Pre-Annual General Meeting Information • Mar 18, 2016
Pre-Annual General Meeting Information
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NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE:
Consiglio di Amministrazione
4 marzo 2016
Signori Azionisti,
in occasione dell'approvazione del bilancio di Datalogic S.p.A. (in seguito, anche, "Società" o "Datalogic") al 31 dicembre 2015, sarete anche chiamati a deliberare in merito al punto n. 2 all'ordine del giorno dell'Assemblea:
ciò in considerazione del fatto che il Collegio Sindacale della Società attualmente in carica - nominato dall'Assemblea degli Azionisti del 23 aprile 2013 - è in scadenza per compiuto mandato con l'approvazione del citato bilancio.
L'Assemblea è, pertanto, chiamata a nominare n. 3 Sindaci effettivi - di cui uno Presidente - e n. 3 Sindaci supplenti, che dureranno in carica per 3 esercizi (scadendo, dunque, con l'approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2018), nonché a definire il relativo compenso, conto tenuto sia della normativa, anche regolamentare e auto-regolamentare, vigente (riportata nell'appendice normativa in calce alla presente Relazione) sia di quanto definito dall'art. 21 dello Statuto sociale (riportato, anch'esso, in calce alla presente Relazione).
Con riferimento alla nomina del Presidente dell'organo di controllo della Società, si precisa che l'Assemblea degli Azionisti sarà chiamata ad adottare tale deliberazione nel solo caso in cui non sia possibile individuarlo per effetto dell'applicazione del meccanismo del voto di lista di cui infra. L'art. 21 dello Statuto sociale prevede, infatti, che la nomina del Collegio Sindacale della Società avvenga per il tramite del cd. sistema del "voto di lista", con ciò assicurando alle cd. "minoranze", in caso di presentazione di almeno due liste (non collegate tra loro), la nomina di un Sindaco effettivo, in qualità di Presidente, e di un Sindaco supplente.
Hanno diritto di presentare liste di candidati per la nomina dell'organo di controllo della Società – liste che devono essere depositate presso la sede della Società almeno 25 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale – i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari (al momento del deposito delle liste medesime) di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero nella minor misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Consob, con l'obbligo di comprovarne la titolarità entro il termine previsto per la pubblicazione delle stesse liste da parte della Società, vale a dire almeno 21 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale.
In proposito, si informa che la Consob ha confermato nella medesima misura del 2,5% (prevista dallo Statuto sociale) la soglia per la presentazione di liste di candidati1.
Qualora entro il termine ultimo per la presentazione delle liste di candidati per la nomina dell'organo di controllo (i.e. 25 giorni prima dell'Assemblea) risulti essere stata presentata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino tra loro collegati ai sensi della normativa, anche regolamentare, applicabile, potranno essere presentate ulteriori liste sino al terzo giorno successivo a tale termine (i.e. sino al 22° giorno antecedente all'Assemblea); in tal caso, la soglia richiesta per la loro presentazione è ridotta alla metà e, dunque, all'1,25% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.
Gli uffici della Società provvederanno a dare informativa al mercato, mediante comunicato stampa, dell'eventuale "ri-apertura" dei termini per la presentazione delle liste. Si applicheranno, anche in questo caso, le medesime prescrizioni (precedentemente indicate) relativamente (i) al momento in cui i soci, da soli o insieme ad altri soci, dovranno essere titolari della partecipazione azionaria richiesta per la presentazione della lista (i.e. si fa riferimento al giorno del deposito della stessa presso la sede della Società) e (ii) all'obbligo di comprova di quanto al punto (i) che precede (i.e. almeno 21 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea).
Le liste dei candidati per la nomina dell'organo di controllo della Società saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet www.datalogic.com e con le altre modalità previste dalla Consob almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea.
1 Delibera Consob n. 19499 del 28 gennaio 2016.
Ogni socio non può presentare - o concorrere a presentare – né votare più di una lista (neppure per interposta persona o società fiduciaria); i soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.
Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
I sindaci "uscenti" sono rieleggibili.
Le liste di candidati devono essere necessariamente articolate in n. 2 distinte sezioni:
Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi all'interno dell'organo di controllo, le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono, inoltre, includere, tanto ai primi due posti della sezione Sindaci effettivi, quanto ai primi due posti della sezione Sindaci supplenti, candidati di genere diverso.
Inoltre, al fine di garantire, in ogni caso, la sussistenza dei requisiti di professionalità di cui all'art. 1, comma 1 del D.M. 162 del 30 marzo 2000 (riportato nell'appendice normativa in calce alla presente Relazione), con riferimento alle liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre, si raccomanda di includere tra i primi due posti di entrambe le sezioni almeno un candidato individuato tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.
Ai sensi di quanto prescritto dallo Statuto sociale e dalla normativa vigente, ogni lista - debitamente sottoscritta dai soci che la presentano - dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
in caso di "lista di minoranza" (vale a dire lista presentata da parte dei soli soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa), una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies del cd. Regolamento Emittenti (riportato nell'appendice normativa in calce alla presente Relazione) con quest'ultimi (vale a dire i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa). Inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui alla Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 (riportata nell'appendice normativa in calce alla presente Relazione), si raccomanda ai soci che presentino una "lista di minoranza" di fornire, altresì, le ulteriori informazioni indicate al paragrafo 3 della citata Comunicazione Consob;
Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni previste dall'articolo 21 dello Statuto sociale e, più in generale, dalla normativa vigente applicabile saranno considerate come non presentate.
All'elezione si procederà come di seguito precisato:
In caso di parità di voti tra 2 (due) (o più) liste, risulterà eletto sindaco il candidato più anziano di età.
Oltre alla nomina dei componenti (effettivi e supplenti) del Collegio Sindacale, si rende, altresì, necessario deliberare in ordine all'attribuzione del compenso annuale loro spettante per la carica, attualmente stabilito in euro 25 mila per il Presidente del Collegio Sindacale e in euro 20 mila per ciascuno dei Sindaci effettivi.
Nella determinazione del compenso da attribuire ai componenti il Collegio Sindacale, Vi invitiamo a tenere in considerazione, come prescritto dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, l'impegno richiesto anche in considerazione del ruolo ricoperto, nonché le caratteristiche dimensionali e settoriali dell'impresa.
Ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione, conto tenuto:
Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) membri effettivi e da 3 (tre) supplenti che saranno nominati dall'assemblea in conformità a quanto qui di seguito stabilito.
Qualora le azioni della società siano quotate su un mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente, la nomina del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo e nel rispetto del criterio che garantisce l'equilibrio tra i generi di cui all'art. 148, comma 1-bis, D.Lgs. 58/1998. La lista si compone di 2 (due) sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.
Le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere, tanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai sindaci effettivi, quanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai sindaci supplenti, candidati di genere diverso.
Hanno diritto a presentare liste di candidati soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento, percentuale determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede sociale) del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria sottoscritto al momento della presentazione della lista ovvero quella diversa e minore percentuale del capitale sociale stabilita in conformità alle norme di legge o regolamentari in vigore al momento della nomina.
Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse.
Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano incarichi di amministrazione e/o di controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge, dai regolamenti vigenti e dalle altre disposizioni applicabili o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile. I sindaci uscenti sono rieleggibili. I sindaci sono scelti tra soggetti in possesso di requisiti di onorabilità e professionalità in conformità al Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, specificandosi, in merito a quanto previsto all'articolo 1, comma 2, let. b) e let. c) di tale decreto, che sono da intendersi strettamente attinenti all'attività della Società: le attività delle telecomunicazioni, dell'informatica, della telematica, dell'elettronica e della multimedialità, nonché le materie inerenti le discipline giuridiche privatistiche ed amministrative, le discipline economiche, quelle relative alla ragioneria, all'organizzazione e revisione aziendale.
Le liste devono essere depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale.
Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche, unitamente ai curricula vitae di ciascun candidato, contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ogni candidato. Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra sono considerate come non presentate.
Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.
All'elezione dei sindaci si procede come segue:
dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) membri effettivi e due supplenti;
dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il terzo membro effettivo, al quale sarà inoltre conferita la carica di Presidente del Collegio Sindacale e l'altro membro supplente.
In caso di parità di voti tra 2 (due) (o più) liste, risulterà eletto sindaco il candidato più anziano di età.
Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e il candidato indicato al primo posto della lista risulta eletto Presidente del Collegio Sindacale.
Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.
In caso di sostituzione di un sindaco effettivo, subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, nel rispetto di quanto previsto per la nomina del Presidente e nel rispetto del criterio che garantisce l'equilibrio tra i generi di cui all'art. 148, comma 1-bis, D.Lgs. 58/1998.
Fermo restando in ogni caso il rispetto del criterio che garantisce l'equilibrio tra i generi di cui all'art. 148, comma 1-bis, D.Lgs. 58/1998, le precedenti statuizioni in materia di nomina dei sindaci non si applicano nelle assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti e del Presidente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza di sindaci, ovvero a seguito di mancata regolare presentazione di almeno una lista da parte della minoranza. In tali casi l'assemblea delibera secondo i quorum previsti nell'art. 12 dello statuto, fatto salvo il diritto degli azionisti di minoranza - qualora abbiano regolarmente presentato una o più liste - alla nomina di un sindaco effettivo (che ricoprirà la carica Presidente del Collegio) e di un supplente.
All'atto della nomina l'assemblea determina l'emolumento spettante ai sindaci.
Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.
a) il numero, non inferiore a tre, dei membri effettivi;
b) il numero, non inferiore a due, dei membri supplenti;
1-bis. L'atto costitutivo della società stabilisce, inoltre, che il riparto dei membri di cui al comma 1 sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri effettivi del collegio sindacale. Tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi. Qualora la composizione del collegio sindacale risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000 e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma.
2-bis. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza.
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.
4-bis. Al consiglio di sorveglianza si applicano le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 2 e 3.
4-ter. Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 3. Il rappresentante della minoranza è il membro del consiglio di amministrazione eletto ai sensi dell'articolo 147 ter, comma 3 .
4-quater. Nei casi previsti dal presente articolo, la decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione o, nelle società organizzate secondo i sistemi dualistico e monistico, dall'assemblea entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia, vi provvede la Consob, su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o qualora abbia avuto comunque notizia dell'esistenza della causa di decadenza.
Con regolamento della Consob sono stabiliti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, possono assumere presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob stabilisce tali limiti avendo riguardo all'onerosità e alla complessità di ciascun tipo di incarico, anche in rapporto alla dimensione della società, al numero e alla dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, nonché all'estensione e all'articolazione della sua struttura organizzativa.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2400, quarto comma, del codice civile, i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, informano la Consob e il pubblico, nei termini e modi prescritti dalla stessa Consob con il regolamento di cui al comma 1, circa gli incarichi di amministrazione e controllo da essi rivestiti presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob dichiara la decadenza dagli incarichi assunti dopo il raggiungimento del numero massimoprevisto dal regolamento di cui al primo periodo.
L'art. 148, comma 3, del TUF, nella versione innovata dalla Legge sul Risparmio, prevede alla lettera c), quale causa di incompatibilità per la nomina a componente dell'organo di controllo di un emittente, la sussistenza con vari soggetti [la società o le società da questa controllate o le società che la controllano o quelle sottoposte a comune controllo ovvero gli amministratori della società e i soggetti di cui alla lettera b) della medesima norma] di rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero "di altri rapporti di natura" patrimoniale o "professionale che ne compromettano l'indipendenza".
La medesima incompatibilità è applicabile ai membri del Consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione per effetto del richiamo al comma 3 dell'art. 148 del TUF, contenuto nei successivi commi 4-bis e 4-ter.
In considerazione della novità della norma e dell'attribuzione alla Consob ex art. 148, comma 4-quater di compiti di vigilanza in merito alla sussistenza di tale incompatibilità, si rende necessario fornire, con la presente comunicazione, elementi utili per comprendere quali relazioni possano rientrare tra gli "altri rapporti di natura professionale", nonché dare indicazioni circa gli elementi da considerare per valutare se tali rapporti siano idonei a compromettere l'indipendenza dei componenti dell'organo di controllo.
La sussistenza di altri rapporti di natura "professionale" tra i membri dell'organo di controllo e i soggetti indicati nella norma (in particolare, gli amministratori) richiede infatti, per affermare l'incompatibilità, un'ulteriore verifica circa la compromissione dell'indipendenza, diversamente da quanto previsto per i rapporti di lavoro autonomo, rilevanti di per sé.
La nozione di "rapporti di natura professionale"
Il riferimento ai "rapporti di natura professionale" introdotto dalla Legge sul Risparmio nel dicembre 2005 presenta difficoltà interpretative dovute all'assenza nel nostro ordinamento di una definizione univoca di tali rapporti.
L'intervento operato dalla suddetta legge assegna ad "altri" rapporti di natura professionale una rilevanza autonoma rispetto a quelli di natura patrimoniale o di lavoro autonomo, già presenti nella norma.
Sono pertanto presi in considerazione rapporti che, pur avendo natura professionale, non sono necessariamente patrimoniali o caratterizzati dall'esistenza di un rapporto di "lavoro" o dallo svolgimento della professione a favore di una delle parti del rapporto. Possono corrispondere a tali caratteristiche casi nei quali sia configurabile una relazione tra i soggetti interessati che non risponda allo schema semplice prestatore/destinatario ma ad un diverso schema, quale, ad esempio, quello cooperativo.
La cooperazione nello svolgimento della professione, nelle diverse forme in cui è prospettabile, costituisce quindi un "altro" rapporto di natura professionale suscettibile di essere valutato ai sensi della norma in esame per verificare se incida sull'indipendenza del componente dell'organo di controllo. In altri termini, possono considerarsi "di natura professionale" anche rapporti di cooperazione fra professionisti: in tale accezione, la qualificazione "di natura professionale" fa riferimento, piuttosto che alla prestazione della professione a favore di qualcun altro, all'attinenza del rapporto allo svolgimento della professione.
La forma di cooperazione fra professionisti più comunemente usata è quella dell'associazione. Sono però configurabili altre forme di cooperazione (ad esempio uno svolgimento continuativo in comune di incarichi professionali da parte di soggetti che rimangano formalmente titolari di studi autonomi); esistono inoltre diverse forme di associazione professionale, che vanno dalla semplice comunanza di mezzi strumentali all'esercizio dell'attività a forme strutturate attraverso meccanismi gerarchici e di ripartizione del lavoro e dei proventi.
Si ritiene che la norma dia rilievo ad ogni tipo di cooperazione nell'esercizio della professione, lasciando alla successiva valutazione circa l'idoneità a compromettere l'indipendenza del componente dell'organo di controllo eventuali distinzioni tra le diverse forme.
Elementi utili per la valutazione sulla compromissione dell'indipendenza
La sussistenza di "altri rapporti di natura professionale" tra un componente dell'organo di controllo di una società quotata e un altro soggetto, in particolare un amministratore, è, come visto, ritenuta dal legislatore causa di incompatibilità per il suddetto componente soltanto se detti rapporti compromettono l'indipendenza del soggetto investito di tali funzioni.
Con particolare riferimento all'associazione professionale, considerata l'esistenza di più modelli di associazione, non è il dato formale della sua presenza ad essere decisivo al fine di stabilire se il rapporto comprometta l'indipendenza del singolo membro nell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite; non si può in proposito prescindere da un esame caso per caso, anche se è possibile individuare indici oggettivi in presenza dei quali una tale minaccia può considerarsi sussistente.
In linea generale, si può affermare che sussiste un "rapporto di natura professionale" tra amministratore e componente dell'organo di controllo in grado di compromettere l'indipendenza del secondo ai fini dell'art. 148, comma 3, lett. c) del TUF in tutti i casi in cui il rapporto determini un abituale svolgimento in comune della professione o, comunque, una stabile influenza dell'uno sull'altro nello svolgimento dell'attività professionale.
Nel particolare caso dell'appartenenza ad una associazione professionale assumono pertanto rilievo associazioni strutturate in modo da dar luogo ad una stabile e continuativa relazione professionale. Allo stato attuale, possono individuarsi almeno quattro ipotesi in cui una situazione del genere si verifica e che, singolarmente prese, danno luogo ad una compromissione dell'indipendenza, ferma restando la possibilità di configurare altre ipotesi di minaccia di quest'ultima in relazione agli eventuali sviluppi della prassi operativa dell'attività professionale.
Prima ipotesi è quella di un'associazione che preveda l'affidamento degli incarichi professionali non a singoli ma ad un'entità collettiva, con successiva ripartizione interna del lavoro secondo criteri organizzativi prestabiliti.
Tale ipotesi, tendenzialmente estranea al caso delle professioni per le quali norme di legge richiedano la natura individuale dell'incarico, renderebbe la relazione professionale tra i componenti dell'associazione sostanzialmente inestricabile, diventando difficile distinguere a chi facciano capo i diversi incarichi.
Seconda ipotesi è quella in cui vi sia soltanto la spendita di un nome collettivo, di solito comprensivo dei nomi di tutti i soci, fermo restando che gli specifici incarichi vengono conferiti ai singoli professionisti appartenenti all'associazione. In tali casi, la compromissione dell'indipendenza del socio/componente dell'organo di controllo di una quotata potrebbe comunque aversi qualora alla spendita del nome collettivo sia unita anche un'organizzazione del lavoro all'interno dell'associazione che, prescindendo dall'individualità degli incarichi, comporti una trattazione in comune degli stessi, secondo ripartizioni, ad esempio, "per materia". In tal caso si riproporrebbe, nonostante l'individualità formale degli incarichi, la situazione della prima ipotesi sopra formulata.
Un terzo caso in cui appare configurabile la compromissione è quello dell'esistenza, all'interno dell'associazione, di un rapporto di natura gerarchica tra amministratore e membro dell'organo di controllo, nel senso che il primo assume o contribuisce ad assumere decisioni in grado di incidere sulle prospettive di avanzamento del secondo ovvero sulla sua esclusione dall'associazione. Tale situazione determina un metus reverenziale che appare, fra l'altro, difficilmente superabile da eventuali vincoli che il socio/amministratore si autoimponga. Un qualche rilievo potrebbero, invece, avere limiti che comportino una sua completa
astensione da decisioni che possano riguardare la carriera del componente dell'organo di controllo, se imposti dalla medesima fonte (ad esempio lo statuto dell'associazione) che istituisce il rapporto gerarchico.
Quarta ipotesi di stabilità e continuità della collaborazione professionale è quella di un rapporto associativo con condivisione degli utili provenienti dall'attività professionale di ciascuno degli associati. In questo caso, pur non essendo necessariamente presente uno svolgimento comune o l'affidamento ad un'organizzazione comune dell'attività professionale, vi è una suddivisione del suo ricavato, che ne costituisce, dal punto di vista del professionista, il principale frutto. In sostanza, il corrispettivo che ciascuno degli associati percepisce per la propria attività va a remunerare anche gli altri associati, con la conseguenza che ciascuno di essi ha un interesse concreto all'ampliamento delle capacità attrattive di clientela dell'altro. Una tale relazione ben potrebbe compromettere l'indipendenza di giudizio del membro dell'organo controllante nei confronti dell'amministratore controllato socio della medesima associazione.
Le suddette situazioni assumono rilievo, in particolare, se le associazioni professionali sono caratterizzate dalla presenza di clausole di sostanziale esclusività e, dunque, riguardino tendenzialmente l'intera attività professionale dei soggetti coinvolti e non aspetti marginali della stessa. Si ha una tale ipotesi, ad esempio, nei casi in cui: (i) gli statuti escludano la possibilità per i soci di prestare attività in proprio o presso altri studi professionali, o (ii) confluiscano nel reddito globale dell'associazione anche i compensi eventualmente percepiti dai soci in ragione di incarichi collegabili alla rispettiva attività professionale.
Inoltre, gli indici sopra rappresentati sono presi in considerazione in quanto danno luogo a legami in grado di compromettere l'indipendenza del componente dell'organo di controllo a prescindere dalla loro significatività di tipo quantitativo.
A ciò si deve aggiungere che, con riferimento alla quarta ipotesi, tra i vari componenti di un'associazione professionale il cui statuto preveda, tra l'altro, la suddivisione degli utili dell'attività professionale dagli stessi svolta, è ravvisabile anche un rapporto "di natura patrimoniale", per la semplice considerazione che il reddito di ciascun partecipante all'associazione deriva, anche, dal ricavato dell'attività svolta da ciascuno degli altri.
A tal proposito si sottolinea che, avendo il legislatore attribuito autonomo rilievo alle due categorie dei rapporti di natura patrimoniale e di natura professionale come cause distinte di incompatibilità dei componenti dell'organo di controllo, qualora il rapporto tra questi ultimi soggetti e un amministratore sia già compreso tra quelli di "natura professionale" idonei a comprometterne l'indipendenza, non è formalmente necessaria (anche se può confermare eventuali conclusioni sull'esistenza di situazioni di incompatibilità per i soggetti interessati) un'ulteriore indagine sull'esistenza di altre cause di incompatibilità e, conseguentemente, sull'eventuale rilevanza dello stesso rapporto come avente, altresì, "natura patrimoniale".
Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea scelgono tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, almeno due dei sindaci effettivi, se questi sono in numero superiore a tre e, in entrambi i casi, almeno uno dei sindaci supplenti.
I sindaci che non sono in possesso del requisito previsto dal comma 1 sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ovvero
c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.
Gli statuti possono prevedere ulteriori condizioni aggiuntive per la sussistenza dei requisiti di professionalità previsti dai commi precedenti.
a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria.
Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'arti- colo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.
Il divieto di cui ai commi 4 e 5 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agentedi cambio.
b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
Il consiglio di amministrazione delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, accerta la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2.
Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, l'accertamento della sussistenza delle situazioni previste dall'articolo 1, commi 4 e 5, e dall'articolo 2, è effettuato dal consiglio di amministrazione delle società sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.
a) "azioni quotate": le azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo;
b) "capitale sociale": il capitale costituito dalle azioni quotate;
c) "capitalizzazione di mercato": la media della capitalizzazione delle azioni quotate nell' ultimo trimestre dell'esercizio sociale;
d) "flottante": la percentuale di capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto non rappresentata dalle partecipazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 120 del Testo unico e dalle partecipazioni conferite in patti parasociali previsti dall'articolo 122 del Testo unico;
e) "soci di riferimento": i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;
f) "gruppo": il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo;
g) "rapporti di parentela": i rapporti fra un socio e quei familiari che si ritiene possano influenzare, o essere influenzati, dal socio stesso. Tali familiari possono includere: il coniuge non separato legalmente, i figli anche del coniuge, il convivente e i figli del convivente, le persone a carico del socio, del coniuge non separato legalmente e del convivente.
a) rapporti di parentela;
b) appartenenza al medesimo gruppo;
c) rapporti di controllo tra una società e coloro che la controllano congiuntamente;
d) rapporti di collegamento ai sensi dell'articolo 2359, comma 3 del codice civile, anche con soggetti appartenenti al medesimo gruppo;
e) svolgimento, da parte di un socio, di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di responsabilità strategiche, nell'ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio;
f) adesione ad un medesimo patto parasociale previsto dall'articolo 122 del Testo unico avente ad oggetto azioni dell'emittente, di un controllante di quest'ultimo o di una sua controllata.
Fatti salvi i casi di sostituzione, l'elezione del sindaco di minoranza ai sensi dell'articolo 148, comma 2 del Testo unico è contestuale all'elezione degli altri componenti dell'organo di controllo.
Ciascun socio può presentare una lista per la nomina di componenti del collegio sindacale. Lo statuto può richiedere che il socio o i soci che presentano una lista siano titolari al momento della presentazione della stessa di una quota di partecipazione non superiore a quella determinata ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1 del Testo unico.
Le liste recano i nominativi:
a) nel caso di elezione del collegio sindacale, di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di sindaco supplente;
b) nel caso di elezione del consiglio di sorveglianza, di due o più candidati.
I nominativi dei candidati sono contrassegnati da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.
a) delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
b) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144 quinquies con questi ultimi;
c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura.
4-ter. Le società consentono ai soci che intendano presentare le liste di effettuare il deposito tramite almeno un mezzo di comunicazione a distanza, secondo modalità, dalle stesse stabilite e rese note nell'avviso di convocazione dell'assemblea, che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito.
4-quater. La titolarità della partecipazione complessivamente detenuta indicata nel comma 4, lettera a), è attestata anche successivamente al deposito delle liste, purché almeno ventun giorni prima della data dell'assemblea, mediante l'invio delle comunicazioni previste dall'articolo 23 del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, come successivamente modificato.
Nel caso in cui alla data di scadenza del termine indicato nel comma 4 sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che, in base a quanto stabilito nel comma 4, risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144-quinquies, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data, fermo restando quanto previstodall'articolo 147-ter, comma 1-bis, ultimo periodo, del Testo unico. In tal caso le soglie eventualmente previste dallo statuto, ai sensi del comma 2, sono ridotte alla metà.
Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
È eletto sindaco effettivo il candidato indicato al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati ai soci di riferimento ai sensi dell'articolo 148, comma 2 del Testo unico. È eletto sindaco supplente il candidato alla relativa carica indicato al primo posto nella stessa lista.
Possono altresì essere nominati, se lo statuto lo prevede, ulteriori sindaci supplenti o consiglieri di sorveglianza destinati a sostituire il componente di minoranza, individuati tra gli altri candidati della lista di cui al comma precedente o, in subordine, fra i candidati collocati nella lista di minoranza risultata seconda per numero di voti.
Gli statuti non possono prevedere una percentuale o un numero minimo di voti che le liste devono conseguire. Gli statuti stabiliscono criteri per l'individuazione del candidato da eleggere nel caso di parità tra le liste.
Nel caso in cui lo statuto preveda l'elezione di più di un sindaco di minoranza i posti si ripartiscono proporzionalmente secondo i criteri previsti dallo statuto stesso.
Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il sindaco di minoranza, subentra il sindaco supplente di cui al comma 7. In mancanza di quest'ultimo, subentrano i sindaci supplenti o i consiglieri di sorveglianza nominati ai sensi del comma 8.
L'assemblea prevista dall'articolo 2401, comma 1 del codice civile e, nel caso in cui l'emittente adotti il modello dualistico, dall'articolo 2409-duodecies, comma 7 del codice civile, procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.
La Consob pubblica, entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo, tramite strumenti anche informatici di diffusione delle informazioni.
Nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli organi di amministrazione e controllo è indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.
a) per i candidati alla carica di sindaco, delle informazioni e della documentazione indicate nell' articolo 144-sexies, comma 4;
b) per i candidati alla carica di amministratore:
b.1) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
b.2) della dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del Testo unico e/o dei requisiti di indipendenza previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla società e/o, se lo statuto lo prevede, dei requisiti di indipendenza previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria;
b.3) dell'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.
a) la lista dalla quale ciascuno dei componenti gli organi di amministrazione e controllo è stato eletto, precisando se si tratta della lista presentata o votata dalla maggioranza ovvero dalla minoranza;
b) gli amministratori che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del Testo unico e/o dei requisiti d'indipendenza previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla società e/o, se lo statuto lo prevede, dei requisiti di indipendenza previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.
1-bis. Le società indicate nel comma 1, a seguito delle nomine dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, informano il pubblico, con le modalità previste nel Titolo II, Capo I, degli esiti delle valutazioni effettuate, sulla base delle informazioni fornite dagli interessati o comunque a disposizione delle società, in merito:
a) al possesso in capo ad uno o più dei componenti dell'organo di amministrazione dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del Testo unico come richiesto dagli articoli 147-ter, comma 4, e 147-quater del medesimo Testo unico e dei requisiti d'indipendenza previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta;
b) al possesso in capo ai componenti dell'organo di controllo dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del Testo unico e dei requisiti d'indipendenza previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta.
1-ter. I sindaci e i componenti degli organi di amministrazione interessati comunicano all'organo di amministrazione e all'organo di controllo le informazioni necessarie ad effettuare in modo completo e adeguato le valutazioni previste nel comma 1-bis.
Le società con azioni quotate prevedono che la nomina degli organi di amministrazione e controllo sia effettuata in base al criterio che garantisce l'equilibrio tra generi previsto dagli articoli 147-ter, comma 1-ter, 148, comma 1-bis, del Testo unico, e che tale criterio sia applicato per tre mandati consecutivi.
Gli statuti delle società quotate disciplinano:
a) le modalità di formazione delle liste nonché criteri suppletivi di individuazione dei singoli componenti degli organi che consentano il rispetto dell'equilibrio tra generi ad esito delle votazioni. Gli statuti non possono prevedere il rispetto del criterio di riparto tra generi per le liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre;
b) le modalità di sostituzione dei componenti degli organi venuti a cessare in corso di mandato, tenendo conto del criterio di riparto tra generi;
c) le modalità affinché l'esercizio dei diritti di nomina, ove previsti, non contrasti con quanto previsto dagli articoli 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del Testo unico.
Qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti degli organi di amministrazione o controllo appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.
In caso di inottemperanza alla diffida prevista dagli articoli 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del Testo unico, la Consob fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere e applica le sanzioni, previa contestazione degli addebiti, ai sensi dell'articolo 195 del Testo unico e tenuto conto dell'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche.
Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.
Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1, salvo che ricopra la carica di componente dell'organo di controllo in un solo emittente.
Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2.
Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.
4-bis. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data della delibera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.
4-ter. La Consob fornisce al componente dell'organo di controllo conferma dell'avvenuto superamento dei limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell'apposito Manuale Tecnico.
In forza di tale ampia delega regolamentare la Consob ha disciplinato con proprio Regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni ("Regolamento Emittenti") in modo dettagliato l'intera procedura dell'elezione degli organi di controllo con il metodo del voto di lista avendo presente la finalità di garantire ai soci di minoranza la nomina di almeno un sindaco effettivo e di "garantire l'effettiva estraneità dalla compagine di maggioranza dei sindaci espressione delle minoranze".
A tale ultimo riguardo, la Consob ha individuato nell'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti alcuni rapporti in cui la sussistenza del collegamento di cui al citato art. 148, comma 2, del TUF è presunta, senza peraltro fornire un'elencazione esaustiva, e ha previsto che coloro che presentano una "lista di minoranza" debbano depositare presso la sede sociale una dichiarazione che attesti l'assenza dei rapporti di collegamento previsti dal citato art. 144-quinquies con il socio che detiene (o i soci che detengono congiuntamente) una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa (art. 144-sexies, comma 4, lett. b), del Regolamento Emittenti).
Poiché delega analoga a quella stabilita in materia di nomina dei componenti gli organi di controllo non è prevista per l'elezione degli organi di amministrazione, nel Regolamento Emittenti non sono state introdotte disposizioni relative alla procedura del voto di lista e, in particolare, non è stato richiesto che coloro che depositano "liste di minoranza" attestino l'inesistenza dei rapporti di collegamento di cui all'art. 147-ter, comma 3, del TUF.
Dopo le convocazioni delle prime assemblee aventi all'ordine del giorno la nomina degli organi sociali successive all'entrata in vigore delle norme regolamentari della Consob attuative dei citati articoli 147-ter e 148, comma 2, del TUF, si è riscontrata la necessità di assicurare anche per l'elezione dell'organo amministrativo la trasparenza su eventuali collegamenti tra liste, rafforzando quanto già previsto dagli statuti di alcune società quotate. Dalla prima esperienza applicativa si è manifestata altresì l'esigenza di garantire una più completa informazione sui rapporti tra coloro che presentano "liste di minoranza" e gli azionisti di controllo o di maggioranza relativa in occasione dell'elezione degli organi di controllo.
Ciò considerato, si ritiene opportuno formulare al riguardo alcune raccomandazioni.
In tale dichiarazione dovranno inoltre essere specificate le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili, nonché le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei citati rapporti di collegamento, ovvero dovrà essere indicata l'assenza delle richiamate relazioni.
In particolare, si raccomanda di indicare tra le predette relazioni, qualora significative, almeno:
i rapporti di parentela;
l'adesione nel recente passato, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un patto parasociale previsto dall'art. 122 del TUF avente ad oggetto azioni dell'emittente o di società del gruppo dell'emittente;
l'adesione, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un medesimo patto parasociale avente ad oggetto azioni di società terze;
l'esistenza di partecipazioni azionarie, dirette o indirette, e l'eventuale presenza di partecipazioni reciproche, dirette o indirette, anche tra le società dei rispettivi gruppi;
l'avere assunto cariche, anche nel recente passato, negli organi di amministrazione e controllo di società del gruppo del socio (o dei soci) di controllo o di maggioranza relativa, nonchè il prestare o l'avere prestato nel recente passato lavoro dipendente presso tali società;
l'aver fatto parte, direttamente o tramite propri rappresentanti, della lista presentata dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nella precedente elezione degli organi di amministrazione o controllo;
l'aver partecipato, nella precedente elezione degli organi di amministrazione o di controllo, alla presentazione di una lista con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ovvero avere votato una lista presentata da questi ultimi;
l'intrattenere o l'avere intrattenuto nel recente passato relazioni commerciali, finanziarie (ove non rientrino nell'attività tipica del finanziatore) o professionali;
la presenza nella c.d. lista di minoranza di candidati che sono o sono stati nel recente passato amministratori esecutivi ovvero dirigenti con responsabilità strategiche dell'azionista (o degli azionisti) di controllo o di maggioranza relativa o di società facenti parte dei rispettivi gruppi.
Con riguardo all'elezione degli organi di controllo, fermo l'obbligo di depositare la dichiarazione di cui all'art. 144-sexies, comma 4, lett. b), del Regolamento Emittenti, per garantire una maggiore trasparenza sui rapporti tra coloro che presentano le "liste di minoranza" e gli azionisti di controllo o di maggioranza relativa, si raccomanda ai soci che presentino una "lista di minoranza" di fornire nella predetta dichiarazione le seguenti informazioni:
le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove questi ultimi siano individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto. In particolare, si raccomanda di indicare tra le citate relazioni almeno quelle elencate al punto 2. In alternativa, dovrà essere indicata l'assenza di relazioni significative;
le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei rapporti di collegamento di cui all'art. 148, comma 2, del TUF e all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti.
omissis
omissis
Si raccomanda altresì alle società con azioni quotate di mettere a disposizione del pubblico, nei tempi e secondo le modalità previste dall'art. 144-octies, comma 1, del Regolamento Emittenti, la documentazione e le informazioni indicate nei precedenti punti 2 e 3 della presente Comunicazione.
La Consob, infine, invita i componenti gli organi di controllo, nell'adempimento dei loro doveri di vigilanza, con specifico riguardo alle disposizioni dell'art. 149 del TUF, a prestare particolare attenzione al rispetto della disciplina sull'elezione degli organi di amministrazione e controllo ed eventualmente ad assumere, nell'ambito dei propri poteri, ogni iniziativa, anche al fine di evitare incertezze sul mercato in ogni fase delle procedure di
presentazione delle liste e di nomina dei componenti gli organi di amministrazione e controllo. Con specifico riferimento al momento della presentazione delle liste per l'elezione degli organi di controllo, ad esempio, si evidenzia che la presentazione di liste collegate comporta, ai sensi dell'art. 144-sexies, comma 5, del Regolamento Emittenti, l'apertura di un nuovo periodo di presentazione di liste e il dimezzamento della percentuale di partecipazione necessaria per la presentazione delle stesse. Si ritiene pertanto che alla società, a cui spetta rendere noto al mercato ai sensi dell'art. 144-octies del Regolamento Emittenti la sussistenza dei presupposti per la riapertura dei termini, competano valutazioni in merito a eventuali collegamenti non dichiarati, ovviamente nei limiti di ciò che sia noto o conoscibile secondo l'ordinaria diligenza e tenendo conto dei ristretti tempi a disposizione.
Posto che tali attività rientrano nelle competenze dell'organo amministrativo ne deriva, conseguentemente, l'attribuzione al collegio sindacale, nell'ambito della vigilanza sul rispetto della legge, anche della verifica sulla correttezza dei comportamenti degli amministratori nell'espletamento delle attività medesime.
8.C.1. I sindaci sono scelti tra persone che possono essere qualificate come indipendenti anche in base ai criteri previsti dal presente Codice con riferimento agli amministratori. Il collegio verifica il rispetto di detti criteri dopo la nomina e successivamente con cadenza annuale, trasmettendo l'esito di verifiche al consiglio di amministrazione che le espone, dopo la nomina, mediante un comunicato diffuso al mercato, e, successivamente, nell'ambito della relazione sul governo societario, con modalità conformi a quelle previste per gli amministratori.
8.C.2. I sindaci accettano la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario.
8.C.3. La remunerazione dei sindaci è commisurata all'impegno richiesto, alla rilevanza del ruolo ricoperto nonché alle caratteristiche dimensionali e settoriali dell'impresa.
3.C.1. Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:
a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.
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