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Aeffe

Governance Information Jul 28, 2016

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Governance Information

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Codice di comportamento in materia di internal dealing

Testo deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 28 luglio 2016

INDICE

1. Premessa
2. Definizioni
3. Obblighi di comunicazione dei soggetti rilevanti e delle Persone Strettamente Legate 5
4. Comunicazioni alla CONSOB e al pubblico
5. Black-out periods
6. Inosservanza degli obblighi
7. Accettazione del codice di comportamento e trattamento dei dati personali 8
8. Modifiche ed integrazioni
9. Entrata in vigore del codice di comportamento

$1.$ PREMESSA

Il presente codice di comportamento in materia di internal dealing (il "Codice di Comportamento" o il "Codice"), avente efficacia cogente, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Aeffe S.p.A. ("Aeffe" o la "Società") nell'adunanza del 28 luglio 2016, è adottato ai sensi del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (il "Regolamento UE"), del Regolamento delegato (UE) n. 522/2016 del 17 dicembre 2015 (il "Regolamento Delegato") del Regolamento di esecuzione (UE) n. 523/2016 del 10 marzo 2016, dell'art. 114, comma 7, del d.lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza, "TUF"), come successivamente modificato, e delle relative disposizioni di attuazione contenute negli articoli da 152-sexies a 152-octies del Regolamento CONSOB n.11971/1999 ("Regolamento Emittenti"). Il Codice tiene altresì conto della comunicazione n. 0061330 pubblicata da CONSOB in data 1º luglio 2016 e, per quanto applicabile, della Comunicazione CONSOB n. DME/6027054 del 28 marzo 2006.

$\overline{2}$ . DEFINIZIONI

Ai fini del Codice di Comportamento, si intendono per:

  • $2.1$ Soggetti Rilevanti: i seguenti soggetti, come previsti in via generale dall'art. 3, comma 1, n. 25, del Regolamento UE:
  • $(a)$ i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società:
  • $(b)$ i soggetti che svolgono funzioni di direzione e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società, ovvero:
    • il Direttore Generale di Gruppo, il Direttore Operativo di Gruppo, il $(i)$ Referente Informativo e l'Investor Relator.
    • $(ii)$ ulteriori soggetti, come individuati nominativamente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di Aeffe in relazione all'attività da essi svolta o all'incarico ad essi assegnato; di tale individuazione dovrà essere fornita immediata comunicazione al Soggetto Preposto, come più avanti definito, il quale provvederà prontamente ai sensi dell'art. 7.1 del Codice.

$2.2$ Persone Strettamente Legate:

  • $(a)$ il coniuge, o un partner equiparato al coniuge, i figli, a carico, e i parenti che abbiano condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'Operazione Rilevante (collettivamente, i "Familiari Rilevanti");
  • $(b)$ le persone giuridiche, le società di persone e i trust, le cui responsabilità di

direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante o da uno dei Familiari Rilevanti, o siano controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante o da uno dei Familiari Rilevanti, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di uno dei Familiari Rilevanti, o siano costituite a beneficio di un Soggetto Rilevante o di uno dei Familiari Rilevanti.

$2.3$ Azioni: le azioni emesse da Aeffe.

$2.4$ Strumenti Finanziari Collegati:

  • $(a)$ gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le Azioni;
  • $(b)$ gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle Azioni o scambiabili con esse:
  • gli strumenti finanziari derivati sulle Azioni indicati dall'articolo 1, comma 3, $(c)$ del TUF;
  • gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle Azioni, rappresentanti tali Azioni; $(d)$
  • le azioni quotate emesse da società controllate da Aeffe e gli strumenti $(e)$ finanziari alle precedenti lettere da a) a d) ad esse collegate;
  • le azioni non quotate emesse da Società Controllate Significative, ove esistenti, $(f)$ e gli strumenti finanziari di cui alle precedenti lettere da a) a d) ad esse collegate.
  • Operazioni Rilevanti: le operazioni, aventi ad oggetto le Azioni o gli Strumenti $2.5$ Finanziari Collegati effettuate dai Soggetti Rilevanti o dalle Persone Strettamente Legate, direttamente ovvero per il tramite di persone interposte, fiduciari o società controllate, fatta eccezione per le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i 5.000 (cinquemila) Euro entro la fine dell'anno dalla prima operazione (l"Importo Rilevante"). L'Importo Rilevante per gli Strumenti Finanziari Collegati è calcolato con riferimento alle Azioni sottostanti. Il controvalore di 5.000 Euro è calcolato sommando, senza compensazione, le operazioni relative alle Azioni e agli Strumenti Finanziari Collegati, effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante e quelle effettuate per conto delle Persone Strettamente Legate. Rientrano, invece, tra le Operazioni Rilevanti oggetto di comunicazione tutte le operazioni successive al raggiungimento, nell'arco di un anno civile, dell'importo complessivo di Euro 5.000, quale che sia il relativo importo (cfr. art. 19, comma 8, Regolamento UE);

Il documento qui accluso con il numero 1 contiene un elenco esemplificativo e non esaustivo di operazioni che, fermo quanto precede, possono considerarsi come Operazioni Rilevanti se effettuate come sopra indicato.

2.6 Soggetto Preposto: il referente informativo individuato dalla Società quale preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni relative alle Operazioni Rilevanti ai sensi dell'art. 152-octies, comma 9, del Regolamento Emittenti. E' facoltà della Società nominare anche un sostituto del Soggetto Preposto (il "Sostituto del Soggetto Preposto") per il caso in cui quest'ultimo si trovi nella temporanea impossibilità di adempiere ai propri obblighi.

3. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEI SOGGETTI RILEVANTI E DELLE PERSONE STRETTAMENTE LEGATE

  • Fermo restando quanto previsto nel successivo paragrafo 5, i Soggetti Rilevanti devono $3.1$ comunicare al Soggetto Preposto le informazioni relative alle Operazioni Rilevanti compiute da loro stessi e dalle Persone Strettamente Legate ad essi riconducibili entro due giorni di mercato aperto a partire dalla data della loro effettuazione (fermo restando che per effettuazione qui e di seguito si intende la data di conclusione dell'operazione, ad esempio attraverso l'invio di un ordine di acquisto/vendita, anche qualora la liquidazione avvenga successivamente).
  • I Soggetti Rilevanti devono effettuare le comunicazioni di cui al presente articolo $3.2$ mediante invio del modulo di cui all'Allegato 4 (e relativo Allegato B) della Procedura per la Trasmissione delle Comunicazioni di Internal Dealing1, al Soggetto Preposto tramite uno dei seguenti mezzi:
  • consegna presso la sede di Aeffe in San Giovanni in Marignano (RN), via delle $(a)$ Querce 51, all'attenzione del Referente Informativo indicando sulla busta "Comunicazione Internal Dealing";
  • $(b)$ trasmissione a mezzo fax al numero 0541/824722;
  • $(c)$ trasmissione al seguente indirizzo $di$ posta elettronica: [email protected]; ovvero, per i titolari di casella di posta elettronica certificata, trasmissione al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [email protected].

$4.$ COMUNICAZIONI ALLA CONSOB E AL PUBBLICO

  • Il Soggetto Preposto effettua le comunicazioni alla CONSOB ed al pubblico per conto $4.1$ dei Soggetti Rilevanti, anche avvalendosi di persone esterne ad Aeffe e ad essa legate da rapporti di consulenza, e in particolare:
  • comunica alla CONSOB le informazioni ricevute ai sensi dell'art. 3.1 del $(a)$ Codice entro tre giorni di mercato aperto a partire dalla data di effettuazione dell'Operazione Rilevante;
  • comunica al pubblico, con le modalità previste dall'art. 66, commi 2 e 3 del $(b)$ Regolamento Emittenti, le informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 3.1 del Codice entro tre giorni di mercato aperto dall'operazione.

<sup>1 Documento approvato in data odierna dal Consiglio di Amministrazione.

  • I Soggetti Rilevanti sono in ogni caso tenuti ad accertarsi che il Soggetto Preposto $4.2$ riceva la comunicazione di cui all'art. 3 del Codice e che le comunicazioni alla CONSOB e al pubblico siano effettuate tempestivamente. E' fatta salva la facoltà per i Soggetti Rilevanti e per le Persone Strettamente Legate di comunicare direttamente alla CONSOB l'effettuazione per conto proprio di un'Operazione Rilevante ai sensi del precedente art. 3.1 entro tre giorni di mercato aperto dall'operazione stessa. In tal caso, essi non saranno tenuti all'obbligo di cui al precedente art. 3.1.
  • Le comunicazioni alla CONSOB sono effettuate mediante invio, da parte del Soggetto $4.3$ Preposto, del modulo di cui all'art. 3.2 a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [email protected], specificando come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" e indicando all'inizio dell'oggetto "MAR Internal Dealing".
  • $4.4$ Le comunicazioni al pubblico sono effettuate mediante invio, da parte del Soggetto Preposto, del modulo di cui all'art. 3.2 (i) alle agenzie di stampa e a Borsa Italiana; ovvero (ii) al NIS.
  • $4.5$ Rimangono in ogni caso fermi gli obblighi di comunicazione al pubblico e alla CONSOB a carico di Aeffe come disciplinati dall'art. 87 del Regolamento Emittenti.

5. BLACK-OUT PERIODS

  • $5.1$ Ai Soggetti Rilevanti è fatto divieto di compiere Operazioni Rilevanti, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, nei 30 (trenta) giorni di calendario precedenti la riunione del Consiglio di Amministrazione chiamata ad approvare il progetto di bilancio, la relazione semestrale e i dati contabili di periodo di Aeffe.
  • 5.2 È fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in casi di urgenza, del Presidente del Consiglio di Amministrazione di:

(i) individuare ulteriori periodi o circostanze in cui l'effettuazione di Operazioni Rilevanti da parte dei Soggetti Rilevanti è soggetta a limiti o condizioni, dandone immediata comunicazione ai Soggetti Rilevanti e al Soggetto Preposto, e

(ii) consentire a un Soggetto Rilevante, laddove quest'ultimo dimostri che l'operazione non possa essere compiuta in altro momento, l'effettuazione di Operazioni Rilevanti nel corso del Black-out period:

  • a) in caso di situazioni eccezionali di necessità soggettiva, adeguatamente motivate dall'interessato, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano l'immediato compimento della vendita delle proprie azioni, da valutarsi caso per caso; ovvero
  • b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse beneficiario del titolo in questione non è

soggetto a variazioni;

  • Nelle circostanze di cui al precedente art. 5.2 (ii) a), prima di compiere qualsiasi 5.3 negoziazione durante il Black-out period i Soggetti Rilevanti devono rivolgere al Presidente del Consiglio di Amministrazione di Aeffe una richiesta scritta di autorizzazione a vendere immediatamente le proprie azioni durante il Black-out period, indicando:
  • i) le operazioni che intendono effettuare;
  • ii) i motivi per cui tali operazioni devono essere svolte in un Black-out period e non in un diverso momento;
  • iii) i motivi per i quali l'Operazione Rilevante rappresenta per il Soggetto Rilevante l'unica soluzione possibile per ottenere le risorse finanziarie allo stesso necessarie.
  • 5.4 A fronte dell'istanza rivolta ai sensi del precedente art. 5.3, il Consiglio di Amministrazione (ovvero, ove ricorrano i presupposti di urgenza di cui sopra, il Presidente del Consiglio di Amministrazione) valutano, caso per caso e a proprio insindacabile giudizio, se concedere l'autorizzazione richiesta, tenendo in considerazione l'estrema urgenza, imprevedibilità, impellenza e eccezionalità delle circostanze dell'operazione. In particolare, il Consiglio di Amministrazione - o il suo Presidente (come applicabile) - valutano se e in quale misura il Soggetto Rilevante:
  • al momento della richiesta deve operare in esecuzione di un obbligo giuridico; $i)$
  • ii) è soggetto ad un obbligo giuridico venuto ad esistenza prima dell'inizio di un Black-out period che non può essere adempiuto se non mediante l'immediata vendita delle proprie azioni.
  • Resta inteso che, anche in caso di concessione dell'autorizzazione, il Soggetto Rilevante 5.5 è comunque sottoposto al divieto di abuso di informazioni privilegiate.
  • L'autorizzazione potrà essere negata dal Consiglio di Amministrazione di Aeffe, o dal 5.6 suo Presidente (come applicabile), pur in presenza delle condizioni di cui al precedente art. 5.4, nel caso in cui vi sia il rischio che l'esecuzione delle operazioni nel Black-out period possa determini una violazione del divieto di abuso di informazioni privilegiate.
  • Il documento qui accluso con il numero 2 contiene un elenco esemplificativo e non 5.7 esaustivo di operazioni che, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento Delegato, non sono soggette alle limitazioni di cui al precedente paragrafo 5.1.

6. INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI

  • L'inosservanza degli obblighi di comunicazione prescritti dall'art. 114, comma 7, del 6.1 TUF è sanzionata ai sensi dell'art. 193 del TUF.
  • L'inosservanza degli obblighi prescritti dal Codice da parte di Soggetti Rilevanti che 6.2

rivestano la carica di amministratore o sindaco della Società o di sue controllate potrà essere valutata dagli organi competenti quale eventuale violazione del vincolo fiduciario. Gli organi competenti potranno adottare eventuali provvedimenti tenendo conto delle specifiche circostanze.

  • L'inosservanza degli obblighi prescritti dal Codice da parte di Soggetti Rilevanti che 6.3 siano dipendenti della Società o di sue controllate potrà essere valutata dal Presidente quale eventuale responsabilità di natura disciplinare. Il Presidente, ovvero gli organi competenti su indicazione di ciascuno di esso, potranno adottare eventuali provvedimenti tenendo conto delle specifiche circostanze, in ogni caso in osservanza alla normativa giuslavoristica applicabile.
  • L'inosservanza degli obblighi prescritti dal Codice da parte di Soggetti Rilevanti che 6.4 siano consulenti o collaboratori della Società o di sue controllate potrà essere valutata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società quale eventuale violazione del vincolo fiduciario o contrattuale. Il Presidente potrà adottare eventuali provvedimenti tenendo conto delle specifiche circostanze.
  • La Società si riserva in ogni caso la facoltà di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità 6.5 che possa ad essa derivare da comportamenti tenuti dai Soggetti Rilevanti, anche per il comportamento dalle Persone Strettamente Legate, in violazione del Codice di Comportamento.

ACCETTAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO E TRATTAMENTO DEI DATI 7. PERSONALI

  • Il Soggetto Preposto provvede ad inviare ai Soggetti Rilevanti individuati ai sensi 7.1 dell'art. 1.1 del Codice la comunicazione di cui all'Allegato 3 della Procedura per la Trasmissione delle Comunicazioni di Internal Dealing, unitamente a copia del Codice, ad essa allegato.
  • A loro volta, i Soggetti Rilevanti trasmettono alle Persone Strettamente Legate ad essi $7.2$ riconducibili la comunicazione di cui all'Allegato 4, unitamente a copia del Codice, ad essa allegato.
  • All'atto del ricevimento del Codice, i Soggetti Rilevanti sottoscrivono una 7.3 dichiarazione, di presa di conoscenza e accettazione, redatta secondo il formato di cui all'Allegato 3 della Procedura per la Trasmissione delle Comunicazioni di Internal Dealing, attestante l'impegno a far sì - ai sensi dell'art. 1381 del codice civile - che le Persone Strettamente Legate adempiano puntualmente agli obblighi di comunicazione delle Operazioni Rilevanti esistenti a loro carico.
  • I Soggetti Rilevanti provvedono tempestivamente ad inviare la suddetta dichiarazione al 7.4 Soggetto Preposto tramite uno dei mezzi indicati all'articolo 3.2 del Codice, allegando copia dell'avvenuta notifica alle Persone Strettamente Legate di cui al precedente art. $7.2.$
  • 7.5 Il Soggetto Preposto redige ed aggiorna l'elenco nominativo dei Soggetti Rilevanti che

hanno ricevuto ed accettato il Codice di Comportamento e conserva le relative dichiarazioni di conoscenza ed accettazione.

8. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

  • 8.1 A seguito dell'adeguamento della normativa, italiana primaria e secondaria, alle previsioni del Regolamento UE (e dei successivi atti delegati e di esecuzione emessi dalla Commissione Europea ad integrazione dello stesso) e del recepimento della Direttiva 2014/57/UE del 16 aprile 2014 relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato, il Codice di Comportamento sarà tempestivamente modificato e/o integrato dal Consiglio di Amministrazione della Società.
  • 8.2 Il Codice di Comportamento potrà essere modificato e/o integrato dal Consiglio di Amministrazione della Società a seguito di modifiche normative o regolamentari incidenti sulla sua predisposizione ovvero in base all'esperienza applicativa maturata al fine di migliorare gli standard di trasparenza nei confronti del mercato.
  • 8.3 Il Soggetto Preposto provvederà senza indugio a comunicare per iscritto ai Soggetti Rilevanti le modifiche e/o le integrazioni del Codice di Comportamento di cui al presente articolo e ad ottenere l'accettazione dei nuovi contenuti del Codice di Comportamento nelle forme e procedure di cui al precedente art. 7.

9. ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

Il Codice di Comportamento entra in vigore a far data dal 28 luglio 2016 e si applica alle Operazioni Rilevanti effettuate a decorrere da tale data (inclusa).

ALLEGATO1

ELENCO ESEMPLIFICATIVO DI OPERAZIONI RILEVANTI

Ai sensi dell'art. 19 del Regolamento UE e dell'art. 10 del Regolamento Delegato, le Operazioni Rilevanti includono:

  • a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio di Azioni o di Strumenti Finanziari Collegati; I
  • b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a Soggetti Rilevanti o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione; □
  • c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti; $\Box$
  • d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti; □
  • e) l'adesione a un contratto per differenza relativo ad Azioni o Strumenti Finanziari Collegati; $\square$
  • f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant: 0
  • g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito; $\Box$
  • h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito di Aeffe, compresi i credit default swap; □
  • le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva $\left( i\right)$ esecuzione delle operazioni; □
  • la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro $i)$ strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni; $\Box$
  • k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute; $\Box$
  • le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di $\left| \right|$ un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata; D

  • m) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito di Aeffe o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati;

  • n) la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata. L'obbligo di notifica non sussiste se e fintantoché tale operazione sia intesa ad ottenere una specifica facilitazione creditizia:
  • o) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata, anche quando è esercitata la discrezionalità; O
  • p) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in cui: □i) il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata; ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.[]

ALLEGATO2

NEGOZIAZIONE DURANTE UN BLACK-OUT PERIOD

Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Delegato, Aeffe ha il diritto di autorizzare un Soggetto Rilevante a negoziare per proprio conto o per conto di terzi durante un Black-out period in talune circostanze, tra l'altro le situazioni in cui:

  • (a) al Soggetto Rilevante erano stati concessi o attribuiti strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
  • il piano per i dipendenti e le sue condizioni sono stati preventivamente approvati $i)$ dall'emittente in conformità della legislazione nazionale e le condizioni del piano specificano i tempi per l'attribuzione o la concessione e l'importo degli strumenti finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità;
  • ii) il Soggetto Rilevante non ha alcun potere di discrezionalità riguardo all'accettazione degli strumenti finanziari attribuiti o concessi;
  • (b) al Soggetto Rilevante erano stati attribuiti o concessi strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti che è attuato durante il Black-out period, a condizione che sia applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, la periodicità e i tempi di attribuzione, a condizione che siano indicati il gruppo di persone autorizzate cui gli strumenti finanziari sono concessi e l'importo degli strumenti finanziari da attribuire e a condizione che l'attribuzione o la concessione degli strumenti finanziari abbia luogo nell'ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere influenzata da alcuna informazione privilegiata;
  • (c) il Soggetto Rilevante esercita opzioni o warrant o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili che le sono stati assegnati nell'ambito di un piano per i dipendenti, qualora la data di scadenza di tali opzioni, warrant od obbligazioni convertibili sia compresa in un Black-out period, e vende le azioni acquisite a seguito dell'esercizio di tali opzioni, warrant o diritti di conversione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
  • il Soggetto Rilevante notifica ad Aeffe la propria decisione di esercitare le opzioni, i $i)$ warrant o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza;
  • la decisione del Soggetto Rilevante è irrevocabile; $\overline{11})$
  • iii) il Soggetto rilevante è stato preventivamente autorizzato da Aeffe;

  • (d) il Soggetto Rilevante acquisisce strumenti finanziari di Aeffe nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

  • il Soggetto Rilevante ha aderito al piano prima del Black-out period, ad eccezione dei $\left( i\right)$ casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro;
  • ii) il Soggetto Rilevante non modifica le condizioni della propria partecipazione al piano nè revoca tale partecipazione durante il Black-out period;
  • iii) le operazioni di acquisto sono chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e il Soggetto Rilevante non ha il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il Black-out period, ovvero tali operazioni sono pianificate nell'ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel Black-out period;
  • (e) il Soggetto Rilevante trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari, a condizione che essi siano trasferiti da un conto all'altro di tale persona e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo;
  • (f) il Soggetto Rilevante acquisisce una garanzia o diritti relativi ad azioni di Aeffe e la data finale di tale acquisizione è compresa nel Black-out period, conformemente allo statuto di Aeffeo a norma di legge, a condizione che tale Soggetto Rilevante dimostri ad Aeffe i motivi per cui l'acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento e Aeffe accetti la

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