AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Fincantieri

AGM Information Apr 13, 2016

4085_egm_2016-04-13_667f7e39-2647-4a74-8cd6-a5bfc2895bb0.pdf

AGM Information

Open in Viewer

Opens in native device viewer

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 19 MAGGIO 2016

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE STRAORDINARIA

SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE STRAORDINARIA

FINCANTIERI S.p.A.

Sede legale in Trieste, Via Genova n.1 Capitale Sociale 862.980.725,70 euro interamente versato Partita I.V.A. 00629440322 C.F. e Registro delle Imprese di Trieste n. 00397130584 R.E.A. di Trieste n. 89063

* * * * *

PARTE STRAORDINARIA

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 72 della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999

SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE STRAORDINARIA

Modifica degli artt. 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27 e 31 dello Statuto sociale. Numerazione dei paragrafi degli articoli dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in sede straordinaria per discutere e deliberare in merito alla proposta (i) di modifica di alcune disposizioni degli artt. 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27 e 31 dello Statuto sociale e (ii) di numerazione dei paragrafi degli articoli dello Statuto sociale.

Per quanto concerne la modifica dei predetti articoli dello Statuto sociale, si tratta, per la maggior parte, di interventi volti a introdurre, a livello statutario, il ruolo del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, che attualmente non è previsto.

In linea con la prassi seguita da altre importanti società quotate, si ritiene infatti opportuno consentire al Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga utile, di nominare un Vice Presidente che assuma le veci del Presidente nel caso di impedimento o di assenza di quest'ultimo.

La presenza di un Vice Presidente garantirebbe, infatti, la normale operatività della Società, senza soluzioni di continuità, anche nell'eventualità in cui – per qualsiasi motivo – il Presidente non fosse nella possibilità di esercitare le proprie funzioni.

In considerazione di quanto precede, si propone pertanto di modificare:

l'art. 16 dello Statuto sociale, al fine di prevedere che, in caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea sia presieduta dal Vice Presidente;

  • l'art. 20 dello Statuto sociale, al fine di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di nominare tra i suoi componenti un Vice Presidente, che sostituisca il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo;
  • l'art. 22 dello Statuto sociale, al fine di stabilire che, in caso di assenza o impedimento del Presidente, le riunioni del Consiglio di Amministrazione siano presiedute dal Vice Presidente;
  • l'art. 27 dello Statuto sociale, al fine di prevedere che la rappresentanza legale della Società e la firma sociale, nei casi di assenza o impedimento del Presidente, spettino al Vice Presidente e che la firma di quest'ultimo faccia fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente; e infine
  • gli articoli 17, 21 e 24, allo scopo di coordinare tali disposizioni statutarie con le predette modifiche degli articoli 16, 20, 22 e 27.

Si propone altresì di introdurre una modifica alla clausola dell'art. 19 che disciplina le modalità di elezione degli amministratori con il sistema del voto di lista. Si tratta, più in particolare, della previsione contenuta nella lettera b) dell'attuale capoverso 26 dell'art. 19, ove è stabilito che "i restanti amministratori sono tratti dalle altre liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti".

L'attuale formulazione non consente infatti di applicare il sistema del voto di lista nel caso in cui non vengano presentate liste di minoranza non collegate ovvero nel caso in cui tali liste non contengano un numero di candidati sufficienti per completare la composizione del Consiglio di Amministrazione. In tali ipotesi, trova applicazione la clausola generale di cui alla successiva lettera e) del medesimo capoverso 26, ai sensi della quale, per la nomina di amministratori che, per qualsiasi ragione, non siano stati nominati con il sistema del voto di lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Onde consentire l'applicazione del voto di lista anche nei casi sopra prefigurati, senza dover quindi sottoporre la nomina degli amministratori mancanti al voto maggioritario dell'assemblea, si propone di modificare la predetta lettera b), prevedendo che i restanti amministratori – i.e. quelli non eletti ai sensi della precedente lettera a) – siano tratti dalle altre liste, fermo il rispetto della normativa vigente in favore delle minoranze che non siano collegate, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Sempre con riguardo all'art. 19, si propone di modificare l'attuale capoverso 24 eliminando l'inciso "a pena di inammissibilità", dal momento che un'analoga precisazione non è presente nelle disposizioni normative attualmente vigenti.

Si propone inoltre di introdurre una nuova clausola nell'art. 31 al fine di consentire che le riunioni del Collegio Sindacale possano essere tenute anche mediante mezzi di telecomunicazioni, per agevolare i lavori del suddetto organo.

Per quanto riguarda, infine, la proposta di numerazione dei paragrafi degli articoli dello Statuto sociale, essa è volta ad offrire alla Società, agli Azionisti e a tutti gli interessati una maggiore chiarezza e semplicità in fase di consultazione dello Statuto sociale.

* * * * *

Le proposte sopra descritte, e in particolare la numerazione dei paragrafi degli articoli dello Statuto sociale e la modifica degli artt. 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27 e 31 dello stesso, sono analiticamente descritte nelle tabella che segue1 .

* * * * *

1 Si precisa che nella tabella non sono riportate, all'interno dell'art. 19, le proposte di modifica formulate dall'Azionista Fintecna, di cui è data evidenza all'interno della Relazione illustrativa relativa al primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria.

Art. 1
Testo vigente Testo con evidenza delle modifiche proposte
La società per azioni costituita con atto a rogito del
notaio Carlo Capo di Roma il 29 dicembre 1959 è
denominata "FINCANTIERI S.p.A." (la "Società").
1.1. La società per azioni costituita con atto a rogito
del notaio Carlo Capo di Roma il 29 dicembre 1959 è
denominata "FINCANTIERI S.p.A." (la "Società").
Art. 2
Testo vigente Testo con evidenza delle modifiche proposte
La Società ha sede nel Comune di Trieste. 2.1. La Società ha sede nel Comune di Trieste.
Può istituire e sopprimere sedi secondarie, unità
locali, succursali, filiali, rappresentanze ed agenzie
anche all'estero.
2.2. Può istituire e sopprimere sedi secondarie, unità
locali, succursali, filiali, rappresentanze ed agenzie
anche all'estero.
Art. 3
Testo vigente
La durata della Società è fissata al 31 dicembre
2060 e potrà essere prorogata, una o più volte, per
deliberazione dell'assemblea degli azionisti.
Testo con evidenza delle modifiche proposte
3.1. La durata della Società è fissata al 31 dicembre
2060 e potrà essere prorogata, una o più volte, per
deliberazione dell'assemblea degli azionisti.
Art. 4
Testo vigente Testo con evidenza delle modifiche proposte
Il domicilio di ciascun socio, amministratore,
sindaco e del soggetto incaricato della revisione
legale dei conti, per i loro rapporti con la Società, è
quello che risulta dai libri sociali o dall'indirizzo
comunicato per iscritto dal soggetto interessato.
4.1. Il domicilio di ciascun socio, amministratore,
sindaco e del soggetto incaricato della revisione
legale dei conti, per i loro rapporti con la Società, è
quello che risulta dai libri sociali o dall'indirizzo
comunicato per iscritto dal soggetto interessato.
Art. 5
Testo vigente Testo con evidenza delle modifiche proposte
La Società ha per oggetto:
-
l'esercizio, anche attraverso l'assunzione di
partecipazioni o interessenze in società ed enti
già costituiti o da costituire - sia in Italia che
all'estero
-
di
attività
manifatturiere,
sistemistiche, impiantistiche, di ricerca e di
addestramento in settori a tecnologia avanzata
con
particolare
riferimento
ai
comparti
industriali navali, meccanico, elettromeccanico
e connessi, tra i quali la costruzione, la
riparazione, la trasformazione di navi e di mezzi
di
trasporto,
nonché
alla
costruzione
e
riparazione di generatori di moto e di energia,
alla prestazione in genere di servizi connessi
con le predette attività, e all'esecuzione di opere
pubbliche e private, tanto in appalto quanto in
concessione o per il tramite di qualsivoglia altro
rapporto giuridico, in Italia o all'estero, sia per
conto di terzi che in proprio, realizzando
nell'ambito
delle
attività
riconducibili
alle
categorie di opere generali e specializzate di cui
5.1. La Società ha per oggetto:
-
l'esercizio,
anche
attraverso
l'assunzione
di
partecipazioni o interessenze in società ed enti già
costituiti o da costituire -
sia in Italia che
all'estero
-
di
attività
manifatturiere,
sistemistiche, impiantistiche, di ricerca e di
addestramento in settori a tecnologia avanzata
con particolare riferimento ai comparti industriali
navali, meccanico, elettromeccanico e connessi,
tra i quali la costruzione, la riparazione, la
trasformazione di navi e di mezzi di trasporto,
nonché
alla
costruzione
e
riparazione
di
generatori di moto e di energia, alla prestazione
in genere di servizi connessi con le predette
attività, e all'esecuzione di opere pubbliche e
private, tanto in appalto quanto in concessione o
per il tramite di qualsivoglia altro rapporto
giuridico, in Italia o all'estero, sia per conto di
terzi che in proprio, realizzando nell'ambito delle
attività
riconducibili
alle
categorie
di
opere
generali e specializzate di cui all'allegato "A" al

sue successive modifiche e integrazioni, le seguenti opere: impianti per la produzione di energia elettrica; impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione; impianti tecnologici; impianti idrico-sanitari; impianti elettromeccanici trasportatori; finiture di opere generali di natura edile e tecnica; impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti; componenti strutturali in acciaio; impianti termici e di condizionamento; nonché impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi;

  • l'acquisto, l'esercizio e la locazione, anche finanziaria, di navi di qualsiasi tipo, nonché l'esercizio di qualsiasi attività connessa con l'attività armatoriale;
  • l'esecuzione di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva nonché costruttiva e/o finalizzata anche a forniture e servizi, la direzione dei lavori e/o la direzione dell'esecuzione del contratto, la direzione operativa, le valutazioni di congruità tecnico economica o gli studi d'impatto ambientale, anche per conto terzi;
  • la partecipazione a gare ed appalti e/o concessioni indetti da stazioni appaltanti pubbliche e private.

La Società potrà pure assumere partecipazioni in altre società la cui attività industriale, commerciale e finanziaria sia analoga, affine e comunque connessa alla propria, e svolgere il coordinamento tecnico e finanziario delle società partecipate e la prestazione in loro favore di servizi finanziari e di gestione; la Società potrà altresì compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie attive e passive (esclusa la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito), mobiliari ed immobiliari, che saranno necessarie od utili al raggiungimento dell'oggetto sociale, ivi compreso il rilascio di fidejussioni o garanzie anche a favore e nell'interesse di terzi, l'intermediazione anche nel settore valutario con particolare riferimento alle operazioni pertinenti l'assicurazione ed i finanziamenti dei crediti all'esportazione ed ogni altra operazione consentita o delegata da norme speciali diretta a facilitare lo smobilizzo, la gestione, l'amministrazione e l'incasso di crediti derivanti dall'esercizio da parte di terzi di attività commerciali, industriali o forniture di beni e/o servizi, nonché l'acquisto e la cessione sia "prosoluto" che "pro-solvendo", in qualsiasi forma e condizione, di tali crediti, operazioni tutte sempre e comunque necessarie od utili al raggiungimento dell'oggetto sociale.

modifiche e integrazioni, le seguenti opere: impianti per la produzione di energia elettrica; impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione; impianti tecnologici; impianti idrico-sanitari; impianti elettromeccanici trasportatori; finiture di opere generali di natura edile e tecnica; impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti; componenti strutturali in acciaio; impianti termici e di condizionamento; nonché impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi;

  • l'acquisto, l'esercizio e la locazione, anche finanziaria, di navi di qualsiasi tipo, nonché l'esercizio di qualsiasi attività connessa con l'attività armatoriale;
  • l'esecuzione di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva nonché costruttiva e/o finalizzata anche a forniture e servizi, la direzione dei lavori e/o la direzione dell'esecuzione del contratto, la direzione operativa, le valutazioni di congruità tecnico economica o gli studi d'impatto ambientale, anche per conto terzi;
  • la partecipazione a gare ed appalti e/o concessioni indetti da stazioni appaltanti pubbliche e private.

5.2. La Società potrà pure assumere partecipazioni in altre società la cui attività industriale, commerciale e finanziaria sia analoga, affine e comunque connessa alla propria, e svolgere il coordinamento tecnico e finanziario delle società partecipate e la prestazione in loro favore di servizi finanziari e di gestione; la Società potrà altresì compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie attive e passive (esclusa la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito), mobiliari ed immobiliari, che saranno necessarie od utili al raggiungimento dell'oggetto sociale, ivi compreso il rilascio di fidejussioni o garanzie anche a favore e nell'interesse di terzi, l'intermediazione anche nel settore valutario con particolare riferimento alle operazioni pertinenti l'assicurazione ed i finanziamenti dei crediti all'esportazione ed ogni altra operazione consentita o delegata da norme speciali diretta a facilitare lo smobilizzo, la gestione, l'amministrazione e l'incasso di crediti derivanti dall'esercizio da parte di terzi di attività commerciali, industriali o forniture di beni e/o servizi, nonché l'acquisto e la cessione sia "pro- soluto" che "prosolvendo", in qualsiasi forma e condizione, di tali crediti, operazioni tutte sempre e comunque necessarie od utili al raggiungimento dell'oggetto sociale.

Art. 6
Testo vigente
Il capitale sociale è di EURO 862.980.725,70
(ottocentosessantaduemilioninovecentoottantamila
settecentoventicinque virgola settanta) diviso in
numero
1.692.119.070
unmiliardoseicentonovantaduemilionicentodicianno
vemilasettanta) azioni.
Testo con evidenza delle modifiche proposte
6.1. Il capitale sociale è di EURO 862.980.725,70
(ottocentosessantaduemilioninovecentoottantamilas
ettecentoventicinque
virgola
settanta)
diviso
in
numero
1.692.119.070
unmiliardoseicentonovantaduemilionicentodiciannov
emilasettanta) azioni.
Le azioni non hanno valore nominale. 6.2. Le azioni non hanno valore nominale.
Art. 6-bis
Testo vigente Testo con evidenza delle modifiche proposte
Ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio
1994 n. 332, convertito con modificazioni dalla
legge 30 luglio 1994 n. 474, nessun soggetto
(diverso dallo Stato, da enti pubblici o da soggetti
da questi controllati) può possedere, a qualsiasi
titolo, azioni della Società che comportino una
partecipazione superiore al 5 (cinque) per cento del
capitale sociale, fatto salvo quanto previsto dalla
normativa vigente.
6-bis.1. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31
maggio 1994 n. 332, convertito con modificazioni
dalla legge 30 luglio 1994 n. 474, nessun soggetto
(diverso dallo Stato, da enti pubblici o da soggetti da
questi controllati) può possedere, a qualsiasi titolo,
azioni
della
Società
che
comportino
una
partecipazione superiore al 5 (cinque) per cento del
capitale sociale, fatto salvo quanto previsto dalla
normativa vigente.
Il limite massimo di possesso azionario è calcolato
anche tenendo conto delle partecipazioni azionarie
complessive facenti capo al controllante, persona
fisica o giuridica o società o ente; a tutte le
controllate
dirette
o
indirette
nonché
alle
controllate da uno stesso soggetto controllante; ai
soggetti collegati nonché alle persone fisiche
legate da rapporti di parentela o di affinità fino al
secondo grado o di coniugio, sempre che si tratti di
coniuge non legalmente separato.
6-bis.2. Il limite massimo di possesso azionario è
calcolato anche tenendo conto delle partecipazioni
azionarie complessive facenti capo al controllante,
persona fisica o giuridica o società o ente; a tutte le
controllate dirette o indirette nonché alle controllate
da uno stesso soggetto controllante; ai soggetti
collegati nonché alle persone fisiche legate da
rapporti di parentela o di affinità fino al secondo
grado o di coniugio, sempre che si tratti di coniuge
non legalmente separato.
Ai fini del computo del su riferito limite di possesso
azionario del 5 (cinque) per cento si tiene conto
anche delle azioni detenute tramite fiduciarie e/o
interposta
persona
e
in
genere
da
soggetti
interposti.
6-bis.3. Ai fini del computo del su riferito limite di
possesso azionario del 5 (cinque) per cento si tiene
conto anche delle azioni detenute tramite fiduciarie
e/o interposta persona e in genere da soggetti
interposti.
Il diritto di voto e gli altri diritti aventi contenuto
diverso da quello patrimoniale inerenti alle azioni
detenute, da soggetti diversi dallo Stato, da enti
pubblici o da soggetti da questi controllati, in
eccedenza
rispetto
al
limite
massimo
sopra
indicato non possono essere esercitati e si riduce
proporzionalmente il diritto di voto che sarebbe
spettato a ciascuno dei soggetti ai quali sia
riferibile il limite di possesso azionario, salvo
preventive
indicazioni
congiunte
dei
soci
interessati.
In
caso
di
inosservanza,
la
deliberazione è impugnabile ai sensi dell'articolo
2377 del codice civile se la maggioranza richiesta
non sarebbe stata raggiunta senza i voti in
eccedenza
rispetto
al
limite
massimo
sopra
indicato. Le azioni per le quali non può essere
esercitato
il
diritto
di
voto
sono
comunque
6-bis.4.
Il diritto di voto e gli altri diritti aventi
contenuto diverso da quello patrimoniale inerenti
alle azioni detenute, da soggetti diversi dallo Stato,
da enti pubblici o da soggetti da questi controllati, in
eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato
non
possono
essere
esercitati
e
si
riduce
proporzionalmente il diritto di voto che sarebbe
spettato a ciascuno dei soggetti ai quali sia riferibile
il limite di possesso azionario, salvo preventive
indicazioni congiunte dei soci interessati. In caso di
inosservanza, la deliberazione è impugnabile ai sensi
dell'articolo 2377 del codice civile se la maggioranza
richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti in
eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato.
Le azioni per le quali non può essere esercitato il
diritto di voto sono comunque computate ai fini della
regolare costituzione dell'assemblea.
computate
ai
fini
della
regolare
costituzione
dell'assemblea.
Art. 7
Testo vigente Testo con evidenza delle modifiche proposte
Le azioni sono nominative, indivisibili ed ogni
azione dà diritto ad un voto. Le azioni sono
liberamente trasferibili.
7.1. Le azioni sono nominative, indivisibili ed ogni
azione dà diritto ad un voto. Le azioni sono
liberamente trasferibili.
Art. 8
Testo vigente Testo con evidenza delle modifiche proposte
In sede di aumento di capitale, le azioni di nuova
emissione saranno offerte in opzione agli azionisti,
fatta eccezione per i casi consentiti dalla legge.
8.1. In sede di aumento di capitale, le azioni di nuova
emissione saranno offerte in opzione agli azionisti,
fatta eccezione per i casi consentiti dalla legge.
In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova
emissione
potranno
essere
liberate
anche
mediante conferimenti in natura.
8.2. In caso di aumento del capitale, le azioni di
nuova emissione potranno essere liberate anche
mediante conferimenti in natura.
L'assemblea può deliberare l'esclusione del diritto
di opzione nei limiti e con le modalità previste
dall'articolo 2441 quarto comma, secondo periodo,
del codice civile.
8.3.
L'assemblea può deliberare l'esclusione del
diritto di opzione nei limiti e con le modalità previste
dall'articolo 2441 quarto comma, secondo periodo,
del codice civile.
Il capitale può anche essere aumentato con
l'emissione di azioni privilegiate o aventi diritti
diversi
da
quelli incorporati
nelle azioni
già
emesse. La Società può emettere altresì le speciali
categorie di azioni e strumenti finanziari previsti
dall'articolo 2349 del codice civile.
8.4. Il capitale può anche essere aumentato con
l'emissione di azioni privilegiate o aventi diritti diversi
da quelli incorporati nelle azioni già emesse. La
Società può emettere altresì le speciali categorie di
azioni e strumenti finanziari previsti dall'articolo
2349 del codice civile.
L'assemblea
può
deliberare
la
riduzione
del
capitale sociale anche mediante assegnazione ai
soci di attività sociali.
8.5. L'assemblea può deliberare la riduzione del
capitale sociale anche mediante assegnazione ai soci
di attività sociali.
Art. 9
Testo vigente Testo con evidenza delle modifiche proposte
La Società può emettere
obbligazioni, anche
convertibili in azioni, secondo le modalità previste
dalla normativa vigente.
9.1. La Società può emettere obbligazioni, anche
convertibili in azioni, secondo le modalità previste
dalla normativa vigente.
Art. 10
Testo vigente Testo con evidenza delle modifiche proposte
La Società potrà acquisire dai soci finanziamenti a
titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di
rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con
particolare riferimento a quelle che regolamentano
la raccolta di risparmio tra il pubblico.
10.1.
La
Società
potrà
acquisire
dai
soci
finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza
obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative
vigenti, con particolare riferimento a quelle che
regolamentano la raccolta
di risparmio tra il
pubblico.
Art. 11
Testo vigente Testo con evidenza delle modifiche proposte
Art. 15
Testo vigente Testo con evidenza delle modifiche proposte
Ogni azionista, che abbia il diritto di intervenire
all'assemblea, può farsi rappresentare, mediante
delega scritta o conferita in via elettronica, ai sensi
della normativa vigente.
15.1. Ogni azionista, che abbia il diritto di intervenire
all'assemblea, può farsi rappresentare, mediante
delega scritta o conferita in via elettronica, ai sensi
della normativa vigente.
La delega di voto potrà essere notificata alla
Società in via elettronica mediante l'utilizzo di
posta elettronica certificata o di apposita sezione
del sito, secondo quanto indicato di volta in volta
nell'avviso di convocazione.
15.2. La delega di voto potrà essere notificata alla
Società in via elettronica mediante l'utilizzo di posta
elettronica certificata o di apposita sezione del sito,
secondo quanto indicato di volta in volta nell'avviso di
convocazione.
Al fine di facilitare la raccolta di deleghe presso gli
azionisti dipendenti della Società e delle sue
controllate associati ad associazioni di azionisti che
rispondano ai requisiti previsti dalla normativa
vigente in materia, sono messi a disposizione delle
medesime associazioni, secondo i termini e le
modalità di volta in volta concordati con i loro legali
rappresentanti,
spazi
da
utilizzare
per
la
comunicazione e per lo svolgimento dell'attività di
raccolta di deleghe.
15.3. Al fine di facilitare la raccolta di deleghe presso
gli azionisti dipendenti della Società e delle sue
controllate associati ad associazioni di azionisti che
rispondano ai requisiti previsti dalla normativa
vigente in materia, sono messi a disposizione delle
medesime
associazioni, secondo i termini e le
modalità di volta in volta concordati con i loro legali
rappresentanti,
spazi
da
utilizzare
per
la
comunicazione e per lo svolgimento dell'attività di
raccolta di deleghe.
Spetta al presidente dell'assemblea constatare la
regolarità delle singole deleghe ed in genere il
diritto di intervento all'assemblea.
15.4. Spetta al presidente dell'assemblea constatare
la regolarità delle singole deleghe ed in genere il
diritto di intervento all'assemblea.
La Società ha la facoltà di designare per ciascuna
assemblea un soggetto al quale i soci possono
conferire una delega con istruzioni di voto su tutte
o alcune delle proposte all'ordine del giorno con le
modalità previste dalla legge e dalle disposizioni
regolamentari. La delega non ha effetto con
riguardo alle proposte per le quali non siano state
conferite istruzioni di voto.
15.5.
La Società ha la facoltà di designare per
ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci
possono conferire una delega con istruzioni di voto
su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno
con
le
modalità
previste
dalla
legge
e
dalle
disposizioni regolamentari. La delega non ha effetto
con riguardo alle proposte per le quali non siano
state conferite istruzioni di voto.
Se previsto nell'avviso di convocazione, coloro ai
quali spetta il diritto di voto: (i) potranno intervenire
all'assemblea
mediante
mezzi
di
telecomunicazione ed esercitare il diritto di voto in
via elettronica e/o (ii) esercitare il diritto di voto per
corrispondenza e/o in via elettronica, in conformità
alle leggi ed alle disposizioni regolamentari in
materia.
15.6. Se previsto nell'avviso di convocazione, coloro
ai quali spetta il diritto di voto: (i) potranno
intervenire
all'assemblea
mediante
mezzi
di
telecomunicazione ed esercitare il diritto di voto in
via elettronica e/o (ii) esercitare il diritto di voto per
corrispondenza e/o in via elettronica, in conformità
alle leggi ed alle disposizioni regolamentari in
materia.
Lo svolgimento delle assemblee è disciplinato dal
regolamento assembleare approvato con delibera
dell'assemblea ordinaria della Società.
15.7. Lo svolgimento delle assemblee è disciplinato
dal
regolamento
assembleare
approvato
con
delibera dell'assemblea ordinaria della Società.
Art. 16
Testo vigente Testo con evidenza delle modifiche proposte
L'assemblea è presieduta dal presidente del
consiglio di amministrazione, o da altra persona
delegata dal consiglio di amministrazione, in difetto
16.1. L'assemblea è presieduta dal presidente del
consiglio di amministrazione,
o in caso di sua
assenza o impedimento, dal vice presidente, ove

nominato; in caso di assenza o impedimento anche

di che l'assemblea elegge il proprio presidente.

di quest'ultimo, è presieduta
da altra persona
delegata dal consiglio di amministrazione, in difetto
di che l'assemblea elegge il proprio presidente.
L'assemblea nomina un segretario, anche non
socio, e può scegliere, tra i presenti, uno o più
scrutatori.
16.2. L'assemblea nomina un segretario, anche non
socio, e può scegliere, tra i presenti, uno o più
scrutatori.
Art. 17
Testo vigente Testo con evidenza delle modifiche proposte
L'assemblea delibera su tutti gli oggetti di sua
competenza per legge o per statuto.
17.1. L'assemblea delibera su tutti gli oggetti di sua
competenza per legge o per statuto.
Ove non diversamente stabilito dallo statuto, le
deliberazioni, tanto per le assemblee ordinarie che
per quelle straordinarie, sia in prima che in
seconda o terza convocazione, ovvero in unica
convocazione, vengono prese con le maggioranze
richieste dalla legge nei singoli casi.
17.2. Ove non diversamente stabilito dallo statuto, le
deliberazioni, tanto per le assemblee ordinarie che
per quelle straordinarie, sia in prima che in seconda
o terza convocazione, ovvero in unica convocazione,
vengono prese con le maggioranze richieste dalla
legge nei singoli casi.
I verbali delle assemblee ordinarie devono essere
sottoscritti dal presidente e dal segretario.
I verbali delle assemblee straordinarie devono
essere redatti da un notaio.
17.3. I verbali delle assemblee ordinarie devono
essere sottoscritti dal presidente dell'assemblea e
dal segretario.
I verbali delle assemblee straordinarie devono
essere redatti da un notaio.
Art. 18
Testo vigente Testo con evidenza delle modifiche proposte
La Società è amministrata da un consiglio di
amministrazione; l'attività di controllo è affidata al
collegio sindacale ed al soggetto incaricato della
revisione legale dei conti ai sensi di legge e del
presente statuto.
18.1. La Società è amministrata da un consiglio di
amministrazione; l'attività di controllo è affidata al
collegio sindacale ed al soggetto incaricato della
revisione legale dei conti ai sensi di legge e del
presente statuto.
Art. 19
Testo vigente Testo con evidenza delle modifiche proposte
La Società è amministrata da un consiglio di
amministrazione composto da sette o più membri
fino ad un massimo di tredici.
19.1. La Società è amministrata da un consiglio di
amministrazione composto da sette o più membri
fino ad un massimo di tredici.
L'assemblea di volta in volta determina il numero
dei componenti il consiglio nei limiti suddetti.
L'assemblea anche nel corso del mandato può
variare il numero dei componenti del consiglio di
amministrazione, sempre entro il limite di cui al
primo comma del presente articolo, provvedendo
alle relative nomine secondo quanto disposto dal
presente articolo. Gli amministratori così eletti
scadranno con quelli in carica.
19.2. L'assemblea di volta in volta determina il
numero dei componenti il consiglio nei limiti
suddetti. L'assemblea anche nel corso del mandato
può variare il numero dei componenti del consiglio
di amministrazione, sempre entro il limite di cui al
primo comma del presente articolo, provvedendo
alle relative nomine secondo quanto disposto dal
presente articolo. Gli amministratori così eletti
scadranno con quelli in carica.
I membri del consiglio di amministrazione sono
nominati
dall'assemblea
nel
rispetto
della
normativa vigente in materia di parità di accesso
agli organi sociali del genere meno rappresentato.
19.3. I membri del consiglio di amministrazione
sono nominati dall'assemblea nel rispetto
della
normativa vigente in materia di parità di accesso
agli organi sociali del genere meno rappresentato.
Ai sensi del D.P.C.M. 25 maggio 2012, recante 19.4. Ai sensi del D.P.C.M. 25 maggio 2012, recante

"Criteri, condizioni e modalità per adottare il modello di separazione proprietaria della società SNAM S.p.A. ai sensi dell'articolo 15 della legge 24 marzo 2012, n. 27" (il "D.P.C.M."), gli amministratori non possono rivestire alcuna carica nell'organo amministrativo o di controllo né funzioni dirigenziali in Eni S.p.A. e sue controllate, né intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale con tali società.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di professionalità e competenza di seguito indicati. In particolare i consiglieri di amministrazione devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

  • a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, ovvero,
  • b) attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività di impresa, ovvero,
  • c) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori attinenti a quello di attività dell'impresa, ovvero presso enti o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

Costituisce causa di ineleggibilità o decadenza per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna, anche non definitiva e fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per taluno dei delitti previsti:

  • a) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  • b) dal titolo XI del libro V del codice civile e dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  • c) dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria;

"Criteri, condizioni e modalità per adottare il modello di separazione proprietaria della società SNAM S.p.A. ai sensi dell'articolo 15 della legge 24 marzo 2012, n. 27" (il "D.P.C.M."), gli amministratori non possono rivestire alcuna carica nell'organo amministrativo o di controllo né funzioni dirigenziali in Eni S.p.A. e sue controllate, né intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale con tali società.

19.5. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di professionalità e competenza di seguito indicati. In particolare i consiglieri di amministrazione devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

  • a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, ovvero,
  • b) attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività di impresa, ovvero,
  • c) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori attinenti a quello di attività dell'impresa, ovvero presso enti o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

19.6. Costituisce causa di ineleggibilità o decadenza per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna, anche non definitiva e fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per taluno dei delitti previsti:

  • a) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  • b) dal titolo XI del libro V del codice civile e dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  • c) dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria;

d) dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di d) dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di

b)
ad una misura cautelare di custodia cautelare o
di arresti domiciliari, all'esito del procedimento
di cui all'articolo 309 o all'articolo 311, comma
2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il
decorso dei relativi termini di instaurazione,
b)
ad una misura cautelare di custodia cautelare o
di arresti domiciliari, all'esito del procedimento
di cui all'articolo 309 o all'articolo 311, comma
2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il
decorso dei relativi termini di instaurazione,
decade automaticamente per giusta causa, senza
diritto
al risarcimento
danni,
dalla carica
di
amministratore, con contestuale cessazione delle
deleghe conferitegli.
decade automaticamente per giusta causa, senza
diritto al risarcimento
danni,
dalla carica
di
amministratore, con contestuale cessazione delle
deleghe conferitegli.
Analoga decadenza si determina nel caso in cui
l'amministratore delegato sia sottoposto ad altro
tipo
di
misura
cautelare
personale
il
cui
provvedimento non sia più impugnabile, qualora
tale misura sia ritenuta da parte del consiglio di
amministrazione tale da rendere impossibile lo
svolgimento delle deleghe conferite.
Analoga decadenza si determina nel caso in cui
l'amministratore delegato sia sottoposto ad altro
tipo
di
misura
cautelare
personale
il
cui
provvedimento non sia più impugnabile, qualora
tale misura sia ritenuta da parte del consiglio di
amministrazione tale da rendere impossibile lo
svolgimento delle deleghe conferite.
Agli effetti della presente disposizione, la sentenza
di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444
del codice di procedura penale è equiparata alla
sentenza di condanna, salvo il caso di estinzione del
reato.
Agli effetti della presente disposizione, la sentenza
di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444
del codice di procedura penale è equiparata alla
sentenza di condanna, salvo il caso di estinzione del
reato.
Agli effetti della presente disposizione, il consiglio
di amministrazione accerta la sussistenza delle
situazioni ivi previste, con riferimento a fattispecie
disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti esteri,
sulla base di una valutazione di equivalenza
sostanziale.
Agli effetti della presente disposizione, il consiglio
di amministrazione accerta la sussistenza delle
situazioni ivi previste, con riferimento a fattispecie
disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti esteri,
sulla base di una valutazione di equivalenza
sostanziale.
Il consiglio di amministrazione viene nominato
dall'assemblea, sulla base di liste presentate dagli
azionisti e dal consiglio di amministrazione, nelle
quali i candidati dovranno essere elencati mediante
un numero progressivo.
19.7. Il consiglio di amministrazione viene nominato
dall'assemblea, sulla base di liste presentate dagli
azionisti e dal consiglio di amministrazione, nelle
quali i candidati dovranno essere elencati mediante
un numero progressivo.
Le liste dovranno essere depositate presso la sede
sociale nei termini e secondo le modalità indicati
dalla normativa vigente.
Le liste dovranno essere depositate presso la sede
sociale nei termini e secondo le modalità indicati
dalla normativa vigente.
Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla
presentazione di, e votare, una sola lista.
Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla
presentazione di, e votare, una sola lista.
Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a
pena di ineleggibilità.
Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a
pena di ineleggibilità.
Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli
azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti
rappresentino almeno l'uno per cento del capitale
sociale o la diversa misura – ove inferiore – stabilita
dalla Consob con proprio regolamento.
Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli
azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti
rappresentino almeno l'uno per cento del capitale
sociale o la diversa misura – ove inferiore – stabilita
dalla Consob con proprio regolamento.
La titolarità della quota minima necessaria alla
presentazione delle liste deve essere comprovata
nei termini e secondo le modalità previsti dalla
normativa pro tempore vigente.
La titolarità della quota minima necessaria alla
presentazione delle liste deve essere comprovata
nei termini e secondo le modalità previsti dalla
normativa pro tempore vigente.
Ciascuna lista deve includere almeno due candidati Ciascuna lista deve includere almeno due candidati

altre liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che

b) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste, fermo il rispetto della normativa vigente in favore delle minoranze che non siano hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. A tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due o tre, a seconda del numero di amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea, tra i candidati con pari quoziente delle liste che abbiano eletto lo stesso numero di amministratori (o nessuno) e che abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, secondo la procedura di cui alla successiva lettera e);

c) qualora, a seguito dell'applicazione della procedura sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di amministratori indipendenti prescritto dalla normativa vigente, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati e formando in tal modo un'unica graduatoria decrescente; i candidati non in possesso dei requisiti di indipendenza con i quozienti più bassi tra i candidati tratti da tutte le liste sono sostituiti, a partire dall'ultimo e fino a concorrenza del numero minimo di amministratori indipendenti prescritto dalla normativa vigente, dai candidati indipendenti eventualmente indicati nella stessa lista del candidato sostituito (seguendo l'ordine nel quale sono indicati) ovvero da persone, in possesso dei requisiti di indipendenza, nominate secondo la procedura di cui alla successiva lettera e). Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di amministratori ovvero, in caso di parità di amministratori eletti, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. A tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due o tre, a seconda del numero di amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea, tra i candidati con pari quoziente delle liste che abbiano eletto lo stesso numero di amministratori (o nessuno) e che abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, secondo la procedura di cui alla successiva lettera e);

c) qualora, a seguito dell'applicazione della procedura sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di amministratori indipendenti prescritto dalla normativa vigente, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati e formando in tal modo un'unica graduatoria decrescente; i candidati non in possesso dei requisiti di indipendenza con i quozienti più bassi tra i candidati tratti da tutte le liste sono sostituiti, a partire dall'ultimo e fino a concorrenza del numero minimo di amministratori indipendenti prescritto dalla normativa vigente, dai candidati indipendenti eventualmente indicati nella stessa lista del candidato sostituito (seguendo l'ordine nel quale sono indicati) ovvero da persone, in possesso dei requisiti di indipendenza, nominate secondo la procedura di cui alla successiva lettera e). Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di amministratori ovvero, in caso di parità di amministratori eletti, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'assemblea in una apposita votazione tra tutti i candidati con pari quoziente di liste che abbiano eletto lo stesso numero di amministratori e che abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, secondo la procedura di cui alla successiva lettera e);

  • d) qualora l'applicazione della procedura di cui alle lettere a) e b) non consenta il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste composte da un numero di candidati pari o superiore a tre, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati e formando in tal modo un'unica graduatoria decrescente; i candidati del genere più rappresentato con i quozienti più bassi tra i candidati tratti dalle predette liste sono sostituiti, fino a concorrenza del numero di amministratori sufficiente a consentire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi e fermo il rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti, dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato (con il numero d'ordine di lista successivo più basso) nella stessa lista del candidato sostituito. Nel caso in cui candidati di più d'una delle predette liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di amministratori ovvero, in caso di parità di amministratori eletti, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'assemblea in una apposita votazione tra tutti i candidati con pari quoziente, di liste che abbiano eletto lo stesso numero di amministratori e che abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, secondo la procedura di cui alla successiva lettera e);
  • e) per la nomina di amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi dei procedimenti sopra previsti, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, in modo tale da assicurare comunque che la composizione del consiglio di amministrazione sia conforme alla legge e allo statuto, nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Gli amministratori durano in carica fino a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili a norma dell'articolo 2383 del codice ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'assemblea in una apposita votazione tra tutti i candidati con pari quoziente di liste che abbiano eletto lo stesso numero di amministratori e che abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, secondo la procedura di cui alla successiva lettera e);

  • d) qualora l'applicazione della procedura di cui alle lettere a) e b) non consenta il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste composte da un numero di candidati pari o superiore a tre, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati e formando in tal modo un'unica graduatoria decrescente; i candidati del genere più rappresentato con i quozienti più bassi tra i candidati tratti dalle predette liste sono sostituiti, fino a concorrenza del numero di amministratori sufficiente a consentire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi e fermo il rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti, dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato (con il numero d'ordine di lista successivo più basso) nella stessa lista del candidato sostituito. Nel caso in cui candidati di più d'una delle predette liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di amministratori ovvero, in caso di parità di amministratori eletti, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'assemblea in una apposita votazione tra tutti i candidati con pari quoziente, di liste che abbiano eletto lo stesso numero di amministratori e che abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, secondo la procedura di cui alla successiva lettera e);
  • e) per la nomina di amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi dei procedimenti sopra previsti, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, in modo tale da assicurare comunque che la composizione del consiglio di amministrazione sia conforme alla legge e allo statuto, nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

19.10. Gli amministratori durano in carica fino a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili a norma dell'articolo 2383 del codice civile.

civile.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per
dimissioni o qualsiasi altra causa, uno o più
amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo
2386 del codice civile.
In ogni caso deve essere assicurato il rispetto del
numero minimo di amministratori indipendenti
previsto dalla normativa vigente, nonché il rispetto
della normativa vigente in materia di equilibrio tra i
generi nonché di tutela delle minoranze.
Se viene a mancare la maggioranza dei consiglieri,
per dimissioni o altre cause, si intenderà decaduto
l'intero consiglio e l'assemblea
dovrà essere
convocata,
sempre
con
le
modalità
previste
dall'articolo
2386
del
codice
civile,
per
la
ricostituzione integrale dello stesso.
19.11.
Se nel corso dell'esercizio vengono a
mancare, per dimissioni o qualsiasi altra causa,
uno o più amministratori, si provvede ai sensi
dell'articolo 2386 del codice civile.
In ogni caso deve essere assicurato il rispetto del
numero minimo di amministratori indipendenti
previsto dalla normativa vigente, nonché il rispetto
della normativa vigente in materia di equilibrio tra i
generi nonché di tutela delle minoranze.
Se viene a mancare la maggioranza dei consiglieri,
per dimissioni o altre cause, si intenderà decaduto
l'intero consiglio e l'assemblea
dovrà essere
convocata,
sempre
con
le
modalità
previste
dall'articolo
2386
del
codice
civile,
per
la
ricostituzione integrale dello stesso.
Art. 20
Testo vigente Testo con evidenza delle modifiche proposte
Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto
l'assemblea,
elegge
tra
i
suoi
membri
un
presidente.
20.1. Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto
l'assemblea,
elegge
tra
i
suoi
membri
un
presidente; può eleggere un vice presidente al fine
di sostituire il presidente nei casi di assenza o
impedimento di quest'ultimo.
Il consiglio di amministrazione può delegare, in
tutto o in parte, le sue attribuzioni, ad eccezione di
quelle non delegabili a norma di legge, ad uno o più
componenti e/o ad un comitato esecutivo. Rientra
nel potere degli amministratori, nei limiti delle
competenze ad essi attribuite, conferire deleghe e
poteri di rappresentanza della Società per singoli
atti o categorie di atti, a dipendenti della Società ed
anche a terzi.
20.2. Il consiglio di amministrazione può delegare,
in tutto o in parte, le sue attribuzioni, ad eccezione
di quelle non delegabili a norma di legge, ad uno o
più componenti e/o ad un comitato esecutivo.
Rientra nel potere degli amministratori, nei limiti
delle competenze ad essi attribuite, conferire
deleghe e poteri di rappresentanza della Società
per singoli atti o categorie di atti, a dipendenti della
Società ed anche a terzi.
Il consiglio nomina, inoltre, un segretario, anche
estraneo alla Società.
20.3. Il consiglio nomina, inoltre, un segretario,
anche estraneo alla Società.
Art. 21
Testo vigente Testo con evidenza delle modifiche proposte
Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso
di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte
le volte che il presidente lo giudichi necessario, o
quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo
dei suoi membri (con eventuale arrotondamento
all'unità inferiore) o dal collegio sindacale.
21.1.
Il consiglio si raduna nel luogo indicato
nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o
altrove, tutte le volte che il presidente o, nei casi di
sua assenza o impedimento, il vice presidente, se
nominato, lo giudichi necessario, o quando ne sia
fatta domanda da almeno un terzo dei suoi membri
(con eventuale arrotondamento all'unità inferiore) o
dal collegio sindacale.
Le adunanze del consiglio di amministrazione
possono essere tenute per audio-conferenza o
videoconferenza, a condizione che ciascuno dei
partecipanti possa essere identificato da tutti gli
altri e ciascuno dei partecipanti sia in grado di
21.2. Le adunanze del consiglio di amministrazione
possono essere tenute per audio-conferenza o
videoconferenza, a condizione che ciascuno dei
partecipanti possa essere identificato da tutti gli
altri e ciascuno dei partecipanti sia in grado di

attribuite al consiglio di amministrazione, oltre a quanto già altrove previsto dal presente statuto, le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dalla legge, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso di uno o più soci, gli adeguamenti del presente statuto a disposizioni normative e il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

sono attribuite al consiglio di amministrazione, oltre a quanto già altrove previsto dal presente statuto, le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dalla legge, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso di uno o più soci, gli adeguamenti del presente statuto a disposizioni normative e il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Art. 26
Testo vigente Testo con evidenza delle modifiche proposte
Previo parere obbligatorio del collegio sindacale, il
consiglio
provvede
alla
nomina
del
dirigente
preposto alla redazione dei documenti contabili
societari per un periodo non inferiore alla durata in
carica del consiglio stesso e non superiore a sei
esercizi, determinandone la durata dell'incarico, le
attribuzioni, i poteri ed il compenso. Ne dispone,
occorrendo, anche la revoca. Il dirigente preposto
alla redazione dei documenti contabili societari
dovrà
essere
esperto
in
materia
di
amministrazione, finanza e controllo e possedere i
requisiti
di
onorabilità
stabiliti
per
gli
amministratori e, ai sensi del D.P.C.M., non potrà
rivestire alcuna carica nell'organo amministrativo o
di controllo né funzioni dirigenziali in Eni S.p.A. e
sue controllate, né intrattenere alcun rapporto,
diretto o indiretto, di natura professionale o
patrimoniale con tali società.
26.1.
Previo
parere
obbligatorio
del
collegio
sindacale, il consiglio provvede alla nomina del
dirigente preposto alla redazione dei documenti
contabili societari per un periodo non inferiore alla
durata in carica del consiglio stesso e non
superiore a sei esercizi, determinandone la durata
dell'incarico, le attribuzioni, i poteri ed il compenso.
Ne
dispone,
occorrendo, anche la revoca. Il
dirigente preposto alla redazione dei documenti
contabili societari dovrà essere esperto in materia
di amministrazione, finanza e controllo e possedere
i
requisiti
di
onorabilità
stabiliti
per
gli
amministratori e, ai sensi del D.P.C.M., non potrà
rivestire alcuna carica nell'organo amministrativo o
di controllo né funzioni dirigenziali in Eni S.p.A. e
sue controllate, né intrattenere alcun rapporto,
diretto o indiretto, di natura professionale o
patrimoniale con tali società.
La perdita dei requisiti comporta decadenza dalla
carica, che deve essere dichiarata dal consiglio di
amministrazione nella prima riunione successiva
alla conoscenza del venir meno dei requisiti
medesimi. Il dirigente preposto alla redazione dei
documenti contabili societari partecipa alle riunioni
del consiglio che prevedano la trattazione di
materie rientranti nelle sue competenze.
26.2. La perdita dei requisiti comporta decadenza
dalla carica, che
deve essere
dichiarata
dal
consiglio di amministrazione nella prima riunione
successiva alla conoscenza del venir meno dei
requisiti
medesimi.
Il
dirigente
preposto
alla
redazione
dei
documenti
contabili
societari
partecipa alle riunioni del consiglio che prevedano
la trattazione di materie rientranti nelle sue
competenze.
Il consiglio può, limitatamente ai casi di necessità,
nominare uno o più comitati speciali di consulenza
tecnici
ed
amministrativi
composti
anche
da
persone estranee al consiglio, determinandone gli
eventuali compensi.
26.3.
Il consiglio può, limitatamente ai casi di
necessità, nominare uno o più comitati speciali di
consulenza tecnici ed amministrativi composti
anche
da
persone
estranee
al
consiglio,
determinandone gli eventuali compensi.
Il consiglio ha, inoltre, facoltà di nominare direttori
generali
e
procuratori
della
Società,
nonché
procuratori ad
per determinati atti o
negotia
categorie di atti, fissandone i poteri.
26.4. Il consiglio ha, inoltre, facoltà di nominare
direttori
generali e
procuratori
della
Società,
nonché procuratori ad negotia per determinati atti o
categorie di atti, fissandone i poteri.
Art. 27
Testo vigente Testo con evidenza delle modifiche proposte
La rappresentanza legale della Società di fronte a 27.1.
La rappresentanza legale della Società di
qualunque autorità giudiziaria e amministrativa o di fronte
a
qualunque
autorità
giudiziaria
e
fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spettano al
presidente.
La suddetta rappresentanza, nonché la firma
sociale,
spettano altresì nei limiti
dei
poteri
conferiti, anche all'amministratore delegato, ove
amministrativa o di fronte ai terzi, nonché la firma
sociale, spettano al presidente o, nei casi di sua
assenza o impedimento, al vice presidente, se
nominato. La firma del vice presidente fa fede di
fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del
presidente.
27.2. La suddetta rappresentanza, nonché la firma
sociale,
spettano altresì
nei limiti
dei poteri
conferiti, anche all'amministratore delegato, ove sia
sia stato nominato, ed alle persone debitamente
autorizzate
dal
consiglio
di
amministrazione,
incluse
persone
estranee
al
consiglio,
con
deliberazioni pubblicate a norma di legge nei limiti
delle deliberazioni stesse.
stato nominato, ed alle persone debitamente
autorizzate
dal
consiglio
di
amministrazione,
incluse
persone
estranee
al
consiglio,
con
deliberazioni pubblicate a norma di legge nei limiti
delle deliberazioni stesse.
Art. 28
Testo vigente Testo con evidenza delle modifiche proposte
Ai membri del consiglio spettano il rimborso delle
spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un
compenso
da
determinarsi
dall'assemblea
ordinaria degli azionisti che può avvalersi della
facoltà prevista dall'articolo 2389, comma 3, del
codice civile. Tale deliberazione, una volta presa,
sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a
diversa determinazione dell'assemblea.
28.1. Ai membri del consiglio spettano il rimborso
delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed
un
compenso
da
determinarsi
dall'assemblea
ordinaria degli azionisti che può avvalersi della
facoltà prevista dall'articolo 2389, comma 3, del
codice civile. Tale deliberazione, una volta presa,
sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a
diversa determinazione dell'assemblea.
Il compenso per gli amministratori investiti di
particolari cariche è stabilito dal consiglio di
amministrazione
nel
rispetto
della
normativa
vigente.
28.2. Il compenso per gli amministratori investiti di
particolari cariche è stabilito dal consiglio di
amministrazione
nel
rispetto
della
normativa
vigente.
Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del
divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 del
codice civile.
28.3. Gli amministratori sono tenuti all'osservanza
del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390
del codice civile.
Art. 29
Testo vigente Testo con evidenza delle modifiche proposte
In caso di urgenza, e in conformità con quanto
previsto dalle procedure in materia di operazioni
con parti correlate adottate dalla Società, le
operazioni con parti correlate che non siano di
competenza dell'assemblea e che non debbano
essere da questa autorizzate possono essere
concluse anche in deroga a quanto previsto dagli
articoli 7 e 8 del regolamento Consob sulle parti
correlate, n. 17221 del 12 marzo 2010, fermo il
rispetto degli altri requisiti previsti dalla normativa
in vigore.
29.1. In caso di urgenza, e in conformità con quanto
previsto dalle procedure in materia di operazioni
con parti correlate adottate dalla Società, le
operazioni con parti correlate che non siano di
competenza dell'assemblea e che non debbano
essere da questa autorizzate possono essere
concluse anche in deroga a quanto previsto dagli
articoli 7 e 8 del regolamento Consob sulle parti
correlate, n. 17221 del 12 marzo 2010, fermo il
rispetto degli altri requisiti previsti dalla normativa
in vigore.
Nei casi di urgenza concernenti operazioni con parti
correlate di competenza assembleare ai sensi
dell'articolo 11, quinto comma, del regolamento
suddetto, le procedure in tema di operazioni con
parti
correlate
possono
prevedere
che
tali
operazioni possano essere concluse anche in
29.2. Nei casi di urgenza concernenti operazioni con
parti correlate di competenza assembleare ai sensi
dell'articolo 11, quinto comma, del regolamento
suddetto, le procedure in tema di operazioni con
parti
correlate
possono
prevedere
che
tali
operazioni possano essere concluse anche in

deroga a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3

deroga a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3

Il collegio sindacale è nominato sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo e in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultino titolari della quota di partecipazione minima al capitale sociale prevista dal presente statuto per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del consiglio di amministrazione.

Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste trovano applicazione, in quanto applicabili, le disposizioni del presente statuto dettate per la nomina del consiglio di amministrazione nonché le disposizioni previste dalla normativa vigente.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere, tanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai sindaci effettivi quanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai sindaci supplenti, candidati di genere diverso.

Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista stessa, due sindaci effettivi e due sindaci supplenti. Il restante sindaco effettivo ed il restante sindaco supplente sono nominati ai sensi della normativa vigente e con le modalità previste all'articolo 19 del presente statuto per la nomina degli amministratori tratti dalle liste di minoranza, da applicare distintamente a ciascuna delle sezioni in cui le altre liste sono articolate.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza; in caso di sostituzione del presidente, tale carica è assunta dal sindaco supplente anch'egli nominato con le stesse modalità.

incarichi di componente di organi di amministrazione e controllo in altre società nei limiti fissati dalla Consob con proprio regolamento.

30.5. Il collegio sindacale è nominato sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo e in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultino titolari della quota di partecipazione minima al capitale sociale prevista dal presente statuto per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del consiglio di amministrazione.

Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste trovano applicazione, in quanto applicabili, le disposizioni del presente statuto dettate per la nomina del consiglio di amministrazione nonché le disposizioni previste dalla normativa vigente.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere, tanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai sindaci effettivi quanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai sindaci supplenti, candidati di genere diverso.

30.6. Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista stessa, due sindaci effettivi e due sindaci supplenti. Il restante sindaco effettivo ed il restante sindaco supplente sono nominati ai sensi della normativa vigente e con le modalità previste all'articolo 19 del presente statuto per la nomina degli amministratori tratti dalle liste di minoranza, da applicare distintamente a ciascuna delle sezioni in cui le altre liste sono articolate.

30.7. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza; in caso di sostituzione del presidente, tale carica è assunta dal sindaco supplente anch'egli nominato con le stesse modalità.

Art. 31
Testo vigente Testo con evidenza delle modifiche proposte
I sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla
data dell'assemblea convocata per l'approvazione
del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e
sono rieleggibili.
31.1. I sindaci durano in carica tre esercizi, scadono
alla
data
dell'assemblea
convocata
per
l'approvazione
del
bilancio
relativo
al
terzo
esercizio della carica, e sono rieleggibili.
La procedura del voto di lista si applica solo in caso
di rinnovo dell'intero collegio sindacale.
31.2. La procedura del voto di lista si applica solo in
caso di rinnovo dell'intero collegio sindacale.
In caso di sostituzione di uno dei sindaci tratti dalla
lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti,
subentra il primo dei sindaci supplenti tratto dalla
stessa lista. Nel caso in cui il subentro, se
effettuato ai sensi del precedente periodo, non
consenta
di ricostituire
un collegio
sindacale
conforme alla normativa vigente in materia di
equilibrio tra i generi, subentra il secondo dei
sindaci supplenti tratto dalla stessa lista. Qualora
successivamente si renda necessario sostituire
l'altro sindaco tratto dalla lista che ha ottenuto il
maggior numero dei voti, subentra il primo dei
sindaci supplenti tratto dalla medesima lista.
31.3. In caso di sostituzione di uno dei sindaci tratti
dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei
voti, subentra il primo dei sindaci supplenti tratto
dalla stessa lista. Nel caso in cui il subentro, se
effettuato ai sensi del precedente periodo, non
consenta
di ricostituire
un collegio
sindacale
conforme alla normativa vigente in materia di
equilibrio tra i generi, subentra il secondo dei
sindaci supplenti tratto dalla stessa lista. Qualora
successivamente si renda necessario sostituire
l'altro sindaco tratto dalla lista che ha ottenuto il
maggior numero dei voti, subentra il primo dei
sindaci supplenti tratto dalla medesima lista.
31.4. Le adunanze del collegio sindacale possono
essere tenute anche mediante audio-conferenza o
videoconferenza, a condizione che ciascuno dei
partecipanti possa essere identificato da tutti gli
altri e ciascuno dei partecipanti sia in grado di
intervenire in tempo reale durante la trattazione
degli argomenti esaminati, nonché di ricevere,
trasmettere e visionare documenti.
Sussistendo
queste
condizioni,
la
riunione
si
considera tenuta nel luogo dove si trova chi
presiede la riunione .
Art. 32
Testo vigente Testo con evidenza delle modifiche proposte
L'incarico di revisione legale dei conti della Società
è conferito dall'assemblea ordinaria nel rispetto di
quanto previsto dalla normativa vigente.
32.1. L'incarico di revisione legale dei conti della
Società è conferito dall'assemblea ordinaria nel
rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
Art. 33
Testo vigente Testo con evidenza delle modifiche proposte
L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e chiude il 31
dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il
consiglio provvede, in conformità alle prescrizioni di
legge, alla formazione del bilancio sociale da
sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli
azionisti.
33.1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e chiude
il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni
esercizio il consiglio provvede, in conformità alle
prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio
sociale
da
sottoporre
all'approvazione
dell'assemblea degli azionisti.
Il consiglio di amministrazione potrà, durante il
corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti
sul dividendo.
33.2. Il consiglio di amministrazione potrà, durante
il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti
acconti sul dividendo.
Art. 34
Testo vigente Testo con evidenza delle modifiche proposte
L'utile netto di bilancio è ripartito come segue: 34.1. L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:
a)
5% (cinque per cento) alla riserva legale fino a
che essa non abbia raggiunto il quinto del
capitale sociale; oppure, se la riserva è discesa
al
di
sotto
di
questo
importo,
fino
alla
reintegrazione della stessa;
b)
il rimanente a disposizione dell'assemblea per
l'assegnazione del dividendo agli azionisti o per
altro.
a)
5% (cinque per cento) alla riserva legale fino a
che essa non abbia raggiunto il quinto del
capitale sociale; oppure, se la riserva è discesa
al
di
sotto
di
questo importo, fino alla
reintegrazione della stessa;
b)
il rimanente a disposizione dell'assemblea per
l'assegnazione del dividendo agli azionisti o per
altro.
Art. 35
Testo vigente Testo con evidenza delle modifiche proposte
I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal
giorno in cui siano diventati esigibili, saranno
prescritti a favore della Società.
35.1. I dividendi non riscossi entro il quinquennio
dal giorno in cui siano diventati esigibili, saranno
prescritti a favore della Società.
Art. 36
Testo vigente Testo con evidenza delle modifiche proposte
In caso di scioglimento della Società, l'assemblea
determinerà
le
modalità
della
liquidazione
e
nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri e
i compensi.
36.1.
In
caso
di
scioglimento
della
Società,
l'assemblea
determinerà
le
modalità
della
liquidazione e nominerà uno o più liquidatori,
fissandone i poteri e i compensi.
Art. 37
Testo vigente Testo con evidenza delle modifiche proposte
Per quanto non espressamente contenuto nel
presente statuto valgono le norme del codice civile
e delle leggi speciali in merito.
37.1. Per quanto non espressamente contenuto nel
presente statuto valgono le norme del codice civile
e delle leggi speciali in merito.
Art. 38
Testo vigente Testo con evidenza delle modifiche proposte
Le disposizioni finalizzate a garantire il rispetto
dell'equilibrio fra i generi trovano applicazione in
sede di rinnovo del consiglio di amministrazione e
del collegio sindacale nei limiti stabiliti dalla
vigente normativa.
38.1.
Le disposizioni finalizzate a garantire il
rispetto
dell'equilibrio
fra
i
generi
trovano
applicazione in sede di rinnovo del consiglio di
amministrazione e del collegio sindacale nei limiti
stabiliti dalla vigente normativa.

* * * * *

Si segnala che, ove accolte, le modifiche statutarie proposte non attribuiscono il diritto di recesso in capo ai Soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, dal momento che non ricorre nessuna delle fattispecie di recesso previste dall'articolo 2437 del codice civile.

* * * * *

Tutto quanto premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea straordinaria di FINCANTIERI S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

  • di modificare gli articoli 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27 e 31 dello Statuto sociale e di numerare i paragrafi degli articoli dello Statuto sociale, secondo quanto indicato nella colonna di destra della tabella con testo a fronte riportata nella Relazione illustrativa della Società ai sensi dell'art. 72 della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999;
  • di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente fra loro e con facoltà di subdelega, per l'esecuzione di tutti gli adempimenti e le formalità comunque connessi o conseguenti alla presente delibera e per apportare a quest'ultima tutte le modifiche, integrazioni e/o soppressioni eventualmente necessarie ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, anche in conseguenza della contestuale approvazione, da parte della medesima Assemblea, delle modifiche dell'art. 19 dello Statuto sociale proposte dall'azionista Fintecna S.p.A., di cui al primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria".

Roma, 31 Marzo 2016

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Vincenzo Petrone

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.