Registration Form • Aug 10, 2015
Registration Form
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Fiera Milano S.p.A.- Sede legale in Milano, Piazzale Carlo Magno, 1
Sede operativa e amministrativa in Rho (Milano) S.S. Sempione, 28
Capitale sociale Euro 42.147.437,00 i.v.
Registro Imprese di Milano, C.F. e P.IVA 13194800150 - R.E.A. 1623812
| TESTO PREVIGENTE | TESTO MODIFICATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 31 LUGLIO 2015 |
|---|---|
| CAPO I | |
| DENOMINAZIONE-SEDE SOCIALE | |
| DURATASCOPO | |
| SOCIALE | |
| Articolo 1 | Invariato |
| Costituzione e denominazione | |
| 1.1 E' costituita una Società per azioni denominata "Fiera Milano S.p.A." (di seguito Società). |
|
| Articolo 2 | Invariato |
| Sede |
| 2.1 La Società ha sede legale in Milano. |
|
|---|---|
| Nelle forme di volta in volta richieste, | |
| possono venire istituite o soppresse | |
| sedi secondarie, filiali e |
|
| rappresentanze, sia in Italia, sia |
|
| all'estero. | |
| Articolo 3 | Invariato |
| Durata | |
| 3.1 La durata della Società é stabilita sino al | |
| 31 dicembre 2050 e può essere prorogata | |
| per deliberazione dell'assemblea. | |
| Articolo 4 | Invariato |
| Scopo | |
| 4.1 La Società ha per oggetto: | |
| (i) la gestione di quartieri fieristici, in |
|
| proprietà e di terzi, e di manifestazioni | |
| fieristiche, nonché lo svolgimento di | |
| ogni altra attività accessoria e/o |
|
| connessa, ivi incluse le relative |
|
| locazioni e sub-locazioni parziali |
|
| correlate a tutti i servizi connessi; | |
| (ii) la fornitura di servizi inerenti |
|
| l'organizzazione di manifestazioni |
|
| fieristiche, mostre, congressi, |
|
| conferenze e tavole rotonde ed eventi | |
| accessori e collaterali quali, a puro | |
| titolo esemplificativo, servizi di |
|
| marketing, promozione, supporto |
| amministrativo ed informatico, di |
|
|---|---|
| consulenza organizzativa, di logistica | |
| ed organizzazione, di supporto |
|
| pubblicitario e relazioni pubbliche ed | |
| in genere ogni altro servizio inerente o | |
| conseguente l'organizzazione delle |
|
| manifestazioni dinanzi individuate |
|
| anche attraverso la creazione, |
|
| l'acquisto o l'affitto, finalizzati alla | |
| gestione di: domini e/o siti internet, | |
| canali televisivi satellitari o via cavo, | |
| supporti informatici e comunque, |
|
| qualsiasi strumento elaborato dalle |
|
| nuove tecnologie; e | |
| (iii) la gestione di testate editoriali (esclusi |
|
| i quotidiani), la pubblicazione di |
|
| cataloghi, programmi periodici, |
|
| comunicati e stampati relativi e |
|
| connessi alle manifestazioni e attività | |
| di cui al punto che precede. | |
| 4.2 La Società ha la facoltà di acquistare, | |
| vendere, ottenere e concedere in licenza | |
| brevetti, marchi, modelli, testate |
|
| editoriali (esclusi i quotidiani), diritti |
|
| d'autore e assimilati e ogni diritto di | |
| proprietà intellettuale in genere, inerenti | |
| l'oggetto sociale. | |
| 4.3 La Società inoltre, nel più assoluto |
| rispetto delle prescrizioni sancite in |
||
|---|---|---|
| materia bancaria e finanziaria dalla |
||
| legislazione speciale, potrà: | ||
| − prestare avvalli, fideiussioni ed ogni | ||
| altra garanzia reale e personale, anche | ||
| per obbligazioni di terzi nonché |
||
| assumere sia direttamente che |
||
| indirettamente, interessenze e |
||
| partecipazioni in altre società od imprese | ||
| industriali, commerciali o di servizi |
||
| aventi oggetto analogo, affine o |
||
| comunque funzionalmente connesso al | ||
| proprio nonché compiere qualsiasi |
||
| operazione industriale, commerciale, |
||
| mobiliare, immobiliare e finanziaria |
||
| comunque connessa, strumentale o |
||
| complementare al raggiungimento, anche | ||
| indiretto, degli scopi sociali, fatta |
||
| eccezione della raccolta del risparmio e | ||
| dell'esercizio delle attività disciplinate |
||
| dalla normativa in materia di |
||
| intermediazione finanziaria. | ||
| È in ogni caso esclusa l'attività riservata | ||
| dalla legge a specifiche categorie |
||
| professionali nonché l'attività finanziaria | ||
| nei confronti del pubblico. | ||
| 4.4 | La Società può esercitare la sua attività | |
| sia in Italia che all'estero. | ||
| CAPO II |
| CAPITALE SOCIALE – AZIONI | |
|---|---|
| Articolo 5 | |
| Capitale | |
| 5.1 Il capitale della Società è di Euro 42.147.437,00 (quarantaduemilionicentoquarantasettem ilaquattrocentotrentasette/00) rappresentato da 42.147.437 (quarantaduemilionicentoquarantasettem ilaquattrocentotrentasette) azioni nominative del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna. |
5.1 Il capitale della Società è di Euro 42.147.437,00 (quarantaduemilioni centoquarantasettemilaquattrocentotrentas ette/00) rappresentato da 42.147.437 (quarantaduemilionicentoquarantasettemil aquattrocentotrentasette) azioni nominative prive del valore nominale. |
| 5.2 Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, ha la facoltà, da esercitarsi entro cinque anni dalla data della deliberazione assembleare del 28 ottobre 2005, di aumentare in una o più volte, a pagamento ed in forma scindibile, il capitale sociale per massimi nominali euro 1.000.000, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, 5° e 8° comma, del codice civile, mediante emissione di un massimo di n. 1.000.000 azioni ordinarie, del valore nominale di 1 |
Eliminato |
| euro ciascuna, godimento regolare, a servizio del Piano di stock option per gli anni 2006 - 2008 riservato ad |
| amministratori delegati e dirigenti di |
|
|---|---|
| Fiera Milano S.p.A., della sua |
|
| controllante "Ente Autonomo Fiera |
|
| Internazionale di Milano" e di loro |
|
| controllate, che risultino destinatari di | |
| tale Piano. Tale aumento di capitale |
|
| prevederà che, qualora esso non venga | |
| sottoscritto entro il termine del 31 |
|
| gennaio 2009, il capitale risulterà |
|
| aumentato di un importo pari alle |
|
| sottoscrizioni raccolte fino a tale data. | |
| 5.3 Il Consiglio di Amministrazione in data | Eliminato |
| 13 febbraio 2006, in parziale attuazione | |
| della delega ad esso attribuita, ai sensi | |
| dell'art. 2443 del codice civile, |
|
| dall'assemblea straordinaria del 28 |
|
| ottobre 2005, ha deliberato di aumentare | |
| il capitale sociale a pagamento per un | |
| importo di nominali massimi Euro |
|
| 700.000,00 mediante emissione di |
|
| massime n. 700.000 azioni ordinarie da | |
| nominali euro 1,00 ciascuna, al prezzo di | |
| Euro 8,99 per azione, da offrire in |
|
| sottoscrizione ad Amministratori |
|
| Delegati e dirigenti di più elevata |
|
| professionalità di Fiera Milano S.p.A., | |
| della sua controllante "Ente Autonomo | |
| Fiera Internazionale di Milano" e di loro | |
| controllate. | |
| 5.4 Il capitale sociale può essere aumentato | 5.2 Il capitale sociale può essere aumentato |
|---|---|
| anche con conferimenti di beni in natura | anche con conferimenti di beni in |
| e di crediti. | natura e di crediti. |
| 5.5 Il diritto di opzione, anche negli aumenti | 5.3 Il diritto di opzione, anche negli |
| di capitale a servizio dell'emissione di | aumenti di capitale a servizio |
| obbligazioni convertibili, può anche |
dell'emissione di obbligazioni convertibili, |
| essere escluso nei limiti e secondo le | può anche essere escluso nei limiti e |
| condizioni previsti dall'articolo 2441, |
secondo le condizioni previsti dall'articolo |
| quarto comma, secondo periodo, del |
2441, quarto comma, secondo periodo, del |
| codice civile. | codice civile. |
| Articolo 6 | Invariato |
| Azioni, strumenti finanziari e obbligazioni | |
| 6.1 Le azioni sono nominative, indivisibili e | |
| liberamente trasferibili: ogni azione dà |
|
| diritto ad un voto. Oltre alle azioni |
|
| ordinarie, la Società ha facoltà di emettere, | |
| nel rispetto dei requisiti di legge, categorie | |
| di azioni fornite di diritti diversi. La |
|
| Società può altresì emettere le speciali | |
| categorie di azioni previste dall'articolo | |
| 2349, primo comma, del codice civile. | |
| 6.2 La Società può emettere, nel rispetto dei | |
| requisiti di legge, strumenti finanziari |
|
| diversi dalle azioni. L'emissione di |
|
| strumenti finanziari è disposta con |
|
| delibera dell'Assemblea straordinaria che | |
| determina le caratteristiche, |
| disciplinandone condizioni di emissione, | |
|---|---|
| diritti amministrativi e/o patrimoniali, |
|
| sanzioni in caso di inadempimento delle | |
| prestazioni apportate, nonché modalità di | |
| trasferimento, circolazione e rimborso. | |
| La Società può altresì emettere gli |
|
| strumenti finanziari previsti dall'articolo | |
| 2349, secondo comma, del codice civile. | |
| 6.3 La Società, con deliberazione del |
|
| Consiglio di Amministrazione, può |
|
| emettere obbligazioni nel rispetto dei |
|
| requisiti di legge. | |
| La Società, con deliberazione |
|
| dell'Assemblea straordinaria, può anche | |
| emettere obbligazioni convertibili o con | |
| warrants nel rispetto dei requisiti di legge. | |
| Articolo 7 | Invariato |
| Versamenti di capitale | |
| 7.1 I versamenti sulle azioni sono effettuati | |
| dai soci, a norma di legge, nei modi e nei | |
| termini stabiliti dal Consiglio di |
|
| Amministrazione. A carico dei soci in | |
| ritardo nei pagamenti decorrono interessi | |
| nella misura annua del tasso di |
|
| riferimento in vigore alla data in cui il | |
| ritardo permane, maggiorato di 2 (due) | |
| punti percentuali, fermo restando il |
| Articolo 8 | Invariato |
|---|---|
| Finanziamenti soci | |
| 8.1 La Società avrà la facoltà di raccogliere a | |
| titolo di finanziamento, presso i propri | |
| soci e nel rispetto delle leggi e dei |
|
| regolamenti vigenti, i fondi necessari per | |
| il conseguimento dell'oggetto sociale. | |
| 8.2 I finanziamenti dei soci, anche qualora |
|
| non siano eseguiti in proporzione al |
|
| numero delle azioni possedute, non |
|
| producono interessi, salvo diversa |
|
| delibera del Consiglio di |
|
| Amministrazione. | |
| Articolo 9 | Invariato |
| 9.1 Il domicilio dei soci, per quanto attiene ai | |
| loro rapporti con la Società, si intende | |
| eletto nel luogo risultante dal libro dei | |
| soci. | |
| 9.2 La qualità di azionista comporta |
|
| l'adesione incondizionata allo statuto. | |
| CAPO III | |
| ASSEMBLEA | |
| Articolo 10 | Invariato |
| Convocazione dell'Assemblea |
10.1 L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano e vincolano tutti i soci anche se non intervenuti, astenuti o dissenzienti.
L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, della Società è convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia o in altro stato membro dell'Unione Europea, mediante avviso da pubblicarsi, nei termini di legge, sul sito Internet della Società nonché con le altre modalità previste dalla Consob con proprio regolamento. L'Assemblea può essere altresì convocata dal Consiglio di Amministrazione su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale ovvero, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o da almeno due componenti dello stesso.
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; quando ne ricorrano le condizioni di legge, può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.
| 10.2 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare e le altre informazioni richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari. Nello stesso avviso potranno essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo per l'adunanza di seconda convocazione, ed eventualmente per l'adunanza di terza convocazione, qualora la prima e la seconda andassero deserte. |
|
|---|---|
| 10.3 I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale della Società, possono richiedere, per iscritto, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, salvo diverso termine previsto dalla legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione sulle materie di cui propongono la trattazione, da consegnare al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo |
| per la presentazione della richiesta di | ||
|---|---|---|
| integrazione. Dell'integrazione all'elenco | ||
| delle materie che l'Assemblea |
dovrà | |
| trattare, a seguito della richiesta di cui al | ||
| presente paragrafo 10.3, |
viene data |
|
| notizia, nelle forme prescritte |
per la |
|
| pubblicazione dell'avviso |
di | |
| convocazione, almeno quindici |
giorni | |
| prima di quello fissato per l'Assemblea, | ||
| salvo diverso termine previsto |
dalla | |
| legge. | ||
| Il Consiglio di Amministrazione mette a | ||
| disposizione del pubblico la relazione | ||
| accompagnata dalle proprie |
eventuali | |
| osservazioni, contestualmente |
alla | |
| pubblicazione della |
notizia | |
| d'integrazione, sul sito internet |
della | |
| Società e con le altre modalità previste | ||
| dalla Consob con proprio Regolamento. | ||
| La richiesta di integrazione dell'elenco | ||
| delle materie da trattare ai sensi del | ||
| presente paragrafo 10.3, non è ammessa | ||
| per gli argomenti sui quali l'Assemblea | ||
| delibera, a norma di legge, su proposta | ||
| degli amministratori o sulla base di un | ||
| progetto o di una relazione |
da essi |
|
| predisposta. | ||
| Articolo 11 | Invariato | |
| Costituzione dell'Assemblea | ||
| Articolo 13 | Invariato |
|---|---|
| diritto di intervento. | |
| regolarità delle deleghe, e, in genere, il | |
| al Presidente dell'adunanza constatare la | |
| sono conservati presso la Società. Spetta | |
| di convocazione. I relativi documenti |
|
| forme che verranno indicate nell'avviso | |
| Ministero della Giustizia, secondo le |
|
| previste con apposito regolamento dal | |
| ovvero nel rispetto delle modalità |
|
| mediante posta elettronica certificata |
|
| legge; delega che potrà essere notificata | |
| mediante delega scritta nei limiti di |
|
| voto possono farsi rappresentare |
|
| legge. Coloro ai quali spetta il diritto di | |
| Assemblea si osserva la disciplina di | |
| 12.2 Per la legittimazione all'intervento in | |
| nell'avviso di convocazione. | |
| Statuto e dalle disposizioni contenute | |
| disciplinato dalle norme di legge, dallo | |
| 12.1 Il diritto di intervento in Assemblea è | |
| Diritto di intervento all'Assemblea | |
| Articolo 12 | Invariato |
| legge. | |
| deliberano con le maggioranze stabilite dalla | |
| straordinaria sono validamente costituite e | |
| 11.1 L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea |
| Presidenza dell'Assemblea | |
|---|---|
| 13.1 L'Assemblea é presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In mancanza di questi, l'Assemblea sarà presieduta dal Vice Presidente Vicario se nominato o, in sua assenza o impedimento, dall'altro Vice Presidente se nominato, o in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, da altra persona nominata dall'Assemblea. L'Assemblea nomina il segretario che può anche non essere azionista. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono fatte constatare da apposito verbale firmato dal Presidente e dal segretario; nei casi di legge e ogni qualvolta lo ritenga opportuno, il Presidente farà redigere il verbale da un notaio. |
|
| 13.2 Il Presidente dirige i lavori assembleari, verifica la regolare costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, compresa la disciplina dell'ordine e della durata degli interventi, la determinazione del sistema di votazione e il computo dei voti ed accerta i risultati delle votazioni. |
| 13.3 Le copie dei verbali certificate conformi dal Presidente e dal redattore fanno prova ad ogni effetto di legge. CAPO IV |
|
|---|---|
| AMMINISTRAZIONE | |
| Articolo 14 | Invariato |
| Consiglio di Amministrazione | |
| 14.1 La Società é amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove) membri, compreso il Presidente. L'Assemblea, nel rispetto della disciplina inerente l'equilibrio tra i generi, dettata dal presente statuto, ne determina il numero, all'atto della nomina, entro i limiti suddetti nonché la durata che non potrà essere superiore a tre esercizi. Gli amministratori sono rieleggibili. Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il Consiglio di Amministrazione è composto da più di sette componenti, |
|
| deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dalle |
|
| vigenti disposizioni di legge. |
| 14.2 Se per dimissioni o altre cause viene meno la maggioranza degli amministratori, gli altri decadono dall'incarico e deve essere convocata senza indugio l'Assemblea per la nomina del Consiglio di Amministrazione. |
|
|---|---|
| 14.3 L'Assemblea può variare il numero degli amministratori anche nel corso del mandato e sempre entro i limiti di cui al presente articolo; se l'Assemblea aumenta il numero degli Amministratori provvede alla loro nomina con le medesime modalità indicate nel presente articolo. Il mandato degli amministratori così nominati cessa con quello degli amministratori al momento della loro nomina. |
|
| 14.4 La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate da soci che da soli o insieme ad altri soci rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per |
cento) del capitale della Società, ovvero la diversa misura stabilita da Consob in attuazione delle disposizioni vigenti. Ogni socio, i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del Decreto legislativo n. 58/1998 e sue successive modifiche e integrazioni potranno presentare, ovvero concorrere a presentare, e votare una sola lista. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili ad alcuna lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni lista contiene un numero di candidati sino al massimo di nove elencati mediante un numero progressivo.
Le liste, che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre, devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore) dei candidati.
In ciascuna lista deve essere espressamente indicata la candidatura di almeno un soggetto, ovvero due nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette componenti, avente i requisiti di indipendenza previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge. Le liste devono essere depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalla legge e dalla Consob con proprio regolamento, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno produrre entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società la relativa certificazione rilasciata ai sensi di legge dagli intermediari abilitati. Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate (i) le informazioni relative sia all'identità dei soci che hanno presentato la lista sia alla percentuale di
| partecipazione dagli stessi detenuta; (ii) |
|---|
| le dichiarazioni con le quali i singoli |
| candidati accettano, sotto la propria |
| responsabilità, la candidatura e |
| attestano l'inesistenza di cause di |
| ineleggibilità e di incompatibilità e |
| l'esistenza dei requisiti prescritti dalla |
| normativa vigente per l'assunzione |
| della carica, inclusa l'eventuale |
| indicazione, da parte degli stessi, dei |
| requisiti di indipendenza stabiliti per i |
| sindaci dalle vigenti disposizioni di |
| legge e di quelli indicati dal Codice di |
| Autodisciplina; (iii) nonché il |
| curriculum vitae riguardante le |
| caratteristiche personali e professionali |
| di ciascun candidato, con indicazione |
| degli incarichi di amministrazione e |
| controllo ricoperti in altre società. |
| L'avviso di convocazione potrà |
| prevedere il deposito di eventuale |
| ulteriore documentazione e dovrà |
| indicare la quota di partecipazione per |
| la presentazione delle liste. Le liste |
| presentate senza l'osservanza delle |
| disposizioni che precedono sono |
| considerate come non presentate. |
| Ogni soggetto avente diritto al voto |
| potrà votare una sola lista. I voti |
| ottenuti da ciascuna lista saranno divisi |
| successivamente per uno, due, tre etc. |
secondo il numero dei consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.
In caso di parità di quozienti per l'ultimo consigliere da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità, quello più anziano di età.
In ogni caso, almeno un amministratore dovrà essere tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti.
Qualora la composizione dell'organo collegiale che ne derivi non consenta il rispetto della disciplina inerente l'equilibrio tra i generi, dettata dal presente statuto, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sarà sostituito dal primo candidato del
| genere meno rappresentato non eletto | ||
|---|---|---|
| della stessa lista secondo l'ordine |
||
| progressivo. A tale procedura di |
||
| sostituzione si farà luogo sino a che non | ||
| sia assicurata la composizione del |
||
| Consiglio di Amministrazione conforme | ||
| alla disciplina inerente l'equilibrio tra | ||
| generi, dettata dal presente statuto. |
||
| Qualora infine detta procedura non |
||
| assicuri il risultato da ultimo indicato, la | ||
| sostituzione avverrà con delibera |
||
| assunta dall'Assemblea a maggioranza | ||
| relativa, previa presentazione di |
||
| candidature di soggetti appartenenti al | ||
| genere meno rappresentato. | ||
| 14.5 | Qualora non sia stata assicurata la |
|
| nomina di almeno un amministratore | ||
| (ovvero due nel caso di Consiglio di | ||
| Amministrazione composto da più di | ||
| sette componenti) in possesso dei |
||
| requisiti di indipendenza previsti per | ||
| gli amministratori dalle vigenti |
||
| disposizioni di legge, il/i candidato/i, | ||
| non indipendente/i eletto/i come |
||
| ultimo/i in ordine progressivo in base | ||
| alla lista presentata dall'azionista di |
||
| maggioranza sarà/saranno sostituito/i, | ||
| secondo l'ordine progressivo di |
| anche | dal | secondo) | candidato/i | ||
|---|---|---|---|---|---|
| indipendente/i non eletto/i, estratto/i | |||||
| dalla | medesima | lista, | purché | nel | |
| rispetto | della | disciplina | inerente | ||
| l'equilibrio | tra | i | generi, | dettata | dal |
| presente statuto. |
L'amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge che, successivamente alla nomina, perda detti requisiti deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione; l'amministratore, inoltre, decade dalla carica nel caso in cui all'interno del Consiglio di Amministrazione venga meno il numero minimo di consiglieri in possesso di detti requisiti di indipendenza richiesto dalle vigenti disposizioni di legge.
14.6 Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, nel caso in cui non venga presentata alcuna lista o nel caso in cui non si tratti di eleggere l'intero Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea delibera ai sensi e con le maggioranze di legge, assicurando l'equilibrio tra generi previsto dal presente statuto.
| Se nel corso dell'esercizio vengono a |
|---|
| mancare, per qualsiasi motivo, uno o |
| più amministratori, il Consiglio di |
| Amministrazione provvederà ai sensi |
| dell'art. 2386 del codice civile. Se uno o |
| più degli amministratori cessati erano |
| stati tratti da una lista contenente anche |
| nominativi di candidati non eletti, il |
| Consiglio di Amministrazione |
| effettuerà la sostituzione nominando, |
| secondo l'ordine progressivo, persone |
| tratte dalla lista cui apparteneva |
| l'amministratore venuto meno e che |
| siano tuttora eleggibili e disposte ad |
| accettare la carica. Restano, peraltro, |
| salve le disposizioni di cui al precedente |
| punto 14.5 volte ad assicurare la |
| presenza, all'interno del Consiglio di |
| Amministrazione, del numero di |
| amministratori in possesso dei requisiti |
| di indipendenza previsti per i sindaci |
| dalle vigenti disposizioni di legge, |
| nonché le disposizioni volte ad |
| assicurare l'equilibrio tra generi |
| previsto dal vigente statuto. |
| 14.7 Gli Amministratori sono assoggettati al |
| divieto di cui all'art. 2390 codice civile |
| salvo che siano da ciò esonerati |
| dall'Assemblea. |
| Articolo 15 | Invariato |
|---|---|
| Convocazione del Consiglio e sue | |
| deliberazioni | |
| 15.1 Il Consiglio di Amministrazione é |
|
| convocato nel luogo indicato nell'avviso | |
| di convocazione, anche in luogo diverso | |
| dalla sede sociale, purché in Italia od in | |
| paese dell'Unione Europea, ogni |
|
| qualvolta ciò sia ritenuto necessario dal | |
| Presidente, o ne sia fatta richiesta scritta | |
| da almeno un terzo degli amministratori | |
| o dal Collegio Sindacale ovvero, anche | |
| individualmente, da ciascun componente | |
| dello stesso secondo quanto previsto |
|
| dalle applicabili disposizioni di legge. | |
| La convocazione viene fatta almeno 5 | |
| (cinque) giorni prima della riunione e, | |
| nei casi di urgenza, almeno 24 ore prima | |
| di tale riunione, mediante invio a ciascun | |
| amministratore e sindaco effettivo di |
|
| lettera raccomandata, telegramma, |
|
| telefax o messaggio di posta elettronica | |
| con conferma dell'avvenuta ricezione. | |
| In assenza di formalità di convocazione | |
| è comunque validamente costituito il |
|
| Consiglio qualora siano presenti tutti gli | |
| amministratori e tutti i Sindaci effettivi. | |
| Articolo 16 | Invariato |
|---|---|
| prova a ogni effetto di legge. | |
| del Consiglio di Amministrazione fanno | |
| conformi dal Presidente e dal segretario | |
| stesso. Le copie dei verbali certificate | |
| Presidente dell'adunanza e dal segretario | |
| Amministrazione e sottoscritti dal |
|
| redatti dal segretario del Consiglio di | |
| 15.4 I verbali delle adunanze consiliari sono | |
| prevale il voto di chi presiede la riunione. | |
| amministratori presenti. In casi di parità | |
| maggioranza assoluta degli |
|
| Le deliberazioni sono prese a |
|
| Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. |
|
| 15.3 Per la validità delle deliberazioni del | |
| trovano il Presidente e il segretario. | |
| si considererà tenuta nel luogo in cui si | |
| questi requisiti, la riunione del Consiglio | |
| degli argomenti affrontati. Verificandosi | |
| intervenire in tempo reale alla trattazione | |
| consentito seguire la discussione ed |
|
| possano essere identificati e sia loro |
|
| condizione che tutti i partecipanti |
|
| del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a |
|
| 15.2 È ammessa la possibilità che le adunanze | |
| 16.1 Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Presidente od, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario se nominato. In mancanza del Vice Presidente Vicario, le adunanze saranno presiedute dal Vice Presidente, se nominato o, in sua assenza o impedimento, dall'Amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età. |
|
|---|---|
| Articolo 17 | Invariato |
| Poteri, funzioni e compensi del Consiglio di | |
| Amministrazione | |
| 17.1 Il Consiglio di Amministrazione é investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria o straordinaria della Società; segnatamente, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni od utili per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quegli atti che la legge riserva all'Assemblea. |
| (ii) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie; (iii) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di soci; (iv) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative; (v) il trasferimento della sede sociale nell'ambito della Provincia. |
|
|---|---|
| 17.2 Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge e a quelle attribuite dal precedente punto 17.1, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione: (a) l'acquisto, la sottoscrizione e il trasferimento, in proprio, di azioni, di quote o di partecipazioni in altre società, comprese le società di nuova costituzione e il trasferimento di diritti di opzione, salve le operazioni di mero impiego di tesoreria; (b) il conferimento di beni immobili o mobili ad altre società, sia in via di costituzione che già costituite; (c) qualsiasi forma di prestito assunto dalla Società che superi il limite del 30% del patrimonio netto; (d) la costituzione di ipoteche, gravami o |
|
| altri diritti di garanzia di qualsiasi natura su tutto o su parti rilevanti |
| delle obbligazioni, delle proprietà o |
|---|
| del patrimonio della Società; |
| (e) l'approvazione del budget preventivo; |
| (f) la concessione a terzi di garanzie |
| bancarie da parte della Società; |
| (g) la stipula di contratti aventi ad oggetto |
| beni immobili, con la sola eccezione di |
| contratti di locazione di immobili |
| stipulati per lo svolgimento |
| dell'attività sociale per periodi non |
| maggiori di sei anni; |
| (h) l'acquisto, la vendita, la creazione, |
| l'affitto, la stipulazione di licenze |
| relativamente a brevetti, marchi, |
| modelli, domini e/o siti internet, |
| canali televisivi satellitari o via cavo, |
| testate editoriali, diritti d'autore e |
| assimilati e ogni diritto di proprietà |
| intellettuale in genere, inerenti |
| all'oggetto sociale; |
| (i) il conferimento di incarichi, |
| consulenze, prestazioni non previste |
| nei limiti di budget superiori a Euro |
| 100.000 (centomila) a soggetti |
| comunque estranei al Consiglio; |
| (j) la nomina e la revoca del dirigente |
| preposto alla redazione dei documenti |
| contabili societari secondo quanto |
| previsto dall'articolo 22. |
| Il Consiglio di Amministrazione deve |
vigilare affinché il dirigente preposto alla
| redazione dei documenti contabili |
|
|---|---|
| societari disponga di adeguati poteri e | |
| mezzi per l'esercizio dei compiti allo | |
| stesso attribuiti ai sensi di legge, nonché | |
| sul rispetto effettivo delle procedure |
|
| amministrative e contabili. | |
| 17.3 Gli amministratori riferiscono al Collegio | |
| Sindacale tempestivamente e comunque | |
| con periodicità almeno trimestrale in |
|
| sede di riunione del Consiglio di |
|
| Amministrazione o del Comitato |
|
| Esecutivo, se nominato, ovvero anche | |
| direttamente mediante nota scritta |
|
| inviata al Presidente del Collegio |
|
| Sindacale, sull'attività svolta e sulle |
|
| operazioni di maggior rilievo economico, | |
| finanziario e patrimoniale effettuate dalla | |
| Società e dalle società controllate. Gli | |
| amministratori riferiscono, in particolare, | |
| sulle operazioni nelle quali essi abbiano | |
| un interesse, per conto proprio o di terzi, | |
| o che siano influenzate dall'eventuale | |
| soggetto che esercita l'attività di |
|
| direzione e coordinamento. | |
| 17.4 Fermi i limiti di cui al precedente punto | |
| 17.2, il Consiglio può delegare, parte | |
| delle proprie attribuzioni e dei propri |
| poteri, con facoltà di sub delega, |
|
|---|---|
| compreso l'uso della firma sociale ad uno | |
| dei suoi membri, con la qualifica di | |
| Amministratore Delegato, |
|
| determinandone le facoltà e la |
|
| remunerazione. | |
| 17.5 Il Consiglio di Amministrazione può | |
| inoltre costituire un Comitato Esecutivo | |
| composto da alcuni dei suoi componenti, | |
| tra cui il Presidente del Consiglio stesso. | |
| Fermi i limiti di cui al punto 17.2, il | |
| Comitato Esecutivo avrà i poteri ad esso | |
| conferiti dal Consiglio all'atto della sua | |
| istituzione. Al Comitato Esecutivo si |
|
| applicano, in quanto compatibili, le |
|
| norme previste per il Consiglio di |
|
| Amministrazione. Il Consiglio di |
|
| Amministrazione può nominare direttori | |
| generali, nonché institori, procuratori ad | |
| negotia e mandatari in genere per |
|
| determinati atti o categorie di atti |
|
| scegliendoli tra dipendenti della Società o | |
| terzi. Il Consiglio di Amministrazione | |
| può istituire comitati, composti da |
|
| membri del Consiglio stesso, di natura | |
| consultiva e/o propositiva, |
|
| determinando il numero dei membri di | |
| tali comitati e le funzioni ad essi |
|
| attribuite, ai sensi della normativa |
| vigente in materia di società con azioni | |
|---|---|
| quotate nei mercati regolamentati. | |
| Gli organi delegati, se nominati, |
|
| forniscono, con cadenza almeno |
|
| trimestrale, al Consiglio di |
|
| Amministrazione adeguata informativa | |
| sul generale andamento della gestione e | |
| sulla sua prevedibile evoluzione, nonché, | |
| nell'esercizio delle rispettive deleghe, |
|
| sulle operazioni di maggior rilievo, per le | |
| loro dimensioni o caratteristiche, |
|
| effettuate dalla Società e dalle sue |
|
| controllate. | |
| 17.6 Il Direttore Generale di Fiera Milano | |
| S.p.A., se nominato, potrà essere assunto | |
| mediante contratto di collaborazione o di | |
| dipendente. Esso è nominato su proposta | |
| del Presidente del Consiglio. La durata | |
| della carica è fissata in tre esercizi e, | |
| comunque, la stessa non potrà essere | |
| superiore alla durata del Consiglio che ha | |
| proceduto alla relativa nomina. | |
| Il Direttore Generale coadiuverà |
|
| l'Amministratore Delegato se nominato e | |
| il Presidente nell'espletamento delle loro | |
| funzioni, esercitando i compiti che gli | |
| verranno assegnati dall'Amministratore | |
| Delegato o dal Presidente nell'attività di | |
| gestione. | |
| 17.7 Al Consiglio di Amministrazione verrà attribuito, da parte della Assemblea, per il periodo di durata del mandato, un emolumento che può essere anche formato da una parte fissa ed una variabile, quest'ultima commisurata al raggiungimento di determinati obiettivi. Agli amministratori investiti di particolari cariche spetta la remunerazione determinata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale. |
|
|---|---|
| Articolo 18 | Invariato |
| Presidente e Vice Presidenti | |
| 18.1 Il Consiglio di Amministrazione – ove l'Assemblea non vi abbia già provveduto – elegge fra i propri membri il Presidente della Società e può nominare fino a due Vice Presidenti di cui uno Vicario tra i Consiglieri eletti ai sensi del paragrafo 14.4. |
|
| 18.2 La carica di Presidente e di Amministratore Delegato può essere |
| 18.3 In caso di assenza o di impedimento del | |
|---|---|
| Presidente le sue funzioni sono esercitate | |
| dal Vice Presidente Vicario se nominato e | |
| in caso di assenza o impedimento di | |
| quest'ultimo dall'altro Vice Presidente se | |
| nominato. Il semplice esercizio delle |
|
| funzioni da parte del Vice Presidente è | |
| valido, nei confronti dei terzi, in caso di | |
| assenza e/o dell'impedimento del |
|
| Presidente. | |
| Articolo 19 | Invariato |
| Rappresentanza della Società | |
| 19.1 La rappresentanza della Società di fronte | |
| a qualsivoglia Autorità Giudiziaria od | |
| Amministrativa ed ai terzi, nonché la | |
| firma sociale, spettano al Presidente del | |
| Consiglio di Amministrazione. La firma | |
| sociale e la rappresentanza di fronte ai | |
| terzi e in giudizio spettano altresì agli | |
| amministratori e ai procuratori a cui il | |
| Consiglio di Amministrazione le abbia | |
| delegate, entro i limiti della delega. | |
| Articolo 20 | Invariato |
| Collegio Sindacale | |
| 20.1 Il Collegio Sindacale è composto di tre | |
| Sindaci effettivi, di cui almeno uno è | |
| esponente del genere meno |
| rappresentato, e due supplenti, uno per | |
|---|---|
| ciascun genere, rieleggibili. Ferme |
|
| restando le situazioni di incompatibilità | |
| previste dalla normativa vigente, non | |
| possono assumere la carica di sindaco e | |
| se eletti decadono dalla carica, coloro che | |
| ricoprono già la carica di componente | |
| dell'organo di controllo in 5 società |
|
| emittenti secondo le vigenti disposizioni | |
| legislative e regolamentari, salvo i limiti | |
| diversi stabiliti dalla normativa di volta | |
| in volta vigente. Le attribuzioni, doveri e | |
| durata sono quelli stabiliti dalla legge. | |
| I componenti del Collegio Sindacale |
|
| sono scelti tra coloro che sono in possesso | |
| dei requisiti di onorabilità, |
|
| professionalità e indipendenza previsti | |
| dalla legge e dalle disposizioni |
|
| regolamentari. Il difetto dei requisiti |
|
| determina la decadenza dalla carica. |
|
| All'atto della loro nomina l'Assemblea | |
| determina la retribuzione annuale |
|
| spettante ai Sindaci. Ai Sindaci compete | |
| il rimborso delle spese incontrate |
|
| nell'esercizio delle loro funzioni. | |
| 20.2 La nomina dei Sindaci è effettuata sulla | |
| base di liste presentate dagli azionisti | |
| secondo le procedure di cui ai seguenti | |
| commi, che risultano composte da due |
sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Le liste devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale della Società ovvero la diversa misura stabilita da Consob in attuazione delle disposizioni vigenti. Ogni azionista, i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del Decreto legislativo n. 58/1998 e sue successive modifiche e integrazioni, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del citato decreto, anche qualora agiscano per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, potranno presentare, o concorrere a presentare, e votare una sola lista. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili ad alcuna lista.
Fermo il caso di applicazione di un
diverso termine di legge, le liste devono essere depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalla legge e dalla Consob con proprio regolamento, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno produrre entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società la relativa certificazione rilasciata ai sensi di legge dagli intermediari abilitati. Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta e la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione; ii) le
| dichiarazioni con le quali i singoli |
|
|---|---|
| candidati accettano la candidatura e |
|
| attestano, sotto la propria responsabilità, | |
| l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di | |
| incompatibilità anche con riferimento al | |
| limite al cumulo degli incarichi di cui al | |
| paragrafo 20.1, l'esistenza dei requisiti | |
| prescritti dalla normativa vigente per | |
| l'assunzione della carica, nonché (iii) il | |
| curriculum vitae riguardante le |
|
| caratteristiche personali e professionali di | |
| ciascun candidato, con indicazione degli | |
| incarichi di amministrazione e controllo | |
| ricoperti in altre società. In aggiunta a | |
| quanto previsto dai punti che precedono, | |
| nel caso di presentazione di una lista da | |
| parte di soci diversi da quelli che |
|
| detengono, anche congiuntamente, una | |
| partecipazione di controllo o di |
|
| maggioranza relativa nel capitale della | |
| Società, tale lista dovrà essere corredata | |
| da una dichiarazione dei soci che la | |
| presentano, attestante l'assenza di |
|
| rapporti di collegamento con uno o più | |
| soci di riferimento definiti dalla |
|
| normativa vigente. L'avviso di |
|
| convocazione potrà prevedere il deposito | |
| di eventuale ulteriore documentazione e | |
| dovrà indicare la quota di partecipazione | |
| per la presentazione delle liste. Le liste | |
| presentate senza l'osservanza delle |
| disposizioni che precedono sono |
|---|
| considerate come non presentate. |
| Risulteranno eletti Sindaci effettivi i |
| primi due candidati della lista che avrà |
| ottenuto il maggior numero di voti e il |
| primo candidato della lista che sarà |
| risultata seconda per numero di voti e |
| che non è collegata, neppure |
| indirettamente, secondo quanto stabilito |
| dalle vigenti disposizioni legislative e |
| regolamentari con i soci che hanno |
| presentato, concorso a presentare, ovvero |
| votato la lista risultata prima per numero |
| di voti. Risulteranno eletti Sindaci |
| supplenti il primo candidato della lista |
| che avrà ottenuto il maggior numero di |
| voti e il primo candidato della lista che |
| sarà risultata seconda per numero di voti |
| e che non è collegata, neppure |
| indirettamente, secondo quanto stabilito |
| dalle vigenti disposizioni legislative e |
| regolamentari con i soci che hanno |
| presentato, concorso a presentare, ovvero |
| votato la lista risultata prima per numero |
| di voti. |
| In caso di parità di voti tra le prime due |
| liste si procede a nuova votazione da |
| parte dell'Assemblea, mettendo ai voti |
| solo le prime due liste. La medesima |
regola si applicherà nel caso di parità tra
le liste risultate seconde per numero di
voti e che non risultino collegate, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti. In caso di ulteriore parità tra liste, prevarrà quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione azionaria ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci. Qualora la composizione dell'organo collegiale nella categoria dei Sindaci effettivi o dei Sindaci supplenti, non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione, l'ultimo eletto, della lista risultata prima per numero di voti, appartenente al genere più rappresentato è sostituito per assicurare l'ottemperanza al requisito, dal primo candidato non eletto della stessa lista e della stessa sezione, appartenente al genere meno rappresentato. La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista risultata seconda per numero di voti e che non è collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti. Ove vengano meno i requisiti richiesti dalla normativa o dallo Statuto, il Sindaco decade dalla carica. In caso di sostituzione di un Sindaco eletto nella lista risultata prima per numero di voti, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In caso di sostituzione di un Sindaco eletto nella lista risultata seconda per numero di voti e che non è collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti, subentra il Sindaco supplente indicato nella medesima lista ovvero, in mancanza, il candidato non eletto collocato in tale lista secondo l'ordine di presentazione ovvero, in subordine ancora, il candidato della lista di minoranza che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti, secondo l'ordine progressivo di presentazione. Qualora sia necessario provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e/o supplenti per integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione di un Sindaco effettivo e/o supplente tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge senza vincolo di lista se l'applicazione del criterio di cui al paragrafo che precede non sia idonea ad integrare il Collegio Sindacale.
Nel caso in cui sia necessario provvedere alla nomina dei Sindaci tratti dalla lista risultata seconda per numero di voti e che non è collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti, l'Assemblea procede con le maggioranze di legge, fermo restando che nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese dalla vigente normativa, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti a un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 58/98, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in Assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.
| Le procedure di sostituzione di cui ai | |
|---|---|
| commi che precedono devono in ogni | |
| caso assicurare il rispetto della disciplina | |
| inerente l'equilibrio tra generi. | |
| Nel caso in cui venga presentata un'unica | |
| lista, o nel caso in cui non venga |
|
| presentata alcuna lista, l'Assemblea |
|
| delibera con le maggioranze di legge | |
| assicurando l'equilibrio tra generi. | |
| E' ammessa la possibilità che le riunioni | |
| del Collegio Sindacale si tengano per | |
| teleconferenza o videoconferenza a |
|
| condizione che tutti i partecipanti |
|
| possano essere identificati con certezza e | |
| sia loro consentito di seguire la |
|
| discussione e intervenire in tempo reale | |
| alla trattazione degli argomenti affrontati | |
| nonché visionare e trasmettere |
|
| documenti. Verificandosi tali requisiti, | |
| l'adunanza del Collegio Sindacale si |
|
| considererà tenuta nel luogo in cui si | |
| trova colui che presiede la riunione e | |
| colui che ne redige il verbale, al fine di | |
| consentire la stesura e la sottoscrizione | |
| del verbale sul relativo libro. | |
| Articolo 21 | Invariato |
| Controllo contabile | |
| 21.1 Il controllo contabile è esercitato da una | |
| società di revisione iscritta nel registro |
| istituito presso il Ministero della |
|
|---|---|
| Giustizia, nominata e funzionante ai |
|
| sensi di legge. | |
| Articolo 22 | Invariato |
| Dirigente preposto alla redazione di | |
| documenti contabili societari | |
| 22.1 Il Consiglio di Amministrazione, previo | |
| parere obbligatorio del Collegio |
|
| Sindacale, nomina il Dirigente Preposto | |
| alla redazione dei documenti contabili | |
| societari, conferendogli adeguati mezzi e | |
| poteri per l'espletamento dei compiti allo | |
| stesso attribuiti. La durata della carica del | |
| Dirigente Preposto, salvo revoca del |
|
| Consiglio di Amministrazione, sentito il | |
| parere del Collegio Sindacale, è fissata in | |
| tre esercizi e, comunque, non può essere | |
| superiore alla durata del Consiglio di | |
| Amministrazione che ha proceduto alla | |
| relativa nomina. Il Dirigente Preposto è | |
| rieleggibile. Il Dirigente Preposto deve | |
| essere esperto in materia di |
|
| amministrazione, finanza e controllo e | |
| deve possedere i medesimi requisiti di | |
| onorabilità previsti per i sindaci dalle | |
| vigenti disposizioni di legge. La perdita | |
| di tali requisiti comporta la decadenza | |
| dalla carica che dovrà esser dichiarata dal | |
| Consiglio di Amministrazione entro |
| trenta giorni dalla conoscenza del difetto. | |
|---|---|
| 22.2 Il Dirigente Preposto esercita i poteri e le competenze allo stesso attribuiti in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative. |
|
| BILANCIO E UTILI | |
| Articolo 23 Esercizio Sociale |
Invariato |
| 23.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. |
|
| Articolo 24 Bilancio e utili |
Invariato |
| 24.1 Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla redazione del bilancio. Il bilancio dovrà essere assoggettato a revisione contabile da società iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominata e funzionante ai sensi di legge. |
|
| 24.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, |
| previa deduzione di almeno il 5% per la |
|
|---|---|
| riserva legale, nei limiti di legge, devono | |
| essere destinati secondo la deliberazione | |
| dell'assemblea. | |
| 24.3 Il Consiglio di Amministrazione può | |
| deliberare la distribuzione di acconti sui | |
| dividendi nei modi e nelle forme di | |
| legge. | |
| Articolo 25 | Invariato |
| Dividendi | |
| 25.1 I dividendi non riscossi entro il | |
| quinquennio dal giorno in cui sono | |
| diventati esigibili sono prescritti a favore | |
| della Società. | |
| Articolo 26 | Invariato |
| Recesso | |
| 26.1 Il diritto di recesso spetta soltanto nei | |
| casi in cui esso è inderogabilmente |
|
| previsto dalla legge. Non costituisce |
|
| causa di recesso il mancato concorso di | |
| uno dei soci all'approvazione delle |
|
| deliberazioni riguardanti la proroga del | |
| termine di durata della Società ovvero | |
| l'introduzione o la rimozione di vincoli | |
| alla circolazione delle azioni. | |
| Il diritto di recesso è esercitato nei modi e |
| termini di cui alle vigenti disposizioni di | |
|---|---|
| legge. | |
| SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE | |
| Articolo 27 | Invariato |
| Scioglimento e liquidazione della Società | |
| 27.1 La Società si scioglie per le cause e secondo le procedure previste dalla legge. |
|
| LEGGE APPLICABILE | |
| Articolo 28 | Invariato |
| 28.1 Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, trovano applicazione le disposizioni di legge. |
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