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Alerion Cleanpower

M&A Activity Oct 18, 2016

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M&A Activity

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Informazioni essenziali ai sensi degli artt. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e 130 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato e integrato ("Regolamento Emittenti")

ALERION CLEAN POWER S.P.A.

Ai sensi degli artt. 122 TUF e 130 del Regolamento Emittenti, si rende noto quanto segue.

1. Premessa

In data 12 ottobre 2016 sono stati sottoscritti da parte di Edison S.p.A. ("Edison"), Edison Partecipazioni Energie Rinnovabili S.r.l. ("EPER"), E2i Energie Speciali S.r.l. ("E2i"), F2i SGR S.p.A. ("F2i") ed Eolo Energia S.r.l. (l'"Offerente") i seguenti accordi parasociali, nel contesto della promozione da parte dell'Offerente di un'offerta pubblica di acquisto volontaria sulla totalità delle azioni di Alerion Clean Power S.p.A. (rispettivamente, l'"Offerta" e l'"Emittente"):

  • accordo quadro tra Edison, EPER, E2i e l'Offerente avente per oggetto la promozione dell'Offerta da parte dell'Offerente e la messa a disposizione di quest'ultimo delle relative risorse finanziarie (l'"Accordo Quadro");
  • accordo tra Edison, F2i e l'Offerente avente per oggetto il supporto da parte di F2i quale società di gestione del Fondo 1, come di seguito definito, – cui fa capo una partecipazione nell'Emittente pari al 16,03% - all'Offerta, mediante il conferimento della predetta partecipazione a favore dell'Offerente o la sottoscrizione con quest'ultimo, in caso di successo dell'Offerta, di un patto parasociale riguardante la gestione dell'Emittente secondo linee-guida concordate (l'"Accordo di Supporto all'Offerta").

(i predetti accordi, congiuntamente, gli "Accordi")

2. Tipologia di accordo parasociale

Gli Accordi rientrano nelle tipologie di patti parasociali ex art. 122, comma 1 e comma 5, lett. c) e d)-bis del TUF.

3. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto degli Accordi

Sono oggetto degli Accordi: (i) le partecipazioni nell'Offerente; (ii) le n. 6.985.856 azioni ordinarie dell'Emittente, corrispondenti a una partecipazione del 16,03% del capitale sociale facente capo al Fondo 1; (iii) le azioni dell'Emittente che saranno possedute dall'Offerente in caso di buon esito dell'Offerta.

La società con azioni quotate oggetto degli Accordi è pertanto l'Emittente, Alerion Clean Power S.p.A., con sede in Milano, Viale Majno n. 17, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 02996890584, le cui azioni ordinarie sono ammesse alle negoziazioni del Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("MTA").

4. Soggetti aderenti agli Accordi

4.1 Le pattuizioni contenute nell'Accordo Quadro vincolano:

  • Edison, con sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31, capitale sociale interamente sottoscritto e versato di Euro 5.377.000.671,00, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale n. 06722600019 e partita IVA n. 08263330014;
  • EPER, con sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31, capitale sociale interamente sottoscritto e versato di Euro 20.000.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA n. 05861710829;
  • E2i, con sede in Milano, Via Dante n. 15, capitale sociale interamente sottoscritto e versato di Euro 4.200.000,00,

iscritta al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale n. 01890981200 e partita IVA n. 12921540154;

Eolo Energia, con sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31, capitale sociale interamente sottoscritto e versato di Euro 10.000, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e Partita IVA n. 09641060968.

4.2 Le pattuizioni contenute nell'Accordo di Supporto all'Offerta vincolano:

  • Edison;
  • F2i, con sede in Milano, Via San Prospero n. 1, capitale sociale interamente sottoscritto e versato di Euro 11.066.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA n. 05601780967 ("F2i"), quale società di gestione, a seconda dei casi: (i) del fondo di investimento alternativo mobiliare riservato di tipo chiuso denominato "F2i – Fondo Italiano per le Infrastrutture" (il "Fondo 1"); e (ii) del fondo di investimento alternativo mobiliare riservato di tipo chiuso denominato "F2i – Secondo Fondo Italiano per le Infrastrutture" (il "Fondo 2");
  • Eolo Energia, con sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31, capitale sociale interamente sottoscritto e versato di Euro 10.000, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e Partita IVA n. 09641060968.

4.3 Con riferimento all'Offerente e ai soggetti che, a loro volta, partecipano – direttamente o indirettamente – al capitale di quest'ultimo, si segnala quanto segue.

Il capitale dell'Offerente – che è parte del Gruppo facente capo a Edison, a sua volta controllata da Électricité de France ("EDF", controllata, con una partecipazione pari all'85,3%, dallo Stato francese) - è posseduto:

  • quanto al 51% da EPER; e
  • per il residuo 49% da E2i.

Il capitale di EPER è posseduto:

  • quanto all'83,3% da parte di Edison; e
  • quanto al rimanente 16,7%, da parte di EDF EN Italia Partecipazioni S.r.l.

4.4 F2i, per conto del Fondo 1, (e per il tramite della società interamente e direttamente controllata F2i Energie Rinnovabili S.r.l.) possiede n. 6.985.856 azioni ordinarie, corrispondenti a una partecipazione pari al 16,03% del capitale sociale dell'Emittente (la "Partecipazione Fondo 1").

5. Pattuizioni parasociali contenute negli Accordi

5.1 L'Accordo Quadro ha per oggetto gli impegni delle relative parti – Edison, EPER, E2i e l'Offerente – con riferimento: (i) alla promozione dell'Offerta, al prezzo unitario di Euro 2,46 per azione ordinaria dell'Emittente e finalizzata alla revoca di tali azioni dalla quotazione sull'MTA; e (ii) alla messa a disposizione dell'Offerente delle risorse finanziarie a tal fine necessarie.

I principali termini e condizioni dell'Offerta sono riportati nel comunicato diffuso dall'Offerente ex art. 102 TUF e 37 del Regolamento Emittenti il 12 ottobre 2016. Si segnala peraltro che il 13 ottobre 2016 l'Offerente ha promosso l'Offerta presentando alla CONSOB il relativo documento ai fini dell'istruttoria ex art. 102, comma 4, TUF.

5.2 Più in particolare, ai fini della promozione dell'Offerta – che, ricorrendone le condizioni di legge, sarà qualificata come offerta concorrente rispetto all'offerta pubblica di acquisto volontaria parziale promossa sulle azioni dell'Emittente da parte di FGPA S.r.l. il cui periodo di adesione ha avuto inizio l'11 ottobre 2016 – le parti dell'Accordo Quadro hanno previsto quanto segue.

A) L'efficacia dell'Offerta è subordinata:

(i) al conseguimento da parte dell'Offerente di una partecipazione nell'Emittente almeno pari al 50%+1

azione. Tale percentuale deve ritenersi (1) inclusiva della Partecipazione Fondo 1 qualora F2i procedesse al conferimento della medesima ai sensi dell'Accordo di Supporto all'Offerta o (2) automaticamente ridotta al 35% + 1 azione qualora F2i si limitasse alla stipula del patto parasociale ai sensi dell'Accordo di Supporto all'Offerta;

(ii) al mancato verificarsi, entro il secondo giorno di Borsa aperta antecedente la data di pagamento del corrispettivo dell'Offerta: (a) a livello nazionale e/o internazionale, di eventi o situazioni straordinari comportanti significativi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, valutaria o di mercato che abbiano effetti sostanzialmente pregiudizievoli sull'Offerta e/o sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di Alerion e/o delle società del gruppo a essa facente capo; o (b) di fatti o situazioni relativi ad Alerion e/o alle società del gruppo a essa facente capo, non noti al mercato alla data di pubblicazione del documento di offerta, comportanti mutamenti sostanzialmente pregiudizievoli sulla situazione patrimoniale, economica o finanziaria di Alerion e/o delle società del gruppo a essa facente capo.

(le predette condizioni, congiuntamente, le "Condizioni di Efficacia")

L'Offerente potrà, a suo insindacabile giudizio anche in pendenza del periodo di adesione all'Offerta, rinunciare e/o rimodulare, in tutto o in parte, la Condizione di Efficacia di cui al punto (i) che precede.

B) I mezzi finanziari necessari al pagamento del corrispettivo dell'Offerta e dei costi dell'operazione saranno interamente messi a disposizione dell'Offerente da parte dei suoi soci, i quali, a loro volta, li riceveranno da Edison ai sensi di

appositi contratti di finanziamento infragruppo. Più in particolare, in base a questi ultimi contratti:

  • (i) Edison erogherà: (1) in favore di E2i, l'importo di Euro 30.000.000,00; (2) in favore di EPER l'importo di Euro 80.000.000,00;
  • (ii) E2i ed EPER, a loro volta, erogheranno all'Offerente i fondi così ricevuti – a titolo di apporto di patrimonio e/o finanziamento soci - in funzione dell'esborso effettivamente necessario per pagare agli aderenti il corrispettivo delle azioni dell'Emittente portate in adesione all'Offerta: (1) una prima porzione di complessivi Euro 61.224.489,80, sarà erogata quanto a Euro 30.000.000,00 da E2i ed Euro 31.224.489,80 da EPER; ove necessario (2) per la restante porzione fino a copertura dell'esborso massimo relativo all'Offerta, nonché dei costi dell'operazione, esclusivamente da EPER.

Nel caso in cui si renda necessario effettuare l'apporto di cui sub (ii)(2), e tale apporto avvenga nella forma di un finanziamento soci, il 49% del relativo credito sarà trasferito in favore di E2i tra l'1 febbraio e il 31 marzo 2017, al fine di assicurare che EPER ed E2i sostengano l'esborso finanziario necessario ai fini dell'Offerta nelle proporzioni, rispettivamente, del 51% e del 49%.

Qualora invece si desse luogo al conferimento in favore dell'Offerente della Partecipazione Fondo 1 (disciplinato nell'Accordo di Supporto all'Offerta), gli impegni finanziari di cui sopra saranno modulati nella misura necessaria a far sì che, a seguito del predetto conferimento, il capitale dell'Offerente risulti posseduto quanto al 51% da EPER e quanto al restante 49% complessivamente da F2i ed E2i.

Gli impegni di dotazione dell'Offerente sopra descritti saranno in ogni caso subordinati: (i) all'avveramento (ma non per rinuncia a opera dell'Offerente) delle Condizioni di

Efficacia; (ii) al fatto che l'Offerente non modifichi i termini economici dell'Offerta.

5.3 Ciascuna delle parti, diversa dall'Offerente, si è obbligata in pendenza dell'Offerta, a non effettuare (o pattuire) alcun acquisto di azioni dell'Emittente (o di strumenti finanziari che diano il diritto di acquistarle o sottoscriverle) nel periodo compreso tra la data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro e i sei mesi successivi alla data di chiusura dell'Offerta.

5.4 E' stato altresì previsto che l'Offerente, nel periodo compreso tra la data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro e i sei mesi successivi alla data di chiusura dell'Offerta, non effettuerà alcun acquisto di azioni Alerion (o di strumenti finanziari che diano il diritto di acquistarle o sottoscriverle) a prezzi superiori al corrispettivo più elevato delle offerte su azioni Alerion già comunicate al mercato.

5.5 Con l'Accordo di Supporto all'Offerta vengono regolati: (i) l'eventuale conferimento della Partecipazione Fondo 1 in favore dell'Offerente; (ii) le pattuizioni parasociali riguardanti l'Offerente e l'Emittente in caso di buon esito dell'Offerta.

Nell'ambito del suddetto accordo, F2i intende supportare l'Offerta secondo termini e condizioni che preservino l'indipendenza e la separatezza gestionale del Fondo 1 e del Fondo 2, nel miglior interesse dei rispettivi investitori. A tal fine, F2i si è riservata, qualora si presentasse un'offerta totalitaria di terzi a corrispettivo superiore a quello proposto dall'Offerente, di apportare a quest'ultima la Partecipazione Fondo 1, previo recesso dall'Accordo di Supporto all'Offerta.

Gli impegni ai sensi dell'Accordo Supporto all'Offerta saranno in ogni caso subordinati: (i) all'avveramento (ma non per rinuncia a opera dell'Offerente) delle Condizioni di Efficacia; (ii) al fatto che l'Offerente non modifichi i termini economici dell'Offerta.

5.6 L'Accordo di Supporto all'Offerta prevede inoltre che, in caso di buon esito dell'Offerta stessa, siano sottoscritti tra le parti e i soci dell'Offerente uno o più accordi parasociali che recepiscano le linee guida meglio descritte al paragrafo 5.5 e in modo tale da assicurare l'integrale consolidamento nei bilanci di Edison della partecipazione nell'Offerente e nell'Emittente ai sensi dei principi contabili internazionali omologati dall'Unione Europea.

Fermo restando quanto precede, dalla data di regolamento dell'Offerta l'Offerente e l'Emittente saranno governati in conformità alle predette linee guida, anche in pendenza della sottoscrizione dei predetti patti parasociali.

5.7 Le linee guida delle pattuizioni parasociali in parola sono di seguito riassunte.

1. Nomina Il consiglio di amministrazione dell'Offerente
amministratori sarà formato da n. 5 componenti nominati in modo
da assicurare:

a EPER la nomina di n. 3 amministratori;

a F2i la nomina di n. 2 amministratori.
L'Offerente
avrà
un
presidente
operativo
nominato da EPER.
2. Distribuzioni Le parti convengono che l'eventuale cassa in
eccesso rispetto all'utile e alle riserve di cui
l'assemblea
dell'Offerente
delibererà
la
distribuzione
a
maggioranza
semplice,
sarà
utilizzata per rimborsare i finanziamenti soci
in essere (fatto salvo il principio di una sana
e prudente gestione).
3. Materie riservate Le deliberazioni di competenza dell'assemblea
in assemblea sulle
seguenti
materie
saranno
validamente
assunte solo con il voto favorevole di F2i:

aumenti di capitale in genere, eccezion
fatta
per
(a)
gli
aumenti
di
capitale
richiesti ex art. 2482-ter cod. civ. e (b)
gli
aumenti
di
capitale
che
risultino
inderogabilmente necessari per ristabilire
il
rispetto
di
parametri
patrimoniali
previsti nei contratti di finanziamento di
cui l'Offerente è o sarà parte, purché, in
entrambi
i
suddetti
casi,
vengano
rispettate tutte le seguenti condizioni:

I - Pattuizioni parasociali relative all'Offerente

(i) l'aumento di capitale sia deliberato
nella
misura
minima
necessaria
per
ricostituire il capitale originario
ante
azzeramento
ovvero
per
ristabilire
il
rispetto del parametro altrimenti violato e
(ii) l'aumento di capitale venga offerto in
opzione ai soci;

delibere
relative
a
qualsiasi
modifica
dello statuto;

fusioni
e
scissioni
che
coinvolgano
Alerion, nonché fusioni e scissioni non
proporzionali di società non interamente
possedute dall'Offerente;

decisione in merito ai compensi spettanti
ai membri del collegio sindacale.
La nomina degli amministratori e del collegio
sindacale sarà disciplinate dal voto di lista,
ovvero quale diritto particolare dei soci.
4. Principi generali F2i avrà un diritto di veto di natura protettiva
sui processi su talune materie; tale diritto di veto sarà
decisionali assicurato attraverso il meccanismo di riservare
talune materie alla
competenza esclusiva del
consiglio di amministrazione che su di esse
delibererà a maggioranza di 4 amministratori.
Il Presidente disporrà di deleghe operative su
materie specificamente individuate.
Sulle
restanti
materie
il
consiglio
di
amministrazione
delibererà
a
maggioranza
semplice.
5. Materie di Le deliberazioni di competenza del consiglio di
competenza del amministrazione sulle seguenti materie saranno
consiglio di validamente assunte solo con il voto favorevole
amministrazione a di almeno uno degli amministratori designati da
maggioranza F2i:
qualificata
dopo la chiusura dell'Offerta Totalitaria
acquisti
di
azioni
dell'Emittente
per
quantitativi eccedenti l'importo di euro
500.000 e vendite di azioni dell'Emittente
(per qualsiasi importo);

approvazione,
modifica
e
risoluzione
di
contratti
di
finanziamento
di
qualsiasi
tipo (i "Finanziamenti") superiori ad euro
750.000.
6. Vincoli sulle La
disponibilità
delle
partecipazioni
partecipazioni nell'Offerente
sarà
soggetta
ai
seguenti
nell'Offerente vincoli.
6.1 Lock up Le partecipazioni nell'Offerente non saranno
trasferibili per un periodo di 3 anni, fatti
salvi i trasferimenti infragruppo.
6.2 Diritto di Prima Una
volta
scaduto
il
periodo
di
lock
up,
Offerta impregiudicato il diritto di tag along di cui al
successivo punto 5.3, il socio che intendesse
alienare, in tutto o in parte, la propria
partecipazione nell'Offerente, dovrà concedere
un diritto di prima offerta agli altri soci.
6.3 Tag along Una volta scaduto il periodo di lock up, qualora
uno dei soci intendesse alienare la propria
intera partecipazione nell'Offerente dovrà fare
in modo che il terzo acquirente acquisti, a
parità
di
termini
e
condizioni,
anche
le
partecipazioni degli altri soci che ne facessero
richiesta.

II – Pattuizioni parasociali relative all'Emittente

1. Nomina degli Il consiglio di amministrazione dell'Emittente
amministratori a sarà formato da n. 7 componenti, di cui n. 6
seguito dell'Offerta nominati dalla lista di maggioranza presentata
dall'Offerente e n. 1 nominato dalle minoranze
di mercato ovvero da 6 amministratori ove la
lista di minoranza non voti propri candidati.
Le
Parti
si
impegnano
a
presentare
congiuntamente una lista di maggioranza in modo
da
assicurare
che
i
6
membri
tratti
da
quest'ultima consentano:

a EPER la nomina di n. 4 amministratori tra
cui
l'Amministratore
Delegato
che,
se
opportuno, avrà il casting vote.

a F2i la nomina di n. 2 amministratori, tra
cui il Presidente.
2. Collegio sindacale Il collegio sindacale sarà formato da 3 sindaci
effettivi e 2 supplenti.
Qualora venga presentata una lista di minoranza,
le Parti si impegnano a far sì che F2i e EPER
abbiano diritto di nominare 1 sindaco effettivo
ciascuno e F2i 1 sindaco supplente.
Qualora
non
venga
presentata
una
lista
di
minoranza,
le Parti si impegnano a far sì che
EPER abbia il diritto di nominare 1 sindaco
effettivo
con
funzione
di
Presidente,
e
1
supplente e F2i 2 sindaci effettivi e 1 sindaco
supplente.
3. Distribuzioni Le deliberazioni sulla distribuzione degli utili
e delle riserve verrà approvata dall'assemblea a
maggioranza
semplice.
Il
patto
parasociale
conterrà il principio (ma non l'obbligo) di
utilizzare tutta la cassa disponibile, (i) per
la distribuzione di dividendi da utile e/o
riserve, e, (ii) laddove esistenti, per il
rimborso di finanziamenti soci, nel rispetto di
una
sana
e
sostenibile
gestione
attuale
e
prospettica della società.
4.Materie riservate Le deliberazioni di competenza dell'assemblea
in assemblea sulle
seguenti
materie
saranno
validamente
assunte solo con il voto favorevole di F2i:

aumenti di capitale,
emissione di prestiti
convertibili o con warrant o altri strumenti
partecipativi

fusioni
e
scissioni
non
proporzionali
di
società,
escluse
società
interamente
possedute; fusioni e scissioni tra Alerion e
l'Offerente;

autorizzazione all'acquisto e alla vendita di
azioni proprie Alerion.
5.Principi generali
F2i avrà un diritto di veto di natura protettiva
sui processi
su talune materie; tale diritto di veto sarà
decisionali
assicurato attraverso il meccanismo di riservare
talune materie alla competenza esclusiva del
consiglio di amministrazione, che su di esse
delibererà a maggioranza di 6 amministratori.
L'amministratore delegato disporrà di deleghe
operative su materie specificamente individuate.
Sulle
restanti
materie
il
consiglio
di
amministrazione
delibererà
a
maggioranza
semplice.
6. Materie di
Le deliberazioni di competenza del consiglio di
competenza del
amministrazione sulle seguenti materie saranno
consiglio di
validamente assunte solo con il voto favorevole
amministrazione a
di almeno 1 amministratore di nomina F2i:
maggioranza

modifiche del budget e del business plan che
qualificata
prevedono scostamenti peggiorativi al netto
di elementi negativi generati da modifiche
normative e/o regolamentari e da scenari di
mercato (elaborati dal medesimo provider) -
rispettivamente superiori al 9% dell'ebitda
dell'ultimo budget approvato e al 3,5% del
valore attuale netto, calcolato ad un tasso
di interesse pari al 7% dell'ebitda atteso
cumulato nell'ultimo business plan approvato
(i "Parametri").

approvazione,
modifica
e
risoluzione
dei
contratti di
Finanziamento, nel caso in cui
il
Presidente
non
abbia
riscontrato
la
coerenza delle relative condizioni a quelle
di mercato, motivando tale valutazione (i
"Finanziamenti Riservati");

attivazione,
modifica
e
risoluzione
di
strumenti finanziari derivati di hedging
dei
tassi collegati a detti Finanziamenti, nel
caso
in
cui
il
Presidente
non
abbia
riscontrato
la
coerenza
delle
relative
condizioni a quelle di mercato, motivando
tale valutazione;

investimenti, incluse le partecipazioni, (ma
esclusi i refitting
che non devono essere
ricompresi nei limiti sotto indicati), (i)
già previsti nel budget,
che eccedono il
limite cumulato annuo di 30 milioni di euro
ovvero 10 milioni di euro se non previsti
nel
budget,
con
la
precisazione
che
relativamente alle partecipazioni il limite
deve
essere
riferito
al
pro
quota
dell'enterprise value; (ii) non in linea con
la policy
degli investimenti
(approvata dal
consiglio di amministrazione a maggioranza
semplice),
indipendentemente
dal
relativo
ammontare;
disinvestimenti superiori a 5 milioni di
euro;
assegnazione
dell'incarico
al
consulente
tecnico a supporto della valutazione delle
attività
di
refitting
(estensione
vita
utile)
degli
impianti,
(l'"Incarico
al
Consulente")
nel caso in cui il consulente
tecnico selezionato non sia stato ritenuto
appropriato
dal
Presidente,
che
dovrà
motivare tale posizione;
approvazione,
modifica
e
risoluzione
di
contratti
aventi
ad
oggetto
energia
elettrica e contratti di O&M nel caso in cui
il
Presidente
non
abbia
riscontrato
la
coerenza delle relative condizioni a quelle
di mercato, motivando tale valutazione (i
"Contratti di Energia e O&M Riservati");
contratti
di
appalto
per
attività
non
previste nei contratti di O&M, di importo
superiore
a
500.000
euro,
originate
da
eventi
accidentali
e
imprevedibili,
che
abbiano determinato un danno ("Contratti di
Appalto Riservati") Nel caso di operazioni
Correlate;
Contratti di Energia e O&M
con parti correlate si dovrà anche esprimere
il Comitato per le Operazioni con Parti
operazioni con parti correlate aventi ad
oggetto, se del caso, rapporti diversi dai
Contratti di Energia e O&M Riservati e dai
(approvati dal
consiglio di amministrazione a maggioranza
semplice), dall'Incarico al Consulente, dai
Contratti
di
Appalto
Riservati
e
dai
Contratti
di
Appalto
(approvati
dal
consiglio di amministrazione a maggioranza
semplice), di importo a euro 300.000;
approvazione
delle
operazioni
delle
controllate -
per
le
operazioni
all'approvazione delle relative assemblee -
che,
ove
fossero
poste
in
incluse le istruzioni di voto
sottoposte
essere
direttamente dall'Emittente, richiederebbero
una
deliberazione
del
consiglio
di
amministrazione dell'Emittente
a maggioranza
qualificata.
7. Vincolo sulle L'Offerente ed F2i si impegnano a non trasferire
partecipazioni in alcun modo e a qualunque titolo a terzi,
nell'Emittente nemmeno in parte, le partecipazioni da esse
detenute nell'Emittente per la durata del patto.

5.8 Si segnala infine che, alla data di sottoscrizione degli Accordi, nessuno degli aderenti eserciterà il controllo sull'Emittente, mentre in caso di buon esito dell'Offerta il controllo sull'Emittente sarà esercitato da Edison, a sua volta controllata da EDF.

6. Durata degli Accordi

L'Accordo Quadro e l'Accordo di Supporto all'Offerta sono funzionali all'esecuzione dell'Offerta, mentre le pattuizioni parasociali di cui alle linee guida descritte al punto 5.5 che precede troveranno applicazione per la durata massima prevista dalla legge.

7. Deposito presso il Registro delle Imprese

Gli Accordi sono stati depositati presso l'ufficio del Registro delle Imprese di Milano il 17 ottobre 2016.

8. Sito Internet ove sono pubblicate le informazioni essenziali

Le presenti informazioni essenziali sono pubblicate, ai sensi dell'art. 130 del Regolamento Emittenti, sul sito Internet di Edison www.edison.it in data 17 ottobre 2016.

Milano, 17 ottobre 2016

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