AGM Information • Mar 2, 2017
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INFORMAZIONI IN MERITO ALLA PROCEDURA DI NOMINA DEGLI ORGANI SOCIALI DI FINECOBANK
FinecoBank S.p.A. - Banca del Gruppo UniCredit
| Indice | |
|---|---|
| PARTE A | |
| Informazioni in merito alla procedura di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di FinecoBank |
|
| INFORMAZIONI GENERALI 1. |
|
| 1.1. | Numero di Amministratori e durata del mandato |
| 1.2. | Modalità di nomina |
| 1.3. | Soggetti legittimati a presentare le liste |
| 1.4. | Termine per il deposito delle liste |
| 1.5. | Modalità di deposito delle liste |
| 1.6. | Termine per la pubblicazione delle liste |
| 2. | MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE |
| 2.1. | Composizione di genere |
| 2.2. | Amministratori indipendenti |
| 2.3. | Liste di minoranza e collegamenti tra liste |
| 2.4. | Documentazione da presentare con le liste |
| 3. | PROCEDURA DI NOMINA |
| PARTE B | |
| Informazioni in merito alla procedura di nomina dei componenti il Collegio Sindacale di FinecoBank |
|
| 1. | INFORMAZIONI GENERALI |
| 1.1. | Modalità di nomina e durata del mandato |
| 1.2. | Soggetti legittimati a presentare le liste |
| 1.3. | Termine per il deposito delle liste |
| 1.4. | Modalità di deposito delle liste |
| 1.5. | Termine per la pubblicazione delle liste |
| MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE 2. |
|
| 2.1. | Composizione di genere |
| 2.2. | Liste di minoranza e collegamenti tra liste |
| 2.3. | Requisiti |
| 3. | PROCEDURA DI NOMINA |
Il contenuto del presente documento è messo a disposizione degli azionisti di FinecoBank a mero titolo informativo e come tale non intende, pertanto, sostituire o integrare in alcun modo le prescrizioni normative, regolamentari e statutarie che disciplinano le procedura di nomina degli organi sociali, alle quali i Soci sono pregati di fare riferimento.
Informazioni in merito alla procedura di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di FinecoBank
Il Consiglio di Amministrazione è composto, ai sensi di Statuto, da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 13.
Prima dell'elezione, l'Assemblea deve determinare il numero degli Amministratori. Alla determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione si procederà, quindi, sulla base delle proposte formulate dai Soci al momento della presentazione delle liste (di cui infra) ovvero in sede assembleare, fino al momento della relativa delibera.
I componenti del Consiglio di amministrazione restano in carica per tre esercizi ed il loro incarico scade alla data dell'assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica (salvo più breve durata stabilita all'atto della nomina).
Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale e in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, all'elezione dei componenti il Consiglio del Amministrazione si procederà sulla base di liste presentate dai soggetti legittimati.
Hanno diritto di presentare le liste i Soci che, da soli o congiuntamente ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno l'1% del capitale.
La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo azionista, ovvero di più azionisti congiuntamente, nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società e deve essere attestata ai sensi della normativa vigente; tale attestazione può pervenire alla Società anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società (cioè almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea).
Entro il 25° giorno precedente la data dell'Assemblea (i.e. 17 marzo 2017).
Le liste, a pena di decadenza, devono essere depositate presso la Sede Sociale o la Direzione Generale della Società, (con espressa indicazione: "All'attenzione dell'Ufficio Corporate Law") o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [email protected] (convalidate con sottoscrizione in forma elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.lgs. n. 82/2005).
Almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea (i.e. 21 marzo 2017).
Le liste, corredate della documentazione richiesta, saranno messe a disposizione del pubblico presso la Sede sociale e la Direzione Generale della Società, sul sito internet di FinecoBank, nonché sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato e gestito da Spafid Connect S.p.A. () e sul sito internet della società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it), entro il 21 marzo 2017.
Ogni soggetto legittimato può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.
I soggetti legittimati appartenenti al medesimo gruppo (per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'art. 2359 Cod. civ. e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto) o che aderiscono ad un patto parasociale ex art. 122 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, "TUF") o che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare applicabile non possono presentare più di una lista.
Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Nel determinare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e nel presentare le liste, gli azionisti sono richiesti di tenere conto della "Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank" (il "Profilo quali/quantitativo"), recante i risultati dell'analisi preventiva svolta dal Consiglio di Amministrazione sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento delle funzioni al medesimo attribuite, in conformità, in particolare, alle previsioni in materia di governo societario di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013. Il suddetto documento, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 7 febbraio 2017, è disponibile sul sito internet di FinecoBank (Sezione "Governance / Assemblea Azionisti"). Resta ferma la facoltà per gli Azionisti di esprimere valutazioni differenti in merito alla composizione ottimale del Consiglio di Amministrazione, motivando le eventuali differenze rispetto all'analisi da quest'ultimo svolta.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza richiesti in capo ai consiglieri, si rinvia al contenuto del Profilo quali/quantitativo.
L'art. 147-ter, comma 1-ter, TUF impone il rispetto di un criterio di composizione di genere dell'organo amministrativo in base al quale al genere meno rappresentato va riservata una quota di almeno un terzo dei componenti eletti.
Pertanto, nella presentazione delle candidature dovrà tenersi conto del criterio di genere come sopra rappresentato e, ai sensi di Statuto, ciascuna lista che esprime un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) dovrà essere composta da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo da assicurare il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente.
Essendo FinecoBank una società italiana quotata sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di altra società italiana con azioni quotate in mercati regolamentati, il Consiglio di Amministrazione deve essere composto in maggioranza da amministratori indipendenti, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. d), del Regolamento Consob n. 16191 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni.
In prospettiva, le liste dei candidati devono essere composte in modo tale da garantire che la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo sia in possesso del requisito di indipendenza di cui all'art. 3 del Codice di Autodisciplina.
In relazione alla nomina del consiglio di amministrazione delle società con azioni quotate, l'art. 147 ter, comma 3, TUF prevede che "(…) almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in
Ciò premesso, al fine di assicurare piena trasparenza su eventuali collegamenti tra liste la Consob, con Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, ha formulato dettagliate raccomandazioni rivolte agli azionisti che depositano una lista di minoranza per la nomina dei componenti gli organi di amministrazione. Più in particolare, la citata Comunicazione richiede ai soggetti legittimati che presentino una "lista di minoranza" di depositare – unitamente alla lista – una dichiarazione che attesti l'assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui al predetto art. 147-ter, comma 3, TUF e all'art. 144-quinquies del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto. In tale dichiarazione dovranno inoltre essere specificate:
In particolare, si raccomanda di indicare tra le predette relazioni, qualora significative, almeno:
La Consob ha quindi precisato che la nozione di collegamento è "atecnica" e "non può essere limitata alle fattispecie normativamente individuate del controllo e del collegamento" e che alla stessa "considerata la finalità antielusiva, deve essere attribuito un ampio significato" (cfr. Comunicazione Consob n. DCG/11085486 del 19 ottobre 2011).
Si precisa, infine, che la Società metterà a disposizione del pubblico la suddetta dichiarazione unitamente alle liste, nei termini e secondo le modalità stabilite per la pubblicazione delle stesse.
Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito del 17 marzo 2017 (i.e. il 25° giorno precedente la data dell'Assemblea), devono essere depositati altresì i seguenti documenti debitamente datati e sottoscritti:
Al fine di consentire agli Azionisti una più agevole lettura delle competenze in capo a ciascun candidato, il Consiglio di Amministrazione richiede inoltre che ciascun candidato presenti una dichiarazione sottoscritta dal medesimo riportante evidenza analitica delle competenze maturate nelle diverse aree indicate nell'ambito del documento "Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank", secondo lo schema di "Dichiarazione profilo quali/quantitativo" allegato sub "D".
Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.
All'elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà secondo le seguenti modalità, ai sensi di Statuto:
Informazioni in merito alla procedura di nomina dei componenti il Collegio Sindacale di FinecoBank
Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale e in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, l'Assemblea ordinaria nomina tre Sindaci effettivi, fra i quali elegge il Presidente, e due supplenti.
Alla nomina dei Sindaci effettivi e supplenti si procederà sulla base di liste di candidati presentate dai soggetti legittimati nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. In particolare, le liste sono ripartite in due elenchi, riportanti rispettivamente fino a tre candidati per la carica di Sindaco effettivo e fino a due candidati per quella di Sindaco supplente.
I componenti del Collegio Sindacale restano in carica per tre esercizi sino alla data dell'assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
Hanno diritto di presentare le liste i Soci che, da soli o congiuntamente ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno l'1% del capitale.
La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo azionista, ovvero di più azionisti congiuntamente, nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società e deve essere attestata ai sensi della normativa vigente; tale attestazione può pervenire alla Società anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società (cioè almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea).
Entro il 25° giorno precedente la data dell'Assemblea (i.e. 17 marzo 2017).
Le liste, a pena di decadenza, devono essere depositate presso la Sede Sociale o la Direzione Generale della Società, (con espressa indicazione: "All'attenzione dell'Ufficio Corporate Law") o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [email protected] (convalidate con sottoscrizione in forma elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.lgs. n. 82/2005).
Almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea (i.e. 21 marzo 2017).
Le liste, corredate della documentazione richiesta, saranno messe a disposizione del pubblico presso la Sede sociale e la Direzione Generale della Società, sul sito internet di FinecoBank, nonché sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato e gestito da Spafid Connect S.p.A. () e sul sito internet della società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it), entro il 21 marzo 2017.
Ogni soggetto legittimato può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.
I soggetti legittimati appartenenti al medesimo gruppo (per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'art. 2359 Cod. civ. e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto) o che aderiscono ad un patto parasociale ex art. 122 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito "TUF") o che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare applicabile non possono presentare più di una lista.
Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Almeno i primi due candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno il primo candidato alla carica di Sindaco supplente riportati nei rispettivi elenchi devono essere iscritti nel registro dei revisori legali e devono aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.
Ciascun elenco per la nomina a Sindaco effettivo e a Sindaco supplente deve presentare un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Ai sensi dell'art. 148, comma 1-bis, del TUF, le modalità di formazione delle liste e i criteri suppletivi di individuazione dei componenti l'organo di controllo devono quindi garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri effettivi del Collegio sindacale.
Con riferimento alla nomina dell'organo di controllo, l'art. 148, comma 2, del TUF prevede che «la Consob stabilisce con regolamento modalità per l'elezione, con voto di lista, di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza che non siano collegati neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti».
In forza di tale delega regolamentare, la Consob ha disciplinato in modo dettagliato, con il Regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni ("Regolamento Emittenti") l'intera procedura dell'elezione degli organi di controllo con il metodo del voto di lista, avendo presente la finalità di garantire ai soci di minoranza la nomina di almeno un sindaco effettivo e di "garantire l'effettiva estraneità dalla compagine di maggioranza dei sindaci espressione delle minoranze". La Consob, in particolare, ha individuato nell'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti alcuni rapporti in cui la sussistenza del collegamento di cui al citato art. 148, comma 2, del TUF è presunta, senza peraltro fornire un'elencazione esaustiva, e ha previsto che coloro che presentano una "lista di minoranza" debbano depositare presso la sede sociale una dichiarazione che attesti l'assenza dei rapporti di collegamento previsti dal citato art. 144-quinquies con il socio che detiene (o i soci che detengono congiuntamente) una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa (art. 144-sexies, comma 4, lett. b), del Regolamento Emittenti).
Più nel dettaglio, l'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti individua i seguenti rapporti di collegamento fra uno o più soci di riferimento e uno o più soci di minoranza:
(f) adesione ad un medesimo patto parasociale previsto dall'art. 122 del TUF avente ad oggetto azioni dell'emittente, di un controllante di quest'ultimo o di una sua controllata.
La comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 precisa quindi che, con riguardo all'elezione degli organi di controllo, fermo l'obbligo di depositare la dichiarazione di cui all'art. 144 sexies, comma 4, lett. b), del Regolamento Emittenti, si raccomanda ai soci che presentino una "lista di minoranza" di fornire nella predetta dichiarazione le seguenti informazioni:
In particolare, si raccomanda di indicare tra le predette relazioni, qualora significative, almeno:
La Consob ha quindi precisato che la nozione di collegamento è "atecnica" e "non può essere limitata alle fattispecie normativamente individuate del controllo e del collegamento" e che alla stessa "considerata la finalità antielusiva, deve essere attribuito un ampio significato" (cfr. Comunicazione Consob n. DCG/11085486 del 19 ottobre 2011).
Si precisa, infine, che la Società metterà a disposizione del pubblico la suddetta dichiarazione unitamente alle liste, nei termini e secondo le modalità stabilite per la pubblicazione delle stesse.
Nel caso in cui alla scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata (i) una sola lista, ovvero (ii) liste presentate da Soci che, in base alla normativa vigente, risultino collegati tra loro,
la Società ne darà prontamente notizia mediante un apposito comunicato nei termini e secondo le modalità prescritte ai sensi di legge; in tal caso, potranno essere presentate liste fino al 20 marzo 2017 (ossia entro il terzo giorno successivo la data di scadenza) da parte di Soci che rappresentino, da soli o congiuntamente ad altri, almeno lo 0,5% del capitale rappresentato da azioni ordinarie, ferme restando le altre condizioni e modalità di presentazione.
I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti (di seguito richiamati). Inoltre devono attestare l'insussistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il rispetto dei limiti al cumulo di incarichi.
I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dallo Statuto, nonché dal Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161 e del Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162. Più nello specifico:
I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dallo Statuto, dal Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161, nonché dal Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162.
I Sindaci devono svolgere l'incarico con obiettività e integrità e nell'assenza di interessi, diretti o indiretti, che ne compromettano l'indipendenza. In particolare, devono essere scelti tra persone che possono essere qualificate come indipendenti anche in base ai criteri previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina per le Società Quotate con riferimento agli amministratori.
Ai sensi dell'art. 148, comma 3, TUF non possono essere eletti Sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:
(a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 Cod. civ.;
Non possono ricoprire la carica di Sindaco coloro che si trovano/si siano trovati nelle situazioni o abbiano subito i provvedimenti previsti dal Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161, nonché dal Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162.
L'art. 36 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 stabilisce che "è vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti".
I titolari di cariche incompatibili nel termine di 90 giorni dalla nomina devono comunicare l'opzione esercitata. Decorso inutilmente tale termine, decadono da entrambe le cariche.
Secondo quanto prescritto dal Regolamento Emittenti in attuazione dell'art. 148-bis del TUF, non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti. Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società indicate dalla menzionata normativa nei limiti ivi stabiliti. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole (così come definite nell'ambito della citata normativa) non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi. Il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro 90 giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti.
Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito del 17 marzo 2017 (i.e. il 25° giorno precedente la data dell'Assemblea), devono essere depositati, altresì, i seguenti documenti debitamente datati e sottoscritti:
causa di ineleggibilità e di incompatibilità alla candidatura, nonché il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, secondo lo schema di "Dichiarazione di accettazione carica" allegato sub "C1".
Le liste per le quali non siano state osservate le previsioni di cui sopra saranno considerate come non presentate.
Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.
All'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procederà, quindi, secondo le seguenti modalità, ai sensi di Statuto:
Ove nei termini e con le modalità previste nei precedenti commi sia stata presentata una sola lista ovvero non ne sia stata presentata alcuna, ovvero ancora non siano presenti nelle liste un numero di candidati pari a quello da eleggere, l'Assemblea delibera per la nomina o l'integrazione a maggioranza relativa. Nel caso di parità di voti tra più candidati si procede a ballottaggio tra i medesimi, mediante ulteriore votazione assembleare.
La Presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nell'elenco dei Sindaci effettivi della lista di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.
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