Bertoldo e Franco Tadiotto, diretto superiore della prevenuta, in data 26/7/2011, mal si concilia con l'accertata mancata conoscenza da parte dell'imputata della normativa di settore;
5.4 motivazione apparente circa i risultati della consulenza informatica di parte e la testimonianza Pierobon con riguardo alla cartella denominata "commesse speciali" e alla loro incidenza sulla sussistenza in capo alla ricorrente dell'elemento soggettivo di cui al capo D). La difesa della ricorrente lamenta che la Corte territoriale con riguardo alla valutazione della c.d. cartella commesse speciali si è limitata alla riproposizione delle valutazioni del primo giudice senza fornire risposta ai motivi di gravame che avevano evidenziato che l'accertata condivisione sul server aziendale dei contenuti della cartella con altri dipendenti della Helios, oltre che con il Bertoldo e il Coppola, avrebbe dovuto condurre ad escludere la responsabilità della prevenuta;
5.5 l'erronea applicazione dell'art. 640 bis cod.pen. e il vizio di motivazione con riguardo al conseguimento di un ingiusto profitto da parte della ricorrente in relazione al capo D). Sostiene la difesa che la Corte di merito ha disatteso le doglianze difensive in punto di ingiusto profitto, affermando che la Pilotto avrebbe tratto un vantaggio costituito dal mantenimento del posto di lavoro senza considerare il difetto in siffatta evenienza del requisito dell'ingiustizia.
La sentenza impugnata ha, inoltre, incongruamente valutato la mail del 5/1/2012 con la quale l'imputata rappresentava le proprie difficoltà economiche, considerandola come la spinta ad accettare la proposta di collaborazione al piano fraudolento ordito dal Coppola sebbene dal documento risulti che la prevenuta non riceveva lo stipendio da mesi e lo stesso Coppola abbia escluso che la ricorrente abbia tratto alcun vantaggio dall'asserito coinvolgimento nella vicenda.
6.1. Gli Avv.ti Raffaele Padrone e Michele Laforgia nell'interesse di Sebastiano Mani sostengono l'inammissibilità dei ricorsi proposti dal P.G. e dalla parte civile GSE SPA, essendo la Corte di merito pervenuta all'assoluzione in relazione agli impianti DiLeo5, DiLeo6, Zella, Bufalaria, CArlucci, DiLeo7,Di Stasi, Interporto Toscano, Arcadia e Covelli sulla base di un coerente percorso argomentativo che, muovendo dal tenore dell'imputazione, ha escluso ogni illiceità in relazione ai predetti campi poiché per gli stessi non era stata richiesta e ottenuta la
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maggiorazione per il cd. bonus europeo, con conseguente difetto della condotta decettiva. La difesa nega rilevanza agli argomenti sviluppati dal P.g. in ordine all'impossibilità di scomporre la tariffa base, scorporando la maggiorazione per il Made in Europe, nel caso di sistematica violazione delle condizioni per l'accesso al contributo in quanto la tariffa incentivante di base non presuppone la provenienza europea dei pannelli fotovoltaici.
Quanto al ricorso della parte civile GSE la difesa osserva che il richiamo operato alle condotte di falso contestate al capo E), dal quale il Maggi è stato assolto dalla Corte territoriale per non aver commesso il fatto, con decisione non impugnata da alcuno dei ricorrenti, conduce all'inammissibilità del ricorso sul punto. Aggiungono gli esponenti che la ricorrente parte civile ha, comunque, omesso di esporre gli elementi da cui trarre l'illogicità della motivazione offerta dalla sentenza impugnata.
Con riguardo alla pronunzia assolutoria in relazione agli altri impianti di cui al Quarto Conto energia, la difesa del Maggi reputa che le censure alla valutazione delle dichiarazioni di Coppola Gianpiero si risolvano nella prospettazione di un'ipotesi alternativa già motivatamente esclusa dai giudici d'appello e priva di riscontri e mirino ad una rivalutazione del contenuto intrinseco delle stesse. In relazione ai dubbi espressi dal P.g. in ordine alla estraneità del Maggi al meccanismo fraudolento riferita dal Coppola gli elementi valorizzati dall'impugnante appaiono in parte inconferenti e in parte erronei in quanto il ruolo dell'imputato, con particolare con riferimento al quarto conto energia, era quello di progettazione degli impianti e del tutto irrilevante è l'asserzione relativa alla mancata indicazione di soggetti alternativi deputati alla redazione delle schede tecniche come pure il riferimento alla mali del 12/9/2011 in quanto relativa alle operazioni di sdoganamento dei pannelli di provenienza cinese.
Inoltre, la difesa segnala come sia del tutto priva di fondamento la qualificazione dell'imputato in termini di proprietario, gestore o amministratore di Saem, dal momento che le fonti testimoniali escusse (Cabibbo, Zucca, Bruno), al pari degli imputati in proc. connesso Coppola e Bertoldo, hanno reso dichiarazioni di segno contrastante, concordemente indicando il Maggi quale collaboratore per la parte tecnica, senza alcun incarico amministrativo e segnalano come l'assoluzione del Maggi in relazione alle condotte di falso sub E) sia irrevocabile in quanto non impugnata né dal P.g. né dalla P.c., statuizione cui consegue l'estraneità del prevenuto anche all'imputazione di truffa che nei suoi confronti è fondata esclusivamente sui falsi contestati al capo E).
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Aggiungono i difensori che, a fronte della falsità delle sottoscrizioni apposte sulle schede tecniche, non è dirimente l'osservazione circa il fatto che il Maggi si fosse qualificato come tecnico responsabile della documentazione finale di progetto nel contesto del Terzo Conto Energia.
Avv.ti Vincenzo Saponara e Chiara Padovani nell'interesse di Igor Akhmerov
6.2 La difesa ha chiesto l'emissione di declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dal P.G. in quanto fondato su una lettura alternativa del compendio probatorio a fronte di una motivazione che esplicita in maniera logica e coerente le ragioni dell'assoluzione pronunciata nei confronti dell'Akhmerov. Ha, quindi, argomentato in ordine alla totale infondatezza dell'impugnazione, sottolineando che la sentenza censurata ha esposto in maniera logica e coerente le ragioni che hanno condotto all'assoluzione di Akhmerov e Cavacece per gli impianti in relazione ai quali il Tribunale era pervenuto a condanna. Quanto ai SAL, ha osservato che l'assunto del primo giudice secondo cui gli stessi costituiscono "un'indiscutibile prova del completamento o del mancato completamento degli impianti alla data della perizia di asseverazione di fine lavori", è stato efficacemente confutato dalla Corte d'Appello sulla base di copiosa giurisprudenza civilistica, aggiungendo che, ai fini della valutazione di detti documenti, non rileva né il fatto che i S.A.L. fossero destinati alla Kerself Aion e alla Avelar (società che nella vigenza del Secondo Conto Energia non era neanche amministrata da soggetti ricollegabili ad Avelar, ma da Angelo Maselli) né che gli stessi fossero stati trasmessi unitamente alle fatture, trattandosi di documenti incompleti, non sottoscritti e non formati nel contraddittorio, sicché la valutazione della Corte milanese non è suscettibile di censura. Inoltre è priva di fondamento la circostanza che i rappresentanti SAEM non abbiano mai negato la provenienza, in quanto, oltre all'imputato Maggi, non è mai stato sentito nessun dipendente di SAEM come teste.
I difensori dell'imputato Akhmerov segnalano, altresì, che deve ritenersi corretta la valutazione della chiamata in correità di Vito Losurdo, il quale, nell'udienza dibattimentale del 21.11.2017, ha dichiarato che sei o sette campi non erano completi al 31/12/2010 e che le false attestazioni sullo stato degli impianti sarebbero state sottoscritte dietro minaccia dell'Ing. Cacavece. Anche in tal caso la sentenza impugnata, facendo propri gli insegnamenti della giurisprudenza, ha enucleato ed esposto le ragioni alla base del giudizio di inattendibilità del dichiarante, evidenziando come le dichiarazioni di Losurdo manchino di precisione (lo stesso non è stato in grado di affermare in relazione a quali campi sarebbero state da lui redatte le false attestazioni) e siano contrastate da decisivi elementi documentali, quali le denunce di inizio lavori, della cui autenticità non si è mai dubitato. Si risolvono in una ricostruzione alternativa della
prova anche le considerazioni svolte dall'impugnante in ordine alla mail del 30/12/2010 indirizzata dal Cavacece a Christnach, Akhmerov e Giorgi circa l'avvenuto completamento degli impianti.
Secondo gli esponenti anche le doglianze concernenti il capo D) risultano totalmente infondate, .avendo la Corte territoriale correttamente distinto gli impianti a seconda che avessero o meno beneficiato della maggiorazione per il bonus europeo, l'unico che si assume oggetto della condotta decettiva. La mancata richiesta della maggiorazione per il bonus è circostanza che da sola avrebbe consentito di giungere ad una pronuncia di assoluzione perché il fatto non sussiste sebbene la Corte di merito abbia, comunque, analizzato il materiale probatorio in atti, tra cui la consulenza tecnica della dott.ssa Oriana Roncarolo, prodotta da Energetic Source il 07/06/2018, dalla quale emerge che "le società richiedenti avrebbero comunque potuto accedere alla tariffa incentivante, da cui l'impossibilità di considerare l'erogazione delle somme corrispondenti quale ingiusto profitto con equivalente danno per l'ente erogatore". La motivazione censurata è, contrariamente all'assunto del P.g. impugnante, completa ed estremamente puntuale, toccando anche degli aspetti che sarebbe stato sufficiente ritenere assorbiti dal momento che l'origine europea dei pannelli era necessaria solamente per l'ottenimento della maggiorazione del 10%.
Aggiungono i difensori che la sentenza impugnata ha esplicitato puntualmente il percorso argomentativo che ha condotto all'assoluzione nei confronti dell'Akhmerov per non aver commesso il fatto in relazione agli impianti che hanno beneficiato della tariffa incentivante. In particolare la decisione censurata si è soffermata ampiamente sulle dichiarazioni di Gianpiero Coppola, ritenuto integralmente credibile, il quale ha sempre sostenuto di essere l'artefice e il principale responsabile delle frodi legate al Quarto Conto Energia e di aver tenuto all'oscuro di tali condotte gli imputati Akhmerov e Giorgi. Il P.G. ricorrente sul punto prospetta una lettura alternativa dei fatti, snaturando il percorso logico dei giudici d'appello, e facendo leva su una presunta responsabilità da posizione, secondo l'assunto fatto proprio dal Tribunale.
Per tal via trascura di considerare che l'imputato non aveva nell'ambito di Aion alcuna delega operativa né si occupava dei pagamenti, che non necessitavano neppure di una preventiva autorizzazione da parte del C.d.A, ed erano curati da Mirco Crotti.
Correttamente la Corte di merito, in mancanza di riscontri di tipo oggettivo e documentale, ha ritenuto non condivisbile la valutazione del primo giudice secondo cui Mirco Crotti aveva certamente espresso i propri dubbi sull'incongruità dei prezzi ad Igor Akhmerov e a Marco Giorgi. Per altro verso, la Corte ha valorizzato la correttezza dell'operato di Energetic Source ed affermato la completa estraneità
dell'imputato Akhmerov rispetto all'operazione di rietichettatura successiva allo sdoganamento dei pannelli di provenienza cinese, evidenziando come "nessun elemento, di natura dichiarativa o documentale, consente di attribuire un ruolo attivo agli imputati, nemmeno in termini di induzione o di mera conoscenza". Anche la logica di gruppo che secondo l'impugnante avrebbe avvinto tutte le società coinvolte nella vicenda è stata analiticamente smentita dalla Corte territoriale.
Con riguardo al capo F), nel quale si addebita all'Akhmerov di aver sottaciuto, in concorso con Giorgi, la carenza delle condizioni per l'ammissione al regime di tariffe incentivanti erogate dal G.S.E. in occasione della cessione al gruppo EAM Solar di numerose società progetto, la Corte d'Appello ha correttamente ritenuto che l'intervenuta assoluzione dalle condotte di truffa contestate ai capi B) e D) della rubrica non poteva che condurre ad esiti liberatori anche in relazione al capo F e, cionondimeno, ha ritenuto di escludere l'esistenza di significative omissioni comunicative nelle trattative contrattuale, dando conto delle ragioni di siffatto convincimento con ampia motivazione.
6.2.1 I difensori hanno, altresì, dedotto l'inammissibilità del ricorso per Cassazione proposto dalla parte civile G.S.E. S.P.A. Infatti, il ricorso della p.c. G.S.E. mostra gli stessi limiti dell'impugnazione del P.g., sconfinando nel merito della vicenda processuale. La parte civile sostiene, con argomenti di merito, che le dichiarazioni del Losurdo troverebbero riscontro indiretto nella presentazione preparata per la riunione del CdA di Aveleos ("Aveleos ha deciso di recuperare direttamente tramite Energetic Sourc parte dei moduli necessari al completamento dei campi solari in via di sviluppo e costruzione") senza tuttavia tener conto che la decisione di recuperare tramite Energetic Source parte dei moduli necessari al completamento dei campi si inseriva in un approvvigionamento già in corso. Quanto alla rilevanza probatoria dei SAL i difensori ribadiscono che trattasi di documenti che non sono stati sottoscritti dal direttore dei lavori o da un ente terzo certificatore (s'ignora, dunque, chi -e in che veste- li abbia materialmente compilati); non sono stati formati in contraddittorio con il committente e presentano inspiegabili approssimazioni tecniche nella descrizione di attività e componenti installati.
Con riferimento al capo D) la difesa dell'imputato ritiene correttamente argomentata l'assoluzione dell'Akmerov perchè il fatto non sussiste con riguardo agli impianti del Quarto Conto Energia, che non hanno beneficiato della tariffa incentivante c.d. bonus europeo e sottolinea come l'operato di Energetic Source non sia mai stato messo in discussione neanche dal Tribunale di Milano che ha rigettato ogni domanda risarcitoria nei confronti della stessa. I pannelli acquistati tramite tale società, infatti, avevano tutti i requisiti tecnici per l'ottenimento
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dell'incentivo previsto dal Quarto Conto Energia e di conseguenza non sussistono gli elementi costitutivi della truffa di cui all'art. 640bis cod. pen.
Per altro verso, ad avviso degli esponenti, le dichiarazioni del Coppola sul fatto che l'intera operazione di approvvigionamento dei pannelli cinesi e di sostituzione delle etichette è avvenuta all'interno della soc. Helios dallo stesso amministrata senza il coinvolgimento di soggetti apicali ed al fine di acquisire introiti per salvare la compagine, sono puntuali, coerenti ed estrinsecamente corroborate né all'epoca Akhmerov aveva alcun ruolo operativo in Aion dal momento che la Avelar Energy Ltd diveniva azionista di riferimento della Kerself spa solo nel gennaio 2012 e dal marzo 2011 l'imputato nell'ambito di Kerself si occupava esclusivamente della ristrutturazione del debito. Inoltre, non si rinvengono in atti elementi dai quali possa desumersi che l'imputato Akhmerov fosse stato reso edotto delle perquisizioni in Aion e dei motivi che le avevano determinate e ancor prima che fosse a conoscenza del meccanismo fraudolento ideato e portato avanti da tre soggetti isolati all'interno della società Helios, peraltro, per un lasso di tempo assai esiguo.
6.2.2 Quanto al ricorso delle parti civili EAM Solar Italy s.r.l. e EAM Solar ASA la difesa dell'imputato Akhmerov sottolinea preliminarmente che le due società sono state ammesse quali parti civili esclusivamente in relazione al capo F) dell'imputazione e lamenta che ciononostante le ricorrenti hanno surrettiziamente introdotto nei motivi anche censure relative ai capi di imputazione sub B), C) e D), nel tentativo di ampliare indebitamente la piattaforma interlocutoria. A tanto consegue l'inammissibilità del ricorso in relazione al capo B), al capo C) con riferimento all'impianto di Piangevino e al capo D) con riferimento a En.fo 14. Con riferimento alla denunzia di omessa motivazione in appello in relazione al gravame per l'impianto di Piangevino, ammesso agli incentivi del terzo conto energia, per cui il Tribunale aveva pronunziato assoluzione, i difensori di Akhmerov rilevano, oltre al difetto di legittimazione, un radicale difetto di contestazione. Ribadiscono, quindi, le ragioni per cui i S.A.L. non possono essere ritenuti prova del completamento o del mancato completamento degli impianti alla data della attestazione di fine lavori e stimano fuorviante la lamentata valutazione di siffatti documenti alla stregua di una prova legale, propria del processo civile. Né appaiono fondate le doglianze sulla produzione fotografica della p.c. giacchè la stessa si limita ad una contestazione apodittica senza confrontarsi con la motivazione della Corte di merito. Analogamente con riguardo ai documenti di trasporto non allegati alle mail di Paolo Russo per gli impianti Cagnazzi, Ninivaggi e Gentile la difesa opina che si è formato il giudicato per effetto della assoluzione pronunziata in ordine al capo B) e, in ogni caso, i documenti hanno costituito
oggetto di esame da parte del c.t. della difesa che ne ha evidenziato i dati erronei e le incongruenze.
Con riguardo all'impianto En.Fo.14, ammesso a beneficiare del bonus europeo nell'ambito degli incentivi legati al Quarto Conto Energia gli esponenti ricordano che l'Akhmerov è stato assolto con la formula per non aver commesso il fatto, in quanto, secondo la corretta prospettazione della Corte, gli autori della truffa legata all'origine europea dei pannelli sono stati il Coppola e altri subordinati di Helios, ribadendo inoltre che l'assunto secondo cui l'Akhmerov e il Giorgi non potevano non essere a conoscenza dell'indagine condotta circa il Quarto Conto Energia costituisce un tentativo di ancorare la responsabilità di costoro alla posizione ricoperta, sebbene l'imputato Akhmerov non avesse alcun ruolo operativo, limitandosi semplicemente a svolgere la funzione di legale rappresentante. Quanto al capo F) i difensori evidenziano che la sentenza impugnata non si è limitata a valorizzare il solo verbale della GdF di Cerignola ma tutta una serie di documenti dai quali si evince che in capo ad Avaleos non vi era alcun intento decettivo. Infatti tra i documenti inseriti nel "data room" vi era il decreto del Tribunale di Reggio Emilia del 6/3/2012 di revoca del piano concordatario di Aion, in cui vi è espresso riferimento all'indagine in corso presso la Procura di Milano per il delitto di cui all'art. 640, comma 2, cod.pen. Richiamano, inoltre, il corposo carteggio tra le parti segnalando che in relazione a Enfo 14, rispetto al quale l'imputato era estraneo non essendo né legale rappresentante né firmatario della dichiarazione sostitutiva di notorietà ai fini dell'ammissione alle tariffe incentivanti, i verbali delle ispezioni furono caricati nel "data room" e Avaleos si dichiarò disponibile a fornire garanzie per il caso di sospensione o revoca delle tariffe.
6.3 Avv. Antonio Miriello nell'interesse di Alessandro Cavacece
Il difensore di Cavacece Alessandro ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o, comunque, rigettarsi il ricorso della parte civile GSE, confutando specificamente le censure dell'impugnante con riguardo alla valutazione delle dichiarazioni del coimputato chiamante in correita Vito Losurdo, alla valutazione dei SAL relativi ai campi fotovoltaici del II conto energia, dei documenti di trasporto e della mail di Paolo Russo del 31/1/2011; all'individuazione del ruolo dell'imputato e della Avelar Management con riferimento alla richiesta della tariffa incentivante. Ha, in particolare, contrastato l'assunto circa l'erronea valutazione della chiamata del Losurdo, adducendo la corretta valutazione delle dichiarazioni dal medesimo rese alla luce di tutte le altre prove disponibili, tra cui le dichiarazioni dei testi oculari De Nisi e Chiloro, di cui la ricorrente non fa cenno, e le fonti documentali.
6.4 Avv. Roberto Pisano nell'interesse di Marco Giorgi
Il difensore di Marco Giorgi, dopo un'ampia ricognizione degli esiti delle precedenti fasi processuali, ha argomentato: a) l'inammissibilità del ricorso del P.g. in
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relazione al capo D) della rubrica per manifesta infondatezza delle censure formulate,tendenti ad una non consentita rivisitazione del merito, sviluppando di seguito specifiche considerazioni in relazione ai singoli aspetti delle censure svolte dal ricorrente in tema di delegazione di pagamento delle fatture della Helios a favore di Eopply e Revolution Six da parte di Aion; circa il ruolo di Energetic Source nel meccanismo fraudolento; sull'asserito ruolo del coimputato Maggi, sulla pretesa comunanza di interessi tra Aion e Avelar Energy; con riguardo alla dedotta inapplicabilità in sede penale dei principi sanciti dal Consiglio di Stato in adunanza plenaria con sentenza 18/2020; b) l'inammissibilità del ricorso del P.g. in relazione al capo F), segnalando la liberatoria decisione arbitrale del 2/4/2019 confermata dalla Corte d'Appello di Milano il 22/4/2021; c) l'inammissibilità per manifesta infondatezza del ricorso della p.c. GSE in relazione al capo D) con illustrazione delle ragioni di siffatta conclusione con specifico riguardo al ruolo del gruppo Avelar nell'ideazione e realizzazione della truffa, al comportamento dell'imputato dopo la perquisizione del 19/12/2012 e, in particolare, in ordine alla mancata adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti del Coppola, all'asserita anomalia dei pagamenti di Aion a Eopply; alla mail del coimputato Maggi del 12/9/2011, al ruolo di Energetic Source; d) l'inammissibilità del ricorso delle parti civili Eam;
6.5 Avv. Enrico De Castiglione nell'interesse di SAEM ENERGIE ALTERNATIVE s.r.l.
Il difensore della responsabile civile SAEM ENERGIE ALTERNATIVE s.r.l. sostiene l'inammissibilità dei ricorsi del Procuratore Generale e della parte civile GSE in quanto, pur richiamando supposti vizi motivazionali, tendono in realtà ad una rivalutazione del merito sulla base di ricostruzioni alternative e di diverse valutazioni delle risultanze processuali. Di seguito il difensore argomenta la correttezza dell'esito assolutorio per insussistenza del fatto in relazione ai campi DiLeo5, DiLeo6, DiLeo7, Zella, Bufalaria, Carlucci, Di Stasi, Interporto Toscano di cui al capo D) e la condivisibile applicazione da parte della Corte di merito dei principi dettati dal Consiglio di Stato con la sent. 18/2020. Al riguardo l'impugnante p.c. GSE , allo scopo di confutare la congruenza degli argomenti spesi dal giudice d'appello a sostegno della legittimità del conseguimento della tariffa base da parte dei cennati campi, sollecita una riconsiderazione del merito, valorizzando la testimonianza dell'operante Epifani a discapito delle conclusioni depositate dal c.t. di Energetic Source, dott.ssa Roncarolo, nonostante la sentenza abbia escluso la rilevanza del mancato impiego delle cornici prodotte da Marioli Services s.n.c.
Segnala, inoltre, come l'assoluzione degli imputati Akhmerov, Giorgi e Maggi dai delitti di falso contestati al capo E), definitiva per assenza di impugnazioni sul punto, comporta di necessità l'impossibilità di ravvisare la responsabilità dei predetti per la connessa ipotesi di truffa loro addebitata.
Quanto all'assoluzione pronunziata in relazione ai restanti campi ammessi ai benefici del Quarto Campo Energia per non aver commesso il fatto l'esponente argomenta la piena logicità e la completezza della motivazione posta a sostegno dell'assoluzione dell'imputato Maggi, contrastata dalla ricorrente GSE con il ricorso a mere supposizioni ovvero a ricostruzioni alternative ritenute dotate di maggiore plausibilità in un tentativo di accedere ad una rivalutazione delle emergenze acquisite proprio anche del ricorso del P.g. Inidonee a scalfire la solidità dell'impianto motivazione, secondo Saem, s'appalesano anche i rilievi che attingono la mail addebitata al Maggi del 12/9/2011 e la connessa vicenda della rietichettatura. Le pronunzie assolutorie nei confronti degli imputati Giorgi e Akhmerov sono anch'esse sostenute da un completo supporto argonnentativo che i ricorrenti contrastano con assunti apodittici e ragionamenti autoreferenziali che prospettano in capo agli imputati una responsabilità da posizione. Quanto al capo B), che vede la SAEM chiamata in causa quale responsabile civile in relazione alla posizione del solo imputato Akhmerov, la difesa segnala che i ricorrenti non hanno censurato il richiamo operato dalla Corte territoriale alle mail ricevute dall'imputato il 29/30 e 31 dicembre 2010, dalle quali ha evinto la tempestiva conclusione dei campi fotovoltaici, circostanza da sola sufficiente a ingenerare un ragionevole dubbio sulla responsabilità del prevenuto. Aggiunge la difesa che la sentenza impugnata ha reso una motivazione esente da vizi logici sia nella valutazione dei SAL che dei documenti di trasporto come pure nella valutazione delle dichiarazioni del coimputato Losurdo, ritenute vaghe e imprecise.
6.6 Avv. Niccolò Bertolini Clerici nell'interesse di Aveleos S.A. responsabile civile in relazione ai capi D) e F)
Secondo l'esponente le censure svolte dai ricorrenti P.g. e parti civili GSE ed EAM concernono profili di merito e si risolvono in una non consentita richiesta di rilettura delle fonti dichiarative e documentali e in una critica alla persuasività della motivazione. In relazione alle singole doglianze Avaleos sostiene la non frazionabilità delle dichiarazioni dell'imputato in proc. connesso Coppola Gianpiero e il compiuto apprezzamento da parte della Corte territoriale delle evidenze disponibili in relazione alle posizioni degli imputati Giorgi ed Akmerov, avendo i giudici d'appello adeguatamente argomentato la mancata conoscenza da parte di Giorgi dell'attività delittuosa del Coppola sia con riguardo alla mail inviata da Maggi il 12/9/2011 che al pagamento delle fatture di Helios da parte di Aion, escludendo la ravvisabilità di significative cointeressenze societarie. Quanto ai rilievi svolti dalla p.c. GSE con riguardo alle certificazioni di conformità tecnica IEC 61215 e 61730, la difesa sostiene che la Corte d'appello ha vagliato la possibile esistenza di violazione dei requisiti tecnici richiesti dalla normativa escludendo detta possibilità sulla base delle conclusioni del c.t. Dott.ssa Roncarolo. Con riguardo
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all'obiezione di GSE in ordine al fatto che i test report sarebbero stati effettuati su pannelli con cornici diverse da quelle effettivamente installate l'esponente ritiene che la doglianza sia volta a reintrodurre in sede di legittimità elementi di natura tecnica già valutati dalla consulente e convalidati dalla sentenza impugnata. Con riguardo alla mancata valutazione della sentenza a carico del coimputato separatamente giudicato Bertoldo, acquisita ex art. 238 bis cod.proc.pen., il difensore assume che la Corte non aveva alcun vincolo rispetto a quanto in quella sede ritenuto mentre ha fornito ampia giustificazione delle ragioni per cui è pervenuta a diverse conclusioni.
6.7 L'avv. Salvatore Caiazzo del Foro di Roma, procuratore speciale di ENOVOS Luxembourg S.A., responsabile civile in relazione al capo F), ha depositato memoria telematica in data 20.09.21 e note difensive di replica in data 30/9/2021.
A confutazione delle ragioni esposte nel ricorso delle parti civili Eam,la difesa evidenzia, in sintonia con le valutazioni della sentenza impugnata, l'inattendibilità del Losurdo in considerazione delle incertezze dichiarative e il corretto apprezzamento di SAL e computi metrici che, per la frammentarietà di acquisizione e le anomalie redazionali, non si prestano a costituire prova del mancato completamento delle opere oggetto di incentivazione, anche alla luce dell'elaborazione della giurisprudenza civile.
Quanto ai rilievi fotografici caricati sul portale del G.S.E. l'esponente condivide la scarsa pregnanza probatoria accordata a detti documenti dalla sentenza d' appello che ha escluso se ne possa trarre la prova di una finalità decettiva, sol che si consideri che sono state prodotte fotografie identiche per campi entrambi ritenuti dal Tribunale tempestivamente completati o entrambi ritenuti incompleti, circostanza che induce a ritenere la produzione di coppie di fotografie identiche la conseguenza di un errore nella raccolta del materiale da allegare alle istanze . La sentenza di appello, quindi, si presenta dettagliatamente argomentata, puntuale nell'esplicitare le ragioni per cui ha ritenuto di discostarsi dalla sentenza di primo grado e coerente sul piano logico.
Al contrario la ricostruzione di EAM, che si risolve nella riproposizione del percorso argomentativo del Tribunale, sollecita una mera lettura alternativa a quella operata dalla Corte che non può trovare ingresso in sede di legittimità.
Per quel che concerne l'impianto En.Fo.14, l'esponente richiama le dichiarazioni del coimputato Coppola, il quale ha affermato di aver ideato la truffa al fine di poter rivendere i pannelli con un margine più alto, in modo da fronteggiare le difficoltà finanziarie della società Helios, negando il coinvolgimento dei vertici della committente Aion, ovvero di Akhmetovic e Giorgi, e segnala che la sentenza impugnata ha compiuto un'analisi dettagliata delle emergenze processuali, motivatamente escludendo che gli imputati fossero a conoscenza del disegno criminoso. Il ricorso di EAM si limita a contrapporre alla valutazione della sentenza impugnata quella accreditata dal primo giudice la cui ricostruzione, tuttavia, in assenza di elementi idonei a dimostrare in maniera incontrovertibile la consapevolezza del disegno criminoso da parte degli imputati Akhmerov e Giorgi, rischia di configurare un'inammissibile responsabilità da posizione.
La sentenza di Appello ha escluso la sussistenza di una frode ai danni di EAM non solo in ragione dell'insussistenza dei reati presupposto (o della responsabilità penale per gli stessi degli imputati), ma anche rilevando come Aveleos e, per essa Akhmerov e Giorgi, avessero comunque trasmesso a EAM un adeguato compendio informativo nel corso delle trattative, idoneo a renderla edotta dei possibili rischi di accertamento di irregolarità sugli impianti ad essa ceduti.
La sentenza ha ritenuto regolari tutti gli impianti ceduti ad EAM, fatta eccezione per l'impianto En.fo.14 e solo limitatamente alla percezione del bonus europeo del 10%. E ciò consente di escludere in radice la possibilità di una responsabilità degli imputati Akhmerov e Giorgi dal momento che l'unico onere che incombeva sugli stessi era quello di trasmettere le informazioni in loro possesso sui rischi di accertamento di irregolarità degli impianti che solo allora cominciavano a palesarsi, e al quale ottemperarono.
Quanto al lamentato travisamento della prova in relazione al decreto di perquisizione del dicembre 2012, secondo la difesa la tesi propugnata dalla p.c. EAM e dal P.G. si risolve in una ricostruzione del materiale probatorio meramente alternativa a quella operata dalla Sentenza di appello, finalizzata a privilegiare la portata informativa del decreto di perquisizione e, anzi, ad attribuire a detto atto il potere di escludere qualsiasi valenza informativa alle altre prove considerate dalla sentenza di appello (quali i verbali ispettivi e il report Massimi e Fiorini).
Segnala, inoltre, il difensore che l'omissione di informazioni rilevanti da parte di Aveleos a EAM nel corso delle trattative è stata esclusa dal lodo emesso a conclusione di un procedimento arbitrale esperito da EAM nei confronti di Aveleos parallelamente allo svolgimento del procedimento penale di primo grado, ai sensi di una clausola arbitrale contenuta nel contratto di compravendita degli impianti. Il collegio arbitrale ha escluso che Aveleos fosse consapevole delle presunte irregolarità degli impianti e le abbia fraudolentemente o dolosamente nascoste ad EAM al fine di indurla a concludere l'operazione. È stato, infatti, riconosciuto un flusso informativo completo, continuo e simmetrico.
La sentenza di appello ha motivato anche in relazione al report Massimi e Fiorini, redatto in esecuzione dell'attività di verifica su alcuni impianti oggetto di negoziazione richiesta dalla EAM e commissionata allo Studio Massimi e Fiorini, in qualità di soggetto terzo dotato di conoscenze tecniche del settore. I risultati di
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tale attività vennero trasposti in una relazione, acquisita agli atti, rilasciata in due versioni. In entrambe le versioni emersero criticità e correlativi rischi di perdita di incentivi per gli impianti.
Con le note difensive depositate in data 30/9/2021 il difensore di Enovos confuta i motivi nuovi delle parti civili EAM Solar Asa e EAM Italy Holding
6.8 L'Avv. Carlo Enrico Paliero nell'interesse del responsabile civile ed amministrativo Ens Solar Five
Il difensore ha dedotto:
-l'irrevocabilità della sentenza di assoluzione dell'ente con riguardo all'addebito ex art. 24 D. Lgs 231/01 in assenza di impugnazione del P.g.
-l'inammissibilità del ricorso della parte civile GSE, in particolare dei motivi 2 e 3, con riferimento al responsabile civile Ens Solar Five per effetto dell'inammissibilità originaria dell'atto d'appello, in difetto di specifici motivi
-inammissibilità del ricorso, in particolare dei motivi 2 e 3 per inosservanza dell'art. 581 cod.proc.pen. per mancata esposizione delle ragioni di fatto e di diritto in relazione alla posizione dell'ente
6.9 Avv. Alceste Campanile nell'interesse di EN.F0 73
Il difensore deduce che la En.Fo 73, evocata in giudizio per illeciti amministrativi da reato in relazione al capo D) ed assolta in primo grado, ha visto confermata siffatta statuizione in sede d'appello senza che alcuno dei ricorrenti abbia mosso censura avverso detto capo con la conseguenza che la decisione deve ritenersi irrevocabile
6.10 Avv. Luca Luparia Donati nell'interesse dei responsabili civili ENS SOLAR FOUR s.r.I., ENFO 3, EN.F0 44, EN.F0 71
Il difensore segnala che le quattro società indicate sono state evocate in giudizio con la duplice qualifica di responsabili civili ed enti incolpati ai sensi del D.leg.vo n. 231/2001 in relazione al capo D) e il primo giudice ha escluso la responsabilità delle c.d. società-veicolo, ritenendo civilmente responsabili in solido con gli imputati condannati solo Avaleos S.A., Avelar Management Ltd S.A., Saem Energie alternative. La Corte d'Appello ha rigettato il gravame proposto dalla P.C. GSE avverso siffatta statuizione e la decisione non risulta oggetto di impugnazione in questa sede con conseguente passaggio in giudicato della sentenza d'appello nella parte relativa all'esclusione di responsabilità civile degli enti Ens Solar Four, Enfo 3, Enfo 44, Enfo 71.
6.11 Avv. Luca Luparia Donati nell'interesse di ENS SOLAR FOUR SRL, EN.F0 3, EN.F0 44, EN.F0 71, EN.F0 18, EN.F0 46 quali enti imputati ai sensi del D. Igs 231/2001. Osserva il difensore che la sentenza impugnata ha confermato quella di primo grado nella parte relativa all'assoluzione di tutti gli enti imputati ai sensi del Digs n. 231/2001 rigettando l'appello del P.m. sul punto e avverso siffatto
capo non risulta proposto ricorso da parte della Procura Generale con conseguente passaggio in giudicato della statuizione assolutoria.
1.Deve darsi preliminare conto della mancanza di legittimazione al processo da parte di tutti gli enti già evocati in giudizio ai sensi del D.Igs 231/2001, la cui responsabilità è stata esclusa dal primo giudice con statuizione confermata dalla Corte d'Appello a seguito di impugnazione del P.m. Essendosi sul punto formato il giudicato interno per effetto dell'assenza di ulteriore gravame, ne consegue che le società Fallimenti Energetic Source Green Investments srl, Energetic Source Solar Production srl ed Energetic Source Green Power srl ( già a giudizio per gli illeciti amministrativi loro rispettivamente contestati con riferimento ai campi fotovoltaici indicati nel capo B) dell'imputazione, denominati Lorusso (n. 236482), Selvaggi (n. 248818), Giordano Domenica (n. 241258), Marulli Quattromini (n. 231801), Antonacci (n. 216677), Scaltrito (n. 213260) e Di Mauro (244581); Enovos Solar Investments (capo B), Ens Solar Four srl, Ens Solar Five srl, Soc. Agr.En.Fo 3 a r.I., Soc. Agr.En.Fo 18 a r.I., Soc. Agr.En.Fo 44 a r.I., Soc. Agr.En.Fo 46 a r.I., Soc. Agr.En.Fo 60 a r.I., Soc. Agr.En.Fo 71 a r.I., Soc. Agr.En.Fo 73 a r.I., Fallimento Soc. Agr.En.Fo 14 a r.l. (capo D), non hanno veste processuale nell'odierno giudizio. Le memorie depositate dai legali dei cennati enti rilevano e sono apprezzabili esclusivamente al fine dell'eccepito il difetto di legittimazione.
2.Logicamente prioritaria risulta la delibazione della questione di competenza territoriale proposta dalla difesa dell'imputata Pilotto. La Corte di merito ha ritenuto corretto il radicamento della competenza territoriale dinanzi al Tribunale di Milano, sottolinenando che si verte in ipotesi di connessione teleologica ai sensi dell'art. 12 comma 1 lett. c) cod.proc.pen. sicché il giudice competente per territorio, in virtù del disposto di cui all'art. 16, comma 1,cod.proc.pen., deve essere individuato in relazione al più grave reato o, in via decrescente, con riferimento al reato più grave tra quelli residui. Ha quindi rimarcato che nel processo a giudizio il reato più grave è stato correttamente individuato dal Gup nel delitto di associazione per delinquere, cui si deve continuare a fare riferimento, nonostante l'intervenuta assoluzione, per effetto del principio della perpetuatio iurisdictionis e, sulla base delle coordinate ermeneutiche fissate dalla giurisprudenza di legittimità, ha puntualmente evidenziato le ragioni che impongono di ritenere che la struttura associativa abbia iniziato ad essere concretamente operativa in Milano, luogo di ideazione, programmazione e direzione delle attività illecite. Siffatta valutazione in quanto aderente ai principi costantemente declinati da questa Corte in ordine ai criteri di valutazione ex ante della proposta eccezione e alle circostanze desumibili dalla contestazione operata dal P.m. sfugge a censura in questa sede, atteso il tenore generico ed aspecifico
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degli argomenti posti a sostegno dell'impugnazione a fronte dell'esaustivo e corretto scrutinio effettuato nella sede merito.
Deve previamente negarsi fondamento all'obiezione della difesa dell'imputato Akhmerov che, nella memoria depositata, ha dedotto il difetto di legittimazione delle parti civili EAM in relazione ai capi B), C) e D) in quanto costituite esclusivamente in riferimento al capo F). Osserva la Corte che il diritto ad impugnare le statuizioni assolutorie inerenti i cennati capi B) e D) si riconnette alla natura della contestazione sub F) e, in particolare, alla composizione del Portafoglio 31, oggetto della controversa cessione alle ricorrenti e comprendente campi oggetto di contestazione ai richiamati capi.
3.1 Con riguardo all'addebito sub B) non è fuor di luogo premettere che l'impianto accusatorio assume la mancata ultimazione dell'istallazione di 21 impianti fotovoltaici, espressamente richiamati in rubrica, entro la data del 31 dicembre 2010, sulla base di percentuali di completamento ricavate dalle fatture e dai SAL emessi dalla Saem Energie Alternative S.r.l. nel 2011. Il primo giudice riteneva raggiunta la prova della penale responsabilità di Igor Akhmerov e Alessandro Cavacece per i reati loro ascritti limitatamente ai campi fotovoltaici denominati Lorusso (n. 236482), Selvaggi (n. 248818), Giordano Domenica (n. 241258), Marulli Quattromini (n. 231801), Antonacci (216677),Scaltrito (213260), Di Mauro (244581), e, con riguardo alla condotte di falso strumentali contestate sub E), per gli impianti Lorusso, Marulli, Antonacci, Scaltrito e Di Mauro in relazione alle richieste di concessione della tariffa incentivante, nel contempo emettendo declaratoria di estinzione per prescrizione degli ulteriori addebiti sub E) con riferimento alle perizie asseverate di fine lavori e alle schede tecniche finali di impianto relative ai campi fotovoltaici sopracennati.
La Corte territoriale ribaltava la pronunzia di condanna, pervenendo ad un esito assolutorio che presta il fianco a censura sotto il profilo della completezza e congruenza logica dell'apparato motivazionale.
2.1 Il massimo consesso nomofilattico (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017,dep.2018, P.g. in proc. Troise, Rv. 272430), nell'escludere che il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado abbia l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ha, tuttavia, chiarito che lo stesso deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una
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razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva.
Si è condivisibilmente evidenziato, nella linea interpretativa tracciata dalla sentenza Dasgupta (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Rv. 267486), che l'assoluzione pronunziata dopo una condanna di primo grado non deve superare alcun dubbio; è infatti la condanna a dover intervenire al di là di ogni ragionevole dubbio, non certo l'assoluzione, possibile anche ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen., sicché presunzione di innocenza e ragionevole dubbio impongono soglie probatorie asimmetriche in relazione alla diversa tipologia dell'epilogo decisorio: la certezza della colpevolezza per la condanna, il dubbio processualmente plausibile per l'assoluzione. A tanto consegue anche la diversa modulazione dell'obbligo di motivazione in caso di totale riforma in grado di appello, giacché in ipotesi di sovvertimento di sentenza assolutoria si impone l'obbligo di argomentare circa la plausibilità del diverso apprezzamento come l'unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie che abbiano inficiato la permanente sostenibilità del primo giudizio; per il ribaltamento della sentenza di condanna, al contrario, il giudice d'appello può limitarsi a giustificare la sostenibilità di ricostruzioni alternative del fatto, sulla base di un'operazione di tipo essenzialmente demolitivo. Deve trattarsi, tuttavia, di ricostruzioni non solo astrattamente ipotizzabili, ma la cui plausibilità nella fattispecie concreta risulti ancorata alle risultanze processuali, assunte nella loro oggettiva consistenza.
La necessità che il giudice d'appello renda un'esaustiva e puntuale motivazione anche in caso di riforma della condanna in assoluzione non costituisce un approdo giurisprudenziale innovativo, frutto degli interventi nomofilattici di cui alle sentenze delle Sez. U. Dasgupta, Patalano e Troise, dal momento che anche in precedenza la giurisprudenza di legittimità aveva autorevolmente segnalato (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679; Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229) che la riforma in senso assolutorio della condanna di primo grado comporta per il giudice la necessità di una confutazione completa delle precedenti argomentazioni, atta a scardinare il percorso logicodimostrativo del primo giudice. Pertanto, il giudice di appello, nel riformare la condanna pronunciata in primo grado con una sentenza di assoluzione, non può esimersi dal confrontarsi con le ragioni poste a sostegno della decisione impugnata né giustificarne l'integrale riforma inserendo nella struttura argonnentativa della pronunzia d'appello delle generiche notazioni critiche o di dissenso; è, altresì, tenuto a riesaminare il materiale probatorio vagliato dal primo giudice e quello eventualmente acquisito in seguito, per offrire una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia adeguata ragione delle difformi conclusioni assunte.
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Che si intenda o meno ricondurre siffatto obbligo al sintagma "motivazione rafforzata", che plasticamente sintetizza la necessità di dare compiuta ragione, con un apparato giustificativo autonomo, della decisione, certo è che in caso di ribaltamento della sentenza di condanna di primo grado al giudice d'appello si richiede di dar conto della difforme valenza dimostrativa assegnata alle prove già scrutinate in primo grado e di esplicitare i passaggi logici che rendono giuridicamente e fattualmente sostenibile, con la necessaria forza persuasiva, l'esito decisorio assunto (Sez. 6 , n. 51898 del 11/07/2019,P., Rv. 278056; Sez. 4, n. 4222 del 20/12/2016 dep.2017, P.c. in proc. Mangano e altro, Rv. 268948;Sez. 2, n. 50643 del 18/11/2014, P.c. in proc. Fu e altri; Rv. 261327). Nella specie la Corte territoriale non ha assolto all'obbligo di motivazione nei
richiamati termini, risultando l'apparato giustificativo affetto in più parti da palesi illogicità e incongruenze valutative, rapportabili all'erroneo apprezzamento del compendio probatorio, di natura dichiarativa e documentale, acquisito.
3.2 Risulta, infatti, parziale ed incompleta la verifica di attendibilità intrinseca delle dichiarazioni eteroaccusatorie di Lo Surdo Vito con riguardo alle riferite pressioni subite dal Cavacece per indurlo alla firma dei certificati di ultimazione dei lavori in relazione a sette campi incompiuti a metà dicembre 2010. La Corte territoriale ha negato la credibilità del dichiarante valorizzando le deposizioni dei testi Denisi e Chiloiro che, presenti all'incontro, hanno escluso discussioni e pressioni e ha argomentato circa l'assenza di un ruolo di subalternità del Lo Surdo rispetto al Cavacece.
Invero, la sentenza impugnata, da un lato, non ha esitato a ritenere indice di scarsa credibilità intrinseca del Lo Surdo la sua incapacità, a sette anni di distanza dai fatti, di indicare con precisione i campi in relazione ai quali le asseverazioni di fine lavori erano infedeli, dall'altro, non ha nutrito alcun dubbio sull'affidabilità delle dichiarazioni liberatorie dei testi di discarico, i quali si sono detti certi che in alcun momento i due erano rimasti soli. E ciò nonostante l'accesso del Cavacece fosse del tutto routinario e alcuna specifica circostanza connotasse l'incontro in termini di peculiare signiticatività.
3.2.1 Né il giudizio di inattendibilità appare coerente sotto il profilo sostanziale con il dato dichiarativo giacché dalle sentenze di merito consta che, nel corso dell'esame dibattimentale reso all'udienza in data 21 novembre 2017, il Lo Surdo si esprimeva in termini di certezza circa la tempestiva ultimazione dei lavori relativi agli impianti denominati Giordano Giovanna, Pisicoli Teresa, Stacca, Lagonigro e Masiello, asserendo che il Cavacece aveva fatto pressioni perché procedesse ad asseverare positivamente la conclusione dei lavori in relazione a tutti i campi compresi nel secondo conto energia ( pag. 153) sebbene per 6 o 7 degli stessi, la cui realizzazione era stata avviata solo nel novembre precedente, le installazioni
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fossero incomplete. Aggiungeva che da tali impianti erano esclusi quelli realizzati da EST II, tempestivamente completati.
Il Tribunale ha rilevato come certo riscontro alle dichiarazioni del Lo Surdo si tragga dalla ricostruzione delle vicende relative ai sette campi per i quali è intervenuta condanna in primo grado in ordine ai quali, sulla base . delle evidenze costituite dagli stati di avanzamento dei lavori al 30 dicembre 2010 ed al 31 maggio 2011, della documentazione sul trasporto dei moduli nonché delle mail di Paolo Russo, veniva accertato il mancato completamento nei termini di legge (pagg.155) e parimenti acclarata la regolare esecuzione degli impianti riferibili a EST II.
3.2.2 La Corte ha, altresì, stimato che le affermazioni del Lo Surdo circa la falsità delle dichiarazioni di fine lavori in relazione ai campi fotovoltaici per cui è intervenuta condanna in primo grado siano smentite documentalmente dalle denunce di inizio lavori presenti in atti, protocollate tra il 9 aprile e il 25 novembre 2009 e non ricomprese nelle ipotesi di falso ascritte al capo E), dovendo per effetto delle stesse concludersi che i lavori sui campi incriminati siano iniziati in epoca significativamente antecedente rispetto al Novembre 2010 (pag. 141).
Al riguardo v'è da rilevare che la mancata ricomprensione dei documenti di cui si discute tra quelli tacciati di falsità, alla stregua dell'incolpazione sub E), è un dato del tutto neutro,non essendovi elementi per dubitare dell'infedeltà delle dichiarazioni in questione mentre l'affermato automatismo tra denunzia di inizio attività ed effettivo avvio dei lavori è frutto di una forzatura logica in quanto collega in senso necessitato ad un adempimento di natura amministrativa l'esecuzione delle attività programmate. La Corte di merito non si confronta con i rilievi del primo giudice, il quale aveva espressamente escluso che il concetto di "inizio della costruzione" potesse essere inteso, secondo la prospettazione difensiva, come coincidente con attività prodromiche quali la richiesta di DIA o il disbrigo delle pratiche amministrative e non con l'effettiva realizzazione delle opere elettriche e di quelle edilizie necessarie per l'accesso alla tariffa del secondo conto energia (pag. 156).
3.2.3 La sentenza impugnata, in una prospettiva che isola i dati probatori senza coglierne compiutamente le interferenze, ha, inoltre, escluso che il Cavacece, all'epoca dei fatti dipendente di Avelar Management, avesse il potere di influire ed indirizzare le determinazioni del Lo Surdo, sebbene il primo giudice avesse, al contrario, evidenziato come l'imputato fosse" l'interfaccia dal lato della committenza dell'incarico di direzione dei lavori" dal momento che il teste Giorgio Cabibbo, inserito nella struttura "strategy and business" di Avelar Management, aveva indicato Alessandro Cavacece come figura di riferimento per Avelar nella verifica circa lo stato di avanzamento dei lavori sui campi fotovoltaici, precisando
che l'imputato, nella qualità di responsabile del dipartimento tecnico della società, seguiva i progetti relativi agli impianti del Secondo Conto Energia in tutte e tre le fasi fondamentali che li riguardavano: da quella iniziale di selezione del possibile impianto, seguendone la due diligence, alla successiva fase di monitoraggio sullo stato di avanzamento dei lavori fino a quella finale di gestione dell'impianto ultimato (pag.158).
Né ai fini del giudizio d'attendibilità del Lo Surdo la Corte distrettuale ha adeguatamente considerato il ruolo del Cavacece e le connesse connotazioni operative alla luce delle molteplici fonti acquisite in dibattimento che attestano che la società Avelar Management era, nella sostanza, una struttura destinata a soddisfare le esigenze operative di Avelar Energy, come confermato dallo stesso Akhmerov, il quale -pur non avendo cariche nelle compagini, passate sotto il controllo di Enovos Luxemburg- osservava che "la divisione tra Avelar Energy e Avelar Management era abbastanza artificiale. Avelar Management era una parte del gruppo Avelar".
La Corte territoriale ha ritenuto che "i S.A.L. acquisiti in atti, data la loro natura di documento strumentale alla emissione di fattura e attesa, inoltre, l'incompleta redazione ed incerta provenienza, non possono costituire, diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale, elemento incontrovertibilmente dimostrativo della non ultimazione dei lavori alla data imposta dal II Conto Energia per il riconoscimento della tariffa incentivante" (pag. 136/137). Al fine di valutare l'autonoma funzione probatoria del S.A.L., ha fatto ricorso all'ausilio interpretativo della giurisprudenza civilistica, secondo cui, in tema di appalto, il certificato sullo stato di avanzamento dei lavori non costituisce prova legale in favore dell'appaltatore, nemmeno quando sia formato dal committente o da persona da lui incaricata, dell'avvenuta esecuzione dei lavori nelle misure ivi indicate e per i prezzi ivi liquidati, escludendo che le risultanze della misurazione effettuata dall'appaltatore o subappaltatore della quantità di lavori già eseguiti, quali emergono dal certificato sullo stato di avanzamento degli stessi, possano, da sole, costituire prova della effettive esecuzione dei lavori stessi.
I giudici d'appello hanno, inoltre, evidenziato la presenza di anomalie redazionali, quali la mancata sottoscrizione da parte del direttore dei lavori o di
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altro tecnico incaricato e la conseguente impossibilità di individuare chi abbia materialmente compilato i S.A.L. acquisiti in atti, peraltro unilateralmente redatti.
4.1 Al riguardo va osservato in via prioritaria che i documenti di cui trattasi risultano acquisiti, in assenza di contestazioni, all'udienza del 20 giugno 2017 e non consta alcuna doglianza in ordine all'esistenza di una prassi invalsa tra le parti che vedeva SAEM trasmettere periodicamente le fatture con allegati stati di avanzamento lavori ad Aion e ad Avelar attraverso mail della dipendente Rosa Falcicchio.
Non è condivisibile l'assunto della Corte di merito laddove sostituisce ai criteri ordinari di valutazione della prova documentale quelli propri del diritto civile in tema di appalti, improntati a standard ben differenti dai parametri processual penalistici. Se in materia di contratti si controverte di diritti delle parti contrapposte che hanno piena disponibilità della prova a sostegno delle reciproche pretese, in sede penale il diritto al contraddittorio s'accompagna ai principi di non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice.
L'art. 193 cod.proc.pen. prevede, infatti, espressamente che nel processo penale non si osservano i limiti di prova stabiliti dalle leggi civili, eccettuati quelli che riguardano lo stato di famiglia e di cittadinanza. La giurisprudenza di legittimità ha, in ossequio a detta disposizione, affermato che:
-il disconoscimento ex art. 2712 cod. civ. dei messaggi telematici non muniti di firma digitale non assume rilievo nel procedimento penale, nell'ambito del quale non si osservano i limiti di prova stabiliti dalle leggi civili, e gli accertamenti relativi alla provenienza del documento informatico costituiscono questioni di fatto rimesse alla valutazione del giudice del merito. (Sez. 2, n. 16599 del 17/12/2010, dep. 2011, Rv. 250216);
-in tema di patologie asbesto correlate, l'esistenza e l'entità dell'esposizione ad amianto può essere dimostrata anche attraverso la prova testimoniale, in quanto il vigente sistema processuale penale non conosce ipotesi di prova legale e, anche nei settori in cui sussistono indicazioni normative di specifiche metodiche per il rilievo di valori soglia, il relativo accertamento può essere dato con qualsiasi mezzo di prova (Sez. 4, n. 16715 del 14/11/2017, dep. 2018, Rv. 273096);
-ai fini della configurabilità del reato di bancarotta preferenziale e della violazione della "par condicio creditorum" l'esistenza di altri crediti insoddisfatti per effetto del pagamento eseguito al creditore in via preferenziale non può essere desunta sulla base del principio civilistico di "non contestazione" (Sez. 5, n. 3797 del 15/01/2018, Rv. 272165);
-in tema di esercizio dell'azione civile nel processo penale, le previsioni contenute in un contratto stipulato tra le parti, che devolvono ad arbitri o assoggettano a particolari procedure l'accertamento di determinati fatti, non
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vincolano il giudice penale, che è chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità dell'imputato e a determinare il danno risarcibile, senza che alcun vincolo probatorio di natura convenzionale possa influenzarne le determinazioni (Sez. 2, n. 4699 del 16/01/2019, Rv. 276452), (principio che rileva specificamente per il lodo arbitrale in relazione alla contestazione sub F);
-nel procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, la prova della donazione dei beni immobili non soggiace ai limiti di ammissibilità previsti dalla disciplina civilistica per le prove dichiarative e, pertanto, può essere fornita anche mediante testimonianze (Sez. 6, n. 46904 del 30/04/2019, Rv. 277563).
4.2 Al rilevato errore di diritto si accompagna nella specie una diffusa illogicità motivazionale nella valutazione del compendio probatorio giacchè la Corte territoriale ha operato una non consentita polverizzazione dello stesso, segmentandone l'apprezzamento e trascurandone le reciproche inferenze, profilo censurabile in sede di legittimità poichè la valutazione della prova logica, desumibile da un quadro indiziario articolato, deve essere complessiva e non frammentata ed è rilevabile in cassazione una sua irragionevole minimizzazione o svalutazione (tra tante, Sez. 6, n. 1979 del 16/05/1997, Rv. 209110).
Nel caso a giudizio il primo giudice ha effettuato un'esaustiva ricostruzione dei contenuti dei SAL in relazione a ciascuno dei campi in contestazione, saggiandone l'attitudine probatoria a riscontrare la tesi d'accusa con verifica positiva solo in relazione ai sette campi per cui emetteva condanna nei confronti degli imputati. Ha argomentato che la provenienza di detti documenti da Saem deve ritenersi un dato nella sostanza incontestato, essendo la società pacifica subappaltatrice dei lavori di esecuzione dei parchi fotovoltaici alla stregua dei contratti di subappalto acquisiti in atti ed essendo, altresì, provato che i SAL venivano trasmessi per via informatica alle società destinatarie, Kerself/Aion e Avelar, presso la sede milanese, dalla dipendente SAEM Falcicchio. Pertanto, ha escluso decisivo rilievo alla mancata sottoscrizione dei documenti, risultando acclarata la provenienza effettiva degli stessi, mai disconosciuta dai rappresentanti della compagine, mentre le fatture cui accedevano i computi metrici non risultano essere mai state oggetto di contestazione da Avelar, sia sotto il profilo formale che sostanziale, e sono state regolarmente pagate. Aggiungeva, infine, il Tribunale che la Saem non aveva all'evidenza alcun interesse a trasmettere alle committenti stati di avanzamento lavori sottostimati e, in esito al confronto con i dati risultanti dai documenti successivi, datati 31 Maggio 2011, inteso a verificare la congruenza delle voci relative alla posa in opera dei pannelli solari, concludeva riconoscendo "una funzione del SAL autenticamente descrittiva della sequenza dei lavori eseguiti".
Simile struttura argomentativa, strettamente aderente ai dati documentali e pienamente esplicativa del percorso logico seguito dai primi giudici, è stata sovvertita in appello con argomenti giuridicamente erronei e lo svilimento dei singoli elementi probatori dotati di capacità rappresentativa, senza che la trama motivazionale dimostri uno spessore e un rigore logico suscettibili di dar conto in maniera compiuta e persuasiva delle ragioni che fondano gli antitetici esiti decisori attinti in sede d'impugnazione.
4.2.1 Invero, la sentenza impugnata, nell'ottica della parcellizzazione degli elementi di prova, ha sostenuto che non può attribuirsi valenza probatoria alla esistenza di documenti di trasporto successivi alla data del 31 Dicembre 2010, in mancanza di tempestiva ricognizione del luogo di consegna, della allocazione dei singoli moduli fotovoltaici trasportati e dell'accertamento delle ragioni stesse della consegna, se di completamento degli impianti, di sostituzione di altri moduli già installati, di mero stoccaggio o di realizzazione di campi afferenti ai successivi Conti Energia (pag.137), ignorando del tutto le considerazioni svolte dal Tribunale a confutazione dei cennati profili alle pagg. 118 e segg.,da cui risulta che i giudici di primo grado si erano fatti carico della dettagliata analisi dei rilievi difensivi in ordine ai documenti di trasporto, asserendo che "per tutti quei carichi, pervenuti in Italia tra novembre e dicembre 2010, per cui, a causa della mancanza del codice identificativo del container, non è possibile procedere ad un abbinamento tra il carico pervenuto a Taranto e la mail di destinazione di Paolo Russo, permane, a giudizio del Collegio, un'indubbia incertezza sulla possibilità di assegnare a ciascun autonomo documento di trasporto un valore ricognitivo della sede finale dei moduli.Per tali moduli, infatti, non può in nessun caso affermarsi che la sede riportata nel documento di trasporto sia anche quella di effettiva installazione dei moduli, ben potendosi trattare di centro di provvisorio stoccaggio, in attesa della destinazione finale del carico definita da mail di Avelar".
La sentenza impugnata ha, altresì, ritenuto che le mail di Paolo Russo non fossero finalizzate ad impartire direttive circa la destinazione dei moduli ma costituissero "una mera comunicazione, a fini ricognitivi e di rendicontazione, in favore dell'originario importatore" (pag. 148). Trattasi di un assunto apodittico che non tiene conto che il primo giudice, a pag. 120 e segg., aveva affrontato il problema e segnalato che la Guardia di Finanza, nella ricostruzione confluita nel quadro sinottico definito allegato 295 bis, aveva individuato l'esistenza di sedi di "prima consegna", distinte da quelle finali, esemplificando l'iter seguito per la consegna dei 644 moduli identificati dalla bolla doganale n. 11357/E del 17 dicembre 2010, giunti il 27 dicembre 2010 presso il porto di Taranto e conferiti al deposito Schenker per essere, infine, destinati all'impianto Scaltrito solo con la mail del 31 gennaio 2011. In questo, come in altri casi, ad escludere la valenza
meramente ricognitiva della mail del Russo, vale il carteggio tra il medesimo e il Baronio del 21 marzo 2011 circa l'effettivo arrivo dei pannelli nel sito già individuato con la mail del 31 gennaio precedente.
Con riguardo ai residui impianti ha argomentato l'integrale attendibilità delle dichiarazioni di Gianpiero Coppola in ordine ai profili partecipativi alla truffa e l'assenza di prove in ordine al coinvolgimento dei prevenuti nell'illecito.
5.1 La fattispecie di truffa aggravata ascritta sub D) concerne il Quarto Conto Energia, disciplinato dal DM 5 maggio 2011,applicabile agli impianti entrati in esercizio in data successiva al 31 maggio 2011 e fino al 27 agosto 2012, il quale prevedeva una maggiorazione del 10 per cento della tariffa incentivante in favore degli impianti il cui costo di investimento, per componenti diversi dal lavoro, fosse per non meno del 60 per cento riconducibile ad una produzione realizzata all'interno dell'Unione europea (cd. bonus europeo). Secondo la dettagliata ricostruzione del primo giudice, il regolamento applicativo emesso da GSE 1'11 luglio 2011, successivamente aggiornato, per il riconoscimento della tariffa incentivante faceva carico al soggetto responsabile dell'impianto della trasmissione, attraverso il sistema informatico del GSE, dell'istanza di concessione del beneficio, corredata da sottoscrizione e dall'allegazione di documenti quali la scheda tecnica finale di impianto, l'elenco dei moduli fotovoltaici, copia dei verbali di attivazione dei contatori di misura dell'energia prodotta e di connessione alla rete elettrica. Gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti dovevano rispettare le prescrizioni della normativa tecnica anche con riferimento ai fogli informativi (cd. "data sheef') e alle targhe, le quali dovevano riportare le indicazioni relative al nome e marchio del costruttore o del fornitore, oltre i dati riguardanti la designazione del tipo, la classificazione della protezione e la tensione massima ammessa; ogni modulo, inoltre, doveva essere identificabile mediante "un numero di serie contenente il nome del costruttore", apposto "in modo tale da non essere
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amovibile (preferibilmente mediante protezione e leggibile dopo l'installazione)". Nel regolamento applicativo e nella guida CEI 82-25, modificata nel settembre 2011, veniva, altresì, previsto che la conformità alle norme tecniche doveva essere documentata dall'attestato di controllo del processo produttivo in fabbrica (c.d."Factory Inspection Attestation") e che sul retro del modulo fosse apposta un'etichetta contenente il codice identificativo del sito produttivo ed il logo dell'organismo di certificazione, richiamato nella ''Factory Inspection Attestation", senza che fosse, tuttavia, necessario indicare il numero di serie del modulo.
L'art. 21 del DM 5 maggio 2011, afferente le verifiche ed i controlli demandati a GSE, prevedeva, al comma 2, che "ferme restando le altre conseguenze disposte dalla legge, l'accertamento della non veridicità di dati e documenti o della falsità di dichiarazioni, resi dai soggetti responsabili ai fini dell'ottenimento delle tariffe incentivanti di cui al presente decreto comporta, ai sensi dell'art. 23, comma 3 del decreto legislativo n. 28 del 2011, la decadenza dal diritto alla tariffa incentivante e ad eventuali premi concessi ai sensi degli articoli 13 e 14, nonchè la ripetizione dell'indebito da parte del GSE, nel caso di incentivi già percepiti, e l'esclusione dagli incentivi, per dieci anni dalla data dell'accertamento, per le persone fisiche e giuridiche che hanno presentato la richiesta di incentivo e per gli ulteriori soggetti indicati al citato art. 24".
5.2 Secondo quanto recepito anche dalla sentenza impugnata e ampiamente esposto alle pagg. 179 e segg della sentenza del Tribunale, è dato incontroverso l'utilizzo, da parte delle società del gruppo Kerself-Aion, nell'ambito dei campi ammessi ai benefici del Quarto Conto Energia, di pannelli fotovoltaici del tipo NEP, dei quali era stata dissimulata l'origine cinese, risultando impiantati principalmente nei siti del Sud Italia (Puglia e la Basilicata), entrati in funzione alla fine del 2011, pannelli acquistati con l'intermediazione di Energetic Source mentre, per quelli entrati in funzione nel 2012, pannelli approvvigionati con l'interposizione fittizia della Società polacca, Revolution Six, usata per dissimulare l'origine extra-europea dei pannelli e creare l'apparenza che le lavorazioni fossero state eseguite in Polonia.
Anche a voler accedere alla tesi avvalorata dalla sentenza del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria dell'Il settembre 2020 in ordine alla possibilità di scorporare il bonus europeo dalla tariffa incentivante di base, la tesi demolitoria della Corte territoriale presta il fianco a censura, avendo di fatto incongruamente svalutato la rilevanza delle plurime ipotesi di falso che costituiscono condotta strumentale rispetto all'illecito conseguimento dei benefici normativi.
5.2.1 Deve in proposito evidenziarsi che le assoluzioni pronunziate in relazione al capo E) con la formula per non aver commesso il fatto ovvero le declaratorie di improcedibilità per maturata prescrizione non comportano ipso iure l'impossibilità
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di configurare i falsi ivi cointestati quali condotte strumentali rispetto all'evento divisato ai capi B) e D) della rubrica, come sostenuto dai difensori dell'imputato Maggi e del responsabile civile Saem s.r.l. La giurisprudenza di questa Corte è pacifica nel ritenere la configurabilità di un concorso materiale tra il reato di falso in atto pubblico e quello di truffa quando la falsificazione costituisca artificio per commettere il delitto ex art. 640 cod.pen. In tal caso, infatti, non ricorre l'ipotesi del reato complesso, per la cui configurabilità è necessario che sia la legge a prevedere un reato come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro e non quando siano le particolari modalità di realizzazione in concreto del fatto tipico a determinare una occasionale convergenza di più norme (in tal senso Sez. 5, n. 21409 del 05/02/2008, Rv. 240081; n.45965 del 10/10/2013, Rv. 257946; n. 2935 del 05/11/2018, dep.2019, Rv. 274589).
Pertanto, poichè la confezione e l'uso dell'atto falso non sono elementi costitutivi del reato di truffa, a differenza dell'artificio o raggiro, che non deve necessariamente integrare una autonoma figura di reato, ove si verifichi che l'elemento strumentale consista nella predisposizione e nell'utilizzo di atti contraffatti, all'uopo precostituiti, si verte in ipotesi di concorso fra la truffa e il reato di falso, con l'aggravante della connessione teleologica (Sez. 5, n. 520 del 26/03/1971, Rv. 118398; n. 2990 del 18/01/1984, Rv. 163439; n. 3949 del 28/02/1991, Rv. 186887).
Deve aggiungersi che, poiché il falso viene recepito nella struttura del reato di truffa quale elemento fattuale in rapporto di condizionamento causale con l'induzione in errore, gli esiti processuali che concernono le concorrenti fattispecie di falso e che non ne escludano la giuridica sussistenza sono insuscettibili di incidere sulla configurabilità del reato (in fattispecie di non punibilità del falso, Sez. 5, n. 9968 del 07/05/1975, Rv. 131680).
5.2.2 Secondo il costrutto accusatorio condensato nell'incolpazione sub D) le condotte strumentali dispiegate dagli imputati sono consistite non solo nella dissimulazione dell'origine cinese dei moduli fotovoltaici installati mediante l'applicazione di targhe Made in Ue ma anche nella esibizione di "falsa documentazione, in particolare schede tecniche finali d'impianto dalle quali si rileva l'origine comunitaria dei moduli installati, flash-list dei moduli, dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, certificati di garanzia, etichette seriali e tecniche incollate sui moduli, schede tecniche dei moduli, certificati di conformità alle norme tecniche IEC 61215 e 61730 ed attestati di ispezioni di fabbrica ottenuti dalla TUV Intercert ...sulla scorta di documentazione non veritiera, inducendo l'Ente pagatore GSE spa ad erogare per i 26 impianti gli importi di cui alla tariffa incentivante e, per n.18 di essi, anche il contributo maggiorato", così procurandosi ingiusto
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profitto con relativo danno patrimoniale di rilevante gravità per le casse pubbliche, mediante accredito di complessivi euro 21.776.772,19.
La Corte di merito non ha considerato che le determinazioni del Consiglio di Stato non hanno valore dirimente nella valutazione del compendio probatorio giacchè, pur in presenza della possibilità di scorporo a fini amministrativi del bonus europeo dalla tariffa di base, l'immutazione della provenienza dei moduli installati attraverso il corredo di documentazione falsa mantiene integra l'attitudine eziologica all'induzione in errore rispetto all'ente erogatore e connota d'ingiustizia l'intero profitto conseguito.
I principi fissati in sede di giustizia amministrativa, in buona sostanza, non refluiscono automaticamente in termini liberatori in sede penale in ragione dei diversi ambiti giurisdizionali e degli autonomi criteri di accertamento del fatto.
Nella specie, l'esclusione del reato in relazione ai campi per i quali non risulta formulata la richiesta di bonus non si misura in termini adeguati con le emergenze processuali valorizzate in primo grado a sostegno della sussistenza dei plurimi falsi strumentali ascritti in rubrica. In particolare, come denunziato dalla parte civile Gse, risulta pretermessa ogni considerazione ex art. 238 bis cod.proc.pen. della sentenza irrevocabile di condanna emessa nei confronti del concorrente Bertoldo Marco, separatamente giudicato con rito abbreviato, e risultano, altresì, trascurate le dichiarazioni rese dal Bertoldo stesso in sede di esame ex art. 210 cod.proc.pen. (pag. 188 e segg sent. Trib.) nella parte in cui ricostruisce le operazioni intese a rendere compatibili i moduli importati con i dati della Factory Inspection di Helios, operazione che coinvolse anche personale dell'ente certificatore TUV Intercet, che Bertoldo aveva messo a conoscenza degli intenti fraudolenti che si volevano perseguire con la revisione delle certificazioni: "Con... la mia interfaccia diretta in Tuv Intercert avevo un rapporto anche molto cordiale insomma e accadde che a valle della mia .... ennesima richiesta di modifica dei certificati io condivisi con lui quale era il motivo....e cioè era perché c'erano dei moduli fotovoltaici con un numero di serie che non era proprio conforme a quello che era, che erano prodotti da Helios Technology e bisognava in qualche maniera, mio malgrado gli dissi, bisognava in qualche maniera che fossero coperti da certificazione anche questi moduli".
Né ha tenuto conto che, come segnalato dal primo giudice (pag. 195), lo stesso Coppola ha riconosciuto che i moduli installati nei campi, provenienti da Eoplly, non erano quelli previsti dall'accordo di branding e avevano dimensioni differenti: "Per Eoplly produrre pannelli con le nostre specifiche era comunque uno sforzo, perché le nostre specifiche erano diverse rispetto alla produzione standard. Quindi i pannelli, finchè glieli abbiamo chiesti con congruo anticipo li producevano con le nostre specifiche, poi a un certo punto,....quando abbiamo avuto
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sg,
successivamente bisogno di pannelli, i pannelli erano quelli che c'erano. Cioè erano pannelli loro, con le loro specifiche".
La Corte territoriale sul punto si è limitata a richiamare (pag. 153) le dichiarazioni della consulente Roncarolo, senza alcun confronto critico con le plurime ed ulteriori fonti scrutinate dal primo giudice ed attestanti esiti diversi in punto di conformità alla normativa dei pannelli installati. Del tutto sottostimato è, dunque, il dato della generalizzata contraffazione delle targhe e del concorso di esponenti dell'ente di certificazione nelle infedeli attestazioni di conformità. Né può sfuggire che anche il Tribunale ha richiamato detta consulente per far constare come in tutti i campi si sia verificata la manipolazione delle etichette adesive poste sul retro dei moduli, dunque sia quelli acquisiti da Helios tramite Eoplly mediante la fittizia interposizione di Revolution Six (installati su 8 campi indicati nel capo D), sia quelli provenienti da Eoplly e originariamente sequestrati presso la Dogana di Taranto, venduti da Energetic Source a Kerself ed installati su 18 dei campi indicati nel capo D. La Roncarolo, consulente di Energetic Source, nella propria relazione,pag. 79-80, ha, infatti, segnalato che su alcuni dei pannelli tipo HEPxxxP, erano presenti residui di colla, proprio come se fosse stata tolta un'etichetta (attendibilmente quella con la dicitura "Made in China importato da Energetic Source SpA Milano Italy" apposta da Energetic Source in sede di regolarizzazione presso l'Ufficio delle Dogane di Taranto), mentre su altri, pur essendo rimasta tale etichetta, ne era presente una seconda riportante la garanzia di provenienza Made in Europe con il logo dell'azienda di certificazione TUV Intercert e il numero seriale associato al sito di produzione 00009509 Site A (ossia quello italiano).
Del tutto irrilevante, invero, s'appalesa la circostanza che non sussistesse alcun obbligo, ai sensi delle disposizioni impartite dal G.S.E., di indicare sulle targhette il numero seriale del modulo ma solo del sito di produzione giacchè anche detta ultima indicazione infedele è da sola sufficiente a dar conto dell'operata dissimulazione e la stessa ha rilievo decisivo giacchè si collega a una certificazione di conformità dei moduli anch'essa infedele per effetto delle artificiose modifiche alle stringhe alfanumeriche congegnata da Bertoldo con personale del TUV Intercert.
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Akhmerov, Giorgi e Maggi alla sua realizzazione, reputando "vaghi ed astratti" gli elementi posti dal primo giudice a fondamento della contraria determinazione.
La valutazione della Corte di merito presenta diffuse lacune motivazionali conseguenti alla ricusazione della prova logica nell'approccio metodologico ai materiali processuali e nella conseguente dissolvenza della complessiva capacità dimostrativa delle fonti, esaminate in maniera frammentaria e decontualizzata. A fronte di fatti di reato che si inseriscono in un complesso reticolo societario, caratterizzato dalla concentrazione e sovrapposizione di ruoli apicali in capo agli imputati Akhmerov e Giorgi, che il primo giudice ha scandagliato alle pag. 89 e segg., correttamente reputando la ricostruzione delle cointeressenze societarie una ineludibile condizione per la valutazione dei profili soggettivi di responsabilità, la sentenza impugnata ha del tutto trascurato di confrontarsi con il tema della logica di gruppo che, secondo l'impostazione accusatoria, ha governato gli indirizzi e le scelte operative, anche di carattere illecito, delle società coinvolte. Una volta svincolate le concrete vicende in incolpazione dalla puntuale analisi del contesto di riferimento, segnato da una grave crisi imprenditoriale e dalla conseguente necessità di interventi di risanamento economico-finanziario, l'analisi della sentenza impugnata muove entro coordinate che misurano i profili di addebitabilità soggettiva secondo canoni meramente formali, con esiti sovente privi di congruenza e persuasività.
6.1 Con riguardo alla ritenuta integrale attendibilità del Coppola i giudici d'appello hanno concentrato la loro attenzione su elementi che nell'assetto argomentaivo del primo giudice rivestivano valenza solo rafforzativa, quali la mancata adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti del dichiarante da parte dei vertici aziendali una volta appurata, in coincidenza con le perquisizioni eseguite presso le sedi di Aion, Ecoware e Helios il 19 dicembre 2012, l'esistenza di indagini in ordine ai campi del quarto conto, ovvero l'assunzione del medesimo alle dipendenze di Kerself-Aion nella primavera dello stesso anno.
Il primo giudice, al contrario, ha effettuato alle pagg. 204-2014 un dettagliato scrutinio delle circostanze ritenute indicative della personale e diretta consapevolezza degli imputati del meccanismo truffaldino posto in essere, nell'interesse dell'intero gruppo, dal Coppola, con evocazione di specifiche circostanze che, lungi dal configurare mere congetture, meritavano una completa ed esaustiva confutazione critica.
Infatti, nella trama giustificativa del Tribunale la solo parziale attendibilità accreditata al Coppola deriva dall'individuazione di una serie di elementi indizianti che contraddicono l'asserita estraneità dei prevenuti al progetto delittuoso, che sono stati analiticamente illustrati e la cui rilevanza è stata ampiamente argomentata. A partire da alcuni stralci dell'interrogatorio di Coppola al P.m. in data 23 luglio 2014, da cui risulta che la sua investitura ad amministratore di Helios si accompagnava al mandato di attivarsi "per tenere in piedi la società', in considerazione dello stato di difficoltà della capogruppo e delle società controllate; dal richiamo al meccanismo della delegazione di pagamento, per cui le fatture emesse da Eoplly nei confronti di Helios venivano pagate da Kerself (operazione che per la rilevanza degli esborsi, ammontanti a circa due milioni e quattrocentomila euro, era stata avallata a livello apicale) mentre, nel contempo, le stesse forniture venivano rivendute, con un consistente ricarico, da Helios a Kerself per euro tre milioni e settecentomila, triangolazione che lo stesso Coppola ha giustificato riferendo che "faceva parte delle logiche di distribuzione interna del gruppo" in quanto "l'esigenza finale, l'esigenza ultima nostra era quella di passare, di rimetterci in sesto, riscadenziare il debito, tutto questo sarebbe finito -diciamone! grosso calderone e si ricominciava".
6.1.2 Né si presta alla svalutazione operatane dalla sentenza censurata il dato relativo all'installazione in 18 dei 26 impianti richiamati sub D) di moduli oggetto di compravendita tra Eoplly ed Energetic Source dal momento che il Coppola e la Helios sono rimasti estranei alla vicenda relativa all'acquisto, allo sdogamento e al trasporto presso i campi di detti elementi, sicchè la tesi in ordine alla paternità esclusiva della truffa in capo al Coppola e ai suoi più stretti collaboratori risulta esposta ad una decisiva frizione ricostruttiva.
In proposito, alla stregua di quanto riferito da Akhmerov, non avendo la società produttrice cinese inteso trattare con Kerself, era subentrata nell'acquisto Energetic Source, in persona dell'amministratore delegato Giorgi, ferma restando la destinazione dei materiali ai campi in corso di costruzione da parte di Kerself, che li riacquistava integralmente a stretto giro al prezzo di 6,2 milioni di euro, come emerge dalla consulenza della Dott.ssa Roncarolo. Sulla regolarità di siffatta operazione alcuno ha sollevato dubbi ma non possono, nondimeno, trascurarsene le ricadute in relazione alla complessiva ricostruzione fattuale della vicenda a giudizio e alle implicazioni logiche in punto di consapevolezza dei prevenuti circa la destinazione e l'utilizzo degli oltre 20mila pannelli importati e sdoganati, previa apposizione su ciascuno di una targhetta indicativa del paese di produzione, tra il 18 e il 29 agosto 2011. E' questa la data che funge da spartiacque tra la rietichettatura dei moduli previa apposizione di targhe indicanti la loro provenienza cinese e le successive vicende di più stretto interesse processuale relative all'occultamento dell'origine extracomunitaria delle vele installate nei campi. E sulla base di detti dati deve essere valutata l'attendibilità delle proteste d'innocenza del Giorgi e del Maggi nonché l'attitudine probatoria della mail da quest'ultimo inviata il 12 settembre seguente con cui si comunicava di aver impegnato 40 dipendenti SAEM nella sostituzione delle targhette, pacificamente
approvvigionate da Bertoldo e dalla Pilotto di Helios, su indicazione del Coppola, contenenti i falsi dati circa la produzione europea dei pannelli.
6.1.3 Anche con riguardo ai moduli acquistati da Helios attraverso l'interposizione fittizia di Revolution Six la sentenza impugnata ha trascurato, ai fini della valutazione delle responsabilità soggettive, elementi di sicura rilevanza probatoria quali l'anomalia costituita dall'esiguità degli importi richiesti da Revolution Six per l'asserita attività di assemblaggio di componenti d'origine cinese e il valore esorbitante degli acquisti fatturati da Eopply,all'origine di una richiesta di spiegazioni rivolta al Coppola dal Direttore amministrativo di Kerself, dott. Crotti, bruscamente redarguito, in quanto, come spiegato dal dichiarante, "quello che non capiva Crotti era che quando falliva Helios falliva anche Aion". Il Crotti, come ricordato dal Tribunale a pag. 209, con mail inviata in data 7 maggio 2011 a Paolo Fietta, direttore amministrativo finanza e controllo di Kerself, e a Coppola, scriveva che risultava "inaccettabile acquistare pannelli a 0,93 euro a watt (più i costi di trasporto) e rivenderli a 0,83 euro a watt ..... Prego rettificare il vs. ordine d'acquisto e concordare con sig. Coppola un prezzo corretto per Kerself".
L'assordante silenzio opposto alle rimostranze del Crotti, vieppiù incomprensibile in un quadro di conclamata difficoltà economica del gruppo, e la stessa protervia del Coppola nell'invitarlo "a farsi i fatti suoi" mal si conciliano con l'assunto della totale ignoranza da parte dei vertici aziendali di quanto il Coppola orchestrava per creare le migliori condizioni d'accesso alle incentivazioni del quarto conto energia.
6.1.4 Con riguardo alla posizione di Marco Giorgi e Sebastiano Maggi deve ulteriormente rilevarsi che la Corte è incorsa in plurime incongruenze ricostruttive e in sostanziali travisamenti delle emergenze processuali laddove, con riguardo alla mail in data 12 settembre 2011, con cui Sebastiano Maggi informava Coppola e, per conoscenza anche Giorgi e Cavacece, che "per la sostituzione delle targhette abbiamo mobilitato 40 operai', sostiene che "quand'anche Marco Giorgi avesse preso visione della mail, il contenuto della stessa non disvela in alcun modo la strutturazione fraudolenta della procedura di sostituzione di etichette" nonchè che l'oggetto della mail in esame è generico e riferito a "targhette e pannelli FV', mentre, nelle altre comunicazioni, l'oggetto è quasi sempre individuato con espresso riferimento a moduli HEP. Trattasi di argomenti privi di pregnanza logica poiché non considerano che la comunicazione si pone a valle dell'importazione dalla Cina del cospicuo quantitativo di pannelli acquistati da Energetic Source con contratto firmato proprio da Marco Giorgi, rivenduti a Kerself e destinati ai campi in corso di realizzazione nel Sud Italia; la collocazione temporale della mail non consentiva alcun equivoco con l'operazione di rietichettatura ai fini dello sdoganamento dei moduli, essendo la stessa avvenuta prima dello svincolo della
merce, del quale costituiva precisa condizione; né l'operazione poteva ritenersi routinaria a seguito delle indicazioni regolamentari della Gse, non giustificandosi in siffatto caso né l'enorme spiegamento di capitale umano né la necessità di informare non solo il Coppola ma il Cavacece e Giorgi.
V'è da aggiungere che non può riconoscersi valenza significativa al fatto che Giorgi non sia stato destinatario delle mail di Giuseppina Pilotto e Marco Bertoldo, aventi ad oggetto il procacciamento delle etichette Made in Europe, trattandosi all'evidenza di soggetti che nell'assetto societario di Helios non avevano un ruolo che giustificasse l'interlocuzione con l'imputato, gestita, come ricordato dallo stesso Bertoldo, in via esclusiva dal Coppola. Costituisce, inoltre, assunto smentito dalle emergenze processuali che alla data del 12 Settembre 2011 le targhette Made in Europe nemmeno fossero pronte.
Invero, come peraltro annotato dalla stessa sentenza impugnata, in data 28 Luglio 2011 la Pilotto inoltrava a Paolo Russo, e per conoscenza a Gianpiero Coppola e Marco Bertoldo, una mail contenente, in allegato, il "frame" delle etichette da apporre sui moduli EOPPLY, recante la dicitura "Made in Europe" mentre il 24 agosto 2011, alle ore 17,05, la stessa Pilotto informava l'amministratore delegato della Helios, Gianpiero Coppola, di avere la disponibilità di 5000 etichette con logo TUV e "made in Europe" e di essere in attesa delle indicazioni di Paolo Russo in ordine alla loro sede di destinazione ( sent. Trib. pag 118). La Pilotto informava, altresì, il Coppola del costo, chiedendo conferma circa l'indicazione di "fatturare tale importo a Kerself. Inoltre, attendo conferma per procedere alla stampa del resto per il totale ... di moduli Eopply'. Il Russo, in risposta, il 26 agosto seguente inviava all'imputata "il dettaglio dei campi, con a lato il numero di etichette necessarie. Si potrebbero inviare tutte le etichette alla Saem e dividerle in tante buste quanti sono i campi interessati".
Seguiva, il 29 agosto, una mail con cui l'imputata Pilotto inviava una richiesta di quotazione ad Arte Grafica Munari per circa 16.000 etichette con la scritta "Made in Europe", recapitate ad Helios il 2 settembre 2011 e successivamente, come di consueto, inviate a Saem (pag. 210 sent. Trib.).
L'imponente numero di etichette "made in Europe" (almeno 21mila) disponibili ad inizio settembre, da un lato, contrasta radicalmente la tesi di ipotizzate sostituzioni postume di pannelli o targhe per danneggiamenti, malfunzionamenti o furti e non tiene conto che, pacificamente, le società proprietarie erano tenute a comunicare al GSE le sostituzioni dei moduli, inviando la relativa documentazione, tra cui l'elenco delle matricole dei pannelli rimossi e di quelli nuovi da installare, adempimenti nella specie non documentati.
Inoltre, la sequenza temporale desumibile in atti e ampiamente evidenziata dal primo giudice dimostra l'illogicità dell'apparato motivazionale dispiegato a
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su
sostegno dell'estraneità all'illecito dell'imputato Maggi e dell'acquiescenza prestata alla tesi accreditata dal Coppola che la Saem, appaltatrice dei lavori di realizzazione della quasi totalità dei campi in contestazione, non avesse un referente certo nell'operazione di occultamento dell'origine cinesi dei moduli utilizzati, che richiedeva un dispendio di tempo e di capitale umano che non poteva essere ignorato dai responsabili della società.
Né a fronte dell'accertata inesistenza di figure di vertice alternative a quella di Sebastiano Maggi, concretamente operative nei cantieri appaltati alla SAEM, appare appagante assumerne il mancato coinvolgimento negli illeciti a giudizio esclusivamente sulla base delle competenze contrattualmente riconosciutegli, sottovalutando la circostanza che la SAEM è società d'impronta squisitamente familiare che vedeva l'imputato investito della gestione e direzione tecnica dei campi mentre al fratello Francesco, che sedeva all'epoca nel Consiglio di amministrazione di Aion, era assegnato il ruolo di gestione manageriale e finanziaria della compagine. La definizione dell'imputato Maggi quale "proprietario" della Saem, per quanto non corrispondente all'assetto azionario, coglie un'evidenza operativa e decisionale se Camilla De Nisi, ingegnere elettronico che prestava attività continuativa di consulenza nei confronti di Avelar, collaborando in particolare con Saem, e, come ricordato dal primo giudice, fu destinataria di varie mail riguardanti la sostituzione delle etichette, ha riferito in dibattimento che non aveva accesso libero ai cantieri di Saem, anche per ragioni di sicurezza, chiarendo, tuttavia, che in Saem si rapportava in particolare con la "parte tecnica" della società, chiarendo, a specifica domanda su chi coordinasse il gruppo di tecnici, che il responsabile tecnico era "il proprietario, Maggi l'ingegner Maggi è il capo tecnico della Saem".(pag. 74).
Tanto vale anche con riguardo all'avvenuto disconoscimento della sottoscrizione delle schede tecniche degli impianti giacchè con le articolate considerazioni svolte al riguardo dal primo giudice la Corte non si è misurata, privilegiando un dato formale che non appare coerente con le risultanze processuali acquisite in ordine alla struttura aziendale e alle competenze professionali dell'imputato.
dunque, riferita alla truffa consumata in relazione ai campi fotovoltaici per i quali è stata richiesta la maggiorazione del 10% della tariffa incentivante attraverso la simulazione della provenienza europea dei pannelli fotovoltaici impiegati per la costruzione .
7.1 Invero, l'assunto difensivo di un radicale difetto di dolo in capo alla prevenuta, asseritamente ignara dei meccanismi incentivanti di cui al Quarto Conto Energia, è irricevibile a fronte della chiamata di Coppola Gianpiero, riscontrata dalle dichiarazioni di Bertoldo Marco, il quale ha spiegato le ragioni che resero necessario il coinvolgimento dei due dipendenti della Helios al fine della realizzazione della truffa che egli assume personalmente e singolarmente ordita.
Le dichiarazioni dei due chiamanti sul punto sono state stimate puntuali, coerenti, dettagliate nonché convalidate dai molteplici rilevanti documenti acquisiti in fase di indagini. Infatti, il 19 Dicembre 2012, nel corso della perquisizione presso la sede di Helios Technology, fu rinvenuta nel computer dell'imputata la cartella denominata "Commesse speciali", contenente documentazione attestante i rapporti della compagine con la società cinese Eopply e la polacca Revolution Six, dalla quale sono stati tratti conclusivi elementi in ordine all'interposizione di quest'ultima al fine di dare veste europea ai moduli di produzione cinese e alla falsità dei documenti di trasporto, apparentemente emessi dalla Schenker S.p.A. di Peschiera Borromeo, mentre di particolare rilievo sotto il profilo del dolo s'appalesano le numerose mail estratte, le quali attestano la piena e consapevole partecipazione della ricorrente al piano delittuoso.
I giudici di merito hanno richiamato, tra tante, le mail intercorse tra il 2 ed il 3 Gennaio 2012 con Khrystyna Johnson e Kamil Kowalsky di Revolution Six, contenenti, tra l'altro, indicazioni da parte della Pilotto circa il corretto codice alfanumerico delle flash list; la corrispondenza informatica con Alessandro Wang di EOPPLY, contenente le fatture di detta società a Revolutions Six; i continui contatti intercorsi con Coppola e Bertoldo concernenti la predisposizione, la stampa e il trasporto delle etichette. Di chiaro ed incontestabile tenore la mail di Marco Bertoldo del 26/7/2011, pervenuta per conoscenza anche alla Pilotto, relativa ad un documento Helios destinato a TUV Intercert, definito quale "stratagemma" necessario a far si "che i moduli HEPxxxP siano idonei per accedere al+10°/0 del made in UE", nonchè la successiva trasmissione informatica a Paolo Russo del file relativo all'etichetta dei moduli Eopply con allegato il "frame" di una etichetta recante la dicitura "Made in Europe".
I giudici d'appello hanno puntualmente segnalato l'irrilevanza della dedotta mancata conoscenza della normativa tecnica del quarto conto energia, risultando provato che la prevenuta era stata "messa a parte di un meccanismo di evidente carattere decettivo (banalmente, vendere un bene per un altro, camuffandone la
reale provenienza)", cui aveva consapevolmente prestato il proprio contributo, precipuamente nella gestione della questione etichette.
Il fatto che la Pilotto, al pari del Bertoldo, si fosse prestata malvolentieri a collaborare al piano truffaldino, secondo quanto riferito dal Coppola, e al solo fine di salvare l'azienda e il proprio posto di lavoro, se rileva sotto il profilo dei motivi a delinquere e della commisurazione della pena, non incide sulla qualificazione della condotta come efficiente e consapevole contributo partecipativo al delitto contestato.
7.2 Con riguardo alla doglianza concernente la pretesa assenza del requisito dell'ingiusto profitto deve rilevarsene la totale infondatezza giacchè, vertendosi in ipotesi di reato concursuale, la valutazione deve essere parametrata agli esiti patrimoniali perseguiti dalle congiunte e sinergiche azioni dei responsabili, nella specie l'indebito attingimento di provvidenze pubbliche, e non alle favorevoli ricadute sulla posizione del singolo partecipe, che potrebbero anche essere del tutto inesistenti. Nella sostanza, le difficoltà personali della Pilotto e il desiderio di contribuire a salvaguardare il proprio posto di lavoro non sono circostanze che rilevino sotto il profilo della responsabilità, refluendo nella valutazione ex art. 133 cod.pen. aifini della determinazione del trattamento sanzionatorio.
La Corte territoriale ha, dunque, fornito un'esauriente risposta al gravame difensivo in punto di responsabilità in assenza di lacune e illogicità manifeste per cui l'impugnazione si risolve in una non consentita sollecitazione difensiva alla rilettura del compendio probatorio, cui non può darsi seguito in questa sede.
7.3 Con riguardo alla revoca della provvisionale, oggetto di ricorso da parte di GSE ("ritenuto in fatto" sub 3.4) deve osservarsi che pacificamente il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva, non è impugnabile per cassazione in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (tra molte,Sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019, Rv. 277711), principio che trova applicazione anche in ipotesi di revoca, difettando anche in tale ipotesi il carattere della decisorietà nella statuizione censurata.
numero del procedimento penale (44638/13 R.G.N.R.), l'Autorità giudiziaria procedente nonché diverse informazioni sulla natura degli accertamenti ed il tipo di attività svolta; il decreto del Tribunale di Reggio Emilia del 6 Marzo 2013 di revoca del termine per la presentazione del piano concordatario di AION, contenente l'espresso riferimento alla esistenza di una "indagine penale in corso presso la Procura della Repubblica di Milano in ordine al reato di cui all'art. 640 secondo comma n. 1 del codice penale". Segnalavano, inoltre, i giudici d'appello che il c.d. report Massimi e Fiorini, redatto in due versioni datate 13 e 24 Giugno 2014, aveva espressamente rappresentato la presenza di criticità relative al campo EN.F014, ribadite a seguito di presentazione di un attestato di Factory Inspection.
Pertanto, secondo la Corte di merito, gli imputati -nell'ambito delle rispettive competenze- avevano assolto agli oneri informativi a loro carico in fase di trattative, a nulla rilevando l'omessa ostensione del decreto di perquisizione del 19/12/2012 a fronte di una mole di informazioni tale da consentire una consapevole formazione del consenso all'operazione da parte dell'acquirente.
Osserva la Corte che l'esito assolutorio del giudice d'appello si fonda su una valutazione solo parziale dei materiali processuali e sottovaluta la dirimente scansione delle vicende negoziali. Come ricostruito dalla sentenza di primo grado alle pagg. 226 e segg., dopo l'avvio delle trattative, avvenuto nel giugno 2013, il 31 dicembre successivo Aveleos S.A. ed EAM stipulavano un accordo di vendita ("Share purchase Agreement"), versato in atti dalle ricorrenti,in cui la venditrice, tra l'altro, garantiva che gli impianti fotovoltaici di proprietà delle società progetto erano già stati costruiti, connessi alla rete elettrica di distribuzione nazionale e pienamente funzionanti nel totale rispetto e in conformità ai relativi permessi e che essi risultavano conformi a ogni legge, previsione normativa e regolamento e/o disposizione applicabile; che gli impianti fotovoltaici beneficiavano regolarmente delle tariffe incentivanti, previste dal Ministero dello Sviluppo Economico Italiano di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, nel rispetto di tutti i requisiti richiesti da ogni legge e regolamento ad essi applicabile; che il venditore, le società progetto e i rispettivi amministratori, legali rappresentanti o dipendenti non erano coinvolti in procedimenti penali e non vi erano motivi per ritenere che tali soggetti fossero o potessero essere coinvolti in procedimenti penali con riferimento all'ufficio ricoperto in uno dei suddetti enti; che tutti i documenti e le informazioni che dovevano essere forniti dal venditore sino alla data dell'effettiva cessione, in relazione agli impianti fotovoltaici, erano e dovevano continuare ad essere veri, completi ed accurati in tutti i loro aspetti (art. 5.1 contratto cit.).
La venditrice assicurava, inoltre, che non esistevano fatti o circostanze conosciute dal venditore e non comunicate all'acquirente o ai suoi consulenti- che,
se rivelate, avrebbero ragionevolmente indotto un investitore professionale a non concludere l'accordo o a concluderlo a termini e condizioni diverse da quelle pattuite.
Tali clausole contrattuali hanno mantenuto efficacia tra le parti fino alla stesura del contratto definitivo in data 15/7/2014, che le ha espressamente richiamate, stabilendo che "il presente atto di cessione non sostituisce, né annulla, né supera, né modifica in alcuna parte ed in alcun modo eventuali pattuizioni, intese o contratti intercorsi tra le Parti in precedenza e aventi il medesimo oggetto[...]".
8.1 La Corte di merito ha proceduto ad una sorta di prova di resistenza al fine di sostenere che l'omessa comunicazione alla controparte del decreto di perquisizione del 19/12/2012 non ha nociuto all'acquirente, essendo desumibili le informazioni contenute nel richiamato documento da altri atti caricati sulla data room. Siffatta interpretazione non è coerente con l'onere informativo a carico della promittente venditrice né con la costante giurisprudenza di legittimità, alla cui stregua in tema di truffa contrattuale, anche il silenzio, maliziosamente serbato su circostanze rilevanti ai fini della valutazione delle reciproche prestazioni da parte di colui che abbia il dovere di farle conoscere, integra l'elemento del raggiro, idoneo ad influire sulla volontà negoziale del soggetto passivo (tra molte, Sez. 2, n. 28791 del 18/06/2015 , Rv. 264400; Sez. 6, n. 13411 del 05/03/2019, Rv. 275463). In sostanza, le clausole contrattuali imponevano l'ostensione dell'atto in adempimento all'obbligo di buona fede che permea le relazioni negoziali. L'efficacia decettiva dell'inadempimento radica, dunque, nell'omissione di un atto dovuto tanto più rilevante a fronte dell'ostensione di atti successivi che lo presupponevano, quali i verbali ispettivi della G.d.F.
Né la sentenza impugnata si è adeguatamente confrontata, al fine dell'apprezzamento della rilevanza della contestata omissione, con la stringente sequenza temporale delle comunicazioni intercorse tra le parti a far data dal febbraio 2014, allorchè filtravano notizie di stampa su un'indagine relativa ai campi fotovoltaici appartenenti ad Aveleos.
Il Tribunale ha, infatti ricordato, che il 4 febbraio 2014 EAM inviava, una lettera a Igor Akhmerov e Peter Hamacher (referente per le comunicazioni), indirizzata per conoscenza anche a Giorgi, Cabibbo e Zucca, con cui chiedeva chiarimenti sul coinvolgimento delle società veicolo, dei venditori azionisti e degli amministratori in procedimenti penali di qualsiasi tipo, invitandoli espressamente a "indicare se il venditore, le società target e i loro rispettivi direttori, funzionari o dipendenti sono attualmente coinvolti in procedimenti penali e se esiste una fondatezza giuridica per l'avvio di procedimenti penali contro qualcuno di essi. Si prega di indicare se gli azionisti del venditore e i loro rispettivi direttori, funzionari
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o dipendenti sono attualmente coinvolti in procedimenti penali e se esiste una fondatezza giuridica per l'avvio di procedimenti penali contro qualcuno di essi (a condizione che l'eventuale procedimento penale possa potenzialmente avere un impatto sul venditore, sulle società target e sugli impianti) (sent. Trib.pag. 230). Ad evasione della richiesta, con lettera del 10 febbraio 2014, Akhmerov informava EAM che il 18 dicembre 2013 ed il 22 gennaio 2014, Aveleos era stata informata di accertamenti condotti da parte della Guardia di Finanza (su richiesta del Tribunale di Milano) in pari data sugli impianti di proprietà della società ENS Solar Five S.r.l. (ENS 5), in passato appartenuta ad Aveleos e ceduta al fondo di investimento Venice European Investiment (VEI) Capital S.p.A. nel mese di Agosto 2012, specificando che l'accertamento era "focalizzato su specifiche tecniche (dimensioni, identificazioni ecc.) ed informazioni pertinenti fornite al GSE e alle Autorità" e che "Aveleos non è a conoscenza dei fatti che hanno causato tali indagini e non è altresì a conoscenza della mancanza di conformità alle normative pertinenti. Pertanto Aveleos non si aspetta problemi derivanti da tali indagini".
Nella successiva riunione del 4 Marzo, espressamente richiesta da EAM, secondo le dichiarazioni del teste Jakobsen, "il signor Giorgi continuava a reiterare il concetto che non ci fosse alcun rischio di fronte alle mie rimostranze, e al fatto che io chiedessi che non dovessero esserci rischi". Il 20 marzo 2014 EAM inviava un'ulteriore nota in cui ribadiva di non voler assumere rischi di natura penale e lamentava l'incompletezza delle informazioni fornite dalla controparte.
Le ricorrenti EAM hanno, peraltro, segnalato che erroneamente la Corte territoriale ha datato la missiva 26 Marzo, sostenendo che le rimostranze di Jacobsen erano infondate, essendo già stati caricati sulla data room i verbali della Guardia di Finanza, adempimento in realtà eseguito solo in epoca successiva alla comunicazione, e comunque, inidoneo a fornire risposta alle richieste della promissaria acquirente di conoscere con puntualità le origini e le ragioni dell'investigazione.
8.2 E', dunque, in siffatto contesto che deve essere inquadrato l'esame dell'efficacia decettiva della mancata esibizione del decreto di perquisizione e sequestro del 19 dicembre 2012, documento che, come segnalato dalla difesa delle pp.cc .,era l'unico che -attraverso la provvisoria incolpazione- esplicitava la natura della condotta truffaldina e i campi coinvolti. L'imputazione provvisoria evidenziava, infatti, in modo chiaro, che si procedeva in ordine "al reato di cui all'art. 640, comma II n. 1, c.p.", indicando la condotta fraudolenta nella sostituzione dell' "etichetta attestante la provenienza extracomunitaria su pannelli solari da installare nell'ambito del territorio nazionale con false etichette di origine CE, inducendo l'organismo pagatore del Ministro dell'Economia,GSE SpA, partecipata totalmente dall'Ente, a erogare il contributo maggiorato del 10% di cui
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all'art. 14 co. I, lettera d) del DM 5.5,2011 (cd, "Quarto Conto Energia) con conseguente ingiusto profitto e relativo danno patrimoniale per le casse pubbliche".
Né con riguardo alla successiva evoluzione delle trattative può trascurarsi che la verifica condensata nel c.d. report Massimi e Fiorini fu effettuata in tempi brevissimi (circa un mese) sulla base della documentazione messa a disposizione dal dipartimento tecnico di Avelar e dei chiarimenti forniti da Cavacece e Cabibbo, sícchè i consulenti concludevano nel report di sintesi per il possesso da parte delle società ispezionate dei requisiti per l'ottenimento del bonus europeo del 10%, anche sulla base del controllo documentale relativo al solo costo dei materiali fatturati. Manifestavano un solo, residuale, dubbio circa "la possibilità di riferire l'attestazione di Factory Inspection ai moduli di cui alla scheda di prodotto che riporta la dicitura "Rev02010" (installati sul sito) (In.fo 14, n.d.r.) o a quelli di cui alla scheda di prodotto che rìporta la dicitura "Rev02012" (non presenti sul sito)". Pertanto, gli stessi formulavano un giudizio di "formale compatibilità", pur non escludendo l'astratta possibilità di approfondimenti da parte del GSE e "in caso di acclarata e riconosciuta carenza...della idonea certificazione" il conseguente venir meno del premio del 10% sull'incentivo ed il recupero delle somme erogate in passato, in forza di quanto previsto dal D.M. 11/05/2011 e dal D.M. 31/01/2014.
V'è da chiedersi, inoltre, se I carattere degli accertamenti devoluti ai consulenti terzi fosse idoneo ad attestare non la regolarità formale ma la liceità dei campi verificati, avuto riguardo alla natura delle violazioni strumentali oggetto di contestazione e alle loro modalità di realizzazione.
La motivazione della sentenza impugnata non si è, dunque, rapportata in maniera corretta ed esauriente all'ampio compendio probatorio versato in atti, enucleando argomenti a sostegno dell'esito assolutorio che non hanno carattere dirimente e trascurando elementi qualificanti ai fini della prova circa l'addebito elevato e i connessi profili d'imputabilità soggettiva sicché anche in relazione al capo F) deve rilevarsi la fondatezza della proposta impugnazione.
Il ricorso di Pilotto Giuseppina deve essere, invece, dichiarato inammissibile con condanna della proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non sussistendo ragioni d'esonero.
9.1 Non è fuor di luogo ribadire con riguardo al disposto annullamento agli effetti penali che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte in tema di sindacato del vizio di motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. Un., n. 930 del 13/12/1995, dep.1996,Clarke, Rv. 203428). Ne consegue che, allorché il vizio che determina l'annullamento della sentenza riguarda la motivazione, il giudice di rinvio mantiene integri i poteri di accertamento e valutazione, sicché gli eventuali elementi di fatto contenuti nella pronuncia di annullamento rilevano come punti di riferimento al fine della individuazione del vizio ma non come dati che si impongono per la decisione demandatagli, che può ed, anzi, deve procedere ad una completa rivisitazione del materiale probatorio, facendo corretta applicazione dei principi di diritto e delle regole della logica come sopra evidenziati.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Giorgi Marco, Akhmerov Igor e Maggi Sebastiano con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano.
Dichiara inammissibile il ricorso di Pilotto Giuseppina che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Cavacece Alessandro limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.
Condanna Giorgi Marco, Akhmerov Igor, Maggi Sebastiano, Pilotto Giuseppina, Aveleos S.A., Avelar Management Ltd e Saem s.r.I., in solido, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile
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G.S.E., Gestore Servizi Energetici S.p.A., che liquida in complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di legge.
Condanna Giorgi Marco, Akhmerov Igor nonché i responsabili civili Aveleos SA., Avelar Energy LTD ed Enovos Luxembourg S.A., in solido, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Eam Solar Asa ed Eam Solar Italy Holding s.r.I., che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge.
Condanna Giorgi Marco, Akhmerov Igor, Maggi Sebastiano, Pilotto Giuseppina, in solido, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Società Agricola a.r.l. EN.F0 60, che liquida in complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di legge.
Condanna Akhmerov Igor alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Unicredit S.p.A e UBI Leasing S.p.A che liquida per ciascuna parte in euro 3.000,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il 6 ottobre 2021
Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Maria D Santis Dojnenico Gallo
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