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Fiera Milano

Registration Form Aug 10, 2015

4073_cgr_2015-08-10_d2577fd5-a79e-4f8b-a5a7-2b852350571d.pdf

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Fiera Milano S.p.A.- Sede legale in Milano, Piazzale Carlo Magno, 1

Sede operativa e amministrativa in Rho (Milano) S.S. Sempione, 28

Capitale sociale Euro 42.147.437,00 i.v.

Registro Imprese di Milano, C.F. e P.IVA 13194800150 - R.E.A. 1623812

Statuto di Fiera Milano S.p.A.

TESTO PREVIGENTE TESTO MODIFICATO
DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DEI SOCI DEL 31 LUGLIO 2015
CAPO I
DENOMINAZIONE-SEDE SOCIALE
DURATASCOPO
SOCIALE
Articolo 1 Invariato
Costituzione e denominazione
1.1
E' costituita una Società per azioni
denominata "Fiera Milano S.p.A." (di
seguito Società).
Articolo 2 Invariato
Sede
2.1
La Società ha sede legale in Milano.
Nelle forme di volta in volta richieste,
possono venire istituite o soppresse
sedi
secondarie,
filiali
e
rappresentanze,
sia
in
Italia,
sia
all'estero.
Articolo 3 Invariato
Durata
3.1 La durata della Società é stabilita sino al
31 dicembre 2050 e può essere prorogata
per deliberazione dell'assemblea.
Articolo 4 Invariato
Scopo
4.1 La Società ha per oggetto:
(i)
la gestione di quartieri fieristici, in
proprietà e di terzi, e di manifestazioni
fieristiche, nonché lo svolgimento di
ogni
altra
attività
accessoria
e/o
connessa,
ivi
incluse
le
relative
locazioni
e
sub-locazioni
parziali
correlate a tutti i servizi connessi;
(ii)
la
fornitura
di
servizi
inerenti
l'organizzazione
di
manifestazioni
fieristiche,
mostre,
congressi,
conferenze e tavole rotonde ed eventi
accessori e collaterali quali, a puro
titolo
esemplificativo,
servizi
di
marketing,
promozione,
supporto
amministrativo
ed
informatico,
di
consulenza organizzativa, di logistica
ed
organizzazione,
di
supporto
pubblicitario e relazioni pubbliche ed
in genere ogni altro servizio inerente o
conseguente
l'organizzazione
delle
manifestazioni
dinanzi
individuate
anche
attraverso
la
creazione,
l'acquisto o l'affitto, finalizzati alla
gestione di: domini e/o siti internet,
canali televisivi satellitari o via cavo,
supporti
informatici
e
comunque,
qualsiasi
strumento
elaborato
dalle
nuove tecnologie; e
(iii)
la gestione di testate editoriali (esclusi
i
quotidiani),
la
pubblicazione
di
cataloghi,
programmi
periodici,
comunicati
e
stampati
relativi
e
connessi alle manifestazioni e attività
di cui al punto che precede.
4.2 La Società ha la facoltà di acquistare,
vendere, ottenere e concedere in licenza
brevetti,
marchi,
modelli,
testate
editoriali
(esclusi
i
quotidiani),
diritti
d'autore e assimilati e ogni diritto di
proprietà intellettuale in genere, inerenti
l'oggetto sociale.
4.3
La
Società
inoltre,
nel
più
assoluto
rispetto
delle
prescrizioni
sancite
in
materia
bancaria
e
finanziaria
dalla
legislazione speciale, potrà:
− prestare avvalli, fideiussioni ed ogni
altra garanzia reale e personale, anche
per
obbligazioni
di
terzi
nonché
assumere
sia
direttamente
che
indirettamente,
interessenze
e
partecipazioni in altre società od imprese
industriali,
commerciali
o
di
servizi
aventi
oggetto
analogo,
affine
o
comunque funzionalmente connesso al
proprio
nonché
compiere
qualsiasi
operazione
industriale,
commerciale,
mobiliare,
immobiliare
e
finanziaria
comunque
connessa,
strumentale
o
complementare al raggiungimento, anche
indiretto,
degli
scopi
sociali,
fatta
eccezione della raccolta del risparmio e
dell'esercizio
delle
attività
disciplinate
dalla
normativa
in
materia
di
intermediazione finanziaria.
È in ogni caso esclusa l'attività riservata
dalla
legge
a
specifiche
categorie
professionali nonché l'attività finanziaria
nei confronti del pubblico.
4.4 La Società può esercitare la sua attività
sia in Italia che all'estero.
CAPO II
CAPITALE SOCIALE – AZIONI
Articolo 5
Capitale
5.1
Il
capitale
della
Società
è
di
Euro
42.147.437,00
(quarantaduemilionicentoquarantasettem
ilaquattrocentotrentasette/00)
rappresentato
da
42.147.437
(quarantaduemilionicentoquarantasettem
ilaquattrocentotrentasette)
azioni
nominative del valore nominale di Euro 1
(uno) ciascuna.
5.1
Il capitale della Società è di Euro
42.147.437,00
(quarantaduemilioni
centoquarantasettemilaquattrocentotrentas
ette/00)
rappresentato
da
42.147.437
(quarantaduemilionicentoquarantasettemil
aquattrocentotrentasette)
azioni
nominative prive del valore nominale.
5.2 Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi
dell'articolo 2443 del codice civile, ha la
facoltà, da esercitarsi entro cinque anni
dalla
data
della
deliberazione
assembleare
del
28
ottobre
2005,
di
aumentare
in
una
o
più
volte,
a
pagamento
ed
in
forma
scindibile,
il
capitale sociale per massimi nominali
euro 1.000.000, con esclusione del diritto
di opzione ai sensi dell'articolo 2441, 5° e
8° comma, del codice civile, mediante
emissione di un massimo di n. 1.000.000
azioni ordinarie, del valore nominale di 1
Eliminato
euro
ciascuna,
godimento
regolare,
a
servizio del Piano di stock option per gli
anni
2006
-
2008
riservato
ad
amministratori
delegati
e
dirigenti
di
Fiera
Milano
S.p.A.,
della
sua
controllante
"Ente
Autonomo
Fiera
Internazionale
di
Milano"
e
di
loro
controllate, che risultino destinatari di
tale
Piano.
Tale
aumento
di
capitale
prevederà che, qualora esso non venga
sottoscritto
entro
il
termine
del
31
gennaio
2009,
il
capitale
risulterà
aumentato
di
un
importo
pari
alle
sottoscrizioni raccolte fino a tale data.
5.3 Il Consiglio di Amministrazione in data Eliminato
13 febbraio 2006, in parziale attuazione
della delega ad esso attribuita, ai sensi
dell'art.
2443
del
codice
civile,
dall'assemblea
straordinaria
del
28
ottobre 2005, ha deliberato di aumentare
il capitale sociale a pagamento per un
importo
di
nominali
massimi
Euro
700.000,00
mediante
emissione
di
massime n. 700.000 azioni ordinarie da
nominali euro 1,00 ciascuna, al prezzo di
Euro
8,99
per
azione,
da
offrire
in
sottoscrizione
ad
Amministratori
Delegati
e
dirigenti
di
più
elevata
professionalità di Fiera Milano S.p.A.,
della sua controllante "Ente Autonomo
Fiera Internazionale di Milano" e di loro
controllate.
5.4 Il capitale sociale può essere aumentato 5.2 Il capitale sociale può essere aumentato
anche con conferimenti di beni in natura anche
con
conferimenti
di
beni
in
e di crediti. natura e di crediti.
5.5 Il diritto di opzione, anche negli aumenti 5.3
Il
diritto
di
opzione,
anche
negli
di capitale a servizio dell'emissione di aumenti
di
capitale
a
servizio
obbligazioni
convertibili,
può
anche
dell'emissione di obbligazioni convertibili,
essere escluso nei limiti e secondo le può
anche
essere
escluso
nei
limiti
e
condizioni
previsti
dall'articolo
2441,
secondo le condizioni previsti dall'articolo
quarto
comma,
secondo
periodo,
del
2441, quarto comma, secondo periodo, del
codice civile. codice civile.
Articolo 6 Invariato
Azioni, strumenti finanziari e obbligazioni
6.1 Le azioni sono nominative, indivisibili e
liberamente
trasferibili:
ogni
azione
diritto
ad
un
voto.
Oltre
alle
azioni
ordinarie, la Società ha facoltà di emettere,
nel rispetto dei requisiti di legge, categorie
di
azioni
fornite
di
diritti
diversi.
La
Società può altresì emettere le speciali
categorie di azioni previste dall'articolo
2349, primo comma, del codice civile.
6.2 La Società può emettere, nel rispetto dei
requisiti
di
legge,
strumenti
finanziari
diversi
dalle
azioni.
L'emissione
di
strumenti
finanziari
è
disposta
con
delibera dell'Assemblea straordinaria che
determina
le
caratteristiche,
disciplinandone condizioni di emissione,
diritti
amministrativi
e/o
patrimoniali,
sanzioni in caso di inadempimento delle
prestazioni apportate, nonché modalità di
trasferimento, circolazione e rimborso.
La
Società
può
altresì
emettere
gli
strumenti finanziari previsti dall'articolo
2349, secondo comma, del codice civile.
6.3
La
Società,
con
deliberazione
del
Consiglio
di
Amministrazione,
può
emettere
obbligazioni
nel
rispetto
dei
requisiti di legge.
La
Società,
con
deliberazione
dell'Assemblea straordinaria, può anche
emettere obbligazioni convertibili o con
warrants nel rispetto dei requisiti di legge.
Articolo 7 Invariato
Versamenti di capitale
7.1 I versamenti sulle azioni sono effettuati
dai soci, a norma di legge, nei modi e nei
termini
stabiliti
dal
Consiglio
di
Amministrazione. A carico dei soci in
ritardo nei pagamenti decorrono interessi
nella
misura
annua
del
tasso
di
riferimento in vigore alla data in cui il
ritardo permane, maggiorato di 2 (due)
punti
percentuali,
fermo
restando
il
Articolo 8 Invariato
Finanziamenti soci
8.1 La Società avrà la facoltà di raccogliere a
titolo di finanziamento, presso i propri
soci
e
nel
rispetto
delle
leggi
e
dei
regolamenti vigenti, i fondi necessari per
il conseguimento dell'oggetto sociale.
8.2
I finanziamenti dei soci, anche qualora
non
siano
eseguiti
in
proporzione
al
numero
delle
azioni
possedute,
non
producono
interessi,
salvo
diversa
delibera
del
Consiglio
di
Amministrazione.
Articolo 9 Invariato
9.1 Il domicilio dei soci, per quanto attiene ai
loro rapporti con la Società, si intende
eletto nel luogo risultante dal libro dei
soci.
9.2
La
qualità
di
azionista
comporta
l'adesione incondizionata allo statuto.
CAPO III
ASSEMBLEA
Articolo 10 Invariato
Convocazione dell'Assemblea

10.1 L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano e vincolano tutti i soci anche se non intervenuti, astenuti o dissenzienti.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, della Società è convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia o in altro stato membro dell'Unione Europea, mediante avviso da pubblicarsi, nei termini di legge, sul sito Internet della Società nonché con le altre modalità previste dalla Consob con proprio regolamento. L'Assemblea può essere altresì convocata dal Consiglio di Amministrazione su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale ovvero, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o da almeno due componenti dello stesso.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; quando ne ricorrano le condizioni di legge, può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

10.2
Nell'avviso
di
convocazione
devono
essere indicati il giorno, l'ora e il luogo
dell'adunanza
nonché
l'elenco
delle
materie da trattare e le altre informazioni
richieste
dalle
vigenti
disposizioni
normative e regolamentari. Nello stesso
avviso potranno essere indicati il giorno,
l'ora
ed
il
luogo
per
l'adunanza
di
seconda convocazione, ed eventualmente
per l'adunanza di terza convocazione,
qualora la prima e la seconda andassero
deserte.
10.3
I
soci
che,
anche
congiuntamente,
rappresentino almeno un quarantesimo
del capitale sociale della Società, possono
richiedere, per iscritto, entro dieci giorni
dalla
pubblicazione
dell'avviso
di
convocazione
dell'Assemblea,
salvo
diverso
termine
previsto
dalla
legge,
l'integrazione dell'elenco delle materie da
trattare,
indicando
nella
domanda
gli
ulteriori argomenti da essi proposti. I soci
che richiedono l'integrazione dell'ordine
del giorno predispongono una relazione
sulle
materie
di
cui
propongono
la
trattazione, da consegnare al Consiglio di
Amministrazione entro il termine ultimo
per la presentazione della richiesta di
integrazione. Dell'integrazione all'elenco
delle
materie
che
l'Assemblea
dovrà
trattare, a seguito della richiesta di cui al
presente
paragrafo
10.3,
viene
data
notizia,
nelle
forme
prescritte
per
la
pubblicazione
dell'avviso
di
convocazione,
almeno
quindici
giorni
prima di quello fissato per l'Assemblea,
salvo
diverso
termine
previsto
dalla
legge.
Il Consiglio di Amministrazione mette a
disposizione del pubblico la relazione
accompagnata
dalle
proprie
eventuali
osservazioni,
contestualmente
alla
pubblicazione
della
notizia
d'integrazione,
sul
sito
internet
della
Società e con le altre modalità previste
dalla Consob con proprio Regolamento.
La richiesta di integrazione dell'elenco
delle materie da trattare ai sensi del
presente paragrafo 10.3, non è ammessa
per gli argomenti sui quali l'Assemblea
delibera, a norma di legge, su proposta
degli amministratori o sulla base di un
progetto
o
di
una
relazione
da
essi
predisposta.
Articolo 11 Invariato
Costituzione dell'Assemblea
Articolo 13 Invariato
diritto di intervento.
regolarità delle deleghe, e, in genere, il
al Presidente dell'adunanza constatare la
sono conservati presso la Società. Spetta
di
convocazione.
I
relativi
documenti
forme che verranno indicate nell'avviso
Ministero
della
Giustizia,
secondo
le
previste con apposito regolamento dal
ovvero
nel
rispetto
delle
modalità
mediante
posta
elettronica
certificata
legge; delega che potrà essere notificata
mediante
delega
scritta
nei
limiti
di
voto
possono
farsi
rappresentare
legge. Coloro ai quali spetta il diritto di
Assemblea si osserva la disciplina di
12.2 Per la legittimazione all'intervento in
nell'avviso di convocazione.
Statuto e dalle disposizioni contenute
disciplinato dalle norme di legge, dallo
12.1 Il diritto di intervento in Assemblea è
Diritto di intervento all'Assemblea
Articolo 12 Invariato
legge.
deliberano con le maggioranze stabilite dalla
straordinaria sono validamente costituite e
11.1 L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea
Presidenza dell'Assemblea
13.1 L'Assemblea é presieduta dal Presidente
del
Consiglio
di
Amministrazione.
In
mancanza di questi, l'Assemblea sarà
presieduta dal Vice Presidente Vicario se
nominato
o,
in
sua
assenza
o
impedimento, dall'altro Vice Presidente
se nominato, o in caso di assenza o
impedimento anche di quest'ultimo, da
altra persona nominata dall'Assemblea.
L'Assemblea nomina il segretario che
può
anche
non
essere
azionista.
Le
deliberazioni
dell'Assemblea
ordinaria
sono fatte constatare da apposito verbale
firmato dal Presidente e dal segretario;
nei casi di legge e ogni qualvolta lo
ritenga
opportuno,
il
Presidente
farà
redigere il verbale da un notaio.
13.2 Il Presidente dirige i lavori assembleari,
verifica
la
regolare
costituzione
dell'Assemblea,
accerta
l'identità
e
la
legittimazione dei presenti, regola il suo
svolgimento,
compresa
la
disciplina
dell'ordine e della durata degli interventi,
la
determinazione
del
sistema
di
votazione e il computo dei voti ed accerta
i risultati delle votazioni.
13.3 Le copie dei verbali certificate conformi
dal
Presidente
e
dal
redattore
fanno
prova ad ogni effetto di legge.
CAPO IV
AMMINISTRAZIONE
Articolo 14 Invariato
Consiglio di Amministrazione
14.1
La
Società
é
amministrata
da
un
Consiglio
di
Amministrazione
composto da un numero non inferiore a
3
(tre)
e
non
superiore
a
9
(nove)
membri,
compreso
il
Presidente.
L'Assemblea,
nel
rispetto
della
disciplina
inerente
l'equilibrio
tra
i
generi, dettata dal presente statuto, ne
determina
il
numero,
all'atto
della
nomina, entro i limiti suddetti nonché la
durata che non potrà essere superiore a
tre
esercizi.
Gli
amministratori
sono
rieleggibili.
Almeno
uno
dei
componenti
del
Consiglio
di
Amministrazione,
ovvero
due
se
il
Consiglio
di
Amministrazione
è
composto da più di sette componenti,
deve essere in possesso dei requisiti di
indipendenza stabiliti per i sindaci dalle
vigenti disposizioni di legge.
14.2
Se per dimissioni o altre cause viene
meno
la
maggioranza
degli
amministratori,
gli
altri
decadono
dall'incarico e deve essere convocata
senza
indugio
l'Assemblea
per
la
nomina
del
Consiglio
di
Amministrazione.
14.3 L'Assemblea può variare il numero degli
amministratori
anche
nel
corso
del
mandato e sempre entro i limiti di cui al
presente
articolo;
se
l'Assemblea
aumenta
il
numero
degli
Amministratori
provvede
alla
loro
nomina
con
le
medesime
modalità
indicate
nel
presente
articolo.
Il
mandato
degli
amministratori
così
nominati
cessa
con
quello
degli
amministratori al momento della loro
nomina.
14.4 La nomina dei componenti il Consiglio
di Amministrazione avviene sulla base
di liste presentate da soci che da soli o
insieme
ad
altri
soci
rappresentino
almeno il 2,5% (due virgola cinque per

cento) del capitale della Società, ovvero la diversa misura stabilita da Consob in attuazione delle disposizioni vigenti. Ogni socio, i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del Decreto legislativo n. 58/1998 e sue successive modifiche e integrazioni potranno presentare, ovvero concorrere a presentare, e votare una sola lista. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili ad alcuna lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni lista contiene un numero di candidati sino al massimo di nove elencati mediante un numero progressivo.

Le liste, che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre, devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore) dei candidati.

In ciascuna lista deve essere espressamente indicata la candidatura di almeno un soggetto, ovvero due nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette componenti, avente i requisiti di indipendenza previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge. Le liste devono essere depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalla legge e dalla Consob con proprio regolamento, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno produrre entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società la relativa certificazione rilasciata ai sensi di legge dagli intermediari abilitati. Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate (i) le informazioni relative sia all'identità dei soci che hanno presentato la lista sia alla percentuale di

partecipazione dagli stessi detenuta; (ii)
le dichiarazioni con le quali i singoli
candidati
accettano,
sotto
la
propria
responsabilità,
la
candidatura
e
attestano
l'inesistenza
di
cause
di
ineleggibilità
e
di
incompatibilità
e
l'esistenza dei requisiti prescritti dalla
normativa
vigente
per
l'assunzione
della
carica,
inclusa
l'eventuale
indicazione, da parte degli stessi, dei
requisiti di indipendenza stabiliti per i
sindaci
dalle
vigenti
disposizioni
di
legge e di quelli indicati dal Codice di
Autodisciplina;
(iii)
nonché
il
curriculum
vitae
riguardante
le
caratteristiche personali e professionali
di ciascun candidato, con indicazione
degli incarichi di amministrazione e
controllo
ricoperti
in
altre
società.
L'avviso
di
convocazione
potrà
prevedere
il
deposito
di
eventuale
ulteriore
documentazione
e
dovrà
indicare la quota di partecipazione per
la
presentazione
delle
liste.
Le
liste
presentate
senza
l'osservanza
delle
disposizioni
che
precedono
sono
considerate come non presentate.
Ogni soggetto avente diritto al voto
potrà
votare
una
sola
lista.
I
voti
ottenuti da ciascuna lista saranno divisi
successivamente per uno, due, tre etc.

secondo il numero dei consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

In caso di parità di quozienti per l'ultimo consigliere da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità, quello più anziano di età.

In ogni caso, almeno un amministratore dovrà essere tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti.

Qualora la composizione dell'organo collegiale che ne derivi non consenta il rispetto della disciplina inerente l'equilibrio tra i generi, dettata dal presente statuto, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sarà sostituito dal primo candidato del

genere meno rappresentato non eletto
della
stessa
lista
secondo
l'ordine
progressivo.
A
tale
procedura
di
sostituzione si farà luogo sino a che non
sia
assicurata
la
composizione
del
Consiglio di Amministrazione conforme
alla disciplina inerente l'equilibrio tra
generi,
dettata
dal
presente
statuto.
Qualora
infine
detta
procedura
non
assicuri il risultato da ultimo indicato, la
sostituzione
avverrà
con
delibera
assunta dall'Assemblea a maggioranza
relativa,
previa
presentazione
di
candidature di soggetti appartenenti al
genere meno rappresentato.
14.5 Qualora
non
sia
stata
assicurata
la
nomina di almeno un amministratore
(ovvero due nel caso di Consiglio di
Amministrazione composto da più di
sette
componenti)
in
possesso
dei
requisiti di indipendenza previsti per
gli
amministratori
dalle
vigenti
disposizioni di legge, il/i candidato/i,
non
indipendente/i
eletto/i
come
ultimo/i in ordine progressivo in base
alla
lista
presentata
dall'azionista
di
maggioranza sarà/saranno sostituito/i,
secondo
l'ordine
progressivo
di
anche dal secondo) candidato/i
indipendente/i non eletto/i, estratto/i
dalla medesima lista, purché nel
rispetto della disciplina inerente
l'equilibrio tra i generi, dettata dal
presente statuto.

L'amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge che, successivamente alla nomina, perda detti requisiti deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione; l'amministratore, inoltre, decade dalla carica nel caso in cui all'interno del Consiglio di Amministrazione venga meno il numero minimo di consiglieri in possesso di detti requisiti di indipendenza richiesto dalle vigenti disposizioni di legge.

14.6 Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, nel caso in cui non venga presentata alcuna lista o nel caso in cui non si tratti di eleggere l'intero Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea delibera ai sensi e con le maggioranze di legge, assicurando l'equilibrio tra generi previsto dal presente statuto.

Se nel corso dell'esercizio vengono a
mancare, per qualsiasi motivo, uno o
più
amministratori,
il
Consiglio
di
Amministrazione provvederà ai sensi
dell'art. 2386 del codice civile. Se uno o
più degli amministratori cessati erano
stati tratti da una lista contenente anche
nominativi di candidati non eletti, il
Consiglio
di
Amministrazione
effettuerà la sostituzione nominando,
secondo l'ordine progressivo, persone
tratte
dalla
lista
cui
apparteneva
l'amministratore venuto meno e che
siano tuttora eleggibili e disposte ad
accettare la carica. Restano, peraltro,
salve le disposizioni di cui al precedente
punto
14.5
volte
ad
assicurare
la
presenza, all'interno del Consiglio di
Amministrazione,
del
numero
di
amministratori in possesso dei requisiti
di indipendenza previsti per i sindaci
dalle
vigenti
disposizioni
di
legge,
nonché
le
disposizioni
volte
ad
assicurare
l'equilibrio
tra
generi
previsto dal vigente statuto.
14.7 Gli Amministratori sono assoggettati al
divieto di cui all'art. 2390 codice civile
salvo
che
siano
da
ciò
esonerati
dall'Assemblea.
Articolo 15 Invariato
Convocazione del Consiglio e sue
deliberazioni
15.1
Il
Consiglio
di
Amministrazione
é
convocato nel luogo indicato nell'avviso
di convocazione, anche in luogo diverso
dalla sede sociale, purché in Italia od in
paese
dell'Unione
Europea,
ogni
qualvolta ciò sia ritenuto necessario dal
Presidente, o ne sia fatta richiesta scritta
da almeno un terzo degli amministratori
o dal Collegio Sindacale ovvero, anche
individualmente, da ciascun componente
dello
stesso
secondo
quanto
previsto
dalle applicabili disposizioni di legge.
La convocazione viene fatta almeno 5
(cinque) giorni prima della riunione e,
nei casi di urgenza, almeno 24 ore prima
di tale riunione, mediante invio a ciascun
amministratore
e
sindaco
effettivo
di
lettera
raccomandata,
telegramma,
telefax o messaggio di posta elettronica
con conferma dell'avvenuta ricezione.
In assenza di formalità di convocazione
è
comunque
validamente
costituito
il
Consiglio qualora siano presenti tutti gli
amministratori e tutti i Sindaci effettivi.
Articolo 16 Invariato
prova a ogni effetto di legge.
del Consiglio di Amministrazione fanno
conformi dal Presidente e dal segretario
stesso. Le copie dei verbali certificate
Presidente dell'adunanza e dal segretario
Amministrazione
e
sottoscritti
dal
redatti dal segretario del Consiglio di
15.4 I verbali delle adunanze consiliari sono
prevale il voto di chi presiede la riunione.
amministratori presenti. In casi di parità
maggioranza
assoluta
degli
Le
deliberazioni
sono
prese
a
Consiglio è necessaria la presenza della
maggioranza dei suoi membri in carica.
15.3 Per la validità delle deliberazioni del
trovano il Presidente e il segretario.
si considererà tenuta nel luogo in cui si
questi requisiti, la riunione del Consiglio
degli argomenti affrontati. Verificandosi
intervenire in tempo reale alla trattazione
consentito
seguire
la
discussione
ed
possano
essere
identificati
e
sia
loro
condizione
che
tutti
i
partecipanti
del
Consiglio
si
tengano
per
teleconferenza
o
videoconferenza,
a
15.2 È ammessa la possibilità che le adunanze
16.1
Le
adunanze
del
Consiglio
sono
presiedute
dal
Presidente
od,
in
sua
assenza
o
impedimento,
dal
Vice
Presidente
Vicario
se
nominato.
In
mancanza del Vice Presidente Vicario, le
adunanze saranno presiedute dal Vice
Presidente, se nominato o, in sua assenza
o impedimento, dall'Amministratore più
anziano per carica o, in subordine, per
età.
Articolo 17 Invariato
Poteri, funzioni e compensi del Consiglio di
Amministrazione
17.1
Il
Consiglio
di
Amministrazione
é
investito
dei
più
ampi
poteri
per
l'amministrazione
ordinaria
o
straordinaria della Società; segnatamente,
ha facoltà di compiere tutti gli atti che
ritenga
opportuni
od
utili
per
il
raggiungimento
degli
scopi
sociali,
esclusi soltanto quegli atti che la legge
riserva all'Assemblea.
(ii) l'istituzione e la soppressione di sedi
secondarie;
(iii) la riduzione del capitale sociale in
caso di recesso di soci;
(iv) l'adeguamento dello statuto sociale a
disposizioni normative;
(v) il trasferimento della sede sociale
nell'ambito della Provincia.
17.2 Oltre alle attribuzioni non delegabili a
norma di legge e a quelle
attribuite dal precedente punto 17.1,
sono riservate all'esclusiva competenza
del Consiglio di Amministrazione:
(a)
l'acquisto,
la
sottoscrizione
e
il
trasferimento, in proprio, di azioni, di
quote
o
di
partecipazioni
in
altre
società, comprese le società di nuova
costituzione e il trasferimento di diritti
di opzione, salve le operazioni di mero
impiego di tesoreria;
(b)
il conferimento di beni immobili o
mobili ad
altre società, sia in via di
costituzione che già costituite;
(c)
qualsiasi
forma
di
prestito
assunto
dalla Società che superi il limite del
30% del patrimonio netto;
(d)
la costituzione di ipoteche, gravami o
altri diritti di garanzia di qualsiasi
natura su tutto o su parti rilevanti
delle obbligazioni, delle proprietà o
del patrimonio della Società;
(e)
l'approvazione del budget preventivo;
(f)
la
concessione
a
terzi
di
garanzie
bancarie da parte della Società;
(g)
la stipula di contratti aventi ad oggetto
beni immobili, con la sola eccezione di
contratti
di
locazione
di
immobili
stipulati
per
lo
svolgimento
dell'attività sociale per periodi non
maggiori di sei anni;
(h)
l'acquisto,
la
vendita,
la
creazione,
l'affitto,
la
stipulazione
di
licenze
relativamente
a
brevetti,
marchi,
modelli,
domini
e/o
siti
internet,
canali televisivi satellitari o via cavo,
testate
editoriali,
diritti
d'autore
e
assimilati e ogni diritto di proprietà
intellettuale
in
genere,
inerenti
all'oggetto sociale;
(i)
il
conferimento
di
incarichi,
consulenze, prestazioni non previste
nei limiti di budget superiori a Euro
100.000
(centomila)
a
soggetti
comunque estranei al Consiglio;
(j)
la nomina e la revoca del dirigente
preposto alla redazione dei documenti
contabili
societari
secondo
quanto
previsto dall'articolo 22.
Il Consiglio di Amministrazione deve

vigilare affinché il dirigente preposto alla

redazione
dei
documenti
contabili
societari disponga di adeguati poteri e
mezzi per l'esercizio dei compiti allo
stesso attribuiti ai sensi di legge, nonché
sul
rispetto
effettivo
delle
procedure
amministrative e contabili.
17.3 Gli amministratori riferiscono al Collegio
Sindacale tempestivamente e comunque
con
periodicità
almeno
trimestrale
in
sede
di
riunione
del
Consiglio
di
Amministrazione
o
del
Comitato
Esecutivo, se nominato, ovvero anche
direttamente
mediante
nota
scritta
inviata
al
Presidente
del
Collegio
Sindacale,
sull'attività
svolta
e
sulle
operazioni di maggior rilievo economico,
finanziario e patrimoniale effettuate dalla
Società e dalle società controllate. Gli
amministratori riferiscono, in particolare,
sulle operazioni nelle quali essi abbiano
un interesse, per conto proprio o di terzi,
o che siano influenzate dall'eventuale
soggetto
che
esercita
l'attività
di
direzione e coordinamento.
17.4 Fermi i limiti di cui al precedente punto
17.2, il Consiglio può delegare, parte
delle proprie attribuzioni e dei propri
poteri,
con
facoltà
di
sub
delega,
compreso l'uso della firma sociale ad uno
dei suoi membri, con la qualifica di
Amministratore
Delegato,
determinandone
le
facoltà
e
la
remunerazione.
17.5 Il Consiglio di Amministrazione può
inoltre costituire un Comitato Esecutivo
composto da alcuni dei suoi componenti,
tra cui il Presidente del Consiglio stesso.
Fermi i limiti di cui al punto 17.2, il
Comitato Esecutivo avrà i poteri ad esso
conferiti dal Consiglio all'atto della sua
istituzione.
Al
Comitato
Esecutivo
si
applicano,
in
quanto
compatibili,
le
norme
previste
per
il
Consiglio
di
Amministrazione.
Il
Consiglio
di
Amministrazione può nominare direttori
generali, nonché institori, procuratori ad
negotia
e
mandatari
in
genere
per
determinati
atti
o
categorie
di
atti
scegliendoli tra dipendenti della Società o
terzi. Il Consiglio di Amministrazione
può
istituire
comitati,
composti
da
membri del Consiglio stesso, di natura
consultiva
e/o
propositiva,
determinando il numero dei membri di
tali
comitati
e
le
funzioni
ad
essi
attribuite,
ai
sensi
della
normativa
vigente in materia di società con azioni
quotate nei mercati regolamentati.
Gli
organi
delegati,
se
nominati,
forniscono,
con
cadenza
almeno
trimestrale,
al
Consiglio
di
Amministrazione adeguata informativa
sul generale andamento della gestione e
sulla sua prevedibile evoluzione, nonché,
nell'esercizio
delle
rispettive
deleghe,
sulle operazioni di maggior rilievo, per le
loro
dimensioni
o
caratteristiche,
effettuate
dalla
Società
e
dalle
sue
controllate.
17.6 Il Direttore Generale di Fiera Milano
S.p.A., se nominato, potrà essere assunto
mediante contratto di collaborazione o di
dipendente. Esso è nominato su proposta
del Presidente del Consiglio. La durata
della carica è fissata in tre esercizi e,
comunque, la stessa non potrà essere
superiore alla durata del Consiglio che ha
proceduto alla relativa nomina.
Il
Direttore
Generale
coadiuverà
l'Amministratore Delegato se nominato e
il Presidente nell'espletamento delle loro
funzioni, esercitando i compiti che gli
verranno assegnati dall'Amministratore
Delegato o dal Presidente nell'attività di
gestione.
17.7 Al Consiglio di Amministrazione verrà
attribuito, da parte della Assemblea, per
il periodo di durata del mandato, un
emolumento
che
può
essere
anche
formato
da
una
parte
fissa
ed
una
variabile,
quest'ultima
commisurata
al
raggiungimento di determinati obiettivi.
Agli
amministratori
investiti
di
particolari
cariche
spetta
la
remunerazione
determinata
dal
Consiglio di Amministrazione, sentito il
parere del Collegio Sindacale.
Articolo 18 Invariato
Presidente e Vice Presidenti
18.1 Il Consiglio di Amministrazione – ove
l'Assemblea non vi abbia già provveduto
– elegge fra i propri membri il Presidente
della Società e può nominare fino a due
Vice Presidenti di cui uno Vicario tra i
Consiglieri eletti ai sensi del paragrafo
14.4.
18.2
La
carica
di
Presidente
e
di
Amministratore
Delegato
può
essere
18.3 In caso di assenza o di impedimento del
Presidente le sue funzioni sono esercitate
dal Vice Presidente Vicario se nominato e
in caso di assenza o impedimento di
quest'ultimo dall'altro Vice Presidente se
nominato.
Il
semplice
esercizio
delle
funzioni da parte del Vice Presidente è
valido, nei confronti dei terzi, in caso di
assenza
e/o
dell'impedimento
del
Presidente.
Articolo 19 Invariato
Rappresentanza della Società
19.1 La rappresentanza della Società di fronte
a qualsivoglia Autorità Giudiziaria od
Amministrativa ed ai terzi, nonché la
firma sociale, spettano al Presidente del
Consiglio di Amministrazione. La firma
sociale e la rappresentanza di fronte ai
terzi e in giudizio spettano altresì agli
amministratori e ai procuratori a cui il
Consiglio di Amministrazione le abbia
delegate, entro i limiti della delega.
Articolo 20 Invariato
Collegio Sindacale
20.1 Il Collegio Sindacale è composto di tre
Sindaci effettivi, di cui almeno uno è
esponente
del
genere
meno
rappresentato, e due supplenti, uno per
ciascun
genere,
rieleggibili.
Ferme
restando le situazioni di incompatibilità
previste dalla normativa vigente, non
possono assumere la carica di sindaco e
se eletti decadono dalla carica, coloro che
ricoprono già la carica di componente
dell'organo
di
controllo
in
5
società
emittenti secondo le vigenti disposizioni
legislative e regolamentari, salvo i limiti
diversi stabiliti dalla normativa di volta
in volta vigente. Le attribuzioni, doveri e
durata sono quelli stabiliti dalla legge.
I
componenti
del
Collegio
Sindacale
sono scelti tra coloro che sono in possesso
dei
requisiti
di
onorabilità,
professionalità e indipendenza previsti
dalla
legge
e
dalle
disposizioni
regolamentari.
Il
difetto
dei
requisiti
determina
la
decadenza
dalla
carica.
All'atto della loro nomina l'Assemblea
determina
la
retribuzione
annuale
spettante ai Sindaci. Ai Sindaci compete
il
rimborso
delle
spese
incontrate
nell'esercizio delle loro funzioni.
20.2 La nomina dei Sindaci è effettuata sulla
base di liste presentate dagli azionisti
secondo le procedure di cui ai seguenti
commi, che risultano composte da due

sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Le liste devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale della Società ovvero la diversa misura stabilita da Consob in attuazione delle disposizioni vigenti. Ogni azionista, i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del Decreto legislativo n. 58/1998 e sue successive modifiche e integrazioni, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del citato decreto, anche qualora agiscano per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, potranno presentare, o concorrere a presentare, e votare una sola lista. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili ad alcuna lista.

Fermo il caso di applicazione di un

diverso termine di legge, le liste devono essere depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalla legge e dalla Consob con proprio regolamento, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno produrre entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società la relativa certificazione rilasciata ai sensi di legge dagli intermediari abilitati. Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta e la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione; ii) le

dichiarazioni
con
le
quali
i
singoli
candidati
accettano
la
candidatura
e
attestano, sotto la propria responsabilità,
l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di
incompatibilità anche con riferimento al
limite al cumulo degli incarichi di cui al
paragrafo 20.1, l'esistenza dei requisiti
prescritti dalla normativa vigente per
l'assunzione della carica, nonché (iii) il
curriculum
vitae
riguardante
le
caratteristiche personali e professionali di
ciascun candidato, con indicazione degli
incarichi di amministrazione e controllo
ricoperti in altre società. In aggiunta a
quanto previsto dai punti che precedono,
nel caso di presentazione di una lista da
parte
di
soci
diversi
da
quelli
che
detengono, anche congiuntamente, una
partecipazione
di
controllo
o
di
maggioranza relativa nel capitale della
Società, tale lista dovrà essere corredata
da una dichiarazione dei soci che la
presentano,
attestante
l'assenza
di
rapporti di collegamento con uno o più
soci
di
riferimento
definiti
dalla
normativa
vigente.
L'avviso
di
convocazione potrà prevedere il deposito
di eventuale ulteriore documentazione e
dovrà indicare la quota di partecipazione
per la presentazione delle liste. Le liste
presentate
senza
l'osservanza
delle
disposizioni
che
precedono
sono
considerate come non presentate.
Risulteranno
eletti
Sindaci
effettivi
i
primi due candidati della lista che avrà
ottenuto il maggior numero di voti e il
primo
candidato
della
lista
che
sarà
risultata seconda per numero di voti e
che
non
è
collegata,
neppure
indirettamente, secondo quanto stabilito
dalle vigenti disposizioni legislative e
regolamentari
con
i
soci
che
hanno
presentato, concorso a presentare, ovvero
votato la lista risultata prima per numero
di
voti.
Risulteranno
eletti
Sindaci
supplenti il primo candidato della lista
che avrà ottenuto il maggior numero di
voti e il primo candidato della lista che
sarà risultata seconda per numero di voti
e
che
non
è
collegata,
neppure
indirettamente, secondo quanto stabilito
dalle vigenti disposizioni legislative e
regolamentari
con
i
soci
che
hanno
presentato, concorso a presentare, ovvero
votato la lista risultata prima per numero
di voti.
In caso di parità di voti tra le prime due
liste si procede a nuova votazione da
parte dell'Assemblea, mettendo ai voti
solo le prime due liste. La medesima

regola si applicherà nel caso di parità tra

le liste risultate seconde per numero di

voti e che non risultino collegate, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti. In caso di ulteriore parità tra liste, prevarrà quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione azionaria ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci. Qualora la composizione dell'organo collegiale nella categoria dei Sindaci effettivi o dei Sindaci supplenti, non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione, l'ultimo eletto, della lista risultata prima per numero di voti, appartenente al genere più rappresentato è sostituito per assicurare l'ottemperanza al requisito, dal primo candidato non eletto della stessa lista e della stessa sezione, appartenente al genere meno rappresentato. La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista risultata seconda per numero di voti e che non è collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti. Ove vengano meno i requisiti richiesti dalla normativa o dallo Statuto, il Sindaco decade dalla carica. In caso di sostituzione di un Sindaco eletto nella lista risultata prima per numero di voti, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In caso di sostituzione di un Sindaco eletto nella lista risultata seconda per numero di voti e che non è collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti, subentra il Sindaco supplente indicato nella medesima lista ovvero, in mancanza, il candidato non eletto collocato in tale lista secondo l'ordine di presentazione ovvero, in subordine ancora, il candidato della lista di minoranza che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti, secondo l'ordine progressivo di presentazione. Qualora sia necessario provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e/o supplenti per integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione di un Sindaco effettivo e/o supplente tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge senza vincolo di lista se l'applicazione del criterio di cui al paragrafo che precede non sia idonea ad integrare il Collegio Sindacale.

Nel caso in cui sia necessario provvedere alla nomina dei Sindaci tratti dalla lista risultata seconda per numero di voti e che non è collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti, l'Assemblea procede con le maggioranze di legge, fermo restando che nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese dalla vigente normativa, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti a un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 58/98, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in Assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.

Le procedure di sostituzione di cui ai
commi che precedono devono in ogni
caso assicurare il rispetto della disciplina
inerente l'equilibrio tra generi.
Nel caso in cui venga presentata un'unica
lista,
o
nel
caso
in
cui
non
venga
presentata
alcuna
lista,
l'Assemblea
delibera con le maggioranze di legge
assicurando l'equilibrio tra generi.
E' ammessa la possibilità che le riunioni
del Collegio Sindacale si tengano per
teleconferenza
o
videoconferenza
a
condizione
che
tutti
i
partecipanti
possano essere identificati con certezza e
sia
loro
consentito
di
seguire
la
discussione e intervenire in tempo reale
alla trattazione degli argomenti affrontati
nonché
visionare
e
trasmettere
documenti. Verificandosi tali requisiti,
l'adunanza
del
Collegio
Sindacale
si
considererà tenuta nel luogo in cui si
trova colui che presiede la riunione e
colui che ne redige il verbale, al fine di
consentire la stesura e la sottoscrizione
del verbale sul relativo libro.
Articolo 21 Invariato
Controllo contabile
21.1 Il controllo contabile è esercitato da una
società di revisione iscritta nel registro
istituito
presso
il
Ministero
della
Giustizia,
nominata
e
funzionante
ai
sensi di legge.
Articolo 22 Invariato
Dirigente preposto alla redazione di
documenti contabili societari
22.1 Il Consiglio di Amministrazione, previo
parere
obbligatorio
del
Collegio
Sindacale, nomina il Dirigente Preposto
alla redazione dei documenti contabili
societari, conferendogli adeguati mezzi e
poteri per l'espletamento dei compiti allo
stesso attribuiti. La durata della carica del
Dirigente
Preposto,
salvo
revoca
del
Consiglio di Amministrazione, sentito il
parere del Collegio Sindacale, è fissata in
tre esercizi e, comunque, non può essere
superiore alla durata del Consiglio di
Amministrazione che ha proceduto alla
relativa nomina. Il Dirigente Preposto è
rieleggibile. Il Dirigente Preposto deve
essere
esperto
in
materia
di
amministrazione, finanza e controllo e
deve possedere i medesimi requisiti di
onorabilità previsti per i sindaci dalle
vigenti disposizioni di legge. La perdita
di tali requisiti comporta la decadenza
dalla carica che dovrà esser dichiarata dal
Consiglio
di
Amministrazione
entro
trenta giorni dalla conoscenza del difetto.
22.2 Il Dirigente Preposto esercita i poteri e le
competenze
allo
stesso
attribuiti
in
conformità
a
quanto
previsto
dalle
vigenti disposizioni normative.
BILANCIO E UTILI
Articolo 23
Esercizio Sociale
Invariato
23.1
L'esercizio
sociale
si
chiude
al
31
dicembre di ogni anno.
Articolo 24
Bilancio e utili
Invariato
24.1 Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di
Amministrazione
provvede,
in
conformità alle prescrizioni di legge, alla
redazione del bilancio. Il bilancio dovrà
essere assoggettato a revisione contabile
da società iscritta nel registro istituito
presso
il
Ministero
della
Giustizia,
nominata e funzionante ai sensi di legge.
24.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio,
previa
deduzione di almeno il 5% per la
riserva legale, nei limiti di legge, devono
essere destinati secondo la deliberazione
dell'assemblea.
24.3 Il Consiglio di Amministrazione può
deliberare la distribuzione di acconti sui
dividendi nei modi e nelle forme di
legge.
Articolo 25 Invariato
Dividendi
25.1 I dividendi non riscossi entro il
quinquennio dal giorno in cui sono
diventati esigibili sono prescritti a favore
della Società.
Articolo 26 Invariato
Recesso
26.1 Il diritto di recesso spetta soltanto nei
casi
in
cui
esso
è
inderogabilmente
previsto
dalla
legge.
Non
costituisce
causa di recesso il mancato concorso di
uno
dei
soci
all'approvazione
delle
deliberazioni riguardanti la proroga del
termine di durata della Società ovvero
l'introduzione o la rimozione di vincoli
alla circolazione delle azioni.
Il diritto di recesso è esercitato nei modi e
termini di cui alle vigenti disposizioni di
legge.
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Articolo 27 Invariato
Scioglimento e liquidazione della Società
27.1 La Società si scioglie per le cause e
secondo
le
procedure
previste
dalla
legge.
LEGGE APPLICABILE
Articolo 28 Invariato
28.1
Per
tutto
quanto
non
previsto
dal
presente statuto, trovano applicazione le
disposizioni di legge.

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