Regulatory Filings • Jul 4, 2016
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Procedura relativa all'identificazione delle Persone Rilevanti e alla comunicazione delle operazioni condotte per loro conto, aventi ad oggetto Strumenti Finanziari emessi da Lu-Ve S.p.A. o Strumenti Finanziari Collegati.
In applicazione delle disposizioni normative dettate dall'art. 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 e dalle relative disposizioni di attuazione europee (tra cui il Regolamento Delegato (UE) 2016/522 e il Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523), nonché delle relative norme nazioni di attuazione dettate dal TUF e dal Regolamento Emittenti, il Consiglio di Amministrazione della Società, nella riunione del 30 giugno 2016, ha approvato la presente versione aggiornata della "Procedura di Internal Dealing - Procedura relativa all'identificazione delle Persone Rilevanti e alla comunicazione delle operazioni condotte per loro conto, aventi ad oggetto Strumenti Finanziari emessi da Lu-Ve S.p.A. o Strumenti Finanziari Collegati" (la "Procedura"), adottata nella versione originaria dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 30 luglio 2015.
La presente Procedura, nella versione aggiornata, entra in vigore in data 3 luglio 2016 e deve essere applicata nel rispetto di ogni norma, europea e nazionale, legislativa e regolamentare, di volta in volta vigente, nonché tenuto conto degli orientamenti delle Autorità di Vigilanza e dell'ESMA.
Il Presidente e l'Amministratore Delegato della Società sono stati autorizzati, in via fra loro disgiunta, con la delibera del 30 giugno 2016, ad apportare alla presente Procedura le modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie od opportune per allinearne il contenuto alla normativa, europea e nazionale, anche regolamentare di volta in volta vigente ed agli orientamenti delle Autorità di Vigilanza e dell'ESMA.
1.1 Ai fini della presente Procedura, i termini e le espressioni in maiuscolo hanno il significato qui di seguito indicato:
"AIM Italia" indica l'AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana.
"Amministratore Delegato" indica l'amministratore delegato di Lu-Ve a cui sia attribuito il computo di organizzare e gestire l'ambito di amministrazione e finanza della Società.
"Azioni" indica le azioni della Società ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia.
"Borsa Italiana" indica Borsa Italiana S.p.A.
"Collegio Sindacale" indica il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.
"Comunicazione Internal Dealing" indica la comunicazione dovuta ai sensi della presente Procedura da effettuarsi utilizzando il Modello di Notifica.
"Consiglio di Amministrazione" indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.
"Consob" indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.
"Data di Esecuzione" indica, con riferimento a ciascuna Operazione Rilevante, il giorno in cui la stessa è stata conclusa.
"ESMA" indica la European Securities and Markets Authority cioè l'autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.
"Informazione Privilegiata" indica ogni informazione rilevante ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (UE) n. 596/2014, vale a dire ogni informazione avente carattere preciso, che non è stata resa pubblica, riguardante direttamente o indirettamente la Società o i suoi Strumenti Finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali Strumenti Finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati1 .
1 Ai sensi dell'art. 7 del Reg. UE n. 596/2014, «1. Ai fini del presente regolamento per informazione privilegiata si intende:
a) un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;
b) in relazione agli strumenti derivati su merci, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata comunicata al pubblico, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti derivati o concernente direttamente il contratto a pronti su merci collegato, e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti derivati o sui contratti a pronti su merci collegati e qualora si tratti di un'informazione che si possa ragionevolmente attendere sia comunicata o che debba essere obbligatoriamente comunicata conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari dell'Unione o nazionali, alle regole di mercato, ai contratti, alle prassi o alle consuetudini, convenzionali sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti;
c) in relazione alle quote di emissioni o ai prodotti oggetto d'asta correlati, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata comunicata al pubblico, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;
d) nel caso di persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, s'intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e connessa agli ordini pendenti in strumenti finanziari del cliente, avente un carattere preciso e concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari, sul prezzo dei contratti a pronti su merci collegati o sul prezzo di strumenti finanziari derivati collegati.
2. Ai fini del paragrafo 1, si considera che un'informazione ha un carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base delle quote di emissioni. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla
"Modello di Notifica" indica il modello di cui all'Allegato C alla presente Procedura.
"Obbligazioni" indica le obbligazioni o titoli di debito eventualmente emessi dalla Società.
"Operazioni Rilevanti" indica le operazioni condotte dalle Persone Rilevanti o per conto delle stesse concernenti Strumenti Finanziari o Strumenti Finanziari Collegati. Le Operazioni Rilevanti ricomprendono, tra l'altro, tutte le operazioni indicate nell'Allegato A alla presente Procedura.
"Persona Rilevante" indica congiuntamente i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Collegate.
"Persona Strettamente Collegata" indica:
"Presidente" indica il presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.
"Procedura" indica la presente "Procedura di Internal Dealing - Procedura relativa all'identificazione delle Persone Rilevanti e alla comunicazione delle operazioni condotte per loro conto, aventi ad oggetto Strumenti Finanziari emessi da Lu-Ve S.p.A. o Strumenti Finanziari Collegati".
"Regolamento (UE) n. 596/2014" indica il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16.04.2014 relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Comissione.
"Regolamento Delegato (UE) n. 2016/522" indica il Regolamento Delegato (UE) n. 2016/522 della Commissione del 17.12.2015 che integra il Regolamento (UE) n. 596/2014 per quanto riguarda, tra l'altro, i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica.
"Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/523" indica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/523 della Commissione del 10.03.2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e il modello per la notifica e per la comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, in conformità al Regolamento (UE) n. 596/2014.
"Regolamento Emittenti" o "RE" indica il Regolamento adottato con delibera Consob n.
concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.
3. Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'informazione privilegiata se risponde ai criteri fissati nel presente articolo riguardo alle informazioni privilegiate.
4. Ai fini del paragrafo 1, per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, s'intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento. …».
11971/1999 come pro tempore vigente.
"Società" indica Lu-Ve S.p.A. con sede legale in Varese, via Vittorio Veneto n. 11.
"Soggetto Preposto" indica il soggetto indicato al successivo articolo III.
"Soggetti Rilevanti" indica:
c) gli alti dirigenti della Società che abbiano regolare accesso alle Informazioni Privilegiate riguardanti direttamente o indirettamente la Società e detengono il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società.
"Strumenti Finanziari" indica le Azioni, le Obbligazioni e gli altri strumenti finanziari della Società ammessi alle negoziazioni sull'AIM Italia.
"Strumenti Finanziari Collegati" indica ogni strumento finanziario specificato nell'art. 3, par. 2, lett. b) del Regolamento (UE) n. 594/20142 il cui valore è in tutto o in parte determinato, direttamente o indirettamente, in relazione al prezzo degli Strumenti Finanziari.
"TUF" indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 recante il "Testo Unico della Finanza" come pro tempore vigente.
2.1 I Soggetti Rilevanti devono comunicare alla Consob e alla Società le Operazioni Rilevanti. Si precisa che sono soggette all'obbligo di comunicazione sia le Operazioni Rilevanti compiute da ciascun Soggetto Rilevante, sia le Operazioni Rilevanti compiute dalle Persone Strettamente Collegate a ciascun Soggetto Rilevante.
2.2 Non sono soggette agli obblighi informativi di cui alla presente Procedura le operazioni il cui importo complessivo (somma dei prezzi corrisposti e incassati) non raggiunga il controvalore di € 5.000 (euro cinquemila) nell'arco dello stesso anno civile, con la precisazione che l'importo complessivo va calcolato sommando senza compensazione tutte le operazioni effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante e quelle effettuate per conto delle Persone strettamente Collegate; l'importo degli Strumenti Finanziari Collegati derivati è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti; l'obbligo di comunicazione si applica a tutte le Operazioni Rilevanti successive una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di € 5.000 (euro cinquemila) nell'arco di un anno civile.
2.3 I Soggetti Rilevanti effettuano la Comunicazione Internal Dealing:
a) alla Consob tempestivamente e, comunque, non oltre il terzo giorno lavorativo successivo la Data di Esecuzione dell'Operazione Rilevante da parte del Soggetto Rilevante
2 Ai sensi dell'art. 3, par. 2, lett. b) del Regolamento (UE) n. 596/2014 per Strumenti finanziari collegati si intendono «gli strumenti finanziari di seguito indicati, compresi gli strumenti finanziari non ammessi alle negoziazioni o negoziati in una sede di negoziazione, o per i quali non è stata richiesta l'ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione:
i) contratti o diritti di sottoscrizione, acquisizione o cessione di valori mobiliari;
ii) strumenti finanziari derivati su valori mobiliari;
iii) qualora i valori mobiliari siano strumenti di debito convertibili o scambiabili, i valori mobiliari in cui gli strumenti di debito possono essere convertiti o con i quali possono essere scambiati;
iv) strumenti emessi o garantiti dall'Emittente o dal garante dei valori mobiliari e il cui prezzo di mercato possa influenzare sensibilmente il prezzo dei valori mobiliari o viceversa;
v) qualora i valori mobiliari siano valori mobiliari equivalenti ad azioni, le azioni rappresentate da tali valori mobiliari nonché tutti gli altri valori mobiliari equivalenti a dette azioni».
e/o della Persona Strettamente Collegata;
b) alla Società, entro il giorno lavorativo successivo alla Data di Esecuzione dell'Operazione Rilevante da parte del Soggetto Rilevante e/o della Persona Strettamente Collegata.
2.5 Ove richiesto dai Soggetti Rilevanti, previa sottoscrizione del modulo di cui all'Allegato D alla presente Procedura, la Società può effettuare le comunicazioni dovute alla Consob da parte di tali soggetti ai sensi del precedente punto 2.3, lett. a), seguendo le modalità di cui al precedente punto 2.4, purché le relative Comunicazioni Internal Dealing alla Società siano inviate entro il giorno lavorativo successivo alla Data di Esecuzione dell'Operazione Rilevante da parte del Soggetto Rilevante e/o della Persona Strettamente Collegata.
2.6 La Società, dopo aver informato il Nomad, comunica al pubblico tempestivamente e comunque entro il terzo giorno lavorativo successive alla Data di Esecuzione dell'Operazione Rilevante da parte del Soggetto Rilevante e/o della Persona Strettamente Collegata - mediante l'invio del Modello di Notifica tramite il Sistema di Diffusione delle Informazioni Regolamentate (SDIR) nominato dalla Società e mediante pubblicazione sul proprio sito web - le informazioni ricevute dal Soggetto Rilevante relative ad ogni Operazione Rilevante effettuata da una Persona Rilevante.
3.1 Il Soggetto Preposto è incaricato del ricevimento, della gestione, della comunicazione e della diffusione al mercato delle informazioni di cui alla presente Procedura, nonché all'aggiornamento dell'elenco dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Collegate.
b) analizza il mantenimento nel corso del tempo dei requisiti di solidità e funzionalità della presente Procedura;
e) gestisce le informazioni inviate dai Soggetti Rilevanti, ivi compresa la conservazione in apposito archivio;
f) trasmette il Modello di Notifica al Nomad, a Borsa Italiana e se richiesto dal Soggetto
Rilevante, alla Consob (con le modalità indicate al precedente punto 2.4 e nel rispetto dei termini di cui alla presente Procedura), e lo mette a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di cui alla Procedura;
g) informa i Soggetti Rilevanti in ordine all'adozione della Procedura, alle sue modifiche e integrazioni.
3.3 Il Soggetto Preposto è il Responsabile Affari Legali e Societari.
I Soggetti Rilevanti dovranno astenersi dal compiere Operazioni Rilevanti per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, relative agli Strumenti Finanziari o agli Strumenti Finanziari Collegati, durante un periodo di chiusura di 30 giorni di calendario che precedono il giorno successivo a quello di pubblicazione del comunicato stampa relativo ad un rapporto finanziario intermedio o ad un rapporto di fine anno che la Società è tenuta a rendere pubblici secondo la normativa, anche regolamentare, di volta in volta applicabile nonché secondo le disposizioni regolamentari dettate da Borsa Italiana per gli emittenti quotati all'AIM Italia.
4.1 L'inosservanza, da parte dei Soggetti Rilevanti, delle disposizioni della presente Procedura, che dovessero determinare un inadempimento, da parte della Società, delle disposizioni di legge e regolamentari in materia di informativa societaria conseguenti all'inosservanza dei principi stabiliti dalla presente Procedura o dalla normativa europea e nazionale vigente, può comportare l'applicazione, nei confronti della stessa Società, di sanzioni di varia natura (richiamo privato, applicazione di una sanzione pecuniaria, pubblicazione del provvedimento di applicazione della sanzione pecuniaria). Inoltre, l'abuso di informazioni privilegiate, la comunicazione illecita di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato comportano:
la configurazione, nei confronti di coloro che hanno commesso il fatto di un illecito passibile di sanzione penale e amministrativa ai sensi delle applicabili norme del TUF, e nel rispetto della normativa europea di volta in volta vigente;
la responsabilità amministrativa della Società ai sensi delle applicabili norme del TUF e del D.Lgs. n. 231/01, e nel rispetto della normativa europea di volta in volta vigente.
4.2 Nel caso in cui, per violazione delle disposizioni di legge e regolamentari in materia di informativa societaria conseguenti all'inosservanza dei principi stabiliti dalla presente Procedura o dalla normativa europea e nazionale applicabili, la Società dovesse incorrere in sanzioni pecuniarie, la Società provvederà anche ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, al fine di ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni.
4.3 In ogni caso, la violazione delle disposizioni della presente Procedura, anche ove non si traduca in un comportamento direttamente sanzionato dall'Autorità Giudiziaria o dalla Consob, può costituire un grave danno per la Società, anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico e finanziario. La violazione, pertanto, implica la possibilità, per la Società, di richiedere all'autore il risarcimento dei danni subiti dalla Società.
4.4 Nel caso in cui la violazione sia stata commessa da un amministratore, questi non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimentisarà il Collegio Sindacale.
4.5 Se la violazione è stata commessa da un dipendente, ciò può configurare illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dare luogo a licenziamento.
5.1 Il Soggetto Preposto, invia la presente Procedura in duplice copia a ogni Soggetto Rilevante.
c) rivolgersi al Soggetto Preposto in caso di necessità di chiarimenti sulle modalità di sua applicazione;
d) informare per iscritto le Persone Strettamente Collegate a sé circa condizioni, modalità e termini in base ai quali le stesse sono tenute agli obblighi di comunicazione di cui alla Procedura, conservando copia della comunicazione;
e) fornire alla Società l'elenco delle Persone Strettamente Collegate a sé, come indicato nella lettera di accettazione di cui all'Allegato B alla presente Procedura, e comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni di detto elenco, con apposita dichiarazione consegnata al Soggetto Preposto, che provvede alla conservazione di detto elenco in apposito archivio.
5.3 Ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità relativi o connessi al rispetto della presente Procedura da parte delle Persone Strettamente Collegate al Soggetto Rilevante, incluse le relative responsabilità, restano esclusivamente di competenza e/o a carico di ciascun Soggetto Rilevante interessato.
6.1 Per le finalità di cui alla presente Procedura, la Società può essere tenuta a trattare determinati dati personali delle Persone Rilevanti. Le Persone Rilevanti sono, pertanto, tenute ad esprimere il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, da parte della Società ovvero di responsabili e/o incaricati dalla stessa designati, ai sensi e nei termini del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche, essendo edotte, ai sensi della presente procedura, di quanto segue:
a) i dati raccolti saranno trattati in formato cartaceo ed elettronico esclusivamente ai fini degli adempimenti richiesti dalla normativa internal dealing pro tempore vigente;
b) la natura obbligatoria del conferimento dei dati;
c) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi, ai sensi dell'art. 3.2 lett. f);
6.2 Con la consegna al Soggetto Preposto della lettera di accettazione di cui all'Allegato B alla presente Procedura si reputa validamente espresso il consenso ai sensi e per i fini del D.Lgs 196/2003.
La presente Procedura, nella versione aggiornata approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 giugno 2016, entra in vigore in data 3 luglio 2016 e deve essere applicata nel rispetto di ogni norma, europea e nazionale, legislativa e regolamentare, di volta in volta vigente, nonché tenuto conto degli orientamenti delle Autorità di Vigilanza e dell'ESMA.
Il Presidente e l'Amministratore Delegato della Società sono autorizzati, in via fra loro disgiunta, ad apportare alla presente Procedura le modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie od opportune per allinearne il contenuto alla normativa, europea e nazionale, anche regolamentare di volta in volta vigente ed agli orientamenti delle Autorità di Vigilanza e dell'ESMA.
k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del Regolamento(UE) n. 596/2014;
3 Al riguardo, l'art. 19, par. 7 del Regolamento (UE) n. 596/2014 precisa che « ai fini della lettera a), non è necessario notificare una cessione in garanzia di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia».
Il sottoscritto ,
residente in ,
nella sua qualità di ,
preso atto di essere incluso nel novero dei Soggetti Rilevanti ai sensi della Procedura di Internal Dealing di Lu-Ve S.p.A. ("Procedura")
di aver ricevuto copia della documentazione in epigrafe, di averne preso visione e accettarne integralmente e senza riserve i contenuti;
indica i seguenti recapiti personali agli effetti della Procedura:
indica i seguenti nominativi delle Persone Strettamente Collegate a sé:
;
ai sensi e per gli effetti del Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo da parte della Società per le finalità di cui all'informativa prevista dall'articolo VI della Procedura e a far quanto in proprio potere per fare prestare il consenso al trattamento dei dati personali dalle Persone Strettamente Collegate.
(Luogo e data)
FIRMA
| 1 | Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata |
|||
|---|---|---|---|---|
| a) | Nome | [Per le persone fisiche: nome e cognome.] [Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.] |
||
| 2 | Motivo della notifica | |||
| a) | Posizione/qualifica | [Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.] [Per le persone strettamente associate, — indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione; |
||
| — nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.] |
||||
| b) | Notifica iniziale/modifica | [Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.] |
||
| 3 | Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta |
|||
| a) | Nome | [Nome completo dell'entità.] | ||
| b) | LEI | [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.] |
||
| 4 | Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate |
|||
| a) | Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione |
[— Indicare la natura dello strumento: — un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito; — una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione. — Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] |
||
| b) | Natura dell'operazione | [Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni 1 stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 ( ) della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014. A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, |
||
| indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni] |
| c) | Prezzo/i e volume/i | Prezzo/i | Volume/i | |
|---|---|---|---|---|
| [Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie. |
||||
| Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] |
||||
| d) | Informazioni aggregate — Volume aggregato — Prezzo |
[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni: — si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione; — sono della stessa natura; — sono effettuate lo stesso giorno e |
||
| — sono effettuate nello stesso luogo; Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] |
||||
| [Informazioni sui prezzi: | ||||
| — nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione; — nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate. |
||||
| Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] |
||||
| e) | Data dell'operazione | [Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.] |
||
| f) | Luogo dell'operazione | [Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».] |
( 1 ) Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).
Modulo di richiesta per l'adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dalla "Procedura di Internal Dealing"
Il sottoscritto , residente in , nella sua qualità di ,
che l'adempimento degli obblighi di comunicazione alla Consob previsti dall'art. 2.3 della "Procedura di Internal Dealing" di Lu-Ve S.p.A. (la "Società"), venga posto in essere dalla Società per suo conto.
A tal fine di impegna a comunicare al Soggetto Preposto, nei termini e alle condizioni indicate nella "Procedura di Internal Dealing" della Società, le Operazioni Rilevanti oggetto di comunicazione e altresì a tenere indenne la Società da ogni conseguenza pregiudizievole che alla stessa dovesse derivare dalla mancata, ritardata o inesatta osservanza da parte sua degli obblighi previsti dalla "Procedura di Internal Dealing" di Lu-Ve S.p.A..
(Luogo e data)
Firma __________________________________________
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