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STATUTO

(testo con evidenza modifiche)

STATUTO della "FINCANTIERI S.p.A."

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - DOMICILIO

Art. 1
Testo previgente Testo vigente
La società per azioni costituita con atto a rogito del notaio Carlo Capo di
Roma il 29 dicembre 1959 è denominata "FINCANTIERI S.p.A." (la "Socie
tà").
1.1. La società per azioni costituita con atto a rogito del notaio Carlo Capo
di Roma il 29 dicembre 1959 è denominata "FINCANTIERI S.p.A." (la "So
cietà").
Art. 2
Testo previgente Testo vigente
La Società ha sede nel Comune di Trieste. 2.1. La Società ha sede nel Comune di Trieste.
Può istituire e sopprimere sedi secondarie, unità locali, succursali,
filiali, rappresentanze ed agenzie anche all'estero.
2.2. Può istituire e sopprimere sedi secondarie, unità locali, succursali,
filiali, rappresentanze ed agenzie anche all'estero.
Art. 3
Testo previgente Testo vigente
La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2060 e potrà essere
prorogata, una o più volte, per deliberazione dell'assemblea degli
azionisti.
3.1. La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2060 e potrà essere
prorogata, una o più volte, per deliberazione dell'assemblea degli
azionisti.
Art. 4
Testo previgente Testo vigente
Il domicilio di ciascun socio, amministratore, sindaco e del soggetto
incaricato della revisione legale dei conti, per i loro rapporti con la
Società, è quello che risulta dai libri sociali o dall'indirizzo comunicato
per iscritto dal soggetto interessato.
4.1. Il domicilio di ciascun socio, amministratore, sindaco e del soggetto
incaricato della revisione legale dei conti, per i loro rapporti con la
Società, è quello che risulta dai libri sociali o dall'indirizzo comunicato
per iscritto dal soggetto interessato.

TITOLO II OGGETTO DELLA SOCIETÀ

Art. 5
Testo previgente Testo vigente
La Società ha per oggetto:

l'esercizio, anche attraverso l'assunzione di partecipazioni o
interessenze in società ed enti già costituiti o da costituire - sia
in Italia che all'estero - di attività manifatturiere, sistemistiche,
impiantistiche, di ricerca e di addestramento in settori a tecnologia
avanzata con particolare riferimento ai comparti industriali navali,
meccanico, elettromeccanico e connessi, tra i quali la costruzione,
la riparazione,
5.1. La Società ha per oggetto:

l'esercizio, anche attraverso l'assunzione di partecipazioni o
interessenze in società ed enti già costituiti o da costituire - sia
in Italia che all'estero - di attività manifatturiere, sistemistiche,
impiantistiche, di ricerca e di addestramento in settori a tecnologia
avanzata con particolare riferimento ai comparti industriali navali,
meccanico, elettromeccanico e connessi, tra i quali la costruzione,
la riparazione,

• la trasformazione di navi e di mezzi di trasporto, nonché alla costruzione e riparazione di generatori di moto e di energia, alla prestazione in genere di servizi connessi con le predette attività,

e all'esecuzione di opere pubbliche e private, tanto in appalto quanto in concessione o per il tramite di qualsivoglia altro rapporto giuridico, in Italia o all'estero, sia per conto di terzi che in proprio, realizzando nell'ambito delle attività riconducibili alle categorie di opere generali e specializzate di cui all'allegato "A" al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e sue successive modifiche e integrazioni, le seguenti opere: impianti per la produzione di energia elettrica; impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione; impianti tecnologici; impianti idrico-sanitari; impianti elettromeccanici trasportatori; finiture di opere generali di natura edile e tecnica; impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti; componenti strutturali in acciaio; impianti termici e di condizionamento; nonché impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi;

  • l'acquisto, l'esercizio e la locazione, anche finanziaria, di navi di qualsiasi tipo, nonché l'esercizio di qualsiasi attività connessa con l'attività armatoriale;
  • l'esecuzione di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva nonché costruttiva e/o finalizzata anche a forniture e servizi, la direzione dei lavori e/o la direzione dell'esecuzione del contratto, la direzione operativa, le valutazioni di congruità tecnico-economica o gli studi d'impatto ambientale, anche per conto terzi;
  • la partecipazione a gare ed appalti e/o concessioni indetti da stazioni appaltanti pubbliche e private.

La Società potrà pure assumere partecipazioni in altre società la cui attività industriale, commerciale e finanziaria sia analoga, affine e comunque connessa alla propria, e svolgere il coordinamento tecnico e finanziario delle società partecipate e la prestazione in loro favore di servizi finanziari e di gestione; la Società potrà altresì compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie attive e passive (esclusa la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito), mobiliari ed immobiliari, che saranno necessarie od utili al raggiungimento dell'oggetto sociale, ivi compreso il rilascio di fidejussioni o garanzie anche a favore e nell'interesse di terzi, l'intermediazione anche nel settore valutario con particolare riferimento alle operazioni pertinenti l'assicurazione ed i finanziamenti dei crediti all'esportazione ed ogni altra operazione consentita o delegata da norme speciali diretta a facilitare lo smobilizzo, la gestione, l'amministrazione e l'incasso di crediti derivanti dall'esercizio da parte di terzi di attività commerciali, industriali o forniture di beni e/o servizi, nonché l'acquisto e la cessione sia "pro-soluto" che "pro-solvendo", in qualsiasi forma e condizione, di tali crediti, operazioni tutte sempre e comunque necessarie od utili al raggiungimento dell'oggetto sociale.

• la trasformazione di navi e di mezzi di trasporto, nonché alla costruzione e riparazione di generatori di moto e di energia, alla prestazione in genere di servizi connessi con le predette attività,

e all'esecuzione di opere pubbliche e private, tanto in appalto quanto in concessione o per il tramite di qualsivoglia altro rapporto giuridico, in Italia o all'estero, sia per conto di terzi che in proprio, realizzando nell'ambito delle attività riconducibili alle categorie di opere generali e specializzate di cui all'allegato "A" al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e sue successive modifiche e integrazioni, le seguenti opere: impianti per la produzione di energia elettrica; impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione; impianti tecnologici; impianti idrico-sanitari; impianti elettromeccanici trasportatori; finiture di opere generali di natura edile e tecnica; impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti; componenti strutturali in acciaio; impianti termici e di condizionamento; nonché impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi;

  • l'acquisto, l'esercizio e la locazione, anche finanziaria, di navi di qualsiasi tipo, nonché l'esercizio di qualsiasi attività connessa con l'attività armatoriale;
  • l'esecuzione di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva nonché costruttiva e/o finalizzata anche a forniture e servizi, la direzione dei lavori e/o la direzione dell'esecuzione del contratto, la direzione operativa, le valutazioni di congruità tecnico-economica o gli studi d'impatto ambientale, anche per conto terzi;
  • la partecipazione a gare ed appalti e/o concessioni indetti da stazioni appaltanti pubbliche e private.

5.2. La Società potrà pure assumere partecipazioni in altre società la cui attività industriale, commerciale e finanziaria sia analoga, affine e comunque connessa alla propria, e svolgere il coordinamento tecnico e finanziario delle società partecipate e la prestazione in loro favore di servizi finanziari e di gestione; la Società potrà altresì compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie attive e passive (esclusa la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito), mobiliari ed immobiliari, che saranno necessarie od utili al raggiungimento dell'oggetto sociale, ivi compreso il rilascio di fidejussioni o garanzie anche a favore e nell'interesse di terzi, l'intermediazione anche nel settore valutario con particolare riferimento alle operazioni pertinenti l'assicurazione ed i finanziamenti dei crediti all'esportazione ed ogni altra operazione consentita o delegata da norme speciali diretta a facilitare lo smobilizzo, la gestione, l'amministrazione e l'incasso di crediti derivanti dall'esercizio da parte di terzi di attività commerciali, industriali o forniture di beni e/o servizi, nonché l'acquisto e la cessione sia "pro-soluto" che "pro-solvendo", in qualsiasi forma e condizione, di tali crediti, operazioni tutte sempre e comunque necessarie od utili al raggiungimento dell'oggetto sociale.

TITOLO III

CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI - RECESSO

Testo previgente
Testo vigente
Il capitale sociale è di EURO 862.980.725,70 (ottocentosessantaduemi
6.1. Il capitale sociale è di EURO 862.980.725,70 (ottocentosessantadue
lioninovecentoottantamilasettecentoventicinque virgola settanta) diviso
milioninovecentoottantamilasettecentoventicinque virgola settanta) divi
in numero 1.692.119.070 unmiliardoseicentonovantaduemilionicento-di
so in numero 1.692.119.070 unmiliardoseicentonovantaduemilionicento
ciannovemilasettanta) azioni.
diciannovemilasettanta) azioni.
Le azioni non hanno valore nominale.
6.2. Le azioni non hanno valore nominale.
Art. 6-bis
Testo previgente
Testo vigente
Ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 1994 n. 332,
6-bis.1. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 1994 n. 332,
convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 1994 n. 474, nessun
convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 1994 n. 474, nessun
soggetto (diverso dallo Stato, da enti pubblici o da soggetti da questi
soggetto (diverso dallo Stato, da enti pubblici o da soggetti da questi
controllati) può possedere, a qualsiasi titolo, azioni della Società che
controllati) può possedere, a qualsiasi titolo, azioni della Società che
comportino una partecipazione superiore al 5 (cinque) per cento del
comportino una partecipazione superiore al 5 (cinque) per cento del
capitale sociale, fatto salvo quanto previsto dalla normativa previgente.
capitale sociale, fatto salvo quanto previsto dalla normativa previgente.
Il limite massimo di possesso azionario è calcolato anche tenendo conto
6-bis.2. Il limite massimo di possesso azionario è calcolato anche
delle partecipazioni azionarie complessive facenti capo al controllante,
tenendo conto delle partecipazioni azionarie complessive facenti capo
persona fisica o giuridica o società o ente; a tutte le controllate dirette
al controllante, persona fisica o giuridica o società o ente; a tutte le
o indirette nonché alle controllate da uno stesso soggetto controllante;
controllate dirette o indirette nonché alle controllate da uno stesso
ai soggetti collegati nonché alle persone fisiche legate da rapporti di
soggetto controllante; ai soggetti collegati nonché alle persone fisiche
parentela o di affinità fino al secondo grado o di coniugio, sempre che si
legate da rapporti di parentela o di affinità fino al secondo grado o di
tratti di coniuge non legalmente separato.
coniugio, sempre che si tratti di coniuge non legalmente separato.
Ai fini del computo del su riferito limite di possesso azionario del 5
6-bis.3. Ai fini del computo del su riferito limite di possesso azionario del
(cinque) per cento si tiene conto anche delle azioni detenute tramite
5 (cinque) per cento si tiene conto anche delle azioni detenute tramite
fiduciarie e/o interposta persona e in genere da soggetti interposti.
fiduciarie e/o interposta persona e in genere da soggetti interposti.
Il diritto di voto e gli altri diritti aventi contenuto diverso da quello
6-bis.4. Il diritto di voto e gli altri diritti aventi contenuto diverso da
patrimoniale inerenti alle azioni detenute, da soggetti diversi dallo
quello patrimoniale inerenti alle azioni detenute, da soggetti diversi dallo
Stato, da enti pubblici o da soggetti da questi controllati, in eccedenza
Stato, da enti pubblici o da soggetti da questi controllati, in eccedenza
rispetto al limite massimo sopra indicato non possono essere esercitati
rispetto al limite massimo sopra indicato non possono essere esercitati
e si riduce proporzionalmente il diritto di voto che sarebbe spettato a
e si riduce proporzionalmente il diritto di voto che sarebbe spettato a
ciascuno dei soggetti ai quali sia riferibile il limite di possesso azionario,
ciascuno dei soggetti ai quali sia riferibile il limite di possesso azionario,
salvo preventive indicazioni congiunte dei soci interessati. In caso di
salvo preventive indicazioni congiunte dei soci interessati. In caso di
inosservanza, la deliberazione è impugnabile ai sensi dell'articolo 2377
inosservanza, la deliberazione è impugnabile ai sensi dell'articolo 2377
del codice civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta
del codice civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta
senza i voti in eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato.
senza i voti in eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato.
Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono
Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono
comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.
comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.
Art. 7
Testo previgente
Testo vigente
Le azioni sono nominative, indivisibili ed ogni azione dà diritto ad un
7.1. Le azioni sono nominative, indivisibili ed ogni azione dà diritto ad un
voto. Le azioni sono liberamente trasferibili.
voto. Le azioni sono liberamente trasferibili.
Art. 8
Testo previgente
Testo vigente
In sede di aumento di capitale, le azioni di nuova emissione saranno
8.1. In sede di aumento di capitale, le azioni di nuova emissione saranno
offerte in opzione agli azionisti, fatta eccezione per i casi consentiti dalla
offerte in opzione agli azionisti, fatta eccezione per i casi consentiti dalla
legge.
legge.
In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno
8.2. In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione
essere liberate anche mediante conferimenti in natura.
potranno essere liberate anche mediante conferimenti in natura.
Art. 6

L'assemblea può deliberare l'esclusione del diritto di opzione nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 2441 quarto comma, secondo periodo, del codice civile.

Il capitale può anche essere aumentato con l'emissione di azioni privilegiate o aventi diritti diversi da quelli incorporati nelle azioni già emesse. La Società può emettere altresì le speciali categorie di azioni e strumenti finanziari previsti dall'articolo 2349 del codice civile.

L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale anche mediante assegnazione ai soci di attività sociali.

8.3. L'assemblea può deliberare l'esclusione del diritto di opzione nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 2441 quarto comma, secondo periodo, del codice civile.

8.4. Il capitale può anche essere aumentato con l'emissione di azioni privilegiate o aventi diritti diversi da quelli incorporati nelle azioni già emesse. La Società può emettere altresì le speciali categorie di azioni e strumenti finanziari previsti dall'articolo 2349 del codice civile.

8.5. L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale anche mediante assegnazione ai soci di attività sociali.

Art. 9
Testo previgente Testo vigente
La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni,
secondo le modalità previste dalla normativa previgente.
9.1. La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni,
secondo le modalità previste dalla normativa previgente.
Art. 10
Testo previgente Testo vigente

La Società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolamentano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

10.1. La Società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolamentano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Art. 11

Testo previgente Testo vigente

È escluso il diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine e l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

La Società può richiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari autorizzati, tramite una società di gestione accentrata, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati. Qualora la medesima richiesta sia effettuata su istanza dei soci, si applica quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti, anche con riferimento alla quota minima di partecipazione per la presentazione dell'istanza con ripartizione dei costi tra la Società ed i soci richiedenti in parti uguali, ove non diversamente stabilito dalla normativa applicabile.

11.1. È escluso il diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine e l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

11.2. La Società può richiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari autorizzati, tramite una società di gestione accentrata, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati. Qualora la medesima richiesta sia effettuata su istanza dei soci, si applica quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti, anche con riferimento alla quota minima di partecipazione per la presentazione dell'istanza con ripartizione dei costi tra la Società ed i soci richiedenti in parti uguali, ove non diversamente stabilito dalla normativa applicabile.

TITOLO IV ASSEMBLEE

Art. 12
Testo previgente Testo vigente
Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dal consiglio di
amministrazione e sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salvo
diversa deliberazione del consiglio di amministrazione.
12.1. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dal
consiglio di amministrazione e sono tenute, di regola, presso la sede
sociale, salvo diversa deliberazione del consiglio di amministrazione.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni nei casi in cui la legge consenta di avvalersi del maggior termine.

12.2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni nei casi in cui la legge consenta di avvalersi del maggior termine.

Art. 13
Testo previgente Testo vigente
La convocazione dell'assemblea dovrà avvenire mediante avviso 13.1. La convocazione dell'assemblea dovrà avvenire mediante avviso
pubblicato sul sito internet della Società, nonché con le modalità pubblicato sul sito internet della Società, nonché con le modalità
previste dalla Consob con proprio regolamento, nei termini di legge ed previste dalla Consob con proprio regolamento, nei termini di legge ed
in conformità con la normativa previgente. in conformità con la normativa previgente.
Le assemblee si tengono in unica convocazione. È peraltro facoltà del 13.2. Le assemblee si tengono in unica convocazione. È peraltro
consiglio di amministrazione stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, facoltà del consiglio di amministrazione stabilire, qualora ne ravvisi
che l'assemblea ordinaria e/o quella straordinaria si tengano in più l'opportunità, che l'assemblea ordinaria e/o quella straordinaria si
convocazioni. tengano in più convocazioni.
Art. 14
Testo previgente
Testo vigente
La legittimazione all'intervento in assemblea e le modalità di esercizio 14.1. La legittimazione all'intervento in assemblea e le modalità di
del diritto di voto sono regolate dalla normativa previgente. esercizio del diritto di voto sono regolate dalla normativa previgente.
Art. 15
Testo previgente Testo vigente
Ogni azionista, che abbia il diritto di intervenire all'assemblea, può farsi 15.1. Ogni azionista, che abbia il diritto di intervenire all'assemblea,
rappresentare, mediante delega scritta o conferita in via elettronica, ai può farsi rappresentare, mediante delega scritta o conferita in via
sensi della normativa previgente. elettronica, ai sensi della normativa previgente.
La delega di voto potrà essere notificata alla Società in via elettronica 15.2. La delega di voto potrà essere notificata alla Società in via
mediante l'utilizzo di posta elettronica certificata o di apposita elettronica mediante l'utilizzo di posta elettronica certificata o di
sezione del sito, secondo quanto indicato di volta in volta nell'avviso di apposita sezione del sito, secondo quanto indicato di volta in volta
convocazione. nell'avviso di convocazione.
Al fine di facilitare la raccolta di deleghe presso gli azionisti dipendenti 15.3. Al fine di facilitare la raccolta di deleghe presso gli azionisti
della Società e delle sue controllate associati ad associazioni di dipendenti della Società e delle sue controllate associati ad associazioni
azionisti che rispondano ai requisiti previsti dalla normativa previgente di azionisti che rispondano ai requisiti previsti dalla normativa previgente
in materia, sono messi a disposizione delle medesime associazioni, in materia, sono messi a disposizione delle medesime associazioni,
secondo i termini e le modalità di volta in volta concordati con i loro secondo i termini e le modalità di volta in volta concordati con i loro
legali rappresentanti, spazi da utilizzare per la comunicazione e per lo legali rappresentanti, spazi da utilizzare per la comunicazione e per lo
svolgimento dell'attività di raccolta di deleghe. svolgimento dell'attività di raccolta di deleghe.
Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle 15.4. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle
singole deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. singole deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.
La Società ha la facoltà di designare per ciascuna assemblea un 15.5. La Società ha la facoltà di designare per ciascuna assemblea un
soggetto al quale i soci possono conferire una delega con istruzioni di soggetto al quale i soci possono conferire una delega con istruzioni di
voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno con le modalità voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno con le modalità
previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari. La delega non ha previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari. La delega non ha
effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite
istruzioni di voto. istruzioni di voto.
Se previsto nell'avviso di convocazione, coloro ai quali spetta il diritto 15.6. Se previsto nell'avviso di convocazione, coloro ai quali spetta il
di voto: (i) potranno intervenire all'assemblea mediante mezzi di diritto di voto: (i) potranno intervenire all'assemblea mediante mezzi di
telecomunicazione ed esercitare il diritto di voto in via elettronica e/o telecomunicazione ed esercitare il diritto di voto in via elettronica e/o
(ii) esercitare il diritto di voto per corrispondenza e/o in via elettronica, (ii) esercitare il diritto di voto per corrispondenza e/o in via elettronica,
in conformità alle leggi ed alle disposizioni regolamentari in materia. in conformità alle leggi ed alle disposizioni regolamentari in materia.
Lo svolgimento delle assemblee è disciplinato dal regolamento 15.7. Lo svolgimento delle assemblee è disciplinato dal regolamento
assembleare approvato con delibera dell'assemblea ordinaria della assembleare approvato con delibera dell'assemblea ordinaria della
Società. Società.
Art. 16
Testo previgente Testo vigente

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, o da altra persona delegata dal consiglio di amministrazione, in difetto di che l'assemblea elegge il proprio presidente.

16.1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, o da altra persona delegata dal consiglio di amministrazione, o in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente, ove nominato; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, è presieduta da altra persona delegata dal consiglio di amministrazione, in difetto di che l'assemblea elegge il proprio presidente.

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e può scegliere, tra i presenti, uno o più scrutatori.

16.2. L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e può scegliere, tra i presenti, uno o più scrutatori.

Art. 17
Testo previgente Testo vigente
L'assemblea delibera su tutti gli oggetti di sua competenza per legge o 17.1. L'assemblea delibera su tutti gli oggetti di sua competenza per
per statuto. legge o per statuto.
Ove non diversamente stabilito dallo statuto, le deliberazioni, tanto per 17.2. Ove non diversamente stabilito dallo statuto, le deliberazioni, tanto
le assemblee ordinarie che per quelle straordinarie, sia in prima che in per le assemblee ordinarie che per quelle straordinarie, sia in prima che
seconda o terza convocazione, ovvero in unica convocazione, vengono in seconda o terza convocazione, ovvero in unica convocazione, vengono
prese con le maggioranze richieste dalla legge nei singoli casi. prese con le maggioranze richieste dalla legge nei singoli casi.
I verbali delle assemblee ordinarie devono essere sottoscritti dal 17.3. I verbali delle assemblee ordinarie devono essere sottoscritti dal
presidente e dal segretario. presidente dell'assemblea e dal segretario.
I verbali delle assemblee straordinarie devono essere redatti da un I verbali delle assemblee straordinarie devono essere redatti da un
notaio. notaio.

TITOLO V

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Art. 18
Testo previgente Testo vigente
La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione; l'attività
di controllo è affidata al collegio sindacale ed al soggetto incaricato
della revisione legale dei conti ai sensi di legge e del presente statuto.
18.1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione;
l'attività di controllo è affidata al collegio sindacale ed al soggetto
incaricato della revisione legale dei conti ai sensi di legge e del presente
statuto.

TITOLO VI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 19
Testo previgente Testo vigente
La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto
da sette o più membri fino ad un massimo di tredici.
19.1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione
composto da sette o più membri fino ad un massimo di tredici.

L'assemblea di volta in volta determina il numero dei componenti il consiglio nei limiti suddetti. L'assemblea anche nel corso del mandato può variare il numero dei componenti del consiglio di amministrazione, sempre entro il limite di cui al primo comma del presente articolo, provvedendo alle relative nomine secondo quanto disposto dal presente articolo. Gli amministratori così eletti scadranno con quelli in carica.

composto da sette o più membri fino ad un massimo di tredici.

19.2. L'assemblea di volta in volta determina il numero dei componenti il consiglio nei limiti suddetti. L'assemblea anche nel corso del mandato può variare il numero dei componenti del consiglio di amministrazione, sempre entro il limite di cui al primo comma del presente articolo, provvedendo alle relative nomine secondo quanto disposto dal presente articolo. Gli amministratori così eletti scadranno con quelli in carica.

I membri del consiglio di amministrazione sono nominati dall'assemblea nel rispetto della normativa previgente in materia di parità di accesso agli organi sociali del genere meno rappresentato.

Ai sensi del D.P.C.M. 25 maggio 2012, recante "Criteri, condizioni e modalità per adottare il modello di separazione proprietaria della società SNAM S.p.A. ai sensi dell'articolo 15 della legge 24 marzo 2012, n. 27" (il "D.P.C.M."), gli amministratori non possono rivestire alcuna carica nell'organo amministrativo o di controllo né funzioni dirigenziali in Eni S.p.A. e sue controllate, né intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale con tali società.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di professionalità e competenza di seguito indicati. In particolare i consiglieri di amministrazione devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, ovvero,

b) attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività di impresa, ovvero,

c) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori attinenti a quello di attività dell'impresa, ovvero presso enti o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

Costituisce causa di ineleggibilità o decadenza per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna, anche non definitiva e fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per taluno dei delitti previsti:

a) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

b) dal titolo XI del libro V del codice civile e dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria;

d) dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Costituisce altresì causa di ineleggibilità l'emissione del decreto che disponga il giudizio o del decreto che disponga il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), senza che sia intervenuta una sentenza di proscioglimento anche non definitiva, ovvero l'emissione di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale.

19.3. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati dall'assemblea nel rispetto della normativa previgente in materia di parità di accesso agli organi sociali del genere meno rappresentato.

19.4. Ai sensi del D.P.C.M. 25 maggio 2012, recante "Criteri, condizioni e modalità per adottare il modello di separazione proprietaria della società SNAM S.p.A. ai sensi dell'articolo 15 della legge 24 marzo 2012, n. 27" (il "D.P.C.M."), gli amministratori non possono rivestire alcuna carica nell'organo amministrativo o di controllo né funzioni dirigenziali in Eni S.p.A. e sue controllate, né intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale con tali società.

19.5. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di professionalità e competenza di seguito indicati. In particolare i consiglieri di amministrazione devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, ovvero,

b) attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività di impresa, ovvero,

c) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori attinenti a quello di attività dell'impresa, ovvero presso enti o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

19.6. Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dalle disposizioni regolamentari attuative, nonché da ogni altra disposizione normativa e regolamentare previgente applicabile agli amministratori della Società.

Il difetto dei predetti requisiti determina l'ineleggibilità o la decadenza automatica dalla carica.

Costituisce causa di ineleggibilità o decadenza per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna, anche non definitiva e fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per taluno dei delitti previsti:

a) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

b) dal titolo XI del libro V del codice civile e dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria;

d) dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Costituisce altresì causa di ineleggibilità l'emissione del decreto che disponga il giudizio o del decreto che disponga il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), senza che sia intervenuta una sentenza di proscioglimento anche non definitiva, ovvero l'emissione di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale.

Gli amministratori che nel corso del mandato dovessero ricevere la notifica del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale devono darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione, con obbligo di riservatezza. Il consiglio di amministrazione verifica, nella prima riunione utile e comunque entro i dieci giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti di cui al primo periodo, l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate.

Nel caso in cui la verifica sia positiva, l'amministratore decade dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, salvo che il consiglio di amministrazione, entro il termine di dieci giorni di cui sopra, proceda alla convocazione dell'assemblea, da tenersi entro i successivi sessanta giorni, al fine di sottoporre a quest'ultima la proposta di permanenza in carica dell'amministratore medesimo, motivando tale proposta sulla base di un preminente interesse della Società alla permanenza stessa. Se la verifica da parte del consiglio di amministrazione è effettuata dopo la chiusura dell'esercizio sociale, la proposta è sottoposta all'assemblea convocata per l'approvazione del relativo bilancio, fermo restando il rispetto dei termini previsti dalla normativa previgente.

Nel caso in cui l'assemblea non approvi la proposta formulata dal consiglio di amministrazione, l'amministratore decade con effetto immediato dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni.

Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, l'amministratore delegato che sia sottoposto:

a) ad una pena detentiva o

b) ad una misura cautelare di custodia cautelare o di arresti domiciliari, all'esito del procedimento di cui all'articolo 309 o all'articolo 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione,

decade automaticamente per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalla carica di amministratore, con contestuale cessazione delle deleghe conferitegli.

Analoga decadenza si determina nel caso in cui l'amministratore delegato sia sottoposto ad altro tipo di misura cautelare personale il cui provvedimento non sia più impugnabile, qualora tale misura sia ritenuta da parte del consiglio di amministrazione tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe conferite.

Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna, salvo il caso di estinzione del reato.

Agli effetti della presente disposizione, il consiglio di amministrazione accerta la sussistenza delle situazioni ivi previste, con riferimento a fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti esteri, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

Il consiglio di amministrazione viene nominato dall'assemblea, sulla base di liste presentate dagli azionisti e dal consiglio di amministrazione, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

In tutti i casi di decadenza, l'amministratore non ha diritto al risarcimento danni.

Gli amministratori che nel corso del mandato dovessero perdere i suddetti requisiti di onorabilità ricevere la notifica del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale devono darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione, con obbligo di riservatezza. Il consiglio di amministrazione verifica, nella prima riunione utile e comunque entro i dieci giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti di cui al primo periodo, l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate.

Nel caso in cui la verifica sia positiva, l'amministratore decade dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, salvo che il consiglio di amministrazione, entro il termine di dieci giorni di cui sopra, proceda alla convocazione dell'assemblea, da tenersi entro i successivi sessanta giorni, al fine di sottoporre a quest'ultima la proposta di permanenza in carica dell'amministratore medesimo, motivando tale proposta sulla base di un preminente interesse della Società alla permanenza stessa. Se la verifica da parte del consiglio di amministrazione è effettuata dopo la chiusura dell'esercizio sociale, la proposta è sottoposta all'assemblea convocata per l'approvazione del relativo bilancio, fermo restando il rispetto dei termini previsti dalla normativa previgente.

Nel caso in cui l'assemblea non approvi la proposta formulata dal consiglio di amministrazione, l'amministratore decade con effetto immediato dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni.

Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, costituisce causa di ineleggibilità o decadenza automatica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore con deleghe operative la sottoposizione l'amministratore delegato che sia sottoposto:

a) ad una pena detentiva o

b) ad una misura cautelare di custodia cautelare personale, tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe di custodia cautelare o di arresti domiciliari, all'esito del procedimento di cui all'articolo 309 o all'articolo 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione., decade automaticamente per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalla carica di amministratore, con contestuale cessazione delle deleghe conferitegli.

Analoga decadenza si determina nel caso in cui l'amministratore delegato sia sottoposto ad altro tipo di misura cautelare personale il cui provvedimento non sia più impugnabile, qualora tale misura sia ritenuta da parte del consiglio di amministrazione tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe conferite.

Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna, salvo il caso di estinzione del reato.

Agli effetti della presente disposizione, il consiglio di amministrazione accerta la sussistenza delle situazioni ivi previste, con riferimento a fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti esteri, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

19.7. Il consiglio di amministrazione viene nominato dall'assemblea, sulla base di liste presentate dagli azionisti e dal consiglio di amministrazione, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale nei termini e secondo le modalità indicati dalla normativa previgente.

Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di, e votare, una sola lista.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno l'uno per cento del capitale sociale o la diversa misura – ove inferiore – stabilita dalla Consob con proprio regolamento.

La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste deve essere comprovata nei termini e secondo le modalità previsti dalla normativa pro tempore previgente.

Ciascuna lista deve includere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge, menzionando distintamente tali candidati e indicando uno di essi al primo posto della lista.

Tutti i candidati devono possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla previgente normativa e dal presente statuto.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati di genere diverso, secondo quanto specificato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, in modo da garantire una composizione del consiglio di amministrazione nel rispetto della normativa previgente in materia di equilibrio tra i generi.

Unitamente al deposito di ciascuna lista, a pena di inammissibilità della medesima, dovranno depositarsi il curriculum professionale di ogni candidato e le dichiarazioni con le quali i medesimi accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei citati requisiti di onorabilità ed eventualmente dei requisiti di indipendenza.

Gli amministratori nominati devono comunicare senza indugio al consiglio di amministrazione la perdita dei requisiti la cui esistenza è stata attestata in occasione della nomina, nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o incompatibilità.

Alla elezione degli amministratori si procederà come segue:

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella stessa lista (i) i due terzi degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore, nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto fino ad un massimo di nove membri; (ii) sette amministratori da eleggere nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da dieci membri; (iii) otto amministratori da eleggere nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da undici membri; (iv) nove amministratori da eleggere nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da dodici membri e (v) dieci amministratori da eleggere nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da tredici membri;

b) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. A tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due o tre, a seconda del numero di amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale nei termini e secondo le modalità indicati dalla normativa previgente.

Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di, e votare, una sola lista.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno l'uno per cento del capitale sociale o la diversa misura – ove inferiore – stabilita dalla Consob con proprio regolamento.

La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste deve essere comprovata nei termini e secondo le modalità previsti dalla normativa pro tempore previgente.

Ciascuna lista deve includere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge, menzionando distintamente tali candidati e indicando uno di essi al primo posto della lista.

Tutti i candidati devono possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla previgente normativa e dal presente statuto.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati di genere diverso, secondo quanto specificato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, in modo da garantire una composizione del consiglio di amministrazione nel rispetto della normativa previgente in materia di equilibrio tra i generi.

19.8. Unitamente al deposito di ciascuna lista, a pena di inammissibilità della medesima, dovranno depositarsi il curriculum professionale di ogni candidato e le dichiarazioni con le quali i medesimi accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei citati requisiti di onorabilità ed eventualmente dei requisiti di indipendenza.

Gli amministratori nominati devono comunicare senza indugio al consiglio di amministrazione la perdita dei requisiti la cui esistenza è stata attestata in occasione della nomina, nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o incompatibilità.

19.9. Alla elezione degli amministratori si procederà come segue:

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella stessa lista (i) i due terzi degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore, nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto fino ad un massimo di nove membri; (ii) sette amministratori da eleggere nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da dieci membri; (iii) otto amministratori da eleggere nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da undici membri; (iv) nove amministratori da eleggere nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da dodici membri e (v) dieci amministratori da eleggere nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da tredici membri;

b) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste, fermo il rispetto della normativa previgente in favore delle minoranze che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. A tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due o tre, a seconda del numero di amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea, tra i candidati con pari quoziente delle liste che abbiano eletto lo stesso numero di amministratori (o nessuno) e che abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, secondo la procedura di cui alla successiva lettera e);

c) qualora, a seguito dell'applicazione della procedura sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di amministratori indipendenti prescritto dalla normativa previgente, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati e formando in tal modo un'unica graduatoria decrescente; i candidati non in possesso dei requisiti di indipendenza con i quozienti più bassi tra i candidati tratti da tutte le liste sono sostituiti, a partire dall'ultimo e fino a concorrenza del numero minimo di amministratori indipendenti prescritto dalla normativa previgente, dai candidati indipendenti eventualmente indicati nella stessa lista del candidato sostituito (seguendo l'ordine nel quale sono indicati) ovvero da persone, in possesso dei requisiti di indipendenza, nominate secondo la procedura di cui alla successiva lettera e).

Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di amministratori ovvero, in caso di parità di amministratori eletti, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'assemblea in una apposita votazione tra tutti i candidati con pari quoziente di liste che abbiano eletto lo stesso numero di amministratori e che abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, secondo la procedura di cui alla successiva lettera e);

d) qualora l'applicazione della procedura di cui alle lettere a) e b) non consenta il rispetto della normativa previgente in materia di equilibrio tra i generi, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste composte da un numero di candidati pari o superiore a tre, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati e formando in tal modo un'unica graduatoria decrescente; i candidati del genere più rappresentato con i quozienti più bassi tra i candidati tratti dalle predette liste sono sostituiti, fino a concorrenza del numero di amministratori sufficiente a consentire il rispetto della normativa previgente in materia di equilibrio tra i generi e fermo il rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti, dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato (con il numero d'ordine di lista successivo più basso) nella stessa lista del candidato sostituito. Nel caso in cui candidati di più d'una delle predette liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di amministratori ovvero, in caso di parità di amministratori eletti, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'assemblea in una apposita votazione tra tutti i candidati con pari quoziente,di liste che abbiano eletto lo stesso numero di amministratori e che abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, secondo la procedura di cui alla successiva lettera e);

e) per la nomina di amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi dei procedimenti sopra previsti, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, in modo tale da assicurare comunque che la composizione del consiglio di amministrazione sia conforme alla legge e allo statuto, nonché il rispetto della normativa previgente in materia di equilibrio tra i generi.

Gli amministratori durano in carica fino a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili a norma dell'articolo 2383 del codice civile.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea, tra i candidati con pari quoziente delle liste che abbiano eletto lo stesso numero di amministratori (o nessuno) e che abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, secondo la procedura di cui alla successiva lettera e);

c) qualora, a seguito dell'applicazione della procedura sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di amministratori indipendenti prescritto dalla normativa previgente, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati e formando in tal modo un'unica graduatoria decrescente; i candidati non in possesso dei requisiti di indipendenza con i quozienti più bassi tra i candidati tratti da tutte le liste sono sostituiti, a partire dall'ultimo e fino a concorrenza del numero minimo di amministratori indipendenti prescritto dalla normativa previgente, dai candidati indipendenti eventualmente indicati nella stessa lista del candidato sostituito (seguendo l'ordine nel quale sono indicati) ovvero da persone, in possesso dei requisiti di indipendenza, nominate secondo la procedura di cui alla successiva lettera e).

Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di amministratori ovvero, in caso di parità di amministratori eletti, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'assemblea in una apposita votazione tra tutti i candidati con pari quoziente di liste che abbiano eletto lo stesso numero di amministratori e che abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, secondo la procedura di cui alla successiva lettera e);

d) qualora l'applicazione della procedura di cui alle lettere a) e b) non consenta il rispetto della normativa previgente in materia di equilibrio tra i generi, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste composte da un numero di candidati pari o superiore a tre, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati e formando in tal modo un'unica graduatoria decrescente; i candidati del genere più rappresentato con i quozienti più bassi tra i candidati tratti dalle predette liste sono sostituiti, fino a concorrenza del numero di amministratori sufficiente a consentire il rispetto della normativa previgente in materia di equilibrio tra i generi e fermo il rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti, dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato (con il numero d'ordine di lista successivo più basso) nella stessa lista del candidato sostituito. Nel caso in cui candidati di più d'una delle predette liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di amministratori ovvero, in caso di parità di amministratori eletti, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'assemblea in una apposita votazione tra tutti i candidati con pari quoziente,di liste che abbiano eletto lo stesso numero di amministratori e che abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, secondo la procedura di cui alla successiva lettera e);

e) per la nomina di amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi dei procedimenti sopra previsti, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, in modo tale da assicurare comunque che la composizione del consiglio di amministrazione sia conforme alla legge e allo statuto, nonché il rispetto della normativa previgente in materia di equilibrio tra i generi.

19.10. Gli amministratori durano in carica fino a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili a norma dell'articolo 2383 del codice civile.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per dimissioni o qualsiasi altra causa, uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile.

In ogni caso deve essere assicurato il rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti previsto dalla normativa previgente, nonché il rispetto della normativa previgente in materia di equilibrio tra i generi nonché di tutela delle minoranze.

Se viene a mancare la maggioranza dei consiglieri, per dimissioni o altre cause, si intenderà decaduto l'intero consiglio e l'assemblea dovrà essere convocata, sempre con le modalità previste dall'articolo 2386 del codice civile, per la ricostituzione integrale dello stesso.

19.11. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per dimissioni o qualsiasi altra causa, uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile.

In ogni caso deve essere assicurato il rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti previsto dalla normativa previgente, nonché il rispetto della normativa previgente in materia di equilibrio tra i generi nonché di tutela delle minoranze.

Se viene a mancare la maggioranza dei consiglieri, per dimissioni o altre cause, si intenderà decaduto l'intero consiglio e l'assemblea dovrà essere convocata, sempre con le modalità previste dall'articolo 2386 del codice civile, per la ricostituzione integrale dello stesso.

Art. 20
Testo previgente Testo vigente
Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge tra i
suoi membri un presidente.
20.1. Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge
tra i suoi membri un presidente; può eleggere un vice presidente al
fine di sostituire il presidente nei casi di assenza o impedimento di
quest'ultimo.
Il consiglio di amministrazione può delegare, in tutto o in parte, le sue
attribuzioni, ad eccezione di quelle non delegabili a norma di legge, ad
uno o più componenti e/o ad un comitato esecutivo. Rientra nel potere
degli amministratori, nei limiti delle competenze ad essi attribuite,
20.2. Il consiglio di amministrazione può delegare, in tutto o in parte,
le sue attribuzioni, ad eccezione di quelle non delegabili a norma di
legge, ad uno o più componenti e/o ad un comitato esecutivo. Rientra
nel potere degli amministratori, nei limiti delle competenze ad essi

Il consiglio nomina, inoltre, un segretario, anche estraneo alla Società.

conferire deleghe e poteri di rappresentanza della Società per singoli atti o categorie di atti, a dipendenti della Società ed anche a terzi.

20.3. Il consiglio nomina, inoltre, un segretario, anche estraneo alla Società.

caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal consigliere

designato a maggioranza dai presenti.

attribuite, conferire deleghe e poteri di rappresentanza della Società per singoli atti o categorie di atti, a dipendenti della Società ed anche a terzi.

11

Art. 21
Testo previgente Testo vigente
Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione,
nella sede sociale o altrove, tutte le volte che il presidente lo giudichi
necessario, o quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei suoi
membri (con eventuale arrotondamento all'unità inferiore) o dal collegio
sindacale.
21.1. Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione,
nella sede sociale o altrove, tutte le volte che il presidente o, nei casi
di sua assenza o impedimento, il vice presidente, se nominato, lo
giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo
dei suoi membri (con eventuale arrotondamento all'unità inferiore) o dal
collegio sindacale.
Le adunanze del consiglio di amministrazione possono essere tenute
per audio-conferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno
dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e ciascuno
dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la
trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere
e visionare documenti.
21.2. Le adunanze del consiglio di amministrazione possono essere
tenute per audio-conferenza o videoconferenza, a condizione che
ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e
ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale
durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere,
trasmettere e visionare documenti.
Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo
dove si trovano il presidente e il segretario.
Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo
dove si trovano coloro che sono chiamati a svolgere le funzioni di
presidente e di segretario della riunione.
Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni prima della
riunione, ovvero due giorni prima in caso di urgenza, corredata della
documentazione disponibile relativa alle materie da trattare.
21.3. Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni prima della
riunione, ovvero due giorni prima in caso di urgenza, corredata della
documentazione disponibile relativa alle materie da trattare.
Art. 22
Testo previgente Testo vigente
Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente o, in caso di sua
assenza, dal consigliere designato a maggioranza dai presenti.
22.1. Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente o, in caso
di sua assenza o impedimento, dal vice presidente, se nominato; in
Art. 23
Testo previgente Testo vigente
Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza
della maggioranza degli amministratori in carica.
23.1. Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la
presenza della maggioranza degli amministratori in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti;
in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.
23.2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei
presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.
Art. 24
Testo previgente Testo vigente
Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi
verbali, sottoscritti dal presidente della seduta e dal segretario, da
redigersi sul libro delle adunanze del consiglio di amministrazione
tenuto a norma di legge.
24.1. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da
processi verbali, sottoscritti da coloro che sono chiamati a svolgere le
funzioni di presidente e di segretario della riunione, da redigersi sul
libro delle adunanze del consiglio di amministrazione tenuto a norma
di legge.
Art. 25

Testo previgente Testo vigente

Art. 26

La gestione dell'impresa spetta agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Il responsabile della funzione di controllo interno riferisce al consiglio di amministrazione ovvero ad apposito comitato eventualmente costituito all'interno dello stesso.

Ai sensi dell'articolo 2365 del codice civile sono attribuite al consiglio di amministrazione, oltre a quanto già altrove previsto dal presente statuto, le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dalla legge, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso di uno o più soci, gli adeguamenti del presente statuto a disposizioni normative e il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

25.1. La gestione dell'impresa spetta agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

25.2. Il responsabile della funzione di controllo interno riferisce al consiglio di amministrazione ovvero ad apposito comitato eventualmente costituito all'interno dello stesso.

25.3. Ai sensi dell'articolo 2365 del codice civile sono attribuite al consiglio di amministrazione, oltre a quanto già altrove previsto dal presente statuto, le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dalla legge, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso di uno o più soci, gli adeguamenti del presente statuto a disposizioni normative e il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Testo previgente Testo vigente

Previo parere obbligatorio del collegio sindacale, il consiglio provvede alla nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari per un periodo non inferiore alla durata in carica del consiglio stesso e non superiore a sei esercizi, determinandone la durata dell'incarico, le attribuzioni, i poteri ed il compenso. Ne dispone, occorrendo, anche la revoca. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dovrà essere esperto in materia di amministrazione, finanza e controllo e possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli amministratori e, ai sensi del D.P.C.M., non potrà rivestire alcuna carica nell'organo amministrativo o di controllo né funzioni dirigenziali in Eni S.p.A. e sue controllate, né intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale con tali società.

La perdita dei requisiti comporta decadenza dalla carica, che deve essere dichiarata dal consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva alla conoscenza del venir meno dei requisiti medesimi. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari partecipa alle riunioni del consiglio che prevedano la trattazione di materie rientranti nelle sue competenze.

Il consiglio può, limitatamente ai casi di necessità, nominare uno o più comitati speciali di consulenza tecnici ed amministrativi composti anche da persone estranee al consiglio, determinandone gli eventuali compensi.

Il consiglio ha, inoltre, facoltà di nominare direttori generali e procuratori della Società, nonché procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti, fissandone i poteri.

26.1. Previo parere obbligatorio del collegio sindacale, il consiglio provvede alla nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari per un periodo non inferiore alla durata in carica del consiglio stesso e non superiore a sei esercizi, determinandone la durata dell'incarico, le attribuzioni, i poteri ed il compenso. Ne dispone, occorrendo, anche la revoca. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dovrà essere esperto in materia di amministrazione, finanza e controllo e possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli amministratori e, ai sensi del D.P.C.M., non potrà rivestire alcuna carica nell'organo amministrativo o di controllo né funzioni dirigenziali in Eni S.p.A. e sue controllate, né intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale con tali società.

26.2. La perdita dei requisiti comporta decadenza dalla carica, che deve essere dichiarata dal consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva alla conoscenza del venir meno dei requisiti medesimi. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari partecipa alle riunioni del consiglio che prevedano la trattazione di materie rientranti nelle sue competenze.

26.3. Il consiglio può, limitatamente ai casi di necessità, nominare uno o più comitati speciali di consulenza tecnici ed amministrativi composti anche da persone estranee al consiglio, determinandone gli eventuali compensi.

26.4. Il consiglio ha, inoltre, facoltà di nominare direttori generali e procuratori della Società, nonché procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti, fissandone i poteri.

Art. 27
Testo previgente Testo vigente
La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità
giudiziaria e amministrativa o di fronte ai terzi, nonché la firma sociale,
spettano al presidente.
27.1. La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque
autorità giudiziaria e amministrativa o di fronte ai terzi, nonché la firma
sociale, spettano al presidente o, nei casi di sua assenza o impedimento,
al vice presidente, se nominato. La firma del vice presidente fa fede di
fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del presidente.
La suddetta rappresentanza, nonché la firma sociale, spettano altresì
nei limiti dei poteri conferiti, anche all'amministratore delegato,
ove sia stato nominato, ed alle persone debitamente autorizzate dal
consiglio di amministrazione, incluse persone estranee al consiglio, con
deliberazioni pubblicate a norma di legge nei limiti delle deliberazioni
stesse.
27.2. La suddetta rappresentanza, nonché la firma sociale, spettano
altresì nei limiti dei poteri conferiti, anche all'amministratore delegato,
ove sia stato nominato, ed alle persone debitamente autorizzate dal
consiglio di amministrazione, incluse persone estranee al consiglio, con
deliberazioni pubblicate a norma di legge nei limiti delle deliberazioni
stesse.
Art. 28
Testo previgente Testo vigente
Ai membri del consiglio spettano il rimborso delle spese sostenute per
ragioni del loro ufficio ed un compenso da determinarsi dall'assemblea
ordinaria degli azionisti che può avvalersi della facoltà prevista
dall'articolo 2389, comma 3, del codice civile. Tale deliberazione, una
volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa
determinazione dell'assemblea.
28.1. Ai membri del consiglio spettano il rimborso delle spese
sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso da determinarsi
dall'assemblea ordinaria degli azionisti che può avvalersi della facoltà
prevista dall'articolo 2389, comma 3, del codice civile. Tale deliberazione,
una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a
diversa determinazione dell'assemblea.
Il compenso per gli amministratori investiti di particolari cariche è
stabilito dal consiglio di amministrazione nel rispetto della normativa
previgente.
28.2. Il compenso per gli amministratori investiti di particolari cariche
è stabilito dal consiglio di amministrazione nel rispetto della normativa
previgente.
Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza
sancito dall'articolo 2390 del codice civile.
28.3. Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di
concorrenza sancito dall'articolo 2390 del codice civile.
Art. 29
Testo previgente Testo vigente
In caso di urgenza, e in conformità con quanto previsto dalle procedure
in materia di operazioni con parti correlate adottate dalla Società,
le operazioni con parti correlate che non siano di competenza
dell'assemblea e che non debbano essere da questa autorizzate possono
essere concluse anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 7 e 8 del
regolamento Consob sulle parti correlate, n. 17221 del 12 marzo 2010,
fermo il rispetto degli altri requisiti previsti dalla normativa in vigore.
29.1. In caso di urgenza, e in conformità con quanto previsto dalle
procedure in materia di operazioni con parti correlate adottate dalla
Società, le operazioni con parti correlate che non siano di competenza
dell'assemblea e che non debbano essere da questa autorizzate possono
essere concluse anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 7 e 8 del
regolamento Consob sulle parti correlate, n. 17221 del 12 marzo 2010,
fermo il rispetto degli altri requisiti previsti dalla normativa in vigore.

Nei casi di urgenza concernenti operazioni con parti correlate di competenza assembleare ai sensi dell'articolo 11, quinto comma, del regolamento suddetto, le procedure in tema di operazioni con parti correlate possono prevedere che tali operazioni possano essere concluse anche in deroga a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11 del regolamento, fermo il rispetto degli altri requisiti previsti dalla normativa in vigore. Se le valutazioni dell'organo di controllo ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera c), sono negative, l'assemblea delibera con le modalità di cui al comma seguente.

Le procedure in tema di operazioni con parti correlate possono inoltre prevedere che l'assemblea possa autorizzare, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 5) del codice civile, o deliberare, il compimento di un'operazione con parti correlate di maggiore rilevanza nonostante l'avviso contrario degli amministratori indipendenti, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, e dell'articolo 11, commi 2 e 3, del suddetto regolamento a condizione che:

(i) siano raggiunti i quorum costitutivi e deliberativi previsti dal presente statuto, e

(ii) qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il dieci per cento del capitale sociale con diritto di voto, la maggioranza dei soci non correlati votanti non esprima voto contrario all'operazione.

fermo il rispetto degli altri requisiti previsti dalla normativa in vigore.

29.2. Nei casi di urgenza concernenti operazioni con parti correlate di competenza assembleare ai sensi dell'articolo 11, quinto comma, del regolamento suddetto, le procedure in tema di operazioni con parti correlate possono prevedere che tali operazioni possano essere concluse anche in deroga a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11 del regolamento, fermo il rispetto degli altri requisiti previsti dalla normativa in vigore. Se le valutazioni dell'organo di controllo ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera c), sono negative, l'assemblea delibera con le modalità di cui al comma seguente.

29.3. Le procedure in tema di operazioni con parti correlate possono inoltre prevedere che l'assemblea possa autorizzare, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 5) del codice civile, o deliberare, il compimento di un'operazione con parti correlate di maggiore rilevanza nonostante l'avviso contrario degli amministratori indipendenti, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, e dell'articolo 11, commi 2 e 3, del suddetto regolamento a condizione che:

(i) siano raggiunti i quorum costitutivi e deliberativi previsti dal presente statuto, e

(ii) qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il dieci per cento del capitale sociale con diritto di voto, la maggioranza dei soci non correlati votanti non esprima voto contrario all'operazione.

TITOLO VII

COLLEGIO SINDACALE - SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 30
Testo previgente Testo vigente
L'assemblea nomina, secondo le norme in vigore, il collegio sindacale
costituito da tre sindaci effettivi. L'assemblea nomina inoltre tre sindaci
supplenti e determina il compenso da corrispondersi ai sindaci effettivi.
30.1. L'assemblea nomina, secondo le norme in vigore, il collegio
sindacale costituito da tre sindaci effettivi. L'assemblea nomina inoltre
tre sindaci supplenti e determina il compenso da corrispondersi ai
sindaci effettivi.
La composizione del collegio sindacale deve assicurare il rispetto della 30.2. La composizione del collegio sindacale deve assicurare il rispetto
normativa previgente in materia di parità di accesso agli organi sociali della normativa previgente in materia di parità di accesso agli organi
del genere meno rappresentato. sociali del genere meno rappresentato.
Ai sensi del D.P.C.M. i sindaci non possono rivestire alcuna carica 30.3. Ai sensi del D.P.C.M. i sindaci non possono rivestire alcuna carica
nell'organo amministrativo o di controllo né funzioni dirigenziali in nell'organo amministrativo o di controllo né funzioni dirigenziali in
Eni S.p.A. e sue controllate, né intrattenere alcun rapporto, diretto o Eni S.p.A. e sue controllate, né intrattenere alcun rapporto, diretto o
indiretto, di natura professionale o patrimoniale con tali società. indiretto, di natura professionale o patrimoniale con tali società.
I componenti il collegio sindacale sono scelti tra coloro che siano in 30.4. I componenti il collegio sindacale sono scelti tra coloro che siano
possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità indicati nel in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità indicati nel
decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n. 162. Ai fini di decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n. 162. Ai fini di
quanto previsto dall'articolo 1 comma 2 lettere b) e c) di tale decreto, si quanto previsto dall'articolo 1 comma 2 lettere b) e c) di tale decreto, si
considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le
materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia
aziendale e la finanza aziendale nonché i settori di attività inerenti aziendale e la finanza aziendale nonché i settori di attività inerenti
l'ingegneria navale. I sindaci possono assumere incarichi di componente l'ingegneria navale. I sindaci possono assumere incarichi di componente
di organi di amministrazione e controllo in altre società nei limiti fissati di organi di amministrazione e controllo in altre società nei limiti fissati
dalla Consob con proprio regolamento. dalla Consob con proprio regolamento.
Il collegio sindacale è nominato sulla base di liste presentate dagli 30.5. Il collegio sindacale è nominato sulla base di liste presentate
azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero
progressivo e in numero non superiore ai componenti dell'organo da progressivo e in numero non superiore ai componenti dell'organo da
eleggere. eleggere.
Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o
insieme ad altri azionisti, risultino titolari della quota di partecipazione insieme ad altri azionisti, risultino titolari della quota di partecipazione
minima al capitale sociale prevista dal presente statuto per la minima al capitale sociale prevista dal presente statuto per la
presentazione delle liste di candidati per la nomina del consiglio di presentazione delle liste di candidati per la nomina del consiglio di
amministrazione. amministrazione.
Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste trovano Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste trovano
applicazione, in quanto applicabili, le disposizioni del presente statuto applicazione, in quanto applicabili, le disposizioni del presente statuto
dettate per la nomina del consiglio di amministrazione nonché le dettate per la nomina del consiglio di amministrazione nonché le
disposizioni previste dalla normativa previgente. disposizioni previste dalla normativa previgente.
Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di
sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.
Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel
registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di controllo legale registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di controllo legale
dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.
Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa previgente in materia di Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa previgente in materia di
equilibrio tra i generi, le liste che, considerando entrambe le sezioni, equilibrio tra i generi, le liste che, considerando entrambe le sezioni,
presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre
includere, tanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai includere, tanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai
sindaci effettivi quanto ai primi due posti della sezione della lista relativa sindaci effettivi quanto ai primi due posti della sezione della lista relativa
ai sindaci supplenti, candidati di genere diverso. ai sindaci supplenti, candidati di genere diverso.

Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista stessa, due sindaci effettivi e due sindaci supplenti. Il restante sindaco effettivo ed il restante sindaco supplente sono nominati ai sensi della normativa previgente e con le modalità previste all'articolo 19 del presente statuto per la nomina degli amministratori tratti dalle liste di minoranza, da applicare distintamente a ciascuna delle sezioni in cui le altre liste sono articolate.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza; in caso di sostituzione del presidente, tale carica è assunta dal sindaco supplente anch'egli nominato con le stesse modalità.

30.6. Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista stessa, due sindaci effettivi e due sindaci supplenti. Il restante sindaco effettivo ed il restante sindaco supplente sono nominati ai sensi della normativa previgente e con le modalità previste all'articolo 19 del presente statuto per la nomina degli amministratori tratti dalle liste di minoranza, da applicare distintamente a ciascuna delle sezioni in cui le altre liste sono articolate.

30.7. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza; in caso di sostituzione del presidente, tale carica è assunta dal sindaco supplente anch'egli nominato con le stesse modalità.

Art. 31
Testo previgente Testo vigente
I sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea 31.1. I sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data
convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al
carica, e sono rieleggibili. terzo esercizio della carica, e sono rieleggibili.
La procedura del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero 31.2. La procedura del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo
collegio sindacale. dell'intero collegio sindacale.
In caso di sostituzione di uno dei sindaci tratti dalla lista che ha ottenuto 31.3. In caso di sostituzione di uno dei sindaci tratti dalla lista che
il maggior numero dei voti, subentra il primo dei sindaci supplenti tratto ha ottenuto il maggior numero dei voti, subentra il primo dei sindaci
dalla stessa lista. Nel caso in cui il subentro, se effettuato ai sensi del supplenti tratto dalla stessa lista. Nel caso in cui il subentro, se effettuato
precedente periodo, non consenta di ricostituire un collegio sindacale ai sensi del precedente periodo, non consenta di ricostituire un collegio
conforme alla normativa previgente in materia di equilibrio tra i generi, sindacale conforme alla normativa previgente in materia di equilibrio
subentra il secondo dei sindaci supplenti tratto dalla stessa lista. tra i generi, subentra il secondo dei sindaci supplenti tratto dalla stessa
Qualora successivamente si renda necessario sostituire l'altro sindaco lista. Qualora successivamente si renda necessario sostituire l'altro
tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti, subentra il sindaco tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti,
primo dei sindaci supplenti tratto dalla medesima lista. subentra il primo dei sindaci supplenti tratto dalla medesima lista.
31.4. Le adunanze del collegio sindacale possono essere tenute anche
mediante audio-conferenza o videoconferenza, a condizione che
ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e
ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale
durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere,
trasmettere e visionare documenti.
Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel
luogo dove si trova chi presiede la riunione.
Art. 32
Testo previgente Testo vigente
L'incarico di revisione legale dei conti della Società è conferito 32.1. L'incarico di revisione legale dei conti della Società è conferito

L'incarico di revisione legale dei conti della Società è conferito dall'assemblea ordinaria nel rispetto di quanto previsto dalla normativa previgente.

32.1. L'incarico di revisione legale dei conti della Società è conferito dall'assemblea ordinaria nel rispetto di quanto previsto dalla normativa previgente.

TITOLO VIII

BILANCIO ED UTILI

Art. 33
Testo previgente Testo vigente
L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni
anno. Alla fine di ogni esercizio il consiglio provvede, in conformità alle
prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale da sottoporre
all'approvazione dell'assemblea degli azionisti.
Il consiglio di amministrazione potrà, durante il corso dell'esercizio,
distribuire agli azionisti acconti sul dividendo.
33.1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e chiude il 31 dicembre di
ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il consiglio provvede, in conformità
alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale da
sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli azionisti.
33.2. Il consiglio di amministrazione potrà, durante il corso dell'esercizio,
distribuire agli azionisti acconti sul dividendo.
Art. 34
Testo previgente Testo vigente
L'utile netto di bilancio è ripartito come segue: 34.1. L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:
a)
5% (cinque per cento) alla riserva legale fino a che essa non abbia
raggiunto il quinto del capitale sociale; oppure, se la riserva è discesa al
di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;
a)
5% (cinque per cento) alla riserva legale fino a che essa non abbia
raggiunto il quinto del capitale sociale; oppure, se la riserva è discesa al
di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;
b)
il rimanente a disposizione dell'assemblea per l'assegnazione del
dividendo agli azionisti o per altro.
b)
il rimanente a disposizione dell'assemblea per l'assegnazione del
dividendo agli azionisti o per altro.

Art. 35 Testo previgente Testo vigente

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili, saranno prescritti a favore della Società.

35.1. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili, saranno prescritti a favore della Società.

TITOLO IX

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Art. 36
Testo previgente Testo vigente
In caso di scioglimento della Società, l'assemblea determinerà le 36.1. In caso di scioglimento della Società, l'assemblea determinerà le

modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 37
Testo previgente Testo vigente
Per quanto non espressamente contenuto nel presente statuto valgono
le norme del codice civile e delle leggi speciali in merito.
37.1. Per quanto non espressamente contenuto nel presente statuto
valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in merito.
Art. 38
Testo previgente Testo vigente
Le disposizioni finalizzate a garantire il rispetto dell'equilibrio fra i generi 38.1. Le disposizioni finalizzate a garantire il rispetto dell'equilibrio

trovano applicazione in sede di rinnovo del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale nei limiti stabiliti dalla previgente normativa.

fra i generi trovano applicazione in sede di rinnovo del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale nei limiti stabiliti dalla previgente normativa.

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