AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Fiera Milano

Registration Form Jan 28, 2016

4073_cgr_2016-01-28_3689b556-cb2d-4330-ad24-e5583e5ee912.pdf

Registration Form

Open in Viewer

Opens in native device viewer

Fiera Milano S.p.A.- Sede legale in Milano, Piazzale Carlo Magno, 1

Sede operativa e amministrativa in Rho (Milano) S.S. Sempione, 28

Capitale sociale Euro 42.445.141,00 i.v.

Registro Imprese di Milano, C.F. e P.IVA 13194800150 - R.E.A. 1623812

TESTO PREVIGENTE TESTO MODIFICATO
a seguito della sottoscrizione nel corso
del
periodo
di
offerta
in
opzione,
iniziato
il
30
novembre
2015
e
conclusosi il 18 dicembre 2015, delle
azioni
rivenienti
dall'aumento
di
capitale
deliberato
dall'Assemblea
Straordinaria dei soci del 31 luglio 2015
(nn.
25470/11135
di
Rep.
Notaio
Alessandra Zizanovich) e dal Consiglio
di Amministrazione del 26 novembre
2015 (nn. 25764/11290 di Rep. Notaio
Alessandra
Zizanovich).
In
data
13
gennaio 2016, è stata depositata presso
il
Registro
delle
Imprese
di
Milano
l'attestazione ai sensi dell'art. 2444 cod.
civ.
ed
è
stata
iscritta
in
data
25
gennaio 2016.
CAPO I
DENOMINAZIONE-SEDE SOCIALE-

Statuto di Fiera Milano S.p.A.

DURATA SCOPO
SOCIALE
Articolo 1 Invariato
Costituzione e denominazione
1.1 E' costituita una Società per azioni
denominata "Fiera Milano S.p.A." (di
seguito Società).
Articolo 2 Invariato
Sede
2.1 La Società ha sede legale in Milano.
Nelle forme di volta in volta richieste,
possono venire istituite o soppresse sedi
secondarie, filiali e rappresentanze, sia in
Italia, sia all'estero.
Articolo 3 Invariato
Durata
3.1 La durata della Società é stabilita sino al
31
dicembre
2050
e
può
essere
prorogata
per
deliberazione
dell'assemblea.
Articolo 4 Invariato
Scopo
4.1 La Società ha per oggetto:
(i) la
gestione
di
quartieri
fieristici,
in
proprietà e di terzi, e di manifestazioni
fieristiche, nonché lo svolgimento di ogni
altra attività accessoria e/o connessa, ivi
incluse
le
relative
locazioni
e
sub
locazioni parziali correlate a tutti i servizi
connessi;
(ii) la
fornitura
di
servizi
inerenti
l'organizzazione
di
manifestazioni
fieristiche, mostre, congressi, conferenze
e tavole rotonde ed eventi accessori e
collaterali
quali,
a
puro
titolo
esemplificativo,
servizi
di
marketing,
promozione, supporto amministrativo ed
informatico, di consulenza organizzativa,
di
logistica
ed
organizzazione,
di
supporto
pubblicitario
e
relazioni
pubbliche ed in genere ogni altro servizio
inerente o conseguente l'organizzazione
delle manifestazioni dinanzi individuate
anche attraverso la creazione, l'acquisto
o
l'affitto,
finalizzati
alla
gestione
di:
domini e/o siti internet, canali televisivi
satellitari o via cavo, supporti informatici
e
comunque,
qualsiasi
strumento
elaborato dalle nuove tecnologie; e
(iii) la gestione di testate editoriali (esclusi i
quotidiani), la pubblicazione di cataloghi,
programmi
periodici,
comunicati
e
stampati
relativi
e
connessi
alle
manifestazioni e attività di cui al punto
che precede.
4.2 La Società ha la facoltà di acquistare,
vendere, ottenere e concedere in licenza
brevetti, marchi, modelli, testate editoriali
(esclusi
i
quotidiani),
diritti
d'autore
e
assimilati
e
ogni
diritto
di
proprietà
intellettuale in genere, inerenti l'oggetto
sociale.
4.3 La
Società
inoltre,
nel
più
assoluto
rispetto
delle
prescrizioni
sancite
in
materia
bancaria
e
finanziaria
dalla
legislazione speciale, potrà:
− prestare avvalli, fideiussioni ed ogni
altra garanzia reale e personale, anche
per
obbligazioni
di
terzi
nonché
assumere
sia
direttamente
che
indirettamente,
interessenze
e
partecipazioni in altre società od imprese
industriali, commerciali o di servizi aventi
oggetto
analogo,
affine
o
comunque
funzionalmente
connesso
al
proprio
nonché compiere qualsiasi operazione
industriale,
commerciale,
mobiliare,
immobiliare
e
finanziaria
comunque
connessa, strumentale o complementare
al raggiungimento, anche indiretto, degli
scopi
sociali,
fatta
eccezione
della
raccolta
del
risparmio
e
dell'esercizio
delle attività disciplinate dalla normativa
in materia di intermediazione finanziaria.
È in ogni caso esclusa l'attività riservata
dalla
legge
a
specifiche
categorie
professionali nonché l'attività finanziaria
nei confronti del pubblico.
4.4 La Società può esercitare la sua attività
sia in Italia che all'estero.
CAPO II
CAPITALE SOCIALE – AZIONI
Articolo 5
Capitale
5.1
Il
capitale
della
Società
è
di
Euro
5.1Il
capitale
della
Società
è
di
Euro
42.147.437,00
(quarantaduemilioni
42.445.141
(quarantaduemilioni
centoquarantasettemilaquattrocentotren quattrocentoquarantacinquemilacen
tasette/00) rappresentato da 42.147.437 toquarantuno/00)
rappresentato
da
(quarantaduemilionicentoquarantasette 71.917.829
(settantunomilioninove
milaquattrocentotrentasette)
azioni
centodiciassettemilaottocentoventi
nominative prive del valore nominale. nove)
azioni
nominative
prive
del
valore nominale.
5.2 Il capitale sociale può essere aumentato
anche con conferimenti di beni in natura Invariato
e di crediti.
5.3 Il diritto di opzione, anche negli aumenti
di capitale a servizio dell'emissione di Invariato
obbligazioni
convertibili,
può
anche
essere escluso nei limiti e secondo le
condizioni
previsti
dall'articolo
2441,
quarto
comma,
secondo
periodo,
del
codice civile.
Articolo 6 Invariato
Azioni, strumenti finanziari e obbligazioni
6.1Le azioni sono nominative, indivisibili e
liberamente trasferibili: ogni azione dà
diritto
ad
un
voto.
Oltre
alle
azioni
ordinarie,
la
Società
ha
facoltà
di
emettere,
nel
rispetto
dei
requisiti
di
legge, categorie di azioni fornite di diritti
diversi. La Società può altresì emettere le
speciali
categorie
di
azioni
previste
dall'articolo
2349,
primo
comma,
del
codice civile.
6.2 La Società può emettere, nel rispetto dei
requisiti
di
legge,
strumenti
finanziari
diversi
dalle
azioni.
L'emissione
di
strumenti
finanziari
è
disposta
con
delibera dell'Assemblea straordinaria che
determina
le
caratteristiche,
disciplinandone condizioni di emissione,
diritti
amministrativi
e/o
patrimoniali,
sanzioni in caso di inadempimento delle
prestazioni apportate, nonché modalità di
trasferimento, circolazione e rimborso.
La
Società
può
altresì
emettere
gli
strumenti finanziari previsti dall'articolo
2349, secondo comma, del codice civile.
6.3
La
Società,
con
deliberazione
del
Consiglio
di
Amministrazione,
può
emettere
obbligazioni
nel
rispetto
dei
requisiti di legge.
La
Società,
con
deliberazione
dell'Assemblea straordinaria, può anche
emettere obbligazioni convertibili o con
warrants nel rispetto dei requisiti di legge.
Articolo 7 Invariato
Versamenti di capitale
7.1 I versamenti sulle azioni sono effettuati
dai soci, a norma di legge, nei modi e nei
termini
stabiliti
dal
Consiglio
di
Amministrazione. A carico dei soci in
ritardo nei pagamenti decorrono interessi
nella
misura
annua
del
tasso
di
riferimento in vigore alla data in cui il
ritardo permane, maggiorato di 2 (due)
punti
percentuali,
fermo
restando
il
disposto dell'art. 2344 codice civile.
Articolo 8 Invariato
Finanziamenti soci
8.1 La Società avrà la facoltà di raccogliere a
titolo di finanziamento, presso i propri
soci e nel rispetto delle leggi e dei
regolamenti vigenti, i fondi necessari per
il conseguimento dell'oggetto sociale.
8.2 I finanziamenti dei soci, anche qualora
non
siano
eseguiti
in
proporzione
al
numero
delle
azioni
possedute,
non
producono
interessi,
salvo
diversa
delibera
del
Consiglio
di
Amministrazione.
Articolo 9 Invariato
9.1 Il domicilio dei soci, per quanto attiene ai
loro rapporti con la Società, si intende
eletto nel luogo risultante dal libro dei
soci.
9.2
La
qualità
di
azionista
comporta
l'adesione incondizionata allo statuto.
CAPO III
ASSEMBLEA
Articolo 10 Invariato
Convocazione dell'Assemblea
10.1 L'Assemblea rappresenta l'universalità
dei soci e le sue deliberazioni prese in
conformità
alla
legge
ed
al
presente
statuto obbligano e vincolano tutti i soci
anche
se
non
intervenuti,
astenuti
o
dissenzienti.
L'Assemblea,
sia
ordinaria
che
straordinaria, della Società è convocata
anche in luogo diverso dalla sede sociale
purché in Italia o in altro stato membro
dell'Unione Europea, mediante avviso da
pubblicarsi, nei termini di legge, sul sito
Internet della Società nonché con le altre
modalità
previste
dalla
Consob
con
proprio regolamento. L'Assemblea può
essere altresì convocata dal Consiglio di
Amministrazione su richiesta di tanti soci
che rappresentino almeno il ventesimo
del
capitale
sociale
ovvero,
previa
comunicazione
al
Presidente
del
Consiglio
di
Amministrazione,
dal
Collegio Sindacale o da almeno due
componenti dello stesso.
L'Assemblea
ordinaria
deve
essere
convocata almeno
una
volta all'anno,
entro il termine di centoventi giorni dalla
chiusura dell'esercizio sociale; quando
ne ricorrano le condizioni di legge, può
essere convocata entro centottanta giorni
dalla chiusura dell'esercizio.
10.2
Nell'avviso
di
convocazione
devono
essere indicati il giorno, l'ora e il luogo
dell'adunanza
nonché
l'elenco
delle
materie da trattare e le altre informazioni
richieste
dalle
vigenti
disposizioni
normative e regolamentari. Nello stesso
avviso potranno essere indicati il giorno,
l'ora
ed
il
luogo
per
l'adunanza
di
seconda
convocazione,
ed
eventualmente per l'adunanza di terza
convocazione,
qualora
la
prima
e
la
seconda andassero deserte.
10.3
I
soci
che,
anche
congiuntamente,
rappresentino almeno un quarantesimo
del
capitale
sociale
della
Società,
possono
richiedere, per
iscritto, entro
dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso
di convocazione dell'Assemblea, salvo
diverso
termine
previsto
dalla
legge,
l'integrazione dell'elenco delle materie da
trattare,
indicando
nella
domanda
gli
ulteriori argomenti da essi proposti. I soci
che richiedono l'integrazione dell'ordine
del giorno predispongono una relazione
sulle
materie
di
cui
propongono
la
trattazione, da consegnare al Consiglio di
Amministrazione entro il termine ultimo
per la presentazione della richiesta di
integrazione. Dell'integrazione all'elenco
delle
materie
che
l'Assemblea
dovrà
trattare, a seguito della richiesta di cui al
presente
paragrafo
10.3,
viene
data
notizia,
nelle
forme
prescritte
per
la
pubblicazione
dell'avviso
di
convocazione,
almeno
quindici
giorni
prima di quello fissato per l'Assemblea,
salvo
diverso
termine
previsto
dalla
legge.
Il Consiglio di Amministrazione mette a
disposizione del pubblico la relazione
accompagnata
dalle
proprie
eventuali
osservazioni,
contestualmente
alla
pubblicazione
della
notizia
d'integrazione,
sul
sito
internet
della
Società e con le altre modalità previste
dalla Consob con proprio Regolamento.
La richiesta di integrazione dell'elenco
delle materie da trattare ai sensi del
presente paragrafo 10.3, non è ammessa
per gli argomenti sui quali l'Assemblea
delibera, a norma di legge, su proposta
degli amministratori o sulla base di un
progetto
o
di
una
relazione
da
essi
predisposta.
Articolo 11 Invariato
Costituzione dell'Assemblea
11.1 L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea
straordinaria sono validamente costituite
e deliberano con le maggioranze stabilite
dalla legge.
Articolo 12 Invariato
Diritto di intervento all'Assemblea
12.1 Il diritto di intervento in Assemblea è
disciplinato dalle norme di legge, dallo
Statuto e dalle disposizioni contenute
nell'avviso di convocazione.
12.2 Per la legittimazione all'intervento in
Assemblea si osserva la disciplina di
legge. Coloro ai quali spetta il diritto di
voto
possono
farsi
rappresentare
mediante delega scritta nei limiti di legge;
delega
che
potrà
essere
notificata
mediante
posta
elettronica
certificata
ovvero nel rispetto delle modalità previste
con apposito regolamento dal Ministero
della Giustizia, secondo le forme che
verranno
indicate
nell'avviso
di
convocazione. I relativi documenti sono
conservati presso la Società. Spetta al
Presidente dell'adunanza constatare la
regolarità delle deleghe, e, in genere, il
diritto di intervento.
Articolo 13 Invariato
Presidenza dell'Assemblea
13.1
L'Assemblea
è
presieduta
dal
Presidente
del
Consiglio
di
Amministrazione. In mancanza di questi,
l'Assemblea
sarà
presieduta
dal
Vice
Presidente Vicario se nominato o, in sua
assenza o impedimento, dall'altro Vice
Presidente se nominato, o in caso di
assenza
o
impedimento
anche
di
quest'ultimo, da altra persona nominata
dall'Assemblea. L'Assemblea nomina il
segretario che può anche non essere
azionista.
Le
deliberazioni
dell'Assemblea
ordinaria
sono
fatte
constatare da apposito verbale firmato
dal Presidente e dal segretario; nei casi
di
legge
e
ogni
qualvolta
lo
ritenga
opportuno, il Presidente farà redigere il
verbale da un notaio.
13.2 Il Presidente dirige i lavori assembleari,
verifica
la
regolare
costituzione
dell'Assemblea,
accerta
l'identità
e
la
legittimazione dei presenti, regola il suo
svolgimento,
compresa
la
disciplina
dell'ordine e della durata degli interventi,
la
determinazione
del
sistema
di
votazione e il computo dei voti ed accerta
i risultati delle votazioni.
13.3 Le copie dei verbali certificate conformi
dal
Presidente
e
dal
redattore
fanno
prova ad ogni effetto di legge.
CAPO IV
AMMINISTRAZIONE
Articolo 14 Invariato
Consiglio di Amministrazione
14.1
La
Società
è
amministrata
da
un
Consiglio di Amministrazione composto
da un numero non inferiore a 3 (tre) e
non
superiore
a
9
(nove)
membri,
compreso il Presidente. L'Assemblea, nel
rispetto
della
disciplina
inerente
l'equilibrio
tra
i
generi,
dettata
dal
presente statuto, ne determina il numero,
all'atto della nomina, entro i limiti suddetti
nonché la durata che non potrà essere
superiore a tre esercizi. Gli amministratori
sono
rieleggibili.
Almeno
uno
dei
componenti
del
Consiglio
di
Amministrazione,
ovvero
due
se
il
Consiglio di Amministrazione è composto
da più di sette componenti, deve essere
in possesso dei requisiti di indipendenza
stabiliti
per
i
sindaci
dalle
vigenti
disposizioni di legge.
14.2 Se per dimissioni o altre cause viene
meno
la
maggioranza
degli
amministratori,
gli
altri
decadono
dall'incarico e deve essere convocata
senza indugio l'Assemblea per la nomina
del Consiglio di Amministrazione.
14.3 L'Assemblea può variare il numero degli
amministratori
anche
nel
corso
del
mandato e sempre entro i limiti di cui al
presente
articolo;
se
l'Assemblea
aumenta il numero degli Amministratori
provvede
alla
loro
nomina
con
le
medesime modalità indicate nel presente
articolo. Il mandato degli amministratori
così nominati cessa con quello degli
amministratori
al
momento
della
loro
nomina.
14.4 La nomina dei componenti il Consiglio di
Amministrazione avviene sulla base di
liste presentate da soci che da soli o
insieme
ad
altri
soci
rappresentino
almeno il 2,5% (due virgola cinque per
cento) del capitale della Società, ovvero
la diversa misura stabilita da Consob in
attuazione delle disposizioni vigenti. Ogni

socio, i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del Decreto legislativo n. 58/1998 e sue successive modifiche e integrazioni potranno presentare, ovvero concorrere a presentare, e votare una sola lista. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili ad alcuna lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni lista contiene un numero di candidati sino al massimo di nove elencati mediante un numero progressivo.

Le liste, che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre, devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore) dei candidati.

In ciascuna lista deve essere espressamente indicata la candidatura di almeno un soggetto, ovvero due nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette componenti, avente i requisiti di indipendenza previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge. Le liste devono essere depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalla legge e dalla Consob con proprio regolamento, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno produrre entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società la relativa certificazione rilasciata ai sensi di legge dagli intermediari abilitati. Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate (i) le informazioni relative sia all'identità dei soci che hanno presentato la lista sia alla percentuale di partecipazione dagli stessi detenuta; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano, sotto la propria responsabilità, la candidatura e attestano l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, inclusa l'eventuale indicazione, da parte degli stessi, dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge e di quelli indicati dal Codice di Autodisciplina; (iii) nonché il curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. L'avviso di convocazione potrà prevedere il deposito di eventuale ulteriore documentazione e dovrà indicare la quota di partecipazione per la presentazione delle liste. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni soggetto avente diritto al voto potrà votare una sola lista. I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre etc. secondo il numero dei consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

In caso di parità di quozienti per l'ultimo consigliere da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità, quello più anziano di età.

In ogni caso, almeno un amministratore dovrà essere tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti.

Qualora la composizione dell'organo collegiale che ne derivi non consenta il rispetto della disciplina inerente l'equilibrio tra i generi, dettata dal presente statuto, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina inerente l'equilibrio tra generi, dettata dal presente statuto. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

14.5 Qualora non sia stata assicurata la nomina di almeno un amministratore (ovvero due nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di

sette
componenti)
in
possesso
dei
requisiti di indipendenza previsti per gli
amministratori dalle vigenti disposizioni di
legge, il/i candidato/i, non indipendente/i
eletto/i
come
ultimo/i
in
ordine
progressivo in base alla lista presentata
dall'azionista
di
maggioranza
sarà/saranno sostituito/i, secondo l'ordine
progressivo di presentazione, dal primo
(e,
nel
caso,
anche
dal
secondo)
candidato/i
indipendente/i
non
eletto/i,
estratto/i dalla medesima lista, purché nel
rispetto
della
disciplina
inerente
l'equilibrio
tra
i
generi,
dettata
dal
presente statuto.
L'amministratore in possesso dei requisiti
di indipendenza previsti per i sindaci
dalle vigenti disposizioni di legge che,
successivamente alla nomina, perda detti
requisiti
deve
darne
immediata
comunicazione
al
Consiglio
di
Amministrazione;
l'amministratore,
inoltre, decade dalla carica nel caso in
cui
all'interno
del
Consiglio
di
Amministrazione venga meno il numero
minimo di consiglieri in possesso di detti
requisiti di indipendenza richiesto dalle
vigenti disposizioni di legge.
14.6
Nel
caso
in
cui
venga
presentata
un'unica lista, nel caso in cui non venga
presentata alcuna lista o nel caso in cui
non si tratti di eleggere l'intero Consiglio
di Amministrazione, l'Assemblea delibera
ai sensi e con le maggioranze di legge,
assicurando l'equilibrio tra generi previsto
dal presente statuto.
Se nel corso dell'esercizio vengono a
mancare, per qualsiasi motivo, uno o più
amministratori,
il
Consiglio
di
Amministrazione
provvederà
ai
sensi
dell'art. 2386 del codice civile. Se uno o
più degli amministratori cessati erano
stati tratti da una lista contenente anche
nominativi
di
candidati
non
eletti,
il
Consiglio di Amministrazione effettuerà la
sostituzione nominando, secondo l'ordine
progressivo, persone tratte dalla lista cui
apparteneva
l'amministratore
venuto
meno e che siano tuttora eleggibili e
disposte ad accettare la carica. Restano,
peraltro, salve le disposizioni di cui al
precedente
punto
14.5
volte
ad
assicurare la presenza, all'interno del
Consiglio di Amministrazione, del numero
di amministratori in possesso dei requisiti
di indipendenza previsti per i sindaci
dalle vigenti disposizioni di legge, nonché
le
disposizioni
volte
ad
assicurare
l'equilibrio tra generi previsto dal vigente
statuto.
14.7 Gli Amministratori sono assoggettati al
divieto di cui all'art. 2390 codice civile
salvo
che
siano
da
ciò
esonerati
dall'Assemblea.
Articolo 15 Invariato
Convocazione del Consiglio e sue
deliberazioni
15.1
Il
Consiglio
di
Amministrazione
é
convocato nel luogo indicato nell'avviso
di convocazione, anche in luogo diverso
dalla sede sociale, purché in Italia od in
paese
dell'Unione
Europea,
ogni
qualvolta ciò sia ritenuto necessario dal
Presidente, o ne sia fatta richiesta scritta
da almeno un terzo degli amministratori o
dal
Collegio
Sindacale
ovvero,
anche
individualmente, da ciascun componente
dello
stesso
secondo
quanto previsto
dalle applicabili disposizioni di legge.
La convocazione viene fatta almeno 5
(cinque) giorni prima della riunione e, nei
casi di urgenza, almeno 24 ore prima di
tale riunione, mediante invio a ciascun
amministratore
e
sindaco
effettivo
di
lettera
raccomandata,
telegramma,
telefax o messaggio di posta elettronica
con conferma dell'avvenuta ricezione.
In assenza di formalità di convocazione è
comunque
validamente
costituito
il
Consiglio qualora siano presenti tutti gli
amministratori e tutti i Sindaci effettivi.
15.2
È
ammessa
la
possibilità
che
le
adunanze del Consiglio si tengano per
teleconferenza
o
videoconferenza,
a
condizione
che
tutti
i
partecipanti
possano essere identificati e sia loro
consentito
seguire
la
discussione
ed
intervenire in tempo reale alla trattazione
degli argomenti affrontati. Verificandosi
questi requisiti, la riunione del Consiglio
si considererà tenuta nel luogo in cui si
trovano il Presidente e il segretario.
15.3 Per la validità delle deliberazioni del
Consiglio è necessaria la presenza della
maggioranza dei suoi membri in carica.
Le
deliberazioni
sono
prese
a
maggioranza
assoluta
degli
amministratori presenti. In casi di parità
prevale il voto di chi presiede la riunione.
15.4 I verbali delle adunanze consiliari sono
redatti dal segretario del Consiglio di
Amministrazione
e
sottoscritti
dal
Presidente dell'adunanza e dal segretario
stesso. Le copie dei verbali certificate
conformi dal Presidente e dal segretario
del Consiglio di Amministrazione fanno
prova a ogni effetto di legge.
Articolo 16 Invariato
Presidenza del Consiglio di
Amministrazione
16.1
Le
adunanze
del
Consiglio
sono
presiedute dal
Presidente
od,
in
sua
assenza
o
impedimento,
dal
Vice
Presidente
Vicario
se
nominato.
In
mancanza del Vice Presidente Vicario, le
adunanze saranno presiedute dal Vice
Presidente,
se
nominato
o,
in
sua
assenza
o
impedimento,
dall'Amministratore
più
anziano
per
carica o, in subordine, per età.
Articolo 17 Invariato
Poteri, funzioni e compensi del Consiglio
di Amministrazione
17.1
Il
Consiglio
di
Amministrazione
è
investito
dei
più
ampi
poteri
per
l'amministrazione
ordinaria
o
straordinaria
della
Società;
segnatamente, ha facoltà di compiere
tutti gli atti che ritenga opportuni od utili
per il raggiungimento degli scopi sociali,
esclusi soltanto quegli atti che la legge
riserva all'Assemblea.
Sono
inoltre
attribuite
al
Consiglio
di
Amministrazione
le
seguenti
competenze:
(i) la decisione di fusione nei casi di cui
agli articoli 2505 e 2505- bis;
(ii) l'istituzione e la soppressione di sedi
secondarie;
(iii) la riduzione del capitale sociale in
caso di recesso di soci;
(iv) l'adeguamento dello statuto sociale a
disposizioni normative;
(v) il trasferimento della sede sociale
nell'ambito della Provincia.
17.2 Oltre alle attribuzioni non delegabili a
norma di legge e a quelle attribuite dal
precedente punto 17.1, sono riservate
all'esclusiva competenza del Consiglio di
Amministrazione:
(a) l'acquisto,
la
sottoscrizione
e
il
trasferimento, in proprio, di azioni, di
quote
o
di
partecipazioni
in
altre
società, comprese le società di nuova
costituzione e il trasferimento di diritti
di opzione, salve le operazioni di mero
impiego di tesoreria;
(b) il
conferimento
di
beni
immobili
o
mobili ad
altre società, sia in via di

costituzione che già costituite;

  • (c) qualsiasi forma di prestito assunto dalla Società che superi il limite del 30% del patrimonio netto;
  • (d) la costituzione di ipoteche, gravami o altri diritti di garanzia di qualsiasi natura su tutto o su parti rilevanti delle obbligazioni, delle proprietà o del patrimonio della Società;
  • (e) l'approvazione del budget preventivo;
  • (f) la concessione a terzi di garanzie bancarie da parte della Società;
  • (g) la stipula di contratti aventi ad oggetto beni immobili, con la sola eccezione di contratti di locazione di immobili stipulati per lo svolgimento dell'attività sociale per periodi non maggiori di sei anni;
  • (h) l'acquisto, la vendita, la creazione, l'affitto, la stipulazione di licenze relativamente a brevetti, marchi, modelli, domini e/o siti internet, canali televisivi satellitari o via cavo, testate editoriali, diritti d'autore e assimilati e ogni diritto di proprietà intellettuale in genere, inerenti all'oggetto sociale;
  • (i) il conferimento di incarichi, consulenze, prestazioni non previste nei limiti di budget superiori a Euro 100.000 (centomila) a soggetti comunque estranei al Consiglio;
  • (j) la nomina e la revoca del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari secondo quanto
previsto dall'articolo 22.
Il
Consiglio
di
Amministrazione
deve
vigilare affinché il dirigente preposto alla
redazione
dei
documenti
contabili
societari disponga di adeguati poteri e
mezzi
per
l'esercizio
dei
compiti
allo
stesso attribuiti ai sensi di legge, nonché
sul
rispetto
effettivo
delle
procedure
amministrative e contabili.
17.3 Gli amministratori riferiscono al Collegio
Sindacale tempestivamente e comunque
con
periodicità
almeno
trimestrale
in
sede
di
riunione
del
Consiglio
di
Amministrazione
o
del
Comitato
Esecutivo, se nominato, ovvero anche
direttamente mediante nota scritta inviata
al
Presidente
del
Collegio
Sindacale,
sull'attività svolta e sulle operazioni di
maggior rilievo economico, finanziario e
patrimoniale effettuate dalla Società e
dalle
società
controllate.
Gli
amministratori riferiscono, in particolare,
sulle operazioni nelle quali essi abbiano
un interesse, per conto proprio o di terzi,
o che siano influenzate dall'eventuale
soggetto
che
esercita
l'attività
di
direzione e coordinamento.
17.4 Fermi i limiti di cui al precedente punto
17.2, il Consiglio può delegare, parte
delle
proprie
attribuzioni
e
dei
propri
poteri,
con
facoltà
di
sub
delega,
compreso l'uso della firma sociale ad uno
dei
suoi
membri,
con
la
qualifica
di
Amministratore
Delegato,
determinandone
le
facoltà
e
la
remunerazione.
17.5 Il Consiglio di Amministrazione può
inoltre costituire un Comitato Esecutivo
composto da alcuni dei suoi componenti,
tra cui il Presidente del Consiglio stesso.
Fermi i limiti di cui al punto 17.2, il
Comitato Esecutivo avrà i poteri ad esso
conferiti dal Consiglio all'atto della sua
istituzione.
Al
Comitato
Esecutivo
si
applicano, in quanto compatibili, le norme
previste
per
il
Consiglio
di
Amministrazione.
Il
Consiglio
di
Amministrazione può nominare direttori
generali, nonché institori, procuratori ad
e
mandatari
in
genere
per
negotia
determinati
atti
o
categorie
di
atti
scegliendoli tra dipendenti della Società o
terzi. Il Consiglio di Amministrazione può
istituire comitati, composti da membri del
Consiglio stesso, di natura consultiva e/o
propositiva, determinando il numero dei
membri di tali comitati e le funzioni ad
essi attribuite, ai sensi della normativa
vigente in materia di società con azioni
quotate nei mercati regolamentati.
Gli
organi
delegati,
se
nominati,
forniscono,
con
cadenza
almeno
trimestrale,
al
Consiglio
di
Amministrazione
adeguata
informativa
sul generale andamento della gestione e
sulla sua prevedibile evoluzione, nonché,
nell'esercizio
delle
rispettive
deleghe,
sulle operazioni di maggior rilievo, per le
loro
dimensioni
o
caratteristiche,
effettuate
dalla
Società
e
dalle
sue
controllate.
17.6 Il Direttore Generale di Fiera Milano
S.p.A.,
se
nominato,
potrà
essere
assunto
mediante
contratto
di
collaborazione o di dipendente. Esso è
nominato su proposta del Presidente del
Consiglio. La durata della carica è fissata
in tre esercizi e, comunque, la stessa non
potrà essere superiore alla durata del
Consiglio che ha proceduto alla relativa
nomina.
Il
Direttore
Generale
coadiuverà
l'Amministratore Delegato se nominato e
il Presidente nell'espletamento delle loro
funzioni, esercitando i compiti che gli
verranno
assegnati
dall'Amministratore
Delegato o dal Presidente nell'attività di
gestione.
17.7 Al Consiglio di Amministrazione verrà
attribuito, da parte della Assemblea, per il
periodo
di
durata
del
mandato,
un
emolumento
che
può
essere
anche
formato
da
una
parte
fissa
ed
una
variabile,
quest'ultima
commisurata
al
raggiungimento di determinati obiettivi.
Agli amministratori investiti di particolari
cariche
spetta
la
remunerazione
determinata
dal
Consiglio
di
Amministrazione,
sentito
il
parere
del
Collegio Sindacale.
Articolo 18 Invariato
Presidente e Vice Presidenti
18.1 Il Consiglio di Amministrazione – ove
l'Assemblea non vi abbia già provveduto
– elegge fra i propri membri il Presidente
della Società e può nominare fino a due
Vice Presidenti di cui uno Vicario tra i
Consiglieri eletti ai sensi del paragrafo
14.4.
18.2
La
carica
di
Presidente
e
di
Amministratore
Delegato
può
essere
associata.
18.3 In caso di assenza o di impedimento del
Presidente
le
sue
funzioni
sono
esercitate dal Vice Presidente Vicario se
nominato
e
in
caso
di
assenza
o
impedimento
di
quest'ultimo
dall'altro
Vice Presidente se nominato. Il semplice
esercizio delle funzioni da parte del Vice
Presidente è valido, nei confronti dei
terzi,
in
caso
di
assenza
e/o
dell'impedimento del Presidente.
Articolo 19 Invariato
Rappresentanza della Società
19.1
La
rappresentanza
della
Società
di
fronte a qualsivoglia Autorità Giudiziaria
od Amministrativa ed ai terzi, nonché la
firma sociale, spettano al Presidente del
Consiglio di Amministrazione. La firma
sociale e la rappresentanza di fronte ai
terzi e in giudizio spettano altresì agli
amministratori e ai procuratori a cui il
Consiglio di Amministrazione le abbia
delegate, entro i limiti della delega.
Articolo 20 Invariato

effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Le liste devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale della Società ovvero la diversa misura stabilita da Consob in attuazione delle disposizioni vigenti. Ogni azionista, i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del Decreto legislativo n. 58/1998 e sue successive modifiche e integrazioni, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del citato decreto, anche qualora agiscano per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, potranno presentare, o concorrere a presentare, e votare una sola lista. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili ad alcuna lista.

Fermo il caso di applicazione di un diverso termine di legge, le liste devono essere depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per

l'Assemblea in prima convocazione. Le
liste, inoltre, devono essere messe a
disposizione del pubblico, con le modalità
previste dalla legge e dalla Consob con
proprio
regolamento,
almeno
ventuno
giorni
prima
di
quello
fissato
per
l'Assemblea.
La
titolarità
della
quota
minima
necessaria
alla
presentazione
delle liste è determinata avendo riguardo
alle
azioni
che
risultano
registrate
a
favore del socio nel giorno in cui le liste
sono depositate presso la Società. Al fine
di comprovare la titolarità del numero di
azioni
necessario
alla
presentazione
delle liste, gli azionisti dovranno produrre
entro
il
termine
previsto
per
la
pubblicazione delle liste da parte della
Società la relativa certificazione rilasciata
ai
sensi
di
legge
dagli
intermediari
abilitati.
Unitamente
a
ciascuna
lista,
entro i termini sopra indicati, devono
essere
depositate
i)
le
informazioni
relative all'identità dei soci che hanno
presentato la lista e la percentuale di
partecipazione
da
essi
complessivamente
detenuta
e
la
certificazione dalla quale risulti la titolarità
di tale partecipazione; ii) le dichiarazioni
con le quali i singoli candidati accettano
la
candidatura
e
attestano,
sotto
la
propria
responsabilità,
l'inesistenza
di
cause di ineleggibilità e di incompatibilità
anche con riferimento al limite al cumulo
degli incarichi di cui al paragrafo 20.1,

l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, nonché (iii) il curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. In aggiunta a quanto previsto dai punti che precedono, nel caso di presentazione di una lista da parte di soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società, tale lista dovrà essere corredata da una dichiarazione dei soci che la presentano, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con uno o più soci di riferimento definiti dalla normativa vigente. L'avviso di convocazione potrà prevedere il deposito di eventuale ulteriore documentazione e dovrà indicare la quota di partecipazione per la presentazione delle liste. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non è collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti. Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non è collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti.

In caso di parità di voti tra le prime due liste si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti e che non risultino collegate, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti. In caso di ulteriore parità tra liste, prevarrà quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione azionaria ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci. Qualora la composizione dell'organo collegiale nella categoria dei Sindaci effettivi o dei Sindaci supplenti, non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione, l'ultimo eletto, della lista risultata prima per numero di voti, appartenente al genere più rappresentato è sostituito per assicurare l'ottemperanza al requisito, dal primo candidato non eletto della stessa lista e della stessa sezione, appartenente al genere meno rappresentato. La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista risultata seconda per numero di voti e che non è collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti. Ove vengano meno i requisiti richiesti dalla normativa o dallo Statuto, il Sindaco decade dalla carica. In caso di sostituzione di un Sindaco eletto nella lista risultata prima per numero di voti, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In caso di sostituzione di un Sindaco eletto nella lista risultata seconda per numero di voti e che non è collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti, subentra il Sindaco supplente indicato nella medesima lista ovvero, in mancanza, il candidato non eletto collocato in tale lista secondo l'ordine di presentazione ovvero, in subordine ancora, il candidato della lista di minoranza che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti, secondo l'ordine progressivo di presentazione. Qualora sia necessario provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e/o supplenti per integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione di un Sindaco effettivo e/o supplente tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge senza vincolo di lista se l'applicazione del criterio di cui al paragrafo che precede non sia idonea ad integrare il Collegio Sindacale. Nel caso in cui sia necessario provvedere alla nomina dei Sindaci tratti dalla lista risultata seconda per numero di voti e che non è collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti, l'Assemblea procede con

le maggioranze di legge, fermo restando

che nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese dalla vigente normativa, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti a un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 58/98, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in Assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.

Le procedure di sostituzione di cui ai commi che precedono devono in ogni caso assicurare il rispetto della disciplina inerente l'equilibrio tra generi.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge assicurando l'equilibrio tra generi.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché visionare e trasmettere documenti. Verificandosi tali requisiti,

l'adunanza
del
Collegio
Sindacale
si
considererà tenuta nel luogo in cui si
trova colui che presiede la riunione e
colui che ne redige il verbale, al fine di
consentire la stesura e la sottoscrizione
del verbale sul relativo libro.
Articolo 21 Invariato
Controllo contabile
21.1 Il controllo contabile è esercitato da una
società di revisione iscritta nel registro
istituito presso il Ministero della Giustizia,
nominata e funzionante ai sensi di legge.
Articolo 22 Invariato
Dirigente preposto alla redazione di
documenti contabili societari
22.1 Il Consiglio di Amministrazione, previo
parere
obbligatorio
del
Collegio
Sindacale, nomina il Dirigente Preposto
alla redazione dei documenti contabili
societari, conferendogli adeguati mezzi e
poteri per l'espletamento dei compiti allo
stesso attribuiti. La durata della carica del
Dirigente
Preposto,
salvo
revoca
del
Consiglio di Amministrazione, sentito il
parere del Collegio Sindacale, è fissata in
tre esercizi e, comunque, non può essere
superiore alla durata del Consiglio di
Amministrazione che ha proceduto alla
relativa nomina. Il Dirigente Preposto è
rieleggibile. Il Dirigente Preposto deve
essere
esperto
in
materia
di
amministrazione, finanza e controllo e
deve possedere i medesimi requisiti di
onorabilità previsti per i sindaci dalle
vigenti disposizioni di legge. La perdita di
tali requisiti comporta la decadenza dalla
carica che dovrà esser dichiarata dal
Consiglio di Amministrazione entro trenta
giorni dalla conoscenza del difetto.
22.2 Il Dirigente Preposto esercita i poteri e
le competenze allo stesso attribuiti in
conformità a quanto previsto dalle vigenti
disposizioni normative.
BILANCIO E UTILI
Articolo 23 Invariato
Esercizio Sociale
23.1
L'esercizio
sociale
si
chiude
al
31
dicembre di ogni anno.
Articolo 24 Invariato
Bilancio e utili
24.1 Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di
Amministrazione provvede, in conformità
alle prescrizioni di legge, alla redazione
del
bilancio.
Il
bilancio
dovrà
essere
assoggettato a revisione contabile da
società iscritta nel registro istituito presso
il Ministero della Giustizia, nominata e
funzionante ai sensi di legge.
24.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa
deduzione di almeno il 5% per la riserva
legale, nei limiti di legge, devono essere
destinati
secondo
la
deliberazione
dell'assemblea.
24.3 Il Consiglio di Amministrazione può
deliberare la distribuzione di acconti sui
dividendi nei modi e nelle forme di legge.
Articolo 25 Invariato
Dividendi
25.1
I
dividendi
non
riscossi
entro
il
quinquennio
dal
giorno
in
cui
sono
diventati esigibili sono prescritti a favore
della Società.
Articolo 26 Invariato
Recesso
26.1 Il diritto di recesso spetta soltanto nei
casi
in
cui
esso
è
inderogabilmente
previsto
dalla
legge.
Non
costituisce
causa di recesso il mancato concorso di
uno
dei
soci
all'approvazione
delle
deliberazioni riguardanti la proroga del
termine di durata della Società ovvero
l'introduzione o la rimozione di vincoli alla
circolazione delle azioni.
Il diritto di recesso è esercitato nei modi e
termini di cui alle vigenti disposizioni di
legge.
Articolo 27 Invariato
Scioglimento e liquidazione della Società
27.1 La Società si scioglie per le cause e
secondo
le
procedure
previste
dalla
legge.
LEGGE APPLICABILE
Articolo 28 Invariato
28.1
Per
tutto
quanto
non
previsto
dal
presente statuto, trovano applicazione le

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.